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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 04/10/2007, Procedimento C-192/06



AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - Regimi di aiuti comunitari - Seminativi - Pagamenti compensativi per il ritiro dalla produzione - Calcolo della superficie massima - Sistema integrato di gestione e di controllo - Strutture agricole - Regimi di aiuto comunitari - Art. 7, n. 6, reg. (CEE) n. 1765/92 - Art. 9, n. 2, reg. (CEE) n. 3887/92. L'art. 9 del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 6 luglio 1995, n. 1648, dev'essere interpretato nel senso che il calcolo della superficie massima che viene in considerazione per i pagamenti compensativi per il ritiro dalla produzione ai sensi dell'art. 7, n. 6, primo comma, seconda e quarta frase, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 19 dicembre 1995, n. 2989, avviene sulla base della superficie coltivata richiesta, a condizione che tale superficie sia effettivamente investita a seminativi e non contenga terreni esclusi in forza dell'art. 9 del regolamento n. 1765/92, come modificato dal regolamento n. 2989/95, dal beneficio dei pagamenti compensativi. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 04/10/2007, Procedimento C-192/06


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CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,


SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

4 ottobre 2007 (*)

«Strutture agricole - Regimi di aiuto comunitari - Art. 7, n. 6, del regolamento (CEE) n. 1765/92 - Art. 9, n. 2, del regolamento (CEE) n. 3887/92 - Ritiro di seminativi dalla produzione - Riduzione dei pagamenti compensativi»


Nel procedimento C‑192/06,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) con decisione 19 gennaio 2006, pervenuta in cancelleria il 21 aprile 2006, nel procedimento

Matthias Kruck

contro

Landkreis Potsdam-Mittelmark,



LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. P. Kūris, K. Schiemann, J. Makarczyk (relatore) e L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per il sig. Kruck, dall'avv. F. Schulze, Rechtsanwalt;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. F. Erlbacher, in qualità di agente,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza



1 La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame riguarda l'interpretazione del combinato disposto, da un lato, dell'art. 9, nn. 2‑4, del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 391, pag. 36), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 6 luglio 1995, n. 1648 (GU L 156, pag. 27; in prosieguo: il «regolamento n. 3887/92»), e, dall'altro, dell'art. 7, n. 6, primo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 181, pag. 21), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 19 dicembre 1995, n. 2989 (GU L 312, pag. 5; in prosieguo: il «regolamento n. 1765/92»).

2 Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia che vede contrapposti il sig. Kruck, agricoltore, e il Landkreis Potsdam-Mittelmark, in merito ai pagamenti compensativi pretesi dal sig. Kruck per la campagna di commercializzazione 1996/1997.

Contesto normativo

Disciplina comunitaria

Il regolamento n. 1765/92

3 Risulta dal secondo ‘considerando' del regolamento n. 1765/92 che, «per migliorare l'equilibrio del mercato, occorre istituire un nuovo regime di sostegno; che il mezzo migliore per conseguire tale obiettivo consiste nel ravvicinare i prezzi comunitari per taluni seminativi ai prezzi del mercato mondiale e nel compensare la perdita di reddito causata dalla riduzione dei prezzi istituzionali mediante un pagamento compensativo a favore degli agricoltori che seminano i prodotti in questione; che pertanto le superfici ammissibili devono essere limitate alle superfici destinate ai seminativi o che hanno fruito di un regime di aiuti con fondi pubblici perché messe a riposo».

4 Ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 1765/92:

«1. I coltivatori comunitari di seminativi possono chiedere un pagamento compensativo in base alle condizioni stabilite nel presente titolo.

2. Il pagamento compensativo è fissato per ettaro ed è differenziato su scala regionale.

Il pagamento compensativo è accordato per la superficie investita a seminativi o ritirata dalla produzione conformemente all'articolo 7 del presente regolamento e che non è superiore ad una superficie di base regionale. Questa è data dal numero medio di ettari della stessa, investiti a seminativi o messi a riposo conformemente a un regime sovvenzionato con fondi pubblici, negli anni 1989, 1990 e 1991. Per regione ai sensi della presente disposizione si intende uno Stato membro o una regione di uno Stato membro, a scelta dello Stato membro interessato.

