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CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sentenza del Tribunale Sez. II,
12/09/2007, causa T-243/05
AGRICOLTURA - Seminativi - Olio d'oliva - Spese escluse dal finanziamento
comunitario - Audit finanziario - Termine di 24 mesi - FEAOG - Sezione
“Garanzia”. La decisione della Commissione 29 aprile 2005, 2005/354/CE,
che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati
membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG),
sezione «Garanzia», è annullata nella parte in cui impone alla Repubblica
ellenica una rettifica specifica di EUR 200 146,68 per gli esercizi di
bilancio 1996-1998 (aiuto al consumo di olio d'oliva). CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sentenza del Tribunale Sez. II, 12/09/2007, causa
T-243/05
www.AmbienteDiritto.it
CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
12 settembre 2007 (*)
«FEAOG - Sezione “Garanzia” - Spese escluse dal finanziamento
comunitario - Seminativi - Olio d'oliva - Audit finanziario - Termine di
24 mesi»
Nella causa T-243/05,
Repubblica ellenica, rappresentata dal sig. G. Kanellopoulos e dalla
sig.ra E. Svolopoulou, in qualità di agenti,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra H.
Tserepa-Lacombe e dal sig. L. Visaggio, in qualità di agenti, assistiti
dall'avv. N. Korogiannakis,
convenuta,
avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 29
aprile 2005, 2005/354/CE, che esclude dal finanziamento comunitario
alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia» (GU L
112, pag. 14), nella parte in cui essa esclude alcune spese eseguite
dalla Repubblica ellenica nei settori dei seminativi, dell'olio d'oliva
e dell'audit finanziario,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),
composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, N.J. Forwood e S. Papasavvas,
giudici,
cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione
orale del 20 marzo 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Ambito normativo
1 Il regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al
finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), nella
versione da ultimo modificata dal regolamento (CE) del Consiglio 22
maggio 1995, n. 1287 (GU L 125, pag. 1), ha stabilito le regole generali
applicabili al finanziamento della politica agricola comune. Il
regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al
finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103) ha
sostituito il regolamento n. 729/70 e si applica alle spese effettuate a
decorrere dal 1° gennaio 2000.
2 Ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. b), e dell'art. 3, n. 1, del
regolamento n. 729/70 nonché dell'art. 1, n. 2, lett. b), e dell'art. 2,
n. 2, del regolamento n. 1258/99, la sezione «Garanzia» del Fondo
europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), finanzia,
nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, gli
interventi destinati a regolarizzare tali mercati, effettuati secondo le
norme comunitarie.
3 Ai sensi dell'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70 e
dell'art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/99, la Commissione decide in
merito alle spese non ammesse al finanziamento comunitario qualora
constati che queste ultime non sono state eseguite in conformità alle
norme comunitarie. Nella valutazione degli importi da rifiutare, la
Commissione tiene conto della natura e della gravità dell'inosservanza
nonché del danno finanziario causato alla Comunità europea.
4 L'art. 5, n. 2, lett. c), quinto comma, del regolamento n. 729/70
dispone che un «rifiuto del finanziamento non può riguardare le spese
effettuate anteriormente a 24 mesi che precedono la comunicazione
scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei
risultati delle verifiche [della Commissione]». L'art. 7, n. 4, quinto
comma, del regolamento n. 1258/99 contiene un'identica disposizione.
5 Le modalità relative alla procedura di liquidazione dei conti del
FEAOG sono stabilite dal regolamento (CE) della Commissione 7 luglio
1995, n. 1663, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento n.
729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del
FEAOG, sezione «Garanzia» (GU L 158, pag. 6), come modificato in
particolare dal regolamento (CE) della Commissione 22 ottobre 1999, n.
2245 (GU L 273, pag. 5).
6 L'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95 così dispone:
«Qualora ritenga, a seguito di un'indagine, che le spese non sono
effettuate nel rispetto delle norme comunitarie, la Commissione comunica
allo Stato membro interessato le proprie risultanze e indica i
provvedimenti da adottare per garantire, in futuro, l'osservanza delle
norme stesse.
La comunicazione fa riferimento al presente regolamento. Lo Stato membro
risponde entro due mesi e la Commissione può conseguentemente modificare
la sua posizione. In casi giustificati la Commissione può accordare una
proroga del termine per la risposta.
Alla scadenza del termine stabilito per la risposta, i servizi della
Commissione convocano una discussione bilaterale ed entrambe le parti si
adoperano per raggiungere un accordo sulle misure da adottare, nonché
sulla valutazione della gravità dell'infrazione e del danno finanziario
causato alla Comunità europea. In esito a tale discussione e dopo
un'eventuale data fissata dalla Commissione, di concerto con lo Stato
membro, dopo la discussione bilaterale per la comunicazione
d'informazioni supplementari o, qualora lo Stato membro non accetti la
convocazione nel termine fissato dalla Commissione, dopo la scadenza di
tale termine, quest'ultima comunica ufficialmente le sue conclusioni
allo Stato membro facendo riferimento alla decisione 94/442/CE della
Commissione. Fatte salve le disposizioni del quarto comma del presente
paragrafo, tale comunicazione valuta le spese di cui sarà proposta
l'esclusione in virtù dell'articolo 5, paragrafo 2, [lettera] c), del
regolamento [...] n. 729/70.
Lo Stato membro informa la Commissione quanto prima possibile dei
provvedimenti adottati per assicurare il rispetto delle norme
comunitarie e della data effettiva della loro attuazione. La Commissione
adotta, se del caso, una o più decisioni in applicazione dell'articolo
5, paragrafo 2, [lettera] c), del regolamento [...] n. 729/70 per
escludere fino alla data effettiva di attuazione dei provvedimenti le
spese per le quali non sono state rispettate le norme comunitarie».
7 Gli orientamenti in materia di rettifiche forfettarie sono stati
definiti nel documento della Commissione 23 dicembre 1997, n. VI/5330/97,
intitolato «Linee-guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie
nell'ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei
conti della sezione Garanzia del FEAOG» (in prosieguo: il «documento n.
VI/5330/97»). Quando le informazioni fornite dall'indagine non
consentono di valutare le perdite subite dalla Comunità a partire da
un'estrapolazione di tali perdite mediante strumenti statistici o con
riferimento ad altri dati verificabili, può essere presa in
considerazione una rettifica forfettaria. Il tasso di rettifica
applicato ammonta, in generale, al 2%, al 5%, al 10% o al 25% delle
spese dichiarate, in funzione dell'ampiezza del rischio di perdita.
Fatti di causa
8 Con la decisione 29 aprile 2005, 2005/354/CE, che esclude dal
finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a
titolo del FEAOG, sezione «Garanzia» (GU L 112, pag. 14; in prosieguo:
la «decisione impugnata»), la Commissione ha escluso dal finanziamento
comunitario, per quanto riguarda la Repubblica ellenica, nei settori dei
seminativi, dell'olio d'oliva e dell'audit finanziario, la somma di EUR
26 437 135,76 per gli esercizi di bilancio 1996-1998, 2001 e 2002.
9 I motivi delle rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione
sono stati riassunti nella relazione di sintesi 31 ottobre 2004,
AGRI-64241-2004, relativa ai risultati dei controlli nella liquidazione
dei conti del FEAOG, sezione «Garanzia», a norma dell'art. 5, n. 2,
lett. c, del regolamento n. 729/70 e dell'art. 7, n. 4, del regolamento
n. 1258/1999, per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione, gli
ortofrutticoli, i prodotti lattiero-caseari, l'ammasso pubblico, i premi
per animali, i seminativi, l'olio d'oliva e i grassi, lo sviluppo rurale
e i ritardi di pagamento (in prosieguo: la «relazione di sintesi»).
10 Il ricorso riguarda tre tipi di rettifiche:
- una rettifica forfettaria del 5% riguardante i seminativi in ragione
di un livello insufficiente di garanzia della regolarità delle domande,
corrispondente a EUR 25 361 283 per l'esercizio 2002;
- una rettifica specifica per un ammontare totale di EUR 200 146,68
riguardante l'olio d'oliva in ragione di ritardi nelle revoche dei
riconoscimenti e della mancata irrogazione di sanzioni relative alla
qualità per gli esercizi 1996-1998;
- una rettifica specifica di EUR 488 788,96 per il mancato rispetto dei
termini di pagamento (audit finanziario) per l'esercizio 2001, da
distinguere in EUR 455 070,44 per quanto riguarda l'aiuto alle vecce e
in EUR 33 718,52 per quanto riguarda l'aiuto per ettaro al riso.
Procedimento e conclusioni delle parti
11 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il
30 giugno 2005, la Repubblica ellenica ha proposto il presente ricorso.
12 La Repubblica ellenica chiede che il Tribunale voglia:
- annullare o, in subordine, riformare la decisione impugnata;
- condannare la Commissione alle spese.
13 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.
