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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 18/10/2007, Procedimento C-464/06



AGRICOLTURA - Regime delle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli - Art. 5 Reg. (CE) n. 800/1999 e s.m. (Reg. n.90/2001) - Deposito della dichiarazione di esportazione - Trasmissione mediante telecopia - Dichiarazione originale trasmessa successivamente. L'art. 5 del regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 1999, n. 800/1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento della Commissione 17 gennaio 2001, n. 90, dev’essere interpretato nel senso che non osta a che le competenti autorità doganali accettino una dichiarazione di esportazione di prodotti agricoli che è stata trasmessa mediante telecopia allorché questa trasmissione è avvenuta prima del carico per il trasporto di esportazione, qualora la dichiarazione così trasmessa contenga tutti i dati necessari per consentire il controllo fisico delle merci esportate e l'operazione di esportazione di cui trattasi non sia viziata da alcuna frode o tentativo di frode. Tale è il caso allorché le merci cui si riferisce la dichiarazione di esportazione trasmessa mediante telecopia sono pervenute nel paese terzo di destinazione e la dichiarazione originale trasmessa successivamente coincide esattamente con la dichiarazione trasmessa mediante telecopia. Spetta al giudice del rinvio verificare se queste condizioni sono soddisfatte nella causa principale. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 18/10/2007, Procedimento C‑464/06


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CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,


SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

18 ottobre 2007 (*)

«Agricoltura - Regime delle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli - Regolamento (CE) n. 800/1999 - Art. 5 - Deposito della dichiarazione di esportazione - Trasmissione mediante telecopia»



Nel procedimento C‑464/06,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia), con ordinanza 16 novembre 2006, pervenuta in cancelleria il 20 novembre 2006, nella causa promossa da

Avena Nordic Grain Oy


LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Klučka, A. Ó Caoimh (relatore), dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Avena Nordic Grain Oy, dalla sig.ra K. Viljanen, in qualità di direttore;

- per il governo finlandese, dal sig. J. Heliskoski, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. P. Aalto e dalla sig.ra F. Clotuche-Duvieusart, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza


1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 5 del regolamento della Commissione 15 aprile 1999, n. 800/1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 102, pag. 11), come modificato dal regolamento della Commissione 17 gennaio 2001, n. 90 (GU L 14, pag. 22; in prosieguo: il «regolamento n. 800/1999»).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una causa promossa dalla Avena Nordic Grain Oy (in prosieguo: l'«ANG») contro una decisione del Maa‑ ja metsätalousministeriö (Ministero per l'agricoltura e le foreste, in prosieguo: il «Ministero»), autorità che gestisce, in Finlandia, gli aiuti finanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), relativamente al rifiuto di pagamento di una restituzione all'esportazione.

Contesto normativo

Normativa comunitaria

Il controllo dei prodotti agricoli al momento dell'esportazione

3 Il regolamento del Consiglio 12 febbraio 1990, n. 386, relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi (GU L 42, pag. 6), prevede, all'art. 2, lett. a) che gli Stati membri effettuano il «controllo fisico delle merci (…) al momento in cui vengono espletate le formalità doganali di esportazione e prima che venga concessa l'autorizzazione di esportare merci, in base ai documenti presentati a sostegno della dichiarazione di esportazione».

4 Il regolamento (CE) della Commissione 26 novembre 2002, n. 2090, recante le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio per quanto riguarda il controllo fisico al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione (GU L 322, pag. 4), precisa, all'art. 5, n. 1, che per «controllo fisico» ai sensi dell'art. 2, lett. a), del regolamento n. 386/90 si intende «la verifica della corrispondenza tra la dichiarazione dell'esportazione - comprese le relative pezze d'appoggio - e la merce per ciò che riguarda la quantità, la natura e le caratteristiche della medesima».

Le modalità di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

5 I ‘considerando' quarto, sesto e sessantatreesimo del regolamento n. 800/1999 enunciano:

«(4) considerando che il giorno dell'esportazione deve essere il giorno in cui il servizio doganale accetta l'atto mediante il quale il dichiarante esprime la volontà di procedere all'esportazione dei prodotti in causa, beneficiando di una restituzione; che tale atto è destinato, in particolare, a richiamare l'attenzione delle autorità doganali sul fatto che l'operazione di cui trattasi è sovvenzionata con fondi comunitari, in modo che le medesime autorità procedano ai pertinenti controlli; che, al momento dell'accettazione dell'atto, i prodotti sono posti sotto controllo doganale fino al momento della loro effettiva esportazione; che la data in questione serve di riferimento per determinare la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato;

(...)

