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CORTE DI
GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA - Tribunale di 1° Sez. IV, 27 Giugno 2007,
causa T‑182/06
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - ARIA - Emissioni di particelle prodotte dai
veicoli con motore diesel - Ravvicinamento delle legislazioni - Disposizioni
nazionali in deroga - Rigetto da parte della Commissione di un progetto di
decreto che anticipa l’abbassamento del valore limite comunitario delle
emissioni di particelle prodotte da taluni veicoli nuovi con motore diesel -
Obbligo di diligenza e di motivazione - Specificità del problema del
rispetto da parte dello Stato membro notificatore dei valori limite
comunitari di concentrazione di particelle nell’aria ambiente. È
pacifico e non controverso che il problema delle emissioni di particelle
prodotte dai veicoli con motore diesel si pone in modo acuto e giustifica,
al livello comunitario, misure regolamentari opportune. È altrettanto
pacifico che la misura nazionale notificata dal Regno dei Paesi Bassi tende
ad anticipare sul loro territorio l’introduzione nelle regole armonizzate di
un valore limite di emissioni di particelle figurante in una proposta di
regolamento in corso di negoziazione. Un siffatto modo di procedere non è,
in linea di principio, incompatibile con l’art. 95, n. 5, CE, purché lo
Stato membro interessato dimostri che il lasso di tempo necessario per
l’entrata in vigore del nuovo dispositivo armonizzato implicherà su tutto o
parte del suo territorio problemi particolari che lo differenziano dagli
altri Stati membri e che rendono necessaria una misura di anticipazione.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA - Tribunale di 1° Sez. IV, 27
Giugno 2007, causa T‑182/06
PROCEDURE E VARIE - INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Ravvicinamento delle
legislazioni - Disposizioni nazionali in deroga - Rigetto da parte della
Commissione di un progetto di decreto che anticipa l’abbassamento del valore
limite comunitario delle emissioni di particelle prodotte da taluni veicoli
nuovi con motore diesel - Obbligo di diligenza e di motivazione -
Specificità del problema del rispetto da parte dello Stato membro
notificatore dei valori limite comunitari di concentrazione di particelle
nell’aria ambiente - Dec. 2006/372/CE. I nn. 4‑7 dell’art. 95 CE
conferiscono agli Stati membri e alla Commissione il potere di derogare
dall’applicazione dei provvedimenti di armonizzazione adottati per
l’istituzione o il funzionamento del mercato comune nella misura in cui la
protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro rende necessaria una
siffatta deroga. Poiché tale disposizione ha natura di clausola di
salvaguardia, costituisce un adattamento dell’organizzazione comune di
mercato introdotto per preservare le condizioni di vita e di lavoro delle
persone nella Comunità, obiettivo del Trattato altrettanto fondamentale
quanto quello dell’armonizzazione delle legislazioni. Essa si applica in
particolare ai casi in cui su tutto o parte del territorio di uno Stato
membro si produce un nuovo fenomeno, che incide negativamente sull’ambiente
o sull’ambiente di lavoro, che non è stato preso in considerazione
nell’elaborazione delle regole armonizzate e cui occorre portare subito
rimedio a livello nazionale, senza attendere una modifica della normativa
comunitaria. Questa potrebbe essere, infatti, inadatta a risolvere il
problema constatato, sia in ragione del carattere puramente locale del
fenomeno, sia in ragione delle modalità particolari che esso localmente
riveste e che sono incompatibili con i termini inerenti alla negoziazione e
all’entrata in vigore di una nuova regola armonizzata. Contemplando il caso
di un problema specifico di uno Stato membro insorto dopo l’adozione di una
misura comunitaria di armonizzazione, l’art. 95, n. 5, CE esclude pertanto
la possibilità che siano introdotte sul suo fondamento disposizioni
nazionali che derogano alla regola armonizzata per fare fronte ad un rischio
ambientale che presenta un carattere generale nella Comunità. Presenta
carattere generale, e pertanto non è specifico ai sensi dell’art. 95, n. 5,
CE, ogni problema che si pone in termini complessivamente analoghi in tutti
gli Stati membri e si presta, di conseguenza, a soluzioni armonizzate a
livello comunitario. CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA -
Tribunale di 1° Sez. IV, 27 Giugno 2007, causa T‑182/06
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
Nella causa T‑182/06,
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dalla sig.ra H. Sevenster e sig. M.
de Grave, in qualità di agenti,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re M.
Patakia e A. Alcover San Pedro e dal sig. H. van Vliet, in qualità di
agenti,
convenuta,
avente ad oggetto l’annullamento della decisione della Commissione 3
maggio 2006, 2006/372/CE, relativa al progetto di disposizioni nazionali
notificato dal Regno dei Paesi Bassi a norma dell’art 95, paragrafo 5,
[CE] le quali fissano i limiti per le emissioni di particelle nei
veicoli con motore diesel (GU L 142, pag. 16),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),
composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra I.
