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ZOOTECNIA - AGRICOLTURA - Strutture agricole - Regimi di aiuti comunitari -
Settore delle carni bovine - Identificazione e registrazione dei bovini - Premio
all’abbattimento - Esclusione e riduzione. L’art. 21 del regolamento (CE)
del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni bovine, dev’essere interpretato nel senso che
l’inosservanza del termine di notifica alla banca dati informatizzata dello
spostamento di un bovino a destinazione di un’azienda o in provenienza dalla
stessa, di cui all’art. 7, n. 1, secondo trattino, del regolamento (CE) del
Parlamento europeo e del Consiglio 17 luglio 2000, n. 1760, che istituisce un
sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo
all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e
che abroga il regolamento (CE) del Consiglio, n. 820/97, rende inammissibile il
detto bovino al premio all’abbattimento e, pertanto, comporta un’esclusione del
beneficio del detto premio per tale animale. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE
COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 24 Maggio 2007, causa C‑45/05
AGRICOLTURA - Identificazione e registrazione dei bovini - Premio
all’abbattimento - Esclusione e riduzione. Gli artt. 44 e 45 del regolamento
(CE) della Commissione 11 dicembre 2001, n. 2419, che fissa le modalità di
applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni
regimi di aiuti comunitari, istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del
Consiglio, non si applicano ad un’esclusione del beneficio del premio
all’abbattimento per un bovino per il quale i dati relativi ad uno spostamento a
destinazione di un’azienda o in provenienza dalla stessa non sono stati
notificati alla banca dati informatizzata entro il termine previsto dall’art. 7,
n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000, in modo da rendere
ammissibile al premio all’abbattimento il detto bovino, quand’anche siano
corretti tali dati trasmessi tardivamente alla suddetta base. CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 24 Maggio 2007, causa C‑45/05
AGRICOLTURA - Identificazione e registrazione dei bovini - Premio
all’abbattimento - Esclusione e riduzione. L’art. 11 del regolamento (CEE)
della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione
del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di
aiuti comunitari, e/o l’art. 22 del regolamento n. 1760/2000 devono essere
interpretati nel senso che uno Stato membro non può prevedere sanzioni nazionali
consistenti in riduzioni ed esclusioni dell’importo totale dell’aiuto
comunitario al quale può aver diritto l’imprenditore che abbia presentato
domanda di premio all’abbattimento, dato che sanzioni di tale natura figurano
già in maniera particolareggiata nel regolamento n. 3887/92. CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 24 Maggio 2007, causa C‑45/05
CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
Nel procedimento C‑45/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai
sensi dell’art. 234 CE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi
Bassi), con ordinanza 2 febbraio 2005, pervenuta in cancelleria il 4 febbraio
2005, nella causa tra
Maatschap Schonewille-Prins
e
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di Sezione, dal sig. R.
Schintgen, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis (relatore) e
L. Bay Larsen, giudici,
avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del
27 aprile 2006,
considerate le osservazioni presentate:
- per la Maatschap Schonewille-Prins, dal sig. E. Buys, direttore della Denkavit
Nederland B. V.,
- per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra H.G. Sevenster e dal sig. M. de
Grave, in qualità di agenti,
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. T. van Rijn e F.
Erlbacher, nonché dalla sig.ra M. van Heezik, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13
luglio 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dei
regolamenti (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo
all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160,
pag. 21), e (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 luglio 2000, n. 1760,
che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e
relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni
bovine, e che abroga il regolamento (CE) del Consiglio, n. 820/97, nonché dei
regolamenti (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità
di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a
taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 391, pag. 36), e (CE) della Commissione
11 dicembre 2001, n. 2419, che fissa le modalità di applicazione del sistema
integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti
comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (GU L 327,
pag. 11). Quanto al regolamento n. 1254/1999, la detta domanda verte del pari
sulla validità del suo art. 21.
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la società
di produttori agricoli specializzata nell’allevamento di bovini Maatschap
Schonewille‑Prins (in prosieguo: la «Schonewille») e il Minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (Ministro per l’agricoltura, l’ambiente e la qualità
degli alimenti; in prosieguo: il «Ministro»), in merito al rifiuto di
quest’ultimo di attribuire alla detta società i premi all’abbattimento di bovini
da essa precedentemente richiesti.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 In forza dell’art. 11 del regolamento n. 1254/1999, il produttore che detiene
animali della specie bovina può beneficiare di un premio all’abbattimento,
concesso all’abbattimento dei capi ammissibili o alla loro esportazione verso un
paese terzo.
4 A questo proposito, l’art. 21 del detto regolamento precisa:
«Per poter beneficiare dei pagamenti diretti di cui al presente capo, un animale
è identificato e registrato in base al regolamento (CE) n. 820/97».
5 Il diciottesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1254/1999 è così redatto:
«i pagamenti diretti possono essere concessi solo a condizione che gli
allevatori degli animali interessati rispettino le norme comunitarie relative
all’identificazione e alla registrazione dei bovini; (…)».
