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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 5/07/2007, procedimenti C‑145/06 e C‑146/06



ENERGIA - Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Quadro comunitario - Ambito di applicazione della direttiva - Oli minerali - Oli lubrificanti destinati ad essere impiegati per fini diversi dall’utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento - Esclusione - Abrogazione della direttiva 92/81/CEE - Direttiva 2003/96/CE - Regime nazionale d'imposizione. La direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/75/CE, deve essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, che prevede la riscossione di un'imposta di consumo gravante sugli oli lubrificanti quando sono destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi da quelli di carburante per motori o combustibile per riscaldamento. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 5/07/2007, procedimenti riuniti C‑145/06 e C‑146/06


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CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,



SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

5 luglio 2007 (*)

«Direttiva 2003/96/CE – Quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Ambito di applicazione della direttiva – Oli minerali – Oli lubrificanti destinati ad essere impiegati per fini diversi dall’utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento – Esclusione – Abrogazione della direttiva 92/81/CEE – Regime nazionale d’imposizione»



Nei procedimenti riuniti C‑145/06 e C‑146/06,

aventi ad oggetto talune domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Trento, con decisioni rispettivamente 6 marzo 2006 e 23 dicembre 2005, pervenute in cancelleria il 17 marzo 2006, nelle cause

Fendt Italiana Srl

contro

Agenzia Dogane – Ufficio Dogane di Trento,


LA CORTE (Terza Sezione),


composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Klučka, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh (relatore) e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 15 febbraio 2007,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Fendt Italiana Srl, dall’avv. G. Maisto e dal sig. A. Parolini, dottore commercialista;

– per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Aiello, avvocato dello Stato;

– per il governo cipriota, dalla sig.ra N. Charalambidou, in qualità di agente;

– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra L. Pignataro e dal sig. W. Moells, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 aprile 2007,

ha pronunciato la seguente


Sentenza


1 Le domande di pronuncia pregiudiziale riguardano l’interpretazione della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283, pag. 51), come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/75/CE (GU L 157, pag. 100; in prosieguo: la «direttiva 2003/96»).

2 Tali domande sono state proposte nell’ambito di controversie tra la Fendt Italiana Srl (in prosieguo: la «Fendt») e l’Agenzia Dogane - Ufficio Dogane di Trento, vertenti sul mancato pagamento da parte di tale società, per l’anno 2004, dell’imposta di consumo sull’olio lubrificante prevista dal diritto nazionale.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

La direttiva 92/12/CEE

3 L’art. 1 della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU 76, pag. 1), dispone quanto segue:

«1. La presente direttiva stabilisce il regime dei prodotti sottoposti alle accise e ad altre imposte indirette gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo di questi prodotti, ad esclusione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte stabilite dalla Comunità.

2. Le singole disposizioni relative alle strutture e alle aliquote delle accise sui prodotti ad esse soggetti sono contenute in direttive specifiche».

4 L’art. 3 della detta direttiva così recita:

«1. La presente direttiva è applicabile, a livello comunitario, ai prodotti seguenti, come definiti nelle direttive ad essi relative:

– gli oli minerali,

(…)

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini della accise o dell’IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta.

3. Gli Stati membri conservano la facoltà di introdurre o mantenere imposizioni che colpiscono prodotti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, a condizione tuttavia che dette imposte non diano luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse al passaggio di una frontiera.

(…)».

Le direttive 92/81/CEE e 92/82/CEE

5 La direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU L 316, pag. 12), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/74/CE (GU L 365, pag. 46; in prosieguo: la «direttiva 92/81»), prevede, all’art. 2, n. 1, lett. d), letto in combinato disposto con il n. 4 dello stesso articolo, che «i prodotti di cui al codice NC 2710», nella versione della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») in vigore il 1° ottobre 1994, ovvero, in particolare, gli oli lubrificanti, sono oli minerali ai fini della sua applicazione.

6 Ai sensi del n. 2 del detto art. 2, «[g]li oli minerali, diversi da quelli per cui la direttiva 92/82/CEE prescrive un livello di accisa, sono assoggettati all’accisa se sono destinati ad essere utilizzati, se sono messi in vendita o se sono utilizzati come combustibili o carburanti. (…)».

7 L’art. 8, n. 1, lett. a), della direttiva 92/81, stabilisce quanto segue:

«1. Oltre alle disposizioni generali relative alle esenzioni per un uso determinato dei prodotti soggetti ad accisa, contenute nella direttiva 92/12/CEE e fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esentano dall’accisa armonizzata i prodotti elencati in appresso alle condizioni da essi stabilite, allo scopo di garantire un’agevole e corretta applicazione di tali esenzioni ed evitare frodi, evasioni o abusi:

a) gli oli minerali non utilizzati come carburanti o come combustibili per riscaldamento;

(…)».

