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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA Sez. IV, 7 Giugno 2007, proc. riuniti C‑222/05‑C‑225/05



PROCEDURE E VARIE - Rilevabilità d’ufficio di questioni di diritto comunitario da parte del giudice nazionale - Autonomia processuale - Principi di equivalenza e di effettività - AGRICOLTURA - Lotta contro l’afta epizootica - Direttiva 85/511/CEE. Il diritto comunitario non impone al giudice nazionale, in un procedimento come quello a quo, di sollevare d’ufficio un motivo attinente alla violazione di disposizioni della normativa comunitaria, dal momento che né il principio di equivalenza né il principio di effettività lo richiedono. (Conf.: C.G.E. del 7/6/2007 nn. 223/05, 224/05, 225/05).  CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA Sez. IV, 7 Giugno 2007, proc. riuniti C‑222/05‑C‑225/05
 


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CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,



SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

7 giugno 2007 (*)


«Agricoltura – Lotta contro l’afta epizootica –Direttiva 85/511/CEE – Rilevabilità d’ufficio di questioni di diritto comunitario da parte del giudice nazionale – Autonomia processuale – Principi di equivalenza e di effettività»


Nei procedimenti riuniti C‑222/05‑C‑225/05,

aventi ad oggetto talune domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi), con decisioni 17 maggio 2005, pervenute in cancelleria il 20 maggio 2005, nelle cause

J. van der Weerd,

Maatschap Van der Bijl,

J. W. Schoonhoven(C-222/05),

H. de Rooy sr.,

H. de Rooy jr. (C-223/05),

Maatschap H. en J. van ’t Oever,

Maatschap F. van ’t Oever en W. Fien,

B. van ‘t Oever,

Maatschap A. en J. Fien,

Maatschap K. Koers en J. Stellingwerf,

H. Koers,

Maatschap K. en G. Polinder,

G. van Wijhe(C-224/05),

B. J. van Middendorp (C-225/05)

contro

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. E. Juhász, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. J. Malenovský (relatore) e T. von Danwitz, giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 dicembre 2006,

considerate le osservazioni presentate:

– per il sig. van der Weerd, la Maatschap Van der Bijl e il sig. Schoonhoven, la Maatschap H. en J. van ’t Oever, la Maatschap F. van ’t Oever en W. Fien, il sig. van ’t Oever, la Maatschap A. en J. Fien, la Maatschap K. Koers en J. Stellingwerf, la sig. ra Koers, la Maatschap K. en G. Polinder e il sig. van Wijhe, dagli avv.ti A. van Beek e G. de Jager, advocaten;

– per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re H. G. Sevenster e C. ten Dam, in qualità di agenti;

– per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra R. Loosli‑Surrans, in qualità di agenti;

– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. F. Erlbacher, dalla sig.ra M. van Heezik e dal sig. T. van Rijn, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 1° marzo 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono, da un canto, sull’interpretazione del diritto comunitario in ordine al potere del giudice nazionale di valutare d’ufficio la compatibilità di un atto amministrativo con la direttiva del Consiglio 18 novembre 1985, 85/511/CEE, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica (GU L 315, pag. 11), come modificata dalla direttiva del Consiglio 26 giugno 1990, 90/423/CEE (GU L 224, pag. 13; in prosieguo: la «direttiva 85/511») e, d’altro canto, sull’interpretazione della direttiva medesima.

