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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sentenza del Tribunale Sez. II,
11/07/2007, causa T‑229/04
INQUINAMENTO - AGRICOLTURA - Prodotti fitosanitari - Sostanza attiva
paraquat * - Autorizzazione all'immissione in commercio - Procedura
d'autorizzazione - Protezione della salute umana e degli animali -
Fattispecie - Dir. 91/414/CEE - Dir. 2003, 2003/112/CE. La direttiva
della Commissione 1°dicembre, 2003/112/CE, che modifica la direttiva
91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva paraquat, è
annullata. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sentenza del
Tribunale Sez. II, 11/07/2007, causa T-229/04
INQUINAMENTO - AGRICOLTURA - FAUNA E FLORA - Prodotti fitosanitari - Animali esposti esposti al paraquat * - Sofferenze o dolori inaccettabili - Soglia - Dimostrazione - Necessità - Direttiva 91/414. Ancorché sia probabile che gli animali esposti al paraquat a dosi mortali subiscano forti dolori e gravi sofferenze, da ciò non deriva necessariamente che tali dolori e sofferenze comportino una violazione delle disposizioni dell’art. 4. Infatti, a differenza dell’art. 4, n. 1, lett. b), punto iv), della direttiva 91/414, che non tollera alcun effetto nocivo diretto o indiretto del prodotto contenente la sostanza attiva sulla salute degli animali, l’art. 4, n. 1, lett. b), punti iii) e v), della direttiva 91/414 si limita a vietare le sofferenze e i dolori che abbiano carattere inaccettabile. Ne discende che le disposizioni citate risultano violate solo qualora si dimostri che è superata la soglia dell’accettabile, il che, nella fattispecie, non è stato dimostrato. Così, il Regno di Svezia non si è attivato per individuare la soglia al di là della quale le sofferenze o i dolori risultino inaccettabili né per dimostrare che detta soglia sia superata nel caso di specie. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sentenza del Tribunale Sez. II, 11/07/2007, causa T-229/04
Nota:
* Il paraquat è una sostanza attiva che rientra nella composizione di uno dei tre diserbanti più utilizzati al mondo. Esso agisce come erbicida non selettivo ad ampio spettro, particolarmente attivo contro le piante infestanti. Esso distrugge le parti verdi della pianta essiccandone il fogliame, senza attaccare il sistema radicolare. L'azione abortiva e distruttrice è localizzata nel luogo di applicazione del prodotto. Quest'ultimo è utilizzato per più di 50 varietà di colture in più di 120 paesi ed è commercializzato in forma di erbicida una sessantina d'anni.
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)
11 luglio 2007
«Direttiva 91/414/CEE – Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva
paraquat – Autorizzazione all'immissione in commercio – Procedura
d'autorizzazione – Protezione della salute umana e degli animali»
Nella causa T‑229/04,
Regno di Svezia, rappresentato dal sig. A. Kruse, in qualità di agente,
ricorrente,
sostenuto dal
Regno di Danimarca, rappresentato dai sigg. J. Molde, A. Jacobsen e J.
Bering Liisberg, in qualità di agenti,
dalla
Repubblica d'Austria, rappresentata dal sig. E. Riedl, in qualità di
agente,
e dalla
Repubblica finlandese, rappresentata dalle sig.re T. Pynnä e E. Bygglin,
in qualità di agenti,
intervenienti
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra L. Ström
van Lier e dal sig. B. Doherty, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda d'annullamento della direttiva della
Commissione 1° dicembre 2003, 2003/112/CE, che modifica la direttiva
91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva paraquat
(GU L 321, pag. 32),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione ampliata),
composta dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij, N.J. Forwood,
dalla sig.ra I. Pelikánová e dal sig. S. Papasavvas, giudici,
cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione
orale del 3 ottobre 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Ambito normativo
I – Disposizioni del Trattato
1 L'art. 6 CE stabilisce che le esigenze connesse con la tutela
dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e
nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'art. 3,
in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.
2 L'art. 152, n. 1, CE dispone che nella definizione e nell'attuazione
di tutte le politiche ed attività della Comunità sia garantito un
livello elevato di protezione della salute umana.
3 L'art. 174, n. 2, CE sancisce che la politica della Comunità in
materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto
della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità.
Tale disposizione prevede altresì che la politica ambientale comunitaria
sia fondata sul principio della precauzione.
4 Ai sensi dell'art. 174, n. 3, CE, la Comunità, nel predisporre la sua
politica in materia ambientale, tiene conto dei dati scientifici e
tecnici disponibili.
II – Direttiva 91/414/CEE
5 Il nono 'considerando' della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991,
91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari (GU L 230, pag. 1), prevede che le condizioni di
autorizzazione dei prodotti fitosanitari debbano garantire un elevato
livello di protezione onde evitare soprattutto che vengano autorizzati
prodotti fitosanitari i cui rischi per la salute, le acque sotterranee e
l'ambiente non siano stati adeguatamente studiati. Detto 'considerando'
precisa inoltre che la protezione della salute dell'uomo e la protezione
dell'ambiente sono prioritarie rispetto all'obiettivo di migliorare la
produzione vegetale.
6 L'art. 2 della direttiva 91/414 definisce i prodotti fitosanitari,
segnatamente, come le sostanze attive e i preparati contenenti una o più
sostanze attive, presentate nella forma in cui vengono consegnate
all'utilizzatore e destinate a eliminare le piante indesiderate. Tale
articolo definisce le sostanze attive come le sostanze o i microrganismi
aventi un'azione generale o specifica sugli organismi nocivi o su
vegetali, parti di vegetali o prodotti vegetali.
7 L'art. 4, n. 1, della direttiva 91/414 stabilisce quanto segue:
«Gli Stati membri prescrivono che un prodotto fitosanitario possa essere
autorizzato soltanto se:
a) le sue sostanze attive sono elencate nell'allegato I e sono
soddisfatte le condizioni ivi stabilite e, per quanto concerne le
lettere b), c), d) ed e), in applicazione dei principi uniformi di cui
all'allegato VI;
b) è accertato, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e
tecniche, e dimostrato dalla valutazione del fascicolo di cui
all'allegato III, che se è utilizzato in conformità dell'articolo 3,
paragrafo 3 e tenuto conto di tutte le condizioni normali d'impiego e
delle conseguenze del suo uso, tale prodotto:
(...)
iii) non provoca sofferenze e dolori inaccettabili ai vertebrati da
combattere;
iv) non ha effetti nocivi, in maniera diretta o indiretta, sulla salute
dell'uomo o degli animali (ad esempio attraverso l'acqua potabile, il
cibo o i mangimi) o sulle acque sotterranee;
v) non ha nessun influsso inaccettabile sull'ambiente, per quanto
riguarda, in particolare:
– (...)
– l'impatto sulle specie non bersaglio;
(...)».
8 Ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva 91/414:
«1. In base alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche una sostanza
attiva viene iscritta nell'allegato I per un periodo iniziale non
superiore a dieci anni se si può supporre che prodotti fitosanitari
contenenti la sostanza attiva soddisfino alle seguenti condizioni:
a) che i loro residui derivanti da un'applicazione conforme alla buona
pratica fitosanitaria non abbiano effetti nocivi sulla salute dell'uomo
o degli animali o sulle acque sotterranee né un influsso inaccettabile
sull'ambiente e che detti residui, se significativi dal punto di vista
tossicologico o ambientale, possano essere misurati con metodi di
applicazione corrente;
b) che il loro impiego derivante da un'applicazione conforme alla buona
pratica fitosanitaria non abbia effetti nocivi sulla salute dell'uomo o
degli animali né un influsso inaccettabile sull'ambiente, come stabilito
dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punti iv) e v)».
9 L'art. 5, n. 4, della direttiva 91/414 prevede che «[l]'iscrizione di
una sostanza attiva nell'allegato I può essere soggetta a condizioni
concernenti [in particolare] (…) le restrizioni derivanti dall'esame
delle informazioni di cui all'articolo 6, tenendo conto delle condizioni
agricole, fitosanitarie e ambientali, comprese quelle climatiche (…)[e]
le modalità di uso».
10 L'art. 6 della direttiva 91/414 dispone, segnatamente, che
l'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I della direttiva
citata sia decisa secondo la procedura prevista all'art. 19 della
stessa. L'art. 19 della direttiva 91/414, come modificato dal
regolamento (CE) del Consiglio 14 aprile 2003, n. 806, recante
adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai
comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue
competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati
secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L
122, pag. 1), prevede che la Commissione è assistita da un comitato di
regolamentazione, vale a dire dal comitato permanente per la catena
alimentare e la salute degli animali (in prosieguo: il «comitato
permanente»).
11 L'art. 8 della direttiva 91/414 precisa che talune sostanze attive
sono oggetto di un esame progressivo nell'ambito di un programma di
lavoro della Commissione.
12 L'allegato II della direttiva 91/414 elenca i requisiti del dossier
da presentare ai fini dell'inclusione di una sostanza attiva
nell'allegato I della direttiva 91/414. Nell'introduzione all'allegato
II si precisa che l'informazione richiesta deve comprendere,
segnatamente, un dossier tecnico che contenga, per un verso, i dati
necessari per valutare i prevedibili rischi, immediati o ritardati, che
la sostanza può provocare all'uomo, agli animali e all'ambiente, e, per
altro verso, che contenga i risultati degli studi che sono in parte
indicati in seguito, nonché una relazione completa ed imparziale degli
studi compiuti, unitamente alla descrizione completa degli stessi,
ovvero una giustificazione accettabile per l'autorità competente qualora
taluni dati o informazioni specifiche non risultino necessari o non
possano essere forniti.
13 Dal punto 5.7 della parte A dell'allegato II della direttiva 91/414
emerge che devono essere effettuati studi di neurotossicità ritardata,
il cui scopo è fornire dati sufficienti per valutare se la sostanza
attiva possa provocare neurotossicità tardiva dopo esposizione acuta,
per le sostanze con struttura simile o connessa con quella di sostanze
che possono indurre neurotossicità ritardata, come gli organofosfati.
14 L'allegato VI della direttiva 91/414 (in prosieguo: l'«allegato VI»)
enuncia i principi uniformi per garantire che gli Stati membri
applichino i requisiti di cui all'art. 4, n. 1, lett. b), c), d) ed e)
di tale direttiva in maniera uniforme e con l'elevato livello di
protezione della salute umana, animale e dell'ambiente perseguito dalla
direttiva stessa. Ai sensi dell'art. 18, n. 1, della direttiva 91/414, i
principi uniformi sono stati inizialmente introdotti dalla direttiva del
Consiglio 27 luglio 1994, 94/43/CE, che definisce l'allegato VI (GU L
227, pag. 31). La citata direttiva è stata annullata dalla sentenza
della Corte 18 giugno 1996, pronunciata nella causa C‑303/94,
Parlamento/Consiglio (Racc. pag. I‑2943). Il Consiglio ha in seguito
adottato la direttiva 22 settembre 1997, 97/57/CE, che definisce
l'allegato VI (GU L 265, pag. 87).
15 Il punto A 2, lett. c), dell'allegato VI stabilisce quanto segue:
«Nella valutazione delle domande e nella concessione delle
autorizzazioni, gli Stati membri devono (...) prendere in considerazione
gli altri dati tecnici o scientifici pertinenti di cui possono
ragionevolmente disporre e relativi alla qualità o ai potenziali effetti
dannosi del prodotto fitosanitario, dei suoi componenti o dei suoi
residui».
16 Ai sensi del punto C 2.4.1.1 dell'allegato VI, «[n]on viene concessa
l'autorizzazione se il grado di esposizione dell'operatore nella
manipolazione e nell'impiego del prodotto fitosanitario secondo le
modalità proposte, ivi compresi il dosaggio e il metodo di applicazione,
supera la dose accettabile di esposizione dell'operatore».
17 Il punto C 2.5.2.1 dell'allegato VI prevede, in particolare, che se
vi è la possibilità di esposizione per uccelli e altri vertebrati
terrestri non bersaglio, non venga concessa autorizzazione se il
rapporto tossicità a lungo termine/esposizione è minore di 5, a meno che
un'appropriata valutazione del rischio non dimostri inequivocabilmente
che non si determinano conseguenze inaccettabili dopo l'impiego del
prodotto fitosanitario secondo le modalità proposte.
III – Regolamento (CEE) n. 3600/92
18 L'art. 4 del regolamento (CEE) della Commissione 11 dicembre 1992, n.
3600, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma
di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414 (GU
L 366, pag. 10), dispone, segnatamente, che il produttore che desideri
garantire l'iscrizione di una delle sostanze attive esistenti
nell'allegato I della direttiva 91/414 ne dia comunicazione alla
Commissione.
19 Ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 3600/92, la
Commissione decide l'elenco di sostanze attive notificate da valutare e
designa uno Stato membro relatore per la valutazione di ciascuna
sostanza attiva.
20 L'art. 6 del regolamento n. 3600/92 prevede, in sostanza, che gli
autori della notifica di cui all'art. 4 del medesimo regolamento debbano
inviare all'autorità designata dello Stato membro relatore, per una data
sostanza attiva, una sintesi della pratica e una pratica completa.
21 Emerge dall'art. 6, n. 2, del regolamento n. 3600/92 che la sintesi
della pratica include, segnatamente, una copia della notificazione, le
condizioni d'uso della sostanza attiva raccomandate in relazione alla
sua iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414, le sintesi e i
risultati delle prove disponibili nonché il nome della persona o
dell'istituto che le ha eseguite, per un verso, per ciascun punto
dell'allegato II della direttiva 91/414 e, per altro verso, per ciascun
punto dell'allegato III di questa stessa direttiva che risulti essere
pertinente ai fini della valutazione dei requisiti di cui all'art. 5
della medesima e per una o più preparazioni rappresentative delle
condizioni d'impiego raccomandate.
22 L'art. 6, n. 2, del regolamento n. 3600/92 precisa inoltre che
qualora le sintesi e i risultati delle prove non siano disponibili, la
sintesi della pratica contiene le motivazioni scientifiche o tecniche
secondo le quali l'informazione non è necessaria a valutare la sostanza
attiva in ordine ai requisiti di cui all'art. 5 della direttiva 91/414,
in conformità alle disposizioni introduttive degli allegati II e III di
tale direttiva, oppure un impegno, da parte del produttore o dei
produttori che presentano la pratica, che l'informazione mancante sarà
inviata successivamente, secondo un calendario dettagliato.
23 L'art. 6, n. 3, del regolamento n. 3600/92 stabilisce che la pratica
completa deve contenere i protocolli e i rapporti di studio integrali
riguardanti tutte le informazioni di cui all'art. 6, n. 2, lett. c), del
regolamento n. 3600/92.
24 L'art. 7, n. 1, del regolamento n. 3600/92 prevede alla lett. a) che,
per ciascuna sostanza attiva della quale uno Stato membro è stato
designato come relatore, quest'ultimo debba, in particolare, esaminare
le pratiche di cui all'art. 6, nn. 2 e 3, del regolamento n. 3600/92. Ai
sensi della lett. b) di questo stesso numero, lo Stato membro relatore,
immediatamente dopo aver esaminato una pratica, fa sì che i notificanti
presentino la pratica riassunta aggiornata agli altri Stati membri e
alla Commissione.
25 L'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 3600/92 impone allo
Stato membro relatore di inviare alla Commissione un rapporto sulla
valutazione delle pratiche di cui all'art. 6, nn. 2 e 3, del regolamento
n. 3600/92, che raccomandi di iscrivere la sostanza attiva nell'allegato
I della direttiva precisando le condizioni della sua iscrizione, oppure
di ritirare la sostanza attiva dal mercato, oppure di sospenderne la
commercializzazione, con la possibilità di riconsiderarne l'iscrizione
nell'allegato I previa presentazione dei risultati di ulteriori prove o
informazioni specificate nel rapporto, oppure ancora di subordinare
qualsiasi decisione in merito all'eventuale iscrizione alla
presentazione dei risultati di ulteriori prove o informazioni
specificate nel rapporto.
26 Ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 3600/92, dall'inizio
del suo esame lo Stato membro relatore può invitare i notificanti a
presentare miglioramenti o integrazioni delle rispettive pratiche.
Inoltre lo Stato membro relatore può, fin dall'inizio di tale esame,
consultare esperti di altri Stati membri nonché richiedere ad altri
Stati membri ulteriori informazioni tecniche o scientifiche necessarie
ai fini della valutazione.
27 L'art. 7, n. 3, del regolamento n. 3600/92 stabilisce, in
particolare, che dopo aver ricevuto il rapporto dello Stato membro
relatore la Commissione sottopone all'esame del comitato permanente la
sintesi della pratica e il rapporto dello Stato membro relatore. Tale
disposizione precisa altresì che prima di trasmettere la pratica e il
rapporto al comitato permanente la Commissione trasmette il rapporto
dello Stato membro relatore agli altri Stati membri, a titolo
informativo.
28 L'art. 8, n. 1, del regolamento n. 3600/92 prevede, in sostanza, che,
dopo aver ricevuto i risultati delle prove o delle informazioni
complementari, lo Stato membro relatore è tenuto a esaminare tali dati,
a garantire che la sintesi e i risultati delle prove complementari
oppure le informazioni complementari vengano inviate dal notificante
agli altri Stati membri e alla Commissione e a comunicare alla
Commissione la sua valutazione di tali informazioni sotto forma di
addendum al rapporto di valutazione. Tale rapporto è altresì presentato
al comitato permanente.
Fatti della controversia
I – Procedura che ha condotto all'adozione della direttiva 2003/112/CE
29 Il paraquat è una sostanza attiva che rientra nella composizione di
uno dei tre diserbanti più utilizzati al mondo. Esso agisce come
erbicida non selettivo ad ampio spettro, particolarmente attivo contro
le piante infestanti. Esso distrugge le parti verdi della pianta
essiccandone il fogliame, senza attaccare il sistema radicolare.
L'azione abortiva e distruttrice è localizzata nel luogo di applicazione
del prodotto. Quest'ultimo è utilizzato per più di 50 varietà di colture
in più di 120 paesi ed è commercializzato in forma di erbicida una
sessantina d'anni.
30 Tale sostanza attiva è stata vietata in tredici paesi, tra cui la
Svezia, la Danimarca, l'Austria e la Finlandia.