Wiszniewska-Białecka e dal sig. E. Moavero Milanesi, giudici,
cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale,
vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell’udienza del 29
marzo 2007,
ha emesso la seguente
Sentenza
Quadro normativo
1 I nn. 4-6 dell’art. 95 CE recitano:
«4. Allorché, dopo l’adozione da parte del Consiglio o della Commissione
di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario
mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di
cui all’articolo 30 o relative alla protezione dell’ambiente o
dell’ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla
Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.
5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l’adozione da
parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione,
uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali
fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione
dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, giustificate da un problema
specifico a detto Stato membro insorto dopo l’adozione della misura di
armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione
precisando i motivi dell’introduzione delle stesse.
6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4
e 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver
verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione
arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati
membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato
interno.
In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le
disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate
approvate.
Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di
pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato
membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può
essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi».
2 La direttiva del Consiglio 27 settembre 1996, 96/62/CE, in materia di
valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente (GU L 296,
pag. 55), all’art. 7, n. 3, dispone che gli Stati membri predispongono
piani di azione che indicano le misure da adottare a breve termine in
casi di rischio di un superamento dei valori limite e/o delle soglie
d’allarme, per i valori limite di inquinanti nell’aria ambiente al fine
di ridurre il rischio e limitarne la durata. Tali piani possono
prevedere, a seconda dei casi, misure di controllo e, ove necessario, di
sospensione delle attività che contribuiscono al superamento dei valori
limite, ivi compreso il traffico automobilistico.
3 A norma dell’art. 11, n. 1, lett. a), della direttiva 96/62, gli Stati
membri segnalano alla Commissione il rilevamento di livelli di
inquinamento superiori ai valori limite oltre il margine di tolleranza,
entro nove mesi dalla fine di ciascun anno.
4 La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998,
98/69/CE, relativa alle misure da adottare contro l’inquinamento
atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazione
della direttiva 70/220/CEE (GU L 350, pag. 1) è entrata in vigore il 28
dicembre 1998, data della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
5 Tale testo assoggetta ad un valore limite di concentrazione di masse
di particelle (PM) di 25 mg/km i veicoli con motore diesel rientranti,
da un lato nella categoria M (vetture private), definita nell’allegato
II, sezione A, della direttiva del Consiglio 6 febbraio 1970,
70/156/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi (GU L 42, pag. 1) - eccettuati i veicoli aventi una massa
massima superiore a 2 500 kg - e, dall’altro lato della categoria N1,
classe I (veicoli industriali del peso massimo autorizzato di 1 305 kg).
6 A tenore dell’art. 2, n. 1, della direttiva 98/69:
«(…) gli Stati membri non possono, per motivi concernenti l’inquinamento
atmosferico da emissioni da veicoli a motore:
- rifiutare l’omologazione CE di cui all’articolo 4, paragrafo 1 della
direttiva 70/156/CE, o:
- rifiutare l’omologazione di portata nazionale,
- rifiutare l’immatricolare, vietare la vendita o la messa in
circolazione di veicoli ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 70/156,
se detti veicoli osservano le prescrizioni della direttiva 70/220/CE,
modificata dalla presente direttiva».
7 La direttiva del Consiglio 22 aprile 1999, 1999/30/CE, concernente i
valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il
biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo (GU L
163, pag. 41), in combinato con la direttiva 96/62, fissa valori limite
giuridicamente vincolanti dal 1o gennaio 2005 applicabili, in
particolare, alle concentrazioni di particelle «PM10» nell’aria
ambiente.
8 Ai fini dell’applicazione della direttiva 1999/30, le particelle PM10
sono così definite:
«11) “PM10” le particelle che presentano attraverso un ingresso
dimensionale selettivo con un’efficienza di interruzione del 50 % per un
diametro aerodinamico di 10 μm»;
9 L’art. 5, della direttiva 1999/30 prevede che gli Stati membri
adottano le misure necessarie per garantire che le concentrazioni di
tali particelle nell’aria ambiente non superino i valori limite indicati
nella sezione I dell’allegato III.
10 Inoltre, benché non si tratti di disposizioni allo stato in vigore, è
bene precisare che il 21 dicembre 2005 la Commissione ha adottato una
proposta di regolamento denominata «Euro 5» che abbassa a 5 mg/km il
valore limite comunitario di emissioni di particelle prodotte da veicoli
con motori diesel rientranti, da un lato, nella categoria M (vetture
private) e dall’altro nella categoria N1, classe I (veicoli industriali
del peso massimo autorizzato di 1 305 kg).
