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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 19/12/2007 (Ud.
16/11/2007), Sentenza n. 47081
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - INQUINAMENTO IDRICO - Abrogazione del d.p.r. n.
203/1988 - Nuova disciplina - D.lgs. n. 152/2006 - Continuità normativa con il
c.d. Testo Unico ambientale. Il reato di inosservanza delle prescrizioni
dell’autorizzazione (od imposte dall’autorità competente), prima previsto
dall’art. 24, comma quarto, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, si pone in
rapporto di continuità normativa con la fattispecie penale oggi contemplata
dall’art. 279, comma secondo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Nel caso di
specie, rimane ravvisabile la nullità della sentenza per difetto di
contestazione ex art. 522 cod. proc. pen., avendo il giudice pronunciato
condanna per il reato di inosservanza delle prescrizioni autorizzative, a fronte
di una contestazione di omessa comunicazione dei dati relativi alle emissioni in
atmosfera (reato prima previsto dall’art. 24, comma terzo, d.P.R. n. 203 del
1988, oggi contemplato dall’art. 279, comma quarto, D.Lgs. n. 152 del 2006), non
ravvisandosi, alcun rapporto di continenza tra le due violazioni poiché il fatto
contestato non era ricompreso in quello, più ampio, ritenuto in sentenza.
Presidente C. Vitalone, Relatore C. Petti. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez.
III, 19/12/2007 (Ud. 16/11/2007), Sentenza n. 47081
PROCEDURE E VARIE - Nullità - Diritto di difesa - Art. 522 c.p.p.. Per
configurare la nullità di cui all'articolo 522 c.p.p., non è sufficiente una
qualsivoglia diversità ma è necessario che essa abbia inciso sul diritto di
difesa (Cass. 14101 del 1999 Modauto). Presidente C. Vitalone, Relatore C.
Petti. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 19/12/2007 (Ud. 16/11/2007),
Sentenza n. 47081
PROCEDURE E VARIE - Successione di leggi penali - Normativa di favore per il
reo - Individuazione e applicazione - Limiti. In tema di successione di
leggi penali, ai fini dell'individuazione della normativa di favore per il reo,
non si può procedere a una combinazione delle disposizioni più favorevoli della
nuova legge con quelle più favorevoli della vecchia, in quanto ciò comporterebbe
la creazione di una terza legge diversa, sia da quella abrogata, sia da quella
in vigore, ma occorre applicare integralmente quella delle due che, nel suo
complesso, risulti, in relazione alla vicenda concreta oggetto di giudizio, più
vantaggiosa al reo (cfr Cass. 23274 del 2004, n.7632 del 2000). Presidente C.
Vitalone, Relatore C. Petti. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 19/12/2007
(Ud. 16/11/2007), Sentenza n. 47081
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UDIENZA del
SENTENZA N.
REG. GENERALE N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Omissis
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
omissis
IN FATTO
Puca Luigi è stato tratto al giudizio del tribunale di Vallo della Lucania
perché rispondesse del reato di cui all'articolo 24 del D.P.R. n 203 del 1988,
perché, quale titolare della Vernil, esercente attività idonee a produrre
emissioni inquinanti in atmosfera, non comunicava all'ente regionale i dati
relativi alle emissioni.
All'esito del giudizio è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt.
7 e 24 comma quarto del D.P.R. n 203 del 1988 (ora 279 comma secondo del decreto
legislativo n 152 del 2006), per non avere ottemperato alla prescrizione di cui
alla lettera e) del decreto dirigenziale n. 751 del 28 maggio del 2001, nella
parte in cui aveva omesso di effettuare i controlli sulle emissioni almeno due
volte l'anno e di trasmettere i risultati al settore provinciale di Salerno.
Nel corso del dibattimento era emerso, infatti, che, con decreto dirigenziale n.
