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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CORTE DI
GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA Sez. IV, 7 Giugno 2007, proc. riuniti
C‑222/05‑C‑225/05
PROCEDURE E VARIE - Rilevabilità d’ufficio di questioni di diritto
comunitario da parte del giudice nazionale - Autonomia processuale -
Principi di equivalenza e di effettività - AGRICOLTURA - Lotta contro l’afta
epizootica - Direttiva 85/511/CEE. Il diritto comunitario non impone al
giudice nazionale, in un procedimento come quello a quo, di sollevare
d’ufficio un motivo attinente alla violazione di disposizioni della
normativa comunitaria, dal momento che né il principio di equivalenza né il
principio di effettività lo richiedono. (Conf.: C.G.E. del 7/6/2007 nn.
223/05, 224/05, 225/05). CORTE DI GIUSTIZIA DELLA
COMUNITA' EUROPEA Sez. IV, 7 Giugno 2007, proc. riuniti C‑222/05‑C‑225/05
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
«Agricoltura – Lotta contro l’afta epizootica –Direttiva 85/511/CEE –
Rilevabilità d’ufficio di questioni di diritto comunitario da parte del
giudice nazionale – Autonomia processuale – Principi di equivalenza e di
effettività»
Nei procedimenti riuniti C‑222/05‑C‑225/05,
aventi ad oggetto talune domande di pronuncia pregiudiziale proposte
alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal College van Beroep voor het
bedrijfsleven (Paesi Bassi), con decisioni 17 maggio 2005, pervenute in
cancelleria il 20 maggio 2005, nelle cause
J. van der Weerd,
Maatschap Van der Bijl,
J. W. Schoonhoven(C-222/05),
H. de Rooy sr.,
H. de Rooy jr. (C-223/05),
Maatschap H. en J. van ’t Oever,
Maatschap F. van ’t Oever en W. Fien,
B. van ‘t Oever,
Maatschap A. en J. Fien,
Maatschap K. Koers en J. Stellingwerf,
H. Koers,
Maatschap K. en G. Polinder,
G. van Wijhe(C-224/05),
B. J. van Middendorp (C-225/05)
contro
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. E. Juhász,
dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. J. Malenovský (relatore) e
T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7
dicembre 2006,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. van der Weerd, la Maatschap Van der Bijl e il sig.
Schoonhoven, la Maatschap H. en J. van ’t Oever, la Maatschap F. van ’t
Oever en W. Fien, il sig. van ’t Oever, la Maatschap A. en J. Fien, la
Maatschap K. Koers en J. Stellingwerf, la sig. ra Koers, la Maatschap K.
en G. Polinder e il sig. van Wijhe, dagli avv.ti A. van Beek e G. de
Jager, advocaten;
– per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re H. G. Sevenster e C. ten
Dam, in qualità di agenti;
– per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra R.
Loosli‑Surrans, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. F. Erlbacher,
dalla sig.ra M. van Heezik e dal sig. T. van Rijn, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 1° marzo 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono, da un canto,
sull’interpretazione del diritto comunitario in ordine al potere del
giudice nazionale di valutare d’ufficio la compatibilità di un atto
amministrativo con la direttiva del Consiglio 18 novembre 1985,
85/511/CEE, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l’afta
epizootica (GU L 315, pag. 11), come modificata dalla direttiva del
Consiglio 26 giugno 1990, 90/423/CEE (GU L 224, pag. 13; in prosieguo:
la «direttiva 85/511») e, d’altro canto, sull’interpretazione della
direttiva medesima.
2 Tali domande sono state sottoposte alla Corte nell’ambito delle
controversie tra il sig. van der Weerd, la Maatschap Van der Bijl, i
sigg. Schoonhoven, de Rooy sr. e de Rooy jr., la Maatschap H. en J. van
’t Oever, la Maatschap F. van ’t Oever en W. Fien, il sig. van ’t Oever,
la Maatschap A. en J. Fien, la Maatschap K. Koers en J. Stellingwerf, la
sig.ra Koers, la Maatschap K. en G. Polinder, i sigg. van Wijhe e van
Middendorp, da una parte, e il Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, dall’altra, con riguardo all’abbattimento di animali
di loro proprietà.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 La direttiva 85/511 prevede misure comunitarie di lotta contro l’afta
epizootica. L’art. 4 della detta direttiva impone agli Stati membri di
provvedere affinché, qualora in un’azienda si trovino uno o più animali
sospetti di essere infetti da afta epizootica o sospetti di esserne
contaminati, si faccia immediatamente ricorso ai mezzi d’indagine
ufficiali atti a confermare o ad escludere la presenza della malattia e,
in particolare, che il veterinario ufficiale effettui o faccia
effettuare adeguati prelevamenti in vista degli esami di laboratorio.
