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CORTE DI
GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA - Sez. II, 28 Giugno 2007, causa C‑235/04
AREE PROTETTE - FAUNA E FLORA - Conservazione degli uccelli selvatici -
Zone di protezione speciale - IBA 98 - Valore - Qualità dei dati - Criteri -
Margine di valutazione - Insufficienza manifesta della classificazione in
numero e in superficie - Direttiva 79/409/CEE - Inadempimento di uno Stato
(Spagna). Il Regno di Spagna, non avendo classificato come zone di
protezione speciale per gli uccelli territori sufficienti, in superficie,
nelle Comunità autonome Andalusia, Baleari e Canarie, e in numero, nelle
Comunità autonome Andalusia, Baleari, Canarie, Castiglia-La Mancia,
Catalogna, Galizia e Comunità valenciana, rispetto al fine di offrire
protezione a tutte le specie di uccelli elencate nell’allegato I della
direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici, come modificata in particolare dalla
direttiva della Commissione 29 luglio 1997, 97/49/CE, nonché alle specie
migratrici non comprese nel suddetto allegato, è venuto meno agli obblighi
che gli derivano dall’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva 79/409, come
modificata. CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA - Sez. II, 28
Giugno 2007, causa C‑235/04
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
Nella causa C‑235/04,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226
CE, proposto il 4 giugno 2004,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. van Beek
e G. Valero Jordana, in qualità di agenti, con domicilio eletto in
Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di
agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C. W. A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg.
P. Kūris (relatore), J. Klučka, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal
sig. L. Bay Larsen, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione
orale del 22 giugno 2006,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 14 settembre 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Col suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla
Corte di dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo classificato come
zone di protezione speciale per gli uccelli (in prosieguo: le «ZPS»)
territori che siano sufficienti, in numero e in superficie, ad offrire
protezione a tutte le specie di uccelli elencate nell’allegato I della
direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1), come
modificata in particolare dalla direttiva della Commissione 29 luglio
1997, 97/49/CE (GU L 223, pag. 9; in prosieguo: la «direttiva 79/409»),
nonché alle specie migratrici non comprese nel suddetto allegato, è
venuto meno agli obblighi che gli derivano dall’art. 4, nn. 1 e 2, di
tale direttiva.
Il contesto normativo
2 L’art. 1, n. 1, della direttiva 79/409 dispone quanto segue:
«La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di
uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo
degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la
protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina
lo sfruttamento».
3 L’art. 2 della medesima direttiva così prevede:
«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare
la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 ad un
livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche,
scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e
ricreative».
4 L’art. 4, nn. 1 e 2, sempre della direttiva 79/409 recita come segue:
«1. Per le specie elencate nell’allegato I sono previste misure speciali
di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire la
sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di
distribuzione.
A tal fine si tiene conto:
a) delle specie minacciate di sparizione;
b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del
loro habitat;
c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa
o la loro ripartizione locale è limitata;
d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la
specificità del loro habitat.
Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle
variazioni dei livelli di popolazione.
Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione
speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla
conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione
di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si
applica la presente direttiva.
2. Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie
migratrici non menzionate nell’allegato I che ritornano regolarmente,
tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica
marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva per quanto
riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in
cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo,
gli Stati membri attribuiscono una importanza particolare alla
protezione delle zone umide e specialmente delle zone d’importanza
internazionale».
Il procedimento precontenzioso
5 A seguito di diverse denunce la Commissione inviava al Regno di
Spagna, il 26 gennaio 2000, una lettera di diffida in cui constatava la
scorretta applicazione della direttiva 79/409 per non aver esso
designato ZPS sufficienti in numero e in superficie.
6 Non persuasa dalle risposte delle autorità spagnole, né dalle
informazioni e dalle proposte di designazione di nuove ZPS, comunicate
tra il 18 maggio 2000 e il 10 gennaio 2001, la Commissione assegnava
alla Spagna con parere motivato 31 gennaio 2001 un termine ultimo di due
mesi dalla notifica per adottare le misure ancora necessarie, termine
prorogato poi al 3 maggio 2001.
7 Con lettere 17 aprile e 15 maggio 2001 le autorità spagnole
rispondevano al parere motivato e comunicavano, tra il 28 maggio 2001 e
il 25 ottobre 2002, informazioni supplementari, designazioni ed
ampliamenti di ZPS.
8 La Commissione analizzava tutte queste risposte e, ritenendo, da un
lato, che le Comunità autonome Andalusia, Baleari, Canarie,
Castiglia-Leon, Castiglia-La Mancia e Madrid non si fossero ancora
conformate al complesso degli obblighi posti dall’art. 4, nn. 1 e 2,
della direttiva 79/409 e, dall’altro, che le Comunità autonome Asturie,
Catalogna, Estremadura, Galizia e Comunità valenciana avessero proceduto
a una designazione di ZPS del tutto inadeguata e insufficiente,
decideva, nel gennaio del 2003, di adire la Corte di giustizia.