2 Tali domande sono state sottoposte alla Corte nell’ambito delle controversie tra il sig. van der Weerd, la Maatschap Van der Bijl, i sigg. Schoonhoven, de Rooy sr. e de Rooy jr., la Maatschap H. en J. van ’t Oever, la Maatschap F. van ’t Oever en W. Fien, il sig. van ’t Oever, la Maatschap A. en J. Fien, la Maatschap K. Koers en J. Stellingwerf, la sig.ra Koers, la Maatschap K. en G. Polinder, i sigg. van Wijhe e van Middendorp, da una parte, e il Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dall’altra, con riguardo all’abbattimento di animali di loro proprietà.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

3 La direttiva 85/511 prevede misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica. L’art. 4 della detta direttiva impone agli Stati membri di provvedere affinché, qualora in un’azienda si trovino uno o più animali sospetti di essere infetti da afta epizootica o sospetti di esserne contaminati, si faccia immediatamente ricorso ai mezzi d’indagine ufficiali atti a confermare o ad escludere la presenza della malattia e, in particolare, che il veterinario ufficiale effettui o faccia effettuare adeguati prelevamenti in vista degli esami di laboratorio.

4 Inoltre, ai sensi del successivo art. 5, gli Stati membri provvedono affinché, una volta confermata la presenza in un’azienda di uno o più animali infetti, l’autorità competente adotti senza indugio le misure previste da tale disposizione, in particolare, quelle in forza delle quali tutti gli animali delle specie sensibili dell’azienda devono essere abbattuti in loco, sotto controllo ufficiale ed in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus dell’afta epizootica.

5 Gli artt. 11, n. 1, e 13, n. 1, della detta direttiva prevedono che gli Stati membri provvedano affinché gli esami di laboratorio destinati a rivelare la presenza di afta epizootica e la manipolazione dei virus dell’afta a fini di ricerca, diagnostica e/o fabbricazione di vaccini siano effettuati negli stabilimenti e nei laboratori riconosciuti enumerati negli elenchi figuranti negli allegati alla direttiva medesima.

6 All’allegato B della direttiva 85/511, intitolato «Laboratori nazionali autorizzati a manipolare virus vivi dell’afta epizootica» compariva, alla data dei fatti di cui alla causa principale, sotto la rubrica «Paesi Bassi», il «Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad».

La normativa nazionale

7 L’art. 8:69 dell’Algemene wet bestuursrecht (Testo unico di diritto amministrativo processuale) prevede quanto segue:

«1. Il giudice adito si pronuncia in base al ricorso, ai documenti presentati, all’istruttoria e al dibattimento all’udienza.

2. Il giudice è tenuto ad integrare d’ufficio i motivi di diritto.

3. Il giudice può integrare d’ufficio i fatti».

8 Tale disposizione è applicabile ai procedimenti pendenti dinanzi al College van Beroep voor het bedrijfsleven ai sensi dell’art. 19, n. 1, della Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie (legge sul ricorso amministrativo in materia economica).

Causa principale e questioni pregiudiziali

9 Nel febbraio 2001 scoppiava nei Paesi Bassi un’epidemia di afta epizootica. In tale periodo, i ricorrenti nella causa principale gestivano aziende per l’allevamento del bestiame in cui si trovavano animali artiodattili. Le loro aziende erano situate ad una distanza inferiore a 2 chilometri dalle aziende dichiarate infette dall’afta epizootica dal direttore del Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (servizio nazionale d’ispezione del bestiame e della carne; in prosieguo: il «RVV»). Quest’ultimo si era fondato, al riguardo, sul risultato degli esami effettuati dal laboratorio ID-Lelystad BV (in prosieguo: lo «ID-Lelystad»), comunicato per telecopia, secondo il quale i campioni prelevati nelle aziende infette erano positivi.

10 In esito a tale accertamento della presenza di afta epizootica, il direttore del RVV adottava nei confronti dei ricorrenti nella causa principale una serie di decisioni, ai sensi delle quali tutti gli animali artiodattili che si trovavano nelle loro aziende dovevano essere ritenuti sospetti di essere infetti dall’afta epizootica, in considerazione del fatto che, essendo stato accertato un caso di afta epizootica nei dintorni delle aziende stesse, non poteva escludersi che gli animali in tali aziende potessero essere stati contagiati dalla malattia.

