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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEA Sez. V, 7 Giugno 2007, procedimento C-278/06



AGRICOLTURA - Scadenza di un affitto rurale - Acquisto transitorio di un quantitativo di riferimento da parte di un concedente che non è produttore di latte e che non intende diventarlo - Trasferimento, nel più breve termine possibile, del quantitativo di riferimento ad un produttore, mediante un organismo statale deputato alle vendite - Regolamento (CEE) n. 3950/92, mod. dal regol. (CE) n. 1256/1999, Art. 7, n. 2. L’art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1256, deve essere interpretato nel senso che, alla scadenza di un contratto di affitto rurale relativo a un’azienda lattiera, il quantitativo di riferimento connesso a quest’ultima può tornare a disposizione del concedente a condizione che questi, non essendo produttore né intendendo divenire tale, trasferisca nel più breve termine, attraverso un organismo statale deputato alle vendite, il detto quantitativo ad un terzo che possieda la qualifica di produttore. CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. V, 7/06/2007, Sentenza n. C 278/06


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CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,



SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

7 giugno 2007(*)

«Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3950/92, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio n. 1256/1999 – Art. 7, n. 2 – Scadenza di un affitto rurale – Acquisto transitorio di un quantitativo di riferimento da parte di un concedente che non è produttore di latte e che non intende diventarlo – Trasferimento, nel più breve termine possibile, del quantitativo di riferimento ad un produttore, mediante un organismo statale deputato alle vendite»

Nel procedimento C‑278/06,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesverwaltungsgericht (Germania), con ordinanza 18 maggio 2006, pervenuta in cancelleria il 26 giugno 2006, nella causa tra

Manfred Otten

e

Landwirtschaftskammer Niedersachsen,

in presenza di:

Jonny Kück

e

Vertreterin des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dal sig. R. Schintgen, presidente di sezione, nonché dai sigg. A. Borg Barthet e M. Ilešič (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 29 marzo 2007,

considerate le osservazioni presentate:

– per il sig. Otten, dal sig. G.-W. Bieniek, Rechtsanwalt;

– per la Landwirtschaftskammer Niedersachsen, dalla sig.ra H. Steggewentz, in qualità di agente;

– per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e C. Blaschke, in qualità di agenti;

– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. J. Schieferer e F. Erlbacher nonché dalla sig.ra H. Tserepa-Lacombe, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1256 (GU L 160, pag. 73; in prosieguo: il «regolamento n. 3950/92»).

2 La domanda in esame è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il sig. Otten, già conduttore di terreni destinati ad azienda lattiera, e la Landwirtschaftskammer Niedersachsen (Camera dell’agricoltura della Bassa Sassonia), riguardante il trasferimento del quantitativo di riferimento di latte o di prodotti lattieri ad un concedente, allorché quest’ultimo, non essendo produttore di latte o di prodotti lattieri, trasferisce a sua volta, per il tramite di un organismo statale deputato alle vendite, il detto quantitativo nel più breve termine possibile ad un terzo provvisto della suddetta qualifica.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

3 Nel 1984, in ragione del persistere di uno squilibrio tra offerta e domanda nel settore lattiero, è stato introdotto un regime di prelievi supplementari sul latte mediante l’art. 5 quater del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13), come modificato dal regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856 (GU L 90, pag. 10). Ai sensi di tale disposizione, un prelievo supplementare è dovuto per i quantitativi di latte che superino un quantitativo di riferimento da determinare.

4 Le disposizioni generali per l’applicazione del prelievo supplementare sono state definite dal regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l’applicazione del prelievo di cui all’articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13).

5 Il regolamento n. 857/84 è stato abrogato dal regolamento n. 3950/92, che ha prorogato fino al 1° aprile 2000 tale regime di prelievo supplementare, previsto inizialmente sino al 1° aprile 1993.

