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registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Elettrodotti - Costruzione elettrodotto -
Permesso di costruire - Necessità - Esclusione - Perseguimento di interessi
generali - Incolumità pubblica - Garanzia - Osservanza delle regole tecniche -
Fattispecie. Per la costruzione di un elettrodotto, quale opera di interesse
statale , non solo non è necessario il rilascio del permesso di costruire da
parte del Comune, (art 7 del testo unico), ma la sua realizzazione è sottoposta
a proprie regole costruttive la cui compatibilità con la disciplina urbanista, è
rimessa alla valutazione rispettivamente del Ministero dei Lavori pubblici e
della Regione a secondo che si tratti di elettrodotti con tensione superiore o
inferiore ai centocinquantamila volts. A norma dell'articolo 2 della legge n 109
del 1994 e degli artt 87 ed 88 del D.P.R. 24 luglio 1977 n 616 gli elettrodotti
sono da considerare opere pubbliche, in quanto realizzate dall'ENEL che opera
come organismo pubblico per il perseguimento di interessi generali (cfr per
tutte Cons di Stato sez IV 3 maggio 2005 n 2136). L'incolumità pubblica è
garantita dall'osservanza delle regole tecniche previste proprio per la
realizzazione degli elettrodotti. La progettazione delle opere pubbliche è
disciplinata in via generale dall'articolo 16 della legge 109 del 1994 ,il quale
indica dettagliatamente le caratteristiche tecniche che essa deve avere . Nella
fattispecie la costruzione è stata realizzata sotto il diretto controllo della
Regione. Si deve pertanto presumere, in mancanza di specifiche contestazioni,
che sia stata applicata la normativa tecnica del settore. Pres. Postiglione,
Est. Petti, Ric. Libonati. (annulla sentenza del tribunale di Lagonegro
dell'8/02/2006). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III Penale, 18/07/2007 (Ud.
29/05/2007), Sentenza n. 28514
URBANISTICA E EDILIZIA - Costruzione di un traliccio per un elettrodotto -
Disciplina applicabile. Le norme dettate per le costruzioni in zone sismiche
non si riferiscono ad un qualsiasi manufatto realizzato in tali zone, ma alle
costruzioni, sopraelevazioni e riparazioni edili, a prescindere dal materiale
(muratura, cemento, prefabbricato) con cui vengono realizzate, si riferiscono
cioè alle opere edili in senso stretto, come emerge altresì dal riferimento
ricorrente al termine "edificio" (cfr ad esempio artt. 85 e 91 del testo unico).
La costruzione di un traliccio per un elettrodotto non è opera edile in senso
stretto e, ai fini della sicurezza ed incolumità dei cittadini, è disciplinata
da proprie tecniche costruttive. Pres. Postiglione, Est. Petti, Ric. Libonati.
(annulla sentenza del tribunale di Lagonegro dell'8/02/2006). CORTE DI
CASSAZIONE Sez. III Penale, 18/07/2007 (Ud. 29/05/2007), Sentenza n. 28514
UDIENZA PUBBLICA DEL 29/07/2007
SENTENZA N. 1634
REG. GENERALE N.44911/06
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dai dai sigg. magistrati:
Dott. Amedeo Postiglione presidente
Dott. Agostino Cordova consigliere
Dott. Ciro Petti consigliere
Dott. Margherita Marmo consigliere
Dott. Antonio Ianniello consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal difensore di Libonati Antonio, nato a Rotonda il 4
aprile del 1927 , avverso la sentenza del tribunale di Lagonegro dell' 8
febbraio del 2006;
udita la relazione svolta del consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore generale in persona del dott. Angelo Di Popolo,
Il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non è
previsto dalla legge come reato;
Letti il ricorso e la sentenza denunciata , osserva
IN FATTO
In data 10.12.2002, i militari appartenenti al comando C.F.S. di Maratea
eseguivano un sopralluogo in località "Fontana-Brefaro" del predetto comune ed
accertavano che era stata realizzata una pista carrabile, nonché lo sbancamento
di un'area per la posa in opera di un traliccio in acciaio zincato, a supporto
della linea elettrica di alta tensione ivi esistente. Dette opere, secondo
quanto appurato presso l'ufficio tecnico del comune di Maratea, non erano
assentite da alcun titolo abilitativo, né risultava la presentazione della
relativa denuncia, corredata dei necessari calcoli allo sportello unico
dell'edilizia.
Veniva accertato, altresì, che i lavori per la posa in opera del traliccio erano
stati eseguiti dall'omonima impresa del Libonati, all'uopo incaricata dall'Enel.
Il Libonati aveva poi autonomamente realizzato anche la pista carrabile per
raggiungere il luogo ove doveva essere collocato il traliccio. Per tale fatto
Libonati Antonio e Scaldaferri Francesco erano stati tratti al giudizio del
tribunale di Lagonegro perché rispondessero dei seguenti reati:
A) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 44 lett. b) del D.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380 per avere, in concorso tra loro, Scaldaferri nella qualità di
committente, Libonati quale amministratore unico della ditta "Libonati s.r.l.",
impresa esecutrice dei lavori, realizzato in assenza di concessione edilizia, le
seguenti opere: sbancamento di una superficie di mq. 36 dove veniva ancorato a
terra tramite conglomerato cementizio, un traliccio in acciaio zincato a
supporto della linea aerea di alta tensione,
B) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 64 e 71 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.