6 Il regolamento (CE) del Consiglio 21 aprile 1997, n. 820, che istituisce un
sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo
all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (GU L
117, pag. 1), è stato abrogato, con effetto a partire dal 1° settembre 2000, dal
regolamento n. 1760/2000.
7 Il quarto, il quinto, il sesto e il settimo ‘considerando’ del regolamento n.
1760/2000 sono del seguente tenore:
«Come conseguenza dell’instabilità del mercato delle carni bovine e dei prodotti
a base di carni bovine causata dalla crisi dell’encefalopatia spongiforme
bovina, la migliorata trasparenza in merito alle condizioni di produzione e
commercializzazione di tali prodotti, in particolare per quanto attiene alla
rintracciabilità, ha esercitato un’influenza positiva sul consumo di carni
bovine. Per mantenere e rafforzare la fiducia del consumatore nelle carni bovine
ed evitare che sia ingannato, è necessario sviluppare il quadro nell’ambito del
quale si forniscono informazioni al consumatore mediante un’etichettatura
adeguata e chiara del prodotto.
A tal fine è indispensabile istituire, da un lato, un sistema efficace di
identificazione e di registrazione dei bovini nella fase della produzione (...)
Grazie alle garanzie fornite da tale miglioramento, saranno parimenti
soddisfatte talune esigenze di interesse generale, in particolare la tutela
della sanità pubblica e della salute degli animali.
Di conseguenza la fiducia dei consumatori nella qualità delle carni bovine e dei
prodotti a base di carni sarà migliorata, sarà preservato un livello elevato di
tutela della salute pubblica, e la stabilità duratura del mercato delle carni
bovine sarà rafforzata».
8 L’art. 7, n. 1, del detto regolamento recita:
«Ogni detentore di animali, ad eccezione dei trasportatori:
- tiene un registro aggiornato,
- non appena la banca dati informatizzata sia pienamente operativa, comunica
all’autorità competente - entro un termine stabilito dallo Stato membro e
compreso fra tre e sette giorni - tutti i movimenti a destinazione e a partire
dall’azienda nonché tutte le nascite e tutti i decessi di animali avvenuti
nell’azienda, specificandone la data. Tuttavia, a richiesta di uno Stato membro,
la Commissione può stabilire, secondo la procedura di cui all’articolo 23,
paragrafo 2, in quali circostanze gli Stati membri possono prorogare il termine
massimo e definire le regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini
destinati a pascolare durante l’estate in diverse zone di montagna».
9 L’art. 22, n. 1, dello stesso regolamento così dispone:
«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto del
presente regolamento (...)
Le eventuali sanzioni imposte a un detentore dallo Stato membro sono correlate
alla gravità dell’infrazione. (…)».
10 L’art. 11, n. 1, del regolamento n. 3887/92 dispone:
«Le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano fatte salve sanzioni
supplementari previste a livello nazionale».
11 Il regolamento n. 3887/92 è stato abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2002,
dal regolamento n. 2419/2001.
12 L’art. 44 del regolamento n. 2419/2001 dispone:
«1. Le riduzioni ed esclusioni di cui al presente titolo non si applicano quando
l’imprenditore abbia fornito informazioni effettivamente corrette o quando possa
in altro modo dimostrare che è esente da colpa.
2. Le riduzioni e le esclusioni di cui al presente titolo non si applicano alle
parti della domanda di aiuto in ordine alle quali l’imprenditore abbia
comunicato per iscritto all’autorità competente che la domanda stessa è inesatta
o lo è divenuta successivamente alla presentazione, a condizione che
l’imprenditore non sia stato informato dall’autorità competente dell’intenzione
di effettuare un controllo in loco e delle irregolarità riscontrate
dall’autorità competente nella sua domanda.
Le informazioni di cui al comma precedente e fornite dall’imprenditore hanno per
effetto l’adeguamento della domanda alla situazione reale».
13 L’art. 45 dello stesso regolamento così dispone:
«1. Per quanto riguarda i bovini che formano oggetto di domande di aiuto,
l’articolo 44 si applica, dal momento di presentazione della domanda, agli
errori e alle omissioni concernenti dati immessi nella banca di dati.
2. Per i bovini che non formano oggetto di domanda, le riduzioni e le esclusioni
di cui all’articolo 39 non si applicano, ove l’imprenditore abbia comunicato
all’autorità competente le modifiche e integrazioni da apportare alla banca di
dati elettronica, ed egli non sia stato informato dell’intenzione dell’autorità
competente di effettuare un controllo in loco».
14 L’art. 47, n. 2, del regolamento n. 2419/2001 così dispone:
«Fatto salvo l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2988/95 del Consiglio, le
riduzioni e le esclusioni di cui al presente regolamento si applicano fatte
salve ulteriori sanzioni in forza di altre normative comunitarie o delle
legislazioni nazionali»
La normativa nazionale
15 Il regolamento olandese emanato nel 1998 dall’Ufficio per il bestiame e la
carne, relativo all’identificazione e alla registrazione dei bovini (Verordening
identificatie en registratie runderen 1998 van het Productschap Vee en Vlees, in
prosieguo: il «regolamento del PVV»), è redatto come segue:
«Articolo 12
1. Il detentore, ad eccezione del trasportatore, è tenuto a registrare
accuratamente e integralmente i dati di cui all’art. 4, n. 3, e all’art. 7, n.
