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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CORTE DI
GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA Sez. III, 14 Giugno 2007, causa C‑422/05
INQUINAMENTO ACUSTICO - Trasporto aereo - Restrizioni operative ai fini
del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità - Inadempimento
di uno Stato - Direttiva 2002/30/CE. Avendo adottato il regio decreto
del 14 aprile 2002 che disciplina le operazioni notturne di taluni aerei
subsonici civili a reazione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi
impostigli dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 marzo
2002, 2002/30/CE, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di
restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti
della Comunità e dal combinato disposto degli artt. 10, secondo comma, CE, e
249, terzo comma, CE. Il Regno del Belgio è condannato alle spese. CORTE
DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA Sez. III, 14 Giugno 2007, causa
C‑422/05
www.AmbienteDiritto.it
CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2002/30/CE – Trasporto aereo –
Restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli
aeroporti della Comunità – Adozione da parte dello Stato membro, in
pendenza del termine di recepimento, di misure tali da pregiudicare
gravemente lo scopo prescritto dalla direttiva»
Nella causa C‑422/05,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226
CE, proposto il 28 novembre 2005,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. F. Benyon e
M. Huttunen, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato inizialmente dal sig. M. Wimmer,
successivamente dalla sig.ra A. Hubert, in qualità di agenti,
convenuto,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Klučka,
J.N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus (relatore) e dalla sig.ra P. Lindh,
giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale presentate all’udienza del
25 gennaio 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla
Corte di dichiarare che, avendo adottato il regio decreto del 14 aprile
2002 che disciplina le operazioni notturne di taluni aerei subsonici
civili a reazione (Moniteur belge del 17 aprile 2002, pag. 15570; in
prosieguo: il «regio decreto del 14 aprile 2002»), il Regno del Belgio è
venuto meno agli obblighi impostigli dalla direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 26 marzo 2002, 2002/30/CE, che istituisce norme
e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del
contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (GU L 85, pag.
40; in prosieguo: la «direttiva») e dal combinato disposto degli artt.
10, secondo comma, CE, e 249, terzo comma, CE.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
2 Ai sensi del suo art. 17, la direttiva è entrata in vigore il giorno
della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,
ossia il 28 marzo 2002. Tale direttiva ha introdotto, da un lato, il
concetto di «approccio equilibrato» alla gestione del rumore e,
dall’altro, orientamenti all’imposizione di restrizioni operative ai
fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità europea.
3 L’art. 2 di tale direttiva dispone quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
(...)
d) “velivolo marginalmente conforme”, un velivolo subsonico civile a
reazione che soddisfa i limiti di certificazione definiti nel volume 1,
parte II, capitolo 3, dell’allegato 16 della convenzione sull’aviazione
civile internazionale con un margine cumulativo non superiore a 5 EPNdB
(Effective Perceived Noise in decibels - unità di misura del livello
effettivo di rumorosità percepita), intendendosi per margine cumulativo
la cifra espressa in EPNdB ottenuta sommando le singole eccedenze (cioè
le differenze fra il livello di rumore certificato e il livello di
rumore massimo autorizzato) misurate in ciascuno dei tre punti di
riferimento per la misurazione del rumore quali definiti nel volume 1,
parte II, capitolo 3, dell’allegato 16 alla convenzione sull’aviazione
civile internazionale;
e) “restrizioni operative” le misure relative alle emissioni acustiche,
mediante le quali viene limitato o ridotto l’accesso dei velivoli
subsonici civili a reazione ad un determinato aeroporto. Vi rientrano le
restrizioni operative intese a vietare l’esercizio di velivoli
marginalmente conformi in aeroporti determinati, come pure le
restrizioni operative parziali che incidono sull’esercizio dei velivoli
subsonici civili a reazione secondo il periodo di tempo considerato;
(...)
g) “approccio equilibrato”, un approccio in base al quale gli Stati
membri prendono in considerazione le misure disponibili per affrontare
il problema del rumore in un aeroporto situato nel loro territorio, in
particolare l’effetto prevedibile di una riduzione alla fonte del rumore
degli aeromobili, la pianificazione e la gestione del territorio,
procedure operative di riduzione del rumore e restrizioni operative».
4 L’art. 4 della direttiva, recante il titolo «Norme generali relative
alla gestione del rumore prodotto dagli aeromobili», prevede quanto
segue:
«1. Gli Stati membri adottano un approccio equilibrato nell’affrontare i
problemi di inquinamento acustico negli aeroporti situati nel loro
territorio. Possono anche prendere in considerazione incentivi economici
quale misura per la gestione del rumore.
2. Quando prendono in considerazione l’adozione di restrizioni
operative, le autorità competenti tengono pienamente conto dei costi e
benefici probabili che conseguirebbero dalle diverse misure disponibili,
nonché delle caratteristiche specifiche di ciascun aeroporto.
3. Le misure o le combinazioni di misure adottate in forza della
presente direttiva non sono più restrittive di quanto risulti necessario
per conseguire l’obiettivo ambientale definito per un determinato
aeroporto. Esse non introducono discriminazioni basate sulla nazionalità
o sull’identità del vettore aereo o del costruttore di aeromobili.
