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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006

CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 31/10/2007 (Ud. 16/10/2007), Sentenza n. 23019



PROCEDURE E VARIE - Processo civile art. 366 nuovo testo c.p.c. - Onere della specifica indicazione di atti e documenti - Carenza - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fattispecie. Il ricorso per cassazione nella nuova disciplina, a pena dell’inammissibilità dell'impugnazione, prevede l’onere della specifica indicazione di atti e documenti sui quali si fonda. Sicché, la mancata indicazione specifica degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso comporta che a tale carenza non si può sopperire con il richiamo alla menzione, diretta o indiretta, di essi nella narrativa che precede la formulazione dei motivi di ricorso. Fattispecie: (in causa concernente anche una questione di giurisdizione) è stato dichiarato improcedibile il ricorso a causa della mancata elencazione degli atti e documenti sui quali esso si fondava, in applicazione dell’art. 366 nuovo testo c.p.c., precisando che il maggior rigore cui è improntata la norma persegue il fine di garantire la precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di esorbitare dall’ambito dei quesiti che gli vengono sottoposti, e di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente. Presidente R. Corona, Relatore U. Vitrone. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 31/10/2007 (Ud. 16/10/2007), Sentenza n. 23019

 

PROCEDURE E VARIE - Processo civile - Questioni affrontate e decise dal giudice di merito - Ricorso incidentale - Limiti. Il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito che investa questioni pregiudiziali processuali o preliminari di merito ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, ma dev'essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito rilevabili d'ufficio non siano state esaminate nel giudizio di merito poiché quando le questioni siano state affrontate e decise dal giudice di merito esse cessano di essere rilevabili d'ufficio; ne consegue che il loro esame postula la proposizione di un'impugnazione che è ammissibile in presenza di un interesse della parte, interesse che sorge solo nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale; in caso contrario, infatti, il ricorrente incidentale manca di interesse alla pronuncia sulla propria impugnazione poiché il suo eventuale accoglimento non potrebbe procurargli un risultato più favorevole di quello derivante dal rigetto del ricorso principale (Cass. 6 agosto 2004, n. 15161; 26 gennaio 2006, n. 1690) e, anzi, comporterebbe il rischio del riesame della pronuncia favorevole ad opera del giudice amministrativo con esito incerto per il ricorrente. Presidente R. Corona, Relatore U. Vitrone. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 31/10/2007 (Ud. 16/10/2007), Sentenza n. 23019


 

SENTENZA N.
REG. GENERALE N.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 



Composta dagli Sigg.:


Omissis


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Omissis


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con atto di citazione notificato in data 11 luglio 1986 il Pastificio Mulinaris s.a.s. e Marisa, Renato e Sergio Mulinaris, quali eredi di Noè Raimondo Mulinaris esponevano:
- che avevano subito varie espropriazioni per una superficie complessiva di ha 17.99.80, con sovrastante pastificio, per la realizzazione della cosiddetta Zona Annonaria di Udine;
- che l'area espropriata era stata compresa nel Piano Regolatore Generale di Udine nella zona destinata alle grandi industrie;
- che la specifica destinazione pubblica vincolante doveva intendersi quella ad insediamenti produttivi in senso proprio e tecnico;
- che non era intervenuta alcuna modificazione degli strumenti urbanistici;
- che solo parte delle aree espropriate era stata utilizzata mentre altre zone erano in completo abbandono essendone mancata l'utilizzazione entro il decennio dall'approvazione del piano particolareggiato;
- che le forme di utilizzazione intervenute (strade, un supermercato, il mercato ortofrutticolo e varie altre infrastrutture) non rientravano tra quelle consentite dallo strumento urbanistico;
- che ciò comportava il diritto alla retrocessione dei beni espropriati o, in caso di impossibile attuazione del diritto alla retrocessione, il risarcimento del danno in misura corrispondente alla differenza di valore dell'area e quanto spettante a titolo di indennità di espropriazione;
- che nessuna somma era mai stata peraltro corrisposta per tale titolo essendo tuttora pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia il giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione;
- che la S.p.A. Scambi Commerciali era la principale assegnataria delle aree espropriate, mentre altra area era stata utilizzata dal Comune di Udine.


