AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


 AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006

CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 04/06/2007 (Ud. 26/01/2007), Sentenza n. 21677



RIFIUTI - Materiali da demolizioni edilizie - Deposito temporaneo - Mancata riutilizzazione - Natura di rifiuto - Integrazione del reato di deposito incontrollato - Sussistenza -  D.Lgs. 22/1997 - D.Lvo n.152/2006. In base a quanto contenuto nella recente disciplina sui rifiuti, non può escludersi la natura di "rifiuto" dei materiali provenienti da demolizioni edilizie che non sono concretamente riutilizzati. Nella specie, i materiali giacevano nel terreno inutilizzati per oltre due anni escludendo la qualifica del deposito temporaneo ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. m) D.Lgs. 22/1997 e s.m.. e integrando il reato di deposito incontrollato di rifiuti previsto e punito dall'art. 51, comma 2. Pres. Papa Est. Onorato Ric. Cantelmi ed altro. (conferma Tribunale Monocratico di Tivoli sentenza 9.12.2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 04/06/2007 (Ud. 26/01/2007), Sentenza n. 21677

RIFIUTI - Terreno in affitto - Smaltimento illecito di rifiuti - Responsabilità personale dell’affittuario - Culpa in vigilando - Responsabilità del proprietario - Fattispecie. In materia di responsabilità per lo smaltimento illecito di rifiuti su terreno in affitto, non può escludersi la responsabilità personale dell'affittuario, proprio perché egli ha la gestione diretta del terreno, tuttavia, sussiste anche la responsabilità del proprietario, almeno sotto il profilo della culpa in vigilando. Fattispecie: abbandono di materiali di risulta provenienti dalla demolizione di un muro. Pres. Papa Est. Onorato Ric. Cantelmi ed altro. (conferma Tribunale Monocratico di Tivoli sentenza 9.12.2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 04/06/2007 (Ud. 26/01/2007), Sentenza n. 21677

INQUINAMENTO - RIFIUTI - Degrado ambientale connesso all'abbandono dei rifiuti - Costituzione di parte civile - Proprietari limitrofi - Legittimità. Sono legittimati a costituirsi parti civili, lamentando il danno derivante dal degrado ambientale connesso all'abbandono dei rifiuti sul terreno, i proprietari dei terreni limitrofi. Pres. Papa Est. Onorato Ric. Cantelmi ed altro. (conferma Tribunale Monocratico di Tivoli sentenza 9.12.2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 04/06/2007 (Ud. 26/01/2007), Sentenza n. 21677


UDIENZA PUBBLICA DEL 26/01/2007

SENTENZA N. 304
REG. GENERALE N.16294/06


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli ill.mi Signori:


Dott. Enrico PAPA                                                   Presidente
Dott. Pierluigi ONORATO                                         (est.) Consigliere
Dott. Ciro PETTI                                                      Consigliere
Dott. Mario GENTILE                                               Consigliere
Dott. Alfredo Maria LOMBARDI                                 Consigliere

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto per:


1) CANTELMI Antonio, nato a Tivoli il 6.7.1944,
2) CANTELMI Cono, nato a Casal Velino (SA)1'8.6.1949,


avverso la sentenza resa il 9.12.2005 dal tribunale monocratico di Tivoli.
Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Guglielmo Passacantando, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
Udito il difensore delle parti civili, avv. Doriana Chianese, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la rifusione delle spese,
Udito il difensore dell'imputato, avv.==
Osserva:


In fatto e in diritto


1 - Con sentenza del 9.12.2005 il tribunale monocratico di Tivoli ha dichiarato Antonio Cantelmi - quale legale rappresentante della s.r.l. Immobiliare Agricola Ponte Lucano, proprietaria del terreno - e Cono Cantelmi - quale amministratore della s.n.c. Gruppo Autotrasportatori Cantelmi, affittuaria dello stesso terreno - colpevoli del reato di cui all'art. 51, comma 2, D.Lgs. 22/1997 (per aver depositato in modo incontrollato sul predetto terreno rifiuti non pericolosi, consistenti in inerti provenienti da demolizioni edili: in Tivoli, località Favale il 6.11.2003); mentre li ha assolti per non aver commesso il fatto dal reato di cui all'art. 44 lett. c) DPR 380/2001 (loro contestato per aver realizzato nel terreno un piazzale per il rimessaggio di automezzi pesanti) e dal reato di cui all'art. 163 D.Lgs. 490/1999 (loro contestato per aver realizzato il predetto piazzale in zona soggetta al vincolo paesaggistico). Per l'effetto, il giudice ha condannato gli imputati alla pena di euro 15.000 di ammenda ciascuno, nonché in solido al risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede.


