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CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 13/12/2007, Causa C-418/04
FAUNA E FLORA - Conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva
79/409/CEE, artt. 4 e 10 - Recepimento ed applicazione - IBA 2000 - Valore -
Qualità dei dati - Criteri - Discrezionalità - Direttiva 92/43/CEE -
Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche
- Art. 6 - Recepimento ed applicazione - Zone da classificare come zone di
protezione speciale - ZPS - Inadempimento di uno Stato. L'Irlanda, non
avendo classificato, dal 6 aprile 1981, a norma dell'art. 4, nn. 1 e 2,
della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici, come modificata dalla direttiva della
Commissione 29 luglio 1997, 97/49/CE, tutti i territori più idonei in numero
e in superficie alle specie di cui all'allegato I della medesima direttiva,
ad eccezione di quelli destinati a garantire la conservazione dell'oca
lombardella (Anser albifrons flavirostris), nonché alle specie
migratrici che ritornano regolarmente non previste da detto allegato I, ad
eccezione di quelli destinati a garantire la protezione della pavoncella (Vanellus
vanellus), della pettegola (Trinata totanus), del beccaccino (Gallinago
gallinago) e del chiurlo (Numenius arquata); non avendo garantito
che, dal 6 aprile 1981, le disposizioni dell'art. 4, n. 4, prima frase,
della direttiva 79/409, come modificata dalla direttiva 97/49, fossero
applicate alle zone da classificare come zone di protezione speciale ai
sensi della direttiva medesima; non avendo dato piena e corretta attuazione
a quanto prescritto dall'art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva
79/409, come modificata dalla direttiva 97/49; non avendo adottato, per
quanto riguarda tutte le zone di protezione speciale classificate ai sensi
dell'art. 4, n. 1, della direttiva 79/409, come modificata dalla direttiva
97/49, o riconosciute in forza dell'art. 4, n. 2, della direttiva medesima,
tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'art. 6, n.
2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche; non avendo adottato tutte le misure necessarie per
conformarsi alle disposizioni dell'art. 6, n. 2, della direttiva 92/43, per
quanto riguarda l'uso come zone turistiche di tutti i siti rientranti
nell'ambito di applicazione di tale articolo; non avendo adottato tutte le
misure necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'art. 6, nn. 3 e 4,
della direttiva 92/43, riguardo ai piani; non avendo adottato tutte le
misure necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'art. 6, n. 3, della
direttiva 92/43, riguardo all'autorizzazione dei progetti di acquicoltura;
non avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alle
disposizioni dell'art. 6, nn. 2‑4, della direttiva 92/43, riguardo ai lavori
di manutenzione dei canali di drenaggio della zona di protezione speciale di
Glen Lough; e non avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi
alle disposizioni dell'art. 10 della direttiva 79/409, come modificata dalla
direttiva 97/49, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza
degli artt. 4, nn. 1, 2 e 4, e 10 della direttiva 79/409, come modificata
dalla direttiva 97/49, nonché dell'art. 6, nn. 2‑4, della direttiva 92/43.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 13/12/2007, Causa
C-418/04
AREE PROTETTE - VIA - Direttiva habitat - Zone non classificate come ZPS,
mentre avrebbero dovuto esserlo - Regime di protezione - Finalità di tutela
- Status giuridico di protezione - Valutazione delle incidenze di un piano o
di un progetto - Principio di precauzione - Effetto cumulativo dei progetti.
Le zone che non sono state classificate come ZPS, mentre avrebbero dovuto
esserlo, continuano a rientrare nel regime proprio dell'art. 4, n. 4, prima
frase, della direttiva uccelli poiché altrimenti le finalità di tutela
delineate da tale direttiva, come sono configurate nel suo nono
'considerando', non potrebbero venir perseguite (v. sentenze 2/08/1993,
Commissione/Spagna, nonché 7/12/2000, causa C‑374/98, Commissione/Francia).
Inoltre, l'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva uccelli impone agli Stati
membri di conferire alle ZPS uno status giuridico di protezione che
possa garantire, in particolare, la sopravvivenza e la riproduzione delle
specie di uccelli menzionate nell'allegato I, nonché la riproduzione, la
muta e lo svernamento delle specie migratrici non considerate nell'allegato
I che ivi giungono regolarmente (sentenza 18/03/1999, causa C‑166/97,
Commissione/Francia). Pertanto, il testo dell'art. 7 della direttiva habitat
precisa che l'art. 6, nn. 2‑4, di questa direttiva si sostituisce all'art.
4, n. 4, prima frase, della direttiva uccelli a partire dalla data di
entrata in vigore della direttiva habitat o dalla data di classificazione
operata da uno Stato membro ai sensi della direttiva uccelli se quest'ultima
data è successiva. Risulta pertanto che le zone che non sono state
classificate come ZPS, mentre avrebbero dovuto esserlo, continuano a
rientrare nel regime proprio dell'art. 4, n. 4, prima frase, della direttiva
uccelli (sentenza 7/12/2000, causa C‑374/98, Commissione/Francia). Quanto
alla trasposizione dell'art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva habitat, occorre
ricordare, in primo luogo, che la Corte ha già statuito che l'art. 6, n. 3,
di detta direttiva subordina il requisito di un'opportuna valutazione delle
incidenze di un piano o di un progetto alla condizione che vi sia una
probabilità o un rischio che quest'ultimo pregiudichi significativamente il
sito interessato. Tenuto conto, in particolare, del principio di
precauzione, un tale rischio esiste poiché non può essere escluso, sulla
base di elementi obiettivi, che detto piano o progetto pregiudichi
significativamente il sito interessato (sentenza 20/10/2005,
Commissione/Regno Unito). Concludendo, in forza dell'art. 6, n. 3, prima
frase, della direttiva habitat, qualsiasi piano o progetto non direttamente
connesso o necessario alla gestione del sito è sottoposto a un'adeguata
valutazione dell'incidenza che ha sullo stesso tenendo conto degli obiettivi
di conservazione del medesimo, quando non possa essere escluso, sulla base
di elementi obiettivi, che esso, da solo o in combinazione con altri piani o
progetti, pregiudichi significativamente il detto sito (sentenza 7/09/2004,
causa C‑127/02, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging). La mancata
presa in considerazione dell'effetto cumulativo dei progetti comporta in
pratica che la totalità dei progetti d'un certo tipo può venire sottratta
all'obbligo di valutazione mentre, presi insieme, tali progetti possono
avere un notevole impatto ambientale (v., per analogia, sentenza 21/09/1999,
causa C‑392/96, Commissione/Irlanda). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA'
EUROPEE, Sez. II, 13/12/2007, Causa C-418/04
PROCEDURE E VARIE - Sussistenza di un inadempimento - Criteri di
valutazione - Scadenza del termine fissato - Mutamenti successivamente
intervenuti - Ininfluenza. La sussistenza di un inadempimento deve
essere valutata alla luce della situazione dello Stato membro esistente alla
scadenza del termine fissato nel parere motivato senza tener conto dei
mutamenti successivamente intervenuti (v., in particolare, sentenza
2/06/2005, causa C‑282/02, Commissione/Irlanda). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE
COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 13/12/2007, Causa C‑418/04
PROCEDURE E VARIE - Oggetto di un ricorso per inadempimento -
Determinazione. L'oggetto di un ricorso per inadempimento proposto ai
sensi dell'art. 226 CE è determinato dalla fase precontenziosa del
procedimento prevista dal medesimo articolo. Pertanto, il ricorso deve
essere basato sul medesimo ragionamento e sui medesimi motivi del parere
motivato (v. sentenza 16/06/2005, causa C‑456/03, Commissione/Italia).
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 13/12/2007, Causa
C-418/04
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
13 dicembre 2007
Indice
Contesto normativo
Normativa comunitaria
La direttiva uccelli
La direttiva habitat
Normativa interna
L'European Communities Act
Il Wildlife Act
Il regolamento uccelli
Il regolamento habitat
Fase precontenziosa del procedimento e fase scritta del procedimento
dinanzi alla Corte
Sul ricorso
Osservazioni preliminari
Sulla prima censura, attinente alla classificazione come ZPS di
territori insufficienti in numero e in superficie, in violazione
dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva uccelli
Osservazioni preliminari
Sull'IBA 2000
Sul primo capo della prima censura
– Argomenti delle parti
– Giudizio della Corte
A – Quanto ai siti identificati nell'IBA 2000
1. Riguardo al sito di Cross Lough
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio della Corte
2. Sui tre siti idonei per la conservazione del re di quaglie
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio della Corte
B – Riguardo agli uccelli da tutelare in altri siti
1. Sui siti idonei alla conservazione del martin pescatore europeo
2. Sui siti idonei per la conservazione del re di quaglie
Sul secondo capo della prima censura
– Argomenti delle parti
– Giudizio della Corte
Sulla seconda censura, attinente alla mancata attuazione dello status
giuridico di protezione necessario ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e 2,
della direttiva uccelli
Argomenti delle parti
Giudizio della Corte
Sulla terza censura, relativa alla mancata applicazione dell'art. 4, n.
4, prima frase, della direttiva uccelli alle zone che avrebbero dovuto
essere classificate come ZPS
Argomenti delle parti
Giudizio della Corte
Sulla quarta censura, attinente alla mancata trasposizione ed
applicazione dell'art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva uccelli
Argomenti delle parti
Giudizio della Corte
Sulla quinta censura, attinente alla insufficiente trasposizione ed
applicazione dell'art. 6, nn. 2‑4, della direttiva habitat
Osservazioni preliminari
Riguardo alla insufficiente trasposizione e applicazione dell'art. 6, n.
2, della direttiva habitat
– Argomenti delle parti
– Giudizio della Corte
Riguardo alla insufficiente trasposizione dell'art. 6, n. 2, della
direttiva habitat nel settore delle attività turistiche
– Argomenti delle parti
– Giudizio della Corte
Quanto alla trasposizione e all'applicazione insufficienti dell'art. 6,
nn. 3 e 4, della direttiva habitat
– Argomenti delle parti
– Giudizio della Corte
Sulla sesta censura, relativa alla mancata trasposizione dell'art. 10
della direttiva uccelli
Argomenti delle parti
Giudizio della Corte
Sulle spese
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 79/409/CEE – Conservazione
degli uccelli selvatici – Artt. 4 e 10 – Recepimento ed applicazione –
IBA 2000 – Valore – Qualità dei dati – Criteri – Discrezionalità –
Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora
e della fauna selvatiche – Art. 6 – Recepimento ed applicazione»
Nella causa C‑418/04,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226
CE, proposto il 29 settembre 2004,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. B. Doherty e
M. van Beek, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Irlanda, rappresentata dal sig. D. O'Hagan, in qualità di agente,
assistito dalla sig.ra E. Cogan, barrister, e dal sig. G. Hogan, SC,
convenuta,
sostenuta da:
Repubblica ellenica, rappresentata dalla sig.ra E. Skandalou, in qualità
di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
e
Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di
agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
intervenienti,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. L.
Bay Larsen, R. Schintgen, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig.
P. Kūris (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione
orale del 6 luglio 2006,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza
del 14 settembre 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il ricorso in oggetto, la Commissione delle Comunità europee
chiede che la Corte voglia dichiarare che l'Irlanda:
– non avendo classificato, dal 1981, a norma dell'art. 4, nn. 1 e 2,
della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1), come
modificata dalla direttiva della Commissione 29 luglio 1997, 97/49/CE (GU
L 223, pag. 9, in prosieguo: la «direttiva uccelli»), tutti i territori
più idonei in numero e in superficie alle specie di cui all'allegato I
della medesima direttiva (in prosieguo: l'«allegato I»), nonché alle
specie migratrici che ritornano regolarmente;
– non avendo istituito, dal 1981, a norma dell'art. 4, nn. 1 e 2, della
direttiva uccelli, il necessario regime giuridico di protezione per tali
territori;
– non avendo garantito che, dal 1981, le disposizioni dell'art. 4, n. 4,
prima frase, della direttiva uccelli fossero applicate alle zone da
classificare come zone di protezione speciale (in prosieguo: le «ZPS»)
ai sensi della direttiva medesima;
– non avendo dato piena e corretta attuazione a quanto prescritto
dall'art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva uccelli;
– non avendo adottato, per quanto riguarda le ZPS classificate ai sensi
della direttiva uccelli, tutte le misure necessarie per conformarsi alle
disposizioni dell'art. 6, nn. 2‑4, della direttiva del Consiglio 21
maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L
206, pag. 7, in prosieguo: la «direttiva habitat») e, per quanto
riguarda l'uso come zone turistiche di tutti i siti rientranti
nell'ambito di applicazione dell'art. 6, n. 2, della direttiva habitat,
non avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alle
disposizioni del detto art. 6, n. 2;
– non avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi
all'art. 10 della direttiva uccelli,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali articoli
delle dette direttive.
2 Con ordinanza del Presidente della Corte 17 marzo 2005, è stato
ammesso l'intervento della Repubblica ellenica e del Regno di Spagna a
sostegno della domanda dell'Irlanda, che chiede alla Corte di respingere
il ricorso o, in subordine, di circoscrivere la portata della sentenza
alle questioni specifiche in relazione alle quali ritiene che l'Irlanda
sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle
direttive de quibus.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
La direttiva uccelli
3 Ai sensi del nono 'considerando' della direttiva uccelli, «la
preservazione, il mantenimento o il ripristino di una varietà e di una
superficie sufficienti di habitat sono indispensabili alla conservazione
di tutte le specie di uccelli; […] talune specie di uccelli devono
essere oggetto di speciali misure di conservazione concernenti il loro
habitat per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro
area di distribuzione; […] tali misure devono tener conto anche delle
specie migratrici ed essere coordinate in vista della costituzione di
una rete coerente».
4 A termini dell'art. 4 della direttiva uccelli:
«1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali
di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la
sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di
distribuzione.
A tal fine si tiene conto:
a) delle specie minacciate di sparizione;
b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del
loro habitat;
c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa
o la loro ripartizione locale è limitata;
d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la
specificità del loro habitat.
Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle
variazioni dei livelli di popolazione.
Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione
speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla
conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione
di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si
applica la presente direttiva.
2. Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie
migratrici non menzionate nell'allegato I che ritornano regolarmente,
tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica
marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva per quanto
riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in
cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo,
gli Stati membri attribuiscono una importanza particolare alla
protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza
internazionale.
[…]
4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di
protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento
degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano
conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente
articolo. Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire
l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali
zone di protezione».
5 L'art. 10 della direttiva uccelli così recita:
«1. Gli Stati membri incoraggiano le ricerche e i lavori necessari per
la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte
le specie di uccelli di cui all'articolo 1.
2. Un'attenzione particolare sarà accordata alle ricerche e ai lavori
sugli argomenti elencati nell'allegato V. Gli Stati membri trasmettono
alla Commissione tutte le informazioni ad essa necessarie per prendere
misure appropriate per coordinare le ricerche e i lavori di cui al
presente articolo».
6 I temi di ricerca e di lavoro menzionati dall'allegato V della
direttiva uccelli sono i seguenti:
«a) Fissazione dell'elenco nazionale delle specie minacciate di
estinzione o particolarmente in pericolo tenendo conto della loro area
di ripartizione geografica.
b) Censimento e descrizione ecologica delle zone di particolare
importanza per le specie migratrici durante le migrazioni, lo
svernamento e la nidificazione.
c) Censimento dei dati sul livello di popolazione degli uccelli
migratori sfruttando i risultati dell'inanellamento.
d) Determinazione dell'influenza dei metodi di prelievo sul livello
delle popolazioni.
e) Messa a punto e sviluppo dei metodi ecologici per prevenire i danni
causati dagli uccelli.
f) Determinazione della funzione di certe specie come indicatori
d'inquinamento.
g) Studio degli effetti dannosi dell'inquinamento chimico sul livello
della popolazione delle specie di uccelli».
La direttiva habitat
7 L'art. 6 della direttiva habitat dispone quanto segue:
«(…)
2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone
speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli
habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone
sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe
avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della
presente direttiva.
3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario
alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su
tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti,
forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul
sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla
luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto
salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro
accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza
che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso,
previo parere dell'opinione pubblica.
4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione
dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano
o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante
interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo
Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire
che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro
informa la Commissione delle misure compensative adottate.
Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di
habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte
soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza
pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per
l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi
imperativi di rilevante interesse pubblico».
Normativa interna
L'European Communities Act
8 L'European Communities Act 1972 (legge del 1972 relativa alle Comunità
europee, in prosieguo: l'«European Communities Act») attribuisce potere
normativo ai ministri indipendentemente dal Parlamento nazionale qualora
sia necessario ai fini dell'adempimento di obblighi imposti dalla
normativa comunitaria.
Il Wildlife Act
9 L'art. 11, nn. 1 e 3, del Wildlife Act 1976 [legge del 1976 sulla
fauna e la flora selvatiche, nel testo risultante dalla legge di
modifica del 2000, Wildlife (Amendment) Act; in prosieguo: il «Wildlife
Act»], dispone quanto segue:
«1. Spetta al Ministro garantire la conservazione della vita selvatica e
promuovere la conservazione della diversità biologica.
(…)
3. Il Ministro può, direttamente o con un terzo ovvero con la sua
intermediazione:
a) svolgere o far svolgere lavori di ricerca che ritiene utili per
l'esercizio delle sue funzioni ai sensi della presente legge;
(…)».
10 Gli artt. 15‑17 del Wildlife Act attribuiscono al Ministro competente
la competenza di costituire per decreto riserve naturali su terreni che
fanno parte del terreno demaniale. Detta legge abilita parimenti il
Ministro a riconoscere riserve naturali site su altri terreni nonché a
designare terreni come rifugi faunistici.
Il regolamento uccelli
11 Il regolamento del 1985 relativo alla conservazione degli uccelli
selvatici delle Comunità europee [European Communities (Conservation of
Wild Birds) Regulations 1985; in prosieguo: il «regolamento uccelli»],
vieta il deposito di cibo, rifiuti e sostanze nocive nelle ZPS
interessate.
Il regolamento habitat
12 Il preambolo al regolamento del 1997 relativo agli habitat naturali
delle Comunità europee [European Communities (Natural Habitats)
Regulations 1997], come modificato dal Wildlife (Amendment) Act del 2000
(legge del 2000), (in prosieguo: il «regolamento habitat»), specifica
che tale regolamento è stato adottato al fine di trasporre nel diritto
interno la direttiva habitat.
13 L'art. 2 del regolamento habitat definisce un sito europeo come: a)
sito notificato ai fini di cui all'art. 4 […] del regolamento stesso; b)
sito adottato dalla Commissione come sito di importanza comunitaria ai
fini di cui all'art. 4, n. 2, della direttiva habitat, secondo la
procedura prevista dall'art. 21 della direttiva stessa; c) zona di
conservazione particolare, e d) zona classificata ai sensi dell'art. 4,
nn. 1 e 2, della direttiva uccelli.