4 Inoltre, ai sensi del successivo art. 5, gli Stati membri provvedono
affinché, una volta confermata la presenza in un’azienda di uno o più
animali infetti, l’autorità competente adotti senza indugio le misure
previste da tale disposizione, in particolare, quelle in forza delle
quali tutti gli animali delle specie sensibili dell’azienda devono
essere abbattuti in loco, sotto controllo ufficiale ed in modo da
evitare ogni rischio di diffusione del virus dell’afta epizootica.
5 Gli artt. 11, n. 1, e 13, n. 1, della detta direttiva prevedono che
gli Stati membri provvedano affinché gli esami di laboratorio destinati
a rivelare la presenza di afta epizootica e la manipolazione dei virus
dell’afta a fini di ricerca, diagnostica e/o fabbricazione di vaccini
siano effettuati negli stabilimenti e nei laboratori riconosciuti
enumerati negli elenchi figuranti negli allegati alla direttiva
medesima.
6 All’allegato B della direttiva 85/511, intitolato «Laboratori
nazionali autorizzati a manipolare virus vivi dell’afta epizootica»
compariva, alla data dei fatti di cui alla causa principale, sotto la
rubrica «Paesi Bassi», il «Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad».
La normativa nazionale
7 L’art. 8:69 dell’Algemene wet bestuursrecht (Testo unico di diritto
amministrativo processuale) prevede quanto segue:
«1. Il giudice adito si pronuncia in base al ricorso, ai documenti
presentati, all’istruttoria e al dibattimento all’udienza.
2. Il giudice è tenuto ad integrare d’ufficio i motivi di diritto.
3. Il giudice può integrare d’ufficio i fatti».
8 Tale disposizione è applicabile ai procedimenti pendenti dinanzi al
College van Beroep voor het bedrijfsleven ai sensi dell’art. 19, n. 1,
della Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie (legge sul ricorso
amministrativo in materia economica).
Causa principale e questioni pregiudiziali
9 Nel febbraio 2001 scoppiava nei Paesi Bassi un’epidemia di afta
epizootica. In tale periodo, i ricorrenti nella causa principale
gestivano aziende per l’allevamento del bestiame in cui si trovavano
animali artiodattili. Le loro aziende erano situate ad una distanza
inferiore a 2 chilometri dalle aziende dichiarate infette dall’afta
epizootica dal direttore del Rijksdienst voor de keuring van Vee en
Vlees (servizio nazionale d’ispezione del bestiame e della carne; in
prosieguo: il «RVV»). Quest’ultimo si era fondato, al riguardo, sul
risultato degli esami effettuati dal laboratorio ID-Lelystad BV (in
prosieguo: lo «ID-Lelystad»), comunicato per telecopia, secondo il quale
i campioni prelevati nelle aziende infette erano positivi.
10 In esito a tale accertamento della presenza di afta epizootica, il
direttore del RVV adottava nei confronti dei ricorrenti nella causa
principale una serie di decisioni, ai sensi delle quali tutti gli
animali artiodattili che si trovavano nelle loro aziende dovevano essere
ritenuti sospetti di essere infetti dall’afta epizootica, in
considerazione del fatto che, essendo stato accertato un caso di afta
epizootica nei dintorni delle aziende stesse, non poteva escludersi che
gli animali in tali aziende potessero essere stati contagiati dalla
malattia.
11 Nelle stesse decisioni, il direttore dell’RVV notificava ai
ricorrenti nella causa principale talune misure volte alla lotta del
virus dell’afta epizootica e alla prevenzione della sua diffusione, fra
cui la vaccinazione e quindi l’abbattimento di tutti gli animali
artiodattili che si trovavano nelle loro aziende. Conseguentemente, tali
animali venivano vaccinati e poi abbattuti.
