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registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
RIFIUTI - Veicoli fuori uso -
Disciplina specifica - Demolizione, al recupero dei materiali e alla
rottamazione dei veicoli - C.d. frantumazione e alla separazione del cd. fluff:
rifiuto - D. L.vo n.152/2006 - D. L.gs n. 149/2006 - D. L.vo n. 209 /2003.
Per quanto attiene i veicoli fuori uso, vi è una disciplina specifica contenuta
nel decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 ( non modificato sul punto
dall’art. 2 del successivo decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 149
“disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n
209”) che considera il veicolo fuori uso appartenente ad una delle categorie
indicate nello stesso articolo un rifiuto, (v. Cass. sez. III, 4/03/2005, n.
21963, D'Agostino), sicché l'attività del soggetto che provvede allo
smantellamento dei veicoli altrui non più funzionanti rientra sempre nell'ambito
dello smaltimento e del recupero e non può essere esercitata senza
autorizzazione. Ugualmente, ai sensi dell’art. 231 del decreto legislativo 3
aprile 2006 n.152, non può procedersi alla demolizione, al recupero dei
materiali e alla rottamazione dei veicoli non facenti parte delle categorie
indicate nell'art. 3 del decreto legislativo n. 209 del 2003, comunque definiti
rifiuti dall'art. 184 lettera 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
senza l’autorizzazione di cui agli artt. 208, 209 e 210 del medesimo decreto.
Pres. Lupo - Est. Marmo - Ric. Sanfilippo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.
III, 8 febbraio 2007 (Ud. 7/12/2006), Sentenza n. 5319
RIFIUTI - Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio
ed intermediazione - Mancanza di autorizzazione iscrizione o comunicazione -
Effetti - D. L.vo n. 152/2006. Chiunque effettua una attività di raccolta,
trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in
mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli
artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito ai sensi dell'art. 51 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avente ad oggetto l'Attuazione delle
direttive CEE sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli imballaggi e sui
rifiuti da imballaggio, noto come " decreto Ronchi", (sostituito ora dall'art.
256 del decreto legislativo n. 152 del 2006), con la pena dell'arresto da tre
mesi ad un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventimila euro se si
tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due
anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di
rifiuti pericolosi. Pres. Lupo - Est. Marmo - Ric. Sanfilippo. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 8 febbraio 2007 (Ud. 7/12/2006), Sentenza n. 5319
Camera di consiglio del 7.12.2006
REG. GENERALE n. 037211/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
omposta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. LUPO ERNESTO
Presidente
1.Dott.DE MAIO GUIDO
Consigliere
2.Dott.PETTI CIRO
"
3.Dott.LOMBARDI ALFREDO MARIA
"
4.Dott.MARMO MARGHERITA
"
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SANFILIPPO FRANCESCO
N. Il 20/07/1074 avverso ORDINANZA del 10/07/2006 TRIB. LIBERTA' di PALERMO
Sentita la relazione fatta dal
Consigliere MARMO MARGHERITA lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Angelo Di
Popolo che ha chiesto dichiararsi inammissibile il
ricorso.
Udito il difensore Avv.
FATTO E DIRITTO
Francesco Sanfilippo, indagato,
unitamente a Marino Salvatore, in ordine al reato di cui all'art. 53 bis
d.lgs. 22 del 1997 in relazione all'art. 260 del decreto legislativo n. 152 del
2006 ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla sezione
per il riesame del Tribunale di Palermo l'11 luglio 2006 che aveva confermato il
decreto di sequestro preventivo emesso il 23 giugno 2006 dal Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Palermo, avente ad oggetto l'impianto di
autodemolizione ”3S" di Sanfilippo Francesco, sito in Isola delle Femmine (PA)
viale delle Industrie n. 155.
Con un unico articolato motivo il
Sanfilippo lamenta l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza e la
contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti
legittimanti il provvedimento di sequestro di cui chiede l'annullamento.
Deduce il ricorrente che il
Tribunale aveva erroneamente ritenuto sussistente la violazione delle
prescrizioni previste dall'art. 3) lettere g) h ed i) del dlgs n. 209 del 2003, -
omessa bonifica di veicoli- ed il reato di cui all'art. 51 del dlgs. n. 22 del
1997.
Secondo il Sanfilippo le conclusioni
cui era giunto il Tribunale erano inesatte, in quanto una compiuta analisi della
normativa di settore, e più specificamente del dlgs n. 209 del 2003, avrebbe
dovuto indurre il decidente a valutare come regolare l'attività svolta
nell'impianto sequestrato.
Ritiene il ricorrente che la
bonifica e la messa in sicurezza dei mezzi da demolire si realizzi grazie alla
rimozione dei componenti pericolosi classificabili con il codice CER 160104 del
c.d. Decreto Ronchi (accumulatori, filtri, olii e benzina, blocchi motore, airbags, climatizzatori, etc) e che la rimozione di elementi classificabili come
non pericolosi, in quanto riferibili al codice CER 160106, (pneumatici,
paraurti, cruscotti in plastica, componenti in vetro e taluni componenti
metallici), sia obbligatoria soltanto qualora detti componenti non vengano
separati nel processo di frantumazione (come da allegato 1, n. 7 , art. 6 del
dlgs n. 209 del 2003).
