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CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 25/10/2007, Procedimento
C-334/04
FAUNA E FLORA - AREE PROTETTE - Conservazione degli uccelli selvatici -
Zone di protezione speciale - IBA 2000 - Valore - Qualità dei dati - Criteri
- Potere discrezionale - Classificazione manifestamente insufficiente - Zone
umide - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 79/409/CEE - Allegato I.
Classificando come zone di protezione speciale territori il cui numero e la
cui superficie complessiva sono manifestamente inferiori al numero e alla
superficie complessiva dei territori che soddisfano i requisiti per essere
classificati come zone di protezione speciale ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e
2, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici, come modificata in particolare dalla
direttiva della Commissione 29 luglio 1997, 97/49/CE; - non individuando
nessuna zona di protezione speciale per salvaguardare il picchio muratore di
Krüper (Sitta krueperi), e individuando come zone di protezione
speciale zone in cui il marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis
desmarestii), l'avvoltoio degli agnelli (Gypaetus barbatus),
l'avvoltoio (Aegypius monachus), l'aquila anatraia minore (Aquila
pomarina), l'aquila imperiale (Aquila heliaca), la poiana codabianca (Buteo
rufinus), l'aquila del Bonelli (Hieraaetus fasciatus), il grillaio
(Falco naumanni), il falco della regina (Falco eleonorae), il lanario
(Falco biarmicus) e lo zigolo cinereo (Emberiza cineracea) non
sono sufficientemente rappresentati, la Repubblica ellenica, è venuta meno
agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 4, nn. 1 e 2, della
direttiva 79/409, come modificata dalla direttiva 97/49. CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 25/10/2007, Procedimento
C-334/04
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
25 ottobre 2007 (*)
«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 79/409/CEE - Allegato I -
Conservazione degli uccelli selvatici - Zone di protezione speciale -
IBA 2000 - Valore - Qualità dei dati - Criteri - Potere discrezionale -
Classificazione manifestamente insufficiente - Zone umide»
Nella causa C‑334/04,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226
CE, proposto il 30 luglio 2004,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M.
Patakia e dal sig. M. van Beek, in qualità di agenti, con domicilio
eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dalla sig.ra E. Skandalou, in qualità
di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
sostenuta da:
Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di
agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
Repubblica francese, rappresentata dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra
C. Jurgensen‑Mercier, in qualità di agenti, con domicilio eletto in
Lussemburgo,
Repubblica portoghese, rappresentata dal sig. L. Fernandes e dalla
sig.ra M. Lois, in qualità di agenti, con domicilio eletto in
Lussemburgo,
Repubblica di Finlandia, rappresentata dalla sig.ra T. Pynnä, in qualità
di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
intervenienti,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. L.
Bay Larsen, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, nonché dai sigg. P. Kūris
(relatore) e J. Klučka, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione
orale del 22 giugno 2006,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza
del 14 settembre 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Col presente ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla
Corte di dichiarare che,
- classificando come zone di protezione speciale (in prosieguo: le «ZPS»)
territori il cui numero e la cui superficie complessiva sono
manifestamente inferiori al numero e alla superficie complessiva dei
territori che soddisfano i requisiti per essere classificati come ZPS ai
sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979,
79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L
103, pag. 1), come modificata in particolare dalla direttiva della
Commissione 29 luglio 1997, 97/49/CE (GU L 223, pag. 9; in prosieguo: la
«direttiva 79/409»),
- individuando ZPS con una superficie manifestamente inferiore alla
superficie dei corrispondenti territori indicati nell'Inventory of
Important Bird Areas in the European Community (Inventario delle zone
importanti per l'avifauna nella Comunità europea) pubblicato nel 2000
(in prosieguo: l'«IBA 2000»), che soddisfano i requisiti per la
classificazione come ZPS,
- non individuando nessuna ZPS per molte specie di uccelli elencate
nell'allegato I della direttiva 79/409 o, viceversa, classificando come
ZPS zone in cui tali specie non sono sufficientemente rappresentate,
- non individuando nessuna ZPS per molte specie migratrici o, viceversa,
classificando come ZPS zone in cui tali specie non sono sufficientemente
rappresentate,
la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono
in forza dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva 79/409.
