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CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 25/10/2007, Procedimento
C-248/05
INQUINAMENTO IDRICO - Protezione delle acque sotterranee
dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose – Inadempimento di
uno Stato – Direttiva 80/68/CEE. Non avendo adottato tutti i
provvedimenti necessari per conformarsi agli artt. 4, 5, 7 e 10 della
direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la
protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe
sostanze pericolose, per quanto riguarda il sito della discarica municipale
di Ballymurtagh (contea di Wicklow), l'Irlanda è venuta meno agli obblighi
che ad essa incombono in forza della detta direttiva. CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 25/10/2007, Procedimento C-248/05
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
25 ottobre 2007
«Inadempimento di uno Stato – Protezione delle acque sotterranee
dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose – Direttiva
80/68/CEE»
Nella causa C‑248/05,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226
CE, proposto il 14 giugno 2005,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re S. Pardo
Quintillán e D. Recchia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in
Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Irlanda, rappresentata dal sig. D. O'Hagan, in qualità di agente, con
domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. L.
Bay Larsen, J. Makarczyk (relatore), P. Kūris e J.‑C. Bonichot, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il presente ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede
che la Corte voglia dichiarare che:
– non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie per conformarsi
agli artt. 4, 5, 7, 9 e 10 della direttiva del Consiglio 17 dicembre
1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee
dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU 1980, L 20,
pag. 43; in prosieguo: la «direttiva»), nel sito della discarica di
Ballymurtagh (contea di Wicklow) e
– non avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi agli
artt. 5, 7, 8, 10, 12 e 13 della direttiva relativamente agli scarichi
indiretti provenienti da fosse settiche,
l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza delle
dette disposizioni della direttiva.
Contesto normativo
2 Secondo l'art. 1, n. 1, della direttiva:
«La presente direttiva ha lo scopo di prevenire l'inquinamento delle
acque sotterranee dovuto alle sostanze appartenenti alle famiglie ed ai
gruppi di sostanze di cui agli elenchi I o II dell'allegato, denominate
in appresso “sostanze degli elenchi I o II”, e di ridurre o eliminare,
nella misura del possibile, le conseguenze dell'inquinamento già in
atto».
3 Ai sensi dell'art. 1, n. 2, della direttiva:
«Ai sensi della presente direttiva s'intendono per:
a) “acque sotterranee”: tutte le acque che si trovano sotto la
superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con
il suolo e il sottosuolo;
b) “scarico diretto”: l'immissione nelle acque sotterranee di sostanze
degli elenchi I o II, senza percolazione nel suolo o nel sottosuolo;
c) “scarico indiretto”: l'immissione nelle acque sotterranee di sostanze
degli elenchi I o II, dopo percolazione nel suolo o nel sottosuolo;
d) “inquinamento”: lo scarico di sostanze o di energia effettuato
direttamente o indirettamente dall'uomo nelle acque sotterranee, le cui
conseguenze siano tali da mettere in pericolo o la salute umana o
l'approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi e al sistema
ecologico idrico o ostacolare altri usi legittimi delle acque».
4 Ai sensi dell'art. 2 della direttiva questa non si applica:
«a) agli scarichi degli effluenti domestici delle abitazioni isolate,
non raccordate ad una rete di fognatura e situate al di fuori delle zone
di protezione delle captazioni di acqua destinata al consumo umano;
(…)».
5 A tenore dell'art. 3 della direttiva:
«Gli Stati membri prendono le misure necessarie per:
a) impedire l'immissione nelle acque sotterranee di sostanze dell'elenco
I, e
b) limitare l'immissione nelle acque sotterranee di sostanze dell'elenco
II al fine di evitare il loro inquinamento da parte di tali sostanze».
6 L'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva così dispone:
«1. Per soddisfare all'obbligo di cui all'articolo 3, lettera a), gli
Stati membri:
– vietano ogni scarico diretto di sostanze dell'elenco I;
– sottopongono ad indagine preventiva le operazioni di eliminazione o di
deposito ai fini dell'eliminazione di tali sostanze che possono
comportare uno scarico indiretto. In base ai risultati di tale indagine,
gli Stati membri vietano l'operazione o rilasciano un'autorizzazione a
condizione che siano osservate tutte le precauzioni tecniche atte ad
impedire tale scarico;
– prendono tutte le misure appropriate da essi ritenute necessarie per
evitare qualsiasi scarico indiretto di sostanze dell'elenco I, dovuto ad
operazioni effettuate sul suolo o nel suolo divers[e] dalle operazioni
menzionate al secondo trattino. Essi ne informano la Commissione che,
sulla base di tali informazioni, può presentare al Consiglio proposte di
revisione della presente direttiva.
2. Tuttavia, qualora un'indagine preventiva riveli che le acque
sotterranee nelle quali è previsto lo scarico di sostanze dell'elenco I
sono costantemente inadatte a qualsiasi altro uso, in particolare ad usi
domestici o agricoli, gli Stati membri possono autorizzare lo scarico di
tali sostanze purché la loro presenza non ostacoli lo sfruttamento delle
risorse del suolo.
Tali autorizzazioni possono essere rilasciate solo se sono state
rispettate tutte le precauzioni tecniche affinché tali sostanze non
possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi».
7 A tenore dell'art. 5 della direttiva:
«1. Per soddisfare all'obbligo di cui all'articolo 3, lettera b), gli
Stati membri sottopongono a indagine preventiva
– qualsiasi scarico diretto di sostanze dell'elenco II, in modo da
limitare tali scarichi;
– le operazioni di eliminazione o di deposito ai fini dell'eliminazione
di dette sostanze che possano comportare uno scarico indiretto.
In base ai risultati di tale indagine, gli Stati membri possono
rilasciare un'autorizzazione a condizione che siano osservate tutte le
precauzioni tecniche che permettono di evitare l'inquinamento delle
acque sotterranee ad opera di tali sostanze.
2. Gli Stati membri prendono inoltre tutte le misure appropriate da essi
ritenute necessarie per limitare qualsiasi scarico indiretto di sostanze
dell'elenco II, dovuto ad operazioni effettuate sul suolo o nel suolo
diverse dalle operazioni menzionate al primo paragrafo».
8 L'art. 7 della direttiva è così formulato:
«Le indagini preliminari di cui agli articoli 4 e 5 devono comprendere
uno studio delle condizioni idrogeologiche della zona in questione e
dell'eventuale capacità depurativa del suolo e del sottosuolo, dei
rischi di inquinamento e di alterazione della qualità delle acque
sotterranee da parte dello scarico, e stabilire se, dal punto di vista
dell'ambiente, lo scarico in tali acque costituisce una soluzione
adeguata».
9 L'art. 8 della direttiva prevede:
«Le autorizzazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 possono essere concesse
solo dopo che le autorità competenti degli Stati membri abbiano
accertato che è garantita la sorveglianza delle acque sotterranee e in
particolare della loro qualità».
