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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 24 Maggio 2007, causa C-45/05


ZOOTECNIA - AGRICOLTURA - Strutture agricole - Regimi di aiuti comunitari - Settore delle carni bovine - Identificazione e registrazione dei bovini - Premio all’abbattimento - Esclusione e riduzione. L’art. 21 del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, dev’essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine di notifica alla banca dati informatizzata dello spostamento di un bovino a destinazione di un’azienda o in provenienza dalla stessa, di cui all’art. 7, n. 1, secondo trattino, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 luglio 2000, n. 1760, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) del Consiglio, n. 820/97, rende inammissibile il detto bovino al premio all’abbattimento e, pertanto, comporta un’esclusione del beneficio del detto premio per tale animale. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 24 Maggio 2007, causa C‑45/05

AGRICOLTURA - Identificazione e registrazione dei bovini - Premio all’abbattimento - Esclusione e riduzione. Gli artt. 44 e 45 del regolamento (CE) della Commissione 11 dicembre 2001, n. 2419, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, non si applicano ad un’esclusione del beneficio del premio all’abbattimento per un bovino per il quale i dati relativi ad uno spostamento a destinazione di un’azienda o in provenienza dalla stessa non sono stati notificati alla banca dati informatizzata entro il termine previsto dall’art. 7, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000, in modo da rendere ammissibile al premio all’abbattimento il detto bovino, quand’anche siano corretti tali dati trasmessi tardivamente alla suddetta base. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 24 Maggio 2007, causa C‑45/05

AGRICOLTURA - Identificazione e registrazione dei bovini - Premio all’abbattimento - Esclusione e riduzione. L’art. 11 del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, e/o l’art. 22 del regolamento n. 1760/2000 devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro non può prevedere sanzioni nazionali consistenti in riduzioni ed esclusioni dell’importo totale dell’aiuto comunitario al quale può aver diritto l’imprenditore che abbia presentato domanda di premio all’abbattimento, dato che sanzioni di tale natura figurano già in maniera particolareggiata nel regolamento n. 3887/92. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 24 Maggio 2007, causa C‑45/05


 


CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,


SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

24 maggio 2007 (*)

«Strutture agricole - Regimi di aiuti comunitari - Settore delle carni bovine - Identificazione e registrazione dei bovini - Premio all’abbattimento - Esclusione e riduzione»



Nel procedimento C‑45/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi), con ordinanza 2 febbraio 2005, pervenuta in cancelleria il 4 febbraio 2005, nella causa tra

Maatschap Schonewille-Prins

e

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di Sezione, dal sig. R. Schintgen, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis (relatore) e L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: sig. P. Léger

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 27 aprile 2006,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Maatschap Schonewille-Prins, dal sig. E. Buys, direttore della Denkavit Nederland B. V.,

- per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra H.G. Sevenster e dal sig. M. de Grave, in qualità di agenti,

- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. T. van Rijn e F. Erlbacher, nonché dalla sig.ra M. van Heezik, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 luglio 2006,

ha pronunciato la seguente


Sentenza


1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dei regolamenti (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160, pag. 21), e (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 luglio 2000, n. 1760, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) del Consiglio, n. 820/97, nonché dei regolamenti (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 391, pag. 36), e (CE) della Commissione 11 dicembre 2001, n. 2419, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (GU L 327, pag. 11). Quanto al regolamento n. 1254/1999, la detta domanda verte del pari sulla validità del suo art. 21.

2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la società di produttori agricoli specializzata nell’allevamento di bovini Maatschap Schonewille‑Prins (in prosieguo: la «Schonewille») e il Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministro per l’agricoltura, l’ambiente e la qualità degli alimenti; in prosieguo: il «Ministro»), in merito al rifiuto di quest’ultimo di attribuire alla detta società i premi all’abbattimento di bovini da essa precedentemente richiesti.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

3 In forza dell’art. 11 del regolamento n. 1254/1999, il produttore che detiene animali della specie bovina può beneficiare di un premio all’abbattimento, concesso all’abbattimento dei capi ammissibili o alla loro esportazione verso un paese terzo.

4 A questo proposito, l’art. 21 del detto regolamento precisa:

«Per poter beneficiare dei pagamenti diretti di cui al presente capo, un animale è identificato e registrato in base al regolamento (CE) n. 820/97».

5 Il diciottesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1254/1999 è così redatto:

«i pagamenti diretti possono essere concessi solo a condizione che gli allevatori degli animali interessati rispettino le norme comunitarie relative all’identificazione e alla registrazione dei bovini; (…)».

6 Il regolamento (CE) del Consiglio 21 aprile 1997, n. 820, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (GU L 117, pag. 1), è stato abrogato, con effetto a partire dal 1° settembre 2000, dal regolamento n. 1760/2000.