12 I ricorrenti nella causa principale proponevano reclamo avverso tali
decisioni dinanzi al direttore del RVV, che lo dichiarava infondato.
Essi proponevano allora ricorso avverso tali decisioni di rigetto
dinanzi al giudice del rinvio.
13 Al fine di contestare la legittimità della declaratoria di sospetto
della presenza di afta epizootica e, pertanto, delle decisioni del
direttore del RVV, i ricorrenti nella causa principale hanno sollevato
motivi attinenti, in particolare, al fatto che l’amministrazione avrebbe
violato la definizione di animale sospetto di essere infetto, i sintomi
clinici della presenza di afta epizootica e le procedure applicabili
all’atto del prelievo di campioni ematici.
14 Il giudice del rinvio ha respinto tutti i detti motivi. Tuttavia, ha
rilevato che, in controversie analoghe pendenti dinanzi allo stesso,
sfociate nella sentenza della Corte 15 giugno 2006, causa C‑28/05,
Dokter e a. (Racc. pag. I‑5431), la legittimità di decisioni comparabili
era stata contestata sulla base di altri motivi, non dedotti dai
ricorrenti nella causa principale.
15 Con tali motivi, si era sostenuto che il direttore del RVV non
potesse adottare provvedimenti di repressione dell’afta epizootica sulla
base del risultato degli esami svolti dallo ID-Lelystad, poiché
quest’ultimo non sarebbe stato abilitato ad effettuarli dalla direttiva
85/511. Inoltre, il direttore del RVV non avrebbe potuto fondare i
provvedimenti di repressione dell’afta epizootica esclusivamente sul
contenuto della telecopia inviata dallo ID-Lelystad, con cui venivano
comunicati i risultati degli esami di laboratorio, ma avrebbe dovuto
richiedere il fascicolo redatto dal detto laboratorio, esaminarlo e
verificare se tali esami fossero stati svolti correttamente.
16 Il College van Beroep voor het bedrijfsleven rileva che tali motivi
potrebbero parimenti influire sulla soluzione delle controversie
principali in esame. Tuttavia, dal momento che non sono stati sollevati
davanti al detto giudice, le norme processuali nazionali osterebbero
alla loro considerazione. Dall’art. 8:69 del testo unico di diritto
amministrativo processuale emerge che il giudice si limita a decidere in
ordine ai punti della controversia che gli vengono sottoposti. È pur
vero che, ai sensi del n. 2 della medesima disposizione, il giudice è
tenuto ad integrare d’ufficio i motivi di diritto, ma occorrerebbe
interpretare tale disposizione nel senso che il giudice procede
all’inquadramento giuridico delle censure dedotte dal ricorrente avverso
l’atto amministrativo contestato. Occorrerebbe operare un distinguo tra
tale obbligo di integrare d’ufficio i detti motivi e la valutazione
imposta al giudice, se agire motu proprio, che si imporrebbe solo
nell’ipotesi di applicazione di norme di ordine pubblico, vale a dire
norme relative ai poteri degli organi amministrativi e a quelli del
giudice stesso, nonché le disposizioni in materia di ricevibilità.
17 Il giudice del rinvio, tuttavia, si chiede se, alla luce del diritto
comunitario, debba tener conto degli argomenti di diritto comunitario
che non siano stati dedotti dai ricorrenti nella causa principale. Si
porrebbe, infatti, la questione se una disposizione processuale
nazionale, in forza della quale il giudice non può tener conto di motivi
che esulano dal contesto della controversia, non renda praticamente
impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio di diritti conferiti
dall’ordinamento giuridico comunitario.
18 Sulla scorta di tali premesse, il College van Beroep voor het
bedrijfsleven ha deciso, nelle quattro cause principali, di sospendere
il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se il diritto comunitario imponga un esame d’ufficio – vale a dire,
un controllo alla luce di criteri che esulano dall’oggetto della
controversia – alla luce di criteri risultanti dalla direttiva 85/511.
