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CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 08/11/2007, C-141/05
PESCA - Regolamento (CE) n. 27/2005 - Ripartizione dei contingenti di
cattura tra Stati membri - Atto di adesione del Regno di Spagna - Fine del
periodo transitorio - Esigenza di stabilità relativa - Principio di non
discriminazione - Nuove possibilità di pesca - Ricevibilità. Il rispetto
del principio di non discriminazione impone che situazioni analoghe non
siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano
trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia
obiettivamente giustificato (v., in particolare, sentenze 17 ottobre 1995,
causa C-44/94, Fishermen’s Organisations e a., Racc. pag. I-3115, punto 46;
30 marzo 2006, Spagna/Consiglio, cit., punto 48, e 19 aprile 2007,
Spagna/Consiglio, cit., punto 28). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA'
EUROPEE, Sez. III, 08/11/2007, C-141/05
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
8 novembre 2007 (*)
«Pesca - Regolamento (CE) n. 27/2005 - Ripartizione dei contingenti di
cattura tra Stati membri - Atto di adesione del Regno di Spagna - Fine
del periodo transitorio - Esigenza di stabilità relativa - Principio di
non discriminazione - Nuove possibilità di pesca - Ricevibilità»
Nella causa C-141/05,
avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE,
presentato il 29 marzo 2005,
Regno di Spagna, rappresentato dai sigg. E. Braquehais Conesa e A.
Sampol Pucurull, in qualità di agenti, con domicilio eletto in
Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dai sigg. F. Florindo Gijón
e A. de Gregorio Merino, in qualità di agenti,
convenuto,
sostenuto da:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. F. Jimeno
Fernández e T. van Rijn, in qualità di agenti, con domicilio eletto in
Lussemburgo,
interveniente,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. U. Lõhmus,
J.N. Cunha Rodrigues, A. Ó Caoimh e dalla sig.ra P. Lindh (relatore),
giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione
orale del 6 giugno 2007,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il presente ricorso il Regno di Spagna chiede l’annullamento del
regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 27/2005, che
stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse
associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle
acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono
imposti limiti di cattura (GU 2005, L 12, pag. 1), nella parte in cui
tale regolamento non gli attribuisce certi contingenti nelle acque
comunitarie del Mare del Nord e del Mar Baltico.
Contesto normativo
L’Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della
Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati
2 Gli artt. 156-166 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione del
Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei
trattati (GU 1985, L 302, pag. 23; in prosieguo: l’«Atto di adesione»)
disciplinano, in particolare, l’accesso delle navi spagnole alle acque
comunitarie e alle loro risorse. Dal disposto del detto art. 166 risulta
che il regime così definito è applicabile per un periodo che scade il 31
dicembre 2002 (in prosieguo: il «periodo transitorio»).
I regolamenti (CEE) nn. 170/83 e 172/83
3 Con il regolamento (CEE) del Consiglio 25 gennaio 1983, n. 170, che
istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle
risorse della pesca (GU L 24, pag. 1), il legislatore ha fissato regole
di ripartizione del volume globale delle catture tra gli Stati membri.
L’obiettivo del Consiglio dell’Unione europea era, tra l’altro, quello
di contribuire ad una stabilità relativa delle attività di pesca. I
‘considerando’ da quinto a settimo di tale regolamento configurano la
nozione di stabilità relativa come intesa a salvaguardare le necessità
specifiche delle regioni i cui abitanti dipendono in modo particolare
dalla pesca e dalle industrie collegate, tenuto conto in particolare
della situazione biologica momentanea degli stock.
4 Con il regolamento (CEE) del Consiglio 25 gennaio 1983, n. 172, che
fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche presenti
nelle zone di pesca della Comunità, il totale delle catture ammesse per
il 1982 e la parte di queste catture disponibile per la Comunità, la
ripartizione di detta parte tra gli Stati membri, nonché le condizioni
cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse (GU L 24, pag.
30), si è proceduto per la prima volta alla ripartizione delle risorse
disponibili nelle acque comunitarie (in prosieguo: la «ripartizione
iniziale»).
5 Al fine di consentire una ripartizione equa delle risorse disponibili,
dal quarto ‘considerando’ del regolamento n. 172/83 risulta che il
Consiglio ha tenuto conto, in particolare, delle attività di pesca
tradizionali, delle esigenze specifiche delle regioni i cui abitanti
dipendono prevalentemente dall’industria della pesca e dalle industrie
connesse, nonché della perdita di potenziale di cattura nelle acque dei
paesi terzi.
6 Il periodo di riferimento preso in considerazione per tale
ripartizione è quello trascorso tra il 1973 e il 1978 (in prosieguo: il
«periodo di riferimento iniziale»).
Il regolamento (CEE) n. 3760/92
7 Il regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1992, n. 3760, che
istituisce un regime comunitario della pesca e dell’acquicoltura (GU L
389, pag. 1), ha abrogato il regolamento n. 170/83. Esso contiene una
definizione della nozione di stabilità relativa che riprende in sostanza
quella di cui al regolamento n. 170/83, nonché norme sulla ripartizione
delle catture, stabilite in particolare all’art. 8, n. 4.
8 Quest’ultima disposizione prevede, sub iii), quanto segue:
«laddove la Comunità istituisce nuove possibilità di pesca per un tipo
di pesca o gruppi di tipi di pesca precedentemente non disciplinato nel
quadro della politica comune della pesca, [il Consiglio] definisce le
modalità di ripartizione tenendo conto degli interessi di tutti gli
Stati membri».
Il regolamento (CE) n. 2371/2002
9 Il regolamento n. 3760/92 è stato abrogato e sostituito dal
regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla
conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca
nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 358, pag. 59).
L’art. 17, n. 1, del regolamento n. 2371/2002 dispone che le navi
comunitarie hanno pari accesso alle acque e alle risorse in tutte le
acque comunitarie definite in tale articolo subordinatamente alle misure
adottate per garantire la conservazione e la sostenibilità delle specie.