8 La direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/82/CEE, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accise sugli oli minerali (GU L 316, pag. 19), come modificata dalla direttiva 94/74 (in prosieguo: la «direttiva 92/82»), stabilisce un’aliquota minima dell’accisa per taluni oli minerali. L’art. 2 di tale direttiva elenca gli oli minerali oggetto di quest’ultima, tra i quali non sono annoverati gli oli lubrificanti.

La direttiva 2003/96

9 I primi tre ed il settimo ‘considerando’ della direttiva 2003/96 così recitano:

«(1) Il campo d’applicazione della direttiva 92/81/CEE (…) e della direttiva 92/82/CEE (...) è limitato agli oli minerali.

(2) L’assenza di disposizioni comunitarie che assoggettino a tassazione minima l’elettricità e i prodotti energetici diversi dagli oli minerali può essere pregiudizievole al buon funzionamento del mercato interno.

(3) Il buon funzionamento del mercato interno e il conseguimento degli obiettivi di altre politiche comunitarie richiedono che siano fissati nella Comunità livelli minimi di tassazione per la maggior parte dei prodotti energetici, compresi l’elettricità, il gas naturale e il carbone.

(...)

(7) In quanto parte della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la Comunità ha ratificato il protocollo di Kyoto. La tassazione dei prodotti energetici e, se del caso, dell’elettricità è uno degli strumenti disponibili per conseguire gli obiettivi del protocollo di Kyoto».

10 Il ventiduesimo ‘considerando’ della direttiva 2003/96 enuncia inoltre:

«I prodotti energetici dovrebbero essere essenzialmente disciplinati dal quadro comunitario quando sono usati come combustibile per riscaldamento o carburante per motori. A questo riguardo è nella natura e nella logica del sistema tributario escludere dal campo di applicazione del quadro comunitario l’uso combinato di prodotti energetici e l’uso di prodotti energetici per fini diversi dall’utilizzazione come carburante, nonché i processi mineralogici. L’elettricità utilizzata per fini analoghi dovrebbe essere trattata su un piano di parità».

11 L’art. 1 della direttiva 2003/96 dispone che gli Stati membri tassano i prodotti energetici e l’elettricità conformemente a tale direttiva.

12 L’art. 2, n. 1, lett. b), della detta direttiva, in combinato disposto con il n. 5 dello stesso articolo, stabilisce che, ai fini della direttiva stessa, i termini «prodotti energetici» si riferiscono ai prodotti «di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2[7]04 a 2715 [compreso]», come figurano nel regolamento (CE) della Commissione 6 agosto 2001, n. 2031, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279, pag. 1), ossia, in particolare, gli oli minerali, di cui alla voce 2710 della NC.

13 L’art. 2, n. 4, lett. b), della direttiva 2003/96 è formulato nei seguenti termini:

«4. La presente direttiva non si applica:

(...)

b) ai seguenti usi dei prodotti energetici e dell’elettricità:

– prodotti energetici utilizzati per fini diversi dall’utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento,

– usi combinati dei prodotti energetici.

Un prodotto energetico ha un uso combinato quando è utilizzato sia come combustibile per riscaldamento che per fini diversi dall’utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento. L’uso dei prodotti energetici per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici è considerato uso combinato.

(...)».

14 L’art. 3 della direttiva 2003/96 così dispone:

«I riferimenti agli “oli minerali” e alle “accise” applicate agli oli minerali di cui alla direttiva 92/12/CEE s’intendono come riferimenti riguardanti tutti i prodotti energetici, l’elettricità e tutte le imposte indirette nazionali di cui, rispettivamente, all’articolo 2 e all’articolo 4, paragrafo 2 della presente direttiva».

15 L’art. 14, n. 1, della direttiva 2003/96 prevede quanto segue:

«1. In aggiunta alle disposizioni generali di cui alla direttiva 92/12/CEE, relative alle esenzioni di cui godono i prodotti tassabili quando sono destinati a determinati usi, e fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esentano dalla tassazione i prodotti elencati in appresso, alle condizioni da essi stabilite al fine di garantire un’agevole e corretta applicazione delle esenzioni stesse e di evitare frodi, evasioni o abusi:

a) i prodotti energetici e l’elettricità utilizzati per produrre elettricità e l’elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l’elettricità stessa. (...)

b) i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburante per la navigazione aerea, ad esclusione dell’aviazione privata da diporto.