6 L’art. 7, n. 2, del regolamento n. 3950/92 dispone quanto segue:

«Qualora non vi sia accordo tra le parti, nel caso di affitti rurali che scadono e non sono rinnovabili a condizioni analoghe, o in situazioni che abbiano analoghi effetti giuridici, i quantitativi di riferimento disponibili nelle aziende di cui trattasi sono trasferiti tutti o in parte ai produttori che li riprendono, secondo le disposizioni che gli Stati membri hanno adottato o adotteranno, tenendo conto degli interessi legittimi delle parti».

7 L’art. 8 di questo stesso regolamento così dispone:

«Per portare a termine la ristrutturazione della produzione lattiera o per migliorare l’ambiente, gli Stati membri possono applicare una o più delle seguenti misure secondo modalità che essi definiscono tenendo conto dei legittimi interessi delle parti:

(…)

b) stabilire, in base a criteri obiettivi, le condizioni alle quali i produttori possono ottenere, all’inizio di un periodo di dodici mesi e dietro preventivo pagamento, la riassegnazione, da parte dell’autorità competente o dall’organismo da essa designato, di quantitativi di riferimento liberati definitivamente alla fine del precedente periodo di dodici mesi da altri produttori dietro versamento, in una o più rate annuali, di un’indennità pari al pagamento anzidetto;

(…)

e) autorizzare, dietro richiesta del produttore all’autorità competente o all’organismo da essa designato, allo scopo di migliorare la struttura della produzione lattiera a livello dell’impresa o di consentire l’estensivizzazione della produzione, il trasferimento definitivo di quantitativi di riferimento senza corrispondente trasferimento di terre o viceversa.

(…)».

8 L’art. 9 del regolamento 3950/92 prevede quanto segue:

«Ai sensi del presente regolamento si intende per:

(…)

c) produttore, l’imprenditore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata sul territorio geografico di uno Stato membro,

– che vende latte o altri prodotti lattiero-caseari direttamente al consumatore

– e/o che effettua consegne all’acquirente;

(…)»

La normativa nazionale

9 Il regime di cessione dei quantitativi di riferimento per la produzione di latte o di prodotti lattieri è disciplinato dal regolamento di attuazione della disciplina sui prelievi supplementari (Zusatzabgabenverordnung), del 12 gennaio 2000 (BGB1. 2000 I, pag. 27; in prosieguo: il «regolamento ZAV»), entrato in vigore il 1º aprile 2000.

10 Ai sensi del regolamento ZAV, i quantitativi di riferimento possono ormai, in linea di principio, essere venduti soltanto in corrispondenza di tre date annuali, vale a dire il 1º aprile, il 1º luglio o il 30 ottobre, per il tramite di organismi statali deputati alle vendite, nell’ambito di un procedimento ben regolamentato e svincolato dalla superficie dei terreni destinati ad azienda lattiera.

11 Nella controversia principale, dato che il contratto di affitto rurale è stato stipulato prima del 1º aprile 2000, l’art. 7, n. 1, prima frase, del regolamento sui quantitativi garantiti nel settore del latte (Milchgarantiemengenverordnung) del 25 maggio 1984 (BGB1. 1984 I, pag. 720), come modificato dal trentatreesimo regolamento di modifica del 25 marzo 1996 (BGB1. 1996 I, pag. 535), trova applicazione in virtù del richiamo compiuto dall’art. 12, n. 2, prima frase, del regolamento ZAV. Ai sensi dell’art. 7, n. 1, prima frase, del regolamento sui quantitativi garantiti nel settore del latte, il quantitativo di riferimento deve tornare a disposizione del concedente in caso di scadenza del contratto di affitto rurale.

12 Qualora un quantitativo di riferimento venga trasferito ad un concedente che non possieda la qualità di produttore, l’art. 12, n. 2, prima frase, del regolamento ZAV impone l’attribuzione del 33% di questo quantitativo a favore della riserva del Land.

Causa principale e questione pregiudiziale

13 Nel 1974 il dante causa del sig. Otten aveva stipulato con il sig. Kück un contratto di affitto rurale a tempo indeterminato, riguardante terreni di superficie pari a 4,1862 ettari, ai fini della produzione di latte.

