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CORTE DI
GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA Sez. I, 21 Giugno 2007, procedimento
C-259/05
RIFIUTI - Cavi composti da rame e da PVC - Fili di cablaggio -
Esportazione in Cina a fini di recupero - Condizioni - Voce GC 020 -
Regolamento (CEE) n. 259/93. La voce GC 020 della lista verde di rifiuti
figurante nellallegato II del regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio
1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di
rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita
dal suo territorio, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione
28 dicembre 2001, n. 2557, deve essere interpretata nel senso che essa
riguarda fili di cablaggio soltanto a condizione che questi provengano da
equipaggiamenti elettronici. c. Omni Metal Service. CORTE DI GIUSTIZIA
DELLA COMUNITA' EUROPEA Sez. I, 21 giugno 2007, procedimento C‑259/05
RIFIUTI - Rifiuto misto - Combinazione di due sostanze figuranti nella
lista verde di rifiuti - Mancata inclusione di tale rifiuto misto in detta
lista - Conseguenze. Il regolamento n. 259/93, come modificato dal
regolamento n. 2557/2001, deve essere interpretato nel senso che il fatto
che un rifiuto composito combini due sostanze figuranti entrambe nella lista
verde di rifiuti contenuta nell’allegato II di detto regolamento non
comporta che il regime istituito in forza del medesimo regolamento, per
quanto concerne i rifiuti figuranti in tale lista, si applichi al rifiuto
composito di cui trattasi. c. Omni Metal Service. CORTE DI GIUSTIZIA
DELLA COMUNITA' EUROPEA Sez. I, 21 giugno 2007, procedimento C-259/05
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
21 giugno 2007
«Regolamento (CEE) n. 259/93 - Rifiuti - Cavi composti da rame e da PVC
- Esportazione in Cina a fini di recupero - Voce GC 020 - Rifiuto misto
- Combinazione di due sostanze figuranti nella lista verde di rifiuti -
Mancata inclusione di tale rifiuto misto in detta lista - Conseguenze»
Nel procedimento C‑259/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte ai sensi dell’art. 234 CE, dal Rechtbank te Rotterdam (Paesi
Bassi), con ordinanza 8 giugno 2005, pervenuta in cancelleria il 20
giugno 2005, nel procedimento penale contro
Omni Metal Service,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, e dai sigg. J.N. Cunha
Rodrigues, K. Schiemann (relatore) e M.. Ilešič e E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione
orale del 7 settembre 2006,
considerate le osservazioni presentate:
- per la Omni Metal Service, dagli avv.ti R. Sinke e B. Veldhoven,
advocaten;
- per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re H.G. Sevenster e M. de
Mol, nonché dal sig. P. van Ginneken, in qualità di agenti;
- per il governo portoghese, dal sig. L. Fernandes e dalla sig.ra M.
Ribes, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. M. Konstantinidis,
in qualità di agente, assistito dagli avv.ti P. Kugel, T. Ormond e P.
Kuypers, advocaten,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 15 febbraio 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di decisione pregiudiziale verte sull’interpretazione del
regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla
sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno
della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio
(GU L 30, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della
Commissione 28 dicembre 2001, n. 2557 (GU L 349, pag. 1; in prosieguo:
il «regolamento n. 259/93»).
2 Detta domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale
promosso contro l’Omni Metal Service per aver esportato rifiuti di cavi
elettrici dalla Spagna in Cina, con transito attraverso il territorio
dei Paesi Bassi, senza aver previamente notificato tale spedizione alle
autorità olandesi.
Contesto normativo
3 L’art. 1 del regolamento n. 259/93 dispone:
«1. Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti
all’interno della Comunità, nonché in entrata e in uscita dalla stessa.
(...)
3. a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e
riportati nell’allegato II sono parimenti escluse dal disposto del
presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c),
d) ed e) in appresso, dall’articolo 11 nonché dall’articolo 17,
paragrafi 1, 2 e 3. (...)».
4 Ai sensi dell’allegato II del regolamento n. 259/93, intitolato «Lista
verde di rifiuti»:
«Indipendentemente dal fatto che figurino o meno in questa lista, i
rifiuti non possono essere spediti come rifiuti della lista verde se
risultano contaminati da altri materiali in modo tale che a) i rischi
associati ai rifiuti aumentino tanto da giustificarne l’inserimento
nella lista ambra o rossa, o che b) non sia possibile ricuperare i
rifiuti in modo sicuro per l’ambiente.