14 L'art. 4 di tale regolamento così recita:
«1. Il Ministro comunica un esemplare della lista dei siti europei
candidati o un elenco modificato conformemente all'art. 3, n. 3, al
Ministro dell'Ambiente, al Ministro dell'Agricoltura, dell'Alimentazione
e delle Foreste, al Ministro degli Affari marittimi, al Ministro del
Trasporto, dell'Energia e delle Comunicazioni, ai Commissioners of
Public Works in Irlanda (Ufficio irlandese dei lavori pubblici), all'Environmental
Protection Agency (Agenzia di tutela dell'ambiente) e a ogni autorità
competente in materia di riassetto nella circoscrizione in cui si trovi
il terreno o ogni sua parte ricompresa nell'elenco, e consulta,
eventualmente, alcune o tutte le dette autorità.
2. a) Il Ministro notifica a tutti i proprietari e detentori di ogni
terreno compreso nell'elenco dei siti europei candidati ed a tutti i
titolari di una valida autorizzazione alla prospezione o
all'esplorazione, rilasciata con apposito atto ufficiale concernente il
detto terreno, la proposta di includere il terreno stesso nell'elenco e
di trasmettere l'elenco alla Commissione ai sensi delle disposizioni di
cui alla direttiva habitat;
b) qualora non sia possibile determinare, con una normale ricerca,
l'indirizzo di una persona alla quale si applichi la lett. a) del
presente paragrafo, pareri e documenti in cui compaia il sito
interessato saranno affissi in un luogo ben visibile:
i) di uno o più luoghi della Garda Siochana, degli uffici delle
amministrazioni locali, degli uffici locali del Ministero della
Previdenza pubblica, degli uffici locali del Ministero dell'Agricoltura,
dell'Alimentazione e delle Foreste e degli uffici di Teagasc situati nel
sito interessato, o lungo il sito medesimo, ovvero
ii) se ivi [non] si trova alcun luogo o ufficio di tale genere, in uno o
più luoghi o uffici situati in prossimità o nei dintorni del sito, e
saranno diffusi avvertimenti almeno su una delle stazioni delle radio
emittenti nella zona del sito interessato e pubblicati in almeno uno dei
giornali diffusi in tale zona, ove tali avvertimenti invitano chiunque
sia coinvolto dall'elenco dei siti proposti quali siti europei a
prendere contatto con il Ministero dell'Arte, della Cultura e del
Gaeltacht.
(…)
3. Per ciascuno dei siti, l'elenco dei siti proposti quali siti europei
inviato dal Ministro ai sensi del n. 1 e la notifica effettuata dal
Ministro ai sensi del n. 2:
a) saranno accompagnati da una mappa di stato maggiore in scala adeguata
alle circostanze, sulla quale il sito sarà delimitato in modo da
consentire l'identificazione delle proprietà comprese nel sito al quale
si riferisce il parere, nonché i suoi confini;
b) indicherà le operazioni o le attività di cui il Ministro ritiene che
possano alterare, danneggiare, distruggere l'integrità del sito ovvero
interferire con essa;
c) indicherà il tipo o i tipi di habitat, ovvero le specie che esso
ospita e per cui è stato proposto il riconoscimento del sito come sito
di importanza comunitaria;
d) indicherà le procedure di ricorso accessibili ai singoli.
(…)».
15 L'art. 5 del detto regolamento conferisce ad ogni destinatario di una
notifica, ai sensi dell'art. 4, n. 2, del regolamento medesimo, il
diritto di contestare l'iscrizione del sito sull'elenco dei siti europei
candidati e definisce la procedura da seguire per decidere in ordine a
tali obiezioni.
16 Ai sensi dell'art. 7 del regolamento habitat, il Ministro può
nominare «agenti autorizzati» a recarsi sui terreni ed ispezionarli.
17 L'art. 9 di tale regolamento prevede quanto segue:
«1. Entro e non oltre sei anni dalla data di adozione di un sito da
parte della Commissione conformemente alla procedura prevista dall'art.
4, n. 2, della direttiva habitat, il Ministro designa tale sito come
zona speciale di conservazione e pubblica o fa pubblicare nello Iris
Oifigiúil una copia di ciascuna di tali designazioni.
(…)».
18 L'art. 13 del detto regolamento è così redatto:
«1. Il Ministro adotta le misure di conservazione che ritiene idonee
riguardo alle zone speciali di conservazione designate in forza
dell'art. 9 e, in particolare, eventualmente, piani di gestione
espressamente concepiti per i siti ovvero integrati in piani adeguati.
2. Il Ministro adotta i provvedimenti amministrativi o contrattuali che
corrispondono alle necessità ecologiche dei tipi di habitat naturali
previsti dall'allegato I della direttiva habitat e delle specie previste
dall'allegato II della direttiva medesima che si trovano sui siti in
questione.
3. Il Ministro adotta le disposizioni utili al fine di evitare, nelle
zone speciali di conservazione designate in forza dell'art. 9, il
deterioramento degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché
le perturbazioni che incidano sulle specie per le quali sono state
designate tali zone, in quanto tali perturbazioni possano avere un
effetto significativo alla luce degli obiettivi della direttiva
habitat».
19 A termini dell'art. 14 del regolamento habitat:
«1. È vietato effettuare, far effettuare o perseguire, su tutte le
proprietà appartenenti ad una zona speciale di conservazione o a un sito
menzionato in un elenco conformemente al capitolo I della presente
parte, un'operazione o un'attività menzionata in un parere reso ai sensi
dell'art. 4, n. 2, a meno che l'operazione o l'attività siano
effettuate, richieste, autorizzate o perseguite dal proprietario, dal
detentore o dall'utente del luogo e che:
a) uno di tali soggetti abbia inviato al Ministro una proposta scritta
relativa all'operazione o all'attività da svolgere, precisandone la
natura nonché la proprietà sulla quale si propone di svolgere
l'operazione o l'attività, e
b) sia soddisfatto uno dei requisiti precisati al n. 2.
2. I requisiti previsti al n. 1 sono i seguenti:
a) l'operazione o l'attività è svolta con il consenso scritto del
Ministro, ovvero
b) l'operazione o l'attività è svolta conformemente all'accordo di
gestione previsto dall'art. 12.
3. Chiunque, in assenza di una giustificazione ragionevole, contravviene
alle disposizioni di cui al n. 1 commette un reato.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle
operazioni o alle attività previste dall'art. 15, n. 2».
20 Ai sensi dell'art. 15, n. 1, di tale regolamento, se le autorità
irlandesi sono adite per una richiesta di autorizzazione ai sensi
dell'art. 14 del regolamento medesimo e l'attività in questione può
incidere considerevolmente sul sito, dette autorità devono valutarne le
implicazioni sul sito alla luce dei relativi obiettivi di conservazione.
Ai sensi del successivo n. 2, inoltre, se l'attività in questione è già
stata oggetto di un'autorizzazione in forza di un'altra normativa, il
Ministro competente con l'autorità del quale è stata concessa
l'autorizzazione è tenuto a valutare detta attività e, eventualmente, a
modificare o annullare l'autorizzazione stessa.
21 L'art. 16 di detto regolamento prevede che, se a termini della
valutazione di cui all'art. 15 del regolamento medesimo l'attività in
questione risulta avere un effetto nefasto sul sito, essa non può essere
autorizzata. È tuttavia prevista una deroga per «motivi imperativi di
rilevante interesse pubblico».
22 L'art. 17 del regolamento habitat prevede quanto segue:
«1. Se il Ministro ritiene che sia ovvero possa essere effettuata su:
a) un sito previsto in un elenco conformemente al capitolo I della
presente parte, ovvero
b) un sito di cui all'art. 5 della direttiva habitat, o
c) un sito europeo,
un'operazione o un'attività che non sia direttamente connessa con la
gestione di tali siti o necessaria a tal fine, ma che possa produrre un
effetto rilevante su detti siti, isolatamente ovvero congiuntamente con
altre operazioni o attività, il Ministro verificherà che sia intrapresa
una valutazione adeguata delle implicazioni per il sito di tale
operazione o attività, alla luce degli obiettivi di conservazione del
sito in questione.
2. Ai fini della presente disposizione, uno studio di impatto ambientale
sarà ritenuto quale valutazione adeguata.
3. Se il Ministro, alla luce delle conclusioni della valutazione
effettuata ai sensi del n. 1, ritiene che l'operazione o l'attività sia
tale da nuocere all'integrità del sito interessato, propone ricorso
dinanzi al giudice competente al fine di impedire il compimento
dell'operazione o dell'attività.
4. Il ricorso dinanzi al giudice competente sarà una domanda di
provvedimenti urgenti e il giudice adito della questione potrà
(eventualmente) emettere un provvedimento provvisorio o interlocutorio
se lo ritiene adeguato alla luce dell'art. 6, n. 4, della direttiva
habitat nonché della necessità, in generale, di preservare l'integrità
del sito in questione e di garantire la coerenza globale di Natura 2000.
5. Ai fini della presente sezione, per “giudice competente” deve
intendersi un Judge della Circuit Court nella competenza del quale si
trovino le proprietà o parti di proprietà interessate, ovvero la High
Court».
23 L'art. 18 di tale regolamento così dispone:
«1. Se viene effettuata o proposta su una proprietà che non sia compresa
in:
a) un sito previsto in un elenco conformemente al capitolo I della
presente parte, ovvero
b) un sito di cui all'art. 5 della direttiva habitat, o
c) un sito europeo,
un'operazione o un'attività che possa nuocere all'integrità del sito in
questione, isolatamente ovvero congiuntamente con altre operazioni o
attività, il Ministro verificherà che sia intrapresa una valutazione
adeguata delle implicazioni per il sito di tale operazione o attività,
alla luce degli obiettivi di conservazione del sito de quo.
2. Le disposizioni di cui all'art. 17, nn. 2‑5, si applicheranno tenendo
conto delle conclusioni della valutazione effettuata ai sensi del n. 1».
24 L'art. 34 di tale regolamento prevede quanto segue:
«Eventualmente, le disposizioni di cui agli artt. 4, 5, 7, 13, 14, 15 e
16 si applicano, mutatis mutandis, alle zone classificate ai sensi
dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva uccelli».
25 L'art. 35 del regolamento medesimo è del seguente tenore:
«Il Ministro:
a) incoraggia l'educazione e l'informazione generale riguardo alla
necessità di tutelare le specie di flora e di fauna selvatiche e di
preservare i loro habitat e gli habitat naturali;
b) incoraggia la ricerca e i lavori scientifici necessari per il
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 della direttiva habitat,
dedicando particolare attenzione ai lavori scientifici necessari
all'applicazione degli artt. 4 e 10 della direttiva medesima;
c) eventualmente, fornisce agli altri Stati membri e alla Commissione le
informazioni utili ad una corretta coordinazione delle attività di
ricerca intraprese a livello nazionale e comunitario».
Fase precontenziosa del procedimento e fase scritta del procedimento
dinanzi alla Corte
26 Dopo essere stata adita con diverse denuncie, la Commissione ha
avviato due procedimenti per infrazione contro l'Irlanda ed ha inviato a
tale Stato membro, tra l'11 novembre 1998 e il 18 aprile 2002, quattro
lettere di diffida relative, da un canto, al mancato integrale
recepimento e alla mancata corretta applicazione delle direttive
«uccelli» e «habitat» e, d'altro canto, a specifiche infrazioni
concernenti il degrado degli habitat a causa del turismo.
27 Atteso che i chiarimenti forniti nelle risposte delle autorità
irlandesi non sono stati ritenuti soddisfacenti, in esito a riunioni
bilaterali tra l'Irlanda e la Commissione, l'Istituzione ha notificato
all'Irlanda, il 24 ottobre 2001, un parere motivato nonché, l'11 luglio
2003, un parere motivato integrativo e un parere motivato attinente al
turismo.
28 Considerando che gli argomenti esposti nelle risposte dell'Irlanda ai
pareri motivati non erano tutti convincenti e, di conseguenza, ritenendo
che persistesse un inadempimento di detto Stato membro a taluni obblighi
risultanti dalle direttive uccelli e habitat, la Commissione ha deciso
di presentare il presente ricorso.
29 In considerazione della connessione delle cause, la Commissione ha
deciso di riunire le due infrazioni in un unico procedimento dinanzi
alla Corte.
Sul ricorso
30 A sostegno del ricorso, la Commissione invoca sei censure relative
all'inadempimento dell'Irlanda a taluni obblighi ad essa incombenti in
forza degli artt. 4, nn. 1, 2 e 4, e 10 della direttiva uccelli nonché
dell'art. 6, nn. 2‑4, della direttiva habitat.
Osservazioni preliminari
31 L'art. 18, n. 1, della direttiva uccelli prevede che gli Stati membri
si conformino alla direttiva medesima entro un termine di due anni dalla
sua notifica. Di conseguenza, il termine di trasposizione della
direttiva uccelli è scaduto, riguardo al detto Stato membro, il 6 aprile
1981.
32 L'art. 23, n. 1, della direttiva habitat prevede che gli Stati membri
si conformino alla direttiva medesima entro un termine di due anni dalla
sua notifica. Di conseguenza, il termine di trasposizione della
direttiva habitat è scaduto, riguardo al detto Stato membro, il 10
giugno 1994.
33 È pacifico che, nella fattispecie in esame, la data di scadenza del
termine impartito nei pareri motivati va fissata all'11 settembre 2003.
Sulla prima censura, attinente alla classificazione come ZPS di
territori insufficienti in numero e in superficie, in violazione
dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva uccelli
34 La Commissione fa valere che, dal 1981, l'Irlanda ha omesso di
classificare, in violazione dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva
uccelli, l'insieme dei territori più idonei, in numero e superficie, per
la conservazione delle specie menzionate dall'allegato I nonché delle
specie migratrici non previste in tale allegato che ritornano
regolarmente. Tale prima censura si articola in due capi. La Commissione
afferma che, da un canto, taluni siti non sono stati assoggettati ad
alcuna classificazione e che, d'altro canto, altri siti non sono stati
assoggettati ad una classificazione completa.
35 L'Irlanda contesta l'inadempimento dedotto, affermando che, quando
informa la Commissione dei propri intendimenti riguardo alla
classificazione come ZPS, lo fa nel contesto della cooperazione e della
consultazione tra Stati membri, come previsto dalla direttiva uccelli e
dalla direttiva habitat. Inoltre, quando informa la Commissione del
fatto che sono state effettuate ricerche, non se ne può dedurre che la
rete di ZPS attuale sia insufficiente o che l'Irlanda non abbia
adempiuto i propri obblighi ai sensi della direttiva uccelli.
Osservazioni preliminari
36 In limine si deve ricordare, in primo luogo, che, secondo costante
giurisprudenza della Corte, l'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva uccelli
impone agli Stati membri di classificare come ZPS i territori
rispondenti ai criteri ornitologici determinati da tali disposizioni
(sentenza 20 marzo 2003, causa C‑378/01, Commissione/Italia, Racc. pag.
I‑2857, punto 14 e giurisprudenza ivi richiamata).
37 In secondo luogo, gli Stati membri sono tenuti a classificare come
ZPS tutti i siti che, secondo i criteri ornitologici, appaiano come i
più idonei riguardo alla conservazione delle specie di cui trattasi
(sentenza 19 maggio 1998, causa C‑3/96, Commissione/Paesi Bassi, Racc.
pag. I‑3031, punto 62).
38 In terzo luogo, gli Stati membri non possono sottrarsi all'obbligo di
classificare determinati siti come ZPS adottando altre misure di
conservazione speciali (v., in tal senso, sentenza Commissione/Paesi
Bassi, cit., punto 55).
39 Infine, in quarto luogo, è vero che gli Stati membri godono di un
certo margine discrezionale per la scelta delle ZPS, ma ciò non toglie
che la classificazione di dette zone si opera esclusivamente secondo
taluni criteri ornitologici, determinati dalla direttiva uccelli (v., in
tal senso, sentenza 2 agosto 1993, causa C‑355/90, Commissione/Spagna,
Racc. pag. I‑4221, punto 26). Le esigenze economiche enunciate all'art.
2 di tale direttiva, pertanto, non possono essere prese in
considerazione all'atto della scelta e della delimitazione di una ZPS
(sentenza Commissione/Paesi-Bassi, cit., punto 59 e giurisprudenza ivi
richiamata).
Sull'IBA 2000
40 A sostegno della censura, la Commissione si riferisce, in
particolare, alla citata sentenza Commissione/Paesi Bassi, nella quale
la Corte ha tenuto conto dell'Inventory of Important Bird Areas in the
European Community (Inventario delle zone di grande interesse per la
conservazione degli uccelli selvatici della Comunità) pubblicato nel
1989 (in prosieguo: l'«IBA 89») sottolineando che quest'ultimo, pur non
essendo giuridicamente vincolante per gli Stati membri interessati, può
eventualmente, in ragione del suo valore scientifico, essere utilizzato
dalla Corte come base di riferimento per valutare in quale misura uno
Stato membro abbia rispettato l'obbligo di fissare ZPS. Secondo la
Commissione, nel caso di specie, si esamina un inventario analogo.
41 L'Irlanda non concorda con la Commissione in ordine a taluni aspetti
del Review of Ireland's Important Bird Areas (Inventario delle zone di
grande interesse per la conservazione degli uccelli dell'Irlanda),
redatto nel 1999 nel contesto di un censimento europeo e pubblicato nel
2000 (in prosieguo: l'«IBA 2000»). A suo parere, né l'esistenza di tale
inventario, di per sé, né l'esistenza di detto disaccordo costituiscono
la prova di un inadempimento da parte dell'Irlanda agli obblighi ad essa
incombenti ai sensi della direttiva uccelli.
42 La Repubblica ellenica nonché il Regno di Spagna fanno valere che
l'IBA 2000 presenta talune lacune e che non si può pertanto attribuire a
tale inventario il medesimo valore dell'IBA 89.
43 I governi greco e spagnolo, infatti, ritengono che l'IBA 2000 si
distingua in diversi punti dall'IBA 89. A loro avviso, l'IBA 2000
contiene taluni dati scientifici che possono certamente costituire un
riferimento che dà atto dell'esistenza di talune specie in ogni
territorio, ma che si limitano a possedere un carattere indicativo e
generale per quanto riguarda l'importanza della popolazione delle
diverse specie nonché la delimitazione e, pertanto, la superficie dei
territori da classificare come ZPS. Per contro, l'IBA 2000 non contiene
dati scientifici che consentano una delimitazione certa delle zone
importanti per la conservazione degli uccelli, include superfici
eccessivamente ampie che presentano solo un interesse ornitologico
ridotto e l'elenco di tali zone deve essere aggiornato conformemente
alle analisi scientifiche più recenti. Pertanto, allo stato non ci si
può servire del contenuto dell'inventario di cui trattasi per trarre
conclusioni certe in ordine alle popolazioni e ad i limiti esatti delle
ZPS.
44 In tal modo, la Repubblica ellenica e il Regno di Spagna ne deducono
che l'IBA 2000 non costituisce una base né sufficiente né unica su cui
fondare l'inadempimento censurato dalla Commissione all'Irlanda.
45 Atteso che la fondatezza della prima censura dipende, in gran parte,
dalla questione se la discordanza tra l'IBA 2000 e le ZPS effettivamente
designate dall'Irlanda dimostri che detto Stato membro non abbia
sufficientemente adempiuto il proprio obbligo di classificare taluni
siti come ZPS, occorre esaminare se l'IBA 2000 possieda un valore
scientifico comparabile con quello dell'IBA 89 e se, conseguentemente,
possa essere utilizzato come elemento di riferimento che consenta di
valutare l'inadempimento dedotto.
