AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
INQUINAMENTO IDRICO - Acque reflue - Scarico in pubblica fognatura - Impianto
per la lavorazione degli agrumi - Sanzione penale - Fondamento - Lesione
dell’interesse della P.A. - Fattispecie. In materia d’inquinamento delle
acque, gli scarichi non occasionali di acque reflue industriali, se effettuati
in assenza dell’autorizzazione prescritta, costituiscono reato anche se operati
nella rete fognaria e ciò, in aderenza al principio comunitario di prevenzione,
indipendentemente dal superamento dei valori-limite fissati nelle tabelle
allegate al D.Lgs. n. 152/1999 (ed attualmente al D.Lgs. n. 152/2006) [vedi
Cass., Sez- III; 10-6-2003, n. 24892, Raffaelli; 19-12-2002, n. 42932, Barattoni;
1-2-2001, n. 4021, Arnaud; 26-10-1999, n. 12176, Di Liddo ed altro]. Sicché, la
sanzione penale, si correla alla mancanza del controllo preventivo, da
effettuarsi attraverso il rilascio, formale e specifico dell’autorizzazione
(lesione dell’interesse della P.A. al controllo ed alla gestione degli
scarichi), a prescindere dal recapito finale, che non è menzionato dalla norma
sanzionatoria (in tal senso, Cass., Sez. III, 16.12.1999, n. 14247, Porcu;
15.1.2001, n. 248, Giovannelli; 17.1.2001, n. 324, Ciccottelli ed altro;
17.1.2001, 338, Padovani ed altri). Nella fattispecie è lo stesso ricorrente ad
ammettere l’effettuazione di uno scarico di reflui, stabilmente collegato ad un
determinato ciclo produttivo, ancorché di carattere non continuativo -
discontinuo, dunque, ma non occasionale - (dopo l’accertamento della
contravvenzione contestata egli ha istallato, infatti, un depuratore ed ha
ottenuto autorizzazione amministrativa per l’allaccio alla rete fognaria e lo
scarico in essa delle acque reflue depurate) ed il Tribunale ha accertato la
esistenza di una stabile condotta di collegamento tra le vasche di raccolta site
nell’impianto e la fognatura comunale. Pres. Vitalone, Rel. Fiale, P.m.
Passacantando, Ricorrente B. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 3 Settembre
2007 (Ud. 8/6/2007), sentenza n. 33787
INQUINAMENTO IDRICO - Tutela delle acque - Controllo preventivo - Scarichi di
acque reflue industriali e immissione occasionale - Differenza - D.Lgs. n.
152/1999 - D.Lgs. n. 152/2006. In materia di tutela delle acque, la logica
giuridica che ispira il legislatore nazionale è quella di sottoporre sempre a
controllo preventivo espresso e specifico tutti gli scarichi di acque reflue
industriali, anche se recapitano in pubbliche fognature, sia per la loro
maggiore pericolosità sia per evitare distorsioni e disparità di trattamento tra
operatori economici distanti da fognature pubbliche o vicini” (Cass., Sez- III,
26.10.1999, n. 12176, Di Liddo). Sicché, il D.Lgs. n. 152/1999 ha distinto (art.
59) tra scarico di acque reflue industriali ed immissione occasionale. Il primo
deve avvenire tramite condotta (art. 2, lett. bb) e, cioè, a mezzo di qualsiasi
sistema stabile - anche se non esattamente ripetitivo e non necessariamente
costituito da una tubazione di rilascio delle acque predette - il secondo ha il
carattere dell’eccezionalità collegata con la menzionata “occasionalità”. Ne
deriva che questo secondo comportamento non è più previsto come reato con
riferimento alla mancanza di autorizzazione (Cass., Sez. III, 14.9.1999, n.
2774, Rivoli). Pres. Vitalone, Rel. Fiale, P.m. Passacantando, Ricorrente B.
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 3 Settembre 2007 (Ud. 8/6/2007), sentenza
n. 33787
INQUINAMENTO IDRICO - Disciplina degli scarichi - Scarico discontinuo di
reflui e scarico occasionale - Differenza. In tema di disciplina degli
scarichi, mentre lo scarico discontinuo di reflui, sia pure caratterizzato dai
requisiti della irregolarità, intermittenza e saltuarietà, se collegato ad un
determinato ciclo produttivo, ancorché di carattere non continuativo, trova la
propria disciplina nel D.Lgs. n. 152/1999 e successive modificazioni, lo scarico
occasionale effettuato in difetto di autorizzazione è privo di sanzione penale
(Cass. Sez. III, 8.4.2004, n. 16720. Todesco). Pres. Vitalone, Rel. Fiale, P.m.
