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CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. IV, 08/11/2007, C‑260/06 e C‑261/06
AGRICOLTURA - Prodotti fitosanitari - Importazioni parallele - Procedura
di autorizzazione all’immissione in commercio - Ammissibilità - Presupposti
- Rispetto del principio di proporzionalità. Uno Stato membro può
subordinare ad una procedura semplificata di autorizzazione all’immissione
in commercio l’importazione parallela di un prodotto fitosanitario
proveniente da un altro Stato membro nel quale esso beneficia già di tale
autorizzazione, qualora l’importazione sia effettuata da un agricoltore
esclusivamente per il fabbisogno della sua azienda e l’autorizzazione
all’immissione in commercio così concessa sia specifica per ogni operatore.
Tale autorizzazione non può essere subordinata alla designazione del
prodotto importato con il marchio proprio dell’operatore interessato quando
quest’ultimo è un agricoltore che effettua l’importazione parallela
esclusivamente per il fabbisogno della propria azienda. La detta
autorizzazione non può essere assoggettata al pagamento di un’imposta che
non sia proporzionata alle spese generate dal controllo o dalle formalità
amministrative rese necessarie dall’esame della domanda di autorizzazione.
La valutazione forfettaria di tali spese è tuttavia ammissibile,
nell’osservanza del principio di proporzionalità. CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. IV, 08/11/2007, C‑260/06 e C‑261/06
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
8 novembre 2007 (*)
«Prodotti fitosanitari - Importazioni parallele - Procedura di
autorizzazione all’immissione in commercio - Ammissibilità - Presupposti
- Rispetto del principio di proporzionalità»
Nei procedimenti riuniti C‑260/06 e C‑261/06,
aventi ad oggetto talune domande di pronuncia pregiudiziale proposte
alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Cour d’appel de Montpellier
(Francia) con decisioni 24 maggio 2006, pervenute in cancelleria il 15
giugno 2006, nei procedimenti penali contro
Daniel Escalier (C‑260/06),
Jean Bonnarel (C‑261/06),
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. G.
Arestis, E. Juhász, J. Malenovský e T. von Danwitz (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. R. Grass
considerate le osservazioni presentate:
- per i sigg. Escalier e Bonnarel, dal sig. J.-P. Montenot, avocat;
- per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra R.
Loosli-Surrans, in qualità di agenti;
- per il governo ellenico, dal sig. G. Kanellopoulos e dalla sig.ra S.
Papaioannou, in qualità di agenti;
- per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra H. G. Sevenster, in
qualità di agente;
- per il governo finlandese, dalla sig.ra A. Guimaraes-Purokoski, in
qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. B. Stromsky, in
qualità di agente,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 10 luglio 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione
degli artt. 28 CE e 30 CE, nonché della direttiva del Consiglio 15
luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all’immissione in commercio dei
prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).
2 Tali domande sono state presentate nel contesto di procedimenti penali
promossi a carico dei sigg. Escalier e Bonnarel, perseguiti per
l’inosservanza della normativa francese relativa all’immissione in
commercio, alla detenzione e all’uso di prodotti fitosanitari.
Contesto normativo
La disciplina comunitaria
3 Sono vietate fra gli Stati membri, in forza dell’art. 28 CE, le
restrizioni quantitative all’importazione nonché qualsiasi misura di
effetto equivalente. Tuttavia, ai sensi dell’art. 30 CE, i divieti o le
restrizioni all’importazione tra gli Stati membri che sono giustificati,
in particolare, da motivi di tutela della salute e della vita delle
persone e degli animali o di preservazione dei vegetali sono autorizzati
a condizione che non costituiscano un mezzo di discriminazione
arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati
membri.
4 La direttiva introduce norme uniformi riguardanti le condizioni e le
procedure di autorizzazione all’immissione in commercio (in prosieguo:
l’«AIC») dei prodotti fitosanitari, nonché la loro revisione e revoca.
Essa è intesa non soltanto ad armonizzare le norme relative alle
condizioni ed alle procedure di autorizzazione relative a tali prodotti,
ma anche a garantire un livello elevato di tutela della salute umana e
animale, nonché dell’ambiente contro le minacce e i rischi indotti da un
uso incontrollato di tali prodotti. La direttiva mira inoltre ad
eliminare gli ostacoli alla libera circolazione di tali prodotti.
5 La direttiva riguarda, in particolare, l’autorizzazione, l’immissione
in commercio, l’uso e il controllo all’interno della Comunità europea di
prodotti fitosanitari sotto forma commerciale. Ai sensi dell’ art. 2, n.
