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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 08/11/2007, C-141/05



PESCA - Regolamento (CE) n. 27/2005 - Ripartizione dei contingenti di cattura tra Stati membri - Atto di adesione del Regno di Spagna - Fine del periodo transitorio - Esigenza di stabilità relativa - Principio di non discriminazione - Nuove possibilità di pesca - Ricevibilità. Il rispetto del principio di non discriminazione impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v., in particolare, sentenze 17 ottobre 1995, causa C-44/94, Fishermen’s Organisations e a., Racc. pag. I-3115, punto 46; 30 marzo 2006, Spagna/Consiglio, cit., punto 48, e 19 aprile 2007, Spagna/Consiglio, cit., punto 28). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 08/11/2007, C-141/05


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CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,


SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

8 novembre 2007 (*)

«Pesca - Regolamento (CE) n. 27/2005 - Ripartizione dei contingenti di cattura tra Stati membri - Atto di adesione del Regno di Spagna - Fine del periodo transitorio - Esigenza di stabilità relativa - Principio di non discriminazione - Nuove possibilità di pesca - Ricevibilità»



Nella causa C-141/05,

avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE, presentato il 29 marzo 2005,

Regno di Spagna, rappresentato dai sigg. E. Braquehais Conesa e A. Sampol Pucurull, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dai sigg. F. Florindo Gijón e A. de Gregorio Merino, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. F. Jimeno Fernández e T. van Rijn, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,


LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. U. Lõhmus, J.N. Cunha Rodrigues, A. Ó Caoimh e dalla sig.ra P. Lindh (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 6 giugno 2007,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza


1 Con il presente ricorso il Regno di Spagna chiede l’annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 27/2005, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU 2005, L 12, pag. 1), nella parte in cui tale regolamento non gli attribuisce certi contingenti nelle acque comunitarie del Mare del Nord e del Mar Baltico.

Contesto normativo

L’Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati

2 Gli artt. 156-166 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU 1985, L 302, pag. 23; in prosieguo: l’«Atto di adesione») disciplinano, in particolare, l’accesso delle navi spagnole alle acque comunitarie e alle loro risorse. Dal disposto del detto art. 166 risulta che il regime così definito è applicabile per un periodo che scade il 31 dicembre 2002 (in prosieguo: il «periodo transitorio»).

I regolamenti (CEE) nn. 170/83 e 172/83

3 Con il regolamento (CEE) del Consiglio 25 gennaio 1983, n. 170, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (GU L 24, pag. 1), il legislatore ha fissato regole di ripartizione del volume globale delle catture tra gli Stati membri. L’obiettivo del Consiglio dell’Unione europea era, tra l’altro, quello di contribuire ad una stabilità relativa delle attività di pesca. I ‘considerando’ da quinto a settimo di tale regolamento configurano la nozione di stabilità relativa come intesa a salvaguardare le necessità specifiche delle regioni i cui abitanti dipendono in modo particolare dalla pesca e dalle industrie collegate, tenuto conto in particolare della situazione biologica momentanea degli stock.

4 Con il regolamento (CEE) del Consiglio 25 gennaio 1983, n. 172, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche presenti nelle zone di pesca della Comunità, il totale delle catture ammesse per il 1982 e la parte di queste catture disponibile per la Comunità, la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri, nonché le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse (GU L 24, pag. 30), si è proceduto per la prima volta alla ripartizione delle risorse disponibili nelle acque comunitarie (in prosieguo: la «ripartizione iniziale»).

5 Al fine di consentire una ripartizione equa delle risorse disponibili, dal quarto ‘considerando’ del regolamento n. 172/83 risulta che il Consiglio ha tenuto conto, in particolare, delle attività di pesca tradizionali, delle esigenze specifiche delle regioni i cui abitanti dipendono prevalentemente dall’industria della pesca e dalle industrie connesse, nonché della perdita di potenziale di cattura nelle acque dei paesi terzi.

6 Il periodo di riferimento preso in considerazione per tale ripartizione è quello trascorso tra il 1973 e il 1978 (in prosieguo: il «periodo di riferimento iniziale»).

Il regolamento (CEE) n. 3760/92

7 Il regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1992, n. 3760, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell’acquicoltura (GU L 389, pag. 1), ha abrogato il regolamento n. 170/83. Esso contiene una definizione della nozione di stabilità relativa che riprende in sostanza quella di cui al regolamento n. 170/83, nonché norme sulla ripartizione delle catture, stabilite in particolare all’art. 8, n. 4.

8 Quest’ultima disposizione prevede, sub iii), quanto segue:

«laddove la Comunità istituisce nuove possibilità di pesca per un tipo di pesca o gruppi di tipi di pesca precedentemente non disciplinato nel quadro della politica comune della pesca, [il Consiglio] definisce le modalità di ripartizione tenendo conto degli interessi di tutti gli Stati membri».

Il regolamento (CE) n. 2371/2002

9 Il regolamento n. 3760/92 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 358, pag. 59). L’art. 17, n. 1, del regolamento n. 2371/2002 dispone che le navi comunitarie hanno pari accesso alle acque e alle risorse in tutte le acque comunitarie definite in tale articolo subordinatamente alle misure adottate per garantire la conservazione e la sostenibilità delle specie.

10 Alla rubrica intitolata «Ripartizione delle possibilità di pesca», l’art. 20, n. 1, del detto regolamento prevede che il Consiglio decida in merito ai limiti di cattura e/o di sforzo di pesca e alla ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri nonché in merito alle condizioni associate a tali limiti. Le possibilità di pesca sono ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.

11 Il principio di stabilità relativa è definito ai ‘considerando’ da sedicesimo a diciottesimo del regolamento, i quali fanno riferimento in particolare alla situazione biologica temporanea degli stock e alle esigenze delle regioni in cui le popolazioni locali sono particolarmente dipendenti dalla pesca e dalle attività connesse.