31 Nel mese di luglio 1993, numerosi produttori di paraquat, tra cui
l'impresa Zeneca, nei diritti della quale è poi succeduta l'impresa
Syngenta (in prosieguo: il «notificante») hanno notificato alla
Commissione, ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 3600/92, la loro
intenzione di ottenere l'iscrizione di detta sostanza attiva
nell'allegato I della direttiva 91/414.
32 Ai sensi del regolamento (CE) della Commissione 27 aprile 1994, n.
933, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e
designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE)
n. 3600/92 (GU L 107, pag. 8), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord è stato designato Stato membro relatore per la sostanza attiva
paraquat (in prosieguo: lo «SMR»).
33 Il notificante ha trasmesso allo SMR una pratica relativa
all'iscrizione del paraquat e in data 31 ottobre 1996 lo SMR ha
comunicato alla Commissione un rapporto d'esame preliminare (in
prosieguo: il «rapporto preliminare»). In tale rapporto preliminare, lo
SMR proponeva di sospendere la decisione in ordine all'iscrizione del
paraquat nell'allegato I della direttiva 91/414 fino alla comunicazione
di ulteriori informazioni relative, in particolare, agli effetti della
sostanza attiva sulla riproduzione degli uccelli e alla tossicità della
sostanza attiva per le lepri. Per altro verso, lo SMR proponeva talune
condizioni relative all'eventuale iscrizione del paraquat nell'allegato
I della direttiva 91/414.
34 La Commissione ha trasmesso il rapporto preliminare agli Stati membri
e al notificante affinché presentassero le loro osservazioni.
35 Il rapporto preliminare e la pratica sono stati del pari sottoposti
all'esame di un gruppo di esperti, lo European Commission Co-ordination
(ECCO), creato dalla Commissione nel 1996. Detto esame si è svolto sotto
forma di consultazioni di esperti tecnici di taluni Stati membri,
organizzate dalla Commissione tra l'aprile e il luglio 1997. Il parere
di tali esperti è stato richiesto in ordine a diversi aspetti del
paraquat. Gli aspetti esaminati e i risultati delle riunioni di tale
gruppo di esperti sono stati trasposti in un rapporto (in prosieguo: il
«rapporto sull'esame dell'ECCO»). Detto rapporto è stato comunicato agli
Stati membri e al notificante per eventuali commenti o chiarimenti.
36 Nel maggio 2000, lo SMR ha redatto un addendum al rapporto
preliminare, contenente, in particolare, le sue osservazioni in merito
all'esposizione degli utilizzatori, delle lepri e degli uccelli al
paraquat.
37 La pratica, il rapporto preliminare col relativo addendum, il
rapporto sull'esame dell'ECCO, nonché i commenti e i chiarimenti
ricevuti sono stati inviati al comitato permanente per sottoporli alla
sua valutazione. L'esame del comitato permanente si è svolto nel periodo
che va dal giugno 2000 al luglio 2003.
38 La Commissione ha deciso inoltre di trasmettere i documenti citati al
punto precedente al comitato scientifico delle piante, istituito con la
sua decisione 23 luglio 1997, 97/579/CE, che istituisce i comitati
scientifici nel settore della salute dei consumatori e della sicurezza
dei generi alimentari (GU L 237, pag. 18; in prosieguo: il «comitato
scientifico»), al fine, segnatamente, di ottenere il parere di detto
comitato in ordine ai rischi per gli operatori, prendendo in
considerazione, in particolare, le esposizioni in forma inalatoria e
cutanea, nonché in ordine ai rischi che gli impieghi previsti potrebbero
comportare per la riproduzione degli uccelli e per le lepri. Il 20
dicembre 2001 il comitato scientifico ha rilasciato il suo parere. A
seguito di tale parere, il notificante ha inviato taluni dati
complementari.
39 Nel settembre 2002, lo SMR ha presentato un rapporto contenente i
suoi commenti relativi al parere del comitato scientifico e ai dati
complementari inviati dal notificante (in prosieguo: il «secondo
rapporto dello SMR»).
40 Durante il procedimento di valutazione del paraquat sono state
sintetizzate ed inserite in una tabella di valutazione talune
osservazioni e conclusioni trasmesse da vari intervenienti.
41 La procedura di valutazione del paraquat in vista della sua
iscrizione nell'allegato I della direttiva si è conclusa con la riunione
del comitato permanente del 3 ottobre 2003. Le conclusioni cui si è
giunti in tale riunione sono riportate nel rapporto d'esame della
Commissione.
II – Direttiva 2003/112/CE
42 Il 1° dicembre 2003 la Commissione ha adottato la direttiva
2003/112/CE, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con
l'iscrizione della sostanza attiva paraquat (GU L 321, pag. 32; in
prosieguo: la «direttiva impugnata»). Il quarto 'considerando' della
direttiva impugnata è così formulato:
«Il rapporto sul paraquat, unitamente ad informazioni complementari, era
stato (...) sottoposto al comitato scientifico (...) con la richiesta di
pronunciarsi: (...) sul rischio per gli operatori, tenendo conto in
particolare della potenziale esposizione cutanea e inalatoria; (...) sui
rischi che gli impieghi previsti potrebbero comportare per le lepri e
gli uccelli in riproduzione. (...) Sulla scorta degli studi
sull'esposizione in campo, sostenuti dai dati di indagini sanitarie
condotte sugli operatori, il comitato ha ritenuto che, laddove il
paraquat venga utilizzato come prodotto fitosanitario secondo le
modalità raccomandate dalla prescritta buona prassi di lavoro, il suo
impiego non costituisce un rischio sanitario significativo per gli
operatori. (...) Il comitato scientifico era giunto peraltro alla
conclusione che, benché gli studi esistenti evidenziassero un pericolo
per gli uccelli che nidificano a terra, per una valutazione definitiva
del rischio erano necessari ulteriori dati sulle reali esposizioni.
Questi dati sono stati successivamente forniti e la valutazione
nell'ambito del comitato permanente (...) ha permesso di concludere che
esistono diverse situazioni in cui l'esposizione degli uccelli che
nidificano a terra risulta trascurabile. Esistono tuttavia scenari in
cui l'esposizione può sussistere. La valutazione condotta nell'ambito
del comitato permanente (...) ha concluso che il rischio sarebbe
accettabile, purché si applichino adeguate misure di attenuazione dei
rischi. Il comitato scientifico è infine giunto alla conclusione che il
paraquat potrebbe avere effetti letali e subletali per le lepri, per
quanto non sia possibile stimarne l'entità sulla base dei dati
disponibili. Le osservazioni del comitato scientifico sono state prese
in considerazione per l'elaborazione della presente direttiva e del
rapporto di riesame. La valutazione condotta nell'ambito del comitato
permanente (...) ha concluso che il rischio sarebbe accettabile se si
applicassero adeguate misure di attenuazione dei rischi».
43 Il quinto 'considerando' della direttiva impugnata è così redatto:
«Dalle valutazioni effettuate è lecito supporre che taluni impieghi dei
prodotti fitosanitari contenenti paraquat possano soddisfare, in
generale, i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, [lett.] a) e
b), della direttiva 91/414/CEE, purché vengano adottate adeguate misure
di attenuazione dei rischi. È quindi opportuno iscrivere il paraquat
nell'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni
per i prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva possano
essere concesse conformemente alle disposizioni della menzionata
direttiva. Determinati impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti
paraquat rappresentano tuttavia un rischio inaccettabile e non vanno
pertanto autorizzati. Si ritiene inoltre opportuno che gli Stati membri
impongano al notificante, o a qualsiasi altro titolare
dell'autorizzazione per il paraquat, di mettere a punto un programma di
gestione mirante soprattutto alla sicurezza dell'operatore e che i
succitati soggetti forniscano un rendiconto annuo alla Commissione
sull'incidenza dei problemi sanitari sugli operatori e sulle
ripercussioni potenziali per le lepri. Ciò consentirebbe di verificare
se le misure di riduzione dei rischi adottate dagli Stati membri siano
servite effettivamente a contenere entro limiti accettabili i rischi
potenziali per gli operatori e per le lepri, nonché di operare, ove
necessario, una nuova verifica delle proprietà e dei relativi rischi
potenziali per gli esseri umani e per l'ambiente, alla luce dei
progressi scientifici».
44 Ai sensi dell'art. 1 della direttiva impugnata, «[l]'allegato I della
direttiva 91/414/CEE è modificato come specificato nell'allegato della
presente direttiva». Oltre all'iscrizione del paraquat nell'allegato I
della direttiva 91/414, l'allegato della direttiva impugnata, al titolo
«Disposizioni specifiche» dispone quanto segue:
«Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.
Non devono essere autorizzate le seguenti utilizzazioni:
– applicazioni con attrezzatura a spalla e a mano nel giardinaggio
domestico, tanto per uso amatoriale quanto professionale,
– applicazioni mediante attrezzature di polverizzazione,
– applicazioni a ultra basso volume (ULV).
Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener
conto delle conclusioni del rapporto di riesame [della Commissione] del
paraquat, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal
comitato permanente (...) il 3 ottobre 2003. Per effettuare la
valutazione globale, gli Stati membri debbono prestare particolare
attenzione alla protezione di:
– operatori, in particolare per le applicazioni con attrezzatura a
spalla e a mano,
– uccelli che nidificano a terra. Ove le ipotesi di impiego comportino
una potenziale esposizione delle uova, dovrebbe essere svolta una
valutazione del rischio e, nei casi opportuni, dovrebbero essere
applicate misure di attenuazione dei rischi,
(...)
– lepri [; q]ualora le ipotesi di impiego comprendano una potenziale
esposizione delle lepri, dovrebbe essere svolta una valutazione del
rischio e, nei casi opportuni, dovrebbero essere applicate misure di
attenuazione dei rischi.
Gli Stati membri provvedono affinché i titolari di autorizzazioni
presentino, entro il 31 marzo di ogni anno fino al 2008, un rendiconto
sull'incidenza dei problemi sanitari per gli operatori e sulle
ripercussioni per le lepri in una o più zone di utilizzazione
significative, unitamente ai dati sulle vendite e ad uno studio sulle
modalità di impiego, in modo tale da fornire un quadro realistico
dell'impatto del paraquat in termini tossicologici ed ecologici.
Gli Stati membri devono garantire che i concentrati per uso tecnico
comprendano un emetico efficace. Le formulazioni liquide devono
contenere un emetico efficace, coloranti blu/verde e agenti fetidi o
olfattivi di allerta. Possono essere inclusi anche altri fitoprotettori,
ad esempio gli ispessenti.
Gli Stati membri devono conformarsi alla specifica FAO».
Procedimento
45 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il
27 febbraio 2004, il Regno di Svezia ha proposto il presente ricorso.
Esso è stato iscritto al ruolo della Corte col numero C‑102/04.
46 Con decisione della Corte 8 giugno 2004, la causa è stata rinviata al
Tribunale, in applicazione della decisione del Consiglio 26 aprile 2004,
2004/407/CE, Euratom, che modifica gli articoli 51 e 54 del protocollo
sullo statuto della Corte di giustizia (GU L 132, pag. 5). La causa è
stata quindi iscritta al ruolo del Tribunale col numero T‑229/04.
47 Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 17 giugno
2004, il Regno di Danimarca e la Repubblica di Finlandia hanno chiesto
di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni
del Regno di Svezia. La stessa richiesta è stata formulata dalla
Repubblica d'Austria con atto depositato presso la cancelleria del
Tribunale il 21 giugno 2004. Con ordinanza 15 dicembre 2004 il
presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha ammesso tali
interventi. Le parti intervenienti hanno depositato le loro memorie e le
altre parti hanno depositato le loro osservazioni in merito a queste
ultime entro i termini impartiti.
48 In applicazione dell'art. 14, n. 1, del regolamento di procedura del
Tribunale e su proposta della Seconda Sezione, il Tribunale ha deciso,
sentite le parti, in conformità all'art. 51 del citato regolamento, di
rinviare la causa alla Seconda Sezione ampliata.
49 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione
ampliata) ha deciso di aprire la fase orale.
50 Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste
dall'art. 64 del regolamento di procedura, il Tribunale, facendo seguito
ad una richiesta in tal senso del Regno di Svezia, ha invitato la
Commissione a fornire un documento da quest'ultima denominato «studio
francese» e ha del pari formulato per iscritto taluni quesiti alle
parti, invitandole a rispondere per iscritto ad alcuni di tali quesiti
prima dell'udienza. La Commissione ha dato seguito alla richiesta di
produzione dello studio francese e le parti hanno presentato le loro
risposte scritte ai quesiti nei termini impartiti.
51 All'udienza del 3 ottobre 2006 le parti hanno esposto le loro difese
orali e hanno risposto ai quesiti scritti e orali formulati dal
Tribunale.
Conclusioni delle parti
52 Il Regno di Svezia, sostenuto dal Regno di Danimarca, dalla
Repubblica d'Austria e dalla Repubblica di Finlandia, chiede che il
Tribunale voglia:
– annullare la direttiva impugnata;
– condannare la Commissione alle spese.
53 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare il Regno di Svezia, nonché il Regno di Danimarca, la
Repubblica d'Austria e la Repubblica di Finlandia alle spese.
Diritto
54 A sostegno del proprio ricorso, il Regno di Svezia, sostenuto dalle
parti intervenienti, invoca due gruppi di motivi. I motivi del primo
gruppo, di carattere procedurale, si basano sulla violazione dell'art. 7
del regolamento n. 3600/92, dell'art. 5 della direttiva 91/414 e
dell'art. 174, n. 3, CE. I motivi appartenenti al secondo gruppo sono
basati sulla violazione dell'art. 5 della direttiva 91/414, del
principio relativo al requisito di integrazione, del requisito del
livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana e del
principio di precauzione.
55 La Commissione contesta la fondatezza di ciascuno di tali gruppi di
motivi.
56 Peraltro, le parti hanno altresì effettuato talune osservazioni in
merito al dossier scientifico relativo al paraquat, in ordine alle quali
il Regno di Svezia ha precisato all'udienza, senza essere contraddetto
sul punto dalla Commissione, che esse valevano quale fondamento fattuale
dei motivi e degli argomenti esplicitamente richiamati negli atti.
I – Sullo stato del dossier scientifico relativo al paraquat
A – Considerazioni generali
57 Il Regno di Svezia afferma che il paraquat è la sostanza maggiormente
pericolosa per la salute – in termini di tossicità acuta – che sia mai
stata inserita nell'allegato I della direttiva 91/414, poiché le lesioni
provocate da tale sostanza hanno carattere irreversibile. A tal
proposito, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) affermerebbe che
in caso di introduzione del paraquat nel corpo, ovvero in caso di
versamento dello stesso in forma concentrata sulla pelle, si producono,
dopo un determinato lasso di tempo, effetti gravi se non addirittura
mortali.
58 Il Regno di Svezia precisa che l'ingestione di 2 centilitri di
paraquat concentrato è fatale. Uno studio relativo ai decessi cagionati
da avvelenamento da pesticidi in Inghilterra e nel Galles tra il 1980 e
il 1991 (in prosieguo: lo «studio Thompson») rivelerebbe che in tale
periodo si sono verificati incidenti mortali, e ciò nonostante le misure
di riduzione dei rischi assunte dal notificante a partire dagli anni
'80. Tali misure lascerebbero pertanto sussistere un rischio
inaccettabile di esposizione alla sostanza, che può condurre a lesioni
irreversibili ovvero al decesso della vittima.
59 Quanto ai rischi connessi all'inalazione della sostanza, il Regno di
Svezia afferma che uno studio basato su metodi di misurazione molto
precisi ha dimostrato che un impiego normale, di lungo periodo, del
paraquat poteva incidere sulla capacità di assorbimento dell'ossigeno
(in prosieguo: lo «studio Dalvie»).
60 Il Regno di Svezia aggiunge che sono stati accertati casi di
intossicazione mortale da esposizione cutanea. In tal senso, uno studio
rivelerebbe che un utilizzatore può subire un'esposizione mortale dopo
tre ore e mezza di polverizzazione mediante un apparecchio non avente
tenuta stagna (in prosieguo: lo «studio Wesseling»). A tal proposito, la
Repubblica di Finlandia espone il caso di un operatore i cui pantaloni
si sono macchiati con paraquat durante un'operazione di travaso e che
avrebbe atteso 48 ore prima di lavare la macchia stessa. Dieci giorni
dopo l'incidente la sua attività polmonare sarebbe cessata ed egli
sarebbe deceduto quindici giorni dopo l'incidente descritto. Lo studio
Wesseling preciserebbe, del pari, che sussistono correlazioni tra l'uso
prolungato del paraquat e il cancro della pelle.
61 La Commissione replica che, lungi dal rappresentare la sostanza più
nociva che sia stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414, il
paraquat è considerato dall'OMS come una sostanza moderatamente tossica.
62 Per quanto riguarda i rischi collegati all'ingestione della sostanza,
dai dati relativi ai casi di ingestione nel Regno Unito tra il 1980 e il
1991, contenuti nel rapporto preliminare e ai quali fa riferimento il
Regno di Svezia, emergerebbe che il numero di ingestioni non
intenzionali e di decessi è costantemente diminuito e che, con
l'eccezione di due casi dubbi nel 1987, dal 1983 non è stato registrato
nel Regno Unito alcun decesso, ancorché i quantitativi di vendita di
prodotti contenenti paraquat siano in costante aumento. Essa aggiunge
che lo studio Thompson si limita a precisare che 33 decessi su un totale
di 3 978 sono stati provocati da pesticidi contenenti paraquat e che si
trattava, in maggioranza, di casi di suicidio.
63 Quanto alle conseguenze dell'inalazione del paraquat, la Commissione
rileva che usuali test polmonari hanno consentito di dimostrare che gli
effetti conseguenti all'impiego prolungato del paraquat non riguardano
la funzione respiratoria, bensì la capacità di consumo d'ossigeno. Essa
aggiunge che dallo studio Dalvie risulta che non sono ancora stati
interamente dimostrati gli effetti sulle vie respiratorie di
un'esposizione prolungata a leggere dosi di paraquat e che tale studio
non ha consentito di individuare un nesso tra un'esposizione di lunga
durata al paraquat e i sintomi segnalati.