46 A tal riguardo, occorre ricordare che l'art. 4 della direttiva
uccelli prevede un regime di protezione specificamente mirato e
rafforzato sia per le specie elencate nell'allegato I sia per le specie
migratrici, che trova giustificazione nel fatto che si tratta,
rispettivamente, delle specie più minacciate e delle specie che
costituiscono un patrimonio comune della Comunità (sentenza 13 luglio
2006, causa C‑191/05, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I‑6853, punto 9
e giurisprudenza ivi richiamata). Risulta, del resto, dal nono
'considerando' di tale direttiva che la preservazione, il mantenimento o
il ripristino di una varietà e di una superficie sufficienti di habitat
sono indispensabili alla conservazione di tutte le specie di uccelli.
Gli Stati membri hanno dunque l'obbligo di adottare le misure necessarie
alla conservazione di dette specie (sentenza 28 giugno 2007, causa
C‑235/04, Commissione/Spagna, non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 23).
47 A tal fine, l'aggiornamento dei dati scientifici è necessario per
determinare la situazione delle specie più minacciate e di quelle che
costituiscono patrimonio comune della Comunità e per classificare, poi,
come ZPS i territori maggiormente idonei. Occorre pertanto utilizzare i
più recenti dati scientifici disponibili entro il termine fissato nel
parere motivato (sentenza 28 giungo 2007, Commissione/Spagna, cit.,
punto 24).
48 A tal riguardo, occorre ricordare che gli inventari nazionali, tra
cui l'IBA 2000 elaborato da BirdLife International, hanno rivisto il
primo studio paneuropeo realizzato nell'IBA 89 presentando dati
scientifici più precisi e aggiornati. Infatti, dall'IBA 2000 risulta che
tale inventario riporta, riguardo all'Irlanda, 48 siti nuovi rispetto
all'IBA 89.
49 Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 20 delle
conclusioni, i siti riportati nei due inventari sono desunti
dall'applicazione di determinati criteri alle informazioni sul
patrimonio ornitologico. I criteri dell'IBA 2000 corrispondono in gran
parte a quelli dell'IBA 89. Ne consegue che l'incremento dei territori
elencati in numero e superficie deriva in sostanza da conoscenze più
approfondite sul patrimonio ornitologico.
50 L'Irlanda sostiene che la Commissione ritiene a torto che l'IBA 2000
non sia esaustivo. A tal riguardo, occorre precisare che l'IBA 2000
costituisce solo un riferimento per la corretta costituzione di una rete
di zone importanti per la conservazione degli uccelli e che la
classificazione dei territori più idonei alla conservazione di talune
specie di uccelli può fondarsi su altri studi ornitologici.
51 Orbene, tali lacune, come sottolineato dall'avvocato generale al
paragrafo 25 delle sue conclusioni, non mettono in discussione il valore
probatorio dell'IBA 2000. La situazione sarebbe diversa se l'Irlanda
avesse prodotto elementi di prova scientifica, diretti in particolare a
dimostrare che si potevano adempiere gli obblighi derivanti dall'art. 4,
nn. 1 e 2, della direttiva uccelli classificando come ZPS siti diversi
da quelli risultanti dal detto inventario e ricoprenti una superficie
totale inferiore a quella di questi ultimi (v. sentenza
Commissione/Italia, cit., punto 18).
52 Tenuto conto del carattere scientifico dell'IBA 89 e della mancata
produzione da parte di uno Stato membro di prove scientifiche idonee a
dimostrare che si sarebbero potuti adempiere gli obblighi derivanti
dall'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva uccelli anche classificando come
ZPS siti diversi da quelli risultanti dal detto inventario e ricoprenti
una superficie totale inferiore a quella di questi ultimi, la Corte ha
dichiarato che tale inventario, pur non essendo giuridicamente
vincolante, poteva essere utilizzato dalla Corte medesima come elemento
di riferimento per valutare se uno Stato membro avesse classificato un
numero ed una superficie sufficienti di territori come ZPS ai sensi
delle citate disposizioni della direttiva (sentenza 28 giugno 2007,
Commissione/Spagna, cit., punto 26 e giurisprudenza ivi richiamata).
53 Nella specie, è pacifico che l'Irlanda non ha presentato altri
criteri ornitologici obiettivamente verificabili, a fronte di quelli
utilizzati nell'IBA 2000, per costituire una base per una diversa
classificazione. L'Irlanda non ha nemmeno contrapposto all'IBA 2000 un
inventario nazionale completo, costituito secondo metodi scientifici,
che indicherebbe tutti i territori maggiormente idonei ai fini di una
classificazione come ZPS.
54 Occorre pertanto rilevare che l'IBA 2000 costituisce un inventario
aggiornato delle zone importanti per la conservazione degli uccelli in
Irlanda che, in mancanza di prove scientifiche contrarie, costituisce un
elemento di riferimento che consente di valutare se tale Stato membro
abbia classificato come ZPS territori sufficienti in numero e superficie
per offrire protezione a tutte le specie di uccelli elencate
dall'allegato I nonché alle specie migratrici non previste da tale
allegato.
55 Tale conclusione non può essere messa in discussione con l'argomento
del governo spagnolo secondo cui le diverse organizzazioni non
governative dedite alla conservazione degli uccelli hanno scelto di
modificare unilateralmente il precedente inventario concernente i
diversi Stati membri senza che alcuna pubblica amministrazione
competente in materia di ambiente abbia operato una supervisione di tale
elaborazione né garantito la precisione e la correttezza dei dati ivi
contenuti.
56 A tal riguardo, occorre rilevare che, in primo luogo, l'IBA 2000 è
stato pubblicato da BirdLife International, un organismo che comprende
organizzazioni nazionali per la protezione degli uccelli che aveva già
partecipato all'elaborazione dell'IBA 89 con la denominazione di
Consiglio internazionale della salvaguardia degli uccelli. Il Gruppo
europeo per la conservazione degli uccelli e degli habitat, che del pari
vi partecipava, era all'epoca un gruppo di esperti ad hoc di detto
Consiglio. BirdLife International garantisce dunque, come rilevato
dall'avvocato generale al paragrafo 22 delle sue conclusioni, la
continuità dell'inventario dei territori.
57 In secondo luogo, è pacifico che il capitolo che l'IBA 2000 dedica
all'Irlanda sia stato elaborato di concerto con Dúchas, il servizio del
patrimonio del Ministero delle Arti, del Patrimonio, della Regione della
lingua gaelica e delle Isole [divenuto successivamente il National Parks
and Wildlife (servizio dei parchi nazionali nonché della fauna e della
flora selvatiche) del Ministero dell'Ambiente, del Patrimonio e delle
Amministrazioni locali, in prosieguo: il «National Parks and Wildlife»].
Tale parte dell'inventario è stata redatta con l'aiuto di esperti
irlandesi di elevato livello nel settore dell'ornitologia e si è
ampiamente fondata sui dati disponibili in materia di effettivi e di
ripartizione degli uccelli nonché su studi effettuati con il supporto
finanziario delle autorità competenti. Dall'elenco dei riferimenti
scientifici emerge anche che gli esperti hanno ampiamente attinto a
studi pubblicati e realizzati con la partecipazione di scienziati
ricompresi tra le autorità competenti in materia di conservazione.
58 L'Irlanda ha mantenuto, all'udienza, la posizione secondo cui la
natura dell'obbligo di uno Stato membro rispetto all'art. 4, n. 1, della
direttiva uccelli, nonché dei suoi 'considerando', deve essere valutata
a livello europeo e non alla luce del territorio del solo Stato membro
interessato. Sarebbe pertanto possibile che un territorio specifico sia
idoneo, ma non sia il più adeguato ai fini della classificazione come
ZPS.
59 Orbene, anche se, come correttamente sostenuto dall'Irlanda,
l'obbligo degli Stati membri ai sensi dell'art. 4, n. 1, di detta
direttiva verte esclusivamente sulla classificazione dei territori più
adeguati per la conservazione degli uccelli ed è possibile che territori
i quali, alla luce delle esigenze di tutela delle specie, sarebbero
idonei, di fatto, a tale conservazione non siano mai classificati come
ZPS, tuttavia dall'art. 4, n. 1, della direttiva uccelli, come
interpretato dalla Corte, emerge che, quando il territorio di uno Stato
membro ospita specie menzionate dall'allegato I, detto Stato è tenuto a
fissare per esse, in particolare, delle ZPS (v. sentenza
Commissione/Paesi Bassi, cit., punto 56 e la giurisprudenza ivi
richiamata).
60 Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 32 delle sue
conclusioni, negli Stati membri in cui tali specie sono relativamente
diffuse, le ZPS garantiscono in particolare la conservazione di grandi
quantità della popolazione totale. Tuttavia, le ZPS sono necessarie
anche nelle aree in cui tali specie sono piuttosto rare, dove infatti
servono per la ripartizione geografica delle specie.
61 Infatti, se ogni Stato membro potesse sottrarsi all'obbligo di
indicare ZPS per garantire la protezione delle specie elencate
nell'allegato I presenti sul suo territorio sulla base del solo rilievo
che sussisterebbero, in altri Stati membri, numerosissimi siti ben più
adeguati alla conservazione delle stesse specie, si rischierebbe di non
conseguire l'obiettivo della costituzione di una rete coerente di ZPS,
contemplato dall'art. 4, n. 3, della direttiva uccelli (v., per
analogia, sentenza Commissione/Paesi Bassi, cit., punto 58).
62 Il governo greco sostiene che debbano essere presi in considerazione
l'impegno assunto dall'Irlanda nel contesto della cooperazione con i
competenti servizi della Commissione, nonché lo scadenzario delle nuove
delimitazioni ed estensioni delle ZPS fissate dall'Irlanda, poiché tale
Stato membro deve verificare il contenuto dell'IBA 2000, al fine di
poter delimitare le zone rilevanti per la conservazione degli uccelli e
classificarle come ZPS.
63 A tal riguardo, occorre rilevare che, se è pur vero che ogni
classificazione presuppone che le autorità competenti abbiano acquisito
la convinzione, fondandosi sulle migliori conoscenze scientifiche
disponibili, che il sito interessato faccia parte dei territori
maggiormente idonei per la protezione degli uccelli (v., in tal senso,
sentenza 8 giugno 2006, causa C‑60/05, WWF Italia e a., Racc. pag.
I‑5083, punto 27), ciò non comporta tuttavia che l'obbligo di
classificazione resti, in generale, inoperante finché tali autorità non
abbiano completamente valutato e verificato le nuove conoscenze
scientifiche.
64 Al contrario, come la Corte ha già avuto occasione di affermare,
l'accuratezza della trasposizione è particolarmente importante a
proposito della direttiva uccelli in quanto la gestione del patrimonio
comune è affidata, per il loro territorio, ai rispettivi Stati membri
(v. sentenze 8 luglio 1987, causa 262/85, Commissione/Italia, Racc. pag.
3073, punto 9, e 7 dicembre 2000, causa C‑38/99, Commissione/Francia,
Racc. pag. I‑10941, punto 53).
65 Considerando che l'obbligo di classificare come ZPS i territori
maggiormente idonei per la conservazione delle specie sussiste per
l'Irlanda dal 6 aprile 1981, la domanda di tale Stato membro di ottenere
un termine ulteriore al fine di valutare la migliore fonte scientifica
disponibile non può essere accolta, dal momento che essa non è
compatibile con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva uccelli né con
la responsabilità degli Stati membri ivi sancita riguardo alla gestione,
sul proprio territorio, del patrimonio comune.
66 Inoltre, come rilevato al precedente punto 47, occorre utilizzare i
più recenti dati scientifici disponibili entro il termine fissato nel
parere motivato.
67 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, in assenza di
presentazione di studi scientifici tali da contraddire i risultati
dell'IBA 2000, tale inventario costituisce il riferimento più aggiornato
e preciso ai fini dell'identificazione dei siti più idonei in numero e
superficie per la conservazione delle specie menzionate dall'allegato I
nonché delle specie migratrici non previste da tale allegato, che
ritornano regolarmente.
Sul primo capo della prima censura
– Argomenti delle parti
68 La Commissione riconosce, nella fase precontenziosa del procedimento,
che l'Irlanda ha classificato come ZPS un numero di siti relativamente
elevato. Tuttavia, essa ritiene che avrebbero dovuto essere classificate
anche altre zone. Dopo aver sottolineato che l'IBA 2000 ha elencato,
complessivamente, 140 zone importanti per la conservazione degli uccelli
per una superficie di 4 309 km², vale a dire circa il 6% della
superficie terrestre di tale Stato membro (approssimativamente il 60% di
tali zone sono costiere, il che è in relazione con i 7 100 km di
litorale dell'Irlanda; le acque interne costituiscono un altro quinto),
la Commissione sostiene che 42 di tali zone non erano state classificate
come ZPS. A suo avviso, anche a voler ritenere che tutte queste zone
siano classificate come ZPS, la rete irlandese di ZPS conserverebbe le
sue lacune per un certo numero di specie di uccelli menzionati
dall'allegato I e di specie di uccelli migratrici che ritornano
regolarmente, poiché esse non sono interamente comprese nella
classificazione effettuata nell'IBA 2000.
69 L'Istituzione osserva peraltro che, in termini di copertura
territoriale, la rete irlandese di ZPS si colloca al penultimo posto nel
gruppo dei quindici Stati membri precedente all'ampliamento del 2004. Il
livello di copertura territoriale della rete irlandese di ZPS, in
effetti, è già stato superato da molti dei dieci nuovi Stati membri.
70 Infine, la Commissione ricorda che durante la fase precontenziosa del
procedimento le autorità irlandesi hanno proposto un calendario per la
designazione, la «nuova designazione» e l'estensione di un certo numero
di siti. In realtà, tale calendario non è stato rispettato e l'Irlanda
non ha effettuato né comunicato alcuna classificazione.
71 Dopo aver sottolineato di essere a conoscenza del fatto che il suo
obbligo di classificare come ZPS le zone idonee alla conservazione delle
specie discende dalla direttiva uccelli e non dall'IBA 2000, l'Irlanda
replica che il lavoro di indagine globale ai fini di ampliare la rete
irlandese di ZPS, eventualmente, è in corso e che il suo completamento è
imminente.
72 Tuttavia, l'Irlanda rileva che il martin pescatore europeo (Alcedo
atthis) costituisce la specie diffusa meno idonea per un tentativo di
conservazione mediante classificazione in ZPS e che sussiste una buona
ragione per non designare altre ZPS per il re di quaglie (Crex crex).
Tale Stato membro sottolinea, inoltre, di poter del tutto legittimamente
ritenere che il sito di Cross Lough (Killadoon) (in prosieguo: il sito
di «Cross Lough») non costituisca uno dei territori più adatti per la
classificazione come ZPS alla luce delle informazioni di cui dispone.
– Giudizio della Corte
A – Quanto ai siti identificati nell'IBA 2000
73 In limine, occorre rilevare che la Commissione ha riconosciuto, nel
suo parere motivato supplementare, che si era verificato un errore nella
tabella 1, allegata al suo parere motivato notificato il 24 ottobre 2001
riguardo al sito di Bull and Cow Rocks, già classificato come ZPS, e
che, di conseguenza, detto sito non fa più parte dell'oggetto del
presente ricorso.
74 Secondo costante giurisprudenza, la sussistenza di un inadempimento
deve essere valutata alla luce della situazione dello Stato membro
esistente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato e la
Corte non può tener conto dei mutamenti successivamente intervenuti (v.,
in particolare, sentenza 2 giugno 2005, causa C‑282/02,
Commissione/Irlanda, Racc. pag. I‑4653, punto 40).
75 Orbene, nel caso di specie, dalle indicazioni disponibili riguardo ai
suesposti motivi di inadempimento emerge che l'Irlanda non contesta il
fatto di non aver classificato come ZPS 42 dei 140 siti identificati
nell'IBA 2000 entro il termine previsto dal parere motivato
supplementare notificato l'11 luglio 2003.
76 In considerazione di quanto esposto al precedente punto 67, il solo
fatto che l'Irlanda si sia impegnata in un esteso programma di
classificazione e di nuova classificazione di ZPS non può giustificare
l'assenza di classificazione come ZPS dei siti identificati nell'IBA
2000.
77 Per contro, l'interesse di classificare il sito di Cross Lough nonché
i tre siti idonei alla conservazione del re di quaglie, vale a dire
quelli di Falcarragh to Min an Chladaigh, di Malin Head e della penisola
di Fanad Head, è oggetto di una contestazione circostanziata da parte
dell'Irlanda.
78 Occorre pertanto accogliere il ricorso della Commissione nella parte
in cui riguarda 38 dei 42 siti identificati nell'IBA 2000 ed esaminare
la fondatezza del ricorso riguardo ai quattro siti il cui interesse
ornitologico è specificamente contestato dall'Irlanda.
1. Riguardo al sito di Cross Lough
a) Argomenti delle parti
79 La Commissione ha messo in risalto il sito di Cross Lough per due
ragioni. In primo luogo, l'Irlanda ha specificamente contestato la
necessità di classificare tale sito come ZPS, quando invece era, ancora
di recente, un'importante area di riproduzione del beccapesci (Sterna
sandvicensis). In secondo luogo, l'assenza di classificazione in tempo
utile di tale sito potrebbe aver avuto conseguenze negative sulla sua
tutela.
80 Infatti, in base alle informazioni di cui dispone, la Commissione fa
valere che la scomparsa della colonia di beccapesci, che secondo l'IBA
89 è presente su tale sito dal 1937, è legata all'attività predatrice
del visone americano (Mustela vison) e che non è mai stata messa in atto
alcuna misura per proteggere tale colonia. Secondo la Commissione, con
una gestione adeguata, i beccapesci potrebbero nuovamente colonizzare
tale sito, che era stato di rilevante riproduzione. L'Irlanda non
dovrebbe trarre vantaggio dalla circostanza di non aver garantito per
tempo la classificazione e la tutela del sito di Cross Lough.
81 L'Irlanda fa valere che la Commissione ha omesso di dare fondamento
scientifico alla propria deduzione secondo cui tale Stato membro sarebbe
tenuto a classificare come ZPS un sito che non presenta più interesse
per la specie interessata e che non è più una zona importante per la
conservazione degli uccelli, ma in cui gli uccelli, dopo esservisi
riprodotti, e pur essendosene allontanati, potrebbero far ritorno. Per
quanto la Commissione possa a ragione ritenere che, in base alle proprie
informazioni, il sito di Cross Lough (o, eventualmente, qualsiasi altro)
potrebbe essere nuovamente colonizzato dai beccapesci e beneficiare
effettivamente di una classificazione come ZPS, l'Istituzione non ha
tuttavia dimostrato che tale sito sarebbe uno dei più idonei alla
conservazione della specie in causa. L'Irlanda aggiunge che la
Commissione non ha provato che la scomparsa della colonia di beccapesci
è stata provocata dall'attività predatrice del visone americano in tale
zona.
b) Giudizio della Corte
82 È pacifico che tale sito sia stato identificato sia nell'IBA 89 sia
nell'IBA 2000 come uno dei territori maggiormente idonei per la
conservazione del beccapesci, una specie menzionata dall'allegato I,
secondo i criteri ornitologici fissati, rispettivamente, nel 1984 e nel
1995. Pertanto, è giocoforza rilevare che tale sito apparteneva ai
territori maggiormente idonei per la conservazione di tale specie dal 6
aprile 1981. Di conseguenza, in applicazione della giurisprudenza
sancita dalla sentenza Commissione/Paesi Bassi, citata al punto 62,
l'Irlanda doveva classificare tale sito come ZPS.