380 per avere, in concorso tra loro, nella qualità di cui al capo A), eseguito
le opere descritte al capo A) senza la previa redazione di un progetto e senza
la direzione da parte di un professionista abilitato ed iscritto nel relativo
albo;
C) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 65 e 72 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.
380 per avere, in concorso tra loro e nella qualità di cui al capo A), iniziato
la costruzione delle opere descritte al capo A), senza averne fatta previa
denuncia al competente ufficio tecnico regionale;
D) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 93, 94, e 95 del D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 per avere, in concorso tra loro e nella qualità di cui al capo A),
eseguito i lavori descritti al capo A) in zona sismica senza notificare
preventivo avviso all'ufficio tecnico regionale, omettendo il contestuale
deposito del progetto presso quest'ultimo ufficio ed omettendo di attenersi ai
criteri tecnico-costruttivi prescritti per le zone sismiche.
Il Libonati inoltre:
E) del reato p. e p. dall'art. 44 lett. b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per
avere, nella qualità di committente, direttore tecnico dei lavori e costruttore,
realizzato in assenza di concessione edilizia, una pista di m. 300 di lunghezza
per una larghezza media di m. 3,50 per un totale di mq. 1.050 al fine di
permettere il transito ai mezzi meccanici per la realizzazione della suindicata
opera di ancoraggio del traliccio dì cui al capo, A). Fatti accertati in Maratea
il 10.12.2002.
All'esito del dibattimento il tribunale, con sentenza dell' 8 febbraio del 2006,
dichiarava Il Libonati colpevole dei reati contestati ai capi B), C) e D)
dell'imputazione e, concesse le circostanze attenuanti generiche, unificati i
predetti reati ex art 81 c.p., lo condannava alla pena di euro 300,00 di ammenda
nonché al pagamento delle spese processuali. Assolveva il Libonati dai reati di
cui ai capi A) ed E) per l'insussistenza dei fatti; lo Scaldaferri dal reato di
cui al capo a) per l'insussistenza del fatto e dagli altri reati ascrittigli per
non averli commessi.
A fondamento della decisione osservava che la posa in opera del traliccio
costituiva un'opera di pubblico interesse realizzata dal concessionario di un
servizio pubblico ed autorizzata in forza del decreto del Presidente della
Giunta; che la pista carrabile era stata realizzata per esigenze contingenti al
fine di consentire il transito dei mezzi per la posa in opera del traliccio;
che, trattandosi di opera precaria, eliminata dopo l'esecuzione dei lavori non
era necessaria alcuna autorizzazione; che invece sussisteva la responsabilità
del Libonati per gli altri reati che gli erano stati ascritti, in quanto era
comunque tenuto ad osservare le disposizioni sulle costruzioni in cemento armato
e quelle dettate per le zone sismiche, in quanto aveva omesso di denunciare i
lavori prima del loro inizio allo sportello unico dell'edilizia che avrebbe poi
dovuto provvedere all'inoltro della documentazione all'ufficio tecnico e per
avere eseguito le opere anzidette senza un progetto esecutivo redatto da un
tecnico abilitato.
Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del proprio difensore lamentando:
la violazione delle norme incriminatici perché il progetto esisteva, con i
relativi allegati; era stato indicato il responsabile dei lavori ai fini della
progettazione, esecuzione e controllo dei lavori stessi come si desumeva
dall'articolo 14 del contratto di appalto e dal decreto regionale autorizzativo,
dal quale risultava altresì che il parere favorevole all'esecuzione dei lavori
era stato formulato dallo stesso ufficio preposto ai controlli sulle costruzioni
in cemento armato e sull'osservanza delle disposizioni normative nelle zone
sismiche;
la violazione degli artt. 2 e 3 comma 4 del D.P.R. n 383 del 1994 in forza delle
quale l'esecuzione di un'opera di interesse pubblico può essere eseguita anche
in deroga alle autorizzazioni e concessioni previste da leggi statali o
regionali;
l'inosservanza dell'articolo 51 c.p. poiché il Libonati aveva ricevuto l'ordine
urgente di installare il traliccio in questione.
IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Giova premettere che la responsabilità non è stata affermata per la violazione
di norme tecniche poste a tutela delle costruzioni in zone sismiche o per la
violazione di norme tecniche sulle costruzione in cemento armato, bensì per
violazioni formali costituite dall'omessa denuncia dell'inizio dei lavori e
dall'omessa presentazione del progetto, che era stato ritualmente predisposto,
allo sportello unico dell'edilizia, il quale a sua volta avrebbe dovuto
trasmettere la documentazione all'ufficio tecnico regionale.