1, secondo trattino, del regolamento 820/97.
(…)
Articolo 13
1. Il detentore, ad eccezione del trasportatore, è tenuto a comunicare al
servizio, entro un termine di tre giorni lavorativi, i dati di cui all’art. 12,
n. 1, del presente regolamento (…)».
16 Il diritto al premio all’abbattimento figura nel regolamento olandese
relativo ai premi comunitari per gli animali (Regeling dierlijke EG-premies,
Stcrt. 1996, n. 80; in prosieguo: il «Regeling»).
17 L’art. 2.3, n. 2, del Regeling prevede:
«In caso di abbattimento o di esportazione in un paese terzo di un bovino che,
alla data dell’abbattimento, o dell’esportazione in un paese terzo, in base ai
dati del registro dell’identificazione e registrazione abbia almeno otto mesi,
viene erogato ai produttori un premio, previa domanda in tal senso,
conformemente al presente Regeling e ai regolamenti nn. 1254/1999 e 2342/1999».
18 L’art. 2.4, lett. b), n. 2, del Regeling precisa:
«[L]e domande di premio all’abbattimento di bovini in un mattatoio situato nei
Paesi Bassi sono presentate notificando al registro di identificazione e di
registrazione che l’abbattimento è stato effettuato dal mattatoio conformemente
alle disposizioni della regolamentazione PVV».
19 L’art. 4.9 del Regeling dispone:
«1. Non viene erogato alcun premio per i bovini per i quali il produttore non
abbia ottemperato entro un termine di 25 giorni alle disposizioni incombentigli
in forza del [regolamento PVV], in relazione alla notifica al registro di
identificazione e registrazione della data di nascita, della data di entrata o
della data di uscita dall’azienda o della data di abbattimento o di esportazione
in un paese terzo, nella misura in cui il corrispondente obbligo di notifica sia
sorto il 1° gennaio 2000 o successivamente a tale data.
2. Il premio viene ridotto del 25% per i bovini per i quali il produttore non
abbia ottemperato tempestivamente, anche se entro il termine di 25 giorni dalla
data dell’evento considerato, alle disposizioni incombentigli in forza del
[regolamento PVV] in relazione alla notifica al registro di identificazione e
registrazione della data di nascita, della data di entrata nell’azienda, della
data di uscita dall’azienda o della data dell’abbattimento, oppure della data di
esportazione in un paese terzo, nella misura in cui il corrispondente obbligo di
notifica sia sorto in data 1° gennaio 2000 o successivamente a tale data».
La causa principale e le questioni pregiudiziali
20 Il 1° febbraio 2001 la Schonewille ha chiesto al ministro il beneficio di
premi all’abbattimento per 365 bovini, in forza del Regeling.
21 Con decisione 24 giugno 2002, il ministro comunicava che, tra i bovini
oggetto della domanda di premio per la campagna 2001, soltanto 260 rispondevano
in tutto o in parte ai requisiti per la concessione del premio.
22 Con lettera 23 luglio 2002, la Schonewille ha proposto un reclamo contro la
detta decisione. Il ministro ha adottato, il 19 agosto 2002, una decisione
rettificativa nella quale ha considerato che altri quindici bovini erano
ammissibili al premio nella sua interezza, e ha ritenuto che un altro capo non
rispondesse del tutto ai requisiti per l’ottenimento di detto premio.
23 Dopo vari scambi di vedute fra le parti nella causa principale, dal momento
che la Schonewille teneva fermo il suo reclamo, il ministro ha adottato una
nuova decisione il 19 giugno 2003. Esso ha dichiarato il reclamo irricevibile,
per la parte in cui esso riguarda il premio all’abbattimento relativo a quindici
animali supplementari, che infine sono stati considerati ammissibili, e
infondato per il resto.
24 Peraltro, in detta decisione, il ministro ha, da un lato, respinto
integralmente la domanda di premio nel caso di un bovino, in quanto la notifica
al registro dell’identificazione e registrazione non era avvenuta entro il
termine stabilito dall’art. 4.9, n. 1, del Regeling. D’altro lato, esso ha
ridotto del 25% il premio richiesto per un gruppo di bovini, in base al disposto
dell’art. 4.9, n. 2, del Regeling.
25 Il 30 luglio 2003, la Schonewille ha proposto ricorso contro detta decisione
del 19 giugno 2003 dinanzi al giudice del rinvio.
26 Nella causa principale, la Schonewille sostiene che il ministro ha
ingiustamente ritenuto che la tardiva notifica di una data di arrivo di un
bovino in un’azienda al registro dell’identificazione e registrazione potesse
giustificare il diniego o la riduzione del premio all’abbattimento. A suo
avviso, l’ammissibilità dei bovini al beneficio del premio deve valutarsi
esclusivamente in base all’art. 21 del regolamento n. 1254/1999. Richiedendo
tale articolo unicamente che l’animale sia identificato e registrato
conformemente al regolamento n. 1760/2000, la Schonewille considera che il
ministro non può, in materia di identificazione e registrazione dei bovini,
stabilire condizioni supplementari per detta ammissibilità, come quelle
contenute nell’art. 4.9 del Regeling, relative alla data di notifica al detto
registro.