64 Infine, quanto alle conseguenze di un'esposizione cutanea al paraquat,
la Commissione afferma che lo studio Wesseling precisa che il paraquat è
uno dei pesticidi più utilizzati al mondo, che esso è utilizzato senza
alcuna restrizione nella maggioranza dei paesi e che esso è considerato
sicuro dalla maggioranza delle autorità di controllo. Tale studio
riferirebbe di un incidente mortale in cui lo zaino contenente il
paraquat non aveva tenuta stagna. A quest'ultimo proposito, la
Commissione osserva che all'interno della Comunità è obbligatorio
portare equipaggiamenti protettivi quando si applicano prodotti
fitosanitari contenenti paraquat. Lo studio Wesseling non sarebbe
pertanto rilevante nella fattispecie, in quanto farebbe riferimento a
una situazione atipica. Da tale studio non emergerebbe neppure alcuna
correlazione tra l'impiego del paraquat per un lungo periodo e il cancro
della pelle. Oltretutto, l'OMS non considererebbe il paraquat come una
sostanza cancerogena.
B – Sulla correlazione tra l'esposizione al paraquat e il morbo di
Parkinson
65 Il Regno di Svezia sostiene che nella letteratura concernente la
neurotossicità del paraquat vi sono indizi in merito ad una correlazione
tra l'impiego della sostanza e la comparsa del morbo di Parkinson, una
malattia neurodegenerativa che colpisce gli esseri umani, ancorché non
sia stata dimostrata l'esistenza di un rapporto certo tra l'impiego del
paraquat e la malattia citata. In tal senso, uno studio del 2002
realizzato su topi dimostrerebbe che il paraquat può provocare lesioni
del sistema nervoso ritenute caratteristiche del morbo di Parkinson (in
prosieguo: lo «studio McCormack»). Inoltre, uno studio effettuato negli
anni '90 testimonierebbe la rilevanza della correlazione tra
l'esposizione al paraquat e la comparsa del morbo di Parkinson (in
prosieguo: lo «studio Hertzman»).
66 La Commissione afferma, in sostanza, che non è mai stato dimostrato
un nesso eventuale tra il paraquat e il morbo di Parkinson. Così, lo
studio Hertzman rappresenterebbe un'analisi retrospettiva che ha
ricercato fattori di rischio collegati all'ambiente nel caso del morbo
di Parkinson e rileverebbe un aumento del rischio per le persone che
hanno lavorato nell'ambito di colture arboree da frutto o in
stabilimenti di piallatura.
67 Lo studio McCormack riguarderebbe topi appena nati, allevati in modo
tale da essere sensibili al morbo di Parkinson, cui era stata iniettata
una dose massiccia di paraquat. Sul piano tossicologico tale studio non
sarebbe pertinente per la salute umana, in quanto non rifletterebbe
un'esposizione realistica, neppure nella più sfavorevole delle ipotesi
d'impiego. A quest'ultimo proposito, la Commissione sostiene che le dosi
iniettate erano mille volte superiori alla dose media giornaliera e
duemila volte superiori alla dose accettabile di esposizione
dell'operatore (Acceptable Operator Exposure Level; in prosieguo: l'«AOEL»).
Tale studio avrebbe ad oggetto la valutazione del pericolo che può
presentare il paraquat, piuttosto che la valutazione dei rischi, intesa
come stima dei rischi cui si espone un utilizzatore in caso di impiego
in condizioni realistiche.
68 Peraltro, da un esame della letteratura esistente risulterebbe che
non vi è alcun nesso tra l'impiego del paraquat e il morbo di Parkinson.
A tal proposito la Commissione si riferisce, segnatamente, a un esame
della letteratura scientifica effettuato nel 2001 per conto dell'Advisory
Committee on Pesticides (comitato consultivo del Regno Unito sui
pesticidi; in prosieguo: l'«esame Dewhurst»). Ciò emergerebbe altresì da
studi epidemiologici, citati in una memoria redatta dal notificante che
sarebbe circolata in occasione della riunione del comitato permanente
del luglio 2003.
C – Sulle modellizzazioni matematiche e sugli studi sul campo
relativi al rischio per gli operatori generato dall'impiego del paraquat
69 Il Regno di Svezia afferma che le modellizzazioni matematiche e gli
studi sul campo relativi all'impiego del paraquat dimostrano che
l'impiego è fonte di rischi.
70 Per quanto riguarda, in primo luogo, le modellizzazioni, esso afferma
che queste ultime dimostrano, senza ambiguità, che l'esposizione degli
utilizzatori al paraquat supera l'AOEL. In tal senso, esso precisa che
secondo le due modellizzazioni utilizzate per calcolare l'esposizione
degli utilizzatori professionali di paraquat, tenendo conto
dell'esistenza ovvero dell'assenza di equipaggiamento personale
protettivo nonché dei vari metodi di impiego della sostanza
(polverizzatore a spalla ovvero fissato su un trattore), l'esposizione
di tali utilizzatori supera la soglia stabilita da 4 a 100 volte. I
valori calcolati sarebbero da 20 a 100 volte superiori all'AOEL in caso
di impiego di polverizzatori a spalla da parte dei lavoratori che non
portano indumenti di protezione, mentre, in caso di utilizzo di guanti
in occasione della manipolazione e della polverizzazione della sostanza,
i valori sarebbero approssimativamente 60 volte superiori all'AOEL.
Infine, anche con l'utilizzo di guanti, di protezioni respiratorie, di
tute, di cappelli a larghe falde e di calzature solide, il livello di
esposizione sarebbe superiore all'AOEL.
71 In secondo luogo, quanto agli studi sul campo, il Regno di Svezia
afferma che essi rivelano l'esistenza di esposizioni superiori all'AOEL.
72 In tal senso, uno studio effettuato nello Sri Lanka, nel quale gli
utilizzatori non portavano un equipaggiamento protettivo, dimostrerebbe,
secondo metodi d'analisi rudimentali, che le quantità assorbite dalla
pelle erano da 8 a 18 volte superiori all'AOEL. La valutazione
corrispondente basata su un'analisi delle urine dimostrerebbe livelli di
esposizione da 2 a 8 volte superiori all'AOEL.
73 Uno studio effettuato in Guatemala nel 1996 su 20 persone che avevano
utilizzato un equipaggiamento protettivo rivelerebbe che uno degli
utilizzatori avrebbe subito un livello di esposizione equivalente al
118% dell'AOEL, nonostante l'utilizzo del suo equipaggiamento protettivo
(in prosieguo: lo «studio guatemalteco»). Tale studio riferirebbe
peraltro che un altro utilizzatore, anch'egli rivestito del suo
equipaggiamento protettivo, avrebbe subito un livello di esposizione
equivalente al 92,8% della soglia, benché, secondo i termini dello
studio, tale utilizzatore avesse applicato il prodotto con prudenza.
74 Lo studio guatemalteco sarebbe pertinente in quanto il metodo di
polverizzazione utilizzato è applicabile in Europa. A tal proposito, il
Regno di Svezia osserva che ancorché l'elevato livello di esposizione
riferito dallo studio citato sia stato cagionato dal fatto che
l'utilizzatore di cui trattasi ha polverizzato il prodotto in questione
su un terreno in pendenza, un caso analogo potrebbe verificarsi in
Europa, poiché il paraquat vi è utilizzato, in particolare, nelle vigne
e negli uliveti, di cui circa 2,5 milioni di ettari sarebbero situati su
terreni in pendenza.
75 Uno studio effettuato nel 1997 in una piantagione di agrumi situata
in Spagna, e che aveva ad oggetto 20 utilizzatori muniti di
equipaggiamenti protettivi, dimostrerebbe che l'esposizione media
raggiungeva il 15% della soglia, che il 75° percentile corrispondeva al
48% della soglia, che la dose più elevata di cui sia stato misurato
l'assorbimento corrispondeva all'81% della soglia e che quattro
utilizzatori presentavano un livello di esposizione superiore al 50%
della soglia (in prosieguo: lo «studio spagnolo»).
76 Uno studio francese, richiamato dalla Commissione nell'ambito del
procedimento dinanzi al Tribunale dimostrerebbe un inaccettabile livello
di esposizione. Così, in base al resoconto della riunione del gruppo di
lavoro del comitato permanente del dicembre 2002, tale studio
giungerebbe alla conclusione che l'impiego di strumenti manuali può
rendere inaccettabile il livello di esposizione degli operatori. Dal
citato resoconto emergerebbe, del pari, che lo studio francese
raccomanda di vietare l'impiego del paraquat nei giardini dei privati e
di garantire il monitoraggio degli utilizzatori.
77 Per quanto riguarda infine le informazioni fornite dalla Repubblica
italiana e dalla Repubblica portoghese, cui si è richiamata la
Commissione nei suoi atti scritti dinanzi al Tribunale, secondo le quali
i rischi associati al paraquat sarebbero stati gestiti correttamente in
tali Stati membri, il Regno di Svezia afferma che tali informazioni non
sono supportate da alcuna prova scientifica e si baserebbero
esclusivamente sull'esperienza specifica di tali Stati membri.
78 La Commissione afferma, in primo luogo, che le modellizzazioni
matematiche di esposizione devono essere seguite da studi sul campo,
quando, come nella fattispecie, esse rilevino l'esistenza di problemi.
Essa aggiunge che, come sarebbe stato rilevato dal comitato scientifico
nel suo parere, gli studi sul campo hanno dimostrato che i modelli
teorici hanno sovrastimato l'esposizione reale in situazione di lavoro.
79 Quanto agli studi effettuati nello Sri Lanka, in Spagna e in
Guatemala, la Commissione afferma che essi sono stati commentati dallo
SMR nell'addendum al rapporto preliminare e che da tale commento emerge
che l'AOEL non viene superata qualora siano rispettate le condizioni di
impiego previste per il paraquat.
80 Essa aggiunge che lo studio francese conclude che il livello
d'esposizione può essere reso accettabile utilizzando strumenti per
trattori, mentre l'utilizzazione di strumenti manuali può renderlo
inaccettabile, e che detto studio raccomanda di vietare l'impiego del
paraquat nei giardini dei privati e di garantire il monitoraggio degli
utilizzatori. Esso rileva del pari che i dati comunicati dalla
Repubblica italiana e dalla Repubblica portoghese dimostrano che è stato
possibile gestire adeguatamente i rischi collegati all'impiego del
paraquat.
D – Sugli effetti del paraquat sulla salute degli animali
81 È pacifico tra le parti che studi sul campo dimostrano che il
paraquat può essere considerato nocivo e mortale per le lepri. È altresì
pacifico che l'esposizione delle uova al paraquat può rappresentare un
pericolo per gli embrioni degli uccelli.
II – Sul gruppo di motivi basati su una gestione della pratica in
violazione dell'art. 7 del regolamento n. 3600/92, dell'art. 5 della
direttiva 91/414 e dell'art. 174, n. 3, CE
A – Argomenti delle parti
82 Il Regno di Svezia afferma che la gestione della domanda di
iscrizione del paraquat è viziata da molteplici e gravi violazioni delle
procedure previste dal regolamento n. 3600/92, dalla direttiva 91/414 e
dall'art. 174, n. 3, CE.
83 In primo luogo, la gestione della domanda di iscrizione del paraquat
violerebbe le procedure previste dalle disposizioni citate per quanto
riguarda l'esame della questione relativa alla correlazione tra il
paraquat e il morbo di Parkinson.
84 A sostegno di tale affermazione, il Regno di Svezia afferma in primo
luogo che la questione relativa ad una correlazione tra il paraquat e il
morbo di Parkinson non è mai stata sollevata né dal notificante né dallo
SMR né dalla Commissione, ai fini della valutazione dei rischi, quando
nella letteratura scientifica e, più in particolare, negli studi
Hertzman e McCormack, vi sono indicazioni secondo cui il paraquat incide
sul sistema nervoso.
85 Quanto allo studio McCormack, il Regno di Svezia afferma, più
specificamente, che esso contiene informazioni essenziali sull'idoneità
del paraquat a danneggiare, se non addirittura a distruggere cellule
nervose cerebrali (più in particolare i neuroni dopaminergici situati
nella pars compacta della sostanza nera) e che le lesioni riguardanti
tali cellule nervose sono generalmente riconosciute come la causa
primaria del morbo di Parkinson negli esseri umani.
86 Il Regno di Svezia rileva, in secondo luogo, che per poter ritenere
che la documentazione riguardante il rapporto tra l'impiego del paraquat
e il morbo di Parkinson sia stata presa in considerazione ed esaminata,
sarebbe stato necessario, innanzitutto, che il verbale della riunione
del comitato permanente vi avesse fatto riferimento. Orbene, ancorché
talune informazioni, e segnatamente gli studi Hertzman e McCormack,
siano stati diffusi e discussi in occasione della riunione del gruppo di
lavoro del comitato permanente del luglio 2003, le discussioni a tal
proposito non sarebbero state riportate nel verbale della riunione
stessa. In seguito, la documentazione riguardante il rapporto tra
l'impiego del paraquat e il morbo di Parkinson avrebbe dovuto essere
oggetto di valutazione scritta da parte dello SMR, il che non sarebbe
accaduto. Infine, sarebbe stato necessario che lo SMR fornisse agli
altri Stati membri l'occasione di commentare la propria valutazione, il
che nella fattispecie non si sarebbe verificato.
87 Il Regno di Svezia afferma, in terzo luogo, che gli articoli relativi
all'assenza di correlazione tra il paraquat e il morbo di Parkinson, cui
fa riferimento la Commissione nelle sue memorie dinanzi al Tribunale,
non erano disponibili nel corso della procedura che ha dato luogo
all'adozione della direttiva impugnata, poiché, contrariamente ad altri
documenti dei quali è stato tenuto conto ai fini della valutazione della
sostanza attiva di cui trattasi, tali articoli non erano ancora
accessibili sul sito interno della Commissione «Communication &
Information Resource Center Administrator (CIRCA)». In particolare, il
contenuto di tali articoli non sarebbe stato richiamato o discusso nel
corso della gestione della domanda di iscrizione del paraquat. A
quest'ultimo proposito, le memorie presentate dalla Commissione dinanzi
al Tribunale non consentirebbero di individuare chiaramente il contesto
nel quale detta istituzione avrebbe svolto l'analisi e la valutazione
dei documenti cui essa fa riferimento.
88 In quarto luogo, il Regno di Svezia afferma che la questione relativa
alla connessione tra l'impiego del paraquat e il morbo di Parkinson
aveva natura complessa. Pertanto, un adeguato esame della questione
dell'iscrizione di tale sostanza nell'allegato I della direttiva 91/414
avrebbe richiesto altresì la preliminare consultazione del comitato
scientifico. Omettendo di consultare detto comitato, la Commissione
sarebbe incorsa in un errore manifesto nella gestione della pratica, in
violazione dell'art. 174, n. 3, CE, dell'art. 5, n. 1, della direttiva
91/414, del punto A 2, lett. a), dell'allegato VI, e dell'art. 7, n. 1,
del regolamento n. 3600/92.
89 In secondo luogo, il Regno di Svezia afferma che la Commissione non
ha osservato le procedure previste dal regolamento n. 3600/92, per
quanto concerne l'esame dello studio francese, nonché dei dati
comunicati dalla Repubblica italiana e dalla Repubblica portoghese.
90 In tal senso, il Regno di Svezia afferma, innanzitutto, che solamente
con la lettura del controricorso gli è risultata chiara l'importanza
assunta da tali studi e da tali dati ai fini della valutazione della
Commissione.
91 Il Regno di Svezia rileva poi che l'informazione secondo cui i rischi
associati all'impiego del paraquat sarebbero stati gestiti correttamente
in Portogallo e in Italia è stata comunicata oralmente in occasione di
due riunioni del gruppo di lavoro del comitato permanente, senza alcun
riferimento a un qualsivoglia studio o rapporto scientifico. Orbene, per
poter prendere in considerazione taluni dati ai fini di una valutazione
dei rischi, i dati stessi dovrebbero essere riportati in un dossier
scientifico scritto, in merito al quale sia possibile instaurare una
discussione.
92 Il Regno di Svezia osserva, inoltre, che lo studio francese è stato
presentato oralmente e sommariamente in occasione di una riunione del
gruppo di lavoro del comitato permanente nel dicembre 2002, e che esso
non è stato messo a disposizione degli Stati membri. Peraltro, lo SMR
non avrebbe precisato se tale studio era stato sottoposto ad un
qualsivoglia esame. Nella parte in cui tale studio è stato preso in
considerazione, prima di assumere qualsiasi decisione lo SMR sarebbe
stato tenuto, in conformità alle disposizioni del regolamento n.
3600/92, a portarlo a conoscenza degli altri Stati membri.
93 Il Regno di Svezia sostiene, infine, che lo studio francese avrebbe
dovuto essere disponibile in forma scritta e, conformemente alle
disposizioni del regolamento n. 3600/92, avrebbe dovuto dar luogo a un
dibattito nonché a una valutazione comune, prima di poter concludere che
i rischi erano accettabili con riferimento a un particolare impiego.
Inoltre, poiché lo studio francese riferiva dell'esistenza di rischi
inaccettabili per taluni impieghi del paraquat, detto studio avrebbe
dovuto essere trasmesso al comitato scientifico per ottenere un parere
in merito allo stesso.
94 La Repubblica di Finlandia aggiunge, in sostanza, che né il comitato
scientifico né il comitato permanente disponevano di studi riguardanti
gli effetti del paraquat sugli organismi acquatici.
95 La Commissione sostiene, innanzitutto, che, ai sensi dell'art. 7, n.
1, del regolamento n. 3600/92, è lo SMR che deve esaminare tutte le
informazioni disponibili. Certamente, la responsabilità del
coordinamento della gestione della pratica, della valutazione conclusiva
e dell'adozione della decisione a livello comunitario graverebbe sulla
Commissione. Tuttavia, gli Stati membri avrebbero un'influenza
significativa sulla gestione della pratica.
96 Per quanto concerne l'eventuale rapporto tra il paraquat e il morbo
di Parkinson, essa afferma che tutte le informazioni cui fa riferimento
il Regno di Svezia, come anche altre informazioni, sono state prese in
considerazione sia dalla Commissione stessa sia dallo SMR. In tal senso,
essa sostiene in particolare che lo stesso Regno di Svezia ammette che
talune informazioni sulla correlazione tra il paraquat e il morbo di
Parkinson sono state diffuse e discusse in occasione della riunione del
comitato permanente nel luglio 2003. Così, gli studi Hertzman e
McCormack sarebbero citati nel bollettino dell'organizzazione Pestizid
Aktions-Netzwek eV (PAN), che sarebbe stato disponibile alla riunione
del comitato permanente del luglio 2003.