9 Le autorità spagnole continuavano ad inviare alla Commissione, tra il
13 gennaio 2003 e il 5 aprile 2004, proposte di designazione di ZPS,
fascicoli sul riassetto e l’ampliamento della rete di ZPS contenenti
aggiornamento di diversi dati nonché documentazione cartografica, ed
informazioni sulla situazione delle specie di uccelli.
10 Sulla scorta delle risposte complessivamente ricevute, la Commissione
riteneva perdurare l’inadempimento degli obblighi posti dalla direttiva
79/409 e il 4 giugno 2004 decideva di proporre il presente ricorso.
Sul ricorso
11 Col suo ricorso la Commissione fa valere che il Regno di Spagna non
ha designato ZPS sufficienti, in numero e in superficie, tenuto conto
delle necessità di protezione delle specie di uccelli elencate
all’allegato I della direttiva 79/409 e delle specie migratrici ivi non
comprese.
12 Poiché la Commissione ha rinunciato, in udienza, alla parte del
ricorso relativa alla Comunità autonoma Estremadura, il presente ricorso
per inadempimento riguarda soltanto le Comunità autonome Andalusia,
Baleari, Canarie, Castiglia‑La Mancia, Catalogna, Galizia e Comunità
valenciana.
Sulla designazione delle ZPS
Argomenti delle parti
13 Secondo la Commissione, il Regno di Spagna non ha classificato come
ZPS territori sufficienti, in numero e in superficie, rispetto alle zone
importanti per la conservazione degli uccelli individuate
nell’inventario ornitologico pubblicato nel 1998 (in prosieguo: l’«IBA
98»).
14 Il governo spagnolo contesta di essere obbligato a procedere sulla
base dell’IBA 98. Tale inventario non avrebbe lo stesso valore dell’Inventory
of Important Bird Areas in the European Community (Elenco delle zone
importanti per l’avifauna nella Comunità europea) pubblicato nel 1989
(in prosieguo: l’«IBA 89») in quanto, non essendo stato né commissionato
né riveduto dalla Commissione, potrebbe essere inesatto.
15 In effetti, l’IBA 98 sarebbe stato elaborato ad esclusiva iniziativa
della Sociedad Española de Ornitología [Società spagnola di Ornitologia]
(in prosieguo: la «SEO/BirdLife»), che avrebbe deciso di modificare
unilateralmente l’IBA 89 per aumentare il numero e la superficie delle
zone da proteggere nel territorio della Spagna. Nessuna delle
amministrazioni pubbliche competenti per l’ambiente avrebbe riveduto il
nuovo elaborato per garantire la precisione e l’esattezza dei suoi dati.
L’aumento in numero, ma soprattutto in superficie, delle zone da
proteggere, nell’IBA 98, rispetto all’IBA 89, sfuggirebbe, quindi, a
riprove e controlli.
16 Sempre secondo il governo spagnolo, poi, l’utilizzo di informazioni
incomplete nell’IBA 98 non permetterebbe un’esatta delimitazione delle
zone importanti per la conservazione degli uccelli. Anche i criteri per
la delimitazione delle ZPS sarebbero scorretti, di valore ornitologico
non apprezzabile e difformi dalla direttiva 79/409.
17 Il governo spagnolo aggiunge che i censimenti e le ampie stime delle
popolazioni realizzati per tutte le zone importanti per la conservazione
degli uccelli non sarebbero corredati di indicazioni bibliografiche,
cosa che impedirebbe qualunque verifica o raffronto dei dati.
D’altronde, la stessa SEO/Birdlife avrebbe esplicitamente riconosciuto
che non per tutte tali zone sarebbero riportate le fonti delle
informazioni ornitologiche.
18 La delimitazione delle zone da proteggere realizzata dalla SEO/Birdlife
sarebbe, così, gravemente carente, e per la mancanza di riferimenti
bibliografici e per l’insoddisfacente qualità delle informazioni
utilizzate. L’IBA 98 non presenterebbe, dunque, i requisiti minimi di
qualità di un lavoro scientifico quanto ad esattezza dei dati e a
precisione dei criteri impiegati.
19 Il governo spagnolo deduce, infine, che la SEO/Birdlife avrebbe
vietato, salvo autorizzarla espressamente, la divulgazione alle Comunità
autonome, ossia alle amministrazioni competenti per l’ambiente, delle
informazioni delle quali si era avvalsa per identificare e delimitare le
zone importanti per la conservazione degli uccelli.
20 Secondo la Commissione, l’IBA 98 si fonda sulle informazioni meglio
documentate e più precise disponibili per l’individuazione dei territori
maggiormente idonei per la sopravvivenza e la riproduzione delle specie
di uccelli in conformità con l’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva
79/409. Detto inventario si baserebbe su criteri ornitologici
equilibrati, quali l’importanza delle popolazioni, la diversità degli
uccelli e i rischi cui le specie sono esposte a livello internazionale,
che consentono di individuare i luoghi più adatti per garantire la
conservazione delle specie menzionate all’allegato I della direttiva
79/409 e delle specie migratrici non ricomprese in tale allegato.
