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ACQUE - Nozione di acque reflue industriali - Disciplina applicabile - Art.
2, lett. h) del d. lgs. n. 152/1999, come mod. dal d. l.vo n. 258/2000 ora art.
74, c. 1 lett. h) d. Lgs. n. 152/2006. L'art. 2, lettera h) del d. lgs. n.
152/1999, come modificato dal decreto legislativo n. 258/2000, (ora trasfuso
nell'art. 74, comma 1 lettera h) del d. Lgs. n. 152/2006) definisce "acque
reflue industriali" qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od
installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni,
diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche o di dilavamento.
Il refluo deve essere considerato nell'inscindibile composizione dei suoi
elementi, a nulla rilevando che parte di esso sia composta di liquidi non
direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come quelli delle acque meteoriche
o dei servizi igienici, immessi in un unico corpo recettore. [Cassazione Sezione
III n. 13376/1998, 10/11/1998 - 18/12/1998, Brivio, RV. 212541]. Ne consegue che
rientrano tra le acque reflue industriali quelle che possiedono qualità,
necessariamente legate alla composizione chimica-fisica, diverse da quelle
proprie delle acque metaboliche e domestiche. Pres. Lupo Est. Teresi Ric.
Bentivoglio. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 29 Maggio 2007 (Ud.
12/04/2007), Sentenza n. 21119
ACQUE - Disciplina degli scarichi - Scarico discontinuo di reflui e scarico
occasionale - Differenza. In tema di disciplina degli scarichi, mentre lo
scarico discontinuo di reflui, sia pure caratterizzato dai requisiti
dell'irregolarità, intermittenza e saltuarietà, se collegato ad un determinato
ciclo produttivo, ancorché di carattere non continuativo, trova la propria
disciplina nel decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, e successive
modificazioni, lo scarico occasionale, sia se effettuato in difetto di
autorizzazione che con superamento dei valori limite, è privo di sanzione a
seguito della eliminazione, ad opera dell'art. 23 del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 258, del riferimento alle immissioni occasionali precedentemente
contenuto negli art. 54 e 59 del citato decreto n.152" [Cassazione Sezione III
n. 16720/2004, Todesco, RV.228208]. Quindi, quale che sia il suo carattere
temporaneo, soltanto una condotta del tutto estranea alla nozione legislativa di
scarico di acque reflue [le immissioni effettuate fuori dal ciclo produttivo
senza il tramite di una condotta] non è soggetta alla preventiva autorizzazione
perché ogni immissione diretta tramite un sistema di convogliabilità, ovvero
tramite condotta, è sottoposta alla disciplina di cui al decreto legislativo 11
maggio 1999 n. 152 [cfr. Cassazione Sezione III n.14425/2004, Lecchi, RV. 227781
e n. 16717, Rossi, RV. 228027]. Pres. Lupo Est. Teresi Ric. Bentivoglio.
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 29 Maggio 2007 (Ud. 12/04/2007), Sentenza
n. 21119
ACQUE - INQUINAMENTO - Nozione di acque reflue industriali - Fattispecie:
versamento di sostanza chimica allo stato liquido destinata a fissare le fibre
d'amianto che componevano la copertura di un capannone industriale. Nella
nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da
attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle
attività domestiche, atteso che a tal fine rileva la sola diversità del refluo
rispetto alle acque domestiche. Conseguentemente rientrano tra le acque reflue
industriali quelle provenienti da attività artigianali e da prestazioni di
servizi. [Cassazione Sezione III, n. 42932/2002, 24/10/2002 - 19/12/2002,
Ribattoni, RV. 222966]. Nella specie deve escludersi il carattere occasionale
dello scarico essendo stato accertato che lo stesso è avvenuto nel corso di
un'attività rientrante nel ciclo di lavorazione dell'impresa richiedente
l'impiego di liquidi inquinanti. In tal contesto è stata versata una sostanza
chimica allo stato liquido destinata a fissare le fibre d'amianto che
componevano la copertura di un capannone industriale. Pres. Lupo Est. Teresi
Ric. Bentivoglio. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 29 Maggio 2007 (Ud.
12/04/2007), Sentenza n. 21119
UDIENZA PUBBLICA DEL 12/04/2007
SENTENZA N.1156
REG. GENERALE N.33126/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Signori:
dott. Ernesto Lupo Presidente
1. dott. Alfredo Teresi Consigliere rel.
2. dott. Aldo Fiale Consigliere
3. dott. Luigi Marini Consigliere
4. dott. Santi Gazzara Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso da Bentivoglio Mario, nato a Domodossola il 31.08.1974, avverso la
sentenza del Tribunale di Verbania in data 13.01.2006 con cui è stato condannato
alla pena di C. 600 d'ammenda per il reato di cui all'art. 59, comma 1, d. lgs
n. 152/1999;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il. PM, nella persona del PG dott. Francesco Salzano, che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
osserva
Con sentenza 13.01.2006 il Tribunale di Verbania condannava Bentivoglio Mario
alla pena dell'ammenda quale colpevole, nella qualità di titolare della ditta
Eco Geotech sas, d'avere effettuato, senza la prescritta autorizzazione, uno
scarico di reflui industriali in acque superficiali [rio Qualba].
