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RIFIUTI - Abbandono e deposito incontrollato - Rimozione dei rifiuti
abbandonati in un'area di pertinenza aziendale o dell'ente - Ordinanza del
Sindaco - Omissione - Effetti - Responsabilità dei "titolari di imprese" o dei
"responsabili di enti" - Individuazione - Reato a consumazione istantanea - Art.
51, 2° c. D. Lgs. n. 22/1997 (oggi art. 256, c. 2° D. Lgs n. 152/2006) - Art. 14
D. Lgs. n. 22/97 (oggi c. 3° 'art. 255 D. L.vo n. 152/06). La
contravvenzione di cui all'art. 51, 2° comma del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22,
a consumazione istantanea e punita con le sanzioni penali di cui al primo comma
del medesimo articolo (oggi riprodotto in piena continuità normativa nei due
commi dall'art. 256, comma 2° del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152) consiste nel
atto dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti da parte dei
"titolari di imprese" o dei "responsabili di enti". La relativa condotta può
consistere in un comportamento attivo dei titolari di imprese o dei responsabili
di enti, di diretta partecipazione all'operazione vietata anche attraverso
ordini impartiti ai collaboratori oppure in un comportamento omissivo,
consistente nella mancata adozione di misure doverose atte ad evitare l'evento
prevedibile o previsto o nella omissione della necessaria vigilanza sull'operato
dei collaboratori dipendenti concorrente a cagionare l'evento. In nessun caso la
responsabilità per la contravvenzione in esame può invece estendersi al titolare
di impresa o al responsabile di ente che non si attivi per rimuovere i rifiuti
abbandonati in un'area di pertinenza aziendale o dell'ente, in ragione del fatto
che in forza della relativa norma incriminatrice non grava su tale soggetto
alcun obbligo di impedire il mantenimento dell'evento lesivo già realizzato o di
attivarsi per rimuoverne le conseguenze. Un tale obbligo nasce unicamente in
forza dell'art. 14 del D. Lgs. n. 22/97, costituisce oggetto di specificazione
con ordinanza del Sindaco e solo la violazione di tale ordinanza dà luogo alla
diversa contravvenzione di cui all'art. 50, comma 2° del medesimo decreto (oggi
comma 3° dell'art. 255 del D. Lgs. n. 152/06). Pres. Lupo Est. Ianniello Ric.
Pino. (annulla Corte Appello di Catanzaro, Sentenza del 16/10/2006). CORTE DI
CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/06/2007, (Ud. 15/05/2007), Sentenza n. 24477
RIFIUTI - Gestione dei rifiuti - Deposito incontrollato - Legale
rappresentante - Responsabilità - Individuazione - Fattispecie: incarico
ricevuto successivamente alla commissione del reato. In materia di gestione
dei rifiuti, risponde della contravvenzione prevista dall'art. 51, comma 2° del
D. Lgs. n. 22/97 (oggi dall'art. 256, comma 2° del D. Lgs. 3 aprile 2006 n.
152), in quanto reato a consumazione istantanea colui che al momento del fatto
era il legale rappresentante della società nel cui ambito avveniva il deposito
incontrollato dei rifiuti in concorso con gli autori materiali della condotta
lesiva. Sicché, è da escludere la responsabilità per il legale rappresentante
che abbia ricevuto l’incarico successivamente alla commissione del reato. Pres.
Lupo Est. Ianniello Ric. Pino. (annulla Corte Appello di Catanzaro, Sentenza del
16/10/2006). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/06/2007, (Ud.
15/05/2007), Sentenza n. 24477
UDIENZA PUBBLICA DEL 15/05/2007
SENTENZA N. 01470 /2007
REG. GENERALE N. 007901/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. LUPO ERNESTO
PRESIDENTE
1.Dott.ONORATO PIERLUIGI CONSIGLIERE
2.Dott.MANCINI FRANCO
3.Dott.PETTI CIRO
4.Dott.IANNIELLO ANTONIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) PINO GIOVANNINA N. IL 18/08/1937 avverso SENTENZA del 16/10/2006 CORTE
APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere IANNIELLO ANTONIO
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Di Popolo Angelo
che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito, per la parte civile, l'Avv. //
Udit i difensor Avv. Carratelli Nicola - Cosenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10 ottobre 2006, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato
la sentenza in data 22 novembre 2005, con la quale il Tribunale di Paola aveva
condannato Giovannina Pino, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di
mesi cinque di arresto e € 2.000,00 di ammenda (coi benefici di legge), avendola
riconosciuta colpevole del reato di cui all'art. 51, comma 1°, lett. a) e b) e
comma 2° del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, per avere, in qualità di legale
rappresentante della s.n.c. Coccimiglio Cesare e C., abbandonato in modo
incontrollato in una piazzola presso la cava di inerti sita in località Giani,
agro di Aiello Calabro, ove operava la società, rifiuti pericolosi costituiti da
carcasse di veicoli, tra cui camion, betoniere e ruspe e rifiuti non pericolosi
costituiti da parti metalliche e per avere depositato in maniera incontrollata
nella stessa area, in adiacenza ad una casamatta, carcasse di pneumatici di
ruspe. Come accertato il 17 dicembre 2002.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputata con l'assistenza
dei propri difensori, deducendo:
1 - la violazione della norma incriminatrice, per averla applicata ad un caso di
deposito "controllato", quale la ricorrente ritiene il deposito temporaneo
irregolare, che sarebbe stato realizzato nel caso di specie.
