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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 5/07/2007, procedimenti
C‑145/06 e C‑146/06
ENERGIA - Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Quadro
comunitario - Ambito di applicazione della direttiva - Oli minerali - Oli
lubrificanti destinati ad essere impiegati per fini diversi
dall’utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per
riscaldamento - Esclusione - Abrogazione della direttiva 92/81/CEE -
Direttiva 2003/96/CE - Regime nazionale d'imposizione. La direttiva del
Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario
per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, come
modificata dalla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/75/CE, deve
essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come
quella oggetto della causa principale, che prevede la riscossione di
un'imposta di consumo gravante sugli oli lubrificanti quando sono destinati,
messi in vendita o impiegati per usi diversi da quelli di carburante per
motori o combustibile per riscaldamento. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE
COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 5/07/2007, procedimenti riuniti C‑145/06 e
C‑146/06
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
Nei procedimenti riuniti C‑145/06 e C‑146/06,
aventi ad oggetto talune domande di pronuncia pregiudiziale proposte
alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Commissione tributaria di
secondo grado di Trento, con decisioni rispettivamente 6 marzo 2006 e 23
dicembre 2005, pervenute in cancelleria il 17 marzo 2006, nelle cause
Fendt Italiana Srl
contro
Agenzia Dogane – Ufficio Dogane di Trento,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Klučka,
U. Lõhmus, A. Ó Caoimh (relatore) e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione
orale del 15 febbraio 2007,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Fendt Italiana Srl, dall’avv. G. Maisto e dal sig. A. Parolini,
dottore commercialista;
– per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di
agente, assistito dal sig. G. Aiello, avvocato dello Stato;
– per il governo cipriota, dalla sig.ra N. Charalambidou, in qualità di
agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra L. Pignataro e
dal sig. W. Moells, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 19 aprile 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale riguardano l’interpretazione
della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che
ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti
energetici e dell’elettricità (GU L 283, pag. 51), come modificata dalla
direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/75/CE (GU L 157, pag. 100;
in prosieguo: la «direttiva 2003/96»).
2 Tali domande sono state proposte nell’ambito di controversie tra la
Fendt Italiana Srl (in prosieguo: la «Fendt») e l’Agenzia Dogane -
Ufficio Dogane di Trento, vertenti sul mancato pagamento da parte di
tale società, per l’anno 2004, dell’imposta di consumo sull’olio
lubrificante prevista dal diritto nazionale.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
La direttiva 92/12/CEE
3 L’art. 1 della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE,
relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai
controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU 76, pag. 1), dispone
quanto segue:
«1. La presente direttiva stabilisce il regime dei prodotti sottoposti
alle accise e ad altre imposte indirette gravanti, direttamente o
indirettamente, sul consumo di questi prodotti, ad esclusione
dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte stabilite dalla
Comunità.
2. Le singole disposizioni relative alle strutture e alle aliquote delle
accise sui prodotti ad esse soggetti sono contenute in direttive
specifiche».
4 L’art. 3 della detta direttiva così recita:
«1. La presente direttiva è applicabile, a livello comunitario, ai
prodotti seguenti, come definiti nelle direttive ad essi relative:
– gli oli minerali,
(…)
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di altre
imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui
esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini della
accise o dell’IVA per la determinazione della base imponibile, il
calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta.
3. Gli Stati membri conservano la facoltà di introdurre o mantenere
imposizioni che colpiscono prodotti diversi da quelli di cui al
paragrafo 1, a condizione tuttavia che dette imposte non diano luogo,
negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse al passaggio di una
frontiera.
(…)».
Le direttive 92/81/CEE e 92/82/CEE
5 La direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa
all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU L
316, pag. 12), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre
1994, 94/74/CE (GU L 365, pag. 46; in prosieguo: la «direttiva 92/81»),
prevede, all’art. 2, n. 1, lett. d), letto in combinato disposto con il
n. 4 dello stesso articolo, che «i prodotti di cui al codice NC 2710»,
nella versione della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») in
vigore il 1° ottobre 1994, ovvero, in particolare, gli oli lubrificanti,
sono oli minerali ai fini della sua applicazione.