10 Secondo l'art. 9 della direttiva:
«Qualora uno scarico diretto sia autorizzato conformemente all'articolo
4, paragrafi 2 e 3, o all'articolo 5, o qualora un'operazione di
eliminazione delle acque usate, che abbia come conseguenza inevitabile
uno scarico indiretto, sia autorizzata conformemente all'articolo 5,
l'autorizzazione deve stabilire in particolare:
– il luogo di scarico;
– la tecnica di scarico;
– le precauzioni indispensabili, tenuto conto in particolare della
natura e della concentrazione delle sostanze presenti negli effluenti,
delle caratteristiche dell'ambiente ricettore nonché delle captazioni di
acqua, in particolare di acqua potabile, termale e minerale, situate in
prossimità;
– la massima quantità ammissibile di una sostanza negli effluenti
durante uno o più periodi determinati e adeguati requisiti per quanto
riguarda la concentrazione di tali sostanze;
– i dispositivi che permettono il controllo degli scarichi nelle acque
sotterranee;
– se necessario, le misure per il controllo delle acque sotterranee ed
in particolare della loro qualità».
11 L'art. 10 della direttiva è così formulato:
«Qualora un'operazione di eliminazione o di deposito ai fini
dell'eliminazione, che possa comportare uno scarico indiretto, sia
autorizzata conformemente agli articoli 4 o 5, l'autorizzazione deve
stabilire in particolare:
– il luogo in cui avviene tale operazione;
– i metodi di eliminazione o di deposito utilizzati;
– le precauzioni indispensabili, tenuto conto soprattutto della natura e
della concentrazione delle sostanze presenti nelle materie da eliminare
o da mettere in deposito, delle caratteristiche dell'ambiente ricettore
nonché delle vicinanze di captazioni di acqua, in particolare di acqua
potabile, termale e minerale;
– la quantità massima ammissibile in uno o più periodi determinati delle
materie contenenti sostanze dell'elenco I o II e, possibilmente, delle
stesse sostanze, da eliminare o mettere in deposito, nonché le
condizioni appropriate relative alla concentrazione di queste sostanze;
– nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5,
paragrafo 1, le precauzioni tecniche da attuare per evitare qualsiasi
scarico di sostanze dell'elenco I nelle acque sotterranee, o per evitare
nelle stesse acque qualsiasi inquinamento prodotto dalle sostanze
dell'elenco II;
– se necessario, le misure per il controllo delle acque sotterranee ed
in particolare della loro qualità».
12 Secondo l'art. 12 della direttiva:
«1. Qualora il richiedente di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4
o 5 dichiari la propria incapacità di osservare le condizioni che gli
sarebbero imposte, ovvero qualora l'autorità competente dello Stato
membro interessato constati la suddetta incapacità, l'autorizzazione è
rifiutata.
2. Qualora le condizioni prescritte da un'autorizzazione non siano
osservate, l'autorità competente dello Stato membro interessato adotta i
provvedimenti atti a far sì [che] le condizioni stesse vengano
soddisfatte; se necessario, essa revoca l'autorizzazione».
13 Ai sensi dell'art. 13 della direttiva:
«Le autorità competenti degli Stati membri vigilano sull'osservanza
delle condizioni prescritte dalle autorizzazioni nonché sugli effetti
degli scarichi sulle acque sotterranee».
La fase precontenziosa del procedimento
14 Nel corso del 1999 la Commissione riceveva una denuncia avente ad
oggetto l'antica miniera di Ballymurtagh, ristrutturata come discarica
municipale dal Consiglio della contea di Wicklow.
15 Nel corso del 2000 la Commissione riceveva un'altra denuncia avente
ad oggetto scarichi non autorizzati nelle acque sotterranee provenienti
dallo stabilimento alberghiero di Creacon Lodge (New Ross), nella contea
di Wexford, la cui attività si era iniziata nel corso del 1995. In
occasione dell'istruttoria di tale denuncia, la Commissione prendeva
conoscenza di problemi più ampi in relazione con gli scarichi
provenienti da fosse settiche, aventi ad oggetto le condizioni di
applicazione della direttiva nelle campagne irlandesi per quanto
riguarda edifici ad uso commerciale o non residenziale e alloggi non
isolati situati in vari agglomerati.
16 La Commissione ha, del resto, avuto conoscenza di una relazione
relativa a problemi di eutrofizzazione nei laghi di Killarney, nella
contea di Kerry, secondo cui gli impianti collegati con fosse settiche
figuravano tra le cause del grave degrado subito da tali acque e che
sottolineava che le fosse settiche erano sovente inidonee e mal tenute.
17 Ai fini dell'istruzione della seconda denuncia, l'8 maggio 2001, la
Commissione indirizzava all'Irlanda una lettera nella quale menzionava
la succitata relazione.
18 Non essendo soddisfatta dalle risposte fornite nell'ambito
dell'istruzione della prima denuncia, e tenuto conto dell'assenza di
risposte per quanto riguarda la seconda denuncia, la Commissione ha
indirizzato all'Irlanda, il 23 ottobre 2001, una lettera di diffida in
cui le comunicava i suoi dubbi circa le condizioni nelle quali tale
Stato membro applicava varie disposizioni della direttiva e lo invitava
a trasmetterle le sue osservazioni a tal riguardo.
19 In assenza di risposta alla detta lettera, la Commissione, il 17
dicembre 2002, indirizzava a tale Stato membro un parere motivato con il
quale lo invitava a adottare i provvedimenti necessari per conformarsi
al detto parere entro un termine di due mesi a partire dal suo
ricevimento.
20 Con lettera 9 settembre 2003, le autorità irlandesi trasmettevano una
risposta al detto parere, in cui fornivano informazioni circa le misure
adottate e affermavano di rispettare la direttiva. La Commissione,
ritenendo insoddisfacente la posizione assunta dall'Irlanda, ha proposto
il presente ricorso.
Sul ricorso
21 Si deve subito sottolineare che la Commissione, nelle sue memorie, ha
esplicitamente riconosciuto che l'Irlanda ha adottato la normativa
necessaria per trasporre la direttiva nel diritto interno.
Sulle censure relative alla discarica municipale di Ballymurtagh
22 Nel ricorso la Commissione censura l'Irlanda per non aver adottato
tutte le misure necessarie per conformarsi agli artt. 4, 5, 7, 9 e 10
della direttiva per quanto riguarda il sito della discarica municipale
di Ballymurtagh.
23 La Commissione censura in primo luogo tale Stato membro per non aver
concesso alcuna autorizzazione ufficiale prima dell'entrata in funzione
di tale discarica, quando invece una siffatta autorizzazione deve essere
chiesta e concessa prima dell'inizio delle attività in un nuovo
impianto, affinché tali attività possano essere assoggettate a
condizioni adeguate ai sensi dell'art. 9 della direttiva. In secondo
luogo, la Commissione considera che non sono state adottate le
precauzioni tecniche richieste onde evitare che vengano scaricate
sostanze rientranti negli elenchi I e II. In terzo luogo, sostiene che
l'autorizzazione in materia di rifiuti concessa dall'Environmental
Protection Agency (Agenzia per la protezione dell'ambiente; in
prosieguo: l'«EPA») il 3 aprile 2001 per lo sfruttamento della detta
discarica non è conforme alle disposizioni della direttiva a causa
dell'irregolarità sia di tale autorizzazione sia dell'indagine
preliminare.
