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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. IV, 08/11/2007, C‑260/06 e C‑261/06



AGRICOLTURA - Prodotti fitosanitari - Importazioni parallele - Procedura di autorizzazione all’immissione in commercio - Ammissibilità - Presupposti - Rispetto del principio di proporzionalità. Uno Stato membro può subordinare ad una procedura semplificata di autorizzazione all’immissione in commercio l’importazione parallela di un prodotto fitosanitario proveniente da un altro Stato membro nel quale esso beneficia già di tale autorizzazione, qualora l’importazione sia effettuata da un agricoltore esclusivamente per il fabbisogno della sua azienda e l’autorizzazione all’immissione in commercio così concessa sia specifica per ogni operatore. Tale autorizzazione non può essere subordinata alla designazione del prodotto importato con il marchio proprio dell’operatore interessato quando quest’ultimo è un agricoltore che effettua l’importazione parallela esclusivamente per il fabbisogno della propria azienda. La detta autorizzazione non può essere assoggettata al pagamento di un’imposta che non sia proporzionata alle spese generate dal controllo o dalle formalità amministrative rese necessarie dall’esame della domanda di autorizzazione. La valutazione forfettaria di tali spese è tuttavia ammissibile, nell’osservanza del principio di proporzionalità. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. IV, 08/11/2007, C‑260/06 e C‑261/06


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CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,


SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

8 novembre 2007 (*)

«Prodotti fitosanitari - Importazioni parallele - Procedura di autorizzazione all’immissione in commercio - Ammissibilità - Presupposti - Rispetto del principio di proporzionalità»



Nei procedimenti riuniti C‑260/06 e C‑261/06,

aventi ad oggetto talune domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Cour d’appel de Montpellier (Francia) con decisioni 24 maggio 2006, pervenute in cancelleria il 15 giugno 2006, nei procedimenti penali contro

Daniel Escalier (C‑260/06),

Jean Bonnarel (C‑261/06),


LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. G. Arestis, E. Juhász, J. Malenovský e T. von Danwitz (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig. R. Grass

considerate le osservazioni presentate:

- per i sigg. Escalier e Bonnarel, dal sig. J.-P. Montenot, avocat;

- per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra R. Loosli-Surrans, in qualità di agenti;

- per il governo ellenico, dal sig. G. Kanellopoulos e dalla sig.ra S. Papaioannou, in qualità di agenti;

- per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra H. G. Sevenster, in qualità di agente;

- per il governo finlandese, dalla sig.ra A. Guimaraes-Purokoski, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. B. Stromsky, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 luglio 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza


1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli artt. 28 CE e 30 CE, nonché della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).

2 Tali domande sono state presentate nel contesto di procedimenti penali promossi a carico dei sigg. Escalier e Bonnarel, perseguiti per l’inosservanza della normativa francese relativa all’immissione in commercio, alla detenzione e all’uso di prodotti fitosanitari.

Contesto normativo

La disciplina comunitaria

3 Sono vietate fra gli Stati membri, in forza dell’art. 28 CE, le restrizioni quantitative all’importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente. Tuttavia, ai sensi dell’art. 30 CE, i divieti o le restrizioni all’importazione tra gli Stati membri che sono giustificati, in particolare, da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali sono autorizzati a condizione che non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

4 La direttiva introduce norme uniformi riguardanti le condizioni e le procedure di autorizzazione all’immissione in commercio (in prosieguo: l’«AIC») dei prodotti fitosanitari, nonché la loro revisione e revoca. Essa è intesa non soltanto ad armonizzare le norme relative alle condizioni ed alle procedure di autorizzazione relative a tali prodotti, ma anche a garantire un livello elevato di tutela della salute umana e animale, nonché dell’ambiente contro le minacce e i rischi indotti da un uso incontrollato di tali prodotti. La direttiva mira inoltre ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione di tali prodotti.

5 La direttiva riguarda, in particolare, l’autorizzazione, l’immissione in commercio, l’uso e il controllo all’interno della Comunità europea di prodotti fitosanitari sotto forma commerciale. Ai sensi dell’ art. 2, n. 10, per «immissione in commercio» si intende qualsiasi consegna a terzi, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, esclusa la consegna per il magazzinaggio e la successiva spedizione al di fuori del territorio della Comunità. L’importazione di un prodotto fitosanitario in tale territorio è considerata immissione in commercio ai sensi della direttiva.