10, per «immissione in commercio» si intende qualsiasi consegna a terzi,
sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, esclusa la consegna per il
magazzinaggio e la successiva spedizione al di fuori del territorio
della Comunità. L’importazione di un prodotto fitosanitario in tale
territorio è considerata immissione in commercio ai sensi della
direttiva.
6 Ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva:
«Gli Stati membri prescrivono che i prodotti fitosanitari possono essere
immessi in commercio e utilizzati sul loro territorio soltanto se il
prodotto in questione è stato da essi autorizzato, conformemente alle
disposizioni della presente direttiva (…)».
7 L’art. 4 della direttiva stabilisce, in particolare, le condizioni che
il prodotto fitosanitario deve soddisfare per poter essere autorizzato.
Ai sensi di questo stesso articolo, le autorizzazioni devono precisare i
requisiti relativi alla commercializzazione e all’uso dei detti prodotti
e sono concesse soltanto per un periodo determinato, non superiore a
dieci anni e fissato dagli Stati membri. Tali autorizzazioni possono
essere riesaminate in qualsiasi momento e, in taluni casi, devono essere
annullate. Qualora uno Stato membro revochi un’AIC, ne informa
immediatamente il titolare.
8 La direttiva prevede, inoltre, agli artt. 3, n. 4, e 16, un controllo
specifico riguardante la classificazione, l’imballaggio e
l’etichettatura di ogni prodotto. In tal senso, l’etichettatura
dell’imballaggio di un prodotto fitosanitario, ai sensi dell’art. 16, n.
1, della direttiva, deve, in particolare, recare in modo leggibile e
indelebile la denominazione commerciale o usuale del prodotto, il nome e
l’indirizzo del titolare dell’autorizzazione, il numero di
autorizzazione del prodotto, nonché numerose indicazioni riguardanti il
prodotto e il suo uso come, ad esempio, eventuali rischi particolari per
l’uomo, gli animali o l’ambiente, nonché le norme di sicurezza da
adottare per la loro tutela, gli usi per i quali è stato autorizzato il
prodotto fitosanitario e le condizioni specifiche alle quali il prodotto
può essere utilizzato nonché le istruzioni per l’uso.
9 Lo Stato membro in cui viene presentata una richiesta di AIC per un
prodotto fitosanitario già autorizzato in un altro Stato membro deve, ai
sensi dell’art. 10, n. 1, della direttiva, astenersi dall’esigere, a
talune condizioni e salvo eccezioni, che vengano ripetute le prove e i
controlli già effettuati.
10 Ai sensi dell’art. 17, primo comma, della direttiva:
«Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché i
prodotti fitosanitari in circolazione e la loro utilizzazione vengano
sottoposti a controllo ufficiale onde accertarne la rispondenza ai
requisiti della presente direttiva e, in particolare, delle condizioni
di autorizzazione ed indicazioni riportate sull’etichetta».
La normativa nazionale
11 Ai sensi dell’art. L. 253-1 del code rural (codice francese della
proprietà rurale):
«Sono vietati l’immissione in commercio, l’utilizzazione e la detenzione
da parte dell’utilizzatore di prodotti fitosanitari che non godono di
autorizzazione all’immissione in commercio (…)».
12 Le condizioni per il rilascio delle AIC dei prodotti fitosanitari in
Francia sono disciplinate dal decreto 5 maggio 1994, n. 94‑359, relativo
al controllo dei prodotti fitosanitari (JORF del 7 maggio 1994, pag.
6683), adottato per assicurare il recepimento della direttiva
nell’ordinamento giuridico nazionale.
13 Il decreto 4 aprile 2001, n. 2001-317, che stabilisce una procedura
semplificata di autorizzazione all’immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari provenienti dallo Spazio economico europeo (JORF del 14
aprile 2001, pag. 5811), codificato negli artt. R. 253‑52‑R. 253-55 del
code rural, dispone all’art. 1 quanto segue:
«L’introduzione nel territorio nazionale di un prodotto fitosanitario
proveniente da uno Stato dello spazio economico europeo nel quale esso
beneficia già di un’autorizzazione all’immissione in commercio
rilasciata in conformità alla direttiva (…), identico ad un prodotto che
sarà definito in prosieguo “prodotto di riferimento”, è autorizzata alle
seguenti condizioni:
Il prodotto di riferimento deve beneficiare di un’autorizzazione
all’immissione commercio rilasciata dal Ministro dell’Agricoltura in
applicazione delle disposizioni di cui ai titoli I, III e IV del
summenzionato decreto 5 maggio 1994.