GA. Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non
dispersibile
(...)
I seguenti rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e le loro leghe:
GA 120 7404 00 Rifiuti e rottami di rame
(...)
GC. Altri rifiuti contenti metalli
GC 010 Rifiuti provenienti da assemblaggi elettrici costituiti
unicamente da metalli o leghe
GC 020 Rottami elettronici (per esempio lastre di circuiti stampati,
componenti elettronici, fili, ecc) e componenti elettronici recuperati
che possono essere utilizzati per il recupero di metalli comuni e
preziosi
(...)
GH Rifiuti di plastiche solide
Compresi, ma non limitati a:
GH 010 3915 Rifiuti, trucioli e frammenti di plastiche di:
(...)
GH 013 ex 3915 30 polimeri di cloruro di vinile
(...)».
5 Ai sensi dell’art. 17 del regolamento n. 259/93:
«1. Prima della data di applicazione del presente regolamento, la
Commissione notifica a tutti i paesi cui non si applica la decisione
dell’OCSE [decisione del Consiglio dell’Organizzazione di Cooperazione e
Sviluppo Economici 30 marzo 1992, sul controllo dei movimenti
transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero]
l’elenco dei rifiuti riportato nell’allegato II e chiede conferma
scritta che tali rifiuti non sono soggetti a controllo nel paese di
destinazione e che questo ultimo accetta che determinate categorie di
detti rifiuti siano spedite senza ricorrere alle procedure di controllo
applicabili agli allegati III o IV, ovvero chiede di indicare se alcuni
di detti rifiuti sono soggetti a tali procedure o alla procedura di cui
all’articolo 15.
(...)
2. Se i rifiuti di cui all’allegato II vengono esportati, sono destinati
ad operazioni di ricupero in un impianto funzionante o autorizzato a
funzionare nel paese importatore conformemente alla legislazione
nazionale applicabile. (…)
(…)
8. Quando i rifiuti destinati al ricupero, di cui agli allegati III e IV
nonché i rifiuti destinati al ricupero che non siano ancora stati
inclusi in nessuno degli allegati II, III o IV vengono esportati verso o
attraverso un paese cui non si applica la decisione dell’OCSE:
- si applica per analogia l’articolo 15, ad eccezione del paragrafo 3;
- è possibile sollevare obiezioni fondate unicamente in conformità
dell’articolo 7, paragrafo 4.
Salvo disposizione contraria prevista in accordi bilaterali o
multilaterali conclusi in conformità dell’articolo 16, paragrafo 1,
lettera b) e in base alla procedura di controllo di cui al presente
articolo, paragrafi 4 o 6 o all’articolo 15».
6 L’art. 15 del regolamento n. 259/93 stabilisce la procedura
applicabile in caso di esportazione di rifiuti destinati ad essere
smaltiti. Tale procedura implica in particolare una notifica
all’autorità competente di transito.
7 L’art. 26, n. 1, lett. a), di detto regolamento dispone:
«Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:
a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le
autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento,
(...)».
8 Il regolamento (CE) della Commissione 12 luglio 1999, n. 1547, che
stabilisce la procedura di controllo prevista dal regolamento (CEE) del
Consiglio n. 259/93 in relazione alle spedizioni di determinati tipi di
rifiuti verso taluni paesi ai quali non si applica la decisione
dell’OCSE n. C(92) 39/def. (GU L 185, pag. 1), come modificato dal
regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 2003, n. 2118 (GU L 318,
pag. 5), prevede, come risulta dal suo allegato D, che sono accettate
dalla Cina, senza ricorso a nessuna delle procedure di controllo
previste dal regolamento n. 259/93, ma mediante ispezione previa
obbligatoria da parte della China National Import and Export Commodities
Inspection Corporation, le spedizioni di rifiuti figuranti nelle voci GA
120 740400, GC 020, nonché nella sezione GH dell’allegato II del
regolamento n. 259/93.
Causa principale e questioni pregiudiziali
9 Stabilita in Francia, la società Omni Metal Service è perseguita
dinanzi al Rechtbank te Rotterdam in base al combinato disposto
dell’art. 10.60, primo comma, della legge sulla gestione dell’ambiente (Wet
milieubeheer) e dell’art. 26, primo comma, del regolamento n. 259/93.
