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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CORTE DI
GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA - Sez. III, 28 Giugno 2007, procedimento
C1/06
AGRICOLTURA - Regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti
agricoli - Regolamento (CEE) n. 3665/87 - Produzione della prova
dell'esportazione dei prodotti - Produzione della prova equivalente - Art.
47, n. 3 - Riconoscimento d'ufficio come prova equivalente di documenti
giustificativi non collegati ad una domanda espressa di riconoscimento
dell'equivalenza - Non applicazione all’esportazione diretta - Modalità
procedurali nazionali - Obblighi che incombono alle autorità nazionali
competenti. L'art. 47, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 27
novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime
delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato
dal regolamento (CE) della Commissione 5 dicembre 1994, n. 2955, non si
applica all’esportazione diretta di prodotti. Qualora, tuttavia, a causa di
circostanze non imputabili all’esportatore, il documento nazionale di
esportazione comprovante l'uscita dei prodotti in questione dal territorio
doganale della Comunità non possa essere presentato, l'autorità nazionale
competente in materia di restituzioni all’esportazione deve, in conformità
agli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 3665/87, come modificato dal
regolamento n. 2955/94, tenere conto d’ufficio dei mezzi di prova
equivalenti, nonché delle domande di equivalenza presentate implicitamente.
Tali mezzi di prova devono essere comunque sufficienti ai fini del controllo
svolto secondo le modalità definite dal diritto nazionale, purché queste
rispettino la portata e l'efficacia del diritto comunitario. Qualora la
scadenza del termine di presentazione dei mezzi di prova equivalenti sia
imputabile alle autorità nazionali competenti, queste ultime non possono
opporre all’esportatore diligente il termine di dodici mesi previsto
dall'art. 47, n. 2, del regolamento n. 3665/87, come modificato dal
regolamento n. 2955/94. CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA - Sez.
III, 28 Giugno 2007, procedimento C-1/06
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
«Agricoltura - Regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti
agricoli - Regolamento (CEE) n. 3665/87 - Produzione della prova
dell’esportazione dei prodotti - Produzione della prova equivalente -
Art. 47, n. 3 - Riconoscimento d’ufficio come prova equivalente di
documenti giustificativi non collegati ad una domanda espressa di
riconoscimento dell’equivalenza - Non applicazione all’esportazione
diretta - Modalità procedurali nazionali - Obblighi che incombono alle
autorità nazionali competenti»
Nel procedimento C-1/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte ai sensi dell’art. 234 CE, dal Finanzgericht Hamburg (Germania),
con ordinanza 15 dicembre 2005, pervenuta in cancelleria il 3 gennaio
2006, nel procedimento tra
Bonn Fleisch Ex- und Import GmbH
e
Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, nonché dai sigg. J.N.
Cunha Rodrigues, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh (relatore) e dalla sig.ra P.
Lindh, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione
orale del 22 novembre 2006,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Bonn Fleisch Ex‑ und Import GmbH, dal sig. K. Landry,
Rechtsanwalt;
– per lo Hauptzollamt Hamburg‑Jonas, dalla sig.ra S. Plenter, in qualità
di agente;
– per il governo ellenico, dai sig. I. Chalkias e sig.ra S. Papaioannou,
in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. F. Erlbacher, in
qualità di agente,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 6 marzo 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione
dell’art. 47, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre
1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle
restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag.
1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 5 dicembre
1994, n. 2955 (GU L 312 pag. 5; in prosieguo: il «regolamento n.
3665/87»).
2 La domanda in esame è stata proposta nell’ambito di una controversia
tra la Bonn Fleisch Ex‑ und Import GmbH (in prosieguo: la «Bonn Fleisch»)
e lo Hauptzollamt Hamburg‑Jonas (ufficio doganale centrale di Amburgo‑Jonas;
in prosieguo lo «Hauptzollamt»), riguardante il rimborso delle
restituzioni all’esportazione preteso da quest’ultimo.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
Regolamento (CEE) n. 3566/92
3 Ai sensi dell’art. 2 del regolamento (CEE) della Commissione 8
dicembre 1992, n. 3566, relativo ai documenti da utilizzare ai fini
dell’applicazione delle misure comunitarie che prevedono il controllo
dell’utilizzazione e/o della destinazione delle merci (GU L 362, pag.