97 La Commissione afferma inoltre che, come emerge da un messaggio di
posta elettronica del 23 maggio 2003 inviato da un'autorità competente
dello SMR e indirizzato alla Commissione, lo SMR ha valutato la
rilevanza dei documenti riguardanti la relazione tra il paraquat e il
morbo di Parkinson ed è giunto alla conclusione che non vi erano motivi
sufficienti per tener conto dei documenti stessi nel valutare la
questione relativa alla possibile iscrizione del paraquat nell'allegato
I della direttiva 91/414. La Commissione ha peraltro sostenuto,
all'udienza, che la valutazione svolta dallo SMR era basata sull'esame
Dewhurst.
98 Essa aggiunge che non vi è alcun obbligo per cui il rapporto d'esame
della Commissione debba contenere tutte le informazioni o tutti i
documenti che sono stati discussi nel corso della valutazione, in quanto
la Commissione non è tenuta a discutere tutti i punti di fatto e di
diritto che sono stati sollevati da ciascun interessato nel corso del
procedimento amministrativo.
99 Quanto allo studio francese e alle informazioni trasmesse dalla
Repubblica italiana e dalla Repubblica portoghese, la Commissione
sostiene, in via principale, che le censure basate sull'irregolarità del
procedimento per quanto riguarda l'esame di detto studio e di tali
informazioni sono tardive ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento
di procedura, in quanto sono state sollevate solamente in fase di
replica. Orbene, le circostanze invocate nella replica sarebbero state
note al Regno di Svezia nella fase d'istruzione della pratica e
avrebbero potuto pertanto essere fatte valere nell'ambito del ricorso.
100 In via subordinata, essa nega di aver violato le forme sostanziali
quanto alla gestione dello studio francese e delle informazioni fornite
dalla Repubblica italiana e dalla Repubblica portoghese. Essa ribadisce
in proposito, innanzitutto, l'argomento secondo cui l'art. 7, n. 1, del
regolamento n. 3600/92 è rivolto allo SMR e non alla Commissione. Essa
sostiene, poi, che tale norma non prevede che ogni dossier di
valutazione debba essere un dossier scientifico scritto, basato su una
documentazione scritta. Inoltre, la Commissione non sarebbe soggetta
all'obbligo generale di consultare il comitato scientifico, e ciò ancor
meno nel caso di specie, in cui le indicazioni fornite dagli Stati
membri non presentavano una complessità tecnica tale per cui vi fosse
particolare motivo di consultare il comitato scientifico. Infine, le
informazioni comunicate dalla Repubblica italiana e dalla Repubblica
portoghese, come anche lo studio francese, avrebbero confermato le
conclusioni dello SMR, del comitato permanente e del comitato
scientifico, cosicché la Commissione non avrebbe avuto alcuna ragione
specifica per consultare nuovamente il comitato scientifico.
101 Quanto infine all'argomento sollevato dalla Repubblica di Finlandia,
secondo cui né il comitato scientifico né il comitato permanente
disponevano di studi riguardanti gli effetti del paraquat sugli
organismi acquatici, la Commissione sostiene, in sostanza, che gli studi
richiesti dalla direttiva 91/414 sono stati presi in considerazione ed
analizzati e che se uno Stato membro avesse ritenuto che dovessero
essere incluse nel dossier di valutazione talune informazioni rilevanti,
esso avrebbe dovuto segnalarlo nell'ambito della procedura di
valutazione, il che non sarebbe stato fatto dalla Repubblica di
Finlandia.
B – Giudizio del Tribunale
102 Si deve in primo luogo esaminare la censura basata sull'asserita
carenza nella gestione della pratica quanto alla questione di un
eventuale collegamento tra l'esposizione al paraquat e il morbo di
Parkinson.
103 Occorre rilevare in proposito, innanzitutto, che il rapporto d'esame
della Commissione afferma che non vi è indicazione di neurotossicità del
paraquat.
104 Nell'esaminare il presente motivo, è sufficiente verificare se la
procedura che ha condotto la Commissione ad effettuare una simile
affermazione sia conforme ai requisiti procedurali imposti dalle
disposizioni la cui violazione è lamentata dal Regno di Svezia.
105 A tal proposito, occorre ricordare che dall'art. 7, n. 1, lett. a) e
c), del regolamento n. 3600/92 emerge che lo SMR deve esaminare le
pratiche di cui all'art. 6, n. 2, di questo stesso regolamento ed
inviare alla Commissione un rapporto sulle stesse. L'art. 6 del
regolamento n. 3600/92 precisa che il notificante è tenuto ad inviare
all'autorità competente dello SMR una sintesi della pratica che
comprende, per ciascun punto dell'allegato II della direttiva 91/414, le
sintesi e i risultati delle prove disponibili, ovvero, in mancanza,
l'esposizione delle ragioni per le quali tali informazioni non sono
necessarie a valutare una sostanza secondo i criteri di cui all'art. 5
della direttiva 91/414, oppure ancora un impegno ad inviare
successivamente le informazioni mancanti. L'allegato II della direttiva
91/414 contiene il punto 5.7, il quale prevede che devono essere
effettuati studi di neurotossicità ritardata per le sostanze con
struttura simile o connessa con quella di sostanze che possono indurre
neurotossicità ritardata, come gli organofosfati.
106 Si deve rilevare nella fattispecie, con il Regno di Svezia, che la
questione relativa al rapporto tra il paraquat e il morbo di Parkinson
non è mai stata sollevata dal notificante. Peraltro, dal rapporto
preliminare emerge che il notificante non ha fornito allo SMR alcun dato
riguardante la neurotossicità del paraquat né alcuna ragione per la
quale non fosse necessario fornire informazioni sul punto. Inoltre,
quando, in forza dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 3600/92, lo SMR
avrebbe potuto invitare il notificante ad apportare miglioramenti o
integrazioni alla sua pratica, esso non si è avvalso di tale
possibilità. Infatti, nel suo rapporto preliminare, lo SMR dichiara
espressamente che le informazioni fornite dal notificante quanto agli
aspetti tossicologici del paraquat risultano sufficienti per effettuare
l'iscrizione di tale sostanza nell'allegato I della direttiva 91/414.
107 Certamente, la Commissione afferma nell'ambito del presente
procedimento che lo SMR ha effettivamente valutato, in base all'esame
Dewhurst, la rilevanza di documenti che citavano il paraquat in
relazione al morbo di Parkinson e che ha concluso nel senso che non vi
erano motivi sufficienti per tener conto di tali documenti
nell'esaminare la questione relativa alla possibile iscrizione del
paraquat nell'allegato I della direttiva 91/414 (v. precedente punto
97).
108 Tuttavia, anche a voler ammettere che tale valutazione sia stata
effettivamente svolta, come sembra emergere dal messaggio di posta
elettronica del 23 maggio 2003, cui fa riferimento la Commissione,
nonché dall'esame Dewhurst, contenuto nel fascicolo di questo
procedimento, occorre rilevare che tale valutazione non soddisfa i
requisiti previsti dall'art. 7 del regolamento n. 3600/92. Infatti, come
affermato dal Regno di Svezia (v. precedente punto 65), senza essere
contraddetto sul punto dalla Commissione, nella letteratura concernente
la neurotossicità del paraquat vi sono indicazioni in merito ad una
correlazione tra l'impiego del paraquat e la comparsa del morbo di
Parkinson. Pertanto, se lo SMR ha effettuato una valutazione della
letteratura relativa all'eventuale correlazione tra il morbo di
Parkinson e il paraquat, tale valutazione si iscrive nell'ambito
dell'esame della neurotossicità del paraquat. L'art. 7, n. 1, lett. c),
del regolamento n. 3600/92 impone che la valutazione di una sostanza
attiva effettuata dallo SMR sia oggetto di un rapporto alla Commissione,
il quale, ai sensi dell'art. 7, n. 3, del medesimo regolamento, deve
essere trasmesso al comitato permanente e agli altri Stati membri, a
titolo informativo.
109 Orbene, nella fattispecie, come fatto valere in sostanza dal Regno
di Svezia (v. precedente punto 86), senza essere contraddetto sul punto
dalla Commissione, i rapporti redatti dallo SMR non contenevano alcuna
valutazione della letteratura relativa alle eventuali correlazioni tra
il paraquat e il morbo di Parkinson. Peraltro la Commissione non
dimostra, né tanto meno afferma, che una siffatta valutazione sia stata
comunicata al comitato permanente.
110 Alla luce di quanto precede, occorre rilevare che l'affermazione
contenuta nel rapporto d'esame della Commissione, secondo cui non vi è
indicazione di neurotossicità del paraquat, discende da una gestione
della pratica non corrispondente ai requisiti procedurali introdotti
dall'art. 7 del regolamento n. 3600/92. Si deve quindi accogliere la
censura basata sull'irregolarità della procedura con riferimento
all'esame di un'eventuale correlazione tra il paraquat e il morbo di
Parkinson, senza che sia necessario pronunciarsi sugli altri argomenti
sollevati nell'ambito di questa stessa censura.
111 Si devono esaminare, in secondo luogo, le censure basate
sull'irregolarità della procedura con riferimento all'esame dello studio
francese e dei dati forniti dalla Repubblica italiana e dalla Repubblica
portoghese.
112 A tal proposito occorre, innanzitutto, esaminare l'eccezione di
irricevibilità sollevata dalla Commissione in ordine a tali censure.
113 Ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, è vietata
la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si
basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.
114 Come affermato dalla Commissione (v. precedente punto 99), il Regno
di Svezia, sostenendo nell'ambito della sua replica che i dati forniti
dalla Repubblica italiana e dalla Repubblica portoghese, nonché lo
studio francese, avrebbero dovuto essere disponibili in forma scritta ed
essere trasmessi al comitato scientifico, solleva motivi non contemplati
nel ricorso e pertanto nuovi ai sensi dell'art. 48, n. 2, del
regolamento di procedura.
115 È pacifico peraltro che le informazioni fornite dalla Repubblica
italiana e dalla Repubblica portoghese sono state comunicate oralmente
in occasione di riunioni del gruppo di lavoro del comitato permanente e
che lo studio francese è stato menzionato nei resoconti di riunioni di
questo stesso gruppo di lavoro del dicembre 2002 e del febbraio 2003.
L'esistenza di tali informazioni e di tale studio non rappresenta
pertanto un elemento emerso durante il procedimento dinanzi al
Tribunale.
116 Occorre tuttavia sottolineare che il Regno di Svezia solleva i
motivi nuovi citati al precedente punto 114 solamente in quanto la
Commissione afferma nel suo controricorso che le informazioni fornite
dalla Repubblica italiana e dalla Repubblica portoghese, nonché lo
studio francese, hanno avuto una certa importanza nell'ammettere
l'iscrizione del paraquat nell'allegato I della direttiva 91/414.
117 Orbene, è necessario osservare che le circostanze nelle quali le
informazioni e lo studio di cui trattasi sono stati presi in
considerazione non precisavano in alcun modo la rilevanza assunta da
tali elementi per la Commissione ai fini dell'iscrizione del paraquat
nell'allegato I della direttiva 91/414. Infatti, come rilevato dal Regno
di Svezia (v. precedente punto 77), senza che la Commissione lo abbia
contraddetto sul punto, le informazioni fornite dalla Repubblica
italiana e dalla Repubblica portoghese consistevano nella semplice
affermazione che, secondo l'esperienza di ciascuno di tali due Stati
membri, i rischi associati al paraquat potevano essere gestiti
correttamente, senza che sia stato prodotto alcuno studio o alcun
documento scritto idoneo a supportare tali affermazioni. Peraltro, è
pacifico che lo studio francese è stato oggetto esclusivamente di una
presentazione orale e sommaria al comitato permanente e che esso non è
stato messo a disposizione dei rappresentanti degli Stati membri al
comitato permanente. Alla luce delle circostanze indicate, occorre
rilevare che l'asserita rilevanza delle informazioni e dello studio di
cui trattasi ai fini dell'iscrizione del paraquat nell'allegato I della
direttiva 91/414 rappresenta un elemento di fatto emerso solamente nel
corso del procedimento dinanzi al Tribunale. Di conseguenza, le censure
sollevate con riferimento alla gestione dello studio francese e delle
informazioni fornite dalla Repubblica italiana e dalla Repubblica
portoghese devono essere considerate ricevibili ai sensi dell'art. 48,
n. 2, del regolamento di procedura.
118 Quanto alla fondatezza di tali censure, devono esaminarsi in primo
luogo le censure sollevate con riferimento alla gestione dello studio
francese.
119 Si deve osservare in proposito, innanzitutto, che la Commissione fa
riferimento allo studio francese come elemento rilevante nella
valutazione del paraquat e evidenzia che tale studio giunge alla
conclusione che il livello di esposizione degli operatori al paraquat
può essere reso accettabile mediante l'utilizzo di strumenti per
trattori, mentre l'utilizzo di strumenti manuali può renderlo
inaccettabile, e che detto studio raccomanda di vietare l'impiego del
paraquat nei giardini dei privati e di garantire il monitoraggio degli
utilizzatori.
120 Occorre rilevare, in seguito, che le parti concordano sul fatto che
non esiste alcun dossier di valutazione scritto dello studio francese e
che tale studio non è stato comunicato al comitato scientifico per
ottenere un suo parere. Oltretutto, come rilevato dal Regno di Svezia,
nulla nel fascicolo consente di dimostrare che lo SMR sia potuto venire
a conoscenza dello studio francese e che lo abbia esaminato prima
dell'adozione di una decisione in merito all'iscrizione del paraquat
nell'allegato I della direttiva.
121 Poiché non è dimostrato che al comitato permanente sia stato
trasmesso un rapporto dello SMR sullo studio francese, occorre rilevare
che la gestione di tale studio, di cui la Commissione sostiene
l'importanza nell'ambito della sua valutazione del paraquat, non
risponde ai requisiti procedurali previsti dall'art. 7 del regolamento
n. 3600/92. In particolare, come già rilevato al precedente punto 108,
l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 3600/92 impone che la
valutazione di una sostanza attiva effettuata dallo SMR sia oggetto di
un rapporto alla Commissione, il quale, ai sensi dell'art. 7, n. 3, del
medesimo regolamento, deve essere trasmesso al comitato permanente e
agli altri Stati membri, a titolo informativo.
122 Inoltre, la gestione dello studio francese risulta
significativamente diversa dalla gestione degli studi relativi al
livello di esposizione degli operatori al paraquat effettuati nello Sri
Lanka, in Guatemala e in Spagna. Infatti, lo SMR ha esaminato tutti gli
studi citati, i primi due dei quali riferiscono di casi in cui il
livello di esposizione dell'operatore al paraquat era superiore all'AOEL.
L'esame di tali studi ad opera dello SMR è stato oggetto di una sintesi
scritta riportata nel rapporto preliminare o nell'addendum a tale
rapporto. Peraltro, tali rapporti sono stati sottoposti al comitato
permanente e al comitato scientifico.
123 Poiché, secondo la Commissione, lo studio francese ha rivestito una
certa importanza ai fini della valutazione del paraquat, esso avrebbe
dovuto essere sottoposto ad una procedura d'esame analoga a quella
utilizzata per valutare gli studi dello Sri Lanka, del Guatemala e della
Spagna, ivi compreso il loro esame ad opera del comitato scientifico.
124 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la gestione delle
informazioni fornite dalla Repubblica italiana e dalla Repubblica
portoghese, occorre rilevare che il fascicolo non contiene alcuna
indicazione secondo cui tali informazioni, ritenute importanti dalla
Commissione, siano state oggetto di un rapporto dello SMR. Per le
ragioni già indicate ai precedenti punti 108 e 121, l'assenza di un
siffatto rapporto costituisce una violazione delle disposizioni
dell'art. 7 del regolamento n. 3600/92.
125 Pertanto, le censure basate sull'irregolarità della procedura nella
gestione dello studio francese e delle informazioni fornite dalla
Repubblica italiana e dalla Repubblica portoghese devono essere accolte.
126 Alla luce di quanto precede, deve essere accolto il motivo basato su
una gestione della pratica in violazione dell'art. 7 del regolamento n.
3600/92, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi, le altre
censure e gli altri argomenti di carattere procedurale sollevati dalle
parti.
III – Sul gruppo di motivi basati sulla violazione dell'art. 5 della
direttiva 91/414, sul requisito di integrazione, sul principio del
livello elevato di protezione e sul principio di precauzione
127 Questo gruppo di motivi si articola in due parti, la prima delle
quali ha ad oggetto la protezione della salute umana e la seconda ha ad
oggetto la protezione della salute animale.
128 Le parti hanno inoltre espresso talune considerazioni relative alla
portata dei principi di integrazione, di precauzione e del livello
elevato di protezione, con riferimento alle quali il Regno di Svezia ha
precisato all'udienza, senza essere contraddetto sul punto dalla
Commissione, che esse servivano esclusivamente a sostenere i motivi e
gli argomenti già esplicitamente invocati.
A – Sulla prima parte, relativa alla protezione della salute umana
1. Argomenti delle parti
129 Il Regno di Svezia, sostenuto dalle parti intervenienti, afferma
che, nell'ambito dell'esame dei rischi per la salute umana derivanti
dall'impiego del paraquat, la Commissione ha violato il principio di
precauzione, il principio del livello elevato di protezione, il
requisito di integrazione, nonché l'art. 5 della direttiva 91/414 e i
requisiti indicati dall'allegato VI. In tal senso, essa avrebbe
chiaramente oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale. A tal
proposito, il Regno di Svezia, sostenuto dalle parti intervenienti,
solleva in sostanza tre censure, che la Commissione contesta.
a) Sulla censura basata su un'esposizione superiore all'AOEL
dell'operatore
130 Il Regno di Svezia, sostenuto dal Regno di Danimarca, espone in
primo luogo che, nell'ambito dell'esame di una sostanza attiva ai sensi
dell'art. 5 della direttiva 91/414, sono applicabili i principi uniformi
stabiliti dall'allegato VI, ai quali fanno riferimento gli Stati membri
nell'ambito delle procedure nazionali di autorizzazione dei prodotti
fitosanitari.
