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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA - Sez. III, 28 Giugno 2007, procedimento C1/06



AGRICOLTURA - Regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli - Regolamento (CEE) n. 3665/87 - Produzione della prova dell'esportazione dei prodotti - Produzione della prova equivalente - Art. 47, n. 3 - Riconoscimento d'ufficio come prova equivalente di documenti giustificativi non collegati ad una domanda espressa di riconoscimento dell'equivalenza - Non applicazione all’esportazione diretta - Modalità procedurali nazionali - Obblighi che incombono alle autorità nazionali competenti. L'art. 47, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 5 dicembre 1994, n. 2955, non si applica all’esportazione diretta di prodotti. Qualora, tuttavia, a causa di circostanze non imputabili all’esportatore, il documento nazionale di esportazione comprovante l'uscita dei prodotti in questione dal territorio doganale della Comunità non possa essere presentato, l'autorità nazionale competente in materia di restituzioni all’esportazione deve, in conformità agli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 3665/87, come modificato dal regolamento n. 2955/94, tenere conto d’ufficio dei mezzi di prova equivalenti, nonché delle domande di equivalenza presentate implicitamente. Tali mezzi di prova devono essere comunque sufficienti ai fini del controllo svolto secondo le modalità definite dal diritto nazionale, purché queste rispettino la portata e l'efficacia del diritto comunitario. Qualora la scadenza del termine di presentazione dei mezzi di prova equivalenti sia imputabile alle autorità nazionali competenti, queste ultime non possono opporre all’esportatore diligente il termine di dodici mesi previsto dall'art. 47, n. 2, del regolamento n. 3665/87, come modificato dal regolamento n. 2955/94. CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA - Sez. III, 28 Giugno 2007, procedimento C-1/06


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CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,



SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

28 giugno 2007 (*)


«Agricoltura - Regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli - Regolamento (CEE) n. 3665/87 - Produzione della prova dell’esportazione dei prodotti - Produzione della prova equivalente - Art. 47, n. 3 - Riconoscimento d’ufficio come prova equivalente di documenti giustificativi non collegati ad una domanda espressa di riconoscimento dell’equivalenza - Non applicazione all’esportazione diretta - Modalità procedurali nazionali - Obblighi che incombono alle autorità nazionali competenti»



Nel procedimento C-1/06,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell’art. 234 CE, dal Finanzgericht Hamburg (Germania), con ordinanza 15 dicembre 2005, pervenuta in cancelleria il 3 gennaio 2006, nel procedimento tra

Bonn Fleisch Ex- und Import GmbH

e

Hauptzollamt Hamburg-Jonas,


LA CORTE (Terza Sezione),


composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, nonché dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh (relatore) e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 22 novembre 2006,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Bonn Fleisch Ex‑ und Import GmbH, dal sig. K. Landry, Rechtsanwalt;

– per lo Hauptzollamt Hamburg‑Jonas, dalla sig.ra S. Plenter, in qualità di agente;

– per il governo ellenico, dai sig. I. Chalkias e sig.ra S. Papaioannou, in qualità di agenti;

– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. F. Erlbacher, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 marzo 2007,

ha pronunciato la seguente


Sentenza


1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 47, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 5 dicembre 1994, n. 2955 (GU L 312 pag. 5; in prosieguo: il «regolamento n. 3665/87»).

2 La domanda in esame è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Bonn Fleisch Ex‑ und Import GmbH (in prosieguo: la «Bonn Fleisch») e lo Hauptzollamt Hamburg‑Jonas (ufficio doganale centrale di Amburgo‑Jonas; in prosieguo lo «Hauptzollamt»), riguardante il rimborso delle restituzioni all’esportazione preteso da quest’ultimo.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

Regolamento (CEE) n. 3566/92

3 Ai sensi dell’art. 2 del regolamento (CEE) della Commissione 8 dicembre 1992, n. 3566, relativo ai documenti da utilizzare ai fini dell’applicazione delle misure comunitarie che prevedono il controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione delle merci (GU L 362, pag. 11):

«Quando l’applicazione di una misura adottata in materia di importazione o esportazione o circolazione di merci nella Comunità è subordinata alla prova che le merci in oggetto hanno ricevuto l’utilizzazione e/o la destinazione previste o prescritte dalla predetta misura, detta prova è costituita dalla presentazione dell’esemplare di controllo T 5. (…)».

