AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - INQUINAMENTO IDRICO - Esalazioni insalubri
provenienti da un allevamento - Accorgimenti tecnici - Omissione - Reato di cui
all’art. 674 c.p. - Configurabilità. In materia di inquinamento atmosferico
e delle acque, il superamento del limite della normale tollerabilità delle
emissioni provenienti da attività autorizzate, configura il reato di cui
all’art. 674 cod. pen. quando il fatto è imputabile a negligenza del titolare
dell’insediamento (in specie consistita nella mancata attuazione dei possibili
accorgimenti tecnici idonei ed eliminare o contenere le emissioni di gas e
vapori) e non alla natura dell’attività autorizzata svolta. Pertanto, per la
configurabilità del reato, non rileva il dato del superamento dei valori limite
di emissione eventualmente stabiliti dalla legge, se l’affermazione di
responsabilità si fonda sull’apprezzamento di un profilo di negligenza del
titolare dell’insediamento. Presidente E. Papa, Relatore C. Petti, Ric. Carani.
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III 19/06/2007 (Ud. 16/06/2007), Sentenza n.
23796
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni industriali - Accorgimenti tecnici -
Omissione - Reato di cui all’art. 674 c.p. - Configurabilità -Presupposti.
La contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. è configurabile,
indipendentemente dal superamento dei valori limite di emissione eventualmente
stabiliti dalla legge, allorché l'attività produttiva di carattere industriale
autorizzata provochi molestie alle persone, non per le sue caratteristiche, ma
per la mancata attuazione di possibili accorgimenti tecnici idonei ad eliminare
o contenere le emissioni moleste (Cass. 38936 del 2005, 11984 del 1995;3919 del
1997:11205 del 1999 ). Presidente E. Papa, Relatore C. Petti, Ric. Carani.
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III 19/06/2007 (Ud. 16/06/2007), Sentenza n.
23796
UDIENZA PUBBLICA DEL 13/06/2007
SENTENZA N.
REG. GENERALE N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Sigg.:
Omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Omissis
IN FATTO
Con sentenza del 6 aprile del 2006, il tribunale di Brindisi,in composizione
monocratica, condannava Carani Roberto alla pena di € 100,00 di ammenda oltre al
pagamento delle spese processuali, quale responsabile del reato di cui
all'articolo 674 c.p.p perché, quale legale rappresentante della cooperativa
Oasi, ammassando letame direttamente sul terreno senza predisporre alcun sistema
di contenimento delle acque meteoriche e delle acque derivanti dal percolamento
della biomassa procurava odori atti a molestare le persone. Reato accertato il
12 ottobre del 2003.
Nella sentenza impugnata il fatto è ricostruito nella maniera seguente.
In data 12.10.2003, a seguito di segnalazione telefonica, l'agente scelto
Valentino Francesco Claudio e l'agente Asciano Gianfranco - in servizio presso
il. Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di Brindisi - si recavano
presso la Cooperativa di allevamento "Oasi", sita in Ostuni alla Contrada Bocca
d'Oro, ed accertavano che su un terreno di circa 336 mq era stato depositato del
letame. Appuravano che le deiezioni animali si trovavano sul posto da circa due
mesi e che dalle stesse proveniva un cattivo odore.
Il 16.1.2004 il consulente del P.M. dott. Laricchiuta effettuava un sopralluogo
sul terreno in questione e, pur escludendo la natura di "rifiuto" del materiale
depositato, evidenziava il cattivo odore generato dall'ammasso di letame
(deiezioni animali provenienti da allevamenti su lettiera...) e pollina
(deiezioni solide di allevamenti avicoli), ritenuto conseguenza della assoluta
mancanza di un sistema di contenimento delle acque meteoriche e delle acque
derivanti dal percolamento della biomassa, nonché di procedure adeguate per la
maturazione dell'ammendante.
I testi Semeraro e Barletta, proprietari di una casa sita in Contrada Colmoni, a
circa 200 metri di distanza dalla cooperativa, riferivano in dibattimento che
avvertivano un odore di letame così forte da rendere l'aria irrespirabile
soprattutto la mattina ed in prima serata.