11 Se la proposta venisse adottata nella sua forma attuale, tale nuovo
valore limite comunitario entrerebbe in vigore alla fine di settembre
2009 nei confronti dei nuovi tipi di veicoli delle dette due categorie e
alla fine di gennaio 2011 per tutti i veicoli nuovi interessati.
Fatti
12 Con lettera 2 novembre 2005, il Regno dei Paesi Bassi notificava alla
Commissione, ai sensi dell’art. 95, n. 5, CE, la sua intenzione di
adottare un decreto inteso ad assoggettare a partire dal 1°gennaio 2007,
in deroga alle disposizioni della direttiva 98/69, a un valore limite di
emissioni di particelle di 5 mg/km i veicoli con motore diesel nuovi
della categoria M1 e della categoria N1, classe I.
13 A sostegno della sua domanda di deroga, il Regno dei Paesi Bassi ha
precisato che i valori limite di concentrazione di particelle fissati
dalla direttiva 1999/30 erano superati in più parti del suo territorio.
Pertanto lo Stato membro notificatore non si riteneva nella situazione
di poter rispettare i suoi obblighi comunitari entro i termini
impartiti, dato che la direttiva 1999/30 gli imponeva di adottare tutte
le misure necessarie per ridurre le concentrazioni di particelle.
14 Il Regno dei Paesi Bassi ha sottolineato che considera le particelle
una rilevante fonte di preoccupazione, in ragione della forte densità
demografica del paese e di un grado di concentrazione delle
infrastrutture più elevato che in altri paesi europei, cosa che
genererebbe un tasso superiore di emissioni di particelle per km2. I
residenti sarebbero molto esposti all’inquinamento in ragione
dell’immediata vicinanza della circolazione automobilistica alle zone
residenziali e di altre forme di sfruttamento intensivo del suolo.
Questo aspetto rivestirebbe una particolare importanza per i Paesi
Bassi, vista l’intensità della circolazione rilevata in numerose regioni
del paese. La localizzazione della produzione di una parte considerevole
delle emissioni di particelle di origine stradale nelle zone urbanizzate
e a un livello che incombe sulle zone residenziali avrebbe inoltre
l’effetto di esporre gran parte degli abitanti alle particelle di
fuliggine particolarmente nocive contenute nei gas di scarico dei
veicoli con motore diesel.
15 Il Regno dei Paesi Bassi ha altresì affermato di subire un grave
inquinamento di origine straniera, poiché due terzi del 45% delle
concentrazioni di particelle antropiche rilevate nel paese provengono
dall’estero. Ne conseguirebbe che le norme nazionali di tutela
dell’ambiente potrebbero incidere soltanto sul 15% della media nazionale
di concentrazioni di particelle.
16 Il Regno dei Paesi Bassi ha infine affermato di concedere una
maggiore priorità alla riduzione delle emissioni di particelle generate
dalle autovetture private e dai veicoli commerciali. Infatti, il Regno
dei Paesi Bassi privilegerebbe la riduzione delle emissioni di tali
veicoli, responsabili, a suo avviso, del 70% delle emissioni da strada.
Lo Stato membro notificatore ha precisato che il numero delle
autovetture con motore diesel avrebbe registrato nel suo territorio una
crescita insospettata all’epoca dell’elaborazione della direttiva 98/69.
17 La deroga notificata sarebbe parte integrante di un dispositivo
regolamentare incentrato sulla circolazione stradale e sulla
incentivazione di veicoli e di carburanti meno inquinanti. Avrebbe
dovuto essere stata applicata alle autovetture private e ai veicoli
commerciali con motore diesel usati per la prima volta dopo il 31
dicembre 2006.
18 Il progetto di decreto avrebbe dovuto avere come concreta conseguenza
l’installazione di un filtro che riduce la quantità di particelle
presenti nella fuliggine del diesel ma non avrebbe dovuto essere stato
applicabile agli autoveicoli immatricolati in un altro Stato membro
dell’Unione europea.
19 La norma di emissioni più severa accolta dal progetto di decreto non
modificherebbe assolutamente le procedure di omologazione dei tipi di
veicoli considerati né le condizioni di immatricolazioni di veicoli che
hanno ottenute l’omologazione CE negli altri Stati membri.
20 Per contro, la polizia, e gli enti preposti al controllo periodico
degli autoveicoli considerati potrebbero verificare, dopo l’entrata in
vigore del decreto, se l’autovettura o il veicolo commerciale leggero
sia in grado di rispettare il nuovo valore limite di 5 mg/km.
21 Con lettera 23 novembre 2005, la Commissione accusava ricezione della
notifica del governo olandese e lo informava che il termine di sei mesi
impartitogli dall’art. 95, n. 6, CE per statuire sulle domande di deroga
aveva iniziato a decorrere dal 5 novembre 2005, giorno successivo alla
ricezione della notifica.
