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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Massime
in fase di elaborazione redazionale
CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
Nella causa T‑216/05,
Mebrom NV, con sede in Rieme-Ertvelde (Belgio), rappresentata dagli avv.ti C.
Mereu e K. Van Maldegem,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. U. Wölker e X.
Lewis, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento di un’asserita decisione,
contenuta nella lettera della Commissione dell’11 aprile 2005, indirizzata alla
ricorrente e relativa all’assegnazione di contingenti d’importazione di bromuro
di metile per l’anno 2005,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),
composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, N.J. Forwood e S. Papasavvas, giudici
cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del
28 novembre 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Circostanze in fatto e in diritto
1. Convenzione di Vienna e protocollo di Montreal
1 Con la decisione del Consiglio 14 ottobre 1988, 88/540/CEE, relativa alla
conclusione della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono
e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono
(GU L 297, pag. 8), la Comunità europea è divenuta parte della convenzione di
Vienna per la protezione dello strato di ozono (in prosieguo: la «convenzione di
Vienna») e del protocollo di Montreal, relativo a sostanze che riducono lo
strato di ozono (in prosieguo: il «protocollo di Montreal»).
2 Il bromuro di metile rientra nell’ambito di applicazione del protocollo di
Montreal. Si tratta di un pesticida che si applica mediante fumigazione e che è
utilizzato essenzialmente in agricoltura, perché penetra facilmente nel suolo e
si rivela efficace contro un largo spettro di elementi nocivi. La sua rapida
degradazione impedisce la contaminazione della catena alimentare e delle acque
sotterranee. Per questi motivi, il bromuro di metile era uno dei cinque
pesticidi più utilizzati al mondo. Per contro, esso presenta l’inconveniente di
ridurre lo strato di ozono.
3 Nel 1997, le parti del protocollo di Montreal hanno convenuto di ridurre, per
fasi successive, la produzione e l’importazione di bromuro di metile nei paesi
sviluppati fino al 31 dicembre 2004 e di vietare, a partire dal 1º gennaio 2005,
la produzione e l’importazione di bromuro di metile nei paesi sviluppati, fatta
eccezione per gli usi cosiddetti «critici».
4 In forza della decisione IX/6 delle parti del protocollo di Montreal (in
prosieguo: la «decisione IX/6»), un uso di bromuro di metile è considerato
«critico» soltanto se la parte che formula la domanda di deroga per tale uso
determina, da un lato, che la mancata disponibilità del bromuro di metile per
l’uso di cui trattasi crea un importante disequilibrio sul mercato e,
dall’altro, che non esiste una soluzione alternativa tecnicamente o
economicamente possibile, né un prodotto sostitutivo che sia accettabile per
l’utilizzatore dal punto di vista ambientale o sanitario, oppure adatto alle
colture e alle condizioni che giustificano la domanda.
5 La decisione IX/6 richiede, inoltre, che la produzione e il consumo di bromuro
di metile per usi critici siano autorizzati soltanto se:
- sono state adottate tutte le misure tecnicamente ed economicamente
realizzabili per ridurre al minimo gli usi critici e tutte le emissioni ad essi
collegate di bromuro di metile;
- il bromuro di metile non è disponibile in quantità e qualità sufficienti negli
stock esistenti di materiale immagazzinato o riciclato;
- è dimostrato che sono state adottate misure appropriate per valutare le
soluzioni alternative e i prodotti sostitutivi, per commercializzarli e per
ottenere l’approvazione secondo la normativa nazionale pertinente.
2. Il regolamento (CE) n. 2037/2000
6 Gli obblighi derivanti dalla convenzione di Vienna e dal protocollo di
Montreal sono attualmente recepiti nell’ordinamento giuridico comunitario dal
regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n.
2037/2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 244, pag. 1; in
prosieguo: il «regolamento»). Tale testo fissa le norme applicabili alla
produzione, all’importazione, all’esportazione e all’uso di talune sostanze che
riducono lo strato di ozono, tra cui il bromuro di metile.
7 L’art. 2 del regolamento definisce l’impresa ai sensi del regolamento come «la
persona fisica o giuridica che produce, ricicla per immetterle sul mercato o
utilizza nella Comunità sostanze controllate a fini industriali o commerciali,
ovvero che immette in libera circolazione nella Comunità tali sostanze importate
o le esporta dalla Comunità per fini industriali o commerciali». Esso definisce
anche l’«immissione sul mercato» come «la fornitura o la messa a disposizione di
terzi, contro pagamento o gratuitamente, di sostanze controllate o prodotti
contenenti sostanze controllate disciplinate dal presente regolamento».
8 L’art. 3, n. 2, punto i), lett. d), del regolamento vieta la produzione di
bromuro di metile dopo il 31 dicembre 2004, fatta eccezione, in particolare, per
la produzione finalizzata ad usi critici, in conformità all’art. 3, n. 2, lett.
ii), dello stesso regolamento e ai criteri definiti nella decisione IX/6.
9 L’art. 3, n. 2, lett. ii), del regolamento prevede:
«Alla luce delle proposte presentate dagli Stati membri la Commissione applica
(…) i criteri stabiliti nella decisione IX/6 delle parti, insieme agli altri
criteri pertinenti convenuti dalle parti, al fine di determinare ogni anno gli
usi critici per i quali possono essere autorizzati la produzione, l’importazione
e l’uso di bromuro di metile nella Comunità dopo il 31 dicembre 2004, le
quantità e gli usi consentiti e gli utilizzatori che possono beneficiare della
deroga per usi critici. La produzione e l’importazione sono autorizzate solo se
nessuna delle parti dispone di adeguate alternative o di bromuro di metile
riciclato o rigenerato (…)».
10 L’art. 3, n. 4, del regolamento prevede che la Commissione rilascia licenze
agli utilizzatori definiti all’art. 3, n. 1, secondo comma, e n. 2, punto ii), e
notifica loro l’uso per il quale è stata concessa l’autorizzazione, le sostanze
che essi sono autorizzati a usare nonché i relativi quantitativi.
11 Peraltro, l’art. 4, n. 2, punto i), lett. a)‑c), del regolamento prevede che
ciascun produttore o importatore provveda a non immettere sul mercato o non
usare per proprio conto, nel periodo tra il 1º gennaio 1999 e il 31 dicembre
2004, bromuro di metile in quantità superiori ad una certa percentuale della
quantità di bromuro di metile che ha immesso sul mercato o usato per proprio
conto nel 1991.
12 Dopo il 31 dicembre 2004, ciascun produttore o importatore provvede, ai sensi
dell’art. 4, n. 2, punto i), lett. d), del regolamento e fatti salvi i suoi nn.
4 e 5, a non immettere sul mercato e a non usare per proprio conto bromuro di
metile.
13 Tale divieto non si applica, in forza dell’art. 4, n. 4, del regolamento, in
particolare, all’immissione sul mercato o all’uso di sostanze controllate, se
queste servono a soddisfare le richieste per le quali è stata concessa la
licenza a fini di usi critici, presentate da utilizzatori determinati in
conformità all’art. 3, n. 2, del regolamento.
14 Inoltre, l’art. 4, n. 5, del regolamento prevede che i produttori o
importatori autorizzati a immettere sul mercato o utilizzare per proprio conto
le sostanze controllate di cui al presente articolo possono cedere i loro
diritti ad altri produttori o importatori di tale gruppo di sostanze nella
Comunità per tutte le quantità di tale gruppo di sostanze stabilite da tale
articolo o per parte di esse.
15 L’art. 6, n. 1, del regolamento prevede:
«L’immissione in libera pratica nella Comunità o il perfezionamento attivo di
sostanze controllate sono soggetti alla presentazione di una licenza di
importazione. Le licenze sono rilasciate dalla Commissione previa verifica del
rispetto degli articoli 6, 7, 8 e 13».
16 L’art. 6, nn. 3 e 4, del regolamento definisce gli elementi che la richiesta
di licenza di importazione deve contenere e prevede che la Commissione possa
esigere un certificato che attesti la natura della sostanza da importare. L’art.
8 del regolamento vieta l’importazione di sostanze controllate da Stati che non
sono parte del protocollo di Montreal. L’art. 13 del regolamento consente a
talune condizioni determinate deroghe, in particolare, al divieto di cui
all’art. 8 del regolamento.
