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registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
PROCEDURE E VARIE - Processo civile art. 366 nuovo testo c.p.c. - Onere della
specifica indicazione di atti e documenti - Carenza - Ricorso per cassazione -
Inammissibilità - Fattispecie. Il ricorso per cassazione nella nuova
disciplina, a pena dell’inammissibilità dell'impugnazione, prevede l’onere della
specifica indicazione di atti e documenti sui quali si fonda. Sicché, la mancata
indicazione specifica degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso
comporta che a tale carenza non si può sopperire con il richiamo alla menzione,
diretta o indiretta, di essi nella narrativa che precede la formulazione dei
motivi di ricorso. Fattispecie: (in causa concernente anche una questione di
giurisdizione) è stato dichiarato improcedibile il ricorso a causa della mancata
elencazione degli atti e documenti sui quali esso si fondava, in applicazione
dell’art. 366 nuovo testo c.p.c., precisando che il maggior rigore cui è
improntata la norma persegue il fine di garantire la precisa delimitazione del
thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità
di esorbitare dall’ambito dei quesiti che gli vengono sottoposti, e di porre a
fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti
e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente. Presidente R. Corona,
Relatore U. Vitrone. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 31/10/2007 (Ud.
16/10/2007), Sentenza n. 23019
PROCEDURE E VARIE - Processo civile - Questioni affrontate e decise dal giudice di merito - Ricorso incidentale - Limiti. Il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito che investa questioni pregiudiziali processuali o preliminari di merito ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, ma dev'essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito rilevabili d'ufficio non siano state esaminate nel giudizio di merito poiché quando le questioni siano state affrontate e decise dal giudice di merito esse cessano di essere rilevabili d'ufficio; ne consegue che il loro esame postula la proposizione di un'impugnazione che è ammissibile in presenza di un interesse della parte, interesse che sorge solo nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale; in caso contrario, infatti, il ricorrente incidentale manca di interesse alla pronuncia sulla propria impugnazione poiché il suo eventuale accoglimento non potrebbe procurargli un risultato più favorevole di quello derivante dal rigetto del ricorso principale (Cass. 6 agosto 2004, n. 15161; 26 gennaio 2006, n. 1690) e, anzi, comporterebbe il rischio del riesame della pronuncia favorevole ad opera del giudice amministrativo con esito incerto per il ricorrente. Presidente R. Corona, Relatore U. Vitrone. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 31/10/2007 (Ud. 16/10/2007), Sentenza n. 23019
SENTENZA N.
REG. GENERALE N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Sigg.:
Omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11 luglio 1986 il Pastificio Mulinaris
s.a.s. e Marisa, Renato e Sergio Mulinaris, quali eredi di Noè Raimondo
Mulinaris esponevano:
- che avevano subito varie espropriazioni per una superficie complessiva di ha
17.99.80, con sovrastante pastificio, per la realizzazione della cosiddetta Zona
Annonaria di Udine;
- che l'area espropriata era stata compresa nel Piano Regolatore Generale di
Udine nella zona destinata alle grandi industrie;
- che la specifica destinazione pubblica vincolante doveva intendersi quella ad
insediamenti produttivi in senso proprio e tecnico;
- che non era intervenuta alcuna modificazione degli strumenti urbanistici;
- che solo parte delle aree espropriate era stata utilizzata mentre altre zone
erano in completo abbandono essendone mancata l'utilizzazione entro il decennio
dall'approvazione del piano particolareggiato;
- che le forme di utilizzazione intervenute (strade, un supermercato, il mercato
ortofrutticolo e varie altre infrastrutture) non rientravano tra quelle
consentite dallo strumento urbanistico;
- che ciò comportava il diritto alla retrocessione dei beni espropriati o, in
caso di impossibile attuazione del diritto alla retrocessione, il risarcimento
del danno in misura corrispondente alla differenza di valore dell'area e quanto
spettante a titolo di indennità di espropriazione;
- che nessuna somma era mai stata peraltro corrisposta per tale titolo essendo
tuttora pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia il giudizio di
opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione;
- che la S.p.A. Scambi Commerciali era la principale assegnataria delle aree
espropriate, mentre altra area era stata utilizzata dal Comune di Udine.
Ciò premesso convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Udine il locale
Comune e la S.p.A. Scambi Commerciali per sentir accertare il loro diritto alla
retrocessione delle arre suddette o, in alternativa, per sentirli condannare al
risarcimento del danno.
