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CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 29 Maggio 2007 (Ud. 12/04/2007), Sentenza n. 21119



ACQUE - Nozione di acque reflue industriali - Disciplina applicabile - Art. 2, lett. h) del d. lgs. n. 152/1999, come mod. dal d. l.vo n. 258/2000 ora art. 74, c. 1 lett. h) d. Lgs. n. 152/2006. L'art. 2, lettera h) del d. lgs. n. 152/1999, come modificato dal decreto legislativo n. 258/2000, (ora trasfuso nell'art. 74, comma 1 lettera h) del d. Lgs. n. 152/2006) definisce "acque reflue industriali" qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche o di dilavamento. Il refluo deve essere considerato nell'inscindibile composizione dei suoi elementi, a nulla rilevando che parte di esso sia composta di liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come quelli delle acque meteoriche o dei servizi igienici, immessi in un unico corpo recettore. [Cassazione Sezione III n. 13376/1998, 10/11/1998 - 18/12/1998, Brivio, RV. 212541]. Ne consegue che rientrano tra le acque reflue industriali quelle che possiedono qualità, necessariamente legate alla composizione chimica-fisica, diverse da quelle proprie delle acque metaboliche e domestiche. Pres. Lupo Est. Teresi Ric. Bentivoglio. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 29 Maggio 2007 (Ud. 12/04/2007), Sentenza n. 21119

ACQUE - Disciplina degli scarichi - Scarico discontinuo di reflui e scarico occasionale - Differenza. In tema di disciplina degli scarichi, mentre lo scarico discontinuo di reflui, sia pure caratterizzato dai requisiti dell'irregolarità, intermittenza e saltuarietà, se collegato ad un determinato ciclo produttivo, ancorché di carattere non continuativo, trova la propria disciplina nel decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, e successive modificazioni, lo scarico occasionale, sia se effettuato in difetto di autorizzazione che con superamento dei valori limite, è privo di sanzione a seguito della eliminazione, ad opera dell'art. 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258, del riferimento alle immissioni occasionali precedentemente contenuto negli art. 54 e 59 del citato decreto n.152" [Cassazione Sezione III n. 16720/2004, Todesco, RV.228208]. Quindi, quale che sia il suo carattere temporaneo, soltanto una condotta del tutto estranea alla nozione legislativa di scarico di acque reflue [le immissioni effettuate fuori dal ciclo produttivo senza il tramite di una condotta] non è soggetta alla preventiva autorizzazione perché ogni immissione diretta tramite un sistema di convogliabilità, ovvero tramite condotta, è sottoposta alla disciplina di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 [cfr. Cassazione Sezione III n.14425/2004, Lecchi, RV. 227781 e n. 16717, Rossi, RV. 228027]. Pres. Lupo Est. Teresi Ric. Bentivoglio. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 29 Maggio 2007 (Ud. 12/04/2007), Sentenza n. 21119

ACQUE - INQUINAMENTO - Nozione di acque reflue industriali - Fattispecie: versamento di sostanza chimica allo stato liquido destinata a fissare le fibre d'amianto che componevano la copertura di un capannone industriale. Nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, atteso che a tal fine rileva la sola diversità del refluo rispetto alle acque domestiche. Conseguentemente rientrano tra le acque reflue industriali quelle provenienti da attività artigianali e da prestazioni di servizi. [Cassazione Sezione III, n. 42932/2002, 24/10/2002 - 19/12/2002, Ribattoni, RV. 222966]. Nella specie deve escludersi il carattere occasionale dello scarico essendo stato accertato che lo stesso è avvenuto nel corso di un'attività rientrante nel ciclo di lavorazione dell'impresa richiedente l'impiego di liquidi inquinanti. In tal contesto è stata versata una sostanza chimica allo stato liquido destinata a fissare le fibre d'amianto che componevano la copertura di un capannone industriale. Pres. Lupo Est. Teresi Ric. Bentivoglio. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 29 Maggio 2007 (Ud. 12/04/2007), Sentenza n. 21119


UDIENZA PUBBLICA DEL 12/04/2007

SENTENZA N.1156
REG. GENERALE N.33126/2006


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE



Composta dagli Ill.mi Signori:


dott. Ernesto Lupo Presidente
1. dott. Alfredo Teresi Consigliere rel.
2. dott. Aldo Fiale Consigliere
3. dott. Luigi Marini Consigliere
4. dott. Santi Gazzara Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso da Bentivoglio Mario, nato a Domodossola il 31.08.1974, avverso la sentenza del Tribunale di Verbania in data 13.01.2006 con cui è stato condannato alla pena di C. 600 d'ammenda per il reato di cui all'art. 59, comma 1, d. lgs n. 152/1999;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il. PM, nella persona del PG dott. Francesco Salzano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;


osserva


Con sentenza 13.01.2006 il Tribunale di Verbania condannava Bentivoglio Mario alla pena dell'ammenda quale colpevole, nella qualità di titolare della ditta Eco Geotech sas, d'avere effettuato, senza la prescritta autorizzazione, uno scarico di reflui industriali in acque superficiali [rio Qualba].