Passacantando, Ricorrente B. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 3 Settembre
2007 (Ud. 8/6/2007), sentenza n. 33787
INQUINAMENTO IDRICO - Immissione occasionale di acque reflue industriali -
Nozione legislativa di scarico. D.Lgs. n. 152/1999 - D.Lgs. n. 152/2006. La
immissione occasionale di acque reflue industriali non è soggetta alla
preventiva autorizzazione solo nel caso in cui sia del tutto estranea alla
nozione legislativa di scarico, atteso che ogni immissione diretta tramite un
sistema di convogliabilità, ovvero tramite condotta, è sottoposta alla
disciplina di cui al D.Lgs. n. 152/1999 (Cass., Sez. III, 8.4.2004, n. 16717,
Rossi). Pres. Vitalone, Rel. Fiale, P.m. Passacantando, Ricorrente B. CORTE
DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 3 settembre 2007 (Ud. 8/6/2007), sentenza n.
33787
UDIENZA PUBBLICA DEL 08/06/2007
SENTENZA N.
REG. GENERALE N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Sigg.:
Omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Reggio Calabria Sezione distaccata di Melito Porto Salvo, con
sentenza del 18.2.2005, affermava la responsabilità penale di B. Annunziato in
ordine al reato di cui all'art. 59, I comma, D.Lgs. 11.5.1999, n. 152 (perché,
quale titolare dell'impresa “Lavorazione agrumi B. Annunziato”, effettuava,
senza la prescritta autorizzazione, lo scarico in pubblica fognatura di acque
reflue della lavorazione dei bergamotti acc. in B. Marina, 4.3.2003) e,
riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena -
condizionalmente sospesa di euro 1.600,00 di ammenda,
Avverso tale sentenza ha proposto “appello”e il B. , il quale ha eccepito, che
il ciclo produttivo dell'impianto per la lavorazione degli agrumi, da lui
gestito, sarebbe “limitato ad un periodo di circa tre mesi l'anno” e che la
contestata immissione di liquami in pubblica fognatura dovrebbe pertanto
ritenersi occasionale e non costituirebbe “scarico” ai sensi del D.Lgs. n.
152/1999, non essendo stato riscontrato, nella specie, alcun superamento dei
valori-limite fissati nella tabella 3 allegata allo stesso D.Lgs., sicché per
essa non sarebbe necessaria alcuna autorizzazione.
La Corte di Appello di Reggio Calabria ha trasmesso l’atto di impugnazione a
questa Corte Suprema - con sentenza del 9.2.2006 - ex art. 568, ultimo comma,
c.p.p.
Motivi della decisione
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente
infondato.
1. Deve ribadirsi innanzitutto, in proposito, l’orientamento di questa Corte
Suprema secondo il quale gli scarichi non occasionali di acque reflue
industriali, se effettuati in assenza dell’autorizzazione prescritta,
costituiscono reato anche se operati nella rete fognaria e ciò, in aderenza al
principio comunitario di prevenzione, indipendentemente dal superamento dei
valori-limite fissati nelle tabelle allegate al D.Lgs. n. 152/1999 (ed
attualmente al D.Lgs. n. 152/2006) [vedi Cass., Sez- III; 10-6-2003, n. 24892,
Raffaelli; 19-12-2002, n. 42932, Barattoni; 1-2-2001, n. 4021, Arnaud;
26-10-1999, n. 12176, Di Liddo ed altro].
L’art. 2, I comma, del D.Lgs. 11.5.1999, n. 152, alla lett. bb), definiva
scarico “qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide,
semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel
sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante,
anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione” (con esclusione dei
rilasci di acque previsti dall’art. 40).
L'art. 59 dello stesso testo normativo non ripeteva la dizione letterale
dell’art. 21, I comma, della legge n. 319/1976 con riferimento ai recapiti dei
reflui (acque, suolo e sottosuolo), ma connetteva la sanzione penale allo
scarico di acque reflue industriali effettuato senza autorizzazione.