Sulla fondatezza del ricorso
14 Il ricorso riguarda tre interventi finanziati dal FEOG, ossia quelli
riguardanti i seminativi, l'olio d'oliva e l'audit finanziario. Seguendo
tale ordine e distinguendo a seconda dei tre interventi, il Tribunale
esaminerà il merito dei motivi dedotti dalla Repubblica ellenica
Sui seminativi
La normativa comunitaria
15 Il regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1992, n. 3508, che
istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni
regimi di aiuti comunitari (GU L 355, pag. 1), come modificato dal
regolamento (CE) del Consiglio 17 luglio 2000, n. 1593 (GU L 182, pag.
4), prevede che ciascun Stato membro crei un tale tipo di sistema (in
prosieguo: il «SICG») che si applica in particolare ai regimi di
sostegno finanziario a favore dei coltivatori di taluni seminativi.
16 Conformemente all'art. 1, n. 1, lett. a), del regolamento n. 3508, il
SIGC si applica, tra l'altro, agli aiuti previsti dal regolamento (CEE)
del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, che istituisce un regime di
sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 181, pag.
12), sostituito a decorrere dal 1° luglio 2000 dal regolamento (CE) del
Consiglio del 17 maggio 1999 n. 1251, che istituisce un regime di
sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 160, pag.
1).
17 Ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 3508/92:
«Il [SIGC] comprende gli elementi seguenti:
a) una base di dati informatizzata;
b) un sistema di identificazione delle parcelle agricole;
c) un sistema di identificazione e di registrazione degli animali;
d) domande di aiuti;
e) un sistema integrato di controllo».
18 L'art. 7 del regolamento n. 3508/92 precisa che il SIGC «riguarda
l'insieme delle domande di aiuto presentate e interessa particolarmente
i controlli amministrativi, i controlli in loco e, se del caso, le
verifiche mediante telerilevamento aereo o spaziale».
19 Ai sensi dell'art. 8 del regolamento n. 3508/92:
«1. Lo Stato membro procede a un controllo amministrativo delle domande
di aiuto.
2. I controlli amministrativi sono completati da controlli in loco
aventi per oggetto un campione delle aziende agricole. Per l'insieme di
tali controlli, lo Stato membro elabora un piano di campionatura.
3. Ciascuno Stato membro designa un'autorità incaricata del
coordinamento dei controlli previsti dal presente regolamento.
4. Le autorità nazionali possono, secondo condizioni da stabilire,
utilizzare il telerilevamento per determinare le superfici delle
parcelle agricole, per identificare le colture e per accertarne lo
stato.
[…]».
20 L'art. 13, n. 1, del regolamento n. 3508/92, come modificato dal
regolamento (CE) del Consiglio 17 dicembre 1996, n. 2466 (GU L 335, pag.
1), dispone che il SIGC è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1993,
per quanto riguarda le domande di aiuti, un sistema alfanumerico di
identificazione e di registrazione delle specie bovine, nonché il
sistema integrato di controllo di cui all'art. 7 e a decorrere dal 1°
gennaio 1997 al più tardi, per quanto riguarda gli altri elementi di cui
all'art. 2.
21 Le modalità di applicazione del SIGC erano fissate, per gli esercizi
interessati dalla decisione impugnata, dal regolamento (CEE) della
Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione
del SIGC relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 391, pag.
36).
22 Gli artt. 6 e 7 del regolamento n. 3887/92 prevedono le modalità
particolareggiate dei controlli che le autorità degli Stati membri
devono effettuare.
La relazione di sintesi
23 Dal 6 al 9 agosto 2001 e dal 15 al 17 aprile 2002, i servizi della
Commissione hanno effettuato in Grecia alcune ispezioni aventi ad
oggetto la predisposizione degli strumenti necessari ad assicurare la
legalità e la regolarità dei pagamenti nel settore dei seminativi.
24 A mente del punto B.7.1.1 della relazione di sintesi, la Grecia, con
riferimento al raccolto del 2001, non aveva predisposto il SIGC né la
procedura di riconoscimento, tramite la quale il Ministero
dell'agricoltura era tenuto a garantire, a decorrere dal 16 ottobre
1995, l'esecuzione di tutti i controlli necessari prima di effettuare i
pagamenti a favore dei beneficiari. La Commissione indica che
l'organismo incaricato dei pagamenti (la Gedidagep) ha comunque
continuato ad effettuare tali pagamenti pur non disponendo delle prove
attestanti la compiuta previa verifica delle rispettive domande da parte
di altri servizi, in particolare da alcune prefetture.
25 Per quanto concerne la predisposizione del SIGC, il medesimo punto
della relazione di sintesi sottolinea che il sistema di identificazione
delle parcelle agricole (in prosieguo: il «SIPA») (v. precedente punto
17), che avrebbe dovuto essere terminato il 1° gennaio 1997 (v.
precedente punto 20), nel 2003 non era stato ancora predisposto e che
solo il 67,5% delle superfici di seminativi e delle superfici destinate
alla produzione di foraggi è stato inserito nel SIPA con parcelle di
riferimento identificate sulla base di ortofotografie. Pertanto, secondo
la Commissione, una parte rilevante dei terreni, pari al 28,2% delle
superfici interessate, è stata identificata con l'uso di materiali
inappropriati, mentre il 4,3% delle superfici non è stato identificato
affatto.
26 Secondo la Relazione di sintesi, i controlli effettuati in loco sono
stati di qualità insufficiente e, per di più, hanno interessato un
campione ristretto di domande di aiuto e non sono pertanto sufficienti
ad assicurare un'adeguata verifica dell'ammissibilità nella totalità dei
casi o ad impedire un cumulo anormale di aiuti. Affinché le ispezioni
classiche siano efficaci, esse devono essere effettuate prima o
immediatamente dopo il raccolto. Orbene, poiché la maggior parte delle
colture sono raccolte tra la fine di maggio e l'inizio di luglio, la
Commissione sostiene che le autorità elleniche non hanno potuto
garantire, per il 2001, il rispetto delle condizioni di concessione
degli aiuti, dato che il 28% delle ispezioni classiche sono state
realizzate dopo il 31 agosto. Ad avviso della Commissione, tale
circostanza ha un'importanza particolare per le colture di grano duro,
il quale è raccolto nel mese di luglio e rappresenta, in Grecia, dal 40
al 50% delle superfici destinate ai seminativi. Dalla Relazione di
sintesi si evincono altresì le carenze che riguardano la qualità dei
controlli effettuati tramite telerilevamento (tardività nella
conclusione dei contratti nonché nelle visite di controllo e con
riguardo alla comunicazione dei risultati all'amministrazione, vetustà
delle foto, mancato rispetto delle raccomandazioni relative alle
tolleranze tecniche).
27 Quanto alla procedura di riconoscimento, la Commissione denuncia una
situazione insoddisfacente nelle prefetture, in particolar modo sul
piano dell'organizzazione del personale, della realizzazione dei
controlli nonché dei compiti assunti dalle organizzazioni sindacali
degli agricoltori.
Sul primo motivo, relativo all'incompetenza ratione temporis della
Commissione
- Argomenti delle parti
28 In primo luogo, il governo ellenico menziona il limite temporale
stabilito dalle norme citate al precedente punto 4. In seguito, esso
sottolinea che l'art. 8, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1663/95
precisa il contenuto della comunicazione scritta con la quale la
Commissione comunica agli Stati membri le proprie risultanze. Esso fa
parimenti osservare che questa stessa disposizione, prima di essere
modificata dal regolamento n. 2245/1999, prevedeva che la comunicazione
di cui trattasi doveva includere una stima delle spese che la
Commissione prevedeva di escludere ai sensi dell'art. 5, n. 2, lett. c),
del regolamento n. 729/70 e dell'art. 7, n. 4, quinto comma, del
regolamento n. 1258/1999.
29 Orbene, il limite temporale previsto dagli articoli cui si fa
riferimento al precedente punto 4 avrebbe lo scopo di tutelare gli Stati
membri dall'incertezza del diritto che si determinerebbe se la
Commissione fosse legittimata a rimettere in discussione spese
effettuate diversi anni prima dell'adozione di una decisione sulla loro
conformità rispetto delle norme comunitarie. Inoltre, detto limite
avrebbe lo scopo di rafforzare la trasparenza della procedura,
consentendo che lo Stato membro sia informato in tempo utile riguardo
alla valutazione del danno finanziario, ma anche riguardo alla rettifica
proposta. L'importanza del ruolo svolto dagli Stati membri nella
procedura di liquidazione dei conti del FEAOG giustificherebbe il loro
diritto ad essere pienamente informati nei vari stadi della procedura e
a presentare di volta in volta le loro osservazioni.
30 Di conseguenza, il governo ellenico ritiene che sia opportuno
verificare se ciascuna comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 8, n.
1, primo comma, del regolamento n. 1663/95 sia tale da soddisfare i
requisiti di tale disposizione. In questo ambito, l'espressione
«valutazione delle spese di cui sarà proposta l'esclusione» dovrebbe
essere interpretata nel senso che non è necessaria un'indicazione in
cifre dell'importo delle spese di cui trattasi, ma è sufficiente
l'indicazione degli elementi che consentono di calcolare tale importo,
almeno in via approssimativa.