Contesto normativo
2 A termini del nono ‘considerando' della direttiva 79/409,
«(…) la preservazione, il mantenimento o il ripristino di una varietà e
di una superficie sufficienti di habitat sono indispensabili alla
conservazione di tutte le specie di uccelli; (…) talune specie di
uccelli devono essere oggetto di speciali misure di conservazione
concernenti il loro habitat per garantirne la sopravvivenza e la
riproduzione nella loro area di distribuzione; (…) tali misure devono
tener conto anche delle specie migratrici ed essere coordinate in vista
della costituzione di una rete coerente».
3 L'art. 1, n. 1, della direttiva 79/409 recita come segue:
«La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di
uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo
degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la
protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina
lo sfruttamento».
4 L'art. 2 della medesima direttiva così prevede:
«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare
la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un
livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche,
scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e
ricreative».
5 L'art. 4, nn. 1, 2 e 3, sempre della direttiva 79/409 dispone quanto
segue:
«1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali
di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la
sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di
distribuzione.
A tal fine si tiene conto:
a) delle specie minacciate di sparizione;
b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del
loro habitat;
c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa
o la loro ripartizione locale è limitata;
d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la
specificità del loro habitat.
Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle
variazioni dei livelli di popolazione.
Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione
speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla
conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione
di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si
applica la presente direttiva.
2. Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie
migratrici non menzionate nell'allegato I che ritornano regolarmente,
tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica
marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva per quanto
riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in
cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo,
gli Stati membri attribuiscono una importanza particolare alla
protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza
internazionale.
3. Gli Stati membri inviano alla Commissione tutte le informazioni
opportune affinché essa possa prendere le iniziative idonee per il
necessario coordinamento affinché le zone di cui al paragrafo 1, da un
lato, e 2, dall'altro, costituiscano una rete coerente e tale da
soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica
marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva».
Procedimento precontenzioso
6 Nel 2001 la Commissione rimproverava alla Repubblica ellenica di non
aver classificato come ZPS tutti i siti importanti per la conservazione
degli uccelli indicati nell'IBA 2000. Sulla base dei criteri
ornitologici ivi elencati e definiti, avrebbero dovuto essere
classificate come ZPS ai sensi della direttiva 79/409 centottantasei
(186) zone importanti per la conservazione degli uccelli, per una
superficie totale di 3 320 027 ettari, pari al 25,2% del territorio
nazionale.
7 L'11 ottobre 2001 le autorità greche trasmettevano alla Commissione
una serie di proposte di costituzione di nuove ZPS, ampliamento di ZPS
già esistenti e cancellazione di ZPS ormai inglobate in altre. Tali
proposte non erano, però, corredate né da dati geografici, soprattutto
indicazioni di superficie, né dalle informazioni tecniche necessarie a
portare a termine la classificazione dei siti come ZPS conformemente
all'art. 4, n. 3, della direttiva 79/409. La Commissione concludeva,
perciò, che la Repubblica ellenica era venuta meno agli obblighi ad essa
incombenti in forza dell'art. 4, nn. 1 e 2, della detta direttiva, e la
diffidava.
8 Alla lettera di diffida il governo ellenico replicava, il 25 marzo
2002, che la metodologia e i criteri di elaborazione dell'IBA 2000 erano
in parte inadeguati, e che aveva incontrato difficoltà a classificare
come ZPS taluni siti compresi nell'inventario. Dopodiché le autorità
greche s'impegnavano ad inviare alla Commissione l'elenco di una
quarantina di nuovi siti che intendevano classificare come ZPS.
9 Con lettera 30 settembre 2002 le autorità greche trasmettevano le
informazioni cartografiche e tecniche ancora necessarie alla
classificazione come ZPS dei siti compresi nell'elenco dell'11 ottobre
2001. Sulla loro scorta la Commissione constatava che la Repubblica
ellenica aveva classificato 110 ZPS di superficie complessiva pari a 811
236 ettari. Nulla veniva comunicato, invece, circa la designazione di
altre ZPS sicché, il 19 dicembre 2002, la Commissione inviava al detto
Stato un parere motivato, intimandogli di provvedere entro due mesi.
10 Nella prima risposta al parere motivato, datata 20 febbraio 2003, le
autorità greche fornivano alla Commissione informazioni tecniche e
cartografiche relative a 51 siti, proponendo per 10 di loro una
riduzione di superficie.
11 La Commissione prendeva atto di tale risposta e di quelle successive
del 5 maggio e 2 dicembre 2003, tuttavia, non soddisfatta dei progressi
della Repubblica ellenica, proponeva il presente ricorso.