Ciò premesso convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Udine il locale Comune e la S.p.A. Scambi Commerciali per sentir accertare il loro diritto alla retrocessione delle arre suddette o, in alternativa, per sentirli condannare al risarcimento del danno.


Con successivo atto di citazione del 1° agosto 1986 analogo giudizio veniva proposto nei confronti. del Comune di Udine e delle società Test S.p.A., Alba S.p.A., Di Benedetto s.a.s., Vendrame s.a.s., Molinaro s.r.l., Unione dei Farmacisti del Friuli e della Venezia Giulia s.r.l., nonché della Ditta Dal. Forno Federico, dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale - E.R.S.A. e del Consorzio Centro Grossisti.


Con sentenza non definitiva del 6 maggio 1989 il tribunale, riuniti i giudizi, rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione e con successiva sentenza definitiva del 27 novembre - 11 dicembre 2003 condannava il Comune di Udine al pagamento della somma complessiva di €. 3.000.000,00 a titolo di risarcimento e rigettava le domande proposte contro gli altri convenuti.


Su appello principale dell'Unione Farmacisti del Friuli e della Venezia Giulia s.r.l., della. S.p.A. Test e della s.r.l. Partigross e appello incidentale del Pastificio Mulinaris, di Giuseppe e Marisa Mulinaris, nonché degli eredi di Sergio Mulinaris in persona di Roberto, Anna e Maria Rossella Mulinaris, degli eredi di Renato Mulinaris in persona di Beatrice Criscuolo, Cesare, Andrea e Fabrizio Mulinaris, nonché del Comune di Udine e delle società Alba S.p.A., Vendrame s.r.l., dell'E.R.S.A. e della Aspiag Italia s.r.l. la Corte d'Appello di Trieste, con sentenza del 14 giugno - 9 agosto 2006, in riforma della pronuncia impugnata, rigettava tutte le domande dei Mulinaris, nonché la domanda riconvenzionale dell'E.R.S.A. - Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale.


La Corte, premessa l'esposizione dei criteri che regolano la giurisdizione in materia di retrocessione, osservava che gli attori avevano domandato la retrocessione sia delle aree rimaste inutilizzate sia di quelle che avevano formato oggetto di "eversione dalla destinazione legale" a causa della la realizzazione di opere totalmente diverse da quella originariamente prevista, e ribadiva che ciò radicava la giurisdizione del giudice ordinario.


Nel merito osservava che il giudice amministrativo, dinanzi al quale gli attori avevano impugnato il piano degli insediamenti produttivi - P.I.P., aveva stabilito, con pronuncia passata in giudicato, la piena legittimità del piano, anche se esso comportava una variante del Piano Regolatore Generale in quanto l'art. 27, co. 4, della legge n. 865 del 1971 rinviava alla normativa dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge n. 167 del 1962 la quale ammetteva la possibilità di modifica dello strumento urbanistico generale ad opera di quello particolare e ciò faceva venir meno la fondatezza della pretesa fondata sulla natura "eversiva" degli insediamenti realizzati sulle aree espropriate in danno degli attori, trattandosi di opere compatibili con la destinazione prevista dal piano particolareggiato, quale era il piano degli insediamenti produttivi.


Andava quindi respinta per difetto di prova la domanda dell'E.R.S.A., riproposta in appello, avente a oggetto il risarcimento dei danni derivanti dalla trascrizione della domanda.


Il rigetto delle domande degli attori assorbiva inoltre l'esame dell'istanza di manleva proposta dal l'E.R.S.A. nei confronti del Comune di Udine.


Meritava, infine, accoglimento l'appello principale in materia di compensazione delle spese giudiziali non ravvisandosi ragioni per derogare al principio generale della soccombenza.


Contro la sentenza ricorrono per cassazione il Pastificio Mulinaris e gli eredi Mulinaris meglio in epigrafe identificati con cinque motivi.


Resiste con controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad un solo motivo il Comune di Udine.

Resistono con separati controricorsi le società Vendrame s.r.l., Unione Farmacisti del Friuli e della Venezia Giulia s.r.l. unitamente alla Test S.p.A. e alla Partigross s.r.l., l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale - E.R.S.A., la Aspiag Ser vice s.r.l. e la Alba S.p.a.


