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registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
URBANISTICA E EDILIZIA - Condono, demolizione e sospensione - Condizionale
della pena - Rilascio della concessione - Verifica della legittimità. In
pendenza della procedura di condono edilizio di opere abusive, la sola
determinazione, da parte dell'amministrazione comunale competente, di congruità
dell'oblazione versata non è idonea a determinare l'effetto della revoca o anche
della sola sospensione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione, in quanto
solo con il rilascio della concessione sorge, in capo al giudice
dell'esecuzione, l'obbligo di verifica della legittimità della stessa e della
compatibilità del manufatto con lo strumento urbanistico (Sez. III, 3 dicembre
2003, Dionisi, m. 227.555). Pres. Vitalone Est. Franco Ric. PM in proc. Faralla.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22 febbraio 2007 (Ud. 11/01/2007),
Sentenza n. 7283
URBANISTICA E EDILIZIA - Condono edilizio - Disciplina normativa - Effetto
estintivo del reato - Presupposti - C.d. silenzio assenso - L. n.326/2003.
La disciplina normativa dell'ultimo condono edilizio, ed in particolare l'art.
32, comma 36, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella
legge 24 novembre 2003, n. 326, prevede che, affinché si determini l'effetto
estintivo del reato, non è sufficiente la presentazione della domanda di condono
edilizio, anche se accompagnata dalla attestazione di congruità delle somme
versate, ma occorre il rilascio effettivo del condono (provvedimento finale)
ovvero il verificarsi di tutte le condizioni ivi indicate (presentazione nei
termini della istanza di condono, oblazione interamente corrisposta, decorso di
trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento). Solo il
verificarsi di tutte queste condizioni (compreso il decorso del termine)
determina il c.d. silenzio assenso, che sostituisce e produce gli stessi effetti
del provvedimento positivo (ossia gli effetti di cui all'art. 38, comma 2, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47), e cioè l'estinzione dei reati indicati, sempre
subordinata (ovviamente) all'accertamento da parte del giudice penale della
effettiva condonabilità delle opere e della sussistenza di tutti gli altri
presupposti e condizioni richiesti dalla legge. Ne deriva che solo il
provvedimento definitivo (permesso di costruire in sanatoria o formazione del
silenzio assenso) potrà eventualmente, se ne sussistono le condizioni di legge,
determinare una situazione di assoluta incompatibilità con l'ordine di
demolizione impartito dalla sentenza irrevocabile ed autorizzarne pertanto la
revoca da parte del giudice dell'esecuzione. Pres. Vitalone Est. Franco Ric. PM
in proc. Faralla. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22 febbraio 2007 (Ud.
11/01/2007), Sentenza n. 7283
URBANISTICA E EDILIZIA - Mancato adempimento dell'obbligo di demolizione -
Domanda di condono edilizio - Sospensione condizionale - Revoca del beneficio -
Irrilevanza - Obbligo condizionante. Ai fini della revoca del beneficio
della sospensione condizionale, non assume alcuna rilevanza il fatto che sia
stata presentata domanda di condono edilizio, e ciò anche qualora il permesso di
costruire in sanatoria fosse stato nel frattempo rilasciato, in quanto i1
mancato adempimento dell'obbligo di demolizione determina la revoca della
sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salvo il caso di
sopravvenuta impossibilità. Infatti, il termine per l'adempimento, per il
principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce elemento
essenziale della concessione del beneficio, ed entro tale termine, pena le
revoca del beneficio, deve essere assolto l'obbligo condizionante. Pres.
Vitalone Est. Franco Ric. PM in proc. Faralla. CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. III, 22 febbraio 2007 (Ud. 11/01/2007), Sentenza n. 7283
URBANISTICA E EDILIZIA - Condono edilizio di opere abusive - Ordine di
demolizione - Sospensione - Presupposti - Poteri del giudice dell'esecuzione.