21 La Commissione precisa che la valutazione della rete di ZPS creata
dal Regno di Spagna è stata condotta non solo sulla base dell’IBA 98, ma
anche in funzione di due ulteriori criteri i quali tengono conto, il
primo, della presenza in ciascuna area delle specie di uccelli elencate
all’allegato I della direttiva 79/409 e, il secondo, delle zone umide.
22 Infine, sempre secondo la Commissione, l’impossibilità di accedere
alla banca dati utilizzata dalla SEO/Birdlife non inficia il valore
scientifico dello studio e non toglie che le diverse amministrazioni
spagnole possono elaborare autonomamente o far elaborare propri studi
per conformarsi agli obblighi della direttiva 79/409.
Giudizio della Corte
23 Occorre ricordare, in limine, che l’art. 4 della direttiva 79/409
prevede un regime specificamente mirato e rafforzato sia per le specie
elencate nell’allegato I sia per le specie migratrici, che trova
giustificazione nel fatto che si tratta, rispettivamente, delle specie
più minacciate e delle specie che costituiscono patrimonio comune della
Comunità europea (sentenza 13 luglio 2006, causa C‑191/05,
Commissione/Portogallo, Racc. pag. I‑6853, punto 9 e giurisprudenza ivi
citata). Risulta, del resto, dal nono ‘considerando’ di tale direttiva
che la preservazione, il mantenimento o il ripristino di una varietà e
di una superficie sufficienti di habitat sono indispensabili alla
conservazione di tutte le specie di uccelli. Gli Stati membri hanno
dunque l’obbligo di adottare le misure necessarie alla conservazione di
dette specie.
24 A tal fine, l’aggiornamento dei dati scientifici è necessario per
determinare la situazione delle specie più minacciate e di quelle che
costituiscono patrimonio comune della Comunità e per classificare, poi,
come ZPS i territori maggiormente idonei. È perciò importante utilizzare
i più recenti dati scientifici disponibili entro il termine fissato nel
parere motivato.
25 A tale riguardo va ricordato che gli inventari nazionali, fra cui
l’IBA 98 elaborato dalla SEO/Birdlife, hanno rivisitato il primo studio
paneuropeo realizzato nell’IBA 89 fornendo dati scientifici più precisi
ed aggiornati.
26 Tenuto conto del carattere scientifico dell’IBA 89 e della mancata
produzione da parte di uno Stato membro di prove scientifiche idonee a
dimostrare che si sarebbero potuti adempiere gli obblighi derivanti
dall’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva 79/409 anche classificando come
ZPS siti diversi da quelli risultanti dal detto inventario e ricoprenti
una superficie totale inferiore a quella di questi ultimi, la Corte ha
dichiarato che tale inventario, pur non essendo giuridicamente
vincolante, poteva essere utilizzato dalla Corte medesima come elemento
di riferimento per valutare se uno Stato membro avesse classificato un
numero ed una superficie sufficienti di territori come ZPS ai sensi
delle citate disposizioni della direttiva (v., in tal senso, sentenze 19
maggio 1998, causa C‑3/96, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I‑3031,
punti 68‑70, e 20 marzo 2003, causa C‑378/01, Commissione/Italia, Racc.
pag. I‑2857, punto 18).
27 Si deve constatare che l’IBA 98offre un elenco aggiornato delle zone
importanti per la conservazione degli uccelli in Spagna il quale, in
assenza di prove scientifiche contrarie, costituisce un elemento di
riferimento che consente di valutare se tale Stato abbia classificato
come ZPS un numero e una superficie di territori sufficienti per offrire
protezione a tutte le specie di uccelli elencate all’allegato I della
direttiva 79/409 e alle specie migratrici ivi non comprese.
28 Giova osservare anche che l’IBA 98 è stato utilizzato dalle Comunità
autonome Castiglia-La Mancia, Catalogna, Galizia e Comunità valenciana
per la delimitazione di ZPS e che, quanto alle Comunità autonome
Aragona, Cantabria, Estremadura, Madrid, Murcia, Paesi baschi e alla
Città autonoma di Ceuta, la Commissione ha accolto alcune informazioni
scientifiche aggiornate che le sono state presentate in luogo di quelle
relative alle zone importanti per l’avifauna censite nell’IBA 98.
29 Occorre ora esaminare gli argomenti del governo spagnolo in ordine ai
criteri C.1 e C.6 utilizzati in tale inventario.
30 A termini dell’IBA 98, il criterio C.1 designa una zona che ospita
regolarmente un numero significativo di uccelli di una specie a rischio
in tutto il mondo o la cui preservazione risulta di interesse in tutto
il mondo. Il criterio C.6 designa una zona fra le cinque più importanti
per le specie o le sottospecie elencate all’allegato I della direttiva
79/409, site in ciascuna regione europea.
31 Per quanto riguarda il criterio C.1, il governo spagnolo ritiene che
il valore-soglia per la designazione di una ZPS non possa essere
inferiore all’1% della popolazione riproduttiva nazionale delle specie
elencate nell’allegato I della medesima direttiva.