4. Le restrizioni operative basate sulle prestazioni sono fondate sulle
emissioni acustiche dell’aeromobile determinate dalla procedura di
certificazione applicata conformemente all’allegato 16, volume 1, della
convenzione sull’aviazione civile internazionale, terza edizione (luglio
1993)».
5 L’art. 5 della direttiva, recante il titolo «Norme relative alla
valutazione», così recita:
«1. Quando viene prevista una decisione in materia di restrizioni
operative si tiene conto delle informazioni specificate nell’allegato II,
per quanto opportuno e possibile, in relazione alle restrizioni
operative di cui trattasi e alle caratteristiche dell’aeroporto.
(...)».
6 L’art. 7 della direttiva, recante il titolo «Restrizioni operative
esistenti», così dispone:
«L’articolo 5 non si applica:
a) alle restrizioni operative già decise alla data di entrata in vigore
della presente direttiva;
(...)».
7 L’art. 16 della direttiva è formulato come segue:
«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro il 28 settembre 2003. Essi ne informano immediatamente
la Commissione.
(...)».
8 La direttiva ha abrogato il regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile
1999, n. 925, relativo all’immatricolazione e all’impiego nella Comunità
di alcuni tipi di aerei subsonici civili a reazione che sono stati
modificati e ricertificati conformi alle norme del volume I, parte II,
capitolo 3, dell’allegato 16 della convenzione sull’aviazione civile
internazionale, terza edizione (luglio 1993) (GU L 115, pag. 1).
9 L’art. 1 di tale regolamento è così formulato:
«L’obiettivo del presente regolamento è di stabilire regole volte ad
evitare il deterioramento dell’impatto complessivo delle emissioni
sonore nella Comunità degli aerei subsonici civili a reazione
ricertificati e nel contempo a limitare altri danni all’ambiente».
10 Ai sensi dell’art. 2 del detto regolamento, si intende per:
«1. “velivolo subsonico civile a reazione”, un velivolo subsonico civile
a reazione con peso massimo certificato al decollo di 34 000 kg o più, o
con un numero massimo certificato di posti a sedere per passeggeri per
il tipo di aereo in questione superiore a diciannove, esclusi i sedili
per l’equipaggio, e dotato di motori con coefficiente di diluizione
inferiore a 3;
2. “velivolo subsonico civile a reazione ricertificato”, un velivolo
subsonico civile a reazione originariamente certificato conforme alle
norme del capitolo 2 o a norme equivalenti, o originariamente sprovvisto
di certificato acustico, che sia stato modificato per soddisfare le
norme del capitolo 3, sia direttamente mediante modifiche tecniche, sia
indirettamente mediante restrizioni operative; i velivoli subsonici
civili a reazione che originariamente potevano ottenere solo una duplice
certificazione di conformità alle norme del capitolo 3 attraverso
restrizioni di peso devono essere considerati come aeromobili
ricertificati; i velivoli subsonici civili a reazione modificati per
soddisfare le norme del capitolo 3 mediante la completa sostituzione dei
motori con motori con coefficiente di diluizione pari o superiore a 3
non sono considerati aerei ricertificati;
(...)
4. “restrizioni operative”, le restrizioni di peso prescritte al
velivolo e/o le limitazioni operative controllate dal pilota o
dall’operatore, ad esempio posizionamento ridotto dei flap;
(...)».
11 L’art. 3 del medesimo regolamento disponeva, a proposito dei velivoli
non conformi, quanto segue:
«1. I velivoli subsonici civili a reazione ricertificati non sono
immatricolati nel registro nazionale di uno Stato membro a decorrere
dalla data di applicazione del presente regolamento.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai velivoli subsonici civili a reazione
immatricolati nel registro di uno Stato membro alla data di applicazione
del presente regolamento e che sono da allora immatricolati nella
Comunità.
3. Fatte salve le disposizioni della direttiva 92/14/CEE, in particolare
il paragrafo 2 dell’articolo 2, a decorrere dal 1° aprile 2002 non è
consentito l’impiego, negli aeroporti del territorio della Comunità, di
velivoli subsonici civili a reazione ricertificati, immatricolati in un
paese terzo, a meno che l’operatore di tali velivoli possa provare che
essi risultano immatricolati nel registro di tale paese terzo alla data
di applicazione del presente regolamento e sono stati posti in esercizio
nel territorio della Comunità anteriormente a tale data, tra il 1°
aprile 1995 e la data di applicazione del presente regolamento.
4. I velivoli subsonici civili a reazione ricertificati immatricolati
nei registri degli Stati membri non possono essere utilizzati negli
aeroporti nel territorio della Comunità a decorrere dal 1° aprile 2002,
a meno che essi siano stati utilizzati in tale territorio anteriormente
alla data di applicazione del presente regolamento».
La normativa nazionale
12 Il regio decreto del 14 aprile 2002 è entrato in vigore il 1° luglio
2003. Si evince dal preambolo di tale regio decreto che, quando esso è
stato adottato, il legislatore ha tenuto conto in particolare del
regolamento n. 925/1999 e dell’esigenza imperativa di evitare
l’incertezza giuridica che sarebbe risultata per gli operatori in
seguito all’abrogazione del detto regolamento, il 28 marzo 2002.