(6) considerando che, per consentire la corretta applicazione del regolamento n. 386/90, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 163/94 [GU L 24, pag. 2], è opportuno prevedere che la concordanza tra la dichiarazione di esportazione e i prodotti agricoli venga verificata al momento del carico del container, dell'autocarro, della nave o di altri analoghi contenitori;

(...)

(63) considerando che la normativa comunitaria in vigore prevede la concessione di restituzioni all'esportazione unicamente sulla base di criteri obiettivi, in particolare per quanto riguarda la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato, nonché la destinazione geografica dello stesso; che, ai fini della lotta contro le irregolarità, ed in particolare contro le frodi a danno del bilancio comunitario, e alla luce dell'esperienza acquisita, è necessario adottare disposizioni per il recupero degli importi indebitamente versati, nonché sanzioni tali da indurre gli esportatori a rispettare le norme comunitarie».

6 L'art 5 del suddetto regolamento è così formulato:

«1. Per giorno dell'esportazione si intende il giorno in cui il servizio doganale accetta la dichiarazione di esportazione nella quale è indicato che verrà richiesta una restituzione.

2. La data di accettazione della dichiarazione di esportazione è determinante per stabilire:

a) il tasso della restituzione applicabile se la restituzione non è stata fissata in anticipo;

b) gli adeguamenti del tasso della restituzione eventualmente necessari se la restituzione è stata fissata in anticipo;

c) la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato.

3. È assimilato all'accettazione della dichiarazione di esportazione qualsiasi altro atto avente effetti giuridici equivalenti a tale accettazione.

4. Il documento utilizzato all'atto dell'esportazione per beneficiare di una restituzione reca tutti i dati necessari per il calcolo dell'importo della restituzione, in particolare:

a) per i prodotti:

- la designazione, eventualmente semplificata, dei prodotti secondo la nomenclatura per le restituzioni all'esportazione e il codice della nomenclatura delle restituzioni e, qualora risulti necessario per il calcolo della restituzione, la composizione dei prodotti in causa o un riferimento a tale composizione;

- la massa netta dei prodotti o, eventualmente, la quantità espressa nell'unità di misura da prendere in considerazione per calcolare la restituzione;

b) per le merci, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1222/94 [della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (GU L 136, pag. 5) ].

5. Al momento dell'accettazione o dell'atto di cui al paragrafo 3, i prodotti sono sottoposti a controllo doganale (…) fino a quando lasciano il territorio doganale della Comunità.

(…)

7. Chiunque esporti prodotti per i quali ha chiesto la concessione della restituzione deve:

a) depositare la dichiarazione di esportazione presso il competente ufficio doganale del luogo in cui i prodotti saranno caricati per il trasporto in vista dell'esportazione;

b) informare tale ufficio doganale almeno 24 ore prima dell'inizio delle operazioni di carico e indicare la durata prevista di quest'ultime. (…)

(…)

Il competente ufficio doganale può autorizzare le operazioni di carico dopo che ha accettato la dichiarazione di esportazione e prima della scadenza del termine di cui alla lettera b).

Il competente ufficio doganale dev'essere in grado di effettuare il controllo fisico e di prendere le misure di identificazione per il trasporto verso l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità.

(...)»

Normativa nazionale

7 Ai sensi degli artt. 9 della legge sull'amministrazione on line [Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)] e 18 della legge sulle firme elettroniche [Laki sähköisistä allekirjoituksista (14/2003)], i procedimenti amministrativi possono essere avviati per via elettronica.

8 Tuttavia il decreto del Ministero relativo all'attuazione del regime di restituzioni all'esportazione, di garanzie, di titoli di esportazione e di importazione nonché di certificati di fissazione anticipata [maataloustuotteiden vientituki- ja vakuus- sekä tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusjärjestelmän täytäntöönpanosta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (1363/2002)] prevede, all'art. 4, l'obbligo di trasmettere al competente ufficio doganale di cui all'art. 5, n. 7, primo comma, lett. a), del regolamento n. 800/1999 il modulo originale della dichiarazione di esportazione.