24 Si deve rilevare che la Commissione, in sede di replica, ha
abbandonato le censure che deducono l'assenza di autorizzazione
ufficiale della discarica prima della sua entrata in funzione e
l'inosservanza dell'art. 9 della direttiva.
Per quanto riguarda la censura relativa all'inosservanza della direttiva
in ragione dello scarico di sostanze rientranti negli elenchi I e II
– Argomenti delle parti
25 La Commissione sostiene che l'Irlanda non ha osservato l'obbligo di
adottare tutte le «precauzioni tecniche» ai sensi dell'art. 4, n. 2,
secondo comma, della direttiva consentendo la creazione e lo
sfruttamento della discarica municipale di Ballymurtagh pur essendo a
conoscenza del fatto che sostanze rientranti nell'elenco I, per esempio
il cadmio, e nell'elenco II, come certi metalli pesanti nonché il
fosforo, sarebbe inevitabilmente defluiti nel fiume Avoca in assenza di
qualsiasi membrana protettrice sotto la detta discarica.
26 La Commissione sostiene che gli scarichi di siffatte sostanze sono
soggetti a condizioni che non ricorrevano per quanto riguarda il sito di
cui trattasi. Tra queste figurano in particolare le condizioni sancite
all'art. 4, n. 2, della direttiva, dalle quali risulta che lo scarico
deve avvenire esclusivamente nelle acque sotterranee e che le sostanze
rientranti nell'elenco I presenti nelle dette acque non devono poter
raggiungere altri sistemi idrici.
27 Orbene, secondo la Commissione, le acque sotterranee che scorrono
sotto il sito di Ballymurtagh, da un lato, e il fiume Avoca, dall'altro,
non possono essere considerate facenti parte del medesimo sistema
idrico.
28 Ad ogni modo, secondo la Commissione, anche se le dette acque
sotterranee, che sfociano nell'Avoca, dovessero essere considerate
facenti parte, assieme allo stesso, di un medesimo sistema idrico, tale
fiume non potrebbe essere considerato come costantemente inadatto ad
altri usi. Infatti, la dichiarazione di impatto ambientale relativa alla
discarica municipale di Ballymurtagh (Environmental Impact Statement on
Ballymurtagh Landfill; in prosieguo: la «dichiarazione di impatto
ambientale»), presentata in applicazione della normativa nazionale
relativa alla gestione dei rifiuti, precisa che «l'Avoca, che scorre in
prossimità delle miniere e della discarica, è un fiume ciottoloso a
deflusso rapido e può essere considerato come un ottimo habitat per i
salmonidi».
29 La Commissione sostiene inoltre che il Consiglio della contea di
Wicklow non poteva ignorare che, in mancanza di barriera protettrice, il
liquido residuo proveniente dalla percolazione dell'acqua attraverso i
rifiuti (in prosieguo: il «percolato») avrebbe raggiunto l'Avoca, posto
che lo studio idrogeologico realizzato nel 1987 (Cullen K.T.,
Ballymurtagh Open Pit: Report on the Hydrogeological Survey of a
Proposed Waste Disposal Site, del 10 marzo 1987; in prosieguo: lo
«studio idrogeologico»), prima della messa in funzione della discarica,
presentava a tal riguardo un'opzione tra, da un lato, la diluizione e la
dispersione del percolato e, dall'altro, l'impermeabilizzazione della
base dei pozzi. Orbene, il Consiglio della contea di Wicklow ha optato
per la diluizione e la dispersione del percolato, il che poteva soltanto
comportare l'inquinamento di un altro sistema idrico.
30 L'Irlanda sostiene che, secondo la formulazione stessa dell'art. 4,
n. 2, della direttiva, lo scarico di sostanze rientranti nell'elenco I
può essere autorizzato a talune condizioni.
31 Questo Stato membro trae argomento dalle conclusioni dello studio
idrogeologico, secondo il quale «la natura altamente contaminata sia
delle acque sotterranee che scorrono sotto la miniera sia del fiume
Avoca consente di prendere seriamente in considerazione tale parte
dell'opzione, “la diluizione e la dispersione”, poiché il solo effetto
sulla qualità delle acque che scorrono sotto la miniera o delle acque
del fiume Avoca sarebbe una decolorazione in funzione della natura e
della composizione dei percolati».
32 Secondo l'Irlanda, le acque sotterranee situate all'interno e nella
parte bassa del declivio delle antiche zone di mineralizzazione sono
gravemente contaminate in ragione dell'attività mineraria che era stata
in precedenza svolta e sono inidonee agli usi domestici ed agricoli. Fa
presente che, comunque, secondo la più recente relazione dell'EPA sulla
qualità delle acque, il caso più serio di inquinamento da parte dei
metalli è quello del fiume Avoca, che soffre di una grave contaminazione
da rame, zinco e, in misura minore, piombo.
33 Del resto, secondo tale Stato membro, il sistema idrico è costituito
dalle acque provenienti dai ruscelli di superficie nonché dalle acque
sotterranee e nella specie non potrebbero esservi due sistemi separati,
tra loro non collegati.
– Giudizio della Corte
34 Si deve da un lato ricordare che, in virtù dell'art. 3, lett. a)
della direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure
necessarie per impedire l'immissione nelle acque sotterranee di sostanze
dell'elenco I.
35 Per soddisfare tale obbligo, gli Stati membri debbono, secondo l'art.
4, n. 1, della direttiva, da un lato, vietare ogni scarico diretto di
tali sostanze e, dall'altro, sottoporre ad un'indagine preventiva le
operazioni di eliminazione o di deposito ai fini dell'eliminazione di
tali sostanze, che possano comportare uno scarico indiretto, al fine
vuoi di vietare tale operazione, vuoi di rilasciare un'autorizzazione, a
condizione che siano rispettate tutte le precauzioni tecniche atte a
impedire tale scarico.
36 Dall'art. 4, n. 2, primo comma, della direttiva risulta inoltre che
gli Stati membri possono autorizzare lo scarico di sostanze rientranti
nell'elenco I se da un'indagine preventiva risulta che le acque
sotterranee nelle quali è previsto lo scarico sono costantemente
inadatte a qualsiasi altro uso, in particolare agli usi domestici o
agricoli e a condizione che la presenza delle dette sostanze non
ostacoli lo sfruttamento delle risorse del suolo.
37 Del resto, ai sensi del secondo comma di questa stessa disposizione,
una tale autorizzazione può essere rilasciata solo se sono state
rispettate tutte le precauzioni tecniche affinché tali sostanze non
possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.
38 D'altro lato, a norma dell'art. 3, lett. b), della direttiva, gli
Stati membri debbono limitare l'immissione nelle acque sotterranee di
sostanze dell'elenco II al fine di evitare il loro inquinamento da parte
di tali sostanze.