131 A tal proposito, l'art. 5 della direttiva 91/414 richiamerebbe
infatti, quanto meno indirettamente, i criteri di cui all'allegato VI.
Ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva 91/414, in sede di
valutazione di una sostanza attiva sarebbero pertanto applicabili i
requisiti fondamentali introdotti dall'art. 4, n. 1, lett. b), punti iv)
e v), della direttiva 91/414. Orbene, non sarebbe possibile valutare
l'osservanza di tali requisiti fondamentali senza applicare i principi
di cui all'allegato VI, i quali stabiliscono il contenuto delle
disposizioni citate.
132 L'applicabilità dei principi uniformi di cui all'allegato VI
emergerebbe altresì da una prassi della Commissione che, in mancanza di
criteri specifici relativi all'osservanza dei requisiti di cui all'art.
5 della direttiva 91/414, applicherebbe sempre i criteri indicati
dall'allegato VI.
133 Il Regno di Svezia sostiene, in secondo luogo, che le
modellizzazioni e gli studi sul campo dimostrano chiaramente che, nella
fattispecie, il livello di protezione non soddisfa i requisiti stabiliti
al punto C 2.4.1.1 dell'allegato VI, il quale prevede che il grado di
esposizione dell'operatore nella manipolazione e nell'impiego del
prodotto fitosanitario secondo le modalità proposte, ivi compresi il
dosaggio e il metodo di applicazione, non può superare l'AOEL.
Considerato il superamento dell'AOEL, la Commissione, nell'esaminare il
paraquat, avrebbe violato l'allegato VI, l'art. 5 della direttiva 91/414
nonché il principio del livello elevato di protezione.
134 La Repubblica di Finlandia aggiunge inoltre che sarebbe stato
necessario tener conto degli effetti neurologici del paraquat, quali
emergerebbero da studi scientifici, per stabilire l'AOEL nonché la dose
giornaliera accettabile per gli operatori. A suo parere, non essendo
stati presi in considerazione gli studi relativi agli effetti
neurologici del paraquat, l'AOEL e la dose giornaliera accettabile
accolte ai fini della valutazione dei rischi per gli operatori sarebbero
eccessivamente elevate.
135 La Commissione contesta l'affermazione secondo cui, nel valutare il
paraquat, essa avrebbe dovuto applicare i principi uniformi di cui
all'allegato VI.
136 Innanzitutto, l'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva 91/414
farebbe riferimento all'art. 4, n. 1, lett. b), punti iv) e v), della
direttiva stessa, il quale non fa menzione dell'allegato VI. Pertanto,
la Commissione non sarebbe formalmente tenuta ad applicare i principi
uniformi di tale allegato in sede di valutazione di una sostanza attiva.
Essa rileva poi, in sostanza, che, pur non essendo tenuta all'osservanza
di tali principi, le è tuttavia possibile prenderli in considerazione
nella valutazione di una sostanza attiva.
137 Essa afferma che il rischio di arbitrarietà che secondo il Regno di
Svezia discenderebbe dalla mancata applicazione dei principi
dell'allegato VI non risulterebbe particolarmente verosimile, data
l'ampiezza delle misure di valutazione cui è sottoposta una sostanza
attiva in conformità alla legislazione sui prodotti fitosanitari.
138 Quanto all'argomento sollevato dalla Repubblica di Finlandia,
secondo cui i fattori di sicurezza, rappresentati dall'AOEL e dalla dose
giornaliera accettabile, sarebbero stati fissati a livelli
eccessivamente elevati, non essendo stati presi in considerazione gli
effetti neurologici del paraquat, la Commissione afferma di non aver
ritenuto necessario valutare gli effetti del paraquat sul morbo di
Parkinson e che nessuno Stato membro aveva formulato una domanda in tal
senso.
b) Sulla censura relativa all'insufficiente valore probatorio del
dossier scientifico per concludere nel senso di un'assenza di rischio
significativo del paraquat per la salute umana.
139 Il Regno di Svezia contesta il punto di vista della Commissione,
secondo cui il dossier scientifico rivelerebbe che il paraquat non
presenta alcun rischio significativo per la salute umana.
140 A tal proposito, il Regno di Svezia, sostenuto dal Regno di
Danimarca, afferma, in primo luogo, che dall'art. 5, n. 1, della
direttiva 91/414 emerge che una sostanza può essere iscritta
nell'allegato I solamente qualora risulti provato, al di là di ogni
ragionevole dubbio, che un prodotto contenente la sostanza attiva può
essere utilizzato in tutta sicurezza quanto meno in un ambito d'impiego
rappresentativo. Una prova siffatta dovrebbe basarsi su una valutazione
dei rischi supportata da un dossier scientifico.
141 Il Regno di Danimarca nega che dalla formulazione dell'art. 5, n. 1,
della direttiva 91/414 emerga che la Commissione sia soggetta ad un
onere probatorio talmente attenuato che la semplice possibilità, incerta
o teorica, che un prodotto contenente la sostanza attiva possa risultare
accettabile sia sufficiente ad ammettere l'iscrizione della sostanza
stessa nell'allegato I della direttiva 91/414. Se esistono indicazioni
nel senso che una determinata sostanza attiva può presentare un rischio
particolare per la salute umana o per l'ambiente, prima di decidere
l'iscrizione della sostanza nell'allegato I, sarebbe necessario
raccogliere informazioni sufficienti per poter valutare scientificamente
il rischio stesso, e l'efficacia di eventuali restrizioni all'utilizzo
dovrebbe essere valutata col medesimo rigore scientifico.
142 Orbene, nella fattispecie, a parere del ricorrente, il dossier
scientifico non consentirebbe di concludere nel senso che il paraquat
soddisfa i requisiti stabiliti dall'art. 5 della direttiva 91/414.
143 Innanzitutto, le modellizzazioni matematiche dimostrerebbero senza
ambiguità che l'esposizione degli utilizzatori al paraquat è superiore
al limite stabilito. Lo studio guatemalteco e lo studio francese
dimostrerebbero un livello di esposizione inaccettabile per gli
utilizzatori, mentre solo lo studio spagnolo concluderebbe nel senso di
un livello di esposizione accettabile.
144 Inoltre, né lo studio guatemalteco né lo studio francese sarebbero
stati adeguatamente presi in considerazione. Così, benché dallo studio
guatemalteco emerga che una persona che ha utilizzato l'equipaggiamento
di protezione raccomandato ha subito un'esposizione superiore all'AOEL,
a suo parere, il comitato scientifico avrebbe concluso che solo gli
individui che non hanno seguito la procedura di lavoro raccomandata
hanno mostrato valori di esposizione prossimi alla soglia. Peraltro,
benché dallo studio francese emerga che era necessario vietare
l'utilizzo di un polverizzatore con attrezzatura a spalla e che era
sconsigliato l'impiego del paraquat nel giardinaggio domestico, la
direttiva impugnata si limiterebbe a vietare l'utilizzo di attrezzature
a spalla o a mano solamente per uso amatoriale.
145 La Commissione afferma che il dossier scientifico aveva valore
probatorio sufficiente a giustificare l'iscrizione del paraquat
nell'allegato I della direttiva.
146 In proposito, essa svolge in primo luogo talune considerazioni
quanto alla portata dell'art. 5 della direttiva 91/414. In tal senso,
essa contesta innanzitutto l'interpretazione dell'art. 5 della direttiva
91/414, secondo cui tale disposizione richiederebbe che, prima di
iscrivere una sostanza attiva nell'allegato I, deve risultare
dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che un prodotto
contenente la sostanza attiva è stato utilizzato in tutta sicurezza
quantomeno in un ambito di utilizzazione rappresentativo, tenuto conto
di tutti i rischi potenziali.
147 Per un verso, un requisito siffatto si avvicinerebbe alla tolleranza
zero. Orbene, dalla giurisprudenza emergerebbe che una misura preventiva
non può essere validamente motivata con un approccio puramente ipotetico
del rischio, fondato su semplici supposizioni non ancora accertate
scientificamente. Più in particolare, il Tribunale avrebbe stabilito che
alle istituzioni comunitarie è precluso orientare le proprie decisioni
ad un livello di «rischio zero» (sentenza del Tribunale 11 settembre
2002, causa T‑13/99, Pfizer Animal Health/Consiglio, Racc. pag. II‑3305,
punto 152).
148 D'altra parte, un requisito di tal genere si porrebbe in
contraddizione con la formulazione della direttiva 91/414 e gli elementi
probatori richiesti da quest'ultima in vista dell'iscrizione di una
sostanza attiva. Così, nell'utilizzare l'espressione «se si può
supporre» anziché, ad esempio, i termini «se si può dimostrare», il
legislatore avrebbe ammesso che è impossibile prevedere tutte le
situazioni possibili e immaginabili nelle quali può essere utilizzato un
prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, e che le
condizioni ambientali di cui si deve tener conto per l'impiego dei
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva possono variare
considerevolmente da uno Stato membro a un altro, ragion per cui la
legislazione relativa ai prodotti fitosanitari attribuisce altresì un
ruolo attivo agli Stati membri.
149 Quanto alle restrizioni d'impiego previste dall'art. 5, n. 4, della
direttiva 91/414, la Commissione nega che debba essere scientificamente
dimostrato che tali restrizioni abbiano realmente l'effetto di ridurre i
rischi. In tal senso, essa afferma che l'art. 5, n. 1, della direttiva
91/414 dispone che è in base alle «attuali» conoscenze scientifiche e
tecniche che deve essere stabilito se «si può supporre» che saranno
soddisfatte le condizioni per l'iscrizione di una sostanza nell'allegato
I della direttiva citata.
150 In secondo luogo, la Commissione contesta che il dossier scientifico
sia insufficiente ai fini dell'iscrizione del paraquat nell'allegato I
della direttiva 91/414.
151 Così, esisterebbe una documentazione scientifica sufficiente a
ritenere che, indipendentemente dai rischi potenziali derivanti
dall'impiego del paraquat, i rischi che sono stati oggetto di
valutazione risultavano accettabili, considerata l'introduzione di
misure destinate a ridurre gli stessi, quali il divieto per i privati di
utilizzare prodotti fitosanitari contenenti paraquat e l'imposizione di
condizioni di impiego professionali di tale sostanza.
152 Peraltro, le modellizzazioni matematiche da cui emerge il
superamento dell'AOEL non sarebbero pertinenti. La Commissione sostiene
in proposito che quando le modellizzazioni matematiche rivelano
l'esistenza di problemi, esse devono essere seguite da studi sul campo.
Orbene, nella fattispecie, lo SMR avrebbe ritenuto nell'addendum che l'AOEL
non sarebbe stata superata qualora le condizioni di impiego previste per
il paraquat fossero state rispettate. Anche il comitato scientifico
sarebbe giunto al medesimo risultato, osservando che ancorché i modelli
di esposizione abbiano rilevato che l'AOEL poteva essere eventualmente
superata, gli studi sul campo condotti in vari paesi hanno dimostrato
che i modelli avevano sovrastimato l'esposizione reale in un contesto
lavorativo.
153 Inoltre, la Commissione nega di aver basato la propria opinione
esclusivamente sullo studio spagnolo. A tal proposito, essa ricorda che
lo SMR e il comitato scientifico, nonché gli esperti dell'ECCO, hanno
ritenuto che gli studi presentati fossero sufficienti, e che si poteva
affermare nel complesso che, in caso d'impiego in conformità alle
condizioni proposte, il paraquat non presentava rischi significativi per
la salute.
154 Per quanto concerne la presunta omessa valutazione dello studio
guatemalteco nella procedura che ha condotto all'adozione della
direttiva impugnata, la Commissione sostiene che dal parere del comitato
scientifico emerge che quest'ultimo aveva a propria disposizione
l'addendum al rapporto preliminare, nel quale sarebbe contenuto lo
studio guatemalteco. Oltretutto, nel suo secondo rapporto, lo SMR
preciserebbe che il comitato scientifico ha basato la propria opinione
sugli studi sul campo. Nulla consentirebbe pertanto di dimostrare che il
comitato scientifico non abbia preso in considerazione lo studio
guatemalteco.
155 La Commissione contesta inoltre che le condizioni di impiego del
paraquat previste dalla direttiva impugnata non riflettano le
conclusioni dello studio francese. Essa afferma in proposito, per un
verso, che la direttiva impugnata non autorizza, in generale, gli
strumenti manuali, e, per altro verso, che l'ottenimento di
un'autorizzazione all'impiego di un prodotto fitosanitario sarà
subordinato al rispetto di una buona pratica.
c) Sulla censura basata su una diminuzione del livello di protezione
156 Il Regno di Svezia, sostenuto dalla Repubblica d'Austria, sostiene
in sostanza che, autorizzando l'iscrizione del paraquat nell'allegato I,
la Commissione ha violato il principio del livello elevato di protezione
della salute umana.
157 Così, il fatto che la direttiva impugnata imponga, per un verso, la
messa a punto di programmi di gestione miranti alla sicurezza degli
operatori, e, per altro verso, la comunicazione di un rendiconto annuo
alla Commissione sull'incidenza dell'impiego del paraquat sulla salute
degli operatori, dimostrerebbe che la Commissione è incerta quanto ai
rischi presentati dal paraquat. Nessun'altra sostanza attiva iscritta
nell'allegato I darebbe luogo alla comunicazione di siffatti rendiconti
annui. Ne discenderebbe che, nel caso di specie, la Commissione ha
tentato una sorta di esperimento, contrario alla direttiva 91/414, al
principio di precauzione e al principio del livello elevato di
protezione.
158 Nell'autorizzare il paraquat, sostanza tra le più tossiche, come
sostanza attiva, la Commissione avrebbe pertanto gravemente diminuito il
livello di protezione su cui si basa la scelta delle sostanze che
possono essere iscritte nell'allegato I. Di conseguenza, essa avrebbe
manifestamente violato l'obiettivo delle disposizioni di cui trattasi,
che mirano a garantire un livello elevato di protezione, nonché i
termini del preambolo della direttiva 91/414, secondo cui la protezione
della salute dell'uomo e degli animali e la protezione dell'ambiente
sono prioritarie rispetto all'obiettivo di migliorare la produzione
vegetale.
159 La Commissione replica che risulta inspiegabile come il Regno di
Svezia possa censurare il fatto che la Commissione pretenda dai titolari
di un'autorizzazione per un prodotto fitosanitario contenente paraquat
l'elaborazione di un programma di tutela degli utilizzatori nonché
l'annuale segnalazione dell'eventuale comparsa di problemi di salute o
di inquinamento collegati all'impiego del prodotto.
2. Giudizio del Tribunale
a) Sull'ambito di valutazione
160 Ai sensi del'art. 5, n. 1, della direttiva 91/414, affinché una
sostanza possa essere iscritta nell'allegato I della direttiva stessa,
deve potersi supporre, in base alle attuali conoscenze scientifiche e
tecniche, che l'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza
attiva di cui trattasi, derivante da un'applicazione conforme alla buona
pratica fitosanitaria, non abbia effetti nocivi sulla salute dell'uomo,
come stabilito dall'art. 4, n. 1, lett. b), punto iv), della direttiva
91/414.
161 Tale disposizione, interpretata alla luce del principio di
precauzione, implica, con riferimento alla salute umana, che l'esistenza
di indizi seri i quali, senza eliminare l'incertezza scientifica,
consentano ragionevolmente di dubitare dell'innocuità di una sostanza,
osta, in linea di principio, all'iscrizione di tale sostanza
nell'allegato I della direttiva 91/414. Il principio di precauzione mira
infatti ad evitare i rischi potenziali. Invece, rischi puramente
ipotetici, fondati su semplici ipotesi scientifiche non provate, non
possono essere presi in considerazione (sentenza del Tribunale 21
ottobre 2003, causa T‑392/02, Solvay Pharmaceuticals/Consiglio, Racc.
pag. II‑4555, punto 129).
162 Per valutare se siano soddisfatti i requisiti di cui all'art. 5, n.
1, della direttiva 91/414 con riferimento alla salute umana, questa
stessa disposizione rinvia all'art. 4, n. 1, lett. b), punto iv), della
direttiva 91/414, il quale stabilisce, in sostanza, che dev'essere
accertato che un prodotto fitosanitario non abbia effetti nocivi, in
maniera diretta o indiretta, sulla salute dell'uomo o sulle acque
sotterranee.
163 Occorre tuttavia rilevare che dall'art. 4, n. 1, lett. a), della
direttiva 91/414 risulta che per stabilire se siano soddisfatti i
requisiti previsti dall'art. 4, n. 1, lett. b), della medesima direttiva
si devono applicare i principi uniformi stabiliti all'allegato VI.
Oltretutto, il secondo 'considerando' della direttiva 97/57, che
definisce il contenuto dell'allegato VI, precisa che detto allegato deve
definire i principi uniformi per garantire un'applicazione uniforme e
rigorosa dei requisiti di cui all'art. 4, n. 1, lett. b), c), d) ed e)
della direttiva 91/414.
164 Ne discende che l'art. 4, n. 1, lett. b), punto iv), della direttiva
91/414, cui fa esplicito riferimento l'art. 5, n. 1, lett. b), della
stessa, impone l'osservanza dei principi uniformi di cui all'allegato VI.
165 Inoltre, se il rinvio effettuato dall'art. 5, n. 1, lett. b), della
direttiva 91/414 non comportasse l'applicabilità dei principi uniformi
enunciati nell'allegato VI, detto rinvio sarebbe privo di qualsivoglia
utilità effettiva. Infatti, in una tale ipotesi, per valutare l'assenza
di effetti nocivi sulla salute umana, in conformità all'art. 5, n. 1,
lett. b), della direttiva 91/414, il rinvio effettuato da tale
disposizione si limiterebbe all'applicazione di un criterio pressoché
identico, relativo all'assenza di «effetti nocivi, in maniera diretta o
indiretta, sulla salute dell'uomo (...) (ad esempio attraverso l'acqua
potabile, il cibo […]) o sulle acque sotterranee».
166 Infine, deve rilevarsi che la Commissione ha ammesso, all'udienza,
di aver già fatto ricorso ai criteri di cui all'allegato VI nell'ambito
dell'esame di talune sostanze attive ai sensi dell'art. 5, n. 1, della
direttiva 91/414.