Regolamento n. 3665/87

4 Risulta dal quarantottesimo ‘considerando’ del regolamento n. 3665/87 (il cinquantesimo ‘considerando’ nella versione tedesca):

«(…) che, in seguito a circostanze non imputabili all’esportatore, può darsi che l’esemplare di controllo non possa essere presentato anche se il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità o ha raggiunto una destinazione particolare; che una tale situazione può creare intralci al commercio; che in tali casi occorre riconoscere come equivalenti altri documenti».

5 L’art. 3, n. 5, del regolamento n. 3665/87 è formulato come segue:

«Il documento utilizzato all’atto dell’esportazione per beneficiare di una restituzione deve recare tutti i dati necessari per il calcolo dell’importo della restituzione, in particolare:

a) la designazione dei prodotti secondo la nomenclatura utilizzata per le restituzioni;

b) la massa netta dei prodotti o eventualmente la quantità espressa nell’unità di misura da prendere in considerazione per calcolare la restituzione;

c) qualora risulti necessario per il calcolo della restituzione, la composizione dei prodotti in causa o un riferimento a tale composizione.

Qualora il documento contemplato nel presente paragrafo sia la dichiarazione d’esportazione, quest’ultima deve recare anche le indicazioni suddette nonché la dicitura “Codice restituzione”».

6 Ai termini dell’art. 4, n. 1, di detto regolamento:

«Fatto salvo il disposto degli articoli 5 e 16, il pagamento della restituzione è subordinato alla presentazione della prova che i prodotti per i quali è stata accettata la dichiarazione di esportazione hanno, nel termine massimo di 60 giorni da tale accettazione, lasciato come tale il territorio doganale della Comunità».

7 L’art. 6 del citato regolamento stabilisce che se, prima di lasciare il territorio doganale della Comunità un prodotto per il quale è stata accettata la dichiarazione d’esportazione attraversa territori comunitari diversi da quello dello Stato membro nel cui territorio tale dichiarazione è stata accettata, la prova che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità viene fornita mediante presentazione dell’originale debitamente annotato dell’esemplare di controllo T 5 di cui all’art. 2 del regolamento n. 3566/92.

8 L’art. 18, n. 1, del detto regolamento prevede quanto segue:

«La prova dell’espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo è costituita:

a) dalla presentazione del documento doganale o di una copia o fotocopia; (…)

o

b) [da un] attestato di scarico e di immissione in consumo compilato da una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza, riconosciuta per uno Stato membro. L’attestato reca la data e il numero del documento doganale di immissione in consumo.

o

c) dalla presentazione di qualsiasi altro documento vistato dalla dogana del paese terzo interessato, che identifichi i prodotti ed attesti che essi sono stati immessi in consumo in tale paese terzo».

9 L’art. 47 del regolamento n. 3665/87 dispone quanto segue:

«1. La restituzione viene versata, su richiesta specifica dell’esportatore, unicamente dallo Stato membro nel cui territorio è stata accettata la dichiarazione di esportazione.

La domanda di restituzione è presentata:

a) per iscritto: a tal fine, gli Stati membri possono prevedere un modulo speciale;

b) oppure avvalendosi di sistemi informatici, secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti e previo riconoscimento da parte della Commissione.

(…)

2. La pratica relativa al versamento della restituzione o allo svincolo della cauzione deve essere presentata, salvo forza maggiore, entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione d’esportazione.

3. Qualora l’esemplare di controllo T 5 di cui all’articolo 6 non venga restituito all’ufficio di partenza o all’organismo centrale entro tre mesi dal rilascio a causa di circostanze non imputabili all’esportatore, quest’ultimo può presentare all’organismo competente una domanda motivata di equivalenza.

