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CORTE DI
GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA Sez. II, 14 Giugno 2007, causa C-342/05
FAUNA E FLORA - CACCIA - Caccia al lupo - Conservazione degli habitat
naturali -Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE. Autorizzando
la caccia al lupo in via preventiva, senza che sia accertata la sua idoneità
a prevenire gravi danni ai sensi dell'art. 16, n. 1, lett. b), della
direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla
conservazione degli habitat naturali nonché della flora e della fauna
selvatiche, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi ad essa
incombenti in forza degli artt. 12, n. 1, e 16, n. 1, lett. b), di detta
direttiva. CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA Sez. II, 14 Giugno
2007, causa C-342/05
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli
habitat naturali – Fauna e flora selvatiche – Caccia al lupo»
Nel procedimento C‑342/05,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226
CE, proposto il 14 settembre 2005,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. van Beek
e I. Koskinen, in qualità di agenti, con domicilio eletto in
Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica di Finlandia, rappresentata dalla sig.ra E. Bygglin, in
qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di Sezione, dai sigg. K.
Schiemann, J. Makarczyk, L. Bay Larsen (relatore) e J.‑C. Bonichot,
giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 30 novembre 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla
Corte di dichiarare che, avendo autorizzato la caccia al lupo senza
rispettare i motivi di deroga sanciti all’art. 16, n. 1, della direttiva
del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione
degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (GU
L 206, pag. 7, in prosieguo: la «direttiva habitat»), la Repubblica di
Finlandia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli
artt. 12, n. 1, e 16, n. 1, di tale direttiva.
Contesto normativo
La direttiva habitat
2 Ai sensi dell’art. 12, n. 1, della direttiva habitat:
«Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire
un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV,
lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:
a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di
tali specie nell’ambiente naturale;
(…)».
3 L’allegato IV della direttiva habitat è intitolato «specie animali e
vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione
rigorosa». Detto allegato IV, lett. a), come modificato dall’Atto
relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della
Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei
trattati sui quali si fonda l’Unione europea [GU 1994, C 241, pag. 21, e
GU 1995, L 1, pag. 1, in prosieguo: l’«allegato IV, lett. a)»] cita le
seguenti specie: «Canis lupus (tranne le popolazioni finlandesi
all’interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale
definita al paragrafo 2 della Legge finlandese n. 848/90, del 14
settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero)».
4 L’art. 16, n. 1, della direttiva prevede:
«A condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la deroga
non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione
soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area
di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle
disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):
a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli
habitat naturali;
b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture,
all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre
forme di proprietà;
c) nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri
motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di
natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze
positive di primaria importanza per l’ambiente;
(…)».
5 Lo stato di conservazione delle specie viene definito all’art. 1,
lett. i), della direttiva habitat:
«i) Stato di conservazione di una specie: l’effetto della somma dei
fattori che, influendo sulle specie in causa, possono alterare a lungo
termine la ripartizione e l’importanza delle sue popolazioni nel
territorio di cui all’articolo 2;
Lo “stato di conservazione” è considerato “soddisfacente” quando
– i dati relativi all’andamento delle popolazioni della specie in causa
indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad
essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene,
– l’area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né
rischia di declinare in un futuro prevedibile
e
– esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente
affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine».
La normativa finlandese
6 Dal fascicolo presentato alla Corte risulta che gli artt. 12 e 16
della direttiva habitat sono stati trasposti pressoché alla lettera
nella normativa finlandese sulla caccia.
7 Tuttavia, per quanto riguarda l’autorizzazione all’abbattimento dei
lupi, sono previste discipline particolari. La caccia al lupo è
autorizzata caso per caso dal distretto venatorio competente. Le soglie
regionali massime di caccia, vale a dire il numero massimo di lupi che
possono essere cacciati nei singoli distretti durante la stagione della
caccia che va dal 1° novembre al 31 marzo, vengono invece fissate dal
Ministero per l’Agricoltura e le Foreste. Dette soglie sono fissate in
modo tale che non sia minacciata l’esistenza della popolazione dei lupi
presente nei singoli distretti. Si tiene conto di tutte le conoscenze
relative alla mortalità di tali animali, in particolare di quella dovuta
ad incidenti stradali o alle attività umane.