6 Ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva:

«Gli Stati membri prescrivono che i prodotti fitosanitari possono essere immessi in commercio e utilizzati sul loro territorio soltanto se il prodotto in questione è stato da essi autorizzato, conformemente alle disposizioni della presente direttiva (…)».

7 L’art. 4 della direttiva stabilisce, in particolare, le condizioni che il prodotto fitosanitario deve soddisfare per poter essere autorizzato. Ai sensi di questo stesso articolo, le autorizzazioni devono precisare i requisiti relativi alla commercializzazione e all’uso dei detti prodotti e sono concesse soltanto per un periodo determinato, non superiore a dieci anni e fissato dagli Stati membri. Tali autorizzazioni possono essere riesaminate in qualsiasi momento e, in taluni casi, devono essere annullate. Qualora uno Stato membro revochi un’AIC, ne informa immediatamente il titolare.

8 La direttiva prevede, inoltre, agli artt. 3, n. 4, e 16, un controllo specifico riguardante la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura di ogni prodotto. In tal senso, l’etichettatura dell’imballaggio di un prodotto fitosanitario, ai sensi dell’art. 16, n. 1, della direttiva, deve, in particolare, recare in modo leggibile e indelebile la denominazione commerciale o usuale del prodotto, il nome e l’indirizzo del titolare dell’autorizzazione, il numero di autorizzazione del prodotto, nonché numerose indicazioni riguardanti il prodotto e il suo uso come, ad esempio, eventuali rischi particolari per l’uomo, gli animali o l’ambiente, nonché le norme di sicurezza da adottare per la loro tutela, gli usi per i quali è stato autorizzato il prodotto fitosanitario e le condizioni specifiche alle quali il prodotto può essere utilizzato nonché le istruzioni per l’uso.

9 Lo Stato membro in cui viene presentata una richiesta di AIC per un prodotto fitosanitario già autorizzato in un altro Stato membro deve, ai sensi dell’art. 10, n. 1, della direttiva, astenersi dall’esigere, a talune condizioni e salvo eccezioni, che vengano ripetute le prove e i controlli già effettuati.

10 Ai sensi dell’art. 17, primo comma, della direttiva:

«Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché i prodotti fitosanitari in circolazione e la loro utilizzazione vengano sottoposti a controllo ufficiale onde accertarne la rispondenza ai requisiti della presente direttiva e, in particolare, delle condizioni di autorizzazione ed indicazioni riportate sull’etichetta».

La normativa nazionale

11 Ai sensi dell’art. L. 253-1 del code rural (codice francese della proprietà rurale):

«Sono vietati l’immissione in commercio, l’utilizzazione e la detenzione da parte dell’utilizzatore di prodotti fitosanitari che non godono di autorizzazione all’immissione in commercio (…)».

12 Le condizioni per il rilascio delle AIC dei prodotti fitosanitari in Francia sono disciplinate dal decreto 5 maggio 1994, n. 94‑359, relativo al controllo dei prodotti fitosanitari (JORF del 7 maggio 1994, pag. 6683), adottato per assicurare il recepimento della direttiva nell’ordinamento giuridico nazionale.

13 Il decreto 4 aprile 2001, n. 2001-317, che stabilisce una procedura semplificata di autorizzazione all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari provenienti dallo Spazio economico europeo (JORF del 14 aprile 2001, pag. 5811), codificato negli artt. R. 253‑52‑R. 253-55 del code rural, dispone all’art. 1 quanto segue:

«L’introduzione nel territorio nazionale di un prodotto fitosanitario proveniente da uno Stato dello spazio economico europeo nel quale esso beneficia già di un’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata in conformità alla direttiva (…), identico ad un prodotto che sarà definito in prosieguo “prodotto di riferimento”, è autorizzata alle seguenti condizioni:

Il prodotto di riferimento deve beneficiare di un’autorizzazione all’immissione commercio rilasciata dal Ministro dell’Agricoltura in applicazione delle disposizioni di cui ai titoli I, III e IV del summenzionato decreto 5 maggio 1994.

L’identità del prodotto introdotto nel territorio nazionale con il prodotto di riferimento è valutata alla luce dei tre seguenti criteri:

- comune origine dei due prodotti, intesa nel senso che essi sono stati fabbricati con la stessa formula chimica dalla stessa ditta, ovvero da imprese collegate o che operano su licenza;

- fabbricazione mediante l’utilizzo delle stesse sostanze attive;

- similitudine degli effetti dei due prodotti, tenuto conto delle differenze che possono esistere al livello delle condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali, in particolare climatiche, legate all’uso dei prodotti».