10 Le viene addebitato, in violazione delle disposizioni del regolamento
n. 259/93, di aver esportato, intorno al 15 marzo 2004, dalla Spagna in
Cina, con transito attraverso Rotterdam, 17 container contenenti rifiuti
di cavi elettrici (costituiti da un nucleo in rame ricoperto da una
guaina in PVC e aventi diametri variabili con dimensioni fino a 15 cm)
destinati ad essere trattati ai fini della loro riutilizzazione, senza
aver notificato tale spedizione alle autorità competenti.
11 Secondo l’Openbaar Ministerie (Pubblico Ministero), essendo siffatti
rifiuti costituiti non da fili o da cavi di uso domestico, bensì da cavi
sotterranei di diametro rilevante destinati al trasporto di elettricità,
gli stessi rifiuti non costituirebbero rottami elettronici ai sensi
della voce GC 020 della lista verde di rifiuti. Poiché la combinazione
non separata di rame e di PVC non figura nench’essa, in quanto tale, in
questa lista né nelle liste di cui agli allegati III o IV del
regolamento n. 259/93, e dovendo la spedizione avere luogo in uno Stato
non membro dell’OCSE, una notifica sarebbe stata richiesta, in
particolare presso l’autorità olandese, nella sua qualità di autorità di
transito, come risulta dal combinato disposto degli artt. 15 e 17, n. 8,
del detto regolamento.
12 L’Openbaar Ministerie è dell’avviso che l’interpretazione così
caldeggiata si impone, tenuto conto, da un lato, della necessità di
interpretare restrittivamente le categorie di rifiuti la cui spedizione
non è disciplinata dal regolamento n. 259/93 e, dall’altro, dei precetti
della sentenza 25 giugno 1998, causa C‑192/96, Beside e Besselsen (Racc.
pag. I‑4029, punti 32 e 34).
13 Per contro, l’Omni Metal Service considera che i rifiuti di cui
trattasi nella causa principale rientrano senz’altro nella summenzionata
voce GC 020, in quanto ai fini di tale qualifica l’unico elemento
decisivo è la composizione dei cavi e non il loro diametro o la loro
provenienza. Inoltre, la prassi seguita in Spagna, paese di spedizione,
consisterebbe, in presenza di una combinazione di vari rifiuti figuranti
nella lista verde, nel considerarli come appartenenti a tale lista, e
nel seguire di conseguenza la procedura relativa alla stessa. La
politica della Cina sarebbe analoga, limitandosi tale Stato terzo, nel
caso di una combinazione di rame e di PVC, a subordinare l’importazione
ad un obbligo di ispezione previa da parte della China National Import
and Export Commodities Inspection Corporation nello Stato di spedizione.
14 È in tale contesto che il Rechtbank te Rotterdam ha deciso di
sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Se residui di cavo come quelli controversi (aventi in parte un
diametro di 15 cm) possano essere considerati come “rottami elettronici,
come fili ecc.”, ai sensi della voce GC 020 della lista verde.
2) Qualora la prima questione sia risolta in senso negativo, se una
combinazione di sostanze della lista verde, peraltro non figurante come
tale in siffatta lista, possa o debba essere considerata come una
sostanza della lista verde e se per questa possa essere effettuato il
trasporto per il recupero di siffatta combinazione di sostanze, senza
che trovi applicazione la procedura di notifica.
3) Se a questo riguardo sia necessario che i rifiuti vengano presentati
o trasportati in maniera differenziata».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
15 In limine, occorre ricordare che, quando la Corte è adita con rinvio
pregiudiziale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice
nazionale la portata delle norme comunitarie al fine di consentire a
quest’ultimo di applicare correttamente dette norme ai fatti di cui
detto giudice è investito, piuttosto che nel procedere essa stessa a
tale applicazione, tanto più che la Corte non dispone necessariamente di
tutti gli elementi indispensabili a tale riguardo.
16 Il procedimento di rinvio pregiudiziale previsto all’art. 234 CE
istituisce infatti una stretta collaborazione, basata sulla ripartizione
dei compiti, tra i giudici nazionali e la Corte e costituisce uno
strumento per mezzo del quale la Corte fornisce ai giudici nazionali gli
elementi di interpretazione del diritto comunitario che sono loro
necessari per la soluzione delle controversie che sono chiamati a
dirimere (sentenza 7 novembre 2002, cause riunite da C‑260/00 a
C‑263/00, Lohmann e Medi Bayreuth, Racc. pag. I‑10045, punto 27).
