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CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. IV, 04/10/2007, Procedimento
C-179/06
AREE PROTETTE - VIA - FAUNA E FLORA - Valutazione di incidenza ambientale - Piano o
progetto su un sito protetto - Necessità - Direttiva 92/43/CEE -
Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche
- Istituzione e gestione delle zone appartenenti alla rete europea Natura
2000. L'art. 6, n. 3, della direttiva 92/43 subordina l'obbligo di
effettuare un'opportuna valutazione delle incidenze di un piano o progetto
su un sito protetto alla condizione che questo sia idoneo a pregiudicare
significativamente il sito interessato (v. sentenza 7 settembre 2004, causa
C‑127/02, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, Racc. pag. I‑7405,
punto 40; in prosieguo: la sentenza «Waddenzee»). Va altresì sottolineato,
il punto 43 di detta sentenza, …l'avvio del meccanismo di tutela
dell'ambiente previsto dall'art. 6, n. 3, della direttiva 92/43 richiede
l'esistenza di una probabilità o di un rischio che un piano o un progetto
pregiudichi significativamente il sito interessato. Per quanto attiene a
quest'ultimo criterio, quando un tale piano o progetto, pur avendo
un'incidenza sul detto sito, non rischia di comprometterne gli obiettivi di
conservazione, il piano o il progetto non può essere considerato idoneo a
pregiudicare significativamente il sito in questione. La valutazione di un
siffatto rischio deve essere effettuata segnatamente alla luce delle
caratteristiche e delle condizioni ambientali specifiche del sito
interessato da tale piano o progetto. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA'
EUROPEE, Sez. IV, 04/10/2007, Procedimento C-179/06
PROCEDURE E VARIE - Inadempimento di uno Stato - Obbligo di dimostrare
l'esistenza dell'inadempimento contestato - Onere della prova - Art. 6, n.
3, direttiva 92/43. Al fine di verificare la fondatezza dell'addebito
formulato, occorre collocare l'obbligo risultante dall'art. 6, n. 3, della
direttiva 92/43, nell'ambito del ricorso per inadempimento proposto dalla
Commissione ai sensi dell'art. 226 CE. A tale proposito occorre ricordare
anzitutto che, per giurisprudenza costante, nell'ambito di un procedimento
del genere, la Commissione ha l'obbligo di dimostrare l'esistenza
dell'inadempimento contestato. Essa è infatti tenuta a fornire alla Corte
tutti gli elementi necessari alla verifica, da parte di quest'ultima,
dell'esistenza di tale inadempimento, senza potersi basare su alcuna
presunzione (v. sentenza 14 giugno 2007, causa C‑342/05,
Commissione/Finlandia). Inoltre, l'onere della prova gravante sulla
Commissione nell'ambito di un ricorso per inadempimento deve essere
individuato in funzione del tipo di obblighi imposti dalle direttive agli
Stati membri e, dunque, quanto ai risultati che debbono essere raggiunti da
questi ultimi (v., in tal senso, sentenza 18 giugno 2002, causa C‑60/01,
Commissione/Francia, Racc. pag. I‑5679, punto 25). CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. IV, 04/10/2007, Procedimento C-179/06
PROCEDURE E VARIE - Parte soccombente e condanna alle spese - Art. 69, n.
2, del regolamento di procedura. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del
regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se
ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica italiana ne ha fatto domanda,
la Commissione, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. IV, 04/10/2007,
Procedimento C-179/06
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
4 ottobre 2007 (*)
«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli
habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Valutazione di
incidenza ambientale»
Nella causa C‑179/06,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226
CE, proposto il 5 aprile 2006,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra D.
Recchia, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità
di agente, assistito dal sig. G. Fiengo, avvocato dello Stato, con
domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. E. Juhász,
dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. G. Arestis e J.
