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CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VIII, 18/12/2007, C-85/07
ACQUE - Politica comunitaria in materia di acque - Distretto idrografico
- Relazione di sintesi e analisi - Comunicazione - Insussistenza -
Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2000/60/CE Artt. 5, n. 1, e 15, n. 2.
Non avendo presentato la relazione sintetica delle analisi richieste a norma
dell’art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23
ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria
in materia di acque, come previsto ai sensi dell’art. 15, n. 2, della
medesima direttiva, e non avendo effettuato le analisi e l’esame di cui
all’art. 5, n. 1, della stessa direttiva, per il distretto idrografico
pilota del Serchio e una parte dei distretti idrografici delle Alpi
orientali, dell’Appennino settentrionale, centrale e meridionale, la
Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza
degli artt. 5, n. 1, e 15, n. 2, della detta direttiva. CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VIII, 18/12/2007, C-85/07
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
18 dicembre 2007 (*)
«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2000/60/CE - Artt. 5, n. 1, e
15, n. 2 - Politica comunitaria in materia di acque - Distretto
idrografico - Relazione di sintesi e analisi - Comunicazione -
Insussistenza»
Nella causa C‑85/07,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226
CE, proposto il 15 febbraio 2007,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re S. Pardo
Quintillán e D. Recchia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in
Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità
di agente, assistito dal sig. G. Fiengo, avvocato dello Stato, con
domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta dal sig. G. Arestis, presidente di sezione, dalla sig.ra R.
Silva de Lapuerta e dal sig. T. von Danwitz (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il ricorso in esame la Commissione delle Comunità europee chiede
alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, relativamente al
distretto idrografico pilota del Serchio e a parte dei distretti
idrografici delle Alpi orientali, dell’Appennino settentrionale,
centrale e meridionale, non avendo presentato la relazione sintetica
delle analisi richieste a norma dell’art. 5, n. 1, della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L
327, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), come previsto ai sensi
dell’art. 15, n. 2, della medesima direttiva, e non avendo effettuato le
analisi e l’esame di cui all’art. 5, n. 1, della stessa direttiva, è
venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dei detti articoli.
2 L’art. 5, n. 1, della direttiva, intitolato «Caratteristiche del
distretto idrografico, esame dell’impatto ambientale delle attività
umane e analisi economica dell’utilizzo idrico», così dispone:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto
idrografico, o parte di distretto idrografico internazionale compreso
nel loro territorio, siano effettuati, secondo le specifiche tecniche
che figurano negli allegati II e III, e completati entro quattro anni
dall’entrata in vigore della presente direttiva:
- un’analisi delle caratteristiche del distretto,
- un esame dell’impatto delle attività umane sullo stato delle acque
superficiali e sulle acque sotterranee, e
- un’analisi economica dell’utilizzo idrico».
3 Ai sensi dell’art. 15, n. 2, della direttiva, intitolato «Relazioni»:
«Gli Stati membri presentano, entro tre mesi dal loro completamento,
relazioni sintetiche:
- delle analisi richieste a norma dell’articolo 5, e
- dei programmi di monitoraggio di cui all’articolo 8,
effettuati per le finalità previste dai piani di gestione dei bacini
idrografici».
4 La direttiva è entrata in vigore il 22 dicembre 2000. Di conseguenza,
le analisi e l’esame di cui all’art. 5, n. 1, della direttiva avrebbero
dovuto essere completati entro il 22 dicembre 2004. Inoltre, la
relazione sintetica delle analisi avrebbe dovuto essere presentata alla
Commissione entro il 22 marzo 2005, ai sensi dell’art. 15, n. 2, della
medesima direttiva.
5 Non avendo la Repubblica italiana presentato, in data 22 marzo 2005,
la relazione sintetica di dette analisi e non avendo fornito
informazioni sul completamento delle analisi e dell’esame in questione,
la Commissione ha considerato che la Repubblica italiana era venuta meno
agli obblighi impostile dagli artt. 5, n. 1, e 15, n. 2, della
direttiva.
6 Pertanto, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento
ex art. 226 CE.
7 Dopo aver inviato alla Repubblica italiana una lettera di diffida
datata 18 ottobre 2005, la Commissione ha emesso un parere motivato il 4
luglio 2006, invitando detto Stato ad adottare i provvedimenti necessari
per conformarsi a detto parere entro due mesi a decorrere dal suo
ricevimento.
