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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 Gennaio 2007 (Ud. 07/12/2006), Sentenza n. 591


Urbanistica e edilizia - Immobile abusivo - Confisca - Inammissibilità - Demolizione - Art. 44 lett. b) D.P.R. n. 380/2001 Testo unico dell'edilizia - L. n. 47/1985 - Art. 240 c. p. - Art. 444 e ss. c.p.p.. Allorché viene contestata l'ipotesi di cui all'articolo 44 lettera b) del D.P.R. n. 380 del 2001, già ipotesi prevista dalla lettera b) dell'articolo 20 della legge n. 47 del 1985, non può essere disposta la confisca, né obbligatoria né facoltativa, ai sensi dell'art. 240 c. p., giacché questa norma generale è derogata dalla disciplina speciale di cui all'art. 31 comma 9 e 9 bis del D.P.R. citato (già articolo 7 della legge n. 47 del 1985), il quale prevede per i reati di cui all'articolo 44 e per gli interventi di cui all'articolo 22 comma terzo, una sanzione amministrativa ripristinatoria affidata all'autorità comunale (con ordine sindacale di demolizione, salva delibera consiliare di acquisizione gratuita al patrimonio del comune) o in via subordinata all'autorità giurisdizionale (con ordine giudiziale di demolizione, se non contrastante con le determinazioni dell'autorità comunale - Cass. n. 4089 del 2002). Nella specie, il giudice dell'udienza preliminare non avrebbe potuto disporre la confisca del manufatto costruito in violazione dell'art. 44 lett. b) e 64, 65, 71 del Testo unico dell'edilizia. Anzi, pronunciando una sentenza ex art. 444 e ss. c.p.p., che è espressamente equiparata a una decisione di condanna, doveva restituire all'avente diritto il manufatto sequestrato (ex art. 262/4 o ex art. 323/3 c.p.p.) e contestualmente disporne la demolizione, essendo quest'ultima una sanzione amministrativa atipica che il magistrato ha l'obbligo d'irrogare anche se estranea al patteggiamento della pena (cfr per tutte Cass. Sez. Un. 15 maggio 2002 n. 5777). Pres. Lupo - Est. Petti - Ric. Teti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 Gennaio 2007 (Ud. 07/12/2006), Sentenza n. 591

Urbanistica e edilizia - Confisca giudiziaria ex art. 240 c.p. - Espropriazione a favore dello Stato - Ratio. La confisca giudiziaria ex art. 240 c. p., come misura di sicurezza patrimoniale che attua l'espropriazione a favore dello Stato di cose che servirono a commettere un reato o che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo o che sono intrinsecamente criminose, è oggettivamente incompatibile con la disciplina speciale di cui all’art. 7 legge n. 47 del 1985, (con previsione riprodotta nell'art. 31, 9^ comma, del T.U. 6.6.2001, n. 380), che affida invece all'autorità comunale la facoltà di scegliere tra la demolizione e la conservazione del manufatto sequestrato nel patrimonio immobiliare del comune in considerazione di prevalenti interessi pubblici. Pres. Lupo - Est. Petti - Ric. Teti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 Gennaio 2007 (Ud. 07/12/2006), Sentenza n. 591

Urbanistica e edilizia - Demolizione - Potere giurisdizionale - Giurisprudenza. Solo il potere giurisdizionale di demolizione, che la stessa disciplina speciale affida in via subordinata al giudice penale, resta coordinato al potere amministrativo spettante al sindaco e al consiglio comunale, sia per espressa disposizione della legge (laddove prevede che il giudice ordina la demolizione "se ancora non sia stata altrimenti eseguita"), sia per consolidata interpretazione giurisprudenziale. (Cfr. Cass. n. 104/1995; Cass. n.12288/2000; Cass. n. 4089/2002; Cass. n. 45674/2003). Pres. Lupo - Est. Petti - Ric. Teti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15/01/2007 (Ud. 07/12/2006), Sentenza n. 591