12 Con ordinanza del presidente della Corte 10 dicembre 2004, il Regno
di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese e la
Repubblica di Finlandia sono stati ammessi a intervenire a sostegno
delle conclusioni della Repubblica ellenica.
Sul ricorso
Sul primo e sul secondo addebito, vertenti sulla classificazione come
ZPS di territori manifestamente inferiori, in numero e in superficie
complessiva, ai territori classificabili come ZPS ai sensi della
direttiva 79/409 e sull'individuazione di ZPS con una superficie
manifestamente inferiore alla superficie dei corrispondenti territori
indicati nell'IBA 2000
13 Occorre osservare, in limine, che i due primi addebiti della
Commissione vanno considerati come uno solo, relativo all'omessa o
all'insufficiente classificazione come ZPS di territori indicati
nell'IBA 2000.
Argomenti delle parti
14 Secondo la Commissione, delle [186] zone importanti per la
conservazione degli uccelli classificabili come ZPS ai sensi dell'art.
4, n. 1, della direttiva 79/409, 45 non state per nulla oggetto di
classificazione e 141 sono state classificate dalla Repubblica ellenica
solo in parte. Tali [141] zone formano 151 ZPS, per le quali non ci sono
stati atti giuridicamente vincolanti, dato che nessuna decisione
congiunta dei Ministri per l'Ambiente, per il Territorio e i Lavori
pubblici e per l'Agricoltura è mai stata notificata alla Commissione.
Per di più, sono stati classificati come ZPS in tutto 1 360 069 ettari,
ossia appena il 40% della superficie totale delle 186 zone importanti
per la conservazione degli uccelli indicate nell'IBA 2000.
15 La Commissione, infine, osserva che le zone importanti per la
conservazione degli uccelli comprese nell'IBA 2000 e classificate solo
in parte sarebbero, più precisamente, zone umide di cui all'art. 4, n.
2, della direttiva 79/409, in particolare zone umide d'importanza
internazionale come definite nella convenzione, firmata a Ramsar il 2
febbraio 1971, relativa alle zone umide di importanza internazionale,
soprattutto come habitat degli uccelli acquatici (in prosieguo: la
«convenzione di Ramsar»).
16 Il governo ellenico ammette che 45 zone importanti per la
conservazione degli uccelli recensite nell'IBA 2000 non sono state
classificate come ZPS, ma precisa che saranno riesaminate nell'ambito
del «Programma di verifica di 69 zone importanti per l'avifauna ai fini
della loro classificazione come ZPS. Elaborazione di proposte
d'intervento per la tutela di specie prioritarie» dell'11 febbraio 2004
(in prosieguo: il «programma di verifica»).
17 Il detto governo fa inoltre presente che le 151 zone attualmente
classificate come ZPS sono state individuate sulla base dei più recenti
dati ornitologici, quali presentati dalle autorità elleniche competenti
e da un comitato interministeriale speciale con la partecipazione della
Elleniki Ornithologiki Etaireia (Società ellenica di ornitologia; in
prosieguo: l'«EOE»).
18 Quanto, infine, alle zone umide, quelle importanti per la
conservazione degli uccelli sarebbero state tutte classificate come ZPS.
In particolare, le zone umide di importanza internazionale, escluse
quelle del delta di Nestou e Vistonida, sarebbero classificate come ZPS
per più dell'85% della loro superficie. Anche le distese d'acqua marina
appartenenti alle zone umide definite dalla convenzione di Ramsar
sarebbero comprese fra le ZPS. Non tutte le zone così definite
sarebbero, però, ZPS, perché alcune di esse non presenterebbero un
interesse ornitologico che permetta di classificarle come meritevoli di
protezione speciale.
19 In conclusione, il governo ellenico ritiene che, sebbene il numero e
la superficie dei siti classificati come ZPS siano inferiori al numero e
alla superficie delle zone importanti per la conservazione degli uccelli
elencate nell'IBA 2000, la classificazione operata non sia
manifestamente insufficiente, giacché delle 186 zone importanti per la
conservazione degli uccelli elencate nel detto inventario ne sarebbero
state classificate come ZPS 141, dunque più della metà, per un totale di
151 ZPS in tutta la Grecia.
20 Secondo il governo spagnolo, l'IBA 2000 avrebbe il limite, in
particolare, di non essere stato riveduto da nessuna delle
amministrazioni pubbliche competenti per l'ambiente che garantisca la
precisione e l'esattezza dei suoi dati, sicché non potrebbe avere lo
stesso valore dell'Inventory of Important Bird Areas in the European
Community pubblicato nel 1989 (in prosieguo: l'«IBA 89»).
