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URBANISTICA E EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Rilevabilità - Cambio di
destinazione d'uso - Contratti preliminari di compravendita - Art. 30 D.P.R. n.
380/2001. In presenza di specifici elementi rilevatori della volontà di
procedere al mutamento di destinazione delle unità immobiliari, non vale,
richiamare l'astratto dato normativo che, peraltro, certamente non legittima
alcuna forma di arbitraria immutazione. Sicché, l'ipotesi di lottizzazione
abusiva, di cui all'art. 30 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, è configurabile anche
in relazione ad un complesso immobiliare già edificato attraverso il cambio di
destinazione d'uso rilevabile dalla stipula di contratti preliminari di
compravendita, come quelli aventi ad oggetto unità abitative destinate a
residenza privata e facenti parte di un complesso originariamente autorizzato
per lo svolgimento di attività alberghiera. Pres. Vitalone, Est. Sarno, Ric.
Signori. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 3 aprile 2007 (c.c.
15/12/2007), Sentenza n. 13687
URBANISTICA E EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Rilevabilità - Modifica di
destinazione d'uso di immobili oggetto di un piano - Frazionamento di un
complesso immobiliare - Originaria destinazione d'uso alberghiera. In
materia urbanistica, configura il reato di lottizzazione abusiva la modifica di
destinazione d'uso di immobili oggetto di un piano di lottizzazione attraverso
il frazionamento di un complesso immobiliare di modo che le singole unità
perdano la originaria destinazione d'uso alberghiera per assumere quella
residenziale, atteso che tale modificazione si pone in contrasto con lo
strumento urbanistico costituito dal piano di lottizzazione (Sez. 3, n. 6990 del
29/11/2005 Rv. 233552). Pres. Vitalone, Est. Sarno, Ric. Signori. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 3 aprile 2007 (c.c. 15/12/2007), Sentenza n. 13687
Udienza in Camera di Consiglio del
28/02/2007
SENTENZA N. 194
REG. GENERALE n. 047105/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.
Dott. VITALONE CLAUDIO
1.Dott.DE MAIO GUIDO
2.Dott.MARMO MARGHERITA
3.Dott.SENSINI MARIA SILVIA
4.Dott.SARNO GIULIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SIGNORI ANDREA N. IL 27/01/1973 avverso ORDINANZA del 09/11/2006 TRIB.
LIBERTA, di GROSSETO
sentita la relazione fatta dal Consigliere SARNO GIULIO
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Francesco Salzano - che ha richiesto il
rigetto del ricorso.
Udito i difensore Avv. Boctone Stefano Maria (Roma)
Signori Andrea, coindagato per il reato di lottizzazione abusiva in relazione al
mutamento di destinazione d'uso di unità abitative destinate a RTA e CAV in
immobili adibiti ad uso abitativo destinati a residenza privata senza
caratteristiche turistico alberghiere attraverso il frazionamento e la
successiva vendita dei singoli appartamenti a privati, la mancata
predisposizione di clausole contrattuali che garantiscano la realizzazione di
offerta di ospitalità al pubblico, la mancata gestione unitaria dei servizi e
della funzione a scopo turistico - alberghiero degli alloggi, propone ricorso
per cassazione avverso l'ordinanza emessa in data 9 novembre 2006 con la quale
il tribunale di Grosseto, sezione del riesame, confermava i l decreto di
sequestro preventivo emesso del GIP presso il tribunale di Grosseto su beni
immobili nella frazione Istia d'Ombrone, loc. Stracciole compresi nel residence
Pian delle Vigne - del quale il Signori è amministratore -.
Il ricorrente eccepisce:
1) violazione di legge in relazione agli articoli 44 lette) DPR 380/2001, 27, 33
e 56 L. R. Toscana n. 42/2000, come modificata dalla L. R. n. 14/2005;
2) Violazione di legge in relazione alla mancanza e alla mera apparenza della
motivazione del provvedimento impugnato.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Il primo motivo si sostanzia nella contestazione del fumus del reato
ipotizzato. Sostiene il ricorrente che, sulla base delle disposizioni citate, la
vendita frazionata delle singole unità immobiliari costituenti le RTA e CAV non
solo non è vietata, ma non può essere ritenuta di per se stessa nemmeno
incompatibile con la destinazione d'uso alberghiera.
