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CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. IV, 12/07/2007, causa C‑507/04
FAUNA E FLORA - Conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva
79/409/CEE - Misure di trasposizione - Inadempimento di uno Stato. Non
avendo provveduto alla corretta trasposizione delle disposizioni seguenti:
l'art. 1, nn. 1 e 2 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici nel Burgenland, in
Carinzia, in Bassa Austria, in Alta Austria e in Stiria; l'art. 5 della
direttiva 79/409 nel Burgenland, in Carinzia, in Bassa Austria, in Alta
Austria e in Stiria; l'art. 6, n. 1 della direttiva 79/409 in Alta Austria;
l'art. 7, n. 1 della direttiva 79/409 in Carinzia, in Bassa Austria ed in
Alta Austria; l'art. 7, n. 4 della direttiva 79/409 nei Länder seguenti e
con riguardo alle seguenti specie: in Carinzia per quanto attiene al
tetraone, al fagiano di monte, alla folaga, alla beccaccia, al colombaccio e
alla tortora dal collare orientale, in Bassa Austria per quanto attiene al
colombaccio, al tetraone, al fagiano di monte ed alla beccaccia, in Alta
Austria per quanto attiene al tetraone, al fagiano di monte ed alla
beccaccia, nel Land di Salisburgo per quanto attiene al tetraone, al fagiano
di monte ed alla beccaccia, in Stiria per quanto attiene al tetraone, al
fagiano di monte ed alla beccaccia, in Tirolo per quanto attiene al tetraone
ed al fagiano di monte, nel Vorarlberg per quanto attiene al fagiano di
monte, e nel Land di Vienna per quanto attiene alla beccaccia; l'art. 8
della direttiva 79/409 in Bassa Austria; l'art. 9, nn. 1 e 2, della
direttiva 79/409 nel Burgenland, in Bassa Austria con riguardo all'art. 20,
quarto comma, della Legge della Bassa Austria sulla protezione della natura
(Niederösterreichisches Naturschutzgesetz), in Alta Austria, nel Land di
Salisburgo, in Tirolo e in Stiria; l'art. 11 della direttiva 79/409 in Bassa
Austria, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa
incombenti ai sensi degli artt. 10 CE e 249 CE, nonché dell'art. 18 della
direttiva 79/409. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. IV,
12/07/2007, causa C‑507/04
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
12 luglio 2007 (*)
«Inadempimento di uno Stato - Conservazione degli uccelli selvatici -
Direttiva 79/409/CEE - Misure di trasposizione»
Nella causa C‑507/04,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226
CE, proposto in data 8 dicembre 2004,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. van Beek
e B. Schima, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. M. Lang,
Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica d'Austria, rappresentata dal sig. H. Dossi, in qualità di
agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. E. Juhász,
dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. G. Arestis e T.
von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza
dell'11 gennaio 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il proprio ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede
alla Corte di voler dichiarare che la Repubblica d'Austria è venuta meno
agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 1, nn. 1 e 2,
dell'art. 5, dell'art. 6, n. 1, dell'art. 7, nn. 1 e 4, dell'art. 8,
dell'art. 9, nn. 1 e 2, nonché dell'art. 11 della direttiva del
Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli
uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1, in prosieguo: la «direttiva»).
Contesto normativo
La normativa comunitaria
2 La direttiva riguarda, a termini dell'art. 1, n. 1, della medesima, la
conservazione di tutte le specie viventi naturalmente allo stato
selvatico nel territorio europeo degli Stati membri cui si applica il
trattato CEE. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la
regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento. Il n. 2 del
medesimo articolo precisa che la direttiva si applica agli uccelli, alle
uova, ai nidi ed ai relativi habitat.
3 L'art. 5 della direttiva così dispone:
«Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 9, gli Stati membri
adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di
protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, che
comprenda in particolare il divieto:
a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi modo
b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di
asportare i nidi;
c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche
vuote;
d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di
riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative
in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;
e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura».
4 L'art. 6, n. 1, della direttiva proibisce il commercio delle specie di
uccelli protette nei termini seguenti:
«1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri
vietano, per tutte le specie di uccelli menzionate all'articolo 1, la
vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita
nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti,
nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dall'uccello, facilmente
riconoscibili».
5 L'allegato III, parti 1 e 2, contiene un elenco delle specie che, a
termini dell'art. 6, nn. 2 e 3, della direttiva stessa, esulano, in
presenza di talune condizioni, dal divieto di vendita.
6 L'art. 7 della direttiva disciplina la caccia delle specie di uccelli
protette. Il primo periodo del n. 1 di tale articolo così recita:
«1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione
geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie
elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel
quadro della legislazione nazionale».
7 L'art. 7, n. 4, della direttiva così dispone:
«Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa
eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle
disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia
utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle
specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il
contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie
migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2. Essi
provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la
legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della
nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della
dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in
particolare a che le specie soggette alla legislazione della caccia non
vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il
ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla
Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della
loro legislazione sulla caccia».
8 A termini del successivo art. 8:
«1. Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l'uccisione di uccelli
nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso
a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa
o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una
specie, in particolare a quelli elencati nell'allegato IV, lettera a).
2. Gli Stati membri vietano inoltre qualsiasi tipo di caccia con mezzi
di trasporto ed alle condizioni indicate nell'allegato IV, lettera b)».
9 A termini dell'art. 9, n. 1, della direttiva:
«1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati
membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti
ragioni:
a) - nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,
- nell'interesse della sicurezza aerea,
- per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla
pesca e alle acque,
- per la protezione della flora e della fauna;
b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della
reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;
c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo
selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di
determinati uccelli in piccole quantità».
10 Ai sensi dell'art. 9, n. 2, della direttiva, le deroghe devono
indicare:
«- le specie che formano oggetto delle medesime,
- i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione
autorizzati,
- le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui
esse possono esser fatte,
- l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono
realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere
utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,
- i controlli che saranno effettuati».
11 L'art. 11 della direttiva impone agli Stati membri di vigilare
affinché l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono
naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo dei detti Stati
non pregiudichi la flora e la fauna locali.
Le disposizioni legislative e regolamentari dei singoli Länder austriaci
di cui si contesta la conformità con le disposizioni della direttiva
Il Land della Bassa Austria
12 Si tratta delle disposizioni seguenti: l'art. 17, quinto comma,
dell'art. 18, nonché gli artt. 20, quarto comma e 21 della legge della
Bassa Austria sulla protezione della natura [Niederösterreichisches
Naturschutzgesetz 2000, LGBl. (Niederösterreich) 87/00, in prosieguo: la
«Nö NSchG»], l'art. 95 della legge della Bassa Austria relativa alla
caccia [Niederösterreichisches Jagdgesetz 1974, LGBl. (Niederösterreich)
76/74, in prosieguo: la «Nö JagdG»] e l'art. 22 del regolamento della
Bassa Austria sulla caccia [Niederösterreichische Jagdverordnung, LGBl.
(Niederösterreich) 28/77, in prosieguo: il «Nö JagdVO»].
13 L'art. 17 della Nö NSchG così recita:
«(...)
5. L'impianto e lo sviluppo di vegetali non autoctoni ed inadatti ai
luoghi di cui trattasi nonché l'introduzione e lo sviluppo,
nell'ambiente naturale, di animali non autoctoni sono assoggettati ad
autorizzazione da parte del governo. L'autorizzazione è negata quando le
popolazioni autoctone adatte, le caratteristiche naturali (genetiche)
delle specie animali e vegetali autoctoni o la bellezza e le
caratteristiche del paesaggio risultino durevolmente pregiudicate».
14 L'art. 18 della Nö NSchG così dispone:
«1. Le norme in materia di protezione delle specie sono dirette alla
protezione ed al mantenimento delle specie della fauna e della flora
selvatiche nella loro diversità naturale e storica. La protezione delle
specie comprende:
1) la protezione degli animali, delle piante e delle loro biocenosi
contro i pericoli dovuti all'uomo, in particolare ai suoi interventi,
2) la protezione, il mantenimento, lo sviluppo ed il ripristino degli
habitat delle specie della fauna e della flora selvatiche nonché la
salvaguardia delle rispettive condizioni di vita e
3) l'introduzione, in biotopi adeguati all'interno delle rispettive aree
di diffusione naturale, di animali e di piante di specie selvagge
allontanate.
2. Il governo del Land dichiara, mediante regolamento, specie protette,
interamente o - laddove sia sufficiente ai fini della conservazione
della specie - parzialmente o temporaneamente, le piante selvatiche o
gli animali selvatici che non possono essere cacciati, di cui risulti
necessario proteggere o mantenere la popolazione
1) in considerazione del loro carattere raro o della minaccia gravante
sulla rispettiva popolazione,
2) per ragioni scientifiche o attinenti alla civilizzazione del paese,
3) in considerazione della loro utilità o della loro importanza per
l'ecosistema, o
4) al fine di conservare la diversità o la specificità della natura e
dei paesaggi. Il regolamento può indicare le specie animali o vegetali
la cui popolazione sul territorio del Land sia minacciata di estinzione.
3. Le specie non naturalmente presenti sul territorio del Land possono
essere assimilate, mediante regolamento, a specie particolarmente
protette naturalmente presenti sul territorio medesimo laddove ciò
risulti necessario al fine di proteggerne la popolazione, al fine di
limitare o escludere, sul territorio di applicazione della presente
legge, le cause all'origine del regresso della popolazione di tali
specie che minaccino l'esistenza delle medesime e laddove tali specie:
1) siano soggette a particolare protezione in un altro Land dell'Austria
o nel loro paese d'origine,
2) siano indicate e individuate come tali in una convenzione
internazionale cui la Repubblica d'Austria abbia aderito, ovvero
3) risultino minacciate di estinzione, in base ad informazioni
comprovate, senza godere di protezione nel loro paese di origine.
4. Per quanto riguarda le specie particolarmente protette ai sensi dei
precedenti commi 2 e 3, è fatto divieto:
(...)
2) di dare la caccia, molestare intenzionalmente, catturare, mantenere
in cattività, ferire o uccidere animali, acquistarli, detenerli,
cederli, trasportarli o offrirli in vendita, sia vivi sia morti;
3) di danneggiare, distruggere o rimuovere uova, larve, crisalidi o nidi
di tali animali o i loro luoghi di nidificazione, di riproduzione, di
ricovero o di rifugio, nonché
4) di perturbare i biotopi, i siti di riproduzione e di habitat delle
specie minacciate di estinzione ed indicate nel regolamento, in
particolare effettuando fotografie o filmati.
5. In assenza di altra soluzione soddisfacente, è consentito, nel
periodo intercorrente dal mese di ottobre sino alla fine del mese di
febbraio, rimuovere, danneggiare o distruggere siti di riproduzione o di
nidificazione di animali specialmente protetti laddove non contengano
piccoli e si trovino all'interno di edifici.
6. Il regolamento potrà eventualmente definire le misure di protezione
dell'habitat nonché di conservazione e di accrescimento della
popolazione delle specie particolarmente protette nonché vietare o
limitare le azioni idonee a causare un ulteriore regresso delle
rispettive popolazioni.
(…)».
15 L'art. 20 della Nö NSchG così recita:
«(…)
4) Il governo del Land può decidere la concessione di deroghe all'art.
18, in particolare per scopi scientifici o pedagogici, quando non vi sia
ragione di temere che ne derivi un pericolo per la flora e la fauna
selvatiche protette. L'autorizzazione deve quanto meno indicare:
1. le specie che formano oggetto della deroga;
2. i mezzi, i sistemi e i metodi di cattura o di uccisione, e
3. i controlli da effettuare».
16 L'art. 21 della Nö NSchG così dispone:
«1. Fatte salve le disposizioni particolari previste dalla presente
legge o dai regolamenti e dalle decisioni amministrative adottate ai
fini della sua applicazione, le misure collegate all'uso commerciale di
terreni non sono, in linea di principio, colpite (…). Tale disposizione
derogatoria non trova applicazione qualora piante e animali protetti o
habitat protetti vengano intenzionalmente compromessi, o quando piante e
animali minacciati di estinzione (…) siano colpiti da talune misure.
2. Fatte salve le disposizioni particolari previste dalla presente legge
o dai regolamenti e dalle decisioni amministrative adottate in sua
applicazione, le misure collegate all'uso agricolo o forestale moderno e
durevole dei terreni, nell'ambito di un'azienda agricola o forestale,
non sono, in linea di principio, colpite (…). Tale disposizione
derogatoria non trova applicazione qualora piante e animali protetti o
habitat protetti vengano intenzionalmente danneggiati, o piante e
animali minacciati di estinzione (…) siano colpiti da talune misure.
3. L'utilizzo agricolo o forestale è considerato moderno e durevole
quando, in un'azienda agricola o forestale, le attività servano a
produrre o a ottenere prodotti vegetali o animali e siano organizzate
secondo procedimenti in uso in una determinata regione e ad un dato
momento o in virtù di esperienze trasmesse, e quando il detto utilizzo,
adattato alle condizioni naturali, garantisca in modo duraturo risultati
in un sistema in buono stato di funzionamento, senza esaurire i fattori
della produzione e gravare indebitamente sulla natura e sui paesaggi».
17 L'art. 95 della Nö JagdG prevede quanto segue:
«1. Sono vietati tutti i metodi di caccia non selettivi; in particolare
è vietato:
(...)
3) cacciare di notte (…) costituisce deroga a tale divieto la caccia (…)
al tetraone e al fagiano di monte, alle oche selvatiche, alle anatre
selvatiche e alle beccacce;
4) utilizzare, per catturare o per uccidere la selvaggina, dispositivi
per illuminare gli obiettivi,
(...)
8) utilizzare, come esche vive, uccelli accecati o mutilati nonché esche
anestetizzanti; utilizzare registratori a nastro, dispositivi elettrici
o elettronici in grado di uccidere o stordire; utilizzare specchi o
altri mezzi atti all'abbagliamento, esplosivi o reti non selettive;
avvelenare con gas o affumicare;
9) cacciare la selvaggina di piuma mediante paniuzze, lacci, ami, reti o
trappole;
10) cacciare da aeromobili, autoveicoli in movimento o battelli a motore
di velocità superiore a 5 chilometri l'ora.
(...)».
18 L'art. 22 della Nö JagdVO così recita:
«1) Le seguenti specie di selvaggina possono essere, in linea di
principio, cacciate, catturate o uccise solamente nei periodi qui di
seguito indicati:
(...)
15. tetraone, dal 1° al 31 maggio degli anni pari;
16. fagiano di monte, dal 1° al 31 maggio degli anni dispari;
(...)
18. tetraone mezzano, dal 1° gennaio al 31 dicembre;
(...)
22. beccaccia, dal 1° settembre al 31 dicembre e dal 1° marzo al 15
aprile;
(...)».
Il Land del Burgenland
19 Si tratta delle disposizioni seguenti: gli artt. 16, 16a e 16b della
legge del Burgenland relativa alla protezione della natura ed alla
conservazione del paesaggio [Burgenländisches Naturschutz- und
Landschaftspflegegesetz, LGBl (Burgenland) 27/1991, in prosieguo: la «Bgld
NSchLPflG»], gli artt. 88a, primo e secondo comma, e 88b della legge del
Burgenland in materia di caccia [Burgenländisches Jagdgesetz 1988, LGBl.
(Burgenland) 11/1989, in prosieguo: la «Bgld JagdG»], l'art. 76, primo
comma, del regolamento del Burgenland relativo alla caccia [Burgenländische
Jagdverordnung, LGBl. (Burgenland) 24/1989, in prosieguo: il «Bgld
JagdVO»], nonché gli artt. 2 e 6 del regolamento del Burgenland in
materia di protezione delle specie [Burgenländische
Artenschutzverordnung 2001, LGBl. (Burgenland) 36/2001, in prosieguo: il
«Bgld ArtenschutzVO»].
20 L'art. 16 della Bgld NSchLPflG così recita:
«1. Sempre che non siano considerati selvaggina o assoggettati al
diritto della pesca, sono protetti
a) gli animali selvatici (...) nonché quelli indicati nell'allegato I
della direttiva 79/409/CEE, negli allegati II, IV e V della direttiva
92/43/CEE, negli allegati II e III della convenzione di Berna nonché le
specie elencate negli allegati I e II della convenzione di Bonn;
b) fatto salvo quanto disposto al punto a), tutte le altre specie di
uccelli selvatici sono protette, eccezion fatta per lo storno (Sturnus
vulgaris), conformemente all'art. 88a [della Bgld JagdG], (...)
2. Per quanto attiene alle specie della fauna protette o minacciate, il
governo del Land stabilisce mediante regolamento:
a) deroghe (...);
b) strumenti e metodi di cattura vietati al fine di proteggere la
popolazione delle specie;
c) provvedimenti da adottare al fine di favorire la riproduzione delle
specie protette; (...)
d) le specie con riguardo alle quali, a fini di protezione, sono vietati
la rimozione, il deterioramento o la distruzione di nidi e di siti di
nidificazione, di siti di parata nuziale, di riproduzione, di riposo e
di svernamento (alberi che ospitino nidi, alberi cavi, rocce e pareti
rocciose di nidificazione, canneti, tane e siti analoghi);
(...)
4. È vietato cacciare, molestare, catturare, trasportare, mantenere in
cattività, ferire, uccidere, detenere, rimuovere o arrecare lesione ad
animali protetti, in qualsiasi fase del loro sviluppo. È vietato offrire
in vendita, acquistare o trasferire tali animali o parti dei medesimi,
indipendentemente dal loro stato, dalla loro età o dalla fase del loro
sviluppo. È parimenti vietato annunciare pubblicamente di essere
disposti a vendere o ad acquistare tali animali.
5. Chiunque possieda o sia proprietario di animali appartenenti a specie
protette (ivi comprese parti di tali animali ed indipendentemente dalla
fase di sviluppo degli animali medesimi) deve fornire, su domanda
dell'amministrazione, la prova della loro provenienza. Animali protetti
scoperti morti ovvero in uno stato che richieda l'effettuazione di cure
sono di proprietà del Land e devono essere consegnati senza indugio
all'amministrazione o ad un istituto scientifico dalla medesima
indicato.
(...)».
21 L'art. 16a della Bgld NSchLPflG così dispone:
«1. Il governo del Land garantisce ovvero ristabilisce una diversità ed
una superficie sufficienti degli habitat delle specie indicate dalle
direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE (...). Ciò implica, in primo luogo,
l'attuazione dei seguenti provvedimenti:
a) la creazione di zone protette (...) o la conclusione di convenzioni
nonché la concessione di aiuti (...);
b) il mantenimento e la sistemazione finalizzata alla protezione degli
habitat all'interno e all'esterno di zone di protezione speciale;
c) il ripristino degli habitat distrutti;
d) la creazione di habitat;
e) il mantenimento, il ripristino e il miglioramento dei processi
ecologici che condizionano lo sviluppo naturale degli habitat.
2. Il governo del Land sorveglia e documenta lo stato di conservazione
delle specie indicate dalle direttive (...)