6 Ai sensi del n. 2 del detto art. 2, «[g]li oli minerali, diversi da
quelli per cui la direttiva 92/82/CEE prescrive un livello di accisa,
sono assoggettati all’accisa se sono destinati ad essere utilizzati, se
sono messi in vendita o se sono utilizzati come combustibili o
carburanti. (…)».
7 L’art. 8, n. 1, lett. a), della direttiva 92/81, stabilisce quanto
segue:
«1. Oltre alle disposizioni generali relative alle esenzioni per un uso
determinato dei prodotti soggetti ad accisa, contenute nella direttiva
92/12/CEE e fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri
esentano dall’accisa armonizzata i prodotti elencati in appresso alle
condizioni da essi stabilite, allo scopo di garantire un’agevole e
corretta applicazione di tali esenzioni ed evitare frodi, evasioni o
abusi:
a) gli oli minerali non utilizzati come carburanti o come combustibili
per riscaldamento;
(…)».
8 La direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/82/CEE, relativa al
ravvicinamento delle aliquote di accise sugli oli minerali (GU L 316,
pag. 19), come modificata dalla direttiva 94/74 (in prosieguo: la
«direttiva 92/82»), stabilisce un’aliquota minima dell’accisa per taluni
oli minerali. L’art. 2 di tale direttiva elenca gli oli minerali oggetto
di quest’ultima, tra i quali non sono annoverati gli oli lubrificanti.
La direttiva 2003/96
9 I primi tre ed il settimo ‘considerando’ della direttiva 2003/96 così
recitano:
«(1) Il campo d’applicazione della direttiva 92/81/CEE (…) e della
direttiva 92/82/CEE (...) è limitato agli oli minerali.
(2) L’assenza di disposizioni comunitarie che assoggettino a tassazione
minima l’elettricità e i prodotti energetici diversi dagli oli minerali
può essere pregiudizievole al buon funzionamento del mercato interno.
(3) Il buon funzionamento del mercato interno e il conseguimento degli
obiettivi di altre politiche comunitarie richiedono che siano fissati
nella Comunità livelli minimi di tassazione per la maggior parte dei
prodotti energetici, compresi l’elettricità, il gas naturale e il
carbone.
(...)
(7) In quanto parte della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, la Comunità ha ratificato il protocollo di Kyoto.
La tassazione dei prodotti energetici e, se del caso, dell’elettricità è
uno degli strumenti disponibili per conseguire gli obiettivi del
protocollo di Kyoto».
10 Il ventiduesimo ‘considerando’ della direttiva 2003/96 enuncia
inoltre:
«I prodotti energetici dovrebbero essere essenzialmente disciplinati dal
quadro comunitario quando sono usati come combustibile per riscaldamento
o carburante per motori. A questo riguardo è nella natura e nella logica
del sistema tributario escludere dal campo di applicazione del quadro
comunitario l’uso combinato di prodotti energetici e l’uso di prodotti
energetici per fini diversi dall’utilizzazione come carburante, nonché i
processi mineralogici. L’elettricità utilizzata per fini analoghi
dovrebbe essere trattata su un piano di parità».
11 L’art. 1 della direttiva 2003/96 dispone che gli Stati membri tassano
i prodotti energetici e l’elettricità conformemente a tale direttiva.
12 L’art. 2, n. 1, lett. b), della detta direttiva, in combinato
disposto con il n. 5 dello stesso articolo, stabilisce che, ai fini
della direttiva stessa, i termini «prodotti energetici» si riferiscono
ai prodotti «di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2[7]04 a 2715
[compreso]», come figurano nel regolamento (CE) della Commissione 6
agosto 2001, n. 2031, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n.
2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica
ed alla tariffa doganale comune (GU L 279, pag. 1), ossia, in
particolare, gli oli minerali, di cui alla voce 2710 della NC.
13 L’art. 2, n. 4, lett. b), della direttiva 2003/96 è formulato nei
seguenti termini:
«4. La presente direttiva non si applica:
(...)
b) ai seguenti usi dei prodotti energetici e dell’elettricità:
– prodotti energetici utilizzati per fini diversi dall’utilizzazione
come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento,
– usi combinati dei prodotti energetici.