14 Ai sensi dell’art. 1 del decreto ministeriale 17 luglio 2001, recante applicazione del decreto n. 2001-317 (JORF del 27 luglio 2001, pag. 12091), chiunque richieda un’AIC per un prodotto fitosanitario proveniente da uno Stato dello Spazio economico europeo deve depositare a sostegno della sua domanda un fascicolo che consta di un modulo in cui sono riportate le informazioni elencate all’allegato di tale decreto, un progetto di etichettatura in francese del prodotto di cui si chiede l’immissione in commercio ai fini dell’importazione parallela, nonché un’etichetta originale del prodotto o dei prodotti importati.

15 L’allegato di tale decreto ministeriale prevede che chiunque richieda un’AIC di tale prodotto fitosanitario debba fornire a sostegno della sua domanda indicazioni relative all’identità dell’importatore, all’identificazione del prodotto importato e del prodotto di riferimento, agli impieghi cui è destinato il prodotto oggetto della domanda, nonché all’identificazione francese dell’importazione e alla denominazione commerciale proposta in Francia per il prodotto di cui trattasi.

I procedimenti principali e le questioni pregiudiziali

16 Dalle decisioni di rinvio risulta che sono stati promossi dinanzi ai giudici francesi procedimenti penali a carico di due viticoltori, i sigg. Escalier (causa C‑260/06) e Bonnarel (causa C‑261/06), cui si contesta di aver detenuto, a fini di utilizzo, prodotti antiparassitari ad uso agricolo che non beneficiavano di AIC. Al sig. Escalier si contesta, inoltre, di aver utilizzato tali prodotti e al sig. Bonnarel di avere rifiutato di procedere alla loro distruzione. In entrambi i procedimenti si trattava di prodotti provenienti dalla Spagna.

17 Con sentenze 15 giugno 2005, il Tribunal de grande instance de Carcassonne ha dichiarato gli imputati colpevoli dei reati summenzionati e ha condannato ciascuno di essi a pagare un’ammenda di EUR 1 500 con il beneficio della sospensione dell’esecuzione. I sigg. Escalier e Bonnarel hanno presentato ricorso in appello contro tali sentenze dinanzi alla Cour d’appel de Montpellier.

18 Tanto in primo grado quanto dinanzi al giudice del rinvio, i sigg. Escalier e Bonnarel hanno fatto valere che i prodotti di cui trattasi hanno già ottenuto un’AIC in Francia a vantaggio di altri importatori, ovvero presentano una similitudine con prodotti di riferimento autorizzati in tale Stato membro. Essi hanno sostenuto anche che il procedimento semplificato di AIC e le disposizioni del code rural su cui si basano le azioni penali proposte a loro carico non si possono applicare agli agricoltori che effettuano importazioni non a fini commerciali bensì a fini personali. Inoltre, tale procedura non sarebbe conforme al diritto comunitario o sarebbe, quanto meno, sproporzionata a causa della sua pesantezza e del suo costo.

19 Il Tribunal de grande instance de Carcassonne nonché la Cour d’appel de Montpellier hanno constatato che la procedura semplificata di AIC, definita dal legislatore francese, ha la finalità di garantire che non siano immessi in commercio prodotti che presentano rischi e pericoli per l’uomo, gli animali e l’ambiente. Secondo tali giudici, la detta procedura ha l’obiettivo di conciliare il principio di libera circolazione in seno alla Comunità e la necessità di permettere a ciascuno Stato membro di vigilare sulla tutela della salute delle persone e dell’ambiente, tenendo conto in particolare delle situazioni specifiche locali. Essi aggiungono che la direttiva non fa alcuna distinzione tra le importazioni parallele effettuate a fini commerciali e quelle dei singoli soggetti che sono realizzate a fini personali, per l’uso strettamente privato di questi ultimi.