21 Il governo francese definisce l'IBA 2000 un riferimento utile, ma non
sufficiente a far classificare come ZPS, ai sensi della direttiva
79/409, tutti i siti che elenca, e osserva che tale direttiva non fissa
criteri di individuazione delle ZPS in termini di superficie totale o
percentuale.
22 Il governo portoghese è del parere che agli Stati membri debba essere
concesso un termine ragionevole per condurre i necessari studi.
Inventari come l'IBA 2000 costituirebbero punti di riferimento noti e
incontestabili, ma non matrici quantitative utili a verificare
l'adempimento degli obblighi imposti dalla direttiva 79/409.
23 Il governo finlandese considera il ricorso all'IBA 2000 un onere
sproporzionato, perché gli Stati membri sarebbero costretti a provare
scientificamente, per ogni sito elencato nel detto inventario ma non
classificato come ZPS, che esso non soddisfa tutti i requisiti previsti
per tale classificazione.
Giudizio della Corte
24 Occorre ricordare che l'art. 4 della direttiva 79/409 prevede un
regime specificamente mirato e rafforzato sia per le specie elencate
nell'allegato I sia per le specie migratrici ivi non comprese, che trova
giustificazione nel fatto che si tratta, rispettivamente, delle specie
più minacciate e delle specie che costituiscono patrimonio comune della
Comunità (sentenza 13 luglio 2006, causa C‑191/05,
Commissione/Portogallo, Racc. pag. I‑6853, punto 9 e giurisprudenza ivi
citata). Risulta, del resto, dal nono ‘considerando' di tale direttiva
che la preservazione, il mantenimento o il ripristino di una varietà e
di una superficie sufficienti di habitat sono indispensabili alla
conservazione di tutte le specie di uccelli. Gli Stati membri hanno
dunque l'obbligo di adottare le misure necessarie alla conservazione di
dette specie (sentenza 28 giugno 2007, causa C‑235/04,
Commissione/Spagna, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 23).
25 A tal fine, l'aggiornamento dei dati scientifici è necessario per
determinare la situazione delle specie più minacciate e di quelle che
costituiscono patrimonio comune della Comunità e per classificare, poi,
come ZPS i territori maggiormente idonei. È perciò importante utilizzare
i più recenti dati scientifici disponibili entro il termine fissato nel
parere motivato (sentenza Commissione/Spagna, cit., punto 24).
26 A tale riguardo va ricordato che gli inventari nazionali, fra cui
l'IBA 2000 elaborato dall'EOE, hanno rivisitato il primo studio
paneuropeo realizzato nell'IBA 89 fornendo dati scientifici più precisi
e aggiornati.
27 Tenuto conto del carattere scientifico dell'IBA 89 e della mancata
produzione da parte di uno Stato membro di prove scientifiche idonee a
dimostrare che si sarebbero potuti adempiere gli obblighi derivanti
dall'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva 79/409 anche classificando come
ZPS siti diversi da quelli risultanti dal detto inventario e ricoprenti
una superficie totale inferiore a quella di questi ultimi, la Corte ha
dichiarato che tale inventario, pur non essendo giuridicamente
vincolante, poteva essere utilizzato dalla Corte medesima come elemento
di riferimento per valutare se uno Stato membro avesse classificato un
numero ed una superficie sufficienti di territori come ZPS ai sensi
delle citate disposizioni della direttiva 79/409 (v., in tal senso,
sentenze 19 maggio 1998, causa C‑3/96, Commissione/Paesi Bassi, Racc.
pag. I‑3031, punti 68‑70; 20 marzo 2003, causa C‑378/01,
Commissione/Italia, Racc. pag. I‑2857, punto 18, e Commissione/Spagna,
cit., punto 26).
28 Si deve constatare che l'IBA 2000 offre un elenco aggiornato delle
zone importanti per la conservazione degli uccelli in Grecia il quale,
in mancanza di prove scientifiche contrarie, costituisce un elemento di
riferimento che consente di valutare se tale Stato abbia classificato
come ZPS un numero e una superficie di territori sufficienti per offrire
protezione a tutte le specie di uccelli elencate all'allegato I della
direttiva 79/409, nonché alle specie migratrici ivi non comprese.
