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CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. I, 04/10/2007, Procedimento C-375/05
AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - Carne bovina - Premi per il mantenimento delle
vacche nutrici. L'art. 4 a, terzo trattino, sub ii), del regolamento
(CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore delle carni bovine, come modificato dal
regolamento (CE) del Consiglio 18 novembre 1996, n. 2222, dev'essere
interpretato nel senso che una giovenca pregna può essere considerata come
una vacca nutrice ai sensi della prima sezione di tale regolamento solo
quando essa sostituisce, dopo il deposito della domanda di premio per la
campagna di commercializzazione, una vacca nutrice che figura in tale
domanda. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE C.E., Sez. I, 04/10/2007, Procedimento
C-375/05
AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - Campagna di commercializzazione - Vacca nutrice
sostituita da giovenca pregna - Domanda di premio - Diritto - Presupposti -
Reg. n. 805/68 e n. 2222/96. Una giovenca pregna che, per una campagna
di commercializzazione, ha sostituito una vacca nutrice per la quale è stata
presentata una domanda di premio e che è stata riconosciuta come idonea a
far beneficiare di tale premio può essere considerata come una vacca nutrice
ai sensi dell'art. 4 a, terzo trattino, sub ii), del regolamento n. 805/68,
come modificato dal regolamento n. 2222/96, quando soddisfa, l'anno
successivo, le condizioni per sostituire nuovamente una vacca nutrice.
Tuttavia, l'art. 4 a, terzo trattino, sub ii), del regolamento n. 805/68,
come modificato dal regolamento n. 2222/96, dev'essere interpretato nel
senso che una giovenca pregna per la quale è stata presentata una domanda di
premio non vi dà diritto quando partorisce prima della scadenza del termine
previsto per presentare la detta domanda. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE C.E.,
Sez. I, 04/10/2007, Procedimento C-375/05
AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - Diritti al premio in una campagna di
commercializzazione -Domanda respinta - Principio della proporzionalità -
Reg. (CEE) n. 805/68, n. 1244/82 e (CEE) n. 714/89. L'art. 33, nn. 2 e
4, del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3886, che
stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal
regolamento (CEE) n. 805/68 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1244/82 e
(CEE) n. 714/89, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 2
dicembre 1996, n. 2311, dev'essere interpretato nel senso che occorre
ritenere che un produttore non abbia utilizzato i propri diritti al premio
in una campagna di commercializzazione quando egli ha presentato una domanda
di premio, ma tale domanda è stata respinta in quanto i capi di bestiame in
questione non davano diritto al premio, e ciò anche se la detta domanda non
è stata presentata in modo abusivo. Siffatta interpretazione non è contraria
al principio della proporzionalità. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE C.E., Sez.
I, 04/10/2007, Procedimento C-375/05
AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - Diritti al premio - Sospensione biennale -
Effetti. L'art. 33, n. 4, del regolamento n. 3886/92, come modificato
dal regolamento n. 2311/96, letto in combinato disposto con l'art. 4 f, n.
4, del regolamento n. 805/68, come modificato dal regolamento n. 2222/96,
dev'essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono restituire a
titolo preferenziale ad un produttore, una volta decorso il periodo di
sospensione biennale, i diritti al premio che gli sono stati ritirati in
quanto egli aveva utilizzato per almeno il 70%, ma per meno del 90%, i suoi
diritti nella campagna di commercializzazione del 1998. CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE C.E., Sez. I, 04/10/2007, Procedimento C-375/05
PROCEDURE E VARIE - CORTE DI GIUSTIZIA DELLE C.E. - Poteri del giudice del
rinvio - Disposizione derogatoria - Complesso delle circostanze debitamente
motivate - Caso eccezionale - Applicazione restrittiva - Regg. n. 3886/92 e
n. 2311/96. Spetta al giudice del rinvio decidere se, alla luce del
complesso delle circostanze debitamente motivate che caratterizzano la
situazione del ricorrente nella causa principale, esista un caso eccezionale
che impone l'applicazione della disposizione derogatoria di cui all'art. 33,
n. 2, ultimo trattino, del regolamento n. 3886/92, come modificato dal
regolamento n. 2311/96, sempre tenendo conto della necessità di applicare
restrittivamente tale disposizione. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE C.E., Sez.
I, 04/10/2007, Procedimento C-375/05
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
4 ottobre 2007 (*)
«Carne bovina - Premi per il mantenimento delle vacche nutrici»
Nel procedimento C-375/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Bundesverwaltungsgericht
(Germania) con decisione 23 agosto 2005, pervenuta in cancelleria il 12
ottobre 2005, nella causa
Erhard Geuting
contro
Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen für den Bereich
Landwirtschaft,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen,
A. Borg Barthet (relatore), M. Ilešič e E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
- per il sig. Geuting, dal sig. F. Schulze, Rechtsanwalt;
- per il Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen für den
Bereich Landwirtschaft, divenuto Direktor der Landwirtschaftskammer
Nordrhein-Westfalen, dal sig. M. Günther, in qualità di agente;
- per il governo belga, dalla sig.ra L. Van den Broeck, in qualità di
agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra C. Cattabriga
e dal sig. F. Erlbacher, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione
dell'art. 4 a, terzo trattino, sub ii), del regolamento (CEE) del
Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni bovine (GU L 148, pag. 24), come
modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 18 novembre 1996, n. 2222
(GU L 296, pag. 50; in prosieguo: il «regolamento n. 805/68»),
concernente la sostituzione di vacche nutrici, nonché
sull'interpretazione dell'art. 33, nn. 2 e 4, del regolamento (CEE)
della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3886, che stabilisce le modalità
di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) n.
805/68 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1244/82 e (CEE) n. 714/89 (GU
L 391, pag. 20), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione
2 dicembre 1996, n. 2311 (GU L 313, pag. 9; in prosieguo: il
«regolamento n. 3886/92»), relativo alla cessione dei diritti al premio
alla riserva nazionale.