Non ha presentato difese la Ditta D.B.L. di Benedetto Luigi s.a.s.


In data 9 ottobre 2007 è stato depositato atto di intervento volontario della F.11i Mulinaris s.r. 1. (già Pastificio Mulinaris s.a.s.) in persona del legale rappresentante e amministratore unico sig. Daniele Macorig, nonché di Giuseppe e Cesare Mulinaris.


Tutte le parti, con eccezione dell'E.R.S.A., hanno depositato memoria.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Va disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima sentenza.


Il Comune di Udine ripropone con ricorso incidentale la questione della giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 60 e 61 della legge 25 maggio 1865, n. 2359, e ciò ha comportato l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.


A sostegno della sua impugnazione deduce che nella specie è incontestata l'assenza di ogni contrasto tra le opere rientranti nello strumento attuativo e le previsioni del Piano Regolatore Generale del Comune.


Va considerato al riguardo che il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito che investa questioni pregiudiziali processuali o preliminari di merito ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, ma dev'essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito rilevabili d'ufficio non siano state esaminate nel giudizio di merito poiché quando - come nella specie - le questioni siano state affrontate e decise dal giudice di merito esse cessano di essere rilevabili d'ufficio; ne consegue che il loro esame postula la proposizione di un'impugnazione che è ammissibile in presenza di un interesse della parte, interesse che sorge solo nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale; in caso contrario, infatti, il ricorrente incidentale manca di interesse alla pronuncia sulla propria impugnazione poiché il suo eventuale accoglimento non potrebbe procurargli un risultato più favorevole di quello derivante dal rigetto del ricorso principale (Cass. 6 agosto 2004, n. 15161; 26 gennaio 2006, n. 1690) e, anzi, comporterebbe il rischio del riesame della pronuncia favorevole ad opera del giudice amministrativo con esito incerto per il ricorrente.


Passando all'esame del ricorso principale vanno prese in considerazione le eccezioni preliminari proposte da taluni controricorrenti.


Le società Alba e Vendrame hanno sollevato una pluralità di eccezioni con le quali sostengono, rispettivamente, che Cesare Mulinaris, pur essendo indicato tra i ricorrenti nell'epigrafe del ricorso, non ha conferito la procura ai difensori; che il Pastificio Mulinaris si era già trasformato al l'atto della proposizione del ricorso da società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata e che il suo rappresentante legale non era Giuseppe Mulinaris bensì Daniele Macorig; che Giuseppe Mulinaris non ha proposto ricorso in proprio; che gli eredi Mulinaris non hanno dichiarato di agire nella predetta qualità.


La mancata proposizione del ricorso da parte di Cesare Mulinaris per mancata sottoscrizione della procura e di Giuseppe Mulinaris per mancata indicazione del suo nome tra quelli dei ricorrenti menzionati nell'intestazione del ricorso è rimasta sanata per effetto dell'intervento da essi spiegato che ha reso superflua l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., come sostengono gli interventori, o, più esattamente, la notificazione del ricorso ai sensi dell'art. 332 cod. proc. civ. per ordine del giudice nei confronti dei soggetti che non hanno proposto l'impugnazione nelle cause con pluralità di parti.


Diversa è la posizione del Pastificio Mulinaris poiché, premesso che la trasformazione di una società in un altro dei tipi previsti dalla legge non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nel la correlativa creazione di un diverso soggetto ma configura una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto (Cass. 13 agosto 2004, n. 15737), va considerato che la società ha proposto ricorso in persona diversa dal suo legale rappresentante all'epoca e, quindi, in difetto di capacità processuale ai sensi dall'art. 75 cod. proc. civ.: ne deriva che l'intervento in causa della società nella sua corretta veste di società a responsabilità limitata in persona del suo legale rappresentante non può valere a sanare il vizio originario del ricorso essendosi ormai consumato il diritto di impugnazione al quale si sarebbe potuto rimediare solo con la proposizione di un nuovo ricorso nei termini di legge ai sensi dell'art. 387 cod. proc. civ. (Cass. 19 gennaio 1985, n. 177).