751 del 28 maggio del 2001, la Vernil era stata autorizzata in via provvisoria
all'emissione in atmosfera per l'attività di verniciatura auto, con la
prescrizione di effettuare i controlli sulle emissioni almeno due volte l'anno e
trasmettere le relative risultanze al settore provinciale di Salerno. Dalle
indagini espletate era emerso che nel primo semestre del 2002 non erano state
effettuate analisi e che quelle eseguite il 30 dicembre dello stesso anno erano
state trasmesse nel mese di marzo del 2003. Il tribunale precisava che la
qualificazione del fatto nei termini dianzi indicati non configurava la
violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, posto che la
norma incriminatice di cui al comma 4 dell'articolo 24 D.P.R. n 203 del 1988
comprende anche l'omessa comunicazione prescritta dal provvedimento
autorizzatorio e, d'altra parte, il nuovo fatto non si trovava in rapporto di
eterogeneità o incompatibilità con quello originariamente contestato, bensì in
rapporto di continenza e tale circostanza escludeva la violazione dell'articolo
521 c.p.p.; che il reato non si era prescritto avuto riguardo al periodo durante
il quale il dibattimento era stato sospeso per impedimento del difensore.
Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del proprio difensore denunciando:
- la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza poiché
l'affermazione di responsabilità era stata pronunciata per un fatto diverso da
quello contestato;
- la violazione della norma incriminatrice per l'insussistenza del fatto poiché
il testo vigente dell'articolo 279 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non
sanziona più la generica inosservanza delle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione;
- la violazione degli artt. 129 c.p.p. 157 e 159 c.p. perché il reato si è
estinto per prescrizione, in quanto ai fini della sospensione si deve
considerare il solo periodo di sessanta giorni decorrenti dalla cessazione
dell'impedimento del difensore secondo l'attuale formulazione dell'articolo 160
c.p., già vigente all'epoca della celebrazione del dibattimento.
IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato.
Invero, mentre nel capo d'imputazione è stata contestata l'omessa comunicazione
dei dati relativi alle emissioni in atmosfera senza alcuna specificazione, nella
sentenza si è affermata la responsabilità dell'imputato per l'inosservanza delle
prescrizioni contenute nell'autorizzazione e più precisamente per avere
l'imputato omesso di eseguire e comunicare le analisi relative al primo semestre
del 2002 e per avere eseguito e spedito con ritardo quelle relative al secondo
semestre. Queste ultime sono state effettuate il 30 dicembre del 2002 e spedite
nel marzo del 2003 mentre, secondo il tribunale, avrebbero dovuto essere
effettuate e spedite entro la fine del 2002. Orbene, il fatto ritenuto in
sentenza è indubbiamente diverso da quello contestato. Il fatto può considerarsi
diverso quando viene modificato un elemento essenziale della fattispecie: la
condotta, l'evento, nesso causale o la condizione di procedibilità. Secondo
l'opinione prevalente presso questa corte, per configurare la nullità di cui
all'articolo 522 c.p.p., non è sufficiente una qualsivoglia diversità ma è
necessario che essa abbia inciso sul diritto di difesa (per tutte Cass. 14101
del 1999 Modauto). Nel caso in esame il fatto, non solo è diverso da quello
contestato, ma ha anche inciso in concreto sul diritto di difesa. La diversità
non riguarda la semplice omessa comunicazione dei dati delle analisi, nel qual
caso sarebbe stato valido il ragionamento del tribunale, ma anche l'omessa
effettuazione delle analisi che è cosa diversa dalla semplice comunicazione. In
definitiva il fatto ritenuto in sentenza è diverso è più ampio di quello
originariamente contestato perché, oltre alla specificazione dell'inosservanza
con riferimento al decreto di autorizzazione provvisoria (nella contestazione si
parlava genericamente di omessa comunicazione senza alcun riferimento al decreto
autorizzativo), contiene anche il riferimento all'omessa effettuazione delle
analisi relative al primo semestre del 2002, si riferisce cioè anche ad un fatto
che è completamente fuori della contestazione. Non si può parlare di continenza,
come affermato dal tribunale, perché non è il fatto ritenuto in sentenza che è
compreso in quello più ampio di cui alla contestazione ma caso mai il contrario.
