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CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 04/10/2007, Procedimento
C-192/06
AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - Regimi di aiuti comunitari - Seminativi -
Pagamenti compensativi per il ritiro dalla produzione - Calcolo della
superficie massima - Sistema integrato di gestione e di controllo -
Strutture agricole - Regimi di aiuto comunitari - Art. 7, n. 6, reg. (CEE)
n. 1765/92 - Art. 9, n. 2, reg. (CEE) n. 3887/92. L'art. 9 del
regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante
modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo
relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, come modificato dal
regolamento (CE) della Commissione 6 luglio 1995, n. 1648, dev'essere
interpretato nel senso che il calcolo della superficie massima che viene in
considerazione per i pagamenti compensativi per il ritiro dalla produzione
ai sensi dell'art. 7, n. 6, primo comma, seconda e quarta frase, del
regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, che istituisce un
regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, come
modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 19 dicembre 1995, n. 2989,
avviene sulla base della superficie coltivata richiesta, a condizione che
tale superficie sia effettivamente investita a seminativi e non contenga
terreni esclusi in forza dell'art. 9 del regolamento n. 1765/92, come
modificato dal regolamento n. 2989/95, dal beneficio dei pagamenti
compensativi. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II,
04/10/2007, Procedimento C-192/06
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
4 ottobre 2007 (*)
«Strutture agricole - Regimi di aiuto comunitari - Art. 7, n. 6, del
regolamento (CEE) n. 1765/92 - Art. 9, n. 2, del regolamento (CEE) n.
3887/92 - Ritiro di seminativi dalla produzione - Riduzione dei
pagamenti compensativi»
Nel procedimento C‑192/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Bundesverwaltungsgericht
(Germania) con decisione 19 gennaio 2006, pervenuta in cancelleria il 21
aprile 2006, nel procedimento
Matthias Kruck
contro
Landkreis Potsdam-Mittelmark,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. P.
Kūris, K. Schiemann, J. Makarczyk (relatore) e L. Bay Larsen, giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
- per il sig. Kruck, dall'avv. F. Schulze, Rechtsanwalt;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. F. Erlbacher, in
qualità di agente,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame riguarda
l'interpretazione del combinato disposto, da un lato, dell'art. 9, nn.
2‑4, del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887,
recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di
controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 391, pag.
36), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 6 luglio
1995, n. 1648 (GU L 156, pag. 27; in prosieguo: il «regolamento n.
3887/92»), e, dall'altro, dell'art. 7, n. 6, primo comma, del
regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, che istituisce
un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU
L 181, pag. 21), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 19
dicembre 1995, n. 2989 (GU L 312, pag. 5; in prosieguo: il «regolamento
n. 1765/92»).
2 Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia che
vede contrapposti il sig. Kruck, agricoltore, e il Landkreis
Potsdam-Mittelmark, in merito ai pagamenti compensativi pretesi dal sig.
Kruck per la campagna di commercializzazione 1996/1997.
Contesto normativo
Disciplina comunitaria
Il regolamento n. 1765/92
3 Risulta dal secondo ‘considerando' del regolamento n. 1765/92 che,
«per migliorare l'equilibrio del mercato, occorre istituire un nuovo
regime di sostegno; che il mezzo migliore per conseguire tale obiettivo
consiste nel ravvicinare i prezzi comunitari per taluni seminativi ai
prezzi del mercato mondiale e nel compensare la perdita di reddito
causata dalla riduzione dei prezzi istituzionali mediante un pagamento
compensativo a favore degli agricoltori che seminano i prodotti in
questione; che pertanto le superfici ammissibili devono essere limitate
alle superfici destinate ai seminativi o che hanno fruito di un regime
di aiuti con fondi pubblici perché messe a riposo».
4 Ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 1765/92:
«1. I coltivatori comunitari di seminativi possono chiedere un pagamento
compensativo in base alle condizioni stabilite nel presente titolo.
2. Il pagamento compensativo è fissato per ettaro ed è differenziato su
scala regionale.
