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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 18/10/2007, Procedimento
C-464/06
AGRICOLTURA - Regime delle restituzioni all'esportazione dei prodotti
agricoli - Art. 5 Reg. (CE) n. 800/1999 e s.m. (Reg. n.90/2001) - Deposito
della dichiarazione di esportazione - Trasmissione mediante telecopia -
Dichiarazione originale trasmessa successivamente. L'art. 5 del
regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 1999, n. 800/1999, recante
modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni
all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento
della Commissione 17 gennaio 2001, n. 90, dev’essere interpretato nel senso
che non osta a che le competenti autorità doganali accettino una
dichiarazione di esportazione di prodotti agricoli che è stata trasmessa
mediante telecopia allorché questa trasmissione è avvenuta prima del carico
per il trasporto di esportazione, qualora la dichiarazione così trasmessa
contenga tutti i dati necessari per consentire il controllo fisico delle
merci esportate e l'operazione di esportazione di cui trattasi non sia
viziata da alcuna frode o tentativo di frode. Tale è il caso allorché le
merci cui si riferisce la dichiarazione di esportazione trasmessa mediante
telecopia sono pervenute nel paese terzo di destinazione e la dichiarazione
originale trasmessa successivamente coincide esattamente con la
dichiarazione trasmessa mediante telecopia. Spetta al giudice del rinvio
verificare se queste condizioni sono soddisfatte nella causa principale.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 18/10/2007,
Procedimento C‑464/06
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
18 ottobre 2007 (*)
«Agricoltura - Regime delle restituzioni all'esportazione dei
prodotti agricoli - Regolamento (CE) n. 800/1999 - Art. 5 - Deposito
della dichiarazione di esportazione - Trasmissione mediante telecopia»
Nel procedimento C‑464/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Korkein hallinto-oikeus
(Finlandia), con ordinanza 16 novembre 2006, pervenuta in cancelleria il
20 novembre 2006, nella causa promossa da
Avena Nordic Grain Oy
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Klučka,
A. Ó Caoimh (relatore), dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. A. Arabadjiev,
giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
- per la Avena Nordic Grain Oy, dalla sig.ra K. Viljanen, in qualità di
direttore;
- per il governo finlandese, dal sig. J. Heliskoski, in qualità di
agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. P. Aalto e dalla
sig.ra F. Clotuche-Duvieusart, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione
dell'art. 5 del regolamento della Commissione 15 aprile 1999, n.
800/1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle
restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 102, pag.
11), come modificato dal regolamento della Commissione 17 gennaio 2001,
n. 90 (GU L 14, pag. 22; in prosieguo: il «regolamento n. 800/1999»).
2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una causa promossa
dalla Avena Nordic Grain Oy (in prosieguo: l'«ANG») contro una decisione
del Maa‑ ja metsätalousministeriö (Ministero per l'agricoltura e le
foreste, in prosieguo: il «Ministero»), autorità che gestisce, in
Finlandia, gli aiuti finanziati dal Fondo europeo agricolo di
orientamento e garanzia (FEAOG), relativamente al rifiuto di pagamento
di una restituzione all'esportazione.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
Il controllo dei prodotti agricoli al momento dell'esportazione
3 Il regolamento del Consiglio 12 febbraio 1990, n. 386, relativo al
controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che
beneficiano di una restituzione o di altri importi (GU L 42, pag. 6),
prevede, all'art. 2, lett. a) che gli Stati membri effettuano il
«controllo fisico delle merci (…) al momento in cui vengono espletate le
formalità doganali di esportazione e prima che venga concessa
l'autorizzazione di esportare merci, in base ai documenti presentati a
sostegno della dichiarazione di esportazione».
4 Il regolamento (CE) della Commissione 26 novembre 2002, n. 2090,
recante le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del
Consiglio per quanto riguarda il controllo fisico al momento
dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una
restituzione (GU L 322, pag. 4), precisa, all'art. 5, n. 1, che per
«controllo fisico» ai sensi dell'art. 2, lett. a), del regolamento n.
386/90 si intende «la verifica della corrispondenza tra la dichiarazione
dell'esportazione - comprese le relative pezze d'appoggio - e la merce
per ciò che riguarda la quantità, la natura e le caratteristiche della
medesima».