11):
«Quando l’applicazione di una misura adottata in materia di importazione
o esportazione o circolazione di merci nella Comunità è subordinata alla
prova che le merci in oggetto hanno ricevuto l’utilizzazione e/o la
destinazione previste o prescritte dalla predetta misura, detta prova è
costituita dalla presentazione dell’esemplare di controllo T 5. (…)».
Regolamento n. 3665/87
4 Risulta dal quarantottesimo ‘considerando’ del regolamento n. 3665/87
(il cinquantesimo ‘considerando’ nella versione tedesca):
«(…) che, in seguito a circostanze non imputabili all’esportatore, può
darsi che l’esemplare di controllo non possa essere presentato anche se
il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità o ha
raggiunto una destinazione particolare; che una tale situazione può
creare intralci al commercio; che in tali casi occorre riconoscere come
equivalenti altri documenti».
5 L’art. 3, n. 5, del regolamento n. 3665/87 è formulato come segue:
«Il documento utilizzato all’atto dell’esportazione per beneficiare di
una restituzione deve recare tutti i dati necessari per il calcolo
dell’importo della restituzione, in particolare:
a) la designazione dei prodotti secondo la nomenclatura utilizzata per
le restituzioni;
b) la massa netta dei prodotti o eventualmente la quantità espressa
nell’unità di misura da prendere in considerazione per calcolare la
restituzione;
c) qualora risulti necessario per il calcolo della restituzione, la
composizione dei prodotti in causa o un riferimento a tale composizione.
Qualora il documento contemplato nel presente paragrafo sia la
dichiarazione d’esportazione, quest’ultima deve recare anche le
indicazioni suddette nonché la dicitura “Codice restituzione”».
6 Ai termini dell’art. 4, n. 1, di detto regolamento:
«Fatto salvo il disposto degli articoli 5 e 16, il pagamento della
restituzione è subordinato alla presentazione della prova che i prodotti
per i quali è stata accettata la dichiarazione di esportazione hanno,
nel termine massimo di 60 giorni da tale accettazione, lasciato come
tale il territorio doganale della Comunità».
7 L’art. 6 del citato regolamento stabilisce che se, prima di lasciare
il territorio doganale della Comunità un prodotto per il quale è stata
accettata la dichiarazione d’esportazione attraversa territori
comunitari diversi da quello dello Stato membro nel cui territorio tale
dichiarazione è stata accettata, la prova che il prodotto ha lasciato il
territorio doganale della Comunità viene fornita mediante presentazione
dell’originale debitamente annotato dell’esemplare di controllo T 5 di
cui all’art. 2 del regolamento n. 3566/92.
8 L’art. 18, n. 1, del detto regolamento prevede quanto segue:
«La prova dell’espletamento delle formalità doganali di immissione in
consumo è costituita:
a) dalla presentazione del documento doganale o di una copia o
fotocopia; (…)
o
b) [da un] attestato di scarico e di immissione in consumo compilato da
una società specializzata sul piano internazionale in materia di
controllo e di sorveglianza, riconosciuta per uno Stato membro.
L’attestato reca la data e il numero del documento doganale di
immissione in consumo.
o
c) dalla presentazione di qualsiasi altro documento vistato dalla dogana
del paese terzo interessato, che identifichi i prodotti ed attesti che
essi sono stati immessi in consumo in tale paese terzo».
9 L’art. 47 del regolamento n. 3665/87 dispone quanto segue:
«1. La restituzione viene versata, su richiesta specifica
dell’esportatore, unicamente dallo Stato membro nel cui territorio è
stata accettata la dichiarazione di esportazione.
La domanda di restituzione è presentata:
a) per iscritto: a tal fine, gli Stati membri possono prevedere un
modulo speciale;
b) oppure avvalendosi di sistemi informatici, secondo le modalità
stabilite dalle autorità competenti e previo riconoscimento da parte
della Commissione.
(…)
2. La pratica relativa al versamento della restituzione o allo svincolo
della cauzione deve essere presentata, salvo forza maggiore, entro 12
mesi dalla data di accettazione della dichiarazione d’esportazione.
3. Qualora l’esemplare di controllo T 5 di cui all’articolo 6 non venga
restituito all’ufficio di partenza o all’organismo centrale entro tre
mesi dal rilascio a causa di circostanze non imputabili all’esportatore,
quest’ultimo può presentare all’organismo competente una domanda
motivata di equivalenza.