I documenti giustificativi che devono corredare tale domanda comprendono:

a) se un esemplare di controllo è stato rilasciato per comprovare che i prodotti hanno lasciato il territorio doganale della Comunità:

– il documento di trasporto, e

– un documento dal quale risulti che il prodotto è stato presentato a un ufficio doganale di un paese terzo ovvero uno o più dei documenti di cui all’articolo 18, paragrafi 1, 2 e 4;

(…)

Per la presentazione della prova di equivalenza si applica il disposto del paragrafo 4.

4. Se i documenti richiesti ai sensi dell’articolo 18 non hanno potuto essere presentati entro il termine indicato al paragrafo 2, sebbene l’esportatore si sia fatto parte diligente per procurarseli e inoltrarli entro il termine suddetto, allo stesso possono essere concessi termini di presentazione supplementari.

5. La domanda di equivalenza di cui al paragrafo 3, anche se non corredata dai documenti giustificativi, e la domanda di concessione di termini supplementari di cui al paragrafo 4, devono venir presentate entro i termini fissati al paragrafo 2.

(…)».

Regolamento (CE) n. 800/1999

10 Il regolamento n. 3665/87 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 1999, n. 800, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 102, pag. 11). Quest’ultimo regolamento è entrato in vigore il 24 aprile 1999 ed è applicabile a decorrere dal 1º luglio 1999. In virtù, tuttavia, dell’art. 54, n. 1, primo trattino, del regolamento n. 800/1999, il regolamento n. 3665/87 continua ad applicarsi alle esportazioni per le quali le dichiarazioni d’esportazione sono state accettate prima del 1º luglio 1999.

La normativa nazionale

11 Nell’ordinamento tedesco, le disposizioni comunitarie relative alla resituzione all’esportazione sono recepite dal regolamento 24 maggio 1996 (Ausfuhrerstattungsverordnung) sulle restituzioni all’esportazione (BGBl. 1996 I, pag. 766; in prosieguo: l’«AEVO»).

12 L’art. 3 dell’AEVO dispone che, come documento ai sensi dell’art. 3, n. 5, del regolamento n. 3665/87, dev’essere utilizzato il modulo unico stabilito dal Ministero federale delle Finanze e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Ministero federale delle Finanze (Bundesfinanzverwaltung) alla voce «dichiarazione di esportazione (foglio supplementare) per restituzioni comunitarie all’esportazione» (dichiarazione di esportazione a fini di restituzione).

13 L’art. 4 dell’AEVO è redatto come segue:

«1. La conferma dell’uscita della merce dal territorio doganale della Comunità (conferma di uscita delle merci) è segnalata ai fini delle restituzioni dall’ufficio doganale di uscita (…) nella dichiarazione di esportazione per il territorio sul quale si applica il presente regolamento.

2. Nel caso di spedizioni di merci per le quali la dichiarazione di esportazione è stata accettata in un altro Stato membro dell’Unione europea, la conferma di uscita viene rilasciata, nell’esemplare di controllo T 5, dall’ufficio doganale competente nell’ambito di applicazione del presente regolamento».

Causa principale e questioni pregiudiziali

14 Nel 1998, la Bonn Fleisch ha direttamente esportato, dalla Germania alla Russia, carne di manzo dopo averla previamente sottoposta a regime di deposito doganale, ottenendo conformemente alla propria richiesta, il pagamento anticipato delle restituzioni all’esportazione.

15 Dopo aver presentato, l’8 aprile 1998, la dichiarazione di esportazione allo Hauptzollamt di Brema, la Bonn Fleisch ha inviato allo Hauptzollamt, il 13 luglio 1998, il documento di trasporto munito di una conferma di sdoganamento datata 9 aprile 1998 da parte della stazione di spedizione e il documento russo di importazione, che riporta il 20 maggio 1998 come data di immissione in libera pratica. La Bonn Fleisch ha contestualmente richiesto lo svincolo delle cauzioni.

16 Dopo aver informato telefonicamente la Bonn Fleisch il 21 luglio e il 18 novembre 1999 del mancato ricevimento della dichiarazione di esportazione provvista della relativa conferma rilasciata dall’ufficio di uscita, lo Hauptzollamt ha ordinato, mediante quattro ingiunzioni del 23 giungo 2000, il rimborso delle restituzioni all’esportazione versate in anticipo alla ricorrente nella causa principale, maggiorate del 20%, motivando che la ricorrente nella causa principale non avrebbe provato, mediante la dichiarazione di esportazione munita della relativa conferma, l’esportazione della merce al di fuori del territorio doganale della Comunità entro il termine di sessanta giorni previsto all’art. 4, n. 1, del regolamento n. 3665/87.