27 Secondo il giudice del rinvio, la questione che si pone nella fattispecie
consiste essenzialmente nello stabilire se, tenuto conto delle irregolarità
accertate nelle notifiche delle date di entrata dei bovini nell’azienda
effettuate dalla Schonewille presso il detentore del registro
dell’identificazione e registrazione, il ministro fosse legittimato ad escludere
totalmente o parzialmente il diritto ad un premio all’abbattimento in base al
regolamento n. 1254/1999.
28 In tale contesto, il College van Beroep voor het bedrijfsleven ha deciso di
sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se l’art. 21 del regolamento (CE) n. 1254/1999 debba essere interpretato nel
senso che qualsiasi irregolarità nell’applicazione del regolamento (CE) n.
1760/2000, riguardante un animale, comporta una completa esclusione del premio
all’abbattimento per detto animale;
2) in caso di soluzione affermativa della prima questione, se l’art. 21 del
regolamento (CE) n. 1254/1999 sia valido, in particolare tenuto conto delle
conseguenze derivantine;
3) se gli artt. 44 e 45 del regolamento (CE) n. 2419/2001 si applichino ad
irregolarità nell’applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000;
4) in caso di soluzione affermativa della terza questione, se una corretta
applicazione dell’art. 45 del regolamento (CE) n. 2419/2001, in combinato
disposto con l’art. 44, comporti che non sia applicabile un’esclusione del
premio all’abbattimento in caso di negligenza nella notifica dei dati al
detentore della banca dati informatizzata, se i dati trasmessi, quali, come
nella specie, le date di entrata, sono di fatto del tutto esatti (e anche sin
dall’inizio sono stati esatti e pertanto non è stato necessario correggerli). Se
ciò non è valido per qualsiasi negligenza, si pone la questione se ciò valga
nella situazione come quella nel caso di specie, in cui la negligenza è
costituita dalla trasmissione tardiva dei dati (alcuni giorni o settimane),
mentre l’abbattimento ha avuto luogo dopo un periodo di tempo abbastanza lungo;
5) se l’art. 11 del regolamento (CE) n. 3887/92 e/o l’art. 22 del regolamento
(CE) n. 1760/2000 e/o l’art. 47, n. 2, del regolamento (CE) n. 2419/2001 debbano
essere interpretati nel senso che uno Stato membro, mediante una sanzione
nazionale volta a garantire l’applicazione del regolamento, è autorizzato ad
escludere il diritto comunitario riguardante il premio all’abbattimento o a
ridurre detto premio;
6) in caso di soluzione affermativa in tutto o in parte della quinta questione,
se le eccezioni comunitarie alle riduzioni ed esclusioni comunitarie, in
particolare gli artt. 44 e 45 del regolamento (CE) n. 2419/2001, si applichino
per analogia alle riduzioni ed esclusioni nazionali;
7) in caso di soluzione affermativa della sesta questione, se una corretta
applicazione per analogia dell’art. 45 del regolamento (CE) n. 2419/2001, in
combinato disposto con l’art. 44, comporti che le negligenze in relazione alla
notifica dei dati alla banca dati informatizzata e, in particolare, la
trasmissione tardiva dei dati, non possano comportare l’esclusione del premio
all’abbattimento, se i dati riportati nel registro, quali, come nella
fattispecie, la data di entrata, sono di fatto del tutto esatti».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
29 Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art.
21 del regolamento n. 1254/1999 debba essere interpretato nel senso che
l’inosservanza del termine di notifica alla banca dati informatizzata dello
spostamento di un bovino a destinazione di un’azienda o in provenienza dalla
stessa, di cui all’art. 7, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000,
comporti un’esclusione del beneficio del premio all’abbattimento per detto
animale.
30 Secondo una costante giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione delle
disposizioni di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto del loro
tenore letterale, ma anche del loro contesto e degli scopi perseguiti dalla
normativa di cui esse fanno parte (v., in particolare, sentenze 13 novembre
2003, causa C‑294/01, Granarolo, Racc. pag. I‑13429, punto 34, e 7 dicembre
2006, causa C‑306/05, SGAE, Racc. pag. I‑0000, punto 34).
31 Ai termini dell’art. 21 del regolamento n. 1254/1999, per beneficiare di un
premio all’abbattimento, un bovino «è identificato e registrato in base al
regolamento [n. 1760/2000]».
32 Risulta chiaramente dal testo del detto articolo che, come si osserva nel
diciottesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1254/1999, la concessione di un
premio all’abbattimento è subordinata al rispetto, da parte degli allevatori
degli animali considerati, delle norme comunitarie applicabili
all’identificazione e alla registrazione dei bovini.
33 Peraltro, si deve rilevare che nel ventottesimo ‘considerando’ del
regolamento n. 2419/2001 si afferma espressamente che «l’esatta identificazione
e la registrazione dei bovini costituiscono una condizione di ammissibilità [al
premio all’abbattimento] a norma dell’articolo 21 del regolamento (...) n.