Un prodotto energetico ha un uso combinato quando è utilizzato sia come
combustibile per riscaldamento che per fini diversi dall’utilizzazione
come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento. L’uso
dei prodotti energetici per la riduzione chimica e nei processi
elettrolitici e metallurgici è considerato uso combinato.
(...)».
14 L’art. 3 della direttiva 2003/96 così dispone:
«I riferimenti agli “oli minerali” e alle “accise” applicate agli oli
minerali di cui alla direttiva 92/12/CEE s’intendono come riferimenti
riguardanti tutti i prodotti energetici, l’elettricità e tutte le
imposte indirette nazionali di cui, rispettivamente, all’articolo 2 e
all’articolo 4, paragrafo 2 della presente direttiva».
15 L’art. 14, n. 1, della direttiva 2003/96 prevede quanto segue:
«1. In aggiunta alle disposizioni generali di cui alla direttiva
92/12/CEE, relative alle esenzioni di cui godono i prodotti tassabili
quando sono destinati a determinati usi, e fatte salve le altre
disposizioni comunitarie, gli Stati membri esentano dalla tassazione i
prodotti elencati in appresso, alle condizioni da essi stabilite al fine
di garantire un’agevole e corretta applicazione delle esenzioni stesse e
di evitare frodi, evasioni o abusi:
a) i prodotti energetici e l’elettricità utilizzati per produrre
elettricità e l’elettricità utilizzata per mantenere la capacità di
produrre l’elettricità stessa. (...)
b) i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburante
per la navigazione aerea, ad esclusione dell’aviazione privata da
diporto.
(...)
c) i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburanti
per la navigazione nelle acque comunitarie (compresa la pesca), diversa
dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto, e l’elettricità
prodotta a bordo delle imbarcazioni.
(...)».
16 Secondo gli artt. 15 e 16 della direttiva 2003/96, gli Stati membri
possono anche applicare esenzioni o riduzioni del livello di tassazione
nei casi ivi menzionati.
17 L’art. 28, nn. 1 e 2, della direttiva 2003/96 così recita:
«1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi alla presente
direttiva, entro il 31 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente
la Commissione.
2. Essi applicano tali disposizioni dal 1° gennaio 2004, ad eccezione
delle disposizioni di cui all’articolo 16 e all’articolo 18, paragrafo
1, che possono essere applicate dagli Stati membri dal 1° gennaio 2003».
18 Ai sensi dell’art. 30 della detta direttiva:
«Nonostante l’articolo 28, paragrafo 2, le direttive 92/81/CEE e
92/82/CEE sono abrogate dal 31 dicembre 2003.
I riferimenti alle direttive abrogate vanno interpretati come
riferimenti alla presente direttiva».
La normativa nazionale
19 L’art. 21, secondo comma, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504 (GURI n. 279 del 29 novembre 1995, supplemento ordinario; in
prosieguo: il «decreto legislativo n. 504/95») intitolato «Testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative», assoggetta i
prodotti rientranti nella voce 2710 della NC (oli lubrificanti) usati
come carburante per motori o combustibile per riscaldamento ad un’accisa
fissata alla stessa aliquota prevista per il carburante o il
combustibile equivalente.
20 L’art. 62, primo comma, del decreto legislativo n. 504/95 stabilisce
quanto segue:
«Gli oli lubrificanti (codice NC da 27 10 00 87 a 27 10 00 98), ferma
restando la tassazione prevista dall’art. 21, comma 2, sono sottoposti
ad imposta di consumo anche quando sono destinati, messi in vendita o
impiegati, per usi diversi dalla combustione o carburazione».
21 L’aliquota di tale imposta di consumo è diversa dall’aliquota
dell’accisa di cui all’art. 21, secondo comma, del decreto legislativo
n. 504/95.
22 Con sentenza 25 settembre 2003, causa C‑437/01, Commissione/Italia
(Racc. pag. I‑9861), la Corte ha dichiarato che la Repubblica italiana,
mantenendo in vigore l’art. 62, primo comma, del decreto legislativo n.
504/95, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art
3, n. 2, della direttiva 92/12 e dell’art. 8, n. 1, lett. a), della
direttiva 92/81.