17 Nell’ambito del procedimento di opposizione diretto all’annullamento di dette decisioni, la Bonn Fleisch ha fatto valere, in particolare, che la dichiarazione di esportazione veniva automaticamente trasmessa allo Hauptzollamt all’interno dell’amministrazione doganale. Il regolamento n. 3665/87 non fisserebbe alcun obbligo a carico dell’esportatore di far pervenire la dichiarazione di esportazione a quest’ultimo organismo. La Bonn Fleisch, ad ogni modo, ha fatto valere una lettera dello Hauptzollamt di Stralsund del 2 novembre 2000, secondo la quale la copia della dichiarazione di esportazione destinata allo Hauptzollamt era stata spedita per posta dallo Zollamt di Mukran.

18 Sulla base delle informazioni fornite alla Corte nel corso della fase orale, tale copia della dichiarazione di esportazione è stata inviata allo Hauptzollamt entro il termine di dodici mesi previsto all’art. 47, n. 2, del regolamento n. 3665/87. Detto documento non si trova, tuttavia, nel fascicolo amministrativo dello Hauptzollamt o perché quest’ultimo non l’ha ricevuto oppure perché l’ha perso.

19 Con lettera del 2 novembre 2000, la Bonn Fleisch faceva presente che aveva trasmesso allo Hauptzollamt con lettera del 13 luglio 1998, e quindi entro il termine di dodici mesi previsto dall’art. 47, n. 2, del regolamento n. 3665/87, il documento di trasporto e il documento russo di importazione. La ricorrente sottolinea che la presentazione di detti documenti costituiva, nell’ipotesi in cui la dichiarazione di esportazione non fosse stata acclusa alla documentazione detenuta dallo Hauptzollamt, una domanda mediante comportamento concludente diretta a riconoscere tali documenti come prova dell’esportazione delle merci al di fuori del territorio doganale della Comunità.

20 Nella detta lettera del 2 novembre 2000, la Bonn Fleisch ha anche richiesto, questa volta in modo esplicito, che il documento di trasporto e il documento russo di importazione che aveva spedito allo Hauptzollamt con lettera del 13 luglio 1998, fossero riconosciuti equivalenti, in conformità all’art. 47, n. 3, del regolamento n. 3665/87.

21 Lo Hauptzollamt ha respinto tale domanda con decisione 13 dicembre 2001, giudicandola tardiva ai sensi dell’art. 47, n. 5, del regolamento n. 3665/87. Il detto ufficio ha inoltre chiarito che la lettera della ricorrente datata 13 luglio 1998 non poteva essere considerata alla stregua di una domanda diretta all’equivalenza dei documenti trasmessi poiché a tal fine era necessaria una domanda espressa e lo Hauptzollamt non sarebbe autorizzato a procedere d’ufficio al riconoscimento dell’asserita equivalenza dei documenti.

22 La Bonn Fleisch ha proposto, il 20 marzo 2003, un ricorso dinanzi al Finanzgericht Hamburg (Tribunale fiscale di Amburgo) contro le decisioni dello Hauptzollamt che respingono i suoi reclami.

23 Il giudice del rinvio constata che, quando un prodotto per il quale la dichiarazione di esportazione è stata accettata attraversa, prima di lasciare il territorio doganale della Comunità, territori comunitari diversi da quello dello Stato membro sul territorio del quale è stata accettata tale dichiarazione, l’art. 6 del regolamento n. 3665/87 prevede che la prova dell’esportazione di detto prodotto dal territorio doganale della Comunità viene fornita mediante presentazione dell’originale debitamente annotato dell’esemplare di controllo T 5. Il detto giudice osserva, in compenso, che in caso di esportazione diretta, come nella controversia principale, il legislatore non ha previsto in che modo debba essere prodotta la prova dell’esportazione delle merci dal territorio doganale della Comunità, di modo che dev’essere applicata la normativa nazionale, nella fattispecie l’art. 4, n. 1, dell’AEVO.