10 Alla rubrica intitolata «Ripartizione delle possibilità di pesca»,
l’art. 20, n. 1, del detto regolamento prevede che il Consiglio decida
in merito ai limiti di cattura e/o di sforzo di pesca e alla
ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri nonché in
merito alle condizioni associate a tali limiti. Le possibilità di pesca
sono ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno
di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock
o ciascun tipo di pesca.
11 Il principio di stabilità relativa è definito ai ‘considerando’ da
sedicesimo a diciottesimo del regolamento, i quali fanno riferimento in
particolare alla situazione biologica temporanea degli stock e alle
esigenze delle regioni in cui le popolazioni locali sono particolarmente
dipendenti dalla pesca e dalle attività connesse.
12 L’art. 20, n. 2, del regolamento n. 2371/2002 dispone che, quando la
Comunità stabilisce nuove possibilità di pesca, il Consiglio ne decide
la ripartizione, tenendo conto degli interessi di ogni Stato membro.
Il regolamento n. 27/2005
13 Il 22 dicembre 2004, il Consiglio ha adottato il regolamento n.
27/2005, oggetto della presente causa, basandosi in particolare sulle
disposizioni dell’art. 20 del regolamento n. 2371/2002.
Fatti e procedimento
14 Ritenendo di aver diritto, a decorrere dalla scadenza del periodo
transitorio, di partecipare alla ripartizione delle specie sottoposte a
limitazioni di catture nel Mare del Nord e nel Mar Baltico, il Regno di
Spagna ha presentato al Consiglio una domanda per ottenere contingenti
di pesca in questi due mari.
15 Tale Stato membro sosteneva che i contingenti ripartiti dopo la sua
adesione alla Comunità, nella zona alla quale la flotta spagnola non
aveva accesso durante il periodo transitorio, dovevano essere rivisti
per tener conto, da un lato, dell’incapacità puramente giuridica, nella
quale si era trovato, di partecipare a tale ripartizione e, dall’altro,
delle catture della detta flotta nel Mare del Nord durante il periodo di
riferimento iniziale.
16 Il Consiglio ha respinto la domanda del Regno di Spagna.
17 In seguito a tale rigetto, il Regno di Spagna ha proposto dinanzi
alla Corte due primi ricorsi, relativi alle ripartizioni per l’anno 2003
(cause decise con la sentenza 30 marzo 2006, cause riunite C-87/03 e
C-100/03, Spagna/Consiglio, Racc. pag. I-2915), due ricorsi relativi
alle ripartizioni per l’anno 2004 all’origine dell’ordinanza del
presidente della Corte 20 giugno 2006, causa C-133/04, Spagna/Consiglio
(non pubblicata nella Raccolta), resa in seguito alla rinuncia al
ricorso da parte del Regno di Spagna, e della sentenza 19 aprile 2007,
causa C-134/04, Spagna/Consiglio (non pubblicata nella Raccolta), nonché
il presente ricorso, relativo all’anno 2005.
18 Il Regno di Spagna ritiene che, poiché il regolamento n. 27/2005 non
gli ha assegnato taluni contingenti di pesca nel Mare del Nord e nel Mar
Baltico, la flotta spagnola si trovi in pratica, e nonostante la fine
del periodo transitorio, nell’impossibilità di pescare la maggior parte
delle specie contingentate in tali due mari. A sostegno del ricorso, il
Regno di Spagna deduce tre motivi. Il primo verte sulla violazione del
principio di non discriminazione, il secondo sulla violazione dell’Atto
di adesione ed il terzo sulla violazione dell’art. 20, n. 2, del
regolamento n. 2371/2002.
19 Nell’ambito del terzo motivo, il Regno di Spagna, al punto 27
dell’atto introduttivo del ricorso, ha indicato che le specie di cui si
trattava erano le seguenti: il cicerello (zone IIa, IV), la rana
pescatrice (zone IIa, IV), la limanda e la passera di mare (zone IIa, IV),
il lepidorombo (zone IIa, IV), la passera lingua di cane (zone IIa, IV),
lo scampo (zone IIa, IV), il melù (zone IIa, IV), il gamberello (zone
IIa, IIIa, IV), il rombo e il rombo chiodato (zone IIa, IV), la razza
(zone IIa, IV), lo spinarolo (zone IIa, IV) e il sugarello (zone IIa, IV).
20 Con ordinanza del Presidente della Corte 21 giugno 2005, è stato
ammesso l’intervento della Commissione delle Comunità europee a sostegno
delle conclusioni del Consiglio nell’ambito del presente ricorso.
21 Con decisione del Presidente della Corte 10 maggio 2005, il
procedimento è stato sospeso nella presente causa sino alla pronuncia
della citata sentenza 30 marzo 2006, Spagna/Consiglio, con cui la Corte
si è pronunciata sui primi due ricorsi.
22 Successivamente a tale sentenza, è stato chiesto al Regno di Spagna
se intendeva insistere nel presente ricorso. Con lettera 27 aprile 2006
esso ha risposto affermativamente.
23 Nella stessa lettera tale Stato membro ha sostenuto, fondandosi sulla
detta sentenza, che le seguenti specie, a suo dire ripartite sotto forma
di contingenti per la prima volta nel regolamento n. 27/2005,
costituiscono nuove possibilità di pesca:
i) il brosmio, zona IV (acque norvegesi)
ii) la rana pescatrice, zone IIa (acque comunitarie) e IV (acque
comunitarie)
iii) il melù, zona IV (acque norvegesi)
iv) la molva, zona IV (acque norvegesi)
v) lo scampo, zona IV (acque norvegesi).
24 Secondo il Regno di Spagna, il Consiglio avrebbe violato gli obblighi
derivanti dall’art. 20, n. 2, del regolamento n. 2371/2002, laddove non
gli ha attribuito alcun contingente riguardo alle specie summenzionate.