Accertava il Tribunale che le acque reflue scaricate nella pubblica fognatura,
tramite pluviali, provenivano dai lavori d'asportazione della copertura
dell'immobile di proprietà della ditta Noveletric effettuati dalla società Eco
Geotech, della quale l'imputato era legale rappresentante, i cui dipendenti
avevano utilizzato il preparato liquido per fissare le fibre d'amianto presenti
nella copertura stessa.
Il refluo era stato rinvenuto all'interno di alcuni tombini destinati alla
raccolta delle acque piovane.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge;
mancanza e manifesta illogicità della motivazione perché non era stata ritenuta
l'occasionalità, non punibile, dello scarico, stante che la ditta Eco Geotech
stava svolgendo una tantum la sua attività presso la Novelectric e che la
stessa non necessitava di previa autorizzazione allo scarico essendo la vernice
destinata a fissarsi sulle lastre d'eternit, mentre per puro caso era
confluita/attraverso il pluviale/ nella rete di raccolta delle acque meteoriche.
Quindi, lo sversamento del prodotto era avvenuto accidentalmente in mancanza di
esigenze di smaltimento connesse al ciclo produttivo che presuppongono
l'esistenza di una condotta.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il ricorso è infondato.
L'art. 2, lettera h) del d. lgs. n. 159/1999, come modificato dal decreto
legislativo n. 258/2000, [ora trasfuso nell'art. 74, comma 1 lettera h) del d.
lgs. n. 152/2006] definisce "acque reflue industriali" qualsiasi tipo di acque
reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività
commerciali o di produzioni di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e
dalle acque meteoriche o di dilavamento.
Il refluo deve essere considerato nell'inscindibile composizione dei suoi
elementi, a nulla rilevando che parte di esso sia composta di liquidi non
direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come quelli delle acque meteoriche
o dei servizi igienici, immessi in un unico corpo recettore [Cassazione Sezione
III n. 13376/1998, 10/11/1998 - 18/12/1998, Brivio, RV. 212541].
Ne consegue che rientrano tra le acque reflue industriali quelle che possiedono
qualità, necessariamente legate alla composizione chimica-fisica, diverse da
quelle proprie delle acque metaboliche e domestiche [Cassazione Sezione III, n.
42932/2002, 24/10/2002 - 19/12/2002, Ribattoni, RV. 222966: "Nella nozione di
acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non
attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività
domestiche, atteso che a tal fine rileva la sola diversità del refluo rispetto
alle acque domestiche. Conseguentemente rientrano tra le acque reflue
industriali quelle provenienti da attività artigianali e da prestazioni di
servizi"].
Ha pure affermato questa Corte che "in tema di disciplina degli scarichi, mentre
lo scarico discontinuo di reflui, sia pure caratterizzato dai requisiti
dell'irregolarità, intermittenza e saltuarietà, se collegato ad un determinato
ciclo produttivo, ancorché di carattere non continuativo, trova la propria
disciplina nel decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, e successive
modificazioni, lo scarico occasionale, sia se effettuato in difetto di
autorizzazione che con superamento dei valori limite, è privo di sanzione a
seguito della eliminazione, ad opera dell'art. 23 del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 258, del riferimento alle immissioni occasionali precedentemente
contenuto negli art. 54 e 59 del citato decreto n.152" [Cassazione Sezione III
n. 16720/2004, Todesco, RV.228208]
Quindi, quale che sia il suo carattere temporaneo, soltanto una condotta del
tutto estranea alla nozione legislativa di scarico di acque reflue [le
immissioni effettuate fuori dal ciclo produttivo senza il tramite di una
condotta] non è soggetta alla preventiva autorizzazione perché ogni immissione
diretta tramite un sistema di convogliabilità, ovvero tramite condotta, è
sottoposta alla disciplina di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152
[cfr. Cassazione Sezione III n.14425/2004, Lecchi, RV. 227781 e n. 16717, Rossi,
RV. 228027].
Nella specie deve escludersi il carattere occasionale dello scarico essendo
stato accertato che lo stesso è avvenuto nel corso di un'attività rientrante nel
ciclo di lavorazione dell'impresa Eco Geotech richiedente l'impiego di liquidi
inquinanti.
Infatti, in tal contesto è stata versata una sostanza chimica allo stato liquido
destinata a fissare le fibre d'amianto che componevano la copertura di un
capannone industriale.
Il refluo è confluito, tramite i pluviali, in tombini destinati alla raccolta
delle acque piovane, donde la configurabilità del reato contestato che non
impone la presenza di una tubazione che recapiti lo scarico, essendo sufficiente
una condotta, cioè un qualsiasi sistema con il quale si consente il passaggio o
il deflusso delle acque reflue [cfr. Cassazione Sezione III n. 1774/1999,
Scaramazza, RV. 215609].
Il rigetto del ricorso comporta l'onere delle spese del procedimento.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento.
Cosi deciso in Roma nella pubblica
udienza del 12.04.2007.
Deposito in cancelleria il 2007
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