32 Tale argomento misconosce la definizione del criterio in parola e non
può, perciò, essere accolto. Poiché, infatti, il criterio C.1 riguarda
specie a rischio in tutto il mondo, è sufficiente che nella zona
considerata sia presente un numero significativo di loro esemplari.
Nessuna soglia dell’1% è prevista dal criterio C.1, né essa risulta
dalla direttiva 79/409.
33 Per quanto riguarda il criterio C.6, il governo spagnolo sostiene che
le regioni biogeografiche definite dalla direttiva del Consiglio 21
maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L
206, pag. 7), andrebbero considerate equivalenti alle zone definite per
l’applicazione della direttiva 79/409. L’utilizzo di un diverso metodo
di delimitazione per gli habitat e per le zone importanti per la
conservazione degli uccelli creerebbe disparità notevoli e
ingiustificate, tenuto conto delle numerose e differenti suddivisioni
territoriali di tipo amministrativo interne agli Stati membri.
34 Orbene, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 90 delle
conclusioni, il Regno di Spagna non ha intrapreso lo sforzo di
realizzare una suddivisione del territorio nazionale su base
ornitologica per poi individuare le ZPS, bensì ha fatto mero riferimento
alle regioni biogeografiche, le quali non costituiscono una base
paragonabile alle Comunità autonome ai fini della creazione di una rete
che copra in modo più o meno uniforme la Comunità, uniformità che è
necessaria per disporre in tutti gli Stati membri di una grandezza di
riferimento omogenea per l’applicazione del criterio C.6.
35 Tutto ciò considerato, si deve constatare che, senza la presentazione
di studi scientifici che smentiscano i suoi risultati, l’IBA 98
costituisce il documento più aggiornato e puntuale per l’individuazione
dei siti maggiormente idonei in numero e in superficie alla
conservazione degli uccelli.
36 L’argomento vertente sull’impossibilità di accedere alla banca dati
della SEO/Birdlife non inficia tale conclusione.
37 Si deve, infatti, rilevare, e lo stesso governo spagnolo lo ha
confermato, che a tale governo l’accesso in quanto tale non è mai stato
negato, solo che era subordinato alla condizione di non divulgare le
informazioni alle Comunità autonome.
38 È inoltre pacifico che, nel 1991, la Commissione ha incaricato la SEO/Birdlife
di uno studio scientifico puntuale che permettesse l’elaborazione della
cartografia delle zone importanti per la conservazione degli uccelli: di
ciascun sito doveva essere descritto il valore ornitologico con la
maggior dovizia di informazioni possibile.
39 A ciò si aggiunge che l’IBA 98 è stato realizzato con la
partecipazione di più organizzazioni non governative, di cellule locali
della SEO/Birdlife, dei tre Parchi nazionali, delle sei Università, dei
Dipartimenti dell’ambiente di dodici Comunità autonome, della Direzione
generale per la protezione della natura del Ministero per l’Ambiente e
dell’Ente autonomo Parchi Nazionali di questo stesso Ministero, ciò che,
in assenza di prove scientifiche contrarie, costituisce un indizio della
sua referenzialità.
40 Alla luce di quanto precede, gli argomenti del governo spagnolo
fondati, da un lato, sull’assenza di controllo da parte delle
amministrazioni pubbliche competenti rispetto all’elaborazione dell’IBA
98 e, dall’altro, sull’impossibilità di accedere alla banca dati
utilizzata dalla SEO/Birdlife devono essere respinti.
Sulla mancata classificazione e sulla classificazione parziale o
inadeguata di territori come ZPS
Argomenti delle parti
41 Secondo la Commissione, l’IBA 98 identifica 391 zone importanti per
la conservazione degli uccelli in Spagna, per una superficie totale di
ha 15 862 567, che rappresenta circa il 31,5% del territorio nazionale.
Ebbene, l’esame delle 427 ZPS designate dal Regno di Spagna, che coprono
una superficie totale di circa ha 7 977 789, pari al 15,8 % del
territorio spagnolo, rivelerebbe che delle zone importanti per la
conservazione degli uccelli 148 sarebbero classificate ZPS per più del
75 % della loro superficie (ha 2 730 612 su un totale di ha 2 967 119),
194 per meno del detto 75 % (ha 4 388 748 su un totale di ha 10 739 054)
e 99 non sarebbero classificate affatto come ZPS (ha 2 684 713). La rete
di ZPS sarebbe dunque insufficiente.