(...)

c) i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione nelle acque comunitarie (compresa la pesca), diversa dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto, e l’elettricità prodotta a bordo delle imbarcazioni.

(...)».

16 Secondo gli artt. 15 e 16 della direttiva 2003/96, gli Stati membri possono anche applicare esenzioni o riduzioni del livello di tassazione nei casi ivi menzionati.

17 L’art. 28, nn. 1 e 2, della direttiva 2003/96 così recita:

«1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi alla presente direttiva, entro il 31 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Essi applicano tali disposizioni dal 1° gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 16 e all’articolo 18, paragrafo 1, che possono essere applicate dagli Stati membri dal 1° gennaio 2003».

18 Ai sensi dell’art. 30 della detta direttiva:

«Nonostante l’articolo 28, paragrafo 2, le direttive 92/81/CEE e 92/82/CEE sono abrogate dal 31 dicembre 2003.

I riferimenti alle direttive abrogate vanno interpretati come riferimenti alla presente direttiva».

La normativa nazionale

19 L’art. 21, secondo comma, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (GURI n. 279 del 29 novembre 1995, supplemento ordinario; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 504/95») intitolato «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative», assoggetta i prodotti rientranti nella voce 2710 della NC (oli lubrificanti) usati come carburante per motori o combustibile per riscaldamento ad un’accisa fissata alla stessa aliquota prevista per il carburante o il combustibile equivalente.

20 L’art. 62, primo comma, del decreto legislativo n. 504/95 stabilisce quanto segue:

«Gli oli lubrificanti (codice NC da 27 10 00 87 a 27 10 00 98), ferma restando la tassazione prevista dall’art. 21, comma 2, sono sottoposti ad imposta di consumo anche quando sono destinati, messi in vendita o impiegati, per usi diversi dalla combustione o carburazione».

21 L’aliquota di tale imposta di consumo è diversa dall’aliquota dell’accisa di cui all’art. 21, secondo comma, del decreto legislativo n. 504/95.

22 Con sentenza 25 settembre 2003, causa C‑437/01, Commissione/Italia (Racc. pag. I‑9861), la Corte ha dichiarato che la Repubblica italiana, mantenendo in vigore l’art. 62, primo comma, del decreto legislativo n. 504/95, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art 3, n. 2, della direttiva 92/12 e dell’art. 8, n. 1, lett. a), della direttiva 92/81.

23 Al punto 30 della citata sentenza Commissione/Italia, la Corte ha infatti dichiarato che, ai sensi degli artt. 8, n. 1, lett. a), e 2, n. 2, della direttiva 92/81, in combinato disposto con l’art. 2 della direttiva 92/82, gli oli lubrificanti possono essere assoggettati ad accisa solo se sono destinati ad essere utilizzati, se sono messi in vendita o se sono utilizzati come carburanti o combustibili, mentre negli altri casi essi sono obbligatoriamente esenti dall’accisa armonizzata. A tale riguardo, la Corte ha sottolineato, ai punti 31 e 32 della detta sentenza, che consentire agli Stati membri di colpire con un’altra imposta indiretta i prodotti che debbono essere esonerati dall’accisa armonizzata toglierebbe ogni effetto utile in particolare all’art. 8, n. 1, lett. a), della direttiva 92/81.

24 È pacifico che, alla data dei fatti di cui alla causa principale, l’art. 62, primo comma, del decreto legislativo n. 504/95 non era stato abrogato dalle autorità italiane.

Cause principali e questioni pregiudiziali

25 Con due notifiche distinte, l’Agenzia Dogane – Ufficio Dogane di Trento ha comunicato alla Fendt il mancato pagamento, per l’anno 2004, dell’imposta di consumo riguardante gli oli lubrificanti, prevista dall’art. 62, primo comma, del decreto legislativo n. 504/95.

26 I ricorsi proposti dalla Fendt contro tali provvedimenti sono stati respinti dalla Commissione tributaria provinciale di Trento. Secondo tale giudice, i prodotti energetici diversi da quelli utilizzabili come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori non rientrano nell’ambito di applicazione ristretto della direttiva 2003/96. Il regime impositivo degli altri prodotti, fra i quali sono compresi gli oli minerali, sarebbe quindi in toto disciplinato dall’art. 62, primo comma, del decreto legislativo n. 504/95. A tale riguardo, la detta direttiva avrebbe innovato il sistema consentendo agli Stati membri di stabilire un autonomo sistema impositivo per gli oli lubrificanti.