In materia di condono edilizio di opere abusive, il giudice dell'esecuzione
può sospendere una statuizione di demolizione contenuta nella sentenza penale
passata in giudicato solo quando sia razionalmente e concretamente prevedibile
che, nel giro di brevissimo tempo, sia adottato dall'autorità amministrativa o
giurisdizionale un valido provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con
il detto ordine di demolizione, restando escluso che a tal fine sia sufficiente
la semplice pendenza della procedura di sanatoria o la mera presentazione della
domanda di condono edilizio, sia pure accompagnata dal versamento della congrua
somma dovuta a titolo di oblazione (Sez. III, 30 marzo 2000, Ciconte, m.
216.071; Sez. III, 30 gennaio 2003, Ciavarella, m. 224.347; Sez. III, 28
settembre 2006, Mariani). Pres. Vitalone Est. Franco Ric. PM in proc. Faralla.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22 febbraio 2007 (Ud. 11/01/2007),
Sentenza n. 7283
In materia:
URBANISTICA E EDILIZIA - Immobile abusivo - Ordine di demolizione -
Concessione in sanatoria, intervenuta successivamente alla scadenza del termine
- Sospensione condizionale della pena - Effetti - Art. 163 cod. pen..
In tema di sospensione condizionale della pena, il mancato adempimento, entro il
termine fissato, dell'obbligo di demolizione dell'immobile abusivo - cui sia
subordinata la concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. -
determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di
diritto, salva l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità, con la conseguenza che
il giudice dell'esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al
riguardo, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall'adempimento e dalla
inesistenza di cause che lo rendano impossibile. Ne deriva che la concessione in
sanatoria, intervenuta successivamente alla scadenza del termine fissato per
l'adempimento dell'obbligo di demolizione, non ha alcuna efficacia in ordine
alla revoca del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. (CORTE DI CASSAZIONE
Sez. III, 5 febbraio 2004, Raptus, m. 227.873).
URBANISTICA E EDILIZIA - Immobile abusivo - Ordine di demolizione - Mancato
adempimento. In tema di sospensione condizionale della pena, il mancato
adempimento, entro il termine fissato, dell'obbligo di demolizione dell'immobile
abusivo - cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all'art. 163
cod. pen - determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la
quale opera di diritto, salva l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità non
dipendente da atto volontario. Infatti, il termine per l'adempimento, per il
principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento
essenziale della concessione del beneficio, ed entro tale termine, pena la
revoca in sede esecutiva, deve essere assolto l'obbligo condizionante (CORTE
DI CASSAZIONE Sez. III, 24 febbraio 2004, Borrello, m. 229.035).
URBANISTICA E EDILIZIA - Costruzioni edilizie abusive - Sentenza di condanna
- Sospensione condizionale della pena. In tema di costruzioni edilizie
abusive, grava sul soggetto condannato la prova della impossibilità di
adempimento, per cause allo stesso non imputabili, della demolizione del
manufatto abusivo ordinata con la sentenza di condanna ed alla quale sia
subordinata la sospensione condizionale della pena, atteso che compete al
giudice dell'esecuzione la sola valutazione sull'adempimento e sulla esistenza o
meno di cause che lo abbiano reso impossibile al momento della scadenza
dell'adempimento stesso (CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 27 aprile 2004,
Gioardina, m. 229.388).
URBANISTICA E EDILIZIA - Demolizione del manufatto abusivo - Inosservanza di
obblighi imposti - Revoca della sospensione - Operatività e limiti. La
revoca della sospensione condizionale della pena, per inosservanza di obblighi
imposti, a norma dell'art. 165 cod. pen., con la sentenza di condanna (nella
specie, demolizione del manufatto abusivo), opera di diritto, salva l'ipotesi di
sopravvenuta impossibilità, sicché il giudice dell'esecuzione, al quale non è
attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, nel disporla, non è tenuto a
motivare su questioni diverse dall'adempimento e dall'inesistenza di cause che
lo rendano impossibile (CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 26 settembre 2000,
Scollo, m. 217.610).