Nel caso in esame era stato
accertato che le carcasse compattate dalla 3S venivano regolarmente conferite
alla s.r.l. Acciaierie di Sicilia in Catania, che procedeva alla c.d.
frantumazione e alla separazione del cd. fluff: rifiuto (i cui componenti sono
costituiti da plastica, fibre tessili, gomme, particelle varie) che, a sua
volta, veniva smaltito presso l'impianto della s.r.l. Servizi Industriali,
discarica di seconda categoria, tipo B autorizzata al trattamento di rifiuti non
pericolosi.
Il Giudice per le indagini
preliminari aveva ignorato tali acquisizioni investigative che attestavano la
regolarità delle operazioni compiute dalla "3S di Sanfilippo Francesco" ma, pur
escludendo la fattispecie prevista e punita dall'art. 53 bis del dlgs n.
22 del 1997, avente ad oggetto le attività organizzate per il traffico illecito
di rifiuti, aveva immotivatamente ritenuto sussistente la fattispecie di cui
all'art. 51 del citato decreto legislativo.
Il richiamo a questa norma era
errato in quanto nella specie non ricorreva l'attività di raccolta, trasporto,
recupero smaltimento di rifiuti e in tal caso, avrebbe dovuto essere precisato
se la condotta fosse riferibile alla violazione descritta dalla lettera A) o
dalla lettera B) del citato articolo che prevedono due diverse ipotesi:
trattamento di rifiuti non pericolosi (lettera A), trattamento di rifiuti
pericolosi (lettera B).
Siccome, a tutto voler concedere, la
"3S Sanfilippo" avrebbe, al più, smaltito rifiuti non pericolosi, il giudice
avrebbe dovuto giungere a diverse conclusioni anche in ordine al
periculum in mora.
Il motivo è fondato nei limiti di
seguito precisati.
L'art. 51 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, avente ad oggetto l'Attuazione delle direttive CEE sui
rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio,
noto come " decreto Ronchi", (sostituito ora dall'art. 256 del decreto
legislativo n. 152 del 2006), prevede che "chiunque effettua una attività di
raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di
rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o
comunicazione di cui agli artt. 208,209,210,211,212,214,215 e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da
tre mesi ad un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventimila euro se
si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da
duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
Peraltro, per quel che attiene
specificamente ai veicoli fuori uso, vi è una disciplina specifica contenuta nel
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.
Questa Corte rileva che tale decreto
legislativo, all'art. 3, - definizioni- (non modificato sul punto dall'art. 2
del successivo decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 149 disposizioni
correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n 209)
considera il veicolo fuori uso appartenente ad una delle categorie indicate
nello stesso articolo un rifiuto (v. Cass. sez. III, 4 marzo 2005, n. 21963,
D'Agostino), sicché l'attività del soggetto che provvede allo smantellamento dei
veicoli altrui non più funzionanti rientra sempre nell'ambito dello smaltimento
e del recupero e non può essere esercitata senza autorizzazione.
Ugualmente, ai sensi dell'art. 231
del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, non può procedersi alla
demolizione, al recupero dei materiali e alla rottamazione dei veicoli non
facenti parte delle categorie indicate nell'art. 3 del decreto legislativo n.
209 del 2003, comunque definiti rifiuti dall'art. 184 lettera l del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ,senza l'autorizzazione di cui agli artt. 208,
209 e 210 del medesimo decreto.
Pertanto il Tribunale del riesame di
Palermo, nel valutare l'impugnazione avverso il provvedimento del Giudice per le
indagini preliminari, avrebbe dovuto chiarire se la condotta contestata
rientrasse nell'ipotesi prevista dall'art. 256 del decreto legislativo n. 152
del 2006 (già art. 51 del decreto legislativo n. 22 del 1997), con
conseguente applicazione delle sanzioni indicate in detta norma, ovvero fosse
applicabile la normativa di cui all'art. 6 del decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 209, avente ad oggetto le prescrizioni relative al trattamento dei
veicoli fuori uso, anche con riferimento al n. 7 dell'allegato I all'art.
6, con la conseguente applicabilità delle sanzioni penali previste dall'art. 13
del citato decreto legislativo.
Inoltre il Tribunale del riesame,
una volta ritenuta sussistente la fattispecie di cui all'art. 256 del decreto n.
152 del 2006 (già art. 51 del decreto legislativo n. 22 del 1997), avrebbe
dovuto verificare se, nella specie, si fosse in presenza di rifiuti di cui
alla lettera a) del suddetto articolo (rifiuti non pericolosi),ovvero di
rifiuti di cui alla lettera b) (rifiuti pericolosi).
La mancata chiarificazione dei due
punti dianzi precisati rende il provvedimento impugnato privo di motivazione,
sia per quanto attiene al fumus del reato da esso ravvisato, sia
soprattutto in ordine al periculum in mora, il quale va diversamente
valutato a seconda che la condotta criminosa abbia ad oggetto rifiuti pericolosi
ovvero non pericolosi.
Va, quindi, disposto l'annullamento
dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo perchè provveda ad
una nuova decisione sulla richiesta di riesame del decreto che ha disposto il
sequestro preventivo alla luce dei principi suesposti,
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Palermo
Così deciso il 7 dicembre 2006
L' estensore
Il presidente
Margherita Marmo
Ernesto Lupo
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