L’identità del prodotto introdotto nel territorio nazionale con il
prodotto di riferimento è valutata alla luce dei tre seguenti criteri:
- comune origine dei due prodotti, intesa nel senso che essi sono stati
fabbricati con la stessa formula chimica dalla stessa ditta, ovvero da
imprese collegate o che operano su licenza;
- fabbricazione mediante l’utilizzo delle stesse sostanze attive;
- similitudine degli effetti dei due prodotti, tenuto conto delle
differenze che possono esistere al livello delle condizioni agricole,
fitosanitarie e ambientali, in particolare climatiche, legate all’uso
dei prodotti».
14 Ai sensi dell’art. 1 del decreto ministeriale 17 luglio 2001, recante
applicazione del decreto n. 2001-317 (JORF del 27 luglio 2001, pag.
12091), chiunque richieda un’AIC per un prodotto fitosanitario
proveniente da uno Stato dello Spazio economico europeo deve depositare
a sostegno della sua domanda un fascicolo che consta di un modulo in cui
sono riportate le informazioni elencate all’allegato di tale decreto, un
progetto di etichettatura in francese del prodotto di cui si chiede
l’immissione in commercio ai fini dell’importazione parallela, nonché
un’etichetta originale del prodotto o dei prodotti importati.
15 L’allegato di tale decreto ministeriale prevede che chiunque richieda
un’AIC di tale prodotto fitosanitario debba fornire a sostegno della sua
domanda indicazioni relative all’identità dell’importatore,
all’identificazione del prodotto importato e del prodotto di
riferimento, agli impieghi cui è destinato il prodotto oggetto della
domanda, nonché all’identificazione francese dell’importazione e alla
denominazione commerciale proposta in Francia per il prodotto di cui
trattasi.
I procedimenti principali e le questioni pregiudiziali
16 Dalle decisioni di rinvio risulta che sono stati promossi dinanzi ai
giudici francesi procedimenti penali a carico di due viticoltori, i
sigg. Escalier (causa C‑260/06) e Bonnarel (causa C‑261/06), cui si
contesta di aver detenuto, a fini di utilizzo, prodotti antiparassitari
ad uso agricolo che non beneficiavano di AIC. Al sig. Escalier si
contesta, inoltre, di aver utilizzato tali prodotti e al sig. Bonnarel
di avere rifiutato di procedere alla loro distruzione. In entrambi i
procedimenti si trattava di prodotti provenienti dalla Spagna.
17 Con sentenze 15 giugno 2005, il Tribunal de grande instance de
Carcassonne ha dichiarato gli imputati colpevoli dei reati summenzionati
e ha condannato ciascuno di essi a pagare un’ammenda di EUR 1 500 con il
beneficio della sospensione dell’esecuzione. I sigg. Escalier e Bonnarel
hanno presentato ricorso in appello contro tali sentenze dinanzi alla
Cour d’appel de Montpellier.
18 Tanto in primo grado quanto dinanzi al giudice del rinvio, i sigg.
Escalier e Bonnarel hanno fatto valere che i prodotti di cui trattasi
hanno già ottenuto un’AIC in Francia a vantaggio di altri importatori,
ovvero presentano una similitudine con prodotti di riferimento
autorizzati in tale Stato membro. Essi hanno sostenuto anche che il
procedimento semplificato di AIC e le disposizioni del code rural su cui
si basano le azioni penali proposte a loro carico non si possono
applicare agli agricoltori che effettuano importazioni non a fini
commerciali bensì a fini personali. Inoltre, tale procedura non sarebbe
conforme al diritto comunitario o sarebbe, quanto meno, sproporzionata a
causa della sua pesantezza e del suo costo.
19 Il Tribunal de grande instance de Carcassonne nonché la Cour d’appel
de Montpellier hanno constatato che la procedura semplificata di AIC,
definita dal legislatore francese, ha la finalità di garantire che non
siano immessi in commercio prodotti che presentano rischi e pericoli per
l’uomo, gli animali e l’ambiente. Secondo tali giudici, la detta
procedura ha l’obiettivo di conciliare il principio di libera
circolazione in seno alla Comunità e la necessità di permettere a
ciascuno Stato membro di vigilare sulla tutela della salute delle
persone e dell’ambiente, tenendo conto in particolare delle situazioni
specifiche locali. Essi aggiungono che la direttiva non fa alcuna
distinzione tra le importazioni parallele effettuate a fini commerciali
e quelle dei singoli soggetti che sono realizzate a fini personali, per
l’uso strettamente privato di questi ultimi.