14 Nel 1984, nell’ambito dell’introduzione del sistema relativo ai prelievi supplementari a carico dei produttori di latte eccedenti i quantitativi di riferimento loro attribuiti, il dante causa del sig. Otten si è dunque visto attribuire un certo quantitativo di riferimento in virtù della detta superficie affittata per la produzione lattiera.

15 Nel corso dell’anno 2000 i sigg. Otten e Kück hanno risolto il loro contratto di affitto con effetto al 1° gennaio 2001. L’azienda è di conseguenza tornata a disposizione del sig Kück a tale data.

16 Su richiesta del sig. Kück, la Landwirtschaftkammer Hannover (Camera dell’agricoltura di Hannover) ha certificato al medesimo richiedente, con provvedimento amministrativo in data 14 febbraio 2001, modificato il 27 aprile successivo, il trasferimento a suo favore di un quantitativo di riferimento pari a kg 9 315. L’organismo suddetto ha anche disposto il ritiro di un quantitativo di riferimento pari a kg 4 588 e la contestuale attribuzione del medesimo alla riserva del Land, a motivo del fatto che il sig. Kück non era produttore.

17 Contro tale provvedimento il sig. Otten ha proposto un ricorso in opposizione, che è stato respinto dalla Landwirtschaftkammer Hannover.

18 Il sig. Otten ha quindi proposto un ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht Stade (Tribunale amministrativo di Stade) che ha annullato i suddetti provvedimenti amministrativi.

19 Con sentenza in data 16 marzo 2005, il Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo di appello della Bassa Sassonia) ha respinto l’appello interposto dalla Landwirtschaftkammer Niedersachsen. Il Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht ha ritenuto che, in caso di scadenza di un contratto di affitto rurale relativo a terreni destinati alla produzione di latte, il corrispondente quantitativo di riferimento può tornare a disposizione del concedente soltanto qualora questi sia produttore oppure trasferisca senza ritardo i terreni ad un altro produttore.

20 La Landwirtschaftskammer Niedersachsen ha proposto un ricorso per «Revision» dinanzi al Bundesverwaltungsgericht.

21 Quest’ultimo considera che, in conformità all’interpretazione della Corte nella sentenza 20 giugno 2002, causa C-401/99, Thomsen, (Racc. Pag. I-5775), l’acquisto transitorio da parte di un concedente che non sia produttore è sempre ammissibile qualora tale acquisto, da una parte, abbia carattere temporaneo e sia reso necessario dalla normativa nazionale e, dall’altra, conduca ad una nuova cessione in affitto a favore di un conduttore che abbia la qualifica di produttore. Il risultato finale di tali due cessioni è considerato, secondo l’interpretazione della detta sentenza operata dal giudice di rinvio, alla stregua di un’operazione unitaria di trasferimento del quantitativo di riferimento da un produttore ad un altro (sentenza Thomsen, cit., punto 43).

22 Questa interpretazione dovrebbe valere anche per la controversia principale, nella quale il trasferimento dei terreni è, nell’ambito della seconda operazione di cessione e ai sensi della nuova normativa nazionale, svincolato dal trasferimento dei quantitativi di riferimento.

23 Inoltre, in virtù di tale interpretazione, i quantitativi di riferimento sono utilizzati ai fini della produzione o della commercializzazione del latte, dimodoché il concedente che non sia produttore non possa ricavare vantaggi puramente finanziari mediante lo sfruttamento del valore di mercato dei detti quantitativi (sentenze 20 giugno 2002, causa C-313/99, Mulligan e a., Racc. pag. I-5719, punto 30, e Thomsen, cit., punto 39; in tal senso anche sentenza 13 aprile 2000, causa C-292/97, Karlsson e a., Racc. pag. I-2737, punto 57).