3. Il governo del Land pone in essere, mediante regolamento, misure di
ricerca, di controllo o di conservazione affinché le catture o le
uccisioni involontarie non incidano negativamente sulle specie protette.
(...)».
22 L'art. 16b della Bgld NSchLPflG prevede quanto segue:
«In considerazione delle rispettive esigenze di protezione, il governo
del Land adotta misure speciali di protezione nei confronti delle specie
migratrici non menzionate nell'allegato I che ritornino regolarmente,
con riguardo alle rispettive aree di riproduzione, di muta e di
svernamento, alle zone di riposo nelle rispettive aree di migrazione
nonché al rispettivo ambiente diretto. A tal fine, particolare
importanza viene attribuita alla protezione delle zone umide e
specialmente delle zone di importanza internazionale».
23 A termini dell'art. 88a della Bgld JagdG:
«1) Ai fini della protezione delle vigne (secondo comma), è autorizzata
la lotta contro lo storno nel corso del periodo intercorrente dal 15
luglio al 30 novembre.
2) La necessità di tale misura deve essere accertata mediante
regolamento del governo del Land qualora sia prevedibile la comparsa
massiccia di storni nei vigneti (...)».
24 A termini dell'art. 88b della Bgld JagdG:
«(...)
2) La beccaccia può essere cacciata nel periodo intercorrente dal 1°
marzo al 15 aprile (caccia al crepuscolo, durante il passaggio di
primavera)».
25 Ai sensi dell'art. 76 del Bgld JagdVO:
«1.. Gli animali di cui è consentita la caccia, qui di seguito elencati,
non possono essere cacciati, catturati o uccisi nei periodi di riposo
biologico di seguito indicati:
(...)
2. selvaggina di piuma:
(...)
e) piccioni selvatici:
colombaccio e tortora dal collare orientale, dal 16 aprile al 30 giugno,
tortora comune, dal 1° novembre al 30 giugno;
f) beccacce:
beccaccia, dal 1° gennaio al 28 febbraio e dal 16 aprile al 30
settembre,
(...)».
26 L'art. 2 del Bgld ArtenschutzVO così dispone:
«1. È vietato arrecare danno ai siti di nidificazione, di riproduzione,
di riposo e di svernamento delle seguenti specie:
gruccione (merops apiaster)
ghiandaia marina (coracias garrulus)
taccola (corvus monedula)
martin pescatore europeo (alcedo atthis)
(...)
sterna comune (sterna hirundo)
topino (riparia riparia)
picchio rosso dal dorso bianco (dendrocopos leucotos)
cicogna bianca (ciconia ciconia)
upupa (upupa epops)
(...)
2. In particolare, è fatto divieto
1) rimuovere rocce, pareti rocciose o piante lignee che servano da siti
alle specie indicate all'art. 2, primo comma, o di scalarle durante i
periodi di riproduzione;
(...)».
27 L'art. 6 del Bgld ArtenschutzVO così dispone:
«L'utilizzazione a fini agricoli o silvicoli è consentita, ai sensi
dell'art. 19 [della Bgld NSchLPflG]. Le disposizioni del presente
regolamento fanno salvo il regolare esercizio della caccia e della
pesca».
Il Land della Carinzia
28 Si tratta delle disposizioni seguenti: l'art. 3, l'art. 51, commi
1-5, l'art. 59, primo comma, e l'art. 68, primo comma, della legge della
Carinzia in materia di caccia [Kärntner Jagdgesetz 2000, LGBl (Kärnten)
21/2000, in prosieguo: la «KrntJagdG»], nonché l'art. 9, secondo comma,
del regolamento della Carinzia relativo alla caccia [Kärntner Jagdgesetz
2000 - Durchführungsverordnung, LGBl (Kärnten) 132/1991, in prosieguo:
il «KrntJagdVO»].
29 L'art. 3 della KrntJagdG così recita:
«1. La caccia deve essere esercitata in modo idoneo e conformemente agli
usi, in considerazione dei principi di corretta amministrazione della
caccia. È vietato mettere in pericolo la popolazione di una specie di
selvaggina per effetto di esercizio non idoneo della caccia. La caccia
deve essere inoltre effettuata in modo tale da non ridurre gli effetti
positivi di interesse generale della foresta e, in particolare, da
impedire che la selvaggina possa causare danni che minaccino la foresta
(...)
2. La caccia è considerata correttamente amministrata quando il suo
esercizio, ivi compresa la gestione cinegetica, produca l'effetto di
ottenere e conservare una popolazione di selvaggina sana, di specie
diversificate ed adeguate alle dimensioni nonché alle caratteristiche
della zona di caccia. A tal riguardo devono essere presi in
considerazione un ecosistema equilibrato, le esigenze dell'agricoltura e
della silvicoltura nonché una gestione del territorio conforme ai
principi dell'ecologia della selvaggina. La corretta amministrazione
della caccia include parimenti la protezione della selvaggina
conformemente alla normativa vigente.
(...)».
30 L'art. 51 della KrntJagdG così dispone:
«1. La caccia è interdetta tutto l'anno per quanto attiene (...)
2. Per quanto attiene alle specie di selvaggina non indicate al comma 1,
il governo del Land stabilisce mediante regolamento, in considerazione
dei principi di corretta amministrazione della caccia (art. 3), della
conservazione delle specie di selvaggina minacciate nonché, tenendo
conto dell'età, del sesso e delle specificità biologiche della
selvaggina, quali specie di selvaggina non possono essere cacciate
durante l'intero anno o durante determinati periodi (periodi di
interdizione della caccia) (...).
3. In caso di minaccia grave per le popolazioni di selvaggina risultante
da perdite di selvaggina causate da condizioni meteorologiche
straordinarie, da catastrofi naturali, da epidemie ecc., il governo del
Land può disporre, nell'interesse di una corretta amministrazione della
caccia, la proroga dei periodi di interdizione su tutto il territorio
del Land, in taluni distretti amministrativi o in talune zone di caccia,
ovvero decretare, per determinate specie di selvaggina, l'interdizione
della caccia per tutto l'anno. Tale disciplina verrà abrogata non appena
venuto meno il motivo all'origine della sua adozione.
4. Il governo del Land può disporre, per specie di selvaggina
determinate, la proroga dei periodi di interdizione fissati ai sensi dei
commi 1 e 2, per tutte le zone di caccia o per talune di esse o, ancora
- laddove non si tratti di specie di selvaggina di cui al comma 4a, la
loro abrogazione o riduzione, qualora ciò risulti giustificato
nell'interesse di una corretta amministrazione della caccia, tenuto
conto delle condizioni locali o climatiche. Discipline di tal genere
possono essere adottate per una durata massima di due anni.
4a. Al fine di consentire, in modo selettivo ed in ridotta misura,
l'uccisione, la cattura o la detenzione delle specie di selvaggina di
piuma protette tutto l'anno (…) il governo del Land può - sempreché non
sussista altra soluzione soddisfacente - eliminare o ridurre il periodo
di interdizione della caccia (periodo di riposo biologico) fissato ai
sensi del comma 1 per la selvaggina medesima, nell'interesse della
salute pubblica, della sicurezza pubblica o della sicurezza della
navigazione aerea, per prevenire danni considerevoli alle coltivazioni,
al bestiame, alle foreste, alle zone di pesca e alle acque, per la
protezione della fauna e della flora selvatica o a fini di ricerca, di
ripopolazione, di reintroduzione nonché per l'allevamento necessario a
tal fine. Inoltre, una siffatta disciplina può essere adottata solamente
a condizione che le popolazioni delle specie indicate nel regolamento
permangano in uno stato di conservazione favorevole malgrado
l'eliminazione o la riduzione del periodo di interdizione. Sempreché non
si tratti di una specie di selvaggina di piuma protetta tutto l'anno,
una siffatta disciplina può essere inoltre adottata, in presenza degli
altri requisiti, a fini di protezione della proprietà in generale o
della conservazione dell'habitat naturale. Una siffatta disciplina può
essere istituita per una durata massima di due anni.
5. Il governo del Land può peraltro sospendere, per un periodo adeguato,
l'applicazione, in tutte le zone di caccia di un determinato distretto
amministrativo o in talune di esse, il periodo di interdizione di cui
goda una data specie di selvaggina - ad esclusione delle specie di
selvaggina indicate al comma 4a - qualora ciò risulti nell'interesse di
una corretta amministrazione della caccia o dell'agricoltura o della
silvicoltura. L'applicazione del periodo di interdizione per le specie
di selvaggina indicate al comma 4a può essere tuttavia sospesa laddove
ciò risulti necessario al fine di tutelare uno degli interessi indicati
al comma 4a, in assenza di altra soluzione soddisfacente e a condizione
che sussistano tutti i requisiti indicati nel comma 4a, secondo periodo.
(...)».
31 L'art. 59 della KrntJagdG così recita:
«1. Il titolare di un permesso di caccia è tenuto ad inserire in un
elenco della selvaggina abbattuta gli animali abbattuti, catturati o
deceduti in altra maniera nella propria zona di caccia nel corso
dell'anno venatorio, laddove deve essere tenuto un elenco separato per
ogni zona di caccia; qualora sia stato fissato un unico piano di caccia
per zone di caccia limitrofe, la selvaggina abbattuta dovrà essere
riportata su un unico elenco. (...)
2. Per redigere l'elenco della selvaggina abbattuta dovrà essere
utilizzato il formulario stabilito con regolamento dall'ufficio
dell'Associazione dei cacciatori della Carinzia. Nell'adozione di tale
regolamento, dovrà tenersi conto del contenuto e della finalità
dell'elenco della selvaggina abbattuta.
(...)».
32 Ai sensi dell'art. 68 della KrntJagdG:
«1) È vietato:
(...)
19. distruggere nidi e covate della selvaggina di piuma o prelevare le
uova senza autorizzazione (...) nonché arrecare molestia ai siti di
riproduzione della selvaggina di piuma nel periodo di riproduzione e di
allevamento dei piccoli;
(...)».
33 L'art. 9 del KrntJagdVO così dispone:
«(...)
2) La selvaggina indicata in prosieguo può essere cacciata unicamente
nei periodi indicati (periodi de caccia) e deve essere preservata al di
fuori dei periodi medesimi:
- tetraone, dal 10 al 31 maggio;
- fagiano di monte, dal 10 al 31 maggio;
(...)
- folaga, dal 16 agosto al 31 gennaio;
- beccaccia dal 1° settembre al 31 dicembre e dal 16 marzo al 10 aprile;
- colombaccio e tortora dal collare orientale, dal 1° agosto al 31
dicembre e dal 16 marzo al 10 aprile;
- cornacchia, dal 1° luglio al 15 marzo;
- ghiandaia, dal 1° luglio al 15 marzo;
- gazza, dal 1° luglio al 15 marzo».
Il Land dell'Alta Austria
34 Si tratta delle disposizioni seguenti: l'art. 27, commi 1 e 2, della
legge dell'Alta Austria sulla salvaguardia della natura e sulla tutela
del paesaggio [Oberösterreichisches Natur- und Landschaftschutzgesetz
2001, LGBl. (Oberösterreich) 129/2001, in prosieguo: la «Oö NSchG»],
l'art. 48, commi 1-4, nonché l'art. 60, terzo comma, della legge
dell'Alta Austria in materia di caccia [Oberösterreichisches Jagdgesetz,
LGBl. (Oberösterreich) 32/1964, in prosieguo: la «Oö JagdG»], l'art. 5,
secondo comma, e l'art. 11 del regolamento dell'Alta Austria relativo
alla protezione delle specie [Oberösterreichische Artenschutzverordnung,
LGBl. (Oberösterreich) 73/2003, in prosieguo: l'«Oö ArtenschutzVO»],
nonché l'art. 1 del regolamento dell'Alta Austria relativo ai periodi di
protezione degli animali che possono essere cacciati [Oberösterreichische
Schonzeitenverordnung, LGBl. (Oberösterreich) 30/1990, in prosieguo: l'«Oö
SchonzeitenVO»].
35 L'art. 27 della Oö NSchG così dispone:
«1. Le piante e i funghi selvatici nonché gli animali selvatici per i
quali è esclusa la caccia possono costituire oggetto di protezione
speciale mediante regolamento del governo del Land, qualora la specie
interessata sia rara nel paesaggio locale, la sua esistenza sia
minacciata o il suo mantenimento presenti interesse pubblico per ragioni
di equilibrio ecologico, sempreché altri interessi pubblici non
prevalgano su tali interessi di protezione. Tale disposizione non
pregiudica alcuna disposizione di legge contraria.
2. In tutti i regolamenti indicati al comma 1 dovranno essere precisati,
in considerazione degli artt. 5-7 e dell'art. 9 della direttiva
“uccelli” nonché degli artt. 12 e 13 della direttiva “habitat”:
1) le specie totalmente o parzialmente protette;
2) la zona ed il periodo di protezione;
3) le misure dirette a proteggere la progenie selvatica o di
allevamento, piante, funghi o animali protetti;
4) le misure dirette a proteggere gli habitat ristretti di piante,
funghi o animali protetti».
36 L'art. 48 della Oö JagdG così recita:
«1) Ai fini della gestione cinegetica (...), la caccia deve essere
interdetta ove ciò risulti necessario, in considerazione delle esigenze
connesse al genio rurale. Il governo del Land può fissare, mediante
regolamento e sentita la commissione consultiva del Land in materia di
caccia, periodi di interdizione per le singole specie di selvaggina,
distinguendo eventualmente a seconda dell'età e del sesso, ovvero può
sospendere interamente la caccia per talune specie di selvaggina.
2) Nel corso del periodo di interdizione, gli animali delle specie
interessate non possono essere né cacciati, né catturati, né uccisi.
3) È vietato, rimuovere, danneggiare o distruggere le covate e i nidi
della selvaggina di piuma; il titolare del permesso di caccia è tuttavia
autorizzato a raccogliere uova di selvaggina di piuma a fini di
allevamento artificiale, per poterle far covare.
4) Nel corso del periodo di interdizione, il governo del Land può
autorizzare la cattura di selvaggina a fini di allevamento nonché
l'uccisione di selvaggina per fini scientifici o di esame.
(...)».
37 L'art. 60 della Oö JagdG così dispone:
«(...)
3. Negli immobili destinati ad abitazione e negli edifici commerciali
nonché nei giardini familiari privati, il possessore può catturare o
uccidere ed appropriarsi (...) degli astori, delle poiane e degli
sparvieri laddove risulti necessario per impedire gravi danni, in
particolare alle coltivazioni, agli allevamenti e ad altre forme di
proprietà».
38 L'art. 5 dell'Oö ArtenschutzVO così recita:
«Sono protette (...):
2) le specie di uccelli selvatici per i quali è esclusa la caccia che
sono indigene nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione
europea (art. 1 della direttiva 79/409/CEE (...) ad eccezione della
gazza (Pica pica), della ghiandaia (Garrulus glandarius), della
cornacchia nera (Corvus corone corone) e della cornacchia grigia (Corvus
corone cornix.».
39 Ai sensi dell'art. 11 dell'Oö ArtenschutzVO:
«La cattura selettiva [di esemplari] di specie (...) ai fini delle
tradizionali esposizioni di uccelli canterini può essere autorizzata
unicamente nel distretto amministrativo di (...), al di fuori delle zone
di protezione degli uccelli (art. 4, comma 1, quarto trattino, della
direttiva “uccelli”), e la loro detenzione può essere autorizzata
unicamente nei distretti di (...), unicamente in presenza dei seguenti
requisiti:
(...)».
40 L'art. 1 dell'Oö SchonzeitenVO così dispone:
«1. Gli animali di cui è consentita la caccia, menzionati di seguito,
non possono essere cacciati, catturati o uccisi durante il periodo di
riposo biologico di seguito indicato:
(...)
Tetraone, tetraone mezzano e fagiano di monte:
- maschi, dal 1° giugno al 30 aprile;
- femmine, tutto l'anno.
(...)
Beccaccia, dal 1° maggio al 30 settembre.
(...)
2. Il primo e l'ultimo giorno di ogni periodo di riposo biologico sono
inclusi nel medesimo».
Il Land di Salisburgo
41 Si tratta delle disposizioni seguenti: l'art. 3, art. 54, n. 1,
l'art. 59, l'art. 60, commi 3a e 4a, l'art. 72, comma 3, nonché gli
artt. 103 e 104 della legge di Salisburgo sulla caccia [Salzburger
Jagdgesetz 1993, LGBl. (Salzburg) 100/1993, in prosieguo: la «Sbg JagdG»],
l'art. 34 della legge di Salisburgo sulla protezione della natura [Salzburger
Naturschutzgesetz 1999, LGBl. (Salisburgo) 73/1999, in prosieguo: la «Sbg
NSchG»] nonché l'art. 1 del regolamento di Salisburgo relativo ai
periodi di riposo biologico [Salzburger Schonzeiten-Verordnung, LGBl. (Salzburg)
53/1996, in prosieguo: il «Sbg SchonzeitenVO»].
42 L'art. 3 della Sbg JagdG così recita:
«Il diritto di caccia deve essere esercitato nel rispetto dei principi
di una caccia responsabile (...), in modo tale:
a) da consentire la conservazione di una popolazione sana di selvaggina
di specie diverse, adeguata all'habitat disponibile;
b) da consentire la conservazione delle basi naturali di vita della
selvaggina;
c) da non pregiudicare gli effetti positivi di interesse generale della
foresta e, in particolare, da impedire che la selvaggina possa causare
danni che minaccino la foresta;
d) da non incidere sull'interesse generale alla protezione della natura
e del paesaggio;
e) da preservare la fauna selvatica nella sua diversità quale componente
essenziale della natura indigena e quale elemento dell'ecosistema
naturale;
f) da incidere nella misura minore possibile sulla regolare
utilizzazione dei terreni a fini agricoli o silvicoli».
43 A termini dell'art. 54 della Sbg JagdG:
«1) Per le specie di selvaggina indicate in prosieguo, devono essere
fissati, mediante regolamento del governo del Land, periodi di riposo
biologico: (...) tetraone, tetraone mezzano, fagiano di monte, fagiano,
colombaccio, tortora dal collare orientale, germano reale, moriglione,
moretta, oca granaiola, oca selvatica, beccaccia, folaga, cornacchia
nera, cornacchia grigia, corvo imperiale, gazza, ghiandaia, gabbiano
comune, airone selvatico, cormorano. Durante i periodi di riposo
biologico (ivi compresi il primo e l'ultimo giorno), tali specie di
selvaggina non possono essere cacciate, catturate o uccise (...).Nello
stabilire i periodi di riposo biologico occorrerà tener conto delle
peculiarità biologiche delle dette specie nella prospettiva di una
conservazione durevole nonché delle esigenze dell'agricoltura e della
silvicoltura. I periodi di riposo biologico possono essere fissati
separatamente in funzione dell'età e del sesso. Per le specie di uccelli
che, a termini dell'allegato II della direttiva “uccelli” (...), non
sono considerate quali specie di cui è consentita la caccia in Austria,
i periodi di caccia possono essere fissati solamente in presenza dei
requisiti indicati all'art. 104, quarto comma. Per tutte le specie di
uccelli occorre vigilare affinché il periodo di riposo biologico
ricomprenda i periodi di nidificazione, le singole fasi di riproduzione
e di dipendenza nonché, nel caso degli uccelli migratori, il tragitto di
ritorno verso il luogo di nidificazione.
