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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 19/12/2007 (Ud. 16/11/2007), Sentenza n. 47081



INQUINAMENTO ATMOSFERICO - INQUINAMENTO IDRICO - Abrogazione del d.p.r. n. 203/1988 - Nuova disciplina - D.lgs. n. 152/2006 - Continuità normativa con il c.d. Testo Unico ambientale.
Il reato di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione (od imposte dall’autorità competente), prima previsto dall’art. 24, comma quarto, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, si pone in rapporto di continuità normativa con la fattispecie penale oggi contemplata dall’art. 279, comma secondo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Nel caso di specie, rimane ravvisabile la nullità della sentenza per difetto di contestazione ex art. 522 cod. proc. pen., avendo il giudice pronunciato condanna per il reato di inosservanza delle prescrizioni autorizzative, a fronte di una contestazione di omessa comunicazione dei dati relativi alle emissioni in atmosfera (reato prima previsto dall’art. 24, comma terzo, d.P.R. n. 203 del 1988, oggi contemplato dall’art. 279, comma quarto, D.Lgs. n. 152 del 2006), non ravvisandosi, alcun rapporto di continenza tra le due violazioni poiché il fatto contestato non era ricompreso in quello, più ampio, ritenuto in sentenza. Presidente C. Vitalone, Relatore C. Petti. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 19/12/2007 (Ud. 16/11/2007), Sentenza n. 47081

PROCEDURE E VARIE - Nullità - Diritto di difesa - Art. 522 c.p.p.. Per configurare la nullità di cui all'articolo 522 c.p.p., non è sufficiente una qualsivoglia diversità ma è necessario che essa abbia inciso sul diritto di difesa (Cass. 14101 del 1999 Modauto). Presidente C. Vitalone, Relatore C. Petti. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 19/12/2007 (Ud. 16/11/2007), Sentenza n. 47081

PROCEDURE E VARIE - Successione di leggi penali - Normativa di favore per il reo - Individuazione e applicazione - Limiti. In tema di successione di leggi penali, ai fini dell'individuazione della normativa di favore per il reo, non si può procedere a una combinazione delle disposizioni più favorevoli della nuova legge con quelle più favorevoli della vecchia, in quanto ciò comporterebbe la creazione di una terza legge diversa, sia da quella abrogata, sia da quella in vigore, ma occorre applicare integralmente quella delle due che, nel suo complesso, risulti, in relazione alla vicenda concreta oggetto di giudizio, più vantaggiosa al reo (cfr Cass. 23274 del 2004, n.7632 del 2000). Presidente C. Vitalone, Relatore C. Petti. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 19/12/2007 (Ud. 16/11/2007), Sentenza n. 47081


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UDIENZA del

SENTENZA N.

REG. GENERALE N.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Omissis


ha pronunciato la seguente:


SENTENZA

omissis


IN FATTO


Puca Luigi è stato tratto al giudizio del tribunale di Vallo della Lucania perché rispondesse del reato di cui all'articolo 24 del D.P.R. n 203 del 1988, perché, quale titolare della Vernil, esercente attività idonee a produrre emissioni inquinanti in atmosfera, non comunicava all'ente regionale i dati relativi alle emissioni.


All'esito del giudizio è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 7 e 24 comma quarto del D.P.R. n 203 del 1988 (ora 279 comma secondo del decreto legislativo n 152 del 2006), per non avere ottemperato alla prescrizione di cui alla lettera e) del decreto dirigenziale n. 751 del 28 maggio del 2001, nella parte in cui aveva omesso di effettuare i controlli sulle emissioni almeno due volte l'anno e di trasmettere i risultati al settore provinciale di Salerno.


Nel corso del dibattimento era emerso, infatti, che, con decreto dirigenziale n. 751 del 28 maggio del 2001, la Vernil era stata autorizzata in via provvisoria all'emissione in atmosfera per l'attività di verniciatura auto, con la prescrizione di effettuare i controlli sulle emissioni almeno due volte l'anno e trasmettere le relative risultanze al settore provinciale di Salerno. Dalle indagini espletate era emerso che nel primo semestre del 2002 non erano state effettuate analisi e che quelle eseguite il 30 dicembre dello stesso anno erano state trasmesse nel mese di marzo del 2003. Il tribunale precisava che la qualificazione del fatto nei termini dianzi indicati non configurava la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, posto che la norma incriminatice di cui al comma 4 dell'articolo 24 D.P.R. n 203 del 1988 comprende anche l'omessa comunicazione prescritta dal provvedimento autorizzatorio e, d'altra parte, il nuovo fatto non si trovava in rapporto di eterogeneità o incompatibilità con quello originariamente contestato, bensì in rapporto di continenza e tale circostanza escludeva la violazione dell'articolo 521 c.p.p.; che il reato non si era prescritto avuto riguardo al periodo durante il quale il dibattimento era stato sospeso per impedimento del difensore.


Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del proprio difensore denunciando:
- la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza poiché l'affermazione di responsabilità era stata pronunciata per un fatto diverso da quello contestato;
- la violazione della norma incriminatrice per l'insussistenza del fatto poiché il testo vigente dell'articolo 279 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non sanziona più la generica inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- la violazione degli artt. 129 c.p.p. 157 e 159 c.p. perché il reato si è estinto per prescrizione, in quanto ai fini della sospensione si deve considerare il solo periodo di sessanta giorni decorrenti dalla cessazione dell'impedimento del difensore secondo l'attuale formulazione dell'articolo 160 c.p., già vigente all'epoca della celebrazione del dibattimento.


IN DIRITTO


Il primo motivo è fondato.

