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registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Reati ambientali - C.d. minicondono ambientale
- Opera realizzata in violazione del vincolo paesaggistico - Sequestro -
Accertamento di compatibilità paesaggistica della Soprintendenza - Dissequestro
- Legittimità - Poteri del giudice penale - D.Lgs. n. 42/2004 - L. n. 308/2004.
Il parere della soprintendenza, che attestati la compatibilità paesaggistica
di un’opera (in specie, costruzione di una strada sterrata e relativo
sequestro), fa venir meno il pericolo che la libera disponibilità della cosa
possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ambientale e le ragioni
giustificatrici di un sequestro preventivo dei luoghi. Pertanto, le conseguenze
di tale reato, che si identificano nella offesa all'equilibrio paesaggistico che
è oggetto finale della tutela della norma, sono positivamente escluse dal parere
legittimamente rilasciato dall'autorità amministrativa competente, che il
giudice penale non può che rispettare nel suo merito proprio. (v. Cass. Sez. III,
n. 2637 dei 20.1.2006, c.c. 13.10.2005, Ziri). Presidente Grassi, Relatore
Onorato, Ric. Arcamone. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 11 Maggio 2007 (Ud.
17/01/2007), Sentenza n. 18047
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Accertamento di compatibilità paesaggistica -
Sequestro preventivo dei luoghi - Limiti - Reati ambientali - C.d. minicondono
ambientale - Effetti - D.Lgs. n. 42/2004 - L. n. 308/2004. Ai sensi della
norma transitoria art. 1, comma 37 della legge 15.12.2004 n. 308, l'accertamento
di compatibilità paesaggistica comporta l'estinzione del reato contravvenzionale
e di ogni altro reato in materia paesaggistica, purché si tratti di tipologie
edilizie assentite dagli strumenti di pianificazione paesaggistica o comunque
compatibili con il contesto paesaggistico, e purché il contravventore abbia
provveduto al versamento di determinate sanzioni pecuniarie previste dalla legge
(c.d. minicondono ambientale). Presidente Grassi, Relatore Onorato, Ric.
Arcamone. CORTE DI
CASSAZIONE Penale, Sez. III, 11 Maggio 2007 (Ud. 17/01/2007), Sentenza n. 18047
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Opera in violazione del vincolo paesaggistico -
Compatibilità paesaggistica - Presupposti - Effetti - Causa di non punibilità -
Poteri del giudice - Limiti - D.Lgs. n. 42/2004 - L. n. 308/2004.
L'accertamento di compatibilità paesaggistica rilasciato dall'autorità tutoria,
previo parere vincolante della soprintendenza, configura una causa di non
punibilità della contravvenzione ambientale prevista dal comma primo dell’art.
181, del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42, quando questa consista in lavori non
autorizzati di minima entità. In tali casi, l’accertamento positivo di
compatibilità, non può essere disapplicato dal giudice penale se non invadendo
arbitrariamente la sfera della discrezionalità tecnica riservata all'autorità
amministrativa. Presidente Grassi, Relatore Onorato, Ric. Arcamone. CORTE DI CASSAZIONE
Penale, Sez. III, 11 Maggio 2007 (Ud. 17/01/2007), Sentenza n. 18047
Camera di consiglio del 17.1.2007
SENTENZA N. 51
REG. GENERALE n. 43171/06
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo GRASSI Presidente
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Claudia SQUASSONI Consigliere
Dott. Alfredo Maria LOMBARDI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli, nel procedimento cautelare contro ARCAMONE Silvano, nato a Ischia il
7.2.1970,
avverso la ordinanza resa il 25.9.2006 dal tribunale per il riesame di Napoli.
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso,
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere Pierluigi
Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale
Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso,
Udito il difensore dell'indagato, avv. Lorenzo Bruno Molinaro, che ha depositato
memoria difensiva, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso e in subordine
il rigetto del mesesimo,
Osserva:
In fatto e in diritto
1 - Con ordinanza del 25.9.2006, il tribunale di Napoli, quale giudice del
riesame, ha annullato il decreto del 28.6.2006 con cui il g.i.p. dello stesso
tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di una strada sterrata
(parallela e sottostante alla strada provinciale già SS270) costruita in zona
soggetta a vincolo paesaggistico, tra il molo di levante dei porto di
Casarnicciola Terme e la testa di una scogliera preesistente, ravvisando il
reato di cui agli artt. 146 e 181 D.Lgs. 42/2004 a carico dì S. A., responsabile
unico del procedimento di appalto del comune di Casamicciola d'Ischia.
