AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza


AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA Sez. VIII, 14 Giugno 2007, causa C‑82/06



RIFIUTI - Rifiuti pericolosi - Obbligo di elaborare e comunicare piani di gestione dei rifiuti - Ambiente - Direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE - Inadempimento di uno Stato. Non avendo elaborato: il piano di gestione dei rifiuti per la Provincia di Rimini, conformemente all’art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE relativa ai rifiuti, come modificata con direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE; i piani di gestione dei rifiuti comprendenti i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento dei rifiuti per la Regione Lazio, conformemente all’art. 7, n. 1, quarto trattino, della direttiva 75/442, come modificata con direttiva 91/156; i piani di gestione dei rifiuti per le Regioni Friuli‑Venezia Giulia e Puglia nonché per la Provincia autonoma di Bolzano‑Alto Adige e la Provincia di Rimini, conformemente all’art. 6 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tali direttive. La Repubblica italiana è condannata alle spese. CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA Sez. VIII, 14 Giugno 2007, causa C‑82/06


 www.AmbienteDiritto.it

 

CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,



SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

14 giugno 2007 (*)


«Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Rifiuti - Rifiuti pericolosi - Direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE - Obbligo di elaborare e comunicare piani di gestione dei rifiuti»


Nella causa C‑82/06,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto l’8 febbraio 2006,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra D. Recchia e dal sig. M. Konstantinidis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Fiengo, avvocato dello Stato,

convenuta,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta dal sig. E. Juhász, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský (relatore) e T. von Danwitz, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz‑Jarabo Colomer

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il presente ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia dichiarare che, non avendo elaborato né comunicatole:

- il piano di gestione dei rifiuti per la Provincia di Rimini, conformemente all’art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata con direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva 75/442»),

- i piani di gestione dei rifiuti comprendenti i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi per la Regione Lazio, conformemente all’art. 7, n. 1, quarto trattino, della direttiva 75/442, e

- i piani di gestione dei rifiuti per le Regioni Friuli‑Venezia Giulia e Puglia, nonché per la Provincia autonoma di Bolzano‑Alto Adige e la Provincia di Rimini, conformemente all’art. 6 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20),

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza delle dette direttive.

Contesto normativo

La direttiva 75/442

2 La direttiva 75/442 ha come obiettivo quello di assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti come pure quello di incoraggiare l’adozione di misure intese a limitare la produzione di rifiuti, in particolare promuovendo tecnologie pulite e prodotti riciclabili o riutilizzabili.

3 L’art. 6 della direttiva 75/442 è così formulato:

«Gli Stati membri stabiliscono o designano l’autorità o le autorità competenti incaricate di porre in atto le disposizioni della presente direttiva».

4 L’art. 7, nn. 1 e 2 della direttiva 75/442 dispone:

«1. Per realizzare gli obiettivi previsti negli articoli 3, 4 e 5, la o le autorità competenti di cui all’articolo 6 devono elaborare quanto prima uno o più piani di gestione dei rifiuti, che contemplino fra l’altro:

- tipi, quantità e origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire;

- requisiti tecnici generali;

- tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

- i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento.

Tali piani potranno riguardare ad esempio:

- le persone fisiche o giuridiche abilitate a procedere alla gestione dei rifiuti,

- la stima dei costi delle operazioni di ricupero e di smaltimento,

- le misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del trattamento dei rifiuti.

2. Eventualmente, gli Stati membri collaborano con gli altri Stati membri interessati e la Commissione per l’elaborazione dei piani. Essi li trasmettono alla Commissione».

5 L’art. 2, n. 1, primo comma, della direttiva 91/156 è così formulato:

«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro non oltre il 1° aprile 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione».

La direttiva 91/689

6 La direttiva 91/689, conformemente al suo art. 1, ha come obiettivo il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulla gestione controllata dei rifiuti pericolosi.