La causa principale e la questione pregiudiziale

9 Il 14 giugno 2003 l'ANG ha esportato, a partire dal porto di Vaasa (Finlandia), due partite di avena aventi come destinazione il Canada. Dall'ordinanza di rinvio risulta che la dichiarazione di esportazione relativa a queste partite è stata trasmessa al competente ufficio doganale prima del carico unicamente mediante telecopia e l'originale di questa dichiarazione è stato trasmesso solo dopo il suddetto carico. Secondo la stessa ordinanza non è contestato il fatto che questo originale coincide integralmente con la versione trasmessa mediante telecopia, che il ricorso a tale mezzo di trasmissione è risultato da un malinteso tra lo spedizioniere del trasportatore dell'ANG e le competenti autorità doganali sopravvenuto nell'ambito di un colloquio concernente il carico, che queste autorità hanno avuto la piena possibilità di effettuare i controlli richiesti, che le partite in questione sono arrivate al loro porto di destinazione e niente indica che l'ANG abbia tentato di abusare del procedimento di restituzione o di agire in maniera fraudolenta.

10 Interrogata dal Ministero circa il pagamento di una restituzione in tali condizioni, la Commissione delle Comunità europee ha indicato a quest'ultimo, con lettere in data 23 maggio e 30 luglio 2004, che, a suo parere, l'ANG non ha il diritto di ottenere un pagamento siffatto per l'operazione di cui trattasi nella causa principale.

11 Con decisione 2 settembre 2004 il Ministero ha quindi rifiutato il pagamento della restituzione richiesta dall'ANG per le partite in questione per il fatto che l'originale della dichiarazione di esportazione non era a disposizione delle autorità doganali prima del controllo potenziale del carico.

12 L'ANG ha presentato dinanzi al Korkein hallinto‑oikeus (Corte suprema amministrativa) un ricorso contro questa decisione. Secondo tale giudice, dalle sentenze 1° ottobre 1998, causa C‑27/94, Paesi Bassi/Commissione (Racc. pag. I‑5581), e 6 marzo 2001, causa C‑278/98, Paesi Bassi/Commissione (Racc. pag. I‑1501), risulta che una dichiarazione di esportazione dev'essere trasmessa in anticipo sotto forma di un documento originale e una dichiarazione trasmessa mediante telecopia non può, in generale, essere considerata soddisfacente. Infatti, nel caso in cui dal controllo doganale risultassero inesattezze, l'operatore interessato potrebbe redigere un'altra dichiarazione che contiene le informazioni esatte. Tuttavia il suddetto giudice rileva che, nella fattispecie di cui alla causa principale, la dichiarazione di esportazione trasmessa mediante telecopia, prima del carico, coincide con la dichiarazione di esportazione originale trasmessa successivamente e le autorità nazionali non hanno alcun sospetto circa l'esistenza di un comportamento potenzialmente fraudolento, in quanto la trasmissione mediante telecopia è stata causata da un malinteso sopravvenuto relativamente ad un parere dato dalle competenti autorità doganali. Pertanto, se la causa principale venisse valutata in relazione al diritto nazionale, all'ANG non verrebbe verosimilmente rifiutato il versamento della restituzione. Inoltre i principi di proporzionalità e di buona amministrazione, che costituirebbero principi generali del diritto comunitario, potrebbero influire sul contesto della causa principale.

13 In tale situazione il Korkein hallinto‑oikeus ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 5 del regolamento (CE) della Commissione n. 800/1999 in combinato disposto con il principio di proporzionalità e con il principio di buona amministrazione vada interpretato nel senso che la competente autorità nazionale può accettare una dichiarazione di esportazione trasmessa sotto forma di telecopia prima del carico in una situazione in cui l'autorità constata che non sussiste il minimo sospetto di un comportamento fraudolento e la carenza nella trasmissione della dichiarazione di esportazione è dovuta ad un errore prodottosi in collegamento con un consiglio dato dalla suddetta autorità ed in cui quest'ultima ha potuto accertare che l'originale della dichiarazione di esportazione successivamente trasmesso con la firma in calce era perfettamente identico alla dichiarazione trasmessa mediante telecopia».