Accertava il Tribunale che le acque reflue scaricate nella pubblica fognatura, tramite pluviali, provenivano dai lavori d'asportazione della copertura dell'immobile di proprietà della ditta Noveletric effettuati dalla società Eco Geotech, della quale l'imputato era legale rappresentante, i cui dipendenti avevano utilizzato il preparato liquido per fissare le fibre d'amianto presenti nella copertura stessa.


Il refluo era stato rinvenuto all'interno di alcuni tombini destinati alla raccolta delle acque piovane.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge; mancanza e manifesta illogicità della motivazione perché non era stata ritenuta l'occasionalità, non punibile, dello scarico, stante che la ditta Eco Geotech stava svolgendo una tantum la sua attività presso la Novelectric e che la stessa non necessitava di previa autorizzazione allo scarico essendo la vernice destinata a fissarsi sulle lastre d'eternit, mentre per puro caso era confluita/attraverso il pluviale/ nella rete di raccolta delle acque meteoriche.


Quindi, lo sversamento del prodotto era avvenuto accidentalmente in mancanza di esigenze di smaltimento connesse al ciclo produttivo che presuppongono l'esistenza di una condotta.


Chiedeva l'annullamento della sentenza.


Il ricorso è infondato.


L'art. 2, lettera h) del d. lgs. n. 159/1999, come modificato dal decreto legislativo n. 258/2000, [ora trasfuso nell'art. 74, comma 1 lettera h) del d. lgs. n. 152/2006] definisce "acque reflue industriali" qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche o di dilavamento.


Il refluo deve essere considerato nell'inscindibile composizione dei suoi elementi, a nulla rilevando che parte di esso sia composta di liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come quelli delle acque meteoriche o dei servizi igienici, immessi in un unico corpo recettore [Cassazione Sezione III n. 13376/1998, 10/11/1998 - 18/12/1998, Brivio, RV. 212541].


Ne consegue che rientrano tra le acque reflue industriali quelle che possiedono qualità, necessariamente legate alla composizione chimica-fisica, diverse da quelle proprie delle acque metaboliche e domestiche [Cassazione Sezione III, n. 42932/2002, 24/10/2002 - 19/12/2002, Ribattoni, RV. 222966: "Nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, atteso che a tal fine rileva la sola diversità del refluo rispetto alle acque domestiche. Conseguentemente rientrano tra le acque reflue industriali quelle provenienti da attività artigianali e da prestazioni di servizi"].


Ha pure affermato questa Corte che "in tema di disciplina degli scarichi, mentre lo scarico discontinuo di reflui, sia pure caratterizzato dai requisiti dell'irregolarità, intermittenza e saltuarietà, se collegato ad un determinato ciclo produttivo, ancorché di carattere non continuativo, trova la propria disciplina nel decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, e successive modificazioni, lo scarico occasionale, sia se effettuato in difetto di autorizzazione che con superamento dei valori limite, è privo di sanzione a seguito della eliminazione, ad opera dell'art. 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258, del riferimento alle immissioni occasionali precedentemente contenuto negli art. 54 e 59 del citato decreto n.152" [Cassazione Sezione III n. 16720/2004, Todesco, RV.228208]
Quindi, quale che sia il suo carattere temporaneo, soltanto una condotta del tutto estranea alla nozione legislativa di scarico di acque reflue [le immissioni effettuate fuori dal ciclo produttivo senza il tramite di una condotta] non è soggetta alla preventiva autorizzazione perché ogni immissione diretta tramite un sistema di convogliabilità, ovvero tramite condotta, è sottoposta alla disciplina di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 [cfr. Cassazione Sezione III n.14425/2004, Lecchi, RV. 227781 e n. 16717, Rossi, RV. 228027].

Nella specie deve escludersi il carattere occasionale dello scarico essendo stato accertato che lo stesso è avvenuto nel corso di un'attività rientrante nel ciclo di lavorazione dell'impresa Eco Geotech richiedente l'impiego di liquidi inquinanti.


Infatti, in tal contesto è stata versata una sostanza chimica allo stato liquido destinata a fissare le fibre d'amianto che componevano la copertura di un capannone industriale.


Il refluo è confluito, tramite i pluviali, in tombini destinati alla raccolta delle acque piovane, donde la configurabilità del reato contestato che non impone la presenza di una tubazione che recapiti lo scarico, essendo sufficiente una condotta, cioè un qualsiasi sistema con il quale si consente il passaggio o il deflusso delle acque reflue [cfr. Cassazione Sezione III n. 1774/1999, Scaramazza, RV. 215609].


Il rigetto del ricorso comporta l'onere delle spese del procedimento.


PQM


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

 

Cosi deciso in Roma nella pubblica udienza del 12.04.2007.
Deposito in cancelleria il 2007
 

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