24 A questo proposito, il giudice del rinvio ricorda che, in conformità all’art. 49, n. 3, primo comma, del regolamento n. 800/1999, che ha sostituito il regolamento n. 3665/87, l’esportatore può presentare all’organismo competente una domanda motivata di equivalenza qualora l’esemplare di controllo T 5 o, eventualmente, il documento nazionale comprovante l’uscita dal territorio doganale della Comunità non vengano restituiti all’ufficio di partenza o all’organismo centrale entro tre mesi dal rilascio per cause non imputabili all’esportatore. Alla luce del fatto che il regolamento n. 800/1999 si limita a riformulare per motivi di chiarezza l’art. 47, n. 3 del regolamento n. 3665/87, non occorre, secondo il giudice del rinvio dar peso alla circostanza che quest’ultima disposizione menziona solo l’esemplare di controllo T 5 e non il documento nazionale comprovante l’uscita dei prodotti dal territorio doganale della Comunità.

25 Il giudice del rinvio rileva che la controversia principale è caratterizzata dal fatto che, anche se la dichiarazione di esportazione prevista all’art. 4 del regolamento n. 3665/87 non è giunta allo Hauptzollamt entro il termine di dodici mesi prescritto all’art. 47, n. 2, di tale regolamento, la Bonn Fleisch aveva tuttavia trasmesso allo Hauptzollamt entro il detto termine il documento di trasporto e il documento russo di importazione. Tali documenti costituiscono prove equivalenti ai sensi dell’art. 47, n. 3, del regolamento n. 3665/87. Il giudice del rinvio ritiene che, in presenza di determinate circostanze da precisare, l’amministrazione competente possa procedere d’ufficio al riconoscimento dell’equivalenza di documenti. Il fatto che, secondo i ‘considerando’ del regolamento n. 3665/87, l’art. 47, n. 3, è stato adottato nell’interesse degli esportatori darebbe credito a questa interpretazione. Sarebbe difficilmente compatibile con le finalità dell’organizzazione comune di mercato rifiutare il versamento di restituzioni ovvero lo svincolo di cauzioni per il mancato rispetto di una mera formalità, vale a dire una domanda espressa di equivalenza.

26 Quanto alla questione se una domanda di equivalenza possa essere presentata per fatti concludenti ovvero in via cautelativa, il giudice del rinvio riconosce che l’obbligo di presentare una domanda espressa agevola il controllo del rispetto del termine da parte dell’amministrazione competente. Tuttavia, la puntualità di una domanda di equivalenza può essere esaminata anche in caso di presentazione incidente o per fatti concludenti, dal momento che l’esportatore deve potersi rivolgere all’amministrazione competente ad esaminare la sua domanda di equivalenza sotto qualsiasi forma. Occorre solo stabilire se la volontà dell’esportatore di provare l’avvenuta esportazione della merce dal territorio doganale della Comunità emerga chiaramente dalle circostanze dei singoli casi di specie previsti.

27 Ritenendo che la controversia della quale è stato investito sollevi questioni di interpretazione del diritto comunitario, il Finanzgericht Hamburg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le due questioni pregiudiziali seguenti:

«1) Se, ai sensi dell’art. 47, n. 3, del regolamento n. 3665/87, l’organismo competente sia autorizzato e obbligato a riconoscere l’equivalenza anche d’ufficio.

2) Se la domanda di riconoscimento dell’equivalenza di cui all’art. 47, n. 3, del regolamento n. 3665/87 possa essere presentata anche in via cautelativa mediante comportamento concludente».

Sulle questioni pregiudiziali

28 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’autorità nazionale competente in materia di restituzioni all’esportazione possa o debba riconoscere d’ufficio l’equivalenza di documenti ai sensi dell’art. 47, n. 3, del regolamento n. 3665/87 e se una domanda di equivalenza presentata in applicazione di detta disposizione possa essere proposta implicitamente.