Pubblica Udienza del 11.01.2007
SENTENZA N. 27
REG. GENERALE n. 34261/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Claudio Vitalone Presidente
Dott. Guido De Maio Consigliere
Dott. Amedeo Franco (est.) Consigliere
Dott.ssa Margherita Marmo Consigliere
Dott. Antonio 'annidi° Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Messina;
- avverso l'ordinanza emessa il 3 maggio 2006 dal giudice dell'esecuzione del
tribunale di Messina, nei confronti di Faralla Renato;
- udita nella udienza in camera di consiglio dell'11 gennaio 2007 la relazione
fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
- lette le conclusioni del Procuratore generale con le quali chiede
l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla
conferma della sospensione della pena;
Svolgimento del processo
Con sentenza del 27 ottobre 1999 del tribunale di Messina, divenuta irrevocabile
il 15 novembre 2002, Faralla Renato venne condannato per i reati di cui all'art.
20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed alla legge 2 febbraio
1974, n. 64, con l'ordine di demolizione del manufatto abusivo e la sospensione
condizionale della pena subordinata alla demolizione dell'opera.
Il Faralla chiese al giudice dell'esecuzione di pronunciare l'estinzione del
reato a seguito della sanatoria per condono edilizio.
Il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento impugnato, rilevò che il
condono non poteva comportare l'estinzione del reato, ma solo gli effetti di cui
all'art. 38 legge 28 febbraio 1985, n. 47, ma comportava invece la revoca
dell'ordine di demolizione per incompatibilità con un successivo atto
amministrativo. Conseguentemente revocò l'ordine di demolizione del manufatto
abusivo e confermò la sospensione della pena irrogata con la sentenza di
condanna.
Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Messina propone ricorso
per cassazione deducendo violazione di legge, ed in particolare:
1) che la presentazione da parte del condannato della domanda di condono
edilizio giustificava solo la sospensione della esecuzione dell'ordine di
demolizione, ma non la sua revoca che poteva essere disposta solo dopo l'esito
favorevole della domanda di condono;
2) che non poteva essere confermata la sospensione condizionale della pena, che
il giudice di cognizione aveva subordinato alla demolizione del manufatto
abusivo entro il termine legale di due anni che era ormai scaduto, sicché la
sospensione della pena era caducata. Non aveva poi rilevanza ai fini della
revoca della sospensione condizionale della pena il fatto che fosse stata
presentata domanda di condono edilizio, perché il mancato adempimento nei
termini dell'obbligo di demolizione determina la revoca della sospensione
condizionale della pena, che opera di diritto.
Motivi della decisione
Il ricorso del pubblico ministero è fondato sotto tutti i profili e va, quindi,
accolto.
In primo luogo, il giudice dell'esecuzione ha errato nel revocare l'ordine di
demolizione del manufatto abusivo impartito con la sentenza di condanna
irrevocabile per la sola circostanza della presentazione della domanda di
condono edilizio da parte dell'interessato. Secondo la costante giurisprudenza
di questa Suprema Corte, infatti, il giudice dell'esecuzione può revocare
l'ordine di demolizione emesso con la sentenza di condanna o di patteggiamento
soltanto se lo stesso risulti assolutamente incompatibile con atti
amministrativi legittimi della competente autorità, che abbiano conferito all'immobile
altra destinazione o abbiano provveduto alla sanatoria dell'opera abusiva.