13 Il regio decreto del 14 aprile 2002 ha introdotto restrizioni
operative durante le ore notturne in tutti gli aeroporti situati nel
territorio belga per determinate categorie di aerei subsonici civili a
reazione ricertificati per soddisfare le norme definite nel volume 1,
parte II, capitolo 3, dell’allegato 16 della convenzione sull’aviazione
civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (Recueil des
traités des Nations unies, vol. 15, n. 102).
14 L’art. 1 del regio decreto del 14 aprile 2002 dispone quanto segue:
«Durante i periodi notturni che vanno dalle ore 23.00 locali alle ore
6.00 locali, le operazioni degli aerei subsonici civili a reazione sono
autorizzate unicamente qualora tali aerei effettuino voli in
configurazione liscia (carrello d’atterraggio e ipersostentatori
rientrati)».
15 Ai sensi dell’art. 2 di tale decreto:
«L’art. 1 non è applicabile:
1. agli aerei che sorvolano il territorio belga durante un volo rispetto
al quale i punti di partenza e di arrivo sono situati all’estero;
2. agli aerei subsonici civili a reazione che:
a) siano muniti di motori il cui coefficiente di diluizione sia uguale o
superiore a tre e siano conformi alle norme dell’allegato 16 della
convenzione sull’aviazione civile internazionale, volume 1, parte II,
capitolo 3, terza edizione (luglio 1993) o a norme più severe,
b) siano dall’origine, ovvero senza essere stati ricertificati, conformi
alle norme indicate alla precedente lettera a) o a norme più severe».
16 Il regio decreto del 14 aprile 2002, ai sensi del suo art. 3, si
applica fatte salve le disposizioni del regolamento n. 925/1999. L’art.
4 di tale decreto ha stabilito al 1° luglio 2003 la data della sua
entrata in vigore.
Procedimento precontenzioso
17 Il 6 giugno 2002 la Commissione chiedeva alle autorità belghe
informazioni sul regio decreto del 14 aprile 2002 e, in particolare, sui
motivi che avrebbero giustificato la conservazione del riferimento al
criterio del «coefficiente di diluizione» dei motori figurante nel
regolamento n. 925/1999, quando, da un lato, all’epoca dell’adozione del
detto decreto, tale regolamento era già abrogato e, dall’altro, tale
criterio non era stato ripreso nella direttiva.
18 La Commissione, non ritenendo soddisfacente la risposta delle
autorità belghe del 28 giugno 2002, inviava al Regno del Belgio, il 24
ottobre 2002, una lettera di diffida, facendo presente che le misure
prese in pendenza del termine di recepimento della direttiva erano tali
da pregiudicare gravemente lo scopo da essa prescritto e, per questo
motivo, violavano la menzionata direttiva nonché il combinato disposto
degli artt. 10, secondo comma, CE e 249, terzo comma, CE.
19 Nella loro risposta del 23 dicembre 2003 le autorità belghe
producevano più argomenti atti a dimostrare che il regio decreto del 14
aprile 2002 non rappresentava altro che il momento di formalizzazione di
una misura già «decisa»», ai sensi dell’art. 7 della direttiva, prima
dell’entrata in vigore della stessa.
20 Non concordando con le spiegazioni fornite, il 3 giugno 2003 la
Commissione inviava un parere motivato al Regno del Belgio, invitandolo
ad adottare, entro due mesi a decorrere dalla sua notifica, le misure
necessarie per conformarvisi. Tale Stato membro rispondeva al menzionato
parere con lettera in data 25 luglio 2003.
21 Il Regno del Belgio notificava alla Commissione di avere adottato, il
25 settembre 2003, il regio decreto che stabilisce norme e procedure
sull’introduzione di restrizioni operative nell’aeroporto di
Bruxelles-National (Moniteur belge del 26 settembre 2003, pag. 47538).
Tale regio decreto, che è finalizzato a recepire la direttiva, è entrato
in vigore il giorno della sua pubblicazione e non ha abrogato il regio
decreto del 14 aprile 2002.
22 La Commissione ha infine proposto il presente ricorso ai sensi
dell’art. 226 CE.
Sul ricorso
Sulla ricevibilità
23 Il governo belga contesta la ricevibilità del ricorso in quanto
l’atto introduttivo richiama tanto il fatto che il regio decreto del 14
aprile 2002 non è stato abrogato quando sono state adottate le misure di
recepimento della direttiva, il 25 settembre 2003, ossia tre giorni
prima della scadenza del termine di recepimento, quanto il fatto di
averlo mantenuto in vigore anche dopo la scadenza di tale termine. La
Commissione avrebbe ampliato l’oggetto della controversia giacché la
lettera di diffida e il parere motivato riguardano soltanto le misure
adottate durante il periodo accordato per il recepimento di tale
direttiva, mentre, nell’atto di ricorso, la Commissione vi avrebbe
aggiunto il comportamento tenuto dalle autorità belghe dopo il
menzionato periodo.