29 Ebbene, come ha precisato proprio il governo ellenico, i dati
contenuti nell'IBA 2000 relativi alla Grecia sono stati determinati
principalmente dall'EOE. La stessa scelta delle 151 ZPS è stata
effettuata in collaborazione con detto organismo, che ha fornito
l'assistenza scientifica e tecnica necessaria.
30 Nella fattispecie è pacifico che la Repubblica ellenica, non avendo
concluso il programma di verifica, i risultati del quale non erano,
infatti, ancora disponibili alla scadenza del termine impartito col
parere motivato, e non avendo comunicato alla Commissione entro quella
data le informazioni sul metodo applicato in tale programma e altri dati
scientifici, non ha fornito argomenti idonei a confutare i risultati
dell'IBA 2000.
31 L'argomento secondo cui sarebbe necessario accordare agli Stati
membri un termine ragionevole perché conducano studi a lungo termine di
osservazione e cartografia per definire le zone importanti per la
conservazione degli uccelli non può valere.
32 Come ha osservato l'avvocato generale ai paragrafi 48 e 49 delle
conclusioni, infatti, se la responsabilità della classificazione delle
ZPS grava unicamente sugli Stati membri, che devono a tal fine formarsi
sui migliori dati scientifici disponibili, non per questo l'obbligo di
classificazione è inoperante fino a quando le autorità competenti non
abbiano interamente esaminato e verificato le nuove conoscenze
scientifiche. Esso sussiste, invece, fin dal giorno in cui è scaduto il
termine per la trasposizione della direttiva 79/409, vale a dire, nel
caso della Repubblica ellenica, fin dal 6 aprile 1981.
33 Tutto ciò considerato, si deve constatare che, in mancanza di studi
scientifici che confutino i suoi risultati, l'IBA 2000 costituisce il
documento più aggiornato e puntuale per l'individuazione dei siti
maggiormente idonei in numero e in superficie alla conservazione degli
uccelli.
34 Quanto, poi, al carattere manifestamente insufficiente della
classificazione come ZPS di siti idonei ai sensi dell'art. 4, n. 1,
della direttiva 79/409, dobbiamo ricordare che gli Stati membri sono
tenuti a classificare come ZPS tutti i siti che, secondo i criteri
ornitologici, appaiano come i più idonei alla conservazione delle specie
di cui trattasi (sentenza Commissione/Paesi Bassi, cit., punto 62).
35 Nella fattispecie è pacifico che, coprendone solo 141, le 151 ZPS
individuate dalla Repubblica ellenica valgono a proteggere solamente il
40% della superficie totale delle 186 zone importanti per la
conservazione degli uccelli recensite nell'IBA 2000. [Le residue] 45
zone importanti per la conservazione degli uccelli, che rappresentano il
60% della superficie totale succitata, non sono dunque classificate come
ZPS.
36 Occorre allora constatare che, in mancanza di dati scientifici che
confutino i risultati dell'IBA 2000, la Repubblica ellenica ha
classificato come ZPS territori in numero e in superficie complessiva
manifestamente inferiori a quelli considerati i più idonei alla
conservazione delle specie di cui trattasi. Sul punto occorre pertanto
accogliere il ricorso.
37 Riguardo, infine, alla classificazione parziale delle zone importanti
per la conservazione degli uccelli, in particolare delle zone umide,
risulta dall'art. 4, n. 2, della direttiva 79/409 che gli Stati membri
attribuiscono particolare rilevanza alla loro protezione, specialmente
se zone d'importanza internazionale (sentenza Commissione/Spagna, cit.,
punto 81).
38 Dall'IBA 2000 risulta, invero, che 32 zone umide ospitano più dell'1%
delle popolazioni biogeografiche di uccelli acquatici e altre 49 più
dell'1% delle popolazioni migratrici di uno o più uccelli acquatici.
39 Occorre, pertanto, verificare se, come sostiene la Commissione, la
Repubblica ellenica abbia classificato come ZPS un numero di zone umide
d'importanza internazionale, segnatamente quelle definite nella
convenzione di Ramsar, che copre solo in parte la superficie delle
relative zone importanti per la conservazione degli uccelli indicate
nell'IBA 2000, nonché se, sempre secondo la Commissione, taluni
territori che soddisfano i criteri della detta convenzione e sono al
contempo menzionati nell'IBA 2000 come zone importanti per la
conservazione degli uccelli debbano, e non lo sono ancora, essere
classificati come ZPS conformemente all'art. 4, n. 2, della direttiva
79/409.