39 Per soddisfare tale obbligo, gli Stati membri debbono, a norma
dell'art. 5, n. 1, primo comma, della detta direttiva, sottoporre ad
indagine preventiva qualsiasi scarico diretto di sostanze rientranti in
tale elenco in modo da limitare tali rischi, nonché le operazioni di
eliminazione o di deposito ai fini dell'eliminazione di dette sostanze
che possono comportare uno scarico indiretto. Ai sensi dell'art. 5, n.
1, secondo comma, in base ai risultati di tale indagine, gli Stati
membri possono rilasciare un'autorizzazione a condizione che siano
osservate tutte le precauzioni tecniche che permettano di evitare
l'inquinamento delle acque sotterranee ad opera di tali sostanze.
40 Si deve in primo luogo sottolineare che l'Irlanda riconosce che le
acque sotterranee nelle quali confluiscono gli scarichi indiretti di
sostanze rientranti nell'elenco I possono defluire nel fiume Avoca, ove
la presenza di alcune di esse produce, del resto, una decolorazione
delle acque.
41 Dal momento che il sistema idrico cui appartiene il fiume Avoca, la
cui sorgente è stato accertato che non si trova nelle acque sotterranee
che scorrono sotto il sito di Ballymurtagh, è, di fatto, raggiunto dai
detti scarichi, non è soddisfatta la condizione posta all'art. 4, n. 2,
secondo comma, della direttiva poiché tali scarichi non restano
esclusivamente relegati nelle acque sotterranee. Le conclusioni cui sono
pervenuti vari studi che attestano l'inquinamento di antica data del
detto fiume non hanno influenza circa la valutazione dell'osservanza di
quest'ultima condizione.
42 Pertanto, operando per la discarica municipale di Ballymurtagh la
scelta del sistema basato sulla diluizione e la dispersione del
percolato, mentre, secondo lo studio idrogeologico, esisteva un'altra
soluzione, volta a rendere impermeabile la base del pozzo, che avrebbe
consentito di non aggravare il livello di inquinamento del fiume Avoca,
il che non è contestato dall'Irlanda, e rendendo così possibile che
sostanze rientranti nell'elenco I raggiungano un sistema idrico distinto
dalle acque sotterranee che scorrono sotto il sito della discarica, tale
Stato membro non si è conformato all'obbligo di adottare tutte le
precauzioni tecniche prescritte dall'art. 4, n. 2, secondo comma, della
direttiva.
43 In secondo luogo, nei limiti in cui l'immissione nelle acque
sotterranee di sostanze rientranti nell'elenco II, in particolare di
metalli pesanti e di fosforo, è inerente alla scelta tecnica operata
dall'Irlanda, tale scelta non rispetta l'obbligo, risultante dall'art.
3, lett. b), della direttiva, di limitare l'immissione di tali sostanze
nelle acque di cui trattasi al fine di evitarne l'inquinamento, non
essendo state adottate tutte le precauzioni tecniche che consentano di
conseguire tale obiettivo.
44 Di conseguenza non sono state neanche rispettate le condizioni di cui
all'art. 5 della direttiva che, come è stato indicato al punto 39 della
presente sentenza, sono soltanto intese a soddisfare l'obbligo di cui
all'art. 3, lett. b), della direttiva.
45 Come risulta da quanto precede, si deve constatare che l'Irlanda non
ha rispettato, per quanto riguarda il sito della discarica municipale di
Ballymurtagh, le condizioni di cui agli artt. 4 e 5 della direttiva per
quanto riguarda gli scarichi di sostanze rientranti negli elenchi I e II.
Sulla censura che deduce l'inosservanza della direttiva a causa del
rilascio di un'autorizzazione irregolare
– Argomenti delle parti
46 La Commissione sostiene che l'autorizzazione in materia di rifiuti
concessi dall'EPA il 3 aprile 2001 non è conforme agli artt. 4, 5, 7 e
10 della direttiva.
47 Secondo la Commissione, le condizioni relative all'indagine
preliminare alla concessione dell'autorizzazione non sono state
rispettate. A tal riguardo, sostiene che dalla formulazione stessa di
tale autorizzazione, a tenore della quale «entro il termine di sei mesi
a partire dalla data di concessione della presente autorizzazione, il
titolare presenta una proposta al fine di esaminare la fattibilità di un
controllo degli scarichi nelle acque sotterranee e delle loro incidenze
sull'Avoca», risulta che sono stati violati gli artt. 4 e 5 della
direttiva, in quanto l'indagine relativa all'impatto sulle acque
sotterranee e l'eventuale adozione di precauzioni tecniche non hanno
preceduto il rilascio di tale autorizzazione.
48 La Commissione aggiunge che, anche ammesso che lo studio
idrogeologico abbia potuto valere come «indagine preventiva» ai sensi
dell'art. 4, n. 2, della direttiva, tale indagine sarebbe stata comunque
insufficiente in quanto, in particolare, non è accertato che essa abbia
implicato la raccolta di informazioni complete circa le sostanze
rientranti negli elenchi I e II e in quanto non contiene alcun espresso
riferimento all'art. 4 della direttiva.
49 Per di più, secondo la Commissione, le lacune del detto studio non
sono compensate dalla dichiarazione di impatto ambientale.
50 Secondo l'Irlanda, le condizioni poste dalla direttiva relativamente
all'indagine preventiva sono state rispettate, in quanto sono stati
effettuati l'inchiesta idrogeologica e lo studio di impatto ambientale.
51 Tale Stato membro aggiunge che l'EPA, prima di rilasciare
l'autorizzazione in materia di rifiuti il 3 aprile 2001, ha preso in
considerazione le conclusioni di più studi sulle acque sotterranee e
indagini idrogeologiche, tra le quali lo studio geologico e
idrogeologico sulla discarica municipale di Ballymurtagh (Co. Wicklow
B.J. Murphy & Associates, Geological and Hydrogeological Study of the
Ballymurtagh Landfill near Avoca, 1997).
– Giudizio della Corte
52 Come constatato ai punti 42 e 43 della presente sentenza, operando,
per la discarica municipale di Ballymurtagh, la scelta del sistema
basato sulla diluizione e la dispersione del percolato, l'Irlanda non ha
adottato tutte le precauzioni tecniche richieste, da un lato, dall'art.
4 della direttiva, per quanto riguarda le sostanze rientranti
nell'elenco I, e, dall'altro, dal suo art. 5, per quanto riguarda le
sostanze rientranti nell'elenco II. Pertanto, tale Stato membro non
poteva validamente rilasciare un'autorizzazione ai sensi di questi
stessi articoli, poiché il rilascio di una siffatta autorizzazione è
infatti condizionato dall'adozione delle precauzioni tecniche da essi
richieste, il che fa qui difetto.