22 Il rapporto di valutazione della qualità dell’aria nei Paesi Bassi
per il 2004, redatto ai sensi della direttiva 96/62, è stato comunicato
alla Commissione l’8 febbraio 2006 e da questa registrato il 10 febbraio
successivo.
23 Con lettera 10 marzo 2006, le autorità olandesi informavano la
Commissione dell’esistenza di un rapporto redatto nel marzo 2006 dal
Milieu- en Natuurplanbureau [Ente olandese per la valutazione
dell’ambiente (in prosieguo: lo «MNP»)], intitolato «Nieuwe inzichten in
di omvang van di fijnstofproblematiek» (Nuove indicazioni sulla portata
della problematica delle particelle).
24 Al fine di valutare la fondatezza di tali argomenti dedotti dalle
autorità olandesi, la Commissione chiedeva il parere tecnico scientifico
di un consorzio di consulenti coordinati dalla Nederlandse Organisatie
voor toegepast-natuur-wetenschappelijk onderzoek (organizzazione
olandese per la ricerca scientifica applicata, in prosieguo: la «NOT»).
25 Tale organismo sottoponeva il suo rapporto alla Commissione in data
27 marzo 2006.
26 Con decisione 3 maggio 2006, 2006/372/CE, relativa al progetto di
disposizioni nazionali notificato dal Regno dei Paesi Bassi a norma
dell’articolo 95, paragrafo 5, del Trattato CE le quali fissano limiti
per le emissioni di particelle nei veicoli con motore diesel (GU L 142,
pag. 16, in prosieguo: la «Decisione») la Commissione respingeva il
progetto di decreto notificato, con la motivazione che «[il Regno dei]
Paesi Bassi non [aveva] comprovato l’esistenza di un problema specifico
in relazione alla direttiva 98/69» e che «la misura notificata non [era]
proporzionata all’obiettivo perseguito».
Il procedimento e le conclusioni delle parti
27 Con atto introduttivo depositato il 12 luglio 2006, il Regno dei
Paesi Bassi ha proposto un ricorso di annullamento avverso la Decisione.
In pari data sulla base dell’art. 76 bis del regolamento di procedura
del Tribunale, ha presentato istanza affinché sulla sua domanda fosse
statuito mediante procedimento accelerato.
28 La Commissione ha depositato le osservazioni sull’istanza di
procedimento accelerato l’8 agosto 2006 e il controricorso il 6 ottobre
successivo.
29 Con decisione 26 ottobre 2006, il Tribunale (Quarta sezione)
accoglieva l’istanza di procedimento accelerato.
30 Nel corso dell’udienza del 29 marzo 2007 sono state sentite le difese
svolte dalle parti e le loro risposte ai quesiti orali.
31 Il governo olandese conclude che il Tribunale voglia:
- annullare la Decisione;
- condannare la Commissione alle spese.
32 La Commissione conclude che Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
33 Il governo olandese afferma che la Decisione è in contrasto con le
norme sostanziali dell’art. 95 CE e con l’obbligo di motivazione
dell’art. 253 CE, in primo luogo, in quanto elude l’esistenza di un
problema specifico nei Paesi Bassi emerso dopo l’adozione della
direttiva 98/69, senza avere inoltre esaminato i dati pertinenti
trasmessi dallo Stato membro interessato, in secondo luogo, in quanto
considera il progetto di decreto notificato sproporzionato rispetto agli
obiettivi perseguiti dal Regno dei Paesi Bassi e, in terzo luogo, in
quanto nell’esame del progetto notificato prende in considerazione il
contesto giuridico internazionale.
34 Per quanto riguarda l’esistenza di un problema specifico nei Paesi
Bassi, il governo olandese censura la decisione sotto due aspetti. Da un
lato, la Commissione avrebbe ingiustamente negato l’esistenza di un
problema specifico di qualità dell’aria nei Paesi Bassi. Dall’altro
lato, la Commissione avrebbe omesso, senza darne spiegazione, di
prendere in considerazione nella valutazione della specificità del
problema, documenti regolarmente comunicati dalle autorità olandesi,
violando così sia il dovere di diligenza, come pure l’obbligo di
motivazione delle decisioni.
35 Si deve, dapprima, esaminare la seconda parte della motivazione del
ricorso relativa alla specificità del problema di fronte al quale il
Regno dei Paesi Bassi si ritiene confrontato.
Sulla mancanza di diligenza e violazione dell’obbligo di motivazione che
si ritiene aver inficiato la valutazione della specificità del problema
della qualità dell’aria ambiente nei Paesi Bassi
Argomenti delle parti
36 Il governo olandese ritiene che la Commissione sia venuta meno al
dovere di diligenza, omettendo di esaminare, senza indicarne la ragione,
i dati pertinenti che le aveva comunicato entro i termini precedenti
l’adozione della Decisione.