Sulla ricevibilità del ricorso
25 Nella memoria d’intervento della Commissione, quest’ultima eccepisce
l’irricevibilità del ricorso del Regno di Spagna sostenendo che, con la
lettera 27 aprile 2006, esso avrebbe modificato l’oggetto del ricorso
concentrandosi unicamente sul terzo motivo dedotto e prendendo in
considerazione specie che sono state oggetto di ripartizione per la
prima volta mediante il regolamento n. 27/2005 adottato nel mese di
dicembre del 2004, e che non erano menzionate nell’atto introduttivo di
ricorso. Del resto, anche se il ricorso iniziale fosse stato mantenuto,
sarebbe comunque divenuto privo di oggetto in conseguenza della
pronuncia della citata sentenza 30 marzo 2006, Spagna/Consiglio.
26 Occorre tuttavia rilevare che il Consiglio, convenuto a sostegno del
quale la Commissione è stata autorizzata ad intervenire, non ha
sollevato nessuna eccezione di irricevibilità del ricorso del Regno di
Spagna.
27 Orbene, ai sensi dell’art. 40, quarto comma, dello statuto della
Corte di giustizia, le conclusioni dell’istanza d’intervento possono
avere come oggetto soltanto l’adesione alle conclusioni di una delle
parti. Inoltre, ai termini dell’art. 93, n. 4, del regolamento di
procedura, l’interveniente accetta il procedimento nello stato in cui
questo si trova all’atto del suo intervento.
28 Ne consegue che la Commissione, parte interveniente, non è
legittimata a sollevare un’eccezione di irricevibilità (v. sentenza 30
gennaio 2002, causa C-107/99, Italia/Commissione, Racc. pag. I-1091,
punto 29).
29 Tuttavia, occorre accertare d’ufficio, in forza dell’art. 92, n. 2,
del regolamento di procedura, se il Regno di Spagna non abbia modificato
l’oggetto della controversia in corso di causa, in contrasto con quanto
prescrive l’art. 38 del regolamento di procedura, e se il ricorso non
sia divenuto privo d’oggetto in conseguenza della pronuncia della citata
sentenza 30 marzo 2006, Spagna/Consiglio.
30 Riguardo al primo punto occorre rilevare che, con lettera 27 aprile
2006, che faceva seguito alla domanda della Corte diretta a sapere se,
in considerazione di tale sopravvenuta sentenza, il Regno di Spagna
avrebbe insistito nel suo ricorso, esso ha risposto affermativamente, ed
ha peraltro confermato il significato della sua risposta in occasione
della trattazione orale dinanzi alla Corte.
31 Vero è che, in tale lettera, il Regno di Spagna sottolinea
l’importanza che, a seguito della pronuncia della citata sentenza, è
necessario accordare all’esame della questione se talune specie di pesci
costituiscano nuove possibilità di pesca ai sensi dell’art. 20, n. 2,
del regolamento n. 2371/2002, che è oggetto del terzo motivo dedotto
nell’atto introduttivo del ricorso. Si dovrà dunque verificare, se del
caso, nell’ambito dell’analisi di tale motivo, se l’indicazione di tali
specie rientri nell’oggetto del ricorso iniziale ovvero se rappresenti
un suo ampliamento irricevibile.
32 Quanto alla questione se il presente ricorso sia divenuto privo
d’oggetto in conseguenza della pronuncia della citata sentenza 30 marzo
2006, Spagna/Consiglio, si deve rilevare che il regolamento di cui il
Regno di Spagna chiedeva l’annullamento parziale nella controversia
all’origine di quella sentenza è diverso da quello contestato nella
presente causa. La detta sentenza verteva infatti sul regolamento (CE)
del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2341, che stabilisce, per il 2003, le
possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock
o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le
navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU
L 356, pag. 12) mentre con il presente ricorso si impugna il regolamento
n. 27/2005, che stabilisce le possibilità di pesca per il 2005. Le due
cause hanno pertanto oggetti diversi.
33 Di conseguenza, si deve concludere che la presente controversia è
ricevibile.
Nel merito
Sul motivo vertente sulla violazione del principio di non
discriminazione
Argomenti delle parti
34 Il Regno di Spagna sostiene che, a partire dalla scadenza del periodo
transitorio, le navi spagnole dovevano beneficiare della parità di
accesso non solo alle acque comunitarie, il che non viene loro
contestato, ma anche alle loro risorse, il che implicherebbe
l’attribuzione di contingenti di pesca nel Mare del Nord e nel Mar
Baltico. Orbene, il regolamento n. 27/2005 non avrebbe in pratica
attribuito al Regno di Spagna alcun contingente in questi due mari. Tale
regolamento non rispetterebbe le condizioni di parità di trattamento e
creerebbe una discriminazione nei confronti dei pescatori spagnoli.
35 Nessuna obiettiva ragione giustificherebbe siffatta discriminazione.
Si dovrebbe rispettare la regola generale della piena applicabilità ai
nuovi Stati membri, a partire dalla loro adesione alla Comunità, del
diritto comunitario nel suo insieme. Le deroghe a tale regola, previste
da un atto di adesione, sarebbero temporanee e dovrebbero essere
interpretate restrittivamente.
36 A parere di tale Stato membro, le nozioni di accesso alle acque e
risorse sarebbero intrinsecamente collegate. Il regolamento n. 27/2005
non opererebbe alcuna distinzione tra di esse e spetterebbe quindi al
Consiglio adottare le misure adeguate al fine di modificare il criterio
di ripartizione.
37 In pratica, l’assenza di accesso alle risorse priverebbe di senso il
diritto di accesso alle acque. Le specie contingentate sarebbero le sole
a possedere un valore economico. Inoltre, l’obbligo di gettare in mare,
in assenza di contingenti, le catture che appartengono a tali specie,
anche se morte, creerebbe un danno ambientale. Infine, poiché non
dispone praticamente di alcun contingente in questi due mari, il Regno
di Spagna non potrebbe procedere agli scambi di possibilità di pesca di
cui all’art. 20, n. 5, del regolamento n. 2371/2002.