(...)».
44 L'art. 59 della Sbg JagdG così dispone:
«1. Inoltre, [gli esemplari delle] specie di uccelli selvatici non
indicati nell'allegato II della direttiva “uccelli” quali specie di cui
è consentita la caccia in Austria possono essere abbattuti unicamente
nell'ambito di un piano di caccia. Il governo del Land è autorizzato a
decretare, per mezzo di regolamento, che talune altre specie di
selvaggina possono essere parimenti cacciate solamente nell'ambito di un
piano di caccia laddove ciò risulti necessario ai fini dell'ottenimento
e della conservazione di una popolazione di selvaggina conforme ai
principi indicati all'art. 3 (...).
2. La pianificazione degli abbattimenti deve sempre tener conto del
numero di animali abbattuti nel corso degli anni precedenti, del numero
accertato di animali morti per cause naturali o fortuite,
dell'estensione e dello sviluppo dei danni causati alla foresta dalla
selvaggina nonché dello stato di salute e della struttura della
popolazione di selvaggina.
3. Il governo del Land stabilisce le disposizioni dettagliate necessarie
alla determinazione e all'adozione del piano di abbattimenti (...)».
45 L'art. 60 della Sbg JagdG così dispone:
«(...)
3a. Per quanto attiene alle specie di uccelli di cui all'art. 59, primo
comma, secondo periodo, non può essere fissato un numero minimo di
abbattimenti. Il governo del Land provvederà a determinare, mediante
regolamento ed in applicazione, mutatis mutandis, dell'art. 104, quarto
comma, il numero massimo di abbattimenti autorizzati e la loro
ripartizione tra le singole zone di caccia. Anteriormente all'adozione
di tale regolamento dovrà essere sentita la federazione della caccia di
Salisburgo, la federazione della pesca del Land di Salisburgo, la camera
dell'agricoltura e della silvicoltura del Land di Salisburgo nonché il
mediatore per l'ambiente del Land. Il numero massimo di abbattimenti
autorizzati sarà fissato in modo tale da ottenere o conservare sul
territorio del Land una popolazione di specie di uccelli di cui trattasi
conforme ai principi indicati all'art. 3, senza che ciò dia luogo a
danni inaccettabili.
(...)
4a. Il piano annuale di abbattimenti indicherà, per ogni singola specie
di selvaggina, con eventuale ripartizione in funzione del sesso e dello
scaglione d'età, il numero massimo di abbattimenti autorizzati o il
numero minimo di abbattimenti [imposti], ovvero entrambi, nonché la
ripartizione degli abbattimenti stessi tra le singole zone di caccia
(...)».
46 L'art. 72 della Sbg JagdG così recita:
«(...)
3. È vietata, in linea di principio, l'utilizzazione di trappole
destinate all'uccisione della selvaggina. Il governo del Land potrà
tuttavia decidere di consentire ai titolari di permessi di caccia o alle
comunità di conservazione di utilizzare le trappole qualora:
a) la vita o la salute umana risulti minacciata da animali selvatici e
tale minaccia non possa essere evitata diversamente, ovvero
b) interessi pubblici di importanza analoga non possano essere
diversamente protetti
(...)».
47 A termini dell'art. 103 della Sbg JagdG:
«1. Le specie di selvaggina indicate in prosieguo sono assoggettate a
protezione speciale, in tutte le fasi della loro vita:
(...)
b) tutte le specie di selvaggina di piuma.
2. Le disposizioni di protezione indicate in prosieguo si applicano per
quanto attiene alle specie di selvaggina di cui al comma 1;
a) è vietata qualsiasi forma di cattura o di uccisione intenzionale di
animali prelevati nell'ambiente naturale;
b) sono vietate le molestie intenzionali alle dette specie, in
particolare durante i periodi di riproduzione, di dipendenza, di letargo
e di migrazione;
c) sono vietati la distruzione, il deterioramento o la rimozione
intenzionale dei siti di riproduzione, dei nidi o delle aree di riposo;
d) sono vietati la raccolta di uova nell'ambiente naturale ed il
possesso di uova, ancorché vuote;
e) sono vietati il possesso, il trasporto, il commercio o lo scambio
nonché l'offerta in vendita di esemplari, vivi o morti, delle specie (…)
prelevate nell'ambiente naturale. Tale divieto si estende parimenti a
tutti i prodotti ricavati dall'animale nonché a qualsivoglia altra merce
laddove dalla documentazione giustificativa, dall'imballaggio, da
un'etichetta o da qualsiasi altra circostanza emerga che si tratti di
parti o di prodotti dell'animale di cui trattasi;
f) è vietata la vendita di esemplari, vivi o morti, delle specie (...)
prelevati nell'ambiente naturale, così come il trasporto, la detenzione
ai fini della vendita e l'offerta in vendita di tali esemplari; tale
divieto si applica parimenti alle parti riconoscibili di tali animali e
ai prodotti ricavati dai medesimi.
3. Qualora interventi a fini agricoli o silvicoli minaccino le covate, i
titolari dei permessi di caccia possono spostarle o rimuoverle ai fini
della loro cova artificiale laddove non sussista altra possibilità di
salvataggio».
48 L'art. 104 della Sbg JagdG così recita:
«(...)
4. L'autorità può autorizzare altre deroghe ai divieti di cui all'art.
103, secondo comma, laddove ciò non metta in pericolo la popolazione
della specie selvatica interessata e non sussista alcun'altra soluzione
soddisfacente per raggiungere l'obiettivo voluto. Tali deroghe devono
essere rilasciate unicamente ai fini seguenti:
a) ai fini della protezione di altri animali o piante selvatiche e della
conservazione dei rispettivi habitat naturali;
b) ai fini della prevenzione di gravi danni alle coltivazioni, al
bestiame, alle foreste, alle acque ittiche, nonché, nel caso di
selvaggina di pelo, ad altre forme di proprietà;
c) ai fini della tutela della salute pubblica e della pubblica
sicurezza, ovvero, nel caso di selvaggina di pelo, anche per altre
ragioni imperative di rilevante interesse pubblico, in particolare di
ordine sociale o economico, o connesse a conseguenze positive per
l'ambiente;
d) ai fini della ricerca e dell'insegnamento;
e) ai fini dell'incremento della popolazione di tali specie o della
rilocalizzazione, nonché dell'allevamento a tal fine necessario;
f) ai fini della commercializzazione di un ridotto numero di animali (o
di parti di animali o di prodotti elaborati ricavati da tali animali) di
specie di selvaggina di piuma di cui sia autorizzata la cattura o
l'uccisione ai sensi del primo comma».
49 L'art. 34 della Sbg NSchG così dispone:
«1. Le autorità competenti in materia di protezione della natura possono
concedere, su domanda, deroghe ai divieti disposti (…). Tali deroghe
possono essere in tal caso (…) concesse unicamente per una delle
seguenti finalità:
(...)
2) La produzione di bevande;
(...)
3. Le deroghe ai sensi del primo comma possono essere concesse
unicamente quando la finalità dell'intervento non possa essere
realizzata in modo soddisfacente mediante altri strumenti e le
popolazioni animali o vegetali presenti nella zona non risentano di tale
intervento».
50 L'art. 1 del Sbg SchonzeitenVO così recita:
«Per le specie di selvaggina indicate in prosieguo, i periodi di riposo
biologico, ivi incluso il primo l'ultimo giorno, sono così fissati:
Specie di selvaggina Periodo di riposo biologico
(...)
Tetraone 1.6 - 30.4
Tetraone mezzano 16.6 - 30.4
Fagiano di monte 16.6 - 30.4
(...)
Beccaccia 1.1 - 28.2
16.4 - 30.9
(...)».
Il Land del Tirolo
51 Si tratta delle disposizioni seguenti: l'art. 1, n. 1, del
regolamento d'attuazione della legge del Tirolo sulla caccia [Zweite
Durchführungsverordnung zum Tiroler Jagdgesetz 1983, LGBl. (Tirol)
16/1995, in prosieguo: il «DurchfVO Tiroler JagdG»] e l'art. 4, terzo
comma, del regolamento del Tirolo sulla protezione della natura [Tiroler
Naturschutzverordnung 1997, LGBl. (Tirol) 95/1997, in prosieguo: il «Tiroler
NSchVO»].
52 L'art. 1 del DurchfVO Tiroler JagdG così dispone:
«1. Salvo disposizione contraria (...), le specie di selvaggina elencate
in prosieguo possono essere cacciate unicamente durante i periodi
indicati (periodi di caccia):
(...)
9) tetraone, unicamente negli anni dispari, nel periodo compreso tra il
1° maggio e il 15 maggio;
10) fagiano di monte, dal 10 maggio al 31 maggio;
(...)»
53 L'art. 4 del Tiroler NschVO così recita:
«(...)
2) È vietato:
a) molestare, perseguitare, catturare, detenere, detenere vivi o morti,
trasportare, offrire in vendita, vendere, acquistare o uccidere
volontariamente gli uccelli di specie protette;
(...)
3) Il divieto di cui al comma 2, lett. a, non concerne l'allontanamento
delle cornacchie, degli storni e dei merli dalle coltivazioni agricole e
silvicole nonché dai giardini privati».
Il Land del Vorarlberg
54 Si tratta dell'art. 27, primo comma, del regolamento del Vorarlberg
sulla caccia [Vorarlberger Jagdverordnung, LGBl. (Vorarlberg) 24/1995,
in prosieguo: il «Vlbg JagdVO»], che così dispone:
«1) Nei periodi elencati in prosieguo, ivi inclusi il primo e l'ultimo
giorno, possono essere cacciati:
(...)
c) il fagiano di monte 11.05 - 31.05
(...)».
Il Land di Vienna
55 Si tratta delle disposizioni seguenti: l'art. 69, primo comma, della
legge del Land di Vienna sulla caccia [Wiener Jagdgesetz, LGBl. (Wien)
6/1948, in prosieguo: la «Wiener JagdG»] e l'art. 1, primo comma, del
regolamento del Land di Vienna sui periodi di riposo biologico [Wiener
Schonzeitenverordnung, LGBl. (Wien) 26/1975, in prosieguo: il «Wiener
SchonzeitenVO»].
56 L'art. 69 della Wiener JagdG così dispone:
«1. I periodi di riposo biologico per le singole specie animali di cui è
consentita la caccia (...), saranno fissati mediante regolamento secondo
i principi di corretta gestione della caccia, tenuto conto delle
esigenze derivanti dalle tradizioni agricole, distinguendo eventualmente
in base all'età e del sesso degli animali. Durante il periodo di riposo
biologico, la selvaggina non può essere né cacciata, né catturata, né
uccisa. Nei periodi di riposo biologico sono parimenti inclusi il primo
e l'ultimo giorno.
(...)».
57 A termine dell'art. 1 del Wiener SchonzeitenVO:
«1) Gli animali di cui è consentita la caccia, elencati in prosieguo,
non possono essere cacciati, catturati, o uccisi nei periodi di riposo
biologico di seguito indicati:
(...)
12. beccaccia, dal 16 aprile al 15 ottobre;
(...)».
Fase precontenziosa del procedimento
58 Il 13 aprile 2000, la Commissione trasmetteva alla Repubblica
d'Austria una lettera di diffida concernente talune disposizioni
legislative e regolamentari dei Länder del detto Stato membro che, a
parere dell'Istituzione, non rispondevano alle esigenze di una corretta
e completa trasposizione della direttiva.
59 La Repubblica d'Austria rispondeva con lettera 26 luglio 2000, in cui
annunciava la modificazione di talune disposizioni, pur contestando,
tuttavia, la posizione della Commissione quanto alla corretta
trasposizione delle disposizioni della direttiva.
60 Il 17 ottobre 2003, la Commissione emanava un parere motivato,
invitando la Repubblica d'Austria ad adottare le misure necessarie per
conformarsi al parere medesimo entro il termine di due mesi. Da tale
parere emerge che la Commissione non ha reiterato taluni addebiti
inizialmente formulati.
61 Con lettera 23 dicembre 2003, la Repubblica d'Austria rispondeva al
detto parere facendo presente che erano previste altre modifiche
legislative e regolamentari nel senso indicato dalla Commissione,
insistendo tuttavia su taluni argomenti a sostegno della posizione
difesa nella comunicazione di risposta alla lettera di diffida.
62 Ciò premesso, la Commissione decideva di proporre il presente
ricorso.
Procedimento dinanzi alla Corte
63 Nel ricorso, la Commissione aveva formulato trentanove motivi di
inadempimento nei confronti della convenuta.
64 Nel controricorso, quest'ultima ha riconosciuto la fondatezza di
tredici di essi, ammettendo inoltre che altri due motivi erano
parzialmente fondati.
65 Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, la Commissione ha
desistito totalmente o parzialmente da vari motivi di inadempimento,
ritenendo che talune disposizioni della direttiva fossero state, medio
tempore, correttamente trasposte in taluni Länder.
66 L'oggetto del ricorso, come si presenta nella fase attuale del
procedimento, riguarda tuttavia la trasposizione delle stesse
disposizioni già indicate nel ricorso introduttivo del procedimento.
Sul ricorso
Sui motivi di inadempimento non contestati
Oggetto degli addebiti formulati dalla Commissione
- Violazione dell'art. 1, nn. 1 e 2, della direttiva in Carinzia, in
Bassa Austria ed in Stiria
67 Secondo la Commissione, dall'allegato 1 relativo all'art. 1 del
regolamento della Carinzia sulla protezione delle specie animali (Kärntner
Tierartenschutzverordnung, in prosieguo: il «KTaSchVO») emerge che la
cornacchia nera, la cornacchia grigia, la ghiandaia, la taccola, la
gazza, il passero domestico ed il piccione domestico non costituiscono
specie protette, pur trattandosi di uccelli selvatici. Orbene, la
protezione imposta dalla direttiva si dovrebbe estendere, in linea di
principio, a tutte le specie ornitologiche naturalmente viventi allo
stato selvatico sul territorio europeo degli Stati membri.
68 La Commissione rileva che, a termini dell'art. 3, quinto comma, del
regolamento della Bassa Austria in materia di protezione della flora e
della fauna selvatiche (Niederösterreichische Verordnung über den Schutz
wildwachsender Pflanzen und freilebender Tiere, in prosieguo: il «Nö
NSchVO»), sono interamente protette solamente le specie di uccelli
«indigene». Peraltro, cinque specie appartenenti a tale categoria, vale
a dire la cornacchia nera, la cornacchia grigia, la taccola, il passero
domestico ed il piccione domestico, risulterebbero escluse dal regime di
protezione istituito dalla direttiva.
69 La Commissione deduce che, a termini dell'art. 4 del regolamento
della Stiria sulla salvaguardia della natura (Steiermärkische
Naturschutzverordnung, in prosieguo: il «StmkNSchVO»), lo storno, il
passero domestico, il piccione domestico e il corvo imperiale, pur
trattandosi di specie indigene, risultano esclusi dalla protezione
istituita dalla direttiva nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31
gennaio.
- Violazione dell'art. 5 della direttiva in Carinzia, in Bassa Austria
ed in Stiria
70 La Commissione osserva che dall'allegato 1 del KTaSchVO emerge che la
cornacchia nera, la cornacchia grigia, la ghiandaia, la taccola, la
gazza, il passero domestico ed il piccione domestico non risultano
protetti nei termini imposti dalla direttiva.
71 La Commissione rileva che, a termini dell'art. 3, quinto comma, della
Nö NSchVO, sono protette solo le specie di uccelli «indigene». Inoltre
cinque delle dette specie, vale a dire la cornacchia nera, la cornacchia
grigia, la taccola, il passero domestico ed il piccione domestico,
risulterebbero escluse dal regime di protezione istituito dalla
direttiva. Il regime generale di protezione previsto dall'art. 18, commi
4 e 5, del Nö NSchVO non si applicherebbe peraltro a tali specie.
72 La Commissione deduce che l'art. 13 della legge della Stiria sulla
salvaguardia della natura (Steiermärkisches Naturschutzgesetz) prevede
l'adozione di regolamenti ai fini della protezione degli uccelli
ricompresi nella sfera di applicazione della direttiva. Orbene, non
sarebbe stato emanato alcun regolamento fondato su tale disposizione.
Inoltre, lo storno, il passero domestico, il piccione domestico ed il
corvo reale, pur trattandosi di specie indigene, risulterebbero protetti
solamente nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 30 giugno.
- Violazione dell'art. 7, n. 1, della direttiva in Bassa Austria
73 La Commissione rileva che dall'art. 3, quinto comma, nonché dall'art.
4, nn. 1 e 2, del Nö NSchVO emerge che la cornacchia nera, la cornacchia
grigia, la taccola ed il passero domestico sono totalmente esclusi dalla
protezione istituita dalla direttiva; ciò varrebbe parzialmente anche
per la ghiandaia e per la gazza. Orbene, tale disciplina risulterebbe in
contrasto con l'art. 7, n. 1, della direttiva, a termini del quale la
caccia è consentita solamente per le specie indicate nell'allegato II
della direttiva medesima.
Violazione dell'art. 7, n. 4, della direttiva in Stiria
74 La Commissione sottolinea che dal combinato disposto dell'art. 49,
primo comma, della legge della Stiria sulla caccia (Steiermärkisches
Jagdgesetz, in prosieguo: la «Stmk JagdG») e dell'art. 1, primo comma,
del regolamento della Stiria relativo ai periodi di caccia (Steiermärkische
Jagdzeitenverordnung) emerge che vi sono periodi di caccia incompatibili
con le disposizioni della direttiva con riguardo a talune specie, vale a
dire il tetraone (dal 1° al 31 maggio, invece che dal 1° ottobre al 28
febbraio), il fagiano di monte (dal 1° al 31 maggio, invece che dal 21
settembre al 31 marzo) e la beccaccia (dal 16 marzo al 15 aprile e dal
1° settembre al 31 dicembre, invece che dall'11 settembre al 19
febbraio).
Violazione dell'art. 9, nn. 1 e 2, della direttiva in Stiria
75 A parere della Commissione, l'art. 62, secondo comma, della Stmk
JagdG e l'art. 5, primo comma, del Stmk NSchVO non tengono conto delle
disposizioni dell'art. 9 della direttiva, poiché prevedono una deroga
generale al regime di protezione istituito dalla direttiva medesima per
quanto attiene alla rimozione dei nidi ed all'allontanamento delle aree
di riproduzione delle specie protette che si trovino in giardini ed
edifici privati.
76 La Repubblica d'Austria fa presente che sono attualmente in corso di
elaborazione le modifiche necessarie al fine di rendere tutti i
summenzionati strumenti giuridici nazionali conformi alle disposizioni
della direttiva.