24 Al riguardo, il governo belga sostiene che, poiché questo nuovo
addebito non è stato menzionato nel parere motivato, lo Stato membro
convenuto sarebbe stato privato della possibilità di porre fine
all’inadempimento che gli era rimproverato o di fornire spiegazioni sul
punto prima che la Corte venisse adita.
25 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la
lettera di diffida inviata dalla Commissione allo Stato membro e poi il
parere motivato emesso da quest’ultima delimitano la materia del
contendere, che quindi non può più essere ampliata. Infatti, la
possibilità per lo Stato interessato di presentare osservazioni
costituisce, anche qualora esso ritenga di non doverne fare uso, una
garanzia essenziale voluta dal Trattato CE, la cui osservanza
costituisce un requisito formale ad substantiam per la regolarità del
procedimento volto ad accertare l’inadempimento di uno Stato membro. Di
conseguenza, il parere motivato e il ricorso della Commissione devono
vertere sugli stessi addebiti già mossi nella lettera di diffida che
apre la fase precontenziosa (v., in particolare, sentenze 29 settembre
1998, causa C‑191/95, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑5449, punto 55,
e 22 aprile 1999, causa C‑340/96, Commissione/Regno Unito, Racc. pag.
I–2023, punto 36).
26 Nel caso di specie, nel parere motivato la Commissione addebita al
Regno del Belgio di avere preso, adottando il regio decreto del 14
aprile 2002, misure che pregiudicano gravemente lo scopo della
direttiva.
27 È vero che la Commissione rileva nell’atto di ricorso che il Regno
del Belgio non ha abrogato il regio decreto del 14 aprile 2002 quando ha
recepito la direttiva e che, dopo il termine di recepimento, il
menzionato regio decreto era ancora in vigore; ciò non toglie tuttavia
che una simile osservazione, anche se è stata fatta soltanto nella fase
dell’atto di ricorso, non può costituire un nuovo addebito. Infatti, da
parte della Commissione si tratta di una mera constatazione di fatto di
cui può avvalersi nei limiti in cui la situazione descritta è in grado
di provare, da un lato, che lo stato delle cose non è cambiato dopo la
scadenza dei due mesi accordati dal parere motivato e, dall’altro, come
rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni,
che il regio decreto del 14 aprile 2002 non era una misura transitoria
volta ad assicurare la continuità dopo l’abrogazione del regolamento n.
925/1999.
28 A questo proposito occorre rilevare che il 3 giugno 2003, quando la
Commissione ha inviato il parere motivato, il termine per il recepimento
della direttiva non era ancora scaduto, le misure per recepire la
direttiva non erano state adottate e il regio decreto del 14 aprile 2002
non era ancora entrato in vigore.
29 Ciò premesso, non si può validamente rimproverare alla Commissione di
non aver sollevato, nel parere motivato, né il fatto che il regio
decreto del 14 aprile 2002 non era stato abrogato all’epoca
dell’adozione delle misure di recepimento della direttiva né quello che
era stato mantenuto in vigore anche dopo la scadenza del termine
menzionato.
30 Pertanto il ricorso è ricevibile.
Nel merito
31 A sostegno del ricorso, la Commissione deduce un unico addebito
tratto dal fatto che il Regno del Belgio, in pendenza del termine
concesso agli Stati membri per recepire la direttiva e quando
quest’ultima era già in vigore, ha adottato il regio decreto del 14
aprile 2002 il quale, per quanto riguarda le restrizioni operative
imposte a talune categorie di aerei, segue l’approccio adottato dal
regolamento n. 925/1999, già abrogato, e non quello individuato dalla
menzionata direttiva. Di conseguenza, lo scopo prescritto da tale
direttiva, cioè l’adozione in di un quadro omogeneo comunitario per
introdurre restrizioni operative per gli aerei basato su una definizione
unica di cosa occorra intendere per velivoli conformi alle norme
definite nel volume 1, parte II, capitolo 3, dell’allegato 16 della
convenzione sull’aviazione civile internazionale, ne è risultato
gravemente pregiudicato.
32 Infatti, ai sensi dell’art. 4, n. 4, della direttiva, le restrizioni
operative basate sulle prestazioni sono fondate sulle emissioni
acustiche dell’aeromobile determinate dalla procedura di certificazione
applicata conformemente all’allegato 16, volume 1, terza edizione
(luglio 1993) della menzionata convenzione, mentre, per stabilire
restrizioni operative, l’art. 2 del regio decreto del 14 aprile 2002 si
riferisce, così come il regolamento n. 925/1999, al concetto di
coefficiente di diluizione dei motori.
33 Il governo belga contesta l’inadempimento sulla base di tre motivi,
vale a dire, in primo luogo, che il regio decreto del 14 aprile 2002
rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 7 della direttiva, in
secondo luogo, che esso si inserisce nell’obiettivo del legislatore
comunitario in quanto colma il vuoto giuridico conseguente
all’abrogazione del regolamento n. 925/1999 e, in terzo luogo, che esso
non pregiudica gravemente lo scopo prescritto dalla detta direttiva.
Il regio decreto del 14 aprile 2002 rientra nell’ambito di applicazione
dell’art. 7 della direttiva
34 Il governo belga sostiene che il regio decreto del 14 aprile 2002
rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 7 della direttiva, il
quale prevede un’eccezione per le restrizioni operative che sono già
decise alla data di entrata in vigore della direttiva.