Malenovský, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione
orale del 21 giugno 2007,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla
Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, avendo il Comune di
Altamura e la Regione Puglia approvato, a partire dal dicembre 2000, una
modifica del piano urbanistico costituita da una serie di interventi di
edilizia industriale suscettibili di avere un impatto significativo
nella zona di protezione speciale (in prosieguo: la «ZPS») e nel sito di
importanza comunitaria proposto (in prosieguo: il «SICp») IT9120007 di
Murgia Alta senza effettuare una previa procedura di valutazione
dell'incidenza almeno per quanto riguarda l'impatto sulla ZPS, è venuta
meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del combinato disposto
degli artt. 6, n. 3, e 7 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992,
92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).
Contesto normativo comunitario
2 La direttiva 92/43 ha come scopo di contribuire a salvaguardare la
biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché
della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati
membri a cui si applica il Trattato CE.
3 L'art. 4 della citata direttiva disciplina la procedura ai sensi della
quale è costituita la rete denominata «Natura 2000», prevista all'art. 3
della medesima, così come l'identificazione delle zone speciali di
conservazione da parte degli Stati membri.
4 L'art. 6 della detta direttiva, che stabilisce le misure di
conservazione per tali zone, prevede:
«(...)
2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone
speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli
habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone
sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe
avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della
presente direttiva.
3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario
alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su
tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti,
forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul
sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla
luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto
salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro
accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza
che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso,
previo parere dell'opinione pubblica.
(…)».
5 L'art. 7 della direttiva 92/43 prevede che gli obblighi derivanti
dall'art. 6, nn. 2‑4, di quest'ultima sostituiscono gli obblighi
derivanti dall'art. 4, n. 4, prima frase, della direttiva del Consiglio
2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli
selvatici (GU L 103, pag. 1), per quanto riguarda le zone classificate a
norma dell'art. 4, n. 1, di quest'ultima direttiva o analogamente
riconosciute a norma dell'art. 4, n. 2, della medesima, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della direttiva 92/43 o dalla data di
classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma
della direttiva 79/409, qualora essa sia posteriore.
Zona di Murgia Alta
6 Nel 1998 il sito di Murgia Alta è stato classificato come ZPS, in
conformità all'art. 4, n. 1, della direttiva 79/409 (codice: IT9120007).
Detto sito appartiene alla regione biogeografica mediterranea. La sua
superficie è pari a 143 152 ettari.
7 Tale ZPS ospita numerose specie di uccelli elencate nell'allegato I
alla direttiva 79/409, in particolare la più importante popolazione, in
Italia, della specie Falco naumanni.
8 Due habitat prioritari menzionati nell'allegato I alla direttiva 92/43
sono presenti nella detta ZPS, l'habitat 6210, denominato «Formazioni
erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia)», e l'habitat 6220, denominato «Percorsi
substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea»,
nonché una pianta prioritaria, menzionata nell'allegato II alla
direttiva 92/43, la Stipa austroitalica Martinovsky.
9 Il sito di Murgia Alta è descritto nel formulario predisposto in forza
della decisione della Commissione 18 dicembre 1996, 97/266/CEE,
concernente un formulario informativo sui siti proposti per
l'inserimento nella rete Natura 2000 (GU L 107, pag. 1), come segue:
«Caratteristiche generali sito
Tipi di habitat % coperta
Heath, Scrub, Maquis and Garrigue, Phygrana [brughiere, boscaglie,
macchia, garighe, frigane] 20
Dry grassland, Steppes [praterie aride, steppe] 65
Evergreen woodland [foreste di sempreverdi] 15
Copertura totale habitat 100%
Altre caratteristiche sito
Paesaggio suggestivo costituito da lievi ondulazioni e da avvallamenti
doliniformi, con fenomeni carsici superficiali rappresentati dai puli e
dagli inghiottitoi. Il substrato è di calcare cretaceo, generalmente
ricoperto da calcarenite pleistocenica. Il bioclima è submediterraneo.