20 Considerando che la soluzione delle controversie ad essa sottoposte dipende dalla compatibilità della normativa francese con il diritto comunitario, la Cour d’appel de Montpellier ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, formulate in termini identici in entrambi i procedimenti C‑260/06 e C‑261/06:

«1) Se, nel caso in cui uno Stato membro subordini l’importazione di un prodotto fitosanitario proveniente da un altro Stato membro, in cui il prodotto stesso goda già di un’[AIC] rilasciata ai sensi della direttiva (…), ad una procedura semplificata di [AIC], al fine di verificare che il prodotto importato risponda ai requisiti di identità indicati dalla sentenza (…) 11 marzo 1999, causa C‑100/96, [British Agrochemicals Association, Racc. pag. I‑1499], lo Stato membro medesimo possa legittimamente opporre ad un operatore tale procedura di autorizzazione semplificata quando:

- l’importatore sia un agricoltore che importi il prodotto unicamente ai fini dell’utilizzazione nella propria azienda agricola, utilizzazione diversificata ma limitata quantitativamente, e non proceda quindi all’immissione in commercio del prodotto medesimo nel senso commerciale di tale nozione;

- la procedura semplificata di AIC, valida quale autorizzazione all’importazione, sia personale per ogni singolo operatore/distributore obbligato a contrassegnare il prodotto importato con il proprio marchio ed assoggettata ad una tassa di EUR 800.

2) In caso di soluzione negativa di tale prima questione, se la sentenza 26 maggio 2005, causa C‑212/03, [Commissione/Francia, Racc. pag. I‑4213], relativa alle importazioni personali di medicinali da parte di privati, sia applicabile all’ipotesi dei prodotti fitosanitari importati da agricoltori unicamente ai fini dell’utilizzazione nelle proprie aziende agricole».

21 Con ordinanza del presidente della Corte 12 luglio 2006, i procedimenti C‑260/06 e C‑261/06 sono stati riuniti ai fini della fase scritta ed orale, nonché della sentenza.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

22 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede essenzialmente se uno Stato membro che subordina l’importazione di un prodotto fitosanitario proveniente da un altro Stato membro, nel quale il prodotto è autorizzato, ad una procedura semplificata di AIC intesa a verificare l’identità di quest’ultimo con un prodotto di riferimento già autorizzato nel detto Stato membro di importazione possa imporre tale procedura qualora l’operatore sia un agricoltore che importi il prodotto per i soli bisogni della sua azienda agricola, tale procedura sia personale rispetto a ciascun operatore e gli imponga di denominare il prodotto importato con il proprio marchio, dando luogo all’imposizione di una tassa di EUR 800.

23 Al riguardo, occorre osservare che il sistema predisposto dalla direttiva non è basato su un obbligo di mutuo riconoscimento da parte degli Stati membri delle AIC di prodotti fitosanitari concesse negli altri Stati membri, bensì su un obbligo di autorizzazione di tali prodotti rientrante nella competenza degli Stati membri, che non sono vincolati dalle AIC concesse in un altro Stato membro.

24 Pertanto, in forza dei principi enunciati nella direttiva, in particolare nell’art. 3, n. 1, e malgrado le norme del Trattato CE relative alla libera circolazione delle merci, nessun prodotto fitosanitario può essere immesso in commercio e utilizzato in uno Stato membro senza che sia stata previamente rilasciata un’AIC da parte dell’autorità competente di tale Stato, in conformità alla direttiva. Tale requisito è valido anche qualora il prodotto di cui trattasi benefici già di un’AIC rilasciata dall’autorità competente di un altro Stato membro, dato che la direttiva richiede che sia ottenuta un’autorizzazione preventiva presso l’autorità competente di ciascuno Stato membro in cui tale prodotto viene immesso in commercio e utilizzato (v., in tal senso, sentenza 17 settembre 1998, causa C‑400/96, Harpegnies, Racc. pag. I‑5121, punto 26).

25 Tuttavia, qualora venga presentata in uno Stato membro una domanda di AIC per un prodotto fitosanitario già autorizzato in un altro Stato membro, il primo Stato deve, ai sensi dell’art. 10, n. 1, della direttiva, astenersi, a talune condizioni e salvo eccezioni, dall’esigere che vengano ripetute le prove e i controlli già effettuati in tale altro Stato, consentendo così l’economia dei tempi e dei costi necessari per raccogliere i dati richiesti.

