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registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
RIFIUTI - Materiali da demolizioni edilizie - Deposito temporaneo - Mancata
riutilizzazione - Natura di rifiuto - Integrazione del reato di deposito
incontrollato - Sussistenza - D.Lgs. 22/1997 - D.Lvo n.152/2006. In
base a quanto contenuto nella recente disciplina sui rifiuti, non può escludersi
la natura di "rifiuto" dei materiali provenienti da demolizioni edilizie che non
sono concretamente riutilizzati. Nella specie, i materiali giacevano nel terreno
inutilizzati per oltre due anni escludendo la qualifica del deposito temporaneo
ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. m) D.Lgs. 22/1997 e s.m.. e integrando il
reato di deposito incontrollato di rifiuti previsto e punito dall'art. 51, comma
2. Pres. Papa Est. Onorato Ric. Cantelmi ed altro. (conferma Tribunale
Monocratico di Tivoli sentenza 9.12.2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez.
III, 04/06/2007 (Ud. 26/01/2007), Sentenza n. 21677
RIFIUTI - Terreno in affitto - Smaltimento illecito di rifiuti -
Responsabilità personale dell’affittuario - Culpa in vigilando -
Responsabilità del proprietario - Fattispecie. In materia di responsabilità
per lo smaltimento illecito di rifiuti su terreno in affitto, non può escludersi
la responsabilità personale dell'affittuario, proprio perché egli ha la gestione
diretta del terreno, tuttavia, sussiste anche la responsabilità del
proprietario, almeno sotto il profilo della culpa in vigilando.
Fattispecie: abbandono di materiali di risulta provenienti dalla demolizione di
un muro. Pres. Papa Est. Onorato Ric. Cantelmi ed altro. (conferma Tribunale
Monocratico di Tivoli sentenza 9.12.2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez.
III, 04/06/2007 (Ud. 26/01/2007), Sentenza n. 21677
INQUINAMENTO - RIFIUTI - Degrado ambientale connesso all'abbandono dei
rifiuti - Costituzione di parte civile - Proprietari limitrofi - Legittimità.
Sono legittimati a costituirsi parti civili, lamentando il danno derivante dal
degrado ambientale connesso all'abbandono dei rifiuti sul terreno, i proprietari
dei terreni limitrofi. Pres. Papa Est. Onorato Ric. Cantelmi ed altro. (conferma
Tribunale Monocratico di Tivoli sentenza 9.12.2005). CORTE DI CASSAZIONE
Penale, Sez. III, 04/06/2007 (Ud. 26/01/2007), Sentenza n. 21677
UDIENZA PUBBLICA DEL 26/01/2007
SENTENZA N. 304
REG. GENERALE N.16294/06
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli ill.mi Signori:
Dott. Enrico PAPA
Presidente
Dott. Pierluigi ONORATO
(est.) Consigliere
Dott. Ciro PETTI
Consigliere
Dott. Mario GENTILE
Consigliere
Dott. Alfredo Maria LOMBARDI
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per:
1) CANTELMI Antonio, nato a Tivoli il 6.7.1944,
2) CANTELMI Cono, nato a Casal Velino (SA)1'8.6.1949,
avverso la sentenza resa il 9.12.2005 dal tribunale monocratico di Tivoli.
Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale
Guglielmo Passacantando, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
Udito il difensore delle parti civili, avv. Doriana Chianese, che ha chiesto il
rigetto del ricorso e la rifusione delle spese,
Udito il difensore dell'imputato, avv.==
Osserva:
In fatto e in diritto
1 - Con sentenza del 9.12.2005 il tribunale monocratico di Tivoli ha dichiarato
Antonio Cantelmi - quale legale rappresentante della s.r.l. Immobiliare Agricola
Ponte Lucano, proprietaria del terreno - e Cono Cantelmi - quale amministratore
della s.n.c. Gruppo Autotrasportatori Cantelmi, affittuaria dello stesso terreno
- colpevoli del reato di cui all'art. 51, comma 2, D.Lgs. 22/1997 (per aver
depositato in modo incontrollato sul predetto terreno rifiuti non pericolosi,
consistenti in inerti provenienti da demolizioni edili: in Tivoli, località
Favale il 6.11.2003); mentre li ha assolti per non aver commesso il fatto dal
reato di cui all'art. 44 lett. c) DPR 380/2001 (loro contestato per aver
realizzato nel terreno un piazzale per il rimessaggio di automezzi pesanti) e
dal reato di cui all'art. 163 D.Lgs. 490/1999 (loro contestato per aver
realizzato il predetto piazzale in zona soggetta al vincolo paesaggistico). Per
l'effetto, il giudice ha condannato gli imputati alla pena di euro 15.000 di
ammenda ciascuno, nonché in solido al risarcimento dei danni a favore delle
parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede.