31 Tali valutazioni non possono essere rimesse in discussione dalla
modifica dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95 avvenuta con il
regolamento n. 2245/1999. Infatti, lo spostamento dell'obbligo di
valutazione della rettifica finanziaria non può dimostrare la volontà
del legislatore di eliminare la tutela in favore degli Stati membri
menzionata al precedente punto 29. Al contrario, l'intenzione del
legislatore sarebbe quella di integrare la procedura di liquidazione dei
conti del FEAOG con il parere dello Stato membro interessato. Ne
deriverebbe che una comunicazione non contenente una valutazione delle
spese di cui la Commissione intende proporre l'esclusione non potrebbe
far decorrere il termine dei 24 mesi previsto dai regolamenti nn. 729/70
e 1258/1999. La giurisprudenza avrebbe affermato che il termine di 24
mesi inizia a decorrere con la seconda comunicazione prevista dall'art.
8, n. 1, terzo comma, del regolamento n. 1663/95, poiché è in tale
comunicazione che la Commissione fa riferimento alle spese che intende
escludere.
32 Nella fattispecie, la prima comunicazione nella quale la Commissione
ha effettuato una valutazione delle spese che si proponeva di escludere
sarebbe stata la lettera del 16 febbraio 2004. Ne deriverebbe che la
Commissione non sarebbe competente ratione temporis ad imporre una
rettifica riguardante le spese effettuate prima del 16 febbraio 2002.
Pertanto, la decisione impugnata dovrebbe essere annullata in quanto
applica, nel settore dei seminativi, una rettifica finanziaria alle
spese che riguardano la raccolta del 2001.
33 La Commissione, da parte sua, nega di aver comunicato le proprie
risultanze per la prima volta con lettera del 16 febbraio 2004. Essa
precisa di averlo fatto in precedenza, con due lettere del 1° marzo e
del 21 agosto 2002, le quali soddisfacevano i requisiti dell'art. 8, n.
1, del regolamento n. 1663/95.
34 Peraltro, l'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95, come modificato
dal regolamento n. 2245/1999, non esigerebbe più che la Commissione
compia una valutazione delle spese da escludere nella sua comunicazione
di Stati membri. Tale comunicazione avrebbe una funzione di
avvertimento. Per di più, si dovrebbe distinguere tra, da un lato, la
«comunicazione delle risultanze», contemplata all'art. 8, n. 1, primo
comma, del regolamento n. 1663/95 e, dall'altro, la «comunicazione
ufficiale delle conclusioni», contemplata, inizialmente, nel secondo
comma di questa stessa disposizione, poi al terzo comma di questa, in
seguito alla sua modifica da parte del regolamento n. 2245/1999. La
comunicazione delle risultanze non dovrebbe soddisfare condizioni di
forma così restrittive come la comunicazione formale delle conclusioni.
Pertanto, la Commissione considera che le lettere del 1° marzo e del 21
agosto 2002 soddisfacevano, contrariamente a quanto sostenuto dal
governo ellenico, i requisiti relativi alla comunicazione delle proprie
risultanze.
35 La Commissione si basa su un'interpretazione letterale dell'art. 7,
n. 4, quinto comma, del regolamento n. 1258/1999 e dell'art. 8, n. 1,
primo comma, del regolamento n. 1663/95, per dedurne che il dies a quo
del periodo di 24 mesi coincide con la lettera di comunicazione delle
proprie risultanze. A parte questa interpretazione, lo scopo di
quest'ultima disposizione consisterebbe in una migliore tutela dei
diritti procedurali degli Stati membri. Di conseguenza, l'argomento del
governo ellenico basato su una giurisprudenza elaborata sotto il vigore
della precedente formulazione dell'art. 8, n. 1, del regolamento n.
1663/95 non potrebbe essere accolto.
- Giudizio del Tribunale
36 Da una giurisprudenza consolidata emerge che l'art. 5, n. 2, lett.
c), del regolamento n. 729/70 e l'art. 7, n. 4, quinto comma, del
regolamento n. 1258/1999, da una parte, e l'art. 8, n. 1, primo comma,
del regolamento n. 1663/95, dall'altra, riguardano la stessa fase della
procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, ossia l'invio allo Stato
membro della prima comunicazione da parte della Commissione a seguito
dei controlli da questa effettuati. Pertanto, l'art. 8, n. 1, primo
comma, del regolamento n. 1663/95 precisa il contenuto della
comunicazione scritta di cui all'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento
n. 729/70 e all'art. 7, n. 4, quinto comma, del regolamento n. 1258/1999
(sentenze della Corte 24 gennaio 2002, causa C-170/00,
Finlandia/Commissione, Racc. pag. I-1007, punti 26 e 27; 13 giugno 2002,
causa C-158/00, Lussemburgo/Commissione, Racc. pag. I-5373, punto 23, e
24 febbraio 2005, causa C-300/02, Grecia/Commissione, Racc. pag. I-1341,
punto 68).
37 Prima di essere modificato dal regolamento n. 2245/1999, l'art. 8, n.
1, primo comma, del regolamento n. 1663/95 disponeva che la
comunicazione in questione doveva indicare i provvedimenti da adottare
per garantire, in futuro, l'osservanza delle norme in questione, nonché
una valutazione delle spese di cui può proporre l'esclusione, e doveva
far riferimento al regolamento n. 1663/95 (sentenze
Finlandia/Commissione, cit. supra al punto 36, punto 26;
Lussemburgo/Commissione, cit. supra al punto 36, punto 23 e
Grecia/Commissione, cit. supra al punto 36, punto 69).
38 Tuttavia, l'obbligo per la Commissione di indicare, nella
comunicazione da inviare allo Stato membro interessato ai sensi
dell'art. 8, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1663/95, una
valutazione delle spese che intende escludere è stato abrogato dal
regolamento n. 2245/1999. Oramai, tale valutazione deve figurare nella
lettera inviata dopo le discussioni bilaterali, conformemente all'art.
8, n. 1, terzo comma, del regolamento n. 1663/95, come modificato.
39 Il governo ellenico non contesta che la Commissione non sia più
obbligata ad effettuare una valutazione delle spese da escludere nella
prima lettera che invia a seguito dell'indagine. Esso tuttavia far
valere che, se oramai la Commissione deve effettuare tale valutazione
nella seconda lettera che invia a seguito delle discussioni bilaterali e
prima della procedura di conciliazione, è l'invio di tale lettera che
deve essere considerato d'ora in avanti il dies a quo del periodo di 24
mesi. Per suffragare la sua affermazione, il governo ellenico si basa
sulla formulazione delle sentenze sopra menzionate, in base alla quale,
se la Commissione non osserva gli obblighi che si è imposta mediante il
regolamento n. 1663/95, tale inosservanza, a seconda della sua
importanza, può privare del suo contenuto sostanziale la garanzia
procedurale concessa agli Stati membri dalle disposizioni dei
regolamenti n. 729/70 e 1258/1999, che limitano nel tempo le spese il
cui finanziamento da parte del FEAOG può essere rifiutato.
40 Se, pertanto, la comunicazione della valutazione delle spese da
escludere fa parte della garanzia procedurale accordata agli Stati
membri dall'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70 e
dall'art. 7, n. 4, quinto comma, del regolamento n. 1258/1999, occorre
concludere, ad avviso del governo ellenico, che il termine di 24 mesi
deve essere calcolato a partire dal momento in cui è effettuata detta
comunicazione.
41 L'argomento del governo ellenico non può essere accolto. Occorre
ricordare che, tanto secondo l'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento
n. 729/70 quanto secondo l'art. 7, n. 4, quinto comma, del regolamento
n. 1258/1999, il termine di 24 mesi deve essere calcolato a partire dal
momento in cui la Commissione comunica allo Stato membro interessato le
proprie risultanze, ossia i risultati delle indagini compiute in loco,
negli Stati membri, da parte dei suoi servizi (sentenza
Finlandia/Commissione, cit. supra al punto 36, punto 27).
42 Pertanto, i regolamenti nn. 729/70 e 1258/1999 non richiedono affatto
che la Commissione presenti una valutazione delle spese che intende
escludere affinché decorra il termine di 24 mesi. Tale requisito era
previsto soltanto nel regolamento n. 1663/95 prima di essere modificato
dal regolamento n. 2245/1999. Pertanto, la garanzia procedurale
conferita, sotto forma di termine di 24 mesi, dalle citate disposizioni
dei regolamenti nn. 729/70 e 1258/1999, è legata soltanto alla
comunicazione delle risultanze della Commissione e non ad una
valutazione delle spese che quest'ultima intende escludere. Infatti,
sono tali risultati a costituire la base di ogni rettifica e sono questi
che devono essere comunicati allo Stato membro nel più breve tempo
possibile, affinché quest'ultimo possa porre rimedio quanto prima alle
carenze riscontrate e, di conseguenza, evitare nuove rettifiche in
futuro.
43 Ne deriva che, anche se la valutazione delle spese ai fini
dell'esclusione si effettua d'ora in avanti nella seconda comunicazione
inviata dalla Commissione allo Stato membro interessato, a seguito delle
discussioni bilaterali, il termine di 24 mesi deve essere sempre
calcolato, in base ai regolamenti nn. 729/70 e 1258/1999, a partire
dalla prima comunicazione, che espone le risultanze della Commissione.