1254/1999».
34 Inoltre, come ricorda l’ottavo ‘considerando’ del regolamento n. 1760/2000,
«gli animali destinati agli scambi intracomunitari debb[o]no essere identificati
conformemente ai requisiti della normativa comunitaria ed essere registrati in
modo da poter risalire all’azienda, al centro o all’organismo di origine o di
passaggio, (...)anteriormente al 1° gennaio 1993 detti sistemi di
identificazione e di registrazione debb[o]no essere estesi ai movimenti di
animali all’interno del territorio di ciascuno Stato membro».
35 A questo proposito, per quanto riguarda in particolare la registrazione dei
bovini, l’art. 7, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000 dispone
che ogni detentore di animali «comunica (…) all’autorità competente - entro un
termine stabilito dallo Stato membro e compreso fra tre e sette giorni - tutti i
movimenti a destinazione e a partire dall’azienda nonché tutte le nascite e
tutti i decessi di animali avvenuti nell’azienda, specificandone la data.
Tuttavia, a richiesta di uno Stato membro, la Commissione può stabilire, secondo
la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2, in quali circostanze gli Stati
membri possono prorogare il termine massimo e definire le regole specifiche
applicabili ai movimenti di bovini destinati a pascolare durante l’estate in
diverse zone di montagna».
36 Occorre constatare che tale disposizione è redatta in termini imperativi che
descrivono dettagliatamente la portata dell’obbligo di notifica incombente ai
detentori di animali e definiscono con precisione il termine impartito a tali
detentori per adempiere tale obbligo.
37 Del pari, si deve rilevare che la stessa disposizione, nella parte finale,
determina in modo preciso le modalità di proroga del detto termine. Orbene,
l’indicazione precisa di tali modalità sarebbe priva di effetto utile se i
detentori di animali fossero liberi di non rispettare questo termine.
38 Ne consegue che tale disposizione dev’essere interpretata nel senso che
ciascun detentore di animali è tenuto a rispettare il termine impartito quando
egli notifica alla banca dati informatizzata lo spostamento di un bovino a
destinazione della sua azienda o in provenienza dalla stessa.
39 Siffatta interpretazione corrisponde, peraltro, alla formulazione che figura
espressamente all’art. 9 del regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2004,
n. 911, recante applicazione del regolamento n. 1760/2000 per quanto riguarda i
marchi auricolari, i passaporti e i registri delle aziende (GU L 163, pag. 65),
secondo il quale il detentore di animali deve effettuare la detta notifica entro
il periodo che va da tre a sette giorni.
40 Inoltre, questa stessa interpretazione è corroborata dagli obiettivi
perseguiti dal regolamento n. 1760/2000 che, come risulta dal quarto, dal
quinto, dal sesto e dal settimo ‘considerando’ di quest’ultimo, sono volti a
migliorare la fiducia dei consumatori nella qualità della carne bovina e dei
prodotti a base di questa carne, alla salvaguardia della tutela della sanità
pubblica e al rafforzamento della stabilità duratura del mercato della carne
bovina.
41 Affinché tali obiettivi possano essere raggiunti, è indispensabile che il
sistema di identificazione e di registrazione dei bovini sia interamente
efficace ed affidabile in qualsiasi momento, di modo, in particolare, da
consentire alle autorità competenti di rintracciare rapidamente, in caso di
epizoozia, la provenienza di un animale e di adottare immediatamente le
disposizioni necessarie al fine di evitare qualsiasi rischio per la sanità
pubblica. Orbene, ciò non si verifica se il detentore di animali non notifica
gli spostamenti dei suoi bovini alla banca dati informatizzata entro il termine
prescritto dall’art. 7, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000.
42 Per di più, si deve constatare che l’obbligo di notifica entro il termine
previsto dal detto articolo non è soggetto, oltre alla deroga che viene
menzionata, ad alcuna altra deroga espressamente prevista dalle disposizioni
comunitarie, e neanche a quelle del regolamento n. 1254/1999, che subordinano la
concessione del premio all’abbattimento al rispetto delle norme comunitarie
applicabili alla identificazione e alla registrazione dei bovini, norme cui
appartiene il disposto di cui all’art. 7, n. 1, secondo trattino, del
regolamento n. 1760/2000.
43 Alla luce delle precedenti considerazioni, si deve risolvere la prima
questione dichiarando che l’art. 21 del regolamento n. 1254/1999 dev’essere
interpretato nel senso che l’inosservanza del termine di notifica alla banca
dati informatizzata dello spostamento di un bovino a destinazione di un’azienda
o in provenienza dalla stessa, di cui all’art. 7, n. 1, secondo trattino, del
regolamento n. 1760/2000, rende inammissibile il detto bovino al premio
all’abbattimento e, pertanto, comporta un’esclusione del beneficio del detto
premio per tale animale.
Sulla seconda questione
44 Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli
effetti dell’art. 21 del regolamento n. 1254/1999, quali descritti nella
soluzione della prima questione, non siano sproporzionati in modo da comportare
l’invalidità della detta disposizione.