2) Nell’ipotesi di soluzione affermativa della prima questione:
se l’obbligo incombente agli Stati membri, in base al combinato disposto
dell’art. 11, n. 1, primo trattino, e dell’art. 13, n. 1, secondo
trattino, della direttiva 85/511[…], di provvedere affinché gli esami di
laboratorio destinati a rivelare la presenza di afta epizootica siano
effettuati da un laboratorio nazionale indicato nell’allegato B della
menzionata direttiva, abbia effetti diretti.
3) a) Se l’art. 11, n. 1, della direttiva 85/511 (…) debba essere
interpretato nel senso che il fatto che la presenza di afta epizootica
sia accertata da un laboratorio non menzionato nell’allegato B della
medesima direttiva sia produttivo di conseguenze giuridiche.
b) Nel caso in cui la terza questione, sub a), sia risolta in senso
affermativo:
se l’art. 11, n. 1, della direttiva 85/511 (…) miri alla tutela degli
interessi degli amministrati, quali [i ricorrenti nella causa
principale]. In caso di soluzione negativa, se tali amministrati possano
invocare un’eventuale violazione degli obblighi derivanti della detta
disposizione da parte delle autorità degli Stati membri.
c) Nel caso in cui la soluzione fornita alla terza questione, sub b),
affermi l’invocabilità, da parte degli amministrati, dell’art. 11, n. 1,
della direttiva 85/511 (…):
quali conseguenze giuridiche debbano essere collegate all’accertamento
della presenza di afta epizootica da parte di un laboratorio non
menzionato nell’allegato B della detta direttiva.
4) Se l’allegato B della direttiva 85/511, alla luce di quanto disposto
negli artt. 11 e 13 della direttiva medesima, debba essere interpretato
nel senso che la menzione del «Centraal Diergeneeskundig Instituut,
Lelystad» possa o debba riferirsi anche all’[ID Lelystad].
5) Nel caso in cui dalle soluzioni fornite per le questioni supra
indicate risulti che la presenza di afta epizootica possa essere
accertata da un laboratorio non menzionato nell’allegato B della
direttiva 85/511, o che tale allegato debba essere interpretato nel
senso che la menzione del «Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad»
possa o debba riferirsi anche all’[ID Lelystad]:
se la direttiva 85/511 (…) debba essere interpretata nel senso che essa
dispone che l’organo amministrativo nazionale competente a decidere sia
vincolato dai risultati di un esame effettuato da un laboratorio
iscritto nell’allegato B della direttiva medesima ovvero, nel caso in
cui dalla soluzione alla terza questione, sub a), emerga che tale organo
amministrativo possa basare i propri provvedimenti volti alla lotta
all’afta epizootica anche su risultati ottenuti da un laboratorio non
iscritto nell’allegato B della detta direttiva, che tale organo sia
vincolato dai risultati di quest’ultimo laboratorio, o se la
determinazione di tale autorità rientri nell’autonomia procedurale dello
Stato membro, sicché il giudice dinanzi al quale sia pendente la causa
principale debba controllare se le norme in materia si applichino
indipendentemente dal fatto che l’esame di laboratorio sia effettuato in
base a un obbligo di diritto comunitario o nazionale, nonché se
l’applicazione del diritto processuale nazionale non renda estremamente
difficile o praticamente impossibile l’applicazione delle norme
comunitarie.
6) Nel caso in cui dalla soluzione della quinta questione emerga che la
direttiva 85/511 (…) disciplini in qual misura le autorità nazionali
siano vincolate dal risultato di laboratorio:
se le autorità nazionali siano vincolate incondizionatamente dal
risultato di un esame di laboratorio volto all’individuazione dell’afta
epizootica. In caso di soluzione negativa, quale sia il potere
discrezionale che la direttiva 85/511 concede alle autorità nazionali».
19 Con ordinanza del presidente della Corte 7 luglio 2005, le cause
C‑222/05‑C‑225/05 sono state riunite ai fini della fase scritta e orale
del procedimento nonché della sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
20 Con tale questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se
il diritto comunitario imponga al giudice nazionale, in un procedimento
come quello a quo, di procedere d’ufficio al controllo della legittimità
di un atto amministrativo alla luce dei motivi attinenti alla violazione
degli artt. 11 e 13 della direttiva 85/511.