44 Ciò non pregiudica i diritti procedurali invocati dal governo
ellenico. Infatti, le decisioni in materia di liquidazione dei conti del
FEAOG sono emanate al termine di un procedimento in contraddittorio che
garantisce debitamente agli Stati membri la possibilità di esporre le
loro ragioni (sentenza della Corte 29 gennaio 1998, causa C-61/95,
Grecia/Commissione, Racc. pag. I-207, punto 39). In particolare,
dall'entrata in vigore del regolamento n. 2245/1999, gli Stati membri
hanno sempre la possibilità di far valere le loro ragioni con
riferimento alle constatazioni che la Commissione formula a seguito
delle indagini, nella lettera prevista a tal fine dall'art. 8, n. 1,
secondo comma, del regolamento n. 1663/95, come modificato, nonché
durante la discussione bilaterale che ne segue. Per quanto riguarda le
rettifiche proposte, che sono comunicate per la prima volta nella
lettera inviata dopo le discussioni bilaterali, gli Stati membri hanno
la possibilità di esporre il loro punto di vista nelle fasi successive
della procedura, segnatamente, facendo ricorso all'organo di
conciliazione.
45 Ciò considerato, qualora la Commissione non indichi agli Stati
membri, fin dalla prima comunicazione, la sua valutazione relativa alle
spese che intende escludere dal finanziamento comunitario, non può
ritenersi che questi si trovino in una situazione insostenibile di
incertezza, come addotto dal governo ellenico. Infatti, anche prima
della modifica del regolamento n. 1663/95, la valutazione di tali spese
che la Commissione effettuava nella sua prima comunicazione non era
definitiva e, pertanto, era suscettibile di modifica alla luce delle
risposte fornite dallo Stato membro durante il procedimento
amministrativo. Di conseguenza, fintantoché non sia adottata la
rettifica finale, un'incertezza con riguardo al suo livello è inerente a
ogni procedimento che preveda contatti bilaterali preliminari
all'adozione della decisione definitiva.
46 Pertanto, è la lettera inviata ai sensi dell'art. 8, n. 1, primo
comma, del regolamento n. 1663/95, come modificato, che segna il dies a
quo del periodo di 24 mesi. Nella fattispecie, la Commissione ha
comunicato alle autorità elleniche le proprie risultanze tramite lettere
del 1° marzo e del 21 agosto 2002. Poiché la rettifica forfettaria
applicata riguarda soltanto le spese relative all'esercizio 2002, essa è
stata effettuata conformemente al termine di 24 mesi previsto dall'art.
7, n. 4, quinto comma, del regolamento n. 1258/1999. Il primo motivo
d'annullamento va dunque respinto.
Sul secondo motivo, relativo ad errori di diritto e di fatto
accompagnati da una carenza di motivazione.
- Argomenti delle parti
47 In primo luogo, il governo ellenico far valere che il SIPA non
costituisce un controllo, ma un mezzo di controllo.
48 In secondo luogo, il 67,5% delle superfici debitamente identificate
quali seminativi e superfici a foraggio corrisponderebbe, in realtà, al
70,5% delle superfici per le quali è stato effettuato un pagamento.
Infatti, le autorità elleniche non avrebbe effettuato alcun pagamento
per il 4,3% delle superfici non identificate (v. precedente punto 25).
Tale elemento sarebbe rilevante, poiché rimetterebbe in discussione uno
degli argomenti sui quali la Commissione fonda la rettifica controversa.
49 In terzo luogo, il governo ellenico indica che il sistema
alfanumerico in vigore prima dell'adozione del SIPA riposava su alcuni
elementi (piani e documenti catastali, cartine, ecc.) corrispondenti a
quelli utilizzati per identificare il 28,2% delle superfici dichiarate
(v. precedente punto 25).
50 In quarto luogo, le autorità, prima della predisposizione definitiva
del SIPA, avrebbero effettuato ogni sorta di controllo (in loco,
incrociato, ecc.) sulla base di un sistema alfanumerico di
identificazione delle parcelle, senza mai suscitare dubbi quanto
all'affidabilità di quest'ultimo, rispetto al quale il SIPA si porrebbe
semplicemente come un sistema migliorato.
51 Da quanto precede deriverebbe che, per quanto riguarda l'anno di
raccolta 2001, il SIPA sarebbe stato applicato al 70% delle superfici
dichiarate, mentre, per il resto, le autorità elleniche avrebbero
applicato un sistema che, pur non essendo compatibile con il SIPA,
sarebbe stato del tutto affidabile ed operativo. Pertanto, l'insieme dei
pagamenti effettuati per l'anno di raccolta 2001 sarebbe stato coperto
da un sistema di controllo affidabile ed operativo.
52 Il governo ellenico contesta la censura secondo la quale la Gedidagep
avrebbe continuato ad effettuare pagamenti senza disporre di prove
attestanti la verifica delle rispettive domande da parte di altri
servizi, in particolare da alcune prefetture (v. precedente punto 24).
Nel sottolineare il carattere rigoroso della procedura di liquidazione
dei conti del FEAOG, il governo ellenico rileva che la Gedidagep, nel
corso del 2001, è stata sostituita, in quanto servizio del Ministero
dell'agricoltura e organismo incaricato dei pagamenti, dall'Opekepe. La
Commissione era a conoscenza di tale elemento di fatto.
53 Pertanto, la decisione impugnata dovrebbe essere annullata nella
parte in cui impone la rettifica forfettaria in questione.
54 Secondo la Commissione, il governo ellenico ammette che il SIPA non
era operativo, ma fa valere che le autorità elleniche applicavano dei
sistemi di controllo, pur se differenti, da esse ritenuti adatti al
raggiungimento dello stesso risultato. Orbene, secondo una
giurisprudenza costante, anche supponendo che controlli alternativi
siano stati organizzati, gli Stati membri sarebbero tenuti ad applicare
le specifiche misure di controllo stabilite da un regolamento, senza che
sia necessario valutare se un sistema di controllo diverso eventualmente
applicato sarebbe più efficace.
55 Pertanto, ammettendo che le autorità elleniche non abbiano effettuato
pagamenti per il 4,3% delle superfici non identificate,
l'identificazione del 28,2% delle superfici, compiuta sulla base di un
sistema non compatibile con il SIPA e, d'altronde, non affidabile,
giustificherebbe pienamente la rettifica forfettaria applicata. Il SIPA,
inoltre, richiederebbe un'applicazione sull'insieme delle superfici al
fine di garantire l'esattezza dei risultati presentati.
56 Con riferimento al nome esatto dell'organismo incaricato dei
pagamenti, la Commissione sottolinea la mancanza di pertinenza di questo
elemento nonché il fatto che l'Opekepe ha sostituito la Gedidagep con
decorrenza dal 3 settembre 2001, mentre l'indagine in questione è stata
svolta nell'agosto 2001.
- Giudizio del Tribunale
57 In forza di una giurisprudenza costante, la Commissione, al fine di
provare l'esistenza di una violazione delle norme dell'organizzazione
comune dei mercati agricoli, è tenuta non a dimostrare esaurientemente
l'inefficienza dei controlli effettuati dalle amministrazioni nazionali
o l'inesattezza dei dati da loro trasmessi, bensì a corroborare con
elementi probatori i dubbi seri e ragionevoli da essa espressi a
proposito di tali controlli o di tali dati. Questo temperamento
dell'onere della prova, di cui gode la Commissione, è dovuto al fatto
che è lo Stato membro che dispone delle migliori possibilità per
raccogliere e verificare i dati necessari per la liquidazione dei conti
del FEAOG, ed è quindi tale Stato che deve fornire la prova più
circostanziata ed esauriente della veridicità dei propri controlli o dei
propri dati nonché, eventualmente, dell'inesattezza delle affermazioni
della Commissione (sentenza della Corte 11 gennaio 2001, causa C-247/98,
Grecia/Commissione, Racc. pag. I-1, punti 7-9; 6 marzo 2001, causa
C-278/98, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I-1501, punti 39-41, e 19
giugno 2003, causa C-329/00, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-6103,
punto 68).
58 Pertanto, nella fattispecie, occorre verificare se il governo
ellenico abbia dimostrato l'inesattezza delle valutazioni della
Commissione o l'assenza di rischio di perdite o di irregolarità per il
FEAOG (v., in tal senso, sentenza della Corte 24 febbraio 2005, causa
C-318/02, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I-0000, punto 36)
fondandosi sull'applicazione di un sistema di controllo affidabile ed
efficace (v., in tal senso, sentenza 24 febbraio 2005,
Grecia/Commissione, cit. supra al punto 36, punto 95).