2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra il
sig. Geuting e il Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
für den Bereich Landwirtschaft (direttore della camera dell'agricoltura
del Land Renania settentrionale-Vestfalia per la sezione agricultura),
divenuto Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
(direttore della camera dell'agricoltura del Land Renania
settentrionale-Vestfalia), in merito alla domanda di premio per vacche
nutrici presentata dal sig. Geuting per la campagna di
commercializzazione del 1998.
Contesto normativo
3 L'art. 4 a, terzo trattino, del regolamento n. 805/68, definisce la
nozione di «vacca nutrice» nei seguenti termini:
«i) una vacca appartenente ad una razza ad orientamento “carne” od
ottenuta da un incrocio con una di tali razze ed appartenente a una
mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne
e
ii) una giovenca pregna rispondente alle stesse condizioni che
sostituisca una vacca nutrice».
4 L'art. 4 d, n. 5, primo comma, del regolamento n. 805/68 dispone
quanto segue:
«Il premio è concesso ad un produttore che non consegni latte, né
prodotti lattiero-caseari provenienti dalla sua azienda per dodici mesi
a decorrere dalla data di presentazione della domanda e che detenga, per
almeno sei mesi consecutivi a decorrere dalla data di presentazione
della domanda, un numero di vacche nutrici almeno uguale a quello per il
quale il premio è stato chiesto».
5 I nn. 1, 2 e 4 dell'art. 4 f del regolamento n. 805/68 così recitano:
«1. Ciascuno Stato membro costituisce una riserva nazionale iniziale
pari, al minimo, all'1% e, al massimo, al 3% del numero totale degli
animali per i quali, a titolo dell'anno di riferimento, è stato concesso
un premio per vacca nutrice ai produttori la cui azienda si trovi nel
suo territorio (…)
2. Gli Stati membri utilizzano le loro riserve nazionali per la
concessione, entro i limiti delle stesse, di diritti, in particolare, ai
produttori seguenti:
a) produttori che hanno presentato una domanda di premio anteriormente
al 1° gennaio 1993 e che hanno dimostrato, con piena soddisfazione
dell'autorità competente, che l'applicazione dei massimali individuali
conformemente all'articolo 4 d, paragrafo 2 metterebbe in pericolo la
validità economica della loro azienda, tenuto conto dell'esecuzione di
un programma di investimenti nel settore bovino stabilito anteriormente
al 1° gennaio 1993;
b) produttori che hanno presentato per l'anno di riferimento una domanda
di premio che, in seguito a circostanze eccezionali, non corrisponde
alla reale situazione constatata durante gli anni precedenti;
c) produttori che hanno presentato regolarmente domande di premio senza
avere tuttavia presentato una tale domanda per l'anno di riferimento;
d) produttori che presentano una domanda di premio per la prima volta
durante l'anno successivo all'anno di riferimento o negli anni
successivi;
e) produttori che hanno acquisito una parte delle superfici
precedentemente adibite all'allevamento bovino da altri produttori;
(...)
4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente
articolo secondo la procedura prevista all'articolo 27.
Secondo la stessa procedura sono adottate:
- le misure applicabili qualora in uno Stato membro non sia utilizzata
la riserva nazionale,
- le misure relative ai diritti individuali non utilizzati nel 1997 e
1998 e riversati nella riserva nazionale,
- le misure transitorie necessarie per facilitare il passaggio dal
regime preesistente al regime previsto dal presente regolamento, in
particolare quelle riguardanti i produttori che hanno beneficiato del
premio per vacca nutrice per la prima volta a titolo dell'anno 1991 o
1992, qualora tale anno segua immediatamente l'anno di riferimento
scelto dallo Stato membro in questione».
6 L'art. 33 del regolamento n. 3886/92 contiene disposizioni di
attuazione relative alla riserva nazionale prevista all'art. 4 f del
regolamento n. 805/68. Il detto art. 33 è formulato come segue:
«1. Il produttore che detiene diritti può disporne utilizzandoli lui
stesso e/o cedendoli temporaneamente ad un altro produttore.
2. Qualora un produttore non utilizzi nel corso di ogni anno almeno il
70% dei diritti, la quota non utilizzata è trasferita alla riserva
nazionale, ad esclusione:
- del caso in cui un produttore detenga al massimo sette diritti al
premio. Se il produttore non utilizza almeno il 70% dei suoi diritti
durante due anni civili consecutivi, la quota non utilizzata nell'ultimo
anno civile viene versata alla riserva nazionale;
- del caso in cui un produttore partecipi ad un programma di
estensivazione riconosciuto alla Commissione;
- del caso in cui un produttore partecipi ad un programma di
prepensionamento riconosciuto dalla Commissione, nel quadro del quale
non sono obbligatori il trasferimento e/o la cessione temporanea dei
diritti
oppure,
- di casi eccezionali debitamente motivati.
(…)
4. Per gli anni 1997 e 1998, la percentuale del 70% di cui al paragrafo
2 e al primo comma del paragrafo 3 è sostituita da quella del 90%. In
tal caso, i diritti riversati nella riserva nazionale non potranno
essere ridistribuiti per gli anni 1998 e 1999».
7 L'art. 10 del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n.
3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione
e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 391,
pag. 36), fissa la base di calcolo dei premi per i quali esiste un
limite individuale, nonché la diminuizione di tali premi in certi casi.
Tale articolo stabilisce quanto segue:
«(...)
2. Qualora si constati che il numero di animali dichiarati in una
domanda d'aiuto supera il numero di animali constatati al momento del
controllo, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base al numero di
animali constatati (...)
(...)
4. I bovini presenti nell'azienda vengono presi in considerazione solo
se si tratta di quelli identificati nella domanda d'aiuto, o nel caso
[dell']applicazione del paragrafo 3, di quelli identificati nel
registro.
Tuttavia, una vacca nutrice dichiarata per il premio o un bovino
dichiarato per l'indennità compensativa di cui al regolamento (CEE) n.
2328/91 possono essere sostituiti, rispettivamente da un'altra vacca
nutrice o da un altro bovino, purché la sostituzione avvenga entro il
termine di 20 giorni successivi all'uscita dall'azienda e venga iscritta
nel registro particolare al più tardi il terzo giorno successivo alla
sostituzione stessa».