40 A titolo di esempio di zone umide di importanza internazionale che
non sono state classificate come ZPS, o sono classificate per meno del
50% della loro superficie, la Commissione cita i siti nn. 45 (Lake
Vegoritis and Lake Petron), 91 (Lakes Trichonida and Lysimachia), 99 (Kotychi
Lagoon), 166 (Mount Dikios, Cape Louros, Lake Psalidi and Alyki) e 180
(Lake Kourna, Almyrou Delta and Georgioupolis Beach), con riferimento ai
quali il governo ellenico spiega perché non ci sia coincidenza tra le
zone importanti per la conservazione degli uccelli recensite nell'IBA
2000 e le zone che ha classificato come ZPS.
41 Più precisamente, riguardo al sito n. 45, il governo ellenico fa
valere che solo il lago Patron (Lake Patron) deve essere classificato
ZPS, in quanto l'unico ad ospitare il marangone minore (Phalacrocorax
pygmaeus). Lo stesso varrebbe per il sito n. 91, dove solo il lago
Lysimachia (Lake Lysimachia) è importante per la moretta tabaccata (Aythya
nyroca).
42 Si deve ricordare che il margine di discrezionalità di cui gli Stati
membri dispongono nella scelta dei territori più idonei per la
determinazione delle ZPS riguarda l'attuazione dei criteri ornitologici
ai fini dell'identificazione dei territori più idonei alla conservazione
delle specie di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza
Commissione/Paesi Bassi, cit., punto 61).
43 Ora, come ha osservato l'avvocato generale al paragrafo 54 delle
conclusioni, i due territori suddetti sono stati scelti in base ai
criteri definiti nella convenzione di Ramsar per l'importanza del
marangone minore e della moretta tabaccata. Poiché la Commissione non
contesta la carenza d'interesse delle superfici non popolate da tali due
specie, sul punto l'argomento della Repubblica ellenica deve essere
accolto.
44 Quanto al sito n. 166, l'IBA 2000 lo descrive come territorio di
montagna, dominato da macchia e foreste, anche con zone umide; un
importante luogo di riproduzione e di passaggio dei rapaci.
45 Ebbene, in mancanza di dati scientifici contrari, il sito n. 166
incluso nell'IBA 2000 appare il più idoneo alla conservazione delle
dette specie (sentenza Commissione/Paesi Bassi, cit., punto 62).
Pertanto, la classificazione come ZPS solo dei laghi Psalidi e Alyki (Lakes
Psalidi and Alyki), in quanto zone umide, non assolve interamente gli
obblighi derivanti dall'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva 79/409. Sul
punto occorre pertanto accogliere il ricorso della Commissione.
46 Dei siti nn. 99 e 180 il governo ellenico esclude un'importanza
ornitologica. In mancanza di una valutazione scientifica, la Commissione
non è d'accordo. Poiché il governo ellenico non ha prodotto prove
scientifiche contrarie entro il termine concesso nel parere motivato,
sul punto occorre accogliere il ricorso della Commissione.
47 Quanto agli altri siti menzionati dalla Commissione, vale a dire i
siti nn. 59 (Pinios Delta), 61 (Reservoirs of former Lake Karla), 89
(Lake Amvrakia), 98 (Kalogria lagoon, Strofilia forest and Lamia marshes),
parti importanti dei quali non sono classificate come ZPS, 132 (Lakes
Khortaro and Alyki, Moudros gulf, Diapori fen and Fakos peninsula), dove
il golfo di Moudros non è classificato come ZPS, e 138 (Gera Gulf-Dipi
and Haramida marshes, Lesvos), che è classificato solo in parte ZPS, si
deve constatare che la Repubblica ellenica ha annunciato di sottoporli
prossimamente a verifica.
48 Tutto ciò considerato, si deve concludere che, in mancanza di dati
scientifici contrari ai risultati dell'IBA 2000, la Repubblica ellenica,
che ha classificato come ZPS territori in numero e in superficie
complessiva manifestamente inferiori a quelli classificabili, è venuta
meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 4, nn. 1 e 2,
della direttiva 79/409.