83 Tale obbligo di classificazione, come rilevato dall'avvocato generale
al paragrafo 58 delle sue conclusioni, non può necessariamente decadere
se attualmente il territorio non è tra i più idonei.
84 Infatti, secondo costante giurisprudenza, le zone che non sono state
classificate come ZPS, mentre avrebbero dovuto esserlo, continuano a
rientrare nel regime proprio dell'art. 4, n. 4, prima frase, della
direttiva uccelli poiché altrimenti le finalità di tutela delineate da
tale direttiva, come sono configurate nel suo nono 'considerando', non
potrebbero venir perseguite (v. sentenze 2 agosto 1993,
Commissione/Spagna, cit., punto 22, nonché 7 dicembre 2000, causa
C‑374/98, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑10799, punti 47 e 57).
85 Ne consegue che l'Irlanda avrebbe dovuto adottare, quantomeno, le
misure idonee ai sensi dell'art. 4, n. 4, prima frase, della direttiva
uccelli per evitare, nel sito di Cross Lough, l'inquinamento o il
deterioramento degli habitat nonché le perturbazioni dannose per il
beccapesci, nella misura in cui tali perturbazioni producano un effetto
significativo alla luce delle finalità di tale disposizione.
86 Nella specie, non avendo adottato misure siffatte per tale sito,
l'Irlanda non ha fornito la prova che esso avrebbe perso le proprie
caratteristiche anche se fossero state adottate misure di tutela (v., in
tal senso, sentenza 13 luglio 2006 Commissione/Portogallo, cit., punti
13 e 14).
87 Si deve inoltre rilevare che, secondo i risultati di studi
scientifici e di osservazioni presentate dalla Commissione nel corso del
procedimento, non contestati dall'Irlanda, potevano essere prese in
considerazione misure di tutela. Infatti, fondandosi su due articoli di
un naturalista irlandese, la Commissione ha illustrato l'effetto
predatore del visone americano sui nidi di beccapesci che covano sul
suolo e, richiamandosi alle recenti osservazioni effettuate in un sito
della contea di Donegal, ha dimostrato che un'attività di gestione (la
caccia ai visoni) ha attenuato il problema dell'attività predatrice e
che la maggior parte della popolazione locale di beccapesci nidifica
sempre nella stessa zona.
88 Inoltre, sulla base delle suesposte considerazioni, non contestate
dall'Irlanda, che confermano il potenziale di nuova colonizzazione di
siti da parte di beccapesci, la Commissione indica che la nuova
colonizzazione di tale territorio è possibile. L'Istituzione aggiunge
che tale specie deve poter disporre, nella stessa regione, di diversi
siti di nidificazione, che non sono necessariamente tutti utilizzati nel
corso di una data stagione riproduttiva.
89 Ciò premesso, occorre rilevare che il ricorso è fondato riguardo al
sito di Cross Lough.
2. Sui tre siti idonei per la conservazione del re di quaglie
a) Argomenti delle parti
90 La Commissione fa valere che il re di quaglie costituisce l'unica
specie di uccelli selvatici minacciata a livello mondiale presente in
Irlanda. La sua popolazione è fortemente diminuita nel corso degli
ultimi decenni e questo uccello si trova solo in poche aree geografiche.
Attualmente in Irlanda sopravvive esclusivamente una popolazione molto
ridotta, il che giustifica un elevato livello di tutela dei siti.
91 Secondo la Commissione, uno Stato membro non può invocare validamente
la misura ridotta e la vulnerabilità di una popolazione di re di quaglie
al fine di giustificare la mancata classificazione dei territori
maggiormente idonei per la conservazione di tale specie. Nella replica,
la Commissione aggiunge che una conservazione e una gestione di successo
delle aree principali sono essenziali perché il re di quaglie possa
nuovamente stabilirsi e riprodursi, sulla base della sua precaria
popolazione attuale.
92 L'Irlanda, da parte sua, fa valere che l'eventuale designazione di
altre ZPS deve essere esaminata alla luce delle informazioni disponibili
sulla specie (che sono numerose) e delle misure positive adottate ai
fini della sua conservazione da parte del National Parks and Wildlife.
L'applicazione al re di quaglie dell'espressione «minacciato a livello
mondiale» non è più valida alla luce delle informazioni disponibili
sulla specie e induce pertanto in errore descriverla come tale. L'uso
dei terreni di cui trattasi varia sensibilmente. A suo avviso,
l'insistenza della Commissione nell'affermare che altri territori idonei
alla conservazione del re di quaglie debbano essere classificati come
ZPS è inopportuna e, in ogni caso, non giustificata da pertinenti
elementi di prova.
93 Dopo aver sottolineato che i re di quaglie sono effettivamente
ripartiti in modo debole e imprevedibile al di fuori delle ZPS
esistenti, tale Stato membro precisa che quel che presenta difficoltà è
il carattere imprevedibile e non la precarietà dell'occupazione di un
sito da parte dei re di quaglie. In altri termini, la classificazione di
un sito come ZPS non deve fondarsi sulla speculazione, bensì su adeguati
criteri ornitologici.
b) Giudizio della Corte
94 A tal riguardo, se è pur vero che nuovi studi sulla presenza del re
di quaglie in Europa hanno modificato la categoria in cui è
classificato, tuttavia la categoria «quasi minacciata» in cui è
attualmente classificato soddisfa, al pari della categoria
«vulnerabile», in cui era precedentemente classificato, i requisiti di
identificazione delle zone importanti per la conservazione degli uccelli
secondo il criterio C.1 utilizzato nell'IBA 2000. Ciò non incide nemmeno
riguardo all'applicazione del criterio C.6 utilizzato nel medesimo
inventario. I siti identificati nell'IBA 2000 non possono pertanto
essere messi in discussione.
95 Tale rilievo non può essere contraddetto dall'argomento dell'Irlanda
secondo cui i requisiti previsti dalla direttiva uccelli sono stati
soddisfatti, riguardo alle esigenze del re di quaglie, con la
classificazione come ZPS dei territori utilizzati da una parte
importante della popolazione di re di quaglie mediante il finanziamento
pubblico di Corncrake Grant Scheme (programma di sovvenzioni a favore
del re di quaglie) che prevede l'impiego di tre operai agricoli, spese
amministrative e sovvenzioni agli agricoltori nonché il finanziamento e
la semplificazione della ricerca e l'introduzione di un capitolo
dedicato al re di quaglie nell'ultimo Rural Environment Protection
Scheme (programma di tutela ambientale delle campagne).
96 Infatti, come risulta dalla giurisprudenza ricordata ai precedenti
punti 37‑39, siffatte misure di conservazione non possono essere
ritenute sufficienti.
97 Deve parimenti disattendersi l'argomento dell'Irlanda secondo cui i
re di quaglie sono ripartiti in misura scarsa e in modo imprevedibile al
di fuori delle ZPS esistenti.
98 È giocoforza sottolineare che la Commissione ha presentato, senza
essere contraddetta dall'Irlanda su tale punto, pubblicazioni
ornitologiche secondo le quali, tra il 1999 e il 2001, in media il 39%
della popolazione di re di quaglie presente sul territorio irlandese si
trovava al di fuori delle ZPS e che, tra il 2002 e il 2004, tale cifra
si avvicinava piuttosto al 50%.
99 Si deve inoltre disattendere l'argomento dell'Irlanda secondo cui
importanti cambiamenti hanno inciso sulla ripartizione di tale specie su
brevi periodi (meno di 10 anni) e sarebbe prematuro, sin quando tale
situazione non si sia stabilizzata, raccomandare la classificazione di
altri siti come ZPS.
100 A tal riguardo, si deve necessariamente rilevare la presenza
sufficientemente stabile del re di quaglie nei siti di cui trattasi per
periodi brevi. Infatti, l'Irlanda non contesta che, secondo i risultati
di uno studio di BirdWatch Ireland presentati dalla Commissione, nel
periodo dal 1993 al 2001, la presenza ridotta di re di quaglie a
Falcarragh to Min an Chladaigh rappresentava l'8% della sua popolazione
nazionale, a Malin Head il 4% della sua popolazione nazionale e nella
penisola di Fanad Head il 3% della sua popolazione nazionale. Secondo la
medesima fonte, cifre simili possono essere riscontrate per il periodo
2002‑2004.
101 Riguardo all'argomento dedotto dall'Irlanda, secondo cui la buona
volontà e la cooperazione dei proprietari fondiari sarebbero
determinanti per il successo di futuri progetti di conservazione e per
l'applicazione di strumenti di tutela, è sufficiente indicare che, per
quanto ciò possa essere vero, tale circostanza non esonera uno Stato
membro dai propri obblighi ai sensi dell'art. 4 della direttiva uccelli.
102 Ciò premesso, si deve rilevare che il ricorso è parimenti fondato
riguardo ai siti di Falcarragh to Min an Chladaigh, di Malin Head e
della penisola di Fanad Head.
B – Riguardo agli uccelli da tutelare in altri siti
103 La Commissione fa valere che, per quanto riguarda la strolaga minore
(Gavia stellata), l'albanella reale (Circus cyaneus), lo smeriglio
(Falco columbarius), il falco pellegrino (Falco peregrinus), il piviere
dorato (Pluvialis apricaria), il re di quaglie, il martin pescatore
europeo, l'oca lombardella (Anser albifrons flavirostris) e il gufo di
palude (Asio flammeus), specie protette di cui all'allegato I, nonché
per quanto riguarda la pavoncella (Vanellus vanellus), la pettegola (Tringa
totanus), il beccaccino (Gallinago gallinago), il chiurlo (Numenius
arquata) e il piovanello pancianera (Calidris alpina), specie migratrici
che ritornano regolarmente, le zone importanti per la conservazione
degli uccelli identificate nell'IBA 2000 non offrono manifestamente un
insieme di siti sufficiente in numero o in superficie per soddisfare le
necessità di conservazione di tali specie.
104 L'Irlanda sostiene che sono stati effettuati degli studi su sei
delle nove specie summenzionate presenti nell'allegato I nonché sul
piovanello pancianera, specie migratrice che ritorna regolarmente. La
conclusione di tale lavoro consente ormai di identificare i siti che
possono essere classificati come ZPS per la conservazione della strolaga
minore, dell'albanella reale, dello smeriglio, del piviere dorato e del
piovanello pancianera. Nel corso della fase precontenziosa del
procedimento, l'Irlanda ha indicato che le ZPS da proporre per la
conservazione dell'albanella reale consentirebbero anche la
conservazione del gufo di palude. Inoltre, attualmente, il piviere
dorato costituisce già un «interesse meritevole di tutela» in tre ZPS
designate e lo smeriglio lo è nei quattro siti che presentano interesse
per più specie. Il falco pellegrino può costituire una specie meritevole
di tutela nella maggior parte delle ZPS concernenti il gracchio
corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax).
105 È pur vero che l'Irlanda dà atto di talune iniziative parziali, ma
tali iniziative non erano state portate a compimento alla scadenza del
termine prescritto nel parere motivato supplementare notificato l'11
luglio 2003. Orbene, dato che l'esistenza dell'inadempimento deve essere
valutata solo in funzione della situazione di uno Stato membro quale
essa si presentava alla scadenza del termine fissato nel parere
motivato, occorre rilevare, alla luce delle informazioni indicate al
precedente punto della sentenza, che l'Irlanda è venuta meno agli
obblighi ad essa incombenti riguardo alla designazione di ZPS per
garantire la conservazione della strolaga minore, dell'albanella reale,
dello smeriglio, del falco pellegrino, del piviere dorato e del gufo di
palude, specie menzionate dall'allegato I, nonché la protezione del
piovanello pancianera, specie migratrice che torna regolarmente non
prevista dall'allegato I. La censura è fondata anche su tale punto.
106 Quanto al resto, non sembra che la Commissione, su cui grava l'onere
della prova nell'ambito di un ricorso per inadempimento (sentenza 21
ottobre 2004, causa C‑288/02, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑10071,
punto 35 e giurisprudenza ivi richiamata), abbia sufficientemente
dimostrato che l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti
riguardo alla designazione delle ZPS per garantire la conservazione
dell'oca lombardella, specie menzionata dall'allegato I, nonché la
tutela della pavoncella, della pettegola, del beccaccino e del chiurlo,
specie migratrici che tornano regolarmente non previste dall'allegato I.
Di conseguenza, la censura non è fondata su tale punto.
107 Riguardo al martin pescatore europeo ed al re di quaglie, l'Irlanda
contesta la necessità di classificare come ZPS altri siti per la loro
conservazione.
1. Sui siti idonei alla conservazione del martin pescatore europeo
108 La Commissione ritiene che la rete irlandese di ZPS dovrebbe
comprendere un insieme rappresentativo di percorsi di riviere che
potrebbero essere utilizzati dal martin pescatore europeo. Orbene,
l'Irlanda non ha adottato alcuna misura al fine di classificare i
territori maggiormente idonei alla conservazione del martin pescatore
europeo e non conosce neanche la popolazione attuale della specie.
109 L'Irlanda ritiene che una specie ampiamente diffusa come il martin
pescatore europeo costituisca la specie meno indicata per un tentativo
di conservazione mediante la classificazione di territori come ZPS. Tale
conclusione è imposta dalle informazioni disponibili che comprendono due
Atlanti di riproduzione eseguiti tra il 1988 e il 1991. Anche se la
popolazione attuale del martin pescatore europeo non è nota, sembra che
BirdWatch Ireland intenda procedere ad un'indagine. Se da tale indagine
dovesse risultare una più importante popolazione di martin pescatori
europei, le autorità irlandesi riconsidererebbero la questione della
creazione di ZPS ai fini della loro conservazione in futuro.
110 Orbene, come è stato ricordato al precedente punto 59, dall'art. 4,
n. 1, della direttiva uccelli, come interpretato dalla Corte, emerge
che, quando il territorio di uno Stato membro ospita specie menzionate
dall'allegato I, detto Stato è tenuto a fissare per esse, in
particolare, delle ZPS. Ne consegue che l'Irlanda avrebbe dovuto
definire i territori maggiormente idonei per la conservazione del martin
pescatore europeo e classificarli come ZPS.
111 Ne consegue che l'Irlanda, che riconosce la presenza del martin
pescatore europeo sul proprio territorio, non ha adempiuto tale obbligo
entro il termine previsto nel parere motivato supplementare notificato
l'11 luglio 2003. Il ricorso è pertanto fondato anche riguardo ai siti
idonei per la conservazione del martin pescatore europeo.
2. Sui siti idonei per la conservazione del re di quaglie
112 La Commissione fa valere che la rete attuale di ZPS per la tutela
del re di quaglie è debole. L'Istituzione indica che l'IBA 2000
identifica ancora cinque siti supplementari, vale a dire quelli di
Falcarragh to Min an Chladaigh, di Malin Head, della penisola di Fanad
Head, della penisola di Mullet e di Moy valley.
113 Per quanto riguarda i cinque siti supplementari indicati al punto
precedente, occorre rilevare, da una parte, che essi costituiscono zone
importanti per la conservazione degli uccelli e, dall'altra, che per tre
di essi, e cioè i siti di Falcarragh to Min an Chladaigh, di Malin Head
e della penisola di Fanad Head, l'inadempimento è stato accertato al
precedente punto 102.
114 Quanto al sito della penisola di Mullet, la Commissione precisa,
nella sua replica, che una parte di tale sito è assoggettata alla
classificazione come ZPS per altri fini. Di conseguenza, occorre
rilevare anzitutto che tale sito costituisce un esempio di
classificazione parziale.
115 Il criterio C.6 è quindi applicabile al sito della penisola di
Mullet. Orbene, tale criterio designa una zona che costituisce una delle
cinque zone più importanti in ogni regione europea per una specie o una
sottospecie menzionata dall'allegato I. Ne consegue, pertanto, come
risulta dai criteri utilizzati nell'IBA 2000, che è sufficiente che il
sito interessato ospiti un numero apprezzabile di individui di una
specie o sottospecie siffatta (almeno l'1% della popolazione
riproduttrice nazionale di una specie menzionata dall'allegato I o lo
0,1% della popolazione biogeografica) perché debba essere classificato
come ZPS.
116 A tal riguardo, è giocoforza rilevare che, nel caso di specie, la
Commissione ha presentato, nella sua replica, i risultati - non
contestati dall'Irlanda – di uno studio di BirdWatch Ireland secondo i
quali, nel corso del periodo dal 1993 al 2001, la ridotta presenza del
re di quaglie in tale zona costituiva il 4% della popolazione nazionale.
Secondo la medesima fonte, cifre analoghe possono essere riscontrate per
gli anni 2002‑2004.
117 Occorre quindi accogliere il ricorso della Commissione riguardo al
sito della penisola di Mullet.
118 Quanto al sito di Moy valley, la Commissione riconosce che i dati
del censimento rivelano l'assenza del re di quaglie per diversi anni.
Orbene, le cifre di BirdWatch Ireland indicano che tale sito annoverava
numerosi re di quaglie negli anni '80 e sino alla metà degli anni '90.
In particolare, sino al 1993, tale zona presentava la seconda
concentrazione importante di re di quaglie dopo la ZPS di River Shannon
callows e sarebbe stata pertanto scelta senza riserve per la
classificazione come ZPS in base a qualsiasi ragionevole applicazione di
criteri ornitologici. Sussistevano, pertanto, elementi che avrebbero
giustificato la classificazione del sito di Moy valley come ZPS per un
lungo periodo dopo l'entrata in vigore della direttiva uccelli. La
scomparsa del re di quaglie in tale sito è stata provocata da modifiche
delle pratiche agricole e l'Irlanda non si è adoperata per porvi
rimedio. La Commissione sostiene che l'Irlanda non dovrebbe trarre
vantaggio dal fatto di non aver né classificato né protetto tale sito.
L'Irlanda non ha dimostrato l'impossibilità di ristabilirvi la presenza
del re di quaglie.
119 A tal riguardo, è giocoforza rilevare che le cifre di BirdWatch
Ireland, presentate dalla Commissione nella sua replica, in cui si
indica che il sito di Moy valley annoverava numerosi re di quaglie negli
anni '80 e fino alla metà degli anni '90, non sono contestate
dall'Irlanda. Ne consegue che tale sito costituiva uno dei territori
maggiormente idonei per la conservazione del re di quaglie e, in forza
della giurisprudenza menzionata al precedente punto 37, l'Irlanda
avrebbe dovuto classificarlo come ZPS.
120 Secondo costante giurisprudenza, richiamata al precedente punto 84,
le zone che non sono state classificate come ZPS, mentre avrebbero
dovuto esserlo, continuano a rientrare nel regime proprio dell'art. 4,
n. 4, prima frase, della direttiva uccelli poiché altrimenti le finalità
di tutela delineate dalla direttiva, come sono configurate nel suo nono
'considerando', non potrebbero venir perseguite. Ne consegue che
l'Irlanda avrebbe dovuto adottare, quantomeno, le misure idonee ai sensi
dell'art. 4, n. 4, prima frase, della direttiva uccelli per evitare, nel
sito di Moy valley, il deterioramento di habitat nonché le perturbazioni
concernenti il re di quaglie, in quanto esse abbiano un effetto
significativo alla luce degli obiettivi di tali disposizione.