7 A tenore dell’art. 6 della stessa direttiva:

«1. Conformemente all’articolo 7 della direttiva 75/442/CEE, le autorità competenti elaborano, separatamente o nell’ambito dei propri piani generali di gestione dei rifiuti, piani di gestione dei rifiuti pericolosi e li rendono pubblici.

2. La Commissione procede ad una valutazione comparativa dei piani suddetti, in particolare per quanto riguarda i metodi di smaltimento e di ricupero. La Commissione tiene queste informazioni a disposizione delle autorità competenti per gli Stati membri che ne fanno richiesta».

8 Ai sensi dell’art. 10, n. 1, della medesima direttiva:

«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 12 dicembre 1993. Esse ne informano immediatamente la Commissione».

La fase precontenziosa

9 Con lettera 19 dicembre 2002, la Commissione attirava l’attenzione delle autorità italiane sull’attuazione delle direttive 75/442 e 91/689, e, in particolare, dell’art. 7 della direttiva 75/442 e dell’art. 6 della direttiva 91/689 e intimava alla Repubblica italiana di trasmetterle entro il termine di due mesi:

- i piani di gestione dei rifiuti per le Regioni Emilia‑Romagna (Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Rimini), Lombardia, Lazio, Valle d’Aosta e per le Province autonome di Trento e di Bolzano‑Alto Adige, conformemente all’art. 7, n. 1 della direttiva 75/442,

- i piani di gestione dei rifiuti comprendenti i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli‑Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Toscana, Umbria, Veneto, conformemente all’art. 7, n. 1, quarto trattino, della detta direttiva e

- i piani di gestione dei rifiuti per le Regioni Emilia‑Romagna (Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Rimini), Friuli‑Venezia Giulia, Lombardia, Lazio, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta, e per le Province autonome di Trento e Bolzano, conformemente all’art. 6 della direttiva 91/689.

10 Non avendo ricevuto l’insieme dei piani di gestione menzionati al punto precedente, e insoddisfatta delle spiegazioni al riguardo fornite dalle autorità italiane, il 13 luglio 2005, la Commissione inviava alla Repubblica italiana un parere motivato con il quale invitava quest’ultima a prendere le disposizioni necessarie per adottare entro il termine di due mesi e comunicarle:

- i piani di gestione dei rifiuti per le Province di Modena e di Rimini, conformemente all’art. 7, n. 1, della direttiva 75/442,

- i piani di gestione dei rifiuti comprendenti i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi per la Regione Lazio e la Provincia di Gorizia, conformemente all’art. 7, n. 1, quarto trattino, della direttiva 75/442,

- i piani di gestione dei rifiuti per le Regioni Friuli‑Venezia Giulia e Puglia nonché per la Provincia autonoma di Bolzano‑Alto Adige e le Province di Modena e Rimini, conformemente all’art. 6 della direttiva 91/689.

11 Avendo ricevuto soltanto due notifiche relative ai piani di gestione dei rifiuti delle Province di Gorizia e di Modena, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

Sul ricorso

Sulla ricevibilità del ricorso e la regolarità del procedimento

12 La Repubblica italiana rimprovera la Commissione di aver contestato nella replica, cioè dopo la produzione dei piani di gestione richiesti, la validità sostanziale di questi. I diritti della difesa non sarebbero stati pertanto pienamente rispettati, poiché tali documenti non sono stati contestati nel corso della fase precontenziosa del procedimento. Di conseguenza, tali documenti dovrebbero costituire oggetto di un nuovo e distinto procedimento d’infrazione.

13 A questo proposito, va ricordato che una parte non può, nel corso del procedimento, modificare l’oggetto della controversia e che la fondatezza del ricorso deve essere valutata soltanto rispetto alle conclusioni contenute nell’atto introduttivo (v., in tal senso, sentenze 6 aprile 2000, causa C‑256/98, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑2487, punto 31, e 4 maggio 2006, causa C‑508/03, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I‑3969, punto 61).