38 Il Regno di Spagna afferma che la sua situazione è diversa da quella
degli Stati membri che non hanno neanch’essi ottenuto alcun contingente
in forza del regolamento n. 27/2005. Infatti, le navi di questi ultimi
non avrebbero necessariamente interesse a pescare nelle acque in
questione, contrariamente a quelle del Regno di Spagna, Stato membro le
cui popolazioni dipendono dalla pesca, in particolare in Galizia e nelle
province basche. Il Regno di Spagna sostiene che, in assenza di
disposizioni transitorie, avrebbe partecipato alla prima ripartizione di
contingenti dopo la sua adesione alla Comunità nel 1986, e si sarebbe
quindi visto attribuire contingenti nel 2003.
39 Secondo il Consiglio, il regolamento n. 27/2005 non crea
discriminazioni nei confronti del Regno di Spagna. Infatti, quest’ultimo
verrebbe trattato allo stesso modo degli Stati membri che non hanno
beneficiato di contingenti poiché non esercitavano alcuna attività di
pesca di cui il Consiglio avrebbe potuto decidere di preservare la
stabilità, Stati questi che rappresentano circa la metà degli Stati
membri. Il Consiglio sottolinea che il governo spagnolo non fa la
necessaria distinzione tra la nozione di accesso alle acque comunitarie
e la nozione di accesso alle loro risorse.
Giudizio della Corte
40 Il rispetto del principio di non discriminazione impone che
situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che
situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale
trattamento non sia obiettivamente giustificato (v., in particolare,
sentenze 17 ottobre 1995, causa C-44/94, Fishermen’s Organisations e a.,
Racc. pag. I-3115, punto 46; 30 marzo 2006, Spagna/Consiglio, cit.,
punto 48, e 19 aprile 2007, Spagna/Consiglio, cit., punto 28).
41 Occorre pertanto verificare se la situazione del Regno di Spagna sia
analoga a quella degli Stati membri che hanno ottenuto contingenti di
pesca nelle acque del Mare del Nord e nel Mar Baltico a norma del
regolamento n. 27/2005.
42 Come ricordato al punto 50 della citata sentenza 30 marzo 2006,
Spagna/Consiglio, la Corte ha già avuto modo di esaminare la questione
di un’eventuale discriminazione nei confronti di Stati membri che non
avevano ottenuto taluni contingenti di pesca successivamente alla loro
adesione alla Comunità.
43 Dal punto 41 della sentenza 13 ottobre 1992, cause riunite C-63/90 e
C-67/90, Portogallo e Spagna/Consiglio (Racc. pag. I-5073), emerge che
la Repubblica portoghese aveva sostenuto che la flotta portoghese aveva
esercitato attività di pesca nelle acque della Groenlandia dal 1973 al
1977, cioè per una parte del periodo di riferimento iniziale. Essa aveva
sottolineato che i quantitativi pescati dalla sua flotta erano analoghi
a quelli catturati dalla flotta tedesca e nettamente superiori a quelli
catturati dalla flotta del Regno Unito.
44 La Corte ha cionondimeno considerato che la situazione della
Repubblica portoghese non fosse analoga a quella degli altri Stati
membri beneficiari delle ripartizioni. Ha giudicato che, nei limiti in
cui l’Atto di adesione non ha modificato la situazione esistente in
materia di ripartizione delle risorse esterne, continua ad applicarsi l’acquis
comunitario e che, di conseguenza, i nuovi Stati membri non possono
richiamarsi a circostanze anteriori all’adesione, tra le quali, in
particolare, le loro attività di pesca durante il periodo di
riferimento, per escludere l’applicazione delle disposizioni di cui
trattasi. Dopo la loro adesione, essi si trovano nella stessa situazione
degli Stati membri esclusi dalle ripartizioni in forza del principio
della stabilità relativa delle attività di pesca, concretizzata, per
quanto riguarda gli accordi stipulati prima dell’adesione, nella
ripartizione effettuata nel 1983 (v. citate sentenze Portogallo e
Spagna/Consiglio, punti 43 e 44; 30 marzo 2006, Spagna/Consiglio, punto
52, nonché 19 aprile 2007, Spagna/Consiglio, punto 32).
45 Tale ragionamento è applicabile alla causa qui in esame. Ne consegue
che il Regno di Spagna non si trova in una situazione analoga a quella
degli Stati membri che hanno fruito di contingenti in occasione della
ripartizione iniziale e, di conseguenza, esso non può valersi delle
attività di pesca delle navi spagnole svolte tra gli anni dal 1973 al
1976 nel Mare del Nord, durante il periodo di riferimento iniziale. La
sua situazione è, per contro, analoga a quella degli Stati membri le cui
navi non hanno ottenuto siffatti contingenti, a prescindere dal fatto
che tali Stati membri abbiano o no esercitato un’attività di pesca nelle
acque del Mare del Nord e/o del Mar Baltico durante tale periodo (v.
citate sentenze 30 marzo 2006, Spagna/Consiglio, punto 53, e 19 aprile
2007, Spagna/Consiglio, punto 33).
46 La fine del periodo transitorio nulla muta rispetto a tale
situazione.
47 Il Consiglio ha infatti a ragione sostenuto che si deve distinguere
la nozione di accesso alle acque da quella di accesso alle risorse. Se è
vero che, dopo la fine del periodo transitorio, il Regno di Spagna può
nuovamente accedere alle acque del Mare del Nord e del Mar Baltico, non
per questo le navi spagnole possono avere accesso alle risorse di questi
due mari nelle stesse proporzioni delle navi degli Stati membri che
hanno partecipato alla ripartizione iniziale o a ripartizioni successive
(v. citate sentenze 30 marzo 2006, Spagna/Consiglio, punto 55, e 19
aprile 2007, Spagna/Consiglio, punto 35).