Tale diversità ha inciso sul diritto di difesa poiché il prevenuto, chiamato a
rispondere solo dell'omessa comunicazione dei dati relativi alle emissioni senza
alcuna specificazione , si è limitato a sottolineare che i dati erano stati
trasmessi, sia pure nel mese di marzo del 2003, e non ha preso in considerazione
l'ipotesi, poi ritenuta in sentenza, ossia quella relativa all'omessa
effettuazione delle analisi relative al primo semestre del 2002, che costituisce
l'inosservanza più grave tra quelle ritenute in sentenza proprio perché le
analisi relative al primo semestre non erano state effettuate. In definitiva
l'imputato è stato condannato anche per una condotta che non era in alcun modo
contemplata nel capo d'imputazione e sulla quale non ha avuto la possibilità di
difendersi proprio perché non contemplata nell'accusa. Invece l'ampliamento
dell'imputazione imponeva una contestazione suppletiva. La riprova che il fatto
ritenuto in sentenza è diverso da quello contestato si trae dalla circostanza
che i due fatti sono previsti da norme diverse. Invero, mentre la condotta
specificata nel capo d'imputazione (omessa comunicazione dei dati relativi alle
emissioni) era prevista dall'articolo 24 comma terzo del D.P.R. n 203 del 1988
ed ora dal comma quarto dell'articolo 279 decreto legislativo n 152 del 2006,
quella ritenuta in sentenza (inosservanza delle prescrizioni
dell'autorizzazione) era prevista dal comma 4 dell'articolo 24 del citato D.P.P.
ed ora è contemplata dal comma secondo dell'articolo 279 del decreto legislativo
n 152 del 2006.
Alla stregua delle considerazioni svolte, in accoglimento del primo motivo, la
sentenza impugnata va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al
pubblico ministero.
Gli altri motivi si devono ritenere assorbiti.
Va solo sottolineato che dagli atti non emergono cause evidenti di
proscioglimento nel merito.
Invero, il fatto ritenuto in sentenza, inosservanza delle prescrizioni imposte
con l'autorizzazione, già previsto dall'articolo 24 comma 4 del D.P.R. n. 203
del 1988, è ora contemplato dall'art 279 comma secondo del decreto legislativo
n. 152 del 2006, il quale prevede esplicitamente proprio l'inosservanza delle
prescrizioni, per cui, contrariamente all'assunto del difensore, non si è
verificata alcuna abolitio criminis.
Il reato non è prescritto.
In tema di successione di leggi penali, ai fini dell'individuazione della
normativa di favore per il reo, non si può procedere a una combinazione delle
disposizioni più favorevoli della nuova legge con quelle più favorevoli della
vecchia, in quanto ciò comporterebbe la creazione di una terza legge diversa,
sia da quella abrogata, sia da quella in vigore, ma occorre applicare
integralmente quella delle due che, nel suo complesso, risulti, in relazione
alla vicenda concreta oggetto di giudizio, più vantaggiosa al reo (cfr Cass.
23274 del 2004, n.7632 del 2000). Nella fattispecie la disciplina più favorevole
al reo è quella vigente prima della riforma introdotta con la legge n. 251 del
2005, perché prevede termini prescrizionali più brevi. Tale disciplina però,
secondo l'interpretazione di questa corte, impone, ai fini della sospensione del
corso della prescrizione per impedimento dell'imputato o del suo difensore, di
computare anche il periodo occorrente per la fissazione della nuova udienza che
nella fattispecie decorre dal 24 aprile del 2004 al 29 novembre del 2004 e dal
12 ottobre del 2006 al 14 maggio del 2007. Pertanto, computati tali periodi,
allo stato, il reato non si è prescritto.
P.Q.M.
LA CORTE
Letti gli articoli 521, 522 e, 620 c.p.p.
Dichiara
La nullità della sentenza impugnata ed ordina trasmettersi gli atti al
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Vallo della Lucania.
Così deciso in Roma il 16novembre del 2007
Il consigliere estensore
Il Presidente
Ciro Petti
Claudio Vitalone
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