17 Per contro, la Corte non è competente a pronunciarsi sui fatti della
causa a qua o ad applicare a provvedimenti o a situazioni nazionali le
norme comunitarie di cui essa ha fornito l’interpretazione, dato che
tali questioni rientrano nella competenza esclusiva del giudice
nazionale (v., in particolare, sentenze 5 ottobre 1999, cause riunite
C‑175/98 e C‑177/98, Lirussi e Bizzaro, Racc. pag. I‑6881, punto 38, e
22 giugno 2000, causa C‑318/98, Fornasar e a., Racc. pag. I‑4785, punto
32).
18 Stando così le cose, occorre intendere la prima questione nel senso
che essa mira a stabilire se la voce GC 020 della lista verde di rifiuti
debba essere interpretata nel senso che essa comprende, e se del caso a
quali condizioni, fili di cablaggio elettrico.
19 A questo proposito, dalla formulazione della detta voce risulta che i
rifiuti che essa comprende sono i rottami elettronici nonché i
componenti elettronici recuperati da cui è possibile estrarre metalli.
Come ha sottolineato il governo olandese, i fili di cablaggio sono dal
canto loro menzionati soltanto come esempio di siffatti rottami
elettronici.
20 Ne consegue che, come giustamente hanno sostenuto il detto governo e
la Commissione, e contrariamente a quanto ha fatto valere la Omni Metal
Service, la voce GC 020 riguarda esclusivamente i fili di cablaggio
provenienti da equipaggiamenti elettronici. Per contro, tale voce non si
applica in presenza di altri tipi di fili di cablaggio, in particolare
quelli che provengano da equipaggiamenti o da assemblaggi elettrici, dal
momento che la voce GC 010 della lista verde dei rifiuti specifica del
resto espressamente a proposito dei rifiuti provenienti da tali
assemblaggi che essi appartengono a tale voce soltanto se costituiti
unicamente da metalli o leghe.
21 Benché le descrizioni fornite dal giudice a quo concernenti i cavi di
cui trattasi nella causa principale sembrino tali da suggerire che non
si tratta di fili di cablaggio che abbiano fatto parte di
equipaggiamenti elettronici, la Omni Metal Service ha sostenuto
all’udienza che tali cavi non erano stati affatto esclusivamente
destinati al trasporto sotterraneo di elettricità, come sostiene il
governo olandese, ma che essi provenivano appunto da tali
equipaggiamenti elettronici.
22 Come si è ricordato ai punti 15-17 della presente sentenza,
l’accertamento dei fatti necessario al riguardo rientra tuttavia nella
competenza del giudice a quo.
23 Tenuto conto di quanto precede, si deve risolvere la prima questione
dichiarando che la voce GC 020 della lista verde di rifiuti figurante
nell’allegato II del regolamento n. 259/93 deve essere interpretata nel
senso che essa comprende fili di cablaggio soltanto a condizione che
questi provengano da equipaggiamenti elettronici.
Sulla seconda e sulla terza questione
24 In limine, si deve rilevare che la causa principale riguarda
l’esportazione di cavi elettrici composti da un nucleo di rame ricoperto
da una guaina in PVC e non l’esportazione di tali nuclei o guaine che
siano stati precedentemente separati fra di loro.
25 In tali circostanze, occorre intendere la seconda e la terza
questione del giudice a quo nel senso che esse mirano in sostanza a
stabilire se il regolamento n. 259/93 debba essere interpretato nel
senso che il regime di spedizione istituito in forza di detto
regolamento per quanto riguarda i rifiuti figuranti nella lista verde
dei rifiuti si applica ad un tipo di rifiuto composito che, benché non
menzionato in detta lista, combina due sostanze figuranti entrambe nella
stessa lista.
26 Secondo i governi olandese e portoghese, tale questione richiederebbe
una soluzione negativa. Al contrario, la Omni Metal Service conferma la
tesi precedentemente formulata da essa dinanzi al giudice a quo, secondo
cui tale rifiuto composito deve rientrare nell’ambito del regime
applicabile alla lista verde dei rifiuti.