8 I distretti venatori devono verificare, per autorizzare la caccia, se
ricorrono condizioni di cui all’art. 16, n. 1, della direttiva habitat,
che è stata trasposta nell’ordinamento nazionale. D’altro canto, quando
una soglia regionale massima di caccia viene raggiunta, il suo
superamento è possibile solo alle condizioni di cui all’art. 16, n. 1, e
necessita di una speciale autorizzazione ministeriale.
9 Inoltre, se le forze di polizia, in situazioni eccezionali, possono
abbattere animali, esse possono farlo solo nel rispetto delle condizioni
richiamate al punto 8 della presente sentenza.
Procedimento precontenzioso
10 La Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento inviando
una lettera di diffida alla Repubblica di Finlandia in data 10 aprile
2001. Dopo la risposta del detto Stato con lettera del 6 luglio 2001, la
Commissione ha emesso, il 26 giugno 2002, un parere motivato. Nel detto
parere motivato si asseriva che, dato che in Finlandia lo stato di
conservazione del lupo non era soddisfacente, che altre soluzioni
avrebbero potuto essere adottate e che le licenze di caccia erano
rilasciate senza che fosse stabilito un rapporto con gli individui
all’origine di gravi danni, la caccia al lupo, come autorizzata, non
soddisfaceva le condizioni stabilite all’art. 16, n. 1, della direttiva
habitat. La Repubblica di Finlandia ha risposto a detto parere motivato
con lettera del 28 agosto 2002.
11 Considerando, ciononostante, che l’inadempimento contestato
persisteva, la Commissione ha proposto, il 14 settembre 2005, il
presente ricorso.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
12 La Commissione rileva anzitutto che, in Finlandia, il lupo
costituisce una specie in pericolo e che, di conseguenza, lo stato di
conservazione di quest’ultima non può essere considerato soddisfacente
in tale Stato membro.
13 La Commissione sostiene poi che la prassi seguita in Finlandia,
consistente nell’autorizzare la caccia in via preventiva, è in contrasto
con l’art. 16, n. 1, della direttiva habitat. Infatti, quando si prevede
che con buona probabilità un lupo provochi gravi danni, questi ultimi
possono essere generalmente evitati in modo diverso dall’abbattimento
preventivo. Può essere previsto l’uso di repellenti, di sostanze
odoranti, di recinti elettrici o altri mezzi, il ricovero del bestiame o
dei cani durante la notte, addirittura il risarcimento dei danni
provocati. Quando le licenze di caccia sono rilasciate in via
preventiva, appare poco probabile che gli abbattimenti mirino i lupi che
provocano gravi danni. Dette licenze di caccia sono, ad ogni modo,
rilasciate dalle autorità finlandesi senza che sia debitamente accertato
un rapporto con gli individui che provocano tali danni. Stanti tali
premesse, la caccia non rappresenterebbe un rimedio molto efficace per
prevenire i detti danni.
14 La Commissione, infine, fa valere che le soglie territoriali annuali
definite anticipatamente dal Ministero per l’Agricoltura e le Foreste
per un periodo limitato non si giustificano, poiché le deroghe al regime
di rigorosa tutela devono essere valutate indipendentemente dal periodo
interessato e previste distintamente per quanto riguarda le singole
licenze di caccia, in conformità all’art. 16, n. 1, della direttiva
habitat. Peraltro, la prassi delle autorità finlandesi condurrebbe ad
una situazione nella quale i lupi possono essere legalmente abbattuti
anche qualora la soglia massima definita dal Ministero per l’Agricoltura
e le Foreste sia ampiamente superata. Così, in particolare durante la
stagione 2003‑2004, mentre la soglia massima sarebbe stata fissata ad
otto lupi, sarebbero state inoltre concesse undici licenze in deroga e
due licenze rilasciate dalla polizia. In definitiva, durante detta
stagione sarebbero stati abbattuti dodici lupi.
15 La Commissione conclude che, dato lo stato di conservazione
insoddisfacente del lupo in Finlandia, data la possibilità di adottare
altre soluzioni e dato che le licenze di caccia sono rilasciate senza
che sia adeguatamente accertato un rapporto con gli individui che
provocano gravi danni, la caccia al lupo è autorizzata in Finlandia in
misura tale da violare le condizioni enunciate all’art. 16, n. 1, della
direttiva habitat.
