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DANNO AMBIENTALE - Risarcimento danni - Associazioni e comitati -
Associazioni ecologiste - Legittimazione processuale - Presupposti - Art. 13 L.
349/1986 - C.d. sostituzione processuale. Le associazioni ecologiste,
ancorché non riconosciute ex art. 13 L. 349/1986, sono legittimate in via
autonoma e principale all'azione di risarcimento per il danno ambientale e,
quindi, a costituirsi parte civile nel processo penale quando siano, in base al
loro statuto, portatrici di interessi ambientali, territorialmente delimitati,
in modo concreto lesi dalla attività illecita (ex plurimis Cass. Sezione terza,
sentenza 33887/2006). Pres. Papa - Est. Squassoni - Ric. V.a.s.. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 gennaio 2007 (Ud. 14/11/2006), Sentenza n. 554
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazioni ambientaliste, partecipazione al
processo penale - Due differenti istituti - Presupposti di legge - Art. 91
c.p.p.. Sussistono due differenti istituti che consentono l'accesso al
giudizio penale di formazioni sociali ambientaliste portatrici di interessi
superindividuali tali sodalizi, quando sussistano i presupposti di legge,
possano costituirsi parti civili oppure possono intervenire nel processo a sensi
dell'art. 91 cpp, con poteri identici a quelli della persona offesa al cui
consenso è subordinato l'esercizio dello intervento stesso. Pres. Papa - Est.
Squassoni - Ric. V.a.s.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 gennaio 2007
(Ud. 14/11/2006), Sentenza n. 554
ASSOCIAZIONI E COMITATI - PROCEDURE E VARIE - Indagini preliminari -
Richiesta di archiviazione - Reato ambientale - Associazione ambientalista -
Diritto all’avviso - Limiti. Le associazioni ambientaliste portatrici di
interessi superindividuali possono intervenire nei procedimenti per reati di
danno ambientale, con poteri identici a quelli della persona offesa, della quale
è però necessario il costante consenso come requisito della loro legittimazione
processuale, sicché, ove questo manchi, l’avviso circa la richiesta di
archiviazione non è dovuto. Presidente E. Papa, Relatore C. Squassoni. CORTE
DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 15/01/2007 (UD.14/11/2006), Sentenza n. 554
Camera di consiglio del 14.11.2006
SENTENZA N. 01098/2006
REG. GENERALE n. 000773/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli III. mi Signori
Dott. PAPA ENRICO Presidente
1. Dott. GRASSI ALDO Consigliere
2. Dott. SQUASSONI CLAUDIA Consigliere
3. Dott. SENSINI MARIA SILVIA Consigliere
4. Dott. SARNO GIULIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) VERDI AMBIENTE E SOCIETA' ONLUS -ASSOC. N. IL 00/00/0000
avverso DECRETO del 22/09/2004
GIP TRIBUNALE di FOGGIA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
SQUASSONI CLAUDIA
lette le conclusioni del P.G.
annullarsi
senza rinvio il provvedimento impugnato.
Udito il difensore avv.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto 22 settembre 2004, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Foggia ha disposto l'archiviazione di un procedimento instaurato a
carico di ignoti per il reato previsto dall'art. 51 DLvo. 22/1997.
L'archiviazione non è stata preceduta dall'avviso ex art. 408 cpp alla
associazione "Verdi Ambiente e società Onlus". Secondo la tesi del Pubblico
Ministero, condivisa dal Giudice, il sodalizio poteva solo, a sensi dell'art. 18
L. n. 349/1986, costituirsi parte civile o, a sensi dell'art 9 c. 3 D.Lvo. 267/2000,
proporre le azioni risarcitorie di competenza del Giudice ordinario che spettano
al Comune o alla Provincia; l'associazione non era facoltizzata ad intervenire
nel procedimento con la procedura dell'art. 91 cpp e, di conseguenza, non poteva
esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa anche per mancanza del
consenso della stessa richiesto dall'art. 92 c. 1 c.p.p..
Per l'annullamento del decreto, ricorre in Cassazione il legale rappresentante
della associazione "Verdi Ambiente e società Onlus" (riconosciuta a sensi
dell'art. 13 L. 349/1986) deducendo violazione dell'art. 408 cpp e formulando
censure inerenti alla possibilità del sodalizio di partecipare al processo
secondo il disposto dell' art. 91 cpp; tali deduzioni sono fondate.