I documenti giustificativi che devono corredare tale domanda
comprendono:
a) se un esemplare di controllo è stato rilasciato per comprovare che i
prodotti hanno lasciato il territorio doganale della Comunità:
– il documento di trasporto, e
– un documento dal quale risulti che il prodotto è stato presentato a un
ufficio doganale di un paese terzo ovvero uno o più dei documenti di cui
all’articolo 18, paragrafi 1, 2 e 4;
(…)
Per la presentazione della prova di equivalenza si applica il disposto
del paragrafo 4.
4. Se i documenti richiesti ai sensi dell’articolo 18 non hanno potuto
essere presentati entro il termine indicato al paragrafo 2, sebbene
l’esportatore si sia fatto parte diligente per procurarseli e inoltrarli
entro il termine suddetto, allo stesso possono essere concessi termini
di presentazione supplementari.
5. La domanda di equivalenza di cui al paragrafo 3, anche se non
corredata dai documenti giustificativi, e la domanda di concessione di
termini supplementari di cui al paragrafo 4, devono venir presentate
entro i termini fissati al paragrafo 2.
(…)».
Regolamento (CE) n. 800/1999
10 Il regolamento n. 3665/87 è stato abrogato e sostituito dal
regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 1999, n. 800, recante
modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni
all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 102, pag. 11).
Quest’ultimo regolamento è entrato in vigore il 24 aprile 1999 ed è
applicabile a decorrere dal 1º luglio 1999. In virtù, tuttavia,
dell’art. 54, n. 1, primo trattino, del regolamento n. 800/1999, il
regolamento n. 3665/87 continua ad applicarsi alle esportazioni per le
quali le dichiarazioni d’esportazione sono state accettate prima del 1º
luglio 1999.
La normativa nazionale
11 Nell’ordinamento tedesco, le disposizioni comunitarie relative alla
resituzione all’esportazione sono recepite dal regolamento 24 maggio
1996 (Ausfuhrerstattungsverordnung) sulle restituzioni all’esportazione
(BGBl. 1996 I, pag. 766; in prosieguo: l’«AEVO»).
12 L’art. 3 dell’AEVO dispone che, come documento ai sensi dell’art. 3,
n. 5, del regolamento n. 3665/87, dev’essere utilizzato il modulo unico
stabilito dal Ministero federale delle Finanze e pubblicato nella
Gazzetta ufficiale del Ministero federale delle Finanze (Bundesfinanzverwaltung)
alla voce «dichiarazione di esportazione (foglio supplementare) per
restituzioni comunitarie all’esportazione» (dichiarazione di
esportazione a fini di restituzione).
13 L’art. 4 dell’AEVO è redatto come segue:
«1. La conferma dell’uscita della merce dal territorio doganale della
Comunità (conferma di uscita delle merci) è segnalata ai fini delle
restituzioni dall’ufficio doganale di uscita (…) nella dichiarazione di
esportazione per il territorio sul quale si applica il presente
regolamento.
2. Nel caso di spedizioni di merci per le quali la dichiarazione di
esportazione è stata accettata in un altro Stato membro dell’Unione
europea, la conferma di uscita viene rilasciata, nell’esemplare di
controllo T 5, dall’ufficio doganale competente nell’ambito di
applicazione del presente regolamento».
Causa principale e questioni pregiudiziali
14 Nel 1998, la Bonn Fleisch ha direttamente esportato, dalla Germania
alla Russia, carne di manzo dopo averla previamente sottoposta a regime
di deposito doganale, ottenendo conformemente alla propria richiesta, il
pagamento anticipato delle restituzioni all’esportazione.
15 Dopo aver presentato, l’8 aprile 1998, la dichiarazione di
esportazione allo Hauptzollamt di Brema, la Bonn Fleisch ha inviato allo
Hauptzollamt, il 13 luglio 1998, il documento di trasporto munito di una
conferma di sdoganamento datata 9 aprile 1998 da parte della stazione di
spedizione e il documento russo di importazione, che riporta il 20
maggio 1998 come data di immissione in libera pratica. La Bonn Fleisch
ha contestualmente richiesto lo svincolo delle cauzioni.
16 Dopo aver informato telefonicamente la Bonn Fleisch il 21 luglio e il
18 novembre 1999 del mancato ricevimento della dichiarazione di
esportazione provvista della relativa conferma rilasciata dall’ufficio
di uscita, lo Hauptzollamt ha ordinato, mediante quattro ingiunzioni del
23 giungo 2000, il rimborso delle restituzioni all’esportazione versate
in anticipo alla ricorrente nella causa principale, maggiorate del 20%,
motivando che la ricorrente nella causa principale non avrebbe provato,
mediante la dichiarazione di esportazione munita della relativa
conferma, l’esportazione della merce al di fuori del territorio doganale
della Comunità entro il termine di sessanta giorni previsto all’art. 4,
n. 1, del regolamento n. 3665/87.
