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CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 3 Settembre 2007 (Ud. 8/6/2007), sentenza n. 33787



INQUINAMENTO IDRICO - Acque reflue - Scarico in pubblica fognatura - Impianto per la lavorazione degli agrumi - Sanzione penale - Fondamento - Lesione dell’interesse della P.A. - Fattispecie. In materia d’inquinamento delle acque, gli scarichi non occasionali di acque reflue industriali, se effettuati in assenza dell’autorizzazione prescritta, costituiscono reato anche se operati nella rete fognaria e ciò, in aderenza al principio comunitario di prevenzione, indipendentemente dal superamento dei valori-limite fissati nelle tabelle allegate al D.Lgs. n. 152/1999 (ed attualmente al D.Lgs. n. 152/2006) [vedi Cass., Sez- III; 10-6-2003, n. 24892, Raffaelli; 19-12-2002, n. 42932, Barattoni; 1-2-2001, n. 4021, Arnaud; 26-10-1999, n. 12176, Di Liddo ed altro]. Sicché, la sanzione penale, si correla alla mancanza del controllo preventivo, da effettuarsi attraverso il rilascio, formale e specifico dell’autorizzazione (lesione dell’interesse della P.A. al controllo ed alla gestione degli scarichi), a prescindere dal recapito finale, che non è menzionato dalla norma sanzionatoria (in tal senso, Cass., Sez. III, 16.12.1999, n. 14247, Porcu; 15.1.2001, n. 248, Giovannelli; 17.1.2001, n. 324, Ciccottelli ed altro; 17.1.2001, 338, Padovani ed altri). Nella fattispecie è lo stesso ricorrente ad ammettere l’effettuazione di uno scarico di reflui, stabilmente collegato ad un determinato ciclo produttivo, ancorché di carattere non continuativo - discontinuo, dunque, ma non occasionale - (dopo l’accertamento della contravvenzione contestata egli ha istallato, infatti, un depuratore ed ha ottenuto autorizzazione amministrativa per l’allaccio alla rete fognaria e lo scarico in essa delle acque reflue depurate) ed il Tribunale ha accertato la esistenza di una stabile condotta di collegamento tra le vasche di raccolta site nell’impianto e la fognatura comunale. Pres. Vitalone, Rel. Fiale, P.m. Passacantando, Ricorrente B. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 3 Settembre 2007 (Ud. 8/6/2007), sentenza n. 33787

INQUINAMENTO IDRICO - Tutela delle acque - Controllo preventivo - Scarichi di acque reflue industriali e immissione occasionale - Differenza - D.Lgs. n. 152/1999 - D.Lgs. n. 152/2006. In materia di tutela delle acque, la logica giuridica che ispira il legislatore nazionale è quella di sottoporre sempre a controllo preventivo espresso e specifico tutti gli scarichi di acque reflue industriali, anche se recapitano in pubbliche fognature, sia per la loro maggiore pericolosità sia per evitare distorsioni e disparità di trattamento tra operatori economici distanti da fognature pubbliche o vicini” (Cass., Sez- III, 26.10.1999, n. 12176, Di Liddo). Sicché, il D.Lgs. n. 152/1999 ha distinto (art. 59) tra scarico di acque reflue industriali ed immissione occasionale. Il primo deve avvenire tramite condotta (art. 2, lett. bb) e, cioè, a mezzo di qualsiasi sistema stabile - anche se non esattamente ripetitivo e non necessariamente costituito da una tubazione di rilascio delle acque predette - il secondo ha il carattere dell’eccezionalità collegata con la menzionata “occasionalità”. Ne deriva che questo secondo comportamento non è più previsto come reato con riferimento alla mancanza di autorizzazione (Cass., Sez. III, 14.9.1999, n. 2774, Rivoli). Pres. Vitalone, Rel. Fiale, P.m. Passacantando, Ricorrente B. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 3 Settembre 2007 (Ud. 8/6/2007), sentenza n. 33787