12 L’art. 20, n. 2, del regolamento n. 2371/2002 dispone che, quando la Comunità stabilisce nuove possibilità di pesca, il Consiglio ne decide la ripartizione, tenendo conto degli interessi di ogni Stato membro.

Il regolamento n. 27/2005

13 Il 22 dicembre 2004, il Consiglio ha adottato il regolamento n. 27/2005, oggetto della presente causa, basandosi in particolare sulle disposizioni dell’art. 20 del regolamento n. 2371/2002.

Fatti e procedimento

14 Ritenendo di aver diritto, a decorrere dalla scadenza del periodo transitorio, di partecipare alla ripartizione delle specie sottoposte a limitazioni di catture nel Mare del Nord e nel Mar Baltico, il Regno di Spagna ha presentato al Consiglio una domanda per ottenere contingenti di pesca in questi due mari.

15 Tale Stato membro sosteneva che i contingenti ripartiti dopo la sua adesione alla Comunità, nella zona alla quale la flotta spagnola non aveva accesso durante il periodo transitorio, dovevano essere rivisti per tener conto, da un lato, dell’incapacità puramente giuridica, nella quale si era trovato, di partecipare a tale ripartizione e, dall’altro, delle catture della detta flotta nel Mare del Nord durante il periodo di riferimento iniziale.

16 Il Consiglio ha respinto la domanda del Regno di Spagna.

17 In seguito a tale rigetto, il Regno di Spagna ha proposto dinanzi alla Corte due primi ricorsi, relativi alle ripartizioni per l’anno 2003 (cause decise con la sentenza 30 marzo 2006, cause riunite C-87/03 e C-100/03, Spagna/Consiglio, Racc. pag. I-2915), due ricorsi relativi alle ripartizioni per l’anno 2004 all’origine dell’ordinanza del presidente della Corte 20 giugno 2006, causa C-133/04, Spagna/Consiglio (non pubblicata nella Raccolta), resa in seguito alla rinuncia al ricorso da parte del Regno di Spagna, e della sentenza 19 aprile 2007, causa C-134/04, Spagna/Consiglio (non pubblicata nella Raccolta), nonché il presente ricorso, relativo all’anno 2005.

18 Il Regno di Spagna ritiene che, poiché il regolamento n. 27/2005 non gli ha assegnato taluni contingenti di pesca nel Mare del Nord e nel Mar Baltico, la flotta spagnola si trovi in pratica, e nonostante la fine del periodo transitorio, nell’impossibilità di pescare la maggior parte delle specie contingentate in tali due mari. A sostegno del ricorso, il Regno di Spagna deduce tre motivi. Il primo verte sulla violazione del principio di non discriminazione, il secondo sulla violazione dell’Atto di adesione ed il terzo sulla violazione dell’art. 20, n. 2, del regolamento n. 2371/2002.

19 Nell’ambito del terzo motivo, il Regno di Spagna, al punto 27 dell’atto introduttivo del ricorso, ha indicato che le specie di cui si trattava erano le seguenti: il cicerello (zone IIa, IV), la rana pescatrice (zone IIa, IV), la limanda e la passera di mare (zone IIa, IV), il lepidorombo (zone IIa, IV), la passera lingua di cane (zone IIa, IV), lo scampo (zone IIa, IV), il melù (zone IIa, IV), il gamberello (zone IIa, IIIa, IV), il rombo e il rombo chiodato (zone IIa, IV), la razza (zone IIa, IV), lo spinarolo (zone IIa, IV) e il sugarello (zone IIa, IV).

20 Con ordinanza del Presidente della Corte 21 giugno 2005, è stato ammesso l’intervento della Commissione delle Comunità europee a sostegno delle conclusioni del Consiglio nell’ambito del presente ricorso.

21 Con decisione del Presidente della Corte 10 maggio 2005, il procedimento è stato sospeso nella presente causa sino alla pronuncia della citata sentenza 30 marzo 2006, Spagna/Consiglio, con cui la Corte si è pronunciata sui primi due ricorsi.

22 Successivamente a tale sentenza, è stato chiesto al Regno di Spagna se intendeva insistere nel presente ricorso. Con lettera 27 aprile 2006 esso ha risposto affermativamente.

23 Nella stessa lettera tale Stato membro ha sostenuto, fondandosi sulla detta sentenza, che le seguenti specie, a suo dire ripartite sotto forma di contingenti per la prima volta nel regolamento n. 27/2005, costituiscono nuove possibilità di pesca:

i) il brosmio, zona IV (acque norvegesi)

ii) la rana pescatrice, zone IIa (acque comunitarie) e IV (acque comunitarie)

iii) il melù, zona IV (acque norvegesi)

iv) la molva, zona IV (acque norvegesi)

v) lo scampo, zona IV (acque norvegesi).

24 Secondo il Regno di Spagna, il Consiglio avrebbe violato gli obblighi derivanti dall’art. 20, n. 2, del regolamento n. 2371/2002, laddove non gli ha attribuito alcun contingente riguardo alle specie summenzionate.

Sulla ricevibilità del ricorso

25 Nella memoria d’intervento della Commissione, quest’ultima eccepisce l’irricevibilità del ricorso del Regno di Spagna sostenendo che, con la lettera 27 aprile 2006, esso avrebbe modificato l’oggetto del ricorso concentrandosi unicamente sul terzo motivo dedotto e prendendo in considerazione specie che sono state oggetto di ripartizione per la prima volta mediante il regolamento n. 27/2005 adottato nel mese di dicembre del 2004, e che non erano menzionate nell’atto introduttivo di ricorso. Del resto, anche se il ricorso iniziale fosse stato mantenuto, sarebbe comunque divenuto privo di oggetto in conseguenza della pronuncia della citata sentenza 30 marzo 2006, Spagna/Consiglio.