121 Orbene, dagli atti di causa risulta che, nel sito di Moy valley, che
avrebbe dovuto essere classificato come ZPS, la scomparsa del re di
quaglie è stata provocata da modifiche delle pratiche agricole e che
l'Irlanda non si è adoperata per porvi rimedio.
122 Peraltro, l'Irlanda non ha fornito la prova che il ristabilimento
della presenza del re di quaglie in tale sito sarebbe impossibile. Di
conseguenza, il ricorso della Commissione deve essere accolto su questo
punto.
123 Ne consegue che il ricorso è fondato anche riguardo ai siti della
penisola di Mullet e di Moy valley.
Sul secondo capo della prima censura
– Argomenti delle parti
124 La Commissione sostiene che l'Irlanda è venuta meno all'obbligo ad
essa incombente in forza dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva uccelli
poiché ha classificato alcuni siti solo parzialmente come ZPS. A suo
avviso, in molti casi, il tracciato dei confini delle ZPS esclude talune
zone adiacenti che sono equivalenti, presentano un interesse
ornitologico e sono recensite nell'IBA 2000. Le sue critiche riguardano
in tutto 37 siti.
125 Dopo aver fatto valere che i confini delle ZPS dovevano essere
definiti in funzione di considerazioni ornitologiche e non economiche,
la Commissione sottolinea che, al contrario, le autorità irlandesi, in
diversi casi, hanno circoscritto le ZPS a siti del demanio pubblico e
hanno omesso di classificare taluni siti quando vi ostavano nettamente
degli interessi economici.
126 La Commissione aggiunge che, nel corso del procedimento, le autorità
irlandesi hanno dichiarato di avere intenzione di ampliare e di
delineare nuovamente un numero considerevole di siti prima della fine
del mese di giugno 2004, ma non sembra che abbiano dato seguito a tale
intenzione.
127 L'Irlanda indica che il relativo lavoro di ricerca è in corso ed è
previsto che vengano designate nuove ZPS ai fini della conservazione
delle specie interessate. Tutte le nuove ed ulteriori classificazioni
saranno effettuate conformemente alle esigenze del regolamento habitat.
Tuttavia, essa contesta l'asserita carenza di classificazione attinente
alla superficie della ZPS di Sandymount Strand and Tolka Estuary.
– Giudizio della Corte
128 Ammettendo che talune ZPS debbano essere ampliate, l'Irlanda
riconosce di aver violato gli obblighi che le incombono in forza
dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva uccelli. Occorre pertanto
accogliere il ricorso della Commissione riguardo a 36 dei 37 siti.
129 Si deve, quindi, esaminare la situazione della ZPS di Sandymount
Strand and Tolka Estuary.
130 La Commissione sostiene che la demarcazione del confine della ZPS di
Sandymount Strand and Tolka Estuary non abbia correttamente tenuto conto
degli interessi ornitologici, in contrasto con le disposizioni di cui
all'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva uccelli.
131 A suo avviso, alcuni elementi di prova indicano che l'approccio
adottato dalle autorità irlandesi per la demarcazione della ZPS di
Sandymount Strand and Tolka Estuary, sito che costituisce un'ampia zona
umida di importanza internazionale per gli uccelli acquatici, situato
nella baia di Dublino e ospitante regolarmente più di 20 000 esemplari
che vi trascorrono l'inverno, induce ad escludere due zone destinate ad
essere trasformate nel contesto di grandi opere pubbliche, dato che tale
esclusione è stata decisa in base ad un esame isolato del valore
ornitologico di tali zone, mentre sarebbe stato necessario delimitare la
ZPS tenendo conto dei confini naturali dell'ecosistema umido.
132 Quanto alla prima zona di 4,5 ha, di cui era stata precedentemente
proposta l'inclusione nella ZPS, secondo la Commissione è stata esclusa
dal progetto iniziale di estensione della ZPS di Sandymount Strand and
Tolka Estuary in seguito all'intervento della Dublin Port Company
(autorità portuale di Dublino), che intendeva ampliare il porto mediante
riempimento di tale zona.
133 L'Irlanda, da parte sua, sostiene che tale zona non avrebbe dovuto
essere inclusa nell'area di estensione inizialmente proposta e che tale
inclusione era destituita di fondamento scientifico. La modifica del
progetto di estensione della ZPS è stata esaminata approfonditamente e
si è riconosciuto che l'inclusione della zona non si giustificava
scientificamente poiché solo una piccola parte era esposta brevemente a
basse maree del novilunio.
134 In particolare, l'Irlanda osserva che le specie adattabili comuni di
trampolieri possono utilizzare la zona solo durante la bassa marea. Tali
specie trovano altrove l'essenziale per il nutrimento. Inoltre, la zona
poteva non avere rapporti con gli habitat importanti situati nei
dintorni, che offrivano migliori condizioni alle specie interessate.
Secondo tale Stato membro, la Commissione non ha realmente inteso
contestare il fondamento scientifico di tale punto di vista.
135 Quanto alla prima zona occorre rilevare, in limine, che le censure
esposte dalla Commissione nella sua replica riguardo ad altre superfici
in tale zona sono irricevibili nella fase del procedimento dinanzi alla
Corte nella parte in cui esse non costituivano oggetto del ricorso.
136 Infatti, secondo costante giurisprudenza della Corte, l'oggetto di
un ricorso per inadempimento proposto ai sensi dell'art. 226 CE è
determinato dalla fase precontenziosa del procedimento prevista dal
medesimo articolo. Pertanto, il ricorso deve essere basato sul medesimo
ragionamento e sui medesimi motivi del parere motivato (v. sentenza 16
giugno 2005, causa C‑456/03, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑5335,
punto 35 e giurisprudenza citata).
137 Successivamente, come emerge dagli atti di causa, la Commissione ha
prodotto un parere ornitologico realizzato nel novembre 2002 dalla
Dublin Bay Watch che prevedeva, in base ai risultati di una valutazione
dell'impatto ornitologico del progetto di riempimento, l'inclusione di
tali territori nella ZPS di Sandymount Strand and Tolka Estuary. Infatti
tale studio, non contestato dalle autorità irlandesi, indica, come
rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 72 delle sue conclusioni,
che diverse specie utilizzano in misura decisamente superiore alla media
il territorio che eccezionalmente è in secca. Inoltre, in talune parti
di tali superfici si verificherebbero periodi di secca in caso di
fenomeni di marea meno estremi, cosicché esse potrebbero essere
utilizzate da uccelli. Infine, le superfici in esame non sarebbero
utilizzate solo da uccelli acquatici, ma anche, per esempio, da
beccapesci, che non hanno bisogno di secche.
138 Si deve rilevare che la prima zona in esame costituisce parte
integrante dell'insieme dell'ecosistema umido e che avrebbe dovuto
essere classificata come ZPS. Ne consegue che il ricorso è fondato
riguardo alla prima zona esclusa dal progetto iniziale di estensione
della ZPS di Sandymount Strand and Tolka Estuary.
139 Quanto alla seconda zona, era costituita di 2,2 ha di banchi di
sabbia e ghiaia all'estremità dell'estuario del fiume Tolka, distrutti,
secondo la Commissione, all'atto della costruzione del tunnel del porto
di Dublino, di cui è stata promotrice la Dublin Corporation [divenuta,
frattanto, Dublin City Council (municipalità di Dublino)]. La
Commissione sostiene che, per quanto esigua, la zona esclusa presentasse
caratteristiche analoghe a quelle di un ecosistema completo, vale a dire
quelle dei ripiani fangosi, e veniva utilizzata regolarmente da uccelli
che dipendevano dall'ecosistema globale, come la beccaccia di mare (Hæmatopus
ostralegus) e la pettegola. Tali parziali esclusioni di alcuni elementi
di un ecosistema umido integrato ledono gli obiettivi della direttiva
uccelli.
140 L'Irlanda sostiene che solo un numero molto esiguo di beccacce di
mare e di pettegole si trovi nella zona intertidale fangosa di 2,2 ha
che è esposta, in quanto area di alimentazione esclusiva e per
brevissimi periodi, alla bassa marea. La zona, pertanto, non è
considerata suscettibile di inclusione nella relativa ZPS. I criteri
applicati, quando è stata adottata tale decisione, erano criteri
ornitologici adattati scientificamente. L'Irlanda ritiene che il punto
di vista della Commissione, secondo cui la scomparsa della zona di 2,2
ha costituirebbe un degrado considerevole degli habitat degli uccelli
nonché una fonte di perturbazione, non sia accettabile e che
l'Istituzione non sia stata in grado di fornire alcun elemento di prova
scientifico o obiettivamente verificabile a sostegno del suo punto di
vista.
141 Quanto alla seconda zona, occorre ricordare che, secondo la
giurisprudenza indicata al precedente punto 39, la classificazione di
territori come ZPS si opera esclusivamente secondo taluni criteri
ornitologici, determinati dalla direttiva uccelli.
142 Correttamente, dunque, la Commissione sostiene che, da un canto, la
classificazione come ZPS non possa effettuarsi in base ad un esame
isolato del valore ornitologico di ciascuna delle superfici in esame, ma
debba farsi in base alla considerazione dei limiti naturali
dell'ecosistema umido e che, d'altro canto, i criteri ornitologici, su
cui deve fondarsi in via esclusiva la classificazione, devono avere un
fondamento scientifico. Infatti, l'uso di criteri carenti, asseritamente
ornitologici, potrebbe condurre ad un'erronea delimitazione delle ZPS.
143 Nella specie, è pacifico che la superficie di cui trattasi è
separata dal resto dell'estuario classificato da una strada che incrocia
il fiume e che, in quanto ripiano fangoso, essa presenti le medesime
caratteristiche del sito della baia di Dublino complessivamente
considerato.
144 Inoltre, dalla valutazione dell'impatto ambientale pubblicata nel
luglio 1998, su cui si sono fondate le due parti nel corso del
procedimento, emerge che tale superficie è utilizzata come zona di
alimentazione da una parte degli uccelli selvatici presenti nella ZPS di
Sandymount Strand and Tolka Estuary.
145 Occorre pertanto rilevare che la seconda zona è utilizzata come zona
di alimentazione da tre delle nove specie di uccelli, determinanti per
qualificare la baia di Dublino come zona ornitologica importante
utilizzata da tali specie nei limiti medi che ci si poteva aspettare, se
non di più. Di conseguenza, detta zona costituisce parte integrante
dell'insieme dell'ecosistema umido e, pertanto, avrebbe dovuto essere
classificata, del pari, come ZPS.
146 Ne consegue che il ricorso è fondato anche riguardo alla seconda
zona non inclusa nella ZPS di Sandymount Strand and Tolka Estuary.
147 Pertanto, il secondo capo della prima censura deve essere ritenuto
fondato.
148 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre constatare
che la prima censura è fondata, fatto salvo il punto relativo alla
designazione di ZPS per garantire la conservazione dell'oca lombardella,
specie menzionata all'allegato I, nonché la tutela della pavoncella,
della pettegola, del beccaccino e del chiurlo, specie migratrici che
ritornano regolarmente non previste dall'allegato I.
Sulla seconda censura, attinente alla mancata attuazione dello status
giuridico di protezione necessario ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e 2,
della direttiva uccelli
Argomenti delle parti
149 La Commissione ritiene che, dal 1981, la normativa irlandese non
abbia dato sufficiente attuazione alle disposizioni dell'art. 4, nn. 1 e
2, della direttiva uccelli e che, inoltre, l'Irlanda non abbia applicato
tali disposizioni nella prassi ai fini della creazione di uno status
giuridico di protezione proprio delle ZPS tale da garantire la
sopravvivenza e la riproduzione delle specie di uccelli interessate.
150 A suo avviso, in primo luogo, il fatto di controllare la
sopravvivenza e la riproduzione delle specie di uccelli presenti nelle
ZPS può richiedere non solo misure preventive, bensì parimenti misure
attive o positive che, salvo un'eccezione, non sono state adottate
dall'Irlanda. In secondo luogo, è dubbio se la normativa irlandese
pertinente costituisca realmente una base giuridica che consenta di
adottare tali misure.
151 L'Irlanda contesta l'inadempimento addotto. Riguardo all'obbligo di
adottare uno status giuridico di protezione efficace delle ZPS, pur
riconoscendo che l'approccio preventivo non è sufficiente ai fini della
tutela degli uccelli in ogni caso di specie, sostiene che tale obiettivo
abbia giustificato l'adozione del programma volontario di sovvenzioni a
favore del re di quaglie. A questo si aggiunge un elenco di piani, in
forma di progetto, di gestione della conservazione degli uccelli in un
certo numero di ZPS.
152 Per quanto riguarda la portata della normativa irlandese di
trasposizione dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva uccelli, l'Irlanda
contesta il fatto che l'unico obiettivo del regolamento habitat
consisterebbe nell'applicare la direttiva habitat e sostiene che tale
regolamento costituisce un adeguato fondamento normativo in diritto
interno per la creazione e l'esecuzione dei piani di gestione relativi
alle ZPS. Secondo l'Irlanda, il regolamento habitat applica
espressamente alle ZPS un certo numero di misure chiave di protezione e
di esecuzione, in particolare il suo art. 13, espressamente richiamato
dall'art. 34 del regolamento medesimo, in quanto disposizione
applicabile alle zone classificate in forza della direttiva uccelli.
Giudizio della Corte
153 Occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte,
l'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva uccelli impone agli Stati membri di
conferire alle ZPS uno status giuridico di protezione che possa
garantire, in particolare, la sopravvivenza e la riproduzione delle
specie di uccelli menzionate nell'allegato I, nonché la riproduzione, la
muta e lo svernamento delle specie migratrici non considerate
nell'allegato I che ivi giungono regolarmente (sentenza 18 marzo 1999,
causa C‑166/97, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑1719, punto 21 e
giurisprudenza ivi richiamata).
154 Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 77 delle sue
conclusioni, la tutela delle ZPS non deve limitarsi a misure volte ad
ovviare ai danni ed alle perturbazioni esterne causati dall'uomo, bensì
deve anche comprendere, in funzione della situazione di fatto, misure
positive per la conservazione e il miglioramento dello stato del
territorio.
155 È pacifico che l'art. 13 del regolamento habitat avrebbe
sufficientemente trasposto l'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva uccelli
se tale disposizione fosse stata applicabile alle ZPS. Tuttavia,
contrariamente alla posizione dell'Irlanda, secondo cui l'art. 13 di
tale regolamento si applica anche alle ZPS essenzialmente ai sensi del
successivo art. 34, la Commissione sostiene che detto regolamento è
volto ad attuare unicamente la direttiva habitat.
156 L'art. 34 del regolamento habitat prevede che, «[e]ventualmente, le
disposizioni di cui agli artt. 4, 5, 7, 13, 14, 15 e 16 si applicano,
mutatis mutandis, alle zone classificate ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e
2, della direttiva uccelli».
157 A termini dell'art. 249, terzo comma, CE, la direttiva vincola lo
Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da
raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in
merito alla forma e ai mezzi. Ne consegue che l'Irlanda, al pari di
qualsiasi altro Stato membro, può scegliere la forma e i mezzi di
attuazione della direttiva uccelli (v., in tal senso, sentenza 20
novembre 2003, causa C‑296/01, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑13909,
punto 55).
158 Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte, la trasposizione di
una direttiva nel diritto nazionale deve garantirne effettivamente la
piena applicazione in modo sufficientemente chiaro e preciso (v., in tal
senso, sentenza 30 maggio 1991, causa C‑361/88, Commissione/Germania,
Racc. pag. I‑2567, punto 15).
159 La Corte ha parimenti dichiarato, come ricordato al precedente punto
64, che l'accuratezza della trasposizione è particolarmente importante a
proposito della direttiva sugli uccelli in quanto la gestione del
patrimonio comune è affidata, per il loro territorio, ai rispettivi
Stati membri.
160 Occorre pertanto verificare se l'art. 34 del regolamento habitat non
garantisce, come sostiene la Commissione, l'applicazione dell'art. 13 di
tale regolamento alle zone classificate come ZPS ai sensi dell'art. 4,
nn. 1 e 2, della direttiva uccelli.
161 Orbene, la lettura del disposto dell'art. 34 consente di concludere
che, di per sé, tale disposizione non esclude dalla sfera di
applicazione del regolamento habitat l'applicazione dell'art. 13 alle
zone classificate ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva
uccelli.
162 Di conseguenza, non può essere accolto l'argomento della Commissione
secondo cui, in ragione della mancata menzione, nel regolamento habitat,
di un obiettivo distinto, inteso a dare attuazione anche alla direttiva
uccelli e in considerazione delle limitazioni imposte dall'European
Communities Act, tale regolamento non può costituire un fondamento
giuridico che consente l'adozione di piani di gestione della
conservazione degli uccelli nelle ZPS.
163 Per la stessa ragione, non può essere accolto l'argomento della
Commissione secondo cui il regolamento habitat non consente
l'applicazione alle ZPS di misure di gestione previste dall'art. 6, n.
1, della direttiva habitat, poiché tale regolamento ha l'unico obiettivo
dichiarato di attuare detta direttiva. Infatti, come l'avvocato generale
ha rilevato al paragrafo 82 delle sue conclusioni, se misure analoghe a
quelle previste dal menzionato art. 6, n. 1, devono essere applicate
alle ZPS ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva uccelli, nulla
impedisce al legislatore nazionale di adottare un'unica disposizione di
recepimento delle disposizioni delle due direttive.
164 Non può essere accolto nemmeno l'argomento della Commissione
relativo ai limiti imposti dall'European Communities Act. Infatti, nel
controricorso l'Irlanda sostiene, senza essere contraddetta dalla
Commissione su tale punto, che il regolamento habitat non costituisce
una legge, bensì è integralmente e incontestabilmente del tutto in
vigore e produce tutti i suoi effetti giuridici, non essendo mai stato
impugnato con successo dinanzi a un giudice competente.
165 Infine, per la stessa ragione esposta al precedente punto 161, deve
essere respinto l'argomento della Commissione secondo cui l'applicazione
alle ZPS dell'art. 13 del regolamento habitat, relativo alle misure di
conservazione che il Ministro deve adottare riguardo alle zone speciali
di conservazione, non è automatica poiché, secondo il disposto dell'art.
34 di detto regolamento, talune sue disposizioni si applicano
«eventualmente» e «mutatis mutandis» alle zone classificate ai sensi
dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva uccelli.
166 Inoltre, secondo costante giurisprudenza della Corte, si deve
valutare la portata delle disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative nazionali tenendo conto dell'interpretazione che ne danno
i giudici nazionali (sentenza 29 maggio 1997, causa C‑300/95,
Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I‑2649, punto 37 e giurisprudenza
ivi richiamata). Orbene, nel caso di specie, la Commissione non ha fatto
valere, a sostegno del suo ricorso, alcuna decisione giudiziaria
nazionale che abbia interpretato la disposizione interna controversa in
modo non conforme alla direttiva.