8 Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18
dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità (GU L 312, pag. 1):
«1. Ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee è adottata una normativa generale relativa a dei controlli
omogenei e a delle misure e sanzioni amministrative riguardanti
irregolarità relative al diritto comunitario.
2. Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del
diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un
operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un
pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste
gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate
provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle
Comunità, ovvero una spesa indebita».
9 L'art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 19 maggio 1982, n.
1244, recante le modalità d'applicazione del regime di premio per il
mantenimento delle vacche nutrici (GU L 143, pag. 20), come modificato
dal regolamento (CEE) della Commissione 20 luglio 1990, n. 2079 (GU L
190, pag. 15; in prosieguo: il «regolamento n. 1244/82»), dispone quanto
segue:
«Le domande di premio per il mantenimento delle vacche nutrici sono
presentate ogni anno dal 15 giugno al 31 gennaio all'autorità competente
designata da ciascuno Stato membro, per le vacche nutrici detenute il
giorno della presentazione della domanda. Tuttavia gli Stati membri
possono fissare, all'interno di tale periodo, uno o più periodi per la
presentazione delle domande.
Il numero di vacche da prendere in considerazione ai fini della
concessione del premio è uguale o inferiore al numero delle vacche
nutrici, escluse le giovenche gravide, presenti nell'azienda alla data
della presentazione della domanda.
Durante il periodo suddetto, che va dal 15 giugno al 31 gennaio, un
produttore può presentare soltanto una domanda».
Fatti e questioni pregiudiziali
10 Il 20 aprile 1998 il ricorrente nella causa principale ha presentato,
per la campagna di commercializzazione del 1998, una domanda di premio
per vacca nutrice per complessivamente 64 vacche nutrici, indicando che
il suo massimale individuale era di 65,3 diritti al premio. 47 di questi
animali erano indiscutibilmente vacche nutrici. 17 capi erano giovenche
pregne che il ricorrente nella causa principale ha presentato, nella sua
domanda, come capi sostitutivi di vacche nutrici.
11 Di tali 17 giovenche, dieci erano già state qualificate dal
ricorrente nella causa principale, nel precedente periodo di detenzione,
come capi sostitutivi di vacche nutrici che erano uscite dalla mandria
il 21 ottobre 1997, le altre sette dovevano sostituire vacche nutrici
uscite dalla mandria tra il 21 gennaio ed il 17 aprile 1998. 13 delle
giovenche pregne avevano partorito prima del 15 maggio 1998, data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di premio.
12 Con decisione 3 maggio 1999, il convenuto nella causa principale ha
ridotto a 47 vacche nutrici il massimale individuale dei diritti al
premio del ricorrente nella causa principale, con effetto a decorrere
dal 10 giugno 1998, affermando che le giovenche pregne non potevano
essere considerate come vacche nutrici. A suo avviso, il ricorrente
nella causa principale nel 1998 non aveva utilizzato almeno il 90% dei
suoi diritti al premio, per cui la quota inutilizzata dei detti diritti
doveva essere versata alla riserva nazionale.
13 Con decisione 23 agosto 2001, il convenuto nella causa principale ha
integralmente respinto la domanda di premio del ricorrente nella causa
principale relativa alla campagna di commercializzazione del 1998 e ha
richiesto la restituzione degli anticipi versati a tale titolo, più gli
interessi, in quanto la differenza tra il numero dei capi indicati e il
numero di capi constatati era superiore al 20%.
14 I reclami presentati dal ricorrente nella causa principale sono stati
respinti con decisioni del convenuto nella causa principale 5 novembre
1999 e 11 gennaio 2002. Il Bundesverwaltungsgericht (Corte
amministrativa federale), cui sono stati presentati ricorsi contro tali
decisioni, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla
Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) [Per quanto riguarda] l'interpretazione dell'art. 4 a, terzo
trattino, sub ii), del [regolamento n. 805/68]:
a) se una giovenca pregna sia da considerarsi vacca nutrice ai sensi
della sezione 1 del regolamento [n. 805/68] solo quando sostituisce una
vacca nutrice per la quale è stata presentata una domanda di premio;
b) se una giovenca pregna sia da considerarsi vacca nutrice ai sensi
della prima sezione del detto regolamento quando essa, nella precedente
campagna di commercializzazione, ha sostituito una vacca nutrice per la
quale era stata presentata una domanda di premio e che è stata
riconosciuta avente diritto al premio;
c) se una giovenca pregna per la quale è stata presentata una domanda di
premio dia ancora diritto ad esso qualora partorisca prima della
scadenza del termine per presentare la domanda di premio.
2) [Quanto all'interpretazione] dell'art. 33, nn. 2 e 4, del
[regolamento n. 3886/92]:
a) se sia da intendersi che un allevatore non ha utilizzato i propri
diritti al premio in una campagna di commercializzazione quando egli ha
sì richiesto il premio, ma la domanda è stata respinta in quanto i capi
di bestiame in questione non davano diritto al premio;
se ciò valga anche quando non sussistono elementi per ritenere che la
domanda sia stata presentata in modo abusivo;
se ciò sia compatibile con il principio di diritto comunitario della
proporzionalità;
b) se l'art. 33, n. 2, del regolamento [n. 3886/92] vada interpretato
nel senso che, in casi come quello in esame, un allevatore mantiene i
diritti al premio in quanto si è in presenza di un caso eccezionale
(debitamente motivato);
c) se i diritti al premio che sono stati sottratti ad un allevatore in
forza dell'art. 33, n. 4, del regolamento [n. 3886/92] in quanto, nella
campagna di commercializzazione del 1998, egli ha utilizzato i suoi
diritti al premio per almeno il 70%, ma per meno del 90% [di essi], una
volta decorso il periodo di sospensione biennale vadano restituiti, a
titolo preferenziale, a tale produttore».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione, sub a)
15 Con tale questione, il giudice del rinvio chiede se una giovenca
pregna sia una vacca nutrice ai sensi dell'art. 4 a, terzo trattino, sub
ii), del regolamento n. 805/68 solamente se sostituisce una vacca
nutrice per la quale è stata presentata una domanda di premio.