167 Alla luce di quanto precede, deve rilevarsi che nell'esaminare una
sostanza attiva ai fini della sua iscrizione nell'allegato I della
direttiva 91/414, la Commissione è tenuta ad applicare i criteri di cui
all'allegato VI, come risulta dall'art. 5, n. 1, lett. b), della
direttiva stessa.
168 In particolare, il punto C 2.4.1.1 dell'allegato VI stabilisce che
non viene concessa l'autorizzazione se il grado di esposizione
dell'operatore nella manipolazione e nell'impiego del prodotto
fitosanitario secondo le modalità proposte, ivi compresi il dosaggio e
il metodo di applicazione, supera l'AOEL.
169 L'art. 5, n. 4, della direttiva 91/414, secondo il quale
l'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I può essere
subordinata a talune restrizioni d'impiego, fa sì che sia consentita
l'iscrizione di sostanze che non rispondono ai requisiti di cui all'art.
5, n. 1, di questa stessa direttiva, purché siano imposte talune
restrizioni atte ad escludere gli impieghi problematici della sostanza
di cui trattasi.
170 Poiché tale disposizione risulta essere un temperamento dell'art. 5,
n. 1, della direttiva 91/414, occorre interpretarla alla luce del
principio di precauzione. Di conseguenza, prima dell'iscrizione di una
sostanza nell'allegato I della direttiva 91/414 dev'essere dimostrato,
al di là di ogni ragionevole dubbio, che le restrizioni all'impiego
della sostanza di cui trattasi consentono di garantire un impiego della
stessa che sia conforme ai requisiti stabiliti dall'art. 5, n. 1, della
direttiva 91/414.
171 Le diverse censure di cui alla parte in esame devono essere
esaminate alla luce dei criteri ora esposti.
b) Sulle censure sollevate
172 Si devono innanzitutto esaminare congiuntamente le due prime
censure, basate, rispettivamente, sul superamento dell'AOEL e
sull'insufficiente valore probatorio del dossier per consentire
l'iscrizione del paraquat nell'allegato I della direttiva 91/414.
173 Nell'ambito di queste due censure, è pacifico tra le parti che il
comitato permanente ha stabilito, per le esposizioni a breve termine al
paraquat, un'AOEL equivalente a 0,005 milligrammi per chilogrammo di
peso corporeo.
174 È del pari pacifico tra le parti che le modellizzazioni matematiche
rivelano un'esposizione degli operatori da 4 a 100 volte superiore all'AOEL.
Tuttavia, come giustamente affermato dalla Commissione, il comitato
scientifico ha precisato nel suo parere che gli studi sul campo
effettuati in vari paesi hanno dimostrato che le modellizzazioni
matematiche hanno ampiamente sovrastimato l'esposizione reale degli
operatori in condizioni di lavoro. Si deve di conseguenza affermare che,
nelle circostanze del caso di specie, le modellizzazioni matematiche non
rappresentano, in sé stesse, seri indizi in base ai quali si possa
ragionevolmente dubitare dell'innocuità del paraquat.
175 Quanto agli studi sul campo, si deve in primo luogo esaminare lo
studio guatemalteco, del quale emerge che uno degli operatori
partecipanti a tale studio ha subito un'esposizione al paraquat
equivalente al 118% dell'AOEL stabilita per tale sostanza.
176 Peraltro, dalle osservazioni svolte dal notificante sullo studio
guatemalteco, come riportate nell'addendum al rapporto preliminare,
emerge che gli operatori sottoposti alle esposizioni potenziali e
sistemiche più elevate non sembrano aver mescolato, riempito i serbatoi
dei polverizzatori o applicato il prodotto in modo diverso dagli altri
partecipanti allo studio. L'addendum al rapporto preliminare precisa
inoltre che tutti gli operatori partecipanti allo studio hanno, in
generale, seguito le raccomandazioni del foglio illustrativo nel
mescolare il prodotto e nel riempire i serbatoi dei polverizzatori e che
essi sembrano aver dato prova, in generale, di un buon livello di
osservanza degli standard igienici nel mescolare il prodotto in
questione.
177 L'addendum al rapporto preliminare espone altresì che la
polverizzazione all'altezza del torace o della testa nei canali di
irrigazione ha cagionato una significativa contaminazione dei vestiti
degli operatori e che l'operatore per il quale è stato osservato un
livello di esposizione pari al 118% dell'AOEL ha applicato il prodotto
in un'area di canali d'irrigazione, il che lo ha indotto a tenere la
lancia del polverizzatore all'altezza della testa.
178 Certamente, l'addendum al rapporto preliminare precisa che le
circostanze nelle quali l'operatore ha subito un'esposizione superiore
all'AOEL nell'ambito dello studio guatemalteco devono essere considerate
come non rappresentative delle applicazioni effettuate in Europa.
Tuttavia, è giocoforza rilevare che l'addendum al rapporto
preliminare non fornisce alcuna ragione per la quale l'applicazione del
paraquat in un'area di canali d'irrigazione, che induce l'operatore a
tenere la lancia del polverizzatore all'altezza della testa, non sia
rappresentativa delle condizioni di impiego in Europa. Al contrario, il
Regno di Svezia sostiene, senza essere contraddetto sul punto dalla
Commissione, che l'impiego del paraquat su terreni in pendenza
rappresenta uno degli impieghi del paraquat previsti in Europa (v. punto
75 precedente).
179 Peraltro, occorre sottolineare che nessuna delle restrizioni di cui
all'art. 5, n. 4, della direttiva 91/414 vieta l'utilizzo del paraquat
nelle circostanze che hanno condotto ad un'esposizione dell'operatore
superiore all'AOEL nell'ambito dello studio guatemalteco. Risulta
infatti dalla direttiva impugnata che la sola limitazione esplicita
riguardante l'utilizzo di attrezzature portatili di polverizzazione per
l'applicazione di prodotti contenenti paraquat riguarda il «giardinaggio
domestico», per il quale tale uso è vietato. Inoltre, il fatto che le
disposizioni specifiche della direttiva impugnata prevedano che gli
Stati membri debbano prestare particolare attenzione alla protezione
degli operatori, in particolare per le applicazioni con attrezzatura a
spalla e a mano, non implica il divieto di un impiego quale quello che
ha dato origine al superamento dell'AOEL nell'ambito dello studio
guatemalteco. Infine, gli allegati I e II del rapporto d'esame della
Commissione, cui rinviano le disposizioni specifiche della direttiva
impugnata, non prevedono alcun divieto relativo all'impiego
problematico. Si deve dunque osservare che dallo studio guatemalteco
emerge un impiego problematico del paraquat che non è escluso possa
verificarsi in Europa.
180 Quanto all'affermazione del comitato scientifico, secondo cui solo
gli individui che non hanno seguito la procedura di lavoro raccomandata
hanno mostrato valori di esposizione prossimi alla soglia, si deve
osservare, per quanto concerne lo studio guatemalteco, che tale
affermazione non è supportata da alcun elemento del fascicolo. Al
contrario, come rilevato al precedente punto 176, l'addendum al
rapporto preliminare precisa che gli operatori partecipanti allo studio
guatemalteco hanno, in generale, osservato le raccomandazioni e gli
standard igienici. Si deve pertanto rilevare che tale studio riferisce
di un caso di esposizione problematica al paraquat finanche nel rispetto
delle procedure di lavoro raccomandate.
181 Alla luce di quanto precede, lo studio guatemalteco risulta essere
un serio indizio che consente di dubitare ragionevolmente dell'innocuità
del paraquat per gli operatori incaricati della sua applicazione.
182 Poiché lo studio guatemalteco attesta un livello di esposizione
superiore all'AOEL derivante da un impiego del paraquat alle condizioni
proposte, non risulta soddisfatto il requisito stabilito al punto C
2.4.1.1 dell'allegato VI, che vieta qualsiasi superamento dell'AOEL.
Orbene, per le ragioni esposte ai precedenti punti da 162 a 168, i
criteri di cui all'allegato VI devono essere applicati nell'ambito della
valutazione di una sostanza attiva ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. b),
della direttiva stessa. Di conseguenza, la direttiva impugnata viola il
requisito di protezione della salute umana, di cui all'art. 5, n. 1,
lett. b), della direttiva 91/414. La censura basata su un'esposizione
dell'operatore superiore all'AOEL deve quindi essere accolta.
183 Per quanto riguarda, in secondo luogo, lo studio francese, occorre
sottolineare, innanzitutto, che quando la Commissione ha prodotto tale
studio nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento è
risultato che tale documento non rappresenta tanto uno studio sul campo,
quanto una valutazione, ad opera della Commissione francese di studio
della tossicità (in prosieguo: la «CST»), sull'esposizione degli
operatori al paraquat, come risultante da vari studi. Così, la CST ha
valutato l'esposizione degli operatori nel caso di un trattamento con
paraquat effettuato con un trattore. Tale valutazione ha preso in
considerazione i calcoli di esposizione realizzati in base ad un modello
matematico, nonché uno studio sul campo realizzato negli Stati Uniti. La
CST ha parimenti valutato l'esposizione degli operatori nel caso di un
trattamento con paraquat effettuato mediante un'attrezzatura di
polverizzazione a spalla. Tale valutazione ha preso in considerazione i
calcoli di esposizione realizzati in base ad un modello matematico
nonché gli studi srilankese, guatemalteco e spagnolo. A conclusione
dello studio francese, la CST ha emesso un parere nel quale precisa di
«mantenere un parere sfavorevole quanto all'autorizzazione dei preparati
a base di paraquat per tutti gli usi che richiedono il ricorso ad un
trattamento mediante attrezzatura di polverizzazione a spalla». Essa
aggiunge che «prospetta un parere favorevole quanto all'autorizzazione
dei preparati a base di paraquat per gli usi che richiedono
esclusivamente il trattamento delle colture mediante un trattore».
184 Orbene, deve osservarsi che la direttiva impugnata vieta le
applicazioni con attrezzatura a spalla e a mano esclusivamente nel
«giardinaggio domestico», cosicché sono consentite le applicazioni con
attrezzatura a spalla al di fuori del «giardinaggio domestico», e ciò
ancorché queste siano oggetto di un parere sfavorevole della CST
nell'ambito dello studio francese.
185 Poiché la Commissione ha affermato che lo studio francese aveva
rivestito un ruolo importante nella sua decisione di iscrivere il
paraquat nell'allegato I della direttiva 91/414, ai fini del presente
procedimento occorre rilevare che la conclusione di tale studio di dare
parere sfavorevole agli impieghi che richiedono l'utilizzo di un
trattamento con polverizzatore a spalla, rappresenta un serio indizio
per dubitare ragionevolmente dell'innocuità del paraquat quando viene
impiegato in siffatta maniera.
186 Alla luce di quanto precede, devono essere accolte le censure
basate, rispettivamente, su un'esposizione superiore all'AOEL e
sull'insufficiente valore probatorio del dossier per ammettere
l'iscrizione del paraquat nell'allegato I della direttiva 91/414.
187 Per quanto concerne poi la censura basata su una diminuzione del
livello di protezione della salute umana, si deve ricordare che l'art.
5, n. 4, della direttiva 91/414 prevede la possibilità, per la
Commissione, di subordinare a talune restrizioni l'iscrizione di una
sostanza nell'allegato I della direttiva. Di conseguenza, il semplice
fatto che la direttiva impugnata preveda requisiti specifici non può
essere considerato contrario all'art. 5 della direttiva 91/414.
188 Peraltro, il fatto che i requisiti specifici previsti dalla
direttiva impugnata consistano, segnatamente, nell'obbligo per gli Stati
membri di far sì che i titolari di autorizzazioni presentino, entro il
31 marzo di ogni anno fino al 2008, un rendiconto sull'incidenza dei
problemi sanitari per gli operatori, unitamente ai dati sulle vendite e
ad uno studio sulle modalità di impiego, in modo tale da fornire un
quadro realistico dell'impatto del paraquat in termini tossicologici,
non significa, di per sé stesso, che la Commissione violi il principio
di un livello elevato di protezione della salute umana.
189 Così, contrariamente a quanto affermato dal Regno di Svezia,
sostenuto dalle parti intervenienti, tali requisiti specifici per il
paraquat non rivelano, in sé stessi, che la Commissione avesse
esitazioni quanto ai rischi presentati da tale sostanza né che essa
abbia deciso di sostituire ad una valutazione a priori del paraquat
l'osservazione a posteriori delle conseguenze dell'utilizzo di tale
sostanza.
190 Di conseguenza, la terza censura dev'essere respinta.
191 Da quanto precede discende che la prima parte, relativa alla
protezione della salute umana, deve essere accolta, fatta eccezione per
la terza censura.
B – Sulla seconda parte, relativa alla protezione della salute degli
animali
1. Argomenti delle parti
a) Sulla censura relativa all'insufficiente valore probatorio del
dossier scientifico
192 Il Regno di Svezia afferma, in sostanza, che la Commissione ha
ammesso l'iscrizione del paraquat nell'allegato I della direttiva 91/414
in base ad un dossier lacunoso quanto agli effetti nocivi del paraquat
sulla salute delle lepri e degli embrioni di uccelli e quanto
all'efficacia delle misure previste per attenuare tali effetti, il che,
per un verso, sarebbe contrario all'art. 5 della direttiva 91/414, letto
alla luce dei principi di precauzione e del livello elevato di
protezione dell'ambiente e, per altro verso, dimostrerebbe
l'arbitrarietà della valutazione della Commissione secondo cui il
paraquat poteva essere iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414.
193 Per quanto riguarda le lepri, il Regno di Svezia sostiene
innanzitutto che dalla motivazione della direttiva impugnata, nonché dal
dossier su cui si basa quest'ultima, emerge che il paraquat ha un
effetto letale o subletale su tali mammiferi.
194 Esso rileva in seguito che la motivazione della direttiva impugnata,
il parere del comitato scientifico e il rapporto d'esame della
Commissione precisano che le informazioni disponibili non consentivano
di stabilire la percentuale di lepri che potevano subire gli effetti del
paraquat.
195 Esso afferma altresì che, nel suo secondo rapporto, lo SMR ha
prospettato un'ipotesi di impiego del paraquat in campi di stoppie nel
Regno Unito, da cui risulta che nell'ipotesi più sfavorevole può
risultare esposto il 2% circa della popolazione complessiva delle lepri,
il che, a parere del Regno di Svezia, significa un numero di 16 000
lepri l'anno sul territorio del Regno Unito. Tale stima si baserebbe su
un'ipotesi di polverizzazione pari allo 0,4% della superficie
cerealicola totale, mentre nessun paese ha ancora ritenuto opportuno
limitare, in pratica, le superfici trattabili con pesticidi.
196 Peraltro, il Regno di Svezia, sostenuto dalle parti intervenienti,
afferma che altri animali, quali i conigli, le talpe, i topi campagnoli
e i toporagni sono esposti agli stessi rischi delle lepri e che
nell'elaborare le misure intese ad attenuare i rischi non è stato tenuto
conto di tali mammiferi. Il fatto che così tanti animali rischino di
morire ovvero di subire gravi lesioni, con le sofferenze conseguenti,
sarebbe inaccettabile.
197 Esso aggiunge che la valutazione dello SMR dimostra chiaramente che
non è stato possibile trovare un impiego sicuro del paraquat con
riferimento alle lepri. Per un verso, anziché esaminare gli ambiti
d'utilizzo proposti dal notificante, lo SMR ha concluso che i rischi per
le lepri dovevano essere valutati dagli Stati membri. Per altro verso,
anche a supporre che lo SMR raccomandasse un impiego particolare del
paraquat, questo varrebbe solamente per gli impieghi del paraquat nei
campi di stoppie, tenuto conto del fatto che esso si è basato su
un'ipotesi riguardante esclusivamente tale ambito d'impiego. Orbene, il
notificante prenderebbe in considerazione diversi ambiti d'impiego,
cosicché, ai fini dell'iscrizione del paraquat nell'allegato I della
direttiva 91/414, sarebbe stato necessario valutare i rischi in ciascuno
di tali ambiti.
198 Esso afferma inoltre che il comitato scientifico si è riferito, nel
suo parere, a misure eventualmente idonee a ridurre i rischi per le
lepri, ma che, in mancanza di dati scientifici atti a dimostrare i
presunti effetti delle misure indicate, il comitato non ha avuto altra
scelta che rilevare come, alla luce dei dati forniti, il paraquat
potesse provocare lesioni, se non addirittura la morte di taluni
individui. A suo parere, i dati raccolti negli studi realizzati sul
campo, nei quali talune lepri sono state esposte alla sostanza,
dimostrano che i rischi sono effettivi, ma che non è possibile tuttavia
stimare la percentuale di animali coinvolti. Invece, nessun nuovo dato
scientifico è stato fornito a sostegno dell'affermazione del notificante
secondo cui le misure idonee a ridurre i rischi per le lepri si sono
rivelate efficaci. Le informazioni riguardanti gli eventuali effetti
delle misure proposte, in conformità alla prassi abituale in materia di
iscrizione di sostanze attive, avrebbero dovuto essere oggetto di
trattamento scritto e di una valutazione scientifica per fungere da
fondamento alla valutazione svolta nella fattispecie.
199 Per quanto riguarda gli embrioni di uccelli, il Regno di Svezia
sostiene innanzitutto che la motivazione della direttiva impugnata e il
rapporto d'esame della Commissione rilevano che il paraquat ha effetti
nocivi sulla riproduzione degli uccelli. Esso sostiene, in particolare,
che il comitato scientifico ha ritenuto che lo studio relativo alle
esposizioni effettuate dimostrasse che il paraquat può rappresentare un
pericolo per gli embrioni di uccelli ma che, per valutare i rischi,
erano necessarie ulteriori informazioni provenienti da studi realistici.
200 Secondo il Regno di Svezia, il notificante ha fornito informazioni
complementari consistenti, per un verso, in tre stime delle dosi alle
quali il paraquat danneggiava le uova di uccelli, realizzate in base a
test di laboratorio e, per altro verso, in varie affermazioni relative
ai luoghi e alle epoche di nidificazione degli uccelli che nidificano al
suolo, tra cui, in particolare, l'affermazione secondo cui era
improbabile che gli uccelli che si riproducono al suolo nidificassero
nei frutteti, negli oliveti e nelle vigne. Tali nuove informazioni non
avrebbero incluso alcuno studio realistico di esposizione condotto sul
campo e non sarebbero supportate da alcuna prova. Esse sarebbero state
pertanto ingannevoli e incomplete e non avrebbero permesso di rispondere
alle domande poste dal comitato scientifico. Il Regno di Svezia aggiunge
inoltre che il fatto che la Commissione si sia accontentata di tale
dossier lacunoso per autorizzare l'iscrizione del paraquat dimostra che
la sua valutazione è stata contraria al principio di precauzione.