45 A tal riguardo, si deve ricordare che il principio di proporzionalità, che fa
parte dei principi generali del diritto comunitario, richiede che gli atti delle
istituzioni comunitarie non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario
per il conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di
cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più
misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli
inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi
perseguiti (v., in particolare, sentenze 5 ottobre 1994, cause riunite C‑133/93,
C‑300/93 e C‑362/93, Crispoltoni e a., Racc. pag. I‑4863, punto 41, e 5 maggio
1998, causa C‑157/96, National Farmers’ Union e a., Racc. pag. I‑2211, punto
60).
46 Per quanto riguarda il sindacato giurisdizionale delle condizioni
soprammenzionate, il legislatore comunitario dispone, in materia di politica
agricola comune, di un potere discrezionale corrispondente alle responsabilità
politiche che gli artt. 34 CE - 37 CE gli attribuiscono. Di conseguenza, solo il
carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato in tale ambito,
in relazione allo scopo che l’istituzione competente intende perseguire, può
inficiare la legittimità di tale provvedimento (v. citate sentenze Crispoltoni e
a., punto 42, nonché National Farmers’ Union e a., punto 61).
47 Occorre inoltre precisare che, allorché il legislatore comunitario fissa
condizioni di ammissibilità per la concessione di un aiuto, l’esclusione che
comporta l’inosservanza di una di dette condizioni non costituisce una sanzione,
ma ha la semplice conseguenza del mancato rispetto delle condizioni previste
dalla legge (v., in tal senso, sentenza 11 novembre 2004, causa C‑171/03,
Toeters e Verberk, Racc. pag. I‑10945, punto 47).
48 L’art. 21 del regolamento n. 1254/1999 subordina la concessione del premio
all’abbattimento al rispetto delle norme comunitarie applicabili alla
identificazione e alla registrazione dei bovini figuranti nelle disposizioni del
regolamento n. 1760/2000. Fra quest’ultime, l’art. 7, n. 1, secondo trattino,
esige il rispetto di un termine di notifica alla banca dati informatizzata dello
spostamento di un bovino a destinazione di un’azienda o in provenienza dalla
stessa. Ne consegue che l’inosservanza di tale termine comporta l’esclusione del
beneficio del premio all’abbattimento per il bovino considerato, e tale
esclusione costituisce una semplice conseguenza del mancato rispetto di una
delle condizioni di ammissibilità per la concessione del premio.
49 Come risulta dai punti 40 e 41 della presente sentenza, l’obbligo di
rispettare il termine di notifica di cui all’art. 7, n. 1, secondo trattino, del
regolamento n. 1760/2000 riveste un’importanza particolare nell’ambito delle
norme comunitarie applicabili all’identificazione e alla registrazione dei
bovini.
50 Infatti, tale obbligo, che consente alle autorità competenti di rintracciare
rapidamente la provenienza di un animale in caso di epizoozia e di adottare
immediatamente le disposizioni necessarie al fine di evitare qualsiasi rischio
per la sanità pubblica, rientra negli obiettivi del sistema di identificazione e
di registrazione dei bovini esposti ai suddetti punti, e in particolare di
quello volto a garantire una rintracciabilità efficiente in tempo reale di detti
animali, la quale è essenziale per motivi di sanità pubblica. Ne consegue che
tale obbligo non può essere considerato una misura manifestamente inadeguata
rispetto ai detti obiettivi.
51 Peraltro si deve rilevare che l’esclusione del beneficio del premio
all’abbattimento in caso di superamento del termine di notifica alla banca dati
informatizzata riguarda soltanto i bovini per i quali non sia stato rispettato
l’obbligo di registrazione prescritto dall’art. 7, n. 1, secondo trattino, del
regolamento n. 1760/2000.
52 Occorre pertanto risolvere la seconda questione nel senso che il suo esame
non ha messo in luce alcun elemento atto a inficiare, con riguardo al principio
di proporzionalità, la validità dell’art. 21 del regolamento n. 1254/1999, in
quanto esso rende inammissibile al premio all’abbattimento un bovino per il
quale il termine di notifica di cui all’art. 7, n. 1, secondo trattino, del
regolamento n. 1760/2000 non sia stato rispettato e, pertanto, comporta
un’esclusione del beneficio di detto premio per tale animale.
Sulla terza e quarta questione
53 Con la terza e con la quarta questione, che occorre esaminare congiuntamente,
il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli artt. 44 e 45 del regolamento
n. 2419/2001 si applichino ad un’esclusione del beneficio del premio
all’abbattimento per un bovino per il quale i dati relativi ad uno spostamento a
destinazione di un’azienda o in provenienza dalla stessa non sono stati
notificati alla banca dati informatizzata entro il termine di cui all’art. 7, n.
1, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000, qualora tali dati, trasmessi
tardivamente alla detta base, siano corretti.
54 Si deve precisare preliminarmente che, come al paragrafo 67 delle sue
conclusioni ha osservato l’avvocato generale, il regolamento n. 2419/2001 non è,
in linea di principio, applicabile ai fatti della causa principale, in quanto
questi rientrano nella sfera di applicazione ratione temporis del regolamento n.
