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CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 3 Aprile 2007 (c.c. 15/12/2007), Sentenza n. 13687



URBANISTICA E EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Rilevabilità - Cambio di destinazione d'uso - Contratti preliminari di compravendita - Art. 30 D.P.R. n. 380/2001. In presenza di specifici elementi rilevatori della volontà di procedere al mutamento di destinazione delle unità immobiliari, non vale, richiamare l'astratto dato normativo che, peraltro, certamente non legittima alcuna forma di arbitraria immutazione. Sicché, l'ipotesi di lottizzazione abusiva, di cui all'art. 30 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, è configurabile anche in relazione ad un complesso immobiliare già edificato attraverso il cambio di destinazione d'uso rilevabile dalla stipula di contratti preliminari di compravendita, come quelli aventi ad oggetto unità abitative destinate a residenza privata e facenti parte di un complesso originariamente autorizzato per lo svolgimento di attività alberghiera. Pres. Vitalone, Est. Sarno, Ric. Signori. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 3 aprile 2007 (c.c. 15/12/2007), Sentenza n. 13687

URBANISTICA E EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Rilevabilità - Modifica di destinazione d'uso di immobili oggetto di un piano - Frazionamento di un complesso immobiliare - Originaria destinazione d'uso alberghiera. In materia urbanistica, configura il reato di lottizzazione abusiva la modifica di destinazione d'uso di immobili oggetto di un piano di lottizzazione attraverso il frazionamento di un complesso immobiliare di modo che le singole unità perdano la originaria destinazione d'uso alberghiera per assumere quella residenziale, atteso che tale modificazione si pone in contrasto con lo strumento urbanistico costituito dal piano di lottizzazione (Sez. 3, n. 6990 del 29/11/2005 Rv. 233552). Pres. Vitalone, Est. Sarno, Ric. Signori. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 3 aprile 2007 (c.c. 15/12/2007), Sentenza n. 13687


 Udienza in Camera di Consiglio del 28/02/2007
SENTENZA N. 194
REG. GENERALE n. 047105/2006


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.


Dott. VITALONE CLAUDIO

1.Dott.DE MAIO GUIDO

2.Dott.MARMO MARGHERITA

3.Dott.SENSINI MARIA SILVIA

4.Dott.SARNO GIULIO


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da:


1) SIGNORI ANDREA N. IL 27/01/1973 avverso ORDINANZA del 09/11/2006 TRIB. LIBERTA, di GROSSETO


sentita la relazione fatta dal Consigliere SARNO GIULIO
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Francesco Salzano - che ha richiesto il rigetto del ricorso.
Udito i difensore Avv. Boctone Stefano Maria (Roma)

Signori Andrea, coindagato per il reato di lottizzazione abusiva in relazione al mutamento di destinazione d'uso di unità abitative destinate a RTA e CAV in immobili adibiti ad uso abitativo destinati a residenza privata senza caratteristiche turistico alberghiere attraverso il frazionamento e la successiva vendita dei singoli appartamenti a privati, la mancata predisposizione di clausole contrattuali che garantiscano la realizzazione di offerta di ospitalità al pubblico, la mancata gestione unitaria dei servizi e della funzione a scopo turistico - alberghiero degli alloggi, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in data 9 novembre 2006 con la quale il tribunale di Grosseto, sezione del riesame, confermava i l decreto di sequestro preventivo emesso del GIP presso il tribunale di Grosseto su beni immobili nella frazione Istia d'Ombrone, loc. Stracciole compresi nel residence Pian delle Vigne - del quale il Signori è amministratore -.


Il ricorrente eccepisce:
1) violazione di legge in relazione agli articoli 44 lette) DPR 380/2001, 27, 33 e 56 L. R. Toscana n. 42/2000, come modificata dalla L. R. n. 14/2005;
2) Violazione di legge in relazione alla mancanza e alla mera apparenza della motivazione del provvedimento impugnato.


Motivi della decisione


Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.