2 - ancora la violazione della norma incriminatrice e il difetto di motivazione
in ordine alla qualificazione come pericolosi delle carcasse dei mezzi
meccanici, che invece sono rifiuti speciali non pericolosi e che non diventano
pericolosi solo perché esposti alle intemperie e per la possibile presenza di
oli al loro interno, la quale comunque sarebbe stata esclusa nell'istruttoria di
primo grado.
3 - la violazione art. 27 Cost. e difetto di motivazione in ordine alla
responsabilità della ricorrente ritenuta ancorché ella fosse stata nominata
legale rappresentante della società dopo il deposito dei rifiuti, dicendo che
comunque aveva omesso di rimuoverli.
La ricorrente conclude pertanto chiedendo l'annullamento della sentenza
impugnata.
All'udienza del 15 maggio 2007 le parti hanno concluso come in epigrafe
indicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il terzo motivo di ricorso è fondato ed esime pertanto il collegio dall'esame
dei restanti due.
La contravvenzione di cui all'art. 51, 2° comma del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n.
22, a consumazione istantanea e punita con le sanzioni penali di cui al primo
comma del medesimo articolo (oggi riprodotto in piena continuità normativa nei
due commi dall'art. 256, comma 2° del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152) consiste nel
atto dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti da parte dei "titolari
di imprese" o dei "responsabili di enti".
La relativa condotta può consistere in un comportamento attivo dei titolari di
imprese o dei responsabili di enti, di diretta partecipazione all'operazione
vietata anche attraverso ordini impartiti ai collaboratori oppure in un
comportamento omissivo, consistente nella mancata adozione di misure doverose
atte ad evitare l'evento prevedibile o previsto o nella omissione della
necessaria vigilanza sull'operato dei collaboratori dipendenti concorrente a
cagionare l'evento.
In nessun caso la responsabilità per la contravvenzione in esame può invece
estendersi al titolare di impresa o al responsabile di ente che non si attivi
per rimuovere i rifiuti abbandonati in un'area di pertinenza aziendale o
dell'ente, in ragione del fatto che in forza della relativa norma incriminatrice
non grava su tale soggetto alcun obbligo di impedire il mantenimento dell'evento
lesivo già realizzato o di attivarsi per rimuoverne le conseguenze.
Un tale obbligo nasce unicamente in forza dell'art. 14 del D. Lgs. n. 22/97,
costituisce oggetto di specificazione con ordinanza del Sindaco e solo la
violazione di tale ordinanza dà luogo alla diversa contravvenzione di cui
all'art. 50, comma 2° del medesimo decreto (oggi comma 3° dell'art. 255 del D.
Lgs. n. 152/06).
Viceversa la sentenza impugnata, col ritenere la ricorrente responsabile del
reato di cui all'art. 51, comma 2° del D. Lgs. n. 22/97 nonostante che
l'abbandono o il deposito incontrollato dei rifiuti fosse avvenuto
antecedentemente all'incarico da lei ricevuto di legale rappresentante della
società che gestiva la cava e in difetto di qualsivoglia ordinanza da parte del
Sindaco del Comune, necessariamente fa carico a lei (e alla società che
rappresenta) di un obbligo di garanzia esteso all'attivazione per rimuovere le
conseguenze di un reato già consumato, che la norma incriminatrice non le
imponeva.
La contravvenzione in esame essendo stata eventualmente commessa da colui che al
momento del fatto di deposito incontrollato era il legale rappresentante della
società nel cui ambito avveniva il deposito in concorso con gli autori materiali
della condotta lesiva, ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza
rinvio perché l'imputata non ha commesso il fatto di reato contestatole.
P. Q. M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non aver commesso il
fatto.
Cosi deciso in Roma, il 15 maggio 2007
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