26 Ne consegue che l’obbligo, derivante dalla direttiva, imposto all’importatore di un prodotto fitosanitario di ottenere, prima di mettere a disposizione di terzi tale prodotto in uno Stato membro, un’AIC rilasciata in conformità alla direttiva, non può, in linea di principio, costituire una restrizione agli scambi intracomunitari vietata dall’art. 28 CE (v., con riferimento ai prodotti farmaceutici, sentenze 11 dicembre 2003, causa C‑322/01, Deutscher Apothekerverband, Racc. pag. I‑14887, punti 48, 52 e 53, nonché 29 aprile 2004, causa C‑150/00, Commissione/Austria, Racc. pag. I‑3887, punti 56 e 57). La stessa constatazione vale per quanto riguarda il divieto di utilizzare, nel territorio dello Stato membro di importazione, un prodotto che non sia stato previamente autorizzato.

27 Di conseguenza, l’operatore che abbia acquistato un prodotto fitosanitario proveniente da un altro Stato membro, nel quale esso è legalmente commercializzato in forza di un’AIC concessa dall’autorità competente del detto Stato, non può importare tale prodotto in un altro Stato membro, ai fini della sua immissione in commercio o del suo utilizzo, qualora non benefici di un’AIC regolarmente rilasciata in tale ultimo Stato.

28 Per contro, qualora l’importazione in uno Stato membro di un prodotto fitosanitario, che beneficia di un’AIC rilasciata secondo le disposizioni della direttiva in un altro Stato membro, costituisca un’importazione parallela rispetto ad un prodotto fitosanitario che beneficia già di un’AIC nello Stato membro di importazione, non possono applicarsi le disposizioni della direttiva relative alla procedura di rilascio dell’AIC (v., per quanto riguarda i prodotti farmaceutici, sentenza 12 novembre 1996, causa C‑201/94, Smith & Nephew e Primecrown, Racc. pag. I‑5819, punto 21, nonché, per quanto riguarda i prodotti fitosanitari, sentenza British Agrochemicals Association, cit., punto 31). Tale situazione rientra tuttavia nell’ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci.

29 Gli Stati membri devono tuttavia verificare se l’importazione di un prodotto fitosanitario che beneficia di un’AIC in un altro Stato membro costituisca un’importazione parallela rispetto ad un prodotto che beneficia già di un’AIC nello Stato membro di importazione, poiché sono tenuti a garantire il rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla direttiva (v., in tal senso, citata sentenza British Agrochemicals Association, punto 33).

30 Qualora si debba ritenere che il prodotto fitosanitario sia stato già autorizzato nello Stato membro di importazione, le autorità competenti di tale Stato devono far beneficiare il prodotto di cui trattasi dell’AIC rilasciata al prodotto fitosanitario già presente sul mercato, a meno che non vi ostino esigenze di tutela efficace della salute dell’uomo e degli animali nonché di tutela dell’ambiente (v., in tal senso, citate sentenze Smith & Nephew e Primecrown, punti 29 e 32, nonché British Agrochemicals Association, punto 36). Pertanto, un prodotto fitosanitario immesso nel territorio di uno Stato membro mediante un’importazione parallela non beneficia né automaticamente, né in modo incondizionato o assoluto dell’AIC rilasciata ad un prodotto fitosanitario già presente sul mercato del detto Stato.

31 Nell’ipotesi in cui non si possa ritenere che il prodotto fitosanitario sia stato già autorizzato nello Stato membro di importazione, quest’ultimo può rilasciare un’AIC per tale prodotto soltanto nell’osservanza delle condizioni previste dalla direttiva (v. citate sentenze Smith & Nephew e Primecrown, punto 30, nonché British Agrochemicals Association, punto 37), oppure vietare la sua immissione in commercio e il suo uso.

32 Da quanto precede risulta che gli Stati membri hanno l’obbligo di sottoporre l’importazione di prodotti fitosanitari nel loro territorio ad una procedura di controllo, che può, come nella fattispecie, assumere la forma di una procedura cosiddetta «semplificata» che è intesa a verificare se il prodotto necessita di un’AIC o se si deve ritenere che esso sia stato già autorizzato nello Stato membro di importazione. Al riguardo, spetta alle autorità competenti dello Stato membro di importazione esaminare, su domanda degli interessati, se sia possibile concedere al prodotto di cui trattasi il beneficio di un’AIC rilasciata a vantaggio di un prodotto fitosanitario già presente sul mercato di tale Stato.