Il pagamento compensativo è accordato per la superficie investita a
seminativi o ritirata dalla produzione conformemente all'articolo 7 del
presente regolamento e che non è superiore ad una superficie di base
regionale. Questa è data dal numero medio di ettari della stessa,
investiti a seminativi o messi a riposo conformemente a un regime
sovvenzionato con fondi pubblici, negli anni 1989, 1990 e 1991. Per
regione ai sensi della presente disposizione si intende uno Stato membro
o una regione di uno Stato membro, a scelta dello Stato membro
interessato.
(…)».
5 L'art. 7, n. 1, di tale regolamento impone a ciascun produttore che
chiede pagamenti compensativi un parziale ritiro dei suoi seminativi
dalla produzione secondo precise modalità.
6 L'art. 7, n. 5, del detto regolamento disciplina l'importo del
pagamento compensativo versato come contropartita del ritiro dei
seminativi dalla produzione.
7 L'art. 7, n. 6, primo comma, dello stesso regolamento così dispone:
«I coltivatori possono beneficiare della compensazione contemplata nel
paragrafo 5 per un ritiro di seminativi eccedente il loro obbligo al
fine di meglio contribuire al contenimento della produzione. In tal
caso, la superficie messa a riposo non può eccedere quella investita a
seminativi, per la quale è chiesto un pagamento compensativo (…). Gli
Stati membri possono prevedere un limite inferiore di ritiro per tener
conto delle particolari esigenze dell'agricoltura locale, quali la
protezione dell'ambiente o il rischio di eccessiva riduzione
dell'attività agricola in talune regioni».
8 L'art. 9, primo comma, del regolamento n. 1765/92, che esclude talune
superfici dal beneficio dei pagamenti compensativi, è così formulato:
«Le domande di pagamento compensativo e le dichiarazioni di ritiro dei
seminativi dalla produzione non possono essere presentate per terreni
destinati, al 31 dicembre 1991, al pascolo permanente, a colture
permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli».
Il regolamento (CE) n. 762/94
9 Ai sensi del sesto ‘considerando' del regolamento (CE) della
Commissione 6 aprile 1994, n. 762, recante modalità d'applicazione del
regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio per quanto riguarda il ritiro
di seminativi dalla produzione (GU L 90, pag. 8), quest'ultimo
regolamento «prevede una compensazione per un ritiro maggiore di quello
corrispondente all'obbligo imposto ai produttori; (…) questo obiettivo
può essere conseguito soltanto se il ritiro di terreni (…) determina una
riduzione delle superfici coltivate come seminativi; (…) le pertinenti
disposizioni devono tener conto della diversità di strutture agrarie
nella Comunità».
10 Ai sensi dell'art. 2, primo comma, del regolamento n. 762/94, per
«ritiro dei seminativi dalla produzione si intende la messa a riposo di
una superficie che nell'anno precedente era stata coltivata per
ottenerne un raccolto».
Il regolamento n. 3887/92
11 Il regolamento n. 3887/92 precisa le modalità di applicazione del
sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di
aiuti comunitari. Esso instaura in particolare controlli destinati a
verificare il rispetto delle condizioni per la concessione degli aiuti
nel settore degli aiuti per «superficie».
12 Ai sensi dell'art. 9 del regolamento n. 3887/92:
«1. Qualora si constati che la superficie effettivamente determinata è
superiore a quella dichiarata nella domanda d'aiuto per superficie, la
superficie dichiarata viene presa in considerazione per il calcolo
dell'importo dell'aiuto.
2. Qualora si constati che la superficie dichiarata in una domanda
d'aiuto per superficie supera la superficie determinata, l'importo
dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie effettivamente
determinata al momento del controllo. Tuttavia, salvo in caso di forza
maggiore, la superficie determinata viene ridotta: - di due volte
l'eccedenza constatata se quest'ultima supera del 3% o di 2 ha, ma non
più del 20%, la superficie determinata.
Qualora l'eccedenza constatata sia superiore al 20% della superficie
determinata, non è concesso nessun aiuto legato alla superficie.
(…)
Le suddette diminuzioni non sono applicate qualora, per la
determinazione della superficie, l'imprenditore comprovi di essersi
interamente basato su informazioni ufficiali riconosciute dalla
competente autorità.
(…)
Agli effetti del presente articolo, si intende per superficie
determinata la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le
condizioni regolamentari.