Qualità e importanza
Subregione fortemente caratterizzata dall'ampio e brullo tavolato
calcareo che culmina nei 679 m del monte Caccia. Si presenta
prevalentemente come un altipiano calcareo alto e pietroso. È una delle
aree substeppiche più vaste d'Italia, con vegetazione erbacea
ascrivibile ai Festuco brometalia. La flora dell'area è particolarmente
ricca, raggiungendo circa 1 500 specie. Da un punto di vista
dell'avifauna nidificante sono state censite circa 90 specie, numero che
pone quest'area a livello regionale al secondo posto dopo il Gargano. Le
formazioni boschive superstiti sono caratterizzate dalla prevalenza di
Quercus pubescens spesso accompagnate da Fraxinus ornus. Rare Quercus
cerris e Q. frainetto.
Vulnerabilità
Il fattore distruttivo di maggiore entità è rappresentato dallo
spietramento del substrato calcareo che viene poi sfarinato con mezzi
meccanici. In tal modo vaste estensioni con vegetazioni substeppiche
vengono distrutte per la messa a coltura di nuove aree. L'operazione
coinvolge spesso anche muri a secco e altre forme di delimitazione, con
grossi pericoli di dissesto idrogeologico. Incendi ricorrenti, legati
alla prevalente attività cerealicola. Insediamento di seconde case in
località a maggiore attrattiva turistica. Uso improprio delle cavità
carsiche per discarica di rifiuti solidi urbani e rifiuti solidi».
Fatti
10 Il 27 dicembre 2000 il Comune di Altamura, attraverso plurime
deliberazioni della sua giunta comunale, ai sensi dell'art. 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, relativa all'ordinamento delle autonomie
locali (Supplemento ordinario alla GURI n. 135, del 12 giugno 1990), ha
approvato accordi di programma per circa un centinaio di interventi
edilizi di tipo industriale, la gran parte dei quali ricadrebbe
all'interno della ZPS e del SICp di Murgia Alta. Tali accordi
riguardavano in particolare 34 opifici, per una superficie di ha 60,
previsti in seno al progetto del Consorzio di Sviluppo Murgiano, e 11
opifici, per una superficie di ha 8, previsti dal progetto del Consorzio
San Marco. Gli accordi in parola sono stati successivamente approvati
mediante decreto dalla Giunta regionale della Regione Puglia.
11 Al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo a
carattere industriale e artigianale, i sindaci dei comuni interessati
possono chiedere alla Giunta regionale la definizione di un accordo di
programma per autorizzare la realizzazione di complessi che attivino
immediatamente importanti livelli di occupazione.
12 La sottoscrizione di un accordo di programma, che deve essere
autorizzata dalla Giunta regionale, è ammissibile solo qualora il piano
urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica
operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare o qualora
sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue
non destinate alle attività industriali e artigianali.
13 Nel periodo dal 1998 al 2001, numerose imprese hanno presentato al
Comune di Altamura istanze dirette ad ottenere accordi di programma di
tipo industriale e artigianale, alcuni dei quali comportavano una
variante al piano urbanistico generale. I procedimenti avviati sulla
base di dette istanze non prevedevano alcuna fase di programmazione
generale, bensì implicavano singole procedure di variante al citato
piano.
14 L'amministrazione regionale ha sottoposto i progetti di competenza
del Consorzio di Sviluppo Murgiano ad una procedura di verifica con
riferimento alla necessità di valutazione dell'impatto ambientale,
ritenendo, tuttavia, che non occorresse sottoporre ad una tale procedura
altri progetti, come quelli del Consorzio San Marco. Sulla base di tali
accordi, il Comune di Altamura ha concesso un certo numero di licenze
edilizie.