42 Il governo spagnolo fa valere che la superficie della rete di ZPS
della Spagna è, come percentuale del territorio nazionale, due volte e
mezzo superiore alla media comunitaria (il 15,51% contro il 6,89%), con
punte di dieci volte rispetto a taluni Stati membri limitrofi. Peraltro,
nel periodo compreso tra aprile 2000 e maggio 2004, la rete spagnola
sarebbe passata da 179 a 416 ZPS: 237 zone in più, che
rappresenterebbero un incremento assoluto del 132,40 % ed il 35 % del
numero di ZPS di nuova costituzione fra tutti gli Stati membri. Quanto
all’ampliamento della superficie dei territori classificati come ZPS, le
zone spagnole di nuova designazione corrisponderebbero al 43 % della
superficie complessivamente dichiarata nella Comunità. Da solo il Regno
di Spagna contribuirebbe per il 35 % alla superficie terrestre totale
delle ZPS nella Comunità, mentre il suo territorio non rappresenterebbe
che il 16 % del territorio di quest’ultima. Tali dati dimostrerebbero
che lo sforzo del Regno di Spagna per conformarsi alla direttiva 79/409
è stato superiore, da un lato, alla media comunitaria e, dall’altro,
allo sforzo dei singoli Stati membri.
43 Per quanto concerne i territori classificati come ZPS in parte o in
maniera inadeguata, la Commissione considera che, alla luce dell’IBA 98,
l’attuale copertura delle zone importanti per la conservazione degli
uccelli mediante le ZPS spagnole è largamente insufficiente; un rischio
in più, a suo avviso, per la sopravvivenza delle specie che esse
ospitano, perché le misure necessarie alla protezione dei relativi
habitat non sarebbero state adottate.
Giudizio della Corte
44 Ricorrendo per inadempimento la Commissione intende far constatare
che nelle Comunità autonome Andalusia, Baleari, Canarie, Castiglia-La
Mancia, Catalogna, Galizia e Comunità valenciana non sono stati
classificati come ZPS territori sufficienti, in superficie e in numero,
ad offrire protezione a tutte le specie di uccelli elencate
nell’allegato I della direttiva 79/409 e alle specie migratrici ivi non
comprese.
45 In limine occorre ricordare che uno Stato membro non può eccepire la
situazione di altri Stati membri per sottrarsi al proprio obbligo di
designare ZPS. Al contrario, solo i criteri ornitologici quali previsti
all’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva 79/409 permettono di delimitare i
siti più idonei ad essere classificati come ZPS.
46 Occorre poi rilevare che la Commissione, da un lato, sostiene che
tutte le dette Comunità autonome hanno classificato come ZPS territori
di dimensioni non sufficienti rispetto a quelli indicati nell’IBA 98,
mentre, dall’altro, accetta i più recenti argomenti scientifici secondo
cui gli attuali limiti delle ZPS designate nelle Comunità autonome
Castiglia‑La Mancia, Catalogna, Galizia e Comunità valenciana permettono
di assicurare il rispetto della direttiva 79/409.
47 Una tale contraddizione nell’ambito del motivo su cui la Commissione
fonda il proprio ricorso per inadempimento non è conforme alle
prescrizioni dell’art. 21 dello Statuto della Corte di giustizia e
dell’art. 38, n. 1, lett. c), del suo regolamento di procedura.
48 La Corte ha infatti statuito che la Commissione è tenuta ad indicare,
nelle conclusioni dell’atto introduttivo depositato ai sensi dell’art.
226 CE, le esatte censure sulle quali la Corte è chiamata a
pronunciarsi. Tali conclusioni devono essere formulate in modo
inequivoco allo scopo di evitare che la Corte statuisca ultra petita
ovvero ometta di pronunciarsi su una censura (v. sentenza 15 giugno
2006, causa C‑255/04, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑5251, punto 24 e
giurisprudenza ivi citata).
49 Ne consegue che l’addebito secondo il quale le Comunità autonome
Castiglia-La Mancia, Catalogna, Galizia e Comunità valenciana hanno
classificato come ZPS superfici insufficienti di zone importanti per la
conservazione degli uccelli è irricevibile.
50 Detto addebito deve perciò essere esaminato, nel prosieguo, solo con
riferimento alle Comunità autonome Andalusia, Baleari e Canarie.
51 Anzitutto, per quanto riguarda la Comunità autonoma Andalusia, il
governo spagnolo ha notificato, posteriormente al termine fissato nel
parere motivato, la designazione di 39 nuove ZPS e l’ampliamento di
altre zone, per un aumento della superficie protetta di ha 560 000. Ha
inoltre indicato che una procedura di designazione è in corso per altre
ZPS rilevanti principalmente per la tutela degli uccelli di steppa.
52 Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito di un ricorso ai
sensi dell’art. 226 CE, l’esistenza di un inadempimento dev’essere
valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si
presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e non
possono essere prese in considerazione dalla Corte modifiche
successivamente intervenute (v., in particolare, sentenza 14 settembre
2004, causa C‑168/03, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑8227, punto 24).
Per quanto riguarda la Comunità autonoma Andalusia il ricorso della
Commissione deve essere, quindi, accolto.