(…)».

5 L'art. 7, n. 1, di tale regolamento impone a ciascun produttore che chiede pagamenti compensativi un parziale ritiro dei suoi seminativi dalla produzione secondo precise modalità.

6 L'art. 7, n. 5, del detto regolamento disciplina l'importo del pagamento compensativo versato come contropartita del ritiro dei seminativi dalla produzione.

7 L'art. 7, n. 6, primo comma, dello stesso regolamento così dispone:

«I coltivatori possono beneficiare della compensazione contemplata nel paragrafo 5 per un ritiro di seminativi eccedente il loro obbligo al fine di meglio contribuire al contenimento della produzione. In tal caso, la superficie messa a riposo non può eccedere quella investita a seminativi, per la quale è chiesto un pagamento compensativo (…). Gli Stati membri possono prevedere un limite inferiore di ritiro per tener conto delle particolari esigenze dell'agricoltura locale, quali la protezione dell'ambiente o il rischio di eccessiva riduzione dell'attività agricola in talune regioni».

8 L'art. 9, primo comma, del regolamento n. 1765/92, che esclude talune superfici dal beneficio dei pagamenti compensativi, è così formulato:

«Le domande di pagamento compensativo e le dichiarazioni di ritiro dei seminativi dalla produzione non possono essere presentate per terreni destinati, al 31 dicembre 1991, al pascolo permanente, a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli».

Il regolamento (CE) n. 762/94

9 Ai sensi del sesto ‘considerando' del regolamento (CE) della Commissione 6 aprile 1994, n. 762, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio per quanto riguarda il ritiro di seminativi dalla produzione (GU L 90, pag. 8), quest'ultimo regolamento «prevede una compensazione per un ritiro maggiore di quello corrispondente all'obbligo imposto ai produttori; (…) questo obiettivo può essere conseguito soltanto se il ritiro di terreni (…) determina una riduzione delle superfici coltivate come seminativi; (…) le pertinenti disposizioni devono tener conto della diversità di strutture agrarie nella Comunità».

10 Ai sensi dell'art. 2, primo comma, del regolamento n. 762/94, per «ritiro dei seminativi dalla produzione si intende la messa a riposo di una superficie che nell'anno precedente era stata coltivata per ottenerne un raccolto».

Il regolamento n. 3887/92

11 Il regolamento n. 3887/92 precisa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari. Esso instaura in particolare controlli destinati a verificare il rispetto delle condizioni per la concessione degli aiuti nel settore degli aiuti per «superficie».

12 Ai sensi dell'art. 9 del regolamento n. 3887/92:

«1. Qualora si constati che la superficie effettivamente determinata è superiore a quella dichiarata nella domanda d'aiuto per superficie, la superficie dichiarata viene presa in considerazione per il calcolo dell'importo dell'aiuto.

2. Qualora si constati che la superficie dichiarata in una domanda d'aiuto per superficie supera la superficie determinata, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie effettivamente determinata al momento del controllo. Tuttavia, salvo in caso di forza maggiore, la superficie determinata viene ridotta: - di due volte l'eccedenza constatata se quest'ultima supera del 3% o di 2 ha, ma non più del 20%, la superficie determinata.

Qualora l'eccedenza constatata sia superiore al 20% della superficie determinata, non è concesso nessun aiuto legato alla superficie.

(…)

Le suddette diminuzioni non sono applicate qualora, per la determinazione della superficie, l'imprenditore comprovi di essersi interamente basato su informazioni ufficiali riconosciute dalla competente autorità.

(…)

Agli effetti del presente articolo, si intende per superficie determinata la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari.