26 Occorre tuttavia rilevare che il Consiglio, convenuto a sostegno del quale la Commissione è stata autorizzata ad intervenire, non ha sollevato nessuna eccezione di irricevibilità del ricorso del Regno di Spagna.

27 Orbene, ai sensi dell’art. 40, quarto comma, dello statuto della Corte di giustizia, le conclusioni dell’istanza d’intervento possono avere come oggetto soltanto l’adesione alle conclusioni di una delle parti. Inoltre, ai termini dell’art. 93, n. 4, del regolamento di procedura, l’interveniente accetta il procedimento nello stato in cui questo si trova all’atto del suo intervento.

28 Ne consegue che la Commissione, parte interveniente, non è legittimata a sollevare un’eccezione di irricevibilità (v. sentenza 30 gennaio 2002, causa C-107/99, Italia/Commissione, Racc. pag. I-1091, punto 29).

29 Tuttavia, occorre accertare d’ufficio, in forza dell’art. 92, n. 2, del regolamento di procedura, se il Regno di Spagna non abbia modificato l’oggetto della controversia in corso di causa, in contrasto con quanto prescrive l’art. 38 del regolamento di procedura, e se il ricorso non sia divenuto privo d’oggetto in conseguenza della pronuncia della citata sentenza 30 marzo 2006, Spagna/Consiglio.

30 Riguardo al primo punto occorre rilevare che, con lettera 27 aprile 2006, che faceva seguito alla domanda della Corte diretta a sapere se, in considerazione di tale sopravvenuta sentenza, il Regno di Spagna avrebbe insistito nel suo ricorso, esso ha risposto affermativamente, ed ha peraltro confermato il significato della sua risposta in occasione della trattazione orale dinanzi alla Corte.

31 Vero è che, in tale lettera, il Regno di Spagna sottolinea l’importanza che, a seguito della pronuncia della citata sentenza, è necessario accordare all’esame della questione se talune specie di pesci costituiscano nuove possibilità di pesca ai sensi dell’art. 20, n. 2, del regolamento n. 2371/2002, che è oggetto del terzo motivo dedotto nell’atto introduttivo del ricorso. Si dovrà dunque verificare, se del caso, nell’ambito dell’analisi di tale motivo, se l’indicazione di tali specie rientri nell’oggetto del ricorso iniziale ovvero se rappresenti un suo ampliamento irricevibile.

32 Quanto alla questione se il presente ricorso sia divenuto privo d’oggetto in conseguenza della pronuncia della citata sentenza 30 marzo 2006, Spagna/Consiglio, si deve rilevare che il regolamento di cui il Regno di Spagna chiedeva l’annullamento parziale nella controversia all’origine di quella sentenza è diverso da quello contestato nella presente causa. La detta sentenza verteva infatti sul regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2341, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 356, pag. 12) mentre con il presente ricorso si impugna il regolamento n. 27/2005, che stabilisce le possibilità di pesca per il 2005. Le due cause hanno pertanto oggetti diversi.

33 Di conseguenza, si deve concludere che la presente controversia è ricevibile.

Nel merito

Sul motivo vertente sulla violazione del principio di non discriminazione

Argomenti delle parti

34 Il Regno di Spagna sostiene che, a partire dalla scadenza del periodo transitorio, le navi spagnole dovevano beneficiare della parità di accesso non solo alle acque comunitarie, il che non viene loro contestato, ma anche alle loro risorse, il che implicherebbe l’attribuzione di contingenti di pesca nel Mare del Nord e nel Mar Baltico. Orbene, il regolamento n. 27/2005 non avrebbe in pratica attribuito al Regno di Spagna alcun contingente in questi due mari. Tale regolamento non rispetterebbe le condizioni di parità di trattamento e creerebbe una discriminazione nei confronti dei pescatori spagnoli.

35 Nessuna obiettiva ragione giustificherebbe siffatta discriminazione. Si dovrebbe rispettare la regola generale della piena applicabilità ai nuovi Stati membri, a partire dalla loro adesione alla Comunità, del diritto comunitario nel suo insieme. Le deroghe a tale regola, previste da un atto di adesione, sarebbero temporanee e dovrebbero essere interpretate restrittivamente.

36 A parere di tale Stato membro, le nozioni di accesso alle acque e risorse sarebbero intrinsecamente collegate. Il regolamento n. 27/2005 non opererebbe alcuna distinzione tra di esse e spetterebbe quindi al Consiglio adottare le misure adeguate al fine di modificare il criterio di ripartizione.

37 In pratica, l’assenza di accesso alle risorse priverebbe di senso il diritto di accesso alle acque. Le specie contingentate sarebbero le sole a possedere un valore economico. Inoltre, l’obbligo di gettare in mare, in assenza di contingenti, le catture che appartengono a tali specie, anche se morte, creerebbe un danno ambientale. Infine, poiché non dispone praticamente di alcun contingente in questi due mari, il Regno di Spagna non potrebbe procedere agli scambi di possibilità di pesca di cui all’art. 20, n. 5, del regolamento n. 2371/2002.

38 Il Regno di Spagna afferma che la sua situazione è diversa da quella degli Stati membri che non hanno neanch’essi ottenuto alcun contingente in forza del regolamento n. 27/2005. Infatti, le navi di questi ultimi non avrebbero necessariamente interesse a pescare nelle acque in questione, contrariamente a quelle del Regno di Spagna, Stato membro le cui popolazioni dipendono dalla pesca, in particolare in Galizia e nelle province basche. Il Regno di Spagna sostiene che, in assenza di disposizioni transitorie, avrebbe partecipato alla prima ripartizione di contingenti dopo la sua adesione alla Comunità nel 1986, e si sarebbe quindi visto attribuire contingenti nel 2003.