59 Per quanto riguarda l'argomento relativo all'esatta percentuale di
superfici prese in considerazione dal SIPA, esso deve essere esaminato
insieme con quello relativo all'utilizzo di un sistema alfanumerico
affidabile ed operativo, diverso dal SIPA, per l'identificazione del
28,2% delle superfici dichiarate. A tal proposito, occorre sottolineare
che, quando un regolamento istituisce misure specifiche di controllo,
gli Stati membri sono tenuti ad applicarle senza che sia necessario
valutare la fondatezza della loro tesi secondo cui un diverso sistema di
controllo eventualmente applicato sarebbe più efficace (v. sentenza
della Corte 21 marzo 2002, causa C-130/99, Spagna/Commissione, Racc.
pag. I-3005, punto 87 e 9 settembre 2004, causa C-332/01,
Grecia/Commissione, Racc. pag.I-7699, punto 62).
60 Pertanto, anche supponendo che siano stati organizzati controlli
alternativi, tale fatto non incide sulla valutazione della Commissione
basata sulla mancata applicazione del SIPA, circostanza che d'altronde
il governo ellenico non contesta. Di conseguenza, la questione se la
percentuale delle superfici soggette all'applicazione del SIPA sia pari
a 67,5% o a 70,5% non ha un'importanza determinante, poiché una parte
rilevante delle superfici in questione non era soggetta al SIPA.
61 Per di più, occorre ricordare l'importanza che riveste l'attuazione
del SIGC. Infatti, l'identificazione delle parcelle agricole di per sé,
non ancora interamente conclusa in Grecia, costituisce un elemento
essenziale dell'applicazione corretta di un regime connesso alla
superficie. L'assenza di un sistema affidabile di identificazione delle
parcelle implica di per sé un elevato rischio di pregiudizio per il
bilancio comunitario (sentenze della Corte 24 febbraio 2005,
Grecia/Commissione, cit. supra al punto 36, punto 97, e 17 marzo 2005,
causa C-285/03, Grecia/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto
62).
62 Per quanto riguarda la sostituzione della Gedidagep con l'Opekepe, è
giocoforza constatare che il governo ellenico non ha dimostrato in che
modo un preteso errore sul nome dell'organismo pagatore poteva incidere
nel merito delle censure formulate dalla Commissione.
63 Dato che il governo ellenico non è riuscito a dimostrare
l'inesattezza delle valutazioni della Commissione, né l'assenza di
incidenza sul bilancio comunitario delle constatate irregolarità, il
secondo motivo va respinto.
Sul terzo motivo, relativo ad una violazione del documento n. VI/5330/97
e del principio di proporzionalità, ad un errore di fatto e ad una
carenza di motivazione riguardante il tasso della rettifica forfettaria
in questione.
- Argomenti delle parti
64 Il governo ellenico fa riferimento alle valutazioni esposte ai
precedenti punti 48-50 aggiungendo che occorrerebbe tenere altresì conto
delle difficoltà che risultano dal notevole frazionamento delle parcelle
agricole nonché dei progressi realizzati dal 2001 in poi. Infatti,
attualmente il SIPA riguarderebbe il 90% del paese.
65 Per quanto riguarda le ispezioni classiche (v. precedente punto 26),
il governo ellenico sottolinea che esse hanno interessato più del 10%
delle domande di aiuti, ossia una percentuale superiore a quella
richiesta dalla disciplina comunitaria. Per di più, oltre 200 000 ha di
tali superfici sarebbero coltivati con colture primaverili (mais), le
quali vengono raccolte sino a metà autunno, il che spiegherebbe la
possibilità di effettuare le ispezioni dopo il 31 agosto. Il clima caldo
e secco che regna nel paese favorirebbe d'altronde il permanere, per un
periodo abbastanza lungo, di residui della coltura in uno stato
relativamente identificabile, tale da consentire l'identificazione della
coltura di grano duro. Nel caso in cui il controllo si effettuasse dopo
il raccolto, le autorità competenti domanderebbero ai produttori di non
distruggere i residui della coltura al fine di poter portare a termine
le ispezioni. Pertanto, la censura della Commissione riguardante le
ispezioni classiche non può giustificare o utilmente suffragare la
rettifica forfettaria applicata.
66 Per quanto riguarda i controlli tramite telerilevamento (v.
precedente punto 26), il governo ellenico fa valere che i ritardi dovuti
alle procedure di appalto non possono falsare i risultati dei controlli
e, pertanto, non possono costituire un rischio reale per il FEAOG.
Infatti, il telerilevamento si effettuerebbe sulla base di immagini
satellitari prese prima del raccolto e nei vari stadi dello sviluppo.
67 Per quanto concerne la tolleranza tecnica consentita (v. precedente
punto 26), il governo ellenico osserva che il suo livello è stato
fissato a più o meno 3 m in seguito ad un'indagine e conformemente alle
specifiche tecniche stabilite in collaborazione con il Centro comune di
ricerca di Ispra (documento del 24 novembre 2000). Inoltre, tale livello
di tolleranza, che sarebbe stato applicato alle ortofotografie
effettuate dal 1996 al 1998, sarebbe preferibile a quello fissato a più
o meno 5 m, che sarebbe stato applicato se le autorità avessero
utilizzato immagini satellitari.
68 Con riguardo alla vetustà delle ortofotografie scattate dal 1996 al
1998, nella lettera del 21 agosto 2002, la Commissione stessa avrebbe
ammesso che una vetustà di cinque anni è considerata accettabile.
Pertanto, le censure relative ai controlli tramite telerilevamento non
potrebbero giustificare o utilmente suffragare la rettifica forfettaria
applicata, che, ad ogni modo, sarebbe viziata da una carenza di
motivazione.
69 In subordine, il governo ellenico fa valere che una rettifica che non
oltrepassa il 2% delle spese dichiarate sarebbe conforme al principio di
proporzionalità.
70 La Commissione, da parte sua, ribadisce il suo giudizio espresso al
precedente punto 55. Il SIPA costituirebbe un elemento essenziale nel
sistema dei controlli, del quale la Repubblica ellenica non avrebbe
rispettato il numero, la frequenza o il rigore raccomandato dalla
normativa comunitaria.
71 La Commissione non nega i progressi realizzati fino ad oggi (v.
precedente punto 65), ma sottolinea che essi riguardano periodi
posteriori a quello di cui si tratta.
72 Per quanto riguarda l'argomento relativo alla possibilità di
effettuare controlli dopo il raccolto (v. precedente punto 65), la
Commissione sostiene che, una volta effettuato il raccolto, una parcella
non offre più informazioni sufficientemente precise sulla produzione.
Essa sottolinea che le misure di sostegno in questione si basano sulla
produzione e non sulla superficie coltivata. Il grano duro, il cui
raccolto ha luogo verso la fine di luglio e agli inizi di agosto,
costituirebbe d'altronde la parte maggiore delle colture.
73 La Commissione ribadisce di considerare accettabile il livello di
tolleranza di più o meno 3 metri, precisando, tuttavia, di non aver
formulato alcuna censura in proposito. In compenso, il suo motivo di
doglianza riguarderebbe il livello di tolleranza del 5% per almeno il
50% della superficie controllata. Tale livello di tolleranza sarebbe
previsto nel documento di lavoro n. VI/8388/94 relativo alle
raccomandazioni per le misurazioni in loco delle superfici, e sarebbe
menzionato nel documento del 24 novembre 2000 elaborato dal Centro
comune di ricerca (v. precedente punto 67)
74 Con riguardo alla vetustà delle ortofotografie, la Commissione
precisa che per la costituzione del SIPA essa considera accettabile una
vetustà risalente fino a cinque anni, ma i controlli in loco necessitano
di foto relative al medesimo anno di controllo. Infatti, ad avviso della
Commissione, le ortofotografie archiviate possono servire alle
misurazioni effettuate nell'ambito del SIPA. Tuttavia, sarebbe
chiaramente impossibile utilizzare vecchie ortofotografie per registrare
il raccolto relativo ad un esercizio di bilancio successivo. Poiché gli
aiuti previsti dai regolamenti nn. 1765/92 e 1251/1999 sono calcolati
sulla base della produzione, la Commissione considera di fondamentale
importanza la constatazione relativa al fatto che, durante un preciso
anno di raccolta, una specifica parcella sia stata coltivata con una
particolare coltura. Orbene, tale constatazione potrebbe essere fondata
unicamente su foto relative al medesimo anno di raccolta.
- Giudizio del Tribunale
75 Per quanto riguarda il ribadito argomento relativo alla percentuale
esatta di superfici interessate dal SIPA, nonché all'applicazione di
altri metodi di controllo, occorre rinviare all'analisi effettuata ai
precedenti punti 59 e 60.
76 Del resto, nelle sentenze 24 febbraio 2005, Grecia/Commissione, cit.
supra al punto 36 (punti 97 e 100), e 17 marzo 2005, Grecia/Commissione,
cit. supra al punto 61 (punti 62-64), la Corte ha considerato che il
mancato completamento del SIGC giustificava di per sé l'applicazione di
una rettifica forfettaria del 5% senza che fosse necessario esaminare
dettagliatamente la questione della qualità dei controlli per
telerilevamento o della percentuale dei controlli effettuati in loco.