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, sono prese in considerazione esclusivamente e separatamente le superfici foraggere, le superfici oggetto di ritiro e quelle relative ai vari seminativi per le quali è applicabile un importo dell'aiuto diverso.

4 a) Le superfici determinate ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 per il calcolo dell'aiuto sono utilizzate per calcolare il limite dei premi di cui agli articoli 4 g e 4 h del regolamento (CEE) n. 805/68 e per calcolare l'indennità compensativa.

Il calcolo della superficie massima ammissibile alle indennità compensative per i coltivatori di seminativi si effettua in base alla superficie oggetto di ritiro effettivamente determinata e proporzionalmente alle diverse colture.

b) In caso di trasferimento dell'obbligo di ritiro dei seminativi, i calcoli di cui al punto a) relativo alla superficie massima ammissibile alle indennità compensative per i produttori di seminativi si effettuano secondo le seguenti modalità:

- in base alla superficie oggetto di ritiro effettivamente determinata, diminuita della superficie oggetto di ritiro trasferita, per quanto riguarda l'azienda cui è trasferito l'obbligo;

- in base alla superficie oggetto di ritiro effettivamente determinata, comprensiva della superficie oggetto di ritiro trasferita, per quanto riguarda l'azienda che ha trasferito l'obbligo.

(…)».

Normativa nazionale

13 L'art. 1 del decreto relativo ad un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (Verordnung über eine Stützungsregelung für Erzeuger bestimmter landwirtschaftlicher Kulturpflanzen) (BGBl. 1995 I, pag. 1561; in prosieguo: la «KVO») così dispone:

«Le disposizioni del presente decreto si applicano per l'esecuzione degli atti giuridici del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee sull'introduzione di un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, nonché di un sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, relativamente:

1. al pagamento compensativo semplificato per piccoli coltivatori;

2. al pagamento compensativo generale per coltivatori che procedono al ritiro dei seminativi;

3. alla messa a riposo nell'ambito del regime sui pagamenti compensativi in generale;

4. alla coltivazione di materie prime rinnovabili su terreni messi a riposo nell'ambito del regime sui pagamenti compensativi in generale».

14 Ai sensi dell'art. 12 a, n. 1, prima frase, della KVO:

«I pagamenti compensativi per le superfici messe a riposo possono essere concessi soltanto per un massimo del 33% delle superfici di un'azienda per le quali è stata presentata una domanda di pagamenti compensativi in applicazione degli atti giuridici di cui all'art. 1».

La controversia nella causa principale e la questione pregiudiziale

15 Dall'ordinanza di rinvio risulta che il sig. Kruck, agricoltore stabilito nel Land Brandeburgo, ha presentato, per la campagna di commercializzazione 1996/1997, una domanda di pagamenti compensativi legati a superfici coltivate per 13,3830 ha di colture proteiche e 45,9521 ha di seminativi di lino da olio, nonché per la messa a riposo volontaria di una superficie di terreno di 29,2247 ha.

16 Con decisione del 6 gennaio 1997, il Landkreis Potsdam-Mittelmark ha rifiutato la concessione di un aiuto per le superfici coltivate per la non ammissibilità di una parte delle superfici dichiarate, cioè 2,5 ha della superficie di colture proteiche e 29,5998 ha della superficie di lino da olio, e perché l'eccedenza così constatata superava in entrambi i casi il 20% delle superfici effettivamente determinate.

17 Inoltre, secondo il Landkreis Potsdam-Mittelmark, il pagamento compensativo per la messa a riposo poteva essere concesso soltanto nel limite del 33% della superficie eventualmente ammissibile. Nel caso del sig. Kruck, con riferimento alla superficie coltivata riconosciuta come ammissibile e dopo la presa in considerazione della riduzione globale riguardante il Land Brandeburgo, il pagamento compensativo per la messa a riposo è stato concesso soltanto per una superficie di 12,76 ha.