20 Considerando che la soluzione delle controversie ad essa sottoposte
dipende dalla compatibilità della normativa francese con il diritto
comunitario, la Cour d’appel de Montpellier ha deciso di sospendere il
giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali,
formulate in termini identici in entrambi i procedimenti C‑260/06 e
C‑261/06:
«1) Se, nel caso in cui uno Stato membro subordini l’importazione di un
prodotto fitosanitario proveniente da un altro Stato membro, in cui il
prodotto stesso goda già di un’[AIC] rilasciata ai sensi della direttiva
(…), ad una procedura semplificata di [AIC], al fine di verificare che
il prodotto importato risponda ai requisiti di identità indicati dalla
sentenza (…) 11 marzo 1999, causa C‑100/96, [British Agrochemicals
Association, Racc. pag. I‑1499], lo Stato membro medesimo possa
legittimamente opporre ad un operatore tale procedura di autorizzazione
semplificata quando:
- l’importatore sia un agricoltore che importi il prodotto unicamente ai
fini dell’utilizzazione nella propria azienda agricola, utilizzazione
diversificata ma limitata quantitativamente, e non proceda quindi
all’immissione in commercio del prodotto medesimo nel senso commerciale
di tale nozione;
- la procedura semplificata di AIC, valida quale autorizzazione
all’importazione, sia personale per ogni singolo operatore/distributore
obbligato a contrassegnare il prodotto importato con il proprio marchio
ed assoggettata ad una tassa di EUR 800.
2) In caso di soluzione negativa di tale prima questione, se la sentenza
26 maggio 2005, causa C‑212/03, [Commissione/Francia, Racc. pag.
I‑4213], relativa alle importazioni personali di medicinali da parte di
privati, sia applicabile all’ipotesi dei prodotti fitosanitari importati
da agricoltori unicamente ai fini dell’utilizzazione nelle proprie
aziende agricole».
21 Con ordinanza del presidente della Corte 12 luglio 2006, i
procedimenti C‑260/06 e C‑261/06 sono stati riuniti ai fini della fase
scritta ed orale, nonché della sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
22 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede
essenzialmente se uno Stato membro che subordina l’importazione di un
prodotto fitosanitario proveniente da un altro Stato membro, nel quale
il prodotto è autorizzato, ad una procedura semplificata di AIC intesa a
verificare l’identità di quest’ultimo con un prodotto di riferimento già
autorizzato nel detto Stato membro di importazione possa imporre tale
procedura qualora l’operatore sia un agricoltore che importi il prodotto
per i soli bisogni della sua azienda agricola, tale procedura sia
personale rispetto a ciascun operatore e gli imponga di denominare il
prodotto importato con il proprio marchio, dando luogo all’imposizione
di una tassa di EUR 800.
23 Al riguardo, occorre osservare che il sistema predisposto dalla
direttiva non è basato su un obbligo di mutuo riconoscimento da parte
degli Stati membri delle AIC di prodotti fitosanitari concesse negli
altri Stati membri, bensì su un obbligo di autorizzazione di tali
prodotti rientrante nella competenza degli Stati membri, che non sono
vincolati dalle AIC concesse in un altro Stato membro.
24 Pertanto, in forza dei principi enunciati nella direttiva, in
particolare nell’art. 3, n. 1, e malgrado le norme del Trattato CE
relative alla libera circolazione delle merci, nessun prodotto
fitosanitario può essere immesso in commercio e utilizzato in uno Stato
membro senza che sia stata previamente rilasciata un’AIC da parte
dell’autorità competente di tale Stato, in conformità alla direttiva.
Tale requisito è valido anche qualora il prodotto di cui trattasi
benefici già di un’AIC rilasciata dall’autorità competente di un altro
Stato membro, dato che la direttiva richiede che sia ottenuta
un’autorizzazione preventiva presso l’autorità competente di ciascuno
Stato membro in cui tale prodotto viene immesso in commercio e
utilizzato (v., in tal senso, sentenza 17 settembre 1998, causa
C‑400/96, Harpegnies, Racc. pag. I‑5121, punto 26).
25 Tuttavia, qualora venga presentata in uno Stato membro una domanda di
AIC per un prodotto fitosanitario già autorizzato in un altro Stato
membro, il primo Stato deve, ai sensi dell’art. 10, n. 1, della
direttiva, astenersi, a talune condizioni e salvo eccezioni,
dall’esigere che vengano ripetute le prove e i controlli già effettuati
in tale altro Stato, consentendo così l’economia dei tempi e dei costi
necessari per raccogliere i dati richiesti.
