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CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/06/2007 (Ud. 15/05/2007), Sentenza n. 24467



RIFIUTI - Regolare e costante tenuta degli albi e dei registri - Diritto iscrizione nel registro - Mancato o ritardato pagamento dei diritti annuali - Effetti - Sospensione dell'iscrizione - Imprese soggette alla procedura semplificata e/o ordinaria di autorizzazione - Iscrizione - Necessità. Il mancato o ritardato pagamento (entro il 30 aprile di ciascun anno) del diritto annuale di iscrizione nel registro provinciale da parte delle imprese soggette alla procedura semplificata di autorizzazione all'attività di recupero e smaltimento di determinati tipi di rifiuto determina la sospensione dell'iscrizione nei registri di cui agli artt. 32, comma 3° e 33, comma 3° del D. Lgs. n. 22 (art. 3, comma 3° del D.M del Ministro dell'ambiente 21 luglio 1998 n. 350). Identica disciplina è inoltre dettata con riguardo al mancato o ritardato pagamento dei diritti annuali di iscrizione al registro regionale, da parte delle imprese soggette alla procedura ordinaria di autorizzazione, dall'art. 21, comma 7° del D.M. 28 aprile 1998 n. 406. Sicché, il legislatore ha individuato nella regolare e costante tenuta degli albi e dei registri il mezzo per garantire la regolarità e l'efficacia dei controlli da effettuare sulle imprese che chiedono ed hanno ottenuto l'iscrizione e sulle loro attività ed ha poi individuato nel pagamento annuale dei diritti di iscrizione da parte degli interessati il mezzo economico essenziale per assicurare i mezzi finanziari necessari a garantire l'effettiva copertura delle spese occorrenti per la regolare e costante tenuta degli albi e dei registri e per lo svolgimento delle necessarie attività di controllo. (cfr. Cass. 16 giugno 2004 n. 26923). Pres. Lupo Est. Ianniello Ric. Bertagna. (conferma Tribunale di La Spezia Sentenza del 21/12/2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/06/2007 (Ud. 15/05/2007), Sentenza n. 24467


UDIENZA PUBBLICA DEL 15/05/2006

SENTENZA N.01460/2007
REG. GENERALE N.023018/2006


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE



Composta dagli Ill.mi Sigg.:


Dott. LUPO ERNESTO                             PRESIDENTE
1.Dott.ONORATO PIERLUIGI                    CONSIGLIERE
2.Dott.MANCINI FRANCO                                  "

3.Dott.PETTI CIRO                                             "
4.Dott.IANNIELLO ANTONIO                               "


ha pronunciato la seguente


SENTENZA

 

 sul ricorso proposto da :


1) BERTAGNA BARBARA N. IL 09/11/1962
avverso SENTENZA del 21/12/2005 TRIBUNALE di LA SPEZIA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere IANNIELLO ANTONIO
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Di Popolo Angelo
che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito, per la parte civile, l'Avv. /
Udit i difensor Avv. /


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE


Con sentenza del 21 dicembre 2005, il Tribunale di La Spezia ha condannato Barbara Bertagna alla pena di 5.000,00 euro di ammenda, avendola riconosciuta colpevole del reato di cui all'art. 51, comma 1°, lett. a) del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (oggi art. 256, comma 1°, lett. a) del D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152) per avere effettuato in La Spezia, località Valdilocchi e Carrodano,nel periodo dal primo maggio 2003 al 31 agosto 2004, in qualità di legale responsabile della Seven Services s.p.a., attività di recupero e messa in riserva di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, in una situazione di sospensione della autorizzazione - in precedenza ottenuta con procedura semplificata ex art. 33 del medesimo D. Lgs. - in ragione del mancato pagamento del diritto annuale di iscrizione.


Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, deducendo l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 31-33 e 51 D. Lgs. n. 22/97, in quanto il mancato pagamento del diritto di iscrizione comporterebbe una mera irregolarità che non può inficiare il diritto di iscrizione nel registro provinciale né pregiudicare lo svolgimento di una attività regolarmente autorizzata.


La ricorrente chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.


Il ricorso è infondato.


Come rilevato dal giudice di merito e prima ancora dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 16 giugno 2004 n. 26923), a norma del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, emanato in attuazione dell'art. 31, comma 50 del D. Lgs. n. 22, il mancato o ritardato pagamento (entro il 30 aprile dì ciascun anno) del diritto annuale di iscrizione nel registro provinciale da parte delle imprese soggette alla procedura semplificata di autorizzazione all'attività di recupero e smaltimento di determinati tipi di rifiuto determina la sospensione dell'iscrizione nei registri di cui agli artt. 32, comma 3° e 33, comma 3° del. D. Lgs. n. 22 (art. 3, comma 3° del D.M del Ministro dell'ambiente 21 luglio 1998 n. 350).


Identica disciplina è inoltre dettata con riguardo al mancato o ritardato pagamento dei diritti annuali di iscrizione al registro regionale, da parte delle imprese soggette alla procedura ordinaria di autorizzazione, dall'art. 21, comma 7° del D.M. 28 aprile 1998 n. 406, a conferma del fatto che il legislatore "ha individuato nella regolare e costante tenuta degli albi e dei registri il mezzo per garantire la regolarità e l'efficacia dei controlli da effettuare sulle imprese che chiedono ed hanno ottenuto l'iscrizione e sulle loro attività ed ha poi individuato nel pagamento annuale dei diritti di iscrizione da parte degli interessati il mezzo economico essenziale per assicurare i mezzi finanziari necessari a garantire l'effettiva copertura delle spese occorrenti per la regolare e costante tenuta degli albi e dei registri e per lo svolgimento delle necessarie attività di controllo" (sono parole della sentenza n. 26923, cit.).


Per tale ragioni, le norme collegano al mancato pagamento dei diritti annuali di iscrizione una conseguenza radicale come la sospensione dall'iscrizione, da cui deriva l'illiceità dell'attività ciononostante eventualmente proseguita.


Poiché la normativa indicata è rimasta tuttora immutata nel nuovo contesto legislativo, il ricorso va respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P. Q. M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Romaa, il 15 maggio 2007

Deposito in Cancelleria 21/06/2007
 

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