33 Tali constatazioni valgono, come ha osservato l’avvocato generale ai paragrafi 40-47 delle sue conclusioni e come affermano sia gli Stati membri che hanno presentato osservazioni alla Corte sia la Commissione delle Comunità europee, indipendentemente dallo scopo dell’importazione e, pertanto, esse sono applicabili anche agli agricoltori che importano prodotti per il fabbisogno esclusivo della loro azienda.

34 Se gli agricoltori fossero dispensati dall’obbligo di sottoporsi a una procedura semplificata di AIC, la valutazione della questione se un prodotto possa beneficiare di un’AIC rilasciata a vantaggio di un altro prodotto fitosanitario rientrerebbe nell’ambito di responsabilità dei soli agricoltori. Orbene, da un lato, tale valutazione, alla luce di ragioni imperative di interesse pubblico legate alla tutela della salute umana e animale, nonché dell’ambiente, ed alla luce delle considerazioni esposte al punto 30 della presente sentenza, non può che essere onere delle autorità competenti dello Stato membro di importazione. Dall’altro, un agricoltore non dispone in ogni circostanza degli strumenti appropriati per poter procedere a tale valutazione in modo affidabile, al di fuori della procedura prevista a tale scopo.

35 Inoltre, una dispensa di tal genere porrebbe in discussione non soltanto il sistema istituito dalla direttiva, secondo cui l’immissione in commercio e l’uso dei prodotti fitosanitari devono essere oggetto di previa autorizzazione, ma anche l’efficacia del meccanismo di controllo spettante agli Stati membri, in particolare ai sensi degli artt. 3, n. 1, e 17 della direttiva.

36 Ne consegue che uno Stato membro è legittimato ad esigere da una persona che intende procedere all’importazione parallela di un prodotto fitosanitario già autorizzato sul suo territorio che tale prodotto sia sottoposto ad una procedura semplificata di AIC, anche qualora tale importatore sia un agricoltore che importa il detto prodotto esclusivamente per il fabbisogno della sua azienda.

37 Per quanto riguarda la conformità al diritto comunitario della concessione a titolo personale di un’AIC in seguito ad una procedura semplificata, nonché dell’obbligo di un importatore di denominare il prodotto che costituisce oggetto di un’importazione parallela con il proprio marchio e di pagare una tassa di EUR 800 in base a tale procedura, occorre ricordare che spetta alle competenti autorità nazionali vegliare sulla stretta osservanza dell’obiettivo essenziale della normativa comunitaria, che consiste nella tutela della salute umana e animale, nonché dell’ambiente. Tuttavia, il principio di proporzionalità impone, per salvaguardare la libera circolazione delle merci, che la normativa in esame sia applicata limitatamente a quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi di tutela dell’ambiente e della salute umana ed animale legittimamente perseguiti (sentenze 10 settembre 2002, causa C‑172/00, Ferring, Racc. pag. I‑6891, punto 34, nonché 1° aprile 2004, causa C‑112/02, Kohlpharma, Racc. pag. I‑3369, punto 14).

Sulla concessione individuale dell’AIC

38 Al riguardo, come l’avvocato generale ha osservato ai paragrafi 49 e 50 delle sue conclusioni e come fanno osservare i governi olandese e finlandese, tenuto conto della pericolosità dei prodotti fitosanitari e dei rischi legati al loro uso, la necessità di verificare in modo efficace e affidabile il rispetto dei requisiti della direttiva può giustificare il carattere individuale della concessione di un’AIC.

39 L’obiettivo secondo cui sul territorio di uno Stato membro non può essere effettuato alcun uso dei prodotti fitosanitari senza che questi ultimi siano stati sottoposti ad una procedura di controllo svolta dalle autorità competenti di tale Stato, in quanto tale uso sarebbe subordinato alle condizioni previste dall’AIC, può essere garantito soltanto nel caso in cui ogni operatore sia obbligato a sottoporsi ad una procedura semplificata di AIC, sia che esso abbia intenzione di mettere il prodotto importato a disposizione di terzi, sia che abbia intenzione di utilizzarlo egli stesso per il proprio fabbisogno.

