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CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 28/02/2007 (C.c. 11/01/2007), Sentenza n. 4633



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Azioni nunciatorie nei confronti della P.A. - Giurisdizione. In relazione alle azioni nunciatorie proposte nei confronti della P.A., sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando si denuncino mere attività materiali della P.A., che possano recare pregiudizio a beni di cui il privato assume essere proprietario o possessore, e quando la domanda risulti diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo del privato, mentre non rileva in contrario il contenuto concreto del provvedimento richiesto per rimuovere lo stato di pericolo denunciato,che può andare incontro soltanto al limite interno alle attribuzioni del giudice ordinario nei confronti dell’autorità amministrativa. Presidente V. Carbone, Relatore E. Malpica. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 28/02/2007 (C.c. 11/01/2007), Sentenza n. 4633

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Azioni a tutela del possesso nei confronti della pubblica amministrazione. In tema di azioni a tutela del possesso, la cui piena ammissibilità nei confronti della pubblica amministrazione è pacifica tutte le volte in cui l'attività della P.A. denunciata non si ricolleghi ad atti o provvedimenti amministrativi, emessi nell'ambito e nell'esercizio di poteri discrezionali ad essa spettanti, di contenuto ablativo (sia pure in senso lato), idonei ad incidere nella sfera giuridica del privato, ma si concreti in una mera attività materiale che invada la sfera giuridica e patrimoniale del privato, ledendo beni di cui questi assuma di essere proprietario o possessore. (cfr, Cass. 27.10.1995, n. 11170). Presidente V. Carbone, Relatore E. Malpica. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 28/02/2007 (C.c. 11/01/2007), Sentenza n. 4633

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Azioni possessori nei confronti della P.A.. La sussistenza della giurisdizione in tema di azioni possessori nei confronti della pubblica amministrazione va esaminata in relazione al "petitum" sostanziale della sottostante pretesa di merito, nel senso che la domanda risulti diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo, "senza, che possa rilevare in contrario il contenuto concreto del provvedimento dalla parte richiesto a difesa del possesso, il quale può implicare soltanto un limite interno alle attribuzioni di quel giudice, giustificato dal divieto di annullamento, revoca o modifica dell'atto amministrativo ai sensi dell'art. 4 della legge 29 marzo 1865 n.2248, all. E." (Cass. s.u. 26.8.1993, n. 9005). Presidente V. Carbone, Relatore E. Malpica. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 28/02/2007 (C.c. 11/01/2007), Sentenza n. 4633



Udienza Pubblica del
SENTENZA N.
REG. GENERALE n.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILE


Composta dagli III. mi Signori


omissis


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Fernando Di Cintio, con ricorso del 14 novembre 2004, adiva il Tribunale di Avezzano, chiedendo l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni, necessari ed idonei allo scopo di ovviare il pericolo, imminente per l'approssimarsi della stagione invernale, connesso al possibile crollo dei muri di sostegno situati a monte e a lato di un edificio di sua proprietà sito in Comune di Capistrello, a causa di lavori realizzati dalla locale amministrazione comunale, per i quali la medesima era stata già condannata ai risarcimento dei danni prodottisi a seguito di infiltrazioni d'acqua nella proprietà del ricorrente.


Nel giudizio si costituiva il comune convenuto eccependo il difetto di giurisdizione del GD., obiettando che il ricorrente non aveva neppure indicato il contenuto dei provvedimenti di cui chiedeva l'emanazione.


Il Tribunale di Avezzano, con ordinanza del 22 dicembre 2004, disponevo l'ammissione di c.t.u. al fine di accertare resistenza della situazione di pericolo denunciata.


Il Comune di Capistrello ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione con ricorso notificato 1'8 gennaio 2005; non ha svolto attività difensivo l'intimato.


Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso, ritenendo ricorrere la giurisdizione del giudice ordinario.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorrente, premesso che nell'azione nunciatoria il Di Cintio ha formulato i-stanze estremamente generiche, assume che nel giudizio in esame, anche a ritenere che non venga in questione il potere della P.A., di regolamentazione dell'attività edilizia ed urbanistica e di trasformazione del territorio, ha comunque rilievo la circostanza che l'attore non ha chiesto una mera demolizione ed il ripristino della situazione preesistente, bensì la ricostruzione dei manufatti e la realizzazione di opere in grado di eliminare le infiltrazioni; in tal modo il Di Cintio, a dire del ricorrente, pretenderebbe incidere sulla discrezionalità amministrativa, rientrando in questo ambito la determinazione delle opere da eseguire e dei rimedi idonei ad impedire le lamentate infinitrazioni; il predetto, quindi, secondo il Comune, ha formulato una richiesta che «si risolve in una chiara esorbitanza dal limite delle richieste che possono essere proposte al giudice ordinario», sicché, «è già di per sé questo il carattere della domanda che esclude che ad occuparsene possa essere il giudice ordinario».


Il ricorso è destituito di fondamento.


In linea generale valgono per i procedimenti nunciatori gli stessi principi affermati da queste sezioni unite in tema di azioni a tutela del possesso, la cui piena ammissibilità nei confronti della pubblica amministrazione è pacifica tutte le volte in cui l'attività della p.a. denunciata non si ricolleghi ad atti o provvedimenti amministrativi, emessi nell'ambito e nell'esercizio di poteri discrezionali ad essa spettanti, di contenuto ablativo (sia pure in senso lato), idonei ad incidere nella sfera giuridica del privato, ma si concreti in una mera attività materiale che invada la sfera giuridica e patrimoniale del privato, ledendo beni di cui questi assuma di essere proprietario o possessore. (cfr, Cass. 27.10.1995, n. 11170).


Nel caso di specie il comune di Capistrello, per negare la giurisdizione del giudice ordinario, non adduce che ricorra una ipotesi di attività autoritativa della P.A,, ma invoca il limite che in sede attuativa incontrerebbe nei confronti della P.A, un eventuale provvedimento del giudice che accogliesse le misure sollecitate dall'attore al fine di rimuovere lo stato di pericolo denunciato (demolizione e ricostruzione di fabbricato comunale).


Tale assunto è infondato, perché, come già affermato da queste sezioni unite, la sussistenza della giurisdizione in tema di azioni possessori nei confronti della pubblica amministrazione va esaminata in relazione al "petitum" sostanziale della sottostante pretesa di merito, nel senso che la domanda risulti diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo, "senza, che possa rilevare in contrario il contenuto concreto del provvedimento dalla parte richiesto a difesa del possesso, il quale può implicare soltanto un limite interno alle attribuzioni di quel giudice, giustificato dal divieto di annullamento, revoca o modifica dell'atto amministrativo ai sensi dell'art. 4 della legge 29 marzo 1865 n.2248, all. E." (Cass. s.u. 26.8.1993, n. 9005).


Nella specie il denunciante si é limitato a invocare la rimozione del pericolo al bene di sua proprietà derivante da un immobile della P.A.„ sicché spetta certamente al giudice ordinario valutare se sussista detto pericolo e sia riconducibile al modo di essere dell'immobile suddetto, e, quindi, individuare i rimedi possibili per rimuoverlo.


Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.


Nulla per le spese, non avendo svolto difese la parte intimata.


P.Q.M.


La Corte a sezioni unite dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2007.

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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006

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