Orbene, la disciplina normativa dell'ultimo condono edilizio, ed in particolare
l'art. 32, comma 36, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, prevede che, affinché si
determini l'effetto estintivo del reato, non è sufficiente la presentazione
della domanda di condono edilizio, anche se accompagnata dalla attestazione di
congruità delle somme versate, ma occorre il rilascio effettivo del condono
(provvedimento finale) ovvero il verificarsi di tutte le condizioni ivi indicate
(presentazione nei termini della istanza di condono, oblazione interamente
corrisposta, decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto
pagamento). Solo il verificarsi di tutte queste condizioni (compreso il
decorso del termine) determina il c.d. silenzio assenso, che sostituisce e
produce gli stessi effetti del provvedimento positivo (ossia gli effetti di cui
all'art. 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47), e cioè l'estinzione
dei reati indicati, sempre subordinata (ovviamente) all'accertamento da parte
del giudice penale della effettiva condonabilità delle opere e della sussistenza
di tutti gli altri presupposti e condizioni richiesti dalla legge. Ne deriva che
solo il provvedimento definitivo (permesso di costruire in sanatoria o
formazione del silenzio assenso) potrà eventualmente, se ne sussistono le
condizioni di legge, determinare una situazione di assoluta incompatibilità con
l'ordine di demolizione impartito dalla sentenza irrevocabile ed autorizzarne
pertanto la revoca da parte del giudice dell'esecuzione. Nel caso di specie è
pacifico che non era stato rilasciato un valido permesso di costruire in
sanatoria e che, pertanto, non esisteva un provvedimento amministrativo o
giurisdizionale che si ponesse in insanabile contrasto con l'ordine stesso, e di
conseguenza il giudice dell'esecuzione non poteva disporne la revoca.
Come esattamente osserva il pubblico ministero ricorrente, la semplice
presentazione della domanda di condono edilizio potrà, tutt'al più, giustificare
solo la sospensione della esecuzione dell'ordine di demolizione, tenendo
peraltro presente, a questo proposito, che secondo la costante giurisprudenza di
questa Suprema Corte, il giudice dell'esecuzione può sospendere una statuizione
di demolizione contenuta nella sentenza penale passata in giudicato solo quando
sia razionalmente e concretamente prevedibile che, nel giro di brevissimo tempo,
sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un valido
provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con il detto ordine di
demolizione, restando escluso che a tal fine sia sufficiente la semplice
pendenza della procedura di sanatoria o la mera presentazione della domanda di
condono edilizio, sia pure accompagnata dal versamento della congrua somma
dovuta a titolo di oblazione (Sez. III, 30 marzo 2000, Ciconte, m. 216.071; Sez.
III, 30 gennaio 2003, Ciavarella, m. 224.347; Sez. III, 28 settembre 2006,
Mariani). Va invero ribadito il principio secondo cui, in pendenza della
procedura di condono edilizio di opere abusive, la sola determinazione, da parte
dell'amministrazione comunale competente, di congruità dell'oblazione versata
non è idonea a determinare l'effetto della revoca o anche della sola sospensione
dell'esecuzione dell'ordine di demolizione, in quanto solo con il rilascio della
concessione sorge, in capo al giudice dell'esecuzione, l'obbligo di verifica
della legittimità della stessa e della compatibilità del manufatto con lo
strumento urbanistico (Sez. III, 3 dicembre 2003, Dionisi, m. 227.555).
Quanto al secondo motivo, va rilevato che nella specie la sentenza irrevocabile
di condanna aveva subordinato il beneficio della sospensione condizionale della
pena alla demolizione dell'opera abusiva. Poiché il giudice nella sentenza non
aveva indicato il termine entro il quale doveva essere adempiuto l'obbligo al
quale il beneficio era subordinato, tale termine coincideva con quello legale di
cui all'art. 163 cod. pen., per il quale la pena resta sospesa, e cioè di due
anni per le contravvenzioni. Nel caso in esame la sentenza è divenuta
irrevocabile il 15 novembre 2002 e pertanto il 15 novembre 2004 era scaduto il
termine concesso al condannato per adempiere l'obbligo in questione, sicché
esattamente il pubblico ministero ha emesso l'ordine di esecuzione della
sentenza di condanna. Il giudice dell'esecuzione, quindi, non avrebbe potuto
confermare la sospensione condizionale della pena, ma avrebbe dovuto invece
dichiarare che si era verificata la revoca del beneficio dal momento che non si
era verificata nel termine la condizione alla quale lo stesso era subordinato.
