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registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Urbanistica e edilizia - Immobile abusivo - Confisca - Inammissibilità -
Demolizione - Art. 44 lett. b) D.P.R. n. 380/2001 Testo unico dell'edilizia - L.
n. 47/1985 - Art. 240 c. p. - Art. 444 e ss. c.p.p.. Allorché viene
contestata l'ipotesi di cui all'articolo 44 lettera b) del D.P.R. n. 380 del
2001, già ipotesi prevista dalla lettera b) dell'articolo 20 della legge n. 47
del 1985, non può essere disposta la confisca, né obbligatoria né facoltativa,
ai sensi dell'art. 240 c. p., giacché questa norma generale è derogata dalla
disciplina speciale di cui all'art. 31 comma 9 e 9 bis del D.P.R. citato (già
articolo 7 della legge n. 47 del 1985), il quale prevede per i reati di cui
all'articolo 44 e per gli interventi di cui all'articolo 22 comma terzo, una
sanzione amministrativa ripristinatoria affidata all'autorità comunale (con
ordine sindacale di demolizione, salva delibera consiliare di acquisizione
gratuita al patrimonio del comune) o in via subordinata all'autorità
giurisdizionale (con ordine giudiziale di demolizione, se non contrastante con
le determinazioni dell'autorità comunale - Cass. n. 4089 del 2002). Nella
specie, il giudice dell'udienza preliminare non avrebbe potuto disporre la
confisca del manufatto costruito in violazione dell'art. 44 lett. b) e 64, 65,
71 del Testo unico dell'edilizia. Anzi, pronunciando una sentenza ex art. 444 e
ss. c.p.p., che è espressamente equiparata a una decisione di condanna, doveva
restituire all'avente diritto il manufatto sequestrato (ex art. 262/4 o ex art.
323/3 c.p.p.) e contestualmente disporne la demolizione, essendo quest'ultima
una sanzione amministrativa atipica che il magistrato ha l'obbligo d'irrogare
anche se estranea al patteggiamento della pena (cfr per tutte Cass. Sez. Un. 15
maggio 2002 n. 5777). Pres. Lupo - Est. Petti - Ric. Teti. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 Gennaio 2007 (Ud. 07/12/2006), Sentenza n. 591
Urbanistica e edilizia - Confisca giudiziaria ex art. 240 c.p. -
Espropriazione a favore dello Stato - Ratio. La confisca giudiziaria
ex art. 240 c. p., come misura di sicurezza patrimoniale che attua
l'espropriazione a favore dello Stato di cose che servirono a commettere un
reato o che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo o che sono
intrinsecamente criminose, è oggettivamente incompatibile con la disciplina
speciale di cui all’art. 7 legge n. 47 del 1985, (con previsione riprodotta
nell'art. 31, 9^ comma, del T.U. 6.6.2001, n. 380), che affida invece all'autorità
comunale la facoltà di scegliere tra la demolizione e la conservazione del
manufatto sequestrato nel patrimonio immobiliare del comune in considerazione di
prevalenti interessi pubblici. Pres. Lupo - Est. Petti - Ric. Teti. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 Gennaio 2007 (Ud. 07/12/2006), Sentenza n. 591
Urbanistica e edilizia - Demolizione - Potere giurisdizionale -
Giurisprudenza. Solo il potere giurisdizionale di demolizione, che la stessa
disciplina speciale affida in via subordinata al giudice penale, resta
coordinato al potere amministrativo spettante al sindaco e al consiglio
comunale, sia per espressa disposizione della legge (laddove prevede che il
giudice ordina la demolizione "se ancora non sia stata altrimenti eseguita"),
sia per consolidata interpretazione giurisprudenziale. (Cfr. Cass. n. 104/1995;
Cass. n.12288/2000; Cass. n. 4089/2002; Cass. n. 45674/2003). Pres. Lupo - Est.
Petti - Ric. Teti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15/01/2007 (Ud.