16 Occorre innanzi tutto rilevare che, a norma di tale disposizione,
solo una giovenca pregna che sostituisce una vacca nutrice può essere
considerata vacca nutrice. Tale disposizione, tuttavia, non precisa se
la sostituzione debba riguardare una vacca nutrice che figura già nella
domanda di premio o possa riferirsi a qualsiasi vacca nutrice
proveniente dalla mandria dell'allevatore interessato.
17 Per contro, l'art. 10, n. 4, del regolamento n. 3887/92 prevede
esplicitamente che possono essere presi in considerazione solo bovini
identificati nella domanda di aiuti, precisando che tali capi di
bestiame possono essere sostituiti da altri purché la sostituzione
avvenga entro il termine di venti giorni successivi alla loro uscita
dall'azienda e venga iscritta nel registro particolare entro tre giorni.
Pertanto, è impossibile che una giovenca pregna sostituisca una vacca
nutrice non identificata nella domanda di premio.
18 Quanto alla data della sostituzione, il giudice del rinvio rileva
giustamente che la formulazione dell'art. 4 a, terzo trattino, del
regolamento n. 805/68 non precisa se la sostituzione debba
necessariamente avvenire dopo la presentazione della domanda di premio o
possa anche essere effettuata nel corso del periodo precedente. I
successivi sviluppi del diritto comunitario applicabile in tale materia
forniscono tuttavia chiarimenti a questo proposito. L'art. 6, n. 2, del
regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU
L 160, pag. 21), che ha sostituito, a partire dal 1° gennaio 2000, il
regolamento n. 805/68, consente ora di concedere il premio sia per
vacche nutrici, sia per giovenche. Orbene, dal settimo ‘considerando'
del regolamento n. 1254/1999 risulta che il legislatore ha inteso
offrire maggiore flessibilità ai produttori, estendendo la possibilità
di beneficiare del premio per vacca nutrice anche per quanto riguarda le
giovenche allevate secondo gli stessi requisiti delle vacche nutrici.
Posto che il fine esplicito della nuova normativa è quello di modificare
la normativa precedente, rendendo possibile la domanda di premio anche
relativamente alle giovenche, se ne evince che, per queste ultime, tale
possibilità non esisteva quando era in vigore la normativa precedente,
che è applicabile nella causa principale.
19 L'interpretazione dell'art. 4 a, terzo trattino, sub ii), del
regolamento n. 805/68 secondo cui le giovenche pregne non possono fin
dall'inizio essere oggetto di una domanda di premio è confermata anche
dalla normativa precedente. Il premio per vacca nutrice è stato
introdotto dal regolamento (CEE) del Consiglio 5 giugno 1980, n. 1357,
che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche
nutrici (GU L 140, pag. 1), poi completato dal regolamento n. 1244/82.
L'art. 1, n. 1, secondo comma, di quest'ultimo recita che «[i]l numero
di vacche da prendere in considerazione ai fini della concessione del
premio è uguale al numero delle vacche nutrici, escluse le giovenche
gravide, presenti nell'azienda alla data della presentazione della
domanda». In forza di tale disposizione una domanda di premio per vacca
nutrice non può essere presentata per giovenche pregne. In seguito, il
regolamento n. 3886/92 ha abrogato il regolamento n. 1244/82, pur
riprendendo, nella sostanza, il sistema di premi per vacca nutrice come
risultava da quest'ultimo regolamento. Il settimo ‘considerando' del
regolamento n. 3886/92 rivela, a tale proposito, la volontà del
legislatore comunitario di continuare ad applicare le norme relative
alla gestione che erano già valide nell'ambito del precedente sistema di
premio per vacca nutrice. Tuttavia, talune modifiche sono state
introdotte deliberatamente, ad esempio quelle relative alle razze che
danno diritto al premio. Poiché la disposizione in forza della quale le
giovenche pregne non danno diritto al premio non è stata oggetto di tali
modifiche, se ne può dedurre che, a quell'epoca, il legislatore
comunitario non aveva intenzione di tornare su tale norma.
20 Pertanto, dagli sviluppi del diritto comunitario applicabile in
materia risulta che, affinché una giovenca pregna possa essere
considerata come una vacca nutrice ai sensi dell'art. 4 a, terzo
trattino, sub ii), del regolamento n. 805/68, la sostituzione dev'essere
avvenuta dopo la presentazione della domanda di premio.
21 Occorre quindi risolvere la prima questione, sub a), dichiarando che
l'art. 4 a, terzo trattino, sub ii), del regolamento n. 805/68 dev'essere
interpretato nel senso che una giovenca pregna può essere considerata
come una vacca nutrice ai sensi della prima sezione di tale regolamento
solo quando essa sostituisce, dopo il deposito della domanda di premio
per la campagna di commercializzazione, una vacca nutrice che figura in
tale domanda.
Sulla prima questione, sub b)
22 Con tale questione, il giudice del rinvio chiede se una giovenca
pregna sia una vacca nutrice ai sensi del regolamento n. 805/68 quando
ha sostituito, per la precedente campagna di commercializzazione, una
vacca nutrice per la quale è stata presentata una domanda di premio e
che è stata riconosciuta idonea a far usufruire di tale premio.
23 Secondo il convenuto nella causa principale, la detta questione dev'essere
risolta in senso negativo. Egli ritiene, infatti, che una soluzione
affermativa implicherebbe che la sostituzione è uno stato che dura fino
a quando la giovenca pregna ha partorito, anche se, nel frattempo, è
iniziata una nuova campagna di commercializzazione.
24 L'analisi del convenuto nella causa principale non può però essere
condivisa, in quanto fondata su una visione troppo limitata delle
ipotesi considerate dalla questione pregiudiziale in esame. Considerato
che il periodo di gestazione dei bovini è di nove mesi, risulta infatti
possibile che una giovenca abbia sostituito una vacca nutrice alla fine
di una campagna di commercializzazione e che, in occasione della
campagna di commercializzazione successiva, non avendo ancora partorito,
essa sostituisca nuovamente un'altra vacca nutrice inclusa nella domanda
di premio di tale seconda campagna di commercializzazione.