Fase precontenziosa
15 Ai sensi dell'art. 226 CE, il 9 luglio 2004 la Commissione inviava
una lettera di diffida alla Repubblica italiana, invitandola a
trasmettere le proprie osservazioni in merito alla situazione della zona
in questione riguardo agli obblighi enunciati agli artt. 6, n. 3, e 7
della direttiva 92/43.
16 La Repubblica italiana rispondeva alla suddetta lettera mediante
comunicazioni del 14 ottobre 2004 e del 9 giugno 2005, alle quali erano
allegate diverse note del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio.
17 Successivamente, in data 13 luglio 2005 la Commissione inviava alla
Repubblica italiana un parere motivato, invitando tale Stato membro ad
adottare le misure necessarie per conformarvisi entro due mesi dal suo
ricevimento.
18 La Repubblica italiana rispondeva al detto parere mediante la
trasmissione di due nuove note ministeriali, datate 3 ottobre 2005 e 7
ottobre 2005.
19 Ritenendo persistesse una situazione insoddisfacente, la Commissione
proponeva il presente ricorso.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
20 La Commissione deduce che non è stata effettuata alcuna procedura di
valutazione di incidenza di cui all'art. 6, n. 3, della direttiva 92/43
relativamente all'insieme degli interventi previsti negli accordi di
programma in parola, che possono avere un impatto significativo sulla
zona in esame.
21 Essa rileva che le svariate decisioni amministrative mediante le
quali sono stati approvati gli interventi controversi contrastano con il
citato art. 6, n. 3, in quanto, pur essendo tali interventi atti ad
avere un impatto significativo sulla ZPS e sul SICp di Murgia Alta, essi
non hanno costituito oggetto di una procedura di valutazione di
incidenza ambientale.
22 La Commissione sottolinea che la natura giuridica degli accordi di
programma e dei conseguenti atti è irrilevante rispetto agli obblighi
che incombono agli Stati membri in forza di tale disposizione.
23 Essa afferma inoltre che esiste contiguità tra le parti del
territorio interessate dai progetti in questione e che, pertanto,
possono prodursi significativi impatti complessivi.
24 La Commissione deduce altresì l'irrilevanza del fatto che il Comune
di Altamura abbia rilasciato solo un limitato numero di licenze
edilizie, che nessun'altra licenza sia stata concessa nel 2003, che le
altre richieste di licenza siano sottoposte a procedura di valutazione
di incidenza e che sia stata avviata un'azione per procedere a una
valutazione di incidenza globale sui siti oggetto degli insediamenti
produttivi già programmati.
25 Essa constata anche che non si è affatto provveduto a motivare
l'omessa valutazione di incidenza e che nessuna informazione è stata
fornita per dimostrare che gli interventi di edilizia industriale e
artigianale di cui trattasi non potessero avere effetti significativi
sulla zona protetta.
26 La Repubblica italiana rileva che un accordo di programma non è né un
atto che definisce una situazione giuridica, né un atto amministrativo,
né un contratto, bensì costituisce un modulo procedurale nel quale
soggetti pubblici e privati predeterminano i comportamenti e gli impegni
da rispettare per giungere ad un risultato finale. Di conseguenza, a suo
giudizio occorrono altri provvedimenti amministrativi affinché le
iniziative oggetto del ricorso, previste negli accordi di programma,
siano effettivamente realizzate.
27 Questo Stato membro osserva inoltre che le disposizioni di legge
relative all'incentivazione dell'occupazione non possono derogare alle
norme in materia di tutela del territorio e dell'ambiente. Orbene,
nell'ordinamento italiano, le ZPS e i siti di importanza comunitaria
godrebbero di un regime molto simile a quello dei parchi e delle altre
aree naturali vincolate ex lege.
28 La Repubblica italiana osserva che il Comune di Altamura ha
rilasciato solo un numero limitato di licenze edilizie per singole
iniziative, in parte riferite ad ampliamenti di opifici esistenti, in
parte ricadenti in zone destinate ad insediamenti industriali.
