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RIFIUTI - INQUINAMENTO IDRICO - Fanghi da attività di autolavaggio - Rifiuti
speciali - Fattispecie. I fanghi di spurgo degli autolavaggi sono certamente
riconducibili alla categoria dei fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
- recanti in origine il codice CER 07.06.02 - e, a seguito della Direttiva del
Ministero dell'Ambiente 9.4.2002, i codici 07.06.11 (fanghi prodotti dal
trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose) e 07.06.12
(fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di
cui alla voce 070611). Sicché, è da escludere che, per quanto concerne gli
autolavaggi, solo le soluzioni acquose possano rientrare nella categoria dei
rifiuti. In quanto, oltre ad esse vanno certamente ricompresi, nella categoria
dei rifiuti anche i fanghi prodotti. Fattispecie: fanghi derivanti dall'attività
di autolavaggio e relativo materiale depositato per decantazione nelle vasche
ove confluisce l'acqua utilizzata per il lavaggio. Pres. Onorato Est. Sarno Ric.
Pizzotti ed altro (dich. inammissibile il ricorso contro Sentenza del 27/09/2005
Tribunale di Varese). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 05/06/2007, (Ud.
27/03/2007), Sentenza n. 21774
PROCEDURE E VARIE - Obbligo del giudice di disporre perizia - Limiti -
Particolari cognizioni scientifiche o tecniche. L'obbligo del giudice di
disporre perizia deve ritenersi sussistere non già tutte le volte che,
astrattamente e teoricamente, sia possibile un'indagine di natura tecnica -
perché, se così fosse, il giudice sarebbe vincolato ad attività anche dispersive
e inutili al fine dell'accertamento della verità, ma soltanto quando vi sia
necessità dell'accertamento riguardante particolari cognizioni scientifiche o
tecniche. (Sez. 4 n. 6749 del 07/03/1983 Rv. 159971). Pres. Onorato Est. Sarno
Ric. Pizzotti ed altro (dich. inammissibile il ricorso contro Sentenza del
27/09/2005 Tribunale di Varese). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III,
05/06/2007, (Ud. 27/03/2007), Sentenza n. 21774
UDIENZA PUBBLICA DEL 27/03/2007
SENTENZA N. 00935 /2007
REG. GENERALE N. 027664/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. ONORATO PIERLUIGI
PRESIDENTE
1.Dott.MARMO MARGHERITA CONSIGLIERE
2.Dott.IANNIELLO ANTONIO
3.Dott.MARINI LUIGI
4.Dott.SARNO GIULIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da :
1) PIZZOTTI ANGIOLINO N. IL 27/08/1954
2) LANNI SONIA N. IL 02/09/1962
avverso SENTENZA del 27/09/2005
TRIBUNALE di VARESE
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere SARNO GIULIO
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. D'Angelo Giovanni
che ha concluso per l'inammisssibilità del ricorso
Udito, per la parte civile, l'Avv. /
Udito il difensore Avv. Crimi Giuseppe
Pizzotti Angiolino e Lanni Sonia, imputati dei reati di cui agli artt. A) 110 cp
e 51 comma 1 DLvo. 22/97 per avere, in concorso tra loro, riversato un ingente
quantitativo di reflui dalle vasche a tenuta dell'autolavaggio in un terreno
nelle vicinanze di proprietà di terzi (accertato in Mercallo il 23.4.2003); B)
del reato di cui agli articoli 51 comma 1 DLvo 22/97 perché svolgevano
l'attività di scarico di reflui provenienti dall'attività della ditta Ispra
Gomme snc con sede in Mercallo senza avere conseguito l'autorizzazione prevista
per l'effettuazione delle operazioni di scarico (accertato il 19.5.2003),
propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il tribunale
di Varese li ha condannati alla pena di giustizia per il solo reato di cui al
capo A) ritenendo, tuttavia, l'ipotesi del comma 2 dell'art. 51 - e, cioè,
abbandono di rifiuti.
I ricorrenti eccepiscono:
1) inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale o di altre norme
giuridiche in relazione all'articolo 51 comma 2 D.L.vo n. 22/97.
Assumono al riguardo l'insussistenza del reato ravvisato dal tribunale in quanto
il materiale prelevato dalla vasca dell'autolavaggio non era qualificabile come
rifiuto liquido - trattandosi di ghiaia mista a fanghiglia oramai solidificata -
e non era, pertanto, collocabile nell'allegato A dell'art. 6 del D.L.vo 22/97.
2) mancanza e/contraddittorietà della motivazione in quanto le contrastanti
dichiarazioni rese dai testi avrebbero reso necessario un accertamento tecnico
sulla natura del rifiuto invano sollecitato al tribunale.
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato.
In relazione al primo motivo è anzitutto da escludere che, per quanto concerne
gli autolavaggi, solo le soluzioni acquose possano rientrare nella categoria dei
rifiuti. Oltre ad esse vanno certamente ricompresi, infatti, nella categoria dei
rifiuti anche i fanghi prodotti.
Ed invero i fanghi di spurgo degli autolavaggi sono certamente riconducibili
alla categoria dei fanghi da trattamento sul posto degli effluenti - recanti in
origine il codice CER 07.06.02 - e, a seguito della Direttiva del Ministero
dell'Ambiente 9.4.2002, i codici 07.06.11 (fanghi prodotti dal trattamento in
loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose) e 07.06.12 (fanghi
prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla
voce 070611).
Ciò posto, osserva il Collegio che correttamente la sentenza impugnata ha
ritenuto qualificabili come rifiuti speciali i fanghi derivanti dall'attività di
autolavaggio e, cioè, il materiale che si deposita per decantazione nelle vasche
ove confluisce l'acqua utilizzata per il lavaggio.
Si sofferma anche in motivazione il tribunale sulla composizione del materiale
rinvenuto precisando che lo stesso odorava di olio e benzina.
Anche la ulteriore obiezione dei ricorrenti secondo cui si trattava, invece, di
semplici sassi, non è accoglibile incontrando in questa sede un limite
insuperabile nell'impossibilità di richiedere al giudice della legittimità una
diversa lettura degli elementi probatori ove adeguatamente supportata sul piano
logico e motivazionale.
2) Quanto al secondo motivo di ricorso va anzitutto rilevato che la natura di rifiuto del materiale rinvenuto è dedotta dal giudice di merito, previo riscontro con quanto affermato da altri testimoni, dalle dichiarazioni rese da personale dell'ARPA intervenuto in loco.
In presenza di motivazione congrua, giuridicamente corretta e logica circa il
significato concludente degli elementi probatori acquisiti, si deve ritenere
correttamente rigettata dal tribunale la richiesta di accertamento tecnico - in
quanto ritenuta evidentemente superflua - sulla natura del materiale rinvenuto.
Peraltro, come già affermato da questa Corte, l'obbligo del giudice di disporre
perizia deve ritenersi sussistere non già tutte le volte che, astrattamente e
teoricamente, sia possibile un'indagine di natura tecnica - perché, se così
fosse, il giudice sarebbe vincolato ad attività anche dispersive e inutili al
fine dell'accertamento della verità, ma soltanto quando vi sia necessità
dell'accertamento riguardante particolari cognizioni scientifiche o tecniche.
(Sez. 4 n. 6749 del 07/03/1983 Rv. 159971).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento in solido delle spese processuali e, per ciascuno di essi, inoltre,
della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento
delle spese processuali e ciascuno di essi, inoltre, della somma di euro mille
in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 27.3.2007
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