14 Orbene, la Corte ha già affermato a tal proposito che se il procedimento precontenzioso ha raggiunto l’obiettivo di proteggere i diritti dello Stato membro di cui trattasi, quest’ultimo, se nel corso della fase precontenziosa del procedimento non ha indicato alla Commissione che la direttiva di cui trattasi doveva considerarsi già trasposta nel diritto interno in vigore, non può contestare alla Commissione di aver esteso o modificato l’oggetto del ricorso come delimitato dal detto procedimento precontenzioso. Secondo la Corte, la Commissione può, dopo aver contestato ad uno Stato membro l’assenza di qualsiasi trasposizione di una direttiva, precisare, nella replica, che la trasposizione che lo Stato membro interessato ha fatto valere per la prima volta nel controricorso è comunque inesatta o incompleta con riferimento a determinate disposizioni della stessa direttiva. Un tale addebito è, infatti, necessariamente compreso in quello attinente all’assenza di qualsiasi trasposizione (sentenza 30 novembre 2006, causa C‑32/05, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I‑11323, punto 56).

15 Inoltre spetta alla Commissione esaminare i piani di gestione dei rifiuti che le sono stati sottoposti con il controricorso presentato dalla Repubblica italiana al fine di valutarne la conformità con il diritto comunitario. Il semplice fatto che la Commissione contesti nell’ambito del procedimento già intrapreso la validità di tali piani non può, nella specie, essere assimilato ad una violazione dei diritti della difesa, né giustificare l’introduzione di un nuovo procedimento di infrazione.

16 Da quanto precede consegue che l’affermazione della Repubblica italiana secondo la quale il ricorso per inadempimento della Commissione sarebbe irricevibile o sarebbe stato proposto in violazione dei diritti della difesa è infondata.

Sulla fondatezza del ricorso

17 In linea generale, la Repubblica italiana per contestare l’inadempimento deduce un argomento attinente alla nozione di «elaborazione» dei piani di gestione dei rifiuti. Nella controreplica sostiene che l’art. 7, n. 1, della direttiva 75/442 si limita a imporre l’«elaborazione» di un piano senza peraltro richiedere che l’atto di cui trattasi abbia carattere definitivo. Sostiene che nella terminologia del diritto amministrativo italiano un piano adottato, ma non ancora approvato, ha effetti «relativamente vincolanti» dal momento che tutte le iniziative pubbliche e private devono rapportarsi con la pianificazione in itinere.

18 A questo proposito va constatato di primo acchito che la nozione di piano di gestione dei rifiuti è una nozione di diritto comunitario che esige un’interpretazione uniforme in tutti gli Stati membri.

19 Orbene, è costante giurisprudenza che le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con un’efficacia cogente incontestabile, con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per garantire pienamente la certezza del diritto (v., tra altre, sentenze 27 febbraio 2003, causa C‑415/01, Commissione/Belgio, Racc. pag. I‑2081, punto 21 e 20 novembre 2003, causa C‑296/01, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑13909, punto 54). Di conseguenza, una disposizione avente effetti solo «relativamente vincolanti» non può soddisfare siffatta condizione e, quindi, l’argomento della Repubblica italiana non può essere accolto.

20 Essendo stato disatteso tale argomento di carattere generale, occorre dunque esaminare le censure della Commissione, secondo le quali la Repubblica italiana non avrebbe elaborato né comunicato i piani di gestione dei rifiuti conformemente a quanto prescritto dalle direttive 75/442 e 91/689, con riferimento a ciascuno degli enti territoriali considerati nel ricorso.

Con riferimento alla Regione Friuli‑Venezia Giulia e alla Provincia autonoma di Bolzano‑Alto Adige

21 Per quanto riguarda la Regione Friuli‑Venezia Giulia, la Repubblica italiana sostiene di essersi conformata alla normativa comunitaria, anche se l’adozione del piano di gestione dei rifiuti pericolosi è avvenuta dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato. A giustificazione del ritardo deduce la complessità tecnica dell’elaborazione di un piano di gestione dei rifiuti.