17 L’art. 7 del regolamento è formulato nel modo seguente:
«L’immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate importate
da paesi terzi è soggetta a restrizioni quantitative. Le restrizioni sono
fissate e alle imprese sono assegnate quote per il periodo compreso tra il 1°
gennaio e il 31 dicembre 1999 e per ciascun periodo successivo di 12 mesi,
conformemente alla procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2. Le quote sono
assegnate solo:
a) per le sostanze controllate dei gruppi VI e VIII di cui all’allegato I;
b) per le sostanze controllate impiegate per usi essenziali o critici o per
applicazioni di quarantena o per trattamento anteriore al trasporto;
(…)»
18 L’art. 17 del regolamento tratta delle misure precauzionali per evitare fughe
di sostanze controllate e prevede, in particolare, al n. 2, che gli Stati membri
definiscano i requisiti professionali minimi del personale utilizzato per
effettuare le fumigazioni di bromuro di metile.
19 Ai sensi dell’art. 18 del regolamento, la Commissione è assistita da un
comitato al quale si applicano gli artt. 4 e 7 della decisione del Consiglio 28
giugno 1999, 1999/468/CE, recante modalità per l’esercizio delle competenze di
esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, pag. 23).
3. Regime d’applicazione degli artt. 6 e 7 del regolamento: cambiamenti
intervenuti il 1º gennaio 2005
20 Le seguenti informazioni, riguardanti i cambiamenti intervenuti il 1º gennaio
2005 nell’applicazione degli artt. 3, 4, 6 e 7 del regolamento, risultano dalle
memorie delle parti e dalle loro risposte scritte ai quesiti del Tribunale.
21 Fino al 31 dicembre 2004, il sistema di licenze e di contingenti concessi in
forza degli artt. 6 e 7 del regolamento funzionava nel modo seguente: ogni anno,
generalmente nel mese di settembre, gli importatori presentavano alla
Commissione la richiesta di un contingente di importazione per l’anno successivo
utilizzando un modulo di domanda standard elaborato dalla Commissione
specialmente a tale scopo. I contingenti venivano abitualmente attribuiti, nei
mesi di gennaio o di febbraio dell’anno successivo, mediante decisioni della
Commissione che contenevano un elenco nominativo e tassativo degli importatori
le cui richieste erano state accolte dalla Commissione, con la precisazione dei
loro contingenti individuali. Per il bromuro di metile, il volume del
contingente individuale veniva calcolato in funzione della quota di mercato
storica per il 1991 degli otto importatori che avevano diritto a contingenti di
importazione per usi controllati di bromuro di metile.
22 A partire dal 1º gennaio 2005, le quantità e gli usi autorizzati, nonché le
imprese in grado di beneficiare di deroghe per usi critici di bromuro di metile,
devono essere determinati ogni anno dalla Commissione in conformità alla
procedura definita all’art. 18, n. 2, del regolamento, ai criteri enunciati
nella decisione IX/6 e ad ogni altro criterio accettato dalle parti del
protocollo di Montreal.
23 Nel mese di marzo dell’anno precedente, la Commissione invita gli Stati
membri a depositare le loro domande per usi critici di bromuro di metile entro
il 30 giugno. La Commissione esamina le domande, generalmente assistita da
esperti esterni, e stabilisce le quantità di cui è autorizzato l’impiego per usi
critici per ogni coltura e per ogni Stato membro.
24 La Commissione pubblica poi una comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unioneeuropea
per tutte le applicazioni che riducono lo strato di ozono e in essa annuncia che
saranno fissati contingenti che limitano la quantità totale di bromuro di metile
che può essere collocata sul mercato per usi critici. Essa prepara poi una
decisione che stabilisce le quantità di bromuro di metile il cui impiego è
autorizzato per usi critici.
25 Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le cifre corrispondenti agli
stock di bromuro di metile disponibili per usi critici e forniscono i nomi e gli
indirizzi di tutti coloro che effettuano fumigazioni o di tutte le imprese di
fumigazione in attività, il contingente per ogni coltura e per chi effettua
fumigazioni, un piano che descrive il modo in cui il bromuro di metile sarà
utilizzato in conformità con il regolamento e gli stock per ogni impresa di
fumigazione e per ogni uso. Spetta agli Stati membri ripartire il contingente
totale tra coloro che effettuano fumigazioni in base ai loro criteri.
26 La Commissione ha attuato un sistema elettronico di gestione e di
attribuzione dei contingenti mediante un sito Internet destinato alle sostanze
che riducono lo strato di ozono (Ozone Depleting Substances; in prosieguo: il
«sito ODS»). I contingenti e gli stock di tutti coloro che effettuano
fumigazioni sono registrati su tale sito. Chi effettua fumigazioni è tenuto a
iscriversi per il tramite del suo Stato membro e riceve una password per
accedere al sito ODS, sul quale può chiedere l’attribuzione di una licenza per
importare o far produrre bromuro di metile quando gli stock sono esauriti. Il
sistema è concepito in modo che gli stock vengono detratti dai contingenti di
produzione o di importazione. Colui che effettua fumigazioni riceve una licenza
che lo autorizza a prelevare taluni quantitativi sugli stock attraverso il sito
ODS. Una volta che gli stock si sono esauriti, colui che effettua fumigazioni
può richiedere una licenza di importazione o di produzione. L’interessato può
ottenere licenze soltanto utilizzando il sito ODS.
27 Dopo che gli è stato attribuito un contingente, chi effettua le fumigazioni
può scegliere un importatore iscritto sul sito ODS e incaricarlo di importare il
quantitativo di bromuro di metile richiesto. La richiesta di quantitativi
nell’ambito del contingente attribuito deve identificare l’importatore. La
Commissione indica per posta a colui che effettua fumigazioni se accetta o
rifiuta la domanda. Se la domanda viene accettata, la Commissione «chiude» la
domanda e informa lo Stato membro interessato. Al fine di effettuare
l’importazione e di sdoganare il prodotto, l’importatore deve poi, a nome di
colui che effettua le fumigazioni, chiedere e ottenere una licenza di
importazione firmata dai servizi della Commissione, attinente specificamente
alla richiesta di colui che effettua le fumigazioni con riferimento al
quantitativo, alla coltura e allo Stato membro. Un importatore può riunire più
domande di importazione allo scopo di ottenere un quantitativo sufficiente di
bromuro di metile per soddisfare diverse richieste con una sola licenza di
importazione. Spetta allora all’importatore fornire il quantitativo corretto di
bromuro di metile a colui che effettua le fumigazioni.
28 Gli Stati membri sono invitati a presentare una relazione annuale sugli usi
critici di bromuro di metile, il che permette di controverificare che non sia
superato il quantitativo previsto per ogni categoria di utilizzo.
4. La comunicazione agli importatori del 2004
29 Il 22 luglio 2004, la Commissione ha pubblicato una comunicazione alle
imprese che importano nell’Unione europea per il 2005 sostanze controllate che
riducono lo strato di ozono, relativa al regolamento (GU C 187, pag. 11; in
prosieguo: la «comunicazione del 2004») (v. anche il precedente punto 24).
30 Ai sensi del suo punto I, la comunicazione del 2004 è destinata alle imprese
che intendono importare, nel 2005, nella Comunità europea sostanze provenienti
da paesi terzi, tra le quali il bromuro di metile.
31 Al punto II della comunicazione del 2004, la Commissione informa le dette
imprese che l’art. 7 del regolamento prevede l’imposizione di limitazioni
quantitative e l’assegnazione di contingenti ai produttori e agli importatori in
particolare per il bromuro di metile. Essa indica inoltre:
«Sono assegnati contingenti per:
a) bromuro di metile: per gli usi per quarantena e prima della spedizione (QPS),
secondo quanto definito dalle parti del protocollo di Montreal; e per gli usi
critici a norma delle decisioni IX/6, ExI/3, ExI/4 e di qualsiasi altro criterio
pertinente stabilito dalle parti del protocollo di Montreal e dall’articolo 3,
paragrafo 2, punto ii), del regolamento; sia gli usi QPS che per quelli critici
approvati dalla Commissione, in applicazione dell’articolo 18 del regolamento;
(…)».