Sul terzo e sul quarto addebito, vertenti sull'omessa individuazione di
ZPS per molte specie di uccelli elencate all'allegato I della direttiva
79/409, nonché per molte specie migratrici ivi non comprese, ovvero
sulla classificazione come ZPS di zone dove tali specie non sono
sufficientemente rappresentate
Argomenti delle parti
49 Secondo la Commissione, le specie di uccelli seguenti, vale a dire il
marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis desmarestii),
l'avvoltoio degli agnelli (Gypaetus barbatus), l'avvoltoio (Aegypius
monachus), l'aquila anatraia minore (Aquila pomarina), l'aquila
imperiale (Aquila heliaca), la poiana codabianca (Buteo rufinus),
l'aquila del Bonelli (Hieraaetus fasciatus), il grillaio (Falco naumanni),
il falco della regina (Falco eleonorae), il lanario (Falco biarmicus),
il picchio muratore di Krüper (Sitta krueperi) e lo zigolo cinereo (Emberiza
cineracea), elencate all'allegato I della direttiva 79/409, non sono
sufficientemente tutelate tramite ZPS.
50 Riguardo alle specie migratrici, la Commissione osserva che numerosi
siti individuati nell'IBA 2000 sono altresì molto importanti per tali
specie, che sono protette dall'art. 4, n. 2, della direttiva 79/409. Si
tratta, in particolare, di alcuni anseriformi, delle caradriformi e di
altre specie, più comuni, comprese nell'allegato I della direttiva, che
qui sostano nelle migrazioni o svernano.
51 Il governo ellenico ritiene le specie di cui all'allegato I della
direttiva 79/409 sufficientemente protette, eccezion fatta per la poiana
codabianca, il grillaio, il picchio muratore di Krüper e lo zigolo
cinereo. Quanto all'aquila imperiale, precisa che prove più recenti
saranno disponibili non appena completato lo studio relativo ai dieci
siti pilota.
52 Il detto governo osserva anche che, per verificare se una specie sia
sufficientemente protetta, il raffronto tra la popolazione tutelata
tramite ZPS e quella recensita nell'IBA 2000 non può costituire il solo
ed unico criterio. Sarebbe ben possibile che, secondo la ripartizione di
tale specie all'interno di un sito, il gruppo di criteri C (quello
concernente i paesi dell'Unione europea) enunciati nell'IBA 2000 non
sia, relativamente a quella specie, soddisfatto.
53 Quanto alla metodologia e ai criteri applicati, la Commissione fa
valere che le autorità greche, da un lato, contestano in taluni casi i
criteri esposti nell'IBA 2000, mentre li utilizzano in altri, cadendo
così in contraddizione, e, dall'altro, fondano le loro argomentazioni
sull'importanza di determinati siti, laddove l'obiettivo è la protezione
delle specie.
Giudizio della Corte
54 Con il terzo e il quarto addebito la Commissione lamenta che la
Repubblica ellenica non abbia classificato ZPS per molte specie di
uccelli elencate nell'allegato I della direttiva 79/409, nonché per
molte specie migratrici ivi non comprese, o abbia classificato come ZPS
zone in cui tali specie non sono sufficientemente rappresentate.
55 Vanno subito respinte le conclusioni della Commissione secondo cui la
Repubblica ellenica, non classificando ZPS per molte specie di uccelli
elencate all'allegato I della direttiva 79/409, nonché per le specie
migratrici ivi non comprese, è venuta meno agli obblighi che ad essa
incombono ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva 79/409.
56 Dal procedimento risulta, infatti, che, delle specie elencate
all'allegato I della direttiva 79/409, l'unica per la quale il
principale sito di riproduzione non è stato classificato come ZPS è il
picchio muratore di Krüper (Sitta krueperi) e che per nessuna delle
specie migratrici non comprese nell'allegato non è stata classificata
alcuna zona. Il governo ellenico ha ammesso espressamente l'addebito
della Commissione quanto al picchio muratore di Krüper, sicché occorre
accogliere le conclusioni della Commissione relative all'omessa
designazione di ZPS solamente riguardo a tale specie.
57 Con l'addebito relativo all'individuazione come ZPS di zone in cui
molte specie di uccelli elencate all'allegato I della direttiva 79/409 e
molte specie migratrici ivi non menzionate non sarebbero
sufficientemente rappresentate, la Commissione allega, con particolare
riferimento alla popolazione di dodici specie di uccelli, che le ZPS
individuate dalla Grecia coprono superfici insufficienti rispetto a
quelle in cui, secondo l'IBA 2000, sono presenti tali specie.