48 Il Consiglio poteva legittimamente ritenere che, poiché le navi
spagnole non avevano pescato nelle acque del Mare del Nord e del Mar
Baltico per oltre vent’anni, l’assenza di attribuzione di contingenti
non ledesse il principio di stabilità relativa delle attività di pesca
delle popolazioni interessate. Da ciò consegue che il Consiglio poteva
altresì considerare che il Regno di Spagna non era in una situazione
equivalente a quella degli Stati membri, le cui navi avevano
recentemente, durante il pertinente periodo di riferimento, pescato in
tali acque (v. citate sentenze 30 marzo 2006, Spagna/Consiglio, punto
56, e 19 aprile 2007, Spagna/Consiglio, punto 36).
49 Occorre aggiungere che l’impossibilità di partecipare alle nuove
ripartizioni di contingenti di pesca, nella quale il Regno di Spagna si
è trovato durante il periodo transitorio a causa del divieto legale
puramente temporaneo di accedere alle acque del Mare del Nord e del Mar
Baltico, non modifica affatto tale constatazione. Da ciò non risulta che
il Consiglio avrebbe dovuto cambiare il criterio di ripartizione alla
fine del detto periodo allo scopo di tenere in considerazione gli
interessi del Regno di Spagna. Infatti, contrariamente a quanto
sostenuto da tale Stato membro nel corso della fase scritta e in
udienza, non è in nessun modo dimostrato che, in assenza del divieto di
accesso ai due mari in questione durante il periodo transitorio, tale
Stato membro avrebbe ottenuto taluni contingenti relativi alle specie
oggetto di una nuova ripartizione nel corso del suddetto periodo.
50 Inoltre, gli altri argomenti esposti dal Regno di Spagna, e ricordati
al punto 37 della presente sentenza, non sono tali da modificare la
constatazione effettuata al punto 47 della stessa. Pertanto, il fatto
che le specie contingentate abbiano un valore superiore alle altre
specie non può avere come conseguenza che uno Stato membro debba
ottenere l’assegnazione di taluni contingenti. Il presunto rischio di
natura ecologica non è stato dimostrato. L’impossibilità di effettuare
taluni scambi di contingenti risulta dalla mancata attribuzione di
questi ultimi. Infatti, l’art. 20, n. 5, del regolamento n. 2371/2002,
prevede semplicemente la possibilità di scambiare i contingenti in
possesso degli Stati membri, ma non per questo dà diritto
all’ottenimento dei contingenti.
51 Di conseguenza il Consiglio, non avendo trattato il Regno di Spagna,
nel regolamento n. 27/2005, in modo identico agli Stati membri che hanno
partecipato alla ripartizione iniziale dei contingenti di pesca, prima
dell’adesione del detto Stato membro alla Comunità, o alle successive
ripartizioni, durante il periodo transitorio, non ha agito in modo
discriminatorio nei suoi confronti.
52 Tenuto conto di tutto quanto sopra considerato, il motivo fondato
sulla lesione del principio di non discriminazione deve essere respinto.
Sul motivo vertente sulla violazione dell’Atto di adesione
Argomenti delle parti
53 Il governo spagnolo ritiene che il regolamento n. 27/2005, in quanto
non attribuisce al Regno di Spagna una parte dei contingenti di pesca
che hanno costituito oggetto di ripartizione per quanto riguarda la zona
delle acque comunitarie del Mare del Nord e del Mar Baltico dopo
l’adesione di tale Stato membro alla Comunità, proroghi il periodo
transitorio oltre quanto previsto dall’Atto di adesione e ne violi di
conseguenza le disposizioni.
54 Il Regno di Spagna ritiene che il fatto di estendere le deroghe
previste nell’Atto di adesione oltre il periodo transitorio ivi fissato
equivalga a violare la loro natura eccezionale, transitoria e limitata.
55 Esso aggiunge che, sebbene la Corte abbia già esaminato l’eventuale
esistenza di una violazione dell’Atto di adesione nella citata sentenza
30 marzo 2006, Spagna/Consiglio, la presente causa è nondimeno diversa
in quanto, contrariamente al regolamento esaminato in quella sentenza,
il regolamento n. 27/2005 verte segnatamente sui contingenti assegnati
per la prima volta nel 2005, i quali costituiscono nuove possibilità di
pesca.
56 Il Consiglio sostiene, da parte sua, che le disposizioni dell’Atto di
adesione non sono più in vigore dalla scadenza del periodo transitorio e
pertanto non possono più costituire un criterio per stabilire la
legittimità dei provvedimenti adottati dal Consiglio.
57 Del resto, l’Atto di adesione non esigerebbe né prevedrebbe una
revisione del sistema di ripartizione dei contingenti.
58 Il Consiglio aggiunge che gli artt. 156-164 dell’Atto di adesione,
che sono disposizioni transitorie, non disciplinano le modalità con le
quali il Consiglio dovrebbe procedere nella ripartizione delle nuove
possibilità di pesca nel 2005, ossia parecchi anni dopo che tali
disposizioni hanno cessato di essere in vigore.
Giudizio della Corte
59 Si deve ricordare che, come afferma il Consiglio, gli artt. 156-164
dell’Atto di adesione definiscono il regime applicabile nel settore
della pesca unicamente per il periodo transitorio. Tali articoli non
possono pertanto, in linea di principio, servire come fondamento per
rivendicazioni vertenti su un periodo che inizi in data successiva alla
conclusione del detto periodo transitorio (v. citate sentenze 30 marzo
2006, Spagna/Consiglio, punto 64, e 19 aprile 2007, Spagna/Consiglio,
punto 44).
60 Inoltre, non risulta dall’Atto di adesione che il Consiglio fosse
tenuto a modificare in futuro i criteri di ripartizione delle
possibilità di pesca adottati dopo l’adesione del Regno di Spagna,
durante il periodo transitorio.
61 Anche se il regime applicabile durante il periodo transitorio è per
definizione temporaneo, non per questo tutte le restrizioni ivi previste
cessano automaticamente allorché tale periodo si conclude, qualora esse
risultino anche dall’acquis comunitario applicabile allo Stato membro.
Orbene, come è stato constatato al punto 29 della citata sentenza 30
marzo 2006, Spagna/Consiglio, il criterio di ripartizione fissato dai
regolamenti esistenti al momento dell’adesione del Regno di Spagna fa
parte dell’acquis comunitario. Tale criterio di ripartizione resta in
linea di principio in vigore fintantoché non sarà stato modificato da un
atto del Consiglio.