17 Nell’ambito del procedimento di opposizione diretto all’annullamento
di dette decisioni, la Bonn Fleisch ha fatto valere, in particolare, che
la dichiarazione di esportazione veniva automaticamente trasmessa allo
Hauptzollamt all’interno dell’amministrazione doganale. Il regolamento
n. 3665/87 non fisserebbe alcun obbligo a carico dell’esportatore di far
pervenire la dichiarazione di esportazione a quest’ultimo organismo. La
Bonn Fleisch, ad ogni modo, ha fatto valere una lettera dello
Hauptzollamt di Stralsund del 2 novembre 2000, secondo la quale la copia
della dichiarazione di esportazione destinata allo Hauptzollamt era
stata spedita per posta dallo Zollamt di Mukran.
18 Sulla base delle informazioni fornite alla Corte nel corso della fase
orale, tale copia della dichiarazione di esportazione è stata inviata
allo Hauptzollamt entro il termine di dodici mesi previsto all’art. 47,
n. 2, del regolamento n. 3665/87. Detto documento non si trova,
tuttavia, nel fascicolo amministrativo dello Hauptzollamt o perché
quest’ultimo non l’ha ricevuto oppure perché l’ha perso.
19 Con lettera del 2 novembre 2000, la Bonn Fleisch faceva presente che
aveva trasmesso allo Hauptzollamt con lettera del 13 luglio 1998, e
quindi entro il termine di dodici mesi previsto dall’art. 47, n. 2, del
regolamento n. 3665/87, il documento di trasporto e il documento russo
di importazione. La ricorrente sottolinea che la presentazione di detti
documenti costituiva, nell’ipotesi in cui la dichiarazione di
esportazione non fosse stata acclusa alla documentazione detenuta dallo
Hauptzollamt, una domanda mediante comportamento concludente diretta a
riconoscere tali documenti come prova dell’esportazione delle merci al
di fuori del territorio doganale della Comunità.
20 Nella detta lettera del 2 novembre 2000, la Bonn Fleisch ha anche
richiesto, questa volta in modo esplicito, che il documento di trasporto
e il documento russo di importazione che aveva spedito allo Hauptzollamt
con lettera del 13 luglio 1998, fossero riconosciuti equivalenti, in
conformità all’art. 47, n. 3, del regolamento n. 3665/87.
21 Lo Hauptzollamt ha respinto tale domanda con decisione 13 dicembre
2001, giudicandola tardiva ai sensi dell’art. 47, n. 5, del regolamento
n. 3665/87. Il detto ufficio ha inoltre chiarito che la lettera della
ricorrente datata 13 luglio 1998 non poteva essere considerata alla
stregua di una domanda diretta all’equivalenza dei documenti trasmessi
poiché a tal fine era necessaria una domanda espressa e lo Hauptzollamt
non sarebbe autorizzato a procedere d’ufficio al riconoscimento
dell’asserita equivalenza dei documenti.
22 La Bonn Fleisch ha proposto, il 20 marzo 2003, un ricorso dinanzi al
Finanzgericht Hamburg (Tribunale fiscale di Amburgo) contro le decisioni
dello Hauptzollamt che respingono i suoi reclami.
23 Il giudice del rinvio constata che, quando un prodotto per il quale
la dichiarazione di esportazione è stata accettata attraversa, prima di
lasciare il territorio doganale della Comunità, territori comunitari
diversi da quello dello Stato membro sul territorio del quale è stata
accettata tale dichiarazione, l’art. 6 del regolamento n. 3665/87
prevede che la prova dell’esportazione di detto prodotto dal territorio
doganale della Comunità viene fornita mediante presentazione
dell’originale debitamente annotato dell’esemplare di controllo T 5. Il
detto giudice osserva, in compenso, che in caso di esportazione diretta,
come nella controversia principale, il legislatore non ha previsto in
che modo debba essere prodotta la prova dell’esportazione delle merci
dal territorio doganale della Comunità, di modo che dev’essere applicata
la normativa nazionale, nella fattispecie l’art. 4, n. 1, dell’AEVO.