39 Secondo il Consiglio, il regolamento n. 27/2005 non crea discriminazioni nei confronti del Regno di Spagna. Infatti, quest’ultimo verrebbe trattato allo stesso modo degli Stati membri che non hanno beneficiato di contingenti poiché non esercitavano alcuna attività di pesca di cui il Consiglio avrebbe potuto decidere di preservare la stabilità, Stati questi che rappresentano circa la metà degli Stati membri. Il Consiglio sottolinea che il governo spagnolo non fa la necessaria distinzione tra la nozione di accesso alle acque comunitarie e la nozione di accesso alle loro risorse.

Giudizio della Corte

40 Il rispetto del principio di non discriminazione impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v., in particolare, sentenze 17 ottobre 1995, causa C-44/94, Fishermen’s Organisations e a., Racc. pag. I-3115, punto 46; 30 marzo 2006, Spagna/Consiglio, cit., punto 48, e 19 aprile 2007, Spagna/Consiglio, cit., punto 28).

41 Occorre pertanto verificare se la situazione del Regno di Spagna sia analoga a quella degli Stati membri che hanno ottenuto contingenti di pesca nelle acque del Mare del Nord e nel Mar Baltico a norma del regolamento n. 27/2005.

42 Come ricordato al punto 50 della citata sentenza 30 marzo 2006, Spagna/Consiglio, la Corte ha già avuto modo di esaminare la questione di un’eventuale discriminazione nei confronti di Stati membri che non avevano ottenuto taluni contingenti di pesca successivamente alla loro adesione alla Comunità.

43 Dal punto 41 della sentenza 13 ottobre 1992, cause riunite C-63/90 e C-67/90, Portogallo e Spagna/Consiglio (Racc. pag. I-5073), emerge che la Repubblica portoghese aveva sostenuto che la flotta portoghese aveva esercitato attività di pesca nelle acque della Groenlandia dal 1973 al 1977, cioè per una parte del periodo di riferimento iniziale. Essa aveva sottolineato che i quantitativi pescati dalla sua flotta erano analoghi a quelli catturati dalla flotta tedesca e nettamente superiori a quelli catturati dalla flotta del Regno Unito.

44 La Corte ha cionondimeno considerato che la situazione della Repubblica portoghese non fosse analoga a quella degli altri Stati membri beneficiari delle ripartizioni. Ha giudicato che, nei limiti in cui l’Atto di adesione non ha modificato la situazione esistente in materia di ripartizione delle risorse esterne, continua ad applicarsi l’acquis comunitario e che, di conseguenza, i nuovi Stati membri non possono richiamarsi a circostanze anteriori all’adesione, tra le quali, in particolare, le loro attività di pesca durante il periodo di riferimento, per escludere l’applicazione delle disposizioni di cui trattasi. Dopo la loro adesione, essi si trovano nella stessa situazione degli Stati membri esclusi dalle ripartizioni in forza del principio della stabilità relativa delle attività di pesca, concretizzata, per quanto riguarda gli accordi stipulati prima dell’adesione, nella ripartizione effettuata nel 1983 (v. citate sentenze Portogallo e Spagna/Consiglio, punti 43 e 44; 30 marzo 2006, Spagna/Consiglio, punto 52, nonché 19 aprile 2007, Spagna/Consiglio, punto 32).

45 Tale ragionamento è applicabile alla causa qui in esame. Ne consegue che il Regno di Spagna non si trova in una situazione analoga a quella degli Stati membri che hanno fruito di contingenti in occasione della ripartizione iniziale e, di conseguenza, esso non può valersi delle attività di pesca delle navi spagnole svolte tra gli anni dal 1973 al 1976 nel Mare del Nord, durante il periodo di riferimento iniziale. La sua situazione è, per contro, analoga a quella degli Stati membri le cui navi non hanno ottenuto siffatti contingenti, a prescindere dal fatto che tali Stati membri abbiano o no esercitato un’attività di pesca nelle acque del Mare del Nord e/o del Mar Baltico durante tale periodo (v. citate sentenze 30 marzo 2006, Spagna/Consiglio, punto 53, e 19 aprile 2007, Spagna/Consiglio, punto 33).

46 La fine del periodo transitorio nulla muta rispetto a tale situazione.

47 Il Consiglio ha infatti a ragione sostenuto che si deve distinguere la nozione di accesso alle acque da quella di accesso alle risorse. Se è vero che, dopo la fine del periodo transitorio, il Regno di Spagna può nuovamente accedere alle acque del Mare del Nord e del Mar Baltico, non per questo le navi spagnole possono avere accesso alle risorse di questi due mari nelle stesse proporzioni delle navi degli Stati membri che hanno partecipato alla ripartizione iniziale o a ripartizioni successive (v. citate sentenze 30 marzo 2006, Spagna/Consiglio, punto 55, e 19 aprile 2007, Spagna/Consiglio, punto 35).

48 Il Consiglio poteva legittimamente ritenere che, poiché le navi spagnole non avevano pescato nelle acque del Mare del Nord e del Mar Baltico per oltre vent’anni, l’assenza di attribuzione di contingenti non ledesse il principio di stabilità relativa delle attività di pesca delle popolazioni interessate. Da ciò consegue che il Consiglio poteva altresì considerare che il Regno di Spagna non era in una situazione equivalente a quella degli Stati membri, le cui navi avevano recentemente, durante il pertinente periodo di riferimento, pescato in tali acque (v. citate sentenze 30 marzo 2006, Spagna/Consiglio, punto 56, e 19 aprile 2007, Spagna/Consiglio, punto 36).