26 Ne consegue che l’obbligo, derivante dalla direttiva, imposto
all’importatore di un prodotto fitosanitario di ottenere, prima di
mettere a disposizione di terzi tale prodotto in uno Stato membro, un’AIC
rilasciata in conformità alla direttiva, non può, in linea di principio,
costituire una restrizione agli scambi intracomunitari vietata dall’art.
28 CE (v., con riferimento ai prodotti farmaceutici, sentenze 11
dicembre 2003, causa C‑322/01, Deutscher Apothekerverband, Racc. pag.
I‑14887, punti 48, 52 e 53, nonché 29 aprile 2004, causa C‑150/00,
Commissione/Austria, Racc. pag. I‑3887, punti 56 e 57). La stessa
constatazione vale per quanto riguarda il divieto di utilizzare, nel
territorio dello Stato membro di importazione, un prodotto che non sia
stato previamente autorizzato.
27 Di conseguenza, l’operatore che abbia acquistato un prodotto
fitosanitario proveniente da un altro Stato membro, nel quale esso è
legalmente commercializzato in forza di un’AIC concessa dall’autorità
competente del detto Stato, non può importare tale prodotto in un altro
Stato membro, ai fini della sua immissione in commercio o del suo
utilizzo, qualora non benefici di un’AIC regolarmente rilasciata in tale
ultimo Stato.
28 Per contro, qualora l’importazione in uno Stato membro di un prodotto
fitosanitario, che beneficia di un’AIC rilasciata secondo le
disposizioni della direttiva in un altro Stato membro, costituisca
un’importazione parallela rispetto ad un prodotto fitosanitario che
beneficia già di un’AIC nello Stato membro di importazione, non possono
applicarsi le disposizioni della direttiva relative alla procedura di
rilascio dell’AIC (v., per quanto riguarda i prodotti farmaceutici,
sentenza 12 novembre 1996, causa C‑201/94, Smith & Nephew e Primecrown,
Racc. pag. I‑5819, punto 21, nonché, per quanto riguarda i prodotti
fitosanitari, sentenza British Agrochemicals Association, cit., punto
31). Tale situazione rientra tuttavia nell’ambito di applicazione delle
disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci.
29 Gli Stati membri devono tuttavia verificare se l’importazione di un
prodotto fitosanitario che beneficia di un’AIC in un altro Stato membro
costituisca un’importazione parallela rispetto ad un prodotto che
beneficia già di un’AIC nello Stato membro di importazione, poiché sono
tenuti a garantire il rispetto degli obblighi e dei divieti previsti
dalla direttiva (v., in tal senso, citata sentenza British Agrochemicals
Association, punto 33).
30 Qualora si debba ritenere che il prodotto fitosanitario sia stato già
autorizzato nello Stato membro di importazione, le autorità competenti
di tale Stato devono far beneficiare il prodotto di cui trattasi dell’AIC
rilasciata al prodotto fitosanitario già presente sul mercato, a meno
che non vi ostino esigenze di tutela efficace della salute dell’uomo e
degli animali nonché di tutela dell’ambiente (v., in tal senso, citate
sentenze Smith & Nephew e Primecrown, punti 29 e 32, nonché British
Agrochemicals Association, punto 36). Pertanto, un prodotto
fitosanitario immesso nel territorio di uno Stato membro mediante
un’importazione parallela non beneficia né automaticamente, né in modo
incondizionato o assoluto dell’AIC rilasciata ad un prodotto
fitosanitario già presente sul mercato del detto Stato.
31 Nell’ipotesi in cui non si possa ritenere che il prodotto
fitosanitario sia stato già autorizzato nello Stato membro di
importazione, quest’ultimo può rilasciare un’AIC per tale prodotto
soltanto nell’osservanza delle condizioni previste dalla direttiva (v.
citate sentenze Smith & Nephew e Primecrown, punto 30, nonché British
Agrochemicals Association, punto 37), oppure vietare la sua immissione
in commercio e il suo uso.
32 Da quanto precede risulta che gli Stati membri hanno l’obbligo di
sottoporre l’importazione di prodotti fitosanitari nel loro territorio
ad una procedura di controllo, che può, come nella fattispecie, assumere
la forma di una procedura cosiddetta «semplificata» che è intesa a
verificare se il prodotto necessita di un’AIC o se si deve ritenere che
esso sia stato già autorizzato nello Stato membro di importazione. Al
riguardo, spetta alle autorità competenti dello Stato membro di
importazione esaminare, su domanda degli interessati, se sia possibile
concedere al prodotto di cui trattasi il beneficio di un’AIC rilasciata
a vantaggio di un prodotto fitosanitario già presente sul mercato di
tale Stato.