62 Per quanto riguarda le ripartizioni di contingenti effettuate durante
il periodo transitorio, queste non sono disciplinate dall’Atto di
adesione, ma dai regolamenti che fissano i contingenti di cui trattasi e
dal principio di stabilità relativa (v. citate sentenze 30 marzo 2006,
Spagna/Consiglio, punto 66, e 19 aprile 2007, Spagna/Consiglio, punto
47). Quanto alle ripartizioni effettuate per la prima volta con il
regolamento n. 27/2005, neanch’esse sono sottoposte alle disposizioni
dell’Atto di adesione.
63 Pertanto il Consiglio, non avendo attribuito al Regno di Spagna,
mediante il regolamento n. 27/2005, taluni contingenti di pesca nel Mare
del Nord e nel Mar Baltico, non ha violato l’Atto di adesione.
64 Di conseguenza, il motivo con il quale si deduce la violazione
dell’Atto di adesione deve essere respinto.
Sul motivo vertente sulla violazione dell’art. 20, n. 2, del regolamento
n. 2371/2002
Argomenti delle parti
65 Il Regno di Spagna sostiene che le cinque specie menzionate nella sua
lettera 27 aprile 2006, e ricordate al punto 23 della presente sentenza,
costituiscono nuove possibilità di pesca. Non avendogli assegnato nessun
contingente per queste specie, il Consiglio avrebbe omesso di prendere
in considerazione gli interessi di questo Stato membro e avrebbe
pertanto trasgredito il disposto dell’art. 20, n. 2, del regolamento n.
2371/2002.
66 Il Consiglio riconosce che le specie oggetto di una prima
ripartizione in forza del regolamento n. 27/2005 costituiscono nuove
possibilità di pesca. Tuttavia, delle cinque specie menzionate dalle
autorità spagnole, solo le specie seguenti, che sono state ripartite in
zone specifiche per la prima volta nel 2005, costituirebbero, a quella
data, nuove possibilità di pesca:
i) il brosmio, zona IV (acque norvegesi)
ii) la rana pescatrice, zona IV (acque norvegesi)
iii) la molva, zona IV (acque norvegesi)
iv) lo scampo, zona IV (acque norvegesi).
67 Viceversa, per la rana pescatrice, zona IIa (acque comunitarie) e
zona IV (acque comunitarie), menzionata al punto 23 della presente
sentenza, sarebbe stata effettuata una prima ripartizione nel 1998. Il
melù, zona IV (acque norvegesi), menzionato al citato punto 23, avrebbe
già dato luogo a una ripartizione prima dell’anno 2002. Il Regno di
Spagna affermerebbe quindi erroneamente che queste specie costituiscono
nuove possibilità di pesca.
68 Per quanto attiene alle quattro nuove possibilità di pesca che ha
individuato, il Consiglio sostiene di avere tenuto in considerazione
l’interesse di tutti gli Stati membri, ivi compreso quello del Regno di
Spagna, ma che il fatto di tener conto di queste nuove possibilità non
comporta che tutti gli Stati membri dovessero giovarsi dell’attribuzione
di contingenti. Il Consiglio avrebbe stabilito un periodo di riferimento
che va dal 1999 al 2003. Dato che, pur avendone la possibilità, le navi
spagnole non hanno pescato le specie in questione nella zona interessata
nel corso di tale periodo, a tale Stato membro non è stato assegnato
alcun contingente. Il Consiglio conclude che non ha ecceduto il margine
di discrezionalità di cui dispone e non è quindi incorso nella
violazione dell’art. 20, n. 2, del regolamento n. 2371/2002.
69 Nella sua replica, il Regno di Spagna riconosce di avere commesso un
errore riguardo all’individuazione delle specie oggetto di nuove
possibilità di pesca, e ammette che soltanto le quattro specie
menzionate dal Consiglio per zone specifiche corrispondono alla nozione
in questione. Per contro, esso ribadisce che, relativamente a tali
quattro specie, il Consiglio ha violato il detto art. 20, n. 2.
70 Dal canto suo, la Commissione ritiene che, siccome le quattro specie
menzionate dal Consiglio rientravano nella categoria denominata «altre
specie», per la quale alla Comunità era stato attribuito un contingente
globale in forza di regolamenti precedenti al 2005, esse non
rappresentano nuove possibilità di pesca. Tale nozione si applicherebbe
unicamente alle specie di cui la Comunità dispone in virtù dell’accesso
a nuove acque o a nuove specie.
71 La Commissione aggiunge che, qualora la Corte non dovesse condividere
la sua interpretazione della nozione di «nuove possibilità di pesca» e
ritenesse che le quattro specie menzionate dal Consiglio rientrino in
tale nozione, si dovrebbe comunque considerare che il Consiglio non ha
ecceduto i limiti del suo potere discrezionale e non ha pertanto
trasgredito l’art. 20, n. 2, del regolamento n. 2371/2002.
Giudizio della Corte
- Osservazioni preliminari
72 Il Regno di Spagna, il Consiglio e la Commissione concordano nel
ritenere che solo le quattro specie menzionate dal Consiglio e ricordate
al punto 66 della presente sentenza siano state oggetto di una prima
ripartizione in forza del regolamento n. 27/2005 e siano in discussione
nel terzo motivo del presente ricorso.
73 Sorge tuttavia una questione di ricevibilità di questo motivo.
74 Infatti, come è stato osservato al punto 31 della presente sentenza,
occorre accertare se, menzionando tali quattro specie, il Regno di
Spagna non abbia modificato l’oggetto della controversia, contrariamente
a quanto prescrive l’art. 38 del regolamento di procedura.