Giudizio della Corte
77 Per quanto attiene all'addebito formulato dalla Commissione con
riguardo alla conformità all'art. 5 della direttiva del regime di
protezione del piccione domestico in Carinzia, si deve rilevare che, a
termini del punto 44 del ricorso, tale specie sarebbe ricompresa nelle
disposizioni della direttiva, laddove la specie medesima, ai sensi del
punto 47 del ricorso stesso, non farebbe parte degli uccelli selvatici.
78 Ne consegue quindi che il ricorso risulta contraddittorio al riguardo
e che esso non risponde pertanto ai requisiti postulati dall'art. 38, n.
1, lett. c), del regolamento di procedura. Il ricorso è quindi
irricevibile nella parte in cui verte sul regime di protezione del
piccione domestico in Carinzia.
79 Occorre inoltre rammentare che, secondo costante giurisprudenza, la
sussistenza di un inadempimento deve essere valutata alla luce della
situazione dello Stato membro esistente alla scadenza del termine
fissato nel parere motivato, e la Corte non può tenere conto dei
mutamenti legislativi o regolamentari successivamente intervenuti (v.,
in particolare, sentenze 30 maggio 2002, causa C‑323/01,
Commissione/Italia, Racc. pag. I‑4711, punto 8, nonché 27 ottobre 2005,
causa C‑23/05, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I‑9535, punto 9).
80 In considerazione della notificazione del parere motivato, avvenuta
il 17 ottobre 2003, e del termine fissato nel parere stesso, le
disposizioni nazionali interessate dovevano essere rese conformi alle
prescrizioni della direttiva entro e non oltre il 17 dicembre 2003.
81 Orbene, dalle osservazioni della Repubblica d'Austria sui detti
motivi di inadempimento emerge che lo Stato membro medesimo riconosce
che le misure necessarie ad una corretta trasposizione della direttiva
sotto i vari menzionati profili non sono state adottate entro il termine
fissato.
82 Il ricorso deve essere quindi considerato fondato per quanto attiene
i detti motivi di inadempimento, eccezion fatta per l'addebito relativo
al regime di protezione del piccione domestico in Carinzia, che è
irricevibile.
Sui motivi di inadempimento contestati
Violazione dell'art. 1, nn. 1 e 2, della direttiva nel Burgenland e in
Alta Austria
- Il Land del Burgenland
Argomenti delle parti
83 La Commissione rileva che, a termini dell'art. 16, primo comma, lett.
b), della Bgld NSchLPflG, tutte le specie di uccelli selvatici risultano
protette, ad eccezione dello storno, secondo le modalità indicate
all'art. 88a della Bgld JagdG. Orbene, lo storno costituirebbe una
specie da proteggere conformemente all'art. 1 della direttiva.
84 La Commissione ritiene parimenti che l'art. 88a, secondo comma, della
Bgld JagdG non subordini la misura regolamentare al rispetto dei
requisiti di deroga indicati all'art. 9 della direttiva.
85 La Repubblica d'Austria fa presente che lo storno non costituisce, in
linea di principio, una specie di cui è consentita la caccia nel
Burgenland. Tuttavia, tenuto conto dei considerevoli danni causati da
tale specie alle coltivazioni viticole, il legislatore del Land avrebbe
ritenuto necessario adottare disposizioni derogatorie ai sensi dell'art.
9, n. 1, lett. a), della direttiva. In tal senso, la caccia allo storno
sarebbe autorizzata solamente nel periodo compreso tra il 15 luglio e il
30 novembre.
86 A parere del detto Stato membro, la protezione delle coltivazioni
viticole, menzionata nell'art. 88a, primo comma, della Bgld JagdG,
risponde all'obiettivo della detta disposizione della direttiva.
Inoltre, il requisito secondo cui non deve sussistere alcun'altra
soluzione soddisfacente sarebbe soddisfatto nella specie, considerato
che colonie comprendenti sino a 50 000 storni invaderebbero ogni anno i
vigneti della regione e che gli strumenti di allontanamento
convenzionali si sarebbero rivelati insufficienti.
Giudizio della Corte
87 In limine si deve ricordare, da un lato, che la direttiva, come
emerge dal suo art. 1, mira alla conservazione di tutte le specie di
uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo
degli Stati membri e si prefigge la protezione, la gestione e la
regolazione di tali specie e, che dall'altro, l'efficace protezione
degli uccelli costituisce un problema ambientale tipicamente
transfrontaliero, che implica responsabilità comuni degli Stati membri
(v., in tal senso, sentenza 8 luglio 1987, causa 247/85,
Commissione/Belgio, Racc. pag. 3029, punto 6).
88 Conseguentemente, l'art. 1 della direttiva costituisce una
disposizione che non afferma un orientamento programmatico, bensì detta
una norma giuridica vincolante che deve essere trasposta negli
ordinamenti giuridici degli Stati membri.
89 A tal riguardo, la Corte ha precisato che la trasposizione nel
diritto nazionale delle norme comunitarie non implica necessariamente la
riproduzione formale e letterale delle disposizioni in una norma
espressa e specifica e che può essere sufficiente il contesto giuridico
generale, sempreché questo garantisca effettivamente la piena
applicazione della direttiva in modo sufficientemente chiaro e preciso
(v., in particolare, sentenza 27 aprile 1988, causa 252/85,
Commissione/Francia (Racc. pag. 2243, punto 5).
90 Per quanto attiene all'addebito formulato dalla Commissione, si deve
rilevare che la normativa del Burgenland sottrae totalmente lo storno,
specie ricompresa nella sfera dell'art. 1 della direttiva, dalla
protezione degli uccelli selvatici per il periodo intercorrente dal 15
luglio al 30 novembre.
91 Orbene, come osservato dall'avvocato generale al paragrafo 10 delle
conclusioni, a prescindere dalla questione se le disposizioni nazionali
controverse possano essere validamente adottate sulla base dell'art. 9,
n. 1, lett. a), terzo trattino, della direttiva, l'esclusione totale di
una determinata specie dal regime di protezione istituito dall'art. 1
della direttiva stessa, ancorché per un periodo limitato, quantunque
considerevole, è incompatibile con quest'ultima disposizione.
92 A tal riguardo, si deve aggiungere che, per quanto attiene alla
direttiva, l'accuratezza della trasposizione riveste importanza
particolare, tenuto conto che la gestione del patrimonio comune è
affidata, per il loro territorio, ai rispettivi Stati membri (v.,
sentenze 8 luglio 1987, causa 262/85, Commissione/Italia, Racc. pag.
3073, punto 9, e 7 dicembre 2000, causa C‑38/99, Commissione/Francia,
Racc. pag. I‑10941, punto 53).
93 Ne consegue che le disposizioni legislative del Burgenland oggetto
della presente censura della Commissione sono incompatibili con l'art.
1, nn. 1 e 2, della direttiva.
94 La censura della Commissione è quindi fondata.
- Il Land dell'Alta Austria
Argomenti delle parti
95 La Commissione rileva che l'art. 27, primo comma, della Oö NSchG
subordina la protezione degli animali selvatici, da un lato,
all'adozione di un regolamento d'attuazione e, dall'altro, alla
sussistenza di taluni requisiti. Orbene, l'art. 1 della direttiva
detterebbe un obbligo di protezione per tutte le specie di uccelli
selvatici. Inoltre, a termini dell'art. 5, secondo comma, dell'Oö
ArtenschutzVO, la gazza, la ghiandaia, la cornacchia nera e la
cornacchia grigia risulterebbero completamente escluse dal regime di
protezione previsto dalla detta disposizione.
96 La Repubblica d'Austria sottolinea che l'art. 27, secondo comma,
della Oö NSchG prevede un regime di protezione regolamentare della flora
e della fauna che terrebbe conto dei requisiti fissati dalla direttiva.
97 Il detto Stato membro aggiunge che la direttiva opera una distinzione
tra le specie indigene e le specie straniere, ricollegandovi conseguenze
giuridiche. In effetti, l'art. 11 della direttiva imporrebbe il
controllo dell'introduzione di specie straniere al fine di proteggere la
fauna e la flora locali.
Giudizio della Corte
98 Si deve anzitutto rammentare che, al punto 22 della sentenza 8 luglio
1987, Commissione/Belgio, cit. supra, la Corte ha rilevato che gli
effetti di protezione della direttiva devono essere garantiti con
riguardo a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato
selvatico nel territorio europeo di uno Stato membro.
99 Conseguentemente, le misure di protezione che gli Stati membri sono
tenuti ad adottare ai sensi dell'art. 1 della direttiva devono
riguardare parimenti gli uccelli selvatici il cui habitat naturale si
trovi non sul territorio del detto Stato, bensì su quello di uno o di
più Stati membri (v., in tal senso, sentenze 8 luglio 1987,
Commissione/Belgio cit. supra, punto 22, e 8 febbraio 1996, C‑149/94,
Vergy, Racc. pag. I‑299, punti 17 e 18).
100 Per quanto attiene all'addebito formulato dalla Commissione, si deve
rilevare che il regime di protezione istituito dall'art. 27, commi 1 e
2, della Oö NSchG, segnatamente la delega di attuazione concessa
all'autorità titolare del potere regolamentare, è caratterizzato da vari
requisiti relativi alle caratteristiche biologiche delle specie
interessate. Inoltre, l'art. 5, secondo comma, dell'Oö ArtenSchutzVO
esclude completamente talune specie dalla propria sfera di applicazione.
101 Quanto all'argomento della Repubblica d'Austria relativo all'art. 11
della direttiva, si deve osservare che tale disposizione si limita ad
istituire un obbligo specifico, per effetto del quale gli Stati membri
sono tenuti a vigilare affinché l'introduzione di specie di uccelli non
naturalmente viventi allo stato selvatico sul territorio europeo degli
Stati membri non pregiudichi la flora e la fauna locali.
102 Il detto articolo non può essere conseguentemente considerato quale
fondamento normativo che consenta di derogare agli obblighi di
protezione incombenti agli Stati membri ai sensi dell'art. 1 della
direttiva e che riguardano tutte le specie di uccelli naturalmente
viventi allo stato selvatico sul territorio europeo degli Stati membri,
vale a dire, per quanto attiene ai singoli Stati, sia le specie ivi
indigene sia quelle unicamente presenti in altri Stati membri.
103 Infatti, come emerge dal punto 15 della sentenza 27 aprile 1988,
causa 252/85, Commissione/Francia cit. sopra (Racc. pag. 2243, punto 15)
l'importanza di una protezione completa ed efficace degli uccelli
selvatici nell'ambito dell'intera Comunità, indipendentemente dal loro
luogo di soggiorno o dalla zona di passaggio, rende incompatibile con la
direttiva qualsiasi normativa nazionale che determini la protezione
degli uccelli selvatici in relazione alla fauna nazionale.
104 Ne consegue che l'art. 1, nn. 1 e 2, della direttiva non è stato
correttamente trasposto nell'Alta Austria.
105 L'addebito formulato dalla Commissione al riguardo deve essere
quindi ritenuto fondato.
Violazione dell'art. 5 della direttiva nel Burgenland, in Carinzia e in
Alta Austria
- Il Land del Burgenland
Argomenti delle parti
106 La Commissione sostiene che il regime relativo allo storno, di cui
all'art. 16, primo comma, lett. b), della Bgld NSchLPflG ed all'art. 88a
della Bgld JagdG non garantisca per tale specie una protezione conforme
all'art. 5 della direttiva, in ogni caso non durante tutto l'anno.
107 La Commissione deduce parimenti che, a termini dell'art. 6 del Bgld
ArtenschutzVO, le disposizioni di tale regolamento non rimettono in
discussione le attività di pesca e di caccia. Tale disposizione
consentirebbe quindi danneggiamenti intenzionali di nidi nonché delle
aree di riproduzione, di riposo e di svernamento delle specie protette.
108 La Repubblica d'Austria fa presente che il legislatore del Land ha
adottato disposizioni derogatorie in considerazione dei rilevanti danni
causati dalla specie di cui trattasi alle coltivazioni viticole.
109 Lo Stato membro medesimo deduce che la protezione di tale specie è
garantita in tutte le fasi dello sviluppo, ivi compresa quella
dell'uovo. Quanto all'art. 6 del Bgld ArtenschutzVO, l'ultimo periodo di
tale disposizione non potrebbe essere interpretato come istitutivo di
una deroga generale a favore delle attività di caccia e pesca.
Giudizio della Corte
110 Si deve rilevare, in limine, che il regime di protezione istituito
dall'art. 5 della direttiva si estende, a termini del primo periodo di
tale disposizione, a tutte le specie di uccelli di cui all'art. 1 della
direttiva stessa. Tale regime prevede, inter alia, il divieto di
uccidere, di catturare o di molestare intenzionalmente le specie di
uccelli protette.
111 Come già rilevato supra ai punti 90 e 91, il fatto che lo storno sia
stato completamente escluso, nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il
30 novembre, dal regime di protezione previsto dalla direttiva è
incompatibile con l'art. 1 della medesima.
112 Conseguentemente, gli interventi autorizzati dalle disposizioni di
cui al punto 106 della presente sentenza sono parimenti incompatibili
con i divieti dettati dall'art. 5 della direttiva.
113 Per quanto attiene alla deroga fatta valere dalla Repubblica
d'Austria, è vero che la prevenzione di danni alle coltivazioni viticole
è, in linea di principio, idonea a consentire l'adozione di misure
derogatorie, ai sensi dell'art. 9, n. 1, lett. a), terzo trattino, della
direttiva.
114 Tuttavia, quest'ultima disposizione non può costituire il fondamento
normativo affinché una specie possa essere completamente sottratta,
ancorché per un periodo limitato di tempo, al regime di protezione
istituito dalla direttiva.
115 Infatti, sottrarre completamente una specie di uccelli al regime di
protezione istituito dalla direttiva, ancorché per un periodo di tempo
limitato, rischia di mettere in pericolo l'esistenza stessa di tale
specie. Gli Stati membri sono quindi autorizzati a prevedere deroghe al
regime di protezione degli uccelli selvatici solamente nel rispetto dei
requisiti indicati all'art. 9, n. 2, della direttiva.
116 Quanto alla protezione dei nidi nonché delle aree di riproduzione,
di riposo e di svernamento, si deve rammentare che gli oggetti e gli
spazi interessati ricadono nella sfera di applicazione del regime di
protezione istituito dall'art. 5 della direttiva, in particolare alle
lett. b)-d) del medesimo.
117 Per quanto attiene alla normativa controversa, si deve rilevare che,
a termini dell'art. 16, quarto comma, della Bgld NSchLPflG, è vietato
cacciare, molestare, catturare, trasportare, mantenere in cattività,
ferire, uccidere, detenere o prelevare animali protetti.
118 Va tuttavia osservato che, ai sensi dell'art. 16, secondo comma,
lett. d), della legge medesima, viene delegata ad un regolamento di
attuazione l'indicazione delle specie per le quali è vietato rimuovere,
danneggiare o distruggere i nidi nonché i siti di parata nuziale, di
riproduzione, di riposo e di svernamento.
119 Orbene, si deve necessariamente rilevare che, come sottolineato
dall'avvocato generale al paragrafo 26 delle conclusioni, per effetto
del combinato disposto del secondo e del quarto comma dell'art. 16 della
Bgld NSchPflG si viene a creare una lacuna nella protezione di talune
specie, ragione per cui tali disposizioni devono essere ritenute
incompatibili con l'art. 5 della direttiva.
120 Va aggiunto che le disposizioni del Bgld ArtenschutzVO non pongono
rimedio a tale difetto di trasposizione. Infatti, i divieti dettati
all'art. 2 del detto regolamento riguardano unicamente i siti di
nidificazione, di riproduzione, di riposo e di svernamento di un ridotto
numero di specie, e non quelli di tutte le specie protette.
121 Inoltre, ai sensi dell'art. 6 del detto regolamento, le misure di
protezione dal medesimo istituite non si applicano alle attività di
caccia e di pesca.
122 Orbene, tali attività sono idonee a pregiudicare gli spazi e gli
oggetti protetti indicati all'art. 5, lett. b)-d), della direttiva.
123 Considerato che Repubblica d'Austria non ha dedotto alcun argomento
idoneo a giustificare il regime normativo di cui trattasi,
l'inadempimento deve essere considerato dimostrato.
124 L'addebito relativo alla violazione dell'art. 5 della direttiva è
conseguentemente fondato con riguardo a tutte le disposizioni
controverse del Burgenland.
- Il Land della Carinzia
Argomenti delle parti
125 La Commissione sottolinea che l'art. 68, primo comma, della
KrntJagdG non traspone i divieti dettati dall'art. 5, lett. a) ed e),
della direttiva. Infatti, il detto art. 68, primo comma, si limiterebbe
a prevedere divieti relativi ai nidi ed alle aree di riproduzione.
Peraltro, nemmeno l'art. 51, comma 4a, della KrntJagdG garantirebbe la
trasposizione delle menzionate disposizioni della direttiva.
126 La Repubblica d'Austria afferma che il complesso delle disposizioni
legislative applicabili in Carinzia garantisce il divieto di molestare i
siti di riproduzione della selvaggina di piuma. Sarebbe parimenti
vietato distruggere i nidi e le covate di tali specie ovvero raccogliere
uova senza autorizzazione.
Giudizio della Corte
127 Si deve rilevare che l'art. 68, primo comma, della KrntJagdG,
ancorché preveda misure di protezione relative ai nidi, alle covate,
alle uova e ai siti di riproduzione della selvaggina di piuma, non
contiene tuttavia alcuna disposizione in merito all'obbligo di vigilanza
affinché gli uccelli indicati dall'art. l della direttiva non vengano né
uccisi, né catturati, né detenuti come imposto dall'art. 5, lett. a) ed
e), della direttiva.
128 Si deve parimenti osservare che l'art. 51, comma 4a, della KrntJagdG
non garantisce neppure la trasposizione di tali disposizioni della
direttiva, limitandosi a prevedere una serie di eccezioni alla
protezione generale risultante dal divieto di esercizio della caccia
enunciato al primo comma del medesimo articolo.
129 Si deve necessariamente rilevare che i divieti dettati dall'art. 5,
lett. a) ed e) della direttiva, vale a dire i divieti di uccidere,
catturare o detenere uccelli protetti, non trovano riscontro nelle
disposizioni nazionali indicate supra al punto 125.
130 L'addebito formulato dalla Commissione al riguardo deve essere
quindi ritenuto fondato.
- Il Land dell'Alta Austria
Argomenti delle parti
131 La Commissione ritiene che l'art. 27, primo comma, della Oö NSchG
contenga misure di natura programmatica, limitate alle specie indigene.
Infatti, la delega regolamentare ivi prevista indicherebbe,
segnatamente, quale requisito di protezione che la specie interessata
sia rara nel paesaggio locale, che la sua popolazione sia minacciata o
che la sua conservazione rivesta interesse pubblico.
132 La Commissione aggiunge che, a termini dell'art. 5, punto 2, dell'Oö
ArtenschutzVO, la gazza, la ghiandaia, la cornacchia nera e la
cornacchia grigia risultano totalmente escluse dal regime di protezione
ivi previsto.