24 A questo proposito, il giudice del rinvio ricorda che, in conformità
all’art. 49, n. 3, primo comma, del regolamento n. 800/1999, che ha
sostituito il regolamento n. 3665/87, l’esportatore può presentare
all’organismo competente una domanda motivata di equivalenza qualora
l’esemplare di controllo T 5 o, eventualmente, il documento nazionale
comprovante l’uscita dal territorio doganale della Comunità non vengano
restituiti all’ufficio di partenza o all’organismo centrale entro tre
mesi dal rilascio per cause non imputabili all’esportatore. Alla luce
del fatto che il regolamento n. 800/1999 si limita a riformulare per
motivi di chiarezza l’art. 47, n. 3 del regolamento n. 3665/87, non
occorre, secondo il giudice del rinvio dar peso alla circostanza che
quest’ultima disposizione menziona solo l’esemplare di controllo T 5 e
non il documento nazionale comprovante l’uscita dei prodotti dal
territorio doganale della Comunità.
25 Il giudice del rinvio rileva che la controversia principale è
caratterizzata dal fatto che, anche se la dichiarazione di esportazione
prevista all’art. 4 del regolamento n. 3665/87 non è giunta allo
Hauptzollamt entro il termine di dodici mesi prescritto all’art. 47, n.
2, di tale regolamento, la Bonn Fleisch aveva tuttavia trasmesso allo
Hauptzollamt entro il detto termine il documento di trasporto e il
documento russo di importazione. Tali documenti costituiscono prove
equivalenti ai sensi dell’art. 47, n. 3, del regolamento n. 3665/87. Il
giudice del rinvio ritiene che, in presenza di determinate circostanze
da precisare, l’amministrazione competente possa procedere d’ufficio al
riconoscimento dell’equivalenza di documenti. Il fatto che, secondo i
‘considerando’ del regolamento n. 3665/87, l’art. 47, n. 3, è stato
adottato nell’interesse degli esportatori darebbe credito a questa
interpretazione. Sarebbe difficilmente compatibile con le finalità
dell’organizzazione comune di mercato rifiutare il versamento di
restituzioni ovvero lo svincolo di cauzioni per il mancato rispetto di
una mera formalità, vale a dire una domanda espressa di equivalenza.
26 Quanto alla questione se una domanda di equivalenza possa essere
presentata per fatti concludenti ovvero in via cautelativa, il giudice
del rinvio riconosce che l’obbligo di presentare una domanda espressa
agevola il controllo del rispetto del termine da parte
dell’amministrazione competente. Tuttavia, la puntualità di una domanda
di equivalenza può essere esaminata anche in caso di presentazione
incidente o per fatti concludenti, dal momento che l’esportatore deve
potersi rivolgere all’amministrazione competente ad esaminare la sua
domanda di equivalenza sotto qualsiasi forma. Occorre solo stabilire se
la volontà dell’esportatore di provare l’avvenuta esportazione della
merce dal territorio doganale della Comunità emerga chiaramente dalle
circostanze dei singoli casi di specie previsti.
27 Ritenendo che la controversia della quale è stato investito sollevi
questioni di interpretazione del diritto comunitario, il Finanzgericht
Hamburg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla
Corte le due questioni pregiudiziali seguenti:
«1) Se, ai sensi dell’art. 47, n. 3, del regolamento n. 3665/87,
l’organismo competente sia autorizzato e obbligato a riconoscere
l’equivalenza anche d’ufficio.
2) Se la domanda di riconoscimento dell’equivalenza di cui all’art. 47,
n. 3, del regolamento n. 3665/87 possa essere presentata anche in via
cautelativa mediante comportamento concludente».
Sulle questioni pregiudiziali
28 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il
giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’autorità nazionale
competente in materia di restituzioni all’esportazione possa o debba
riconoscere d’ufficio l’equivalenza di documenti ai sensi dell’art. 47,
n. 3, del regolamento n. 3665/87 e se una domanda di equivalenza
presentata in applicazione di detta disposizione possa essere proposta
implicitamente.
29 Il regolamento n. 3665/87, uno degli obiettivi del quale è combattere
le irregolarità e le frodi constatate in materia di restituzioni
all’esportazione, contiene disposizioni sostanziali e procedurali
relative al versamento delle restituzioni all’esportazione (v. sentenze
11 luglio 2002, causa C‑210/00, Käserei Champignon Hofmeister, Racc.
pag. I‑6453, punto 60, e 14 aprile 2005, causa C‑385/03, Käserei
Champignon Hofmeister, Racc. p. I‑2997, punto 26).