16 Il governo finlandese fa valere che la caccia al lupo necessita di
una licenza che può essere ottenuta dietro richiesta scritta e motivata,
diretta al distretto venatorio locale, nella quale sia indicato il
territorio e il numero di animali considerati. Tale distretto,
disponendo di conoscenze adeguate relative all’area di pertinenza,
verificherebbe se la caccia osta al mantenimento di un livello di
conservazione soddisfacente della specie, se sia possibile adottare
un’altra soluzione valida e se sono rispettate le condizioni in materia
di deroga previste all’art. 16, n. 1, della direttiva habitat.
17 Inoltre, le decisioni sul rilascio delle licenze di caccia sarebbero
anche prese in funzione della soglia massima regionale relativa agli
esemplari che possono essere cacciati nei singoli distretti venatori,
definita dal Ministero per l’Agricoltura e le Foreste e corrispondente
alla quantità di esemplari che possono biologicamente essere soppressi
senza compromettere la sopravvivenza delle relative popolazioni. Non si
tratterebbe dunque di quote da raggiungere o da esaurire.
18 Il governo finlandese sostiene che la propria prassi non ostacola il
mantenimento, in Finlandia, di uno stato di conservazione soddisfacente
della popolazione dei lupi. Infatti, quest’ultima si sarebbe accresciuta
in maniera considerevole nel corso degli ultimi anni. Lo stesso varrebbe
per l’area geografica di popolamento. Del resto, i dati relativi
all’andamento della specie interessata indicherebbero che quest’ultima
costituisce ancora, e può a costituire a lungo termine, un elemento
vitale degli habitat naturali cui appartiene.
19 Quanto alla condizione relativa all’inesistenza di «un’altra
soluzione valida», il detto governo fa valere che numerosi mezzi diversi
sono nei limiti del possibile utilizzati, singolarmente o in
combinazione, per prevenire o ridurre i danni provocati dai lupi. In
ogni caso, i distretti venatori considererebbero ogni altra soluzione
valida prima di rilasciare una licenza di caccia. Tuttavia, il governo
finlandese insiste, a questo proposito, sul fatto che le soluzioni
sostitutive alle quali la Commissione si riferisce nella fattispecie non
sono adeguate ad ogni singolo caso.
20 Secondo detto governo e contrariamente a quanto sostiene la
Commissione, l’art. 16, n. 1, della direttiva habitat non vieta di
derogare al regime di rigorosa tutela per prevenire gravi danni. Sarebbe
anche inesatto affermare che le decisioni con cui le autorità nazionali
competenti rilasciano licenze di caccia al lupo non implicano
l’identificazione dei lupi che provocano gravi danni. Tali decisioni,
infatti, determinerebbero in modo preciso le aree geografiche
corrispondenti a tali licenze e in cui vivono i lupi che provocano detti
danni. Tuttavia, dato che il lupo è un animale che vive in muta, le
licenze di caccia non possono sempre identificare l’esemplare o gli
esemplari che occasionano danni. Nondimeno, quando sono conosciuti, gli
individui in questione appartenenti ad una muta, formerebbero oggetto
delle licenze di caccia rilasciate. Peraltro, quando l’animale
interessato si sposta da solo, la licenza di caccia potrebbe anche
riguardarlo singolarmente.
Giudizio della Corte
21 Come giustamente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 16
delle sue conclusioni, con il presente ricorso la Commissione non
contesta né la normativa finlandese, né singoli casi di abbattimento di
lupi, bensì la prassi amministrativa delle autorità finlandesi in
materia di caccia al lupo.
22 Orbene, anche se la normativa nazionale vigente è, di per sé,
compatibile con il diritto comunitario, un inadempimento può derivare
dall’esistenza di una prassi amministrativa in contrasto con tale
diritto (v. sentenza 27 aprile 2006, causa C‑441/02,
Commissione/Germania, Racc. pag. I‑3449, punto 47).
23 Emerge, a questo proposito, da una giurisprudenza costante che,
nell’ambito di un procedimento di inadempimento, la Commissione ha
l’obbligo di dimostrare l’esistenza dell’inadempimento contestato e
fornire alla Corte gli elementi necessari alla verifica, da parte di
quest’ultima, dell’esistenza di tale inadempimento, senza potersi basare
su alcuna presunzione (v., segnatamente, sentenze 6 novembre 2003, causa
C‑434/01, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I‑13239, punto 21 e
Commissione/Germania, cit., punto 48).