Il primo motivo si sostanzia nella contestazione del fumus del reato ipotizzato. Sostiene il ricorrente che, sulla base delle disposizioni citate, la vendita frazionata delle singole unità immobiliari costituenti le RTA e CAV non solo non è vietata, ma non può essere ritenuta di per se stessa nemmeno incompatibile con la destinazione d'uso alberghiera.


Aggiunge anche il ricorrente che, nei casi in cui il legislatore regionale ha inteso vietare la vendita frazionata, lo ha espressamente previsto ed al riguardo cita l'art. 33 L. n.42/2000 secondo cui "nei campeggi, nei villaggi turistici, nelle aree di sosta e nei parchi di vacanza è vietata la vendita frazionata delle piazzole e delle strutture ancorate al suolo..." e cita anche l'interpretazione normativa in proposito fornita dai competenti organi regionali.


I rilievi del ricorrente non sembrano, tuttavia, decisivi nella specie.


La motivazione del giudice del riesame, muovendo dalla premessa che non appare possibile ipotizzare la legittimità di una situazione in cui viene costruito un insediamento turistico in base a "variante" adottata sul presupposto della gestione unitaria della struttura, della quale si frammenti poi proprietà e gestione, individua specificamente gli elementi in base ai quali ritiene allo stato sussistere l'ipotesi di accusa. Ed in proposito espressamente menziona, tra l'altro, l'attività d'indagine svolta dal maresciallo Abate il quale, fingendosi interessato all'acquisto, aveva avuto rassicurazioni sul futuro uso esclusivo dell'unità da acquistare e sul carattere simulato dell'attività alberghiera futura per, il cui funzionamento, peraltro, a riprova del carattere simulato, rileva il tribunale che non era stata costituita nemmeno una società terza garante.


Orbene, posto che, come più volte affermato da questa Corte, può senz'altro configurare il reato di lottizzazione abusiva la modifica di destinazione d'uso di immobili oggetto di un piano di lottizzazione attraverso il frazionamento di un complesso immobiliare di modo che le singole unità perdano la originaria destinazione d'uso alberghiera per assumere quella residenziale, atteso che tale modificazione si pone in contrasto con lo strumento urbanistico costituito dal piano di lottizzazione (Sez. 3, n. 6990 del 29/11/2005 Rv. 233552); e che l'ipotesi di lottizzazione abusiva, di cui all'art. 30 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, è configurabile anche in relazione ad un complesso immobiliare già edificato attraverso il cambio di destinazione d'uso rilevabile dalla stipula di contratti preliminari di compravendita, come quelli aventi ad oggetto unità abitative destinate a residenza privata e facenti parte di un complesso originariamente autorizzato per lo svolgimento di attività alberghiera (Sez. 3, n. 10889 del 21/01/2005 Rv. 230976; Sez. 3, n. 20661 del 02/03/2004 Rv. 228608); è del tutto evidente che le conclusioni cui perviene il tribunale sono legate al risultato degli accertamenti d'indagine in concreto espletati.


In presenza di specifici elementi rilevatori della volontà di procedere al mutamento di destinazione delle unità immobiliari, non vale, pertanto, richiamare l'astratto dato normativo che, peraltro, certamente non legittima alcuna forma di arbitraria immutazione.


E ciò, naturalmente, impregiudicato il carattere necessariamente limitato e provvisorio della delibazione in sede di riesame atteso che, come correttamente rilevato in premessa dal tribunale, il controllo del giudice del riesame non deve investire la concreta fondatezza della pretesa punitiva, ma limitarsi alla astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, con la conseguenza che l'annullamento del provvedimento impugnato è possibile soltanto laddove la difformità sia rilevabile ictu aculi.


2) Sostanzialmente inammissibile è il secondo motivo di ricorso.


La motivazione del riesame per le ragioni evidenziate non può dirsi certamente mancante in ordine alle questioni dedotte.


Si è fuori, pertanto, in maniera palese dal dettato dell'art. 325 cpp che consente il ricorso per cassazione solo per violazione di legge.


Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 28.2.2007

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