11 Nelle stesse decisioni, il direttore dell’RVV notificava ai ricorrenti nella causa principale talune misure volte alla lotta del virus dell’afta epizootica e alla prevenzione della sua diffusione, fra cui la vaccinazione e quindi l’abbattimento di tutti gli animali artiodattili che si trovavano nelle loro aziende. Conseguentemente, tali animali venivano vaccinati e poi abbattuti.

12 I ricorrenti nella causa principale proponevano reclamo avverso tali decisioni dinanzi al direttore del RVV, che lo dichiarava infondato. Essi proponevano allora ricorso avverso tali decisioni di rigetto dinanzi al giudice del rinvio.

13 Al fine di contestare la legittimità della declaratoria di sospetto della presenza di afta epizootica e, pertanto, delle decisioni del direttore del RVV, i ricorrenti nella causa principale hanno sollevato motivi attinenti, in particolare, al fatto che l’amministrazione avrebbe violato la definizione di animale sospetto di essere infetto, i sintomi clinici della presenza di afta epizootica e le procedure applicabili all’atto del prelievo di campioni ematici.

14 Il giudice del rinvio ha respinto tutti i detti motivi. Tuttavia, ha rilevato che, in controversie analoghe pendenti dinanzi allo stesso, sfociate nella sentenza della Corte 15 giugno 2006, causa C‑28/05, Dokter e a. (Racc. pag. I‑5431), la legittimità di decisioni comparabili era stata contestata sulla base di altri motivi, non dedotti dai ricorrenti nella causa principale.

15 Con tali motivi, si era sostenuto che il direttore del RVV non potesse adottare provvedimenti di repressione dell’afta epizootica sulla base del risultato degli esami svolti dallo ID-Lelystad, poiché quest’ultimo non sarebbe stato abilitato ad effettuarli dalla direttiva 85/511. Inoltre, il direttore del RVV non avrebbe potuto fondare i provvedimenti di repressione dell’afta epizootica esclusivamente sul contenuto della telecopia inviata dallo ID-Lelystad, con cui venivano comunicati i risultati degli esami di laboratorio, ma avrebbe dovuto richiedere il fascicolo redatto dal detto laboratorio, esaminarlo e verificare se tali esami fossero stati svolti correttamente.

16 Il College van Beroep voor het bedrijfsleven rileva che tali motivi potrebbero parimenti influire sulla soluzione delle controversie principali in esame. Tuttavia, dal momento che non sono stati sollevati davanti al detto giudice, le norme processuali nazionali osterebbero alla loro considerazione. Dall’art. 8:69 del testo unico di diritto amministrativo processuale emerge che il giudice si limita a decidere in ordine ai punti della controversia che gli vengono sottoposti. È pur vero che, ai sensi del n. 2 della medesima disposizione, il giudice è tenuto ad integrare d’ufficio i motivi di diritto, ma occorrerebbe interpretare tale disposizione nel senso che il giudice procede all’inquadramento giuridico delle censure dedotte dal ricorrente avverso l’atto amministrativo contestato. Occorrerebbe operare un distinguo tra tale obbligo di integrare d’ufficio i detti motivi e la valutazione imposta al giudice, se agire motu proprio, che si imporrebbe solo nell’ipotesi di applicazione di norme di ordine pubblico, vale a dire norme relative ai poteri degli organi amministrativi e a quelli del giudice stesso, nonché le disposizioni in materia di ricevibilità.

17 Il giudice del rinvio, tuttavia, si chiede se, alla luce del diritto comunitario, debba tener conto degli argomenti di diritto comunitario che non siano stati dedotti dai ricorrenti nella causa principale. Si porrebbe, infatti, la questione se una disposizione processuale nazionale, in forza della quale il giudice non può tener conto di motivi che esulano dal contesto della controversia, non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio di diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario.

18 Sulla scorta di tali premesse, il College van Beroep voor het bedrijfsleven ha deciso, nelle quattro cause principali, di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se il diritto comunitario imponga un esame d’ufficio – vale a dire, un controllo alla luce di criteri che esulano dall’oggetto della controversia – alla luce di criteri risultanti dalla direttiva 85/511.