27 La Commissione tributaria di secondo grado di Trento, adita in appello, nelle sue decisioni di rinvio rileva che, contrariamente a quanto assumono le autorità doganali competenti, la direttiva 2003/96 non autorizza espressamente gli Stati membri ad applicare forme di imposizione per prodotti impiegati per fini diversi dall’utilizzazione come carburante per motori o combustibile per riscaldamento. Tuttavia, sia dalla citata sentenza Commissione/Italia, sia dalla ratio e dalla scopo di tale direttiva, emergerebbe che gli oli non utilizzati come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento sono esclusi dal regime comunitario d’imposizione.

28 Pertanto, la Commissione tributaria di secondo grado di Trento ha deciso, in entrambe le controversie dinanzi ad essa pendenti, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale, redatta in termini identici in ciascuna controversia:

«[Se il] regime fiscale di cui all’art. 62 [del decreto legislativo] n. 504/95 [sia compatibile] con la direttiva 2003/96(…)».

29 Con ordinanza del presidente della Corte 10 maggio 2006, i procedimenti C‑145/06 e C‑146/06 sono stati riuniti ai fini della fase scritta e orale, nonché della sentenza.

Sulle questioni pregiudiziali

30 Come giustamente osservato dalla Commissione, non spetta alla Corte, nell’ambito del procedimento previsto dall’art. 234 CE, pronunciarsi sulla compatibilità di norme nazionali con il diritto comunitario. Essa è nondimeno competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi d’interpretazione di diritto comunitario che possano metterlo in grado di valutare tale compatibilità per la soluzione della controversia di cui è investito (v., in particolare, sentenza 10 giugno 1999, causa C‑346/97, Braathens, Racc. pag. I‑3419, punto 14).

31 Occorre pertanto intendere la questione sollevata nel senso che il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2003/96 osti ad una normativa nazionale, come quella in esame nella causa principale, che prevede la riscossione di un’imposta di consumo gravante sugli oli lubrificanti quando sono destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi da quelli di carburante per motori o combustibile per riscaldamento.

32 A tale riguardo, occorre rilevare che, ai sensi dell’art. 1 della direttiva 2003/96, gli Stati membri hanno l’obbligo di tassare i prodotti energetici in conformità a tale direttiva, la quale, come emerge dal suo secondo e terzo ‘considerando’, mira ad imporre livelli minimi di tassazione nella Comunità per la maggior parte dei prodotti energetici.

33 In forza dell’art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 2003/96, in combinato disposto con il n. 5 dello stesso articolo, i prodotti di cui alla voce 2710 della NC, ossia, tra gli altri, gli oli lubrificanti, costituiscono prodotti energetici ai sensi di tale direttiva.

34 Tuttavia, dalla stessa formulazione dell’art. 2, n. 4, lett. b), primo trattino, della detta direttiva, emerge che essa «non si applica» ai prodotti energetici impiegati per fini diversi dall’utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento.

35 Secondo il ventiduesimo ‘considerando’ della direttiva 2003/96, i prodotti energetici devono essere infatti essenzialmente disciplinati dal quadro comunitario quando sono usati come combustibile per riscaldamento o carburante per motori, e quindi è nella natura e nella logica del sistema tributario escludere dal campo di applicazione del quadro comunitario i prodotti energetici impiegati per fini diversi dall’utilizzazione come carburante per motori o combustibile per riscaldamento.

36 A tale proposito occorre osservare che, a differenza dell’art. 8, n. 1, lett. a), della direttiva 92/81, che disponeva che gli Stati membri dovevano esentare gli oli minerali non utilizzati come carburanti o come combustibili per riscaldamento, l’art. 14 della direttiva 2003/96, che enuncia tassativamente le esenzioni obbligatorie per i detti Stati, non menziona i prodotti energetici impiegati per fini diversi dall’utilizzazione come carburante per motori o combustibile per riscaldamento. Allo stesso modo, né l’art. 15, né l’art. 16 di quest’ultima direttiva, che prevedono talune esenzioni facoltative per gli Stati membri, fanno riferimento a tali prodotti.

37 Pertanto, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale al paragrafo 37 delle conclusioni, anche se gli oli minerali impiegati per fini diversi dall’utilizzazione come carburante per motori o combustibile per riscaldamento rientravano sicuramente nell’ambito di applicazione della direttiva 92/81, ma, come dichiarato dalla Corte ai punti 30 e 33 della citata sentenza Commissione/Italia, erano obbligatoriamente esonerati dall’accisa armonizzata, il legislatore comunitario, in occasione dell’adozione della direttiva 2003/96, ha inteso modificare tale regime escludendo siffatti prodotti dall’ambito di applicazione di tale direttiva, cosa che, del resto, è stata ammessa dalla stessa Fendt all’udienza.