167 Ciò premesso, non sembra che la Commissione, su cui grava l'onere
della prova nell'ambito di un ricorso per inadempimento (sentenza
Commissione/Grecia, cit., punto 35 e giurisprudenza ivi richiamata),
abbia sufficientemente dimostrato che, alla data di scadenza del termine
impartito nel parere motivato supplementare notificato l'11 luglio 2003,
il regolamento habitat aveva la portata che gli attribuisce la
Commissione.
168 La seconda censura deve essere pertanto respinta.
Sulla terza censura, relativa alla mancata applicazione dell'art. 4, n.
4, prima frase, della direttiva uccelli alle zone che avrebbero dovuto
essere classificate come ZPS
Argomenti delle parti
169 La Commissione fa valere che l'Irlanda omette, dal 1981, di
garantire l'applicazione delle disposizioni dell'art. 4, n. 4, prima
frase, della direttiva uccelli ai siti che avrebbero dovuto essere
classificati come ZPS ai sensi di detta direttiva ma che non lo sono
stati. L'Istituzione ritiene che, in considerazione delle dimensioni
dell'insufficienza della designazione di ZPS da parte delle autorità
irlandesi, tale lacuna possa avere ripercussioni di rilievo sulla
conservazione delle specie di uccelli in questione.
170 A suo avviso, anche se l'Irlanda possiede una normativa attinente
alla tutela degli habitat al di fuori delle zone classificate come ZPS,
tale normativa non ha la specificità ornitologica richiesta dalla
disposizione comunitaria menzionata al punto che precede. La normativa
nazionale, in particolare, non impone obblighi particolari riguardo agli
habitat di specie di uccelli selvatici che dovrebbero beneficiare della
tutela risultante dalle ZPS nelle zone che non fanno parte della rete di
ZPS esistente in Irlanda. La Commissione cita l'esempio specifico delle
difficoltà dell'albanella reale ed aggiunge che, inoltre, le zone non
classificate come ZPS, ma per le quali tale classificazione è
necessaria, non godono, in Irlanda, della tutela richiesta dall'art. 4,
n. 4, prima frase, della direttiva uccelli, anche riguardo all'azione
della pubblica autorità.
171 L'Irlanda risponde, in sostanza, che un rilevante lavoro di indagine
sull'albanella reale sta per essere completato e che deve essere
concluso prossimamente un progetto di orientamenti relativi allo
sviluppo dell'energia eolica.
Giudizio della Corte
172 Occorre sottolineare che, come appena ricordato al precedente punto
84, le finalità di tutela delineate dalla direttiva uccelli, come
configurate nel suo nono 'considerando', non potrebbero venir perseguite
se gli Stati membri dovessero rispettare gli obblighi che discendono
dall'art. 4, n. 4, della direttiva medesima nei soli casi in cui una ZPS
sia stata previamente designata.
173 Come risulta del pari dalla giurisprudenza della Corte, il testo
dell'art. 7 della direttiva habitat precisa che l'art. 6, nn. 2‑4, di
questa direttiva si sostituisce all'art. 4, n. 4, prima frase, della
direttiva uccelli a partire dalla data di entrata in vigore della
direttiva habitat o dalla data di classificazione operata da uno Stato
membro ai sensi della direttiva uccelli se quest'ultima data è
successiva. Risulta pertanto che le zone che non sono state classificate
come ZPS, mentre avrebbero dovuto esserlo, continuano a rientrare nel
regime proprio dell'art. 4, n. 4, prima frase, della direttiva uccelli
(sentenza 7 dicembre 2000, causa C‑374/98, Commissione/Francia, cit.,
punti 46 e 47).
174 Orbene, nel caso di specie, l'Irlanda non ha nemmeno sostenuto di
aver garantito l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, n.
4, prima frase, della direttiva uccelli alle zone che dovevano essere
classificate come ZPS ai sensi della direttiva medesima.
175 Di conseguenza, senza che occorra esaminare gli esempi concreti
addotti dalla Commissione, la terza censura deve essere ritenuta
fondata.
Sulla quarta censura, attinente alla mancata trasposizione ed
applicazione dell'art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva uccelli
Argomenti delle parti
176 La Commissione contesta all'Irlanda di non aver trasposto né
applicato integralmente e correttamente la seconda frase dell'art. 4, n.
4, della direttiva uccelli, relativa alle misure idonee che gli Stati
membri devono adottare per prevenire l'inquinamento o il deterioramento
degli habitat al di fuori delle ZPS.
177 A sostegno della sua censura, la Commissione fa valere che i diversi
strumenti giuridici interni, in particolare le autorizzazioni relative
alla prevenzione integrata dell'inquinamento, il sistema di gestione del
concime di stalla, la normativa in materia di gestione del territorio e
le disposizioni relative alla valutazione dell'impatto ambientale, che
dovrebbero trasporre l'art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva
uccelli, non presentano alcun contenuto specificamente ornitologico che
figura in tale articolo. Orbene, in mancanza di riferimenti a
qualsivoglia considerazione ornitologica specifica, non si può ritenere
che le entità che hanno avuto un ruolo nel contesto delle misure
ambientali terranno conto degli interessi ornitologici. Secondo la
Commissione, diverse norme interne di trasposizione di detto art. 4, n.
4, seconda frase, sono parziali e sussistono numerose lacune. Il loro
carattere di incompletezza è dimostrato dal declino degli habitat e,
nonostante i dinieghi dell'Irlanda, non si può validamente contestare,
nel caso di specie, che l'intervento dell'uomo ha comportato un declino
degli habitat.
178 L'Irlanda risponde indicando che l'art. 4, n. 4, della direttiva
uccelli è trasposto, in pratica, da un certo numero di programmi e di
misure regolamentari e sostiene, inoltre, che le esigenze della seconda
frase del detto n. 4 sono attuate dal Wildlife Act, che prevede una base
giuridica solida per la protezione delle specie di uccelli nella
campagna profonda.
Giudizio della Corte
179 È pur vero che l'art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva
uccelli non impone obbligatoriamente che si ottengano taluni risultati.
Tuttavia, gli Stati membri devono porsi seriamente l'obiettivo di
proteggere gli habitat al di fuori delle ZPS. È giocoforza rilevare che,
nel caso di specie, l'Irlanda deve adoperarsi per prendere le misure
idonee al fine di evitare l'inquinamento o la perturbazione degli
habitat (v., in tal senso, sentenza 18 marzo 1999, Commissione/Francia,
cit., punto 48).
180 In primo luogo, occorre esaminare se l'Irlanda ha trasposto
integralmente e correttamente tale disposizione adottando le misure
idonee al fine di evitare l'inquinamento o il deterioramento degli
habitat al di fuori delle ZPS.
181 Alla luce dei differenti elementi di prova, complessivamente
considerati, è giocoforza ritenere che, nel caso di specie, ciò non si è
verificato.
182 In tal modo, per quanto riguarda le autorizzazioni rilasciate nel
contesto del sistema di riduzione integrata dell'inquinamento da parte
dell'Environmental Protection Agency (Agenzia di tutela dell'ambiente),
è pacifico, come ha rilevato la Commissione, che tale sistema verte
esclusivamente su una gamma limitata di attività inquinanti e non
contiene alcun riferimento specifico alle considerazioni ornitologiche
previste dall'art. 4 della direttiva uccelli. Inoltre, sembra che
l'Irlanda si riferisca alla trasposizione della direttiva del Consiglio
24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento (GU L 257, pag. 26), che ha altri obiettivi. Pertanto,
la normativa nazionale relativa a tali autorizzazioni non può essere
ritenuta una sufficiente trasposizione dell'art. 4, n. 4, seconda frase,
della direttiva uccelli.
183 Quanto alla condizionalità incrociata del pagamento unico nel
contesto della politica agricola comune, l'Irlanda fa valere che i
diversi requisiti regolamentari in materia di gestione, primo elemento
chiave di tale condizionalità incrociata, previsti dall'art. 4 del
regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che
stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto
nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di
sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE)
n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001,
(CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n.
1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1), il
cui elenco figura all'allegato III di detto regolamento, sarebbero stati
introdotti progressivamente nel corso di tre anni, a decorrere dal 1°
gennaio 2005. Tale Stato membro precisa che l'elenco di detti requisiti
regolamentari comprende un riferimento alla direttiva uccelli. Orbene,
per le medesime ragioni esposte al precedente punto 74, non può tenersi
conto dell'introduzione progressiva nel diritto interno di tali
requisiti regolamentari.
184 Lo stesso dicasi riguardo al secondo elemento chiave di tale
condizionalità incrociata del pagamento unico connesso con le buone
condizioni agronomiche e ambientali di cui all'art. 5 del regolamento n.
1782/2003, i cui requisiti minimi devono essere definiti in base a
quanto previsto dall'allegato IV di tale regolamento, dato che l'entrata
in vigore delle misure di trasposizione di tale disposizione era
prevista solo a far data dal 1° gennaio 2005.
185 Quanto alle misure adottate nell'ambito del programma di tutela
ambientale delle campagne, destinato a compensare gli agricoltori che
esercitano le loro attività agricole secondo criteri ecologici, al fine
di provocare miglioramenti in materia ambientale negli esercizi
esistenti, la Commissione riconosce che esse presentano alcuni vantaggi
per gli uccelli selvatici in quanto consentono di evitare l'inquinamento
e il deterioramento degli habitat. Tuttavia, è pacifico che tale sistema
non è applicabile in toto a tutti i terreni agricoli o ai territori non
classificati come ZPS. Tali misure, pertanto, non possono nemmeno essere
considerate di trasposizione dell'art. 4, n. 4, seconda frase, della
direttiva uccelli.
186 Gli argomenti relativi al Farm Waste Management Scheme (programma di
gestione dei rifiuti agricoli), al pari della normativa in materia di
gestione del territorio, ivi comprese le disposizioni relative alla
valutazione dell'impatto ambientale, devono essere parimenti respinti.
Infatti, l'Irlanda non ha introdotto, in detti testi, alcuna
considerazione ornitologica ai sensi dell'art. 4, n. 4, seconda frase,
della direttiva uccelli.
187 Per quanto riguarda, infine, il Wildlife Act, è giocoforza rilevare
che la sola disposizione di detta legge, pertinente in tale contesto e
citata dall'Irlanda nel corso del procedimento, è l'art. 11, n. 1.
Tuttavia, tale disposizione non è sufficientemente precisa perché si
possa ritenere che garantisca la trasposizione dell'art. 4, n. 4,
seconda frase, della direttiva uccelli.
188 In secondo luogo, occorre esaminare se la Commissione ha dimostrato
che l'Irlanda non si è sufficientemente impegnata, in pratica, per
evitare l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori
delle ZPS.
189 A tal riguardo, si deve ricordare che la Commissione adduce, a
titolo di esempio, gli habitat del cuculo (Cuculus canorus),
dell'allodola (Alauda arvensis), della rondine comune (Hirundo rustica)
e del topino (Riparia riparia), specie di uccelli sparse, presenti nell'
«elenco arancio» dell'inventario Birds of Conservation Concern in
Ireland pubblicato nel 1999 da BirdWatch Ireland e dalla Royal Society
for the Protection of Birds. Tale inventario indica che dette specie
soffrono molto dell'evoluzione delle pratiche agricole. Inoltre, la
Commissione si richiama alla relazione Ireland's Environment 2004,
redatta dalla Environmental Protection Agency, che chiarisce il
deterioramento generale degli habitat in Irlanda con un insieme di
fattori.
190 Inoltre, occorre necessariamente rilevare che il solo fatto che un
certo numero di programmi e di misure regolamentari siano stati
adottati, come sostenuto dall'Irlanda, non dimostra che tale Stato
membro si sia sufficientemente impegnato ad evitare l'inquinamento o il
deterioramento degli habitat. Infatti, come l'avvocato generale ha
rilevato al paragrafo 111 delle sue conclusioni, un impegno serio ad
adottare tutte le misure ragionevoli per conseguire il risultato
prefisso richiede un'azione mirata.
191 Nel caso di specie, occorre rilevare che le misure adottate
dall'Irlanda sono misure parziali e disorganiche, di cui solo alcune
favoriscono la conservazione delle popolazioni di uccelli interessate,
ma non costituiscono un insieme coerente.
192 Tale conclusione trova conferma nella circostanza che l'Irlanda non
ha smentito il contenuto dell'inventario Birds of Conservation Concern
in Ireland, pubblicato nel 1999 né quello della relazione Ireland's
Environment 2004, due studi ornitologici sopra menzionati, presentati
dalla Commissione.
193 Pertanto, alla luce degli elementi di prova apportati dalla
Commissione, si deve concludere che l'Irlanda non ha trasposto né
applicato integralmente e correttamente le disposizioni di cui all'art.
4, n. 4, seconda frase, della direttiva uccelli. Conseguentemente,
l'inadempimento è fondato quanto a tale censura.
Sulla quinta censura, attinente alla insufficiente trasposizione ed
applicazione dell'art. 6, nn. 2‑4, della direttiva habitat
194 La quinta censura concerne, riguardo alle ZPS designate ai sensi
della direttiva uccelli, il fatto che l'Irlanda non ha adottato tutte le
misure richieste per conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 6, nn.
2‑4, della direttiva habitat. Tale censura verte, del pari,
sull'insufficiente trasposizione dell'art. 6, n. 2, di tale direttiva
riguardo all'uso come zone turistiche di tutti i siti previsti da tale
disposizione.
Osservazioni preliminari
195 L'art. 7 della direttiva habitat prevede che gli obblighi derivanti
dall'art. 6, nn. 2‑4, della direttiva medesima sostituiscano gli
obblighi derivanti dall'art. 4, n. 4, prima frase, della direttiva
uccelli, per quanto riguarda le zone classificate a norma dell'art. 4,
n. 1, di tale direttiva o analogamente riconosciute a norma dell'art. 4,
n. 2, di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore
della direttiva habitat o dalla data di classificazione o di
riconoscimento a norma della direttiva uccelli, qualora quest'ultima sia
posteriore.
196 Ne consegue che l'art. 6, nn. 2‑4, della direttiva habitat trova
applicazione nelle ZPS in Irlanda dal 10 giugno 1994, data di scadenza
del termine di trasposizione di tale direttiva in detto Stato membro, o
dalla data della loro classificazione o del loro riconoscimento in forza
della direttiva uccelli, qualora essa sia posteriore.
Riguardo alla insufficiente trasposizione e applicazione dell'art. 6, n.
2, della direttiva habitat
– Argomenti delle parti
197 La Commissione ritiene che l'Irlanda non abbia trasposto né
applicato correttamente, in data 10 giugno 1994 o successivamente a tale
data, l'art. 6, n. 2, della direttiva habitat a tutte le zone
classificate ai sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva uccelli o
riconosciute ai sensi dell'art. 4, n. 2, della direttiva medesima.
198 L'Istituzione sostiene che, a termini del regolamento habitat, il
quale, secondo l'affermazione dell'Irlanda, attua l'art. 6, n. 2, della
direttiva habitat, la capacità di affrontare le attività potenzialmente
dannose dei proprietari fondiari dipende, in gran parte, dai pareri loro
notificati al momento in cui si proponga di classificare una zona come
sito ricompreso nell'art. 6, n. 2, della direttiva habitat. L'art. 14 di
tale regolamento conferisce al Ministro competente il potere di emanare
pareri e di imporre condizioni relative all'uso dei suoli. Tale potere
presenta, tuttavia, due limiti.
199 Il primo è un limite de jure, in quanto l'art. 14 del regolamento
habitat è formulato in modo da trovare applicazione solo con riguardo
alle ZPS designate dopo l'entrata in vigore di tale regolamento, sicché
esso non si applica alle ZPS designate precedentemente. Nell'ipotesi di
ZPS esistenti, non è prevista la notifica ai proprietari fondiari dei
pareri in cui vengono loro indicate espressamente le attività che
richiedono un'autorizzazione in forza della normativa di trasposizione,
sicché tali zone non beneficiano del sistema di lotta contro le attività
dannose.
200 Il secondo di tali limiti è un limite de facto, in quanto detto
regolamento non è stato applicato a tutte le ZPS.
201 Secondo la Commissione, in mancanza di qualsivoglia ricorso a pareri
restrittivi, non esiste nella normativa irlandese una norma che consenta
di attuare pienamente le disposizioni di cui all'art. 6, n. 2, della
direttiva habitat per i terreni demaniali situati all'interno di una ZPS.
L'Istituzione ritiene anche che, in quanto tali attività si svolgono su
terreni che appartengono al pubblico demanio o sui quali lo Stato
esercita un controllo, la normativa nazionale non prevede un obbligo
espresso ex lege, in base al quale le autorità tenute a
disciplinare tali attività devono adottare misure esecutive al fine di
garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6, n. 2, di
detta direttiva.
202 La Commissione menziona, quale esempio di attività che viola l'art.
6, n. 2, della direttiva habitat, la pesca meccanica di molluschi non
autorizzata nella ZPS di Bannow Bay e invoca anche la pianificazione
della ZPS di Glen Lough, che ha causato danni.
203 L'Irlanda respinge in toto quanto dedotto dalla Commissione. Tale
Stato membro sottolinea che, oltre alla disposizione contenuta all'art.
14 del regolamento habitat, l'art. 13, n. 3, di detto regolamento, che
si applica sia alle zone speciali di conservazione sia alle ZPS,
traspone l'art. 6, n. 2, della direttiva habitat. L'Irlanda si riferisce
anche, agli stessi fini, alle disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 del
regolamento habitat e mantiene la posizione secondo cui le norme
relative alle spiagge (Foreshore Acts) consentono di garantire la tutela
delle ZPS.
– Giudizio della Corte
204 In limine, si deve ricordare che l'art. 6, n. 2, della direttiva
habitat, al pari dell'art. 4, n. 4, prima frase, della direttiva
uccelli, impone agli Stati membri di adottare le misure idonee ad
evitare, in particolare nei siti classificati conformemente al n. 1 di
detto art. 4 o riconosciuti conformemente al n. 2 della medesima
disposizione, il degrado degli habitat nonché le perturbazioni che
toccano in misura significativa le specie per le quali le ZPS sono state
designate o riconosciute (v., in tal senso, sentenza 13 giugno 2002,
causa C‑117/00, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I‑5335, punto 26).
205 Quanto all'argomento dell'Irlanda secondo cui l'art. 13, n. 3, del
regolamento habitat traspone l'art. 6, n. 2, della direttiva habitat, è
giocoforza rilevare che detto art. 13, n. 3, ha l'unico scopo di imporre
al Ministro competente l'obbligo di adottare le disposizioni necessarie
per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie
nonché le perturbazioni che toccano le specie per le quali tali zone
sono state designate, sicché tale disposizione acquista efficacia solo
quando detto Ministro esercita une responsabilità diretta sulle ZPS
interessate. Orbene, nel regime del regolamento habitat, l'art. 13, n.
3, di tale regolamento si aggiunge alle disposizioni degli artt. 4 e 14
del regolamento medesimo, che prevedono un sistema di responsabilità del
proprietario fondiario che si fonda su pareri. Nella causa in esame,
atteso che è pacifico che tali pareri non sono stati emessi per tutte le
ZPS, non può ritenersi che l'art. 13, n. 3, del regolamento habitat
garantisca una sufficiente trasposizione dell'art. 6, n. 2, della
direttiva habitat.