7 Il quarto, il quinto, il sesto e il settimo ‘considerando’ del regolamento n. 1760/2000 sono del seguente tenore:

«Come conseguenza dell’instabilità del mercato delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine causata dalla crisi dell’encefalopatia spongiforme bovina, la migliorata trasparenza in merito alle condizioni di produzione e commercializzazione di tali prodotti, in particolare per quanto attiene alla rintracciabilità, ha esercitato un’influenza positiva sul consumo di carni bovine. Per mantenere e rafforzare la fiducia del consumatore nelle carni bovine ed evitare che sia ingannato, è necessario sviluppare il quadro nell’ambito del quale si forniscono informazioni al consumatore mediante un’etichettatura adeguata e chiara del prodotto.

A tal fine è indispensabile istituire, da un lato, un sistema efficace di identificazione e di registrazione dei bovini nella fase della produzione (...)

Grazie alle garanzie fornite da tale miglioramento, saranno parimenti soddisfatte talune esigenze di interesse generale, in particolare la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali.

Di conseguenza la fiducia dei consumatori nella qualità delle carni bovine e dei prodotti a base di carni sarà migliorata, sarà preservato un livello elevato di tutela della salute pubblica, e la stabilità duratura del mercato delle carni bovine sarà rafforzata».

8 L’art. 7, n. 1, del detto regolamento recita:

«Ogni detentore di animali, ad eccezione dei trasportatori:

- tiene un registro aggiornato,

- non appena la banca dati informatizzata sia pienamente operativa, comunica all’autorità competente - entro un termine stabilito dallo Stato membro e compreso fra tre e sette giorni - tutti i movimenti a destinazione e a partire dall’azienda nonché tutte le nascite e tutti i decessi di animali avvenuti nell’azienda, specificandone la data. Tuttavia, a richiesta di uno Stato membro, la Commissione può stabilire, secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2, in quali circostanze gli Stati membri possono prorogare il termine massimo e definire le regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati a pascolare durante l’estate in diverse zone di montagna».

9 L’art. 22, n. 1, dello stesso regolamento così dispone:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento (...)

Le eventuali sanzioni imposte a un detentore dallo Stato membro sono correlate alla gravità dell’infrazione. (…)».

10 L’art. 11, n. 1, del regolamento n. 3887/92 dispone:

«Le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano fatte salve sanzioni supplementari previste a livello nazionale».

11 Il regolamento n. 3887/92 è stato abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2002, dal regolamento n. 2419/2001.

12 L’art. 44 del regolamento n. 2419/2001 dispone:

«1. Le riduzioni ed esclusioni di cui al presente titolo non si applicano quando l’imprenditore abbia fornito informazioni effettivamente corrette o quando possa in altro modo dimostrare che è esente da colpa.

2. Le riduzioni e le esclusioni di cui al presente titolo non si applicano alle parti della domanda di aiuto in ordine alle quali l’imprenditore abbia comunicato per iscritto all’autorità competente che la domanda stessa è inesatta o lo è divenuta successivamente alla presentazione, a condizione che l’imprenditore non sia stato informato dall’autorità competente dell’intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarità riscontrate dall’autorità competente nella sua domanda.

Le informazioni di cui al comma precedente e fornite dall’imprenditore hanno per effetto l’adeguamento della domanda alla situazione reale».

13 L’art. 45 dello stesso regolamento così dispone:

«1. Per quanto riguarda i bovini che formano oggetto di domande di aiuto, l’articolo 44 si applica, dal momento di presentazione della domanda, agli errori e alle omissioni concernenti dati immessi nella banca di dati.

2. Per i bovini che non formano oggetto di domanda, le riduzioni e le esclusioni di cui all’articolo 39 non si applicano, ove l’imprenditore abbia comunicato all’autorità competente le modifiche e integrazioni da apportare alla banca di dati elettronica, ed egli non sia stato informato dell’intenzione dell’autorità competente di effettuare un controllo in loco».

14 L’art. 47, n. 2, del regolamento n. 2419/2001 così dispone:

«Fatto salvo l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2988/95 del Consiglio, le riduzioni e le esclusioni di cui al presente regolamento si applicano fatte salve ulteriori sanzioni in forza di altre normative comunitarie o delle legislazioni nazionali»

La normativa nazionale

15 Il regolamento olandese emanato nel 1998 dall’Ufficio per il bestiame e la carne, relativo all’identificazione e alla registrazione dei bovini (Verordening identificatie en registratie runderen 1998 van het Productschap Vee en Vlees, in prosieguo: il «regolamento del PVV»), è redatto come segue:

«Articolo 12

1. Il detentore, ad eccezione del trasportatore, è tenuto a registrare accuratamente e integralmente i dati di cui all’art. 4, n. 3, e all’art. 7, n. 1, secondo trattino, del regolamento 820/97.