53 Si deve inoltre rilevare che l'ambiente ricettore degli scarichi
costituisce l'oggetto delle indagini preventive di cui agli artt. 4 e 5
della direttiva. Alla luce di questo specifico oggetto, l'art. 7 della
direttiva prevede che le dette indagini abbiano pure un obiettivo
specifico, e cioè lo studio delle condizioni idrogeologiche della zona
interessata, dell'eventuale capacità depurativa del suolo e del
sottosuolo, nonché dei rischi di inquinamento e di alterazione della
qualità delle acque sotterranee da parte degli scarichi, e questo al
fine di accertare se, dal punto di vista ambientale, gli scarichi in
tali acque costituiscono una soluzione adeguata. Il detto art. 7
subordina così il rilascio delle autorizzazioni a condizioni precise e
dettagliate che vanno considerate imprescindibili per il conseguimento
dello scopo della direttiva (v., in questo senso, sentenza 28 febbraio
1991, causa C‑360/87, Commissione/Italia, Racc. pag. I-791, punto 23).
54 Al fine di soddisfare pienamente l'obiettivo così perseguito dal
legislatore comunitario, l'indagine preventiva, che condiziona la
concessione dell'autorizzazione, deve consentire una visione completa e
dettagliata dello stato dell'ambiente ricettore degli scarichi, senza
che si renda peraltro necessario che essa faccia espressamente
riferimento alla direttiva.
55 Orbene, nella specie è pacifico che gli inquinanti di cui lo studio
idrogeologico dichiarava possibile la presenza nel percolato della
discarica municipale di Ballymurtagh non hanno costituito oggetto di una
raccolta di informazioni complete. Pertanto, l'indagine idrogeologica
non censisce esaurientemente tutti i rischi di inquinamento e di
alterazione della qualità delle acque sotterranee collegate con gli
scarichi di sostanze rientranti negli elenchi I e II.
56 Inoltre, dalla menzione figurante nell'autorizzazione in materia di
rifiuti rilasciata dall'EPA il 3 aprile 2001, ricordata al punto 47
della presente sentenza, risulta che l'impatto ambientale della
discarica sulle acque sotterranee e sulle acque di superficie non è
stato oggetto di piena valutazione prima della concessione
dell'autorizzazione, contrariamente alle condizioni derivanti dall'art.
7 della direttiva.
57 Infine, la detta autorizzazione dell'EPA non risponde neppure alle
condizioni sancite dall'art. 10 della direttiva.
58 Di conseguenza, la censura che deduce la violazione degli artt. 4, 5,
7 e 10 della direttiva a causa del rilascio di un'autorizzazione
irregolare per quanto riguarda la discarica municipale di Ballymurtagh è
fondata.
59 Da tutto quanto precede consegue che, non avendo adottato tutte le
misure necessarie per conformarsi agli artt. 4, 5, 7 e 10 della
direttiva per quanto riguarda il sito della discarica municipale di
Ballymurtagh, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in
forza della direttiva.
Sulla censura relativa agli scarichi indiretti, nelle acque sotterranee,
di sostanze rientranti nell'elenco II e provenienti da fosse settiche
60 Secondo la Commissione, l'Irlanda non ha adottato le misure
necessarie per conformarsi alla direttiva al fine di proteggere le acque
sotterranee, nell'insieme delle sue campagne, dagli scarichi indiretti
di sostanze rientranti nell'elenco II e provenienti da fosse settiche,
cioè dai sistemi di trattamento delle acque mediante smaltimento
attraverso il suolo delle acque utilizzate per usi domestici.
61 Gli impianti che dipendono da fosse settiche non sarebbero
sistematicamente soggetti ad adeguati procedimenti di indagine
preventiva e di autorizzazione, mentre gli effluenti delle fosse
settiche contengono notevoli quantità di fosforo e di ammoniaca, il che
costituirebbe un inadempimento degli obblighi derivanti dall'art. 5
della direttiva, e quindi dalle disposizioni connesse, e cioè gli artt.
7, 8, 10 e 13 di questa.
62 La Commissione, a sostegno di tale censura, deduce a titolo di prova
i seguenti elementi:
– l'interpretazione restrittiva che l'Irlanda dà dell'art. 5, n. 1,
della direttiva e il fatto che essa non abbia adottato le misure
appropriate per fare in modo che la detta disposizione riceva una
corretta interpretazione;
– l'assenza di intervento da parte dell'Irlanda per più anni per quanto
riguarda gli scarichi non autorizzati provenienti da uno stabilimento
alberghiero nella contea di Wexford;
– l'inosservanza da parte dell'Irlanda delle condizioni poste dalla
direttiva circa le fosse settiche nella regione dei laghi di Killarney,
e
– le relazioni ufficiali sull'inquinamento delle acque e le infrazioni
alla direttiva 15 luglio 1980, 80/778/CEE, concernente la qualità delle
acque destinate al consumo umano (GU L 229, pag. 11).
63 In limine va ricordato che la Commissione non intende, nell'ambito di
questa parte del ricorso, far constatare l'inadempimento da parte
dell'Irlanda dei suoi obblighi ai sensi della direttiva con riferimento
a situazioni di fatto specifiche, ma intende denunciare un inadempimento
che deriverebbe dall'esistenza di una prassi amministrativa in contrasto
con il diritto comunitario, e che è illustrata da taluni esempi.
64 Si deve a questo proposito in primo luogo ricordare che la
Commissione può chiedere che la Corte constati inadempimenti di
disposizioni di una direttiva derivanti dall'adozione di una prassi
generalizzata in contrasto con queste ultime che sia stata adottata
dalle autorità di uno Stato membro e, a tal fine, illustrare tale prassi
facendo riferimento a situazioni specifiche (v., in questo senso,
sentenza 26 aprile 2005, causa C‑494/01, Commissione/Irlanda, Racc. pag.
I‑3331, punto 27).
65 In particolare, la Corte ha dichiarato che, se è vero che un
comportamento di uno Stato consistente in una prassi amministrativa in
contrasto con gli obblighi del diritto comunitario può essere idoneo a
costituire un inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, occorre che tale
prassi amministrativa presenti un certo grado di costanza e di
generalità (v., segnatamente, sentenze 27 aprile 2006, causa C‑441/02,
Commissione/Germania, Racc. pag. I‑3449, punto 50, e 14 giugno 2007,
causa C‑342/05, Commissione/Finlandia, non ancora pubblicata nella
Raccolta, punto 33).
66 In secondo luogo, nell'ambito di un procedimento per inadempimento ai
sensi dell'art. 226 CE, incombe alla Commissione provare la sussistenza
dell'asserito inadempimento. Essa deve fornire alla Corte gli elementi
necessari perché questa accerti l'esistenza di tale inadempimento, senza
potersi fondare su alcuna presunzione (v., in questo senso, tra le
altre, citate sentenze Commissione/Irlanda, punto 41 e giurisprudenza
ivi citata, nonché Commissione/Germania, punto 48).
67 Tuttavia, a norma dell'art. 10 CE, gli Stati membri sono tenuti ad
agevolare la Commissione nello svolgimento del suo compito, che consiste
in particolare, ai sensi dell'art. 211 CE, nel vegliare
sull'applicazione delle norme del Trattato CE nonché delle disposizioni
adottate dalle istituzioni in forza dello stesso Trattato (v., tra le
altre, citate sentenze Commissione/Irlanda, punto 42 e giurisprudenza
ivi citata).