58 Dal momento che il governo ellenico ha espressamente ammesso tale
addebito per la poiana codabianca, il grillaio e lo zigolo cinereo,
occorre accogliere il ricorso relativamente a tali specie.
59 Per quanto riguarda le altre specie, vale a dire il marangone dal
ciuffo, l'avvoltoio degli agnelli, l'avvoltoio, l'aquila anatraia
minore, l'aquila imperiale, l'aquila del Bonelli, il falco della regina
e il lanario, si deve constatare che, rinviando al programma di
verifica, nonché allo studio dei dieci siti pilota tutti ancora in corso
di valutazione, e non notificando lo studio dell'EOE relativo
all'avvoltoio, il governo ellenico non ha presentato studi scientifici
idonei a confutare i risultati dell'IBA 2000 e a dimostrare che sono
state classificate come ZPS zone in cui le dette specie sono
sufficientemente rappresentate. Sul punto occorre pertanto accogliere il
ricorso della Commissione.
60 Tutto ciò considerato, si deve concludere che, non individuando ZPS
per salvaguardare il picchio muratore di Krüper e, viceversa,
individuando come ZPS zone in cui il marangone dal ciuffo, l'avvoltoio
degli agnelli, l'avvoltoio, l'aquila anatraia minore, l'aquila
imperiale, la poiana codabianca, l'aquila del Bonelli, il grillaio, il
falco della regina, il lanario e lo zigolo cinereo non sono
sufficientemente rappresentati, la Repubblica ellenica è venuta meno
agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 4, nn. 1 e 2,
della direttiva 79/409.
61 Pertanto, il ricorso proposto dalla Commissione deve ritenersi
fondato.
62 Alla luce di quanto sopra esposto, occorre dichiarare quanto segue:
- classificando come ZPS territori il cui numero e la cui superficie
complessiva sono manifestamente inferiori al numero e alla superficie
complessiva dei territori che soddisfano i requisiti per essere
classificati come ZPS ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva
79/409;
- non individuando nessuna ZPS per la specie del picchio muratore di
Krüper; e
- individuando come ZPS zone in cui il marangone dal ciuffo, l'avvoltoio
degli agnelli, l'avvoltoio, l'aquila anatraia minore, l'aquila
imperiale, la poiana codabianca, l'aquila del Bonelli, il grillaio, il
falco della regina, il lanario e lo zigolo cinereo non sono
sufficientemente rappresentati,
la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono
in forza dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva 79/409.
Sulle spese
63 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché
la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica ellenica, rimasta
sostanzialmente soccombente, deve essere condannata alle spese. Il Regno
di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese e la
Repubblica di Finlandia, conformemente all'art. 69, n. 4, primo comma,
del regolamento di procedura, sopportano le spese relative al proprio
intervento.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) La Repubblica ellenica,
- classificando come zone di protezione speciale territori il cui numero
e la cui superficie complessiva sono manifestamente inferiori al numero
e alla superficie complessiva dei territori che soddisfano i requisiti
per essere classificati come zone di protezione speciale ai sensi
dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979,
79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, come
modificata in particolare dalla direttiva della Commissione 29 luglio
1997, 97/49/CE,
- non individuando nessuna zona di protezione speciale per salvaguardare
il picchio muratore di Krüper (Sitta krueperi), e
- individuando come zone di protezione speciale zone in cui il marangone
dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis desmarestii), l'avvoltoio degli
agnelli (Gypaetus barbatus), l'avvoltoio (Aegypius monachus), l'aquila
anatraia minore (Aquila pomarina), l'aquila imperiale (Aquila heliaca),
la poiana codabianca (Buteo rufinus), l'aquila del Bonelli (Hieraaetus
fasciatus), il grillaio (Falco naumanni), il falco della regina (Falco
eleonorae), il lanario (Falco biarmicus) e lo zigolo cinereo (Emberiza
cineracea) non sono sufficientemente rappresentati,
è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 4,
nn. 1 e 2, della direttiva 79/409, come modificata dalla direttiva
97/49.
2) Per il resto il ricorso è respinto.
3) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
4) Il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese
e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese.
Firme
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