29 Il regolamento n. 3665/87, uno degli obiettivi del quale è combattere le irregolarità e le frodi constatate in materia di restituzioni all’esportazione, contiene disposizioni sostanziali e procedurali relative al versamento delle restituzioni all’esportazione (v. sentenze 11 luglio 2002, causa C‑210/00, Käserei Champignon Hofmeister, Racc. pag. I‑6453, punto 60, e 14 aprile 2005, causa C‑385/03, Käserei Champignon Hofmeister, Racc. p. I‑2997, punto 26).

30 La disposizione sostanziale che figura all’art. 4, n. 1, del regolamento n. 3665/87 prevede che il pagamento della restituzione è subordinato alla presentazione della prova che i prodotti per i quali è stata accettata la dichiarazione di esportazione hanno, entro il termine massimo di sessanta giorni da tale accettazione, lasciato come tale il territorio doganale della Comunità. In mancanza di questa prova, la restituzione non è versata.

31 L’art. 47 del regolamento n. 3665/87, che figura al titolo 4, intitolato «Procedura di versamento della restituzione» elenca le disposizioni procedurali alle quali l’esportatore deve adempiere per ottenere il versamento della restituzione.

32 Il n. 3 di questa disposizione prevede che qualora l’esemplare di controllo T 5 di cui all’art. 6 dello stesso regolamento non venga restituito all’ufficio di partenza o all’organismo centrale entro tre mesi dal rilascio a causa di circostanze non imputabili all’esportatore, quest’ultimo può presentare all’organismo competente una domanda motivata di equivalenza. Mediante detta domanda, l’esportatore presenta prove equivalenti per stabilire che i prodotti in questione hanno lasciato il territorio doganale della Comunità, così come pretende l’art. 4 del regolamento n. 3665/87.

33 Tuttavia, emerge dal tenore letterale dell’art. 6 del regolamento n. 3665/87, richiamato dall’art. 47, n. 3, di questo stesso regolamento, che se, prima di lasciare il territorio doganale della Comunità, un prodotto attraversa territori diversi da quello dello Stato membro nel cui territorio tale dichiarazione è stata accettata, la prova dell’esportazione del prodotto dal territorio doganale della Comunità viene fornita dalla presentazione dell’esemplare di controllo T 5.

34 Ne consegue che l’art. 47, n. 3, del regolamento n. 3665/87, come correttamente sostenuto dalla Commissione, non è applicabile all’esportazione diretta di prodotti quale quella della controversia principale. Detta disposizione non riguarda le domande di equivalenza presentate a causa della perdita del documento nazionale comprovante, nel caso di esportazione diretta, che i prodotti in questione hanno abbandonato il territorio doganale della Comunità.

35 Tale disposizione del regolamento n. 3665/87 si riferisce esclusivamente alle esportazioni indirette oggetto dell’art. 6 del citato regolamento. E’ il regolamento n. 800/1999 a prevedere esplicitamente che una domanda di equivalenza può essere presentata quando l’esemplare di controllo T 5 utilizzato in caso di esportazione indiretta o, all’occorrenza, il documento nazionale comprovante l’uscita dei prodotti dal territorio doganale della Comunità in caso di esportazione diretta, non è giunto all’ufficio di partenza o all’ufficio centrale entro un termine di tre mesi dal suo rilascio.

36 Questo regolamento, tuttavia, è applicabile dal 1° luglio 1999, di modo che l’art. 47, n. 3, del regolamento n. 3665/87 rimane applicabile alle esportazioni quali quelle della controversia principale, per le quali le dichiarazioni di esportazione sono state accettate prima di detta data.

37 In mancanza di una normativa comunitaria che precisa, nel caso di esportazioni dirette, quale documento l’esportatore debba presentare per provare che i prodotti per i quali la dichiarazione di esportazione è stata accettata abbiano effettivamente lasciato il territorio doganale della Comunità, spetta agli Stati membri specificare quale documento deve presentare l’esportatore a sostegno della domanda di pagamento della restituzione.

38 Emerge dagli atti depositati dinanzi alla Corte che, nell’ordinamento tedesco, in virtù dell’art. 4, n. 1, dell’AEVO, la conferma dell’uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità è indicata, ai fini delle restituzioni da parte dell’ufficio doganale di uscita, nella dichiarazione di esportazione per il territorio nel quale si applica il detto regolamento.

