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BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA E EDILIZIA - BOSCHI E FORESTE -
Nozione di bosco - Aree assimilate al bosco - Presupposti - Art. 2 c. 6 d.lgs.
n. 227/2001 - Reato di cui agli art. 44 letto c) d.P.R. n. 380/2001 e 142 lett.
g) del d. lgs. n. 42/2004. Il bosco è definito nel comma 6 dell'art. 2 del
d.lgs.18.05.2001 n. 227 e coincide con ogni terreno coperto da vegetazione
forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sughereti
o da macchia mediterranea, purché avente estensione non inferiore ai 2.000 metri
quadrati, larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al
20 per cento. Al bosco sono assimilate anche altre superfici di estensione
inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco
medesimo. Fattispecie: lavori edilizi d'urbanizzazione primaria, su un terreno
sottoposto a vincolo paesaggistico, senza avere preventivamente ottenuto il
prescritto nulla osta dalla competente autorità e conseguente sequestro
preventivo dell'area soggetta avente le caratteristiche di area boscata. Pres.
Postiglione Est. Teresi Ric. Rosati. (Conferma Ordinanza del Tribunale di Roma
in data 30.10.2006). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 20/06/2007, (Cc
10/05/2007), Sentenza n. 24258
PROCEDURE E VARIE - URBANISTICA E EDILIZIA - Misure cautelari reali -
Sequestro preventivo nella fase delle indagini preliminari - Mantenimento del
sequestro - Presupposti - Limiti - Fattispecie. In tema di misure cautelari
reali e di sequestro preventivo l'ipotesi accusatoria deve corrispondere ad una
fattispecie astratta sicuramente prevista dalla legge come reato, sicché, quando
nella fase delle indagini preliminari sia stato indicato un fatto inquadrabile
nel reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in sede di
riesame del provvedimento, l'ipotesi di reato, verificabile sotto il profilo
probatorio soltanto nel giudizio di merito, deve essere valutata sul piano
dell'astrattezza. Pertanto, per il mantenimento del sequestro basta, quindi, la
puntuale enunciazione di un'ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione
o l'esclusione della disponibilità delle cose che siano pertinenti a tale reato.
Soltanto quando l'enunciazione sia manifestamente illogica oppure quando la
configurabilità del reato appaia impossibile il giudice del riesame, cui è
attribuita pienezza di cognizione che gli consente di prendere in considerazione
anche elementi sopravvenuti, è tenuto a revocare il sequestro. Fattispecie:
lavori edilizi d'urbanizzazione primaria, su un terreno sottoposto a vincolo
paesaggistico, senza avere preventivamente ottenuto il prescritto nulla osta
dalla competente autorità e conseguente sequestro preventivo dell'area soggetta
avente le caratteristiche di area boscata. Pres. Postiglione Est. Teresi Ric.
Rosati. (Conferma Ordinanza del Tribunale di Roma in data 30.10.2006). CORTE
DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 20/06/2007, (Cc 10/05/2007), Sentenza n. 24258
UDIENZA C.C. DEL 10.05.2007
SENTENZA N.440
REG. GENERALE N.05668/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Signori:
dott. Amedeo Postiglione
Presidente
1. dott. Guido De Maio
Consigliere
2. dott. Alfredo Teresi
Consigliere rel.
3. dott. Amedeo Franco
Consigliere
4. dott. Maria Silvia Sensini
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Rosati Piero, nato a Luco dei Marsi il 29.07.1941,
indagato del reato di cui agli art. 44 letto c) d.P.R. n. 380/2001 e 142 lett.
g) del d. lgs. n. 42/2004, avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma in data
30.10.2006 che ha rigettato l'istanza di riesame del decreto di sequestro
preventivo immobiliare emesso dal GIP in data 27.09.2006;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo
Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG, dotto Wladimiro De Nunzio, il quale ha
chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. Alessandra Giovagnoli, che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso;
osserva
Con ordinanza in data 30.10.2006 il Tribunale di Roma rigettava l'istanza di
riesame proposta da Rosati Piero, indagato per avere eseguito lavori edilizi
d'urbanizzazione primaria senza avere preventivamente ottenuto il prescritto
nulla asta dalla competente autorità, su un terreno esteso mq. 6.700 sottoposto
a vincolo paesaggistico, avente le caratteristiche di area boscata per la
presenza di pini domestici e situato in continuità con un bosco di altre essenze
avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP in data 27.09.2006.
