Tutti i diritti
sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 28/02/2007
(C.c. 11/01/2007), Sentenza n. 4633
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Azioni nunciatorie nei confronti della P.A. -
Giurisdizione. In relazione alle azioni nunciatorie proposte nei confronti
della P.A., sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando si denuncino
mere attività materiali della P.A., che possano recare pregiudizio a beni di cui
il privato assume essere proprietario o possessore, e quando la domanda risulti
diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo del privato, mentre non
rileva in contrario il contenuto concreto del provvedimento richiesto per
rimuovere lo stato di pericolo denunciato,che può andare incontro soltanto al
limite interno alle attribuzioni del giudice ordinario nei confronti
dell’autorità amministrativa. Presidente V. Carbone, Relatore E. Malpica.
CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 28/02/2007 (C.c. 11/01/2007), Sentenza
n. 4633
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Azioni a tutela del possesso nei confronti della
pubblica amministrazione. In tema di azioni a tutela del possesso, la cui
piena ammissibilità nei confronti della pubblica amministrazione è pacifica
tutte le volte in cui l'attività della P.A. denunciata non si ricolleghi ad atti
o provvedimenti amministrativi, emessi nell'ambito e nell'esercizio di poteri
discrezionali ad essa spettanti, di contenuto ablativo (sia pure in senso lato),
idonei ad incidere nella sfera giuridica del privato, ma si concreti in una mera
attività materiale che invada la sfera giuridica e patrimoniale del privato,
ledendo beni di cui questi assuma di essere proprietario o possessore. (cfr,
Cass. 27.10.1995, n. 11170). Presidente V. Carbone, Relatore E. Malpica.
CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 28/02/2007 (C.c. 11/01/2007), Sentenza
n. 4633
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Azioni possessori nei confronti della P.A.. La
sussistenza della giurisdizione in tema di azioni possessori nei confronti della
pubblica amministrazione va esaminata in relazione al "petitum"
sostanziale della sottostante pretesa di merito, nel senso che la domanda
risulti diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo, "senza, che
possa rilevare in contrario il contenuto concreto del provvedimento dalla parte
richiesto a difesa del possesso, il quale può implicare soltanto un limite
interno alle attribuzioni di quel giudice, giustificato dal divieto di
annullamento, revoca o modifica dell'atto amministrativo ai sensi dell'art. 4
della legge 29 marzo 1865 n.2248, all. E." (Cass. s.u. 26.8.1993, n. 9005).
Presidente V. Carbone, Relatore E. Malpica. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite
Civili, 28/02/2007 (C.c. 11/01/2007), Sentenza n. 4633
Udienza Pubblica del
SENTENZA N.
REG. GENERALE n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILE
Composta dagli III. mi Signori
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fernando Di Cintio, con ricorso del 14 novembre 2004, adiva il Tribunale di
Avezzano, chiedendo l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni, necessari
ed idonei allo scopo di ovviare il pericolo, imminente per l'approssimarsi della
stagione invernale, connesso al possibile crollo dei muri di sostegno situati a
monte e a lato di un edificio di sua proprietà sito in Comune di Capistrello, a
causa di lavori realizzati dalla locale amministrazione comunale, per i quali la
medesima era stata già condannata ai risarcimento dei danni prodottisi a seguito
di infiltrazioni d'acqua nella proprietà del ricorrente.
Nel giudizio si costituiva il comune convenuto eccependo il difetto di
giurisdizione del GD., obiettando che il ricorrente non aveva neppure indicato
il contenuto dei provvedimenti di cui chiedeva l'emanazione.
Il Tribunale di Avezzano, con ordinanza del 22 dicembre 2004, disponevo
l'ammissione di c.t.u. al fine di accertare resistenza della situazione di
pericolo denunciata.
Il Comune di Capistrello ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione con
ricorso notificato 1'8 gennaio 2005; non ha svolto attività difensivo
l'intimato.
Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso, ritenendo ricorrere la
giurisdizione del giudice ordinario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, premesso che nell'azione nunciatoria il Di Cintio ha formulato
i-stanze estremamente generiche, assume che nel giudizio in esame, anche a
ritenere che non venga in questione il potere della P.A., di regolamentazione
dell'attività edilizia ed urbanistica e di trasformazione del territorio, ha
comunque rilievo la circostanza che l'attore non ha chiesto una mera demolizione
ed il ripristino della situazione preesistente, bensì la ricostruzione dei
manufatti e la realizzazione di opere in grado di eliminare le infiltrazioni; in
tal modo il Di Cintio, a dire del ricorrente, pretenderebbe incidere sulla
discrezionalità amministrativa, rientrando in questo ambito la determinazione
delle opere da eseguire e dei rimedi idonei ad impedire le lamentate
infinitrazioni; il predetto, quindi, secondo il Comune, ha formulato una
richiesta che «si risolve in una chiara esorbitanza dal limite delle richieste
che possono essere proposte al giudice ordinario», sicché, «è già di per sé
questo il carattere della domanda che esclude che ad occuparsene possa essere il
giudice ordinario».
Il ricorso è destituito di fondamento.
In linea generale valgono per i procedimenti nunciatori gli stessi principi
affermati da queste sezioni unite in tema di azioni a tutela del possesso, la
cui piena ammissibilità nei confronti della pubblica amministrazione è pacifica
tutte le volte in cui l'attività della p.a. denunciata non si ricolleghi ad atti
o provvedimenti amministrativi, emessi nell'ambito e nell'esercizio di poteri
discrezionali ad essa spettanti, di contenuto ablativo (sia pure in senso lato),
idonei ad incidere nella sfera giuridica del privato, ma si concreti in una mera
attività materiale che invada la sfera giuridica e patrimoniale del privato,
ledendo beni di cui questi assuma di essere proprietario o possessore. (cfr,
Cass. 27.10.1995, n. 11170).
Nel caso di specie il comune di Capistrello, per negare la giurisdizione del
giudice ordinario, non adduce che ricorra una ipotesi di attività autoritativa
della P.A,, ma invoca il limite che in sede attuativa incontrerebbe nei
confronti della P.A, un eventuale provvedimento del giudice che accogliesse le
misure sollecitate dall'attore al fine di rimuovere lo stato di pericolo
denunciato (demolizione e ricostruzione di fabbricato comunale).
Tale assunto è infondato, perché, come già affermato da queste sezioni unite, la
sussistenza della giurisdizione in tema di azioni possessori nei confronti della
pubblica amministrazione va esaminata in relazione al "petitum"
sostanziale della sottostante pretesa di merito, nel senso che la domanda
risulti diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo, "senza, che
possa rilevare in contrario il contenuto concreto del provvedimento dalla parte
richiesto a difesa del possesso, il quale può implicare soltanto un limite
interno alle attribuzioni di quel giudice, giustificato dal divieto di
annullamento, revoca o modifica dell'atto amministrativo ai sensi dell'art. 4
della legge 29 marzo 1865 n.2248, all. E." (Cass. s.u. 26.8.1993, n. 9005).
Nella specie il denunciante si é limitato a invocare la rimozione del pericolo
al bene di sua proprietà derivante da un immobile della P.A.„ sicché spetta
certamente al giudice ordinario valutare se sussista detto pericolo e sia
riconducibile al modo di essere dell'immobile suddetto, e, quindi, individuare i
rimedi possibili per rimuoverlo.
Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Nulla per le spese, non avendo svolto difese la parte intimata.
P.Q.M.
La Corte a sezioni unite dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2007.
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it