49 Occorre aggiungere che l’impossibilità di partecipare alle nuove ripartizioni di contingenti di pesca, nella quale il Regno di Spagna si è trovato durante il periodo transitorio a causa del divieto legale puramente temporaneo di accedere alle acque del Mare del Nord e del Mar Baltico, non modifica affatto tale constatazione. Da ciò non risulta che il Consiglio avrebbe dovuto cambiare il criterio di ripartizione alla fine del detto periodo allo scopo di tenere in considerazione gli interessi del Regno di Spagna. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto da tale Stato membro nel corso della fase scritta e in udienza, non è in nessun modo dimostrato che, in assenza del divieto di accesso ai due mari in questione durante il periodo transitorio, tale Stato membro avrebbe ottenuto taluni contingenti relativi alle specie oggetto di una nuova ripartizione nel corso del suddetto periodo.

50 Inoltre, gli altri argomenti esposti dal Regno di Spagna, e ricordati al punto 37 della presente sentenza, non sono tali da modificare la constatazione effettuata al punto 47 della stessa. Pertanto, il fatto che le specie contingentate abbiano un valore superiore alle altre specie non può avere come conseguenza che uno Stato membro debba ottenere l’assegnazione di taluni contingenti. Il presunto rischio di natura ecologica non è stato dimostrato. L’impossibilità di effettuare taluni scambi di contingenti risulta dalla mancata attribuzione di questi ultimi. Infatti, l’art. 20, n. 5, del regolamento n. 2371/2002, prevede semplicemente la possibilità di scambiare i contingenti in possesso degli Stati membri, ma non per questo dà diritto all’ottenimento dei contingenti.

51 Di conseguenza il Consiglio, non avendo trattato il Regno di Spagna, nel regolamento n. 27/2005, in modo identico agli Stati membri che hanno partecipato alla ripartizione iniziale dei contingenti di pesca, prima dell’adesione del detto Stato membro alla Comunità, o alle successive ripartizioni, durante il periodo transitorio, non ha agito in modo discriminatorio nei suoi confronti.

52 Tenuto conto di tutto quanto sopra considerato, il motivo fondato sulla lesione del principio di non discriminazione deve essere respinto.

Sul motivo vertente sulla violazione dell’Atto di adesione

Argomenti delle parti

53 Il governo spagnolo ritiene che il regolamento n. 27/2005, in quanto non attribuisce al Regno di Spagna una parte dei contingenti di pesca che hanno costituito oggetto di ripartizione per quanto riguarda la zona delle acque comunitarie del Mare del Nord e del Mar Baltico dopo l’adesione di tale Stato membro alla Comunità, proroghi il periodo transitorio oltre quanto previsto dall’Atto di adesione e ne violi di conseguenza le disposizioni.

54 Il Regno di Spagna ritiene che il fatto di estendere le deroghe previste nell’Atto di adesione oltre il periodo transitorio ivi fissato equivalga a violare la loro natura eccezionale, transitoria e limitata.

55 Esso aggiunge che, sebbene la Corte abbia già esaminato l’eventuale esistenza di una violazione dell’Atto di adesione nella citata sentenza 30 marzo 2006, Spagna/Consiglio, la presente causa è nondimeno diversa in quanto, contrariamente al regolamento esaminato in quella sentenza, il regolamento n. 27/2005 verte segnatamente sui contingenti assegnati per la prima volta nel 2005, i quali costituiscono nuove possibilità di pesca.

56 Il Consiglio sostiene, da parte sua, che le disposizioni dell’Atto di adesione non sono più in vigore dalla scadenza del periodo transitorio e pertanto non possono più costituire un criterio per stabilire la legittimità dei provvedimenti adottati dal Consiglio.

57 Del resto, l’Atto di adesione non esigerebbe né prevedrebbe una revisione del sistema di ripartizione dei contingenti.

58 Il Consiglio aggiunge che gli artt. 156-164 dell’Atto di adesione, che sono disposizioni transitorie, non disciplinano le modalità con le quali il Consiglio dovrebbe procedere nella ripartizione delle nuove possibilità di pesca nel 2005, ossia parecchi anni dopo che tali disposizioni hanno cessato di essere in vigore.

Giudizio della Corte

59 Si deve ricordare che, come afferma il Consiglio, gli artt. 156-164 dell’Atto di adesione definiscono il regime applicabile nel settore della pesca unicamente per il periodo transitorio. Tali articoli non possono pertanto, in linea di principio, servire come fondamento per rivendicazioni vertenti su un periodo che inizi in data successiva alla conclusione del detto periodo transitorio (v. citate sentenze 30 marzo 2006, Spagna/Consiglio, punto 64, e 19 aprile 2007, Spagna/Consiglio, punto 44).

60 Inoltre, non risulta dall’Atto di adesione che il Consiglio fosse tenuto a modificare in futuro i criteri di ripartizione delle possibilità di pesca adottati dopo l’adesione del Regno di Spagna, durante il periodo transitorio.

61 Anche se il regime applicabile durante il periodo transitorio è per definizione temporaneo, non per questo tutte le restrizioni ivi previste cessano automaticamente allorché tale periodo si conclude, qualora esse risultino anche dall’acquis comunitario applicabile allo Stato membro. Orbene, come è stato constatato al punto 29 della citata sentenza 30 marzo 2006, Spagna/Consiglio, il criterio di ripartizione fissato dai regolamenti esistenti al momento dell’adesione del Regno di Spagna fa parte dell’acquis comunitario. Tale criterio di ripartizione resta in linea di principio in vigore fintantoché non sarà stato modificato da un atto del Consiglio.