Con successivo atto di citazione del 1° agosto 1986 analogo giudizio veniva
proposto nei confronti. del Comune di Udine e delle società Test S.p.A., Alba
S.p.A., Di Benedetto s.a.s., Vendrame s.a.s., Molinaro s.r.l., Unione dei
Farmacisti del Friuli e della Venezia Giulia s.r.l., nonché della Ditta Dal.
Forno Federico, dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale - E.R.S.A. e del
Consorzio Centro Grossisti.
Con sentenza non definitiva del 6 maggio 1989 il tribunale, riuniti i giudizi,
rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione e con successiva sentenza
definitiva del 27 novembre - 11 dicembre 2003 condannava il Comune di Udine al
pagamento della somma complessiva di €. 3.000.000,00 a titolo di risarcimento e
rigettava le domande proposte contro gli altri convenuti.
Su appello principale dell'Unione Farmacisti del Friuli e della Venezia Giulia
s.r.l., della. S.p.A. Test e della s.r.l. Partigross e appello incidentale del
Pastificio Mulinaris, di Giuseppe e Marisa Mulinaris, nonché degli eredi di
Sergio Mulinaris in persona di Roberto, Anna e Maria Rossella Mulinaris, degli
eredi di Renato Mulinaris in persona di Beatrice Criscuolo, Cesare, Andrea e
Fabrizio Mulinaris, nonché del Comune di Udine e delle società Alba S.p.A.,
Vendrame s.r.l., dell'E.R.S.A. e della Aspiag Italia s.r.l. la Corte d'Appello
di Trieste, con sentenza del 14 giugno - 9 agosto 2006, in riforma della
pronuncia impugnata, rigettava tutte le domande dei Mulinaris, nonché la domanda
riconvenzionale dell'E.R.S.A. - Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale.
La Corte, premessa l'esposizione dei criteri che regolano la giurisdizione in
materia di retrocessione, osservava che gli attori avevano domandato la
retrocessione sia delle aree rimaste inutilizzate sia di quelle che avevano
formato oggetto di "eversione dalla destinazione legale" a causa della la
realizzazione di opere totalmente diverse da quella originariamente prevista, e
ribadiva che ciò radicava la giurisdizione del giudice ordinario.
Nel merito osservava che il giudice amministrativo, dinanzi al quale gli attori
avevano impugnato il piano degli insediamenti produttivi - P.I.P., aveva
stabilito, con pronuncia passata in giudicato, la piena legittimità del piano,
anche se esso comportava una variante del Piano Regolatore Generale in quanto
l'art. 27, co. 4, della legge n. 865 del 1971 rinviava alla normativa dei piani
di zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge n. 167 del 1962 la
quale ammetteva la possibilità di modifica dello strumento urbanistico generale
ad opera di quello particolare e ciò faceva venir meno la fondatezza della
pretesa fondata sulla natura "eversiva" degli insediamenti realizzati sulle aree
espropriate in danno degli attori, trattandosi di opere compatibili con la
destinazione prevista dal piano particolareggiato, quale era il piano degli
insediamenti produttivi.
Andava quindi respinta per difetto di prova la domanda dell'E.R.S.A., riproposta
in appello, avente a oggetto il risarcimento dei danni derivanti dalla
trascrizione della domanda.
Il rigetto delle domande degli attori assorbiva inoltre l'esame dell'istanza di
manleva proposta dal l'E.R.S.A. nei confronti del Comune di Udine.
Meritava, infine, accoglimento l'appello principale in materia di compensazione
delle spese giudiziali non ravvisandosi ragioni per derogare al principio
generale della soccombenza.
Contro la sentenza ricorrono per cassazione il Pastificio Mulinaris e gli eredi
Mulinaris meglio in epigrafe identificati con cinque motivi.
Resiste con controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad un solo
motivo il Comune di Udine.
Resistono con separati controricorsi le società Vendrame s.r.l., Unione
Farmacisti del Friuli e della Venezia Giulia s.r.l. unitamente alla Test S.p.A.
e alla Partigross s.r.l., l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale - E.R.S.A.,
la Aspiag Ser vice s.r.l. e la Alba S.p.a.
Non ha presentato difese la Ditta D.B.L. di Benedetto Luigi s.a.s.
In data 9 ottobre 2007 è stato depositato atto di intervento volontario della
F.11i Mulinaris s.r. 1. (già Pastificio Mulinaris s.a.s.) in persona del legale
rappresentante e amministratore unico sig. Daniele Macorig, nonché di Giuseppe e
Cesare Mulinaris.