Proponeva ricorso per cassazione l'indagato eccependo la "nullità
dell'ordinanza per contraddittorietà della motivazione" perché l'area
interessata ai lavori di edificazione non era soggetta ad alcun vincolo, ciò
risultando dal Piano Territoriale Paesaggistico nel quale non rientra quella
oggetto di sequestro, nonché dal verbale della Conferenza dei servizi con la
quale era stata approvata la convenzione di lottizzazione in cui era
testualmente affermato che i vincoli indicati nel certificato di destinazione
urbanistica sono ubicati al di fuori dell'area oggetto di opere edilizie.
Comportando l'inesistenza del vincolo l'insussistenza del fumus, chiedeva
l'annullamento dell'ordinanza.
Il ricorso è infondato.
In tema di misure cautelari reali e di sequestro preventivo l'ipotesi
accusatoria deve corrispondere, per costante giurisprudenza di questa Corte, ad
una fattispecie astratta sicuramente prevista dalla legge come reato, sicché,
quando nella fase delle indagini preliminari sia stato indicato un fatto
inquadrabile nel reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in
sede di riesame del provvedimento, l'ipotesi di reato, verificabile sotto il
profilo probatorio soltanto nel giudizio di merito, deve essere valutata sul
piano dell'astrattezza.
Per il mantenimento del sequestro basta, quindi, la puntuale enunciazione di
un'ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione o l'esclusione della
disponibilità delle cose che siano pertinenti a tale reato.
Soltanto quando l'enunciazione sia manifestamente illogica oppure quando la
configurabilità del reato appaia impossibile il giudice del riesame, cui è
attribuita pienezza di cognizione che gli consente di prendere in considerazione
anche elementi sopravvenuti, è tenuto a revocare il sequestro.
Nel caso in esame nessuna delle suddette ipotesi ricorre, sicché è legittimo il
disposto sequestro preventivo dell'area dell'indagato, la cui condotta è
sicuramente riconducibile sub specie iuris alle fattispecie di cui agli
art. 44 del d.P.R. n. 380/2001 e 142 letto g) del d. 19s. n. 42/2004, alla
stregua degli accertamenti eseguiti dal Corpo Forestale dello Stato, secondo cui
l'area sulla quale sono state eseguire le opere, senza il previo conseguimento
del nulla osta paesaggistico, è soggetta a vincolo paesaggistico perché
trattasi, per la presenza di pini domestici, di area boscata posta in contiguità
con un bosco di essenze quercine.
Quindi il Tribunale, nella presente fase cautelare, ha correttamente fatto
rientrare l'area sulla quale ha operato l'imputato nella nozione di bosco come
definito nel comma 6 dell'art. 2 del d. L.gs. 18.05.2001 n. 227 e coincidente
con ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a
quella arbustiva, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea, purché
avente estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, larghezza media non
inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento.
AI bosco sono assimilate anche altre superficie di estensione inferiore a 2.000
metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.
Alla luce di tali principi esattamente è stato ritenuto che nel caso di specie
ricorresse la fattispecie giuridica di bosco, come tale vincolata a fini
paesaggistici, poiché il terreno, esteso 6.700 mq e contiguo ad un bosco di
altre essenze, su cui era in corso di realizzazione l'intervento de quo, era
coperto da pini domestici.
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma il 10.05.2007.
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