38 Ne consegue che, come fanno valere i governi italiano e cipriota, nonché la Commissione, dal 1° gennaio 2004, data a decorrere della quale la direttiva 2003/96, in forza del suo art. 30, ha abrogato la direttiva 92/81, gli Stati membri sono competenti a tassare i prodotti energetici, come gli oli lubrificanti, impiegati per fini diversi dall’utilizzazione come carburante per motori o combustibile per riscaldamento.

39 All’udienza, la Fendt ha tuttavia sostenuto che solo le disposizioni della direttiva 92/81 rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/96 possono essere abrogate da quest’ultima. Pertanto, posto che quest’ultima direttiva si applica unicamente ai prodotti energetici utilizzati come carburanti per motori o combustibili da riscaldamento, le disposizioni della direttiva 92/81 che, come il suo art. 8, n. 1, lett. a), riguardano i prodotti energetici utilizzati per fini diversi dall’uso come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento non sarebbero state abrogate dalla direttiva 2003/96 e, di conseguenza, rimarrebbero in vigore. Tale interpretazione sarebbe confermata dall’obiettivo perseguito dalla direttiva 2003/96. Infatti, poiché essa è diretta a contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati dal protocollo di Kyoto, non potrebbe reintrodurre la possibilità per gli Stati membri di tassare i prodotti energetici impiegati per fini diversi dall’utilizzo come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento, poiché essi non costituiscono una fonte di inquinamento.

40 Questo argomento deve essere respinto. L’art. 30 della direttiva 2003/96 prevede infatti, con una formulazione priva di qualsiasi ambiguità, che la direttiva 92/81 è abrogata dal 31 dicembre 2003. Pertanto, né la circostanza che l’ambito di applicazione di quest’ultima direttiva e quello della direttiva 2003/96 sono differenti né l’obiettivo da essa perseguito possono giustificare, a meno che non si voglia modificare radicalmente la portata del detto art. 30, in contrasto con l’intenzione chiaramente manifestata del legislatore comunitario, che tale articolo sia interpretato nel senso che talune disposizioni della direttiva 92/81 sono rimaste in vigore.

41 Tuttavia, anche se gli Stati membri sono competenti a tassare i prodotti energetici, come gli oli lubrificanti, utilizzati per fini diversi dall’uso come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento, ciò non toglie che essi sono tenuti ad esercitare le competenze loro attribuite in tale settore nel rispetto del diritto comunitario (v., tal senso, sentenze 14 febbraio 1995, causa C‑279/93, Schumacker, Racc. pag. I‑225, punto 21, e 29 marzo 2007, causa C‑347/04, Rewe Zentralfinanz, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 21 e giurisprudenza citata).

42 In particolare, a tale riguardo gli Stati membri devono rispettare non solo le disposizioni del Trattato CE, segnatamente gli artt. 25 CE e 90 CE, ma anche, come giustamente rilevato dal governo cipriota e dalla Commissione, quelle stabilite all’art. 3, n. 3, primo comma, della direttiva 92/12.

43 Anche se, infatti, gli oli lubrificanti utilizzati per fini diversi dall’uso come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento rientrano nella definizione della nozione di «prodotti energetici» ai sensi dell’art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 2003/96, essi sono esplicitamente esclusi dall’ambito di applicazione di tale direttiva in forza del n. 4, lett. b), primo trattino, del detto articolo e, pertanto, non rientrano nel regime dell’accisa armonizzata.

44 Occorre quindi considerare che i detti oli lubrificanti, che non sono assoggettati all’accisa armonizzata, costituiscono prodotti diversi da quelli oggetto dell’art. 3, n. 1, primo trattino, della direttiva 92/12 (v., in questo senso, citate sentenze Braathens, punti 24 e 25, nonché Commissione/Italia, punti 31 e 33), di modo che, in conformità al n. 3, primo comma, di tale articolo, gli Stati membri conservano la facoltà di introdurre o mantenere imposte che colpiscono tali prodotti, a condizione tuttavia che dette imposte non diano luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse al passaggio di una frontiera.

45 Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che la direttiva 2003/96 deve essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, che prevede la riscossione di un’imposta di consumo gravante sugli oli lubrificanti quando sono destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi da quelli di carburante per motori o combustibile per riscaldamento.


Sulle spese


46 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.


Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:


La direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/75/CE, deve essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, che prevede la riscossione di un’imposta di consumo gravante sugli oli lubrificanti quando sono destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi da quelli di carburante per motori o combustibile per riscaldamento.

Firme


 


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