23 Al punto 30 della citata sentenza Commissione/Italia, la Corte ha
infatti dichiarato che, ai sensi degli artt. 8, n. 1, lett. a), e 2, n.
2, della direttiva 92/81, in combinato disposto con l’art. 2 della
direttiva 92/82, gli oli lubrificanti possono essere assoggettati ad
accisa solo se sono destinati ad essere utilizzati, se sono messi in
vendita o se sono utilizzati come carburanti o combustibili, mentre
negli altri casi essi sono obbligatoriamente esenti dall’accisa
armonizzata. A tale riguardo, la Corte ha sottolineato, ai punti 31 e 32
della detta sentenza, che consentire agli Stati membri di colpire con
un’altra imposta indiretta i prodotti che debbono essere esonerati
dall’accisa armonizzata toglierebbe ogni effetto utile in particolare
all’art. 8, n. 1, lett. a), della direttiva 92/81.
24 È pacifico che, alla data dei fatti di cui alla causa principale,
l’art. 62, primo comma, del decreto legislativo n. 504/95 non era stato
abrogato dalle autorità italiane.
Cause principali e questioni pregiudiziali
25 Con due notifiche distinte, l’Agenzia Dogane – Ufficio Dogane di
Trento ha comunicato alla Fendt il mancato pagamento, per l’anno 2004,
dell’imposta di consumo riguardante gli oli lubrificanti, prevista
dall’art. 62, primo comma, del decreto legislativo n. 504/95.
26 I ricorsi proposti dalla Fendt contro tali provvedimenti sono stati
respinti dalla Commissione tributaria provinciale di Trento. Secondo
tale giudice, i prodotti energetici diversi da quelli utilizzabili come
combustibile per riscaldamento o come carburante per motori non
rientrano nell’ambito di applicazione ristretto della direttiva 2003/96.
Il regime impositivo degli altri prodotti, fra i quali sono compresi gli
oli minerali, sarebbe quindi in toto disciplinato dall’art. 62, primo
comma, del decreto legislativo n. 504/95. A tale riguardo, la detta
direttiva avrebbe innovato il sistema consentendo agli Stati membri di
stabilire un autonomo sistema impositivo per gli oli lubrificanti.
27 La Commissione tributaria di secondo grado di Trento, adita in
appello, nelle sue decisioni di rinvio rileva che, contrariamente a
quanto assumono le autorità doganali competenti, la direttiva 2003/96
non autorizza espressamente gli Stati membri ad applicare forme di
imposizione per prodotti impiegati per fini diversi dall’utilizzazione
come carburante per motori o combustibile per riscaldamento. Tuttavia,
sia dalla citata sentenza Commissione/Italia, sia dalla ratio e dalla
scopo di tale direttiva, emergerebbe che gli oli non utilizzati come
carburante per motori o come combustibile per riscaldamento sono esclusi
dal regime comunitario d’imposizione.
28 Pertanto, la Commissione tributaria di secondo grado di Trento ha
deciso, in entrambe le controversie dinanzi ad essa pendenti, di
sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente
questione pregiudiziale, redatta in termini identici in ciascuna
controversia:
«[Se il] regime fiscale di cui all’art. 62 [del decreto legislativo] n.
504/95 [sia compatibile] con la direttiva 2003/96(…)».
29 Con ordinanza del presidente della Corte 10 maggio 2006, i
procedimenti C‑145/06 e C‑146/06 sono stati riuniti ai fini della fase
scritta e orale, nonché della sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
30 Come giustamente osservato dalla Commissione, non spetta alla Corte,
nell’ambito del procedimento previsto dall’art. 234 CE, pronunciarsi
sulla compatibilità di norme nazionali con il diritto comunitario. Essa
è nondimeno competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi
d’interpretazione di diritto comunitario che possano metterlo in grado
di valutare tale compatibilità per la soluzione della controversia di
cui è investito (v., in particolare, sentenza 10 giugno 1999, causa
C‑346/97, Braathens, Racc. pag. I‑3419, punto 14).