INQUINAMENTO IDRICO - Disciplina degli scarichi - Scarico discontinuo di reflui e scarico occasionale - Differenza. In tema di disciplina degli scarichi, mentre lo scarico discontinuo di reflui, sia pure caratterizzato dai requisiti della irregolarità, intermittenza e saltuarietà, se collegato ad un determinato ciclo produttivo, ancorché di carattere non continuativo, trova la propria disciplina nel D.Lgs. n. 152/1999 e successive modificazioni, lo scarico occasionale effettuato in difetto di autorizzazione è privo di sanzione penale (Cass. Sez. III, 8.4.2004, n. 16720. Todesco). Pres. Vitalone, Rel. Fiale, P.m. Passacantando, Ricorrente B. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 3 Settembre 2007 (Ud. 8/6/2007), sentenza n. 33787

INQUINAMENTO IDRICO - Immissione occasionale di acque reflue industriali - Nozione legislativa di scarico. D.Lgs. n. 152/1999 - D.Lgs. n. 152/2006. La immissione occasionale di acque reflue industriali non è soggetta alla preventiva autorizzazione solo nel caso in cui sia del tutto estranea alla nozione legislativa di scarico, atteso che ogni immissione diretta tramite un sistema di convogliabilità, ovvero tramite condotta, è sottoposta alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 152/1999 (Cass., Sez. III, 8.4.2004, n. 16717, Rossi). Pres. Vitalone, Rel. Fiale, P.m. Passacantando, Ricorrente B. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 3 settembre 2007 (Ud. 8/6/2007), sentenza n. 33787


UDIENZA PUBBLICA DEL 08/06/2007

SENTENZA N.
REG. GENERALE N.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE



Composta dagli Sigg.:


Omissis


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Omissis

 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Il Tribunale di Reggio Calabria Sezione distaccata di Melito Porto Salvo, con sentenza del 18.2.2005, affermava la responsabilità penale di B. Annunziato in ordine al reato di cui all'art. 59, I comma, D.Lgs. 11.5.1999, n. 152 (perché, quale titolare dell'impresa “Lavorazione agrumi B. Annunziato”, effettuava, senza la prescritta autorizzazione, lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue della lavorazione dei bergamotti acc. in B. Marina, 4.3.2003) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena - condizionalmente sospesa di euro 1.600,00 di ammenda,

Avverso tale sentenza ha proposto “appello”e il B. , il quale ha eccepito, che il ciclo produttivo dell'impianto per la lavorazione degli agrumi, da lui gestito, sarebbe “limitato ad un periodo di circa tre mesi l'anno” e che la contestata immissione di liquami in pubblica fognatura dovrebbe pertanto ritenersi occasionale e non costituirebbe “scarico” ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999, non essendo stato riscontrato, nella specie, alcun superamento dei valori-limite fissati nella tabella 3 allegata allo stesso D.Lgs., sicché per essa non sarebbe necessaria alcuna autorizzazione.

La Corte di Appello di Reggio Calabria ha trasmesso l’atto di impugnazione a questa Corte Suprema - con sentenza del 9.2.2006 - ex art. 568, ultimo comma, c.p.p.


Motivi della decisione


Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.

1. Deve ribadirsi innanzitutto, in proposito, l’orientamento di questa Corte Suprema secondo il quale gli scarichi non occasionali di acque reflue industriali, se effettuati in assenza dell’autorizzazione prescritta, costituiscono reato anche se operati nella rete fognaria e ciò, in aderenza al principio comunitario di prevenzione, indipendentemente dal superamento dei valori-limite fissati nelle tabelle allegate al D.Lgs. n. 152/1999 (ed attualmente al D.Lgs. n. 152/2006) [vedi Cass., Sez- III; 10-6-2003, n. 24892, Raffaelli; 19-12-2002, n. 42932, Barattoni; 1-2-2001, n. 4021, Arnaud; 26-10-1999, n. 12176, Di Liddo ed altro].

L’art. 2, I comma, del D.Lgs. 11.5.1999, n. 152, alla lett. bb), definiva scarico “qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione” (con esclusione dei rilasci di acque previsti dall’art. 40).