07/12/2006), Sentenza n. 591
Urbanistica e edilizia - Ordine di ripristino e demolizione - Lottizzazione
abusiva - Proscioglimento con formula diversa dall'insussistenza del fatto -
Confisca - Obbligatoria. Nessun coordinamento è previsto dal sistema
codicistico tra il potere della pubblica amministrazione del ripristino e
l'ordine giurisdizionale di confisca, giacché questo, per espressa disposizione
di legge (art. 86 disp. att. c.p.p.), sfocia nella vendita delle cose confiscate
e in via subordinata nella loro distruzione. Vero è che la distruzione può
equipararsi sostanzialmente alla demolizione; ma è altrettanto certo che essa, a
differenza della demolizione disposta ai sensi dell'art. 31, comma 9 e 9 bis,
del T.U. n. 380/2001,
resterebbe sottratta all'eventualità di una diversa determinazione da parte
dell'autorità che ha la competenza in materia edilizia e urbanistica. Solo
nell'ipotesi di lottizzazione abusiva, la confisca è prevista obbligatoriamente
anche in caso di proscioglimento con una formula diversa dall'insussistenza del
fatto. Pres. Lupo - Est. Petti - Ric. Teti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.
III, 15 Gennaio 2007 (Ud. 07/12/2006), Sentenza n. 591
Udienza Camerale del 7.12.2006
SENTENZA N. 1277
REG. GENERALE n. 15790/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dai sigg. magistrati:
Dott. Ernesto Lupo Presidente
Dott. Guido De Maio Consigliere
Dott. Ciro Petti Consigliere
Dott. Alfredo Maria Lombardi Consigliere
Dott. Margherita Marmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Teti
Roberto, nato a Roma il 29 maggio del 1957 avverso la sentenza del giudice
dell'udienza preliminare presso il tribunale di Roma del 10 marzo del 2006;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
letta la requisitoria del sostituto procuratore generale dott. Giovanni Galati,
il quale ha concluso per l'inammissibilità
del ricorso ;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata
osserva quanto segue
IN FATTO
Con sentenza del 10 marzo del 2006, il giudice dell'udienza preliminare presso
il tribunale Roma applicava ex artt. 444 e 448 c.p.p. nei confronti di Teti
Roberto la pena concordata nella misura di mesi dieci di arresto ed € 22.000,00
di
ammenda con il beneficio della sospensione condizionale. Con la
medesima sentenza disponeva la confisca dell'opera abusiva.
Il predetto era indagato per i seguenti reati:
a) per il reato di cui all'art. 44 lett b) D.P.R. n. 380/2001, per avere
abusivamente realizzato, in assenza del
prescritto permesso di costruire, le seguenti opere: manufatto in muratura di
mq. 143 x mt. 2,00 di altezza, tamponato perimetralmente in blocchetti di tufo e
coperto a solaio piano in conglomerato cementizio gettato; piano rialzato di mt.
9,50 x 10,40 con altezza variabile da mt. 2,70 a mt. 4,00 composto da mura
perimetrali in blocchetti di tufo, coperto a tetto ad una falda con posa in
opera di travetti in latero - cemento e pignatte con relativa gettata di
copertura in c. a. e posa in opera delle tegole e grondaia;
b) per il reato di cui agli artt. 64, 65, 71 e 72 D.P.R. n. 380/2001, per avere
eseguito le opere di cui al capo che precede senza il progetto esecutivo e la
direzione di un professionista abilitato e senza la prescritta denuncia di
inizio lavori allo Sportello Unico del Comune e comunque al competente Ufficio
Tecnico regionale. Fatti accertati in Roma Via Ardeatina, il 09/05/2005.
Il giudice, dopo avere escluso qualsiasi possibilità di proscioglimento ex art.
129 c.p.p. perché dall'esame del fascicolo non emergevano elementi concreti a
favore dell'imputato, osservava che la qualificazione giuridica del fatto era
corretta; che potevano essere concesse le circostanze attenuanti generiche e che
la pena proposta dalle parti era congrua.
