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registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
RIFIUTI - Discarica abusiva - Confisca dell'area appartenente appartenga ad
una società - Conseguenze patrimoniali. La confisca dell'area sulla quale la
discarica insisteva va disposta anche nel caso in cui la stessa appartenga ad
una società, atteso che quando l'attività illecita è posta in essere attraverso
i propri organi rappresentativi, mentre a costoro sono addebitabili le
responsabilità per i singoli reati, le conseguenze patrimoniali ricadono
sull'ente esponenziale in nome e per conto del quale gli organi hanno agito,
salvo che si dimostri che l'imputato abbia agito di propria esclusiva iniziativa
(vedi Cass., Sez. 16.11.2004, n. 44426, Vangi; 9.1.2004, n. 299, Andrisano).
Pres. De Maio Est. Fiale Ric. Coppola ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Penale,
Sez. III, 29 Maggio 2007, (Ud. 27/02/2007), Sentenza n. 21120
RIFIUTI - Discarica abusiva - Realizzazione e/o gestione - Decisione emessa
ai sensi dell'art. 444 c.p.p. - Confisca dell'area - Art. 51, c. 3, del D.Lgs.
n. 22/1997 (disposizione attualmente trasfusa nell'art. 256, 30 c., del D.Lgs.
n. 152/2006. Ai sensi dell'art. 51, comma 3, del D.Lgs. n. 22/1997
(disposizione attualmente trasfusa nell'art. 256, 30 comma, del D.Lgs. 3.4.2006,
n. 152), nel caso di accertata realizzazione e/o gestione di una discarica
abusiva, alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'art.
444 c.p.p. consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica,
se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato e tale confisca deve
ritenersi obbligatoria per legge (vedi Cass., Sez. 28.5.2001, n. 21640,
Cannavò). Pres. De Maio Est. Fiale Ric. Coppola ed altro. CORTE DI CASSAZIONE
Penale, Sez. III, 29 Maggio 2007, (Ud. 27/02/2007), Sentenza n. 21120
PROCEDURE E VARIE - Giudice di merito - Decisione di condanna definitiva -
Modifica in sede esecutiva - Esclusione - Principio di intangibilità del
giudicato. La decisione di condanna del giudice di merito, una volta
divenuta definitiva, non può essere suscettibile di alcuna modificazione in sede
esecutiva, poiché ciò comporterebbe una inammissibile violazione del principio
di intangibilità del giudicato. Pres. De Maio Est. Fiale Ric. Coppola ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 29 Maggio 2007, (Ud. 27/02/2007),
Sentenza n. 21120
UDIENZA PUBBLICA DEL 27/02/2007
SENTENZA N. 179
REG. GENERALE N.30617/06
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Sigg.:
Dott. Guido De Maio
Pres.
1. " Mario
Gentile
Cons.
2. " Aldo Fiale
3. " Margherita Marmo
4. " Maria Silvia Sensini
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. Coppola Teresa, n. a Napoli l'1-1-1958
2. Coppola Francesco, n. ad Aversa il 25-1-1961
Avverso l'ordinanza 19-6-2006 del G.I.P. del Tribunale di Napoli quale giudice dell'esecuzione.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere di Aldo Fiale.
Lette le richieste del P.M. che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Letta la memoria depositata dal difensore, Avv. M. Rossi, in data 10-2-2007
FATTO E DIRITTO
Il G.I.P. del Tribunale di Napoli - con decreto penale del 7.4.2005 - aveva
condannato Coppola Teresa alla pena di euro 5.000,00 di ammenda per il reato di
cui all'art. 51, comma 3, del D.Lgs. n. 22/1997, per avere la stessa - in
qualità di amministratore e legale rappresentante della "Louisiana",
proprietaria di un appezzamento agricolo sito in Giugliano, alla Via Madonna del
Pantano - adibito detta area a discarica abusiva.