18 Il reclamo presentato dal ricorrente contro tale decisione è stato respinto dal Landkreis Potsdam-Mittelmark il 6 maggio 1997.

19 Nel corso del procedimento giurisdizionale che ne è seguito, il Verwaltungsgericht Potsdam (Tribunale amministrativo di Potsdam) ha modificato la detta decisione in quanto ha considerato ammissibile una superficie di 11,1530 ha per le colture proteiche. Per contro, il ricorso è stato respinto nella parte in cui riguardava le superfici di lino da olio. Tale sentenza è stata confermata dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Brandenburg (Tribunale amministrativo regionale superiore del Land Brandeburgo).

20 Il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) ha respinto il ricorso in cassazione («Revision») proposto dal sig. Kruck contro la sentenza dell'Oberverwaltungsgericht für das Land Brandenburg nella parte in cui tale ricorso riguardava il pagamento compensativo per il lino da olio.

21 È ancora oggetto di giudizio dinanzi al giudice del rinvio la questione del diritto al versamento di un pagamento compensativo per la messa a riposo volontaria.

22 Al riguardo, il giudice del rinvio osserva che non si è constatato che il ricorrente nella causa principale abbia sopravvalutato la superficie messa a riposo o abbia utilizzato tale superficie in maniera illegale. Esso precisa, peraltro, che la superficie richiesta non superava il 33% delle superfici aziendali per le quali era stata presentata una domanda di pagamenti compensativi. Di conseguenza, la superficie richiesta poteva, in linea di principio, beneficiare di un aiuto.

23 Tuttavia, nei limiti in cui, in seguito alle irregolarità osservate con riferimento alle superfici coltivate a seminativi, i pagamenti compensativi per tali superfici sono stati ridotti, il giudice del rinvio si chiede se questo fatto abbia ripercussioni sul pagamento compensativo per la messa a riposo.

24 Il Bundesverwaltungsgericht fa osservare che le conseguenze dell'irregolarità consistente nel mancato rispetto delle condizioni previste per le colture proteiche e il lino da olio sono limitate all'aiuto concesso per essi.

25 Infatti, l'art. 9 del regolamento n. 3887/92 non prevede effetti incrociati per quanto riguarda il pagamento compensativo per la messa a riposo di terreni. Secondo il giudice del rinvio, in forza dell'art. 9, n. 3, del regolamento n. 3887/92, le superfici messe a riposo costituiscono al contrario espressamente un «blocco» a parte.

26 Alla luce di ciò, il Bundesverwaltungsgericht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 9, nn. 2‑4, del regolamento [n° 3887/92] debba essere interpretato nel senso che il calcolo della superficie massima ammissibile ai pagamenti compensativi per il ritiro di seminativi ai sensi dell'art. 7, n. 6, seconda e quarta frase, del regolamento [n. 1765/92] si effettua in base alla superficie coltivabile dichiarata o a quella effettivamente determinata».

Sulla questione pregiudiziale

27 In primo luogo, occorre ricordare che, in conformità all'art. 2, n. 2, del regolamento n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, il pagamento compensativo è accordato per la superficie investita a seminativi o ritirata dalla produzione conformemente all'art. 7 del detto regolamento.

28 Alla luce del sesto ‘considerando' del regolamento n. 762/94, l'obiettivo del ritiro volontario dalla produzione, che consiste nel contribuire più efficacemente al controllo della produzione, può essere raggiunto soltanto se il ritiro dalla produzione che supera l'obbligo del produttore viene detratto dalla superficie coltivata a seminativi.

29 Ai sensi dell'art. 7, n. 6, del regolamento n. 1765/92, «la superficie messa [volontariamente] a riposo non può eccedere quella investita a seminativi, per la quale è chiesto un pagamento compensativo».

30 Inoltre, gli Stati membri possono prevedere un limite inferiore di ritiro dalla produzione per tenere conto delle esigenze specifiche della loro agricoltura. In Germania, tale limite è stato fissato al 33% dall'art. 12 a, n. 1, prima frase, della KVO.