25 A tale riguardo, la Commissione ha giustamente rilevato che il mero
fatto che il ricorrente nella causa principale abbia designato talune
giovenche pregne come capi di bestiame sostitutivi per l'anno 1997 non
esclude che tali giovenche possano nuovamente sostituire vacche nutrici
nel 1998, di modo che occorre verificare se, nel 1998, le dette
giovenche soddisfacessero le condizioni per sostituire nuovamente vacche
nutrici. Nelle disposizioni applicabili, infatti, non vi è alcun
elemento dal quale si evinca che una stessa giovenca pregna non può
sostituire vacche nutrici in occasione di due campagne di
commercializzazione consecutive, sempreché soddisfi tutte le condizioni
a tal fine previste e, in particolare, quelle enunciate nell'ambito
della soluzione della prima questione, sub a).
26 Occorre pertanto risolvere la prima questione, sub b), nel senso che
una giovenca pregna che, per una campagna di commercializzazione, ha
sostituito una vacca nutrice per la quale è stata presentata una domanda
di premio e che è stata riconosciuta come idonea a far beneficiare di
tale premio può essere considerata come una vacca nutrice ai sensi
dell'art. 4 a, terzo trattino, sub ii), del regolamento n. 805/68 quando
soddisfa, l'anno successivo, le condizioni per sostituire nuovamente una
vacca nutrice.
Sulla prima questione, sub c)
27 Con tale questione, il giudice del rinvio chiede se l'art. 4 a, terzo
trattino, sub ii), del regolamento n. 805/68 debba essere interpretato
nel senso che una giovenca pregna per la quale è stata presentata una
domanda di premio dà diritto a beneficiare del premio quando ha
partorito prima della scadenza del termine previsto per presentare la
domanda di premio.
28 Il ricorrente nella causa principale afferma che le tredici giovenche
che hanno partorito prima della scadenza di tale termine, fissata al 15
maggio 1998, devono essere riconosciute idonee a far beneficiare del
premio, poiché la circostanza che egli ha presentato la domanda più
presto, ossia il 20 aprile 1998, non deve arrecagli pregiudizio.
29 Occorre quindi stabilire se i capi di bestiame per i quali è stata
presentata una domanda di premio debbano presentare tutte le
caratteristiche richieste per dar diritto al premio, in particolare
quella di non essere più una giovenca pregna, ma una vacca nutrice, al
momento della presentazione della domanda di premio, o se sia
sufficiente che essi soddisfino tali condizioni al termine ultimo per
presentare la domanda. A tale data, in effetti, i tredici capi di
bestiame in questione nella causa principale erano divenuti vacche
nutrici.
30 A tale proposito, occorre innanzi tutto rilevare che la Corte ha
statuito che il sistema integrato di gestione e di controllo istituito
dal regolamento n. 3887/92 presuppone che le informazioni fornite da un
richiedente aiuti siano complete ed esatte già inizialmente, al fine di
consentirgli di presentare una corretta domanda di pagamenti
compensativi e di evitare di subire sanzioni. Presentando una domanda di
aiuti, un imprenditore agricolo è tenuto a dichiarare gli animali che
adempiono le diverse condizioni imposte dalla normativa comunitaria per
la concessione di detti aiuti (v., in questo senso, sentenza 16 maggio
2002, causa C-63/00, Schilling e Nehring, Racc. pag. I-4483, punti 34 e
33).
31 L'art. 4 d, n. 5, del regolamento n. 805/68 precisa inoltre che il
premio è concesso ad un produttore che non consegni latte né prodotti
lattiero-caseari provenienti dalla sua azienda per dodici mesi a
decorrere dalla data di presentazione della domanda e, nel corso di tale
periodo, detenga per almeno sei mesi consecutivi un numero di vacche
nutrici almeno uguale a quello per il quale il premio è stato chiesto.
Posto che il deposito della domanda di premio determina l'inizio del
periodo di detenzione e che il numero di vacche nutrici viene calcolato
in quel momento, è proprio in tale data che i capi di bestiame devono
presentare tutte le caratteristiche necessarie per dare diritto al
premio.
32 Infine, a norma dell'art. 41, n. 2, del regolamento n. 3886/92, lo
Stato membro può stabilire che il produttore è autorizzato a presentare
nuovamente una domanda di premio per la nuova vacca nutrice, nei limiti
del suo massimale individuale, entro il termine previsto per presentare
siffatta domanda. Ebbene, prescindendo dalla questione se la Repubblica
federale di Germania si sia avvalsa di tale facoltà, dal fascicolo
sottoposto alla Corte emerge che, nel caso di specie, il ricorrente
nella causa principale ha avuto la possibilità di presentare la domanda
di premio dopo che le giovenche pregne hanno partorito, ma prima della
scadenza del termine per la presentazione di tale domanda, di modo che
siffatta domanda avrebbe soddisfatto le condizioni richieste per la
concessione dei diritti al premio.
33 Pertanto, occorre risolvere la prima questione, sub c), dichiarando
che l'art. 4 a, terzo trattino, sub ii), del regolamento n. 805/68 dev'essere
interpretato nel senso che una giovenca pregna per la quale è stata
presentata una domanda di premio non vi dà diritto quando partorisce
prima della scadenza del termine previsto per presentare la detta
domanda.
Sulla seconda questione, sub a)
34 Con tale questione, vertente sull'interpretazione dell'art. 33, nn. 2
e 4, del regolamento n. 3886/92, il giudice del rinvio chiede, in
sostanza, se i diritti al premio di un produttore debbano essere
considerati utilizzati quando egli ha sì richiesto di beneficiare dei
premi, ma la sua domanda è stata respinta in quanto i capi di bestiame
in questione non davano diritto al premio. In subordine, tale giudice
chiede se l'eventuale risposta negativa vada ribadita anche quando non
esiste alcun elemento tale da far ritenere che la domanda in questione
sia stata presentata in modo abusivo e, in caso di risposta affermativa,
se siffatta situazione sia conforme al principio della proporzionalità.