Le modalità di applicazione del regime delle restituzioni
all'esportazione per i prodotti agricoli
5 I ‘considerando' quarto, sesto e sessantatreesimo del regolamento n.
800/1999 enunciano:
«(4) considerando che il giorno dell'esportazione deve essere il giorno
in cui il servizio doganale accetta l'atto mediante il quale il
dichiarante esprime la volontà di procedere all'esportazione dei
prodotti in causa, beneficiando di una restituzione; che tale atto è
destinato, in particolare, a richiamare l'attenzione delle autorità
doganali sul fatto che l'operazione di cui trattasi è sovvenzionata con
fondi comunitari, in modo che le medesime autorità procedano ai
pertinenti controlli; che, al momento dell'accettazione dell'atto, i
prodotti sono posti sotto controllo doganale fino al momento della loro
effettiva esportazione; che la data in questione serve di riferimento
per determinare la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto
esportato;
(...)
(6) considerando che, per consentire la corretta applicazione del
regolamento n. 386/90, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
163/94 [GU L 24, pag. 2], è opportuno prevedere che la concordanza tra
la dichiarazione di esportazione e i prodotti agricoli venga verificata
al momento del carico del container, dell'autocarro, della nave o di
altri analoghi contenitori;
(...)
(63) considerando che la normativa comunitaria in vigore prevede la
concessione di restituzioni all'esportazione unicamente sulla base di
criteri obiettivi, in particolare per quanto riguarda la quantità, la
natura e le caratteristiche del prodotto esportato, nonché la
destinazione geografica dello stesso; che, ai fini della lotta contro le
irregolarità, ed in particolare contro le frodi a danno del bilancio
comunitario, e alla luce dell'esperienza acquisita, è necessario
adottare disposizioni per il recupero degli importi indebitamente
versati, nonché sanzioni tali da indurre gli esportatori a rispettare le
norme comunitarie».
6 L'art 5 del suddetto regolamento è così formulato:
«1. Per giorno dell'esportazione si intende il giorno in cui il servizio
doganale accetta la dichiarazione di esportazione nella quale è indicato
che verrà richiesta una restituzione.
2. La data di accettazione della dichiarazione di esportazione è
determinante per stabilire:
a) il tasso della restituzione applicabile se la restituzione non è
stata fissata in anticipo;
b) gli adeguamenti del tasso della restituzione eventualmente necessari
se la restituzione è stata fissata in anticipo;
c) la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato.
3. È assimilato all'accettazione della dichiarazione di esportazione
qualsiasi altro atto avente effetti giuridici equivalenti a tale
accettazione.
4. Il documento utilizzato all'atto dell'esportazione per beneficiare di
una restituzione reca tutti i dati necessari per il calcolo dell'importo
della restituzione, in particolare:
a) per i prodotti:
- la designazione, eventualmente semplificata, dei prodotti secondo la
nomenclatura per le restituzioni all'esportazione e il codice della
nomenclatura delle restituzioni e, qualora risulti necessario per il
calcolo della restituzione, la composizione dei prodotti in causa o un
riferimento a tale composizione;
- la massa netta dei prodotti o, eventualmente, la quantità espressa
nell'unità di misura da prendere in considerazione per calcolare la
restituzione;
b) per le merci, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n.
1222/94 [della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per
taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese
nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione
relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i
criteri per stabilire il loro importo (GU L 136, pag. 5) ].
5. Al momento dell'accettazione o dell'atto di cui al paragrafo 3, i
prodotti sono sottoposti a controllo doganale (…) fino a quando lasciano
il territorio doganale della Comunità.
(…)
7. Chiunque esporti prodotti per i quali ha chiesto la concessione della
restituzione deve:
a) depositare la dichiarazione di esportazione presso il competente
ufficio doganale del luogo in cui i prodotti saranno caricati per il
trasporto in vista dell'esportazione;
b) informare tale ufficio doganale almeno 24 ore prima dell'inizio delle
operazioni di carico e indicare la durata prevista di quest'ultime. (…)
(…)
Il competente ufficio doganale può autorizzare le operazioni di carico
dopo che ha accettato la dichiarazione di esportazione e prima della
scadenza del termine di cui alla lettera b).
Il competente ufficio doganale dev'essere in grado di effettuare il
controllo fisico e di prendere le misure di identificazione per il
trasporto verso l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale
della Comunità.
(...)»
Normativa nazionale
7 Ai sensi degli artt. 9 della legge sull'amministrazione on line [Laki
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)] e 18 della
legge sulle firme elettroniche [Laki sähköisistä allekirjoituksista
(14/2003)], i procedimenti amministrativi possono essere avviati per via
elettronica.