2 - Il difensore dei Cantelmi ha proposto appello, convertito ex lege in
ricorso, chiedendo:
a) in via principale l'assoluzione di entrambi gli imputati con formula liberatoria e comunque l'assoluzione di Cono Cantelmi per non aver commesso il fatto;
b) in via gradata il proscioglimento per prescrizione del reato.
In sostanza, il difensore, dopo aver ricostruito la storia della costruzione di
un muro di recinzione del terreno de quo e della successiva demolizione,
sostiene che immediatamente prima della ordinanza sindacale di demolizione
(emessa in data 20.4.2001) il muro era stato abbattuto e i blocchetti di cemento
residuati dall'abbattimento erano stati abbandonati sul terreno, per tenerli a
disposizione per altre eventuali utilizzazioni.
Osserva inoltre che:
- Cono Cantelmi, in quanto semplice conduttore del terreno, andava esente da
ogni responsabilità;
- il cumulo di blocchetti, inferiore a 20 mc., esisteva alla data
dell'accertamento (6.11.2003), ma - contrariamente a quanto riferito dal teste
Pizzarri - era già stato rimosso nel giugno 2004;
- considerata la loro riutilizzabilità, i blocchetti di cemento non potevano
qualificarsi come rifiuti;
- il reato si era estinto per prescrizione sin dall'ottobre 2005, considerato
che il muro era stato demolito nell'aprile 2001;
- era infondata la condanna al risarcimento delle parti civili, giacché queste
si erano costituite per i danni derivati dagli altri reati, per i quali era
intervenuta assoluzione.
3 - Il ricorso è infondato e va respinto.
In ordine alla sussistenza del reato, basti considerare che - come è stato
motivatamente accertato dal giudice di merito ed è stato ammesso dallo stesso
difensore - i materiali provenienti dalle demolizioni edilizie giacevano nel
terreno de quo almeno dall'aprile 2001 al 6.11.2003, sicché il deposito,
avendo superato abbondantemente il periodo di un anno, non poteva qualificarsi
come temporaneo ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. m) D.Lgs. 22/1997.
Né - contrariamente all'assunto del difensore - poteva escludersi la natura di
rifiuti, trattandosi di materiali provenienti da demolizioni che non erano stati
concretamente riutilizzati, ma anzi erano stati abbandonati sul suolo per oltre
due anni. Era pertanto integrato il contestato reato di deposito incontrollato
di rifiuti previsto e punito dall'art. 51, comma 2, D.Lgs. 22/1997.
Neppure poteva ritenersi maturata la prescrizione, perché questa cominciava a
decorrere dal 6.11.2003, data nella quale era stata accertata la permanenza
della condotta incriminata di abbandono dei rifiuti sul suolo.
Quanto alla responsabilità personale, non può certamente escludersi quella
dell'affittuario del terreno, che anzi è il primo al quale deve addebitarsi la
demolizione del muro e il deposito incontrollato dei materiali di risulta,
proprio perché egli aveva la gestione diretta del terreno. Sussiste anche la
responsabilità del proprietario, almeno sotto il profilo della culpa in
vigilando.
Infine, anche le statuizioni civili appaiono corrette.
I proprietari dei terreni viciniori, infatti, si sono costituiti parti civili,
lamentando il danno derivante dal degrado ambientale connesso all'abbandono dei
rifiuti sul terreno di cui trattasi. Come tale, il danno civilmente risarcibile
era connesso al reato per il quale è intervenuta condanna e permaneva anche dopo
l'assoluzione dal reato urbanistico e da quello paesaggistico.
Ai sensi di legge consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento
delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese a favore delle parti
civili costituite. Considerato il contenuto del ricorso, non si ritiene di
irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
la corte suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti solido
al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese a favore
delle parti civili, che liquida in complessive euro 3.592, oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma il 26.1.2007.
Deposito in cancelleria il 04/06/2007
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