39 Secondo le informazioni a disposizione della Corte, questa normativa non prevede, per lo meno esplicitamente, la possibilità in capo all’esportatore di presentare prove equivalenti al fine di ricevere il versamento della restituzione.

40 Tuttavia, l’esigenza di buon funzionamento del sistema comunitario di pagamenti della restituzione non può consentire agli Stati membri di compromettere gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 3665/87, né i principi di diritto comunitario, in particolare il principio di proporzionalità.

41 Se, nel caso di esportazione diretta e in mancanza di normativa comunitaria nel settore, le modalità procedurali miranti ad assicurare la salvaguardia dei diritti che le parti ricavano dal diritto comunitario attengono all’ordinamento giuridico interno degli Stati membri in virtù del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi, esse non devono essere tuttavia meno favorevoli di quelle disciplinanti situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza), né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività) (v., in particolare, sentenze 14 dicembre 1995, cause riunite C‑430/93 e C-431/93, Van Schijndel e van Veen, Racc. pag. I‑4705, punto 17, e 7 settembre 2006, causa C‑53/04, Marrosu e Sardino; Racc. Pag. I‑7213, punto 52).

42 Alla luce delle suddette considerazioni, l’organismo nazionale competente in materia di restituzioni all’esportazione investito di una causa quale quella principale, nella quale il documento nazionale che attesta l’uscita dei prodotti dal territorio doganale della Comunità non possa essere presentato per ragioni non imputabili all’esportatore, deve tuttavia valutare d’ufficio se le informazioni o i documenti prodotti dall’esportatore siano sufficienti riguardo all’economia così come allo spirito e alla finalità del regolamento n. 3665/87.

43 Per quanto riguarda la finalità del detto regolamento, come emerge al suo quarantottesimo ‘considerando’ (cinquantesimo nella versione tedesca) e al suo art. 47, n. 3, è evidente che il legislatore comunitario ha voluto riconoscere all’esportatore, in determinate circostanze, la possibilità di dimostrare l’uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità mediante prove equivalenti.

44 Prevedendo una certa flessibilità nell’applicare le norme procedurali in materia di presentazione delle prove che l’esportatore deve fornire per ottenere il versamento della restituzione, il regolamento n. 3665/87 tiene conto anche del fatto che gli esportatori rischiano di incontrare difficoltà per ottenere i documenti doganali dalle autorità competenti, sulle quali non dispongono di alcun mezzo di pressione (v., in tal senso, sentenza 19 giugno 2003, causa C‑467/01, Eribrand, Racc. p. I‑6471, punto 41), così come della circostanza secondo la quale, talvolta, la perdita o la scomparsa dei documenti richiesti da detto regolamento per beneficiare della restituzione sono imputabili a tali autorità.

45 E’ pacifico, come risulta al punto 18 della presente sentenza, che la perdita o la scomparsa della dichiarazione di esportazione pretesa dalla normativa tedesca per accertare l’uscita dei prodotti in questione dal territorio doganale della Comunità non sono imputabili alla Bonn Fleisch.

46 Risulta anche dall’economia e dallo spirito del regolamento n. 3665/87 e, in particolare, dalle disposizioni del suo art. 47, che quest’ultimo cerca di non privare automaticamente l’esportatore diligente delle restituzioni previste dalla normativa comunitaria, quando detto esportatore, malgrado abbia dispiegato ogni sforzo che gli incombeva di effettuare, si trova nell’impossibilità di presentare i documenti richiesti al pagamento della restituzione a causa della perdita di questi documenti in seguito a circostanze che non gli sono imputabili (v., per analogia, per quanto riguarda l’art. 47, n. 4, del regolamento n. 3665/87, sentenza 21 gennaio 1999, causa C-54/95, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑35, punto 148).

47 Pertanto, qualora una domanda di pagamento della restituzione all’esportazione ai sensi dell’art. 47, n. 1, del regolamento n. 3665/87 sia stata presentata e, a causa di circostanze non imputabili all’esportatore, il documento nazionale di esportazione comprovante l’uscita dei prodotti in questione dal territorio doganale della Comunità non possa essere presentato, l’autorità nazionale competente in materia di restituzioni all’esportazione deve, in conformità agli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 3665/87, tenere conto d’ufficio dei mezzi di prova equivalenti, nonché delle domande di equivalenza presentate implicitamente.