32 Al punto VII della comunicazione del 2004, la Commissione segnala alle
imprese, che non sono in possesso di un contingente d’importazione di sostanze
controllate per il 2004 e che desiderano richiederne uno per il 2005, che devono
contattare i suoi servizi entro il 3 settembre 2004.
33 Al punto VIII della comunicazione del 2004, la Commissione informa le imprese
che sono in possesso di un contingente di importazione di sostanze controllate
per il 2004 del fatto che esse devono presentare una dichiarazione compilando e
trasmettendo gli opportuni moduli previsti sul sito ODS e del fatto che «la
Commissione prenderà in esame solo le domande ricevute entro il 3 settembre
2004».
34 Al punto IX della comunicazione del 2004, la Commissione indica che esaminerà
le domande e attribuirà i contingenti di importazione per ogni importatore e
ogni produttore. I contingenti assegnati saranno pubblicati sul sito ODS e la
decisione sarà notificata a tutti i richiedenti a mezzo posta.
5. Domanda della ricorrente
35 A partire dal 1996, la ricorrente importa bromuro di metile nell’Unione
europea a nome proprio e per conto di altri due importatori sulla base di un
trasferimento di contingenti di importazione. Ad essa sono stati attribuiti
contingenti di importazione tra il 1996 e il 2004. Nel 2004 le è stato assegnato
il 37,46% del contingente totale dell’Unione europea.
36 In seguito alla pubblicazione della comunicazione del 2004, la ricorrente ha
presentato alla Commissione, il 30 agosto 2004, una dichiarazione volta ad
ottenere, in particolare, un contingente di bromuro di metile per usi critici
per il 2005. Essa chiedeva a tale scopo l’assegnazione di un contingente di 4
500 000 kg, che rappresentano 2 700 000 kg di potenziale di riduzione dello
strato di ozono (PACO).
37 Il 10 dicembre 2004, la ricorrente ha ricevuto un messaggio di posta
elettronica inviato dalla Commissione a tutti gli utenti del sito ODS, che la
informava che «il contingente per il 2005 [sarebbe stato] disponibile sul [suo]
sito Internet (…) il 13 dicembre 2004». In esso si precisava che la «decisione
di importazione» era in corso di elaborazione e che essa sarebbe stata
notificata ad ogni importatore non appena fosse stata adottata. La Commissione
aggiungeva che tutte le importazioni realizzate a partire dal 1º gennaio 2005
sarebbero state imputate al contingente del 2005.
38 Il 1º marzo 2005, in assenza di ulteriore comunicazione da parte della
Commissione relativa a un contingente di importazione per il 2005, la ricorrente
ha inviato alla Commissione una domanda nella quale le chiedeva di notificarle,
ai sensi dell’art. 7 del regolamento e della comunicazione del 2004, la sua
decisione di assegnarle un contingente per l’importazione di bromuro di metile
per usi critici nel 2005 nell’Unione europea. Essa indica in tale domanda di
avere diritto a ottenere un tale contingente, in quanto ha trasmesso, il 30
agosto 2004, la domanda richiesta dalla Commissione nella comunicazione del
2004. La ricorrente menziona il messaggio di posta elettronica della Commissione
del 10 dicembre 2004 e ricorda che da allora non ha ricevuto alcuna informazione
supplementare, che il suo contingente d’importazione non le è stato assegnato e
che non ha ottenuto alcuna risposta alla sua domanda del 30 agosto 2004.
6. L’atto impugnato
39 La Commissione ha risposto a tale domanda con la lettera dell’11 aprile 2005
(in prosieguo: l’«atto impugnato»), nella quale essa ha comunicato alla
ricorrente che, in forza del regolamento, l’assegnazione di contingenti di
importazione alla ricorrente non era più possibile. Essa ricorda al riguardo che
il volume di bromuro di metile autorizzato per usi critici individuali è stato
determinato ai sensi della procedura prevista all’art. 3, n. 2, punto ii), del
regolamento e in conformità all’articolo 18 del regolamento.
40 La Commissione, nell’atto impugnato, espone che l’applicazione dell’art. 3,
n. 2, punto ii), del regolamento richiede l’identificazione degli utilizzatori e
l’indicazione dei quantitativi autorizzati per usi critici. Essa ha così
individuato le imprese che praticano la fumigazione quali utilizzatori, in
quanto, da un lato, l’art. 17, n. 2, del regolamento impone agli Stati membri di
definire i requisiti professionali minimi del personale interessato dall’uso di
bromuro di metile e, dall’altro, la fumigazione è l’unica applicazione possibile
di tale sostanza. La Commissione indica che le imprese che praticano la
fumigazione devono d’ora in avanti chiedere l’autorizzazione ad importare o a
produrre bromuro di metile, a condizione che nessuna delle parti del protocollo
di Montreal disponga di stock di bromuro di metile riciclato o rigenerato.
41 La Commissione chiarisce anche che, in forza dell’art. 4, n. 2, punto i),
lett. d), del regolamento, gli otto importatori che avevano diritto a
contingenti di importazione per usi controllati di bromuro di metile, nel cui
caso il volume di ogni contingente veniva calcolato in funzione della quota di
mercato storica nel 1991, non possono più beneficiare di contingenti per usi
controllati di bromuro di metile a partire dal 1º gennaio 2005.
42 La Commissione indica poi che il periodo di favore previsto dall’art. 4, n.
2, punto ii), del regolamento non si applica nella fattispecie, in forza dei nn.
4 e 5 dello stesso articolo. Essa ritiene infatti che, secondo la struttura
dell’art. 4 del regolamento, il suo n. 4, punto i), lett. b), prevalga. Secondo
la Commissione, quest’ultimo dispone che l’immissione sul mercato e l’uso di
bromuro di metile da parte di imprese diverse da produttori e importatori
sarebbero stati autorizzati dopo il 31 dicembre 2004, poiché le domande per le
quali era stata concessa una licenza per usi critici avrebbero preso effetto a
partire dal 1º gennaio 2005. Ne deriva, secondo la Commissione, che le quote di
mercato storiche detenute dagli importatori non costituiscono più la base
giuridica che consente di fissare le importazioni di bromuro di metile per usi
critici.
43 La Commissione conclude indicando che i contingenti di importazione sono
stati sostituiti da contingenti strettamente controllati a fini di usi critici
che saranno attribuiti alle imprese di fumigazione, e che il mercato europeo è
aperto ad ogni impresa che desideri importare bromuro di metile, a condizione
che essa possieda una licenza valida che l’autorizzi ad importare bromuro di
metile per usi critici.
7. La decisione 2005/625/CE
44 Con la decisione della Commissione 23 agosto 2005, 2005/625/CE, che fissa i
quantitativi di bromuro di metile consentiti per gli usi critici nell’Unione
europea tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2005 ai sensi del regolamento (GU L
219, pag. 47) (v. anche il precedente punto 24), la Commissione ha stabilito, ai
sensi dell’art. 3, n. 2, punto ii), del regolamento e secondo i criteri che
figurano nella decisione IX/6, i quantitativi di bromuro di metile di cui è
autorizzato l’impiego per usi critici nella Comunità tra il 1º gennaio e il 31
dicembre 2005.
Procedimento
45 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 31 maggio
2005, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
46 Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 luglio
2005, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi
dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. La ricorrente
ha depositato le sue osservazioni riguardo a tale eccezione di irricevibilità il
16 settembre 2005. Con ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 15 maggio 2006,
l’eccezione di irricevibilità è stata unita al merito e le spese sono state
riservate.
47 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha sottoposto, nell’ambito
delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’art. 64 del suo
regolamento di procedura, taluni quesiti scritti alla ricorrente e alla
Commissione, che hanno risposto entro il termine assegnato.
48 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 giugno 2006, la
Commissione ha presentato il controricorso.
49 In applicazione dell’art. 47, n. 1, del suo regolamento di procedura, il
Tribunale ha deciso che un secondo scambio di memorie non era necessario. La
fase scritta del procedimento si è conclusa il 5 luglio 2006.
50 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di aprire la fase
orale. Le parti hanno esposto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti
del Tribunale all’udienza del 28 novembre 2006.
