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registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
RIFIUTI - AGRICOLTURA - Fertilizzanti non conformi alla legge (differenza con
disciplina dei rifiuti) - Repressione delle frodi nella preparazione e nel
commercio di prodotti agrari e di sostanze di uso agrario - Trasmissione degli
atti al Prefetto competente - Obbligo - L. n. 748/1984 - Art. 1, D.P.R. n.
571/1982 - Art. 11 l. n. 748/1984. La produzione di fertilizzanti, in
particolare di ammendante compostato misto, è disciplinata, quanto alla
definizione, alla composizione, le caratteristiche, le indicazioni ammesse sugli
imballaggi, etc. dalla legge 19 ottobre 1984 n. 748 (cfr.in particolare, artt 2
e 9 della legge nonché il relativo allegato 1 C alla stessa). L'art. 12 di tale
norma prevede l'ipotesi di vendita di fertilizzanti "non conformi alle norme
della presente legge e dei suoi allegati", per collegare l'irrogazione di
una sanzione amministrativa variamente modulata, "salvo che il fatto sia
previsto come reato dal codice penale". Ove venga accertata l'irregolare
composizione dell'ammendante si versa in una fattispecie di illecito
amministrativo, qualora si sia trattato della vendita - e conseguente
affidamento ad un trasportatore per la consegna - di un fertilizzante, di cui è
stata contestata la rispondenza della composizione ai parametri stabiliti dalla
medesima legge. Appare pertanto forzata la costruzione, che, traducendo tale
consegna di fertilizzante non conforme in un fatto di trasporto e deposito di
rifiuti, imputabile a responsabilità di chi tale consegna ha disposto, ne
trasferisce la rilevanza nell'ambito di una fattispecie contravvenzionale i cui
elementi costitutivi sono in realtà diversi. Nella specie è stata disposta
la trasmissione degli atti al Prefetto competente, ai sensi dell'art. 1 del
D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571, a ricevere rapporti in materia di violazione alle
norme concernenti la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio
di prodotti agrari e di sostanze di uso agrario, cui è riconducibile anche
l'ammendante prodotto e commercializzato dall'impresa in cui sono coinvolti gli
imputati, come risulta dall'art. 11 della legge n. 748 del 1984 che affidava al
Ministero dell'agricoltura la vigilanza per l'applicazione della legge medesima.
Pres. Lupo Est. Ianniello Ric. Baldan ed altri. CORTE DI CASSAZIONE Penale,
Sez. III, 21 Giugno 2007 (Ud. 15/05/2007), Sentenza n. 24468
UDIENZA PUBBLICA DEL 15/05/2007
SENTENZA N. 01461 /2007
REG. GENERALE N.036043/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Sigg.:
Dott. LUPO ERNESTO
Pres.
1.Dott.ONORATO PIERLUIGI Cons.
2.Dott.MANCINI FRANCO
3.Dott.PETTI CIRO
4.Dott.IANNIELLO ANTONIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
BALDAN BRUNO N. IL 17/12/1945
BALOAN DENIS N. IL 20/04/1973
BALDAN OMAR N. IL 27/11/1978
avverso SENTENZA del 15/05/2006 TRIBUNALE di VICENZA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere IANNIELLO ANTONIO,
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Di Popolo Angelo
che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito, per la parte civile, l'Avv. //
Udito il difensore Albertini Mauro di Mestre
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15 maggio 2006, il Tribunale di Vicenza ha condannato Bruno
Baldan, Denis Baldan e Omar Baldan, riconosciute le attenuanti generiche, alla
pena di € 3.000,00 di multa (recte: ammenda) ciascuno, avendoli
dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 51, comma 2° del D.
Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, per avere eseguito, il primo quale presidente del
c.d.a., il secondo quale amministratore delegato e il terzo quale tecnico
responsabile della gestione dell'impianto, tutti legali rappresentanti della
s.r.l. Gestioni Ecologiche Baldan - avente ad oggetto la produzione di
ammendante compostato misto - un'attività di trasporto e deposito, su di un
fondo agricolo, di 30 mc. di materiale proveniente da frazioni organiche di
rifiuti urbani, sfalci e potature dalle manutenzioni del verde ornamentale e
fanghi biologici, in assenza della prescritta autorizzazione. In San Germano dei
Berici il 23 agosto 2003.
Avverso la sentenza propongono distinti ricorsi gli imputati, a mezzo dei propri
difensori, formulando censure in gran parte analoghe e relative a:
1 – la violazione della regola della necessaria corrispondenza tra quanto
contestato (trasporto e deposito su di un fondo agricolo di 30 mc. di rifiuti) e
quanto accertato (affidamento alla impresa di trasporti Glorio s.n.c. di
materiale ammendante che sarebbe invece risultato non ancora maturo e quindi
diverso nella composizione rispetto a quanto prescritto dalla legge 19 ottobre
1984 n. 748, come tale qualificato dal giudice come rifiuto). Questa censura non
è comune a Denis Baldan.
2 – la mancanza di nesso di causalità dell'avvenuto affidamento di materiale ad
una impresa di trasporto rispetto ai contestati trasporto e deposito di rifiuti,
pertanto condotte non poste in essere dagli imputati;
In ogni caso, deducono di essere incorsi in un errore di fatto scusabile, avendo
affidato il materiale alla impresa di trasporto solo dopo aver accertato presso
un laboratorio gestito da terzi che si trattava di compost fertilizzante nella
composizione prescritta;
3 - l'inosservanza di legge: se nella composizione dell'ammendante fossero state
alterate, come ritenuto dal giudice di merito, le quantità dei componenti di cui
agli allegati alla legge 19 ottobre 1984 n. 748, sulla disciplina dei
fertilizzanti, andrebbe peraltro tenuto conto che l'art. 12 di tale legge
stabilisce unicamente una sanzione amministrativa per chi vende o pone in
commercio fertilizzanti non conformi alle relative norme e agli allegati, salvo
che il fatto sia previsto come reato esclusivamente dal codice penale; poiché la
contravvenzione contestata non è contenuta nel codice penale, il fatto non
sarebbe pertanto previsto dalla legge come reato;
4 – la violazione della legge n. 748/84 quanto alle modalità del prelievo di
campioni dell'ammendante, che doveva avvenire in profondità nel cumulo
depositato sul terreno agricolo e invece era stato limitato a soli 50 cm., per
banali ragioni di indisponibilità di mezzi adeguati;
5 – il vizio di motivazione quanto alla quantità dell'azoto ritenuta irregolare:
il margine di errore nelle relative analisi era, a detta degli esperti dei
laboratori consultati dal giudice, del 6%, come riportato nella stessa sentenza
e i risultati dell'analisi compiuta rispettavano questo range; tuttavia
inopinatamente il Tribunale aveva ritenuto irregolare la composizione
dell'ammendante, quanto alla quantità di azoto organico;
6 – il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge, quanto alla
ritenuta responsabilità dei tre imputati senza effettuare una analisi della
rispettiva condotta e senza tener conto che Bruno era solo Presidente e non
frequentava la società se non occasionalmente, avendo la società delegato alla
gestione dell'impianto il responsabile tecnico Omar Baldan; che Denis Baldan non
avrebbe certo potuto occuparsi della verifica sul compost in uscita
dall'impianto ogni giorno, essendo stato per ciò delegato il responsabile
tecnico Omar; che quest'ultimo non era legale rappresentante della società e
comunque si era rivolto ad un laboratorio esterno per l'analisi del compost
prima dell'uscita dello stesso.
I tre ricorrenti hanno quindi concluso chiedendo l'annullamento della sentenza
impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per quanto di ragione.