Essendo divenuto esecutivo il decreto penale di condanna, lo stesso G.I.P.
ordinava la confisca dell'area in questione (già sottoposta a sequestro
preventivo), argomentando che tale provvedimento era obbligatorio e che, pur
trattandosi di un bene di proprietà societaria, la confisca andava egualmente
disposta, dovendosi ritenere che la persona fisica alla quale era stata
addebitata la responsabilità penale avesse agito in nome e per conto dell'ente e
non al di fuori del rapporto organico.
Proponeva opposizione Coppola Francesco, nella dichiarata qualità di socio di
maggioranza della s.r.l. "Louisiana", ma il G.I.P. del Tribunale di Napoli
- con
ordinanza del 19.6.2006 - rigettava la richiesta, sostanzialmente reiterando le
argomentazioni già poste a base del provvedimento di confisca.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Coppola Teresa e
Coppola Francesco, il quale ha eccepito:
- la violazione dell'art. 51, 30 comma, del D.Lgs. n. 22/1997, per essere stata
disposta la confisca in difetto dei presupposti di legge. Secondo la
prospettazione difensiva, la società doveva considerarsi del tutto estranea alla
realizzazione della discarica, in quanto l'area in oggetto era stata data in
affitto, quale fondo rustico, a tale Amoroso Castrese ed illegittimamente
sub-affittato a ben 38 coloni, sicché erano in corso procedure legali per il
rilascio del fondo. Il G.I.P aveva omesso qualsiasi motivazione sul punto.
Lo stesso difensore ha ulteriormente specificato tali doglianze con "motivi
nuovi" depositati il 10.2.2007.
**********
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell'art. 51, comma 3, del D.Lgs. n. 22/1997 (disposizione attualmente
trasfusa nell'art. 256, 30 comma, del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152), nel caso di
accertata realizzazione e/o gestione di una discarica abusiva, alla sentenza di
condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. consegue la
confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica, se di proprietà
dell'autore o del compartecipe al reato e tale confisca deve ritenersi
obbligatoria per legge (vedi Cass., Sez. 28.5.2001, n. 21640, Cannavò).
La confisca dell'area sulla quale la discarica insisteva va disposta anche nel
caso in cui la stessa appartenga ad una società, atteso che quando l'attività
illecita è posta in essere attraverso i propri organi rappresentativi, mentre a
costoro sono addebitabili le responsabilità per i singoli reati, le conseguenze
patrimoniali ricadono sull'ente esponenziale in nome e per conto del quale gli
organi hanno agito, salvo che si dimostri che l'imputato abbia agito di propria
esclusiva iniziativa (vedi Cass., Sez. 16.11.2004, n. 44426, Vangi; 9.1.2004, n.
299, Andrisano).
La decisione di condanna del giudice di merito, una volta divenuta definitiva,
non può essere suscettibile di alcuna modificazione in sede esecutiva, poiché
ciò comporterebbe una inammissibile violazione del principio di intangibilità
del giudicato.
Il ricorso per cassazione inoltre, nella specie, è stato proposto nell'interesse
personale dei due Coppola, laddove costoro non sono legittimati a chiedere
personalmente la restituzione di un bene che appartiene alla s.r.l. "Louisiana",
società della quale Coppola Francesco non ha dimostrato di avere alcun potere di
rappresentanza legale.
Coppola Teresa, poi, non aveva proposto opposizione al provvedimento di confisca
e non è quindi legittimata ad impugnare l'ordinanza conclusiva di tale fase
procedimentale, emessa nei confronti di persona diversa.
Tenuto conto della sentenza 13.6,2000, n. 186 della Corte Costituzionale e
rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che "le parti
abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità", alla declaratoria della stessa segue, a norma
dell'art. 616 c.p.p., l'onere solidale delle spese del procedimento nonché, per
ciascun ricorrente, quello del versamento di una somma, in favore della Cassa
delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella
misura di euro 1.000,00.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt, 666, 611 e 616
c.p.p.,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al
pagamento delle spese processuali nonché ciascuno di essi al versamento della
somma di curo 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in ROMA, nella camera di consiglio del 27.2.2007
Deposito in cancelleria il 29/05/2007
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