37 Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione al punto 41 della
Decisione, questa avrebbe avuto a disposizione dati pertinenti relativi
ai Paesi Bassi relativi all’esercizio 2004.
38 Se la Commissione si fosse attenuta all’obbligo di diligenza ed
avesse tenuto conto di tali recenti informazioni, avrebbe potuto
concludere per la comparsa di un problema specifico nei Paesi Bassi dopo
l’adozione della direttiva 98/69.
39 La Commissione riconosce che, contrariamente a quanto da lei
affermato al punto 41 della Decisione, il Regno dei Paesi Bassi ha
effettivamente provveduto al deposito ufficiale del suo rapporto di
valutazione per il 2004 prima dell’adozione della Decisione. Tuttavia,
da ciò non è dato assolutamente di dedurre mancanza di diligenza
nell’esame del fascicolo.
40 Il Regno dei Paesi Bassi avrebbe prodotto tale rapporto oltre quattro
mesi dopo la scadenza del termine impartito per il deposito dall’art.
11, n. 1, lett. a), della direttiva 96/62. La notifica della misura
nazionale in data 2 novembre 2005, non si riporterebbe pertanto a tali
dati.
41 La Commissione avrebbe chiesto al Regno dei Paesi Bassi di
comunicarle tali informazioni al più presto e le avrebbe trasmesse, dopo
averle ricevute, alla NOT, chiedendo a quest’ultima di prenderle in
considerazione nel suo rapporto sulla domanda di deroga del Regno dei
Paesi Bassi.
42 Il rapporto di valutazione del Regno dei Paesi Bassi per l’anno 2004
sarebbe stato preso in considerazione nello studio della NOT e nei
‘considerando’ della Decisione.
Giudizio del Tribunale
43 La NOT, a pag. 29 del suo rapporto, su cui come risulta, la
Commissione si è basata per emanare la Decisione e le cui constatazioni
e conclusioni non sono state messe in discussione dal governo olandese,
rileva che «per l’anno 2004 non è ancora possibile procedere ad un
confronto (…) poiché l’esame dei dati del 2004 ha subito ritardi in
ragione del fatto che più Stati membri, tra cui i Paesi Bassi, hanno
comunicato le loro informazioni solo in ritardo»
44 Tuttavia, dall’argomentazione della Decisione dedicata alla questione
della specificità della qualità dell’aria ambiente nei Paesi Bassi
risulta che gli ultimi dati forniti dalle autorità olandesi sono stati
integrati nel rapporto della NOT. In particolare, nella citata pag. 29
di tale documento è dato di leggere:
«Dai dati preliminari comunicati dal Regno dei Paesi Bassi circa i
superamenti nel 2004 risulta un quadro differente da quello del 2003. In
tutte le zone si rileva un superamento per il PM10 di almeno uno dei
valori limiti aumentati del margine di tolleranza».
45 Inoltre, la NOT, a pag. 29 del rapporto, e la Commissione, al punto
41 della Decisione, riprendono talune constatazioni del citato rapporto
dell’MNP del marzo 2006.
46 Infine, come risulta dal punto 42 della Decisione, la Commissione ha
rifiutato di ritenere dimostrata l’esistenza di un problema specifico di
rispetto da parte del Regno dei Paesi Bassi dei valori limite di
concentrazione di particelle fissati dalla direttiva 1999/30, anche alla
luce delle nuove informazioni trasmesse dal governo olandese e contenute
nella relazione dell’MNP.
47 Ciò considerato, alla Commissione non può essere rimproverato di aver
omesso di esaminare i dati recenti trasmessile dal governo olandese
prima dell’adozione della Decisione.
48 Da ciò per forza di cose consegue che alla Commissione non può essere
mossa la censura di aver omesso di indicare le ragioni di tale asserita
omissione.
49 Gli argomenti che deducono la violazione da parte della Commissione
del dovere di diligenza e dell’obbligo di motivazione sono pertanto
infruttuosi.
Sul rifiuto della Commissione di riconoscere la specificità del
problema della qualità dell’aria ambiente nei Paesi Bassi
Considerazioni in limine
50 Spetta allo Stato membro che invoca l’art. 95, n. 5, CE dimostrare
che sono integrate le condizioni di applicazione di tale disposizione
(sentenza del Tribunale 5 ottobre 2005, causa T-366/03, Land
Oberösterreich e Repubblica d’Austria/Commissione, Racc. pag. II‑4005,
punto 63; v. altresì per analogia con l’art. 95, n. 4, CE, sentenza
della Corte 20 marzo 2003, Danimarca/Commissione, causa C‑3/00, Racc.
pag. I‑2643, punto 84).