53 Quanto, poi, alla Comunità autonoma Baleari, è pacifico che 40 ZPS,
per una superficie complessiva di ha 121 015, con una copertura totale o
parziale di 20 zone importanti per la conservazione degli uccelli e di
circa il 54% della superficie totale della rete delle zone da
proteggere, erano state designate prima della scadenza del termine
fissato nel parere motivato; è vero anche, però, che nessuna di loro
comprendeva le zone di habitat del nibbio reale (Milvus milvus), specie
compresa nell’allegato I della direttiva 79/409, che è stata oggetto di
tutela successivamente al detto termine. Per quanto riguarda la Comunità
autonomaa Baleari il ricorso della Commissione deve essere, quindi,
accolto.
54 Infine, quanto alla Comunità autonoma Canarie, l’IBA 98identifica
come zone importanti per la conservazione degli uccelli 65 siti per una
superficie di ha 133 443. Prima della scadenza del termine fissato nel
parere motivato, 28 ZPS, per una superficie totale di ha 211 598,
coprivano parzialmente 41 zone importanti per la conservazione degli
uccelli e circa il 59,5% della superficie della rete delle zone da
proteggere. La Commissione considera pertanto la copertura ancora
insufficiente, segnatamente per quanto riguarda l’ubara (Chlamydotis
undulata), il capovaccaio (Neophron percnopterus), il saltimpalo delle
Canarie (Saxicola dacotiae) e il corrione biondo (Cursorius cursor),
nonché altre specie tra cui la berta di Bulwer (Bulweria bulwerii).
55 Anche se il governo spagnolo adduce difficoltà interne a procedere
alla designazione di certe ZPS, si deve ricordare che, secondo la
costante giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può eccepire
disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico
interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi e dei termini
prescritti da una direttiva (v., in particolare, sentenza 7 dicembre
2000, causa C‑374/98, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑10799, punto
13).
56 Ad ogni buon conto, il governo spagnolo riconosce che talune ZPS
devono essere ampliate. Per quanto riguarda la Comunità autonoma Canarie
il ricorso della Commissione deve essere, quindi, accolto.
57 Alla luce di tali circostanze si deve constatare che l’addebito
secondo il quale le Comunità autonome Andalusia, Baleari e Canarie hanno
classificato come ZPS superfici non sufficienti di zone importanti per
la conservazione degli uccelli deve essere accolto.
58 Infine, la Commissione addebita al Regno di Spagna di aver
classificato come ZPS nelle Comunità autonome Andalusia, Baleari,
Canarie, Castiglia-La Mancia, Catalogna, Galizia e Comunità valenciana
un numero insufficiente di zone importanti per la conservazione degli
uccelli.
59 Quanto alle Comunità autonome Andalusia e Galizia, le loro autorità
hanno classificato, dopo il termine fissato nel parere motivato, nuove
ZPS ed ampliato una parte di quelle esistenti. Risulta, tuttavia, dalla
giurisprudenza citata al punto 52 della presente sentenza che
l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in relazione alla
situazione dello Stato membro interessato quale si presentava alla
scadenza del termine stabilito nel parere motivato, senza che possano
essere prese in considerazione dalla Corte modifiche successivamente
intervenute. Sul punto occorre pertanto accogliere il ricorso della
Commissione.
60 Quanto alla Comunità autonoma Baleari, se è vero che le sue autorità
hanno classificato, dopo il termine fissato nel parere motivato, nuove
ZPS a difesa soprattutto del nibbio reale e che nuove ZPS sono state
proposte a Maiorca e a Minorca per proteggere certe aree di
nidificazione di tale specie, l’esistenza dell’inadempimento dev’essere
valutata unicamente rispetto alla situazione che si presentava alla
scadenza del termine stabilito nel parere motivato. Sotto tale profilo
deve perciò riconoscersi l’inadempimento.
61 Per quanto riguarda, poi, la Comunità autonoma Canarie, 23 zone
importanti per la conservazione degli uccelli non erano affatto comprese
in una ZPS dopo il termine fissato nel parere motivato. Il governo
spagnolo, pur riconoscendo la necessità di procedere alla designazione
di nuove ZPS, ha allegato al controricorso uno studio dettagliato
relativo alle le zone importanti per la conservazione degli uccelli non
ancora coperte. Come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 106
delle conclusioni, questo studio non è stato contestato dalla
Commissione. Il suo contenuto va pertanto considerato ammesso e
configura, con riferimento all’esistenza di carenze nella
classificazione, un mezzo di prova più attuale e più preciso dell’IBA
98.
62 La censura permane per le sole ZPS che avrebbero dovuto essere
designate entro il termine fissato nel parere motivato.
63 Quanto alla Comunità autonoma valenciana, sebbene entro il termine
fissato nel parere motivato siano state classificate nuove ZPS, restano
zone non classificate che, come hanno ammesso le stesse autorità
spagnole, sono oggetto di un processo di ampliamento dell’attuale rete
di ZPS.
64 Alla luce di tali circostanze si deve constatare che l’addebito
secondo il quale le Comunità autonome Andalusia, Baleari, Canarie,
Galizia e Comunità valenciana hanno classificato come ZPS un numero
insufficiente di zone importanti per la conservazione degli uccelli deve
essere accolto.