(…)

Articolo 13

1. Il detentore, ad eccezione del trasportatore, è tenuto a comunicare al servizio, entro un termine di tre giorni lavorativi, i dati di cui all’art. 12, n. 1, del presente regolamento (…)».

16 Il diritto al premio all’abbattimento figura nel regolamento olandese relativo ai premi comunitari per gli animali (Regeling dierlijke EG-premies, Stcrt. 1996, n. 80; in prosieguo: il «Regeling»).

17 L’art. 2.3, n. 2, del Regeling prevede:

«In caso di abbattimento o di esportazione in un paese terzo di un bovino che, alla data dell’abbattimento, o dell’esportazione in un paese terzo, in base ai dati del registro dell’identificazione e registrazione abbia almeno otto mesi, viene erogato ai produttori un premio, previa domanda in tal senso, conformemente al presente Regeling e ai regolamenti nn. 1254/1999 e 2342/1999».

18 L’art. 2.4, lett. b), n. 2, del Regeling precisa:

«[L]e domande di premio all’abbattimento di bovini in un mattatoio situato nei Paesi Bassi sono presentate notificando al registro di identificazione e di registrazione che l’abbattimento è stato effettuato dal mattatoio conformemente alle disposizioni della regolamentazione PVV».

19 L’art. 4.9 del Regeling dispone:

«1. Non viene erogato alcun premio per i bovini per i quali il produttore non abbia ottemperato entro un termine di 25 giorni alle disposizioni incombentigli in forza del [regolamento PVV], in relazione alla notifica al registro di identificazione e registrazione della data di nascita, della data di entrata o della data di uscita dall’azienda o della data di abbattimento o di esportazione in un paese terzo, nella misura in cui il corrispondente obbligo di notifica sia sorto il 1° gennaio 2000 o successivamente a tale data.

2. Il premio viene ridotto del 25% per i bovini per i quali il produttore non abbia ottemperato tempestivamente, anche se entro il termine di 25 giorni dalla data dell’evento considerato, alle disposizioni incombentigli in forza del [regolamento PVV] in relazione alla notifica al registro di identificazione e registrazione della data di nascita, della data di entrata nell’azienda, della data di uscita dall’azienda o della data dell’abbattimento, oppure della data di esportazione in un paese terzo, nella misura in cui il corrispondente obbligo di notifica sia sorto in data 1° gennaio 2000 o successivamente a tale data».

La causa principale e le questioni pregiudiziali

20 Il 1° febbraio 2001 la Schonewille ha chiesto al ministro il beneficio di premi all’abbattimento per 365 bovini, in forza del Regeling.

21 Con decisione 24 giugno 2002, il ministro comunicava che, tra i bovini oggetto della domanda di premio per la campagna 2001, soltanto 260 rispondevano in tutto o in parte ai requisiti per la concessione del premio.

22 Con lettera 23 luglio 2002, la Schonewille ha proposto un reclamo contro la detta decisione. Il ministro ha adottato, il 19 agosto 2002, una decisione rettificativa nella quale ha considerato che altri quindici bovini erano ammissibili al premio nella sua interezza, e ha ritenuto che un altro capo non rispondesse del tutto ai requisiti per l’ottenimento di detto premio.

23 Dopo vari scambi di vedute fra le parti nella causa principale, dal momento che la Schonewille teneva fermo il suo reclamo, il ministro ha adottato una nuova decisione il 19 giugno 2003. Esso ha dichiarato il reclamo irricevibile, per la parte in cui esso riguarda il premio all’abbattimento relativo a quindici animali supplementari, che infine sono stati considerati ammissibili, e infondato per il resto.

24 Peraltro, in detta decisione, il ministro ha, da un lato, respinto integralmente la domanda di premio nel caso di un bovino, in quanto la notifica al registro dell’identificazione e registrazione non era avvenuta entro il termine stabilito dall’art. 4.9, n. 1, del Regeling. D’altro lato, esso ha ridotto del 25% il premio richiesto per un gruppo di bovini, in base al disposto dell’art. 4.9, n. 2, del Regeling.

25 Il 30 luglio 2003, la Schonewille ha proposto ricorso contro detta decisione del 19 giugno 2003 dinanzi al giudice del rinvio.

26 Nella causa principale, la Schonewille sostiene che il ministro ha ingiustamente ritenuto che la tardiva notifica di una data di arrivo di un bovino in un’azienda al registro dell’identificazione e registrazione potesse giustificare il diniego o la riduzione del premio all’abbattimento. A suo avviso, l’ammissibilità dei bovini al beneficio del premio deve valutarsi esclusivamente in base all’art. 21 del regolamento n. 1254/1999. Richiedendo tale articolo unicamente che l’animale sia identificato e registrato conformemente al regolamento n. 1760/2000, la Schonewille considera che il ministro non può, in materia di identificazione e registrazione dei bovini, stabilire condizioni supplementari per detta ammissibilità, come quelle contenute nell’art. 4.9 del Regeling, relative alla data di notifica al detto registro.