Invero, ai fini della revoca del beneficio, non assume alcuna rilevanza il fatto
che sia stata presentata domanda di condono edilizio, e ciò anche qualora il
permesso di costruire in sanatoria fosse stato nel frattempo rilasciato, in
quanto il mancato adempimento dell'obbligo di demolizione determina la revoca
della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salvo il
caso di sopravvenuta impossibilità. Infatti, il termine per l'adempimento, per
il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce elemento
essenziale della concessione del beneficio, ed entro tale termine, pena le
revoca del beneficio, deve essere assolto l'obbligo condizionante.
In altri termini, anche - a tutto concedere - nel caso in cui l'istanza di
condono sortisse esito positivo, tale esito sarebbe ininfluente perché
avverrebbe, a così dire, a tempo scaduto: dopo cioè la scadenza del termine
perentorio entro cui la condizione doveva essere adempiuta.
A mettersi nella prospettiva del giudice a quo, invece, si dovrebbe
ritenere che la condizione apposta alla sospensione condizionale della pena
possa essere soddisfatta in ogni tempo, senza alcun limite temporale preclusivo.
Ma in questo modo non sarebbe mai possibile la revoca della sospensione
condizionale della pena per mancato adempimento della condizione.
E' appena il caso di ricordare che, sul punto, la giurisprudenza di questa Corte
è sempre stata costante nell'affermare i seguenti principi:
- «in tema di sospensione condizionale della pena, il mancato adempimento, entro
il termine fissato, dell'obbligo di demolizione dell'immobile abusivo - cui sia
subordinata la concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. -
determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di
diritto, salva l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità, con la conseguenza che
il giudice dell'esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al
riguardo, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall'adempimento e dalla
inesistenza di cause che lo rendano impossibile. Ne deriva che la
concessione in sanatoria, intervenuta successivamente alla scadenza del termine
fissato per l'adempimento dell'obbligo di demolizione, non ha alcuna efficacia
in ordine alla revoca del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen.» (Sez.
III, 5 febbraio 2004, Raptus, m. 227.873);
- «In tema di sospensione condizionale della pena, il mancato adempimento, entro
il termine fissato, dell'obbligo di demolizione dell'immobile abusivo - cui sia
subordinata la concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen -
determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di
diritto, salva l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto
volontario. Infatti, il termine per l'adempimento, per il principio di
obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale
della concessione del beneficio, ed entro tale termine, pena la revoca in sede
esecutiva, deve essere assolto l'obbligo condizionante» (Sez. III, 24 febbraio
2004, Borrello, m. 229.035);
- «In tema di costruzioni edilizie abusive, grava sul soggetto condannato la
prova della impossibilità di adempimento, per cause allo stesso non imputabili,
della demolizione del manufatto abusivo ordinata con la sentenza di condanna ed
alla quale sia subordinata la sospensione condizionale della pena, atteso che
compete al giudice dell'esecuzione la sola valutazione sull'adempimento e sulla
esistenza o meno di cause che lo abbiano reso impossibile al momento della
scadenza dell'adempimento stesso» (Sez. III, 27 aprile 2004, Gioardina, m.
229.388);
- «La revoca della sospensione condizionale della pena, per inosservanza di
obblighi imposti, a norma dell'art. 165 cod. pen., con la sentenza di condanna
(nella specie, demolizione del manufatto abusivo), opera di diritto, salva
l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità, sicché il giudice dell'esecuzione, al
quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, nel disporla, non è
tenuto a motivare su questioni diverse dall'adempimento e dall'inesistenza di
cause che lo rendano impossibile» (Sez. I, 26 settembre 2000, Scollo, m.
217.610).
In accoglimento del ricorso del pubblico ministero, pertanto, l'ordinanza
impugnata deve essere annullata con rinvio al tribunale di Messina.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Messina.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, l' 11 gennaio
2007.
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