35 Il ricorrente nella causa principale, infatti, ha presentato una
domanda di premio per vacca nutrice per 64 capi di bestiame, premio che,
tuttavia, gli è stato concesso solo per 47 di essi, il che rappresenta
meno del 90% dei diritti di cui disponeva. Occorre pertanto capire se,
presentando la sua domanda, egli abbia utilizzato i suoi diritti al
premio per l'insieme dei 64 capi di bestiame o se, come sostiene il
convenuto nella causa principale, per 17 di essi vi è stato solo un
tentativo di utilizzo di detti diritti, di modo che sarebbero realizzate
le condizioni stabilite dall'art. 33, nn. 2 e 4, del regolamento n.
3886/92 e i diritti, pertanto, dovrebbero essere riversati alla riserva
nazionale.
36 A tale proposito occorre rilevare che il nono ‘considerando' del
regolamento n. 3886/92 recita che «è opportuno, tenuto conto
dell'effetto regolatore che il regime dei massimali individuali esercita
sul mercato, prevedere la cessione alla riserva nazionale dei diritti al
premio che non siano stati utilizzati per un determinato periodo dal
rispettivo titolare». Peraltro, dal quarto ‘considerando' del
regolamento (CE) della Commissione 26 luglio 1995, n. 1846, recante
modifica del regolamento n. 3886/92 (GU L 177, pag. 28), da cui derivano
i nn. 1-3 dell'art. 33 del regolamento n. 3886/92, emerge l'intenzione
di «garantire una migliore mobilitazione dei diritti al premio
disponibili ma non utilizzati». Il sistema di cessione dei diritti non
utilizzati alla riserva nazionale è pertanto diretto a far sì che i
diritti al premio esistenti siano effettivamente utilizzati, così da
evitare che taluni produttori che non li utilizzerebbero immediatamente
li tesaurizzino impedendo in tal modo ad altri produttori di beneficiare
di tali diritti. I diritti al premio detenuti devono quindi essere in
linea con la situazione reale e attuale dell'azienda.
37 Ebbene, al momento della presentazione di una domanda di premio è
impossibile sapere se la situazione descritta in tale domanda
corrisponda effettivamente a quella dell'azienda. Inoltre, affinché vi
sia utilizzo dei diritti al premio, è necessario che la situazione
dell'azienda soddisfi le condizioni richieste per la concessione dei
premi domandati, il che richiede una valutazione da parte delle
competenti autorità nazionali. In un contesto come quello della causa
principale, in cui la situazione dell'azienda non soddisfa tali
condizioni perché i capi di bestiame menzionati nella domanda di premio
non davano diritto ai premi in questione, i diritti al premio non
possono essere considerati utilizzati.
38 Il giudice del rinvio chiede lumi, in particolare, sulla conformità
di tale interpretazione con il principio della proporzionalità. A suo
avviso, tale interpretazione potrebbe infatti equivalere ad una sanzione
supplementare per irregolarità commesse in occasione della presentazione
della domanda, sanzione talmente severa, considerate le conseguenze a
lungo termine della diminuzione del massimale individuale, da essere
contraria al principio della proporzionalità.
39 Tuttavia, questa tesi dev'essere respinta. Dai suddetti
‘considerando' dei regolamenti nn.. 3886/92 e 1864/95 emerge infatti che
l'obiettivo del sistema di riversamento dei diritti al premio alla
riserva nazionale non è quello di punire gli abusi. Di fatto, sebbene
tale misura possa comportare conseguenze negative per il produttore
interessato, essa non ha carattere di sanzione poiché non vi è
irregolarità, ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 2988/95, che tale
misura sia diretta a prevenire e a sanzionare. In effetti, l'unica
violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da
un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia come
conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità e che è
idonea a costituire un'irregolarità, ai sensi del n. 2 del detto
articolo, è la presentazione di una domanda di premio contenente
informazioni errate. Ebbene, un produttore che richieda, a norma delle
disposizioni del diritto comunitario, diritti al premio per un numero
esatto di vacche nutrici, ma inferiore al suo massimale individuale,
vedrebbe tale massimale ridotto allo stesso modo del produttore che ha
presentato una domanda errata. Pertanto, le conseguenze sono le stesse,
che vi sia stato o no comportamento colpevole. Posto che risulta che la
misura in questione non è diretta a reprimere un'irregolarità, essa non
può essere qualificata come sanzione ai sensi del regolamento n.
2988/95.
40 Poiché non rivestono il carattere di sanzione ai sensi del
regolamento n. 2988/95, le conseguenze previste dall'art. 33, nn. 2 e 4,
del regolamento n. 3886/92 costituiscono unicamente un provvedimento
diretto ad adattare il massimale individuale alla realtà dell'azienda.
41 Peraltro, dato che la diminuzione del massimale individuale
risultante dal riversamento alla riserva nazionale non è una sanzione,
bensì una mera conseguenza collegata ad una situazione oggettiva,
l'intenzione che sottende il comportamento che conduce a tale
diminuzione e il carattere colpevole o meno di tale comportamento sono
fattori non rilevanti, di modo che non è necessario interrogarsi sulla
questione del carattere abusivo della presentazione di una domanda di
premio parzialmente respinta.
42 Inoltre, dato che non si tratta di una sanzione, la questione della
conformità della misura consistente in una diminuzione del massimale
individuale con il principio della proporzionalità si pone in termini
diversi da quelli suggeriti dal giudice del rinvio, poiché non si tratta
della proporzionalità di una doppia sanzione, bensì unicamente della
proporzionalità della detta misura derivante dalla riduzione del numero
di capi di bestiame che danno diritto al premio.
43 A tale riguardo occorre ricordare la costante giurisprudenza della
Corte relativa al principio della proporzionalità quale si applica, in
particolare, nell'ambito della politica agricola comune.