24 Alla luce di ciò, il Bundesverwaltungsgericht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’art. 7, n. 2, del regolamento n. 3950/92 (…) debba essere interpretato nel senso che, in caso di scadenza di un affitto rurale riguardante un’azienda lattiera o terreni destinati alla produzione di latte, i quantitativi di riferimento correlati all’azienda o ai terreni possono tornare a disposizione del concedente anche qualora questi non sia un produttore o non divenga tale, a condizione che il concedente medesimo trasferisca nel più breve termine il quantitativo di riferimento ad un terzo provvisto della detta qualifica di produttore tramite un organismo statale deputato alle vendite.»

Sulla questione pregiudiziale

25 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede se l’art. 7, n. 2, del regolamento n. 3950/92 debba essere interpretato nel senso che, in caso di scadenza di un affitto rurale riguardante un’azienda lattiera, il quantitativo di riferimento ad essa connesso può tornare a disposizione del concedente a condizione che questi, che non sia produttore e non intenda divenire tale, trasferisca nel più breve termine, tramite un organismo statale deputato alle vendite, il detto quantitativo ad un terzo provvisto di tale qualifica di produttore.

26 Occorre anzitutto ricordare come dall’economia generale della normativa comunitaria in materia di prelievo supplementare sul latte risulti che, in linea di principio, un quantitativo di riferimento può essere attribuito ad un imprenditore agricolo solo nei limiti in cui quest’ultimo abbia la qualità di produttore (v. in tal senso, in particolare, sentenza 26 ottobre 2006, causa C-275/05, Kibler, Racc. pag. I‑10569, punto 21, e la giurisprudenza ivi citata).

27 Infatti, conformemente all’art. 7, n. 2, del regolamento n. 3950/92, alla scadenza di un affitto rurale relativo ad un’azienda lattiera, il quantitativo di riferimento connesso alla stessa può, di norma, ritornare in tutto o in parte al concedente solo qualora questi abbia la qualità di produttore ai sensi dell’art. 9, lett. c), del detto regolamento (sentenza Thomsen, cit., punto 41).

28 In tale contesto, un acquisto transitorio dei quantitativi di riferimento da parte del concedente che non possegga la qualifica di produttore può essere ammesso, alla luce del diritto comunitario, solo in quanto sia necessario e abbia la più breve durata possibile (v., in tal senso, sentenza Thomsen, cit., punto 43).

29 Orbene, tale interpretazione è trasponibile alla fattispecie oggetto della causa principale. In primo luogo, risulta dal sesto ‘considerando’ del regolamento n. 1256/1999 che gli Stati membri possono organizzare il trasferimento dei quantitativi di riferimento in modo diverso dalle transazioni individuali tra produttori. In secondo luogo, risulta dal punto 43 della citata sentenza Thomsen che l’attribuzione transitoria dei quantitativi di riferimento per un lungo periodo a concedenti che non prevedono di divenire produttori è contraria, da una parte, all’economia generale della normativa comunitaria relativa al prelievo supplementare sul latte e, dall’altra, al principio secondo il quale un quantitativo di riferimento non può essere attribuito ad un imprenditore agricolo sprovvisto della qualifica di produttore di latte.

30 Il fatto che, nella causa principale, il trasferimento del quantitativo di riferimento sia svincolato dalla cessione dell’azienda non è idoneo a pregiudicare la detta interpretazione.

31 Infatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte, anche se un quantitativo di riferimento viene in linea di massima trasferito solo mediante il trasferimento dell’azienda alla quale è assegnato, a condizione che tale trasferimento rispetti le forme e le condizioni previste dall’art. 7 del regolamento n. 3950/92, ciò non toglie che i quantitativi di riferimento possono essere ceduti senza azienda nei casi di deroga previsti dal diritto comunitario (v., in tal senso, sentenza Mulligan, cit., punto 27, e la giurisprudenza ivi citata).

32 Occorre osservare al riguardo che l’art. 8, lett. b) ed e), del regolamento n. 3950/92 consente agli Stati membri di adottare separatamente o congiuntamente una o più misure ivi elencate, ma non consente loro di prevedere nuovi tipi di provvedimenti in tale settore (sentenza 14 ottobre 2004, causa C-173/02, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-9735, punto 26).