Il fatto concreto che ha dato luogo alla contestazione è rappresentato dalla
vendita dalla s.r.l. Gestioni Ecologiche Baldan ad un imprenditore agricolo di
180 metri cubi di materiale indicato come ammendante comportato misto per
l'agricoltura, affidandone il trasporto alla impresa di trasporto s.n.c Glorio
che, su indicazione del destinatario, ha poi scaricato in più tempi il materiale
sul terreno, accumulandolo in vista del successivo spandimento per la relativa
concimazione.
Poiché da un accertamento effettuato mediante prelievo ed analisi di laboratorio
su iniziativa della P.G. (Corpo forestale) è risultato uno scostamento tra il
valore di azoto organico prescritto dalla legge (> 80%) e quello riscontrato nel
campione prelevato (77,4%), è stata esclusa la natura di ammendante di tale
materia, qualificata viceversa come rifiuto consegnato dai responsabili della
società a terzi perché lo trasportassero altrove e lo disperdessero in un campo.
Senonché una tale qualificazione giuridica della vicenda non appare corretta,
alla luce del reale andamento dei fatti, come indicato.
E' acquisito in giudizio che la società Gestione ecologiche Baldan, in cui sono
coinvolti come legali rappresentanti o direttori tecnici gli imputati, ha ad
oggetto la produzione di fertilizzanti, in particolare di ammendante compostato
misto, la cui disciplina, quanto alla definizione, alla composizione, le
caratteristiche, le indicazioni ammesse sugli imballaggi, etc. è stabilita dalla
legge 19 ottobre 1984 n. 748 (cfi..,in particolare, artt. 2 e 9 della legge
nonché il relativo allegato 1 C alla stessa).
In particolare l'art. 12 di tale legge prevede l'ipotesi di vendita di
fertilizzanti "non conformi alle norme della presente legge e dei suoi
allegati", per riconnettervi l'irrogazione di una sanzione amministrativa
variamente modulata, "salvo che il fatto sia previsto come reato dal codice
penale".
Il caso in esame, ove venga accertata l'irregolare composizione dell'ammendante,
si iscrive esattamente in tale fattispecie di illecito amministrativo, essendosi
trattato della vendita - e conseguente affidamento ad un trasportatore per la
consegna - di un fertilizzante, di cui è stata contestata la rispondenza della
composizione ai parametri stabiliti dalla medesima legge.
Appare pertanto forzata la costruzione, che, traducendo tale consegna di
fertilizzante non conforme in un fatto di trasporto e deposito di rifiuti,
imputabile a responsabilità di chi tale consegna ha disposto, ne trasferisce la
rilevanza nell'ambito di una fattispecie contravvenzionale i cui elementi
costitutivi sono in realtà diversi, come correttamente rilevato nel secondo
motivo di ricorso.
Trasferimento infine anche inutile, dato il tenore del citato art. 12 della
legge n. 748, che esclude una possibile rilevanza penale del fatto materiale
indicato (come accertato in giudizio) al di fuori dell'ipotesi in cui questa
trovi la sua collocazione nel codice penale.
Concludendo, alla luce delle considerazioni esposte la sentenza impugnata va
annullata senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Resta assorbito l'esame del primo, del quarto e del sesto motivo di ricorso,
mentre la reale verificazione del fatto della vendita di un fertilizzante a
composizione irregolare, ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione
amministrativa, appartiene alla competenza dell'autorità amministrativa.
Va pertanto disposta la trasmissione degli atti al Prefetto di Vicenza,
competente, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571, a ricevere
rapporti in materia di violazione alle norme concernenti la repressione delle
frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari e di sostanze di uso
agrario, cui è riconducibile anche l'ammendante prodotto e commercializzato
dall'impresa in cui sono coinvolti gli imputati, come risulta dall'art. 11 della
legge n. 748 del 1984 che affidava al Ministero dell'agricoltura la vigilanza
per l'applicazione della legge medesima.
P. Q. M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è
previsto dalla legge come reato. Dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di
Vicenza per i provvedimenti di competenza.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2007
Deposito in cancelleria il 21/06/2007
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