Deve, innanzi tutto, premettersi come non sia pertinente al caso il richiamo
all'art. 9 D. L.vo n. 267/2000 che mira a disciplinare la cd sostituzione
processuale delle associazioni ambientaliste nei giudizi di danno di competenza
del Giudice ordinario che spettano al Comune o alla Provincia.
Ciò in quanto la problematica che il ricorso pone concerne la verifica dello
assunto del Pubblico Ministero, fatto proprio dal Giudice, secondo il quale la
legge 349/1986 riconosce alle associazioni ambientaliste la unica possibilità di
costituirsi parte civile nel processo penale, ma non di esercitare le facoltà
della persona offesa.
La conclusione non è condivisibile.
Le associazioni ecologiste, secondo la giurisprudenza prevalente, ancorché non
riconosciute ex art. 13 L. 349/1986, sono legittimate in via autonoma e
principale all'azione di risarcimento per il danno ambientale e, quindi, a
costituirsi parte civile nel processo penale quando siano, in base al loro
statuto, portatrici di interessi ambientali, territorialmente delimitati, in
modo concreto lesi dalla attività illecita (ex plurimis Cass. Sezione
terza, sentenza 33887/2006).
Inoltre, l'art. 18 c. 5 L. 349/1986 recita che "Le associazioni individuate in
base all'art. l3 della presente legge possono intervenire nei giudizi di danno
ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa......".
La previsione legislativa, introdotta in epoca anteriore alla entrata in vigore
del codice di rito 1989, deve essere armonizzata sistematicamente con gli
attuali istituti processuali alla luce dell'art. 212 delle norme di
coordinamento; quando una legge, in epoca antecedente al 24 ottobre 1989,
permette l'intervento nel processo anche al di fiori della costituzione di parte
civile, è consentito solo l'intervento nei limiti ed alle condizioni di cui
all'art. 91 ss cpp.
Di conseguenza, si deve ritenere che sussistono due differenti istituti che
consentono l'accesso al giudizio penale di formazioni sociali ambientaliste
portatrici di interessi superindividuali tali sodalizi, quando sussistano i
presupposti di legge, possano costituirsi parti civili oppure possono
intervenire nel processo a sensi dell'art. 91 cpp, con poteri identici a quelli
della persona offesa al cui consenso è subordinato l'esercizio dello intervento
stesso.
Il "costante consenso della persona offesa" è un requisito per la legittimazione
processuale degli enti e delle associazioni.
Sul punto, non può condividersi la tesi sostenuta dal Procuratore Generale nella
sua requisitoria scritta (confortata da una sentenza della Cassazione -Sezione
quinta, sentenza 2361/1996- che, tuttavia, non affrontava un caso sovrapponibile
a quello in esame); secondo questa prospettazione, la L. 349/1966 ha offerto un
generale e preventivo consenso alle associazioni, che assecondano l'attività
ecologista dello Stato, ad intervenire nel processo per cui quello delle persone
offese, previsto dall'art. 92 c. 1 cpp, non è necessario in quanto presunto di
diritto.
Ora è vero che la L. n. 349/1986 consentiva l'ingresso nel processo senza la
necessità del consenso delle persone offese. Tuttavia, come si è accennato,
l'art. 212 delle norme di coordinamento ha espressamente enunciato che tutte le
forme atipiche di intervento nel processo siano ricondotte nei "limiti ed alle
condizioni" di cui agli artt. 91 ss cpp; né la L. 349/1986 poteva introdurre,
con un consenso generalizzato prestato una tantum, una eccezione relativa
ai requisiti di accesso nel giudizio penale per una figura processale all'epoca
inesistente.
In ragione della inequivoca enunciazione dell'art. 92 c. 1 cpp, la Corte ritiene
che anche le associazioni ambientaliste, al fine che rileva, necessitino del
consenso da parte della persona offesa, se individuabile, o da parte dell'ente
territoriale competente.
Nel caso concreto, la associazione "Verdi Ambiente e società Onlus" non era
legittimamente intervenuta nel procedimento in carenza del necessario consenso
della persona offesa per cui l'avviso della richiesta di archiviazione non le
era dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Roma, 14 novembre 2006
L' estensore
Il presidente
Claudia Squassoni
Enrico Papa
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