68 In una simile prospettiva, si deve tener conto del fatto che, nel
verificare la corretta applicazione pratica delle disposizioni nazionali
destinate a garantire la concreta attuazione della direttiva, la
Commissione dipende in ampia misura dagli elementi forniti da eventuali
denuncianti nonché dallo Stato membro interessato (v. sentenza
Commissione/Irlanda, cit., punto 43).
69 Da ciò consegue, in particolare, che, quando la Commissione ha
fornito elementi sufficienti da cui risulti che le autorità di uno Stato
membro hanno sviluppato una prassi reiterata e persistente contraria
alle disposizioni di una direttiva, spetta a tale Stato membro
contestare in modo sostanziale e dettagliato i dati in tal modo forniti
nonché le conseguenze che ne derivano (v. sentenza Commissione/Irlanda,
cit., punto 47).
70 Occorre pertanto procedere all'esame della presente censura sollevata
dalla Commissione alla luce di tali principi.
71 Si deve infine rilevare che, nei limiti in cui le censure qui esposte
non hanno ad oggetto il contenuto di disposizioni nazionali, risultano
inconferenti ai fini dell'esame della loro fondatezza gli argomenti
dedotti dall'Irlanda circa l'efficacia della normativa nazionale di
trasposizione della direttiva e il carattere complementare rispetto ad
essa che la legislazione nazionale sulla pianificazione del territorio
riveste.
Sull'interpretazione dell'art. 5, n. 1, della direttiva fornita
dall'Irlanda
– Argomenti delle parti
72 La Commissione sostiene che l'Irlanda fornisce un'interpretazione
restrittiva dell'art. 5, n. 1, della direttiva, che porta a non dare
attuazione al regime di autorizzazione istituito da tale articolo per
quanto riguarda gli scarichi indiretti di sostanze rientranti
nell'elenco II e provenienti da fosse settiche sull'insieme del
territorio irlandese, in contrasto con i requisiti posti dalla
direttiva.
73 La Commissione aggiunge che una siffatta analisi è stata applicata
nella contea di Wexford per quanto riguarda, tra l'altro, lo
stabilimento alberghiero di Creacon Lodge.
74 La Commissione rileva, inoltre, che il numero di autorizzazioni di
scarichi di effluenti nelle acque sotterranee è molto ridotto
nell'insieme delle contea rispetto alle circostanze nelle quali la
direttiva va applicata, il che starebbe a dimostrare la cattiva
interpretazione di quest'ultima.
75 L'Irlanda replica che, dopo la scadenza del termine di risposta al
parere motivato emesso dalla Commissione, è ritornata
sull'interpretazione che aveva fornito della disposizione controversa.
76 Aggiunge che, da parte loro, le autorità locali incaricate
dell'attuazione della normativa nazionale che traspone la direttiva
hanno sempre proceduto, nella loro prassi, ad un'interpretazione
conforme alla finalità dell'art. 5, n. 1, della direttiva.
– Giudizio della Corte
77 Come è stato indicato al punto 39 della presente sentenza e come
risulta senza ambiguità dalla formulazione stessa dell'art. 5, n. 1,
della direttiva, gli Stati membri debbono in linea di principio
istituire, per tutte le sostanze rientranti nell'elenco II, comprese
pertanto quelle provenienti dalle fosse settiche, procedimenti di
indagine preventiva e di autorizzazione per tutte le operazioni di
eliminazioni o di deposito ai fini dell'eliminazione di tali sostanze
idonee a produrre uno scarico indiretto.
78 L'Irlanda riconosce ormai la necessità di dare attuazione alla
direttiva accogliendo tale interpretazione dell'art. 5, n. 1, la sola
conforme alle esigenze comunitarie.
79 Si deve tuttavia accertare se l'interpretazione indebitamente
restrittiva di questa disposizione inizialmente sostenuta dall'Irlanda
sia stata concretamente attuata mediante una prassi effettiva,
esaminando a tal fine gli altri elementi di prova prodotti dalla
Commissione intesi a dimostrare la detta interpretazione e che si
ricollegano alla stessa censurata prassi amministrativa.
Sull'eliminazione delle acque reflue provenienti dallo stabilimento
alberghiero di Creacon Lodge
– Argomenti delle parti
80 Secondo la Commissione, l'eliminazione delle acque reflue provenienti
dallo stabilimento alberghiero di Creacon Lodge, situato nella contea di
Wexford, ha comportato, per più anni, lo scarico di sostanze rientranti
nell'elenco II che ha contaminato, tramite un canale di scarico, talune
zone attigue, e in particolare un corso d'acqua.
81 Tra il 1995 e il 2001, tale stabilimento, che secondo la Commissione
può accogliere fino a 200 persone, era attrezzato con una fossa settica
di 250 galloni, in violazione della clausola della licenza edilizia la
quale imponeva l'installazione di una fossa settica supplementare. Nel
mese di gennaio del 1999 veniva installata una nuova stazione di
depurazione, senza tuttavia che si procedesse all'indagine preventiva di
cui all'art. 5, n. 1, della direttiva e senza che fosse rilasciata
l'autorizzazione di scarico delle acque reflue richiesta da tale
disposizione. Solo nel mese di novembre del 2001 veniva concessa
un'autorizzazione definitiva di scarico delle acque reflue.
82 Pur contestando la capacità di accoglienza dello stabilimento
alberghiero di Creacon Lodge indicata dalla Commissione, l'Irlanda
precisa che quattro domande di licenza edilizia sono state istruite tra
il 1994 e il 2000 e che condizioni e controlli importanti sono stati
imposti in materia di trattamento e di smaltimento degli effluenti
provenienti dagli edifici di tale stabilimento. Essa aggiunge che nel
1996 è stata messa in funzione una fossa settica della capacità di 2 000
galloni.
83 L'Irlanda precisa che, a seguito della concessione
dell'autorizzazione definitiva di scarico del 30 novembre 2001 da parte
del Board Pleana, autorità indipendente incaricata di esaminare i
ricorsi in materia di licenze edilizie, che prescriveva l'installazione
di un impianto di trattamento degli effluenti, il Consiglio della contea
di Wexford come pure l'EPA hanno effettuato controlli che comprendevano
lo studio di campioni di effluenti provenienti dal sistema di
trattamento delle acque reflue dello stabilimento alberghiero di Creacon
Lodge, al fine di verificare che tale sistema fosse conforme alle
condizioni specificate in tale autorizzazione di scarico.
84 Infine, l'Irlanda precisa che sono state inviate al proprietario di
tale stabilimento varie diffide, che precisavano i provvedimenti cui
questi doveva conformarsi, provvedimenti che illustravano gli sforzi
intrapresi per assicurare che i responsabili del detto stabilimento si
adeguassero alle condizioni prescritte nella detta autorizzazione di
scarico.