30 La disposizione sostanziale che figura all’art. 4, n. 1, del
regolamento n. 3665/87 prevede che il pagamento della restituzione è
subordinato alla presentazione della prova che i prodotti per i quali è
stata accettata la dichiarazione di esportazione hanno, entro il termine
massimo di sessanta giorni da tale accettazione, lasciato come tale il
territorio doganale della Comunità. In mancanza di questa prova, la
restituzione non è versata.
31 L’art. 47 del regolamento n. 3665/87, che figura al titolo 4,
intitolato «Procedura di versamento della restituzione» elenca le
disposizioni procedurali alle quali l’esportatore deve adempiere per
ottenere il versamento della restituzione.
32 Il n. 3 di questa disposizione prevede che qualora l’esemplare di
controllo T 5 di cui all’art. 6 dello stesso regolamento non venga
restituito all’ufficio di partenza o all’organismo centrale entro tre
mesi dal rilascio a causa di circostanze non imputabili all’esportatore,
quest’ultimo può presentare all’organismo competente una domanda
motivata di equivalenza. Mediante detta domanda, l’esportatore presenta
prove equivalenti per stabilire che i prodotti in questione hanno
lasciato il territorio doganale della Comunità, così come pretende
l’art. 4 del regolamento n. 3665/87.
33 Tuttavia, emerge dal tenore letterale dell’art. 6 del regolamento n.
3665/87, richiamato dall’art. 47, n. 3, di questo stesso regolamento,
che se, prima di lasciare il territorio doganale della Comunità, un
prodotto attraversa territori diversi da quello dello Stato membro nel
cui territorio tale dichiarazione è stata accettata, la prova
dell’esportazione del prodotto dal territorio doganale della Comunità
viene fornita dalla presentazione dell’esemplare di controllo T 5.
34 Ne consegue che l’art. 47, n. 3, del regolamento n. 3665/87, come
correttamente sostenuto dalla Commissione, non è applicabile
all’esportazione diretta di prodotti quale quella della controversia
principale. Detta disposizione non riguarda le domande di equivalenza
presentate a causa della perdita del documento nazionale comprovante,
nel caso di esportazione diretta, che i prodotti in questione hanno
abbandonato il territorio doganale della Comunità.
35 Tale disposizione del regolamento n. 3665/87 si riferisce
esclusivamente alle esportazioni indirette oggetto dell’art. 6 del
citato regolamento. E’ il regolamento n. 800/1999 a prevedere
esplicitamente che una domanda di equivalenza può essere presentata
quando l’esemplare di controllo T 5 utilizzato in caso di esportazione
indiretta o, all’occorrenza, il documento nazionale comprovante l’uscita
dei prodotti dal territorio doganale della Comunità in caso di
esportazione diretta, non è giunto all’ufficio di partenza o all’ufficio
centrale entro un termine di tre mesi dal suo rilascio.
36 Questo regolamento, tuttavia, è applicabile dal 1° luglio 1999, di
modo che l’art. 47, n. 3, del regolamento n. 3665/87 rimane applicabile
alle esportazioni quali quelle della controversia principale, per le
quali le dichiarazioni di esportazione sono state accettate prima di
detta data.
37 In mancanza di una normativa comunitaria che precisa, nel caso di
esportazioni dirette, quale documento l’esportatore debba presentare per
provare che i prodotti per i quali la dichiarazione di esportazione è
stata accettata abbiano effettivamente lasciato il territorio doganale
della Comunità, spetta agli Stati membri specificare quale documento
deve presentare l’esportatore a sostegno della domanda di pagamento
della restituzione.
38 Emerge dagli atti depositati dinanzi alla Corte che, nell’ordinamento
tedesco, in virtù dell’art. 4, n. 1, dell’AEVO, la conferma dell’uscita
delle merci dal territorio doganale della Comunità è indicata, ai fini
delle restituzioni da parte dell’ufficio doganale di uscita, nella
dichiarazione di esportazione per il territorio nel quale si applica il
detto regolamento.
39 Secondo le informazioni a disposizione della Corte, questa normativa
non prevede, per lo meno esplicitamente, la possibilità in capo
all’esportatore di presentare prove equivalenti al fine di ricevere il
versamento della restituzione.