24 Quindi, nell’ambito del presente ricorso, spetta alla Commissione
dimostrare che la prassi seguita in Finlandia viola il regime di
rigorosa tutela del lupo in quanto specie figurante nell’allegato IV,
punto a), di cui all’art. 12, n. 1, della direttiva habitat, in ragione
del fatto che le deroghe a tale regime non sono concesse nel rispetto
delle condizioni previste dall’art. 16, n. 1, di questa direttiva (v.,
in tal senso, sentenza Commissione/Regno Unito, cit., punto 22).
25 Ques’ultima disposizione, prevedendo un regime di eccezione che deve
essere oggetto di interpretazione restrittiva e deve far gravare l’onere
di provare la sussistenza delle condizioni richieste, per ciascuna
deroga, sull’autorità che ne prende la decisione, gli Stati membri sono
tenuti a garantire che qualsiasi intervento riguardante le specie
protette sia autorizzato solo in base a decisioni contenenti una
motivazione precisa e adeguata riferentesi ai motivi, alle condizioni e
alle prescrizioni di cui all’art. 16, n. 1, della direttiva habitat (v.,
in tal senso, sentenza 8 giugno 2006, causa C‑60/05, WWF Italia e a.,
Racc. pag. I‑5083, punto 34).
26 Nella fattispecie, è pacifico che:
– Le autorità finlandesi autorizzano ogni anno, in misura limitata, la
caccia al lupo in via di deroga;
– ai termini della relazione del 2000, relativa ai pericoli gravanti
sulle specie in Finlandia, pubblicata nel 2001 dal Ministero
dell’Ambiente e dal centro finlandese per l’Ambiente [Pertti Rassi,
Aulikki Alanen, Tiina Kanerva ja Ilpo Mannerkoski: (toim.): Suomen
lajien uhanalaisuus 2000. Uhanalaisten lajien II seurantaryhmä.
Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki 2001], il lupo è
annoverato tra le specie in pericolo in Finlandia;
– nella detta relazione, è riportato che il numero di individui capaci
di riprodursi è inferiore a 50, valore che rappresenta il limite al di
sotto del quale esiste un serio pericolo di estinzione;
– ai sensi del punto 7.2 del piano di gestione della popolazione dei
lupi, pubblicato nel 2005 dal Ministero per l’Agricoltura e le Foreste
(in prosieguo: il «piano di gestione»), si può stimare che la Finlandia
dovrebbe annoverare 20 coppie riproduttrici per garantire a lungo
termine la conservazione della popolazione dei lupi come componente
vitale dei propri habitat naturali;
– per quanto riguarda gli anni 2001‑2004, il numero di coppie
riproduttrici era stimato, secondo il punto 2.1.5 del piano di gestione,
rispettivamente a 11, 12, 13 e 16.
27 Risulta dunque che, alla luce del criterio enunciato all’art. 1,
lett. i), primo trattino, della direttiva habitat, lo stato di
conservazione del lupo in Finlandia, alla scadenza del termine fissato
nel parere motivato, non era soddisfacente.
28 Orbene, l’art. 16, n. 1, di detta direttiva pone lo stato di
conservazione soddisfacente delle popolazioni delle specie interessate
nella loro area di ripartizione naturale quale presupposto necessario
per la concessione delle deroghe da esso previste (v., sentenza 10
maggio 2007, causa C‑508/04, Commissione/Austria, Racc. pag. I‑0000,
punto 115).
29 Detto ciò, il rilascio di tali deroghe rimarrebbe possibile
eccezionalmente, quando è debitamente accertato che esse non sono tali
da peggiorare lo stato di conservazione non soddisfacente di dette
popolazioni o da impedire il riassestamento, in condizioni di
conservazione soddisfacente, delle popolazioni stesse. Infatti, in
conformità alle osservazioni formulate dalla Commissione, in particolare
ai punti 47‑51 della sezione III del proprio documento di orientamento
sulla rigorosa tutela delle specie animali di interesse comunitario
prevista dalla direttiva habitat (Guidance document on the strict
protection of animal species of community interrest provided by the «Habitats»
Directive 92/43/EEC, versione definitiva, febbraio 2007), non si può
escludere che l’abbattimento di un numero limitato di esemplari sia
senza incidenza sull’obiettivo di cui all’art. 16, n. 1, della direttiva
habitat, consistente nel mantenere in uno stato di conservazione
soddisfacente la popolazione dei lupi nella sua area di ripartizione
naturale. Una tale deroga sarebbe pertanto neutra sulla specie
interessata.