2 - Il difensore dei Cantelmi ha proposto appello, convertito ex lege in ricorso, chiedendo:

a) in via principale l'assoluzione di entrambi gli imputati con formula liberatoria e comunque l'assoluzione di Cono Cantelmi per non aver commesso il fatto;

b) in via gradata il proscioglimento per prescrizione del reato.


In sostanza, il difensore, dopo aver ricostruito la storia della costruzione di un muro di recinzione del terreno de quo e della successiva demolizione, sostiene che immediatamente prima della ordinanza sindacale di demolizione (emessa in data 20.4.2001) il muro era stato abbattuto e i blocchetti di cemento residuati dall'abbattimento erano stati abbandonati sul terreno, per tenerli a disposizione per altre eventuali utilizzazioni.


Osserva inoltre che:
- Cono Cantelmi, in quanto semplice conduttore del terreno, andava esente da ogni responsabilità;
- il cumulo di blocchetti, inferiore a 20 mc., esisteva alla data dell'accertamento (6.11.2003), ma - contrariamente a quanto riferito dal teste Pizzarri - era già stato rimosso nel giugno 2004;
- considerata la loro riutilizzabilità, i blocchetti di cemento non potevano qualificarsi come rifiuti;
- il reato si era estinto per prescrizione sin dall'ottobre 2005, considerato che il muro era stato demolito nell'aprile 2001;
- era infondata la condanna al risarcimento delle parti civili, giacché queste si erano costituite per i danni derivati dagli altri reati, per i quali era intervenuta assoluzione.


3 - Il ricorso è infondato e va respinto.


In ordine alla sussistenza del reato, basti considerare che - come è stato motivatamente accertato dal giudice di merito ed è stato ammesso dallo stesso difensore - i materiali provenienti dalle demolizioni edilizie giacevano nel terreno de quo almeno dall'aprile 2001 al 6.11.2003, sicché il deposito, avendo superato abbondantemente il periodo di un anno, non poteva qualificarsi come temporaneo ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. m) D.Lgs. 22/1997.


Né - contrariamente all'assunto del difensore - poteva escludersi la natura di rifiuti, trattandosi di materiali provenienti da demolizioni che non erano stati concretamente riutilizzati, ma anzi erano stati abbandonati sul suolo per oltre due anni. Era pertanto integrato il contestato reato di deposito incontrollato di rifiuti previsto e punito dall'art. 51, comma 2, D.Lgs. 22/1997.


Neppure poteva ritenersi maturata la prescrizione, perché questa cominciava a decorrere dal 6.11.2003, data nella quale era stata accertata la permanenza della condotta incriminata di abbandono dei rifiuti sul suolo.


Quanto alla responsabilità personale, non può certamente escludersi quella dell'affittuario del terreno, che anzi è il primo al quale deve addebitarsi la demolizione del muro e il deposito incontrollato dei materiali di risulta, proprio perché egli aveva la gestione diretta del terreno. Sussiste anche la responsabilità del proprietario, almeno sotto il profilo della culpa in vigilando.


Infine, anche le statuizioni civili appaiono corrette.


I proprietari dei terreni viciniori, infatti, si sono costituiti parti civili, lamentando il danno derivante dal degrado ambientale connesso all'abbandono dei rifiuti sul terreno di cui trattasi. Come tale, il danno civilmente risarcibile era connesso al reato per il quale è intervenuta condanna e permaneva anche dopo l'assoluzione dal reato urbanistico e da quello paesaggistico.


Ai sensi di legge consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese a favore delle parti civili costituite. Considerato il contenuto del ricorso, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.


P.Q.M.


la corte suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti solido al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese a favore delle parti civili, che liquida in complessive euro 3.592, oltre accessori di legge.


Così deciso in Roma il 26.1.2007.
Deposito in cancelleria il 04/06/2007

 Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it