Tutte le parti, con eccezione dell'E.R.S.A., hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima
sentenza.
Il Comune di Udine ripropone con ricorso incidentale la questione della
giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 60 e 61 della
legge 25 maggio 1865, n. 2359, e ciò ha comportato l'assegnazione del ricorso
alle Sezioni Unite.
A sostegno della sua impugnazione deduce che nella specie è incontestata
l'assenza di ogni contrasto tra le opere rientranti nello strumento attuativo e
le previsioni del Piano Regolatore Generale del Comune.
Va considerato al riguardo che il ricorso incidentale proposto dalla parte
totalmente vittoriosa nel giudizio di merito che investa questioni pregiudiziali
processuali o preliminari di merito ha natura di ricorso condizionato,
indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, ma dev'essere esaminato
con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito
rilevabili d'ufficio non siano state esaminate nel giudizio di merito poiché
quando - come nella specie - le questioni siano state affrontate e decise dal
giudice di merito esse cessano di essere rilevabili d'ufficio; ne consegue che
il loro esame postula la proposizione di un'impugnazione che è ammissibile in
presenza di un interesse della parte, interesse che sorge solo nell'ipotesi
della fondatezza del ricorso principale; in caso contrario, infatti, il
ricorrente incidentale manca di interesse alla pronuncia sulla propria
impugnazione poiché il suo eventuale accoglimento non potrebbe procurargli un
risultato più favorevole di quello derivante dal rigetto del ricorso principale
(Cass. 6 agosto 2004, n. 15161; 26 gennaio 2006, n. 1690) e, anzi, comporterebbe
il rischio del riesame della pronuncia favorevole ad opera del giudice
amministrativo con esito incerto per il ricorrente.
Passando all'esame del ricorso principale vanno prese in considerazione le
eccezioni preliminari proposte da taluni controricorrenti.
Le società Alba e Vendrame hanno sollevato una pluralità di eccezioni con le
quali sostengono, rispettivamente, che Cesare Mulinaris, pur essendo indicato
tra i ricorrenti nell'epigrafe del ricorso, non ha conferito la procura ai
difensori; che il Pastificio Mulinaris si era già trasformato al l'atto della
proposizione del ricorso da società in accomandita semplice in società a
responsabilità limitata e che il suo rappresentante legale non era Giuseppe
Mulinaris bensì Daniele Macorig; che Giuseppe Mulinaris non ha proposto ricorso
in proprio; che gli eredi Mulinaris non hanno dichiarato di agire nella predetta
qualità.
La mancata proposizione del ricorso da parte di Cesare Mulinaris per mancata
sottoscrizione della procura e di Giuseppe Mulinaris per mancata indicazione del
suo nome tra quelli dei ricorrenti menzionati nell'intestazione del ricorso è
rimasta sanata per effetto dell'intervento da essi spiegato che ha reso
superflua l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc.
civ., come sostengono gli interventori, o, più esattamente, la notificazione del
ricorso ai sensi dell'art. 332 cod. proc. civ. per ordine del giudice nei
confronti dei soggetti che non hanno proposto l'impugnazione nelle cause con
pluralità di parti.
Diversa è la posizione del Pastificio Mulinaris poiché, premesso che la
trasformazione di una società in un altro dei tipi previsti dalla legge non si
traduce nell'estinzione di un soggetto e nel la correlativa creazione di un
diverso soggetto ma configura una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello
stesso soggetto (Cass. 13 agosto 2004, n. 15737), va considerato che la società
ha proposto ricorso in persona diversa dal suo legale rappresentante all'epoca
e, quindi, in difetto di capacità processuale ai sensi dall'art. 75 cod. proc.
civ.: ne deriva che l'intervento in causa della società nella sua corretta veste
di società a responsabilità limitata in persona del suo legale rappresentante
non può valere a sanare il vizio originario del ricorso essendosi ormai
consumato il diritto di impugnazione al quale si sarebbe potuto rimediare solo
con la proposizione di un nuovo ricorso nei termini di legge ai sensi dell'art.
387 cod. proc. civ. (Cass. 19 gennaio 1985, n. 177).
Irrilevante, infine, deve ritenersi la mancata specifica indicazione da parte
dei ricorrenti persone fisiche della loro qualità di eredi di taluni degli eredi
di Noè Raimondo Mulinaris in quanto tale qualità risultava già acquisita al
processo di appello senza alcuna contestazione di controparte al riguardo.