27 Secondo il giudice del rinvio, la questione che si pone nella fattispecie consiste essenzialmente nello stabilire se, tenuto conto delle irregolarità accertate nelle notifiche delle date di entrata dei bovini nell’azienda effettuate dalla Schonewille presso il detentore del registro dell’identificazione e registrazione, il ministro fosse legittimato ad escludere totalmente o parzialmente il diritto ad un premio all’abbattimento in base al regolamento n. 1254/1999.

28 In tale contesto, il College van Beroep voor het bedrijfsleven ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’art. 21 del regolamento (CE) n. 1254/1999 debba essere interpretato nel senso che qualsiasi irregolarità nell’applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000, riguardante un animale, comporta una completa esclusione del premio all’abbattimento per detto animale;

2) in caso di soluzione affermativa della prima questione, se l’art. 21 del regolamento (CE) n. 1254/1999 sia valido, in particolare tenuto conto delle conseguenze derivantine;

3) se gli artt. 44 e 45 del regolamento (CE) n. 2419/2001 si applichino ad irregolarità nell’applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000;

4) in caso di soluzione affermativa della terza questione, se una corretta applicazione dell’art. 45 del regolamento (CE) n. 2419/2001, in combinato disposto con l’art. 44, comporti che non sia applicabile un’esclusione del premio all’abbattimento in caso di negligenza nella notifica dei dati al detentore della banca dati informatizzata, se i dati trasmessi, quali, come nella specie, le date di entrata, sono di fatto del tutto esatti (e anche sin dall’inizio sono stati esatti e pertanto non è stato necessario correggerli). Se ciò non è valido per qualsiasi negligenza, si pone la questione se ciò valga nella situazione come quella nel caso di specie, in cui la negligenza è costituita dalla trasmissione tardiva dei dati (alcuni giorni o settimane), mentre l’abbattimento ha avuto luogo dopo un periodo di tempo abbastanza lungo;

5) se l’art. 11 del regolamento (CE) n. 3887/92 e/o l’art. 22 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o l’art. 47, n. 2, del regolamento (CE) n. 2419/2001 debbano essere interpretati nel senso che uno Stato membro, mediante una sanzione nazionale volta a garantire l’applicazione del regolamento, è autorizzato ad escludere il diritto comunitario riguardante il premio all’abbattimento o a ridurre detto premio;

6) in caso di soluzione affermativa in tutto o in parte della quinta questione, se le eccezioni comunitarie alle riduzioni ed esclusioni comunitarie, in particolare gli artt. 44 e 45 del regolamento (CE) n. 2419/2001, si applichino per analogia alle riduzioni ed esclusioni nazionali;

7) in caso di soluzione affermativa della sesta questione, se una corretta applicazione per analogia dell’art. 45 del regolamento (CE) n. 2419/2001, in combinato disposto con l’art. 44, comporti che le negligenze in relazione alla notifica dei dati alla banca dati informatizzata e, in particolare, la trasmissione tardiva dei dati, non possano comportare l’esclusione del premio all’abbattimento, se i dati riportati nel registro, quali, come nella fattispecie, la data di entrata, sono di fatto del tutto esatti».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

29 Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 21 del regolamento n. 1254/1999 debba essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine di notifica alla banca dati informatizzata dello spostamento di un bovino a destinazione di un’azienda o in provenienza dalla stessa, di cui all’art. 7, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000, comporti un’esclusione del beneficio del premio all’abbattimento per detto animale.

30 Secondo una costante giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione delle disposizioni di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto del loro tenore letterale, ma anche del loro contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte (v., in particolare, sentenze 13 novembre 2003, causa C‑294/01, Granarolo, Racc. pag. I‑13429, punto 34, e 7 dicembre 2006, causa C‑306/05, SGAE, Racc. pag. I‑0000, punto 34).

31 Ai termini dell’art. 21 del regolamento n. 1254/1999, per beneficiare di un premio all’abbattimento, un bovino «è identificato e registrato in base al regolamento [n. 1760/2000]».

32 Risulta chiaramente dal testo del detto articolo che, come si osserva nel diciottesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1254/1999, la concessione di un premio all’abbattimento è subordinata al rispetto, da parte degli allevatori degli animali considerati, delle norme comunitarie applicabili all’identificazione e alla registrazione dei bovini.