Conclusioni delle parti
51 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- respingere gli argomenti presentati nell’eccezione di irricevibilità;
- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato o, in subordine, riunire le
questioni relative alla ricevibilità all’esame del merito della controversia,
oppure, in subordine, riservarsi la decisione sulla legittimazione ad agire fino
alla pronuncia della sentenza sulla questione principale di merito;
- annullare l’atto impugnato;
- condannare la Commissione ad assegnarle un contingente per un periodo di
dodici mesi ai sensi dell’art. 7 del regolamento;
- condannare la Commissione alle spese.
52 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
1. Sulla ricevibilità
53 La Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità mediante la quale
fa valere che la domanda di ingiunzione riguardante la concessione di un
contingente di importazione alla ricorrente e il ricorso di annullamento sono
irricevibili.
Sulla domanda di ingiunzione alla Commissione di concedere un contingente di
importazione alla ricorrente
Argomenti delle parti
54 La Commissione considera che, in conformità alla giurisprudenza, il Tribunale
non è competente a rivolgere ingiunzioni alla Commissione nell’ambito di una
causa pendente ai sensi dell’art. 230 CE e che, pertanto, la domanda di
ingiunzione è irricevibile.
55 La ricorrente fa riferimento all’art. 233 CE e osserva che, in caso di
annullamento dell’atto impugnato, l’unica possibilità di cui disporrebbe la
Commissione per conformarsi alla sentenza sarebbe quella di concederle un
contingente di dodici mesi. La ricorrente sostiene che la sua domanda deve
essere considerata in tale contesto.
Giudizio del Tribunale
56 Occorre ricordare che, nell’ambito di un ricorso di annullamento sulla base
dell’art. 230 CE, la competenza del giudice comunitario è limitata al controllo
di legittimità dell’atto impugnato e che, in forza di una giurisprudenza
costante, il Tribunale non può, nell’esercizio dei poteri attribuitigli,
rivolgere ingiunzioni alle istituzioni comunitarie (sentenza della Corte 8
luglio 1999, causa C‑5/93 P, DSM/Commissione, Racc. pag. I‑4695, punto 36, e
sentenza del Tribunale 24 febbraio 2000, causa T‑145/98, ADT Projekt/Commissione,
Racc. pag. II‑387, punto 83). In caso di annullamento dell’atto impugnato,
spetta all’istituzione interessata adottare, a norma dell’art. 233 CE, le misure
che l’esecuzione della sentenza di annullamento comporta (sentenza del Tribunale
27 gennaio 1998, causa T‑67/94, Ladbroke Racing/Commissione, Racc. pag. II‑1,
punto 200, e ADT Projekt/Commissione, cit., punto 84).
57 Ne deriva che il punto delle conclusioni inteso ad ottenere che il Tribunale
rivolga alla Commissione l’ingiunzione di concedere un contingente di
importazione alla ricorrente è irricevibile.
Sul ricorso di annullamento
Argomenti delle parti
58 La Commissione afferma che l’atto impugnato non è un atto che produce effetti
giuridici obbligatori atti a pregiudicare gli interessi della ricorrente e che,
pertanto, il ricorso di annullamento è irricevibile.
59 La ricorrente considera il ricorso ricevibile, ma chiede al Tribunale di
esaminare il merito della controversia prima di pronunciarsi sulla ricevibilità
del ricorso. Essa ritiene che la ricevibilità della presente controversia non
possa essere pienamente apprezzata senza un previo esame del merito.
Giudizio del Tribunale
60 Nell’interesse della buona amministrazione della giustizia, il Tribunale
considera opportuno, nelle circostanze di specie, pronunciarsi anzitutto sulle
questioni di merito prima di esaminare le questioni di ricevibilità (v., in tal
senso e per analogia, sentenza della Corte 15 marzo 1984, causa 64/82, Tradax/Commission,
Racc. pag. 1359, punto 12, e sentenza del Tribunale 1º dicembre 1999, cause
riunite T‑125/96 e T‑152/96, Boehringer/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑3427,
punto 58, confermata a seguito d’impugnazione dalla sentenza della Corte 26
febbraio 2002, causa C‑23/00 P, Consiglio/Boehringer, Racc. pag. I‑1873, punto
52).
2. Nel merito
61 A sostegno del ricorso di annullamento, la ricorrente deduce quattro motivi.
Essa sostiene, con il primo motivo, che la Commissione non ha attuato
correttamente il quadro normativo disposto dal regolamento e, con il secondo
motivo, che la Commissione ha violato l’art. 7 del regolamento. Occorre
esaminare questi due motivi congiuntamente. La ricorrente afferma poi, con il
terzo motivo, che la Commissione ha agito al di là del quadro normativo definito
all’art. 7 del regolamento e ha oltrepassato il mandato che il Parlamento e il
Consiglio le avevano affidato mediante il regolamento. Essa sostiene infine, con
il quarto motivo, che la Commissione ha violato i principi di certezza del
diritto e di tutela del legittimo affidamento.
Sul primo e sul secondo motivo di ricorso, vertenti su un’attuazione non
corretta del contesto giuridico applicabile e su una violazione dell’art. 7 del
regolamento
Argomenti delle parti
62 Nell’ambito del primo motivo di ricorso, la ricorrente afferma che, non
concedendo contingenti agli importatori, la Commissione non ha correttamente
attuato il quadro giuridico fissato nel regolamento. Affermando che, a partire
dal 1º gennaio 2005, soltanto coloro che effettuano fumigazioni possono chiedere
l’autorizzazione ad importare bromuro di metile e che gli importatori non
possono più beneficiare di contingenti, la Commissione confonde le disposizioni
del regolamento relative ai contingenti approvati e al procedimento per il
calcolo del loro volume con le disposizioni e i procedimenti relativi
all’individuazione delle imprese autorizzate a importare i volumi così
determinati.
63 La ricorrente considera, più precisamente, che, ai sensi dell’art. 3, n. 2,
punto ii), del regolamento, il volume del contingente deve essere determinato
dalla Commissione in applicazione del procedimento definito all’art. 18, n. 2,
del regolamento e dei criteri stabiliti nella decisione IX/6. Pertanto, la
ricorrente non contesta il fatto che il volume dei contingenti autorizzati a
partire dal 1º gennaio 2005 non sia più calcolato sulla base dei volumi di
produzione storici degli otto importatori.
64 Ciò non significa tuttavia, a suo avviso, che si possa impedire agli
importatori che avevano diritto, prima del 1º gennaio 2005, a contingenti di
importazione per usi controllati di bromuro di metile, di proseguire la loro
attività. Una tale interpretazione sarebbe incompatibile con gli artt. 6 e 7 del
regolamento, che concedono agli importatori, e non agli utilizzatori, il diritto
di ottenere una licenza di importazione e un contingente per una durata di
dodici mesi. Peraltro, gli importatori sarebbero anche autorizzati dall’art. 4,
n. 5, del regolamento a trasferire il loro diritto a un altro importatore.
65 Inoltre, l’interpretazione della Commissione comporterebbe che gli
importatori esistenti a quel tempo debbano cessare la loro attività, poiché
sarebbero esclusi dal nuovo sistema di importazione programmato dalla
Commissione. Ciò pregiudicherebbe il principio del libero esercizio di
un’attività professionale, che appartiene, secondo la ricorrente, al patrimonio
giuridico comune delle giurisdizioni di tutti gli Stati membri e rientra tra i
principi generali del diritto comunitario.
66 Infine, l’interpretazione della Commissione condurrebbe ad una distorsione
della concorrenza, e non ad un suo ampliamento, in quanto impedirebbe agli
importatori di entrare in concorrenza con gli utilizzatori sul mercato
dell’importazione e della vendita di bromuro di metile.
67 Nell’ambito del suo secondo motivo di ricorso, la ricorrente considera che
l’art. 7 del regolamento impone esplicitamente alla Commissione di sottoporre
l’immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate, tra cui
il bromuro di metile, all’assegnazione diretta di contingenti agli importatori
per ogni periodo di dodici mesi a partire dal 31 dicembre 1999.
68 Al punto IX della comunicazione del 2004, la Commissione ha ammesso, secondo
la ricorrente, che era tenuta ad attribuire contingenti agli importatori.