133 La Repubblica d'Austria sottolinea che l'art. 27, secondo comma,
della Oö NSchG prevede la protezione di piante e di animali mediante
regolamento, in considerazione, segnatamente, degli artt. 5-7 e 9 della
direttiva. Tale obiettivo del legislatore non verrebbe minimamente
relativizzato per effetto del rinvio all'art. 27, primo comma, della Oö
NSchG.
134 Il detto Stato membro aggiunge che la direttiva opera una
distinzione tra specie indigene e specie straniere, ricollegandovi
conseguenze giuridiche. Infatti, l'art. 11 della direttiva imporrebbe il
controllo dell'introduzione di specie straniere al fine di proteggere la
fauna e la flora locali.
Giudizio della Corte
135 Si deve anzitutto rilevare che, come risulta dal punto 110 della
presente sentenza, la sfera di applicazione dell'art. 5 della direttiva
comprende tutte le specie indicate all'art. 1 della medesima.
Conseguentemente, l'esclusione della gazza, della ghiandaia, della
cornacchia nera e della cornacchia grigia dal regime di protezione delle
specie vigente in Alta Austria non è conforme alla direttiva.
136 Peraltro, il fatto di limitare il numero delle specie protette in
relazione a taluni requisiti attinenti alle caratteristiche biologiche e
a considerazioni di interesse pubblico è parimenti incompatibile con la
direttiva.
137 L'argomento della Repubblica d'Austria, secondo cui l'autorità
titolare del potere regolamentare deve agire in modo conforme alla
direttiva, non è idoneo ad incidere su tale conclusione. Infatti, è
sufficiente rilevare che l'esecuzione conforme, da parte della detta
autorità, delle disposizioni di una direttiva non può, di per sé,
presentare la chiarezza e la precisione richieste per garantire
l'esigenza della certezza del diritto (v., in tal senso, sentenze 19
settembre 1996, causa C‑236/95, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑4459,
punto 13, e 10 maggio 2001, causa C‑144/99, Commissione/Paesi Bassi,
Racc. pag. I‑3541, punto 21).
138 Parimenti, l'argomento addotto dallo Stato membro medesimo,
concernente l'art. 11 della direttiva, non può trovare accoglimento.
Infatti, come emerge dai punti 101 e 102 della presente sentenza, tale
articolo non può essere considerato come istitutivo di un fondamento
normativo che consenta di derogare agli obblighi di protezione
incombenti agli Stati membri in virtù dell'art. 1 della direttiva.
139 Conseguentemente, l'addebito relativo alla violazione dell'art. 5
della direttiva in Alta Austria deve essere ritenuto fondato.
Violazione dell'art. 6, n. 1, della direttiva in Alta Austria
- Argomenti delle parti
140 La Commissione deduce che, a termini dell'art. 5, secondo comma,
dell'Oö ArtenschutzVO, la gazza, la cornacchia nera e la cornacchia
grigia sono escluse dal regime di protezione istituito dall'art. 6, n.
1, della direttiva.
141 La Repubblica d'Austria fa presente che le dette specie sono state
omesse dall'elenco degli uccelli di cui è consentita la caccia in
Austria in base all'allegato II della direttiva, benché gli esperti
concordino sulla pertinenza dell'inclusione per l'Austria di tali specie
nel detto allegato.
- Giudizio della Corte
142 Si deve rammentare che l'art. 6, n. 1, della direttiva prevede che
gli Stati membri vietino, per tutte le specie di uccelli indicate
all'art. 1 della direttiva stessa, la vendita, il trasporto per la
vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita di
uccelli vivi e di uccelli morti.
143 Quanto all'addebito formulato al riguardo dalla Commissione, si deve
rilevare che il fatto di escludere le specie menzionate dalla sfera di
applicazione dell'art. 5, secondo comma, dell'Oö ArtenschutzVO consente
talune attività di commercializzazione di uccelli vietate dall'art. 6,
n. 1, della direttiva.
144 Ciò premesso, l'argomento della Repubblica d'Austria circa la
pertinenza dell'allegato II della direttiva in ordine all'addebito
formulato dalla Commissione è inoperante.
145 Infatti, il detto elenco si riferisce alle disposizioni dell'art. 7
della direttiva, riguardante la situazione delle specie che possono
costituire oggetto di attività venatoria, e non al regime di protezione
istituito dall'art. 6, n. 1, della direttiva.
146 Conseguentemente, a prescindere dal regime venatorio applicabile,
gli Stati membri sono tenuti a garantire la trasposizione dei divieti di
commercializzazione dettati da quest'ultima disposizione.
147 Orbene, dalle suesposte considerazioni emerge che tali divieti non
sono stati attuati nell'Alta Austria con riguardo alle tre specie di
uccelli sopra menzionate.
148 Per quanto attiene a tale addebito, il ricorso deve essere
conseguentemente accolto.
Violazione dell'art. 7, n. 1, della direttiva in Carinzia e in Alta
Austria
- Il Land della Carinzia
Argomenti delle parti
149 La Commissione sostiene che, a termini dell'art. 9, secondo comma,
del KrntJagdVO, la cornacchia nera, la ghiandaia e la gazza possono
essere cacciate nel periodo intercorrente dal 1° luglio al 15 marzo.
Orbene, tale regime sarebbe incompatibile con le prescrizioni dettate
dalla direttiva in materia di caccia.
150 La Repubblica d'Austria sottolinea che, nell'allegato II, parte 2,
della direttiva, il legislatore comunitario ha omesso di includere i
corvìdi nell'elenco delle specie di cui è consentita la caccia sul
territorio della Repubblica d'Austria.
- Giudizio della Corte
151 Si deve rammentare che, a termini dell'art. 7, nn. 1 e 3, della
direttiva, le specie elencate nell'allegato II, parte 2, della stessa
possono essere oggetto di atti di caccia negli Stati membri per i quali
esse sono menzionate nel quadro delle rispettive legislazioni nazionali.
152 Orbene, è pacifico che le specie contestate dalla Commissione non
fanno parte delle specie di uccelli di cui è consentita la caccia in
Austria ai sensi della parte 2 del detto allegato.
153 Conseguentemente, l'istituzione di una stagione di caccia per le
dette specie è incompatibile con l'art. 7, n. 1, della direttiva.
154 Si deve aggiungere che l'argomento, dedotto dalla Repubblica
d'Austria, relativo alla pretesa omissione del legislatore comunitario
quanto al contenuto dell'allegato II, parte 2, della direttiva e il
fatto che la Repubblica d'Austria cerchi di ottenere che le specie de
quibus vengano inserite nell'elenco delle specie di cui è consentita la
caccia sul proprio territorio sono irrilevanti ai fini della valutazione
della fondatezza dell'addebito formulato dalla Commissione.
155 Ne consegue che l'art. 7, n. 1, della direttiva non è stato
correttamente trasposto in Carinzia.
156 Quanto a tale addebito, il ricorso della Commissione deve essere
quindi accolto.
- Il Land dell'Alta Austria
Argomenti delle parti
157 La Commissione osserva che, a termini dell'art. 5, secondo comma,
dell'Oö ArtenschutzVO, la gazza, la ghiandaia, la cornacchia nera e la
cornacchia grigia non figurano tra le specie che devono essere protette.
Orbene, tale regime costituirebbe una deroga all'art. 7, n. 1, della
direttiva, a termini del quale unicamente le specie elencate
nell'allegato II, parte 2, della medesima possono costituire oggetto di
attività venatoria in Austria.
158 La Repubblica d'Austria rinvia all'argomento dedotto con riguardo
all'addebito formulato in ordine alla trasposizione della stessa
disposizione della direttiva in Carinzia (v. punto 150 della presente
sentenza).
159 Il detto Stato membro fa parimenti valere che, in ogni caso, la
detta normativa viene applicata in modo conforme alla direttiva.
Giudizio della Corte
160 Per quanto attiene alla fondatezza dell'addebito formulato dalla
Commissione si deve rinviare al punto 154 della presente sentenza,
concernente la pertinenza dell'allegato II, parte 2, della direttiva ai
fini dell'applicazione dell'art. 7, n. 1, della direttiva medesima in
Austria.
161 Ne deriva che l'art. 5, secondo comma, dell'Oö ArtenschutzVO deve
essere considerato incompatibile con la menzionata disposizione della
direttiva.
162 Per quanto attiene all'argomento dedotto dalla Repubblica d'Austria,
relativo all'attuazione della normativa in senso conforme alla
direttiva, è sufficiente rammentare che non si può ritenere che semplici
prassi amministrative, per natura modificabili a discrezione
dell'amministrazione e prive di adeguata pubblicità, costituiscano
valido adempimento degli obblighi che incombono agli Stati membri nel
contesto della trasposizione di una direttiva (v., in tal senso,
sentenze 13 marzo 1997, causa C‑197/96, Commissione/Francia, Racc. pag.
I‑1489, punto 14; 7 marzo 2002, causa C‑145/99, Commissione/Italia,
Racc. pag. I‑2235, punto 30, nonché 10 marzo 2005, causa C‑33/03,
Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I‑1865, punto 25).
163 L'addebito formulato dalla Commissione al riguardo deve essere
conseguentemente considerato fondato.
Violazione dell'art. 7, n. 4, della direttiva nel Burgenland, in
Carinzia, in Bassa Austria, in Alta Austria, nel Land di Salisburgo, nel
Tirolo, nel Vorarlberg e nel Land di Vienna
- Il Land del Burgenland
Argomenti delle parti
164 La Commissione deduce che, a termini dell'art. 88b, secondo comma,
della Bgld JagdG, la beccaccia può essere cacciata nel periodo compreso
tra il 1° marzo ed il 15 aprile, secondo il metodo della cacciala
crepuscolo, al passaggio di primavera. Inoltre, i periodi di protezione
fissati all'art. 76 del Bgld JagdVO derogherebbero alle esigenze dettate
dall'art. 7, n. 4, della direttiva per quanto attiene al colombaccio
(protetto dal 16 aprile al 30 giugno, laddove, secondo la Commissione,
la protezione dovrebbe estendersi dal 1° febbraio al 31 agosto), alla
tortora dal collare orientale (protetta dal 16 aprile al 30 giugno,
invece che dal 1° marzo al 20 ottobre), alla tortora (protetta dal 1°
novembre al 30 giugno, invece che dall'11 aprile al 31 agosto) e alla
beccaccia (protetta dal 1° gennaio al 28 febbraio e dal 16 aprile al 30
settembre, invece che dal 20 febbraio al 10 settembre).
165 La Repubblica d'Austria osserva che i periodi di protezione fissati
dall'art. 76 del Bgld JagdVO tengono conto delle condizioni climatiche
di tale regione. Peraltro, per effetto della caccia selettiva praticata
nel Burgenland, le femmine, in particolare della specie beccaccia, non
risulterebbero molestate in nessuna fase del periodo di riproduzione.
Inoltre, i periodi di protezione previsti terrebbero conto dei requisiti
di deroga indicati all'art. 9 della direttiva. Infine, considerato che
unicamente i maschi di tale specie potrebbero essere cacciati, si
tratterebbe di una misura di intervento conforme al detto art. 9.
Giudizio della Corte
166 Si deve rilevare che nel ricorso la Commissione ha presentato
calendari di caccia riguardanti la beccaccia, il colombaccio, la tortora
dal collare orientale e la tortora che differiscono in misura
considerevole dai calendari di caccia stabiliti dalle disposizioni
nazionali indicate al punto 164 della presente sentenza.
167 Infatti, tali calendari divergono non solo per quanto riguarda la
durata totale dei periodi di protezione, bensì anche con riguardo al
dies a quo e al dies ad quem dei periodi medesimi.
168 Al fine di poter valutare la fondatezza dell'addebito formulato
dalla Commissione, si deve rilevare che i periodi di protezione da
rispettare in virtù dell'art. 7, n. 4, della direttiva devono essere
fissati tenendo conto degli elementi scientifici che fanno testo nel
settore dell'avifauna (v., segnatamente, sentenza 17 gennaio 1991, causa
C‑157/89, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑57, punti 15, 19 e 24).
169 Orbene, il ricorso non contiene alcun elemento di tal genere idoneo
ad avvalorare la pertinenza dei periodi indicati dalla Commissione con
riguardo ai parametri di riferimento enunciati all'art. 7, n. 4, della
direttiva, quali i principi di una saggia utilizzazione e di una
regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli
interessate.
170 Si deve aggiungere che la deduzione di elementi scientifici di tal
genere era tanto più necessaria in quanto la Repubblica d'Austria ha
fatto presente che i periodi di caccia sono stati fissati nel Burgenland
in considerazione delle particolari condizioni climatiche di tale
regione.
171 Ciò premesso, spettava alla Commissione fornire indicazioni
scientifiche adeguate al fine di dimostrare l'incompatibilità dei regimi
di caccia contestati con l'art. 7, n. 4, della direttiva.
172 In assenza di tali indicazioni, il ricorso deve essere respinto al
riguardo.
- Il Land della Carinzia
Argomenti delle parti
173 La Commissione, afferma, in primo luogo, che l'art. 9, secondo
comma, del KrntJagdVO fissa, per talune specie, periodi di caccia che si
collocano nelle varie fasi di riproduzione e di dipendenza, senza che
sussistano sufficienti riferimenti alle condizioni di deroga previste
dall'art. 9 della direttiva. Le specie interessate sarebbero il tetraone
(la cui caccia è autorizzata dal 10 al 31 maggio, laddove, secondo la
Commissione, dovrebbe essere autorizzata dal 1° ottobre al 28 febbraio),
il fagiano di monte (la cui caccia è autorizzata dal 10 al 31 maggio,
incede che dal 21 settembre al 31 marzo), la beccaccia (di cui è
autorizzata la caccia dal 1° settembre al 31 dicembre e dal 16 marzo al
10 aprile, invece che dall'11 settembre al 19 febbraio), la folaga (di
cui è autorizzata la caccia dal 16 agosto al 31 gennaio, invece che dal
21 settembre al 10 marzo), il colombaccio (di cui la caccia è
autorizzata dal 1° agosto al 31 dicembre e dal 16 marzo al 10 aprile,
invece che dal 1° settembre al 31 gennaio) e la tortora dal collare
orientale (di cui la caccia è autorizzata dal 1° agosto al 31 dicembre e
dal 16 marzo al 10 aprile, invece che dal 21 ottobre al 20 febbraio).
174 Per quanto attiene, in particolare, alla caccia in primavera, la
Commissione rileva in secondo luogo che i periodi di caccia
summenzionati comprendono la fase di parata nuziale del tetraone, del
fagiano di monte e della beccaccia.
175 La Commissione deduce al riguardo che non è possibile distinguere
tra la detta fase, da un lato, e il periodo di nidificazione, di
riproduzione e di dipendenza dall'altro. Conseguentemente, la
disposizione nazionale di cui al punto 173 della presente sentenza
sarebbe contraria all'art. 7, n. 4, della direttiva.
176 La Commissione sottolinea che la fase di parata nuziale rappresenta
parte del periodo di nidificazione, di riproduzione e di dipendenza. La
circostanza che tale fase sia anteriore alla riproduzione propriamente
detta non può produrre l'effetto di escludere tale fase, per le specie
interessate, dalla sfera di applicazione dell'art. 7, n. 4, della
direttiva.
177 La Commissione sostiene, in terzo luogo, che l'art. 3 della
KrntJagdG, che disciplina i criteri di autorizzazione relativi ai piani
di caccia, non operi alcun riferimento ai requisiti e ai criteri di
deroga indicati all'art. 9 della direttiva.
178 La Repubblica d'Austria riconosce, anzitutto, che i periodi di
caccia stabiliti in Carinzia non sono conformi alla direttiva per quanto
concerne la folaga, il colombaccio e la tortora dal collare orientale.
179 Il detto Stato membro ritiene, per contro, che la caccia dei maschi
delle specie tetraone, fagiano di monte e beccaccia sui siti di parata
nuziale sia estranea al periodo di nidificazione, di riproduzione, di
cova e di dipendenza. Infatti, la riproduzione di tali specie si
effettuerebbe in un luogo diverso rispetto ai siti di parata nuziale.
Inoltre, una serie di disposizioni restrittive garantirebbe che venga
abbattuto solamente un ridotto numero di maschi e che venga assicurata
la protezione delle femmine durante il periodo di cova.
180 Il detto Stato membro sottolinea che il regime venatorio introdotto
dall'art. 51, secondo comma, della KrntJagdG risponde alle esigenze di
protezione postulate dall'art. 7, n. 4, della direttiva. I periodi di
caccia sarebbero infatti fissati in modo tale da consentire una caccia
selettiva della selvaggina di piuma, in quantitativi ridotti e sotto
stretta sorveglianza, laddove non sussistano altre soluzioni
soddisfacenti e tale caccia non nuoccia al mantenimento delle
popolazioni interessate.
181 La Repubblica d'Austria precisa che il tetraone, il fagiano di monte
e la beccaccia ricadono in una pianificazione degli abbattimenti
conforme alla direttiva. Infatti, la caccia di tali specie sarebbe
autorizzata sulla base di un censimento preciso della popolazione per
ogni singola zona di caccia e l'abbattimento di esemplari sarebbe
autorizzato individualmente. Inoltre, tali autorizzazioni verrebbero
accordate mediante decisione amministrativa ai titolari di un permesso
di caccia.
182 Il detto Stato membro fa parimenti presente che, per effetto di
disposizioni restrittive relative alla sorveglianza delle popolazioni,
al numero di abbattimenti individuali ed ai periodi di caccia, verrebbe
abbattuto solamente un ridotto numero di maschi delle specie di cui
trattasi.
183 Lo Stato membro medesimo sottolinea, infine, che un divieto generale
di caccia per le dette specie durante la fase di parata nuziale
produrrebbe la conseguenza che i cacciatori perderebbero interesse per
tali specie di selvaggina di piuma ed abbandonerebbero gli sforzi di
preservazione dell'habitat di tali specie. Ciò si ripercuoterebbe
immediatamente sulla popolazione delle dette specie, che necessitano di
un habitat specifico, vale a dire pascoli forestali, che si sono
considerevolmente rarefatti.
Giudizio della Corte
184 Atteso che la convenuta ha riconosciuto l'incompatibilità dei
periodi di caccia fissati in Carinzia per quanto attiene alla folaga, al
colombaccio ed alla tortora dal collare orientale, la censura deve
essere ritenuta fondata con riguardo a tali specie.
185 Quanto alla beccaccia, si deve osservare che la caccia è autorizzata
non solo dalla fine dell'estate sino all'inizio dell'inverno, vale a
dire dal 1° settembre al 31 dicembre, bensì parimenti dalla fine
dell'inverno sino all'inizio della primavera, vale a dire dal 16 marzo
al 10 aprile. La caccia per tale specie resta dunque aperta per un
periodo di quasi cinque mesi.
186 Orbene, non può in nessun caso ritenersi che un regime di caccia
così esteso nel tempo possa ricadere nella sfera di applicazione
dell'art. 9 della direttiva.
187 Infatti, un siffatto regime di caccia è incompatibile, in
considerazione della sua natura e della sua portata, con le finalità di
protezione perseguite dalla direttiva.