77 L'argomento invocato dal governo ellenico all'udienza, secondo il
quale il Tribunale dovrebbe discostarsi da tali conclusioni in
considerazione dei progressi compiuti nel completamento del SIGC, non
può essere accolto. Infatti, anche supponendo che siano provati i
miglioramenti relativi al funzionamento del SICG, il governo ellenico
non può sostenere che, in ragione di questa constatazione, la
percentuale delle rettifiche da effettuare debba essere ridotta.
Infatti, malgrado questi miglioramenti, il rischio di pregiudizio per il
FEAOG, a causa del mancato completamento di una parte importante del
SIGC, ha continuato ad essere assai elevato, in particolare dopo la
scadenza del termine assegnato per l'attuazione di quest'ultimo, cioè il
1º gennaio 1997 (sentenze 24 febbraio 2005, Grecia/Commissione, cit.
supra al punto 36, punto 99, e 17 marzo 2005, Grecia/Commissione, cit.
supra al punto 61, punto 63).
78 Di conseguenza, la rettifica forfettaria in esame appare conforme
agli orientamenti stabiliti dalla Commissione nel documento n. VI/5330/97.
Il terzo motivo va quindi respinto nella sua interezza senza che sia
necessario pronunciarsi sulla fondatezza dell'argomento relativo ai
controlli tramite telerilevamento effettuati sulla base di immagini
satellitari prese prima del raccolto e su quello relativo alla vetustà
accettabile delle ortofotografie.
Sull'olio d'oliva
Normativa comunitaria
79 Le norme generali relative all'aiuto nel settore dell'olio d'oliva
erano stabilite, per gli esercizi di bilancio interessati, dal
regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1978, n. 3089, che
stabilisce le norme generali relative all'aiuto al consumo di olio
d'oliva (GU L 369, pag. 12), come modificato dal regolamento (CE) del
Consiglio 30 luglio 1996, n. 1582 (GU L 206, pag. 13).
80 Le modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo di olio
d'oliva erano stabilite, per gli esercizi di bilancio interessati, dal
regolamento (CEE) della Commissione 24 settembre 1985, n. 2677, recante
modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo di olio d'oliva (GU
L 254, pag. 5), come modificato dai regolamenti (CE) della Commissione
19 marzo 1993, n. 643 (GU L 69, pag. 19), e dal regolamento (CE) della
Commissione 15 maggio 1996, n. 887 (GU L 119, pag. 16).
Relazione di sintesi
81 Viste le ispezioni già effettuate dalla Commissione nel luglio 1996
(riguardanti gli esercizi 1994 e 1995), il controllo nel settore
dell'olio d'oliva si è limitato, nel caso di specie, ad un'analisi
documentaria che includeva numerosi scambi di lettere avvenuti tra il
1999 e il 2001 (punto B.8.4.1 della relazione di sintesi). Tale analisi
ha confermato che diversi problemi riscontrati con riferimento agli
esercizi 1994 e 1995 persistevano, anche se erano state introdotti
notevoli miglioramenti.
82 In tal modo, una rettifica specifica pari ad un ammontare complessivo
di EUR 200 146,68 è stata applicata per gli esercizi 1996-1998 (punto
B.8.4.3 della relazione di sintesi).
Argomenti delle parti
83 Il governo ellenico deduce un solo motivo di annullamento relativo
all'incompetenza ratione temporis della Commissione. Infatti, facendo
riferimento all'analisi effettuata nell'ambito del primo motivo
riguardante il settore dei seminativi, il governo ellenico fa valere che
la prima lettera con la quale la Commissione menziona la rettifica in
questione è stata quella del 14 aprile 2004. Di conseguenza, esso
ritiene che la Commissione non potesse escludere le spese sostenute
anteriormente al 14 aprile 2002, salvo nel caso in cui le autorità
elleniche avessero comunicato alla Commissione gli elementi necessari
per il calcolo di detta rettifica successivamente a tale data. Orbene, i
pertinenti elementi sarebbero stati comunicati alla Commissione molto
prima di tale data.
84 Pertanto, la decisione impugnata deve essere annullata nella parte in
cui impone una rettifica forfettaria nel settore dell'olio d'oliva.
85 La Commissione contesta queste affermazioni. Infatti, con la sua
lettera del 3 luglio 1998, essa avrebbe già palesato la necessità di
imporre per gli esercizi successivi le rettifiche applicate per gli anni
1994 e 1995. Le carenze caratterizzanti il sistema di aiuti nel settore
in questione sarebbero state riscontrate fin dal 1990 e avrebbero dato
luogo alle rettifiche imposte per gli esercizi di bilancio 1992-1995. La
rettifica in esame sarebbe fondata sugli stessi elementi fattuali, visto
che la Grecia avrebbe apportato al suo sistema di aiuti soltanto
miglioramenti parziali. La Repubblica ellenica sarebbe venuta a
conoscenza delle irregolarità in questione fin dal 1992, senza mai
contestarle nel merito. La Commissione avrebbe ribadito tali doglianze
con una lettera del 23 luglio 1998 e, con lettera dell'8 febbraio 1999,
avrebbe chiesto alle autorità elleniche di comunicarle i provvedimenti
adottati in proposito per gli esercizi 1996 e 1997. La domanda di
informazioni sarebbe stata ribadita nell'invito del 3 agosto 2001 ad una
riunione bilaterale.
86 Ad ogni modo, le rettifiche per gli anni 1996-1998 si iscriverebbero
nel prolungamento di quelle applicate dal 1992. La Repubblica ellenica
dunque sarebbe stata pienamente informata della rettifica in questione,
di cui ammetterebbe indirettamente la fondatezza.
Giudizio del Tribunale
87 Ai fini dell'analisi del presente motivo, occorre innanzitutto
prendere in considerazione le constatazioni esposte ai precedenti punti
36-46. In seguito, si deve sottolineare che, indipendentemente dalla
questione se la data ritenuta dal governo ellenico quale dies a quo del
periodo di 24 mesi sia corretta, quest'ultimo ha dedotto innanzi al
Tribunale, nell'ambito del presente motivo, la questione relativa alla
competenza ratione temporis della Commissione ad imporre la rettifica in
questione.
88 A tal proposito, occorre rilevare che gli elementi fattuali del
procedimento all'origine di tale rettifica e invocati dalle parti
dimostrano che, anche sotto il vigore del regolamento n. 2245/1999, la
Commissione ha agito al di fuori della sua sfera di competenza ratione
temporis.
89 Infatti, con lettera del 3 luglio 1998, la Commissione ha informato
le autorità elleniche della sua posizione definitiva raggiunta in
seguito al controllo relativo agli esercizi 1994 e 1995. Come emerge dal
punto B.8.4.1 della relazione di sintesi e dalla lettera del 3 luglio
1998, tale controllo aveva rivelato che il Ministero dell'agricoltura
aveva omesso di dar seguito alle constatazioni e le proposte di sanzioni
emanate dall'organismo di controllo degli aiuti all'olio d'oliva,
inserite in alcune relazioni di controllo inviate al detto Ministero
fino alla fine dell'ottobre 1994. Con lettera del 12 gennaio 1999, la
Commissione ha informato le autorità elleniche, nell'ambito dello stesso
procedimento, dell'ammontare definitivo della rettifica specifica
proposta [3 068 123 875 dracme greche (GRD), pari a EUR 9 004 031,91].
Come attestato al punto B.8.4.1 della relazione di sintesi, tale
rettifica è stata infine applicata.
90 Per quanto riguarda la presente procedura di liquidazione dei conti
del FEAOG relativa agli esercizi 1996-1998, con lettera dell'8 febbraio
1999, la Commissione ha chiesto alle autorità elleniche di fornirle
alcune informazioni riguardanti i provvedimenti adottati nei confronti
delle imprese rientranti nella terza categoria delle cinque menzionate
nella lettera del 3 luglio 1998, per le quali i controlli avevano
rivelato alcune irregolarità.
91 Con lettera del 2 maggio 2001, inviata ai sensi dell'art. 8, n. 1,
del regolamento n. 1663/95, la Commissione ha comunicato allo Stato
membro le proprie risultanze nell'ambito dell'indagine 2000/11 relativa
alle spese effettuate a titolo di aiuto al consumo di olio d'oliva per
gli esercizi 1996-1998. A tal proposito, la Commissione fa riferimento
alla lettera dell'8 febbraio 1999. Con lettera del 3 agosto 2001, la
Commissione ha invitato lo Stato membro a partecipare ad una riunione
bilaterale conformemente all'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95,
riguardante segnatamente l'aiuto al consumo di olio d'oliva. Infine, con
lettera del 14 aprile 2004 la Commissione ha comunicato ufficialmente
alle autorità elleniche le sue conclusioni e ha valutato le spese che
intendeva escludere.
92 Occorre considerare che, nella fattispecie, la lettera dell'8
febbraio 1999 costituisce l'inizio di un nuovo controllo da parte della
Commissione e che non si tratta di una lettera ai sensi dell'art. 8, n.
1, del regolamento n. 1663/95.
93 A tal proposito, si deve rilevare che la rettifica in questione
effettuata per gli esercizi 1996-1998 è stata basata su alcuni riscontri
relativi a fatti posteriori a quelli che hanno dato luogo alla rettifica
riguardante gli esercizi 1995 e 1996.