51 Nella domanda di deroga il Regno dei Paesi Bassi ha giustificato la
misura nazionale notificata sottolineando che la qualità dell’aria
ambiente non era conforme alle norme definite dalla direttiva 1999/30 in
numerose regioni del suo territorio e che, in particolare, i valori
limite di concentrazione di particelle fissati da tale testo erano
superati in più zone, quando gli Stati membri sono tenuti ad adottare
ogni misura idonea a ridurre la concentrazione di tali particelle.
52 Il Regno dei Paesi Bassi ha anche sostenuto che non poteva
ragionevolmente attendere l’entrata in vigore della proposta di
regolamento Euro 5 che abbassa a 5 mg/km il valore limite attuale di 25
mg/km fissato dalla direttiva 98/69 per le emissioni di particelle
prodotte dagli autoveicoli con motore diesel di cui trattasi e che
auspicava pertanto di anticipare a livello nazionale l’introduzione del
valore limite di 5 mg/km per questi stessi veicoli.
53 Spetta, pertanto, al Regno dei Paesi Bassi, per dimostrare la
fondatezza del suo ricorso, provare che la Commissione, nella Decisione,
ha ingiustamente ritenuto non dimostrato che i superamenti osservati nel
territorio olandese dei valori limite di concentrazione di particelle
fissati dalla direttiva 1999/30 presentavano una gravità che li
distingueva notevolmente da quelli rilevati in altri Stati membri.
54 Il governo olandese censura a tal fine la Commissione, in primo
luogo, per aver fatto una falsa applicazione del criterio di specificità
del problema di tutela dell’ambiente di cui all’art. 95, n. 5, CE, in
secondo luogo, per non aver considerato gli ostacoli per l’adozione di
misure nazionali di riduzione delle emissioni di particelle generate
dalla navigazione interna e dal trasporto marittimo, in terzo luogo per
aver ignorato l’impossibilità di agire nei confronti dell’inquinamento
transfrontaliero e, infine, in quarto luogo, per non aver riconosciuto
la particolare serietà dei superamenti dei valori limiti di
concentrazione delle particelle rilevate nell’aria ambiente nei Paesi
Bassi.
Sull’applicazione del criterio di specificità
- Argomenti delle parti
55 Il governo olandese censura innanzitutto la Commissione per aver
subordinato la concessione della deroga richiesta alla condizione che il
problema della qualità dell’aria invocato a sostegno della sua domanda
interessa i Paesi Bassi in via esclusiva.
56 La tesi della Commissione, secondo la quale non è possibile ammettere
l’esistenza di un problema specifico ad uno Stato membro ai sensi
dell’art. 95, n. 5, CE, quando lo stesso problema si pone in un altro
Stato membro, nella specie, il Belgio, non troverebbe fondamento né
nella formulazione di tale disposizione, né nella precedente prassi
della Commissione. Sarebbe del resto difficile concepire l’applicabilità
di tale criterio di esclusività a un problema di ambiente connesso ad un
inquinamento transfrontaliero dell’aria.
57 La Commissione, al contrario, ritiene di non aver assolutamente
preteso dal Regno dei Paesi Bassi la dimostrazione che il problema di
qualità dell’aria invocato interessi esclusivamente il di lui
territorio. Avrebbe comparato la di lui situazione con quella di tutti
gli altri Stati membri sulla base dei rapporti di valutazione nazionali
comunicati e concluso che i Paesi Bassi non si trovavano di fronte a un
problema specifico di superamento dei valori limite di concentrazione
delle particelle fissati dalla direttiva 1999/30 e delle emissioni di
particelle provenienti da veicoli a motore coperti dalla direttiva
98/69.
- Giudizio del Tribunale
58 I nn. 4‑7 dell’art. 95 CE conferiscono agli Stati membri e alla
Commissione il potere di derogare dall’applicazione dei provvedimenti di
armonizzazione adottati per l’istituzione o il funzionamento del mercato
comune nella misura in cui la protezione dell’ambiente o dell’ambiente
di lavoro rende necessaria una siffatta deroga.
59 Per introdurre disposizioni nazionali aventi siffatto oggetto nelle
materie in cui una misura di armonizzazione sia stata già adottata, uno
Stato membro deve, in forza dell’art. 95, n. 5, CE poter giustificare
che le disposizioni nazionali sono fondate su nuove prove scientifiche e
rispondono ad un problema specifico a detto Stato membro e insorto dopo
l’adozione della misura di armonizzazione.
60 Poiché tale disposizione ha natura di clausola di salvaguardia,
costituisce un adattamento dell’organizzazione comune di mercato
introdotto per preservare le condizioni di vita e di lavoro delle
persone nella Comunità, obiettivo del Trattato altrettanto fondamentale
quanto quello dell’armonizzazione delle legislazioni.