201 Il Regno di Svezia osserva inoltre che lo SMR rileva nel suo secondo
rapporto che il rischio di esposizione per gli uccelli che nidificano al
suolo risulta essere poco elevato nei campi di erba medica in autunno e
in inverno. Il Regno di Svezia sostiene che si tratta in tal caso, alla
luce dei dati disponibili, dell'unico impiego considerato accettabile
per quanto riguarda gli uccelli, cosicché questo dovrebbe essere l'unico
impiego autorizzato. Di conseguenza, esso afferma che la Commissione non
ha dimostrato, più in generale, che vi sia un impiego del paraquat per
il quale il rischio di esposizione per gli uccelli che nidificano al
suolo risulti accettabile.
202 La Commissione contesta il rilievo secondo cui il dossier non
avrebbe sufficiente valore probatorio, quanto alla salute degli animali,
per consentire l'iscrizione del paraquat nell'allegato I della direttiva
91/414.
203 Con riferimento alle lepri, la Commissione afferma, innanzitutto,
che gli esperti dell'ECCO hanno precisato che risultavano necessarie
ulteriori informazioni per poter valutare l'effetto del prodotto sulle
lepri, e che a seguito di tale rilievo il notificante ha completato il
dossier.
204 Essa afferma inoltre che il comitato scientifico ha dichiarato che
le informazioni disponibili non consentivano di valutare il numero di
lepri potenzialmente coinvolte, ma che sussistevano misure idonee a
ridurre i rischi con riferimento a tali animali.
205 Essa sottolinea, in proposito, che nel suo secondo rapporto lo SMR
ha precisato che il comitato scientifico e il notificante hanno proposto
misure volte a ridurre i rischi per le lepri (polverizzare al mattino
presto, poiché la lepre è un animale notturno; aggiungere al prodotto
una sostanza dissuasiva; polverizzare a partire dal centro del campo;
evitare di polverizzare su tutto il campo lo stesso giorno) e che, in
funzione della situazione nei vari Stati membri, era necessario
autorizzare tali Stati a stabilire condizioni di impiego appropriate in
sede di concessione dell'autorizzazione all'impiego di prodotti
fitosanitari.
206 La Commissione aggiunge che di fronte all'incertezza relativa al
numero di lepri coinvolte lo SMR ha valutato un'ipotesi relativa
all'impiego del paraquat in campi di stoppie nel Regno Unito. A suo
parere, la scelta di tale ipotesi è giustificata dal fatto che un
impiego siffatto aveva cagionato incidenti negli anni 60, che i dati
erano disponibili per il Regno Unito e che un tale impiego del paraquat
era stato preso in considerazione dal notificante.
207 Essa afferma inoltre che dalla tabella di valutazione emerge che il
notificante ha sostenuto che le misure restrittive proposte dal comitato
scientifico erano risultate efficaci. Essa sostiene inoltre che la
tabella di valutazione rivela che lo SMR e il comitato permanente hanno
considerato sufficienti le informazioni disponibili.
208 Essa spiega infine che la direttiva impugnata ha introdotto una
condizione particolare con riferimento alle lepri.
209 Per quanto concerne gli uccelli, la Commissione osserva in primo
luogo che il comitato scientifico si è limitato a precisare che il
metodo consistente nell'immergere un uovo nel paraquat per 30 secondi
andava chiaramente al di là della più sfavorevole delle ipotesi
realizzabili, e che per potersi pronunciare in merito ai rischi erano di
conseguenza necessari studi più realistici, basati ad esempio sulla
polverizzazione.
210 Essa rileva poi che il notificante ha comunicato taluni dati
ulteriori. Essa nega che tali informazioni fossero ingannevoli e
insufficienti e che non rispondessero alle domande formulate dal
comitato scientifico. A tal proposito essa afferma, innanzitutto, che il
Regno di Svezia non precisa quali domande del comitato scientifico siano
rimaste senza risposta. In secondo luogo, essa sostiene che nel suo
secondo rapporto lo SMR ha preso in considerazione gli effetti della
polverizzazione sulle uova ed ha ritenuto che in numerose situazioni
l'esposizione degli uccelli che nidificano al suolo fosse trascurabile
e, pertanto, il rischio fosse accettabile, ma che, nei casi in cui
poteva verificarsi l'esposizione, il rischio doveva essere valutato, se
possibile, a livello dello Stato membro.
211 La Commissione osserva inoltre che nell'addendum al rapporto
preliminare lo SMR ha sottolineato che la valutazione iniziale del
rischio rimaneva accettabile, che le informazioni fornite dal
notificante erano state sottoposte ad un esame critico, che tali
informazioni risultavano affidabili e potevano servire ad una
valutazione del rischio a livello europeo e che, alle condizioni di
impiego proposte, il paraquat non esponeva gli uccelli che nidificano al
suolo ad un influsso inaccettabile.
212 Essa aggiunge che dalla tabella di valutazione emerge che gli
esperti dell'ECCO hanno ritenuto che il rischio per gli uccelli poteva
essere ridotto grazie alle condizioni di impiego. Emergerebbe del pari
dalla tabella citata che lo SMR, che aveva valutato le ulteriori
informazioni fornite dal notificante, ha ritenuto che i dati comunicati
fossero affidabili e pertinenti, in quanto consentivano una migliore
valutazione dei rischi per gli uccelli che nidificano al suolo. Detta
tabella rivelerebbe, infine, che il paraquat non avrebbe un'incidenza
inaccettabile qualora le condizioni di impiego previste siano
rispettate.
213 Essa sottolinea inoltre che la direttiva impugnata prevede
esplicitamente, per gli uccelli che nidificano al suolo, che qualora le
ipotesi di impiego comprendano una potenziale esposizione delle uova,
debba essere svolta una valutazione del rischio e, nei casi opportuni,
debbano essere applicate misure di attenuazione dei rischi stessi.
214 Infine la Commissione sostiene che se è vero che la direttiva
impugnata non prevede alcuna misura particolare per i mammiferi diversi
dalle lepri, ciò discende dall'impossibilità di tener conto dei rischi
eventuali per ciascun mammifero, ragion per cui, in sede di valutazione,
un approccio pragmatico e realistico condurrebbe a concentrare la
valutazione stessa sugli animali maggiormente esposti. Tuttavia, il
dossier renderebbe conto del fatto che sono state del pari esaminate
informazioni riguardanti altri mammiferi, quali i topi campagnoli e i
ratti. Essa sostiene altresì che uno Stato membro, nel decidere in
merito all'eventuale autorizzazione di un prodotto fitosanitario
contenente una sostanza attiva iscritta nell'allegato I, è tenuto ad
osservare le disposizioni dell'allegato VI, tra cui il punto B 2.5.2.1,
il quale gli impone di valutare la possibilità dell'esposizione di
uccelli e altri vertebrati terrestri al prodotto fitosanitario, e, se
esiste questa possibilità, di valutare l'entità del rischio a breve e a
lungo termine, e in particolare quello per la riproduzione, cui tali
organismi potrebbero essere soggetti dopo l'uso del prodotto
fitosanitario secondo le modalità proposte. Tale disposizione sarebbe
quindi adeguata alle specifiche condizioni che possono presentarsi in
uno Stato membro determinato e in una precisa modalità d'impiego.
Peraltro, lo Stato membro potrebbe subordinare l'autorizzazione
all'osservanza di condizioni specifiche, quali l'aggiunta di una
sostanza dissuasiva.
b) Sulla censura basata sull'inadeguatezza del rapporto tossicità a
lungo termine/esposizione con riferimento al punto C 2.5.2.1
dell'allegato VI
215 Il Regno di Svezia afferma, in sostanza, che il punto C 2.5.2.1
dell'allegato VI prevede che se vi è la possibilità di esposizione per
uccelli e altri vertebrati terrestri non bersaglio occorre applicare uno
speciale valore limite e un margine di sicurezza secondo cui il rapporto
tossicità a lungo termine/esposizione deve essere uguale o superiore a
5. Orbene, gli studi sui quali la Commissione avrebbe basato il proprio
giudizio ai fini della valutazione del paraquat rivelerebbero che il
rapporto in questione era solamente pari a 2. Esso aggiunge che la
Commissione non ha dimostrato l'esistenza di un impiego del paraquat per
il quale risulti accettabile il rischio di esposizione degli uccelli che
nidificano al suolo. Ne discenderebbe che la Commissione, basandosi sul
dossier esistente, non poteva escludere l'esistenza di rischi
inaccettabili.
216 La Commissione afferma, in sostanza, che non spetta a lei, ma agli
Stati membri dare applicazione all'allegato VI in sede di autorizzazione
di un prodotto fitosanitario.
c) Sulla censura relativa al trasferimento in capo agli Stati membri
dell'onere della valutazione e dell'eventuale gestione dei rischi
217 Il Regno di Svezia, sostenuto dalla Repubblica d'Austria e dal Regno
di Danimarca, afferma che le condizioni previste dalla direttiva
impugnata dimostrano che la Commissione ha deciso di delegare agli Stati
membri la valutazione dei rischi nonché la fondamentale valutazione
della questione se sia possibile raggiungere un livello di rischio
accettabile. Una siffatta delega sarebbe contraria alla direttiva
91/414.
218 La Commissione nega di aver scelto di trasferire la valutazione dei
rischi agli Stati membri e di lasciare a loro carico la fondamentale
valutazione se sia o meno possibile raggiungere un livello di rischio
accettabile. A tal proposito essa afferma, in sostanza, che è stata
effettuata una valutazione comunitaria. Così, quanto alle lepri, essa
rileva che lo SMR e il gruppo di valutazione del comitato permanente
hanno entrambi ritenuto che le informazioni disponibili fossero
sufficienti al fine di valutare i rischi e che la direttiva impugnata
prevede che qualora le ipotesi di impiego comprendano una potenziale
esposizione delle lepri debba essere svolta una valutazione del rischio
e, nei casi opportuni, debbano essere applicate misure di attenuazione
dei rischi stessi.
219 Quanto agli uccelli, essa precisa che lo SMR, nel suo secondo
rapporto, ha ritenuto che in numerose situazioni l'esposizione degli
uccelli che nidificano al suolo fosse trascurabile e il rischio fosse
pertanto accettabile, ma che, nei casi in cui poteva verificarsi
l'esposizione, il rischio doveva essere valutato, se possibile, a
livello dello Stato membro. Essa richiama del pari la conclusione
dell'addendum secondo cui, alle condizioni di impiego proposte, il
paraquat non espone gli uccelli che nidificano al suolo a un'incidenza
inaccettabile. Essa rinvia infine alla tabella di valutazione, da cui
emergerebbe che, secondo il rapporto sull'esame dell'ECCO, il rischio
per gli uccelli poteva essere ridotto grazie alle condizioni di impiego.
d) Sulla censura relativa all'esistenza di dolori inaccettabili per
gli animali esposti
220 Il Regno di Svezia afferma, innanzitutto, che l'art. 5, n. 1, lett.
b), della direttiva 91/414 prevede che una sostanza attiva, per essere
iscritta nell'allegato I della direttiva stessa, debba soddisfare i
requisiti di cui all'art. 4, n. 1, lett. b), punti iv) e v), della
direttiva citata e che, ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b), punto v),
secondo trattino, di tale direttiva, l'impiego del prodotto
fitosanitario in questione non può avere nessun influsso inaccettabile
sull'ambiente, per quanto riguarda, in particolare, l'impatto sulle
specie non bersaglio. Quest'ultima disposizione dovrebbe essere
interpretata nel senso che l'impiego del prodotto fitosanitario di cui
trattasi non può provocare sofferenze e dolori inaccettabili alle specie
non bersaglio, in quanto l'art. 4, n. 1, lett. b), punto iii), della
citata direttiva vieterebbe che il prodotto in questione cagioni
sofferenze o dolori di tal genere ai vertebrati da combattere.
221 Esso afferma inoltre che è noto che le persone esposte al paraquat
subiscono forti dolori e gravi sofferenze e che dal dossier scientifico
emerge che è verosimile che lo stesso avvenga per gli altri mammiferi.
Di conseguenza, la direttiva impugnata sarebbe contraria ai requisiti di
cui all'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva 91/414.
222 Nelle sue difese scritte la Commissione non ha preso posizione in
merito a tale censura. Essa ha tuttavia contestato, all'udienza, la
rilevanza dell'art. 4, n. 1, lett. b), punto v), secondo trattino, della
direttiva 91/414 ai fini della valutazione di una sostanza attiva.
2. Giudizio del Tribunale
a) Sull'ambito di valutazione
223 Per quanto riguarda la protezione della salute animale, l'art. 5, n.
1, della direttiva 91/414 prevede che, affinché una sostanza possa
essere iscritta nell'allegato I della direttiva stessa debba potersi
supporre, in base alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, che
l'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva di cui
trattasi, derivante da un'applicazione conforme alla buona pratica
fitosanitaria, non abbia effetti nocivi sulla salute degli animali, come
stabilito dall'art. 4, n. 1, lett. b), punto iv), della direttiva
91/414.
224 Per ragioni analoghe a quelle esposte nell'ambito della prima parte
del presente motivo, relativa alla protezione della salute umana (v.
precedente punto 161), tale disposizione, interpretata alla luce del
principio di precauzione, implica, quanto alla salute degli animali, che
l'esistenza di indizi seri i quali, senza eliminare l'incertezza
scientifica, consentano ragionevolmente di dubitare dell'innocuità di
una sostanza, osta, in linea di principio, all'iscrizione di tale
sostanza nell'allegato I della direttiva 91/414.
225 Per valutare se siano soddisfatti i requisiti di cui all'art. 5, n.
1, della direttiva 91/414 in materia di protezione della salute degli
animali, è necessario, per le ragioni esposte ai precedenti punti da 162
a 167, applicare i principi uniformi stabiliti nell'allegato VI.
226 In particolare, il punto C 2.5.2.1 dell'allegato VI prevede, in
sostanza, che non venga concessa autorizzazione se il rapporto tossicità
a lungo termine/esposizione è minore di 5, a meno che un'appropriata
valutazione del rischio non dimostri inequivocabilmente che non si
determinano conseguenze inaccettabili dopo l'impiego del prodotto
fitosanitario secondo le modalità proposte.
227 Infine, per le ragioni esposte ai precedenti punti 169 e 170, prima
dell'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414 dev'essere
dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che le restrizioni
all'impiego della sostanza di cui trattasi, ai sensi dell'art. 5, n. 4,
della direttiva 91/414, consentono di garantire un impiego di tale
sostanza conforme ai requisiti stabiliti dall'art. 5, n. 1, della
direttiva 91/414.
228 È alla luce delle regole ora esposte che devono essere esaminate le
varie censure sollevate nell'ambito della parte qui considerata.
b) Sulle censure sollevate
Sulla censura relativa all'insufficiente valore probatorio del dossier
per concludere nel senso dell'assenza di effetti nocivi del paraquat per
la salute degli animali
229 Occorre in primo luogo verificare se in sede d'esame di una sostanza
attiva ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva 91/414 la
Commissione sia tenuta a valutare tutti gli impieghi rappresentativi
della sostanza in questione, come proposti dal notificante.
230 Occorre rilevare in proposito che, ai sensi del secondo
'considerando' della direttiva impugnata, gli effetti del paraquat sono
stati valutati in conformità delle disposizioni di cui al regolamento n.
3600/92 per diversi impieghi proposti dal notificante.
231 Peraltro, in risposta ad una domanda del Tribunale, la Commissione
ha precisato all'udienza di aver dovuto esaminare l'impiego del paraquat
quale erbicida per i 14 impieghi citati nell'allegato IV del rapporto
d'esame della Commissione, vale a dire l'impiego del paraquat nelle
colture di limoni (citrus), di noci e di nocciole (treenuts –
hazelnut), di mele (pome fruit – apple), d'uva (grape),
di fragole (strawberry), di olive (olives), di pomodori e
di cetrioli (fruiting vegetables – tomatoes/cucumbers), di
fagioli (vegetable crops – beans), di patate (potato), di erba
medica (lucerne) nonché per gli impieghi di detta sostanza nei campi di
stoppie (autumn stubbles), nella preparazione della terra in
primavera (spring land preparation), nel settore della
silvicoltura e delle piante ornamentali (forestry, ornamentals),
nonché sui terreni non coltivati (non-crop land).
232 Di conseguenza, nella fattispecie in esame, si deve rilevare che la
Commissione ha basato la propria valutazione secondo la quale il
paraquat non aveva effetti nocivi sulla salute degli animali sull'esame
dei quattordici impieghi considerati dal notificante.
233 Orbene, per valutare gli effetti del paraquat sulla salute delle
lepri e degli embrioni di uccelli sono stati esaminati due soli ambiti
d'impiego, vale a dire l'impiego del paraquat nei campi di stoppie, per
quanto riguarda le lepri, e l'impiego del paraquat nei campi di erba
medica in autunno e in inverno per quanto riguarda gli uccelli.
234 Peraltro, la Commissione non fornisce alcuna ragione per la quale ha
ritenuto che non fosse necessario effettuare l'esame dei dodici altri
impieghi del paraquat rappresentativi ai fini di valutare l'impatto di
tale sostanza sulla salute delle lepri e degli embrioni di uccelli.
235 Di conseguenza, occorre accogliere la censura basata sul fatto che
il valore probatorio del dossier era insufficiente per concludere nel
senso che il paraquat non aveva effetti nocivi sulla salute delle lepri
e degli embrioni di uccelli.
236 È necessario in secondo luogo verificare se, come contestato dal
Regno di Svezia, risulti sufficientemente dimostrato che le misure
invocate dalla Commissione abbiano effettivamente consentito di ridurre
il rischio presentato dal paraquat per la salute delle lepri.