3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, sono prese in
considerazione esclusivamente e separatamente le superfici foraggere, le
superfici oggetto di ritiro e quelle relative ai vari seminativi per le
quali è applicabile un importo dell'aiuto diverso.
4 a) Le superfici determinate ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 per il
calcolo dell'aiuto sono utilizzate per calcolare il limite dei premi di
cui agli articoli 4 g e 4 h del regolamento (CEE) n. 805/68 e per
calcolare l'indennità compensativa.
Il calcolo della superficie massima ammissibile alle indennità
compensative per i coltivatori di seminativi si effettua in base alla
superficie oggetto di ritiro effettivamente determinata e
proporzionalmente alle diverse colture.
b) In caso di trasferimento dell'obbligo di ritiro dei seminativi, i
calcoli di cui al punto a) relativo alla superficie massima ammissibile
alle indennità compensative per i produttori di seminativi si effettuano
secondo le seguenti modalità:
- in base alla superficie oggetto di ritiro effettivamente determinata,
diminuita della superficie oggetto di ritiro trasferita, per quanto
riguarda l'azienda cui è trasferito l'obbligo;
- in base alla superficie oggetto di ritiro effettivamente determinata,
comprensiva della superficie oggetto di ritiro trasferita, per quanto
riguarda l'azienda che ha trasferito l'obbligo.
(…)».
Normativa nazionale
13 L'art. 1 del decreto relativo ad un regime di sostegno a favore dei
coltivatori di taluni seminativi (Verordnung über eine Stützungsregelung
für Erzeuger bestimmter landwirtschaftlicher Kulturpflanzen) (BGBl. 1995
I, pag. 1561; in prosieguo: la «KVO») così dispone:
«Le disposizioni del presente decreto si applicano per l'esecuzione
degli atti giuridici del Consiglio e della Commissione delle Comunità
europee sull'introduzione di un regime di sostegno a favore dei
coltivatori di taluni seminativi, nonché di un sistema integrato di
gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari,
relativamente:
1. al pagamento compensativo semplificato per piccoli coltivatori;
2. al pagamento compensativo generale per coltivatori che procedono al
ritiro dei seminativi;
3. alla messa a riposo nell'ambito del regime sui pagamenti compensativi
in generale;
4. alla coltivazione di materie prime rinnovabili su terreni messi a
riposo nell'ambito del regime sui pagamenti compensativi in generale».
14 Ai sensi dell'art. 12 a, n. 1, prima frase, della KVO:
«I pagamenti compensativi per le superfici messe a riposo possono essere
concessi soltanto per un massimo del 33% delle superfici di un'azienda
per le quali è stata presentata una domanda di pagamenti compensativi in
applicazione degli atti giuridici di cui all'art. 1».
La controversia nella causa principale e la questione pregiudiziale
15 Dall'ordinanza di rinvio risulta che il sig. Kruck, agricoltore
stabilito nel Land Brandeburgo, ha presentato, per la campagna di
commercializzazione 1996/1997, una domanda di pagamenti compensativi
legati a superfici coltivate per 13,3830 ha di colture proteiche e
45,9521 ha di seminativi di lino da olio, nonché per la messa a riposo
volontaria di una superficie di terreno di 29,2247 ha.
16 Con decisione del 6 gennaio 1997, il Landkreis Potsdam-Mittelmark ha
rifiutato la concessione di un aiuto per le superfici coltivate per la
non ammissibilità di una parte delle superfici dichiarate, cioè 2,5 ha
della superficie di colture proteiche e 29,5998 ha della superficie di
lino da olio, e perché l'eccedenza così constatata superava in entrambi
i casi il 20% delle superfici effettivamente determinate.
17 Inoltre, secondo il Landkreis Potsdam-Mittelmark, il pagamento
compensativo per la messa a riposo poteva essere concesso soltanto nel
limite del 33% della superficie eventualmente ammissibile. Nel caso del
sig. Kruck, con riferimento alla superficie coltivata riconosciuta come
ammissibile e dopo la presa in considerazione della riduzione globale
riguardante il Land Brandeburgo, il pagamento compensativo per la messa
a riposo è stato concesso soltanto per una superficie di 12,76 ha.