35 A questo proposito, il menzionato governo aggiunge che il regio
decreto del 14 aprile 2002 faceva parte delle «politiche consolidate» e
delle «restrizioni operative esistenti» alle quali fanno riferimento,
rispettivamente, la risoluzione A33‑7, adottata dalla 33a assemblea
dell’Organizzazione dell’Aviazione Civile Internazionale (in prosieguo:
l’«ICAO») nell’ottobre 2001, in cui è contenuta la «Relazione
ricapitolativa della politica permanente e delle pratiche dell’ICAO nel
settore della protezione ambientale», e l’art. 7 della direttiva.
Infatti, in vista di limitare le emissioni acustiche notturne
dell’aeroporto di Bruxelles, l’11 febbraio 2000 il consiglio dei
ministri belga avrebbe adottato l’«accordo aeroportuale» e avrebbe
creato un gruppo di lavoro ad hoc incaricato di elaborare un insieme di
progetti di regolamentazione. Tali disposizioni, facendo parte di una
politica consolidata e quantomeno essendo state decise dalle autorità
nazionali nel corso del 2000, ossia prima dell’entrata in vigore della
direttiva, dovrebbero poter beneficiare della deroga all’applicazione
delle norme di valutazione meno vincolanti poste in essere dalla detta
direttiva.
36 È pacifico che il regolamento n. 925/1999, applicabile dal 4 maggio
2000, avesse per oggetto, in particolare, l’adozione di misure di
protezione volte ad evitare un ulteriore deterioramento della situazione
sotto il profilo delle emissioni sonore nei pressi degli aeroporti
comunitari, nonché a ridurre il consumo di combustibile e le emissioni
inquinanti dei motori. Queste misure sono risultate in imposizioni a
tutti gli Stati membri di restrizioni operative dei velivoli subsonici
civili a reazione ricertificati, prendendo come parametro il
coefficiente di diluizione dei loro motori.
37 Anche la direttiva persegue lo scopo di evitare un aumento
dell’inquinamento acustico e di tutelare l’ambiente mediante
l’introduzione di restrizioni operative. Restrizioni del genere non sono
tuttavia collegate al coefficiente di diluizione dei motori degli aerei,
ma sono decise in base ad un approccio equilibrato alla gestione del
rumore in ciascun aeroporto preso in considerazione dalla menzionata
direttiva. Il vantaggio di questo approccio risiede nel fatto che in
aeroporti che presentano problemi di inquinamento acustico paragonabili
vengono applicate restrizioni operative dello stesso tipo.
38 Risulta dal decimo ‘considerando’ della direttiva che l’approccio
equilibrato costituisce un metodo d’azione per affrontare il problema
delle emissioni acustiche dei velivoli, comprese linee di indirizzo
internazionali per l’introduzione di restrizioni operative specifiche
per ogni aeroporto. Il concetto di «approccio equilibrato» definito
dalla risoluzione A33‑7, adottata dalla 33a assemblea dell’ICAO
comprende quattro principali elementi ed esige un’attenta valutazione di
tutte le soluzioni possibili per attenuare le emissioni acustiche, ossia
la riduzione alla fonte del rumore prodotto dagli aerei, la
pianificazione e la gestione del territorio, le procedure operative per
l’abbattimento del rumore e le restrizioni operative, ferma restando
l’osservanza dei pertinenti obblighi di legge, degli accordi in vigore,
della normativa vigente e delle prassi consolidate.
39 Dal diciottesimo ‘considerando’ della direttiva risulta altresì che,
in tale contesto, il legislatore comunitario ha ritenuto assolutamente
necessario permettere che continuassero ad essere applicate le vigenti
misure di gestione del rumore adottate in determinati aeroporti per
poter rispettare i diritti acquisiti degli operatori economici
interessati. Per questo motivo, ai sensi dell’art. 7 della direttiva, le
norme da seguire quando viene prevista una decisione in materia di
restrizioni operative, di cui all’art. 5 di tale direttiva, non si
applicano alle restrizioni operative già in vigore.
40 Vero è che la formulazione dell’art. 7, lett. a), della direttiva
riguarda le restrizioni operative già decise alla data di entrata in
vigore della menzionata direttiva, tuttavia non ne deriva che gli
obiettivi di tutela dell’ambiente elencati nell’accordo aeroportuale
adottato dal consiglio dei ministri belga l’11 febbraio 2000, che sono
stati raggiunti man mano che venivano adottate varie decisioni concrete,
possano essere considerati restrizioni operative ai sensi all’art. 7 di
tale direttiva.
41 Infatti, la stessa intitolazione del detto art. 7 indica che tale
disposizione riguarda le restrizioni già in vigore. Orbene, anche se
risulta dal detto accordo aeroportuale che il consiglio dei ministri
aveva deciso di agire per limitare le emissioni sonore notturne negli
aeroporti, un accordo del genere non ha introdotto restrizioni operative
specifiche obbligatorie per gli operatori economici interessati.