– Giudizio della Corte
85 Si deve in limine rilevare che, per quanto riguarda le prove qui
dedotte dalla Commissione, questa ammette di essere stata male informata
su taluni fatti precisi relativi allo stabilimento alberghiero di
Creacon Lodge. Ciò vale per quanto riguarda l'installazione di una fossa
settica nel 1996, che la Commissione ammette essere idonea alla
frequentazione dell'albergo, sia nel contesto di classici soggiorni
alberghieri sia in quello di manifestazioni eccezionali.
86 Peraltro, dalle differenti domande di licenza edilizia istruite dalle
competenti autorità risulta che, quando lo stabilimento di cui trattasi
era dotato di un massimo di undici stanze, tali autorità hanno ritenuto
che gli effluenti scaricati da detto stabilimento potevano considerarsi
come di natura domestica ai sensi dell'art. 2, lett. a), della
direttiva.
87 All'atto del deposito delle domande di licenza edilizia intese ad
aumentare la capacità di accoglienza del detto stabilimento, che hanno
dato luogo al rilascio di licenze il 12 febbraio 1997 e il 14 settembre
2000, i proprietari dello stesso sono stati informati dell'obbligo di
disporre di un'autorizzazione per quanto riguarda lo scarico degli
effluenti prodotti dal loro stabilimento.
88 Infine, è pacifico che la decisione 30 novembre 2001 del Board Pleana
vale, nella normativa nazionale irlandese, rilascio di un'autorizzazione
definitiva in materia di scarico degli effluenti.
89 La pertinenza di tale elemento di prova va esaminata alla luce di
tali dati.
90 In primo luogo, dall'art. 2, lett. a), della direttiva risulta che
questa non si applica agli scarichi degli effluenti domestici
provenienti da abitazioni isolate non raccordate ad una rete di
fognature e situate al di fuori delle zone di protezione delle
captazioni di acqua destinata al consumo umano.
91 Tenuto conto della capacità di accoglienza dello stabilimento
alberghiero di Creacon Lodge, e in particolare in considerazione del
numero delle camere che esso contiene e delle manifestazioni che vi si
tengono, esso non ha potuto validamente sottrarsi all'applicazione della
direttiva in quanto gli effluenti che da esso emanano non possono
ricevere la qualifica di «effluenti domestici» provenienti da abitazioni
isolate ai sensi dell'art. 2, lett. a), della direttiva.
92 In secondo luogo, dal momento che il detto stabilimento rientra
nell'ambito di applicazione della direttiva e che non è controverso che
sostanze rientranti nell'elenco II emanino dalla fossa settica di cui
esso è dotato e vengano scaricate nelle acque sotterranee, esso avrebbe
dovuto essere assoggettato, come già detto al punto 77 della presente
sentenza, al procedimento di indagine preventiva di autorizzazione
previsto dall'art. 5, n. 1, della direttiva.
93 A questo proposito, l'indagine preventiva contemplata dalla detta
norma deve soddisfare le condizioni sancite dall'art. 7 della direttiva
e ricordate al punto 53 della presente sentenza.
94 Orbene, se è pacifico che il 30 novembre 2001 è stata rilasciata
un'autorizzazione definitiva di scarico per lo stabilimento alberghiero
di Creacon Lodge, non risulta però dagli argomenti dedotti dall'Irlanda
che la detta autorizzazione sia conforme alle condizioni sancite dal
citato art. 7. Tale Stato membro si limita infatti ad affermare che la
concessione delle autorizzazioni di scarico di effluenti richiede
indagini in loco in applicazione della normativa nazionale che assicura
la trasposizione della direttiva, senza dare alcuna precisa indicazione
circa l'indagine che sarebbe stata effettuata nel caso dello
stabilimento di cui trattasi.
95 Infine, l'Irlanda non può trarre argomento dalla cattiva volontà del
proprietario del detto stabilimento per contestare gli elementi di prova
dedotti dalla Commissione.
96 Alla luce di quanto precede si deve considerare che è stato
sufficientemente dimostrato che si sono verificati scarichi indiretti di
sostanze rientranti nell'allegato II a partire dallo stabilimento
alberghiero di Creacon Lodge, senza che le condizioni poste dagli artt.
5 e 7 della direttiva nonché dalle disposizioni connesse costituite
dagli artt. 8, 10, 12 e 13 della stessa siano state osservate.
Sulle fosse settiche nella regione dei laghi di Killarney
– Argomenti delle parti
97 La Commissione in limine sostiene che da più di undici anni
l'eutrofizzazione delle acque dolci è una delle maggiori preoccupazioni
delle autorità irlandesi per quanto riguarda la qualità delle acque di
superficie. Le dette autorità hanno realizzato vari studi circa gli
effetti inquinanti in talune zone di captazione e proposto misure di
gestione per rimediare ai vari problemi constatati.
98 Tra tali misure figura il progetto di gestione e di sorveglianza
della captazione di Lough Leane, la più importante captazione dei laghi
di Killarney, condotto su iniziativa del Consiglio della contea di
Kerry, la cui elaborazione si è estesa su un periodo di tre anni, dal
mese di luglio del 1998 al mese di luglio del 2001. Nel contesto di tale
progetto, sono state redatte varie relazioni (relazioni intermedie e
definitiva aventi ad oggetto A Catchment based approach for reducing
nutrient inputs from all sources to the lakes of Killarney, dicembre
2000 e novembre 2003).
99 Secondo la Commissione tali relazioni fornirebbero la prova di un
inadempimento sistematico dell'Irlanda, in particolare, in quanto il
modo in cui tale Stato membro applica la direttiva non può in pratica
considerarsi conforme all'art. 5, n. 1, della stessa. Aggiunge che dalle
citate relazioni risulta che non si è proceduto ad alcun controllo per
verificare che, nella zona geografica di cui trattasi, le fosse settiche
siano state costruite conformemente alle esigenze della direttiva.
100 L'Irlanda sostiene che la Commissione non ha dimostrato che il
tenore in fosfato riscontrato nel Lough Leane sia principalmente
attribuibile agli scarichi di effluenti provenienti da fosse settiche
cui si applica la direttiva. Sarebbe inoltre accertato che la maggior
parte delle fosse settiche della zona geografica di cui trattasi servono
abitazioni isolate e, per ciò, escluse dall'ambito di applicazione della
direttiva.
– Giudizio della Corte
101 Si deve in primo luogo ricordare che, dalla relazione finale di cui
al punto 98 della presente sentenza, risulta che i nutrienti provenienti
dagli effluenti di fosse settiche hanno un'incidenza sulla qualità delle
acque sotterranee che alimentano le acque di superficie e che si
riversano direttamente nel Lough Leane. A questo proposito, dalla
seconda relazione intermedia menzionata allo stesso punto 98 risulta che
il 12% dell'apporto totale di fosforo in tale lago è imputabile alle
fosse settiche.