94 Infatti, dal punto B.8.4.1 della relazione di sintesi, letto in
combinato disposto con la lettera della commissione del 14 aprile 2004,
emerge che la rettifica finanziaria in questione è stata applicata per
due motivi. In primo luogo, a causa dei ritardi nelle revoche dei
riconoscimenti di alcune imprese, le quali, in forza dell'art. 12, n. 6,
del regolamento n. 2677/85, come modificato dall'art. 1 del regolamento
n. 643/93, avrebbero dovuto essere operate per gli esercizi 1996 e 1997,
e in secondo luogo a causa della mancata irrogazione di sanzioni per
irregolarità relative alla qualità dell'olio d'oliva ai sensi dell'art.
5, n. 2, del regolamento n. 2677/85, come modificato dall'art. 1 del
regolamento n. 887/96.
95 Come emerge dal punto B.8.4.1 della relazione di sintesi, letto in
combinato disposto con la lettera della Commissione del 31 ottobre 2001,
la rettifica applicata a causa di ritardi nelle revoche dei
riconoscimenti è pari all'ammontare degli aiuti indebitamente percepiti,
durante gli esercizi 1996 e 1997, da parte di quattro imprese il cui
riconoscimento avrebbe dovuto essere revocato relativamente a tali
periodi.
96 Inoltre, dalla comunicazione della Commissione del 14 aprile 2004
emerge che la rettifica applicata a causa della mancata irrogazione di
sanzioni per irregolarità riguardanti la qualità dell'olio d'oliva è
pari alle sanzioni pecuniarie che durante gli esercizi 1996-1998
avrebbero dovuto essere imposte in 38 casi e che, ai sensi dell'art. 5,
n. 2, terzo comma, del regolamento n. 2677/85, come da ultimo modificato
dall'art. 1 del regolamento n. 887/96, avrebbero dovuto essere detratte
dalle spese del FEAOG. Peraltro, dalla comunicazione del 14 aprile 2004
emerge che l'insieme delle campionature effettuate dalle autorità
nazionali per il controllo di qualità ha avuto luogo dopo la fine
dell'esercizio 1995 (15 ottobre 1995), mentre il passaggio della lettera
del 3 luglio 1998 riguardante le imprese della terza categoria (v.
precedente punto 90) si riferisce ad alcune relazioni di controllo
redatte dalle autorità elleniche fino al mese di ottobre 1994.
97 Ciò considerato, è giocoforza constatare che le carenze che hanno
dato luogo alla rettifica in causa (mancata revoca dei riconoscimenti e
mancata irrogazione di sanzioni pecuniarie) sono posteriori
dell'esercizio 1995, il quale è l'ultimo esercizio interessato dal primo
controllo della Commissione. Pertanto, la tesi sostenuta dalla
Commissione all'udienza, secondo la quale il controllo di cui si tratta
non può essere distinto dal primo controllo riguardante gli esercizi
1994 e 1995 (v. precedente punto 89), non può essere accolta. Infatti,
nel caso di specie occorre considerare che, andando a verificare se le
autorità elleniche avevano proceduto alle revoche dei riconoscimenti
nonché all'irrogazione di sanzioni durante gli esercizi 1996-1998, la
Commissione ha proceduto ad un nuovo controllo, distinto dal primo. Allo
stesso modo, la garanzia procedurale consistente nel termine di 24 mesi
stabilito dai regolamenti nn. 729/70 e 1258/1999 non può essere
disconosciuta per la sola ragione che le risultanze di un controllo sono
in parte analoghe a quelle di uno controllo anteriore.
98 Infine, l'argomento della Commissione secondo il quale le autorità
elleniche avrebbero accettato la possibilità della rettifica in esame
durante la procedura amministrativa non può essere accolto. Infatti,
questa circostanza non è sufficiente per conferire alla Commissione la
competenza ratione temporis richiesta dai regolamenti nn. 729/70 e
1258/1999 al fine di imporre rettifiche forfettarie nell'ambito del
FEAOG.
99 Nella fattispecie, la lettera del 2 maggio 2001, inviata ai sensi
dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95, come modificato dal
regolamento n. 2245/1999, è la prima che comporta tutti gli elementi
richiesti dal primo comma di tale disposizione. Tale lettera segna
dunque il dies a quo a partire dal quale deve essere calcolato il
periodo di 24 mesi.
100 Ne consegue che la Commissione era incompetente ratione temporis a
escludere spese effettuate anteriormente al 2 maggio 1999. Pertanto,
occorre annullare la decisione impugnata nella parte in cui esclude dal
finanziamento comunitario le spese relative all'aiuto al consumo di olio
d'oliva.
Sull'audit finanziario
Normativa comunitaria
101 In forza dell'art. 8, n. 1, del regolamento n°1251/1999, «[i]
pagamenti [ai produttori] vengono effettuati tra il 16 novembre e il 31
gennaio che seguono il raccolto».
102 Il regolamento (CE) della Commissione 16 febbraio 1996, n. 296,
relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla
contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione
«Garanzia» del FEAOG e che abroga il regolamento (CEE) n. 2776/88 (GU L
39, pag. 5), precisa le condizioni alle quali gli Stati membri possono
beneficiare della copertura del FEAOG, sezione «Garanzia», per le spese
che hanno sostenuto.
103 Ai sensi dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 296/96, come
modificato dal regolamento (CE) della Commissione 1° agosto 2001, n.
1577 (GU L 209, pag. 12):
«Qualsiasi spesa effettuata al di là dei termini o delle scadenze
prescritti verrà imputata con una riduzione degli anticipi, secondo le
modalità seguenti:
a) fino a concorrenza del 4% delle spese pagate entro i termini e le
scadenze previsti, non verrà effettuata alcuna riduzione e il numero di
mesi di ritardo nel pagamento non avrà alcuna importanza;
b) una volta superato il margine del 4%, qualsiasi spesa supplementare
effettuata con un ritardo fino ad un massimo:
- di un mese sarà ridotta del 10%,
- di due mesi sarà ridotta del 25%,
- di tre mesi sarà ridotta del 45%,
- di quattro mesi sarà ridotta del 70%,
- di cinque mesi o più sarà ridotta del 100%.
Tuttavia, la Commissione applicherà una graduazione differente e/o dei
tassi di riduzione inferiori o nulli qualora si dovessero verificare
particolari condizioni di gestione per talune misure, o se vi siano
giustificazioni fondate presentate dagli Stati membri.
Qualsiasi riduzione di cui al presente articolo è effettuata nel
rispetto delle modalità previste dall'articolo 14 del regolamento (CE)
n. 2040/2000».
Relazione di sintesi
104 In base al punto C.1.1.1 della relazione di sintesi, i servizi della
Commissione hanno esaminato i ritardi di pagamento riscontrati nel corso
del periodo che va dal 16 ottobre 2000 al 15 ottobre 2001, in conformità
all'art. 4 del regolamento n. 296/96. A seguito di tale controllo e
delle discussioni bilaterali, la Commissione ha applicato rettifiche
riguardanti otto voci di bilancio.
Argomenti delle parti
105 Tra le voci di bilancio interessate dalle rettifiche in materia di
audit finanziario, il governo ellenico contesta la rettifica di EUR 455
070,44 riguardante l'aiuto alle vecce e quella di EUR 33 718,52
riguardante l'aiuto per ettaro al riso.
106 Il governo ellenico deduce un solo motivo di annullamento relativo
alla violazione dell'art. 4 del regolamento n. 296/96, dell'art. 7, n. 4
e dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1258/1999 nonché del documento
n. VI/5330/97, accompagnata da una carenza di motivazione e da un errore
di fatto.
107 Dalle disposizioni di cui sopra emergerebbe che gli Stati membri
devono osservare i termini di pagamento degli aiuti, pena subire
rettifiche finanziarie decrescenti che potrebbero raggiungere il 100%
delle spese. Orbene, a tale scopo la Commissione dovrebbe, in primo
luogo, tenere conto del danno finanziario subito dalla Comunità a causa
dell'inosservanza di tali termini e, in secondo luogo, rispettare il
principio di proporzionalità. Per di più, la Commissione dovrebbe
applicare tassi di riduzione inferiori o nulli qualora si dovessero
verificare particolari condizioni di gestione per talune misure, o se vi
siano giustificazioni fondate presentate dagli Stati membri. Pertanto,
il superamento di un termine di pagamento a causa di controlli
supplementari in casi contestati o a causa di pagamenti complementari
intervenuti in seguito all'esame di eccezioni basate su errori di
registrazione nelle banche di dati, costituirebbe una condizione
particolare accompagnata da giustificazioni fondate.