Inoltre, la corrispondenza scambiata in seguito confermerebbe che la Commissione
sapeva e ammetteva che la ricorrente disponeva di un diritto individuale a
ottenere un contingente personale di dodici mesi per il 2005. La ricorrente
ritiene che non sussista dunque alcun dubbio che la Commissione avesse l’obbligo
di assegnarle un contingente in applicazione del diritto derivato. In conformità
alla comunicazione del 2004, la ricorrente ha trasmesso alla Commissione, il 30
agosto 2004, la sua dichiarazione allo scopo di poter importare bromuro di
metile nel 2005.
69 La ricorrente fa osservare che la Commissione ha omesso la menzione,
nell’atto impugnato, dell’art. 7 del regolamento, sebbene abbia esplicitamente
basato la sua domanda su tale disposizione nella lettera del 1º marzo 2005. La
Commissione indicherebbe semplicemente che coloro che effettuano fumigazioni
hanno la possibilità di ottenere contingenti di importazione, cosa che la
ricorrente non nega. La ricorrente contesta nondimeno la conclusione secondo
cui, da un lato, gli importatori che avevano diritto a quel tempo a contingenti
di importazione non possono più beneficiarne a partire dal 1º gennaio 2005 e
secondo cui, dall’altro, i contingenti degli importatori sono stati sostituiti
da contingenti attribuiti alle imprese di fumigazione. Essa ritiene che una tale
affermazione sia contraria all’art. 7 del regolamento e che essa violi i diritti
della ricorrente ai contingenti di importazione conferiti da tale disposizione.
70 Con riferimento al primo motivo di ricorso, la Commissione sostiene che il
regime giuridico applicabile all’importazione di bromuro di metile è cambiato il
1º gennaio 2005 in forza dell’art. 4, n. 2, punto ii), del regolamento. La
Commissione rileva che la Comunità era tenuta a vietare a tale data l’uso del
bromuro di metile, salvo, in particolare, per il caso di usi critici. Il regime
in vigore in forza dell’art. 4, n. 2, punto i), del regolamento non potrebbe più
servire come base per la concessione di licenze di importazione dopo il 31
dicembre 2004, in conformità alla decisione IX/6 e all’art. 3, n. 2, punto ii),
del regolamento. Dopo il 1º gennaio 2005, spetterebbe a coloro che effettuano
fumigazioni richiedere tale licenza, prima di chiedere a importatori come la
ricorrente di importare il quantitativo di bromuro di metile per il quale la
licenza è stata concessa. La Commissione ritiene che il cambiamento della
situazione della ricorrente derivi direttamente dall’art. 3, n. 2, punto ii),
del regolamento, che ha posto fine all’assegnazione di contingenti calcolati
sulla base dei quantitativi storici. Tuttavia, tale cambiamento non implica
affatto, secondo la Commissione, che società come la ricorrente debbano cessare
la loro attività.
71 Con riferimento al secondo motivo di ricorso, la Commissione fa presente che
l’art. 7 del regolamento dispone che alle imprese debbano essere assegnati
contingenti. Poiché l’art. 7, lett. b), del regolamento fa riferimento agli usi
critici, la Commissione ritiene che esso debba essere interpretato alla luce
dell’art. 3, n. 2, del regolamento per stabilire esattamente a quali imprese
debbano essere assegnati, a partire dal 1º gennaio 2005, i contingenti per gli
usi critici di bromuro di metile. Così, le imprese alle quali devono essere
assegnati contingenti sarebbero quelle che effettuano fumigazioni e non gli
importatori. La Commissione considera che l’art. 7 del regolamento discende
logicamente dall’art. 6, che definisce il principio secondo cui l’importazione
di bromuro di metile non è libera, ma sottoposta all’ottenimento e alla
presentazione di una valida licenza di importazione. Questi due articoli
sarebbero complementari l’uno all’altro.
72 Infine, la Commissione afferma che la comunicazione del 2004 e la sua lettera
del 10 dicembre 2004 sono di carattere generale, riguardano l’insieme delle
sostanze che riducono lo strato di ozono e non indicano espressamente che
saranno assegnati contingenti agli importatori per gli usi critici di bromuro di
metile nel 2005. Per contro, la Commissione sottolinea che il punto II, lett.
a), della comunicazione del 2004 fa riferimento all’art. 3, n. 2, punto ii), del
regolamento e indica pertanto che i contingenti sono assegnati in conformità a
tale disposizione. Inoltre, la Commissione ha fatto osservare all’udienza che la
comunicazione del 2004 si distingueva dalla comunicazione del 2003 per questo
riferimento.
Giudizio del Tribunale
73 Occorre anzitutto osservare che il sistema attuato dalla Commissione il 1º
gennaio 2005 è caratterizzato dal fatto che essa ha identificato gli
utilizzatori ai sensi dell’art. 3, n. 2, punto ii), del regolamento, in grado di
beneficiare della deroga per uso critico, con i fumigatori. La Commissione ha
anche deciso, a norma dell’art. 7 del regolamento, che gli importatori non
beneficiano più di contingenti di importazione, bensì che determinati
contingenti vengono, nel 2005, assegnati ai fumigatori in quanto utilizzatori.
Il sistema prevede anche che l’operazione di importazione richieda la
concessione di una licenza a colui che effettua fumigazioni e, inoltre, di una
licenza all’importatore. Infine, la Commissione ha deciso, nell’ambito del nuovo
sistema, di limitare l’importazione del bromuro di metile caso per caso per ogni
importatore, in quanto le licenze sono concesse soltanto nei limiti in cui
ricorrano le condizioni per l’immissione nel mercato enunciate all’art. 4, n. 4,
punto i), lett. b), secondo trattino, del regolamento. Così, non è più possibile
per gli importatori costituirsi uno stock di bromuro di metile destinato alla
vendita agli utilizzatori.
74 Per quanto riguarda l’asserita violazione dell’art. 7 del regolamento e
l’affermazione della ricorrente secondo cui il sistema attuato dalla Commissione
allo scadere del 1º gennaio 2005 non costituisce un’attuazione corretta delle
disposizioni pertinenti del regolamento, occorre, in primo luogo, ricordare che
la formulazione dell’art. 7 del regolamento, che disciplina non solo
l’importazione del bromuro di metile, ma anche quella dell’insieme delle
sostanze controllate provenienti da paesi terzi, non precisa che determinati
contingenti di importazione debbano essere attribuiti agli importatori, ma
dispone che essi debbano essere assegnati alle imprese, termine che comprende,
secondo la definizione prevista all’art. 2 del regolamento, i produttori, i
riciclatori, gli utilizzatori, gli importatori e gli esportatori di sostanze
controllate. Pertanto, la formulazione dell’art. 7 del regolamento lascia alla
Commissione la scelta relativa alle categorie di imprese fra quelle menzionate
all’art. 2 del regolamento, tra cui i fumigatori in quanto utilizzatori, che
beneficeranno di contingenti ai sensi di tale disposizione. Ne consegue che
l’art. 7 non obbliga la Commissione ad assegnare contingenti di importazione
agli importatori.
75 Va, in secondo luogo, osservato che l’art. 3 del regolamento vieta, in
conformità al suo n. 2, punto i), lett. d), la produzione di bromuro di metile
dopo il 31 dicembre 2004. Esso prevede inoltre, al n. 2, punto ii), che la
Commissione applica i criteri stabiliti nella decisione IX/6 allo scopo di
determinare ogni anno gli usi critici per i quali la produzione, l’importazione
e l’uso di bromuro di metile possono essere autorizzati nella Comunità dopo il
31 dicembre 2004, i quantitativi e gli usi da autorizzare, nonché gli
utilizzatori che possono beneficiare della deroga per uso critico. L’art. 3, n.
2, punto ii), del regolamento stabilisce anche che la produzione e
l’importazione sono autorizzate soltanto se non è possibile procurarsi un
prodotto sostitutivo adeguato oppure bromuro di metile riciclato o rigenerato
presso una delle parti del protocollo di Montreal.