42 A sostegno della sua argomentazione, il governo belga rinvia al testo
dell’art. 7 come era formulato nella proposta di direttiva presentata
dalla Commissione, secondo il quale l’art. 5 della direttiva non doveva
applicarsi alle restrizioni operative già applicate alla data di entrata
in vigore della direttiva. Quindi, il criterio iniziale, che prevedeva
che le misure fossero applicate, sarebbe stato sostituito da un criterio
più elastico, ossia che le misure fossero state semplicemente decise. Il
detto governo sostiene che tale modifica verrebbe privata di qualsiasi
utilità qualora, invece di interpretare rigidamente e letteralmente il
testo dell’art. 7 della detta direttiva, occorresse interpretarlo nel
senso che esso riguarda unicamente le misure che sono state non soltanto
decise, ma anche promulgate e pubblicate.
43 Questo argomento non è però convincente.
44 Infatti, se rispetto alla proposta di direttiva presentata dalla
Commissione, il testo dell’art. 7 della direttiva ha subito
un’evoluzione, ciò è dovuto al fatto che il legislatore ha deciso di
ampliare la portata della deroga all’applicazione dell’art. 5 di tale
direttiva. Così, la nozione di «restrizioni operative già decise alla
data di entrata in vigore della direttiva» corrisponde meglio alla
volontà del legislatore, espressa al diciottesimo ‘considerando’ della
detta direttiva, di rispettare i diritti acquisiti degli operatori
economici coinvolti rispetto alla nozione di «restrizioni operative già
applicate» a quella data, che originariamente compariva nella detta
proposta.
45 Per questo motivo, il testo dell’art. 7, lett. a), della direttiva
include nel suo ambito di applicazione, oltre alle restrizioni operative
già applicate negli Stati membri all’atto della sua entrata in vigore,
quelle adottate e pubblicate ma la cui concreta applicazione è stata
differita ad una data successiva. Poiché queste ultime restrizioni,
ancor prima che la loro applicazione divenisse obbligatoria, imponevano
già agli operatori economici futuri vincoli operativi per certi tipi di
velivoli, i preparativi intrapresi da tali operatori per adeguare la
loro flotta hanno dovuto formare oggetto di una deroga sulla base del
principio del rispetto dei diritti acquisiti.
46 Le restrizioni operative imposte con il regio decreto del 14 aprile
2002, non essendo state né promulgate né pubblicate il 28 marzo 2002,
non potevano aver creato diritti in favore degli operatori economici
alla data di entrata in vigore della direttiva. Ne consegue che esse non
rientravano nella nozione di «restrizioni operative già decise alla data
di entrata in vigore della direttiva», ai sensi dell’art. 7, lett. a),
della medesima.
47 Il governo belga sostiene infine che è soltanto a causa della
complessità inerente al sistema giuridico belga, che comporta una
ripartizione delle competenze tra l’ente federale e gli enti regionali
che esige il rispetto di una lunga procedura di concertazione e di
consultazione prima di poter formalizzare determinati decisioni
politiche, che la decisione del consiglio dei ministri ha potuto essere
formalizzata soltanto il 14 aprile 2002 con l’adozione del detto regio
decreto che vieta, nelle ore notturne, le operazioni degli aerei
ricertificati.
48 A questo proposito, occorre ricordare che uno Stato membro non può
eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico
interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi risultanti dal
diritto comunitario (v., in particolare, sentenze 26 giugno 2001, causa
C‑212/99, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑4923, punto 34; 9 settembre
2004, causa C‑195/02, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑7857, punto 82, e
18 luglio 2006, causa C‑119/04, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑6885,
punto 25).
49 Il regio decreto del 14 aprile 2002 non rientra quindi nell’ambito di
applicazione dell’art. 7 della direttiva.
Il regio decreto del 14 aprile 2002 si inserisce nell’obiettivo del
legislatore comunitario
50 In subordine, il governo belga sostiene che il regio decreto del 14
aprile 2002 sarebbe stato adottato per colmare il vuoto giuridico
derivante dall’abrogazione del regolamento n. 925/1999 e che, pertanto,
esso si inserirebbe nell’obiettivo del legislatore comunitario. Tale
regio decreto fa riferimento nel suo preambolo al regolamento n.
925/1999, da un lato perché le discussioni svoltesi in seno al consiglio
dei ministri dell’11 febbraio 2000 si riferivano al detto regolamento e,
dall’altro, perché la politica seguita dal governo federale e dagli enti
federati si inseriva nel quadro di tale regolamento. Poiché l’intenzione
dichiarata del governo era quella di vietare prima possibile che nel
territorio belga venissero utilizzati alcuni aerei civili subsonici a
reazione, occorreva evitare che gli operatori economici potessero
pensare che, per effetto dell’abrogazione della regolamento n. 925/1999,
questo tipo di aereo potesse essere utilizzato.
51 Tale argomento non può essere accolto.
52 Infatti, in primo luogo, l’abrogazione del regolamento n. 925/1999
non ha creato un vuoto giuridico, perché tale regolamento è stato
sostituito dalla direttiva il giorno stesso in cui quest’ultima è
entrata in vigore. A questo proposito occorre rilevare, come segnalato
dall’avvocato generale al paragrafo 82 delle sue conclusioni, che nulla
impediva allo Stato membro di adottare normative nazionali compatibili
con le disposizioni della direttiva.