2) Nell’ipotesi di soluzione affermativa della prima questione:

se l’obbligo incombente agli Stati membri, in base al combinato disposto dell’art. 11, n. 1, primo trattino, e dell’art. 13, n. 1, secondo trattino, della direttiva 85/511[…], di provvedere affinché gli esami di laboratorio destinati a rivelare la presenza di afta epizootica siano effettuati da un laboratorio nazionale indicato nell’allegato B della menzionata direttiva, abbia effetti diretti.

3) a) Se l’art. 11, n. 1, della direttiva 85/511 (…) debba essere interpretato nel senso che il fatto che la presenza di afta epizootica sia accertata da un laboratorio non menzionato nell’allegato B della medesima direttiva sia produttivo di conseguenze giuridiche.

b) Nel caso in cui la terza questione, sub a), sia risolta in senso affermativo:

se l’art. 11, n. 1, della direttiva 85/511 (…) miri alla tutela degli interessi degli amministrati, quali [i ricorrenti nella causa principale]. In caso di soluzione negativa, se tali amministrati possano invocare un’eventuale violazione degli obblighi derivanti della detta disposizione da parte delle autorità degli Stati membri.

c) Nel caso in cui la soluzione fornita alla terza questione, sub b), affermi l’invocabilità, da parte degli amministrati, dell’art. 11, n. 1, della direttiva 85/511 (…):

quali conseguenze giuridiche debbano essere collegate all’accertamento della presenza di afta epizootica da parte di un laboratorio non menzionato nell’allegato B della detta direttiva.

4) Se l’allegato B della direttiva 85/511, alla luce di quanto disposto negli artt. 11 e 13 della direttiva medesima, debba essere interpretato nel senso che la menzione del «Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad» possa o debba riferirsi anche all’[ID Lelystad].

5) Nel caso in cui dalle soluzioni fornite per le questioni supra indicate risulti che la presenza di afta epizootica possa essere accertata da un laboratorio non menzionato nell’allegato B della direttiva 85/511, o che tale allegato debba essere interpretato nel senso che la menzione del «Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad» possa o debba riferirsi anche all’[ID Lelystad]:

se la direttiva 85/511 (…) debba essere interpretata nel senso che essa dispone che l’organo amministrativo nazionale competente a decidere sia vincolato dai risultati di un esame effettuato da un laboratorio iscritto nell’allegato B della direttiva medesima ovvero, nel caso in cui dalla soluzione alla terza questione, sub a), emerga che tale organo amministrativo possa basare i propri provvedimenti volti alla lotta all’afta epizootica anche su risultati ottenuti da un laboratorio non iscritto nell’allegato B della detta direttiva, che tale organo sia vincolato dai risultati di quest’ultimo laboratorio, o se la determinazione di tale autorità rientri nell’autonomia procedurale dello Stato membro, sicché il giudice dinanzi al quale sia pendente la causa principale debba controllare se le norme in materia si applichino indipendentemente dal fatto che l’esame di laboratorio sia effettuato in base a un obbligo di diritto comunitario o nazionale, nonché se l’applicazione del diritto processuale nazionale non renda estremamente difficile o praticamente impossibile l’applicazione delle norme comunitarie.

6) Nel caso in cui dalla soluzione della quinta questione emerga che la direttiva 85/511 (…) disciplini in qual misura le autorità nazionali siano vincolate dal risultato di laboratorio:

se le autorità nazionali siano vincolate incondizionatamente dal risultato di un esame di laboratorio volto all’individuazione dell’afta epizootica. In caso di soluzione negativa, quale sia il potere discrezionale che la direttiva 85/511 concede alle autorità nazionali».