Urbanistica e edilizia - Ordine di ripristino e demolizione - Lottizzazione abusiva - Proscioglimento con formula diversa dall'insussistenza del fatto - Confisca - Obbligatoria. Nessun coordinamento è previsto dal sistema codicistico tra il potere della pubblica amministrazione del ripristino e l'ordine giurisdizionale di confisca, giacché questo, per espressa disposizione di legge (art. 86 disp. att. c.p.p.), sfocia nella vendita delle cose confiscate e in via subordinata nella loro distruzione. Vero è che la distruzione può equipararsi sostanzialmente alla demolizione; ma è altrettanto certo che essa, a differenza della demolizione disposta ai sensi dell'art. 31, comma 9 e 9 bis, del T.U. n. 380/2001, resterebbe sottratta all'eventualità di una diversa determinazione da parte dell'autorità che ha la competenza in materia edilizia e urbanistica. Solo nell'ipotesi di lottizzazione abusiva, la confisca è prevista obbligatoriamente anche in caso di proscioglimento con una formula diversa dall'insussistenza del fatto. Pres. Lupo - Est. Petti - Ric. Teti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 Gennaio 2007 (Ud. 07/12/2006), Sentenza n. 591



Udienza Camerale del 7.12.2006
SENTENZA N. 1277
REG. GENERALE n. 15790/2006


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE


Composta dai sigg. magistrati:
 

Dott. Ernesto Lupo                                         Presidente
Dott. Guido De Maio                                      Consigliere
Dott. Ciro Petti                                              Consigliere
Dott. Alfredo Maria Lombardi                          Consigliere
Dott. Margherita Marmo                                 Consigliere
 

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da Teti Roberto, nato a Roma il 29 maggio del 1957 avverso la sentenza del giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Roma del 10 marzo del 2006;


udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;


letta la requisitoria del sostituto procuratore generale dott. Giovanni Galati, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ;


letti il ricorso e l'ordinanza denunciata osserva quanto segue


IN FATTO


Con sentenza del 10 marzo del 2006, il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale Roma applicava ex artt. 444 e 448 c.p.p. nei confronti di Teti Roberto la pena concordata nella misura di mesi dieci di arresto ed € 22.000,00 di ammenda con il beneficio della sospensione condizionale. Con la medesima sentenza disponeva la confisca dell'opera abusiva.


Il predetto era indagato per i seguenti reati:


a) per il reato di cui all'art. 44 lett b) D.P.R. n. 380/2001, per avere abusivamente realizzato, in assenza del prescritto permesso di costruire, le seguenti opere: manufatto in muratura di mq. 143 x mt. 2,00 di altezza, tamponato perimetralmente in blocchetti di tufo e coperto a solaio piano in conglomerato cementizio gettato; piano rialzato di mt. 9,50 x 10,40 con altezza variabile da mt. 2,70 a mt. 4,00 composto da mura perimetrali in blocchetti di tufo, coperto a tetto ad una falda con posa in opera di travetti in latero - cemento e pignatte con relativa gettata di copertura in c. a. e posa in opera delle tegole e grondaia;


b) per il reato di cui agli artt. 64, 65, 71 e 72 D.P.R. n. 380/2001, per avere eseguito le opere di cui al capo che precede senza il progetto esecutivo e la direzione di un professionista abilitato e senza la prescritta denuncia di inizio lavori allo Sportello Unico del Comune e comunque al competente Ufficio Tecnico regionale. Fatti accertati in Roma Via Ardeatina, il 09/05/2005.


Il giudice, dopo avere escluso qualsiasi possibilità di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. perché dall'esame del fascicolo non emergevano elementi concreti a favore dell'imputato, osservava che la qualificazione giuridica del fatto era corretta; che potevano essere concesse le circostanze attenuanti generiche e che la pena proposta dalle parti era congrua.


Ricorre per cassazione l'imputato, per mezzo del proprio difensore, denunciando la violazione della norma incriminatrice nella parte in cui si era applicata d'ufficio la confisca del manufatto


IN DIRITTO


Il ricorso è fondato.