Aggiunge anche il ricorrente che, nei casi in cui il legislatore regionale ha
inteso vietare la vendita frazionata, lo ha espressamente previsto ed al
riguardo cita l'art. 33 L. n.42/2000 secondo cui "nei campeggi, nei villaggi
turistici, nelle aree di sosta e nei parchi di vacanza è vietata la vendita
frazionata delle piazzole e delle strutture ancorate al suolo..." e cita anche
l'interpretazione normativa in proposito fornita dai competenti organi
regionali.
I rilievi del ricorrente non sembrano, tuttavia, decisivi nella specie.
La motivazione del giudice del riesame, muovendo dalla premessa che non appare
possibile ipotizzare la legittimità di una situazione in cui viene costruito un
insediamento turistico in base a "variante" adottata sul presupposto della
gestione unitaria della struttura, della quale si frammenti poi proprietà e
gestione, individua specificamente gli elementi in base ai quali ritiene allo
stato sussistere l'ipotesi di accusa. Ed in proposito espressamente menziona,
tra l'altro, l'attività d'indagine svolta dal maresciallo Abate il quale,
fingendosi interessato all'acquisto, aveva avuto rassicurazioni sul futuro uso
esclusivo dell'unità da acquistare e sul carattere simulato dell'attività
alberghiera futura per, il cui funzionamento, peraltro, a riprova del carattere
simulato, rileva il tribunale che non era stata costituita nemmeno una società
terza garante.
Orbene, posto che, come più volte affermato da questa Corte, può senz'altro
configurare il reato di lottizzazione abusiva la modifica di destinazione d'uso
di immobili oggetto di un piano di lottizzazione attraverso il frazionamento di
un complesso immobiliare di modo che le singole unità perdano la originaria
destinazione d'uso alberghiera per assumere quella residenziale, atteso che tale
modificazione si pone in contrasto con lo strumento urbanistico costituito dal
piano di lottizzazione (Sez. 3, n. 6990 del 29/11/2005 Rv. 233552); e che
l'ipotesi di lottizzazione abusiva, di cui all'art. 30 d.P.R. 6 giugno 2001 n.
380, è configurabile anche in relazione ad un complesso immobiliare già
edificato attraverso il cambio di destinazione d'uso rilevabile dalla stipula di
contratti preliminari di compravendita, come quelli aventi ad oggetto unità
abitative destinate a residenza privata e facenti parte di un complesso
originariamente autorizzato per lo svolgimento di attività alberghiera (Sez. 3,
n. 10889 del 21/01/2005 Rv. 230976; Sez. 3, n. 20661 del 02/03/2004 Rv. 228608);
è del tutto evidente che le conclusioni cui perviene il tribunale sono legate al
risultato degli accertamenti d'indagine in concreto espletati.
In presenza di specifici elementi rilevatori della volontà di procedere al
mutamento di destinazione delle unità immobiliari, non vale, pertanto,
richiamare l'astratto dato normativo che, peraltro, certamente non legittima
alcuna forma di arbitraria immutazione.
E ciò, naturalmente, impregiudicato il carattere necessariamente limitato e
provvisorio della delibazione in sede di riesame atteso che, come correttamente
rilevato in premessa dal tribunale, il controllo del giudice del riesame non
deve investire la concreta fondatezza della pretesa punitiva, ma limitarsi alla
astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una
determinata ipotesi di reato, con la conseguenza che l'annullamento del
provvedimento impugnato è possibile soltanto laddove la difformità sia
rilevabile ictu aculi.
2) Sostanzialmente inammissibile è il secondo motivo di ricorso.
La motivazione del riesame per le ragioni evidenziate non può dirsi certamente
mancante in ordine alle questioni dedotte.
Si è fuori, pertanto, in maniera palese dal dettato dell'art. 325 cpp che
consente il ricorso per cassazione solo per violazione di legge.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 28.2.2007
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