Invero, mentre nel capo d'imputazione è stata contestata l'omessa comunicazione dei dati relativi alle emissioni in atmosfera senza alcuna specificazione, nella sentenza si è affermata la responsabilità dell'imputato per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e più precisamente per avere l'imputato omesso di eseguire e comunicare le analisi relative al primo semestre del 2002 e per avere eseguito e spedito con ritardo quelle relative al secondo semestre. Queste ultime sono state effettuate il 30 dicembre del 2002 e spedite nel marzo del 2003 mentre, secondo il tribunale, avrebbero dovuto essere effettuate e spedite entro la fine del 2002. Orbene, il fatto ritenuto in sentenza è indubbiamente diverso da quello contestato. Il fatto può considerarsi diverso quando viene modificato un elemento essenziale della fattispecie: la condotta, l'evento, nesso causale o la condizione di procedibilità. Secondo l'opinione prevalente presso questa corte, per configurare la nullità di cui all'articolo 522 c.p.p., non è sufficiente una qualsivoglia diversità ma è necessario che essa abbia inciso sul diritto di difesa (per tutte Cass. 14101 del 1999 Modauto). Nel caso in esame il fatto, non solo è diverso da quello contestato, ma ha anche inciso in concreto sul diritto di difesa. La diversità non riguarda la semplice omessa comunicazione dei dati delle analisi, nel qual caso sarebbe stato valido il ragionamento del tribunale, ma anche l'omessa effettuazione delle analisi che è cosa diversa dalla semplice comunicazione. In definitiva il fatto ritenuto in sentenza è diverso è più ampio di quello originariamente contestato perché, oltre alla specificazione dell'inosservanza con riferimento al decreto di autorizzazione provvisoria (nella contestazione si parlava genericamente di omessa comunicazione senza alcun riferimento al decreto autorizzativo), contiene anche il riferimento all'omessa effettuazione delle analisi relative al primo semestre del 2002, si riferisce cioè anche ad un fatto che è completamente fuori della contestazione. Non si può parlare di continenza, come affermato dal tribunale, perché non è il fatto ritenuto in sentenza che è compreso in quello più ampio di cui alla contestazione ma caso mai il contrario. Tale diversità ha inciso sul diritto di difesa poiché il prevenuto, chiamato a rispondere solo dell'omessa comunicazione dei dati relativi alle emissioni senza alcuna specificazione , si è limitato a sottolineare che i dati erano stati trasmessi, sia pure nel mese di marzo del 2003, e non ha preso in considerazione l'ipotesi, poi ritenuta in sentenza, ossia quella relativa all'omessa effettuazione delle analisi relative al primo semestre del 2002, che costituisce l'inosservanza più grave tra quelle ritenute in sentenza proprio perché le analisi relative al primo semestre non erano state effettuate. In definitiva l'imputato è stato condannato anche per una condotta che non era in alcun modo contemplata nel capo d'imputazione e sulla quale non ha avuto la possibilità di difendersi proprio perché non contemplata nell'accusa. Invece l'ampliamento dell'imputazione imponeva una contestazione suppletiva. La riprova che il fatto ritenuto in sentenza è diverso da quello contestato si trae dalla circostanza che i due fatti sono previsti da norme diverse. Invero, mentre la condotta specificata nel capo d'imputazione (omessa comunicazione dei dati relativi alle emissioni) era prevista dall'articolo 24 comma terzo del D.P.R. n 203 del 1988 ed ora dal comma quarto dell'articolo 279 decreto legislativo n 152 del 2006, quella ritenuta in sentenza (inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione) era prevista dal comma 4 dell'articolo 24 del citato D.P.P. ed ora è contemplata dal comma secondo dell'articolo 279 del decreto legislativo n 152 del 2006.


Alla stregua delle considerazioni svolte, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al pubblico ministero.

 
Gli altri motivi si devono ritenere assorbiti. 
 
Va solo sottolineato che dagli atti non emergono cause evidenti di proscioglimento nel merito.
 
Invero, il fatto ritenuto in sentenza, inosservanza delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione, già previsto dall'articolo 24 comma 4 del D.P.R. n. 203 del 1988, è ora contemplato dall'art 279 comma secondo del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale prevede esplicitamente proprio l'inosservanza delle prescrizioni, per cui, contrariamente all'assunto del difensore, non si è verificata alcuna abolitio criminis.


Il reato non è prescritto. 
 
In tema di successione di leggi penali, ai fini dell'individuazione della normativa di favore per il reo, non si può procedere a una combinazione delle disposizioni più favorevoli della nuova legge con quelle più favorevoli della vecchia, in quanto ciò comporterebbe la creazione di una terza legge diversa, sia da quella abrogata, sia da quella in vigore, ma occorre applicare integralmente quella delle due che, nel suo complesso, risulti, in relazione alla vicenda concreta oggetto di giudizio, più vantaggiosa al reo (cfr Cass. 23274 del 2004, n.7632 del 2000). Nella fattispecie la disciplina più favorevole al reo è quella vigente prima della riforma introdotta con la legge n. 251 del 2005, perché prevede termini prescrizionali più brevi. Tale disciplina però, secondo l'interpretazione di questa corte, impone, ai fini della sospensione del corso della prescrizione per impedimento dell'imputato o del suo difensore, di computare anche il periodo occorrente per la fissazione della nuova udienza che nella fattispecie decorre dal 24 aprile del 2004 al 29 novembre del 2004 e dal 12 ottobre del 2006 al 14 maggio del 2007. Pertanto, computati tali periodi, allo stato, il reato non si è prescritto.


P.Q.M.
LA CORTE


Letti gli articoli 521, 522 e, 620 c.p.p.


Dichiara


La nullità della sentenza impugnata ed ordina trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Vallo della Lucania.


Così deciso in Roma il 16novembre del 2007


Il consigliere estensore                  Il Presidente
     Ciro Petti                                      Claudio Vitalone

 


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