53 In secondo luogo, è vero che, adottando la direttiva, il legislatore
comunitario perseguiva l’obiettivo di ridurre le emissioni sonore
prodotte dagli aerei, esattamente come con l’adozione del regolamento n.
925/1999, ciò non toglie tuttavia che i metodi operativi previsti
dall’una e dall’altro sono radicalmente diversi. Infatti, ai sensi della
direttiva, la riduzione delle emissioni sonore è il risultato di un
approccio equilibrato alla gestione del rumore in ciascun aeroporto,
mentre le disposizioni del regolamento n. 925/1999 sono volte ad evitare
il deterioramento dell’impatto complessivo delle emissioni sonore
imponendo restrizioni operative ai velivoli subsonici civili a reazione
in funzione del coefficiente di diluizione dei loro motori.
54 In terzo luogo, secondo il suo art. 1, lett. a), la direttiva ha
segnatamente l’obiettivo di stabilire norme comunitarie intese ad
agevolare l’adozione di restrizioni operative coerenti a livello degli
aeroporti e a tal fine prevede, all’art. 2, lett. d), la definizione di
«velivoli marginalmente conformi» alle norme definite nel volume 1,
parte II, capitolo 3, dell’allegato 16 della convenzione sull’aviazione
civile internazionale, senza far riferimento ai velivoli ricertificati.
55 Orbene, il regio decreto del 14 aprile 2002, secondo il suo quinto
‘considerando’, è inteso a stabilire un quadro normativo armonizzato a
livello nazionale per quanto riguarda questa stessa categoria di
velivoli e, per ottenerlo, introduce restrizioni alle operazioni dei
velivoli durante le ore notturne, che riguardano aerei civili subsonici
a reazione ricertificati, a prescindere dal fatto che questi siano stati
modificati per soddisfare le norme definite nel volume 1, parte II,
capitolo 3, dell’allegato 16 della convenzione sull’aviazione civile
internazionale.
56 Il governo belga sostiene inoltre che l’ambito di applicazione del
regio decreto del 14 aprile 2002 è generale e riguarda tutto il
territorio nazionale, mentre l’aeroporto di Bruxelles-National, il
quale, in considerazione del numero di movimenti, sarebbe il solo preso
in considerazione dalla direttiva, era già sottoposto a restrizioni
operative. Tali restrizioni sarebbero state decise dal decreto
ministeriale del 26 ottobre 2000 recante approvazione del regolamento
adottato dal consiglio d’amministrazione della BIAC, società per azioni
di diritto pubblico, del 15 giugno 2000, che istituisce un sistema di
quote acustiche durante la notte e determina la quantità massima di
rumore autorizzata di notte all’aeroporto di Bruxelles-National (Moniteur
belge del 17 novembre 2000, pag. 38194). Quindi, questo decreto
ministeriale avrebbe vietato il decollo di tutti gli aerei subsonici
civili a reazione in partenza dal detto aeroporto e le disposizioni del
regio decreto del 14 aprile 2002 si sovrapporrebbero ad una normativa
già esistente.
57 Non si può condividere questo punto di vista.
58 Infatti, anche se l’unico aeroporto in Belgio preso direttamente in
considerazione dalla direttiva era già sottoposto a restrizioni
operative decise nel 2000, imposte da un decreto ministeriale specifico,
da ciò tuttavia non consegue che il Regno del Belgio, all’epoca
dell’adozione del regio decreto del 14 aprile 2002 applicabile a tutti
gli aeroporti situati nel suo territorio indipendentemente dal volume
del traffico, potesse prescindere dall’approccio imposto dalla
menzionata direttiva, che era già in vigore, per istituire restrizioni
operative finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico.
59 Al riguardo, occorre rilevare che, secondo costante giurisprudenza,
l’inesistenza, in un determinato Stato membro, di una particolare
attività presa in considerazione da una direttiva non può esonerare
questo Stato dall’obbligo che gli incombe di adottare provvedimenti
legislativi o regolamentari che assicurino un’adeguata trasposizione
dell’insieme delle disposizioni di tale direttiva (sentenze 15 marzo
1990, causa C‑339/87, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I‑851, punto
22; 16 novembre 2000, causa C‑214/98, Commissione/Grecia, Racc. pag.
I‑9601, punto 22; 13 dicembre 2001, causa C‑372/00, Commissione/Irlanda,
Racc. pag. I‑10303, punto 11, e 30 maggio 2002, causa C‑441/00,
Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I‑4699, punto 15).
60 Ne consegue che il regio decreto dal 14 aprile 2002 non può essere
considerato inserirsi nell’obiettivo del legislatore comunitario.
Il regio decreto del 14 aprile 2002 non pregiudica gravemente lo scopo
prescritto dalla direttiva
61 In ulteriore subordine, il governo belga sostiene che l’adozione del
regio decreto del 14 aprile 2002 in pendenza del termine accordato gli
Stati membri per recepire la direttiva non soltanto non pregiudica
gravemente lo scopo da essa prescritto, ma può anche facilitare
l’attuazione della direttiva, perché tale decreto ha obbligato le
compagnie aeree a effettuare gli investimenti necessari per il rinnovo
della loro flotta.