19 Con ordinanza del presidente della Corte 7 luglio 2005, le cause C‑222/05‑C‑225/05 sono state riunite ai fini della fase scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

20 Con tale questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se il diritto comunitario imponga al giudice nazionale, in un procedimento come quello a quo, di procedere d’ufficio al controllo della legittimità di un atto amministrativo alla luce dei motivi attinenti alla violazione degli artt. 11 e 13 della direttiva 85/511.

Sulla ricevibilità

21 Il sig. van der Weerd, la Maatschap Van der Bijl, il sig. Schoonhoven, la Maatschap H. en J. van ’t Oever, la Maatschap F. van ’t Oever en W. Fien, il sig. van ’t Oever, Maatschap A. en J. Fien, la Maatschap K. Koers en J. Stellingwerf, la sig.ra Koers, la Maatschap K. en G. Polinder e il sig. van Wijhe (in prosieguo: il «sig. van der Weerd e a.») contestano la presentazione dello svolgimento della procedura seguita dinanzi al giudice del rinvio. Essi ritengono di aver invocato dinanzi al detto giudice la direttiva 85/511 e che la Corte non possa pertanto esaminare la prima questione.

22 Secondo costante giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto comunitario sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza (v. sentenza 15 maggio 2003, causa C‑300/01, Salzmann, Racc. pag. I‑4899, punti 29 e 31). Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto della causa principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenze 13 marzo 2001, causa C‑379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I‑2099, punto 39, e 5 dicembre 2006, cause riunite C‑94/04 e C-202/04, Cipolla e a., Racc. pag. I-0000, punto 25).

23 Tale presunzione di rilevanza non può essere messa in discussione dalla semplice circostanza che una delle parti nella causa principale contesti taluni fatti, di cui non spetta alla Corte verificare l’esattezza e dai quali dipende la definizione dell’oggetto della controversia in esame (sentenza Cipolla e a., citata, punto 26).

24 Nel caso di specie, il sig. van der Weerd e a. sostengono che il giudice del rinvio abbia erroneamente ritenuto che i motivi attinenti alla violazione delle pertinenti disposizioni di cui alla direttiva 85/511 non fossero stati dedotti dinanzi al medesimo. Orbene, si tratta appunto di un fatto la cui esattezza non spetta alla Corte verificare.

25 Conseguentemente, l’argomento del sig. van der Weerd e a. non può essere accolto.

26 Lo stesso dicasi con riguardo agli argomenti dedotti all’udienza dalla Commissione, che ha messo in discussione la necessità, da parte del giudice del rinvio, di sollevare la prima questione, in considerazione delle conclusioni raggiunte dalla Corte nella menzionata sentenza Dokter e a. È evidente, infatti, che tale sentenza non rende la soluzione della Corte nelle cause in esame manifestamente irrilevante con riguardo alla decisione che il giudice del rinvio è tenuto a prendere.

27 Pertanto, la Corte è tenuta a risolvere la prima questione.

Sul merito

28 Dalla giurisprudenza emerge che, in mancanza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario, purché tali modalità, da un lato, non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) né, dall’altro, rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività) (sentenze 14 dicembre 1995, cause riunite C‑430/93 e C‑431/93, Van Schijndel e van Veen, Racc. pag. I‑4705, punto 17, e 9 dicembre 2003, causa C-129/00, Commissione/Italia, Racc. pag. I-14637, punto 25).

29 Quanto al principio di equivalenza, dalla decisione di rinvio emerge che il College van Beroep voor het bedrijfsleven è competente a sollevare d’ufficio motivi attinenti alla violazione delle norme di ordine pubblico, che secondo il diritto olandese sono quelle relative ai poteri degli organi amministrativi e del giudice stesso, nonché le disposizioni in materia di ricevibilità. Tali norme sono alla base anche dei procedimenti nazionali, dal momento che fissano i requisiti al ricorrere dei quali i procedimenti stessi possono essere introdotti e le autorità competenti, in tale contesto, a determinare la portata dei diritti e degli obblighi degli amministrati.