33 Peraltro, si deve rilevare che nel ventottesimo ‘considerando’ del regolamento n. 2419/2001 si afferma espressamente che «l’esatta identificazione e la registrazione dei bovini costituiscono una condizione di ammissibilità [al premio all’abbattimento] a norma dell’articolo 21 del regolamento (...) n. 1254/1999».

34 Inoltre, come ricorda l’ottavo ‘considerando’ del regolamento n. 1760/2000, «gli animali destinati agli scambi intracomunitari debb[o]no essere identificati conformemente ai requisiti della normativa comunitaria ed essere registrati in modo da poter risalire all’azienda, al centro o all’organismo di origine o di passaggio, (...)anteriormente al 1° gennaio 1993 detti sistemi di identificazione e di registrazione debb[o]no essere estesi ai movimenti di animali all’interno del territorio di ciascuno Stato membro».

35 A questo proposito, per quanto riguarda in particolare la registrazione dei bovini, l’art. 7, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000 dispone che ogni detentore di animali «comunica (…) all’autorità competente - entro un termine stabilito dallo Stato membro e compreso fra tre e sette giorni - tutti i movimenti a destinazione e a partire dall’azienda nonché tutte le nascite e tutti i decessi di animali avvenuti nell’azienda, specificandone la data. Tuttavia, a richiesta di uno Stato membro, la Commissione può stabilire, secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2, in quali circostanze gli Stati membri possono prorogare il termine massimo e definire le regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati a pascolare durante l’estate in diverse zone di montagna».

36 Occorre constatare che tale disposizione è redatta in termini imperativi che descrivono dettagliatamente la portata dell’obbligo di notifica incombente ai detentori di animali e definiscono con precisione il termine impartito a tali detentori per adempiere tale obbligo.

37 Del pari, si deve rilevare che la stessa disposizione, nella parte finale, determina in modo preciso le modalità di proroga del detto termine. Orbene, l’indicazione precisa di tali modalità sarebbe priva di effetto utile se i detentori di animali fossero liberi di non rispettare questo termine.

38 Ne consegue che tale disposizione dev’essere interpretata nel senso che ciascun detentore di animali è tenuto a rispettare il termine impartito quando egli notifica alla banca dati informatizzata lo spostamento di un bovino a destinazione della sua azienda o in provenienza dalla stessa.

39 Siffatta interpretazione corrisponde, peraltro, alla formulazione che figura espressamente all’art. 9 del regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2004, n. 911, recante applicazione del regolamento n. 1760/2000 per quanto riguarda i marchi auricolari, i passaporti e i registri delle aziende (GU L 163, pag. 65), secondo il quale il detentore di animali deve effettuare la detta notifica entro il periodo che va da tre a sette giorni.

40 Inoltre, questa stessa interpretazione è corroborata dagli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1760/2000 che, come risulta dal quarto, dal quinto, dal sesto e dal settimo ‘considerando’ di quest’ultimo, sono volti a migliorare la fiducia dei consumatori nella qualità della carne bovina e dei prodotti a base di questa carne, alla salvaguardia della tutela della sanità pubblica e al rafforzamento della stabilità duratura del mercato della carne bovina.

41 Affinché tali obiettivi possano essere raggiunti, è indispensabile che il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini sia interamente efficace ed affidabile in qualsiasi momento, di modo, in particolare, da consentire alle autorità competenti di rintracciare rapidamente, in caso di epizoozia, la provenienza di un animale e di adottare immediatamente le disposizioni necessarie al fine di evitare qualsiasi rischio per la sanità pubblica. Orbene, ciò non si verifica se il detentore di animali non notifica gli spostamenti dei suoi bovini alla banca dati informatizzata entro il termine prescritto dall’art. 7, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000.

42 Per di più, si deve constatare che l’obbligo di notifica entro il termine previsto dal detto articolo non è soggetto, oltre alla deroga che viene menzionata, ad alcuna altra deroga espressamente prevista dalle disposizioni comunitarie, e neanche a quelle del regolamento n. 1254/1999, che subordinano la concessione del premio all’abbattimento al rispetto delle norme comunitarie applicabili alla identificazione e alla registrazione dei bovini, norme cui appartiene il disposto di cui all’art. 7, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000.

43 Alla luce delle precedenti considerazioni, si deve risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 21 del regolamento n. 1254/1999 dev’essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine di notifica alla banca dati informatizzata dello spostamento di un bovino a destinazione di un’azienda o in provenienza dalla stessa, di cui all’art. 7, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000, rende inammissibile il detto bovino al premio all’abbattimento e, pertanto, comporta un’esclusione del beneficio del detto premio per tale animale.

Sulla seconda questione

44 Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli effetti dell’art. 21 del regolamento n. 1254/1999, quali descritti nella soluzione della prima questione, non siano sproporzionati in modo da comportare l’invalidità della detta disposizione.