76 Occorre anche ricordare che l’art. 4 del regolamento vieta, al n. 2, punto
i), lett. d), l’immissione sul mercato di sostanze controllate dopo il 31
dicembre 2004, fatti salvi i nn. 4 e 5. Il n. 4, punto i), lett. b), secondo
trattino, prevede che il divieto di cui al n. 2, punto i), lett. d), non si
applica all’immissione sul mercato né all’uso di bromuro di metile qualora esso
sia utilizzato per rispondere a richieste per le quali una licenza è stata
concessa a fine di usi critici, provenienti da utilizzatori determinati in
conformità all’art. 3, n. 2, del regolamento.
77 Ne consegue che, in conformità a questi due articoli del regolamento, l’uso e
l’immissione sul mercato del bromuro di metile nel 2005 sono strettamente
limitati agli usi critici. Risulta da tali disposizioni che il bromuro di metile
deve essere disponibile nella Comunità soltanto nel caso di una precisa esigenza
per uso critico.
78 In terzo luogo, occorre ricordare che l’art. 6, n. 1, del regolamento prevede
che l’importazione di bromuro di metile nella Comunità vada soggetta
all’ottenimento di licenze di importazione, ma che esso non specifica né i loro
beneficiari né il numero di licenze da attribuire per ogni operazione di
importazione. Pertanto, la concessione di due licenze per ogni importazione,
prima all’utilizzatore poi all’importatore, prevista dal sistema attuato dalla
Commissione allo scadere del 1º gennaio 2005, è conforme a tale disposizione.
Inoltre, gli artt. 6 e 7 del regolamento sono disposizioni complementari, nel
senso che i due articoli riguardano insieme il controllo e la limitazione dei
quantitativi di sostanze controllate importati nella Comunità.
79 Di conseguenza, tenuto conto delle restrizioni alla produzione, all’uso e
l’immissione nel mercato del bromuro di metile, previste dagli artt. 3 e 4 del
regolamento, risulta dalla struttura del regolamento che i suoi artt. 6 e 7
hanno l’obiettivo di assicurare che l’importazione di bromuro di metile non
superi gli stretti bisogni per usi critici specificamente riconosciuti.
80 L’interpretazione che la Commissione ha adottato degli artt. 3, 4, 6 e 7 del
regolamento non attribuendo più contingenti di importazione agli importatori e
limitando l’importazione di bromuro di metile caso per caso, impedendo così la
costituzione di stock presso gli importatori, attribuisce pertanto un effetto
utile a tali disposizioni e assicura loro un’applicazione coerente e
corrispondente alla struttura e agli obiettivi del regolamento, che mira a
limitare, in particolare, la produzione e l’uso del bromuro di metile ai fini
della protezione dello strato di ozono.
81 Tale analisi non è rimessa in discussione dal fatto che l’art. 7 del
regolamento non prevede espressamente una modifica, allo scadere del 1º gennaio
2005, del suo regime d’applicazione quanto al bromuro di metile. Risulta da
quanto esposto ai precedenti punti 74-80 che la Commissione non ha confuso, come
sostiene la ricorrente, due regimi distinti, cioè, da un lato, quello di cui
agli artt. 3 e 4 del regolamento e, dall’altro, quello di cui agli artt. 6 e 7
del regolamento, ma che essa ha giustamente adottato un’interpretazione del
complesso di tali disposizioni che corrisponde alla struttura del regolamento.
82 Allo stesso modo, per quanto riguarda l’argomento vertente sulla violazione
dell’art. 4, n. 5, del regolamento, che consente a qualsiasi importatore
autorizzato ad immettere sul mercato le sostanze controllate di trasferire tale
diritto agli altri importatori altrettanto autorizzati nella Comunità, occorre
ricordare che, in conformità all’art. 4, n. 2, punto i), lett. d), del
regolamento, i produttori e gli importatori non sono più autorizzati, dopo il 31
dicembre 2004, a immettere sul mercato bromuro di metile, ad eccezione delle
quantità autorizzate caso per caso in forza dell’art. 4, n. 4, punto i), lett.
b), secondo trattino, e dell’art. 3, n. 2, punto ii), del regolamento. Ne
deriva, da un lato, che il diritto di trasferimento che gli importatori
traggono, nel 2005, dall’art. 4, n. 5, del regolamento è limitato ai soli
quantitativi autorizzati caso per caso e, dall’altro, che gli importatori
possono esercitare tale diritto di trasferimento limitato senza disporre di un
contingente di importazione, come la ricorrente ha riconosciuto all’udienza.
Pertanto, l’art. 4, n. 5, del regolamento non obbliga la Commissione a concedere
contingenti di importazione agli importatori.
83 Considerato quanto precede, è necessario constatare che la Commissione non
era tenuta, ai sensi del regolamento, a concedere nel 2005 un contingente di
importazione alla ricorrente in quanto importatrice e che il nuovo sistema
attuato dalla Commissione a partire dal 1º gennaio 2005 costituisce
un’attuazione legittima degli artt. 3, 4, 6 e 7 del regolamento e compatibile
con tali disposizioni. In tale contesto, non è necessario esaminare la questione
se la Commissione avesse potuto procedere in modo diverso continuando a
concedere, dopo il 31 dicembre 2004, contingenti di importazione agli
importatori.
84 Per quanto riguarda il riferimento fatto dalla ricorrente alla comunicazione
del 2004, va ricordato che la Commissione ha precisato, al punto II di tale
comunicazione, che i contingenti di importazione previsti all’art. 7 del
regolamento sarebbero stati concessi, nel 2005, per il bromuro di metile
utilizzato a fini di usi critici, in conformità alla decisione IX/6 e all’art.
3, n. 2, punto ii), del regolamento, che prevede che la produzione e
l’importazione sono autorizzate soltanto se non è possibile procurarsi un
prodotto sostitutivo adeguato oppure bromuro di metile riciclato o rigenerato
presso una delle parti. La Commissione ha, inoltre, osservato all’udienza che la
comunicazione del 2004 si distingueva, grazie a questo riferimento alla
decisione IX/6 e all’art. 3, n. 2, punto ii), del regolamento, dalla
formulazione della comunicazione corrispondente del 2003 che non conteneva un
tale riferimento. Ne deriva che un accorto lettore, come la ricorrente, era in
grado di dedurre dalla comunicazione del 2004 che la Commissione aveva
intenzione di non applicare più, per il 2005, l’art. 7 del regolamento allo
stesso modo che nel 2004, ma che la concessione di contingenti di importazione
sarebbe stata effettuata, nel 2005, in conformità alla decisione IX/6 e all’art.
3, n. 2, punto ii), del regolamento. Infine, i termini dei punti II e IX della
comunicazione del 2004, in quanto si riferiscono ai produttori e agli
importatori e non a coloro che effettuano fumigazioni, si spiegano con il fatto
che la comunicazione del 2004 riguarda l’insieme delle sostanze che riducono lo
strato di ozono, come fa valere la Commissione, e che il caso specifico del
bromuro di metile non è oggetto di trattamento particolare. Pertanto, il
Tribunale considera che la comunicazione del 2004 non pone in discussione la
decisione della Commissione di non concedere, per il 2005, un contingente di
importazione alla ricorrente.
85 Occorre poi constatare che l’argomentazione della ricorrente basata sul
messaggio di posta elettronica del 10 dicembre 2004 non risulta efficace. Va
ricordato che non si tratta di un messaggio individuale inviato alla ricorrente
per assicurarle la concessione di un contingente individuale di bromuro di
metile per usi critici, bensì di un messaggio inviato a tutti gli utilizzatori
del sito ODS, che annuncia la pubblicazione di tutti i contingenti, per tutte le
sostanze controllate e per tutti i loro usi. Ne deriva che tale messaggio non
rimette in discussione l’interpretazione del regolamento adottata dalla
Commissione.
86 Allo stesso modo, il Tribunale considera che non si possa ritenere che
l’interpretazione del regolamento adottata dalla Commissione comporti una
distorsione della situazione concorrenziale sul mercato. Infatti, contrariamente
a quanto sostenuto dalla ricorrente, non si impedisce agli importatori di
entrare in concorrenza con coloro che effettuano fumigazioni sul mercato
dell’importazione e della vendita del bromuro di metile. Pertanto, come afferma
la Commissione, il cambiamento intervenuto il 1º gennaio 2005 non implica
affatto che società come la ricorrente debbano cessare la loro attività. Esso
significa soltanto che tali operatori non possono più sollecitare licenze di
importazione allo scopo di costituire uno stock di tale prodotto che essi
intendono poi rivendere agli effettivi utilizzatori.