44 Il legislatore comunitario dispone, in tale materia, di un ampio
potere discrezionale che corrisponde alle responsabilità politiche ad
esso attribuite dagli artt. 34 CE - 37 CE. Di conseguenza, il controllo
giurisdizionale deve limitarsi ad accertare che il provvedimento di cui
trattasi non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere,
ovvero che l'autorità in questione non abbia manifestamente ecceduto i
limiti del suo potere discrezionale (v., in questo senso, in
particolare, sentenze 9 settembre 2004, causa C-304/01,
Spagna/Commissione, Racc. pag. I-7655, punto 23, e 7 settembre 2006,
causa C-310/04, Spagna/Consiglio, Racc. pag. I-7285, punto 96).
45 Con riferimento al controllo della proporzionalità, occorre ricordare
che il principio della proporzionalità, che fa parte dei principi
generali del diritto comunitario, richiede che gli atti delle
istituzioni comunitarie non superino i limiti di quanto idoneo e
necessario al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti dalla
normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una
scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno
restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere
sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (sentenze 12 luglio 2001,
causa C-189/01, Jippes e a., Racc. pag. I-5689, punto 81 e
giurisprudenza citata, nonché Spagna/Consiglio, cit., punto 97).
46 Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale delle condizioni di
attuazione di un siffatto principio, considerato l'ampio potere
discrezionale di cui dispone il legislatore comunitario in materia di
politica agricola comune, solo il carattere manifestamente inidoneo di
un provvedimento adottato in tale ambito, in relazione allo scopo che
l'istituzione competente intende perseguire, può inficiare la
legittimità di tale provvedimento (sentenze 10 gennaio 2006, causa
C-344/04, IATA e ELFAA, Racc. pag. I-403, punto 80, nonché
Spagna/Consiglio, cit., punto 98).
47 Quindi non si tratta di chiarire se il provvedimento adottato dal
legislatore fosse il solo o il migliore possibile, ma se esso fosse
manifestamente inidoneo (sentenza Spagna/Consiglio, cit., punto 99).
48 Dal punto 36 di questa sentenza, nonché dai ‘considerando' ivi
menzionati, risulta che la cessione alla riserva nazionale dei diritti
non utilizzati è volta a garantire che tutti i diritti al premio siano
effettivamente utilizzati. Ebbene, questa misura costituisce uno
strumento adeguato per conseguire l'obiettivo di una migliore
mobilitazione dei diritti al premio disponibili ma non utilizzati.
Occorre inoltre rilevare che l'eventualità che la detta misura sia
manifestamente inadeguata non è stata sollevata da nessuno degli
interessati che hanno presentato osservazioni alla Corte.
49 Posto che la cessione alla riserva nazionale non costituisce un mezzo
manifestamente inadeguato a conseguire l'obiettivo perseguito, il
provvedimento contestato non è contrario al principio della
proporzionalità.
50 Occorre pertanto risolvere la seconda questione, sub a), dichiarando
che l'art. 33, nn. 2 e 4, del regolamento n. 3886/92 dev'essere
interpretato nel senso che occorre ritenere che un produttore non abbia
utilizzato i propri diritti al premio in una campagna di
commercializzazione quando egli ha presentato una domanda di premio, ma
tale domanda è stata respinta in quanto i capi di bestiame in questione
non davano diritto al premio, e ciò anche se la detta domanda non è
stata presentata in modo abusivo. Siffatta interpretazione non è
contraria al principio della proporzionalità.
Sulla seconda questione, sub b)
51 Con tale questione, il giudice del rinvio chiede, in via subordinata,
se, in circostanze come quelle di cui alla causa principale, l'esistenza
di un caso eccezionale debitamente motivato ai sensi dell'art. 33, n. 2,
ultimo trattino, del regolamento n. 3886/92 possa essere ammessa.
52 Occorre innanzi tutto rilevare che l'esistenza di un caso eccezionale
debitamente motivato consente una deroga alla regola della cessione alla
riserva nazionale della parte non utilizzata dei diritti al premio e
deve, per tale motivo, formare oggetto di interpretazione restrittiva.
Tale interpretazione è imposta dall'utilizzo, nella detta disposizione,
del termine «eccezionale».
53 L'ultimo trattino dell'art. 33, n. 2, del regolamento n. 3886/92
appare, alla luce dell'impianto generale di tale disposizione, come una
clausola generale di equità destinata a coprire situazioni diverse da
quelle richiamate ai trattini precedenti, nelle quali l'applicazione
della norma generale colpirebbe con durezza eccezionale, ma che non
possono fare tutte oggetto di una specifica menzione. Come nei casi
citati ai trattini precedenti, si tratta di situazioni in cui sarebbe
equo che il produttore fosse autorizzato a far valere successivamente i
suoi diritti al premio pur non potendo utilizzarli temporaneamente per
ragioni eccezionali.
54 Né le disposizioni del detto regolamento, né i suoi ‘considerando',
individuano i tipi di criterio di cui avvalersi per motivare siffatto
caso eccezionale. Pertanto, occorre constatare che il legislatore
comunitario non ha inteso precisare ulteriormente tale nozione, né
collegarla a particolari criteri. È quindi necessario tener conto del
complesso delle circostanze, di natura sia soggettiva sia oggettiva, per
stabilire se tra di esse siano presenti uno o più elementi idonei a
giustificare l'esistenza di un caso eccezionale. Tale valutazione può
essere svolta solo caso per caso e dalle autorità incaricate di
applicare l'art. 33, n. 2, ultimo trattino, del regolamento n. 3886/92.
È compito del giudice del rinvio, che è adito della controversia nella
causa principale ed è l'unico in grado di accertare i fatti rilevanti,
effettuare tale valutazione nell'ambito di questa controversia, tenendo
conto della necessità di applicare restrittivamente detta disposizione.
55 In ogni caso, in assenza di circostanze particolari,
un'interpretazione errata della normativa applicabile non può costituire
un caso eccezionale ai sensi dell'art. 33, n. 2, ultimo trattino, del
regolamento n. 3886/92.
56 Occorre inoltre rilevare che, ai sensi della detta disposizione, per
poterla applicare è necessario che il produttore abbia debitamente
dimostrato sotto che profilo la situazione in cui si trova è
eccezionale.