30 Emerge dalle due decisioni di rilascio di licenze di caccia al lupo,
adottate dalle autorità finlandesi prima che la Commissione avesse
inviato la lettera di diffida alla Repubblica di Finlandia e prodotte
dalla Commissione dinanzi alla Corte, che dette autorità hanno
autorizzato, in entrambi i casi, la caccia ad un numero determinato di
lupi in un’area geografica ben delimitata ma senza fondarsi su una
valutazione dello stato di conservazione della specie, senza fornire
alcuna motivazione precisa e adeguata quanto all’assenza di altre
soluzioni valide e senza identificare precisamente i lupi autori di
gravi danni che potevano essere abbattuti.
31 Orbene, tali decisioni che, da una parte, non si fondano su una
valutazione dell’impatto relativo all’abbattimento dei lupi da esse
autorizzato sul mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente
della popolazione di detta specie nella sua area di ripartizione
naturale e che, dall’altra, non contengono una motivazione precisa e
adeguata quanto all’assenza di altre soluzioni valide, risultano in
contrasto con l’art. 16, n. 1, della direttiva habitat.
32 Occorre tuttavia ricordare che, come risulta dal punto 21 della
presente sentenza, la Commissione, con il presente ricorso, non intende
denunciare casi concreti ma contesta la prassi amministrativa delle
autorità finlandesi in materia di caccia al lupo.
33 La Corte, a tale proposito, ha dichiarato che, se un comportamento di
uno Stato consistente in una prassi amministrativa in contrasto con gli
obblighi del diritto comunitario può essere idoneo a costituire un
inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, occorre che tale prassi
amministrativa presenti un certo grado di costanza e di generalità (v.,
segnatamente, sentenza Commissione/Germania, cit., punto 50).
34 Inoltre, come risulta da una giurisprudenza costante, l’esistenza di
un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello
Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel
parere motivato (v., segnatamente, sentenza 26 aprile 2005, causa
C‑494/01, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I‑3331, punto 29).
35 In questo caso, la Commissione non ha prodotto nessuna delle
decisioni relative al rilascio di licenze di caccia al lupo che le
autorità finlandesi hanno adottato dopo le decisioni richiamate al punto
30 della presente sentenza, ad eccezione di due decisioni del 2006, alle
quali la Commissione fa riferimento per mettere in evidenza i progressi
in materia compiuti nel frattempo dalle autorità finlandesi.
36 Per il resto, la Commissione, che non ha mai invocato, nell’ambito
del presente procedimento, una mancanza di leale cooperazione da parte
di dette autorità riguardo alla comunicazione delle decisioni vertenti
sul rilascio di licenze di caccia, non ha presentato alla Corte alcuna
decisione di questo tipo risalente al periodo corrispondente alla fine
del procedimento precontenzioso e idonea a fornire alla Corte gli
elementi necessari alla verifica della fondatezza delle censure
sollevate.
37 Occorre per di più ricordare che, come rilevato al punto 26 della
presente sentenza, il numero di coppie riproduttrici è aumentato da 11 a
16 durante il periodo corrispondente agli anni 2001‑2004. Non si
contesta, inoltre, che, durante il medesimo periodo, il numero totale
dei lupi presenti sul territorio finlandese è passato da una forcella di
110‑130 esemplari ad una forcella di 185‑200esemplari.
38 Questi dati, pur non essendo concludenti in sé, sono, ad ogni modo,
idonei a dimostrare che malgrado la caccia al lupo autorizzata in via
derogatoria in Finlandia, lo stato di conservazione della specie
interessata è sostanzialmente e costantemente migliorato in tale Stato
membro durante il periodo compreso tra il procedimento precontenzioso e
larga parte del periodo precedente la proposizione del presente ricorso.
39 La Commissione, così, non ha fornito elementi di prova sufficienti
quanto all’esistenza di una prassi amministrativa delle autorità
finlandesi consistente nel rilasciare licenze di caccia al lupo senza
fondarsi su una valutazione dello stato di conservazione della specie o
senza fornire una motivazione precisa e adeguata dell’assenza di altre
valide soluzioni.