Al riguardo, il tribunale ha accertato e osservato che:
- nel corso dei lavori appaltati dal comune di Casammicciola d'Ischia per
l'ampliamento del porto, regolarmente autorizzati ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 con
provvedimento comunale n. 9 del 27.4.2004, era stata realizzata la predetta
strada, non prevista nel progetto autorizzato, e destinata al passaggio di
autocarri, per consentire il trasporto dei massi necessari alla c.d. rifioritura
di una preesistente scogliera frangiflutti, che invece era prevista nel
progetto;
- in data 21.9.2006 la Soprintendenza di Napoli, aveva rilasciato un certificato
di compatibilità paesaggistica, sul rilievo:
a) che la strada si era resa necessaria in via provvisoria per ripascere la scogliera semisommersa, stante la impraticabilità della via marina a causa dei bassi fondali prossimi alla scogliera;
b) che l'opera aveva carattere
temporaneo, dovendo essere rimossa con la chiusura del cantiere, e non
comportava incrementi di volume o di superficie;
- per conseguenza, considerata la provvisorietà della pista di cantiere e la sua
accertata compatibilità paesaggistica, esulava ogni pregiudizio al bene
ambientale protetto.
2 - Avverso l'ordinanza, il pubblico ministero ha proposto ricorso per
cassazione, deducendo violazione degli artt. 142 e 181 D.Lgs. 42/2004.
Sostiene che la precarietà dell'opera è rilevante per la disciplina urbanistica,
ma non per quella ambientale, atteso che il reato paesaggistico è di pericolo
astratto e come tale prescinde dalla concreta alterazione dello stato dei
luoghi. Aggiunge che anche la immutazione temporanea dei luogo può recare
pregiudizio all'ambiente.
Infine, sostiene in subordine che la costruzione di una strada con la
distruzione o la spaccatura di massi non può definirsi precaria.
3 - Il procuratore generale in sede ha chiesto dichiararsi inammissibile il
n'corso, così come il difensore dell'indagato, che in subordine ha concluso per
il rigetto.
4 - Il pubblico ministero ricorrente coglie nel segno laddove sostiene che la
precarietà dell'opera non rileva ai fini della sussistenza del reato ambientale.
Ma cade in errore laddove non considera gli effetti prodotti dall'accertamento
di compatibilità paesaggistica rilasciato in data 21.9.2006.
In virtù dell'art. 1, comma 36, lett. c), della legge 15.12.2004 n. 308 (delega
al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione
in materia ambientale e misure di diretta applicazione), nella parte in cui ha
introdotto i commi 1 ter, 1 quater e 1 quinques all'art. 181 del D.Lgs.
22.1.2004 n. 42, l'accertamento di compatibilità paesaggistica rilasciato
dall'autorità tutoria, previo parere vincolante della soprintendenza, configura
una causa di non punibilità della contravvenzione ambientale prevista dal comma
primo del predetto art. 181, quando questa consista in lavori non autorizzati di
minima entità (in particolare: a) non comportanti la creazione di superfici
utili o volumi; b) o consistenti in impiego di materiali difformi da quelli
autorizzati; e) o di manutenzione ordinaria o straordinaria).
Ove poi si tratti di lavori ultimati prima dei 30.9.2004, in virtù della norma
transitoria di cui al comma 37 dell'anzidetto art. 1, l'accertamento di
compatibilità paesaggistica comporta l'estinzione del menzionato reato
contravvenzionale e di ogni altro reato in materia paesaggistica, purché si
tratti di tipologie edilizie assentite dagli strumenti di pianificazione
paesaggistica o comunque compatibili con il contesto paesaggistico, e purché il
contravventore abbia provveduto al versamento di determinate sanzioni pecuniarie
previste dalla legge (c.d. minicondono ambientale).
Orbene, nel caso di specie, non risulta in linea di fatto se sussistono le
condizioni temporali e quelle pecuniarie necessarie per l'applicazione del
minicondono ambientale, così come d'altra parte non sembra ricorrere una causa
di non punibilità del reato. E tuttavia, anche se allo stato degli atti sembra
permanere il fumus del reato ipotizzato, sicuramente è venuto meno il
perciculum in mora.
Infatti, il parere della soprintendenza napoletana che ha attestato la
compatibilità paesaggistica della costruzione della pista di cantiere di cui
trattasi, non potendo essere disapplicato dal giudice penale se non invadendo
arbitrariamente la sfera della discrezionalità tecnica riservata all'autorità
amministrativa, fa venir meno il pericolo che la libera disponibilità della cosa
possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ambientale. Invero, le
conseguenze di tale reato, che si identificano nella offesa all'equilibrio
paesaggistico che è oggetto finale della tutela della norma, sono positivamente
escluse dal parere legittimamente rilasciato dall'autorità amministrativa
competente, che il giudice penale non può che rispettare nel suo merito proprio.
(Per un caso analogo, v. Cass. Sez. III, n. 2637 dei 20.1.2006, c.c. 13.10.2005,
Ziri, non propriamente massimata sul punto).
Del resto, non si può fare a meno di notare che, trattandosi di una pista di
cantiere strettamente funzionale al ripascimento della scogliera, il sequestro
dell'opera richiesto dal pubblico ministero non farebbe venir meno l'asserito
danno ambientale, mentre il dissequestro e la conseguente possibilità di portare
a termine il ripascimento e di chiudere il cantiere porterebbero al ripristino,
della situazione paesaggistica autorizzata col provvedimento comunale del
27.4.2004.
P.Q.M.
La Corte Suprema di cassazione rigetta il ricorso del pubblico ministero.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2007.
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