33 Tali constatazioni valgono, come ha osservato l’avvocato generale ai
paragrafi 40-47 delle sue conclusioni e come affermano sia gli Stati
membri che hanno presentato osservazioni alla Corte sia la Commissione
delle Comunità europee, indipendentemente dallo scopo dell’importazione
e, pertanto, esse sono applicabili anche agli agricoltori che importano
prodotti per il fabbisogno esclusivo della loro azienda.
34 Se gli agricoltori fossero dispensati dall’obbligo di sottoporsi a
una procedura semplificata di AIC, la valutazione della questione se un
prodotto possa beneficiare di un’AIC rilasciata a vantaggio di un altro
prodotto fitosanitario rientrerebbe nell’ambito di responsabilità dei
soli agricoltori. Orbene, da un lato, tale valutazione, alla luce di
ragioni imperative di interesse pubblico legate alla tutela della salute
umana e animale, nonché dell’ambiente, ed alla luce delle considerazioni
esposte al punto 30 della presente sentenza, non può che essere onere
delle autorità competenti dello Stato membro di importazione.
Dall’altro, un agricoltore non dispone in ogni circostanza degli
strumenti appropriati per poter procedere a tale valutazione in modo
affidabile, al di fuori della procedura prevista a tale scopo.
35 Inoltre, una dispensa di tal genere porrebbe in discussione non
soltanto il sistema istituito dalla direttiva, secondo cui l’immissione
in commercio e l’uso dei prodotti fitosanitari devono essere oggetto di
previa autorizzazione, ma anche l’efficacia del meccanismo di controllo
spettante agli Stati membri, in particolare ai sensi degli artt. 3, n.
1, e 17 della direttiva.
36 Ne consegue che uno Stato membro è legittimato ad esigere da una
persona che intende procedere all’importazione parallela di un prodotto
fitosanitario già autorizzato sul suo territorio che tale prodotto sia
sottoposto ad una procedura semplificata di AIC, anche qualora tale
importatore sia un agricoltore che importa il detto prodotto
esclusivamente per il fabbisogno della sua azienda.
37 Per quanto riguarda la conformità al diritto comunitario della
concessione a titolo personale di un’AIC in seguito ad una procedura
semplificata, nonché dell’obbligo di un importatore di denominare il
prodotto che costituisce oggetto di un’importazione parallela con il
proprio marchio e di pagare una tassa di EUR 800 in base a tale
procedura, occorre ricordare che spetta alle competenti autorità
nazionali vegliare sulla stretta osservanza dell’obiettivo essenziale
della normativa comunitaria, che consiste nella tutela della salute
umana e animale, nonché dell’ambiente. Tuttavia, il principio di
proporzionalità impone, per salvaguardare la libera circolazione delle
merci, che la normativa in esame sia applicata limitatamente a quanto è
necessario per raggiungere gli obiettivi di tutela dell’ambiente e della
salute umana ed animale legittimamente perseguiti (sentenze 10 settembre
2002, causa C‑172/00, Ferring, Racc. pag. I‑6891, punto 34, nonché 1°
aprile 2004, causa C‑112/02, Kohlpharma, Racc. pag. I‑3369, punto 14).
Sulla concessione individuale dell’AIC
38 Al riguardo, come l’avvocato generale ha osservato ai paragrafi 49 e
50 delle sue conclusioni e come fanno osservare i governi olandese e
finlandese, tenuto conto della pericolosità dei prodotti fitosanitari e
dei rischi legati al loro uso, la necessità di verificare in modo
efficace e affidabile il rispetto dei requisiti della direttiva può
giustificare il carattere individuale della concessione di un’AIC.
39 L’obiettivo secondo cui sul territorio di uno Stato membro non può
essere effettuato alcun uso dei prodotti fitosanitari senza che questi
ultimi siano stati sottoposti ad una procedura di controllo svolta dalle
autorità competenti di tale Stato, in quanto tale uso sarebbe
subordinato alle condizioni previste dall’AIC, può essere garantito
soltanto nel caso in cui ogni operatore sia obbligato a sottoporsi ad
una procedura semplificata di AIC, sia che esso abbia intenzione di
mettere il prodotto importato a disposizione di terzi, sia che abbia
intenzione di utilizzarlo egli stesso per il proprio fabbisogno.