45 A tal riguardo, si deve ricordare che il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto comunitario, richiede che gli atti delle istituzioni comunitarie non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v., in particolare, sentenze 5 ottobre 1994, cause riunite C‑133/93, C‑300/93 e C‑362/93, Crispoltoni e a., Racc. pag. I‑4863, punto 41, e 5 maggio 1998, causa C‑157/96, National Farmers’ Union e a., Racc. pag. I‑2211, punto 60).

46 Per quanto riguarda il sindacato giurisdizionale delle condizioni soprammenzionate, il legislatore comunitario dispone, in materia di politica agricola comune, di un potere discrezionale corrispondente alle responsabilità politiche che gli artt. 34 CE - 37 CE gli attribuiscono. Di conseguenza, solo il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato in tale ambito, in relazione allo scopo che l’istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità di tale provvedimento (v. citate sentenze Crispoltoni e a., punto 42, nonché National Farmers’ Union e a., punto 61).

47 Occorre inoltre precisare che, allorché il legislatore comunitario fissa condizioni di ammissibilità per la concessione di un aiuto, l’esclusione che comporta l’inosservanza di una di dette condizioni non costituisce una sanzione, ma ha la semplice conseguenza del mancato rispetto delle condizioni previste dalla legge (v., in tal senso, sentenza 11 novembre 2004, causa C‑171/03, Toeters e Verberk, Racc. pag. I‑10945, punto 47).

48 L’art. 21 del regolamento n. 1254/1999 subordina la concessione del premio all’abbattimento al rispetto delle norme comunitarie applicabili alla identificazione e alla registrazione dei bovini figuranti nelle disposizioni del regolamento n. 1760/2000. Fra quest’ultime, l’art. 7, n. 1, secondo trattino, esige il rispetto di un termine di notifica alla banca dati informatizzata dello spostamento di un bovino a destinazione di un’azienda o in provenienza dalla stessa. Ne consegue che l’inosservanza di tale termine comporta l’esclusione del beneficio del premio all’abbattimento per il bovino considerato, e tale esclusione costituisce una semplice conseguenza del mancato rispetto di una delle condizioni di ammissibilità per la concessione del premio.

49 Come risulta dai punti 40 e 41 della presente sentenza, l’obbligo di rispettare il termine di notifica di cui all’art. 7, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000 riveste un’importanza particolare nell’ambito delle norme comunitarie applicabili all’identificazione e alla registrazione dei bovini.

50 Infatti, tale obbligo, che consente alle autorità competenti di rintracciare rapidamente la provenienza di un animale in caso di epizoozia e di adottare immediatamente le disposizioni necessarie al fine di evitare qualsiasi rischio per la sanità pubblica, rientra negli obiettivi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini esposti ai suddetti punti, e in particolare di quello volto a garantire una rintracciabilità efficiente in tempo reale di detti animali, la quale è essenziale per motivi di sanità pubblica. Ne consegue che tale obbligo non può essere considerato una misura manifestamente inadeguata rispetto ai detti obiettivi.

51 Peraltro si deve rilevare che l’esclusione del beneficio del premio all’abbattimento in caso di superamento del termine di notifica alla banca dati informatizzata riguarda soltanto i bovini per i quali non sia stato rispettato l’obbligo di registrazione prescritto dall’art. 7, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000.

52 Occorre pertanto risolvere la seconda questione nel senso che il suo esame non ha messo in luce alcun elemento atto a inficiare, con riguardo al principio di proporzionalità, la validità dell’art. 21 del regolamento n. 1254/1999, in quanto esso rende inammissibile al premio all’abbattimento un bovino per il quale il termine di notifica di cui all’art. 7, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000 non sia stato rispettato e, pertanto, comporta un’esclusione del beneficio di detto premio per tale animale.

Sulla terza e quarta questione

53 Con la terza e con la quarta questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli artt. 44 e 45 del regolamento n. 2419/2001 si applichino ad un’esclusione del beneficio del premio all’abbattimento per un bovino per il quale i dati relativi ad uno spostamento a destinazione di un’azienda o in provenienza dalla stessa non sono stati notificati alla banca dati informatizzata entro il termine di cui all’art. 7, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000, qualora tali dati, trasmessi tardivamente alla detta base, siano corretti.

54 Si deve precisare preliminarmente che, come al paragrafo 67 delle sue conclusioni ha osservato l’avvocato generale, il regolamento n. 2419/2001 non è, in linea di principio, applicabile ai fatti della causa principale, in quanto questi rientrano nella sfera di applicazione ratione temporis del regolamento n. 3887/92.

