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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA Sez. II, 14 Giugno 2007, causa C‑339/06



AGRICOLTURA - ZOOTECNIA - Alimentazione animale - Candida guilliermondii - Direttiva 2004/116/CE - Allegato della direttiva 82/471/CEE - Mancato recepimento entro il termine stabilito - Inadempimento da parte di uno Stato. Non avendo adottato, entro il termine previsto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 23 dicembre 2004, 2004/116/CE, che modifica l’allegato della direttiva del Consiglio 82/471/CEE per quanto concerne l’inclusione della Candida guilliermondii, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva. CORTE DI GIUSTIZIA C.E. Sez. VIII, 21 Giugno 2007, causa C‑339/06


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CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,



SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

21 giugno 2007 (*)



«Inadempimento da parte di uno Stato - Direttiva 2004/116/CE - Allegato della direttiva 82/471/CEE - Alimentazione animale - Candida guilliermondii - Mancato recepimento entro il termine stabilito»



Nella causa C‑339/06,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 3 agosto 2006,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra C. Cattabriga, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. S. Fiorentino, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,


LA CORTE (Ottava Sezione),


composta dal sig. E. Juhász (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz‑Jarabo Colomer
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente


Sentenza


1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 23 dicembre 2004, 2004/116/CE, recante modifica dell’allegato della direttiva 82/471/CEE del Consiglio per quanto concerne l’inclusione della Candida guilliermondii (GU L 379, pag. 81; in prosieguo: la «direttiva») o, comunque, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva.

2 La direttiva 2004/116 ha per oggetto la modifica dell’allegato della direttiva del Consiglio 30 giugno 1982, 82/471/CEE, relativa a taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali (GU L 213, pag. 8), per farvi figurare la sostanza Candida guilliermondii affinché l’utilizzo di questo lievito nel campo della nutrizione animale sia autorizzato.

3 L’art. 2, n. 1, della direttiva 2004/116 prevede che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 30 giugno 2005 e che comunichino immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste disposizioni e la detta direttiva.

4 Non essendo stata informata dalla Repubblica italiana circa le disposizioni adottate da quest’ultima per conformarsi alla direttiva 2004/116 e non disponendo nemmeno di altri elementi di informazione che le consentissero di concludere che le disposizioni necessarie al recepimento di questa direttiva fossero state adottate, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento di cui all’art. 226 CE.

5 Dopo aver inviato, in data 28 luglio 2005, una lettera di diffida alla Repubblica italiana, la Commissione ha emesso, in data 13 dicembre 2005, un parere motivato con cui invitava tale Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro due mesi a decorrere dal ricevimento del medesimo.

6 Non avendo ricevuto da parte della Repubblica italiana alcuna risposta a tale parere motivato, e non disponendo di elementi che le consentissero di concludere che i provvedimenti necessari al recepimento della direttiva 2004/116 nel diritto italiano fossero stati adottati, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

7 Nel controricorso, la Repubblica italiana non contesta i fatti esposti dalla Commissione nel ricorso e fa presente che le disposizioni regolamentari necessarie per conformarsi alla direttiva 2004/116 sono in corso di approvazione.

8 Ne deriva che, alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, data in cui dev’essere valutata l’esistenza di un inadempimento (v., in tal senso, sentenze 14 settembre 2004, causa C‑168/03, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑8227, punto 24, e 27 ottobre 2005, causa C‑23/05, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I‑9535, punto 9), i provvedimenti necessari per assicurare il recepimento della direttiva 2004/116 nell’ordinamento giuridico italiano non erano stati adottati.

9 In tale contesto, il ricorso presentato dalla Commissione dev’essere considerato fondato.

10 Occorre pertanto constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato, entro il termine stabilito, le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2004/116, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva.

Sulle spese

11 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, va condannata alle spese.


Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara e statuisce:


1) Non avendo adottato, entro il termine previsto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 23 dicembre 2004, 2004/116/CE, che modifica l’allegato della direttiva del Consiglio 82/471/CEE per quanto concerne l’inclusione della Candida guilliermondii, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese

Firme

 


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