65 Quanto alla Comunità autonoma Castiglia-La Mancia, la Commissione
osserva che dieci zone importanti per la conservazione degli uccelli non
sono state classificate ZPS. Il governo spagnolo riconosce la necessità
di classificare come ZPS il sito n. 183 (Hoces del Río Mundo y del Río
Segura) e, quanto al sito n. 189 (Parameras de Embid-Molina), ammette
che occorre classificarne come ZPS una parte per la presenza di una
colonia di allodole del Dupont (Chersophilus duponti) stimata in 1250
esemplari su una superficie di ha 1 800.
66 Il governo spagnolo contesta, invece, la necessità di classificare i
siti nn. 70 (El Escorial - San Martín de Valdeiglesias), 72 (Carrizales
y Sotos de Aranjuez), 157 (Hoces del Turia y Los Serranos), 210 (Sierras
de Cazorla y Segura) e 305 (Bajo Tietar y Rampa de la Vera), poiché
sarebbero comuni ad altre comunità autonome e insisterebbero sul
territorio della Comunità autonoma in questione solo in minima parte.
67 Tale argomento va disatteso. La circostanza, infatti, che un sito
importante e coerente, considerato perfettamente idoneo alla
conservazione di certe specie, quali l’aquila imperiale iberica (Aquila
adalberti) – specie a rischio in tutto il mondo –, la cicogna nera (Ciconia
nigra), l’aquila del Bonelli (Hieraaetus fasciatus), l’aquila reale
(Aquila chrysaetos), il grifone (Gyps fulvus), il capovaccaio e il
pellegrino (Falco peregrinus), si estenda sul territorio di più regioni
non può essere un motivo perché gli Stati membri si sottraggano agli
obblighi loro derivanti dall’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva 79/409.
68 Il governo spagnolo contesta anche la classificazione come ZPS del
sito n. 185 (San Clemente-Villarrobledo), dove le popolazioni di
grillaio (Falco naumanni), di gallina prataiola (Tetrax tetrax) e di
grandule (Pterocles alchata) segnalate nell’IBA 98 sarebbero solo poco
significative e rappresenterebbero, rispettivamente, appena il 6 %, il 4
% e il 4 % della loro specie nell’intera Comunità autonoma Castiglia-La
Mancia. Questo sito non rileverebbe neppure per l’avifauna, poiché
comprenderebbe centri urbani, zone industriali, distese di monoculture
di vite o anche grandi apprezzamenti irrigabili coltivati in maniera
intensiva.
69 Anche questo argomento va respinto. Detto sito ospita, infatti,
popolazioni significative di specie a rischio a livello mondiale ed
europeo e costituisce una delle loro principali zone di alimentazione.
70 Quanto al sito n. 78 (Puebla de Beleña), le autorità spagnole
contestano la necessità di classificarlo come ZPS in considerazione, da
un lato, del carattere stagionale di tali lagune e, dall’altro, della
forte irregolarità della presenza delle gru (Grus grus), ma non
apportano dati scientifici in grado di confutare i risultati dell’IBA
98. Sul punto occorre, pertanto, accogliere il ricorso.
71 Vanno altresì disattesi gli argomenti del governo spagnolo secondo i
quali la popolazione di alcune specie non sarebbe significativa e non
richiederebbe una protezione mediante classificazione di nuove ZPS nel
sito n. 199 (Torrijos). Non si può non osservare, infatti, che la
popolazione di 150‑200 otarde (Otis tarda) rappresenta un quantitativo
superiore alla soglia mondiale di popolazione significativa, fissata a
50 esemplari. Dall’altro lato, a fronte di 1200 esemplari di gallina
prataiola, il valore-soglia è 200. Alla luce di tutti questi elementi la
designazione di nuove ZPS per le necessità di protezione di tali specie
appare, dunque, irrinunciabile.
72 La Commissione ritiene che altre specie, per esempio il grillaio, non
siano ancora sufficientemente protette e fa presente che dalla scadenza
del termine fissato nel parere motivato la Comunità autonoma
Castiglia-La Mancia non ha classificato nessuna nuova ZPS. Il governo
spagnolo replica che la detta specie popola zone che, trovandosi dentro
centri abitati, non potrebbero essere classificate come di protezione
speciale.
73 L’argomento va disatteso. In effetti, ai fini della protezione di una
specie, la classificazione come ZPS è imprescindibile se, come accade
per il grillaio, la zona in questione costituisce un luogo di
nidificazione specifica. A ciò si aggiunge che, come osservava
l’avvocato generale al paragrafo 118 delle conclusioni, se
sull’interesse della protezione di tale specie dovessero prevalere
misure di sviluppo dell’edilizia urbana, allora esse dovrebbero trovare
attuazione nell’ambito dell’art. 6, n. 4, della direttiva 92/43, vale a
dire in mancanza di soluzioni alternative e previa adozione di misure
compensative. Ebbene, così non è nel caso di specie.
74 Occorre pertanto accogliere il ricorso della Commissione là dove
definisce insufficiente la classificazione come ZPS di zone importanti
per la conservazione degli uccelli da parte della Comunità autonoma
Castiglia-La Mancia.