188 Atteso che la convenuta non ha dedotto alcun motivo di deroga ai
sensi del menzionato art. 9 che sia idoneo a giustificare il regime
venatorio di cui trattasi, l'inadempimento deve essere considerato
parimenti dimostrato al riguardo.
189 Per contro, per il tetraone ed il fagiano di monte, la normativa di
cui trattasi prevede unicamente un periodo di caccia in primavera.
190 Tale periodo corrisponde tuttavia parzialmente alla fase di parata
nuziale delle specie interessate.
191 Occorre quindi accertare se tale fase sia ricompresa nei divieti
sanciti dall'art. 7, n. 4, della direttiva.
192 A tal riguardo, si deve osservare che il regime di protezione
istituito da tale disposizione è definito in termini ampi, con
riferimento alle specificità biologiche delle specie interessate, atteso
che fa riferimento, oltre al periodo di nidificazione, alle singole fasi
di riproduzione e di dipendenza.
193 Infatti, solamente una siffatta impostazione risponde all'obiettivo
dell'art. 7, n. 4, della direttiva, che, come la Corte ha già avuto modo
di affermare, consiste nel garantire un regime completo di protezione
durante i periodi in cui la sopravvivenza degli uccelli selvatici è
particolarmente minacciata (v. sentenze 17 gennaio 1991,
Commissione/Italia, cit. supra, punto 14, e 19 gennaio 1994, causa
C‑435/92, Association pour la protection des animaux sauvages e a.,
Racc. pag. I‑67, punto 9). Tale giurisprudenza riflette infatti il
rilievo che ogni intervento nel corso dei periodi inerenti alla
riproduzione degli uccelli può incidere negativamente sulla medesima
anche quando sia interessata solo parte della loro popolazione.
194 Ciò vale parimenti per la fase di parata nuziale, durante la quale
le specie interessate sono particolarmente esposte e vulnerabili.
195 Si deve quindi necessariamente concludere che tale fase fa parte del
periodo durante il quale l'art. 7, n. 4, della direttiva vieta, in linea
di principio, qualsiasi attività venatoria.
196 Quanto alla questione se le deroghe indicate all'art. 9 della
direttiva possano applicarsi a situazioni caratterizzate dalle
particolari esigenze di protezione sancite dall'art. 7, n. 4 della
direttiva medesima, si deve rammentare che la Corte ha già avuto modo di
affermare, nella sentenza 16 ottobre 2003, causa C‑182/02, Ligue pour la
protection des oiseaux sauvages e a. (Racc. pag. I‑12105, punto 9), che
l'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva ammette la possibilità di
autorizzare, nel rispetto degli altri requisiti indicati dal medesimo
art. 9, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di
determinati uccelli durante i periodi indicati all'art. 7, n. 4, della
direttiva medesima, durante i quali la sopravvivenza degli uccelli
selvatici è particolarmente minacciata.
197 Conseguentemente, la caccia agli uccelli selvatici praticata a fini
ricreativi durante i periodi indicati dall'art. 7, n. 4, della direttiva
può costituire, sempre che ricorrano i requisiti indicati all'art. 9, n.
2, della direttiva medesima, un «impiego misurato» ai sensi dell'art. 9,
n. 1, lett. c), della direttiva (v., in tal senso, la sentenza Ligue
pour la protection des oiseaux e a., cit. supra, punto 11).
198 Tuttavia, l'onere della prova quanto al rispetto di tali requisiti
per ogni singola deroga spetta all'autorità nazionale che ne prende la
decisione (v., in tal senso, sentenze 15 dicembre 2005, causa C‑344/03,
Commissione/Finlandia, Racc. pag. I‑11033, punti 39 e 60, nonché 8
giugno 2006, causa C‑60/05, WWF Italia e a., Racc. pag. I‑5083, punto
34).
199 Per quanto attiene all'accertamento se il regime venatorio di cui
all'art. 51, secondo comma, della KrntJagdG sia conforme all'art. 9, n.
1, lett. c) della direttiva, con particolare riferimento all'esigenza
che gli abbattimenti derogatori siano limitati a «piccole quantità», si
deve ricordare che gli Stati membri, nell'adozione delle misure di
trasposizione di quest'ultima disposizione, devono garantire che, in
tutti i casi di applicazione della deroga ivi prevista e per tutte le
specie protette, gli abbattimenti autorizzati non superino un tetto - da
determinarsi in base a dati scientifici rigorosi - conforme alla
limitazione dei detti abbattimenti a piccoli quantitativi (v., sentenza
WWF Italia e a., cit. supra, punto 29).
200 A tal riguardo, se è pur vero che, come afferma la convenuta, la
caccia al tetraone e al fagiano di monte è soggetta ad una
pianificazione generale degli abbattimenti, la disposizione nazionale di
cui trattasi non precisa tuttavia in cosa consista, in tale contesto, la
nozione di «piccole quantità» ai sensi dell'art. 9, n. 1, lett. c),
della direttiva.
201 Orbene, una trasposizione della direttiva conforme al diritto
comunitario implica che le autorità competenti ad autorizzare
abbattimenti in deroga di uccelli di una determinata specie devono
potersi fondare su indici sufficientemente precisi quanto ai
quantitativi massimi da rispettare (v., in tal senso, la sentenza WWF
Italia e a., cit. supra, punto 36).
202 Conseguentemente, il regime venatorio di cui all'art. 51, primo
comma, della KrntJagdG non è conforme all'art. 9, n. 1, lett. c), della
direttiva.
203 Si deve aggiungere che la Repubblica d'Austria ha ammesso che le
specie di cui trattasi sono parimenti presenti sul territorio
interessato in autunno ed in inverno, precisando tuttavia che la caccia
durante tale periodo dell'anno si svolge in condizioni meno favorevoli.
Orbene, tale circostanza è priva di pertinenza con riguardo al contesto
normativo di protezione istituito dalla direttiva.
204 Ciò premesso, l'art. 51, primo comma, della KrntJagdG non è neppure
conforme alla parte introduttiva dell'art. 9, n. 1, della direttiva, che
assoggetta la concessione di deroghe alle disposizioni di protezione
degli uccelli all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti (v., in tal
senso, sentenza 9 giugno 2005, causa C‑135/04, Commissione/Spagna, Racc.
pag. I-5261, punto 19).
205 Infine, quanto all'argomento dedotto dalla Repubblica d'Austria in
ordine alla necessità di autorizzare la caccia al tetraone e al fagiano
di monte affinché i cacciatori ne preservino e ne mantengano l'habitat,
si deve osservare che, se è pur vero che la protezione della flora
figura tra i motivi di deroga indicati all'art. 9, n. 1, lett. a),
quarto trattino, della direttiva, va tuttavia rilevato che la protezione
di tale habitat può essere garantita indipendentemente dalla caccia (v.,
in tal senso, Commissione/Finlandia, cit. supra, punti 35 e 40).
206 D'altronde, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 61
delle sue conclusioni, gli Stati membri sono tenuti ad attuare tale
protezione per effetto dell'art. 4 della direttiva, e ciò sia
all'interno sia all'esterno delle zone di protezione speciale degli
uccelli.
207 L'argomento della Repubblica d'Austria deve essere quindi respinto
in toto.
208 Si deve quindi necessariamente rilevare che la normativa del Land
della Carinzia in materia di caccia non risulta conforme alla direttiva
per quanto attiene a tutte le specie cui fa riferimento la presente
censura.
209 Il ricorso della Commissione deve essere quindi considerato fondato
al riguardo.
- Il Land della Bassa Austria
Argomenti delle parti
210 La Commissione deduce che l'art. 22 del Nö JagdVO fissa periodi di
caccia per talune specie che ricomprendono il periodo di nidificazione o
le fasi di riproduzione e di dipendenza delle specie de quibus. Si
tratterebbe del tetraone (di cui è consentita la caccia dal 1° al 31
maggio degli anni pari, laddove, secondo la Commissione, la caccia
dovrebbe essere consentita dal 1° ottobre al 28 febbraio), del fagiano
di monte (di cui è consentita la caccia dal 1°al 31 maggio, gli anni
dispari, invece che dal 21 settembre al 31 marzo), del tetraone mezzano
(di cui è consentita la caccia dal 1° gennaio al 31 dicembre, invece che
dal 1° ottobre al 28 marzo), della beccaccia (di cui è consentita la
caccia dal 1° settembre al 31 dicembre e dal 1° marzo al 15 aprile,
invece che dall'11 settembre al 19 febbraio) e del colombaccio (di cui è
consentita la caccia dal 1° agosto al 31 gennaio, invece che dal 1°
settembre al 31 gennaio).
211 La Repubblica d'Austria riconosce che l'avvio della caccia autunnale
al colombaccio dovrebbe essere fissato al 1° settembre, come sostenuto
dalla Commissione.
212 Per quanto attiene al regime della caccia al tetraone, al fagiano di
monte e alla beccaccia, lo Stato membro medesimo rinvia a tutti gli
argomenti dedotti in ordine alla trasposizione dell'art. 7, n. 4, della
direttiva in Carinzia (v. punti 179-183 della presente sentenza).
213 Il detto Stato membro ricorda che, per quanto concerne tali specie,
il periodo di caccia in primavera si colloca nella fase di parata
nuziale, che precede i periodi di nidificazione, di cova e di
dipendenza. Conseguentemente, il regime di protezione particolare
istituito dall'art. 7, n. 4, della direttiva non potrebbe trovare
applicazione.
214 A parere della Repubblica d'Austria, i periodi di caccia relativi al
tetraone mezzano non potrebbero costituire oggetto del presente ricorso,
atteso che tale specie non sarebbe stata indicata nell'ambito della fase
precontenziosa del procedimento.
215 Il detto Stato membro sostiene peraltro che i maschi adulti di tale
specie presenterebbero dimensioni maggiori rispetto al maschio adulto
della specie del fagiano di monte e, conseguentemente, disturberebbero
questi ultimi in occasione della parata nuziale.
Giudizio della Corte
216 Alla luce della risposta fornita dalla convenuta in ordine al
periodo di caccia al colombaccio, l'inadempimento deve essere ritenuto
accertato al riguardo.
217 Per quanto attiene al tetraone mezzano, si deve rilevare che
quest'ultimo costituisce l'incrocio di due specie e che, a prescindere
dalla questione se possa essere considerato quale specie a sé stante in
senso biologico, si distingue in ogni caso dal tetraone e dal fagiano di
monte.
218 Conseguentemente, il regime di caccia al tetraone mezzano nel Land
della Bassa Austria avrebbe dovuto essere menzionato nella lettera di
diffida, atteso che secondo la giurisprudenza della Corte, tale
comunicazione delimita l'oggetto della controversia (v., in tal senso,
sentenze 27 aprile 2006, causa C‑441/02, Commissione/Germania, causa
C‑150/04, Racc. pag. I‑3449, punti 59 e 60, nonché 30 gennaio 2007,
Commissione/Danimarca, non ancora pubblicata in Raccolta, punti 66 e
67).
219 Il ricorso della Commissione deve essere quindi ritenuto
irricevibile al riguardo.
220 Per quanto attiene all'addebito relativo all'insufficiente
protezione della beccaccia, si deve rilevare che, per tale specie, la
caccia è autorizzata nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 15 aprile
e in quello intercorrente tra la fine dell'estate e l'inizio
dell'inverno.
221 Consentendo la caccia a tale specie per più di cinque mesi, il
regime introdotto dall'art. 22 del NöJagdVO consente una pressione
eccessiva sulla popolazione interessata.
222 Orbene, come emerge dai punti 186 e 187 della presente sentenza, un
siffatto regime non può in alcun caso rientrare nella sfera di
applicazione dell'art. 9 della direttiva.
223 Per quanto attiene al tetraone e al fagiano di monte, si deve
rammentare che, come emerge dai punti 194 e 195 della presente sentenza,
la caccia in primavera corrisponde alla fase di parata nuziale di tali
specie, la quale costituisce un periodo in ordine al quale l'art. 7, n.
4, della direttiva esige misure di protezione particolari.
224 Se è pur vero che, per le dette due specie, non è prevista alcuna
caccia in autunno e che la caccia in primavera è consentita solo ad anni
alterni, la Repubblica d'Austria non ha tuttavia fornito indicazioni
concrete in ordine alle modalità con cui viene garantito il rispetto
dell'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva, in particolare per quanto
riguarda la limitazione degli abbattimenti a «piccole quantità».
225 Orbene, come emerge dai punti 199 e 201 della presente sentenza,
spetta alle competenti autorità dello Stato membro interessato
garantire, con sufficiente precisione giuridica e sulla base di dati
scientifici autorevoli che il tetto massimo quantitativo non venga in
alcun caso superato e che venga, pertanto, garantita una protezione
completa delle specie di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza 9
dicembre 2004, causa C‑79/03, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑11619,
punto 41).
226 Precisazioni di tal genere non figurano tuttavia nella normativa
contestata.
227 L'addebito della Commissione di cui trattasi è quindi fondato per
quanto attiene a tutte le specie indicate, fatta eccezione per il
tetraone mezzano, in ordine al quale l'addebito è irricevibile.
- Il Land dell'Alta Austria
Argomenti delle parti
228 La Commissione rileva che, a termini dell'art. 1, primo comma, dell'Oö
SchonzeitenVO, la caccia è autorizzata durante il periodo di
nidificazione o durante le fasi di riproduzione e di dipendenza per
quanto attiene, da un lato, ai maschi adulti delle specie tetraone (di
cui è autorizzata la caccia dal 1° al 31 maggio, laddove, secondo la
Commissione, la caccia dovrebbe essere consentita dal 1° ottobre al 28
febbraio), fagiano di monte (di cui è consentita la caccia dal 1° al 31
maggio, invece che dal 21 settembre al 31 marzo) e tetraone mezzano (di
cui è consentita la caccia dal 1° al 31 maggio, invece che dal 1°
ottobre al 28 marzo) nonché, dall'altro, la beccaccia (di cui è
consentita la caccia dal 1° ottobre al 30 aprile, invece che dall'11
settembre al 19 febbraio).
229 La Repubblica d'Austria sottolinea che la caccia in primavera al
tetraone, al fagiano di monte e al tetraone mezzano si colloca nella
fase di parata nuziale e non ricade quindi nella sfera di applicazione
dell'art. 7, n. 4, della direttiva.
230 Il detto Stato membro rinvia a tal riguardo agli argomenti già
riassunti ai punti 179-183 della presente sentenza per quanto riguarda
il regime venatorio vigente in Carinzia.
231 Quanto alla beccaccia, lo Stato membro medesimo rileva che i periodi
di caccia previsti derogano alla direttiva unicamente per quanto
riguarda i maschi, che vengono in realtà cacciati unicamente durante la
fase di parata nuziale. Conseguentemente, le femmine non verrebbero
molestate in alcuna fase del periodo di riproduzione. Le particolarità
biologiche di tale specie fornirebbero, inoltre, la garanzia della
compatibilità di tale regime venatorio con i principi di un impiego
misurato e di una regolamentazione equilibrata delle popolazioni
interessate.
Giudizio della Corte
232 Per quanto attiene all'addebito relativo alla protezione del
tetraone e del fagiano di monte, si deve rammentare che, come emerge dai
precedenti punti 194 e 195, il periodo di caccia previsto in Alta
Austria per tali due specie corrisponde ad un periodo che deve
costituire oggetto di protezione speciale ai sensi dell'art. 7, n. 4,
della direttiva.
233 Orbene, se è pur vero che per tali specie è autorizzata unicamente
la caccia in primavera, la Repubblica d'Austria non ha fornito elementi
idonei a provare che tale regime risponda alle esigenze dettate
dall'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva, come precisate dalla
giurisprudenza (v. punti 199 e 201 della presente sentenza). In
particolare, la normativa contestata non precisa in qual misura il detto
regime garantirebbe che gli abbattimenti si limitino a «piccole
quantità».
234 Per quanto riguarda l'addebito relativo al regime della caccia al
tetraone mezzano, che costituisce un uccello frutto dell'incrocio tra il
tetraone ed il fagiano di monte, si deve rammentare che, la direttiva, a
termini dell'art. 1 della medesima, si prefigge la conservazione di
tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico sul
territorio europeo degli Stati membri cui si applica il Trattato.
235 A tal riguardo, come sottolineato dall'avvocato generale al
paragrafo 93 delle sue conclusioni, una specie biologica è definita
quale insieme di tutti gli individui costituenti una comunità
riproduttiva.
236 Orbene, nel controricorso la Repubblica d'Austria ha contestato che
il frutto di un accoppiamento con un tetraone mezzano, maschio o
femmina, possa maturare in libertà, senza essere contraddetta al
riguardo dalla Commissione.
237 Per quanto attiene al tetraone mezzano, la Commissione non ha quindi
dimostrato l'esistenza di una comunità riproduttiva che consenta di
considerarlo interamente quale specie, rientrando in tal modo nella
sfera di applicazione della direttiva.
238 La censura inerente al regime di caccia del tetraone mezzano in Alta
Austria deve essere quindi respinto perché infondato.
239 Quanto all'addebito relativo al regime venatorio della beccaccia, si
deve rilevare che tale specie può essere cacciata non solo in primavera,
bensì parimenti in autunno e in inverno.
240 Tale regime, in considerazione dell'ampiezza dei periodi di caccia
previsti, è incompatibile, come emerge dai punti 186 e 187 della
presente sentenza, con le esigenze di protezione della direttiva e non
può essere quindi giustificato sulla base dell'art. 9 della medesima.
241 Infine, quanto alla distinzione operata dalla Repubblica d'Austria
tra i maschi e le femmine della specie interessata, è sufficiente
rilevare che tale distinzione non trova alcun fondamento normativo nelle
disposizioni della direttiva in ordine alla portata della protezione di
cui devono beneficiare gli uccelli selvatici.
242 L'addebito della Commissione deve essere quindi considerato fondato
con riguardo al regime venatorio vigente in Alta Austria per tutte le
specie, ad esclusione del tetraone mezzano.
- Il Land di Salisburgo
Argomenti delle parti
243 La Commissione rileva che dal combinato disposto dell'art. 54, primo
comma, della Sbg JagdG e dell'art. 1 della Sbg SchonzeitenVO emerge che,
per talune specie, la caccia è autorizzata durante il periodo di
nidificazione, di riproduzione o di dipendenza, vale a dire in periodi
durante i quali la caccia è, in linea di principio, vietata, senza che
sussistano i requisiti e criteri di deroga previsti all'art. 9 della
direttiva. Si tratterebbe del tetraone (di cui è autorizzata la caccia
nel periodo tra il 1° ed il 31 maggio, laddove, secondo la Commissione,
il periodo dovrebbe essere quello intercorrente tra il 1° ottobre e il
28 febbraio), del fagiano di monte (di cui è autorizzata la caccia dal
1° maggio al 15 giugno, invece che dal 21 settembre al 31 marzo), del
tetraone mezzano (di cui la caccia è autorizzata dal 1° maggio al 15
giugno, invece che dal 1° ottobre al 28 marzo) e della beccaccia (di cui
è autorizzata la caccia dal 1° marzo al 15 aprile e dal 1° ottobre al 31
dicembre, invece che dall'11 settembre al 19 febbraio).