237 La Commissione sostiene, a tal proposito, che il comitato
scientifico e il notificante hanno individuato misure idonee a ridurre i
rischi per le lepri, che il notificante ha affermato che tali misure
erano state efficaci e che lo SMR e il comitato permanente hanno
ritenuto che le informazioni disponibili fossero sufficienti per
valutare l'impatto del paraquat sulla salute delle lepri.
238 Questi soli elementi non consentono di ritenere sufficientemente
dimostrata l'efficacia delle misure richiamate.
239 Si deve infatti rilevare che dalla conclusione del parere del
comitato scientifico emerge che è verosimile che il paraquat abbia
effetti letali o subletali sulle lepri e che ciò risulta confermato da
studi sul campo. Inoltre, occorre sottolineare che il comitato
scientifico ha adottato tale conclusione dopo aver preso in
considerazione le misure che, a parere della Commissione, sono idonee a
ridurre il rischio identificato. Pertanto, è solamente sulla base di
dati scientifici nuovi rispetto a quelli presi in considerazione del
comitato scientifico che potrebbe risultare sufficientemente dimostrata
l'efficacia delle misure invocate. Orbene, è giocoforza rilevare che la
Commissione non richiama il minimo dato di tal genere. La Commissione
non ha pertanto dimostrato l'efficacia delle misure da essa invocate.
240 Oltretutto, è necessario rilevare che le misure che la Commissione
afferma essere idonee a ridurre i rischi per le lepri, quali la
polverizzazione del paraquat il mattino presto, l'aggiunta al prodotto
di una sostanza dissuasiva, la polverizzazione a partire dal centro del
campo verso i bordi di quest'ultimo o la polverizzazione solamente di
una parte del campo non sono citate nella direttiva impugnata, né
direttamente né indirettamente, quali disposizioni specifiche ai sensi
dell'art. 5, n. 4, della direttiva 91/414.
241 In particolare, il fatto che l'allegato alla direttiva impugnata
preveda l'obbligo per gli Stati membri di prestare particolare
attenzione alla protezione delle lepri e di procedere, se necessario, ad
una valutazione dei rischi e alla loro gestione non può essere
considerato una restrizione all'impiego del paraquat, ai sensi dell'art.
5, n. 4, della direttiva 91/414, per la quale sia dimostrata, al di là
di ogni ragionevole dubbio, l'idoneità a garantire un impiego di tale
sostanza conforme ai requisiti stabiliti dall'art. 5, n. 1, della
direttiva 91/414.
242 Ne discende che la censura deve essere accolta laddove si contesta
alla Commissione di essersi basata su un dossier che non consente di
dimostrare debitamente che le misure richiamate sono idonee a ridurre il
rischio per le lepri.
243 Per quanto concerne, in terzo luogo, la censura basata
sull'insufficiente valore probatorio del dossier quanto alle misure
previste per ridurre i rischi per la salute degli uccelli, tale censura
sarà esaminata unitamente alla seconda e alla terza censura, sollevate
nell'ambito della parte qui considerata (v. successivo punto 252).
Sulla seconda e sulla terza censura, basate rispettivamente
sull'inadeguatezza del rapporto tossicità a lungo termine/esposizione
con riferimento al punto C 2.5.2.1 e sul trasferimento in capo agli
Stati membri dell'onere della valutazione e della gestione dei rischi,
nella parte in cui si riferiscono alla tutela della salute degli
embrioni di uccelli.
244 Per quanto concerne, innanzitutto, il rapporto tossicità a lungo
termine/esposizione, dalla risposta del Regno di Svezia a un quesito
scritto del Tribunale, non contestata dalla Commissione, emerge che i
termini «rapporto tossicità a lungo termine/esposizione» e «margine di
sicurezza» sono sinonimi. Da tale risposta emerge, del pari, che per
valutare i rischi per gli uccelli che nidificano al suolo la Commissione
si è basata su studi secondo i quali sono stati osservati effetti
negativi sulla schiusa delle uova in caso di esposizione delle uova
stesse ad una dose di paraquat corrispondente a una polverizzazione di
2,24 chilogrammi di sostanza per ettaro di superficie polverizzata,
quando la dose massima raccomandata dal notificante sarebbe di 1,1
chilogrammi di sostanza per ettaro. Il Regno di Svezia ne conclude,
senza essere contraddetto sul punto dalla Commissione, che tale
istituzione si è basata su un margine di sicurezza pari a 2 e non a 5,
come prospettato dal punto C 2.5.2.1 dell'allegato VI.
245 Tuttavia, la scelta di un margine di sicurezza inferiore a 5 è
contraria al punto C 2.5.2.1 dell'allegato VI solo qualora risulti che
non vi è stata un'appropriata valutazione del rischio da cui risulti
concretamente che non si determinano conseguenze inaccettabili dopo
l'impiego del prodotto fitosanitario contenente paraquat secondo le
modalità proposte.
246 Si deve pertanto verificare se la Commissione abbia dimostrato
l'esistenza di un impiego del paraquat per cui il rischio di esposizione
per gli uccelli che nidificano al suolo risulti accettabile, il che è
contestato dal Regno di Svezia sia nell'ambito della censura relativa
alla violazione del punto C 2.5.2.1 sia nell'ambito della prima censura,
basata sull'insufficiente valore probatorio del dossier.
247 Nel suo parere, il comitato scientifico ha precisato che il paraquat
poteva rappresentare un pericolo per gli embrioni di uccelli, ma che,
per valutare i rischi, erano necessarie ulteriori informazioni
provenienti da studi realistici.
248 Emerge dal secondo rapporto dello SMR che il notificante ha fornito
informazioni supplementari contenute in tre studi aventi ad oggetto le
conseguenze di una polverizzazione con paraquat di uova di quaglia
giapponese (Coturnix coturnix japonica), di anatra dal collo
verde (Mallard duck) e di fagiano (Phasianus colchicus).
249 Nel suo secondo rapporto, lo SMR precisa che dagli studi citati al
punto precedente risulta che la polverizzazione delle uova di collo
verde e di fagiano con una quantità di paraquat due volte superiore a
quella raccomandata comporta una generale riduzione delle schiuse di
tali uova. Lo SMR afferma inoltre che taluni degli impieghi presi in
considerazione dal notificante comportano rischi limitati per gli
embrioni di uccelli in considerazione del periodo d'impiego ovvero
dell'improbabilità della nidificazione nelle colture trattate con
un'applicazione di paraquat, ma che talune colture per le quali è
previsto l'uso del paraquat possono costituire un habitat adeguato per
gli uccelli che nidificano al suolo. Lo SMR precisa tuttavia di non
possedere informazioni che consentono di stabilire se gli uccelli
nidifichino effettivamente in siffatte colture e in quale proporzione.
Lo SMR aggiunge che tali informazioni sono specifiche per ciascuno Stato
membro e che il rischio dovrebbe essere pertanto stabilito a livello
degli Stati membri.
250 La direttiva impugnata precisa esplicitamente che la valutazione
condotta nell'ambito del comitato permanente ha concluso che il rischio
per gli uccelli sarebbe accettabile se si applicassero adeguate misure
di attenuazione dei rischi.
251 Alla luce di quanto precede, è giocoforza rilevare che la
Commissione non invoca alcuna misura concreta per la quale risulti
dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'idoneità a consentire
l'iscrizione del paraquat nell'allegato I della direttiva 91/414, nel
rispetto dei requisiti stabiliti dall'art. 5, n. 1, lett. b), della
direttiva 91/414, per quanto riguarda la salute degli uccelli.
252 Ne discende che al momento dell'iscrizione del paraquat
nell'allegato I della direttiva 91/414 non era stato ancora pienamente
dimostrato che questa sostanza non avesse un impatto inaccettabile sulla
salute degli embrioni di uccelli, in quanto solo mediante eventuali
misure da adottarsi ad opera degli Stati membri si poteva rendere
accettabile tale rischio. La censura basata sulla violazione, da parte
della Commissione, dei requisiti di cui al punto C 2.5.2.1 dell'allegato
VI deve pertanto essere accolta. Lo stesso vale per la censura basata
sull'insufficiente valore probatorio del dossier ai fini dell'iscrizione
del paraquat nell'allegato I della direttiva 91/414 nel rispetto dei
requisiti stabiliti dall'art. 5, n. 1, lett. b), della medesima
direttiva per quanto riguarda la salute degli uccelli. Infine, da quanto
precede risulta altresì che la censura basata sul trasferimento in capo
agli Stati membri dell'onere della valutazione e della gestione dei
rischi per quanto riguarda gli embrioni di uccelli, in violazione
dell'art. 5 della direttiva 91/414 deve del pari essere accolta.
Sulla quarta censura, basata sulle sofferenze inaccettabili provocate
agli animali esposti al paraquat
253 Occorre rilevare in proposito che il Regno di Svezia muove dalla
premessa secondo cui l'art. 4, n. 1, lett. b), punto v), secondo
trattino, della direttiva 91/414, che richiede l'assenza di influsso
inaccettabile sull'ambiente per quanto riguarda, in particolare,
l'impatto del prodotto contenente la sostanza attiva sulle specie non
bersaglio, è rilevante per valutare se siano soddisfatti i requisiti di
cui all'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva 91/414, per quanto
riguarda la salute degli animali.
254 Orbene, così non è. Infatti, l'art. 5, n. 1, della direttiva 91/414
effettua una distinzione, per un verso, tra la salute umana o degli
animali, in riferimento alla quale non è ammessa l'esistenza di effetti
nocivi e, per altro verso, l'ambiente, con riferimento al quale non sono
ammessi solamente gli effetti inaccettabili. Del pari, l'art. 4, n. 1,
lett. b), della direttiva 91/414 disciplina separatamente la questione
relativa agli effetti nocivi sulla salute umana o degli animali [art. 4,
n. 1, lett. b), punto iv), della direttiva 91/414] e la questione
relativa all'influsso inaccettabile sull'ambiente [art. 4, n. 1, lett.
b), punto v), della direttiva 91/414]. Dall'indicata struttura degli
artt. 4 e 5 della direttiva 91/414 emerge che, quando si tratta di
valutare una sostanza attiva sotto l'aspetto della tutela della salute
degli animali, ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva
91/414, il rinvio effettuato da tale disposizione all'art. 4, n. 1,
lett. b), della medesima ha esclusivamente ad oggetto la disposizione di
quest'ultimo articolo che riguarda specificamente la salute degli
animali, vale a dire l'art. 4, n. 1, lett. b), punto iv), della
direttiva in questione.
255 Di conseguenza, posto che l'art. 4, n. 1, lett. b), punto iv), della
direttiva 91/414 disciplina già specificamente la questione degli
effetti del prodotto contenente la sostanza attiva sulla salute degli
animali, l'art. 4, n. 1, lett. b), punto v), secondo trattino, della
medesima direttiva, relativo all'assenza di influsso inaccettabile
sull'ambiente, per quanto riguarda, in particolare l'impatto del
prodotto sulle specie non bersaglio, non è rilevante per valutare se una
sostanza risponda ai requisiti posti dall'art. 5, n. 1, lett. b), della
direttiva 91/414, per quanto riguarda l'effetto sulle specie non
bersaglio.
256 Peraltro, si deve comunque aggiungere che, anche a voler supporre
che l'art. 4, n. 1, lett. b), punto v), secondo trattino, della
direttiva 91/414 trovi applicazione nel valutare se siano soddisfatti i
requisiti di cui all'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva 91/414, per
quanto riguarda la salute degli animali, la censura sollevata dal Regno
di Svezia non può essere accolta.
257 Certamente, nell'ipotesi in cui dovesse applicarsi l'art. 4, n. 1,
lett. b), punto v), secondo trattino, della direttiva 91/414, occorre
rilevare che tale disposizione richiede l'assenza di sofferenze o di
dolori inaccettabili negli animali non bersaglio del prodotto contenente
la sostanza attiva di cui trattasi. Infatti, poiché, come sostenuto dal
Regno di Svezia, l'art. 4, n. 1, lett. b), punto iii), della direttiva
91/414 osta a che i vertebrati da combattere subiscano sofferenze e
dolori inaccettabili, a fortiori, gli animali che il prodotto di cui
trattasi non ha la funzione di combattere devono godere di una tutela
quanto meno equivalente.
258 Tuttavia, il Regno di Svezia non formula alcun argomento che
consenta di concludere che il paraquat provochi sofferenze o dolori
inaccettabili alle lepri e si limita ad osservare che, poiché il
paraquat provoca siffatti dolori e sofferenze nell'essere umano, deve
ritenersi che esso provochi identici effetti sui mammiferi, come le
lepri, per i quali è pacifico che il paraquat abbia effetti letali o
subletali.
259 Orbene, ancorché sia probabile che gli animali esposti al paraquat a
dosi mortali subiscano forti dolori e gravi sofferenze, da ciò non
deriva necessariamente che tali dolori e sofferenze comportino una
violazione delle disposizioni dell'art. 4 esplicitamente invocate dal
Regno di Svezia nell'ambito della presente censura. Infatti, a
differenza dell'art. 4, n. 1, lett. b), punto iv), della direttiva
91/414, che non tollera alcun effetto nocivo diretto o indiretto del
prodotto contenente la sostanza attiva sulla salute degli animali,
l'art. 4, n. 1, lett. b), punti iii) e v), della direttiva 91/414 si
limita a vietare le sofferenze e i dolori che abbiano carattere
inaccettabile. Ne discende che le disposizioni citate risultano violate
solo qualora si dimostri che è superata la soglia dell'accettabile, il
che, nella fattispecie, non è stato dimostrato dal Regno di Svezia.
Così, il Regno di Svezia non si è attivato per individuare la soglia al
di là della quale le sofferenze o i dolori risultino inaccettabili né
per dimostrare che detta soglia sia superata nel caso di specie.
260 Di conseguenza, in mancanza di qualsivoglia elemento rilevante che
consenta di supportare l'affermazione secondo cui un'esposizione al
paraquat comporta sofferenze o dolori inaccettabili per le lepri, la
quarta censura non può essere accolta.
261 Ne discende che la seconda parte, relativa alla salute degli
animali, deve essere accolta, fatta eccezione per la quarta censura.
262 Alla luce di quanto precede, nonché alla luce della conclusione
formulata al precedente punto 191, è necessario accogliere, in sostanza,
ciascuna delle due parti del gruppo di motivi basato sulla violazione
dell'art. 5 della direttiva 91/414, dei principi di integrazione, di
precauzione e del livello elevato di protezione.
263 Poiché ciascuno dei due gruppi di motivi sollevati è stato accolto,
quantomeno parzialmente, la direttiva impugnata dev'essere annullata.
Sulle spese
264 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese. Inoltre, ai sensi dell'art. 87, n.
4, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella
causa sopportano le proprie spese.
265 La Commissione, rimasta soccombente, va condannata a sopportare le
proprie spese nonché quelle sostenute dal Regno di Svezia, in conformità
alle conclusioni di quest'ultimo.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) La direttiva della Commissione 1° dicembre 2003, 2003/112/CE, che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della
sostanza attiva paraquat, è annullata.
2) La Commissione sopporterà le spese affrontate dal Regno di Svezia
nonché le proprie spese.
3) Il Regno di Danimarca, la Repubblica d'Austria e la Repubblica di
Finlandia sopporteranno le proprie spese.
Pirrung
Meij
Forwood
Pelikánová
Papasavvas
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'11 luglio 2007.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
J. Pirrung
Indice
Ambito normativo
I – Disposizioni del Trattato
II – Direttiva 91/414/CEE
III – Regolamento (CEE) n. 3600/92
Fatti della controversia
I – Procedura che ha condotto all'adozione della direttiva 2003/112/CE
II – Direttiva 2003/112/CE
Procedimento
Conclusioni delle parti
Diritto
I – Sullo stato del dossier scientifico relativo al paraquat
A – Considerazioni generali
B – Sulla correlazione tra l'esposizione al paraquat e il morbo di
Parkinson
C – Sulle modellizzazioni matematiche e sugli studi sul campo relativi
al rischio per gli operatori generato dall'impiego del paraquat
D – Sugli effetti del paraquat sulla salute degli animali
II – Sul gruppo di motivi basati su una gestione della pratica in
violazione dell'art. 7 del regolamento n. 3600/92, dell'art. 5 della
direttiva 91/414 e dell'art. 174, n. 3, CE
A – Argomenti delle parti
B – Giudizio del Tribunale
III – Sul gruppo di motivi basati sulla violazione dell'art. 5 della
direttiva 91/414, sul requisito di integrazione, sul principio del
livello elevato di protezione e sul principio di precauzione
A – Sulla prima parte, relativa alla protezione della salute umana
1. Argomenti delle parti
a) Sulla censura basata su un'esposizione superiore all'AOEL
dell'operatore
b) Sulla censura relativa all'insufficiente valore probatorio del
dossier scientifico per concludere nel senso di un'assenza di rischio
significativo del paraquat per la salute umana.
c) Sulla censura basata su una diminuzione del livello di protezione
2. Giudizio del Tribunale
a) Sull'ambito di valutazione
b) Sulle censure sollevate
B – Sulla seconda parte, relativa alla protezione della salute degli
animali
1. Argomenti delle parti
a) Sulla censura relativa all'insufficiente valore probatorio del
dossier scientifico
b) Sulla censura basata sull'inadeguatezza del rapporto tossicità a
lungo termine/esposizione con riferimento al punto C 2.5.2.1
dell'allegato VI
c) Sulla censura relativa al trasferimento in capo agli Stati membri
dell'onere della valutazione e dell'eventuale gestione dei rischi
d) Sulla censura relativa all'esistenza di dolori inaccettabili per gli
animali esposti
2. Giudizio del Tribunale
a) Sull'ambito di valutazione
b) Sulle censure sollevate
Sulla censura relativa all'insufficiente valore probatorio del dossier
per concludere nel senso dell'assenza di effetti nocivi del paraquat per
la salute degli animali
Sulla seconda e sulla terza censura, basate rispettivamente
sull'inadeguatezza del rapporto tossicità a lungo termine/esposizione
con riferimento al punto C 2.5.2.1 e sul trasferimento in capo agli
Stati membri dell'onere della valutazione e dell'eventuale gestione dei
rischi, nella parte in cui si riferiscono alla tutela della salute degli
embrioni di uccelli.
Sulla quarta censura, basata sulle sofferenze inaccettabili provocate
agli animali esposti al paraquat
Sulle spese
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