87 Infine, occorre ricordare che risulta da costante giurisprudenza che la
libertà di esercizio delle attività professionali non costituisce prerogativa
assoluta, ma va considerata alla luce della sua funzione sociale. Ne consegue
che possono esservi apportate restrizioni, a condizione che tali restrizioni
rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla
Comunità e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento
sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti
così garantiti (sentenze della Corte 13 luglio 1989, causa 5/88, Wachauf, Racc.
pag. 2609, punti 17 e 18, nonché 30 giugno 2005, causa C‑295/03 P, Alessandrini
e a./Commissione, Racc. pag. I‑5673, punto 86).
88 Nella fattispecie, il nuovo sistema introdotto dalla Commissione il 1º
gennaio 2005 ha soltanto modificato le circostanze dell’esercizio delle attività
di importazione del bromuro di metile e non implica che la ricorrente debba
cessare la sua attività. Orbene, supponendo che possa essere considerato una
restrizione, il Tribunale osserva che l’interesse generale perseguito dalla
Comunità è, nella fattispecie, quello della protezione dello strato di ozono e
considera che l’eventuale restrizione risulta, in ogni caso, giustificata dal
fatto che si tratta di un’applicazione del regolamento conforme ad esso
(precedenti punti 74‑83), che non può essere considerata sproporzionata o
inaccettabile, né come una lesione della sostanza stessa di tale diritto, in
quanto la ricorrente può continuare a esercitare le sue attività economiche
precedenti.
89 Considerato quanto precede, il primo e il secondo motivo di ricorso devono
essere respinti.
Sul terzo motivo di ricorso, vertente su un difetto di competenza (atto ultra
vires)
Argomenti delle parti
90 La ricorrente ritiene che, non concedendole un contingente per importare
bromuro di metile nell’Unione europea, la Commissione abbia oltrepassato
l’ambito normativo definito all’art. 7 del regolamento e abbia superato in tal
modo il mandato che il Parlamento e il Consiglio le avevano affidato mediante il
regolamento.
91 A suo avviso, deriva da costante giurisprudenza che una misura di esecuzione
adottata in applicazione delle disposizioni di un regolamento che ne costituisce
la base deve essere annullata qualora abbia modificato, senza fare ricorso alla
procedura legislativa richiesta dal trattato, l’estensione degli obblighi
imposti. Nell’ipotesi in cui una misura di esecuzione si riveli derogatoria in
quanto stabilisce criteri diversi da quelli richiesti dal provvedimento di base,
essa non può essere adottata senza previa consultazione del Parlamento.
92 Allo stesso modo, nella fattispecie, l’art. 7 del regolamento imporrebbe alla
Commissione l’obbligo di assegnare contingenti di importazione per l’immissione
in libera pratica del bromuro di metile nella Comunità. Soltanto il legislatore
comunitario avrebbe competenza per decidere che occorre non assegnare più
contingenti di importazione agli importatori dopo il 31 dicembre 2004. Fino
all’adozione di una tale decisione la Commissione dovrebbe continuare ad
attribuire i contingenti di importazione poiché ogni rifiuto da parte sua
sarebbe illegittimo.
93 La Commissione considera che il terzo motivo di ricorso costituisce una
ripetizione del secondo motivo e rinvia alle considerazioni che essa ha esposto
al riguardo. Essa sottolinea, tuttavia, di avere di fatto determinato i
contingenti di bromuro di metile destinati agli usi critici attraverso la
decisione 2005/625 e fa osservare che la ricorrente ha ricevuto licenze di
importazione ed è stata in grado di esercitare la sua attività.
Giudizio del Tribunale
94 Occorre ricordare che il Tribunale ha considerato, nell’ambito dell’esame del
primo e del secondo motivo di ricorso, che l’art. 7 del regolamento non imponeva
alla Commissione di concedere alla ricorrente un contingente di importazione per
il 2005 e che l’attuazione del regolamento da parte della Commissione
nell’ambito del nuovo sistema entrato in vigore il 1° gennaio 2005 è compatibile
con le disposizioni del regolamento. Orbene, nei limiti in cui l’atto impugnato
informa la ricorrente del fatto che, in forza del nuovo sistema, essa non può
più disporre di un contingente di importazione, esso costituisce una misura
adottata dalla Commissione che è validamente basata sul regolamento e non
costituisce atto ultra vires. Pertanto, la Commissione, con l’atto impugnato,
non ha leso né le competenze del Consiglio né quelle del Parlamento.
95 Ne consegue che il terzo motivo di ricorso dev’essere respinto.
Sul quarto motivo di ricorso, vertente su una violazione dei principi di tutela
del legittimo affidamento e di certezza del diritto
Argomenti delle parti
- Argomenti della ricorrente
96 La ricorrente afferma che, non riconoscendo il suo diritto a ottenere un
contingente di importazione sulla base dell’art. 7 del regolamento, della
comunicazione del 2004 e della corrispondenza elettronica in seguito scambiata,
la Commissione ha disatteso il legittimo affidamento che la ricorrente aveva di
ottenere un contingente di importazione e ha violato il principio di certezza
del diritto.
97 Il principio di certezza del diritto implica, secondo la ricorrente, che le
persone soggette alla legge non siano poste in una situazione di incertezza
quanto ai loro diritti e obblighi, che le norme comunitarie definiscano con
certezza e senza alcuna ambiguità i diritti delle persone interessate e che
siano adottati provvedimenti al fine di garantire che le situazioni e i rapporti
giuridici disciplinati dalle dette norme rimangano prevedibili. Nella
fattispecie, il rifiuto della Commissione di assegnare un contingente di
importazione alla ricorrente e la sua decisione di sostituire i contingenti
degli importatori con contingenti attribuiti agli utilizzatori renderebbero
l’insieme del sistema di importazione del bromuro di metile nell’Unione europea
imprevedibile e in contrasto con il regolamento.
98 La nozione di legittimo affidamento è, secondo la ricorrente, un corollario
importante del principio di certezza del diritto e richiede che l’affidamento di
coloro che agiscono in buona fede in base alla legge, per come essa è o appare
essere, non debba essere disatteso. La giurisprudenza confermerebbe che una
semplice prassi o tolleranza amministrativa, che non sia contraria alla
normativa in vigore e che non implichi l’esercizio di un potere di valutazione,
possa suscitare il legittimo affidamento degli interessati, senza che essa
necessariamente si fondi su una comunicazione di portata generale (sentenza
della Corte 1° ottobre 1987, causa 84/85, Regno Unito/Commissione, Racc. pag.
3765, e ordinanza del presidente della Corte 10 giugno 1988, causa C‑152/88 R,
Sofrimport/Commissione, Racc. pag. 2931; sentenza del Tribunale 28 settembre
2004, causa T‑310/00, MCI/Commissione, Racc. pag. II‑3253, punto 112).
99 Il legittimo affidamento che la ricorrente aveva di ottenere un contingente
per importare bromuro di metile nel corso del 2005 deriverebbe dalla precisa
formulazione dell’art. 7 del regolamento e dalle dichiarazioni scritte della
Commissione, tra cui la comunicazione del 2004 e le sue diverse lettere inviate
alla ricorrente. La ricorrente sostiene che, sulla base di tale affidamento,
essa ha depositato la sua dichiarazione del 2004 e ha legittimamente atteso la
concessione di un contingente di importazione per il 2005. Rifiutando di
assegnarle un contingente per importare bromuro di metile nel corso del 2005, la
Commissione avrebbe disatteso il legittimo affidamento della ricorrente.