206 Quanto all'argomento secondo cui l'art. 14 del regolamento habitat
prevede il controllo delle operazioni nonché delle attività il cui
elenco figura in un parere notificato dal Ministro competente
conformemente all'art. 4 di detto regolamento e secondo cui le attività
elencate possono effettuarsi solo con l'autorizzazione del Ministro
ovvero in forza di un accordo di gestione previsto dall'art. 12 del
regolamento medesimo, è sufficiente rilevare che detto art. 14 si fonda
anche sull'esistenza di un parere. Pertanto, per la medesima ragione
rilevata al punto che precede della presente sentenza, non può ritenersi
che quest'ultima disposizione garantisca una sufficiente trasposizione
dell'art. 6, n. 2, della direttiva habitat.
207 Riguardo all'argomento secondo cui l'art. 17 del regolamento habitat
autorizza il Ministro competente ad agire in giudizio chiedendo di
vietare le operazioni o le attività che sembrano, alla luce della
valutazione effettuata, nefaste per un sito europeo, ivi compresa una
ZPS, e secondo cui l'art. 18 di detto regolamento accorda un potere
analogo al Ministro competente nel caso in cui un'operazione o
un'attività nefasta per una ZPS si effettui in una zona situata al di
fuori di tale ZPS, occorre rilevare che, come correttamente sostenuto
dalla Commissione e come ha osservato l'avvocato generale al paragrafo
127 delle proprie conclusioni, tali disposizioni non consentono di
evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie
nonché le perturbazioni significative che toccano le specie per le quali
sono state designate le zone interessate.
208 Infatti, anche se l'Irlanda indica, nella propria controreplica, che
i poteri del Ministro competente, quali precisati al precedente punto
della presente sentenza, possono essere esercitati nel contesto di una
domanda immediata di misure di tutela provvisoria, è giocoforza rilevare
che tali disposizioni possono trovare applicazione, necessariamente,
solo successivamente all'inizio delle attività in questione e, dunque,
successivamente al verificarsi di un eventuale degrado. Inoltre, il
Ministro competente non può legittimamente vietare unilateralmente
un'attività nefasta e i summenzionati poteri presuppongono che sia stata
effettuata un'idonea valutazione delle conseguenze di tale attività
sull'ambiente prima di sollecitare l'intervento giurisdizionale di
divieto. La tutela reattiva delle ZPS può essere considerevolmente
ritardata da tali fasi procedurali. Dette disposizioni non garantiscono
nemmeno la tutela delle ZPS nei confronti delle attività dei privati,
poiché una tutela siffatta richiede il previo impedimento, nei confronti
dei privati, di compiere attività eventualmente dannose.
209 Pertanto, non può nemmeno ritenersi che gli artt. 17 e 18 di detto
regolamento costituiscano una sufficiente trasposizione dell'art. 6, n.
2, della direttiva habitat.
210 Non può essere accolto nemmeno l'argomento dell'Irlanda secondo cui
le norme relative alle spiagge consentono di garantire la tutela delle
ZPS. A tal riguardo, è sufficiente rilevare che dette norme consentono
di garantire solo la tutela delle zone costiere e che esse non si
applicano, dunque, alle ZPS situate al di fuori di tali zone.
211 Infine, per quanto riguarda la pesca meccanica di molluschi non
autorizzata nella ZPS di Bannow Bay, citata dalla Commissione quale
attività in violazione dell'art. 6, n. 2, della direttiva habitat,
occorre rilevare, come osservato dall'avvocato generale al paragrafo 140
delle proprie conclusioni, che si tratta di una semplice menzione di
tali fatti, che non li rende oggetto del ricorso. In ogni caso, la
Commissione non ha presentato alcun elemento di prova tale da dimostrare
l'inadempimento in ordine a tale punto.
212 Ne consegue che l'Irlanda non ha trasposto correttamente, in data 10
giugno 1994 o dopo tale data, l'art. 6, n. 2, della direttiva habitat a
tutte le zone classificate in forza dell'art. 4, n. 1, della direttiva
uccelli o riconosciute in forza dell'art. 4, n. 2, della stessa
direttiva.
213 Conseguentemente, la censura deve essere ritenuta fondata
relativamente a tale punto.
Riguardo alla insufficiente trasposizione dell'art. 6, n. 2, della
direttiva habitat nel settore delle attività turistiche
– Argomenti delle parti
214 La Commissione sostiene che l'Irlanda non abbia sufficientemente
trasposto l'art. 6, n. 2, della direttiva habitat riguardo all'uso come
zone turistiche di tutti i siti previsti da tale disposizione. Secondo
l'Istituzione, la normativa irlandese si limita a disciplinare le
attività dei proprietari fondiari e presenta lacune sotto molteplici
profili riguardo alla prevenzione dei danni provocati agli habitat da
utenti dei terreni come zone turistiche. L'applicazione degli artt. 14 e
17 del regolamento habitat non ha dato luogo alla redazione di elenchi
esaustivi di attività vietate. Inoltre, i meccanismi dell'art. 17 di
detto regolamento sono di natura reattiva e nessun'altra disposizione
legislativa citata dall'Irlanda sembra tutelare le ZPS nei confronti
delle attività turistiche svolte dagli utenti.
215 Nonostante le indicazioni relative alle proposte di modifiche
legislative utili, ivi compreso il progetto di legge del 2004,
concernente la sicurezza marittima (Maritime Safety Bill 2004),
l'Irlanda contesta l'argomento secondo il quale la normativa attuale
sarebbe insufficiente quanto all'attuazione dell'art. 6, n. 2, della
direttiva habitat nel contesto dell'uso come zone turistiche di terreni
situati nelle ZPS. Tale Stato membro chiarisce che le autorità nazionali
hanno il potere di controllare le attività turistiche nonché le altre
attività realizzate in siti europei da persone diverse dal proprietario
fondiario e di infliggere pene. In tale contesto, tale Stato si
riferisce alle disposizioni dell'art. 4, n. 3, lett. b), del regolamento
habitat nonché a quelle degli artt. 14, 17 e 18 di tale regolamento, al
Wildlife Act e alla legge del 1994 sulla giustizia penale (ordine
pubblico) [Criminal Justice (Public Order) Act 1994].
– Giudizio della Corte
216 Quanto all'argomento dell'Irlanda secondo cui le disposizioni
dell'art. 14 del regolamento habitat, limitando la realizzazione di
operazioni o di attività, non sono riservate ai proprietari, ai
detentori, o ai titolari di un'autorizzazione, ma si applicano a tutti
se l'operazione o l'attività è stata menzionata da un parere emesso ai
sensi dell'art. 4, n. 2, di detto regolamento, è sufficiente rilevare
che l'art. 14, n. 3, del regolamento medesimo non consente di perseguire
i terzi che non siano a conoscenza di tale parere. Infatti, costoro
potranno invocare la causa di giustificazione della «scusa ragionevole»
di cui a quest'ultima disposizione. Pertanto, la trasposizione dell'art.
6, n. 2, della direttiva habitat non è, quantomeno, sufficientemente
precisa.
217 Per quanto riguarda l'argomento dell'Irlanda secondo cui la
procedura prevista dagli artt. 17 e 18 del regolamento habitat
costituisce una procedura separata e distinta che può essere avviata nei
confronti di chiunque e non dipende dal contenuto di qualsivoglia
«parere», è giocoforza rilevare che non sussiste la garanzia della sua
applicazione a chi non abbia ricevuto il parere previsto dall'art. 4 di
detto regolamento. Inoltre, come si è appena rilevato ai precedenti
punti 208 e 209, tale procedura costituisce esclusivamente una misura
reattiva e, di conseguenza, non si può ritenere che gli artt. 17 e 18
del regolamento habitat garantiscano una sufficiente trasposizione
dell'art. 6, n. 2, della direttiva habitat.
218 Quanto all'argomento secondo cui il Wildlife Act prevede, agli artt.
22, 23 e 76, la possibilità di agire in presenza di una perturbazione
manifesta e deliberata dei luoghi di riproduzione o di riposo di un
animale selvatico protetto o in caso di perturbazione degli uccelli
protetti nel periodo di nidificazione e secondo cui i poteri conferiti
da tale legge comprendono la facoltà di confiscare il materiale ed i
veicoli adoperati dai trasgressori, è sufficiente rilevare che risulta
pacifico che tale normativa non disciplina tutti i danni che possono
essere provocati da utenti di detti luoghi a fini turistici.
219 Infine, riguardo all'argomento secondo cui la violazione della
proprietà privata è stata riqualificata in diritto interno come reato
dall'art. 19 A della legge del 1994 sulla giustizia penale (ordine
pubblico), e le pene pronunciate in caso di condanna possono essere in
forma di ammenda o di sequestro dei veicoli e del materiale, occorre
rammentare che, nell'ambito della direttiva habitat, che stabilisce
norme complesse e tecniche nel settore del diritto ambientale, gli Stati
membri sono particolarmente tenuti a fare in modo che la loro normativa
destinata a garantire il recepimento di tale direttiva sia chiara e
precisa (v. sentenza 20 ottobre 2005, causa C‑6/04, Commissione/Regno
Unito, Racc. pag. I‑9017, punto 26).
220 Orbene, dall'esame delle disposizioni penali sulla violazione della
proprietà invocate dall'Irlanda emerge che tali disposizioni non sono
espressamente connesse con la protezione degli habitat naturali e degli
habitat di specie contro il degrado nonché contro le perturbazioni che
toccano le specie e che esse non sono concepite, pertanto, al fine di
evitare i danni causati agli habitat dall'uso delle ZPS come zone
turistiche. Di conseguenza, tali disposizioni non costituiscono
un'attuazione chiara e precisa delle disposizioni della direttiva
habitat tali da soddisfare pienamente il requisito della certezza del
diritto.
221 Occorre quindi considerare la censura fondata anche riguardo a tale
punto.
Quanto alla trasposizione e all'applicazione insufficienti dell'art. 6,
nn. 3 e 4, della direttiva habitat
– Argomenti delle parti
222 La Commissione fa valere che l'Irlanda non ha correttamente
trasposto né applicato l'art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva habitat.
223 Riguardo alla trasposizione, secondo la Commissione la normativa
interna non contiene disposizioni volte a garantire che i piani, a
differenza di taluni progetti, siano valutati conformemente all'art. 6,
nn. 3 e 4, della direttiva habitat. La normativa nazionale, peraltro,
non prevede l'adeguata applicazione di tali disposizioni comunitarie a
progetti situati al di fuori delle ZPS ma aventi effetti considerevoli
all'interno di tali ZPS.
224 Quanto all'applicazione, la Commissione ritiene che l'Irlanda non
controlli sistematicamente che i piani ed i progetti suscettibili di
incidere in modo significativo sulle ZPS, individualmente o
congiuntamente con altri piani e progetti, siano assoggettati ad
un'adeguata previa valutazione.
225 L'Irlanda sostiene che nessuna misura e nessun progetto possano
produrre effetti in forza di alcun piano né in diritto né in fatto senza
essere stati assoggettati ad una valutazione. Benché i piani possano
incoraggiare talune attività, essi non esonerano dai controlli
applicabili a siti assoggettati ai relativi regimi regolamentari, né
ostacolano tali controlli. Essi non incidono sull'accettazione o meno di
un progetto che può produrre effetti su un sito. Un piano o un progetto,
prima di potersi applicare ad un sito, deve essere assoggettato ad una
procedura di valutazione completa nell'ambito del regime regolamentare
previsto dal regolamento habitat, dal regolamento di pianificazione o da
un altro regime regolamentare, conformemente alle disposizioni della
direttiva habitat. Conseguentemente, nessun piano o progetto è
applicabile ad un sito senza essere stato assoggettato ad una
valutazione.
– Giudizio della Corte
226 Quanto alla trasposizione dell'art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva
habitat, occorre ricordare, in primo luogo, che la Corte ha già statuito
che l'art. 6, n. 3, di detta direttiva subordina il requisito di
un'opportuna valutazione delle incidenze di un piano o di un progetto
alla condizione che vi sia una probabilità o un rischio che quest'ultimo
pregiudichi significativamente il sito interessato. Tenuto conto, in
particolare, del principio di precauzione, un tale rischio esiste poiché
non può essere escluso, sulla base di elementi obiettivi, che detto
piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato
(sentenza 20 ottobre 2005, Commissione/Regno Unito, citata supra, punto
54 e giurisprudenza ivi richiamata).
227 Ne consegue che la direttiva habitat impone che ogni piano o
progetto sia assoggettato ad un'adeguata valutazione dei suoi effetti in
quanto non può escludersi, in base ad elementi oggettivi, che tale piano
o progetto incida in modo significativo sul sito in questione.
228 A tal riguardo, l'Irlanda sostiene che i piani sono assoggettati ad
un'adeguata valutazione dei loro effetti su un sito in forza degli artt.
27‑33 del regolamento habitat, che prevedono una valutazione di diversi
progetti di sviluppo («various development proposals»). Tuttavia,
l'Irlanda non ha dimostrato che tali progetti costituiscono piani ai
sensi dell'art. 6, n. 3, della direttiva habitat.
229 L'Irlanda fa quindi valere che la legge del 2000 sulla
pianificazione e lo sviluppo (Planning and Development Act 2000) ha
introdotto requisiti attinenti alla rilevanza di taluni piani,
segnatamente gli orientamenti relativi alla pianificazione regionale, i
piani di sviluppo e i piani locali suscettibili di incidere
considerevolmente sullo sviluppo. Dal 1° gennaio 2001, ciascuno di tali
piani deve contenere informazioni relative agli aspetti suscettibili di
incidere considerevolmente sullo sviluppo in ragione della loro
attuazione. Tale requisito è stato incluso mediante anticipazione dei
termini della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno
2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197, pag. 30). Orbene,
malgrado l'esistenza di una normativa siffatta, non può ritenersi che
l'Irlanda abbia adempiuto i propri obblighi risultanti dall'art. 6, n.
3, della direttiva habitat. Infatti, l'obbligo, di cui a detta normativa
sulla pianificazione e lo sviluppo, concerne esclusivamente informazioni
relative agli aspetti suscettibili di incidere considerevolmente
sull'ambiente, mentre l'art. 6, n. 3, della direttiva habitat impone una
previa valutazione degli effetti dei piani relativi alla pianificazione.
230 Peraltro, l'Irlanda fa parimenti valere che applica le valutazioni
ai sensi della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE,
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), nonché ai sensi della
direttiva 2001/42, parimenti trasposta dal regolamento delle Comunità
europee del 2004 concernente la valutazione degli effetti di determinati
piani e programmi sull'ambiente [European Communities (Environmental
Assessment of certain Plans and Programmes) Regulations 2004], e dal
regolamento del 2004 sulla valutazione ambientale strategica della
pianificazione e dello sviluppo (Planning and Development Strategic
Environmental Assessment Regulations 2004).
231 Orbene, tali due direttive presentano disposizioni relative alla
procedura di delibera senza vincolare gli Stati membri quanto alla
decisione e riguardano solo alcuni progetti e piani. Per contro, a
termini dell'art. 6, n. 3, seconda frase, della direttiva habitat, un
piano o un progetto può essere autorizzato solo se le autorità nazionali
competenti hanno avuto la certezza che esso non pregiudicherà
l'integrità del sito in causa. Le valutazioni ai sensi della direttiva
85/337 o ai sensi della direttiva 2001/42, pertanto, non possono
sostituire la procedura prevista dall'art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva
habitat.
232 Infine, riguardo all'affermazione della Commissione secondo cui la
normativa irlandese non prevede un'adeguata applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva habitat a
progetti situati al di fuori di ZPS, ma che hanno effetti rilevanti
all'interno di tali ZPS, è sufficiente rilevare che è pacifico che la
relazione di valutazione degli effetti sull'ambiente, che deve essere
disposta dai privati interessati i quali ne sopportano il costo per un
importo minimo di EUR 15 000, è richiesta solo per le piantagioni di più
di 50 ha, mentre la superficie media delle piantagioni in Irlanda è di
circa 8 ha.
233 Dalle suesposte considerazioni risulta pertanto che, atteso che la
normativa irlandese non assoggetta i piani ad un'adeguata valutazione
dei loro effetti sulle ZPS, l'art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva habitat
non ha avuto una sufficiente trasposizione nell'ordinamento giuridico
interno dell'Irlanda.
234 Pertanto, il ricorso deve essere ritenuto fondato riguardo a tale
punto.
235 Quanto all'applicazione dell'art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva
habitat, la Commissione si fonda sugli esempi dei progetti di
acquicoltura e dei lavori di drenaggio all'interno della ZPS di Glen
Lough. Occorre pertanto esaminare qui di seguito tali progetti.
236 In primo luogo, riguardo ai progetti di acquicoltura, la Commissione
si fonda, in sostanza, sullo studio Review of the Aquaculture Licensing
System in Ireland, effettuato nel 2000 da BirdWatch Ireland, per
ritenere che l'Irlanda ha sistematicamente omesso di valutare
correttamente tali progetti situati nelle ZPS o suscettibili di incidere
su una ZPS, in violazione dell'art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva
habitat. In tale contesto, essa sottolinea l'importanza di una previa
perizia ai fini della valutazione dell'incidenza di un progetto sugli
obiettivi di conservazione fissati per la ZPS in questione.
237 Occorre precisare che tale studio esamina 271 autorizzazioni di
progetti di acquicoltura rilasciate dal Ministero delle Comunicazioni,
della Marina e delle Risorse naturali nel periodo da giugno 1998 a
dicembre 1999 e 46 domande in ordine alle quali non era stata ancora
presa una decisione. Inoltre, 72 autorizzazioni e 9 domande in attesa di
decisione riguardano progetti di acquicoltura situati in una ZPS o in
prossimità. Le autorizzazioni rilasciate riguardano, per l'84% delle
attività autorizzate nelle ZPS, allevamenti di ostriche e vongole.
238 Occorre parimenti ricordare che, in forza dell'art. 6, n. 3, prima
frase, della direttiva habitat, qualsiasi piano o progetto non
direttamente connesso o necessario alla gestione del sito è sottoposto a
un'adeguata valutazione dell'incidenza che ha sullo stesso tenendo conto
degli obiettivi di conservazione del medesimo, quando non possa essere
escluso, sulla base di elementi obiettivi, che esso, da solo o in
combinazione con altri piani o progetti, pregiudichi significativamente
il detto sito (sentenza 7 settembre 2004, causa C‑127/02,
Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, Racc. pag. I‑7405, punto
45).
239 Orbene, detto studio di BirdWatch Ireland espone diversi potenziali
effetti nefasti della molluschicoltura, tra cui la perdita di zone di
nutrimento nonché le perturbazioni causate dall'intensificarsi
dell'attività dell'uomo, e indica che, anche se il progetto di
acquicoltura si colloca entro una ZPS, gli habitat degli uccelli sono
protetti molto poco. L'Irlanda, da parte sua, non pretende che tutti i
progetti di acquicoltura siano privi di incidenza sulle ZPS.