244 La Commissione rileva che l'art. 60, comma 3a, della Sbg JagdG si
limita a fissare un numero minimo e, all'occorrenza un numero massimo di
abbattimenti. Non esisterebbe quindi alcuna possibilità, nell'ambito
dell'adozione dei piani di caccia, di valutare i motivi di deroga alla
luce dell'art. 9 della direttiva.
245 Per quanto attiene alla caccia al tetraone, al fagiano di monte e al
tetraone mezzano durante la fase di parata nuziale, la Repubblica
d'Austria rinvia essenzialmente all'argomento svolto con riguardo al
regime di protezione di tali specie in Carinzia (v. supra, punti
179-183).
246 Il detto Stato membro fa presente che, all'atto dell'adozione del
regolamento relativo ai piani di caccia, le autorità competenti tengono
conto dei requisiti e dei criteri in presenza dei quali è consentito
derogare ai divieti previsti dalla direttiva, ai sensi dell'art. 9, nn.
1 e 2, della medesima.
247 Lo Stato membro medesimo precisa che, a termini dell'art. 60, comma
3, della Sbg JagdG, il numero massimo di abbattimenti autorizzati deve
essere fissato in modo da ottenere o preservare una popolazione che
soddisfi i principi fissati dall'art. 3 della Sgbg JagdG. Il regolamento
relativo ai piani di caccia verrebbe peraltro fissato sulla base di
relazioni dettagliate dei danni registrati nonché di relazioni e di
stime relative alla popolazione delle specie interessate. Le cifre
indicate nel detto regolamento sarebbero da intendersi quali
abbattimenti massimi.
248 La Repubblica d'Austria aggiunge che gli interventi autorizzati
riguardano unicamente le specie di uccelli di cui all'art. 59, primo
comma, della Sbg JagdG, vale a dire quelli non elencati nell'allegato II
della direttiva quali specie cacciabili in Austria. Orbene, nessun piano
di caccia sarebbe stato fissato al riguardo, malgrado tali specie di
uccelli ricadano nel divieto generale di caccia. La loro caccia potrebbe
essere autorizzata, in taluni casi, unicamente sulla base dell'art. 104,
quarto comma, della Sbg JagdG, ciò tuttavia unicamente al di fuori dei
periodi di protezione stabiliti dalla direttiva.
Giudizio della Corte
249 Come emerge dalle considerazioni svolte supra ai punti 186 e 187, la
caccia alla beccaccia in primavera, in aggiunta alla caccia autunnale
parimenti autorizzata per tale specie, non può trovare giustificazione
sulla base dell'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva.
250 Quanto all'accertamento della sussistenza dei requisiti e dei
criteri di deroga relativi alla caccia al tetraone e al fagiano di
monte, per i quali è autorizzata unicamente la caccia in primavera, si
deve rilevare che l'art. 59, primo comma, della Sbg JagdG trova
applicazione solamente con riguardo alle specie che non figurano
nell'allegato II della direttiva quali specie cacciabili in Austria.
251 Orbene, il tetraone e il fagiano di monte sono indicati
nell'allegato in questione. Le due dette specie non rientrano quindi
nella pianificazione degli abbattimenti.
252 Quanto alla questione se la caccia alle dette specie possa risultare
giustificata in base all'art. 9 della direttiva, si deve rilevare che la
convenuta non ha dimostrato che la normativa del Land di Salisburgo sia
conforme ai motivi di deroga indicati all'art. 9, n. 1, lett. c), della
direttiva.
253 Infatti, l'art. 59, primo comma, della SbgJagdG rinvia all'autorità
titolare del potere regolamentare per l'esame dei piani di caccia senza
che l'esercizio di tale potere regolamentare sia inquadrato entro valori
quantitativi vincolanti.
254 Conseguentemente, il ricorso è fondato per quanto attiene al regime
di caccia applicabile alla beccaccia, al tetraone ed al fagiano di
monte.
255 Per quanto riguarda le disposizioni del Land di Salisburgo relative
alla caccia al tetraone mezzano, si deve rammentare che, come emerge dai
precedenti punti 234-237, non è stato dimostrato che tale specie ricada
nella sfera di applicazione della direttiva.
256 La censura relativa alla caccia al tetraone mezzano nel Land di
Salisburgo deve essere quindi respinta in quanto infondata.
257 Dalle suesposte considerazioni emerge che la presente censura è
fondata per quanto riguarda il regime della caccia del Land di
Salisburgo per tutte le specie indicate, ad eccezione del tetraone
mezzano.
- Il Land del Tirolo
Argomenti delle parti
258 La Commissione osserva che l'art. 1, primo comma, del DurchfVO
Tiroler JagdG fissa periodi di caccia che includono periodi di
nidificazione, di riproduzione o di dipendenza con riguardo al tetraone
(di cui è autorizzata la caccia nel periodo dal 1° al 15 maggio degli
anni dispari, laddove, secondo la Commissione, l'autorizzazione dovrebbe
limitarsi al periodo dal 1° ottobre al 28 febbraio) e il fagiano di
monte (di cui è autorizzata la caccia nel periodo dal 10 al 31 maggio,
invece che dal 21 settembre al 31 marzo), derogando in tal modo al
disposto dell'art. 7, n. 4, della direttiva.
259 La Commissione sottolinea che, se la caccia al tetraone ed al
fagiano di monte, specie particolarmente minacciate in Austria, dovesse
aver luogo solo eccezionalmente, conformemente all'art. 9 della
direttiva, occorrerebbe vigilare affinché vengano rispettati i requisiti
e criteri di deroga fissati in tale disposizione.
260 La Repubblica d'Austria rinvia agli argomenti da essa formulati in
ordine al regime di caccia primaverile delle specie di cui trattasi,
corrispondente alla loro fase di parata nuziale per quanto riguarda la
Carinzia (v. punti 179‑183 della presente sentenza ).
261 Il detto Stato membro sottolinea parimenti che è difficile cacciare
in Tirolo alla fine dell'autunno o in inverno e che in ogni caso, le
popolazioni delle dette specie non risultano minacciate in tale regione.
Giudizio della Corte
262 Quanto alla portata del regime di protezione previsto all'art. 7, n.
4, della direttiva, si deve rammentare che, come emerge dai punti 194 e
195 della presente sentenza, tale regime si estende alla fase di parata
nuziale del tetraone e del fagiano di monte.
263 Quanto all'argomento della Repubblica d'Austria relativo alla
difficoltà di praticare la caccia in Tirolo in autunno ed in inverno, è
sufficiente osservare che tale considerazione non può essere ricollegata
ad alcuna causa di deroga prevista all'art. 9 della direttiva.
264 Il ricorso è quindi fondato per quanto attiene ai periodi di caccia
al tetraone ed al fagiano di monte fissati all'art. 1, primo comma, del
DurchfVO Tiroler JagdG.
- Il Land del Vorarlberg
Argomenti delle parti
265 La Commissione rileva che il periodo di caccia fissato all'art. 27,
primo comma, del Vlbg JagdVO non è conforme alle esigenze dettate
all'art. 7, n. 4, della direttiva con riguardo al fagiano di monte. Tale
periodo sarebbe stato fissato dall'11 al 31 maggio, laddove, secondo la
Commissione, avrebbe dovuto esserlo dal 21 settembre al 31 marzo. Il
detto periodo si collocherebbe, quindi, nella fase di parata nuziale
della specie di cui trattasi.
266 La Repubblica d'Austria rileva che, per le specie di selvaggina di
piuma - ad eccezione del fagiano di monte - il Vlbg JagdVO fissa periodi
di caccia conformi alle disposizioni della direttiva. Essa rinvia al
riguardo agli argomenti formulati in ordine alla trasposizione della
direttiva in Carinzia (v. punti 179-183 della presente sentenza).
Giudizio della Corte
267 Al fine di poter valutare la fondatezza dell'addebito formulato
dalla Commissione, è sufficiente rilevare, come emerge dai punti 194 e
195 della presente sentenza, che la Repubblica d'Austria non ha
dimostrato che la normativa nazionale contestata con tale addebito
risponda ai requisiti e criteri di deroga fissati dall'art. 9 della
direttiva con riguardo alle esigenze di protezione particolare di cui
all'art. 7, n. 4, della medesima.
268 La censura della Commissione relativa al periodo di caccia al
fagiano di monte di cui all'art. 27, primo comma, del Vlbg JagdVO è
quindi fondata.
- Il Land di Vienna
Argomenti delle parti
269 La Commissione deduce che il periodo di caccia della beccaccia,
risultante dal combinato disposto dell'art. 69 della Wiener JagdG e
dell'art. 1, primo comma, del Wiener SchonzeitenVO comprende i periodi
di nidificazione, di riproduzione e di dipendenza, i quali, in linea di
principio, sono oggetto di divieto ai sensi dell'art. 7, n. 4, della
direttiva, senza che venga fatto riferimento alcuno ai pertinenti
requisiti di deroga di cui all'art. 9 della direttiva.
270 La Repubblica d'Austria sostiene che il regime di caccia contestato
con tale addebito è conforme alla deroga prevista all'art. 9, n. 1,
lett. c), della direttiva.
Giudizio della Corte
271 In considerazione della giurisprudenza richiamata al punto 198 di
questa sentenza, si deve osservare che, per il Land di Vienna, la
Repubblica d'Austria non ha fornito elementi idonei a dimostrare la
sussistenza dei requisiti e dei criteri indicati all'art. 9 della
direttiva, in particolare per quanto attiene alla limitazione degli
abbattimenti di uccelli a «piccole quantità», ai sensi del n. 1, lett.
c), del detto articolo, nonché l'assenza di altra soluzione
soddisfacente, conformemente a quanto disposto nel passo introduttivo di
tale disposizione.
272 Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto per quanto attiene
al periodo venatorio della beccaccia nel Land di Vienna quale risultante
dal combinato disposto dell'art. 69 della Wiener JagdG e dell'art. 1,
primo comma, del Wiener SchonzeitenVO.
Violazione dell'art. 8 della direttiva in Bassa Austria
- Argomenti delle parti
273 La Commissione sostiene che l'art. 20, quarto comma, della Nö NSchG
non contenga disposizioni che stabiliscano in termini sufficienti i
metodi di caccia vietati ex art. 8 della direttiva, nel combinato
disposto con l'allegato IV, lett. a), della medesima. Vi sarebbe, al
contrario solamente un riferimento di ordine generale ai metodi,
attrezzature o sistemi di cattura o di uccisione autorizzati.
274 La Commissione deduce che, per quanto l'autorità competente sia
obbligata ad agire in senso conforme alla direttiva, una prassi
amministrativa conforme ad una direttiva non risponde alle esigenze di
un'adeguata trasposizione del diritto comunitario.
275 La Repubblica d'Austria ritiene che l'art. 20, quarto comma, della
Nö NSchG, che consente l'uccisione d'animali protetti sulla base di
autorizzazioni speciali, risponda alle prescrizioni dell'art. 8 della
direttiva.
276 Il detto Stato membro sostiene che, in considerazione della tecnica
legislativa applicata per quanto riguarda l'obiettivo perseguito
dall'art. 20, quarto comma, della Nö NSchG, la protezione imposta dalla
direttiva sia garantita. Le autorità competenti sarebbero infatti tenute
a stabilire, nella decisione di autorizzazione speciale, i metodi, le
attrezzature o i sistemi di cattura o di uccisione di cui è consentita
l'utilizzazione. Le dette autorità dovrebbero adottare le loro decisioni
in senso conforme alla direttiva e, in considerazione del principio di
applicazione coerente dell'ordinamento giuridico nazionale, parimenti
nel rispetto dei divieti sanciti all'art. 95 della Nö JagdG.
- Giudizio della Corte
277 Come rammentato supra al punto 92, l'esattezza della trasposizione
riveste un'importanza particolare nel caso della direttiva, in cui la
gestione del patrimonio comune è affidata, per il loro territorio, ai
rispettivi Stati membri (v., sentenza 13 ottobre 1987, causa 236/85,
Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. 3989, punto 5).
278 Conseguentemente, il fatto di invocare una prassi conforme alla
direttiva non soddisfa le esigenze di una corretta trasposizione della
stessa.
279 In particolare, per quanto attiene ai metodi, attrezzature o sistemi
di cattura o uccisione, spetta agli Stati membri stabilire, con forza
giuridica vincolante, l'elenco delle pratiche illecite (v., in tal
senso, sentenza 13 ottobre 1987, Commissione/Paesi Bassi, cit. supra,
punti 27 e 28).
280 Va aggiunto che i divieti sanciti dalla direttiva circa
l'utilizzazione di taluni metodi di cattura nell'esercizio della caccia
devono risultare da disposizioni di natura normativa. Il principio della
certezza del diritto esige che i divieti di cui trattasi siano
riprodotti in norme giuridiche cogenti (v., in tal senso, sentenza 15
marzo 1990, causa C‑339/87, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I‑851,
punto 22).
281 Infatti, l'inesistenza di una prassi incompatibile con la direttiva
non può esonerare lo Stato membro interessato dall'obbligo di adottare
provvedimenti legislativi o regolamentari al fine di assicurare
l'adeguata trasposizione delle disposizioni della direttiva stessa.
Inoltre, il fatto che, in uno Stato membro, non si faccia uso di un
metodo di caccia determinato non può motivare la mancata trasposizione
di tale divieto nell'ordinamento giuridico nazionale. (v. sentenza 15
marzo 1990, Commissione/Paesi Bassi, cit. supra, punto 32).
282 Va aggiunto che il rinvio all'art. 95 della Nö JagdG non può essere
considerato pertinente, atteso che tale legge riguarda solamente le
specie animali selvatiche che possono essere cacciate, ma non tutte le
specie di uccelli selvatici ricomprese nella sfera di applicazione della
direttiva.
283 Conseguentemente, l'art. 8 della direttiva non è stato correttamente
trasposto in Bassa Austria.
284 Il ricorso della Commissione è quindi fondato al riguardo.
Violazione dell'art. 9, nn. 1 e 2, della direttiva nel Burgenland, in
Bassa Austria, in Alta Austria, nel Land di Salisburgo e nel Tirolo
- Il Land del Burgenland
Argomenti delle parti
285 La Commissione deduce che, conformemente all'art. 88a, primo comma,
della Bgld JagdG, la caccia allo storno è autorizzata dal 15 luglio al
30 novembre e che, conformemente al successivo secondo comma, in caso di
prevedibile massiccia apparizione di esemplari di tale specie, la
necessità di tale misura viene accertata mediante regolamento
d'applicazione. Orbene, tale delega normativa non indicherebbe in
termini sufficienti i requisiti e i criteri di deroga dettati dall'art.
9 della direttiva.
286 La Repubblica d'Austria sostiene che, alla luce dei considerevoli
danni che lo storno causa alle coltivazioni viticole, il Land del
Burgenland ha ritenuto necessario ricorrere alla disposizione
derogatoria dell'art. 9 della direttiva e adottare l'art. 88a della Bgld
JagdG. Non sussisterebbe altra soluzione soddisfacente, atteso che gli
strumenti convenzionali di allontanamento di tale specie si sarebbero
rivelati insufficienti.
- Giudizio della Corte
287 Va osservato, in limine, che qualsiasi misura di deroga alle
disposizioni di protezione della direttiva deve essere esaminata alla
luce dei requisiti e dei criteri sanciti dall'art. 9 della direttiva.
Conseguentemente, gli Stati membri non possono delegare l'autorità
titolare del potere regolamentare al fine di adottare misure di deroga
alle regole di protezione prescritte dalla direttiva senza definire in
termini precisi le esigenze sostanziali e formali risultanti dal detto
articolo, alle quali tali deroghe devono essere subordinate (v., in tal
senso, sentenza WWF Italia e a., cit. supra, punti 25 e 28).
288 Orbene, si deve rilevare che l'art. 88a della Bgld JagdG non prevede
quali siano i metodi, le attrezzature o i sistemi di cattura o di
uccisione autorizzati e che inoltre esso non impone in termini cogenti
le modalità concrete di intervento.
289 Infatti, ai sensi del secondo comma di tale articolo, è sufficiente
che un regolamento di attuazione accerti l'esistenza di un pericolo per
le coltivazioni viticole risultante dalla presenza di storni. Non viene
richiesto, per contro, che l'emanando regolamento contenga indicazioni
precise con riguardo ai criteri fissati dall'art. 9, n. 2, della
direttiva.
290 Conseguentemente, il regime istituito dall'art. 88a della Bgld JagdG
per quanto attiene alla lotta contro gli storni non risponde alle
modalità di deroga prescritte dall'art. 9 della direttiva.
291 La censura della Commissione è quindi fondata al riguardo.
- Il Land della Bassa Austria
Argomenti delle parti
292 La Commissione deduce che l'autorizzazione generale concessa
dall'art. 20, quarto comma, della Nö NSchG per quanto attiene alle
attività scientifiche o pedagogiche non contiene un elenco esaustivo dei
requisiti e dei criteri necessari perché si possa derogare alle
disposizioni in materia di protezione degli uccelli selvatici. Tale
autorizzazione sarebbe d'altronde formulata in termini talmente vaghi da
non poter risultare in alcun caso giustificata alla luce dell'art. 9
della direttiva.
293 La Commissione fa parimenti valere che l'art. 21, secondo comma,
della legge medesima consente parimenti di derogare a disposizioni
relative alla protezione degli uccelli selvatici nella gestione di
aziende agricole o silvicole senza subordinare tale deroga ai requisiti
e ai criteri indicati dall'art. 9 della direttiva.
294 La Repubblica d'Austria afferma che la protezione imposta dalla
direttiva risulta garantita dall'art. 20, quarto comma, della Nö NSchG.
Infatti, nell'ambito dell'applicazione di tale disposizione, le autorità
competenti dovrebbero agire, da un lato, in senso conforme alle
direttiva e, dall'altro, nel senso della uniforme applicazione
dell'ordinamento giuridico nazionale, e, quindi, tenendo conto delle
esigenze di protezione stabilite dal diritto venatorio. In ogni caso, la
concessione di deroghe sarebbe, in pratica, molto restrittiva.
295 Il detto Stato membro sostiene che l'attuazione della deroga
prevista dall'art. 20, quarto comma, della Nö NSchG implichi, inoltre,
la possibilità d'applicare eventualmente criteri più restrittivi
rispetto a quelli stabiliti dall'art. 9 della direttiva. Quanto all'art.
21, secondo comma, della Nö NSchG, tale disposizione prevederebbe
espressamente l'inapplicabilità delle clausole derogatorie in caso di
danno intenzionale alle piante, agli animali o agli habitat protetti.
296 Lo Stato membro medesimo aggiunge che anche se le deroghe al regime
venatorio nonché agli altri divieti e restrizioni di cui agli artt. 5, 6
e 8 della direttiva devono essere fondate quantomeno su uno dei motivi
indicati all'art. 9, n. 1, della medesima, occorre parimenti tener conto
del fatto che la cattura di uccelli in piccoli quantitativi è possibile
a condizione di rispettare gli altri requisiti indicati da quest'ultimo
articolo.
