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LAVORO - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Violazione della normativa
antinfortunistica - Infortunio sul lavoro - Soggetto titolare della
responsabilità - Individuazione all’interno dell’Ente. La mancata o puntuale
indicazione del datore di lavoro all’interno dell’Ente non può che avere come
conseguenza il permanere in capo al soggetto titolare della responsabilità
politica - nella specie il sindaco - della qualità di datore di lavoro e ciò
ovviamente anche ai fini della responsabilità per la violazione della normativa
antinfortunistica. (Conf. Cass. Sez. IV, sent. n. 38840 del 2005 Rv 232418).
Pres.Postiglione - Rel. Mancini Pm Izzo, Ric. Lo T. CORTE DI CASSAZIONE
Penale, Sez. III, 20 settembre 2007, ( Ud. 13/06/2007), Sentenza n. 35137
UDIENZA PUBBLICA DEL 13/06/2007
SENTENZA N.
REG. GENERALE N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Sigg.:
Omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24.4.2006 il tribunale di Messina sezione distaccata di
Taormina ha condannato xxx nella veste di sindaco del comune di Gallodoro alla
pena di euro 1.500,00 di ammenda per una serie di contravvenzioni alla normativa
sulla sicurezza del lavoro – avere omesso di elaborare il documento sulla
valutazione dei rischi sulla sicurezza e salute durante il lavoro; avere omesso
di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; avere
omesso di nominare il medico competente.
Era emerso in dibattimento che la Asl di Messina, Servizio medicina, aveva
proceduto ai controlli di legge ed avendo constatato la inosservanza di tali
norme aveva prescritto al Sindaco di adeguarsi alla disciplina vigente nel
termine di giorni 180 constatando, alla scadenza, che le prescrizioni non erano
state osservate.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del
difensore deducendo a) violazione di legge per avere il giudicante ritenuto che
la responsabilità in materia spetti all’autorità politica invece che ai
funzionari comunali aventi funzioni direttive: ciò in contrasto con la
previsione dell’art. 2 co. 1 lett. b) della legge 626 del 1994 o
alternativamente b) difetto di motivazione non essendo stato spiegato in base a
quale ragionamento il giudice abbia individuato la responsabilità del sindaco.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Con l’unico motivo vi si lamenta l’errata attribuzione al sindaco della
responsabilità per l’inosservanza della normativa antinfortunistica all’interno
del comune sostenendosi che la responsabilità stessa dovesse configurarsi a
carico dei dirigenti o funzionari dell’ente.
Così come nota il ricorrente, a mente dell’art. 2 lett. b) del D.Lvo 626 del
1994, contenente l’attuazione di una serie di direttive CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”
nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al
quale spettano i poteri di gestione ovvero il funzionario non avente qualifica
dirigenziale nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente
autonomia gestionale”. E tuttavia perché tale disposizione trovi pratica
attuazione occorre che gli organi di direzione politica – nel nostro caso il
sindaco procedano alla individuazione dei soggetti ai quali attribuire la
qualifica di datore di lavoro di cui alla disposizione stessa, in conformità
peraltro a quanto agli stessi organi imposto dall’art. 30 del D.Lvo 19.3.1996 n.
242 contenente modifiche ed integrazioni al D.Lvo n. 242 del 1994.
Nella specie non risulta che ciò sia avvenuto tanto è vero che il ricorrente
neppure in questa sede si è premurato di indicare il soggetto da considerare
all’interno del suo comune come datore di lavoro limitandosi ad effettuare una
generica affermazione di principio.
La mancata indicazione non può che avere come conseguenza il permanere in capo
al soggetto titolare della responsabilità politica – nella specie il sindaco –
della qualità di datore di lavoro e ciò ovviamente anche ai fini della
responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica.
In questi precisi termini è l’indirizzo già affermatosi di questa Corte Suprema
quale risulta da Sez. IV, sent. n. 38840 del 2005 Rv 232418, con la quale è
stata confermata la responsabilità di un sindaco per l’infortunio occorso ad un
operaio del comune.
Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13/06/2007
Deposito in cancelleria il 20/09/2007
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