62 Si deve rammentare al riguardo che, secondo la giurisprudenza della
Corte, se gli Stati membri non sono tenuti ad adottare le misure di
recepimento di una direttiva prima della scadenza del termine previsto a
tal fine, dal combinato disposto degli artt. 10, secondo comma, CE e
249, terzo comma, CE nonché dalla direttiva stessa risulta che, in
pendenza di tale termine, essi devono astenersi dall’adottare
disposizioni che possano compromettere gravemente la realizzazione dello
scopo prescritto dalla direttiva stessa (v., in particolare, sentenze 18
dicembre 1997, causa C‑129/96, Inter‑Environnement Wallonie, Racc. pag.
I‑7411, punto 45, e 14 settembre 2006, causa C‑138/05, Stichting
Zuid-Hollandse Milieufederatie, Racc. pag. I‑8339, punto 42).
63 Pertanto gli Stati membri non possono, senza compromettere gravemente
lo scopo prescritto dalla direttiva, adottare, in pendenza del termine
per il recepimento della direttiva stessa, disposizioni che, pur
perseguendo lo stesso obiettivo, cioè la riduzione del numero di persone
che subiscono i danni provocati dal rumore dei velivoli, impediscono
l’introduzione di restrizioni operative omogenee in tutta la Comunità.
64 Orbene, è pacifico che il governo belga ha promulgato e pubblicato il
regio decreto del 14 aprile 2002 in pendenza del termine di recepimento
previsto dalla direttiva. Tale regio decreto non era volto a recepire la
detta direttiva, ma ad istituire un quadro normativo armonizzato a
livello nazionale per ridurre le emissioni sonore prodotte dai velivoli,
fondato sull’approccio previsto dal regolamento n. 925/1999, ossia
l’emanazione di restrizioni operative sulla base del coefficiente di
diluizione dei motori con l’obiettivo di vietare definitivamente
l’esercizio degli aerei subsonici civili a reazione ricertificati.
65 Ne consegue che l’adozione del regio decreto del 14 aprile 2002, che
è entrato in vigore il 1° luglio 2003, ovvero meno di tre mesi prima
della data di scadenza del termine per recepire la direttiva, ha causato
un trattamento ingiustamente svantaggioso di talune categorie di
velivoli e ha pregiudicato in maniera durevole i presupposti per il
recepimento e l’applicazione della direttiva medesima nella Comunità.
Infatti, a causa del divieto di utilizzare alcuni aerei in seguito
all’applicazione del menzionato decreto, la determinazione dell’impatto
del rumore prevista dalla detta direttiva non potrà tener conto delle
emissioni prodotte da tutti gli aerei conformi alle norme definite nel
volume 1, parte II, capitolo 3, dell’allegato 16 della convenzione
sull’aviazione civile internazionale e, di conseguenza, il miglioramento
ottimale della gestione del rumore non potrà essere perseguito in
maniera conforme alle disposizioni della detta direttiva.
66 Il governo belga sostiene, inoltre, che la Commissione non avrebbe
dimostrato che il regio decreto del 14 aprile 2002 era in grado di
provocare un simile effetto negativo, poiché, se fosse stato promulgato
nel corso del marzo 2002, le restrizioni che esso impone sarebbero state
accettate come misure in vigore all’epoca della pubblicazione della
direttiva, soggette al regime derogatorio del suo art. 7. Pertanto, non
sarebbe ragionevole affermare che, per il fatto di essere stato
promulgato un mese più tardi, il regio decreto avrebbe prodotto effetti
pregiudizievoli, quando il termine accordato per la trasposizione della
direttiva non era scaduto.
67 A questo proposito basti rilevare, come sottolineato dalla
Commissione nella sua replica, che il detto argomento è del tutto
ipotetico e che la Corte, nell’ambito di un ricorso per inadempimento,
deve pronunciarsi tenendo conto soltanto degli elementi di fatto della
causa, escludendo qualsiasi supposizione. Si deve peraltro osservare che
il governo belga presenta un’ipotesi, nella quale il regio decreto
sarebbe stato adottato prima dell’adozione della direttiva.
68 Ne consegue che il regio decreto del 14 aprile 2002, adottato dal
Regno del Belgio in pendenza del termine di trasposizione della
direttiva, è idoneo a pregiudicare gravemente la realizzazione dello
scopo prescritto da tale direttiva.
69 In tale contesto, occorre considerare fondato il ricorso proposto
dalla Commissione.
70 Si deve pertanto dichiarare che, avendo adottato il regio decreto del
14 aprile 2002, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi
impostigli dalla direttiva e dal combinato disposto degli artt. 10,
secondo comma, CE, e 249, terzo comma, CE.
Sulle spese
71 A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché
la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno del Belgio, rimasto
soccombente, va condannato alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
1) Avendo adottato il regio decreto del 14 aprile 2002 che disciplina le
operazioni notturne di taluni aerei subsonici civili a reazione, il
Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dalla direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio 26 marzo 2002, 2002/30/CE, che
istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative
ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità e dal
combinato disposto degli artt. 10, secondo comma, CE, e 249, terzo
comma, CE.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
Firme
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