La società Aspiag Service s.r.l. eccepisce, a sua volta, l'improcedibilità del
ricorso a causa della mancata elencazione degli atti e documenti sui quali esso
si fonda e di cui i ricorrenti intendono avvalersi; contesta, inoltre, il
mancato esame da parte del giudice di appello delle eccezioni da essa formulate.
Va precisato con riferimento alla prima eccezione che l'art. 5 del D.Lgs. 2
febbraio 2006, n. 40, - che è applicabile ratione temporís al ricorso in
esame - nel modificare il testo dell'art. 366 cod. proc. civ., ha stabilito che
il ricorso per cassazione deve contenere a pena di inammissibilità la
"specifica" indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali esso si
fonda; ove tale prescrizione venga osservata è poi sanzionato con
l'improcedibilità dal testo novellato dell'art. 369, n. 4, cod. proc. civ. il
mancato deposito, insieme con il ricorso, degli atti e dei documenti anzidetti.
La nuova disciplina del ricorso per cassazione è improntata a maggior rigore al
fine di garantire la precisa individuazione dell'ambito della controversia
devoluta al giudizio del giudice di legittimità con la imposizione, a pena di
inammissibilità, sia della formulazione dei quesiti di diritto nei casi previsti
dall'art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4, e del la chiara indicazione dei fatti
controversi nel caso previsto dal n. 5 (art. 366 bis), sia della specifica
indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi
collettivi sui quali il ricorso si fonda (art. 369, n. 4).
Mentre in precedenza era sufficiente a garantire l'autosufficienza del ricorso
per cassazione che dal testo del ricorso si evincessero con sufficiente
chiarezza le questioni sottoposte al giudice di legittimità in relazione agli
atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte dei gradi di merito il cui
mancato deposito non comportava peraltro, secondo l'interpretazione della
giurisprudenza, la sanzione dell'improcedibilità nei casi in cui si fosse
ritenuto non necessario ai fini del decidere l'esame degli atti e documenti ivi
contenuti - e a quelli ulteriori, depositati nei limiti consentiti dall'art.
372, ora viene richiesta la "specifica" indicazione degli atti e documenti posti
a fondamento del ricorso al fine di realizzare l'assoluta precisa delimitazione
del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di
legittimità di esorbitare dall'ambito dei quesiti che gli vengono sottoposti e
di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti
dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente.
Il senso della riforma si completa con la disposizione introdotta nell'art. 384,
co. 3, la quale prescrive che se la Corte ritiene di porre a fondamento della
sua decisione una questione rilevata d'ufficio deve riservare la decisione e
assegnare alle parti e al pubblico ministero un termine per il deposito di
osservazioni sulla questione.
Il processo di cassazione deve cioè garantire il pieno contraddittorio tra le
parti nell'ambito dei quesiti formulati dal ricorrente e sulla base di atti e
documenti specificamente indicati, con la conseguente esclusione di ogni
discrezionalità del giudice di legittimità nella formazione del percorso logico
posto a fondamento della sua decisione.
Deve perciò ritenersi che alla mancanza di una indicazione specifica degli atti
e documenti posti a fondamento del ricorso non può sopperirsi con la menzione
diretta o indiretta di essi nella narrativa che precede la formulazione dei
motivi di ricorso poiché non può giustificarsi una interpretazione
sostanzialmente abrogante della normativa introdotta con le precise finalità
innanzi illustrate nella disciplina del ricorso per cassazione.
In conclusione, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile nei confronti del
Pastificio Mulinaris per difetto di capacità processuale e nei confronti degli
altri ricorrenti per mancata specifica indicazione dei documenti sui quali il
ricorso si fonda, con la conseguente preclusione dell'esposizione e dell'esame
delle ulteriori eccezioni e dei motivi del ricorso principale; l'inammissibilità
del ricorso principale comporta, ai sensi dell'art. 334 cpv. cod. proc. civ.,
l'inefficacia del ricorso incidentale condizionato tardivo.
Le spese giudiziali, in relazione alla novità delle questioni nascenti dalla
riforma del processo di cassazione, restano interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando a sezioni unite, riunisce i ricorsi, dichiara
inammissibile il ricorso principale, inefficace il ricorso incidentale e dispone
la compensazione totale delle spese giudiziali.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2007.
DEPOSITATO in Cancelleria il 31/10/2007
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