22 Secondo la Commissione, le circostanze invocate dalla Repubblica italiana vanno disattese poiché l’obbligo di elaborare un piano di gestione dei rifiuti pericolosi esiste fin dall’entrata in vigore della direttiva 91/689 e la detta Regione si sarebbe preoccupata del suo adempimento solo dopo l’inizio del presente procedimento. Il piano comunicato dalle autorità italiane, inoltre, sarebbe di fatto solo una proposta di piano che, contrariamente a quanto richiesto dall’art. 6 della direttiva 91/689, si limiterebbe a enunciare i criteri che consentono di determinare i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento dei rifiuti e non di designarli in modo preciso.

23 Nella controreplica, la Repubblica italiana considera che il fatto di indicare criteri specifici per la determinazione dei luoghi di smaltimento dei rifiuti è una tecnica di pianificazione che conduce ad un risultato identico a quello richiesto dalla direttiva, evitando l’aggravio del compito delle autorità preposte all’elaborazione dei piani di gestione dei rifiuti.

24 Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Bolzano‑Alto Adige, il detto Stato membro sostiene che una proposta di piano di gestione dei rifiuti è stata adottata dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato. La Commissione replica che si tratta solo di una proposta di piano non ancora approvata dalla competente autorità.

25 Si deve ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenze 14 luglio 2005, causa C‑433/03, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑6985, punto 32 e 16 novembre 2006, causa C‑357/05, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑118*, punto 6). Nella specie, basta constatare che i piani di gestione dei rifiuti di cui la Repubblica italiana fa menzione nel controricorso sono stati adottati solo dopo la scadenza del termine di due mesi fissato nel parere motivato, circostanza che il detto Stato membro non contesta.

26 Inoltre, risulta altresì da costante giurisprudenza che uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare il mancato rispetto degli obblighi e dei termini prescritti da una direttiva (v., tra l’altro, sentenze 13 dicembre 1991, causa C‑33/90, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑5987, punto 24; 21 gennaio 1999, causa C‑347/97, Commissione/Belgio, Racc. pag. I‑309, punto 15, e 25 settembre 2003, causa C‑74/02, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑9877, punto 18). Di conseguenza, l’argomento dedotto dalla Repubblica italiana circa la complessità tecnica dell’elaborazione di un piano di gestione dei rifiuti va disatteso.

27 Del resto, se è vero che, secondo l’art. 249, terzo trattino, CE, una direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi, dalla giurisprudenza della Corte risulta, tuttavia, che l’obbligo di elaborare piani di gestione dei rifiuti rappresenta un obbligo di risultato che non può essere adempiuto a mezzo di misure preparatorie o dirette all’elaborazione di piani ovvero alla predisposizione di un quadro regolamentare idoneo a realizzare tale obiettivo (sentenze 2 maggio 2002, causa C‑292/99, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑4097, punto 39 e 14 aprile 2005, causa C‑163/03, Commissione/Grecia, non pubblicata nella Raccolta, punto 74). Nella specie, come giustamente sostenuto dalla Commissione, la tecnica utilizzata dalle autorità della Regione Friuli‑Venezia Giulia non permette, contrariamente a quanto prescritto dalla direttiva 91/689, di individuare i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi. Infatti, una mera enumerazione dei criteri di determinazione di tali luoghi costituisce solo una cornice regolamentare che, in quanto tale, non garantisce che il risultato richiesto venga raggiunto. L’argomento della Repubblica italiana va pertanto disatteso.

28 Da quanto precede consegue che la Repubblica italiana non ha elaborato i piani di gestione dei rifiuti ai sensi della direttiva 91/689 per quanto riguarda la Regione Friuli‑Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Bolzano‑Alto Adige e che, pertanto, la censura della Commissione è su questo punto fondata.

Con riferimento alla Provincia di Rimini e alla Regione Puglia

29 Per quanto riguarda la Provincia di Rimini, la Repubblica italiana sostiene che il procedimento di adozione di un nuovo piano di gestione dei rifiuti per tale Provincia è in corso. Ciò nondimeno, le principali disposizioni del nuovo piano provinciale già sarebbero contenute in un piano adottato nel corso del 1996 che resta applicabile.