8 Tuttavia il decreto del Ministero relativo all'attuazione del regime
di restituzioni all'esportazione, di garanzie, di titoli di esportazione
e di importazione nonché di certificati di fissazione anticipata [maataloustuotteiden
vientituki- ja vakuus- sekä tuonti-, vienti- ja
ennakkovahvistustodistusjärjestelmän täytäntöönpanosta annettu maa- ja
metsätalousministeriön asetus (1363/2002)] prevede, all'art. 4,
l'obbligo di trasmettere al competente ufficio doganale di cui all'art.
5, n. 7, primo comma, lett. a), del regolamento n. 800/1999 il modulo
originale della dichiarazione di esportazione.
La causa principale e la questione pregiudiziale
9 Il 14 giugno 2003 l'ANG ha esportato, a partire dal porto di Vaasa
(Finlandia), due partite di avena aventi come destinazione il Canada.
Dall'ordinanza di rinvio risulta che la dichiarazione di esportazione
relativa a queste partite è stata trasmessa al competente ufficio
doganale prima del carico unicamente mediante telecopia e l'originale di
questa dichiarazione è stato trasmesso solo dopo il suddetto carico.
Secondo la stessa ordinanza non è contestato il fatto che questo
originale coincide integralmente con la versione trasmessa mediante
telecopia, che il ricorso a tale mezzo di trasmissione è risultato da un
malinteso tra lo spedizioniere del trasportatore dell'ANG e le
competenti autorità doganali sopravvenuto nell'ambito di un colloquio
concernente il carico, che queste autorità hanno avuto la piena
possibilità di effettuare i controlli richiesti, che le partite in
questione sono arrivate al loro porto di destinazione e niente indica
che l'ANG abbia tentato di abusare del procedimento di restituzione o di
agire in maniera fraudolenta.
10 Interrogata dal Ministero circa il pagamento di una restituzione in
tali condizioni, la Commissione delle Comunità europee ha indicato a
quest'ultimo, con lettere in data 23 maggio e 30 luglio 2004, che, a suo
parere, l'ANG non ha il diritto di ottenere un pagamento siffatto per
l'operazione di cui trattasi nella causa principale.
11 Con decisione 2 settembre 2004 il Ministero ha quindi rifiutato il
pagamento della restituzione richiesta dall'ANG per le partite in
questione per il fatto che l'originale della dichiarazione di
esportazione non era a disposizione delle autorità doganali prima del
controllo potenziale del carico.
12 L'ANG ha presentato dinanzi al Korkein hallinto‑oikeus (Corte suprema
amministrativa) un ricorso contro questa decisione. Secondo tale
giudice, dalle sentenze 1° ottobre 1998, causa C‑27/94, Paesi
Bassi/Commissione (Racc. pag. I‑5581), e 6 marzo 2001, causa C‑278/98,
Paesi Bassi/Commissione (Racc. pag. I‑1501), risulta che una
dichiarazione di esportazione dev'essere trasmessa in anticipo sotto
forma di un documento originale e una dichiarazione trasmessa mediante
telecopia non può, in generale, essere considerata soddisfacente.
Infatti, nel caso in cui dal controllo doganale risultassero
inesattezze, l'operatore interessato potrebbe redigere un'altra
dichiarazione che contiene le informazioni esatte. Tuttavia il suddetto
giudice rileva che, nella fattispecie di cui alla causa principale, la
dichiarazione di esportazione trasmessa mediante telecopia, prima del
carico, coincide con la dichiarazione di esportazione originale
trasmessa successivamente e le autorità nazionali non hanno alcun
sospetto circa l'esistenza di un comportamento potenzialmente
fraudolento, in quanto la trasmissione mediante telecopia è stata
causata da un malinteso sopravvenuto relativamente ad un parere dato
dalle competenti autorità doganali. Pertanto, se la causa principale
venisse valutata in relazione al diritto nazionale, all'ANG non verrebbe
verosimilmente rifiutato il versamento della restituzione. Inoltre i
principi di proporzionalità e di buona amministrazione, che
costituirebbero principi generali del diritto comunitario, potrebbero
influire sul contesto della causa principale.
13 In tale situazione il Korkein hallinto‑oikeus ha deciso di sospendere
il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione
pregiudiziale:
«Se l'art. 5 del regolamento (CE) della Commissione n. 800/1999 in
combinato disposto con il principio di proporzionalità e con il
principio di buona amministrazione vada interpretato nel senso che la
competente autorità nazionale può accettare una dichiarazione di
esportazione trasmessa sotto forma di telecopia prima del carico in una
situazione in cui l'autorità constata che non sussiste il minimo
sospetto di un comportamento fraudolento e la carenza nella trasmissione
della dichiarazione di esportazione è dovuta ad un errore prodottosi in
collegamento con un consiglio dato dalla suddetta autorità ed in cui
quest'ultima ha potuto accertare che l'originale della dichiarazione di
esportazione successivamente trasmesso con la firma in calce era
perfettamente identico alla dichiarazione trasmessa mediante telecopia».