75 Occorre rilevare che, tra le quattro specie considerate, la rana
pescatrice è menzionata al punto 27 dell’atto di ricorso del Regno di
Spagna per quanto riguarda la zona IV, senza che sia precisato se si
tratti di acque comunitarie, acque norvegesi o dell’insieme di tali
acque. Nella lettera 27 aprile 2006, il governo spagnolo menziona la
rana pescatrice, zona IV (acque comunitarie), ma nella replica esso
rettifica tale indicazione, sostenendo di avere inteso le acque
norvegesi.
76 Considerando che l’atto di ricorso contiene l’indicazione generale
della zona IV, occorre rilevare che si è fatto riferimento all’insieme
delle acque di tale zona e, di conseguenza, che il terzo motivo, per
quanto concerne la rana pescatrice, zona IV (acque norvegesi), è
ricevibile.
77 Al contrario, riguardo alle altre tre specie, il brosmio e la molva
non figurano al punto 27 dell’atto di ricorso, e lo scampo non è
menzionato per la zona IV. Si deve pertanto rilevare che l’atto di
ricorso non si riferiva né al brosmio né alla molva, mentre si riferiva
allo scampo solamente per la zona III. Il riferimento a queste tre
specie per la zona IV (acque norvegesi) nella lettera 27 aprile 2006,
nonché nella replica, costituisce un ampliamento dell’oggetto della
controversia che deve essere dichiarato irricevibile. Il fatto che tali
specie figurino all’allegato I del regolamento n. 27/2005, oggetto della
presente causa, non è sufficiente, dal momento che il Regno di Spagna
chiede esclusivamente l’annullamento del regolamento nella parte in cui
non attribuisce taluni contingenti alla flotta spagnola e che ha
precisato al detto punto 27 le sole specie cui fa riferimento il suo
terzo motivo.
- Sul motivo
78 Il Regno di Spagna sostiene che la ripartizione della rana pescatrice
in zona IV (acque norvegesi), effettuata dal regolamento n. 27/2005,
costituisce una nuova possibilità di pesca, e che il Consiglio, non
avendogli attribuito alcun contingente per tale specie, non ha tenuto in
considerazione i suoi interessi, in violazione dell’art. 20, n. 2, del
regolamento n. 2371/2002.
79 Occorre esaminare se la ripartizione della rana pescatrice in zona IV
(acque norvegesi) costituisca una nuova possibilità di pesca ai sensi
del suddetto art. 20, n. 2 e, all’occorrenza, se il Consiglio abbia
tenuto in considerazione gli interessi del Regno di Spagna.
80 Sul primo punto, è pacifico che la ripartizione effettuata dal
regolamento n. 27/2005 costituisce la prima ripartizione tra gli Stati
membri di contingenti relativi a questa specie.
81 Secondo la Commissione, la rana pescatrice in zona IV (acque
norvegesi) non costituirebbe tuttavia una nuova possibilità di pesca,
bensì sarebbe una possibilità di pesca già esistente, poiché non si
tratterebbe di una specie disciplinata per la prima volta nel quadro
della politica comune, ai sensi dell’art. 8, n. 4, iii), del regolamento
n. 3760/92. Orbene, l’art. 20, n. 2, del regolamento n. 2371/2002
avrebbe sostituito l’art. 8, n. 4, iii), e dovrebbe essere letto alla
luce di quest’ultimo. Ne conseguirebbe che tale specie dovrebbe dare
luogo ad una ripartizione secondo il principio di stabilità relativa di
cui all’art. 20, n. 1, del regolamento n. 2371/2002, e non secondo
quello della presa in considerazione dell’interesse degli Stati membri,
in conformità al detto art. 20, n. 2.
82 Occorre tuttavia rilevare che il regolamento n. 2371/2002 comporta
talune differenze rispetto al regolamento n. 3760/92.
83 Il regolamento n. 2371/2002 precisa infatti la nozione di
«possibilità di pesca», definita all’art. 3, lett. q), come un diritto
di pesca quantificato. Il testo dell’art. 20, n. 2, del medesimo
regolamento è poi diverso da quello del citato art. 8, n. 4, iii), e
prevede semplicemente che, quando la Comunità stabilisce nuove
possibilità di pesca, il Consiglio ne decide la ripartizione, tenendo
conto degli interessi di ogni Stato membro.
84 Si deve pertanto interpretare la nozione di «nuove possibilità di
pesca» tenendo conto della struttura e dell’obiettivo dell’art. 20, nn.
1 e 2, del regolamento n. 2371/2002, alla luce della giurisprudenza (v.
sentenze 16 giugno 1987, causa 46/86, Romkes, Racc. pag. 2671; 13
ottobre 1992, causa C-70/90, Spagna/Consiglio, Racc. pag. I-5159; causa
C-71/90, Spagna/Consiglio, Racc. pag. I-5175; causa C-73/90,
Spagna/Consiglio, Racc. pag. I-5191, e 30 marzo 2006, Spagna/Consiglio,
citata).
85 Emerge pertanto dall’esame di questi due paragrafi dell’art. 20 che
il primo riguarda le possibilità di pesca già esistenti, mentre il
secondo è dedicato alle nuove possibilità di pesca. Le possibilità di
pesca già esistenti sono ripartite tra gli Stati membri in applicazione
del principio di stabilità relativa.
86 La Corte ha dichiarato che per stabilità relativa si deve intendere
il mantenimento di una percentuale fissa per ciascuno Stato membro e che
il criterio di ripartizione inizialmente fissato continuerà ad essere
applicato finché non sarà stato adottato un regolamento modificativo
(v., in particolare, le citate sentenze Romkes, punto 17, e 30 marzo
2006, Spagna/Consiglio, punto 27).
87 Poiché l’applicazione del principio di stabilità relativa alle
possibilità di pesca già esistenti comporta il mantenimento di un
criterio di ripartizione già stabilito tra gli Stati membri, occorre
ritenere che la fissazione di un primo criterio di ripartizione tra gli
Stati membri implichi l’attribuzione di nuove possibilità di pesca e una
ripartizione che tenga conto dell’interesse di ognuno di essi. La
nozione di interesse può comprendere l’esigenza di preservare la
stabilità relativa delle attività di pesca, ma non è limitata a tale
esigenza.