62 Per quanto riguarda le ripartizioni di contingenti effettuate durante il periodo transitorio, queste non sono disciplinate dall’Atto di adesione, ma dai regolamenti che fissano i contingenti di cui trattasi e dal principio di stabilità relativa (v. citate sentenze 30 marzo 2006, Spagna/Consiglio, punto 66, e 19 aprile 2007, Spagna/Consiglio, punto 47). Quanto alle ripartizioni effettuate per la prima volta con il regolamento n. 27/2005, neanch’esse sono sottoposte alle disposizioni dell’Atto di adesione.

63 Pertanto il Consiglio, non avendo attribuito al Regno di Spagna, mediante il regolamento n. 27/2005, taluni contingenti di pesca nel Mare del Nord e nel Mar Baltico, non ha violato l’Atto di adesione.

64 Di conseguenza, il motivo con il quale si deduce la violazione dell’Atto di adesione deve essere respinto.

Sul motivo vertente sulla violazione dell’art. 20, n. 2, del regolamento n. 2371/2002

Argomenti delle parti

65 Il Regno di Spagna sostiene che le cinque specie menzionate nella sua lettera 27 aprile 2006, e ricordate al punto 23 della presente sentenza, costituiscono nuove possibilità di pesca. Non avendogli assegnato nessun contingente per queste specie, il Consiglio avrebbe omesso di prendere in considerazione gli interessi di questo Stato membro e avrebbe pertanto trasgredito il disposto dell’art. 20, n. 2, del regolamento n. 2371/2002.

66 Il Consiglio riconosce che le specie oggetto di una prima ripartizione in forza del regolamento n. 27/2005 costituiscono nuove possibilità di pesca. Tuttavia, delle cinque specie menzionate dalle autorità spagnole, solo le specie seguenti, che sono state ripartite in zone specifiche per la prima volta nel 2005, costituirebbero, a quella data, nuove possibilità di pesca:

i) il brosmio, zona IV (acque norvegesi)

ii) la rana pescatrice, zona IV (acque norvegesi)

iii) la molva, zona IV (acque norvegesi)

iv) lo scampo, zona IV (acque norvegesi).

67 Viceversa, per la rana pescatrice, zona IIa (acque comunitarie) e zona IV (acque comunitarie), menzionata al punto 23 della presente sentenza, sarebbe stata effettuata una prima ripartizione nel 1998. Il melù, zona IV (acque norvegesi), menzionato al citato punto 23, avrebbe già dato luogo a una ripartizione prima dell’anno 2002. Il Regno di Spagna affermerebbe quindi erroneamente che queste specie costituiscono nuove possibilità di pesca.

68 Per quanto attiene alle quattro nuove possibilità di pesca che ha individuato, il Consiglio sostiene di avere tenuto in considerazione l’interesse di tutti gli Stati membri, ivi compreso quello del Regno di Spagna, ma che il fatto di tener conto di queste nuove possibilità non comporta che tutti gli Stati membri dovessero giovarsi dell’attribuzione di contingenti. Il Consiglio avrebbe stabilito un periodo di riferimento che va dal 1999 al 2003. Dato che, pur avendone la possibilità, le navi spagnole non hanno pescato le specie in questione nella zona interessata nel corso di tale periodo, a tale Stato membro non è stato assegnato alcun contingente. Il Consiglio conclude che non ha ecceduto il margine di discrezionalità di cui dispone e non è quindi incorso nella violazione dell’art. 20, n. 2, del regolamento n. 2371/2002.

69 Nella sua replica, il Regno di Spagna riconosce di avere commesso un errore riguardo all’individuazione delle specie oggetto di nuove possibilità di pesca, e ammette che soltanto le quattro specie menzionate dal Consiglio per zone specifiche corrispondono alla nozione in questione. Per contro, esso ribadisce che, relativamente a tali quattro specie, il Consiglio ha violato il detto art. 20, n. 2.

70 Dal canto suo, la Commissione ritiene che, siccome le quattro specie menzionate dal Consiglio rientravano nella categoria denominata «altre specie», per la quale alla Comunità era stato attribuito un contingente globale in forza di regolamenti precedenti al 2005, esse non rappresentano nuove possibilità di pesca. Tale nozione si applicherebbe unicamente alle specie di cui la Comunità dispone in virtù dell’accesso a nuove acque o a nuove specie.

71 La Commissione aggiunge che, qualora la Corte non dovesse condividere la sua interpretazione della nozione di «nuove possibilità di pesca» e ritenesse che le quattro specie menzionate dal Consiglio rientrino in tale nozione, si dovrebbe comunque considerare che il Consiglio non ha ecceduto i limiti del suo potere discrezionale e non ha pertanto trasgredito l’art. 20, n. 2, del regolamento n. 2371/2002.

Giudizio della Corte

- Osservazioni preliminari

72 Il Regno di Spagna, il Consiglio e la Commissione concordano nel ritenere che solo le quattro specie menzionate dal Consiglio e ricordate al punto 66 della presente sentenza siano state oggetto di una prima ripartizione in forza del regolamento n. 27/2005 e siano in discussione nel terzo motivo del presente ricorso.

73 Sorge tuttavia una questione di ricevibilità di questo motivo.

74 Infatti, come è stato osservato al punto 31 della presente sentenza, occorre accertare se, menzionando tali quattro specie, il Regno di Spagna non abbia modificato l’oggetto della controversia, contrariamente a quanto prescrive l’art. 38 del regolamento di procedura.

75 Occorre rilevare che, tra le quattro specie considerate, la rana pescatrice è menzionata al punto 27 dell’atto di ricorso del Regno di Spagna per quanto riguarda la zona IV, senza che sia precisato se si tratti di acque comunitarie, acque norvegesi o dell’insieme di tali acque. Nella lettera 27 aprile 2006, il governo spagnolo menziona la rana pescatrice, zona IV (acque comunitarie), ma nella replica esso rettifica tale indicazione, sostenendo di avere inteso le acque norvegesi.