8 Rispondendo al parere motivato, la Repubblica italiana, il 19 luglio
2006, ha comunicato una nota 28 giugno 2006 del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del territorio e ha inviato, in particolare, due
relazioni di cui una, ai sensi dell’art. 5 della direttiva, riguardava i
bacini idrografici nazionali, i bacini pilota del Tevere e del Cecina e
le Regioni di Sicilia e di Sardegna.
9 Dopo l’esame della documentazione inviata, la Commissione ha
considerato che la situazione non era ancora soddisfacente e ha deciso
di adire la Corte.
10 Nel suo controricorso il governo italiano comunica che il recepimento
tardivo della direttiva, avvenuto con il decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Supplemento ordinario alla GURI n. 96 del 14 aprile 2006),
non ha consentito né di adottare, a livello regionale, i provvedimenti
necessari per l’attuazione della direttiva, né di rispettare le scadenze
in essa previste.
11 Inoltre, il governo italiano afferma che la contestazione nel ricorso
riguarda soltanto la mancanza di informazioni su vari bacini regionali,
la maggior parte dei quali è di scarsa rilevanza per portata e
dimensioni, fatto salvo il bacino sperimentale del fiume Serchio, e che
la relazione relativa ai bacini idrogeografici nazionali conteneva quasi
la totalità dei dati richiesti. Secondo il governo italiano, le attività
finora svolte costituirebbero, di conseguenza, la prima fase di un
processo più ampio.
12 Da tale presa di posizione risulta che la Repubblica italiana non
contesta l’inadempimento addebitatogli.
13 Pertanto, alla data di scadenza del termine fissato nel parere
motivato, data alla quale deve essere valutata l’esistenza di un
inadempimento (v., in tal senso, sentenze 14 settembre 2004, causa
C‑168/03, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑8227, punto 24, e 27 ottobre
2005, causa C‑23/05, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I‑9535, punto
9), la relazione sintetica richiesta in forza dell’art. 15, n. 2, della
direttiva non era stata presentata e le analisi nonché l’esame di cui
all’art. 5, n. 1, di detta direttiva non erano stati effettuati per
quanto riguarda il distretto idrografico pilota del Serchio e una parte
dei distretti idrografici delle Alpi orientali, dell’Appennino
settentrionale, centrale e meridionale.
14 Occorre aggiungere che, anche se la Repubblica italiana ha
effettivamente comunicato alla Commissione quasi tutti i dati richiesti
relativi ai bacini idrografici nazionali, come essa sostiene, tale
affermazione non può essere intesa nel senso che detto Stato membro
contesta l’obbligo di informazione di cui agli artt. 5 e 15 della
direttiva sui vari bacini idrografici regionali e la mancanza di tali
informazioni. Inoltre, il fatto che la maggior parte dei vari bacini
regionali sia di scarsa importanza, tenuto conto della loro portata e
delle dimensioni dei bacini, è irrilevante quanto all’esistenza
dell’inadempimento addebitato.
15 In tale circostanze, il ricorso proposto dalla Commissione deve
essere dichiarato fondato.
16 Di conseguenza, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, per
quanto riguarda il distretto idrografico pilota del Serchio e una parte
dei distretti idrografici delle Alpi orientali, dell’Appennino
settentrionale, centrale e meridionale, non avendo presentato la
relazione sintetica delle analisi richieste a norma dell’art. 5 della
direttiva, come previsto ai sensi dell’art.15, n. 2, di quest’ultima, e
non avendo effettuato le analisi e l’esame di cui all’art. 5, n. 1,
della stessa direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono in
forza degli artt. 5, n. 1, e 15, n. 2, della medesima direttiva.
Sulle spese
17 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché
la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta
soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara e statuisce:
1) Per quanto riguarda il distretto idrografico pilota del Serchio e una
parte dei distretti idrografici delle Alpi orientali, dell’Appennino
settentrionale, centrale e meridionale, non avendo presentato la
relazione sintetica delle analisi richieste a norma dell’art. 5, n. 1,
della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000,
2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia
di acque, come previsto ai sensi dell’art. 15, n. 2, della medesima
direttiva, e non avendo effettuato le analisi e l’esame di cui all’art.
5, n. 1, della stessa direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno
agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 5, n. 1, e 15, n. 2,
della detta direttiva.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
Firme
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