3887/92.
55 Tuttavia la Corte ha affermato, nella sentenza 1° luglio 2004, causa
C‑295/02, Gerken (Racc. pag. I‑6369, punto 61), che l’art. 2, n. 2, del
regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo
alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1), dev’essere
interpretato nel senso che, nel caso di una domanda di aiuti «animali»
rientrante nell’ambito d’applicazione ratione temporis del regolamento n.
3887/92 e viziata da un’irregolarità comportante l’applicazione di una sanzione
in forza dell’art. 10, n. 2, lett. a), di quest’ultimo regolamento, divenuto
l’art. 10 ter, n. 2, primo e secondo comma, in seguito alle modifiche apportate
dal regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 1999, n. 2801, (GU L 340,
pag. 29), le autorità competenti debbono applicare retroattivamente le
disposizioni dell’art. 44, n. 1, del regolamento n. 2419/2001 poiché tali
disposizioni sono meno rigorose per il comportamento di cui trattasi (v., del
pari, sentenza 8 marzo 2007, causa C‑45/06, Campina, Racc. pag. I‑0000, punti 32
e 33).
56 Ne consegue che le eccezioni previste agli artt. 44 e 45 del regolamento n.
2419/2001 si applicano retroattivamente alle sanzioni inflitte riguardo alle
domande di aiuti rientranti nella sfera di applicazione ratione temporis del
regolamento n. 3887/92, in quanto l’applicazione dei detti articoli comporta
sanzioni meno rigorose di quelle applicabili in forza di quest’ultimo
regolamento, che non stabilisce tali eccezioni.
57 Quanto alla sfera di applicazione ratione materiae degli artt. 44 e 45 del
regolamento n. 2419/2001, va rilevato che il primo paragrafo del detto art. 44
limita l’applicazione delle eccezioni previste dai detti articoli alle riduzioni
e alle esclusioni figuranti nelle disposizioni del titolo IV dello stesso
regolamento. Ne consegue che, con riguardo ai precetti della precitata sentenza
Gerken, le dette eccezioni possono, nell’ambito del regolamento n. 3887/92,
riguardare soltanto sanzioni quali quelle considerate al detto art. 10 ter. Tale
articolo, che stabilisce sanzioni consistenti in riduzioni ed esclusioni
dell’importo totale dell’aiuto al quale l’imprenditore può aver diritto, mira,
come al paragrafo 70 delle sue conclusioni ha precisato l’avvocato generale, a
penalizzare economicamente l’imprenditore a causa della rilevata differenza fra
il numero di capi dichiarato nella domanda di aiuti e il numero di capi
ammissibili accertato.
58 Orbene, come risulta dal punto 48 della presente sentenza, l’esclusione del
beneficio del premio all’abbattimento per un bovino per il quale i dati relativi
ad uno spostamento a destinazione di un’azienda o in provenienza dalla stessa
non sono stati notificati alla banca dati informatizzata entro il termine
previsto dall’art. 7, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000, non
costituisce una sanzione, bensì la conseguenza del mancato rispetto delle
condizioni di ammissibilità per la concessione di detto premio.
59 Di conseguenza, le eccezioni previste agli artt. 44 e 45 del regolamento n.
2419/2001 non possono riguardare tale esclusione in modo da rendere ammissibile
al premio all’abbattimento un bovino per il quale le condizioni di concessione
del detto premio non sono state rispettate.
60 Alla luce delle precedenti considerazioni, la terza e la quarta questione
vanno risolte dichiarando che gli artt. 44 e 45 del regolamento n. 2419/2001 non
si applicano ad un’esclusione del beneficio del premio all’abbattimento per un
bovino per il quale i dati relativi ad uno spostamento a destinazione di
un’azienda o in provenienza dalla stessa non sono stati notificati alla banca
dati informatizzata entro il termine previsto dall’art. 7, n. 1, secondo
trattino, del regolamento n. 1760/2000, in modo da rendere ammissibile al premio
all’abbattimento il detto bovino, quand’anche siano corretti tali dati trasmessi
tardivamente alla suddetta base.
Sulla quinta questione
61 Con la quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli
artt. 11 del regolamento n. 3887/92 e/o 22 del regolamento n. 1760/2000 e/o 47,
n. 2, del regolamento n. 2419/2001 debbano essere interpretati nel senso che uno
Stato membro può ridurre od escludere il diritto ad un premio all’abbattimento
mediante una sanzione nazionale al fine di garantire il rispetto della normativa
comunitaria.
62 Si deve preliminarmente precisare che, come risulta dai punti 54 e 55 della
presente sentenza, poiché il regolamento n. 2419/2001 non è, in via di
principio, applicabile ai fatti della causa principale e i precetti della
precitata sentenza Gerken consentono l’applicazione retroattiva delle sanzioni
previste del detto regolamento soltanto quando esse sono meno rigorose per il
comportamento di cui trattasi, l’art. 47, n. 2, del detto regolamento, che
istituisce la possibilità di un cumulo di sanzioni tanto nazionali quanto
comunitarie, non può essere applicato retroattivamente e, pertanto, non può
applicarsi nella causa principale.