27 La Commissione sostiene, dal canto suo, che la questione se una
combinazione di sostanze figuranti nella lista verde dei rifiuti possa
essere spedita senza previa notifica dipende dalle circostanze di
ciascun caso di specie. A suo avviso, una sottrazione all’obbligo di
notifica sarebbe in particolare ammissibile in caso di accettazione da
parte del paese di destinazione dei rifiuti di cui trattasi ai fini del
loro recupero, purché tutte le sostanze considerate siano effettivamente
presenti nella lista verde dei rifiuti e ciò non sia impedito dal grado
di contaminazione dei vari rifiuti.
28 Per contro, dalla frase introduttiva dell’allegato II del regolamento
n. 259/93 si dedurrebbe che un assoggettamento al regime della lista
verde dei rifiuti sarebbe escluso ogni volta che ci si trovi in presenza
di un rischio eccessivo per l’ambiente o di un’impossibilità di
recuperare razionalmente le varie sostanze considerate. Nella causa
principale, la Commissione ritiene che una notifica fosse sicuramente
richiesta in quanto il PVC non sarebbe sempre senza pericolo per
l’ambiente.
29 Come la Corte ha precedentemente rilevato, risulta in particolare dal
sesto e dal nono ‘considerando’ del regolamento n. 259/93 che il sistema
adottato per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti
all’interno degli Stati membri istituito da detto regolamento risponde
alla necessità di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità
dell’ambiente e che esso mira a consentire alle autorità competenti di
adottare tutti i provvedimenti necessari per la protezione della salute
umana e dell’ambiente (v. sentenza 28 giugno 1994, causa C‑187/93,
Parlamento/Consiglio, Racc. pag. I‑2857, punto 18).
30 L’undicesimo e il dodicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 259/93
confermano dal canto loro che il controllo e la sorveglianza istituiti
da detto regolamento mirano a proteggere l’ambiente, non soltanto nella
Comunità, ma anche nei paesi terzi nei quali i rifiuti sono esportati a
partire da essa.
31 Quanto al fatto che le spedizioni di rifiuti destinati ad essere
recuperati e figuranti nella lista verde dei rifiuti sono,
eccezionalmente, generalmente esclusi dalle procedure di controllo
istituite dal regolamento n. 259/93 in forza dell’art. 1, n. 3, lett.
a), di quest’ultimo, esso si spiega, come sottolineato nel
quattordicesimo ‘considerando’ dello stesso regolamento, per il fatto
che tali rifiuti non dovrebbero di regola presentare rischi per
l’ambiente se sono recuperati secondo le regole d’arte nel paese di
destinazione. Da tale precisazione risulta che l’iscrizione di un tipo
di rifiuto in detta lista e la sua conseguente sottrazione al regime di
controllo e di sorveglianza istituito con il regolamento n. 259/93
costituisce il risultato di un esame preliminare al termine del quale si
è concluso per tale mancanza di rischi.
32 Tenuto conto di quanto precede, si deve considerare che il regime
meno severo applicabile ai rifiuti figuranti in detta lista verde dei
rifiuti, vale a dire il loro non assoggettamento agli aspetti essenziali
delle procedure di controllo e di sorveglianza istituite dal regolamento
n. 259/93, non può, in linea di principio, estendersi a rifiuti non
figuranti in detta lista.
33 In particolare, il fatto che un rifiuto sia composto da due elementi
che, quando sono considerati separatamente, possono costituire rifiuti
compresi nella lista verde dei rifiuti, non può comportare
automaticamente che tale rifiuto composito rientri nell’ambito di detta
lista. Infatti, le condizioni nelle quali può svolgersi il trattamento
dei rifiuti e i rischi ambientali eventuali collegati alla manipolazione
di questi non sono necessariamente identici a seconda che il rifiuto
considerato consista in un insieme composito costituito da più elementi
o che ciascuno dei detti elementi costituisca un rifiuto distinto.
34 A questo proposito, si deve del resto rilevare che la Corte ha
affermato che una mescolanza di rifiuti appartenenti alla lista verde
dei rifiuti poteva appartenere alla categoria «AD 160 rifiuti
municipali/domestici» ai sensi della lista ambra del regolamento n.
259/93, aggiungendo che soltanto una raccolta differenziata o uno
smistamento adeguato di detti rifiuti consentirebbe loro di rientrare in
detta lista verde (v., in tal senso, cit. sentenza Beside e Besselsen,
punti 30 e 31).