88 Pertanto, contrariamente al punto di vista espresso dalla
Commissione, quando per ogni Stato membro è stabilito un primo criterio
di ripartizione, in particolare dopo che gli Stati hanno esercitato il
loro diritto di pesca in una zona e per le specie per le quali la
Comunità disponeva di un contingente globale, il Consiglio decide
tenendo conto dell’interesse di ciascuno di essi, in conformità all’art.
20, n. 2, del regolamento n. 2371/2002. Poiché, per definizione, nessun
criterio di ripartizione può essere mantenuto in un caso simile, non è
necessario applicare l’art. 20, n. 1, di tale regolamento.
89 Giova aggiungere che l’interpretazione difesa dalla Commissione
condurrebbe ad una situazione paradossale, nella quale il diritto di
accesso degli Stati membri a nuove acque e a nuove specie non potrebbe
mai essere qualificato come nuove possibilità di pesca e, di
conseguenza, mai potrebbe consentire di prendere in considerazione
l’interesse di tali Stati ai sensi dell’art. 20, n. 2, del regolamento
n. 2371/2002. Così avverrebbe tutte le volte che, come nella
fattispecie, il nuovo diritto di accesso si configurasse in un primo
tempo come un contingente globale a favore della Comunità prima di
essere attribuito, in un secondo tempo, agli Stati membri
individualmente. Orbene, dal regolamento n. 2371/2002 non emerge che il
legislatore abbia inteso limitare in tal modo l’esigenza di tenere in
considerazione l’interesse degli Stati membri.
90 Stanti tali premesse, occorre considerare che la prima attribuzione
agli Stati membri della rana pescatrice in zona IV (acque norvegesi),
basata sulla fissazione di un primo criterio di ripartizione per tale
specie nelle acque di cui trattasi, costituisce una nuova possibilità di
pesca.
91 Occorre pertanto accertare se il Consiglio abbia debitamente tenuto
conto degli interessi del Regno di Spagna.
92 Nel caso di un regolamento in materia di pesca, nell’ambito della
politica agricola comune, risulta da una giurisprudenza costante che il
legislatore comunitario dispone in tale materia di un ampio potere
discrezionale che corrisponde alle responsabilità politiche ad esso
attribuite dagli artt. 34 CE - 37 CE (v., in particolare, sentenza 23
marzo 2006, causa C-535/03, Unitymark e North Sea Fishermen’s
Organisation, Racc. pag. I-2689, punto 55).
93 Occorre nondimeno accertare se il legislatore comunitario non abbia
ecceduto i limiti del suo potere discrezionale.
94 Il Regno di Spagna sostiene che, durante il periodo di riferimento
scelto dal Consiglio, ossia dal 1999 al 2003, gli artt. 156-164
dell’Atto di adesione gli vietavano l’accesso alle acque di cui
trattasi. La decisione di attribuire contingenti unicamente agli Stati
membri la cui flotta aveva pescato le specie di cui trattasi,
segnatamente la rana pescatrice, durante tale periodo, e di non
attribuire al Regno di Spagna alcun contingente, sebbene l’assenza delle
navi spagnole dalla zona in oggetto fosse dovuta ad un divieto puramente
legale, dimostrerebbe che il Consiglio non ha tenuto in considerazione i
suoi interessi.
95 Si deve tuttavia constatare che, come sostenuto dal Consiglio nel
controricorso e nella controreplica, gli artt. 156-164 dell’Atto di
adesione riguardano esclusivamente l’accesso alle acque comunitarie e
non l’accesso alle acque norvegesi, e che, di conseguenza, l’argomento
del Regno di Spagna non è pertinente.
96 In udienza, il Regno di Spagna ha tentato di dedurre altri argomenti
a dimostrazione dell’impossibilità, per le navi spagnole, di pescare
nelle acque norvegesi. Esso ha innanzitutto affermato che non sempre è
agevole identificare, all’interno di una data zona, le acque nelle quali
le navi esercitano la loro attività; ha poi asserito che non gli era
stato attribuito alcun contingente nelle acque norvegesi.
97 Tali argomenti non sono tuttavia determinanti, poiché la rana
pescatrice, specie non rientrante in alcun contingente specifico per
Stato membro, poteva essere pescata liberamente dalle varie flotte degli
Stati membri, fatto salvo un contingente globale applicabile alla
Comunità per diverse specie alle quali essa apparteneva.
98 Si deve rilevare che la mancata attribuzione al Regno di Spagna o ad
un altro Stato membro di contingenti relativi alla rana pescatrice non
implica che il Consiglio abbia omesso di prendere in considerazione gli
interessi di tali Stati membri.
99 Per quanto riguarda la scelta del periodo di riferimento, la Corte ha
già dichiarato che il Consiglio dispone di una certa flessibilità (v.,
in tal senso, sentenza 25 ottobre 2001, causa C-120/99,
Italia/Consiglio, Racc. pag. I-7997, punto 42). Il periodo di cinque
anni cha va dal 1999 al 2003 costituisce un periodo recente e
sufficientemente lungo da non risultare criticabile.
100 Avendo assegnato contingenti per la rana pescatrice unicamente agli
Stati membri le cui navi avevano pescato questa specie nel corso di tale
periodo e non avendone assegnato nessuno al Regno di Spagna per il
motivo che le navi spagnole non avevano praticato tale pesca pur
disponendo di un diritto di accesso alla zona di cui trattasi, il
Consiglio non ha ecceduto i limiti del suo potere discrezionale.
101 Occorre pertanto respingere questo terzo motivo.
102 Poiché nessuno dei motivi dedotti è stato accolto, il ricorso del
Regno di Spagna deve essere respinto.
Sulle spese
103 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché
il Consiglio ne ha fatto domanda, il Regno di Spagna, rimasto
soccombente, dev’essere condannato alle spese. In forza del n. 4, primo
comma, del medesimo articolo, la Commissione sopporta le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
3) La Commissione delle Comunità europee sopporta le proprie spese.
Firme
* Lingua processuale: lo spagnolo.
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