57 Occorre pertanto risolvere la seconda questione, sub b), nel senso
che spetta al giudice del rinvio decidere se, alla luce del complesso
delle circostanze debitamente giustificate che caratterizzano la
situazione del ricorrente nella causa principale, esista un caso
eccezionale che impone l'applicazione della disposizione derogatoria di
cui all'art. 33, n. 2, ultimo trattino, del regolamento n. 3886/92,
sempre tenendo conto della necessità di applicare restrittivamente tale
disposizione.
Sulla seconda questione, sub c)
58 Infine, in via ulteriormente subordinata, il giudice del rinvio
chiede se i diritti al premio che sono stati sottratti ad un produttore
in forza dell'art. 33, n. 4, del regolamento n. 3886/92 in quanto egli,
nella campagna di commercializzazione del 1998, ha utilizzato i suoi
diritti al premio per almeno il 70%, ma per meno del 90%, una volta
decorso il periodo di sospensione biennale vadano restituiti, a titolo
preferenziale, a tale produttore. Tale giudice ritiene infatti che dal
principio della proporzionalità potrebbe risultare l'obbligo di
privilegiare i precedenti titolari, che sono stati particolarmente
colpiti dall'aumento della percentuale d'uso dal 70 al 90% nell'ambito
delle misure eccezionali adottate a seguito della crisi detta della
«mucca pazza».
59 La concessione da parte degli Stati membri dei diritti al premio che
fanno parte della riserva nazionale è disciplinata dall'art. 4 f, n. 2,
del regolamento n. 805/68, che elenca i produttori che possono
beneficiarne. L'utilizzo del termine «in particolare» nel disposto di
tale disposizione indica che non si tratta di un elenco esaustivo.
60 La Commissione ha giustamente osservato che l'art. 4 f, n. 4, secondo
comma, del regolamento n. 805/68 l'ha autorizzata ad adottare i
provvedimenti relativi ai diritti individuali non utilizzati nel 1997 e
nel 1998 e riversati alla riserva nazionale, ma che tali provvedimenti
non sono mai stati presi. Pertanto, gli Stati membri conservano
interamente il loro margine di manovra per quanto riguarda l'utilizzo
della loro riserva nazionale. Di conseguenza, essi possono prevedere la
concessione a titolo preferenziale dei diritti al premio ai produttori
che hanno dovuto riversare i loro diritti a tale riserva perché avevano
utilizzato almeno il 70%, ma meno del 90% di essi durante la campagna di
commercializzazione del 1998.
61 Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la seconda questione,
sub c), dichiarando che l'art. 33, n. 4, del regolamento n. 3886/92,
letto in combinato disposto con l'art. 4 f, n. 4, del regolamento n.
805/68, dev'essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono
restituire a titolo preferenziale ad un produttore, una volta decorso il
periodo di sospensione biennale, i diritti al premio che gli sono stati
ritirati in quanto egli aveva utilizzato per almeno il 70%, ma per meno
del 90%, i suoi diritti nella campagna di commercializzazione del 1998.
Sulle spese
62 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) L'art. 4 a, terzo trattino, sub ii), del regolamento (CEE) del
Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni bovine, come modificato dal regolamento
(CE) del Consiglio 18 novembre 1996, n. 2222, dev'essere interpretato
nel senso che una giovenca pregna può essere considerata come una vacca
nutrice ai sensi della prima sezione di tale regolamento solo quando
essa sostituisce, dopo il deposito della domanda di premio per la
campagna di commercializzazione, una vacca nutrice che figura in tale
domanda.
2) Una giovenca pregna che, per una campagna di commercializzazione, ha
sostituito una vacca nutrice per la quale è stata presentata una domanda
di premio e che è stata riconosciuta come idonea a far beneficiare di
tale premio può essere considerata come una vacca nutrice ai sensi
dell'art. 4 a, terzo trattino, sub ii), del regolamento n. 805/68, come
modificato dal regolamento n. 2222/96, quando soddisfa, l'anno
successivo, le condizioni per sostituire nuovamente una vacca nutrice.
3) L'art. 4 a, terzo trattino, sub ii), del regolamento n. 805/68, come
modificato dal regolamento n. 2222/96, dev'essere interpretato nel senso
che una giovenca pregna per la quale è stata presentata una domanda di
premio non vi dà diritto quando partorisce prima della scadenza del
termine previsto per presentare la detta domanda.
4) L'art. 33, nn. 2 e 4, del regolamento (CEE) della Commissione 23
dicembre 1992, n. 3886, che stabilisce le modalità di applicazione dei
regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68 e che abroga i
regolamenti (CEE) n. 1244/82 e (CEE) n. 714/89, come modificato dal
regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 1996, n. 2311, dev'essere
interpretato nel senso che occorre ritenere che un produttore non abbia
utilizzato i propri diritti al premio in una campagna di
commercializzazione quando egli ha presentato una domanda di premio, ma
tale domanda è stata respinta in quanto i capi di bestiame in questione
non davano diritto al premio, e ciò anche se la detta domanda non è
stata presentata in modo abusivo. Siffatta interpretazione non è
contraria al principio della proporzionalità.
5) Spetta al giudice del rinvio decidere se, alla luce del complesso
delle circostanze debitamente motivate che caratterizzano la situazione
del ricorrente nella causa principale, esista un caso eccezionale che
impone l'applicazione della disposizione derogatoria di cui all'art. 33,
n. 2, ultimo trattino, del regolamento n. 3886/92, come modificato dal
regolamento n. 2311/96, sempre tenendo conto della necessità di
applicare restrittivamente tale disposizione.
6) L'art. 33, n. 4, del regolamento n. 3886/92, come modificato dal
regolamento n. 2311/96, letto in combinato disposto con l'art. 4 f, n.
4, del regolamento n. 805/68, come modificato dal regolamento n.
2222/96, dev'essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono
restituire a titolo preferenziale ad un produttore, una volta decorso il
periodo di sospensione biennale, i diritti al premio che gli sono stati
ritirati in quanto egli aveva utilizzato per almeno il 70%, ma per meno
del 90%, i suoi diritti nella campagna di commercializzazione del 1998.
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