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INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Aria - Installazione di impianto in assenza di autorizzazione - Natura del reato - Distinzione tra reato permanente e istantaneo con effetti permanenti - Scadenza del termine fissato per la richiesta dell'autorizzazione - Art. 24 D.P.R. 203/1988, ora art. 279 D. L. vo n. 152/2006. La contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 24 del D.P.R. 203 del 1988, ora punita dall'articolo 279 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ha natura permanente e non istantanea con effetti permanenti, sia perché è tutta la condotta che si perpetua nel tempo, sia perché l'autore del reato ha la possibilità di fare cessare in qualsiasi momento la condotta antigiuridica. Il più importante criterio per distinguere un reato permanente da uno istantaneo con effetti permanenti è costituito proprio dalla possibilità offerta al reo, nei reati permanenti, di fare cessare l'attività antigiuridica in qualsiasi momento. La fissazione di un termine per la richiesta dell'autorizzazione non determina alla scadenza di esso la cessazione della permanenza perché l'autorizzazione, nella materia in questione, non svolge solo il ruolo di rimozione di un ostacolo all'esercizio di alcune facoltà, ma anche e soprattutto quello di consentire all'autorità il controllo del rispetto della normativa al fine di verificare la tollerabilità delle emissioni. Siffatta esigenza di controllo non cessa certamente con la scadenza del termine fissato per la richiesta dell'autorizzazione. Invero la norma é finalizzata alla tutela della qualità dell'aria e l'autorizzazione costituisce un mezzo di controllo preventivo sugli impianti potenzialmente inquinanti onde verificare la tollerabilità delle emissioni e l'adozione di appropriate misure preventive (Cass. n 12710 del 1994;1918 del 1999;24189 del 2004). Pres. De Maio - Est. Petti - Ric. Morello ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 7 febbraio 2007 (Ud. 19/12/2006), Sentenza n. 5025
Udienza Pubblica del 19.12.2006
SENTENZA N. 2141
REG. GENERALE n. 34394/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dai sigg. magistrati:
Dott. Guido De Maio presidente
Dott. Ciro Petti consigliere
Dott. Alfredo Teresi consigliere
Dott. Claudia Squassoni consigliere
Dott. Giovanni Amoroso consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti dal difensore
di Morello Davide, nato il 20 gennaio del 1932 a Santa Margherita Ligure;
Morello Fabrizio, nato il 22 settembre 1966 a Santa Margherita Ligure; Morello
Arrigo, nato il 9 luglio del 1959 a Santa Margherita Ligure; Moladori Luigi,
nato il 16 marzo del 1961 a Chiavari, avverso le sentenza del tribunale di
Chiavari dal 17 settembre del 2005;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore generale dott. Gioacihino lzzo, il quale ha
concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue
IN FATTO
Con sentenza del 17 settembre del 2005, il tribunale di Chiavari condannava
Morello Davide, Morello Fabrizio, Morello Arrigo e Moladori Luigi alla pena di
€ 400,00 di ammenda ciascuno, quali responsabili della contravvenzione di cui
all'articolo 24 comma primo del D.P.R. n 203 del 1988 per avere, quali soci
dell'Officina Motormarine Service di Morello Davide & C, installato nel ciclo
produttivo una sabbiatrice che dava luogo ad emissioni in atmosfera senza la
prescritta autorizzazione. Fatto accertato il 28 novembre del 2000.
Il tribunale, dopo avere premesso che la sabbiatrice era stata installata prima
della presentazione dell'istanza per ottenere
l'autorizzazione, successivamente conseguita, osservava che dalla deposizione
della teste Pagnacco era emerso che quella macchina rientrava tra quelle per le
quali era richiesta la preventiva autorizzazione.
Ricorrono per cassazione gli imputati, per mezzo del difensore, con separati
ricorsi affidati ad un unico motivo
IN DIRITTO
I ricorrenti denunciano mancanza e manifesta illogicità della motivazione poiché
non era stato svolto alcun accertamento in ordine alla natura delle emissioni ed
alla configurabilità del reato. Assumono che la prova si fonda sulle sole
affermazioni della teste Pagnacca Mara, la quale però aveva reso dichiarazioni
contrastanti nel senso che, prima aveva affermato che la sabbiatrice era stata
installata dopo la presentazione dell'istanza e, poco dopo, aveva precisato che
l'autorizzazione era stata richiesta solo nel dicembre del 2001.
Il ricorso é infondato.
Premesso che la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 24 del
D.P.R. 203 del 1988, ora punita dall'articolo 279 del decreto legislativo n. 152
del 2006, ha natura permanente e non istantanea con effetti permanenti, sia
perché è tutta la condotta che si perpetua nel tempo, sia perché l'autore del
reato ha la possibilità di fare cessare in qualsiasi momento la condotta
antigiuridica. Ora il più importante criterio per distinguere un reato
permanente da uno istantaneo con effetti permanenti è costituito proprio dalla
possibilità offerta al reo, nei reati permanenti, di fare cessare l'attività
antigiuridica in qualsiasi momento. La fissazione di un termine per la
richiesta dell'autorizzazione non determina alla scadenza di esso la cessazione
della permanenza perché l'autorizzazione, nella materia in questione, non svolge
solo il ruolo di rimozione di un ostacolo all'esercizio di alcune facoltà, ma
anche e soprattutto quello di consentire all'autorità il controllo del rispetto
della normativa al fine di verificare la tollerabilità delle emissioni. Siffatta
esigenza di controllo non cessa certamente con la scadenza del termine fissato
per la richiesta dell'autorizzazione. Invero la norma é finalizzata alla tutela
della qualità dell'aria e l'autorizzazione costituisce un mezzo di controllo
preventivo sugli impianti potenzialmente inquinanti onde verificare la tollerabilità delle emissioni e l'adozione di appropriate misure preventive (Cass.
n 12710 del 1994;1918 del 1999;24189 del 2004).
Nella fattispecie l'autorizzazione è stata conseguita dopo l'accertamento e più
precisamente il 6 giugno del 2002 e,
quindi, la permanenza è cessata alla data anzidetta. Di conseguenza, il reato
non si é ancora prescritto avuto riguardo al periodo dal 28 maggio 2005 al 17
settembre 2005 pari a mesi tre e gg. 19 durante il quale il dibattimento è stato
sospeso per impedimento dell'imputato o del suo difensore secondo l'orientamento
espresso dalle Sezioni unite di questa corte con la sentenza del 28 novembre
2001, Cremonese
Ciò premesso, si rileva che il tribunale, sia pure con motivazione sintetica, ha
precisato che dalla deposizione del verbalizzante era emerso che per quella
macchina era necessaria l'autorizzazione perché produceva emissioni
significative in atmosfera. Le iniziali incertezze palesate dal testimone sulla
data di presentazione dell'istanza non sviliscano la testimonianza avendo la Pagnacco immediatamente precisato che la macchina era stata installata prima
dell'istanza: infatti questa é stata presentata nel mese dì dicembre del 2001
mentre l'accertamento è stato eseguito il 28 novembre del 2000. La riprova
della necessità dell'autorizzazione si desume altresì dal fatto che dopo
l'accertamento gli stessi imputati hanno chiesto e successivamente hanno
conseguito l'autorizzazione.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'articolo 616 c.p.p.
Rigetta
I ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 19 dicembre del 2006
L' estensore
Il presidente
Ciro Petti
Guido De Maio
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