30 Orbene, le disposizioni in esame della direttiva 85/511 non occupano, nell’ambito dell’ordinamento giuridico comunitario, una posizione comparabile. Esse non fissano né i requisiti al ricorrere dei quali possono essere introdotti procedimenti in materia di lotta contro l’afta epizootica, né le autorità competenti, in tale contesto, a determinare la portata dei diritti e degli obblighi degli amministrati.

31 Tali disposizioni non possono quindi essere considerate equivalenti alle menzionate norme nazionali di ordine pubblico. Di conseguenza, l’applicazione del principio di equivalenza non implica, nelle cause in esame, che il giudice del rinvio sia tenuto a procedere d’ufficio al controllo di legittimità degli atti amministrativi interessati in funzione dei criteri di cui alla direttiva 85/511.

32 Tali disposizioni peraltro, se è pur vero che rientrano nella politica della salute pubblica, avrebbero dovuto essere dedotte, nei procedimenti principali, essenzialmente al fine di tener conto degli interessi privati degli amministrati assoggettati a misure di lotta contro l’afta epizootica.

33 Quanto al principio di effettività, dalla giurisprudenza della Corte emerge che ogni caso in cui si ponga la questione se una norma processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione dei diritti conferiti ai soggetti dal diritto comunitario dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, nonché dello svolgimento e delle peculiarità di quest’ultimo dinanzi ai diversi giudici nazionali. Sotto tale profilo si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela del diritto alla difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (v., in tal senso, sentenze 14 dicembre 1995, causa C-312/93, Peterbroeck, Racc. pag. I-4599, punto 14, nonché Van Schijndel e van Veen, citata supra, punto 19).

34 Nelle cause sfociate nella menzionata sentenza Van Schijndel e van Veen, la Corte ha esaminato la compatibilità con il principio di effettività di un principio di diritto nazionale in forza del quale il potere del giudice di sollevare motivi d’ufficio, in un procedimento nazionale, è limitato dall’obbligo del giudice stesso di limitarsi all’oggetto della controversia e di fondare la propria decisione sui fatti sottoposti al suo esame.

35 La Corte ha rilevato che tale limitazione dei poteri del giudice nazionale è giustificata dal principio secondo il quale l’iniziativa del processo spetta alle parti e, di conseguenza, il giudice può agire d’ufficio solo in casi eccezionali, per il pubblico interesse. Tale principio tutela il diritto alla difesa e garantisce il regolare svolgimento del procedimento, in particolare preservandolo dai ritardi dovuti alla valutazione di motivi nuovi (v., in tal senso, sentenza Van Schijndel e van Veen, citata supra, punto 21).

36 Alla luce di quanto precede, la Corte ha concluso che il principio di effettività non osta ad una disposizione nazionale che vieti ai giudici nazionali di sollevare d’ufficio un motivo basato sulla violazione di disposizioni comunitarie, qualora l’esame di tale motivo li obblighi a rinunciare al principio dispositivo, alla cui osservanza sono tenuti, esorbitando dai limiti della lite quale è stata circoscritta dalle parti e basandosi su fatti e circostanze diversi da quelli che la parte che ha interesse all’applicazione di dette disposizioni ha posto a fondamento della propria domanda (v. la menzionata sentenza Van Schijndel e van Veen, punto 22).

37 Nel caso di specie, il College van Beroep voor het bedrijfsleven chiarisce che il procedimento svolto dinanzi ad esso non differisce, su tale punto, da quello in esame nella menzionata sentenza Van Schijndel e van Veen. In particolare, l’esame d’ufficio di motivi non dedotti dai ricorrenti nella causa principale esulerebbe dai limiti della controversia come sollevata dinanzi al detto giudice. Tali due procedimenti presenterebbero l’unica differenza che, nel caso di specie, il College van Beroep voor het bedrijfsleven non si limita a decidere in ultima istanza, come nella causa sfociata nella menzionata sentenza, bensì in primo e unico grado di giudizio.