Successivamente al giugno 2003 non risultano concesse ulteriori licenze,
né risulta che sia stata rilasciata alcuna autorizzazione per le
iniziative proposte dal Consorzio di Sviluppo Murgiano nonché dal
Consorzio San Marco.
29 Tale Stato membro sottolinea che sono stati effettivamente attivati
solo quindici progetti, ognuno dei quali ha riguardato parti distinte
del territorio e distinte modalità di realizzazione, consistenti, ad
esempio, in costruzioni ex novo o in ampliamenti. Esso sostiene che non
esiste alcuna contiguità tra tali progetti, né tanto meno un piano
generale o territoriale che li riguardi. Alcuni di essi sono stati
sottoposti a preventiva valutazione d'incidenza, mentre per altri era
previsto il rilascio di diverse autorizzazioni in relazione agli aspetti
ambientali e paesaggistici.
30 La Repubblica italiana rileva che, per l'insieme dei progetti, il
Comune di Altamura si appresta ad effettuare una valutazione globale di
incidenza e a promuovere iniziative di mitigazione di eventuali effetti
sull'ambiente.
31 Essa deduce inoltre che sono stati sospesi tutti i procedimenti
relativi alle istanze per insediamenti industriali previsti nel Comune
di Altamura nelle more della definizione degli esiti di studi
scientifici relativi alla valutazione di incidenza ambientale dei
progetti interessati.
Giudizio della Corte
32 In via preliminare occorre osservare che la disposizione di cui la
Commissione invoca la violazione rientra in un complesso insieme di
norme che vertono, come risulta dal terzo, quarto, quinto e sesto
‘considerando' della direttiva, sull'istituzione e la gestione delle
zone appartenenti alla rete europea Natura 2000.
33 L'art. 6, n. 3, della direttiva 92/43 subordina l'obbligo di
effettuare un'opportuna valutazione delle incidenze di un piano o
progetto su un sito protetto alla condizione che questo sia idoneo a
pregiudicare significativamente il sito interessato (v. sentenza 7
settembre 2004, causa C‑127/02, Waddenvereniging e
Vogelbeschermingsvereniging, Racc. pag. I‑7405, punto 40; in prosieguo:
la sentenza «Waddenzee»).
34 La Corte ha altresì sottolineato, al punto 43 della detta sentenza,
che l'avvio del meccanismo di tutela dell'ambiente previsto dall'art. 6,
n. 3, della direttiva 92/43 richiede l'esistenza di una probabilità o di
un rischio che un piano o un progetto pregiudichi significativamente il
sito interessato.
35 Per quanto attiene a quest'ultimo criterio, la Corte ha precisato, ai
punti 46‑48 della stessa sentenza, che, come emerge dal combinato
disposto dell'art. 6, n. 3, prima frase, della direttiva e del decimo
‘considerando' della stessa, la significatività dell'incidenza su un
sito di un piano o di un progetto deve essere messa in relazione con gli
obiettivi di conservazione del sito stesso. Di conseguenza, quando un
tale piano o progetto, pur avendo un'incidenza sul detto sito, non
rischia di comprometterne gli obiettivi di conservazione, il piano o il
progetto non può essere considerato idoneo a pregiudicare
significativamente il sito in questione. La valutazione di un siffatto
rischio deve essere effettuata segnatamente alla luce delle
caratteristiche e delle condizioni ambientali specifiche del sito
interessato da tale piano o progetto.
36 Al fine di verificare la fondatezza dell'addebito formulato nei
confronti della Repubblica italiana, occorre collocare l'obbligo
risultante dall'art. 6, n. 3, della direttiva 92/43, come precisato ai
punti precedenti della presente sentenza, nell'ambito del ricorso per
inadempimento proposto dalla Commissione ai sensi dell'art. 226 CE.