102 In secondo luogo, la medesima relazione finale precisa «che un
numero considerevole di alloggi residenziali, di alloggi del tipo “bed
and breakfast” e di terreni da campeggio nella zona di captazione del
Lough Leane non sono (…) serviti dalla rete fognaria urbana e dipendono
dalle fosse settiche». È in particolare il caso del villaggio di
Barraduff, i cui alloggi residenziali sono collegati a fosse settiche
individuali.
103 In terzo luogo, come è stato ricordato al punto 90 della presente
sentenza, dall'art. 2, lett. a), della direttiva risulta che questa non
si applica agli scarichi degli effluenti domestici provenienti da
abitazioni isolate non collegate ad una rete in fognaria e situate al di
fuori di talune zone.
104 Orbene, tenuto conto delle indicazioni qui sopra ricordate, che
figurano nella relazione finale sopramenzionata, una parte delle
abitazioni della regione geografica di cui trattasi, in particolare i
villaggi residenziali, non possono considerarsi come abitazioni isolate
e non possono pertanto rientrare nell'ambito di applicazione della
deroga prevista al detto art. 2, lett. a).
105 Per quanto riguarda gli effluenti scaricati dagli stabilimenti di
tipo alberghiero, essi non possono essere qualificati come «effluenti
domestici» ai sensi della medesima disposizione.
106 Di conseguenza, non è da escludersi che scarichi di sostanze
rientranti nell'elenco II provenienti dalle fosse settiche di cui sono
dotate le abitazioni situate nella zona di captazione del Lough Leane
che non rientrano nell'eccezione contemplata all'art. 2, lett. a), della
direttiva si siano prodotti senza che fossero state rispettate le
condizioni poste all'art. 5, n. 1, della stessa.
Sulle relazioni ufficiali vertenti sull'inquinamento delle acque e sulle
infrazioni alla direttiva 80/778 imputabili all'Irlanda
– Argomenti delle parti
107 Secondo la Commissione, vi sono relazioni ufficiali dell'EPA
sull'inquinamento delle acque che forniscono prove supplementari
dell'inadempimento generalizzato da parte dell'Irlanda del suo obbligo
di assicurarsi che l'eliminazione delle acque reflue mediante fosse
settiche nelle campagne irlandesi costituisca oggetto di indagini
preventive, di autorizzazioni e di una sorveglianza adeguate.
108 La Commissione precisa che tali relazioni attestano una
contaminazione microbiologica estesa e persistente che interessa
centinaia di riserve di acque pubbliche e private, che sono alimentate
in gran parte da acque sotterranee.
109 A questo proposito, la Commissione, ricordando che la Corte, nella
sentenza 14 novembre 2002, causa C‑316/00, Commissione/Irlanda (Racc.
pag. I‑10527), ha dichiarato che l'Irlanda non ha rispettato le norme
microbiologiche fissate dalla direttiva 80/778, sostiene che esiste una
correlazione tra la contaminazione microbiologica e la presenza di
sostanze rientranti nell'elenco II, in particolare ammoniaca, fosforo e
cloruri.
110 L'Irlanda contesta tali affermazioni della Commissione e sostiene
che non sono suffragate da alcuna prova concreta.
– Giudizio della Corte
111 Si deve constatare che, se è vero che gli estratti delle relazioni
citate dalla Commissione mettono in evidenza una contaminazione delle
riserve d'acqua, essi tuttavia non dimostrano sufficientemente il nesso
di causalità tra tale contaminazione e la presenza di sostanze
rientranti nell'elenco II. A questo proposito, si può rilevare che la
relazione dell'EPA relativa al periodo 1998‑2000 (Water Quality in
Ireland, 1998‑2000, Environmental Protection Agency, 2002) menziona
l'esistenza di cause multiple idonee a spiegare i tenori elevati di
nitrati osservati nel 20% delle stazioni di prelievo.
112 Infine, non può trarsi alcuna conseguenza da una precedente sentenza
con la quale la Corte ha constatato un inadempimento da parte
dell'Irlanda degli obblighi che le incombono in forza della direttiva
80/778, comunque estranea al presente ricorso.
113 Pertanto, le constatazioni di ordine generale così dedotte dalla
Commissione non possono essere considerate elementi di prova pertinenti.
114 Di conseguenza, dall'esame dell'insieme degli elementi di prova
dedotti dalla Commissione cui si è qui sopra proceduto risulta, in primo
luogo, che scarichi indiretti di sostanze rientranti nell'elenco II si
sono prodotti a partire dal complesso alberghiero di Creacon Lodge,
senza che siano state rispettate le condizioni fissate dagli artt. 5, 7,
8, 10, 12 e 13 della direttiva e, in secondo luogo, che non può
escludersi che si siano prodotti scarichi delle stesse sostanze
provenienti dalle fosse settiche di cui sono dotate talune abitazioni
situate nella zona di captazione di Lough Leane, in violazione delle
condizioni poste dall'art. 5, n. 1, della direttiva.
115 Non si può tuttavia dedurre da una tale difettosa applicazione,
geograficamente limitata, l'esistenza, nelle campagne irlandesi nel loro
insieme, di una prassi amministrativa in merito agli scarichi indiretti,
nelle acque sotterranee, di effluenti provenienti da fosse settiche, che
rivesta le caratteristiche richieste dalla giurisprudenza della Corte e
che violi gli artt. 5, 7, 8, 10, 12 e 13 della direttiva (v., in questo
senso, sentenza 12 maggio 2005, causa C‑287/03, Commissione/Belgio,
Racc. pag. I‑3761, punto 30).
116 Da ciò consegue che, non avendo la Commissione fornito la prova che
l'Irlanda non ha adottato tutte le misure necessarie per conformarsi
agli artt. 5, 7, 8, 10, 12 e 13 della direttiva per quanto riguarda,
nell'insieme delle sue campagne, gli scarichi indiretti, nelle acque
sotterranee, di sostanze rientranti nell'elenco II e provenienti da
fosse settiche, la censura relativa ai detti scarichi dev'essere
respinta.
117 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, si deve
dichiarare che, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari per
conformarsi agli artt. 4, 5, 7 e 10 della direttiva per quanto riguarda
il sito della discarica municipale di Ballymurtagh (contea di Wicklow),
l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di
tale direttiva.
Sulle spese
118 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. A norma
dell'art. 69, n. 3, del medesimo regolamento, la Corte può ripartire le
spese o decidere che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese se
le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi
eccezionali.
119 Nella presente controversia va tenuto conto del fatto che il ricorso
non è stato accolto per l'integralità dell'inadempimento quale definito
dalla Commissione.
120 Si deve pertanto condannare l'Irlanda ai due terzi di tutte le
spese. La Commissione è condannata a sopportare l'altro terzo.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari per conformarsi
agli artt. 4, 5, 7 e 10 della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979,
80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee
dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, per quanto
riguarda il sito della discarica municipale di Ballymurtagh (contea di
Wicklow), l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in
forza della detta direttiva.
2) Per il resto il ricorso è respinto.
3) L'Irlanda è condannata a sopportare i due terzi dell'insieme delle
spese. La Commissione delle Comunità europee è condannata a sopportare
l'altro terzo.
Firme
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