- Argomenti della convenuta
100 La Commissione considera che la ricorrente non ha ricevuto precise
assicurazioni quanto al fatto che un contingente le sarebbe stato attribuito ai
fini dell’immissione in libera pratica del bromuro di metile per il 2005. Essa
ritiene anche che un operatore economico prudente e accorto come la ricorrente
sapesse o avrebbe dovuto sapere che, a partire dal 1º gennaio 2005, era vietato
usare o immettere sul mercato bromuro di metile per proprio conto, poiché tale
divieto è enunciato all’art. 4, n. 2, punto i), lett. d), del regolamento. La
Commissione ritiene che la ricorrente sapesse anche che soltanto gli usi critici
di bromuro di metile sarebbero stati autorizzati dopo tale data, in conformità
all’art. 4, n. 4, punto i), lett. b), del regolamento. Ne deriva che, secondo la
Commissione, la ricorrente sapeva che il sistema attuato in forza dell’art. 4,
n. 2, punto i), lett. a)‑c), del regolamento, secondo cui determinati
contingenti venivano concessi agli importatori registrati sulla base dei
quantitativi di riferimento per il 1991, non poteva più essere applicato a
partire dal 1º gennaio 2005. La Commissione ritiene che la ricorrente si
attendesse che il sistema dei contingenti e le sue modalità di attribuzione per
gli usi critici del bromuro di metile sarebbero cambiati a partire da tale data.
Giudizio del Tribunale
101 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’asserita violazione del principio di
tutela del legittimo affidamento, occorre, anzitutto, ricordare che l’art. 7 del
regolamento, che designa esclusivamente le imprese, e non gli importatori, non
garantisce a questi ultimi l’attribuzione di contingenti e che un legittimo
affidamento come quello rivendicato dalla ricorrente non risulta neppure dagli
artt. 3, 4 e 6 del regolamento.
102 Inoltre, si è osservato al precedente punto 84 che il riferimento,
effettuato al punto II della comunicazione del 2004, alla decisione IX/6 e
all’art. 3, n. 2, punto ii), del regolamento indica che la concessione dei
contingenti di importazione sarà effettuata, dopo il 1º gennaio 2005, in
conformità a tali disposizioni. Per di più, si è dichiarato al precedente punto
84 che la comunicazione del 2004 si distingueva per questo riferimento dal testo
della corrispondente comunicazione del 2003 e che ne derivava che un lettore
accorto, come la ricorrente, era in grado di dedurre dalla comunicazione del
2004 che la Commissione aveva intenzione di modificare, nel 2005, la sua prassi
anteriore. Pertanto, occorre concludere che la comunicazione del 2004 non
garantisce agli importatori la concessione di contingenti di importazione.
103 Occorre osservare che dalla giurisprudenza risulta che, come afferma la
Commissione, un operatore economico prudente e accorto, che è in grado di
prevedere l’adozione di un provvedimento comunitario idoneo a ledere i suoi
interessi, non può invocare il beneficio del principio di tutela del legittimo
affidamento nel caso in cui detto provvedimento venga adottato (sentenza della
Corte 22 giugno 2006, cause riunite C‑182/03 e C‑217/03, Belgique e Forum
187/Commissione, Racc. pag. I‑5479, punto 147, e sentenza del Tribunale 16
ottobre 1996, causa T‑336/94, Efisol/Commissione, Racc. pag. II‑1343, punto 31).
Al riguardo, occorre ricordare che la ricorrente è uno degli otto importatori
che erano gli unici ad essere autorizzati, fino al 2004, ad importare bromuro di
metile nella Comunità e che ogni cambiamento nel regime applicabile al bromuro
di metile riveste una grande importanza economica per le sue attività di
importazione. Date le circostanze, il Tribunale considera che un’impresa
diligente nella sua posizione avrebbe dovuto chiedere informazioni precise circa
i cambiamenti previsti. Al riguardo, occorre ricordare che la ricorrente ha
ammesso che si attendeva, in forza degli artt. 3 e 4 del regolamento, modifiche
del regime applicabile al bromuro di metile allo scadere del 1º gennaio 2005.
104 Pertanto, simile obbligo di diligenza incombeva su di essa nelle circostanze
di specie.
105 Occorre anche ricordare che, secondo la giurisprudenza, nessuno può invocare
la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento in assenza di
precise assicurazioni che l’amministrazione gli abbia fornito (sentenze Belgique
e Forum 187/Commissione, cit., punto 147, e Efisol/Commissione, cit., punto 31).
Nella fattispecie, la commissione fa valere giustamente che essa non ha dato
precise assicurazioni alla ricorrente.
106 Dalla giurisprudenza risulta anche che una prassi amministrativa anteriore
della Commissione portata a conoscenza del pubblico può, in assenza di
indicazioni in senso contrario, far nascere un legittimo affidamento
nell’applicazione delle stesse disposizioni, in particolare quando talune
comunicazioni dell’istituzione comunitaria di cui trattasi non si distinguono
dalle precedenti (sentenza MCI/Commissione, cit., punto 112; v. anche, in tal
senso, sentenza Regno Unito/Commissione, cit., punti 9‑27; ordinanza Sofrimport/Commissione,
cit., punti 17‑23). Tuttavia, tali principi non possono trovare applicazione
nella fattispecie. Infatti, nella presente controversia, il punto II della
comunicazione del 2004 si distingue per il riferimento alla decisione IX/6 e
all’art. 3, n. 2, punto ii), del regolamento, dal quale risulta che, nel 2005, i
contingenti di importazione non saranno più concessi secondo la prassi anteriore
della Commissione, ma in conformità a tale disposizione.
107 Infine, occorre ricordare che il messaggio di posta elettronica della
Commissione del 10 dicembre 2004 è stato inviato all’insieme degli utilizzatori
del sito ODS e che esso annunciava la pubblicazione di tutti i contingenti, per
tutte le sostanze controllate e per tutti i loro usi. Ne consegue che esso non
assicurava affatto alla ricorrente la concessione di un contingente individuale
di bromuro di metile per usi critici. Nei limiti in cui la ricorrente si
riferisce anche ad altri messaggi della Commissione, va osservato che essa non
ha addotto alcuna prova al riguardo nell’ambito della presente controversia e
non ha neppure specificato i messaggi ai quali si riferisce.
108 In secondo luogo, con riferimento all’asserita violazione del principio
della certezza del diritto, occorre osservare che risulta dalla giurisprudenza
che tale principio costituisce un principio fondamentale del diritto
comunitario, il quale esige, segnatamente, che la normativa sia chiara e
precisa, affinché i singoli possano conoscere senza ambiguità i propri diritti
ed obblighi e regolarsi di conseguenza. Tuttavia, quando ad una norma giuridica
sia inerente un determinato grado di incertezza quanto al suo senso e alla sua
portata, occorre esaminare se la norma giuridica di cui trattasi sia viziata da
un’ambiguità tale da costituire un ostacolo a che i singoli possano eliminare,
con sufficiente certezza, eventuali dubbi quanto alla portata o al senso di tale
norma (v., in tal senso, sentenza della Corte 14 aprile 2005, causa C‑110/03,
Belgio/Commissione, Racc. pag. I‑2801, punti 30 e 31).
109 Nella fattispecie, occorre constatare che, in considerazione principalmente
delle disposizioni del regolamento (v. i precedenti punti 74‑83), ma anche della
formulazione della comunicazione del 2004 (v. i precedenti punti 84 e 102), né
il rifiuto di concedere il contingente di importazione preteso dalla ricorrente
né la sostituzione dei contingenti di importazione assegnati agli importatori
con contingenti assegnati agli utilizzatori erano imprevedibili per gli
importatori nella situazione della ricorrente. Ne consegue che né il regolamento
né la comunicazione del 2004 costituivano un ostacolo a che i singoli potessero
eliminare con sufficiente certezza eventuali dubbi sulla portata o sul senso
dell’art. 7 del regolamento.
110 Alla luce di quanto precede, il quarto motivo di ricorso deve essere
respinto.
111 Poiché i quattro motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno della sua
domanda di annullamento dell’atto impugnato sono stati respinti, tale domanda va
in ogni caso dichiarata infondata, senza che occorra statuire sull’eccezione d’irricevibilità
sollevata dalla Commissione.
112 In tale contesto, il ricorso dev’essere integralmente respinto.
Sulle spese
113 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la
parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la
Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va
condannata alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla
Commissione.
Pirrung
Forwood
Papasavvas
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 22 maggio 2007.
Il cancelliere
E. Coulon
Il presidente
J. Pirrung
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