40 Se, nel contesto di un’importazione parallela, l’AIC fosse legata
soltanto al prodotto importato e non alla persona dell’importatore,
l’onere di procedere alle necessarie verifiche incomberebbe a
quest’ultimo. Orbene, il fatto di consentire agli operatori di mettere a
disposizione di terzi o di utilizzare un prodotto fitosanitario che è
già stato oggetto di una procedura semplificata di AIC senza alcun
controllo preventivo potrebbe aumentare il rischio di un uso scorretto o
abusivo di tale prodotto. Infatti, da un lato, non sarebbe garantito che
gli operatori effettuino verifiche affidabili intese ad accertare se ed
a quali condizioni un prodotto fitosanitario che sia oggetto di
importazione parallela benefici di un’AIC rilasciata a vantaggio di un
altro prodotto. D’altro lato, neppure l’osservanza delle rigorose norme
concernenti l’etichettatura e l’imballaggio dei prodotti fitosanitari,
intese, in particolare, a garantirne il corretto utilizzo, potrebbe
essere efficacemente verificata dalle autorità competenti dello Stato
membro interessato.
41 Inoltre, le AIC possono essere oggetto di riesame e possono essere
annullate. In tali casi, come hanno osservato sia l’avvocato generale al
paragrafo 50 delle sue conclusioni sia il governo francese, gli Stati
membri devono essere in grado, in base ai motivi dell’annullamento dell’AIC,
di far ritirare nel più breve termine tutti i prodotti di cui trattasi
presenti sul loro territorio, il che non avverrebbe se l’AIC non avesse
carattere individuale e se soltanto la prima importazione parallela di
un prodotto fosse sottoposta ad una procedura semplificata di AIC.
42 Da quanto precede risulta che è giustificato che un’AIC rilasciata
nell’ambito di una procedura semplificata abbia carattere individuale.
43 Di conseguenza, l’importatore può essere assoggettato a una procedura
semplificata di AIC anche se il prodotto importato parallelamente abbia
già ottenuto l’AIC a vantaggio di un altro importatore parallelo.
Tuttavia, a partire dal momento in cui l’identità di tale prodotto con
un prodotto di riferimento è stata constatata dalle autorità competenti
dello Stato membro di importazione, le formalità amministrative che
incombono all’importatore parallelo nell’ambito della procedura
semplificata di AIC non dovrebbero, tenuto conto del principio di
proporzionalità, eccedere la registrazione della domanda di AIC. Tale
domanda deve contenere l’indicazione del prodotto di riferimento, nonché
l’impegno a rispettare le condizioni connesse all’utilizzo previste
dall’AIC relativa al prodotto di riferimento. L’amministrazione
competente deve decidere in un termine che non ecceda quello
strettamente necessario all’esame di tale domanda. Il protrarsi di tale
lasso di tempo può dipendere dalle verifiche che sono eventualmente
necessarie qualora la detta amministrazione sia in possesso di indizi
che le fanno presumere che il prodotto importato parallelamente possa
essere utilizzato in condizioni diverse da quelle del prodotto di
riferimento.
Sull’obbligo di designazione di un marchio
44 Per quanto riguarda l’obbligo di designare il prodotto fitosanitario
oggetto di importazione parallela con il marchio dell’operatore, il
governo francese, sostenuto dal governo olandese, afferma che esso non è
previsto dal diritto francese. Infatti, tale diritto disporrebbe
soltanto, ai sensi dell’allegato del decreto ministeriale 17 luglio
2001, che sia fornito a sostegno della domanda di AIC «il nome
commerciale proposto in Francia per il prodotto oggetto della domanda».
45 Al riguardo, va constatato che tale obbligo, sia che si tratti della
denominazione con un nome commerciale del prodotto interessato o della
designazione del medesimo con il marchio dell’operatore, non è idonea né
necessaria al conseguimento degli obiettivi di tutela della salute umana
e animale, nonché dell’ambiente, in occasione di un’importazione
parallela effettuata ai fini dell’uso di un prodotto per l’esclusivo
fabbisogno dell’azienda di un agricoltore.
46 Ne consegue che tale obbligo non può essere considerato giustificato
da motivi di tutela della salute umana e animale, nonché dell’ambiente,
in casi come quelli di cui trattasi nelle cause principali e, di
conseguenza, non può essere opposto agli interessati.
Sull’obbligo di pagare una tassa di EUR 800
47 Per quanto riguarda la tassa alla quale è assoggettato l’operatore
all’atto dell’importazione parallela di prodotti fitosanitari, riscossa
in occasione di una procedura semplificata di AIC, il governo francese
afferma che l’importo di EUR 800 sarebbe giustificato dal fatto che
l’amministrazione competente esamina sistematicamente ogni fascicolo ed
effettua verifiche presso le autorità competenti degli altri Stati
membri.