L'art. 59 dello stesso testo normativo non ripeteva la dizione letterale dell’art. 21, I comma, della legge n. 319/1976 con riferimento ai recapiti dei reflui (acque, suolo e sottosuolo), ma connetteva la sanzione penale allo scarico di acque reflue industriali effettuato senza autorizzazione.

L’art. 74 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 - a sua volta - alla lett. ff), definisce scarico “qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione” con esclusione dei rilasci di acque previsti dall’art. 114).

Anche l’art. 137 dello stesso testo normativo non contiene alcun riferimento ai recapiti dei reflui (acque, suolo e sottosuolo), ma connette la sanzione penale allo scarico di acque reflue industriali effettuato senza autorizzazione, mentre disposizioni eccettuative sono previste dal II comma dell’art. 107 soltanto per “gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie”. La sanzione penale, dunque, si correlava e tuttora si correla alla mancanza del controllo preventivo, da effettuarsi attraverso il rilascio, formale e specifico dell’autorizzazione (lesione dell’interesse della P.A. al controllo ed alla gestione degli scarichi), a prescindere dal recapito finale, che non è menzionato dalla norma sanzionatoria (vedi pure, in tal senso, Cass., Sez. III, 16.12.1999, n. 14247, Porcu; 15.1.2001, n. 248, Giovannelli; 17.1.2001, n. 324, Ciccottelli ed altro; 17.1.2001, 338, Padovani ed altri).

Questa Corte ha già avuto modo di osservare, in proposito, che “la logica giuridica che ispira il legislatore nazionale è quella di sottoporre sempre a controllo preventivo espresso e specifico tutti gli scarichi di acque reflue industriali, anche se recapitano in pubbliche fognature, sia per la loro maggiore pericolosità sia per evitare distorsioni e disparità di trattamento tra operatori economici distanti da fognature pubbliche o vicini” (così Cass., Sez- III, 26.10.1999, n. 12176, Di Liddo).

2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema: - il D.Lgs. n. 152/1999 ha distinto (art. 59) tra scarico di acque reflue industriali ed immissione occasionale. Il primo deve avvenire tramite condotta (art. 2, lett. bb) e, cioè, a mezzo di qualsiasi sistema stabile - anche se non esattamente ripetitivo e non necessariamente costituito da una tubazione di rilascio delle acque predette - il secondo ha il carattere dell’eccezionalità collegata con la menzionata “occasionalità”. Ne deriva che questo secondo comportamento non è più previsto come reato con riferimento alla mancanza di autorizzazione (Cass., Sez. III, 14.9.1999, n. 2774, Rivoli);

- in tema di disciplina degli scarichi, mentre lo scarico discontinuo di reflui, sia pure caratterizzato dai requisiti della irregolarità, intermittenza e saltuarietà, se collegato ad un determinato ciclo produttivo, ancorché di carattere non continuativo, trova la propria disciplina nel D.Lgs. n. 152/1999 e successive modificazioni, lo scarico occasionale effettuato in difetto di autorizzazione è privo di sanzione penale (Cass. Sez. III, 8.4.2004, n. 16720. Todesco);

- la immissione occasionale di acque reflue industriali non è soggetta alla preventiva autorizzazione solo nel caso in cui sia del tutto estranea alla nozione legislativa di scarico, atteso che ogni immissione diretta tramite un sistema di convogliabilità, ovvero tramite condotta, è sottoposta alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 152/1999 (Cass., Sez. III, 8.4.2004, n. 16717, Rossi).

Nella fattispecie in esame lo stesso ricorrente ammette l’intervenuta effettuazione di uno scarico di reflui, stabilmente collegato ad un determinato ciclo produttivo, ancorché di carattere non continuativo - discontinuo, dunque, ma non occasionale - (dopo l’accertamento della contravvenzione contestata egli ha istallato, infatti, un depuratore ed ha ottenuto autorizzazione amministrativa per l’allaccio alla rete fognaria e lo scarico in essa delle acque reflue depurate) ed il Tribunale ha accertato la esistenza di una stabile condotta di collegamento tra le vasche di raccolta site nell’impianto e la fognatura comunale.

3. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria della inammissibilità medesima segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.


PQM


La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 08/06/2007
Deposito in cancelleria il 03/09/2007
 

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