55 Tuttavia la Corte ha affermato, nella sentenza 1° luglio 2004, causa C‑295/02, Gerken (Racc. pag. I‑6369, punto 61), che l’art. 2, n. 2, del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1), dev’essere interpretato nel senso che, nel caso di una domanda di aiuti «animali» rientrante nell’ambito d’applicazione ratione temporis del regolamento n. 3887/92 e viziata da un’irregolarità comportante l’applicazione di una sanzione in forza dell’art. 10, n. 2, lett. a), di quest’ultimo regolamento, divenuto l’art. 10 ter, n. 2, primo e secondo comma, in seguito alle modifiche apportate dal regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 1999, n. 2801, (GU L 340, pag. 29), le autorità competenti debbono applicare retroattivamente le disposizioni dell’art. 44, n. 1, del regolamento n. 2419/2001 poiché tali disposizioni sono meno rigorose per il comportamento di cui trattasi (v., del pari, sentenza 8 marzo 2007, causa C‑45/06, Campina, Racc. pag. I‑0000, punti 32 e 33).

56 Ne consegue che le eccezioni previste agli artt. 44 e 45 del regolamento n. 2419/2001 si applicano retroattivamente alle sanzioni inflitte riguardo alle domande di aiuti rientranti nella sfera di applicazione ratione temporis del regolamento n. 3887/92, in quanto l’applicazione dei detti articoli comporta sanzioni meno rigorose di quelle applicabili in forza di quest’ultimo regolamento, che non stabilisce tali eccezioni.

57 Quanto alla sfera di applicazione ratione materiae degli artt. 44 e 45 del regolamento n. 2419/2001, va rilevato che il primo paragrafo del detto art. 44 limita l’applicazione delle eccezioni previste dai detti articoli alle riduzioni e alle esclusioni figuranti nelle disposizioni del titolo IV dello stesso regolamento. Ne consegue che, con riguardo ai precetti della precitata sentenza Gerken, le dette eccezioni possono, nell’ambito del regolamento n. 3887/92, riguardare soltanto sanzioni quali quelle considerate al detto art. 10 ter. Tale articolo, che stabilisce sanzioni consistenti in riduzioni ed esclusioni dell’importo totale dell’aiuto al quale l’imprenditore può aver diritto, mira, come al paragrafo 70 delle sue conclusioni ha precisato l’avvocato generale, a penalizzare economicamente l’imprenditore a causa della rilevata differenza fra il numero di capi dichiarato nella domanda di aiuti e il numero di capi ammissibili accertato.

58 Orbene, come risulta dal punto 48 della presente sentenza, l’esclusione del beneficio del premio all’abbattimento per un bovino per il quale i dati relativi ad uno spostamento a destinazione di un’azienda o in provenienza dalla stessa non sono stati notificati alla banca dati informatizzata entro il termine previsto dall’art. 7, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000, non costituisce una sanzione, bensì la conseguenza del mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità per la concessione di detto premio.

59 Di conseguenza, le eccezioni previste agli artt. 44 e 45 del regolamento n. 2419/2001 non possono riguardare tale esclusione in modo da rendere ammissibile al premio all’abbattimento un bovino per il quale le condizioni di concessione del detto premio non sono state rispettate.

60 Alla luce delle precedenti considerazioni, la terza e la quarta questione vanno risolte dichiarando che gli artt. 44 e 45 del regolamento n. 2419/2001 non si applicano ad un’esclusione del beneficio del premio all’abbattimento per un bovino per il quale i dati relativi ad uno spostamento a destinazione di un’azienda o in provenienza dalla stessa non sono stati notificati alla banca dati informatizzata entro il termine previsto dall’art. 7, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000, in modo da rendere ammissibile al premio all’abbattimento il detto bovino, quand’anche siano corretti tali dati trasmessi tardivamente alla suddetta base.

Sulla quinta questione

61 Con la quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli artt. 11 del regolamento n. 3887/92 e/o 22 del regolamento n. 1760/2000 e/o 47, n. 2, del regolamento n. 2419/2001 debbano essere interpretati nel senso che uno Stato membro può ridurre od escludere il diritto ad un premio all’abbattimento mediante una sanzione nazionale al fine di garantire il rispetto della normativa comunitaria.

62 Si deve preliminarmente precisare che, come risulta dai punti 54 e 55 della presente sentenza, poiché il regolamento n. 2419/2001 non è, in via di principio, applicabile ai fatti della causa principale e i precetti della precitata sentenza Gerken consentono l’applicazione retroattiva delle sanzioni previste del detto regolamento soltanto quando esse sono meno rigorose per il comportamento di cui trattasi, l’art. 47, n. 2, del detto regolamento, che istituisce la possibilità di un cumulo di sanzioni tanto nazionali quanto comunitarie, non può essere applicato retroattivamente e, pertanto, non può applicarsi nella causa principale.