63 Inoltre, occorre rilevare che le finalità del regolamento n. 3887/92 sono,
alla luce dei suoi ‘considerando’ settimo e nono, quelle di controllare in modo
efficace il rispetto delle disposizioni in materia di aiuti comunitari e di
adottare disposizioni intese a prevenire e punire efficacemente le irregolarità
e le frodi (v. sentenze 16 maggio 2002, causa C‑63/00 Schilling e Nehring, Racc.
pag. I‑4483, punto 25, nonché precitata Gerken, punto 41).
64 A questo proposito, quanto alle domande di premio all’abbattimento di bovini,
il detto regolamento stabilisce precisamente le sanzioni consistenti in
riduzioni ed esclusioni dell’importo totale dell’aiuto comunitario che si
applicano in caso di irregolarità. Esso istituisce così un sistema di norme
comuni volto a proteggere gli interessi finanziari della Comunità europea.
65 Ne consegue che gli Stati membri non possono prevedere sanzioni nazionali
consistenti in riduzioni ed esclusioni dell’importo totale dell’aiuto
comunitario al quale può aver diritto l’imprenditore che abbia presentato
domanda di premio all’abbattimento, dato che sanzioni di tale natura figurano
già in maniera particolareggiata nel regolamento n. 3887/92.
66 Tale interpretazione corrisponde, peraltro, alla formulazione espressa
adottata agli artt. 51 del regolamento n. 2419/2001 e 75 del regolamento (CE)
della Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione della
condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di
controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce
norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica
agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli
agricoltori (GU L 141, pag. 18), succeduto ai regolamenti nn. 3887/92 e
2419/2001, ai termini della quale gli Stati membri possono istituire adeguate
sanzioni nazionali applicabili ai produttori o ad altri operatori che
partecipino al procedimento di concessione degli aiuti soltanto qualora le
relative riduzioni o esclusioni non siano previste da detti regolamenti.
67 Infine, va osservato che la stessa interpretazione non è in contrasto con gli
artt. 11 del regolamento n. 3887/92 e/o 22 del regolamento n. 1760/2000, in
quanto essa non impedisce agli Stati membri di adottare sanzioni nazionali di
natura diversa da quella consistente in riduzioni ed esclusioni considerate dal
regolamento n. 3887/92.
68 Alla luce delle precedenti considerazioni, si deve risolvere la quinta
questione dichiarando che gli artt. 11 del regolamento n. 3887/92 e/o 22 del
regolamento n. 1760/2000 devono essere interpretati nel senso che uno Stato
membro non può prevedere sanzioni nazionali consistenti in riduzioni ed
esclusioni dell’importo totale dell’aiuto comunitario al quale può aver diritto
l’imprenditore che abbia presentato domanda di premio all’abbattimento, dato che
sanzioni di tale natura figurano già in maniera particolareggiata nel
regolamento n. 3887/92.
Sulla sesta e settima questione
69 Tenuto conto della soluzione della quinta questione, non si devono risolvere
la sesta e la settima questione.
Sulle spese
70 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare
osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1) L’art. 21 del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254,
relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine,
dev’essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine di notifica
alla banca dati informatizzata dello spostamento di un bovino a destinazione di
un’azienda o in provenienza dalla stessa, di cui all’art. 7, n. 1, secondo
trattino, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 luglio
2000, n. 1760, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione
dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base
di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) del Consiglio, n. 820/97,
rende inammissibile il detto bovino al premio all’abbattimento e, pertanto,
comporta un’esclusione del beneficio del detto premio per tale animale.
2) L’esame della seconda questione pregiudiziale non ha messo in luce alcun
elemento atto a inficiare, con riguardo al principio di proporzionalità, la
validità dell’art. 21 del regolamento n. 1254/1999, in quanto esso rende
inammissibile al premio all’abbattimento un bovino per il quale il termine di
notifica di cui all’art. 7, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000
non sia stato rispettato e, pertanto, comporta un’esclusione del beneficio di
detto premio per tale animale.
3) Gli artt. 44 e 45 del regolamento (CE) della Commissione 11 dicembre 2001, n.
2419, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e
di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, istituito dal
regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, non si applicano ad un’esclusione
del beneficio del premio all’abbattimento per un bovino per il quale i dati
relativi ad uno spostamento a destinazione di un’azienda o in provenienza dalla
stessa non sono stati notificati alla banca dati informatizzata entro il termine
previsto dall’art. 7, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000, in
modo da rendere ammissibile al premio all’abbattimento il detto bovino,
quand’anche siano corretti tali dati trasmessi tardivamente alla suddetta base.
4) L’art. 11 del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887,
recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di
controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, e/o l’art. 22 del
regolamento n. 1760/2000 devono essere interpretati nel senso che uno Stato
membro non può prevedere sanzioni nazionali consistenti in riduzioni ed
esclusioni dell’importo totale dell’aiuto comunitario al quale può aver diritto
l’imprenditore che abbia presentato domanda di premio all’abbattimento, dato che
sanzioni di tale natura figurano già in maniera particolareggiata nel
regolamento n. 3887/92.
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