18 Il reclamo presentato dal ricorrente contro tale decisione è stato
respinto dal Landkreis Potsdam-Mittelmark il 6 maggio 1997.
19 Nel corso del procedimento giurisdizionale che ne è seguito, il
Verwaltungsgericht Potsdam (Tribunale amministrativo di Potsdam) ha
modificato la detta decisione in quanto ha considerato ammissibile una
superficie di 11,1530 ha per le colture proteiche. Per contro, il
ricorso è stato respinto nella parte in cui riguardava le superfici di
lino da olio. Tale sentenza è stata confermata dall'Oberverwaltungsgericht
für das Land Brandenburg (Tribunale amministrativo regionale superiore
del Land Brandeburgo).
20 Il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) ha
respinto il ricorso in cassazione («Revision») proposto dal sig. Kruck
contro la sentenza dell'Oberverwaltungsgericht für das Land Brandenburg
nella parte in cui tale ricorso riguardava il pagamento compensativo per
il lino da olio.
21 È ancora oggetto di giudizio dinanzi al giudice del rinvio la
questione del diritto al versamento di un pagamento compensativo per la
messa a riposo volontaria.
22 Al riguardo, il giudice del rinvio osserva che non si è constatato
che il ricorrente nella causa principale abbia sopravvalutato la
superficie messa a riposo o abbia utilizzato tale superficie in maniera
illegale. Esso precisa, peraltro, che la superficie richiesta non
superava il 33% delle superfici aziendali per le quali era stata
presentata una domanda di pagamenti compensativi. Di conseguenza, la
superficie richiesta poteva, in linea di principio, beneficiare di un
aiuto.
23 Tuttavia, nei limiti in cui, in seguito alle irregolarità osservate
con riferimento alle superfici coltivate a seminativi, i pagamenti
compensativi per tali superfici sono stati ridotti, il giudice del
rinvio si chiede se questo fatto abbia ripercussioni sul pagamento
compensativo per la messa a riposo.
24 Il Bundesverwaltungsgericht fa osservare che le conseguenze
dell'irregolarità consistente nel mancato rispetto delle condizioni
previste per le colture proteiche e il lino da olio sono limitate
all'aiuto concesso per essi.
25 Infatti, l'art. 9 del regolamento n. 3887/92 non prevede effetti
incrociati per quanto riguarda il pagamento compensativo per la messa a
riposo di terreni. Secondo il giudice del rinvio, in forza dell'art. 9,
n. 3, del regolamento n. 3887/92, le superfici messe a riposo
costituiscono al contrario espressamente un «blocco» a parte.
26 Alla luce di ciò, il Bundesverwaltungsgericht ha deciso di sospendere
il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione
pregiudiziale:
«Se l'art. 9, nn. 2‑4, del regolamento [n° 3887/92] debba essere
interpretato nel senso che il calcolo della superficie massima
ammissibile ai pagamenti compensativi per il ritiro di seminativi ai
sensi dell'art. 7, n. 6, seconda e quarta frase, del regolamento [n.
1765/92] si effettua in base alla superficie coltivabile dichiarata o a
quella effettivamente determinata».
Sulla questione pregiudiziale
27 In primo luogo, occorre ricordare che, in conformità all'art. 2, n.
2, del regolamento n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a
favore dei coltivatori di taluni seminativi, il pagamento compensativo è
accordato per la superficie investita a seminativi o ritirata dalla
produzione conformemente all'art. 7 del detto regolamento.
28 Alla luce del sesto ‘considerando' del regolamento n. 762/94,
l'obiettivo del ritiro volontario dalla produzione, che consiste nel
contribuire più efficacemente al controllo della produzione, può essere
raggiunto soltanto se il ritiro dalla produzione che supera l'obbligo
del produttore viene detratto dalla superficie coltivata a seminativi.
29 Ai sensi dell'art. 7, n. 6, del regolamento n. 1765/92, «la
superficie messa [volontariamente] a riposo non può eccedere quella
investita a seminativi, per la quale è chiesto un pagamento
compensativo».
30 Inoltre, gli Stati membri possono prevedere un limite inferiore di
ritiro dalla produzione per tenere conto delle esigenze specifiche della
loro agricoltura. In Germania, tale limite è stato fissato al 33%
dall'art. 12 a, n. 1, prima frase, della KVO.