30 La Commissione ritiene che le disposizioni attualmente in vigore in questa Provincia non possano essere considerate un piano di gestione dei rifiuti ai sensi delle direttive 75/442 e 91/689 in quanto l’adozione del piano del 1996 è anteriore alla normativa italiana che traspone tali direttive.

31 Nella controreplica la Repubblica italiana considera che l’affermazione della Commissione secondo la quale il piano elaborato in attuazione della direttiva 75/442 non sarebbe idoneo a risolvere i problemi relativi alla gestione dei rifiuti pericolosi oggetto della direttiva 91/689 è una petizione di principio.

32 Per quanto riguarda la Regione Puglia, il detto Stato membro sostiene che è già stato dato inizio ai passi necessari per l’elaborazione di un piano di gestione dei rifiuti. Poiché una parte delle disposizioni di tale piano è già in vigore sotto altre forme, la censura della Commissione dovrebbe tutt’al più limitarsi alla «incompletezza» delle disposizioni in vigore in tale Regione.

33 Per la Commissione, l’adozione di tali disposizioni non soddisfa in pieno le esigenze di pianificazione previste dall’art. 6 della direttiva 91/689.

34 Occorre ricordare che la trasposizione nel diritto interno di una direttiva non esige necessariamente una riproduzione formale e letterale del suo contenuto in una disposizione di legge espressa e specifica e può essere sufficiente, a seconda del suo contenuto, in un contesto giuridico generale, ma solo a condizione che quest’ultimo garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva in maniera sufficientemente chiara e precisa (v., tra l’altro, sentenze 7 ottobre 2004, causa C‑103/02, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑9127, punto 33; 20 ottobre 2005, causa C‑6/04, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I‑9017, punti 21 e 24, nonché Commissione/Lussemburgo, cit., punto 34).

35 Tuttavia, dal momento che la Commissione ha fornito sufficienti elementi da cui risulta la persistenza dell’inadempimento, spetta allo Stato membro interessato contestare in modo approfondito e particolareggiato i dati prodotti e le conseguenze che ne derivano (v. sentenze 9 novembre 1999, causa C‑365/97, Commissione/Italia, detta «San Rocco», Racc. pag. I‑7773, punti 84‑87; 12 luglio 2005, causa C‑304/02, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑6263, punto 56, e 18 luglio 2006, causa C‑119/04, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑6885, punto 41).

36 Nella specie, la Repubblica italiana non ha dimostrato l’esistenza di un contesto giuridico generale tale da rendere inutile la trasposizione delle direttive 75/442 e 91/689. Quindi, la circostanza che tale Stato membro abbia dato inizio ad un procedimento di trasposizione di tali direttive è tale da rendere inoperante la sua argomentazione intesa a sostenere che la normativa nazionale esistente già soddisfa le esigenze delle medesime direttive.

37 Del resto, la Repubblica italiana stessa riconosce l’incompletezza delle disposizioni adottate dalla Provincia di Rimini e dalla Regione Puglia. Orbene, secondo giurisprudenza costante, ciascuno degli Stati membri destinatari di una direttiva ha l’obbligo di adottare, nell’ambito del proprio ordinamento giuridico, tutti i provvedimenti necessari per garantire la piena efficacia della direttiva, conformemente allo scopo che essa persegue (v., tra altre, sentenze 5 dicembre 2002, causa C‑324/01, Commissione/Belgio, Racc. pag. I‑11197, punto 18; 24 giugno 2003, causa C‑72/02, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I‑6597, punto 18, e 28 aprile 2005, causa C‑410/03, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑3507, punto 39).

38 Si deve a questo proposito ricordare che l’inadempimento di uno Stato membro sussiste finché esso non si è conformato del tutto alla direttiva, anche se la legislazione nazionale già consente, in gran parte, il conseguimento delle finalità della detta direttiva (sentenza 18 marzo 1980, causa 92/79, Commissione/Italia, Racc. pag. 1115, punto 6). Azioni materiali parziali o normative regolamentari frammentarie non possono soddisfare l’obbligo, incombente ad uno Stato membro, di elaborare un programma globale per raggiungere taluni obiettivi (sentenze 28 maggio 1998, causa C‑298/97, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑3301, punto 16, e 4 luglio 2000, causa C‑387/97, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑5047, punto 75).