38 Orbene, tale unica circostanza non colloca le parti della causa principale in una situazione peculiare tale da rimettere in discussione i menzionati principi. Essa, pertanto, non può condurre ad una conclusione diversa da quella raggiunta dalla Corte nella menzionata sentenza Van Schijndel e van Veen. Infatti, ciò non incide sulla circostanza che, nel contesto evocato al punto precedente, la rilevabilità d’ufficio da parte del giudice del rinvio di motivi non invocati dalle parti principali, possa, come nella causa sfociata in tale sentenza, ledere il diritto alla difesa ovvero il regolare svolgimento del procedimento e, in particolare, comportare ritardi dovuti alla valutazione di motivi nuovi.

39 Tale conclusione non può essere messa in discussione dalla giurisprudenza che risulta dalle sentenze Peterbroeck, citata supra; 1° giugno 1999, causa C-126/97, Eco Swiss (Racc. pag. I-3055); 27 giugno 2000, cause riunite C‑240/98‑C‑244/98, Océano Grupo Editorial e Salvat Editores (Racc. pag. I-4941); 21 novembre 2002, causa C-473/00, Cofidis (Racc. pag. I-10875), e 26 ottobre 2006, causa C‑68/05, Mostaza Claro, Racc. pag. I-10421).

40 La menzionata giurisprudenza non è pertinente nel caso di specie. Da un canto, infatti, essa è caratterizzata dalle circostanze attinenti alla controversia, volte a privare il ricorrente principale della possibilità di far valere utilmente l’incompatibilità di una disposizione di diritto nazionale con il diritto comunitario (v. sentenza Peterbroeck, citata, punti 16 e seguenti). D’altro canto, essa si fonda sulla necessità di garantire al consumatore la tutela effettiva prevista dalla direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29) (v. citate sentenze Océano Grupo Editorial e Salvat Editores, punto 26; Cofidis, punto 33, nonché Mostaza Claro, punto 29). A ciò si aggiunge che tale giurisprudenza non può essere utilmente invocata nel contesto dell’esame di una violazione del principio di effettività, dal momento che essa procede ad una valutazione dell’equivalenza di trattamento dei motivi attinenti alla normativa nazionale e di quelli attinenti alla normativa comunitaria (v. sentenza Eco Swiss, citata, punto 37).

41 Alla luce delle suesposte considerazioni, il principio di effettività non impone, in controversie come quella di cui alla causa principale, l’obbligo, per i giudici nazionali, di sollevare d’ufficio un motivo fondato su una disposizione comunitaria, indipendentemente dalla sua importanza per l’ordinamento giuridico comunitario, purché sia data alle parti la possibilità effettiva di sollevare un motivo fondato sul diritto comunitario dinanzi al giudice nazionale. Dal momento che i ricorrenti nella causa principale hanno avuto la possibilità effettiva di sollevare motivi attinenti alla direttiva 85/511, il principio di effettività non impone al giudice del rinvio di esaminare d’ufficio il motivo che si fonda sugli artt. 11 e 13 della direttiva medesima.

42 Ciò premesso, la prima questione deve essere risolta nel senso che il diritto comunitario non impone al giudice nazionale, in un procedimento come quello a quo, di sollevare d’ufficio un motivo attinente alla violazione di disposizioni della normativa comunitaria, dal momento che né il principio di equivalenza né il principio di effettività lo richiedono.

Sulle altre questioni

43 Vista la soluzione della prima questione, non occorre procedere alla soluzione delle altre, sollevate solo nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio sia tenuto a rilevare d’ufficio motivi non dedotti dai ricorrenti nella causa principale.

Sulle spese

44 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

Il diritto comunitario non impone al giudice nazionale, in un procedimento come quello a quo, di sollevare d’ufficio un motivo attinente alla violazione di disposizioni della normativa comunitaria, dal momento che né il principio di equivalenza né il principio di effettività lo richiedono.

Firme

* Lingua processuale: l'olandese.

 


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