Sulla ricevibilità
21 Il sig. van der Weerd, la Maatschap Van der Bijl, il sig. Schoonhoven,
la Maatschap H. en J. van ’t Oever, la Maatschap F. van ’t Oever en W.
Fien, il sig. van ’t Oever, Maatschap A. en J. Fien, la Maatschap K.
Koers en J. Stellingwerf, la sig.ra Koers, la Maatschap K. en G.
Polinder e il sig. van Wijhe (in prosieguo: il «sig. van der Weerd e
a.») contestano la presentazione dello svolgimento della procedura
seguita dinanzi al giudice del rinvio. Essi ritengono di aver invocato
dinanzi al detto giudice la direttiva 85/511 e che la Corte non possa
pertanto esaminare la prima questione.
22 Secondo costante giurisprudenza, le questioni relative
all’interpretazione del diritto comunitario sollevate dal giudice
nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la
propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare
l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza (v. sentenza 15
maggio 2003, causa C‑300/01, Salzmann, Racc. pag. I‑4899, punti 29 e
31). Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un
giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto
che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcun
rapporto con l’effettività o l’oggetto della causa principale, qualora
la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non
disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere
in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in particolare,
sentenze 13 marzo 2001, causa C‑379/98, PreussenElektra, Racc. pag.
I‑2099, punto 39, e 5 dicembre 2006, cause riunite C‑94/04 e C-202/04,
Cipolla e a., Racc. pag. I-0000, punto 25).
23 Tale presunzione di rilevanza non può essere messa in discussione
dalla semplice circostanza che una delle parti nella causa principale
contesti taluni fatti, di cui non spetta alla Corte verificare
l’esattezza e dai quali dipende la definizione dell’oggetto della
controversia in esame (sentenza Cipolla e a., citata, punto 26).
24 Nel caso di specie, il sig. van der Weerd e a. sostengono che il
giudice del rinvio abbia erroneamente ritenuto che i motivi attinenti
alla violazione delle pertinenti disposizioni di cui alla direttiva
85/511 non fossero stati dedotti dinanzi al medesimo. Orbene, si tratta
appunto di un fatto la cui esattezza non spetta alla Corte verificare.
25 Conseguentemente, l’argomento del sig. van der Weerd e a. non può
essere accolto.
26 Lo stesso dicasi con riguardo agli argomenti dedotti all’udienza
dalla Commissione, che ha messo in discussione la necessità, da parte
del giudice del rinvio, di sollevare la prima questione, in
considerazione delle conclusioni raggiunte dalla Corte nella menzionata
sentenza Dokter e a. È evidente, infatti, che tale sentenza non rende la
soluzione della Corte nelle cause in esame manifestamente irrilevante
con riguardo alla decisione che il giudice del rinvio è tenuto a
prendere.
27 Pertanto, la Corte è tenuta a risolvere la prima questione.
Sul merito
28 Dalla giurisprudenza emerge che, in mancanza di una disciplina
comunitaria in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di
ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le
modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la
tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto
comunitario, purché tali modalità, da un lato, non siano meno favorevoli
di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio
di equivalenza) né, dall’altro, rendano praticamente impossibile o
eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti
dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività)
(sentenze 14 dicembre 1995, cause riunite C‑430/93 e C‑431/93, Van
Schijndel e van Veen, Racc. pag. I‑4705, punto 17, e 9 dicembre 2003,
causa C-129/00, Commissione/Italia, Racc. pag. I-14637, punto 25).
29 Quanto al principio di equivalenza, dalla decisione di rinvio emerge
che il College van Beroep voor het bedrijfsleven è competente a
sollevare d’ufficio motivi attinenti alla violazione delle norme di
ordine pubblico, che secondo il diritto olandese sono quelle relative ai
poteri degli organi amministrativi e del giudice stesso, nonché le
disposizioni in materia di ricevibilità. Tali norme sono alla base anche
dei procedimenti nazionali, dal momento che fissano i requisiti al
ricorrere dei quali i procedimenti stessi possono essere introdotti e le
autorità competenti, in tale contesto, a determinare la portata dei
diritti e degli obblighi degli amministrati.