40 Tuttavia, l’esigenza di buon funzionamento del sistema comunitario di
pagamenti della restituzione non può consentire agli Stati membri di
compromettere gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 3665/87, né i
principi di diritto comunitario, in particolare il principio di
proporzionalità.
41 Se, nel caso di esportazione diretta e in mancanza di normativa
comunitaria nel settore, le modalità procedurali miranti ad assicurare
la salvaguardia dei diritti che le parti ricavano dal diritto
comunitario attengono all’ordinamento giuridico interno degli Stati
membri in virtù del principio dell’autonomia procedurale di questi
ultimi, esse non devono essere tuttavia meno favorevoli di quelle
disciplinanti situazioni analoghe di natura interna (principio di
equivalenza), né rendere praticamente impossibile o eccessivamente
difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico
comunitario (principio di effettività) (v., in particolare, sentenze 14
dicembre 1995, cause riunite C‑430/93 e C-431/93, Van Schijndel e van
Veen, Racc. pag. I‑4705, punto 17, e 7 settembre 2006, causa C‑53/04,
Marrosu e Sardino; Racc. Pag. I‑7213, punto 52).
42 Alla luce delle suddette considerazioni, l’organismo nazionale
competente in materia di restituzioni all’esportazione investito di una
causa quale quella principale, nella quale il documento nazionale che
attesta l’uscita dei prodotti dal territorio doganale della Comunità non
possa essere presentato per ragioni non imputabili all’esportatore, deve
tuttavia valutare d’ufficio se le informazioni o i documenti prodotti
dall’esportatore siano sufficienti riguardo all’economia così come allo
spirito e alla finalità del regolamento n. 3665/87.
43 Per quanto riguarda la finalità del detto regolamento, come emerge al
suo quarantottesimo ‘considerando’ (cinquantesimo nella versione
tedesca) e al suo art. 47, n. 3, è evidente che il legislatore
comunitario ha voluto riconoscere all’esportatore, in determinate
circostanze, la possibilità di dimostrare l’uscita delle merci dal
territorio doganale della Comunità mediante prove equivalenti.
44 Prevedendo una certa flessibilità nell’applicare le norme procedurali
in materia di presentazione delle prove che l’esportatore deve fornire
per ottenere il versamento della restituzione, il regolamento n. 3665/87
tiene conto anche del fatto che gli esportatori rischiano di incontrare
difficoltà per ottenere i documenti doganali dalle autorità competenti,
sulle quali non dispongono di alcun mezzo di pressione (v., in tal
senso, sentenza 19 giugno 2003, causa C‑467/01, Eribrand, Racc. p.
I‑6471, punto 41), così come della circostanza secondo la quale,
talvolta, la perdita o la scomparsa dei documenti richiesti da detto
regolamento per beneficiare della restituzione sono imputabili a tali
autorità.
45 E’ pacifico, come risulta al punto 18 della presente sentenza, che la
perdita o la scomparsa della dichiarazione di esportazione pretesa dalla
normativa tedesca per accertare l’uscita dei prodotti in questione dal
territorio doganale della Comunità non sono imputabili alla Bonn Fleisch.
46 Risulta anche dall’economia e dallo spirito del regolamento n.
3665/87 e, in particolare, dalle disposizioni del suo art. 47, che
quest’ultimo cerca di non privare automaticamente l’esportatore
diligente delle restituzioni previste dalla normativa comunitaria,
quando detto esportatore, malgrado abbia dispiegato ogni sforzo che gli
incombeva di effettuare, si trova nell’impossibilità di presentare i
documenti richiesti al pagamento della restituzione a causa della
perdita di questi documenti in seguito a circostanze che non gli sono
imputabili (v., per analogia, per quanto riguarda l’art. 47, n. 4, del
regolamento n. 3665/87, sentenza 21 gennaio 1999, causa C-54/95,
Germania/Commissione, Racc. pag. I‑35, punto 148).
47 Pertanto, qualora una domanda di pagamento della restituzione
all’esportazione ai sensi dell’art. 47, n. 1, del regolamento n. 3665/87
sia stata presentata e, a causa di circostanze non imputabili
all’esportatore, il documento nazionale di esportazione comprovante
l’uscita dei prodotti in questione dal territorio doganale della
Comunità non possa essere presentato, l’autorità nazionale competente in
materia di restituzioni all’esportazione deve, in conformità agli
obiettivi perseguiti dal regolamento n. 3665/87, tenere conto d’ufficio
dei mezzi di prova equivalenti, nonché delle domande di equivalenza
presentate implicitamente.