61 Essa si applica in particolare ai casi in cui su tutto o parte del
territorio di uno Stato membro si produce un nuovo fenomeno, che incide
negativamente sull’ambiente o sull’ambiente di lavoro, che non è stato
preso in considerazione nell’elaborazione delle regole armonizzate e cui
occorre portare subito rimedio a livello nazionale, senza attendere una
modifica della normativa comunitaria. Questa potrebbe essere, infatti,
inadatta a risolvere il problema constatato, sia in ragione del
carattere puramente locale del fenomeno, sia in ragione delle modalità
particolari che esso localmente riveste e che sono incompatibili con i
termini inerenti alla negoziazione e all’entrata in vigore di una nuova
regola armonizzata.
62 Contemplando il caso di un problema specifico di uno Stato membro
insorto dopo l’adozione di una misura comunitaria di armonizzazione,
l’art. 95, n. 5, CE esclude pertanto la possibilità che siano introdotte
sul suo fondamento disposizioni nazionali che derogano alla regola
armonizzata per fare fronte ad un rischio ambientale che presenta un
carattere generale nella Comunità.
63 Presenta carattere generale, e pertanto non è specifico ai sensi
dell’art. 95, n. 5, CE, ogni problema che si pone in termini
complessivamente analoghi in tutti gli Stati membri e si presta, di
conseguenza, a soluzioni armonizzate a livello comunitario.
64 Ai fini della corretta interpretazione dell’art. 95, n. 5, CE si deve
pertanto prevedere il requisito della specificità nazionale del problema
essenzialmente sotto l’ottica della idoneità o inidoneità
dell’armonizzazione comunitaria delle regole applicabili a fare
adeguatamente fronte a difficoltà localmente incontrate, inidoneità
constatata che giustifica l’adozione di misure nazionali.
65 Giustamente, pertanto, il governo olandese sostiene in linea di
principio che, perché un problema sia specifico ad uno Stato membro ai
sensi della pertinente disposizione, non è necessario che esso risulti
da un rischio ambientale esistente nel territorio di questo unico Stato.
Le specificità locali nel contesto della realizzazione di un rischio
generale possono, infatti, nei casi evocati nei punti precedenti,
costituire un problema specifico.
66 Dai documenti versati agli atti non risulta, tuttavia, che la
Commissione abbia limitato, nella specie, la nozione di specificità
nazionale dei problemi di tutela dell’ambiente accolta dall’art. 95, n.
5, CE all’ipotesi del loro sopravvenire nel territorio del solo Stato
membro notificatore.
67 In particolare, come rilevato dallo stesso governo olandese al punto
34 del ricorso, la Commissione al punto 41 della Decisione ha
espressamente affermato che secondo i rapporti annuali di valutazione
nazionale i Paesi Bassi non hanno avuto nel 2003 problemi di superamento
particolarmente importanti rispetto a quelli di altri Stati membri come
il Belgio, l’Austria, la Grecia, la Repubblica Ceca, la Lituania, la
Slovenia e la Slovacchia.
68 La NOT, a pag. 31 del rapporto, rileva inoltre che i trasporti su
strada costituiscono palesemente una delle fonti preponderanti di
particelle nei Paesi Bassi ma che questi non si distinguono
sensibilmente sotto questo profilo da altri Stati membri come il Belgio,
la Danimarca, la Francia, la Germania e il Regno Unito.
69 La NOT rileva ancora che la percentuale delle autovetture private con
motore diesel non è elevato nei Paesi Bassi se confrontato con quello di
altri Stati membri.
70 Al punto 42 della Decisione la Commissione considera, infine, che non
appare assolutamente certo che il Regno dei Paesi Bassi si trovi,
rispetto ad altri Stati membri, di fronte ad un problema specifico di
rispetto dei valori limiti fissati dalla direttiva 1999/30.
71 Non può pertanto sostenersi che la Commissione avrebbe preteso dal
Regno dei Paesi Bassi la dimostrazione che il problema di qualità
dell’aria ambiente invocato per giustificare la di lui domanda di deroga
interessi il solo territorio olandese.
72 L’argomento del governo olandese, relativo all’interpretazione del
criterio di specificità deve pertanto essere disatteso in quanto facente
difetto nel merito.
Sul mancato riconoscimento degli ostacoli all’adozione di misure
nazionali intese a ridurre le emissioni di particelle prodotte dalla
navigazione interna e dal trasporto marittimo
- Argomenti delle parti
73 Il governo olandese censura poi la Commissione per aver ritenuto di
poter autorizzare il progetto di decreto notificato solo alla condizione
che i superamenti dei valori limiti di concentrazione delle particelle
nell’aria ambiente osservati nei Paesi Bassi derivino per la maggior
parte da emissioni di particelle prodotte da autoveicoli stradali con
motore diesel.