30 Orbene, le disposizioni in esame della direttiva 85/511 non occupano,
nell’ambito dell’ordinamento giuridico comunitario, una posizione
comparabile. Esse non fissano né i requisiti al ricorrere dei quali
possono essere introdotti procedimenti in materia di lotta contro l’afta
epizootica, né le autorità competenti, in tale contesto, a determinare
la portata dei diritti e degli obblighi degli amministrati.
31 Tali disposizioni non possono quindi essere considerate equivalenti
alle menzionate norme nazionali di ordine pubblico. Di conseguenza,
l’applicazione del principio di equivalenza non implica, nelle cause in
esame, che il giudice del rinvio sia tenuto a procedere d’ufficio al
controllo di legittimità degli atti amministrativi interessati in
funzione dei criteri di cui alla direttiva 85/511.
32 Tali disposizioni peraltro, se è pur vero che rientrano nella
politica della salute pubblica, avrebbero dovuto essere dedotte, nei
procedimenti principali, essenzialmente al fine di tener conto degli
interessi privati degli amministrati assoggettati a misure di lotta
contro l’afta epizootica.
33 Quanto al principio di effettività, dalla giurisprudenza della Corte
emerge che ogni caso in cui si ponga la questione se una norma
processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile
l’applicazione dei diritti conferiti ai soggetti dal diritto comunitario
dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme
del procedimento, nonché dello svolgimento e delle peculiarità di
quest’ultimo dinanzi ai diversi giudici nazionali. Sotto tale profilo si
devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del
sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela del diritto alla
difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare
svolgimento del procedimento (v., in tal senso, sentenze 14 dicembre
1995, causa C-312/93, Peterbroeck, Racc. pag. I-4599, punto 14, nonché
Van Schijndel e van Veen, citata supra, punto 19).
34 Nelle cause sfociate nella menzionata sentenza Van Schijndel e van
Veen, la Corte ha esaminato la compatibilità con il principio di
effettività di un principio di diritto nazionale in forza del quale il
potere del giudice di sollevare motivi d’ufficio, in un procedimento
nazionale, è limitato dall’obbligo del giudice stesso di limitarsi
all’oggetto della controversia e di fondare la propria decisione sui
fatti sottoposti al suo esame.
35 La Corte ha rilevato che tale limitazione dei poteri del giudice
nazionale è giustificata dal principio secondo il quale l’iniziativa del
processo spetta alle parti e, di conseguenza, il giudice può agire
d’ufficio solo in casi eccezionali, per il pubblico interesse. Tale
principio tutela il diritto alla difesa e garantisce il regolare
svolgimento del procedimento, in particolare preservandolo dai ritardi
dovuti alla valutazione di motivi nuovi (v., in tal senso, sentenza Van
Schijndel e van Veen, citata supra, punto 21).
36 Alla luce di quanto precede, la Corte ha concluso che il principio di
effettività non osta ad una disposizione nazionale che vieti ai giudici
nazionali di sollevare d’ufficio un motivo basato sulla violazione di
disposizioni comunitarie, qualora l’esame di tale motivo li obblighi a
rinunciare al principio dispositivo, alla cui osservanza sono tenuti,
esorbitando dai limiti della lite quale è stata circoscritta dalle parti
e basandosi su fatti e circostanze diversi da quelli che la parte che ha
interesse all’applicazione di dette disposizioni ha posto a fondamento
della propria domanda (v. la menzionata sentenza Van Schijndel e van
Veen, punto 22).
37 Nel caso di specie, il College van Beroep voor het bedrijfsleven
chiarisce che il procedimento svolto dinanzi ad esso non differisce, su
tale punto, da quello in esame nella menzionata sentenza Van Schijndel e
van Veen. In particolare, l’esame d’ufficio di motivi non dedotti dai
ricorrenti nella causa principale esulerebbe dai limiti della
controversia come sollevata dinanzi al detto giudice. Tali due
procedimenti presenterebbero l’unica differenza che, nel caso di specie,
il College van Beroep voor het bedrijfsleven non si limita a decidere in
ultima istanza, come nella causa sfociata nella menzionata sentenza,
bensì in primo e unico grado di giudizio.