31 È pacifico che il nesso esistente tra la superficie destinata ad
essere messa a riposo volontario e la superficie coltivata con
seminativi, che costituisce oggetto di una domanda di pagamenti
compensativi, è inteso soltanto a definire la percentuale dei terreni
che possono essere messi a riposo volontario.
32 La nozione di superficie investita a seminativi per la quale è
chiesto un pagamento compensativo, che compare all'art. 7, n. 6, del
regolamento n. 1765/92, comporta che tale superficie debba
effettivamente essere destinata a tali seminativi.
33 Peraltro, taluni terreni, essendo esclusi dall'art. 9 del regolamento
n. 1765/92 dal beneficio dei pagamenti compensativi, non possono
costituire superfici investite a seminativi, ai sensi dell'art. 7, n. 6,
dello stesso regolamento, ai fini del calcolo della superficie
ammissibile messa a riposo.
34 In secondo luogo, occorre ricordare che le finalità del regolamento
n. 3887/92 consistono, alla luce del settimo e del nono ‘considerando'
di quest'ultimo, nel controllare in modo efficace il rispetto delle
disposizioni in materia di aiuti comunitari e nell'adottare disposizioni
intese a prevenire e punire efficacemente le irregolarità e le frodi
(v., in tal senso, sentenze 1° luglio 2004, causa C‑295/02, Gerken,
Racc. pag. I‑6369, punto 41, e 24 maggio 2007, causa C‑45/05, Maatschap
Schonewille-Prins, Racc. pag. I-0000, punto 63).
35 Infatti, al fine di conseguire tali obiettivi, l'art. 9, n. 2, del
detto regolamento, nel caso in cui la superficie dichiarata nella
domanda d'aiuto per «superfici» superi quella determinata al momento di
un controllo, prevede sanzioni consistenti in riduzioni o esclusioni
dell'aiuto comunitario, sanzioni variabili a seconda della gravità
dell'irregolarità commessa.
36 Al riguardo, è giocoforza constatare che, ai fini dell'applicazione
dei nn. 1 e 2 dell'art. 9 del regolamento n. 3887/92, vengono prese in
considerazione esclusivamente e separatamente le superfici foraggere, le
superfici oggetto di ritiro e quelle relative ai vari seminativi.
37 Ne deriva che ciascuna di tali categorie di superfici dichiarate dal
produttore ai fini dell'attribuzione degli aiuti dev'essere considerata
separatamente dal punto di vista del controllo relativo al rispetto
delle condizioni richieste per l'attribuzione dei pagamenti compensativi
e delle conseguenze giuridiche che derivano da tale controllo.
38 Conseguentemente, occorre risolvere la questione proposta dichiarando
che l'art. 9 del regolamento n. 3887/92 dev'essere interpretato nel
senso che il calcolo della superficie massima che viene in
considerazione per i pagamenti compensativi per il ritiro dalla
produzione ai sensi dell'art. 7, n. 6, primo comma, seconda e quarta
frase, del regolamento n. 1765/92 avviene sulla base della superficie
coltivata richiesta, a condizione che tale superficie sia effettivamente
investita a seminativi e non contenga terreni esclusi in forza dell'art.
9 del regolamento n. 1765/92 dal beneficio dei pagamenti compensativi.
Sulle spese
39 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
L'art. 9 del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n.
3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione
e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, come
modificato dal regolamento (CE) della Commissione 6 luglio 1995, n.
1648, dev'essere interpretato nel senso che il calcolo della superficie
massima che viene in considerazione per i pagamenti compensativi per il
ritiro dalla produzione ai sensi dell'art. 7, n. 6, primo comma, seconda
e quarta frase, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n.
1765, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di
taluni seminativi, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 19
dicembre 1995, n. 2989, avviene sulla base della superficie coltivata
richiesta, a condizione che tale superficie sia effettivamente investita
a seminativi e non contenga terreni esclusi in forza dell'art. 9 del
regolamento n. 1765/92, come modificato dal regolamento n. 2989/95, dal
beneficio dei pagamenti compensativi.
Firme
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