Sulla questione pregiudiziale
14 Con la sua questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede se
l'art. 5 del regolamento n. 800/1999 osti a che le competenti autorità
doganali accettino una dichiarazione di esportazione di prodotti
agricoli che è stata trasmessa prima del carico di questi ultimi
unicamente mediante telecopia quando questo comportamento non è il
risultato di un intento fraudolento, poiché la trasmissione stessa,
limitata ad una semplice telecopia, deriva da un errore commesso
relativamente ad un parere dato dalle suddette autorità, e la
dichiarazione originale trasmessa dopo il carico coincide esattamente
con la dichiarazione trasmessa mediante telecopia.
15 Ai sensi dell'art. 5, n. 7, primo comma, lett. a), del regolamento n.
800/1999, ogni esportatore di prodotti agricoli è tenuto a depositare
una dichiarazione di esportazione per quanto riguarda i prodotti per i
quali chiede la concessione di una restituzione. Come risulta dal
secondo e dal terzo comma di questo paragrafo, allorché questa
dichiarazione è accettata, le operazioni di carico possono essere
autorizzate dalle competenti autorità doganali, in quanto esse devono
aver avuto la possibilità, come risulta anche dai ‘considerando' quarto
e sesto del suddetto regolamento nonché dagli artt. 2 del regolamento n.
386/90 e 5 del regolamento n. 2090/2002, di effettuare il controllo
fisico dei prodotti agricoli interessati al fine di verificare la
concordanza tra questi ultimi e la suddetta dichiarazione al momento del
carico.
16 In applicazione dell'art. 5, n. 4, del regolamento n. 800/1999, la
dichiarazione di esportazione deve contenere tutte le informazioni
pertinenti necessarie per dimostrare l'esistenza del diritto alla
restituzione e determinare il suo importo (v., in tal senso, sentenze 1°
dicembre 2005, causa C‑309/04, Fleisch-Winter, Racc. pag. I‑10349, punto
31, e 27 aprile 2006, causa C‑27/05, Elfering Export, Racc. pag. I‑3681,
punto 26).
17 Peraltro, ai sensi del n. 5 di tale articolo, al momento
dell'accettazione della dichiarazione da parte delle competenti autorità
doganali, i prodotti sono sottoposti a controllo doganale fino a quando
lasciano il territorio doganale della Comunità.
18 Da tutte queste disposizioni risulta che, anche se esse non precisano
in maniera esplicita la forma secondo cui la dichiarazione di
esportazione dev'essere depositata, quest'ultima, da un lato, dev'essere
effettuata per iscritto, affinché sia possibile verificare, in
particolare, se le indicazioni fornite dall'esportatore corrispondano
alle merci presentate ai fini dell'esportazione e, dall'altro, dev'essere
consegnata prima che le merci abbiano lasciato il territorio doganale
della Comunità (v. sentenza 22 giugno 1993, causa C‑54/91,
Germania/Commissione, Racc. pag. I‑3399, punto 22, e 1° ottobre 1998,
Paesi Bassi/Commissione, cit. punto 25).
19 Il deposito della dichiarazione di esportazione, la quale può
costituire il fondamento giuridico di una restituzione (citata sentenza
Fleisch-Winter, punto 41), costituisce così una formalità essenziale
nell'ambito della cooperazione istituita a tal riguardo tra
l'esportatore e le competenti autorità doganali, che consente a queste
ultime di disporre di tutti i dati necessari per l'esercizio dei
controlli fisici appropriati sulle merci di cui trattasi prima del loro
carico, al fine di escludere, conformemente al sessantatreesimo
‘considerando' del regolamento n. 800/1999, qualsiasi rischio di
irregolarità e di abuso in materia di restituzioni alle esportazioni
[v., in tal senso, citata sentenza Elfering Export, punto 31, e, per
quanto riguarda il regolamento della Commissione 27 novembre 1987, n.
3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle
restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag.
1), sentenza 14 aprile 2005, causa C‑385/03, Käserei Champignon
Hofmeister, Racc. pag. I‑2997, punti 27 e 28].