38 Orbene, tale unica circostanza non colloca le parti della causa
principale in una situazione peculiare tale da rimettere in discussione
i menzionati principi. Essa, pertanto, non può condurre ad una
conclusione diversa da quella raggiunta dalla Corte nella menzionata
sentenza Van Schijndel e van Veen. Infatti, ciò non incide sulla
circostanza che, nel contesto evocato al punto precedente, la
rilevabilità d’ufficio da parte del giudice del rinvio di motivi non
invocati dalle parti principali, possa, come nella causa sfociata in
tale sentenza, ledere il diritto alla difesa ovvero il regolare
svolgimento del procedimento e, in particolare, comportare ritardi
dovuti alla valutazione di motivi nuovi.
39 Tale conclusione non può essere messa in discussione dalla
giurisprudenza che risulta dalle sentenze Peterbroeck, citata supra; 1°
giugno 1999, causa C-126/97, Eco Swiss (Racc. pag. I-3055); 27 giugno
2000, cause riunite C‑240/98‑C‑244/98, Océano Grupo Editorial e Salvat
Editores (Racc. pag. I-4941); 21 novembre 2002, causa C-473/00, Cofidis
(Racc. pag. I-10875), e 26 ottobre 2006, causa C‑68/05, Mostaza Claro,
Racc. pag. I-10421).
40 La menzionata giurisprudenza non è pertinente nel caso di specie. Da
un canto, infatti, essa è caratterizzata dalle circostanze attinenti
alla controversia, volte a privare il ricorrente principale della
possibilità di far valere utilmente l’incompatibilità di una
disposizione di diritto nazionale con il diritto comunitario (v.
sentenza Peterbroeck, citata, punti 16 e seguenti). D’altro canto, essa
si fonda sulla necessità di garantire al consumatore la tutela effettiva
prevista dalla direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE,
concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i
consumatori (GU L 95, pag. 29) (v. citate sentenze Océano Grupo
Editorial e Salvat Editores, punto 26; Cofidis, punto 33, nonché Mostaza
Claro, punto 29). A ciò si aggiunge che tale giurisprudenza non può
essere utilmente invocata nel contesto dell’esame di una violazione del
principio di effettività, dal momento che essa procede ad una
valutazione dell’equivalenza di trattamento dei motivi attinenti alla
normativa nazionale e di quelli attinenti alla normativa comunitaria (v.
sentenza Eco Swiss, citata, punto 37).
41 Alla luce delle suesposte considerazioni, il principio di effettività
non impone, in controversie come quella di cui alla causa principale,
l’obbligo, per i giudici nazionali, di sollevare d’ufficio un motivo
fondato su una disposizione comunitaria, indipendentemente dalla sua
importanza per l’ordinamento giuridico comunitario, purché sia data alle
parti la possibilità effettiva di sollevare un motivo fondato sul
diritto comunitario dinanzi al giudice nazionale. Dal momento che i
ricorrenti nella causa principale hanno avuto la possibilità effettiva
di sollevare motivi attinenti alla direttiva 85/511, il principio di
effettività non impone al giudice del rinvio di esaminare d’ufficio il
motivo che si fonda sugli artt. 11 e 13 della direttiva medesima.
42 Ciò premesso, la prima questione deve essere risolta nel senso che il
diritto comunitario non impone al giudice nazionale, in un procedimento
come quello a quo, di sollevare d’ufficio un motivo attinente alla
violazione di disposizioni della normativa comunitaria, dal momento che
né il principio di equivalenza né il principio di effettività lo
richiedono.
Sulle altre questioni
43 Vista la soluzione della prima questione, non occorre procedere alla
soluzione delle altre, sollevate solo nell’ipotesi in cui il giudice del
rinvio sia tenuto a rilevare d’ufficio motivi non dedotti dai ricorrenti
nella causa principale.
Sulle spese
44 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
Il diritto comunitario non impone al giudice nazionale, in un
procedimento come quello a quo, di sollevare d’ufficio un motivo
attinente alla violazione di disposizioni della normativa comunitaria,
dal momento che né il principio di equivalenza né il principio di
effettività lo richiedono.
Firme
* Lingua processuale: l'olandese.
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