Il tribunale, dopo avere premesso che le esalazioni insalubri provenienti da un
allevamento devono comprendersi nella generica dizione di emissione di gas e
vapori e che la sussistenza del reato non era esclusa dalla circostanza che le
esalazioni provenivano da un'attività autorizzata perché potevano essere
eliminate con accorgimenti tecnici, osservava che la sussistenza della molestia
si evinceva dalle testimonianze delle parti lese , le quali erano state
confermate dall'accertamento compiuto dal consulente del pubblico ministero:
questi aveva confermato che il letame e la pollina producono cattivo odore in
assenza di un adeguato sistema di contenimento e di maturazione dell'ammendante;
che tali risultanze probatorie non erano state smentite dalla circostanza che in
occasione dei sopralluoghi non erano stati avvertiti odori particolarmente
molesti, avuto riguardo alla natura episodica dei sopralluoghi ed alla diversa
intensità degli odori in relazione alle variazioni metereologiche.
Ricorre per cassazione il difensore sulla base di due mezzi di annullamento
IN DIRITTO
Con il primo motivo il difensore deduce la violazione dei criteri di valutazione
della prova nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione: assume che
dalla decisione non si desumeva in base a quali prove il prevenuto fosse stato
ritenuto responsabile, avuto riguardo alla circostanza che gli agenti accorsi
sul posto avevano solo avvertito " un po' di odore" ed al fatto che lo stesso
consulente del pubblico ministero non aveva accertato la presenza di odori
molesti ma solo la mancanza di alcune precauzioni che in ipotesi avrebbero
potuto realizzare la violazione contestata.
Con il secondo motivo deduce la violazione della norma incriminatrice giacché
non era stato provato il superamento del limite della normale tollerabilità per
le emissioni.
Il ricorso va respinto perché infondato.
Il primo motivo è inammissibile perché sotto l'apparente deduzione della
violazione dei criteri di valutazione della prova e di manifesta illogicità
della motivazione in realtà si censura l'apprezzamento delle risultanze
probatorie da parte del tribunale la cui motivazione non presenta carenze
logiche. Invero, il tribunale ha precisato che la prova si desumeva dalle
deposizioni dei vicini di casa i quali avevano affermato che l'ammasso di letame
causava odori così forti da rendere l'aria irrespirabile. Siffatte dichiarazioni
sono state ritenute attendibili perché confermate dal consulente tecnico ,il
quale ha precisato che il cattivo odore si sprigionava per la mancanza di un
sistema di contenimento delle acque meteoriche e delle acque derivanti dal
percolamento della biomassa nonché per la mancanza di procedure adeguate per la
maturazione dell'ammendante. Siffatte emergenze non sono state contraddette
dalle deposizioni dei verbalizzanti o dall'esito dei verbali di sopralluogo
poiché i testimoni hanno precisato che l'intensità degli odori non era costante
ma variava: era particolarmente forte soprattutto la mattina presto ed in prima
serata. In questa materia il giudizio sull'intollerabilità delle emissioni
stesse non richiede necessariamente l'espletamento di una perizia, ma può
basarsi sulle dichiarazioni dei testi soprattutto se si tratta di persone a
diretta conoscenza dei fatti, come i vicini. D'altra parte , in tema di
valutazione probatoria, la deposizione della persona offesa dal reato, sebbene
non possa essere equiparata al testimone estraneo, non richiede necessariamente
riscontri estrinseci e può da sola essere assunta come fonte di prova, ove venga
sottoposta ad una indagine positiva sulla sua attendibilità accompagnata da un
controllo sulla credibilità soggettiva di chi l'ha resa, accertamenti questi
ultimi che nella fattispecie, come sopra precisato, sono stati espletati.
Il secondo motivo è infondato. Il problema del superamento del limite della
normale tollerabilità si riferisce alle emissioni autorizzate e comunque a
quelle che costituiscono una naturale conseguenza dell'attività autorizzata.
Nella fattispecie i cattivi odori non erano una conseguenza inevitabile
dell'attività di ammasso del letame ma, come accertato dal perito, dipendevano
dalla modalità con cui il letame veniva ammassato e dalla mancata adozione delle
cautele segnalate dal consulente. Il fatto era quindi imputabile a negligenza
del prevenuto e non alla natura dell'attività svolta. La contravvenzione di cui
all'art. 674 cod. pen. è configurabile, indipendentemente dal superamento dei
valori limite di emissione eventualmente stabiliti dalla legge, allorché
l'attività produttiva di carattere industriale autorizzata provochi molestie
alle persone, non per le sue caratteristiche, ma per la mancata attuazione di
possibili accorgimenti tecnici idonei ad eliminare o contenere le emissioni
moleste (Cass 38936 del 2005, 11984 del 1995;3919 del 1997:11205 del 1999 ).
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso va respinto con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M
La Corte
Letto l'articolo 616 c.p.p.
Rigetta
Il ricorso e condanna il ricorrente alle spese
Così deciso in Roma 16 giugno del 2007
Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE - Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it