Giudizio della Corte
297 Si deve rilevare, in limine, che la possibilità di derogare alle
disposizioni di protezione relative all'esercizio della caccia nonché ai
divieti sanciti agli artt. 5, 6 e 8 della direttiva è subordinata, per
effetto dell'art. 9 della direttiva medesima, a taluni requisiti e
criteri.
298 Si deve parimenti rammentare che, per quanto attiene ai requisiti
essenziali relativi alla forma giuridica di trasposizione della
direttiva, la Corte ha precisato che, al fine di garantire la piena
applicazione della stessa, in diritto e non solo in fatto, gli Stati
membri devono stabilire un preciso ambito normativo nel settore di cui
trattasi e che il fatto che talune attività incompatibili con i divieti
di una direttiva non siano effettuate in un determinato Stato membro non
può giustificare la mancanza di norme giuridiche in tal senso (sentenza
15 marzo 1990, Commissione/Paesi Bassi, cit. supra, punto 25).
299 Va aggiunto che i requisiti e i criteri sulla base dei quali gli
Stati membri possono derogare ai divieti sanciti dalla direttiva devono
essere riprodotti in disposizioni precise (v. sentenza 7 marzo 1996,
causa C‑118/94, Associazione Italiana per il WWF e a., Racc. pag.
I‑1223, punto 22).
300 Ne consegue che le disposizioni legislative o regolamentari che gli
Stati membri adottano in materia devono esse stesse elencare, in termini
esaustivi, i motivi che consentano eventualmente di derogare alle
disposizioni di protezione previste dalla direttiva.
301 Inoltre, come già rilevato supra al punto 162, prassi amministrative
conformi alla direttiva non soddisfano le esigenze di una corretta
trasposizione.
302 Ciò premesso, si deve dichiarare che l'art. 20, quarto comma, della
Nö NSchG non può costituire, alla luce del suo tenore letterale, una
corretta trasposizione di uno dei motivi di deroga previsti dall'art. 9
della direttiva.
303 Quanto all'art. 21, secondo comma, della Nö NSchG, che sottrae
l'utilizzazione agricola e silvicola dei terreni ai divieti in materia
di protezione degli uccelli, si deve rilevare che tale disposizione non
trova applicazione in caso di pregiudizio causato intenzionalmente a
piante ed animali protetti.
304 Orbene, i vari divieti sanciti dall'art. 5 della direttiva,
applicabili alle aziende agricole o silvicole, si riferiscono ai danni
causati intenzionalmente.
305 Conseguentemente, le deroghe previste all'art. 21, secondo comma,
della Nö NSchG, non possono ricadere nell'ambito dell'art. 9 della
direttiva.
306 Alla luce delle suesposte considerazioni, la censura della
Commissione secondo cui la normativa del Land della Bassa Austria
violerebbe l'art. 9, nn. 1 e 2, della direttiva è fondata per quanto
riguarda l'art. 20, quarto comma, della Nö NSchG.
307 Per contro, la censura non è fondata nella parte riguardante l'art.
21, secondo comma, della Nö NSchG.
- Il Land dell'Alta Austria
Argomenti delle parti
308 La Commissione deduce che l'art. 60, terzo comma, della Oö JagdG non
soddisfi i requisiti e criteri indicati dall'art. 9 della direttiva, in
quanto la liceità delle misure di intervento autorizzate dalla detta
disposizione nazionale non sarebbe subordinata all'assenza di altra
soluzione soddisfacente.
309 La Repubblica d'Austria afferma che la detta disposizione nazionale
è conforme al diritto comunitario, atteso che sarebbero soddisfatti
tutti i requisiti sostanziali e formali dettati dall'art. 9 della
direttiva. Gli uccelli oggetto della disposizione nazionale di cui
trattasi sarebbero infatti protetti durante tutto l'anno e occorrerebbe
sempre ottenere un'autorizzazione per derogare al regime di protezione
istituito dall'art. 48 della Oö JagdG.
310 Il detto Stato membro fa parimenti presente che dai lavori
preparatori dell'art. 60, terzo comma, della Oö JagdG emerge parimenti
che il legislatore dell'Alta Austria ha esso stesso esaminato i
requisiti e i criteri indicati dall'art. 9 della direttiva.
311 Orbene, il detto legislatore avrebbe ritenuto che i poteri concessi
ai possessori al fine di prevenire danni seri alle coltivazioni, al
bestiame nonché ad altre forme di proprietà fossero giustificati,
considerato che i proprietari non dispongono, in linea generale, di
altra soluzione soddisfacente quando gli animali di cui trattasi
penetrino nelle loro abitazioni o aziende.
Giudizio della Corte
312 Si deve osservare che l'art. 60, terzo comma, della Oö JagdG
consente la cattura o l'uccisione nonché l'appropriazione di uccelli
protetti per prevenire danni a «altre forme di proprietà».
313 Un siffatto motivo di deroga non corrisponde agli interessi protetti
dall'art. 9, n. 1, lett. a), terzo trattino, della direttiva.
314 Inoltre, dall'art. 9, n. 2, quarto trattino, della direttiva emerge
che le autorità degli Stati membri incaricate di dare attuazione alla
direttiva medesima sono tenuti a designare un'autorità che, per ogni
singola misura derogatoria prevista, esamini la sussistenza dei
requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione di una siffatta misura,
decida, in merito ai mezzi, agli impianti e ai metodi utilizzabili e
stabilisca i limiti di tali misure nonché le persone che possono
avvalersene.
315 Orbene, l'art. 60, terzo comma, della Oö JagdG non contiene tali
precisazioni.
316 Si deve parimenti rilevare che tale disposizione non precisa nemmeno
le modalità dei controlli previsti dall'art. 9, n. 2, quinto trattino,
della direttiva.
317 Infine, quanto all'argomento relativo ad un'interpretazione conforme
alla direttiva medesima da parte delle autorità competenti, è
sufficiente rammentare, come già esposto supra al punto 162, che
semplici prassi amministrative, per natura modificabili a discrezione
dell'amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono
costituire valido adempimento degli obblighi incombenti agli Stati
membri destinatari di una direttiva.
318 L'art. 60, terzo comma, della Oö JagdG non è pertanto conforme
all'art. 9, nn. 1 e 2, della direttiva.
319 Il ricorso della Commissione deve essere conseguentemente accolto al
riguardo.
- Il Land di Salisburgo
Argomenti delle parti
320 La Commissione rileva che, a termini dell'art. 34, primo comma,
della Sbg NSchG, deroghe alle disposizioni in materia di protezione
possono essere concesse, segnatamente, ai fini della produzione di
bevande. Orbene, non sarebbe dimostrato a quali elementi costitutivi di
una deroga autorizzata dalla direttiva tale regime possa ricollegarsi.
321 La Commissione fa parimenti valere che, a termini dell'art. 72,
terzo comma, della Sbg JagdG, deroghe al divieto di utilizzare trappole
per uccidere gli animali possono essere concesse senza tener conto dei
requisiti e dei criteri indicati dall'art. 9 della direttiva.
Un'interpretazione restrittiva del detto art. 72, terzo comma, della Sbg
JagdG, non sarebbe peraltro sufficiente affinché i requisiti ed i
criteri ivi indicati siano soddisfatti in modo giuridicamente
vincolante.
322 Per quanto attiene alla produzione di bevande di cui all'art. 34,
primo comma, della Sbg NSchG, la Repubblica d'Austria sostiene che tale
disposizione non trovi applicazione agli uccelli. Si tratterebbe di una
deroga diretta a consentire la produzione di bevande alcoliche ottenute
da talune specie di piante. Inoltre, tale disposizione non
autorizzerebbe la concessione di deroghe se non in presenza dei
requisiti indicati al terzo comma del medesimo articolo.
323 Quanto all'utilizzazione di trappole sulla base dell'art. 72, terzo
comma, della Sbg JagdG, lo Stato membro medesimo sostiene che i
requisiti dettati ai fini della deroga siano conformi alle esigenze
dettate dall'art. 9 della direttiva.
Giudizio della Corte
324 Occorre rilevare, in primo luogo, che l'art. 34, primo comma, della
Sbg NSchG indica un motivo di deroga connesso alla fabbricazione di
bevande che non figura nell'elenco tassativo di motivi di cui all'art.
9, n. 1, della direttiva.
325 Inoltre, i commi 1 e 3 del detto art. 34 non contengono alcuna
restrizione quanto alle modalità di applicazione della deroga ivi
prevista.
326 Per quanto attiene, in secondo luogo, all'art. 72, terzo comma,
della Sbg JagdG, si deve rilevare che tale disposizione contrasta
parimenti con il carattere tassativo dell'elenco dei motivi di deroga di
cui all'art. 9, n. 1, della direttiva. Infatti, il menzionato art. 72,
terzo comma, consente la posa di trappole, inter alia, nel caso in cui
non possano essere diversamente protetti interessi pubblici di
importanza analoga alla prevenzione di minacce alla vita o alla salute
umana.
327 Orbene, un siffatto motivo di deroga non figura nel detto elenco.
328 L'addebito formulato dalla Commissione deve essere conseguentemente
ritenuto fondato.
- Il Land del Tirolo
Argomenti delle parti
329 La Commissione sostiene che l'art. 4, terzo comma, del Tiroler
NSchVO disporrebbe la liceità della caccia alla cornacchia, allo storno
ed al merlo nelle colture agricole e silvicole nonché nei giardini
privati senza alcun riferimento ai requisiti e ai criteri dettati
dall'art. 9 della direttiva.
330 La Repubblica d'Austria ritiene che l'art. 4, terzo comma, della
Tiroler NSchVO non sia in contrasto con l'art. 9 della direttiva, sulla
base del rilievo che non costituirebbe una deroga agli artt. 5, 6 e 7
della medesima. In particolare, conformemente all'art. 5, lett. d), di
quest'ultima, sarebbero vietate unicamente le molestie che producano
effetti significativi rispetto agli obiettivi della direttiva. Orbene,
l'allontanamento autorizzato di tre specie non produrrebbe tali effetti.
331 Il detto Stato membro sottolinea parimenti che il regime di
protezione istituito dagli artt. 5, 6 e 7 della direttiva, al pari del
regime di deroga di cui al successivo art. 9, nn. 1 e 2, riguarda
molestie di carattere intenzionale.
Giudizio della Corte
332 Si deve rilevare che, alla luce del tenore dell'art. 4, terzo comma,
della Tiroler NSchVO, tre specie di uccelli selvatici sono sottratte,
senza alcuna limitazione, al regime di protezione previsto dalla
direttiva quando esemplari di tale specie si trovino all'interno o in
prossimità di coltivazioni agricole o silvicole nonché in giardini
privati.
333 Si deve rilevare che tale deroga non è accompagnata da alcuna
riserva quanto alle sue modalità di attuazione.
334 Va aggiunto che, qualora le specie interessate venissero
effettivamente allontanate da tutti gli spazi indicati, i loro habitat
risulterebbero praticamente ridotti a zero. Di conseguenza,
contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica d'Austria, il
pregiudizio che ne deriva è tale da poter produrre effetti significativi
rispetto agli obiettivi di protezione della direttiva.
335 Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve necessariamente
ritenere che l'art. 4, terzo comma, della Tiroler NSchVO non rispetta i
requisiti e criteri di deroga indicati dall'art. 9 della direttiva.
336 Conseguentemente, la censura formulata dalla Commissione con
riguardo a quest'ultima disposizione merita accoglimento.
Violazione dell'art. 11 della direttiva in Bassa Austria
- Argomenti delle parti
337 A parere della Commissione, l'art. 17, quinto comma, della Nö NSchG
subordina l'introduzione di specie di uccelli non naturalmente viventi
allo stato selvatico in Bassa Austria alla condizione che tali
interventi non provochino un deterioramento permanente dell'ambiente
naturale autoctono. Orbene, tale requisito costituirebbe un criterio
supplementare rispetto a quelli previsti dall'art. 11 della direttiva.
338 La Repubblica d'Austria osserva che, nell'ambito di
un'interpretazione dell'art. 17, quinto comma, della Nö NSchG conforme
alla detta disposizione della direttiva, l'autorizzazione
all'introduzione nell'ambiente naturale di una specie non indigena viene
sempre negata laddove questa arrechi pregiudizio alla fauna ed alla
flora locali.
- Giudizio della Corte
339 Si deve rammentare in limine, che, come già esposto supra al punto
103, l'importanza di una protezione completa ed efficace degli uccelli
selvatici nell'ambito dell'intera Comunità, indipendentemente dal loro
luogo di soggiorno o dalla loro zona di passaggio, rende incompatibile
con la direttiva qualsiasi normativa nazionale che determini la
protezione degli uccelli selvatici in relazione alla nozione di
patrimonio nazionale.
340 Si deve parimenti osservare che l'art. 11 della direttiva, a termini
del quale gli Stati membri vigilano affinché l'eventuale introduzione di
specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel
territorio europeo degli Stati membri non pregiudichi la flora e la
fauna locali, fissa un quadro normativo particolarmente vincolante per
quanto attiene alla possibilità di autorizzare l'introduzione di tali
specie di uccelli.
341 Orbene, l'art. 17, quinto comma, del Nö NSchG prevede un regime di
protezione che si discosta sotto vari profili da quello istituito
dall'art. 11 della direttiva. Esso non può essere pertanto considerato
conforme a quest'ultima disposizione.
342 Per quanto attiene all'argomento secondo cui, in ogni caso, il detto
art. 17, quinto comma, verrebbe interpretato in modo conforme alla
direttiva dalle autorità nazionali competenti, è sufficiente rammentare,
come esposto al punto 162 della presente sentenza, che una siffatta
situazione non è idonea a garantire la completa trasposizione della
direttiva.
343 Conseguentemente, quest'ultima censura della Commissione deve
trovare accoglimento.
344 Da tutte le suesposte considerazioni emerge che, non avendo
provveduto alla corretta trasposizione delle disposizioni seguenti:
- l'art. 1, nn. 1 e 2, della direttiva nel Burgenland, in Carinzia, in
Bassa Austria, in Alta Austria e in Stiria,
- l'art. 5 della direttiva nel Burgenland, in Carinzia, in Bassa
Austria, in Alta Austria e in Stiria,
- l'art. 6, n. 1 della direttiva in Alta Austria,
- l'art. 7, n. 1 della direttiva in Carinzia, in Bassa Austria ed in
Alta Austria,
- l'art. 7, n. 4 della direttiva nei Länder seguenti e con riguardo alle
seguenti specie:
- in Carinzia per quanto attiene al tetraone, al fagiano di monte, alla
folaga, alla beccaccia, al colombaccio e alla tortora dal collare
orientale,
- in Bassa Austria per quanto attiene al colombaccio, al tetraone, al
fagiano di monte ed alla beccaccia,
- in Alta Austria per quanto attiene al tetraone, al fagiano di monte ed
alla beccaccia,
- nel Land di Salisburgo per quanto attiene al tetraone, al fagiano di
monte ed alla beccaccia,
- in Stiria per quanto attiene al tetraone, al fagiano di monte ed alla
beccaccia,
- in Tirolo per quanto attiene al tetraone ed al fagiano di monte ,
- nel Land del Vorarlberg per quanto attiene al fagiano di monte, e
- nel Land di Vienna per quanto attiene alla beccaccia,
- l'art. 8 della direttiva in Bassa Austria;
- l'art. 9, nn. 1 e 2 della direttiva nel Burgenland, in Bassa Austria
con riguardo all'art. 20, quarto comma, della NöNSchG, in Alta Austria,
nel Land di Salisburgo, in Tirolo e in Stiria,
- l'art. 11 della direttiva in Bassa Austria,
la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a
norma degli artt. 10 CE e 249 CE, nonché dell'art. 18 della direttiva.
Sulle spese
345 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché
la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica d'Austria, rimasta
soccombente con riguardo alla parte essenziale della domanda relativa ai
motivi di inadempimento che costituiscono ancora oggetto di giudizio,
deve essere condannata alle spese ivi afferenti.
346 Per quanto attiene ai motivi di inadempimento enunciati nel ricorso
introduttivo del procedimento dai quali la Commissione ha
successivamente desistito, si deve rilevare che la desistenza da tali
addebiti è intervenuta a seguito di modifiche apportate agli strumenti
giuridici nazionali contestati. Tale desistenza è pertanto imputabile
alla convenuta, considerato che soltanto con ritardo tali strumenti
nazionali sono stati resi conformi a quanto prescritto dal diritto
comunitario. In applicazione dell'art. 69, n. 5, del regolamento di
procedura, la Repubblica d'Austria deve essere pertanto parimenti
condannata alle spese afferenti tali motivi di inadempimento.
Conseguentemente, la convenuta deve essere condannata a tutte le spese
del giudizio.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:
1) Non avendo provveduto alla corretta trasposizione delle disposizioni
seguenti:
- l'art. 1, nn. 1 e 2della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979,
79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici nel
Burgenland, in Carinzia, in Bassa Austria, in Alta Austria e in Stiria;
- l'art. 5 della direttiva 79/409 nel Burgenland, in Carinzia, in Bassa
Austria, in Alta Austria e in Stiria;
- l'art. 6, n. 1 della direttiva 79/409 in Alta Austria;
- l'art. 7, n. 1 della direttiva 79/409 in Carinzia, in Bassa Austria ed
in Alta Austria;
- l'art. 7, n. 4 della direttiva 79/409 nei Länder seguenti e con
riguardo alle seguenti specie:
- in Carinzia per quanto attiene al tetraone, al fagiano di monte, alla
folaga, alla beccaccia, al colombaccio e alla tortora dal collare
orientale,
- in Bassa Austria per quanto attiene al colombaccio, al tetraone, al
fagiano di monte ed alla beccaccia,
- in Alta Austria per quanto attiene al tetraone, al fagiano di monte ed
alla beccaccia,
- nel Land di Salisburgo per quanto attiene al tetraone, al fagiano di
monte ed alla beccaccia,
- in Stiria per quanto attiene al tetraone, al fagiano di monte ed alla
beccaccia,
- in Tirolo per quanto attiene al tetraone ed al fagiano di monte ,
- nel Vorarlberg per quanto attiene al fagiano di monte, e
- nel Land di Vienna per quanto attiene alla beccaccia;
- l'art. 8 della direttiva 79/409 in Bassa Austria;
- l'art. 9, nn. 1 e 2, della direttiva 79/409 nel Burgenland, in Bassa
Austria con riguardo all'art. 20, quarto comma, della Legge della Bassa
Austria sulla protezione della natura (Niederösterreichisches
Naturschutzgesetz), in Alta Austria, nel Land di Salisburgo, in Tirolo e
in Stiria;
- l'art. 11 della direttiva 79/409 in Bassa Austria,
la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti
ai sensi degli artt. 10 CE e 249 CE, nonché dell'art. 18 della direttiva
79/409.
2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
3) La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.
Firme
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