75 Per quanto riguarda, poi, la Comunità autonoma Catalogna, la
Commissione considera che dieci zone importanti per la conservazione
degli uccelli non sono state designate come ZPS. In tal modo, delle 62
specie riproduttive elencate all’allegato I della direttiva 79/409,
l’averla cenerina (Lanius minor), il gallo cedrone (Tetrao urogallus),
il marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), la gallina
prataiola, la calandra (Melanocorypha calandra), l’allodola del Dupont,
la ghiandaia marina (Coracias garrulus), la calandrella (Calandrella
brachydactyla) e la pernice di mare (Glareola pratincola) non sarebbero
sufficientemente protette.
76 Tuttavia, come già osservava l’avvocato generale al paragrafo 121
delle conclusioni, l’IBA 98 non segnala né l’averla cenerina, né il
gallo cedrone, né l’allodola del Dupont, né la pernice di mare. Rispetto
a queste quattro specie non può, quindi, essere mosso al Regno di Spagna
alcun addebito di insufficiente classificazione di ZPS.
77 Va disatteso l’argomento del governo spagnolo secondo cui il ricorso
sarebbe irricevibile perché non preciserebbe per quali specie tra le 62
menzionate all’allegato I della direttiva 79/409 avrebbero dovuto essere
classificate nuove ZPS. Come risulta da quanto precede, infatti, la
Commissione ha indicato quali specie siano insufficientemente protette e
necessitino la classificazione di ulteriori ZPS.
78 Il governo spagnolo sostiene, infine, che la maggior parte degli
habitat non ancora classificati come ZPS è protetta dalla direttiva
92/43 nell’ambito della rete Natura 2000.
79 L’argomento va respinto. Si deve ricordare, infatti, che la Corte ha
riconosciuto come distinti i regimi giuridici delle direttive 79/409 e
92/43 (v., in tal senso, sentenza 7 dicembre 2000, Commissione/Francia,
cit., punti 50‑57). Ne consegue che uno Stato membro non può esimersi
dagli obblighi che gli derivano dall’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva
79/409 invocando misure diverse da quelle previste da tale direttiva.
80 Occorre pertanto accogliere il ricorso della Commissione là dove
definisce insufficiente la classificazione come ZPS di zone importanti
per la conservazione degli uccelli da parte della Comunità autonoma
Catalogna.
81 Riguardo alle zone umide, risulta dall’art. 4, n. 2, della direttiva
79/409 che gli Stati membri attribuiscono particolare rilevanza alla
loro protezione, specialmente se zone d’importanza internazionale.
82 Secondo la Commissione, le zone umide d’importanza internazionale,
identificate come importanti per la conservazione degli uccelli, di
Albufera de Adra e d’Embalses de Cordobilla y Malpasillo, in Andalusia,
e di Complejo húmedo de Corrubedo, in Galizia, non erano classificate
come ZPS alla scadenza del termine fissato nel parere motivato.
83 Ebbene, dal procedimento risulta pacifico che la classificazione come
ZPS di zone umide d’importanza internazionale in Andalusia e in Galizia
è stata effettuata dopo la scadenza del termine fissato nel parere
motivato. Sul punto occorre pertanto accogliere il ricorso della
Commissione.
84 Ne consegue che il Regno di Spagna non ha classificato come ZPS tutti
i siti che, in applicazione dei criteri ornitologici, appaiono i più
idonei alla conservazione delle specie in causa.
85 Alla luce di tutto ciò si deve dichiarare che il Regno di Spagna, non
avendo classificato come ZPS territori sufficienti, in superficie, nelle
Comunità autonome Andalusia, Baleari e Canarie, e in numero, nelle
Comunità autonome Andalusia, Baleari, Canarie, Castiglia-La Mancia,
Catalogna, Galizia e Comunità valenciana, al fine di offrire protezione
a tutte le specie di uccelli elencate nell’allegato I della direttiva
79/409, nonché alle specie migratrici non comprese in detto allegato, è
venuto meno agli obblighi che gli derivano dall’art. 4, nn. 1 e 2, della
direttiva 79/409.
Sulle spese
86 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché
la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno di Spagna, rimasto
sostanzialmente soccombente, deve essere condannato alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) Il Regno di Spagna, non avendo classificato come zone di protezione
speciale per gli uccelli territori sufficienti, in superficie, nelle
Comunità autonome Andalusia, Baleari e Canarie, e in numero, nelle
Comunità autonome Andalusia, Baleari, Canarie, Castiglia-La Mancia,
Catalogna, Galizia e Comunità valenciana, rispetto al fine di offrire
protezione a tutte le specie di uccelli elencate nell’allegato I della
direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici, come modificata in particolare
dalla direttiva della Commissione 29 luglio 1997, 97/49/CE, nonché alle
specie migratrici non comprese nel suddetto allegato, è venuto meno agli
obblighi che gli derivano dall’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva
79/409, come modificata.
2) Per il resto, il ricorso è respinto.
3) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
Firme
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