31 Occorre pertanto intendere la questione sollevata nel senso che il
giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2003/96 osti ad
una normativa nazionale, come quella in esame nella causa principale,
che prevede la riscossione di un’imposta di consumo gravante sugli oli
lubrificanti quando sono destinati, messi in vendita o impiegati per usi
diversi da quelli di carburante per motori o combustibile per
riscaldamento.
32 A tale riguardo, occorre rilevare che, ai sensi dell’art. 1 della
direttiva 2003/96, gli Stati membri hanno l’obbligo di tassare i
prodotti energetici in conformità a tale direttiva, la quale, come
emerge dal suo secondo e terzo ‘considerando’, mira ad imporre livelli
minimi di tassazione nella Comunità per la maggior parte dei prodotti
energetici.
33 In forza dell’art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 2003/96, in
combinato disposto con il n. 5 dello stesso articolo, i prodotti di cui
alla voce 2710 della NC, ossia, tra gli altri, gli oli lubrificanti,
costituiscono prodotti energetici ai sensi di tale direttiva.
34 Tuttavia, dalla stessa formulazione dell’art. 2, n. 4, lett. b),
primo trattino, della detta direttiva, emerge che essa «non si applica»
ai prodotti energetici impiegati per fini diversi dall’utilizzazione
come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento.
35 Secondo il ventiduesimo ‘considerando’ della direttiva 2003/96, i
prodotti energetici devono essere infatti essenzialmente disciplinati
dal quadro comunitario quando sono usati come combustibile per
riscaldamento o carburante per motori, e quindi è nella natura e nella
logica del sistema tributario escludere dal campo di applicazione del
quadro comunitario i prodotti energetici impiegati per fini diversi
dall’utilizzazione come carburante per motori o combustibile per
riscaldamento.
36 A tale proposito occorre osservare che, a differenza dell’art. 8, n.
1, lett. a), della direttiva 92/81, che disponeva che gli Stati membri
dovevano esentare gli oli minerali non utilizzati come carburanti o come
combustibili per riscaldamento, l’art. 14 della direttiva 2003/96, che
enuncia tassativamente le esenzioni obbligatorie per i detti Stati, non
menziona i prodotti energetici impiegati per fini diversi
dall’utilizzazione come carburante per motori o combustibile per
riscaldamento. Allo stesso modo, né l’art. 15, né l’art. 16 di
quest’ultima direttiva, che prevedono talune esenzioni facoltative per
gli Stati membri, fanno riferimento a tali prodotti.
37 Pertanto, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale al
paragrafo 37 delle conclusioni, anche se gli oli minerali impiegati per
fini diversi dall’utilizzazione come carburante per motori o
combustibile per riscaldamento rientravano sicuramente nell’ambito di
applicazione della direttiva 92/81, ma, come dichiarato dalla Corte ai
punti 30 e 33 della citata sentenza Commissione/Italia, erano
obbligatoriamente esonerati dall’accisa armonizzata, il legislatore
comunitario, in occasione dell’adozione della direttiva 2003/96, ha
inteso modificare tale regime escludendo siffatti prodotti dall’ambito
di applicazione di tale direttiva, cosa che, del resto, è stata ammessa
dalla stessa Fendt all’udienza.
38 Ne consegue che, come fanno valere i governi italiano e cipriota,
nonché la Commissione, dal 1° gennaio 2004, data a decorrere della quale
la direttiva 2003/96, in forza del suo art. 30, ha abrogato la direttiva
92/81, gli Stati membri sono competenti a tassare i prodotti energetici,
come gli oli lubrificanti, impiegati per fini diversi dall’utilizzazione
come carburante per motori o combustibile per riscaldamento.
39 All’udienza, la Fendt ha tuttavia sostenuto che solo le disposizioni
della direttiva 92/81 rientranti nell’ambito di applicazione della
direttiva 2003/96 possono essere abrogate da quest’ultima. Pertanto,
posto che quest’ultima direttiva si applica unicamente ai prodotti
energetici utilizzati come carburanti per motori o combustibili da
riscaldamento, le disposizioni della direttiva 92/81 che, come il suo
art. 8, n. 1, lett. a), riguardano i prodotti energetici utilizzati per
fini diversi dall’uso come carburante per motori o come combustibile per
riscaldamento non sarebbero state abrogate dalla direttiva 2003/96 e, di
conseguenza, rimarrebbero in vigore. Tale interpretazione sarebbe
confermata dall’obiettivo perseguito dalla direttiva 2003/96. Infatti,
poiché essa è diretta a contribuire al conseguimento degli obiettivi
fissati dal protocollo di Kyoto, non potrebbe reintrodurre la
possibilità per gli Stati membri di tassare i prodotti energetici
impiegati per fini diversi dall’utilizzo come carburante per motori o
come combustibile per riscaldamento, poiché essi non costituiscono una
fonte di inquinamento.