63 Inoltre, occorre rilevare che le finalità del regolamento n. 3887/92 sono, alla luce dei suoi ‘considerando’ settimo e nono, quelle di controllare in modo efficace il rispetto delle disposizioni in materia di aiuti comunitari e di adottare disposizioni intese a prevenire e punire efficacemente le irregolarità e le frodi (v. sentenze 16 maggio 2002, causa C‑63/00 Schilling e Nehring, Racc. pag. I‑4483, punto 25, nonché precitata Gerken, punto 41).

64 A questo proposito, quanto alle domande di premio all’abbattimento di bovini, il detto regolamento stabilisce precisamente le sanzioni consistenti in riduzioni ed esclusioni dell’importo totale dell’aiuto comunitario che si applicano in caso di irregolarità. Esso istituisce così un sistema di norme comuni volto a proteggere gli interessi finanziari della Comunità europea.

65 Ne consegue che gli Stati membri non possono prevedere sanzioni nazionali consistenti in riduzioni ed esclusioni dell’importo totale dell’aiuto comunitario al quale può aver diritto l’imprenditore che abbia presentato domanda di premio all’abbattimento, dato che sanzioni di tale natura figurano già in maniera particolareggiata nel regolamento n. 3887/92.

66 Tale interpretazione corrisponde, peraltro, alla formulazione espressa adottata agli artt. 51 del regolamento n. 2419/2001 e 75 del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 18), succeduto ai regolamenti nn. 3887/92 e 2419/2001, ai termini della quale gli Stati membri possono istituire adeguate sanzioni nazionali applicabili ai produttori o ad altri operatori che partecipino al procedimento di concessione degli aiuti soltanto qualora le relative riduzioni o esclusioni non siano previste da detti regolamenti.

67 Infine, va osservato che la stessa interpretazione non è in contrasto con gli artt. 11 del regolamento n. 3887/92 e/o 22 del regolamento n. 1760/2000, in quanto essa non impedisce agli Stati membri di adottare sanzioni nazionali di natura diversa da quella consistente in riduzioni ed esclusioni considerate dal regolamento n. 3887/92.

68 Alla luce delle precedenti considerazioni, si deve risolvere la quinta questione dichiarando che gli artt. 11 del regolamento n. 3887/92 e/o 22 del regolamento n. 1760/2000 devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro non può prevedere sanzioni nazionali consistenti in riduzioni ed esclusioni dell’importo totale dell’aiuto comunitario al quale può aver diritto l’imprenditore che abbia presentato domanda di premio all’abbattimento, dato che sanzioni di tale natura figurano già in maniera particolareggiata nel regolamento n. 3887/92.

Sulla sesta e settima questione

69 Tenuto conto della soluzione della quinta questione, non si devono risolvere la sesta e la settima questione.

Sulle spese

70 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.


Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:


1) L’art. 21 del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, dev’essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine di notifica alla banca dati informatizzata dello spostamento di un bovino a destinazione di un’azienda o in provenienza dalla stessa, di cui all’art. 7, n. 1, secondo trattino, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 luglio 2000, n. 1760, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) del Consiglio, n. 820/97, rende inammissibile il detto bovino al premio all’abbattimento e, pertanto, comporta un’esclusione del beneficio del detto premio per tale animale.

2) L’esame della seconda questione pregiudiziale non ha messo in luce alcun elemento atto a inficiare, con riguardo al principio di proporzionalità, la validità dell’art. 21 del regolamento n. 1254/1999, in quanto esso rende inammissibile al premio all’abbattimento un bovino per il quale il termine di notifica di cui all’art. 7, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000 non sia stato rispettato e, pertanto, comporta un’esclusione del beneficio di detto premio per tale animale.

3) Gli artt. 44 e 45 del regolamento (CE) della Commissione 11 dicembre 2001, n. 2419, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, non si applicano ad un’esclusione del beneficio del premio all’abbattimento per un bovino per il quale i dati relativi ad uno spostamento a destinazione di un’azienda o in provenienza dalla stessa non sono stati notificati alla banca dati informatizzata entro il termine previsto dall’art. 7, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000, in modo da rendere ammissibile al premio all’abbattimento il detto bovino, quand’anche siano corretti tali dati trasmessi tardivamente alla suddetta base.

4) L’art. 11 del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, e/o l’art. 22 del regolamento n. 1760/2000 devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro non può prevedere sanzioni nazionali consistenti in riduzioni ed esclusioni dell’importo totale dell’aiuto comunitario al quale può aver diritto l’imprenditore che abbia presentato domanda di premio all’abbattimento, dato che sanzioni di tale natura figurano già in maniera particolareggiata nel regolamento n. 3887/92.

Firme

 
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