L’art. 74 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 - a sua volta - alla lett. ff), definisce
scarico “qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo,
nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura
inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione” con
esclusione dei rilasci di acque previsti dall’art. 114).
Anche l’art. 137 dello stesso testo normativo non contiene alcun riferimento ai
recapiti dei reflui (acque, suolo e sottosuolo), ma connette la sanzione penale
allo scarico di acque reflue industriali effettuato senza autorizzazione, mentre
disposizioni eccettuative sono previste dal II comma dell’art. 107 soltanto per
“gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie”. La
sanzione penale, dunque, si correlava e tuttora si correla alla mancanza del
controllo preventivo, da effettuarsi attraverso il rilascio, formale e specifico
dell’autorizzazione (lesione dell’interesse della P.A. al controllo ed alla
gestione degli scarichi), a prescindere dal recapito finale, che non è
menzionato dalla norma sanzionatoria (vedi pure, in tal senso, Cass., Sez. III,
16.12.1999, n. 14247, Porcu; 15.1.2001, n. 248, Giovannelli; 17.1.2001, n. 324,
Ciccottelli ed altro; 17.1.2001, 338, Padovani ed altri).
Questa Corte ha già avuto modo di osservare, in proposito, che “la logica
giuridica che ispira il legislatore nazionale è quella di sottoporre sempre a
controllo preventivo espresso e specifico tutti gli scarichi di acque reflue
industriali, anche se recapitano in pubbliche fognature, sia per la loro
maggiore pericolosità sia per evitare distorsioni e disparità di trattamento tra
operatori economici distanti da fognature pubbliche o vicini” (così Cass., Sez-
III, 26.10.1999, n. 12176, Di Liddo).
2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema: - il D.Lgs. n. 152/1999 ha
distinto (art. 59) tra scarico di acque reflue industriali ed immissione
occasionale. Il primo deve avvenire tramite condotta (art. 2, lett. bb) e, cioè,
a mezzo di qualsiasi sistema stabile - anche se non esattamente ripetitivo e non
necessariamente costituito da una tubazione di rilascio delle acque predette -
il secondo ha il carattere dell’eccezionalità collegata con la menzionata “occasionalità”.
Ne deriva che questo secondo comportamento non è più previsto come reato con
riferimento alla mancanza di autorizzazione (Cass., Sez. III, 14.9.1999, n.
2774, Rivoli);
- in tema di disciplina degli scarichi, mentre lo scarico discontinuo di reflui,
sia pure caratterizzato dai requisiti della irregolarità, intermittenza e
saltuarietà, se collegato ad un determinato ciclo produttivo, ancorché di
carattere non continuativo, trova la propria disciplina nel D.Lgs. n. 152/1999 e
successive modificazioni, lo scarico occasionale effettuato in difetto di
autorizzazione è privo di sanzione penale (Cass. Sez. III, 8.4.2004, n. 16720.
Todesco);
- la immissione occasionale di acque reflue industriali non è soggetta alla
preventiva autorizzazione solo nel caso in cui sia del tutto estranea alla
nozione legislativa di scarico, atteso che ogni immissione diretta tramite un
sistema di convogliabilità, ovvero tramite condotta, è sottoposta alla
disciplina di cui al D.Lgs. n. 152/1999 (Cass., Sez. III, 8.4.2004, n. 16717,
Rossi).
Nella fattispecie in esame lo stesso ricorrente ammette l’intervenuta
effettuazione di uno scarico di reflui, stabilmente collegato ad un determinato
ciclo produttivo, ancorché di carattere non continuativo - discontinuo, dunque,
ma non occasionale - (dopo l’accertamento della contravvenzione contestata egli
ha istallato, infatti, un depuratore ed ha ottenuto autorizzazione
amministrativa per l’allaccio alla rete fognaria e lo scarico in essa delle
acque reflue depurate) ed il Tribunale ha accertato la esistenza di una stabile
condotta di collegamento tra le vasche di raccolta site nell’impianto e la
fognatura comunale.
3. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e
rilevato che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto
il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, alla declaratoria della inammissibilità medesima segue, a
norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonché quello
del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro
1.000,00.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara
inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento della somma di euro mille/00 in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 08/06/2007
Deposito in cancelleria il 03/09/2007
Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it