40 Questo argomento deve essere respinto. L’art. 30 della direttiva
2003/96 prevede infatti, con una formulazione priva di qualsiasi
ambiguità, che la direttiva 92/81 è abrogata dal 31 dicembre 2003.
Pertanto, né la circostanza che l’ambito di applicazione di quest’ultima
direttiva e quello della direttiva 2003/96 sono differenti né
l’obiettivo da essa perseguito possono giustificare, a meno che non si
voglia modificare radicalmente la portata del detto art. 30, in
contrasto con l’intenzione chiaramente manifestata del legislatore
comunitario, che tale articolo sia interpretato nel senso che talune
disposizioni della direttiva 92/81 sono rimaste in vigore.
41 Tuttavia, anche se gli Stati membri sono competenti a tassare i
prodotti energetici, come gli oli lubrificanti, utilizzati per fini
diversi dall’uso come carburante per motori o come combustibile per
riscaldamento, ciò non toglie che essi sono tenuti ad esercitare le
competenze loro attribuite in tale settore nel rispetto del diritto
comunitario (v., tal senso, sentenze 14 febbraio 1995, causa C‑279/93,
Schumacker, Racc. pag. I‑225, punto 21, e 29 marzo 2007, causa C‑347/04,
Rewe Zentralfinanz, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 21 e
giurisprudenza citata).
42 In particolare, a tale riguardo gli Stati membri devono rispettare
non solo le disposizioni del Trattato CE, segnatamente gli artt. 25 CE e
90 CE, ma anche, come giustamente rilevato dal governo cipriota e dalla
Commissione, quelle stabilite all’art. 3, n. 3, primo comma, della
direttiva 92/12.
43 Anche se, infatti, gli oli lubrificanti utilizzati per fini diversi
dall’uso come carburante per motori o come combustibile per
riscaldamento rientrano nella definizione della nozione di «prodotti
energetici» ai sensi dell’art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva
2003/96, essi sono esplicitamente esclusi dall’ambito di applicazione di
tale direttiva in forza del n. 4, lett. b), primo trattino, del detto
articolo e, pertanto, non rientrano nel regime dell’accisa armonizzata.
44 Occorre quindi considerare che i detti oli lubrificanti, che non sono
assoggettati all’accisa armonizzata, costituiscono prodotti diversi da
quelli oggetto dell’art. 3, n. 1, primo trattino, della direttiva 92/12
(v., in questo senso, citate sentenze Braathens, punti 24 e 25, nonché
Commissione/Italia, punti 31 e 33), di modo che, in conformità al n. 3,
primo comma, di tale articolo, gli Stati membri conservano la facoltà di
introdurre o mantenere imposte che colpiscono tali prodotti, a
condizione tuttavia che dette imposte non diano luogo, negli scambi fra
Stati membri, a formalità connesse al passaggio di una frontiera.
45 Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la questione sollevata
dichiarando che la direttiva 2003/96 deve essere interpretata nel senso
che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa
principale, che prevede la riscossione di un’imposta di consumo gravante
sugli oli lubrificanti quando sono destinati, messi in vendita o
impiegati per usi diversi da quelli di carburante per motori o
combustibile per riscaldamento.
Sulle spese
46 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
La direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura
il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e
dell’elettricità, come modificata dalla direttiva del Consiglio 29
aprile 2004, 2004/75/CE, deve essere interpretata nel senso che non osta
ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale,
che prevede la riscossione di un’imposta di consumo gravante sugli oli
lubrificanti quando sono destinati, messi in vendita o impiegati per usi
diversi da quelli di carburante per motori o combustibile per
riscaldamento.
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