48 Anche se è innegabile che talune verifiche presso le autorità
competenti dello Stato membro di esportazione possono risultare
necessarie per valutare se un prodotto fitosanitario presenti un grado
di similitudine sufficiente con un prodotto di riferimento già
autorizzato nello Stato membro di importazione, tale modo di procedere
non può, in linea di massima, alla luce del principio di
proporzionalità, essere giustificato per ciascuna delle domande di AIC
presentate per lo stesso prodotto, per il quale tale autorizzazione è
stata concessa ad un altro operatore. Come si è constatato al punto 43
della presente sentenza, in tal caso, le formalità amministrative non
dovrebbero, in linea di principio, eccedere la registrazione della
domanda di AIC. Tuttavia, non si può escludere che si rivelino
necessarie verifiche supplementari, qualora l’amministrazione di cui
trattasi abbia motivo di ritenere che il prodotto di cui si chiede di
autorizzare l’importazione parallela possa essere utilizzato in
condizioni diverse da quelle del prodotto di riferimento e i requisiti
relativi all’immissione in commercio e all’uso di esso, fissati dall’AIC
concessa per tale prodotto, rischino di non essere rispettati
dall’importatore parallelo. Di conseguenza, la procedura semplificata di
AIC può comportare per le amministrazioni competenti, a seconda delle
formalità necessarie, costi diversi da un caso all’altro.
49 Per quanto riguarda l’importo delle tasse cui è assoggettato
l’importatore parallelo di prodotti fitosanitari, riscosse in occasione
di una procedura semplificata di AIC, esso deve essere proporzionato
alle spese generate dal controllo o dalle formalità amministrative
necessarie all’esame della domanda di AIC. Tale esigenza non può
tuttavia escludere una valutazione forfettaria di tali spese, qualora il
principio di proporzionalità sia rispettato dagli Stati membri. Al
giudice nazionale spetta valutare se, alla luce del complesso delle
circostanze di cui alle cause principali, tale esigenza sia soddisfatta.
50 In tale contesto, occorre risolvere la prima questione del senso che
uno Stato membro può subordinare ad una procedura semplificata di AIC
l’importazione parallela di un prodotto fitosanitario proveniente da un
altro Stato membro nel quale esso beneficia già di tale autorizzazione,
qualora l’importazione sia effettuata da un agricoltore esclusivamente
per il fabbisogno della sua azienda, e l’AIC così concessa sia specifica
per ogni operatore. Tale autorizzazione non può essere subordinata alla
designazione del prodotto importato con il marchio proprio
dell’operatore interessato quando quest’ultimo è un agricoltore che
effettua l’importazione parallela esclusivamente per il fabbisogno della
propria azienda. La detta autorizzazione non può essere assoggettata al
pagamento di un’imposta che non sia proporzionata alle spese generate
dal controllo o dalle formalità amministrative rese necessarie
dall’esame della domanda di autorizzazione. La valutazione forfettaria
di tali spese è tuttavia ammissibile, nell’osservanza del principio di
proporzionalità.
Sulla seconda questione
51 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede
essenzialmente se la citata sentenza Commissione/Francia possa essere
applicata alle importazioni parallele di prodotti fitosanitari
effettuate da agricoltori per i soli bisogni delle loro aziende. Tale
sentenza riguarda la compatibilità con le norme del Trattato relative
alla libera circolazione delle merci di una normativa francese relativa
alle importazioni individuali, non realizzate mediante trasporto
effettuato personalmente, di medicinali oggetto di regolare prescrizione
in Francia.
52 Alla luce della soluzione fornita alla prima questione, non è
necessario risolvere la seconda questione sollevata dal giudice del
rinvio.
Sulle spese
53 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
Uno Stato membro può subordinare ad una procedura semplificata di
autorizzazione all’immissione in commercio l’importazione parallela di
un prodotto fitosanitario proveniente da un altro Stato membro nel quale
esso beneficia già di tale autorizzazione, qualora l’importazione sia
effettuata da un agricoltore esclusivamente per il fabbisogno della sua
azienda e l’autorizzazione all’immissione in commercio così concessa sia
specifica per ogni operatore. Tale autorizzazione non può essere
subordinata alla designazione del prodotto importato con il marchio
proprio dell’operatore interessato quando quest’ultimo è un agricoltore
che effettua l’importazione parallela esclusivamente per il fabbisogno
della propria azienda. La detta autorizzazione non può essere
assoggettata al pagamento di un’imposta che non sia proporzionata alle
spese generate dal controllo o dalle formalità amministrative rese
necessarie dall’esame della domanda di autorizzazione. La valutazione
forfettaria di tali spese è tuttavia ammissibile, nell’osservanza del
principio di proporzionalità.
Firme
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