Sulla questione pregiudiziale

14 Con la sua questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede se l'art. 5 del regolamento n. 800/1999 osti a che le competenti autorità doganali accettino una dichiarazione di esportazione di prodotti agricoli che è stata trasmessa prima del carico di questi ultimi unicamente mediante telecopia quando questo comportamento non è il risultato di un intento fraudolento, poiché la trasmissione stessa, limitata ad una semplice telecopia, deriva da un errore commesso relativamente ad un parere dato dalle suddette autorità, e la dichiarazione originale trasmessa dopo il carico coincide esattamente con la dichiarazione trasmessa mediante telecopia.

15 Ai sensi dell'art. 5, n. 7, primo comma, lett. a), del regolamento n. 800/1999, ogni esportatore di prodotti agricoli è tenuto a depositare una dichiarazione di esportazione per quanto riguarda i prodotti per i quali chiede la concessione di una restituzione. Come risulta dal secondo e dal terzo comma di questo paragrafo, allorché questa dichiarazione è accettata, le operazioni di carico possono essere autorizzate dalle competenti autorità doganali, in quanto esse devono aver avuto la possibilità, come risulta anche dai ‘considerando' quarto e sesto del suddetto regolamento nonché dagli artt. 2 del regolamento n. 386/90 e 5 del regolamento n. 2090/2002, di effettuare il controllo fisico dei prodotti agricoli interessati al fine di verificare la concordanza tra questi ultimi e la suddetta dichiarazione al momento del carico.

16 In applicazione dell'art. 5, n. 4, del regolamento n. 800/1999, la dichiarazione di esportazione deve contenere tutte le informazioni pertinenti necessarie per dimostrare l'esistenza del diritto alla restituzione e determinare il suo importo (v., in tal senso, sentenze 1° dicembre 2005, causa C‑309/04, Fleisch-Winter, Racc. pag. I‑10349, punto 31, e 27 aprile 2006, causa C‑27/05, Elfering Export, Racc. pag. I‑3681, punto 26).

17 Peraltro, ai sensi del n. 5 di tale articolo, al momento dell'accettazione della dichiarazione da parte delle competenti autorità doganali, i prodotti sono sottoposti a controllo doganale fino a quando lasciano il territorio doganale della Comunità.

18 Da tutte queste disposizioni risulta che, anche se esse non precisano in maniera esplicita la forma secondo cui la dichiarazione di esportazione dev'essere depositata, quest'ultima, da un lato, dev'essere effettuata per iscritto, affinché sia possibile verificare, in particolare, se le indicazioni fornite dall'esportatore corrispondano alle merci presentate ai fini dell'esportazione e, dall'altro, dev'essere consegnata prima che le merci abbiano lasciato il territorio doganale della Comunità (v. sentenza 22 giugno 1993, causa C‑54/91, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑3399, punto 22, e 1° ottobre 1998, Paesi Bassi/Commissione, cit. punto 25).

19 Il deposito della dichiarazione di esportazione, la quale può costituire il fondamento giuridico di una restituzione (citata sentenza Fleisch-Winter, punto 41), costituisce così una formalità essenziale nell'ambito della cooperazione istituita a tal riguardo tra l'esportatore e le competenti autorità doganali, che consente a queste ultime di disporre di tutti i dati necessari per l'esercizio dei controlli fisici appropriati sulle merci di cui trattasi prima del loro carico, al fine di escludere, conformemente al sessantatreesimo ‘considerando' del regolamento n. 800/1999, qualsiasi rischio di irregolarità e di abuso in materia di restituzioni alle esportazioni [v., in tal senso, citata sentenza Elfering Export, punto 31, e, per quanto riguarda il regolamento della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), sentenza 14 aprile 2005, causa C‑385/03, Käserei Champignon Hofmeister, Racc. pag. I‑2997, punti 27 e 28].