108 Le autorità elleniche avrebbero informato la Commissione che il
ritardo di pagamento era dovuto a controlli supplementari
indispensabili, in particolare nella prefettura di Heraklion, che è la
più grande del paese quanto alla produzione di vecce. Con lettera del 26
gennaio 2001, le autorità elleniche avrebbero chiesto la proroga del
termine di pagamento degli aiuti al fine di rispettare i requisiti posti
dal documento di lavoro n. VI/7105/98 relativo all'aumento della
percentuale di controllo in caso di riscontro di irregolarità
significative. Con lettera del 1° febbraio 2001, la Commissione avrebbe
respinto tale richiesta, pur indicando che i giustificativi ad essa
relativi sarebbero stati presi in considerazione durante la procedura di
liquidazione dei conti del FEAOG al fine di evitare l'imposizione di
rettifiche. La soglia del 4% prevista dall'art. 4, n. 2, del regolamento
n. 296/96 (v. precedente punto 103) sarebbe stata oltrepassata soltanto
a causa del notevole aumento dei controlli effettuati dalle autorità
prefettizie di Heraklion.
109 Orbene, la Commissione, con lettera del 6 novembre 2003, avrebbe
ritenuto che la realizzazione dei controlli in questione rientrasse
nell'ambito dell'art. 4, n. 2, lett. a), del regolamento n. 296/96. La
Commissione dunque non avrebbe dovuto imporre alcuna rettifica o
quantomeno imporre una rettifica inferiore.
110 Per quanto riguarda la rettifica relativa all'aiuto per ettaro al
riso, il governo ellenico sottolinea che i ritardi riscontrati erano
dovuti all'esame delle eccezioni fondate su errori di registrazione di
alcuni elementi nella banca di dati. Per quanto riguarda una delle tre
prefetture interessate, il ritardo sarebbe dovuto ad uno sciopero
scoppiato in seno ad un'associazione di cooperative agricole,
circostanza che costituisce un caso di forza maggiore. Ne conseguirebbe
che i ritardi in questione sarebbero dovuti a circostanze eccezionali
relative alla protezione degli interessi finanziari della Comunità. Ciò
considerato, il governo ellenico chiede l'annullamento della decisione
impugnata nella parte in cui impone la rettifica in questione o, in
subordine, la limitazione di questa al 2% dei pagamenti effettuati fuori
termine.
111 La Commissione risponde che l'art. 4, n. 2, lett. b), ultimo comma,
del regolamento n. 296/96, in quanto disposizione derogatoria, deve
essere interpretato restrittivamente, e che l'onere della prova incombe
alla parte che intende avvalersene.
112 Per quanto concerne gli aiuti alle vecce, i ritardi di pagamento al
di là del margine del 4% (v. precedente punto 103) sarebbero
ingiustificati, poiché tale margine era concesso allo scopo di
facilitare l'approfondimento dei controlli nonché la realizzazione di
controlli supplementari. La domanda di proroga del termine, d'altronde,
sarebbe stata introdotta tre giorni prima della scadenza dei termini
supplementari e non potrebbe, pertanto, essere accolta. Dal documento n.
VI/5330/97 emergerebbe che, quando gli Stati membri intendono ottenere
una deroga per la realizzazione di controlli supplementari, devono
fornire la prova che le somme contestate superino la soglia del 4% delle
spese pagate. La Commissione considera che le autorità elleniche non
hanno debitamente provato il superamento dei termini e che, ad ogni
modo, la domanda di proroga è stata introdotta tardivamente.
113 La situazione sarebbe la stessa con riguardo all'aiuto per ettaro al
riso. Il governo ellenico non può invocare circostanze che rientrano
nella propria sfera di responsabilità, quali l'esame dei ricorsi e delle
eccezioni sollevate a causa di errori nella banca di dati, per
giustificare il superamento del termine.
Giudizio del Tribunale
114 Occorre rilevare che, come emerge dalla tabella rappresentata al
punto C.1.1.4 della relazione di sintesi, la Commissione ha applicato,
per quanto riguarda l'aiuto alle vecce e l'aiuto per ettaro al riso,
rettifiche pari alle deduzioni già effettuate nell'ambito degli anticipi
mensili ai sensi dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 296/96.
115 Al pari della Commissione, si deve altresì sottolineare che l'art.
4, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 296/96 costituisce una
disposizione derogatoria e che, pertanto, deve essere interpretato
restrittivamente.
116 Peraltro, le spese di finanziamento a carico del FEAOG devono essere
calcolate supponendo che i termini previsti dalla regolamentazione
agricola applicabile siano rispettati. Di conseguenza, le autorità
nazionali, quando procedono al pagamento degli aiuti dopo lo spirare del
termine, imputano al FEAOG spese irregolari e, pertanto, non
ammissibili, come comprovato dal quarto ‘considerando' del regolamento
n. 296/96 (v., in tal senso, sentenza della Corte 28 ottobre 1999, causa
C-253/97, Italia/Commissione, Racc. pag. I-7529, punto 126). Pertanto,
lo Stato membro deve organizzare il suo sistema di controlli tenendo
conto del termine per i pagamenti degli aiuti impartito dall'art. 8, n.
1, del regolamento n. 1251/1999 (v., per analogia, sentenza del
Tribunale 20 giugno 2006, causa T-251/04, Grecia/Commissione, non
pubblicata nella Raccolta, punto 76). D'altronde, il margine del 4%
previsto dall'art. 4, n. 2, del regolamento n. 296/96 è diretto proprio
a consentire agli Stati membri di effettuare controlli supplementari,
precisando che il numero di mesi di ritardo non ha alcuna influenza per
il pagamento che non oltrepassa tale margine.
117 Come emerge dal fascicolo, le autorità prefettizie di Heraklion
avrebbero informato il Ministero dell'agricoltura dei primi risultati
dei controlli soltanto il 19 gennaio 2001, mentre quest'ultimo, con
lettera del 22 gennaio 2001, avrebbe rammentato l'obbligo di effettuare
nuovi controlli conformemente al documento n. VI/7105/98 (v. precedente
punto 108). Con lettera del 26 gennaio 2001 (venerdì), il Ministero ha
sollecitato la proroga del termine di pagamento in scadenza il 31 dello
stesso mese, senza per questo precisare quale fosse la coltura
interessata, né fornire documenti giustificativi ad essa attinenti. Tale
richiesta è stata respinta a giusto titolo dalla Commissione con fax del
1° febbraio 2001, in quanto imprecisa e soprattutto tardiva.
118 Ciò considerato, giustamente la Commissione ha mantenuto la sua
posizione nella lettera del 6 novembre 2003, secondo la quale la
necessità di effettuare i controlli supplementari, fatta valere dalle
autorità elleniche, non avrebbe dovuto oltrepassare il margine del 4%
(v. precedente punto 103).
119 Pertanto, il governo ellenico non ha dimostrato che ricorressero le
condizioni di applicazione dell'art. 4, n. 2, ultimo comma, del
regolamento n. 296/96, per quanto riguarda i ritardi di pagamento
relativi all'aiuto alle vecce.
120 Lo stesso vale per l'aiuto per ettaro al riso. Infatti, la
Commissione a ragione sottolinea che lo Stato membro non può
giustificare pagamenti tardivi invocando le carenze che riguardano le
procedure nazionali e i ricorsi che ne derivano. L'argomento fondato
sullo sciopero, invocato dalle autorità elleniche come un caso di forza
maggiore, non può essere accolto. L'unico documento che vi fa
riferimento è una lettera del 25 ottobre 2001 della prefettura di
Imathia indirizzata al Ministero dell'agricoltura, che spiegava che lo
sciopero in questione aveva provocato l'invio tardivo, il 30 aprile
2001, dei risultati dell'esame dei ricorsi. Orbene, tale sciopero ha
comportato un ritardo nell'esame dei ricorsi introdotti a causa di
errori nei pagamenti dell'aiuto, complicazione che è imputabile allo
Stato membro. Il governo ellenico d'altronde non fornisce alcun elemento
sulla durata dello sciopero in questione, né sul suo carattere più o
meno inopinato. Il presente motivo di annullamento va pertanto respinto.
121 Dall'insieme delle considerazioni che precedono deriva che la
decisione impugnata deve essere annullata nella parte in cui impone alla
Repubblica ellenica una rettifica specifica di EUR 200 146,68 per gli
esercizi di bilancio 1996-1998 (aiuto al consumo di olio d'oliva),
mentre il ricorso deve essere respinto per il resto.
Sulle spese
122 Ai sensi dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, il
Tribunale, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, può
ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie
spese. Poiché la Repubblica ellenica è rimasta soccombente sulla maggior
parte dei capi del ricorso, si deve disporre che essa sopporterà le
proprie spese nonché il 70% di quelle sostenute dalla Commissione.
Quest'ultima sopporterà il 30% delle proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La decisione della Commissione 29 aprile 2005, 2005/354/CE, che
esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati
membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia
(FEAOG), sezione «Garanzia», è annullata nella parte in cui impone alla
Repubblica ellenica una rettifica specifica di EUR 200 146,68 per gli
esercizi di bilancio 1996-1998 (aiuto al consumo di olio d'oliva).
2) Il ricorso deve essere respinto per il resto.
3) La Repubblica ellenica sopporterà, oltre alle proprie spese, il 70%
di quelle sostenute dalla Commissione. Quest'ultima sopporterà il 30%
delle proprie spese.
Pirrung
Forwood
Papasavvas
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 settembre 2007.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
J. Pirrung
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