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registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
RIFIUTI - Regolare e costante tenuta degli albi e dei registri - Diritto
iscrizione nel registro - Mancato o ritardato pagamento dei diritti annuali -
Effetti - Sospensione dell'iscrizione - Imprese soggette alla procedura
semplificata e/o ordinaria di autorizzazione - Iscrizione - Necessità. Il
mancato o ritardato pagamento (entro il 30 aprile di ciascun anno) del diritto
annuale di iscrizione nel registro provinciale da parte delle imprese soggette
alla procedura semplificata di autorizzazione all'attività di recupero e
smaltimento di determinati tipi di rifiuto determina la sospensione
dell'iscrizione nei registri di cui agli artt. 32, comma 3° e 33, comma 3° del
D. Lgs. n. 22 (art. 3, comma 3° del D.M del Ministro dell'ambiente 21 luglio
1998 n. 350). Identica disciplina è inoltre dettata con riguardo al mancato o
ritardato pagamento dei diritti annuali di iscrizione al registro regionale, da
parte delle imprese soggette alla procedura ordinaria di autorizzazione,
dall'art. 21, comma 7° del D.M. 28 aprile 1998 n. 406. Sicché, il legislatore ha
individuato nella regolare e costante tenuta degli albi e dei registri il mezzo
per garantire la regolarità e l'efficacia dei controlli da effettuare sulle
imprese che chiedono ed hanno ottenuto l'iscrizione e sulle loro attività ed ha
poi individuato nel pagamento annuale dei diritti di iscrizione da parte degli
interessati il mezzo economico essenziale per assicurare i mezzi finanziari
necessari a garantire l'effettiva copertura delle spese occorrenti per la
regolare e costante tenuta degli albi e dei registri e per lo svolgimento delle
necessarie attività di controllo. (cfr. Cass. 16 giugno 2004 n. 26923). Pres.
Lupo Est. Ianniello Ric. Bertagna. (conferma Tribunale di La Spezia Sentenza del
21/12/2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/06/2007 (Ud.
15/05/2007), Sentenza n. 24467
UDIENZA PUBBLICA DEL 15/05/2006
SENTENZA N.01460/2007
REG. GENERALE N.023018/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. LUPO ERNESTO
PRESIDENTE
1.Dott.ONORATO PIERLUIGI
CONSIGLIERE
2.Dott.MANCINI FRANCO
"
3.Dott.PETTI CIRO
"
4.Dott.IANNIELLO ANTONIO
"
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
1) BERTAGNA BARBARA N. IL 09/11/1962
avverso SENTENZA del 21/12/2005 TRIBUNALE di LA SPEZIA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere IANNIELLO ANTONIO
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Di Popolo Angelo
che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito, per la parte civile, l'Avv. /
Udit i difensor Avv. /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 21 dicembre 2005, il Tribunale di La Spezia ha condannato
Barbara Bertagna alla pena di 5.000,00 euro di ammenda, avendola riconosciuta
colpevole del reato di cui all'art. 51, comma 1°, lett. a) del D. Lgs. 5
febbraio 1997 n. 22 (oggi art. 256, comma 1°, lett. a) del D. lgs. 3 aprile 2006
n. 152) per avere effettuato in La Spezia, località Valdilocchi e Carrodano,nel
periodo dal primo maggio 2003 al 31 agosto 2004, in qualità di legale
responsabile della Seven Services s.p.a., attività di recupero e messa in
riserva di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, in una situazione di
sospensione della autorizzazione - in precedenza ottenuta con procedura
semplificata ex art. 33 del medesimo D. Lgs. - in ragione del mancato pagamento
del diritto annuale di iscrizione.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del
proprio difensore, deducendo l'inosservanza o erronea applicazione degli artt.
31-33 e 51 D. Lgs. n. 22/97, in quanto il mancato pagamento del diritto di
iscrizione comporterebbe una mera irregolarità che non può inficiare il diritto
di iscrizione nel registro provinciale né pregiudicare lo svolgimento di una
attività regolarmente autorizzata.
La ricorrente chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.
Il ricorso è infondato.
Come rilevato dal giudice di merito e prima ancora dalla giurisprudenza di
questa Corte (cfr. Cass. 16 giugno 2004 n. 26923), a norma del D.M. 21 luglio
1998 n. 350, emanato in attuazione dell'art. 31, comma 50 del D. Lgs. n. 22, il
mancato o ritardato pagamento (entro il 30 aprile dì ciascun anno) del diritto
annuale di iscrizione nel registro provinciale da parte delle imprese soggette
alla procedura semplificata di autorizzazione all'attività di recupero e
smaltimento di determinati tipi di rifiuto determina la sospensione
dell'iscrizione nei registri di cui agli artt. 32, comma 3° e 33, comma 3° del.
D. Lgs. n. 22 (art. 3, comma 3° del D.M del Ministro dell'ambiente 21 luglio
1998 n. 350).
Identica disciplina è inoltre dettata con riguardo al mancato o ritardato
pagamento dei diritti annuali di iscrizione al registro regionale, da parte
delle imprese soggette alla procedura ordinaria di autorizzazione, dall'art. 21,
comma 7° del D.M. 28 aprile 1998 n. 406, a conferma del fatto che il legislatore
"ha individuato nella regolare e costante tenuta degli albi e dei registri il
mezzo per garantire la regolarità e l'efficacia dei controlli da effettuare
sulle imprese che chiedono ed hanno ottenuto l'iscrizione e sulle loro attività
ed ha poi individuato nel pagamento annuale dei diritti di iscrizione da parte
degli interessati il mezzo economico essenziale per assicurare i mezzi
finanziari necessari a garantire l'effettiva copertura delle spese occorrenti
per la regolare e costante tenuta degli albi e dei registri e per lo svolgimento
delle necessarie attività di controllo" (sono parole della sentenza n.
26923, cit.).
Per tale ragioni, le norme collegano al mancato pagamento dei diritti annuali di
iscrizione una conseguenza radicale come la sospensione dall'iscrizione, da cui
deriva l'illiceità dell'attività ciononostante eventualmente proseguita.
Poiché la normativa indicata è rimasta tuttora immutata nel nuovo contesto
legislativo, il ricorso va respinto, con la conseguente condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Romaa, il 15 maggio 2007
Deposito in Cancelleria 21/06/2007
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