Ricorre per cassazione l'imputato, per mezzo del proprio difensore, denunciando
la violazione della norma incriminatrice nella parte in cui si era applicata
d'ufficio la confisca del manufatto
IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Allorché viene contestata l'ipotesi di cui all'articolo 44
lettera b) del D.P.R. n. 380 del 2001, già ipotesi prevista dalla lettera b)
dell'articolo 20 della legge n. 47 del 1985, non può essere disposta la
confisca, né obbligatoria né facoltativa, ai sensi dell'art. 240 c. p., giacché
questa norma generale è derogata dalla disciplina speciale di cui all'art. 31
comma 9 e 9 bis del D.P.R. citato (già articolo 7 della legge n. 47 del
1985), il quale prevede per i reati di cui all'articolo 44 e per gli interventi
di cui all'articolo 22 comma terzo, una sanzione amministrativa ripristinatoria
affidata all'autorità comunale (con ordine sindacale di demolizione, salva
delibera consiliare di acquisizione gratuita al patrimonio del comune) o in via
subordinata all'autorità giurisdizionale (con ordine giudiziale di demolizione,
se non contrastante con le determinazioni dell'autorità comunale -Cass n 4089
del 2002). Invero, la confisca giudiziaria ex art. 240 c. p., come misura di
sicurezza patrimoniale che attua l'espropriazione a favore dello Stato di
cose che servirono a commettere un reato o che ne costituiscono il prodotto, il
profitto o il prezzo o che sono intrinsecamente criminose, è oggettivamente
incompatibile con la disciplina speciale di cui al citato art. 7, che affida
invece all'autorità comunale la facoltà di scegliere tra la demolizione e la
conservazione del manufatto sequestrato nel patrimonio immobiliare del comune in
considerazione di prevalenti interessi pubblici.
Solo il potere giurisdizionale
di demolizione, che la stessa disciplina speciale dell'art. 31 affida in via
subordinata al giudice penale, resta coordinato al potere amministrativo
spettante al sindaco e al consiglio comunale, sia per espressa disposizione
della legge (laddove
prevede al comma 9 dell'art. 31 che il giudice ordina la demolizione "se ancora
non sia stata altrimenti eseguita"), sia per consolidata interpretazione
giurisprudenziale. (Cfr. Cass. 104 del 1995; 12288 del 2000; 4089 del 2002 già
citata; 45674 del 2003).
Nessun coordinamento è invece previsto dal sistema codicistico tra il potere della pubblica amministrazione dianzi
richiamato e l'ordine giurisdizionale di confisca, giacché questo, per espressa
disposizione di legge (art. 86 disp. att. c.p.p.), sfocia nella vendita delle
cose confiscate e in via subordinata nella loro distruzione. Vero è che la
distruzione può equipararsi sostanzialmente alla demolizione; ma è altrettanto
certo che essa, a differenza della demolizione disposta ai sensi
dell'art. 31, comma 9 e 9 bis, resterebbe sottratta
all'eventualità di una diversa determinazione da parte dell'autorità che ha la
competenza in materia edilizia e urbanistica.
Solo nell'ipotesi di lottizzazione abusiva, la confisca è prevista
obbligatoriamente anche in caso di proscioglimento con una formula diversa
dall'insussistenza del fatto.
Applicando questi principi al caso di specie, il giudice dell'udienza
preliminare presso il tribunale di Roma non avrebbe potuto disporre la confisca
del manufatto costruito in violazione dell'art. 44 lett. b) e 64, 65, 71 del
Testo unico dell'edilizia. Anzi, pronunciando una sentenza ex art. 444 e ss.
c.p.p., che è espressamente equiparata a una decisione di condanna, doveva
restituire all'avente diritto il manufatto sequestrato (ex art. 262/4 o ex art.
323/3 c.p.p.) e
contestualmente disporne la demolizione, essendo quest'ultima una sanzione
amministrativa atipica che il magistrato ha l'obbligo d'irrogare anche se
estranea al patteggiamento della pena (cfr per tutte Cass. Sez. Un. 15 maggio 2002
n 5777).
P.Q.M.
La Corte
Letto l'art. 620 c.p.p.,
annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto all'ordine di confisca del
manufatto abusivo, ordine che elimina,
Così deciso in Roma il 7 dicembre del 2006
Il consigliere estensore
Il presidente
Ciro Petti Ernesto Lupo
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