35 A fortiori, un rifiuto unico proveniente dalla combinazione
permanente, e non dalla semplice mescolanza incidentale, di due sostanze
principali menzionate nella lista verde dei rifiuti non può rientrare
nell’ambito di detta lista, a meno che non sia menzionato espressamente
in quest’ultima.
36 Per quanto concerne l’approccio sostenuto dalla Commissione, esso non
può essere seguito.
37 In primo luogo, tale approccio non è compatibile con gli obiettivi
perseguiti dal regolamento n. 259/93 in quanto questo mira, come si è
esposto ai punti 28-33 della presente sentenza, a sottrarre le
spedizioni di un tipo di rifiuto ai sistemi di controllo e di
sorveglianza che esso istituisce soltanto a seguito dell’iscrizione di
tale tipo di rifiuto nella lista verde dei rifiuti, al termine di un
esame preliminare dedicato ai rischi ambientali collegati al trattamento
e alla manipolazione del detto rifiuto.
38 In secondo luogo, come è stato giustamente sottolineato dal governo
olandese, un approccio da seguire caso per caso quale proposto dalla
Commissione sarebbe tale da creare un’incertezza del diritto, tanto tra
gli operatori economici che siano in primo luogo chiamati ad effettuare
arbitraggi al riguardo e ad assumerne i rischi, quanto fra le autorità
competenti degli Stati membri.
39 Tenuto conto delle incertezze che esso crea, tale approccio sarebbe
del pari in grado di nuocere all’obiettivo perseguito dal legislatore
comunitario che, ricorrendo alla forma del regolamento per legiferare in
materia di spedizione di rifiuti, ha specificamente inteso garantire
un’applicazione contestuale e concorde della suddetta legislazione in
tutti gli Stati membri, riguardando tale armonizzazione non solo i
requisiti sostanziali in presenza dei quali tali spedizioni possono
essere effettuate, ma anche il procedimento ad esse applicabile
(sentenza 13 dicembre 2001, causa C‑324/99, Daimler Chrysler, Racc. pag.
I‑9897, punti 34 e 67).
40 In terzo luogo, la tesi così difesa dalla Commissione non trova
conforto nel testo del regolamento n. 259/93. In particolare, e
contrariamente a quanto suggerito dalla Commissione, la frase
introduttiva dell’allegato II del regolamento n. 259/93 non è in grado
di giustificare la conclusione secondo la quale ad un rifiuto che
combini due sostanze figuranti nella lista verde dei rifiuti si dovrebbe
applicare il regime previsto per i rifiuti menzionati in detta lista,
purché non ne risulti un rischio eccessivo per l’ambiente o
un’impossibilità di ricuperare razionalmente le varie sostanze
considerate.
41 Non si può infatti equiparare puramente e semplicemente la situazione
considerata dalla detta frase introduttiva che riguarda il caso in cui
un determinato rifiuto è «contaminato» da «un’altra» materia al caso in
cui un rifiuto è costituito da due materie che ne costituiscono entrambe
componenti intrinseche essenziali.
42 Tenuto conto dell’insieme delle precedenti considerazioni, la seconda
e la terza questione vanno risolte dichiarando che il regolamento n.
259/93 deve essere interpretato nel senso che il fatto che un rifiuto
composito combini due sostanze figuranti entrambe nella lista verde di
rifiuti contenuta nell’allegato II di detto regolamento non comporta che
il regime istituito in forza del medesimo regolamento, per quanto
concerne i rifiuti figuranti in tale lista, si applichi al rifiuto
composito di cui trattasi.
Sulle spese
43 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) La voce GC 020 della lista verde di rifiuti figurante nell’allegato
II del regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259,
relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti
all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal
suo territorio, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione
28 dicembre 2001, n. 2557, deve essere interpretata nel senso che essa
riguarda fili di cablaggio soltanto a condizione che questi provengano
da equipaggiamenti elettronici.
2) Il regolamento n. 259/93, come modificato dal regolamento n.
2557/2001, deve essere interpretato nel senso che il fatto che un
rifiuto composito combini due sostanze figuranti entrambe nella lista
verde di rifiuti contenuta nell’allegato II di detto regolamento non
comporta che il regime istituito in forza del medesimo regolamento, per
quanto concerne i rifiuti figuranti in tale lista, si applichi al
rifiuto composito di cui trattasi.
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