20 Ora, come hanno fatto valere in sostanza tutti gli interessati che
hanno presentato osservazioni alla Corte, il fatto che una dichiarazione
sia trasmessa mediante telecopia comporta il deposito di uno scritto
che, poiché è stato trasmesso prima del carico della merce di cui
trattasi e contiene tutti i dati necessari per il controllo di
quest'ultima, non impedisce affatto che tale controllo possa essere
effettuato dalle competenti autorità doganali.
21 Certo, non si può consentire all'esportatore di adeguare la sua
domanda di restituzione a seconda dei risultati di un eventuale
controllo (citata sentenza Käserei Champignon Hofmeister, punto 28).
22 Così, è già stato dichiarato che le competenti autorità doganali non
possono accettare retroattivamente una dichiarazione di esportazione
presentata dopo che l'esportazione è avvenuta al fine di ottenere
restituzioni (v., in tal senso, sentenza 10 gennaio 2002, causa
C‑101/99, British Sugar, Racc. pag. I‑205, punti 68 e 73). Parimenti,
esse non possono nemmeno effettuare controlli sulla base di
un'informazione comunicata mediante telecopia, piuttosto che su quella
dell'esemplare originale delle dichiarazioni di pagamento mirante al
finanziamento anticipato delle restituzioni, se ne deriva un rischio di
indebito pagamento di sovvenzioni, in quanto consente al commerciante
interessato di presentare, dopo la constatazione di un'inesattezza nel
corso di un controllo doganale effettuato sulla base di questa
telecopia, un'altra dichiarazione contenente i dati esatti (v. citata
sentenza 6 marzo 2001, Paesi Bassi/Commissione, punto 70).
23 Tuttavia un siffatto rischio è escluso allorché l'operazione di
esportazione non è viziata da alcuna frode o tentativo di frode da parte
dell'esportatore, in quanto le merci cui si riferisce la dichiarazione
di esportazione trasmessa mediante telecopia sono pervenute nel paese
terzo di destinazione e l'originale della dichiarazione, inviata dopo il
carico, coincide esattamente con la dichiarazione trasmessa
precedentemente mediante telecopia.
24 In tale contesto la trasmissione di una dichiarazione di esportazione
mediante telecopia non ha conseguenze reali sul funzionamento corretto
del regime delle restituzioni.
25 Spetta al giudice del rinvio verificare se le condizioni enunciate al
punto 23 della presente sentenza siano soddisfatte nella causa
principale, tenuto conto degli elementi del fascicolo ad esso
sottoposto.
26 Occorre pertanto risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che
l'art. 5 del regolamento n. 800/1999 dev'essere interpretato nel senso
che non osta a che le competenti autorità doganali accettino una
dichiarazione di esportazione di prodotti agricoli che è stata trasmessa
mediante telecopia allorché questa trasmissione è avvenuta prima del
carico per il trasporto di esportazione, qualora la dichiarazione così
trasmessa contenga tutti i dati necessari per consentire il controllo
fisico delle merci esportate e l'operazione di esportazione di cui
trattasi non sia viziata da alcuna frode o tentativo di frode. Tale è il
caso allorché le merci cui si riferisce la dichiarazione di esportazione
trasmessa mediante telecopia sono pervenute nel paese terzo di
destinazione e la dichiarazione originale trasmessa successivamente
coincide esattamente con la dichiarazione trasmessa mediante telecopia.
Spetta al giudice del rinvio verificare se queste condizioni sono
soddisfatte nella causa principale.
Sulle spese
27 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L'art. 5 del regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 1999, n.
800/1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle
restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato
dal regolamento della Commissione 17 gennaio 2001, n. 90, dev'essere
interpretato nel senso che non osta a che le competenti autorità
doganali accettino una dichiarazione di esportazione di prodotti
agricoli che è stata trasmessa mediante telecopia allorché questa
trasmissione è avvenuta prima del carico per il trasporto di
esportazione, qualora la dichiarazione così trasmessa contenga tutti i
dati necessari per consentire il controllo fisico delle merci esportate
e l'operazione di esportazione di cui trattasi non sia viziata da alcuna
frode o tentativo di frode. Tale è il caso allorché le merci cui si
riferisce la dichiarazione di esportazione trasmessa mediante telecopia
sono pervenute nel paese terzo di destinazione e la dichiarazione
originale trasmessa successivamente coincide esattamente con la
dichiarazione trasmessa mediante telecopia. Spetta al giudice del rinvio
verificare se queste condizioni sono soddisfatte nella causa principale.
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