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FAUNA E FLORA - PROCEDURE E VARIE - Tutela della fauna - Violazione delle
disposizione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora,
della fauna e delle aree protette - Sanzione - Opposizione - Competenza -
Tribunale - Giudice di pace - Esclusione - L. R. Lazio n.17/1995 - Art.22-bis L.
n.689/1981 - Art. 98 D. L.vo n. 507/1999. Appartiene al tribunale, e non al
giudice di pace, ex art. 22 bis della legge n. 689 del 1981, la competenza a
conoscere delle controversie in materia di violazione delle norme poste a tutela
della fauna. Secondo l'art.22-bis, comma 2, lettera d), della legge 24 novembre,
1981 n. 689 inserito dall'art. 98 D. L.vo 30 dicembre 1999 n. 507 l'opposizione
di cui al precedente art. 22 si propone davanti al tribunale quando la sanzione
è stata applicata per una violazione concernente, tra l'altro, disposizione in
materia "di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e
delle aree protette”. Pres. Spadone, Rel. Schettino, Ric. Portincasa. CORTE
DI CASSAZIONE Civ. Sez. II, 14/06/2007 (Ud. 17/04/2007), Sentenza n. 13976
UDIENZA PUBBLICA DEL 14/06/2007
SENTENZA N.
REG. GENERALE N.8382/84
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Sigg.:
Omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24-12-2003, il giudice di pace di Valentano ha accolto il
ricorso in opposizione proposto da Portincasa Oscar avverso
l'ordinanza-ingiunzione emessa dall'Amministrazione provinciale di Viterbo in
data 14/2/2003, con cui era stata irrogata al Portincasa la sanzione
amministrati va di euro 412,00 per violazione dell'art.47 lettera pp) della
legge regionale n.17/95 (trasporto in auto di fucile carico e fuori della
custodia), per "difetto di contestazione immediata dello mancata motivazione,
in verbale, circa tale omissione, dubbio circa la legittimazione dal parte
dell'organo accertatore, carente, ingiustificata e contraddittoria motivazione
dell'O.I. che di conseguenza viene annullata".
Il giudice di pace è pervenuto a tale decisione dopo avere rigettato l'eccezione
di incompetenza sollevata dall'Amministrazione provinciale con la motivazione
che, "come anche ripetuto in altre sentenze di quest'Ufficio, la norma di cui
all'art,22 bis della legge 689/1981 (tutela, tra l'altro della fauna) non può
riguardare casi come il presente (presunto trasporto in auto di Fucile carico)
che si riferisce chiaramente a disposizione a tutela della sicurezza ed
incolumità e non certo a protezione della fauna, posto che la contestata
infrazione poco ha a che vedere con l'esercizio della caccia, ma riguarda un
generico porto di fucile".
Ricorre per la cassazione della sentenza l'Amministrazione provinciale di
Viterbo, in persona del presidente, in forza di cinque motivi.
Resiste con controricorso Oscar Portincasa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, denunciando: "Incompetenza - ex art.22-bis
legge 689/1981, primo comma, lett.d) come novellato dal D.Lgs. 30 dicembre 1999
n.507 del giudice di pace relativamente alle controversie in materia di
violazione di norme poste a tutela della fauna - art.360 n.2 c.p.c.", ripropone
l'eccezione di incompetenza già sollevata davanti al giudice di pace e da questo
ritenuta infondata.
L'eccezione e fondata.
Secondo l'art.22-bis, comma 2, lettera d), della legge 24 novembre, 1981 n. 689
inserito dall'art. 98 D. L.vo 30 dicembre 1999 n. 507 l'opposizione di cui al
precedente art. 22 si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata
applicata per una violazione concernente, tra l'altro, disposizione in materia
"di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle
aree protette'.
All'odierno ricorrente è stato contestato il fatto previsto dall'art.47 lett.
pp) della legge regionale Lazio n.17/1995, che è perfettamente analogo a quello
previsto dall'art.21 lett.) della legge 11 febbraio n.157, contenente "norme per
la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio"; e per il
giudizio di opposizione all'ordinanza irrogativa dì sanzione amministrativa per
violazione di siffatte disposizioni è pacificamente competente il tribunale ex
art.22-bís legge n.689/1981.
Ne consegue che il giudice competente a conoscere dell'opposizione proposta
dall'odierno ricorrente avverso l'ordinanza con cui gli è stata irrogata la
sanzione amministrativa per la violazione della sopra indicata disposizione
della legge regionale Lazio n.17/1995 non può che essere il tribunale.
Va accolto, pertanto, il primo motivo, rimanendo assorbiti gli altri, con
conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al
tribunale di Viterbo, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la
sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Viterbo.
Così deciso, in Roma, il 17 aprile 2007
Il consigliere est.
Il presidente
(Dr.Olindo Schettino)
(Dr.Mario Spadone)
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