Allorché viene contestata l'ipotesi di cui all'articolo 44 lettera b) del D.P.R. n. 380 del 2001, già ipotesi prevista dalla lettera b) dell'articolo 20 della legge n. 47 del 1985, non può essere disposta la confisca, né obbligatoria né facoltativa, ai sensi dell'art. 240 c. p., giacché questa norma generale è derogata dalla disciplina speciale di cui all'art. 31 comma 9 e 9 bis del D.P.R. citato (già articolo 7 della legge n. 47 del 1985), il quale prevede per i reati di cui all'articolo 44 e per gli interventi di cui all'articolo 22 comma terzo, una sanzione amministrativa ripristinatoria affidata all'autorità comunale (con ordine sindacale di demolizione, salva delibera consiliare di acquisizione gratuita al patrimonio del comune) o in via subordinata all'autorità giurisdizionale (con ordine giudiziale di demolizione, se non contrastante con le determinazioni dell'autorità comunale -Cass n 4089 del 2002). Invero, la confisca giudiziaria ex art. 240 c. p., come misura di sicurezza patrimoniale che attua l'espropriazione a favore dello Stato di cose che servirono a commettere un reato o che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo o che sono intrinsecamente criminose, è oggettivamente incompatibile con la disciplina speciale di cui al citato art. 7, che affida invece all'autorità comunale la facoltà di scegliere tra la demolizione e la conservazione del manufatto sequestrato nel patrimonio immobiliare del comune in considerazione di prevalenti interessi pubblici.

Solo il potere giurisdizionale di demolizione, che la stessa disciplina speciale dell'art. 31 affida in via subordinata al giudice penale, resta coordinato al potere amministrativo spettante al sindaco e al consiglio comunale, sia per espressa disposizione della legge (laddove prevede al comma 9 dell'art. 31 che il giudice ordina la demolizione "se ancora non sia stata altrimenti eseguita"), sia per consolidata interpretazione giurisprudenziale. (Cfr. Cass. 104 del 1995; 12288 del 2000; 4089 del 2002 già citata; 45674 del 2003).

Nessun coordinamento è invece previsto dal sistema codicistico tra il potere della pubblica amministrazione dianzi richiamato e l'ordine giurisdizionale di confisca, giacché questo, per espressa disposizione di legge (art. 86 disp. att. c.p.p.), sfocia nella vendita delle cose confiscate e in via subordinata nella loro distruzione. Vero è che la distruzione può equipararsi sostanzialmente alla demolizione; ma è altrettanto certo che essa, a differenza della demolizione disposta ai sensi dell'art. 31, comma 9 e 9 bis, resterebbe sottratta all'eventualità di una diversa determinazione da parte dell'autorità che ha la competenza in materia edilizia e urbanistica.


Solo nell'ipotesi di lottizzazione abusiva, la confisca è prevista obbligatoriamente anche in caso di proscioglimento con una formula diversa dall'insussistenza del fatto.


Applicando questi principi al caso di specie, il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Roma non avrebbe potuto disporre la confisca del manufatto costruito in violazione dell'art. 44 lett. b) e 64, 65, 71 del Testo unico dell'edilizia. Anzi, pronunciando una sentenza ex art. 444 e ss. c.p.p., che è espressamente equiparata a una decisione di condanna, doveva restituire all'avente diritto il manufatto sequestrato (ex art. 262/4 o ex art. 323/3 c.p.p.) e contestualmente disporne la demolizione, essendo quest'ultima una sanzione amministrativa atipica che il magistrato ha l'obbligo d'irrogare anche se estranea al patteggiamento della pena (cfr per tutte Cass. Sez. Un. 15 maggio 2002 n 5777).

                                                            P.Q.M.


La Corte


Letto l'art. 620 c.p.p.,


annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto all'ordine di confisca del manufatto abusivo, ordine che elimina,


Così deciso in Roma il 7 dicembre del 2006


Il consigliere estensore                                      Il presidente

Ciro Petti                                                         Ernesto Lupo


                   


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