40 Se, nel contesto di un’importazione parallela, l’AIC fosse legata soltanto al prodotto importato e non alla persona dell’importatore, l’onere di procedere alle necessarie verifiche incomberebbe a quest’ultimo. Orbene, il fatto di consentire agli operatori di mettere a disposizione di terzi o di utilizzare un prodotto fitosanitario che è già stato oggetto di una procedura semplificata di AIC senza alcun controllo preventivo potrebbe aumentare il rischio di un uso scorretto o abusivo di tale prodotto. Infatti, da un lato, non sarebbe garantito che gli operatori effettuino verifiche affidabili intese ad accertare se ed a quali condizioni un prodotto fitosanitario che sia oggetto di importazione parallela benefici di un’AIC rilasciata a vantaggio di un altro prodotto. D’altro lato, neppure l’osservanza delle rigorose norme concernenti l’etichettatura e l’imballaggio dei prodotti fitosanitari, intese, in particolare, a garantirne il corretto utilizzo, potrebbe essere efficacemente verificata dalle autorità competenti dello Stato membro interessato.

41 Inoltre, le AIC possono essere oggetto di riesame e possono essere annullate. In tali casi, come hanno osservato sia l’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni sia il governo francese, gli Stati membri devono essere in grado, in base ai motivi dell’annullamento dell’AIC, di far ritirare nel più breve termine tutti i prodotti di cui trattasi presenti sul loro territorio, il che non avverrebbe se l’AIC non avesse carattere individuale e se soltanto la prima importazione parallela di un prodotto fosse sottoposta ad una procedura semplificata di AIC.

42 Da quanto precede risulta che è giustificato che un’AIC rilasciata nell’ambito di una procedura semplificata abbia carattere individuale.

43 Di conseguenza, l’importatore può essere assoggettato a una procedura semplificata di AIC anche se il prodotto importato parallelamente abbia già ottenuto l’AIC a vantaggio di un altro importatore parallelo. Tuttavia, a partire dal momento in cui l’identità di tale prodotto con un prodotto di riferimento è stata constatata dalle autorità competenti dello Stato membro di importazione, le formalità amministrative che incombono all’importatore parallelo nell’ambito della procedura semplificata di AIC non dovrebbero, tenuto conto del principio di proporzionalità, eccedere la registrazione della domanda di AIC. Tale domanda deve contenere l’indicazione del prodotto di riferimento, nonché l’impegno a rispettare le condizioni connesse all’utilizzo previste dall’AIC relativa al prodotto di riferimento. L’amministrazione competente deve decidere in un termine che non ecceda quello strettamente necessario all’esame di tale domanda. Il protrarsi di tale lasso di tempo può dipendere dalle verifiche che sono eventualmente necessarie qualora la detta amministrazione sia in possesso di indizi che le fanno presumere che il prodotto importato parallelamente possa essere utilizzato in condizioni diverse da quelle del prodotto di riferimento.

Sull’obbligo di designazione di un marchio

44 Per quanto riguarda l’obbligo di designare il prodotto fitosanitario oggetto di importazione parallela con il marchio dell’operatore, il governo francese, sostenuto dal governo olandese, afferma che esso non è previsto dal diritto francese. Infatti, tale diritto disporrebbe soltanto, ai sensi dell’allegato del decreto ministeriale 17 luglio 2001, che sia fornito a sostegno della domanda di AIC «il nome commerciale proposto in Francia per il prodotto oggetto della domanda».

45 Al riguardo, va constatato che tale obbligo, sia che si tratti della denominazione con un nome commerciale del prodotto interessato o della designazione del medesimo con il marchio dell’operatore, non è idonea né necessaria al conseguimento degli obiettivi di tutela della salute umana e animale, nonché dell’ambiente, in occasione di un’importazione parallela effettuata ai fini dell’uso di un prodotto per l’esclusivo fabbisogno dell’azienda di un agricoltore.

46 Ne consegue che tale obbligo non può essere considerato giustificato da motivi di tutela della salute umana e animale, nonché dell’ambiente, in casi come quelli di cui trattasi nelle cause principali e, di conseguenza, non può essere opposto agli interessati.

Sull’obbligo di pagare una tassa di EUR 800

47 Per quanto riguarda la tassa alla quale è assoggettato l’operatore all’atto dell’importazione parallela di prodotti fitosanitari, riscossa in occasione di una procedura semplificata di AIC, il governo francese afferma che l’importo di EUR 800 sarebbe giustificato dal fatto che l’amministrazione competente esamina sistematicamente ogni fascicolo ed effettua verifiche presso le autorità competenti degli altri Stati membri.