La prescrizione della denuncia d'inizio dei lavori di cui agli artt. 65 e 93de1
testo unico allo sportello unico dell'edilizia e la presentazione di un progetto
redatto da tecnico qualificato di cui all'articolo 64 del testo unico
sull'edilizia hanno lo scopo di consentire all'ente preposto ai controlli di
venire a conoscenza di ogni attività costruttiva nelle zone sismiche e di ogni
attività costruttiva in cemento armato o con strutture in acciaio, al fine di
escludere ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità.
Ciò premesso, si rileva che i fatti addebitati al prevenuto non sussistono sotto
diversi profili.
Anzitutto perché l'opera è stata autorizzata dal presidente della Giunta
regionale , il quale ha concesso l'autorizzazione a seguito del parere formulato
dall'ufficio tecnico competente, ossia proprio da quell'ufficio che secondo il
tribunale avrebbe dovuto esaminare il progetto e ricevere la documentazione
relativa alla preventiva denuncia dei lavori. L'opera quindi è stata realizzata
in base a regolare progetto approvato dagli organi tecnici della regione i quali
erano a conoscenza della natura e dell'inizio dei lavori. Ma i reati per i quali
è stata ritenuta la responsabilità non sussistono anche sotto un altro profilo.
Per quanto concerne il reato di cui al capo d), che allo stato è prescritto, si
deve rilevare che le norme dettate per le costruzioni in zone sismiche non si
riferiscono ad un qualsiasi manufatto realizzato in tali zone, ma alle
costruzioni, sopraelevazioni e riparazioni edili, a prescindere dal materiale
(muratura, cemento, prefabbricato ) con cui vengono realizzate, si riferiscono
cioè alle opere edili in senso stretto, come emerge altresì dal riferimento
ricorrente al termine "edificio" (cfr ad esempio artt 85 e 91 del testo unico).
La costruzione di un traliccio per un elettrodotto non è opera edile in senso
stretto e, ai fini della sicurezza ed incolumità dei cittadini,è disciplinata da
proprie tecniche costruttive.
Per quanto concerne le disposizioni in materia di costruzioni in cemento armato
o in acciaio, si osserva che secondo quanto disposto dall' 63 del testo unico
sull'edilizia, quando si tratta di opere eseguite dai soggetti di cui
all'articolo 2 ossia dalle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
autonomo, dagli enti pubblici compresi quelli economici, dalle amministrazioni
locali, dai concessionari di lavori e servizi pubblici, le norme del capo del
testo unico relativo alle costruzioni in cemento armato, si applicano solo nel
caso in cui non sia diversamente stabilito dalla legge n 109 del 1994, dal
decreto del Presidente della repubblica 21 dicembre 1999 n 644, dal decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n 34 e dal decreto ministeriale del
19 aprile 2000 n 145. In altre parole per le opere pubbliche la disciplina
applicabile è quella di settore e principalmente la legge n 109 del 1994
cosiddetta Legge Merloni, e successive modificazioni sui lavori pubblici. Le
altre disposizioni normative indicate nell'articolo 63 del testo unico,
riguardano il regolamento generale di attuazione in materia di lavori pubblici
(D.P.R. 554 del 199911 reato di cui al capo D); il capitolato generale dei
lavori pubblici(D.P.R. n 34 del 2000) nonché la qualificazione dei soggetti
esecutori delle opere pubbliche(D.P.R. n 34 del 2000) Le norme del testo unico
troveranno applicazione in materia di lavori pubblici solo in assenza di
specifica norma o di esplicito rinvio alle disposizioni del testo unico.
A norma dell'articolo 2 della legge n 109 del 1994 e degli artt 87 ed 88 del
D.P.R. 24 luglio 1977 n 616 gli elettrodotti sono da considerare opere
pubbliche, in quanto realizzate dall'ENEL che opera come organismo pubblico per
il perseguimento di interessi generali (cfr per tutte Cons di Stato sez IV 3
maggio 2005 n 2136).
Quindi, per la costruzione di un elettrodotto, quale opera di interesse statale
, non solo non è necessario il rilascio del permesso di costruire da parte del
Comune, (art 7 del testo unico), ma la sua realizzazione è sottoposta a proprie
regole costruttive la cui compatibilità con la disciplina urbanista, è rimessa
alla valutazione rispettivamente del Ministero dei Lavori pubblici e della
Regione a secondo che si tratti di elettrodotti con tensione superiore o
inferiore ai centocinquantamila volts.
L'incolumità pubblica è garantita dall'osservanza delle regole tecniche previste
proprio per la realizzazione degli elettrodotti.
La progettazione delle opere pubbliche è disciplinata in via generale
dall'articolo 16 della legge 109 del 1994, il quale indica dettagliatamente le
caratteristiche tecniche che essa deve avere. Nella fattispecie la costruzione è
stata realizzata sotto il diretto controllo della Regione. Si deve pertanto
presumere, in mancanza di specifiche contestazioni, che sia stata applicata la
normativa tecnica del settore.
P.Q.M.
LA CORTE
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma il 29 maggio del 2007
Deposito in cancelleria il 18/07/07
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