40 Per quanto attiene alla censura della Commissione relativa al fatto
che le licenze di caccia sono rilasciate in via preventiva o, ad ogni
modo, senza che sia debitamente accertato un rapporto con gli individui
che provocano gravi danni, occorre constatare che, così come è stato
rilevato anche dall’avvocato generale al paragrafo 29 delle sue
conclusioni, l’art. 16, n. 1 della direttiva habitat non richiede il
verificarsi di gravi danni preliminarmente all’adozione di misure
derogatorie.
41 Tuttavia, è vero che il governo finlandese riconosce che, essendo il
lupo un animale che generalmente vive in muta, le licenze di caccia non
possono sempre individuare l’individuo o gli individui che provocano
gravi danni.
42 Se non può essere escluso a priori che il fatto di autorizzare
l’abbattimento di uno o più individui di una muta di lupi, di cui alcuni
esemplari provocano o sono in grado di provocare danni del genere, possa
prevenire, eliminare o ridurre questi ultimi, è giocoforza constatare
che gli elementi agli atti non sono idonei a confermare questa tesi.
43 Occorre constatare a tale proposito che, come indicato al punto 5.4.5
del piano di gestione, secondo una determinata opinione, una caccia
ininterrotta indurrebbe il lupo a diffidare dell’uomo e contribuirebbe,
pertanto, a limitare i danni, mentre, secondo un’altra opinione, la
caccia ai lupi appartenenti a mute provocherebbe un incremento dei
danni. E’, peraltro, precisato che pochi studi biologici sono
disponibili su questo tema.
44 Stanti tali premesse, deve essere accolta la censura della
Commissione relativa al fatto che le licenze di caccia sono rilasciate
in via preventiva.
45 Quanto alla circostanza secondo la quale le decisioni di rilascio dei
permessi di caccia al lupo sono anche assoggettate ad una soglia massima
regionale di esemplari che possono essere abbattuti nei singoli
distretti venatori, essa non può essere ritenuta in contrasto con l’art.
16, n. 1, della direttiva habitat. Detta soglia, infatti, che è
determinata in funzione della quantità di esemplari che possono essere
eliminati senza compromettere la conservazione della specie in
questione, definisce, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo
33 delle sue conclusioni, solo i limiti entro cui i distretti venatori
possono rilasciare le licenze di caccia, qualora sussistano anche i
presupposti di cui all’art. 16, n. 1, della direttiva habitat.
46 Considerando in particolare quanto indicato al punto 8 della presente
sentenza, la circostanza secondo la quale, durante la stagione
2003‑2004, la soglia in questione è stata in realtà superata, non può,
in quanto tale, essere sufficiente a dimostrare che le autorità
finlandesi hanno rilasciato licenze di caccia in misura tale da poter
nuocere al mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente,
delle popolazioni di lupi nella loro area di ripartizione naturale.
47 Risulta da quanto precede che, autorizzando la caccia al lupo in via
preventiva, senza che sia accertata la sua idoneità a prevenire gravi
danni ai sensi dell’art. 16, n. 1, lett. b), della direttiva habitat, la
Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti
in forza degli artt. 12, n. 1, e 16, n. 1, lett. b), di detta direttiva
e che per il resto occorre respingere il ricorso della Commissione.
Sulle spese
48 Ai sensi dell’art. 69, n. 3, primo comma, del regolamento di
procedura, in particolare se le parti soccombono rispettivamente su uno
o più capi, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna
parte sopporti le proprie spese.
49 Nella fattispecie, poiché sono risultate rispettivamente soccombenti
su uno o più capi, si deve disporre che ciascuna di esse sopporterà le
proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) Autorizzando la caccia al lupo in via preventiva, senza che sia
accertata la sua idoneità a prevenire gravi danni ai sensi dell’art. 16,
n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE,
relativa alla conservazione degli habitat naturali nonché della flora e
della fauna selvatiche, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli
obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 12, n. 1, e 16, n. 1,
lett. b), di detta direttiva.
2) Per il resto, il ricorso è respinto.
3) La Commissione delle Comunità europee e la Repubblica di Finlandia
sopportano le proprie spese.
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