48 Tali mezzi di prova, che, come prevede l’art. 47, n. 3, del
regolamento n. 3665/87, possono ricomprendere tanto il documento di
trasporto che il documento di importazione di uno Stato terzo dedotti
dalla Bonn Fleisch nella controversia principale, devono essere comunque
sufficienti ai fini del controllo svolto secondo le modalità definite
dal diritto nazionale, purché queste rispettino la portata e l’efficacia
del diritto comunitario [v., in tal senso, per quanto riguarda il
regolamento (CE) della Commissione 30 maggio 1994, n. 1222, che
stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci
non comprese nell’allegato II del trattato, le modalità comuni di
applicazione relative alla concessione delle restituzioni
all’esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (GU L 136,
pag. 5), nella sua versione risultante dal regolamento (CE) della
Commissione 7 febbraio 1996, n. 229, (GU L 30, pag. 24), sentenza 9
novembre 2006, causa C‑120/05, Heinrich Schulze, Racc. pag. I‑10717,
punto 26].
49 Occorre anche ricordare che, in generale, ai sensi dell’art. 47, n.
2, del regolamento n. 3665/87, tali mezzi di prova equivalenti,
analogamente ad ogni altro elemento del fascicolo costituito per
ottenere il pagamento della restituzione o lo svincolo della cauzione,
devono essere depositati, salvo casi di forza maggiore, entro i dodici
mesi seguenti la data di accettazione della dichiarazione di
esportazione.
50 Tuttavia, qualora la scadenza del termine di presentazione dei mezzi
di prova equivalenti sia imputabile alle autorità nazionali competenti,
essendo stato perso o essendo scomparso il documento nazionale
comprovante l’uscita dei prodotti dal territorio doganale della Comunità
a causa delle stesse autorità, queste ultime non possono opporre tale
termine di dodici mesi all’esportatore diligente.
51 Considerato quanto precede, occorre rispondere alle questioni
pregiudiziali che l’art. 47, n. 3, del regolamento n. 3665/87 non si
applica all’esportazione diretta di prodotti.
Qualora, tuttavia, a causa di circostanze non imputabili
all’esportatore, il documento nazionale di esportazione comprovante
l’uscita dei prodotti in questione dal territorio doganale della
Comunità non possa essere presentato, l’autorità nazionale competente in
materia di restituzioni all’esportazione deve, in conformità agli
obiettivi perseguiti dal regolamento n. 3665/87, tenere conto d’ufficio
dei mezzi di prova equivalenti, nonché delle domande di equivalenza
presentate implicitamente. Tali mezzi di prova devono essere comunque
sufficienti ai fini del controllo svolto secondo le modalità definite
dal diritto nazionale, purché queste rispettino la portata e l’efficacia
del diritto comunitario.
Qualora la scadenza del termine di presentazione dei mezzi di prova
equivalenti sia imputabile alle autorità nazionali competenti, queste
ultime non possono opporre all’esportatore diligente il termine di
dodici mesi previsto dall’art. 47, n. 2, del regolamento n. 3665/87.
Sulle spese
52 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L'art. 47, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre
1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle
restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, come modificato
dal regolamento (CE) della Commissione 5 dicembre 1994, n. 2955, non si
applica all’esportazione diretta di prodotti.
Qualora, tuttavia, a causa di circostanze non imputabili
all’esportatore, il documento nazionale di esportazione comprovante
l’uscita dei prodotti in questione dal territorio doganale della
Comunità non possa essere presentato, l’autorità nazionale competente in
materia di restituzioni all’esportazione deve, in conformità agli
obiettivi perseguiti dal regolamento n. 3665/87, come modificato dal
regolamento n. 2955/94, tenere conto d’ufficio dei mezzi di prova
equivalenti, nonché delle domande di equivalenza presentate
implicitamente. Tali mezzi di prova devono essere comunque sufficienti
ai fini del controllo svolto secondo le modalità definite dal diritto
nazionale, purché queste rispettino la portata e l’efficacia del diritto
comunitario.
Qualora la scadenza del termine di presentazione dei mezzi di prova
equivalenti sia imputabile alle autorità nazionali competenti, queste
ultime non possono opporre all’esportatore diligente il termine di
dodici mesi previsto dall’art. 47, n. 2, del regolamento n. 3665/87,
come modificato dal regolamento n. 2955/94.
Firme
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