33 Gli Stati membri, infatti, possono, in conformità all’art. 8, lett. b), del regolamento n. 3950/92 e per portare a termine la ristrutturazione della produzione lattiera ovvero per migliorare l’ambiente, determinare in base a criteri obiettivi le condizioni secondo le quali i produttori possono ottenere all’inizio di un periodo di dodici mesi, dietro pagamento, la riassegnazione da parte dell’autorità competente o dell’organismo da essa designato, di quantitativi di riferimento liberati definitivamente da altri produttori alla fine del precedente periodo di dodici mesi.

34 In applicazione dell’art. 8, lett. e), del regolamento n. 3950/92, gli Stati membri possono anche autorizzare, dietro richiesta del produttore all’autorità competente o all’organismo da essa designato, il trasferimento definitivo di un quantitativo di riferimento senza la corrispondente azienda.

35 Ne consegue che il legislatore comunitario ha previsto la possibilità del trasferimento di quantitativi di riferimento, tramite un organismo statale deputato alle vendite, a un produttore senza cessione della corrispondente azienda.

36 L’interpretazione di cui sopra non è contraddetta dai punti 42 e 43 della citata sentenza Thomsen, relativa alla trasmissione di quantitativi di riferimento tenendo conto della superficie dei terreni adibiti ad azienda lattiera, dal momento che non risulta dalla detta pronuncia che il conduttore non potesse cedere il quantitativo di riferimento, attraverso un organismo statale deputato alle vendite, ad un terzo produttore senza l’azienda correlata al quantitativo stesso, e ciò nel più breve termine possibile dopo la scadenza del contratto di affitto.

37 Il fatto che, nella causa principale, il quantitativo di riferimento connesso a un’azienda lattiera ritorni temporaneamente al concedente privo della qualifica di produttore non è determinante, purché tale situazione non si protragga nel tempo e il quantitativo in questione sia trasferito nel più breve termine ad un terzo che possieda effettivamente la qualifica di produttore.

38 Di conseguenza, l’acquisto transitorio di un quantitativo di riferimento connesso ad un’azienda da parte di un concedente privo della qualifica di produttore, con successivo trasferimento di tale quantitativo ad un organismo statale deputato alle vendite dei detti quantitativi, al fine di permettere a quest’ultimo di vendere tale quantitativo a dei produttori nel più breve termine possibile, non può essere considerato in contrasto con l’art. 7, n. 2, del regolamento n. 3950/92.

39 Tale interpretazione è peraltro compatibile con l’obiettivo principale della detta disposizione del regolamento n. 3950/92, secondo il quale i quantitativi di riferimento non possono essere attribuiti a persone che ambiscano a trarre un vantaggio meramente finanziario da tale attribuzione (v., in tal senso, sentenza Thomsen, cit., punto 45).

40 Considerato quanto precede, occorre rispondere alla questione posta che l’art. 7, n. 2, del regolamento n. 3950/92 deve essere interpretato nel senso che, alla scadenza di un contratto di affitto rurale relativo a un’azienda lattiera, il quantitativo di riferimento connesso a quest’ultima può tornare a disposizione del concedente a condizione che questi, non essendo produttore né intendendo divenire tale, trasferisca nel più breve termine, attraverso un organismo statale deputato alle vendite, il detto quantitativo ad un terzo che possieda la qualifica di produttore.

Sulle spese

41 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1256, deve essere interpretato nel senso che, alla scadenza di un contratto di affitto rurale relativo a un’azienda lattiera, il quantitativo di riferimento connesso a quest’ultima può tornare a disposizione del concedente a condizione che questi, non essendo produttore né intendendo divenire tale, trasferisca nel più breve termine, attraverso un organismo statale deputato alle vendite, il detto quantitativo ad un terzo che possieda la qualifica di produttore.

Firme

 


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