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FAUNA E FLORA - Maltrattamento degli animali - Uso di collare antiabbaio -
Incrudelimento senza necessità nei confronti di animali - Reato di cui
all’articolo 727 c.p. Sussistenza - Fattispecie - Ord. Min. 5/7/2005. L’uso
del collare antiabbaio, a prescindere dalla specifica ordinanza ministeriale del
5 luglio 2005 e dalla sua efficacia, rientra nella previsione del codice penale
che vieta il maltrattamento degli animali (e nel caso in esame il referto medico
del veterinario richiamato nella richiesta di sequestro preventivo attestava lo
stato di sofferenza dell’animale). Pres. De Maio, Est. Marmo, Ric. Sarto.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13 aprile 2007, Sentenza n. 15061
FAUNA E FLORA - Maltrattamento degli animali - Incrudelimento senza necessità
nei confronti di animali - Reato di cui all’articolo 727 c.p. Sussistenza - Art.
54 c.p.. Costituisce incrudelimento senza necessità nei confronti di
animali, suscettibile di dare luogo quanto meno al reato di cui all’articolo 727
c.p. ogni comportamento produttivo nell’animale di sofferenze che non trovino
giustificazione nell’insuperabile esigenza di tutela non altrimenti realizzabile
di valori giuridicamente apprezzabili, ancorché non limitati a quelli primari
cui si riferisce l’articolo 54 c.p., rimanendo quindi esclusa detta
giustificazione quando si tratti soltanto della convenienza ed opportunità di
reprimere comportamenti eventualmente molesti dell’animale che possano trovare
adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati e quindi
privi di ogni forma di violenza o accanimento (v. per tutte Cassazione, Sezione
terza, sentenza 43230/02). Pres. De Maio, Est. Marmo, Ric. Sarto. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13 aprile 2007, Sentenza n. 15061
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.
Omissis
ha pronunciato la seguente
Fatto e diritto
Il Gip del tribunale di Vicenza disponeva il sequestro preventivo del cane
meticcio di Gabriella Sarto, indagata in relazione ai reati di cui all’ articolo
544 ter Cp, perché in Carrè, fino all’8 luglio 2006, maltrattava il proprio cane
meticcio abusando del collare coercitivo di tipo elettrico antiabbaio apposto
sul collo dell’animale.
Il tribunale di Vicenza, con ordinanza del 29 settembre 2006, respingeva il
gravame proposto dalla Sarto.
Proponeva ricorso per cassazione la Sarto chiedendo l’annullamento dell’
ordinanza di sequestro.
Con il primo motivo la ricorrente deduce che l’articolo 727 Cp non prevede la
misura della confisca, sicché doveva ritenersi che il sequestro era stato
disposto dal Gip e confermato dal tribunale di Vicenza in assenza dei requisiti
di cui all’articolo 321 comma 2 Cpp.
Il motivo è infondato e va respinto.
La ricorrente è stata originariamente indagata in ordine al delitto di cui
all’articolo 544 ter Cp che, ai sensi dell’articolo 544 sexies Cp,
prevede la confisca obbligatoria dell’animale in caso di condanna.
Peraltro, anche se il Tribunale per il riesame, nella parte motiva, ha
richiamato soltanto l’articolo 727 Cp, ipotesi contravvenzionale, ha comunque
ritenuto che il collare in questione, di tipo elettrico, è un congegno che causa
al cane un’inutile e sadica sofferenza, rendendolo aggressivo nei confronti di
chiunque ed ha confermato il provvedimento del Gip.
Pertanto, pur dovendo demandarsi al successivo giudizio di merito la definitiva
qualificazione giuridica del fatto, deve comunque ritenersi legittimo il
sequestro preventivo avente lo scopo di evitare il protrarsi di una situazione
di inutile sofferenza dell’animale costituente reato.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce che con ordinanza del 5 luglio 2005
il Ministero della salute aveva previsto che l’uso del collare elettrico e di
analogo strumento che provocasse effetti di dolore sui cani rientrasse nella
disciplina sanzionatoria prevista dall’articolo 727 Cp.
Peraltro l’efficacia di detta ordinanza era stata limitata nel termine di un
anno a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione avvenuta
nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 2005.
Doveva quindi concludersi che alla data dell’accertamento l’uso del collare
antiabbaio non fosse penalmente sanzionato.
Anche il secondo motivo è infondato.
L’uso del collare antiabbaio, a prescindere dalla specifica ordinanza
ministeriale e dalla sua efficacia, rientra nella previsione del codice penale
che vieta il maltrattamento degli animali e nel caso in esame il referto medico
del veterinario richiamato nella richiesta di sequestro preventivo attestava lo
stato di sofferenza dell’animale.
In proposito questa Corte ha precisato che costituisce incrudelimento senza
necessità nei confronti di animali, suscettibile di dare luogo quanto meno al
reato di cui all’articolo 727 Cp ogni comportamento produttivo nell’ animale di
sofferenze che non trovino giustificazione nell’insuperabile esigenza di tutela
non altrimenti realizzabile di valori giuridicamente apprezzabili, ancorché non
limitati a quelli primari cui si riferisce l’articolo 54 Cp, rimanendo quindi
esclusa detta giustificazione quando si tratti soltanto della convenienza ed
opportunità di reprimere comportamenti eventualmente molesti dell’animale che
possano trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente
informati e quindi privi di ogni forma di violenza o accanimento (v. per tutte
Cassazione, Sezione terza, sentenza 43230/02).
Va quindi respinto anche il secondo motivo di impugnazione.
Consegue al rigetto del ricorso l’obbligo della ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
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