48 Anche se è innegabile che talune verifiche presso le autorità competenti dello Stato membro di esportazione possono risultare necessarie per valutare se un prodotto fitosanitario presenti un grado di similitudine sufficiente con un prodotto di riferimento già autorizzato nello Stato membro di importazione, tale modo di procedere non può, in linea di massima, alla luce del principio di proporzionalità, essere giustificato per ciascuna delle domande di AIC presentate per lo stesso prodotto, per il quale tale autorizzazione è stata concessa ad un altro operatore. Come si è constatato al punto 43 della presente sentenza, in tal caso, le formalità amministrative non dovrebbero, in linea di principio, eccedere la registrazione della domanda di AIC. Tuttavia, non si può escludere che si rivelino necessarie verifiche supplementari, qualora l’amministrazione di cui trattasi abbia motivo di ritenere che il prodotto di cui si chiede di autorizzare l’importazione parallela possa essere utilizzato in condizioni diverse da quelle del prodotto di riferimento e i requisiti relativi all’immissione in commercio e all’uso di esso, fissati dall’AIC concessa per tale prodotto, rischino di non essere rispettati dall’importatore parallelo. Di conseguenza, la procedura semplificata di AIC può comportare per le amministrazioni competenti, a seconda delle formalità necessarie, costi diversi da un caso all’altro.

49 Per quanto riguarda l’importo delle tasse cui è assoggettato l’importatore parallelo di prodotti fitosanitari, riscosse in occasione di una procedura semplificata di AIC, esso deve essere proporzionato alle spese generate dal controllo o dalle formalità amministrative necessarie all’esame della domanda di AIC. Tale esigenza non può tuttavia escludere una valutazione forfettaria di tali spese, qualora il principio di proporzionalità sia rispettato dagli Stati membri. Al giudice nazionale spetta valutare se, alla luce del complesso delle circostanze di cui alle cause principali, tale esigenza sia soddisfatta.

50 In tale contesto, occorre risolvere la prima questione del senso che uno Stato membro può subordinare ad una procedura semplificata di AIC l’importazione parallela di un prodotto fitosanitario proveniente da un altro Stato membro nel quale esso beneficia già di tale autorizzazione, qualora l’importazione sia effettuata da un agricoltore esclusivamente per il fabbisogno della sua azienda, e l’AIC così concessa sia specifica per ogni operatore. Tale autorizzazione non può essere subordinata alla designazione del prodotto importato con il marchio proprio dell’operatore interessato quando quest’ultimo è un agricoltore che effettua l’importazione parallela esclusivamente per il fabbisogno della propria azienda. La detta autorizzazione non può essere assoggettata al pagamento di un’imposta che non sia proporzionata alle spese generate dal controllo o dalle formalità amministrative rese necessarie dall’esame della domanda di autorizzazione. La valutazione forfettaria di tali spese è tuttavia ammissibile, nell’osservanza del principio di proporzionalità.

Sulla seconda questione

51 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede essenzialmente se la citata sentenza Commissione/Francia possa essere applicata alle importazioni parallele di prodotti fitosanitari effettuate da agricoltori per i soli bisogni delle loro aziende. Tale sentenza riguarda la compatibilità con le norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci di una normativa francese relativa alle importazioni individuali, non realizzate mediante trasporto effettuato personalmente, di medicinali oggetto di regolare prescrizione in Francia.

52 Alla luce della soluzione fornita alla prima questione, non è necessario risolvere la seconda questione sollevata dal giudice del rinvio.

Sulle spese

53 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

Uno Stato membro può subordinare ad una procedura semplificata di autorizzazione all’immissione in commercio l’importazione parallela di un prodotto fitosanitario proveniente da un altro Stato membro nel quale esso beneficia già di tale autorizzazione, qualora l’importazione sia effettuata da un agricoltore esclusivamente per il fabbisogno della sua azienda e l’autorizzazione all’immissione in commercio così concessa sia specifica per ogni operatore. Tale autorizzazione non può essere subordinata alla designazione del prodotto importato con il marchio proprio dell’operatore interessato quando quest’ultimo è un agricoltore che effettua l’importazione parallela esclusivamente per il fabbisogno della propria azienda. La detta autorizzazione non può essere assoggettata al pagamento di un’imposta che non sia proporzionata alle spese generate dal controllo o dalle formalità amministrative rese necessarie dall’esame della domanda di autorizzazione. La valutazione forfettaria di tali spese è tuttavia ammissibile, nell’osservanza del principio di proporzionalità.

Firme
 

 


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