76 Considerando che l’atto di ricorso contiene l’indicazione generale della zona IV, occorre rilevare che si è fatto riferimento all’insieme delle acque di tale zona e, di conseguenza, che il terzo motivo, per quanto concerne la rana pescatrice, zona IV (acque norvegesi), è ricevibile.

77 Al contrario, riguardo alle altre tre specie, il brosmio e la molva non figurano al punto 27 dell’atto di ricorso, e lo scampo non è menzionato per la zona IV. Si deve pertanto rilevare che l’atto di ricorso non si riferiva né al brosmio né alla molva, mentre si riferiva allo scampo solamente per la zona III. Il riferimento a queste tre specie per la zona IV (acque norvegesi) nella lettera 27 aprile 2006, nonché nella replica, costituisce un ampliamento dell’oggetto della controversia che deve essere dichiarato irricevibile. Il fatto che tali specie figurino all’allegato I del regolamento n. 27/2005, oggetto della presente causa, non è sufficiente, dal momento che il Regno di Spagna chiede esclusivamente l’annullamento del regolamento nella parte in cui non attribuisce taluni contingenti alla flotta spagnola e che ha precisato al detto punto 27 le sole specie cui fa riferimento il suo terzo motivo.

- Sul motivo

78 Il Regno di Spagna sostiene che la ripartizione della rana pescatrice in zona IV (acque norvegesi), effettuata dal regolamento n. 27/2005, costituisce una nuova possibilità di pesca, e che il Consiglio, non avendogli attribuito alcun contingente per tale specie, non ha tenuto in considerazione i suoi interessi, in violazione dell’art. 20, n. 2, del regolamento n. 2371/2002.

79 Occorre esaminare se la ripartizione della rana pescatrice in zona IV (acque norvegesi) costituisca una nuova possibilità di pesca ai sensi del suddetto art. 20, n. 2 e, all’occorrenza, se il Consiglio abbia tenuto in considerazione gli interessi del Regno di Spagna.

80 Sul primo punto, è pacifico che la ripartizione effettuata dal regolamento n. 27/2005 costituisce la prima ripartizione tra gli Stati membri di contingenti relativi a questa specie.

81 Secondo la Commissione, la rana pescatrice in zona IV (acque norvegesi) non costituirebbe tuttavia una nuova possibilità di pesca, bensì sarebbe una possibilità di pesca già esistente, poiché non si tratterebbe di una specie disciplinata per la prima volta nel quadro della politica comune, ai sensi dell’art. 8, n. 4, iii), del regolamento n. 3760/92. Orbene, l’art. 20, n. 2, del regolamento n. 2371/2002 avrebbe sostituito l’art. 8, n. 4, iii), e dovrebbe essere letto alla luce di quest’ultimo. Ne conseguirebbe che tale specie dovrebbe dare luogo ad una ripartizione secondo il principio di stabilità relativa di cui all’art. 20, n. 1, del regolamento n. 2371/2002, e non secondo quello della presa in considerazione dell’interesse degli Stati membri, in conformità al detto art. 20, n. 2.

82 Occorre tuttavia rilevare che il regolamento n. 2371/2002 comporta talune differenze rispetto al regolamento n. 3760/92.

83 Il regolamento n. 2371/2002 precisa infatti la nozione di «possibilità di pesca», definita all’art. 3, lett. q), come un diritto di pesca quantificato. Il testo dell’art. 20, n. 2, del medesimo regolamento è poi diverso da quello del citato art. 8, n. 4, iii), e prevede semplicemente che, quando la Comunità stabilisce nuove possibilità di pesca, il Consiglio ne decide la ripartizione, tenendo conto degli interessi di ogni Stato membro.

84 Si deve pertanto interpretare la nozione di «nuove possibilità di pesca» tenendo conto della struttura e dell’obiettivo dell’art. 20, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2371/2002, alla luce della giurisprudenza (v. sentenze 16 giugno 1987, causa 46/86, Romkes, Racc. pag. 2671; 13 ottobre 1992, causa C-70/90, Spagna/Consiglio, Racc. pag. I-5159; causa C-71/90, Spagna/Consiglio, Racc. pag. I-5175; causa C-73/90, Spagna/Consiglio, Racc. pag. I-5191, e 30 marzo 2006, Spagna/Consiglio, citata).

85 Emerge pertanto dall’esame di questi due paragrafi dell’art. 20 che il primo riguarda le possibilità di pesca già esistenti, mentre il secondo è dedicato alle nuove possibilità di pesca. Le possibilità di pesca già esistenti sono ripartite tra gli Stati membri in applicazione del principio di stabilità relativa.

86 La Corte ha dichiarato che per stabilità relativa si deve intendere il mantenimento di una percentuale fissa per ciascuno Stato membro e che il criterio di ripartizione inizialmente fissato continuerà ad essere applicato finché non sarà stato adottato un regolamento modificativo (v., in particolare, le citate sentenze Romkes, punto 17, e 30 marzo 2006, Spagna/Consiglio, punto 27).

87 Poiché l’applicazione del principio di stabilità relativa alle possibilità di pesca già esistenti comporta il mantenimento di un criterio di ripartizione già stabilito tra gli Stati membri, occorre ritenere che la fissazione di un primo criterio di ripartizione tra gli Stati membri implichi l’attribuzione di nuove possibilità di pesca e una ripartizione che tenga conto dell’interesse di ognuno di essi. La nozione di interesse può comprendere l’esigenza di preservare la stabilità relativa delle attività di pesca, ma non è limitata a tale esigenza.