240 Ne consegue che la procedura di autorizzazione avrebbe dovuto
comportare una valutazione adeguata dell'incidenza di ogni singolo
progetto. A tal riguardo, è giocoforza rilevare che l'Irlanda si è
limitata ad affermare, senza aver fornito chiarimenti precisi, che la
procedura irlandese di autorizzazione di allevamenti di molluschi, ivi
comprese le sue disposizioni in materia di consultazione, prevede, in
realtà, che si prendano in considerazione in dettaglio tutti gli aspetti
di un progetto di sviluppo di acquicoltura prima di decidere se
autorizzarlo o meno.
241 Si deve pertanto ritenere che l'Irlanda non verifica
sistematicamente che i progetti di acquicoltura suscettibili di incidere
su ZPS in modo significativo, individualmente o unitamente ad altri
progetti, siano assoggettati ad un'adeguata previa valutazione.
242 Tale conclusione è corroborata dal fatto che l'Irlanda non ha
presentato, per contestare l'inadempimento dedotto dalla Commissione,
concrete valutazioni scientifiche scritte che indicassero l'avvenuta
effettuazione di un previo esame ornitologico dettagliato dei progetti
di acquicoltura.
243 Orbene, in virtù dell'art. 6, n. 3, della direttiva habitat,
un'opportuna valutazione delle incidenze sul sito interessato del piano
o progetto implica che, prima dell'approvazione di questo, siano
individuati, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in
materia, tutti gli aspetti del piano o progetto che possano, da soli o
in combinazione con altri piani o progetti, pregiudicare gli obiettivi
di conservazione di tale sito. Le autorità nazionali competenti
autorizzano un'attività sul sito protetto solo a condizione che abbiano
acquisito la certezza che essa è priva di effetti pregiudizievoli per
l'integrità del detto sito. Ciò avviene quando non sussiste alcun dubbio
ragionevole da un punto di vista scientifico quanto all'assenza di tali
effetti (v. sentenza Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging,
cit., punto 61).
244 Quanto all'argomento dell'Irlanda secondo cui non era stata imposta
alcuna valutazione degli effetti sull'ambiente per gli allevamenti di
molluschi, atteso che sono di dimensioni modeste e producono solo
effetti limitati sull'ambiente, la Commissione giustamente sostiene che
ciò non costituisce una ragione sufficiente per non valutare gli effetti
di un siffatto piano o progetto. Infatti, l'art. 6, n. 3, prima frase,
della direttiva habitat impone, come ricordato al precedente punto 238,
un'adeguata valutazione di ogni piano o progetto in combinazione con
altri piani o progetti.
245 Dalla giurisprudenza della Corte emerge anche che la mancata presa
in considerazione dell'effetto cumulativo dei progetti comporta in
pratica che la totalità dei progetti d'un certo tipo può venire
sottratta all'obbligo di valutazione mentre, presi insieme, tali
progetti possono avere un notevole impatto ambientale (v., per analogia,
sentenza 21 settembre 1999, causa C‑392/96, Commissione/Irlanda, Racc.
pag. I‑5901, punto 76).
246 Infine, quanto all'argomento dell'Irlanda secondo cui
un'autorizzazione di mantenimento per i progetti di sviluppo realizzati
in assenza di previa autorizzazione sarebbe compatibile con la direttiva
habitat, è sufficiente rilevare che la valutazione di una pianificazione
già compiuta non può essere ritenuta equivalente alla valutazione di un
piano o di un progetto ai sensi dell'art. 6, n. 3, prima frase, della
direttiva habitat.
247 La censura deve pertanto essere ritenuta fondata su tale punto.
248 In secondo luogo, quanto ai lavori di drenaggio nella ZPS di Glen
Lough, la Commissione fa valere che l'Irlanda, contrariamente a quanto
previsto dall'art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva habitat, ha attuato,
nel 1992 e nel 1997, un progetto di drenaggio tale da produrre effetti
significativi sulla ZPS di Glen Lough senza aver effettuato una previa
idonea valutazione di tale progetto, né aver applicato un'idonea
procedura decisionale, il che ha provocato un degrado degli habitat, in
violazione dell'art. 6, n. 2, della detta direttiva. Inoltre, l'Irlanda
non ha prodotto elementi volti a dimostrare di aver posto rimedio a tale
degrado.
249 In limine, è giocoforza rilevare che, al momento dei lavori di
drenaggio intrapresi dall'Office of Public Works (Ufficio dei lavori
pubblici) nel 1992, la direttiva habitat non era ancora applicabile. Di
conseguenza, i detti lavori non fanno parte dell'oggetto del presente
ricorso.
250 Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte emerge che il fatto che un
piano o un progetto sia stato autorizzato secondo il procedimento di cui
all'art. 6, n. 3, della direttiva habitat rende superflua, per quanto
riguarda l'intervento sul sito protetto interessato dal detto piano o
progetto, un'applicazione concomitante della norma di protezione
generale di cui al n. 2 del medesimo articolo (sentenza Waddenvereniging
e Vogelbeschermingsvereniging, cit., punto 35).
251 Pertanto, riguardo alla censura relativa ai lavori di drenaggio
intrapresi nel 1997, occorre verificare se attività siffatte possano
violare l'art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva habitat.
252 La violazione dell'art. 6, nn. 3 e 4, della detta direttiva
presuppone che i lavori di drenaggio di cui trattasi costituiscano un
progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito,
ma suscettibile di incidere in modo significativo sul sito stesso,
individualmente o congiuntamente con altri piani o progetti.
253 A tal riguardo, è pacifico che tali lavori costituiscono un progetto
e che non sono direttamente connessi o necessari alla gestione del sito.
Ne consegue che, in applicazione della giurisprudenza richiamata al
punto 226 della presente sentenza, dovevano essere assoggettati ad una
valutazione delle loro incidenze sugli obiettivi di conservazione
previsti per la ZPS di Glen Lough se non poteva escludersi, sulla base
di elementi obiettivi, che pregiudicavano significativamente il sito
interessato individualmente o congiuntamente con altri piani o progetti.
254 Tenuto conto, in particolare, del principio di precauzione, che è
uno dei fondamenti della politica di un elevato livello di tutela
perseguita dalla Comunità in campo ambientale, conformemente all'art.
174, n. 2, primo comma, CE e alla luce del quale deve essere
interpretata la direttiva habitat, in caso di dubbio quanto alla
mancanza di effetti significativi occorre effettuare una tale
valutazione (v. sentenza Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging,
cit., punto 44).
255 Dagli atti di causa emerge che la ZPS di Glen Lough, la cui
superficie è di circa 80 ha e che è stata classificata nel 1995, è un
importante sito di svernamento per talune specie di uccelli migratori
nella regione centrale dell'Irlanda. Tale zona ospitava, in particolare,
un numero rilevante a livello mondiale di cigni selvatici (Cygnus cygnus)
e presenta un interesse affatto particolare per gli uccelli in ragione
della sua acqua.
256 Orbene, nella causa in esame, l'Irlanda, dopo aver sottolineato che
i lavori in questione erano esclusivamente lavori di manutenzione di
canali di drenaggio esistenti, nel contesto di un regime di drenaggio
precedente alla classificazione del sito di Glen Lough come ZPS, e che
tali lavori non avevano avuto incidenze significative sugli habitat
degli uccelli selvatici di tale ZPS, riconosce, nel controricorso, che
la manutenzione del drenaggio del Silver River da parte dell'Office of
Public Works nel 1997 sembra aver ridotto i termini di risposta
idrologica e pertanto l'uso del sito da parte dei cigni selvatici.
257 Si deve dunque ritenere che l'Irlanda, non avendo valutato le
incidenze dei lavori di manutenzione dei canali di drenaggio sugli
obiettivi di conservazione della ZPS di Glen Lough prima della loro
realizzazione, ha violato l'art. 6, n. 3, prima frase, della direttiva
habitat.
258 Risulta poi dall'art. 6, n. 3, seconda frase, della direttiva
habitat, che, in un caso come quello della causa principale, le autorità
nazionali competenti, tenuto conto delle conclusioni dell'opportuna
valutazione delle incidenze di tali lavori sul sito interessato con
riferimento agli obiettivi di conservazione di quest'ultimo, autorizzano
una tale attività solo a condizione che abbiano acquisito la certezza
che essa è priva di effetti pregiudizievoli per l'integrità di tale sito
e quando non sussiste alcun dubbio ragionevole da un punto di vista
scientifico quanto all'assenza di tali effetti (v. sentenza
Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, cit., punto 67).
259 In ragione della sola assenza di valutazione delle incidenze sul
sito dei lavori di manutenzione dei canali di drenaggio intrapresi nel
1997, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 182 delle sue
conclusioni, un'autorizzazione sarebbe stata inammissibile ai sensi
dell'art. 6, n. 3, seconda frase, della direttiva habitat. Quanto
dedotto dall'Irlanda dimostra inoltre, come indicato al precedente punto
256, che un'autorizzazione non era possibile atteso che i lavori in
questione potevano incidere sulla ZPS di Glen Lough in modo
significativo. Dato che la conservazione di zone di svernamento dei
cigni selvatici costituisce l'obiettivo essenziale di tale ZPS,
l'integrità di detta zona è stata effettivamente pregiudicata ai sensi
dell'art. 6, n. 3, seconda frase, della direttiva habitat.
260 Da ciò consegue anche che, nonostante le conclusioni negative in
ordine alla valutazione dell'incidenza sul sito, un'autorizzazione ai
sensi dell'art. 6, n. 4, della direttiva habitat sarebbe stata possibile
solo in assenza di soluzioni alternative e nell'ipotesi in cui tale
progetto avesse dovuto essere realizzato per ragioni imperative di
interesse pubblico superiore e a condizione che lo Stato membro avesse
adottato ogni misura di compensazione necessaria per garantire la tutela
della coerenza globale di Natura 2000.
261 A tal riguardo, anche a voler ritenere, come rilevato dall'avvocato
generale al paragrafo 183 delle sue conclusioni, che esista un interesse
generale al drenaggio, è sufficiente rilevare che un interesse siffatto
può giustificare un degrado della ZPS a termini dell'art. 6, n. 4, della
direttiva habitat solo in assenza di soluzioni alternative.
262 Orbene, l'Irlanda stessa indica che il National Parks and Wildlife,
dopo aver installato, nel 1998, lungo il percorso del Silver River nella
ZPS, una diga che trattiene l'acqua del lago consentendo a tale corso
d'acqua di adempiere il proprio ruolo di drenaggio mediante una rete
idrografica per i terreni situati a monte, ha concluso un contratto per
far riparare, all'inizio del 2005, tale diga e installare uno scivolo
idraulico nonché uno sfioratore per il canale di acqua in eccesso. Ciò
consentirebbe, secondo tale Stato membro, una regolamentazione rigida
del livello del lago e lo status idrologico sarebbe fissato per
ottimizzare l'uso del lago da parte del cigno selvatico. Tuttavia,
l'Irlanda non ha dedotto argomenti tali da dimostrare che tali soluzioni
alternative non potevano essere attuate prima della realizzazione dei
lavori di manutenzione dei canali di drenaggio nel 1997.
263 Ne consegue che l'Irlanda, contrariamente alle disposizioni
dell'art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva habitat, ha attuato nel 1997 un
progetto di lavori di manutenzione di canali di drenaggio tale da
incidere in modo significativo sulla ZPS di Glen Lough senza aver
effettuato una previa idonea valutazione delle sue incidenze sul sito né
applicato un'adeguata procedura decisionale, il che ha causato un
degrado degli habitat, in violazione dell'art. 6, n. 2, di detta
direttiva.
264 Pertanto, la censura è fondata su tale punto.
265 Ciò premesso, la quinta censura deve essere ritenuta fondata.
Sulla sesta censura, relativa alla mancata trasposizione dell'art. 10
della direttiva uccelli
Argomenti delle parti
266 La Commissione fa valere che l'uso del presente all'art. 10 della
direttiva uccelli impone agli Stati membri l'obbligo di incoraggiare le
ricerche necessarie per la protezione, la gestione e l'utilizzazione
della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'art. 1 della
direttiva medesima. Orbene, le relative disposizioni regolamentari
nazionali non tradurrebbero tale obbligo. La posizione del diritto
interno sarebbe quantomeno ambigua.
267 A suo avviso, il disposto del Wildlife Act fa della promozione della
ricerca un'attività facoltativa per il Ministro competente.
268 L'Irlanda, al contrario, ritiene di non essere venuta meno al
proprio obbligo di incoraggiare la ricerca ed afferma che la sua
normativa non presenta lacune, che l'art. 11, n. 3, del Wildlife Act
costituisce una trasposizione sufficiente di detto art. 10 nel diritto
nazionale e riflette pienamente, se non supera, il grado dell'obbligo
imposto da tale disposizione comunitaria.
Giudizio della Corte
269 È giocoforza rilevare, prima facie, che una lettura letterale
dell'art. 11, n. 3, del Wildlife Act consente di affermare che tale
disposizione prevede la possibilità, per il Ministro competente, di
effettuare o di far effettuare i lavori di ricerca che ritiene utili per
l'esercizio delle sue funzioni in forza di detta legge. Per contro, tale
disposizione non prevede alcun obbligo, per il Ministro competente, di
incoraggiare siffatte attività.
270 Orbene, come giustamente sostenuto dalla Commissione, l'art. 10
della direttiva uccelli crea l'obbligo, per gli Stati membri, di
incoraggiare la ricerca e i lavori necessari per la protezione, la
gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di
uccelli di cui all'art. 1 di detta direttiva.
271 Ne consegue che non può ritenersi che l'Irlanda abbia trasposto
l'art. 10 della direttiva uccelli nel proprio ordinamento giuridico
interno.
272 Tale conclusione non può essere messa in discussione dall'argomento
dell'Irlanda secondo cui il ruolo del Ministro competente è
ulteriormente esteso dall'art. 11, n. 1, del Wildlife Act. Tale
disposizione, infatti, si limita ad enunciare che il Ministro è tenuto a
garantire la conservazione della vita selvatica e a promuovere la
conservazione della diversità biologica.
273 Deve ancora respingersi l'argomento dell'Irlanda secondo cui l'uso
del termine «may» (può), riguardo all'interpretazione del diritto
nazionale, non significa necessariamente che il Ministro competente può,
del tutto discrezionalmente, decidere di effettuare o meno lavori di
ricerca.
274 A tal riguardo, è sufficiente rilevare che la giurisprudenza
nazionale cui si richiama detto Stato membro non indica che una siffatta
interpretazione del diritto nazionale sia sistematica né si riferisce
specificamente alla disposizione nazionale in esame.
275 La sesta censura deve quindi essere ritenuta fondata.
276 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rilevare che
l'Irlanda:
– non avendo classificato, dal 6 aprile 1981, a norma dell'art. 4, nn. 1
e 2, della direttiva uccelli, tutti i territori più idonei in numero e
in superficie alle specie di cui all'allegato I della medesima
direttiva, ad eccezione di quelli destinati a garantire la conservazione
dell'oca lombardella, nonché alle specie migratrici che ritornano
regolarmente non previste dall'allegato I, ad eccezione di quelli
destinati a garantire la protezione della pavoncella, della pettegola,
del beccaccino e del chiurlo;
– non avendo garantito che, dal 6 aprile 1981, le disposizioni dell'art.
4, n. 4, prima frase, della direttiva uccelli fossero applicate alle
zone da classificare come ZPS ai sensi della direttiva medesima;
– non avendo dato piena e corretta attuazione a quanto prescritto
dall'art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva uccelli;
– non avendo adottato, per quanto riguarda tutte le ZPS classificate ai
sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva uccelli, o riconosciute in
forza dell'art. 4, n. 2, della direttiva medesima, tutte le misure
necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'art. 6, n. 2, della
direttiva habitat;
– non avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alle
disposizioni dell'art. 6, n. 2, della direttiva habitat, per quanto
riguarda l'uso come zone turistiche di tutti i siti rientranti
nell'ambito di applicazione di tale articolo;
– non avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alle
disposizioni dell'art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva habitat riguardo ai
piani;
– non avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alle
disposizioni dell'art. 6, n. 3, della direttiva habitat, riguardo
all'autorizzazione dei progetti di acquicoltura;
– non avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alle
disposizioni dell'art. 6, nn. 2‑4, della direttiva habitat riguardo ai
lavori di manutenzione dei canali di drenaggio della ZPS di Glen Lough;
e
– non avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alle
disposizioni dell'art. 10 della direttiva uccelli,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 4,
nn. 1, 2 e 4, e 10 della direttiva uccelli nonché dell'art. 6, nn. 2‑4,
della direttiva habitat.
Sulle spese
277 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché
la Commissione ha chiesto la condanna dell'Irlanda, che è risultata
soccombente, quest'ultima va condannata alle spese.
278 Ai sensi del n. 4, primo comma, dello stesso articolo del
regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa
sopportano le proprie spese. Occorre quindi statuire che la Repubblica
ellenica e il Regno di Spagna sopporteranno le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) L'Irlanda
– non avendo classificato, dal 6 aprile 1981, a norma dell'art. 4, nn. 1
e 2, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici, come modificata
dalla direttiva della Commissione 29 luglio 1997, 97/49/CE, tutti i
territori più idonei in numero e in superficie alle specie di cui
all'allegato I della medesima direttiva, ad eccezione di quelli
destinati a garantire la conservazione dell'oca lombardella (Anser
albifrons flavirostris), nonché alle specie migratrici che ritornano
regolarmente non previste da detto allegato I, ad eccezione di quelli
destinati a garantire la protezione della pavoncella (Vanellus
vanellus), della pettegola (Trinata totanus), del beccaccino
(Gallinago gallinago) e del chiurlo (Numenius arquata);
– non avendo garantito che, dal 6 aprile 1981, le disposizioni dell'art.
4, n. 4, prima frase, della direttiva 79/409, come modificata dalla
direttiva 97/49, fossero applicate alle zone da classificare come zone
di protezione speciale ai sensi della direttiva medesima;
– non avendo dato piena e corretta attuazione a quanto prescritto
dall'art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409, come
modificata dalla direttiva 97/49;
– non avendo adottato, per quanto riguarda tutte le zone di protezione
speciale classificate ai sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva
79/409, come modificata dalla direttiva 97/49, o riconosciute in forza
dell'art. 4, n. 2, della direttiva medesima, tutte le misure necessarie
per conformarsi alle disposizioni dell'art. 6, n. 2, della direttiva del
Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
– non avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alle
disposizioni dell'art. 6, n. 2, della direttiva 92/43, per quanto
riguarda l'uso come zone turistiche di tutti i siti rientranti
nell'ambito di applicazione di tale articolo;
– non avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alle
disposizioni dell'art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva 92/43, riguardo ai
piani;
– non avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alle
disposizioni dell'art. 6, n. 3, della direttiva 92/43, riguardo
all'autorizzazione dei progetti di acquicoltura;
– non avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alle
disposizioni dell'art. 6, nn. 2‑4, della direttiva 92/43, riguardo ai
lavori di manutenzione dei canali di drenaggio della zona di protezione
speciale di Glen Lough; e
– non avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alle
disposizioni dell'art. 10 della direttiva 79/409, come modificata dalla
direttiva 97/49,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 4,
nn. 1, 2 e 4, e 10 della direttiva 79/409, come modificata dalla
direttiva 97/49, nonché dell'art. 6, nn. 2‑4, della direttiva 92/43.
2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
3) L'Irlanda è condannata alle spese.
4) La Repubblica ellenica e il Regno di Spagna sopporteranno le proprie
spese.
Firme
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