37 A tale proposito occorre ricordare anzitutto che, per giurisprudenza
costante, nell'ambito di un procedimento del genere, la Commissione ha
l'obbligo di dimostrare l'esistenza dell'inadempimento contestato. Essa
è infatti tenuta a fornire alla Corte tutti gli elementi necessari alla
verifica, da parte di quest'ultima, dell'esistenza di tale
inadempimento, senza potersi basare su alcuna presunzione (v. sentenza
14 giugno 2007, causa C‑342/05, Commissione/Finlandia, non ancora
pubblicata nella Raccolta, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).
38 Inoltre, l'onere della prova gravante sulla Commissione nell'ambito
di un ricorso per inadempimento deve essere individuato in funzione del
tipo di obblighi imposti dalle direttive agli Stati membri e, dunque,
quanto ai risultati che debbono essere raggiunti da questi ultimi (v.,
in tal senso, sentenza 18 giugno 2002, causa C‑60/01,
Commissione/Francia, Racc. pag. I‑5679, punto 25).
39 Per quanto riguarda l'art. 6, n. 3, della direttiva 92/43, spetta
pertanto alla Commissione fornire la prova che un piano o un progetto,
alla luce delle caratteristiche e delle condizioni ambientali specifiche
del sito interessato da tale piano o progetto, possa pregiudicare
significativamente il sito in questione, in relazione agli obiettivi di
conservazione stabiliti riguardo a quest'ultimo.
40 Quanto alle misure su cui verte il ricorso e al fine di valutarne la
fondatezza, occorre distinguere i vari accordi di programma dalle opere
realizzate successivamente alla concessione, da parte del Comune di
Altamura, di licenze edilizie.
41 Riguardo, in primo luogo, agli accordi di programma, che si trovano a
livelli differenti di elaborazione, e considerato l'argomento della
convenuta, secondo cui tali accordi non presentano le caratteristiche
giuridiche di un piano o di un progetto di cui all'art. 6, n. 3, della
direttiva 92/43, occorre osservare che la Commissione, nell'ambito di un
ricorso per inadempimento relativo agli obblighi previsti dalla norma
menzionata, non può limitarsi a invocare la mera esistenza di tali
accordi, ma deve anche fornire elementi sufficientemente concreti per
poter dichiarare che questi accordi vanno al di là della fase di una
riflessione amministrativa preliminare e comportano un livello di
precisione nella pianificazione di cui trattasi che richiede una
valutazione in termini ambientali dei loro effetti.
42 Orbene, senza che occorra stabilire la portata e le conseguenze
giuridiche derivanti dagli accordi di programma controversi in forza del
diritto nazionale, si deve constatare che la Commissione, limitandosi a
invocare tali accordi, non ha dimostrato l'esistenza di elementi
sufficientemente precisi per consentire alla Corte di dichiarare che
fossero in questione misure in grado di pregiudicare significativamente
il sito interessato ai sensi dell'art. 6, n. 3, della direttiva 92/43.
43 Per quanto attiene, in secondo luogo, alle opere realizzate e agli
elementi sui quali verte l'onere della prova relativo all'obbligo di
effettuare una valutazione di incidenza ambientale, è d'uopo constatare
che la Commissione non ha fornito alla Corte precise indicazioni in
merito alla collocazione geografica e alla portata degli interventi
edilizi posti in essere riguardo al sito. Essa d'altronde, in udienza,
ha ammesso di non disporre di tali informazioni.
44 La Commissione non ha nemmeno trasmesso dati relativi alla natura
tecnica delle opere in parola né ha precisato in quale misura queste
ultime, alla luce delle caratteristiche e delle condizioni ambientali
specifiche del sito, potrebbero pregiudicare quest'ultimo in modo
significativo.
45 Alla luce di tali circostanze, si deve concludere che la Commissione
non ha adempiuto l'onere probatorio relativo all'invocato inadempimento.
46 Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto in toto.
Sulle spese
47 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché
la Repubblica italiana ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta
soccombente, dev'essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.
Firme
* Lingua processuale: l'italiano.
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