88 Pertanto, contrariamente al punto di vista espresso dalla Commissione, quando per ogni Stato membro è stabilito un primo criterio di ripartizione, in particolare dopo che gli Stati hanno esercitato il loro diritto di pesca in una zona e per le specie per le quali la Comunità disponeva di un contingente globale, il Consiglio decide tenendo conto dell’interesse di ciascuno di essi, in conformità all’art. 20, n. 2, del regolamento n. 2371/2002. Poiché, per definizione, nessun criterio di ripartizione può essere mantenuto in un caso simile, non è necessario applicare l’art. 20, n. 1, di tale regolamento.

89 Giova aggiungere che l’interpretazione difesa dalla Commissione condurrebbe ad una situazione paradossale, nella quale il diritto di accesso degli Stati membri a nuove acque e a nuove specie non potrebbe mai essere qualificato come nuove possibilità di pesca e, di conseguenza, mai potrebbe consentire di prendere in considerazione l’interesse di tali Stati ai sensi dell’art. 20, n. 2, del regolamento n. 2371/2002. Così avverrebbe tutte le volte che, come nella fattispecie, il nuovo diritto di accesso si configurasse in un primo tempo come un contingente globale a favore della Comunità prima di essere attribuito, in un secondo tempo, agli Stati membri individualmente. Orbene, dal regolamento n. 2371/2002 non emerge che il legislatore abbia inteso limitare in tal modo l’esigenza di tenere in considerazione l’interesse degli Stati membri.

90 Stanti tali premesse, occorre considerare che la prima attribuzione agli Stati membri della rana pescatrice in zona IV (acque norvegesi), basata sulla fissazione di un primo criterio di ripartizione per tale specie nelle acque di cui trattasi, costituisce una nuova possibilità di pesca.

91 Occorre pertanto accertare se il Consiglio abbia debitamente tenuto conto degli interessi del Regno di Spagna.

92 Nel caso di un regolamento in materia di pesca, nell’ambito della politica agricola comune, risulta da una giurisprudenza costante che il legislatore comunitario dispone in tale materia di un ampio potere discrezionale che corrisponde alle responsabilità politiche ad esso attribuite dagli artt. 34 CE - 37 CE (v., in particolare, sentenza 23 marzo 2006, causa C-535/03, Unitymark e North Sea Fishermen’s Organisation, Racc. pag. I-2689, punto 55).

93 Occorre nondimeno accertare se il legislatore comunitario non abbia ecceduto i limiti del suo potere discrezionale.

94 Il Regno di Spagna sostiene che, durante il periodo di riferimento scelto dal Consiglio, ossia dal 1999 al 2003, gli artt. 156-164 dell’Atto di adesione gli vietavano l’accesso alle acque di cui trattasi. La decisione di attribuire contingenti unicamente agli Stati membri la cui flotta aveva pescato le specie di cui trattasi, segnatamente la rana pescatrice, durante tale periodo, e di non attribuire al Regno di Spagna alcun contingente, sebbene l’assenza delle navi spagnole dalla zona in oggetto fosse dovuta ad un divieto puramente legale, dimostrerebbe che il Consiglio non ha tenuto in considerazione i suoi interessi.

95 Si deve tuttavia constatare che, come sostenuto dal Consiglio nel controricorso e nella controreplica, gli artt. 156-164 dell’Atto di adesione riguardano esclusivamente l’accesso alle acque comunitarie e non l’accesso alle acque norvegesi, e che, di conseguenza, l’argomento del Regno di Spagna non è pertinente.

96 In udienza, il Regno di Spagna ha tentato di dedurre altri argomenti a dimostrazione dell’impossibilità, per le navi spagnole, di pescare nelle acque norvegesi. Esso ha innanzitutto affermato che non sempre è agevole identificare, all’interno di una data zona, le acque nelle quali le navi esercitano la loro attività; ha poi asserito che non gli era stato attribuito alcun contingente nelle acque norvegesi.

97 Tali argomenti non sono tuttavia determinanti, poiché la rana pescatrice, specie non rientrante in alcun contingente specifico per Stato membro, poteva essere pescata liberamente dalle varie flotte degli Stati membri, fatto salvo un contingente globale applicabile alla Comunità per diverse specie alle quali essa apparteneva.

98 Si deve rilevare che la mancata attribuzione al Regno di Spagna o ad un altro Stato membro di contingenti relativi alla rana pescatrice non implica che il Consiglio abbia omesso di prendere in considerazione gli interessi di tali Stati membri.

99 Per quanto riguarda la scelta del periodo di riferimento, la Corte ha già dichiarato che il Consiglio dispone di una certa flessibilità (v., in tal senso, sentenza 25 ottobre 2001, causa C-120/99, Italia/Consiglio, Racc. pag. I-7997, punto 42). Il periodo di cinque anni cha va dal 1999 al 2003 costituisce un periodo recente e sufficientemente lungo da non risultare criticabile.

100 Avendo assegnato contingenti per la rana pescatrice unicamente agli Stati membri le cui navi avevano pescato questa specie nel corso di tale periodo e non avendone assegnato nessuno al Regno di Spagna per il motivo che le navi spagnole non avevano praticato tale pesca pur disponendo di un diritto di accesso alla zona di cui trattasi, il Consiglio non ha ecceduto i limiti del suo potere discrezionale.

101 Occorre pertanto respingere questo terzo motivo.

102 Poiché nessuno dei motivi dedotti è stato accolto, il ricorso del Regno di Spagna deve essere respinto.

Sulle spese

103 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio ne ha fatto domanda, il Regno di Spagna, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese. In forza del n. 4, primo comma, del medesimo articolo, la Commissione sopporta le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

3) La Commissione delle Comunità europee sopporta le proprie spese.

Firme

* Lingua processuale: lo spagnolo.

 


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