Irrilevante, infine, deve ritenersi la mancata specifica indicazione da parte dei ricorrenti persone fisiche della loro qualità di eredi di taluni degli eredi di Noè Raimondo Mulinaris in quanto tale qualità risultava già acquisita al processo di appello senza alcuna contestazione di controparte al riguardo.


La società Aspiag Service s.r.l. eccepisce, a sua volta, l'improcedibilità del ricorso a causa della mancata elencazione degli atti e documenti sui quali esso si fonda e di cui i ricorrenti intendono avvalersi; contesta, inoltre, il mancato esame da parte del giudice di appello delle eccezioni da essa formulate.


Va precisato con riferimento alla prima eccezione che l'art. 5 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, - che è applicabile ratione temporís al ricorso in esame - nel modificare il testo dell'art. 366 cod. proc. civ., ha stabilito che il ricorso per cassazione deve contenere a pena di inammissibilità la "specifica" indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali esso si fonda; ove tale prescrizione venga osservata è poi sanzionato con l'improcedibilità dal testo novellato dell'art. 369, n. 4, cod. proc. civ. il mancato deposito, insieme con il ricorso, degli atti e dei documenti anzidetti.


La nuova disciplina del ricorso per cassazione è improntata a maggior rigore al fine di garantire la precisa individuazione dell'ambito della controversia devoluta al giudizio del giudice di legittimità con la imposizione, a pena di inammissibilità, sia della formulazione dei quesiti di diritto nei casi previsti dall'art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4, e del la chiara indicazione dei fatti controversi nel caso previsto dal n. 5 (art. 366 bis), sia della specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda (art. 369, n. 4).


Mentre in precedenza era sufficiente a garantire l'autosufficienza del ricorso per cassazione che dal testo del ricorso si evincessero con sufficiente chiarezza le questioni sottoposte al giudice di legittimità in relazione agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte dei gradi di merito il cui mancato deposito non comportava peraltro, secondo l'interpretazione della giurisprudenza, la sanzione dell'improcedibilità nei casi in cui si fosse ritenuto non necessario ai fini del decidere l'esame degli atti e documenti ivi contenuti - e a quelli ulteriori, depositati nei limiti consentiti dall'art. 372, ora viene richiesta la "specifica" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso al fine di realizzare l'assoluta precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di esorbitare dall'ambito dei quesiti che gli vengono sottoposti e di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente.


Il senso della riforma si completa con la disposizione introdotta nell'art. 384, co. 3, la quale prescrive che se la Corte ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio deve riservare la decisione e assegnare alle parti e al pubblico ministero un termine per il deposito di osservazioni sulla questione.


Il processo di cassazione deve cioè garantire il pieno contraddittorio tra le parti nell'ambito dei quesiti formulati dal ricorrente e sulla base di atti e documenti specificamente indicati, con la conseguente esclusione di ogni discrezionalità del giudice di legittimità nella formazione del percorso logico posto a fondamento della sua decisione.


Deve perciò ritenersi che alla mancanza di una indicazione specifica degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso non può sopperirsi con la menzione diretta o indiretta di essi nella narrativa che precede la formulazione dei motivi di ricorso poiché non può giustificarsi una interpretazione sostanzialmente abrogante della normativa introdotta con le precise finalità innanzi illustrate nella disciplina del ricorso per cassazione.

In conclusione, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile nei confronti del Pastificio Mulinaris per difetto di capacità processuale e nei confronti degli altri ricorrenti per mancata specifica indicazione dei documenti sui quali il ricorso si fonda, con la conseguente preclusione dell'esposizione e dell'esame delle ulteriori eccezioni e dei motivi del ricorso principale; l'inammissibilità del ricorso principale comporta, ai sensi dell'art. 334 cpv. cod. proc. civ., l'inefficacia del ricorso incidentale condizionato tardivo.


Le spese giudiziali, in relazione alla novità delle questioni nascenti dalla riforma del processo di cassazione, restano interamente compensate tra le parti.


P.Q.M.


La Corte, pronunciando a sezioni unite, riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficace il ricorso incidentale e dispone la compensazione totale delle spese giudiziali.


Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2007.
DEPOSITATO in Cancelleria il 31/10/2007


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