20 Ora, come hanno fatto valere in sostanza tutti gli interessati che hanno presentato osservazioni alla Corte, il fatto che una dichiarazione sia trasmessa mediante telecopia comporta il deposito di uno scritto che, poiché è stato trasmesso prima del carico della merce di cui trattasi e contiene tutti i dati necessari per il controllo di quest'ultima, non impedisce affatto che tale controllo possa essere effettuato dalle competenti autorità doganali.

21 Certo, non si può consentire all'esportatore di adeguare la sua domanda di restituzione a seconda dei risultati di un eventuale controllo (citata sentenza Käserei Champignon Hofmeister, punto 28).

22 Così, è già stato dichiarato che le competenti autorità doganali non possono accettare retroattivamente una dichiarazione di esportazione presentata dopo che l'esportazione è avvenuta al fine di ottenere restituzioni (v., in tal senso, sentenza 10 gennaio 2002, causa C‑101/99, British Sugar, Racc. pag. I‑205, punti 68 e 73). Parimenti, esse non possono nemmeno effettuare controlli sulla base di un'informazione comunicata mediante telecopia, piuttosto che su quella dell'esemplare originale delle dichiarazioni di pagamento mirante al finanziamento anticipato delle restituzioni, se ne deriva un rischio di indebito pagamento di sovvenzioni, in quanto consente al commerciante interessato di presentare, dopo la constatazione di un'inesattezza nel corso di un controllo doganale effettuato sulla base di questa telecopia, un'altra dichiarazione contenente i dati esatti (v. citata sentenza 6 marzo 2001, Paesi Bassi/Commissione, punto 70).

23 Tuttavia un siffatto rischio è escluso allorché l'operazione di esportazione non è viziata da alcuna frode o tentativo di frode da parte dell'esportatore, in quanto le merci cui si riferisce la dichiarazione di esportazione trasmessa mediante telecopia sono pervenute nel paese terzo di destinazione e l'originale della dichiarazione, inviata dopo il carico, coincide esattamente con la dichiarazione trasmessa precedentemente mediante telecopia.

24 In tale contesto la trasmissione di una dichiarazione di esportazione mediante telecopia non ha conseguenze reali sul funzionamento corretto del regime delle restituzioni.

25 Spetta al giudice del rinvio verificare se le condizioni enunciate al punto 23 della presente sentenza siano soddisfatte nella causa principale, tenuto conto degli elementi del fascicolo ad esso sottoposto.

26 Occorre pertanto risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che l'art. 5 del regolamento n. 800/1999 dev'essere interpretato nel senso che non osta a che le competenti autorità doganali accettino una dichiarazione di esportazione di prodotti agricoli che è stata trasmessa mediante telecopia allorché questa trasmissione è avvenuta prima del carico per il trasporto di esportazione, qualora la dichiarazione così trasmessa contenga tutti i dati necessari per consentire il controllo fisico delle merci esportate e l'operazione di esportazione di cui trattasi non sia viziata da alcuna frode o tentativo di frode. Tale è il caso allorché le merci cui si riferisce la dichiarazione di esportazione trasmessa mediante telecopia sono pervenute nel paese terzo di destinazione e la dichiarazione originale trasmessa successivamente coincide esattamente con la dichiarazione trasmessa mediante telecopia. Spetta al giudice del rinvio verificare se queste condizioni sono soddisfatte nella causa principale.

Sulle spese

27 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.


Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:


L'art. 5 del regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 1999, n. 800/1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento della Commissione 17 gennaio 2001, n. 90, dev'essere interpretato nel senso che non osta a che le competenti autorità doganali accettino una dichiarazione di esportazione di prodotti agricoli che è stata trasmessa mediante telecopia allorché questa trasmissione è avvenuta prima del carico per il trasporto di esportazione, qualora la dichiarazione così trasmessa contenga tutti i dati necessari per consentire il controllo fisico delle merci esportate e l'operazione di esportazione di cui trattasi non sia viziata da alcuna frode o tentativo di frode. Tale è il caso allorché le merci cui si riferisce la dichiarazione di esportazione trasmessa mediante telecopia sono pervenute nel paese terzo di destinazione e la dichiarazione originale trasmessa successivamente coincide esattamente con la dichiarazione trasmessa mediante telecopia. Spetta al giudice del rinvio verificare se queste condizioni sono soddisfatte nella causa principale.

Firme

 


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