39 Da quanto precede consegue che le disposizioni vigenti nella Provincia di Rimini e nella Regione Puglia si rivelano, data la loro incompletezza, insufficienti per soddisfare del tutto i requisiti posti dalle direttive 75/442 e 91/689.

40 Di conseguenza, si deve constatare che la Repubblica italiana non ha elaborato piani di gestione dei rifiuti ai sensi delle dette direttive per quanto riguarda la Provincia di Rimini e la Regione Puglia.

Con riferimento alla Regione Lazio

41 La Repubblica italiana sostiene che la Regione Lazio ha adottato tre piani differenti, e cioè un piano di gestione dei rifiuti, un piano degli interventi di emergenza e un piano di individuazione dei siti ritenuti idonei ad ospitare impianti di termovalorizzazione al fine di conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva 75/442.

42 La Commissione ritiene che questi tre documenti non consentano di individuare i luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda rifiuti pericolosi. Inoltre, il piano di gestione dei luoghi considerati adatti per ospitare impianti di termovalorizzazione si applicherebbe soltanto ad una categoria di impianti di riutilizzo di rifiuti urbani.

43 Dall’argomentazione svolta dalla Commissione risulta che i piani in vigore nella Regione Lazio non hanno un grado di precisione sufficiente per assicurare la piena efficacia della direttiva (v., in tal senso, sentenza 1° aprile 2004, cause riunite C‑53/02 e C‑217/02, Commune de Braine‑le‑Château e a., Racc. pag. I‑3251, punti 31 e 32). Tale argomentazione non è stata contestata nella controreplica dalla Repubblica italiana.

44 Ciò considerato, si deve constatare che la Repubblica italiana non ha elaborato i piani di gestione dei rifiuti ai sensi della direttiva 75/442 per quanto riguarda la Regione Lazio.

45 Da tutto quanto sopra considerato consegue che la censura della Commissione circa la mancata elaborazione dei piani di gestione dei rifiuti è fondata per quanto riguarda ognuno degli enti territoriali da essa menzionati nel suo ricorso. Di conseguenza, non occorre pronunciarsi sull’altro motivo di ricorso, dalla stessa sollevato, relativo alla mancanza di comunicazione di tali piani.

46 Ciò considerato, si deve dichiarare che, non avendo elaborato:

- il piano di gestione dei rifiuti per la Provincia di Rimini, conformemente all’art. 7, n. 1, della direttiva 75/442,

- i piani di gestione dei rifiuti comprendenti i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento dei rifiuti per la Regione Lazio, conformemente all’art. 7, n. 1, quarto trattino, della direttiva 75/442,

- i piani di gestione dei rifiuti per le Regioni Friuli‑Venezia Giulia, Puglia nonché per la Provincia autonoma di Bolzano‑Alto Adige e per la Provincia di Rimini, conformemente all’art. 6 della direttiva 91/689,

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tali direttive.

Sulle spese

47 A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Repubblica italiana, rimasta soccombente, va condannata alle spese conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara e statuisce:

1) Non avendo elaborato:

- il piano di gestione dei rifiuti per la Provincia di Rimini, conformemente all’art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE relativa ai rifiuti, come modificata con direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE,

- i piani di gestione dei rifiuti comprendenti i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento dei rifiuti per la Regione Lazio, conformemente all’art. 7, n. 1, quarto trattino, della direttiva 75/442, come modificata con direttiva 91/156,

- i piani di gestione dei rifiuti per le Regioni Friuli‑Venezia Giulia e Puglia nonché per la Provincia autonoma di Bolzano‑Alto Adige e la Provincia di Rimini, conformemente all’art. 6 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi,

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tali direttive.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Firme

 


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it

 AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006