48 Tali mezzi di prova, che, come prevede l’art. 47, n. 3, del regolamento n. 3665/87, possono ricomprendere tanto il documento di trasporto che il documento di importazione di uno Stato terzo dedotti dalla Bonn Fleisch nella controversia principale, devono essere comunque sufficienti ai fini del controllo svolto secondo le modalità definite dal diritto nazionale, purché queste rispettino la portata e l’efficacia del diritto comunitario [v., in tal senso, per quanto riguarda il regolamento (CE) della Commissione 30 maggio 1994, n. 1222, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all’esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (GU L 136, pag. 5), nella sua versione risultante dal regolamento (CE) della Commissione 7 febbraio 1996, n. 229, (GU L 30, pag. 24), sentenza 9 novembre 2006, causa C‑120/05, Heinrich Schulze, Racc. pag. I‑10717, punto 26].

49 Occorre anche ricordare che, in generale, ai sensi dell’art. 47, n. 2, del regolamento n. 3665/87, tali mezzi di prova equivalenti, analogamente ad ogni altro elemento del fascicolo costituito per ottenere il pagamento della restituzione o lo svincolo della cauzione, devono essere depositati, salvo casi di forza maggiore, entro i dodici mesi seguenti la data di accettazione della dichiarazione di esportazione.

50 Tuttavia, qualora la scadenza del termine di presentazione dei mezzi di prova equivalenti sia imputabile alle autorità nazionali competenti, essendo stato perso o essendo scomparso il documento nazionale comprovante l’uscita dei prodotti dal territorio doganale della Comunità a causa delle stesse autorità, queste ultime non possono opporre tale termine di dodici mesi all’esportatore diligente.

51 Considerato quanto precede, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali che l’art. 47, n. 3, del regolamento n. 3665/87 non si applica all’esportazione diretta di prodotti.

Qualora, tuttavia, a causa di circostanze non imputabili all’esportatore, il documento nazionale di esportazione comprovante l’uscita dei prodotti in questione dal territorio doganale della Comunità non possa essere presentato, l’autorità nazionale competente in materia di restituzioni all’esportazione deve, in conformità agli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 3665/87, tenere conto d’ufficio dei mezzi di prova equivalenti, nonché delle domande di equivalenza presentate implicitamente. Tali mezzi di prova devono essere comunque sufficienti ai fini del controllo svolto secondo le modalità definite dal diritto nazionale, purché queste rispettino la portata e l’efficacia del diritto comunitario.

Qualora la scadenza del termine di presentazione dei mezzi di prova equivalenti sia imputabile alle autorità nazionali competenti, queste ultime non possono opporre all’esportatore diligente il termine di dodici mesi previsto dall’art. 47, n. 2, del regolamento n. 3665/87.

Sulle spese

52 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.


Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:


L'art. 47, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 5 dicembre 1994, n. 2955, non si applica all’esportazione diretta di prodotti.

Qualora, tuttavia, a causa di circostanze non imputabili all’esportatore, il documento nazionale di esportazione comprovante l’uscita dei prodotti in questione dal territorio doganale della Comunità non possa essere presentato, l’autorità nazionale competente in materia di restituzioni all’esportazione deve, in conformità agli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 3665/87, come modificato dal regolamento n. 2955/94, tenere conto d’ufficio dei mezzi di prova equivalenti, nonché delle domande di equivalenza presentate implicitamente. Tali mezzi di prova devono essere comunque sufficienti ai fini del controllo svolto secondo le modalità definite dal diritto nazionale, purché queste rispettino la portata e l’efficacia del diritto comunitario.

Qualora la scadenza del termine di presentazione dei mezzi di prova equivalenti sia imputabile alle autorità nazionali competenti, queste ultime non possono opporre all’esportatore diligente il termine di dodici mesi previsto dall’art. 47, n. 2, del regolamento n. 3665/87, come modificato dal regolamento n. 2955/94.

Firme

 


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