31 È pacifico che il nesso esistente tra la superficie destinata ad essere messa a riposo volontario e la superficie coltivata con seminativi, che costituisce oggetto di una domanda di pagamenti compensativi, è inteso soltanto a definire la percentuale dei terreni che possono essere messi a riposo volontario.

32 La nozione di superficie investita a seminativi per la quale è chiesto un pagamento compensativo, che compare all'art. 7, n. 6, del regolamento n. 1765/92, comporta che tale superficie debba effettivamente essere destinata a tali seminativi.

33 Peraltro, taluni terreni, essendo esclusi dall'art. 9 del regolamento n. 1765/92 dal beneficio dei pagamenti compensativi, non possono costituire superfici investite a seminativi, ai sensi dell'art. 7, n. 6, dello stesso regolamento, ai fini del calcolo della superficie ammissibile messa a riposo.

34 In secondo luogo, occorre ricordare che le finalità del regolamento n. 3887/92 consistono, alla luce del settimo e del nono ‘considerando' di quest'ultimo, nel controllare in modo efficace il rispetto delle disposizioni in materia di aiuti comunitari e nell'adottare disposizioni intese a prevenire e punire efficacemente le irregolarità e le frodi (v., in tal senso, sentenze 1° luglio 2004, causa C‑295/02, Gerken, Racc. pag. I‑6369, punto 41, e 24 maggio 2007, causa C‑45/05, Maatschap Schonewille-Prins, Racc. pag. I-0000, punto 63).

35 Infatti, al fine di conseguire tali obiettivi, l'art. 9, n. 2, del detto regolamento, nel caso in cui la superficie dichiarata nella domanda d'aiuto per «superfici» superi quella determinata al momento di un controllo, prevede sanzioni consistenti in riduzioni o esclusioni dell'aiuto comunitario, sanzioni variabili a seconda della gravità dell'irregolarità commessa.

36 Al riguardo, è giocoforza constatare che, ai fini dell'applicazione dei nn. 1 e 2 dell'art. 9 del regolamento n. 3887/92, vengono prese in considerazione esclusivamente e separatamente le superfici foraggere, le superfici oggetto di ritiro e quelle relative ai vari seminativi.

37 Ne deriva che ciascuna di tali categorie di superfici dichiarate dal produttore ai fini dell'attribuzione degli aiuti dev'essere considerata separatamente dal punto di vista del controllo relativo al rispetto delle condizioni richieste per l'attribuzione dei pagamenti compensativi e delle conseguenze giuridiche che derivano da tale controllo.

38 Conseguentemente, occorre risolvere la questione proposta dichiarando che l'art. 9 del regolamento n. 3887/92 dev'essere interpretato nel senso che il calcolo della superficie massima che viene in considerazione per i pagamenti compensativi per il ritiro dalla produzione ai sensi dell'art. 7, n. 6, primo comma, seconda e quarta frase, del regolamento n. 1765/92 avviene sulla base della superficie coltivata richiesta, a condizione che tale superficie sia effettivamente investita a seminativi e non contenga terreni esclusi in forza dell'art. 9 del regolamento n. 1765/92 dal beneficio dei pagamenti compensativi.

Sulle spese

39 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L'art. 9 del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 6 luglio 1995, n. 1648, dev'essere interpretato nel senso che il calcolo della superficie massima che viene in considerazione per i pagamenti compensativi per il ritiro dalla produzione ai sensi dell'art. 7, n. 6, primo comma, seconda e quarta frase, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 19 dicembre 1995, n. 2989, avviene sulla base della superficie coltivata richiesta, a condizione che tale superficie sia effettivamente investita a seminativi e non contenga terreni esclusi in forza dell'art. 9 del regolamento n. 1765/92, come modificato dal regolamento n. 2989/95, dal beneficio dei pagamenti compensativi.

Firme

 


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