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CORTE DI
GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA Sez. II, 14 Giugno 2007, causa C‑339/06
AGRICOLTURA - ZOOTECNIA - Alimentazione animale - Candida guilliermondii
- Direttiva 2004/116/CE - Allegato della direttiva 82/471/CEE - Mancato
recepimento entro il termine stabilito - Inadempimento da parte di uno
Stato. Non avendo adottato, entro il termine previsto, le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
direttiva della Commissione 23 dicembre 2004, 2004/116/CE, che modifica
l’allegato della direttiva del Consiglio 82/471/CEE per quanto concerne
l’inclusione della Candida guilliermondii, la Repubblica italiana è venuta
meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva.
CORTE DI GIUSTIZIA C.E. Sez. VIII, 21 Giugno 2007, causa C‑339/06
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
«Inadempimento da parte di uno Stato - Direttiva 2004/116/CE - Allegato
della direttiva 82/471/CEE - Alimentazione animale - Candida
guilliermondii - Mancato recepimento entro il termine stabilito»
Nella causa C‑339/06,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226
CE, proposto il 3 agosto 2006,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra C.
Cattabriga, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità
di agente, assistito dal sig. S. Fiorentino, avvocato dello Stato, con
domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta dal sig. E. Juhász (relatore), presidente di sezione, dalla
sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz‑Jarabo Colomer
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla
Corte di constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per
conformarsi alla direttiva della Commissione 23 dicembre 2004,
2004/116/CE, recante modifica dell’allegato della direttiva 82/471/CEE
del Consiglio per quanto concerne l’inclusione della Candida
guilliermondii (GU L 379, pag. 81; in prosieguo: la «direttiva») o,
comunque, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, è
venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale
direttiva.
2 La direttiva 2004/116 ha per oggetto la modifica dell’allegato della
direttiva del Consiglio 30 giugno 1982, 82/471/CEE, relativa a taluni
prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali (GU L 213, pag. 8),
per farvi figurare la sostanza Candida guilliermondii affinché
l’utilizzo di questo lievito nel campo della nutrizione animale sia
autorizzato.
3 L’art. 2, n. 1, della direttiva 2004/116 prevede che gli Stati membri
mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 30
giugno 2005 e che comunichino immediatamente alla Commissione il testo
di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste
disposizioni e la detta direttiva.
4 Non essendo stata informata dalla Repubblica italiana circa le
disposizioni adottate da quest’ultima per conformarsi alla direttiva
2004/116 e non disponendo nemmeno di altri elementi di informazione che
le consentissero di concludere che le disposizioni necessarie al
recepimento di questa direttiva fossero state adottate, la Commissione
ha avviato il procedimento per inadempimento di cui all’art. 226 CE.
5 Dopo aver inviato, in data 28 luglio 2005, una lettera di diffida alla
Repubblica italiana, la Commissione ha emesso, in data 13 dicembre 2005,
un parere motivato con cui invitava tale Stato membro ad adottare i
provvedimenti necessari per conformarvisi entro due mesi a decorrere dal
ricevimento del medesimo.
6 Non avendo ricevuto da parte della Repubblica italiana alcuna risposta
a tale parere motivato, e non disponendo di elementi che le
consentissero di concludere che i provvedimenti necessari al recepimento
della direttiva 2004/116 nel diritto italiano fossero stati adottati, la
Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
7 Nel controricorso, la Repubblica italiana non contesta i fatti esposti
dalla Commissione nel ricorso e fa presente che le disposizioni
regolamentari necessarie per conformarsi alla direttiva 2004/116 sono in
corso di approvazione.
8 Ne deriva che, alla scadenza del termine stabilito nel parere
motivato, data in cui dev’essere valutata l’esistenza di un
inadempimento (v., in tal senso, sentenze 14 settembre 2004, causa
C‑168/03, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑8227, punto 24, e 27 ottobre
2005, causa C‑23/05, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I‑9535, punto
9), i provvedimenti necessari per assicurare il recepimento della
direttiva 2004/116 nell’ordinamento giuridico italiano non erano stati
adottati.
9 In tale contesto, il ricorso presentato dalla Commissione dev’essere
considerato fondato.
10 Occorre pertanto constatare che la Repubblica italiana, non avendo
adottato, entro il termine stabilito, le disposizioni legislative
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva
2004/116, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di
tale direttiva.
Sulle spese
11 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché
la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta
soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato, entro il termine previsto, le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
alla direttiva della Commissione 23 dicembre 2004, 2004/116/CE, che
modifica l’allegato della direttiva del Consiglio 82/471/CEE per quanto
concerne l’inclusione della Candida guilliermondii, la Repubblica
italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di
tale direttiva.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese
Firme
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