74 La Commissione dimenticherebbe pertanto che il Regno dei Paesi Bassi
al termine di un attento studio è pervenuto alla conclusione che i mezzi
di cui disponeva per trattare il problema delle emissioni di particelle
prodotte dalla navigazione interna e dal trasporto marittimo erano
ridotti se non addirittura inesistenti.
75 I vincoli derivanti dalla normativa europea e internazionale che
disciplina le emissioni di particelle provenienti da queste due forme di
trasporto costituirebbero esattamente i fattori che limitano il margine
di azione del governo olandese a livello nazionale. La presenza di un
grande porto come Rotterdam acuirebbe tale problema specifico nei Paesi
Bassi.
76 La Commissione al contrario ritiene di essersi limitata a ritenere
che il Regno dei Paesi Bassi non avesse dimostrato di trovarsi di fronte
ad un problema specifico di emissioni di particelle provenienti dagli
autoveicoli a motore contemplati dalla direttiva 98/69. Avrebbe soltanto
ritenuto che, se la navigazione interna e il trasporto marittimo
producevano una proporzione molto più elevata di particelle in uno Stato
membro piuttosto che in altri e se solo il 25% degli autoveicoli nuovi
ivi circolavano con motore diesel, l’esistenza di un problema specifico
di concentrazione delle particelle causato dall’assenza, autorizzata
dalla direttiva 98/69, di un filtro di particelle su una parte di tali
vetture non sarebbe dimostrata.
77 Il governo olandese non avrebbe esposto, nella sua domanda di deroga
l’argomento che egli deduce dai suoi obblighi di diritto comunitario e
di diritto internazionale. Inoltre, tale pretesa equivarrebbe a
difendere la tesi insostenibile secondo la quale, qualora obblighi di
diritto internazionale impediscano ad uno Stato membro di adottare
talune misure, la Commissione dovrebbe accettare di derogare alle norme
di armonizzazione adottate ai sensi dell’art. 95 CE, indipendentemente
dal fatto che siano stati o no soddisfatti i requisiti di cui ai nn. 5 e
6 di tale disposizione.
- Giudizio del Tribunale
78 Il Tribunale rileva in primo luogo che la questione dell’idoneità del
progetto di decreto notificato a ridurre la concentrazione delle
particelle presenti nell’aria ambiente nei Paesi Bassi mediante la
diminuzione delle sole particelle emesse da taluni veicoli stradali con
motore diesel rientra nel controllo della proporzionalità della misura
nazionale notificata rispetto ad altre modalità di intervento
prevedibili nei confronti di due altre fonti di emissioni di particelle,
e cioè la navigazione interna e il trasporto marittimo piuttosto che in
quello della specificità del problema.
79 Ad ogni modo e in secondo luogo, il richiamo del governo olandese ad
obblighi di diritto internazionale e comunitario idonei a costituire un
ostacolo alla gestione del problema posto dalle emissioni di particelle
prodotte dalla navigazione interna e dal trasporto marittimo non può
essere ammesso, dal momento che non ne viene fatta menzione nella
domanda di deroga del detto governo.
80 Alla stregua delle autorizzazioni degli aiuti di Stato notificati,
l’ammissione di uno Stato membro al beneficio di una deroga alle misure
comunitarie di armonizzazione ai sensi dell’art. 95, nn. 5 e 6, CE non
può avere ad oggetto che la misura nazionale quale presentata alla
Commissione (v., in questo senso, sentenza 25 marzo 1999, causa T‑37/97,
Forges de Clabecq/Commissione, Racc. pag. II‑859, punto 100).
81 Infine, e in terzo luogo, l’argomento del governo olandese fa difetto
nel merito. Contrariamente a quanto da esso sostenuto, la Commissione
non ha subordinato la possibilità di autorizzare la misura notificata
alla condizione che i superamenti dei valori limite di concentrazione
delle particelle nell’aria ambiente registrate nei Paesi Bassi derivino
per la maggior parte dalle emissioni di particelle prodotte dagli
autoveicoli stradali con motore diesel.
82 Come risulta dai punti 40 e 43 della Decisione, la Commissione, al
contrario, si è limitata a constatare che, in confronto con altri Stati
membri, il Regno dei Paesi Bassi si caratterizzava per un volume
nettamente più elevato di emissioni di particelle provenienti dalla
navigazione interna e dal trasporto marittimo e che la percentuale di
autoveicoli stradali con motore diesel era sensibilmente più debole nel
Regno dei Paesi Bassi rispetto alla media dell’Unione europea, con la
conseguenza che poteva essere messa in dubbio l’esistenza stessa di un
problema specifico posto ai Paesi Bassi sotto forma di emissioni di
particelle provenienti dagli autoveicoli con motore diesel rientranti
nella direttiva 98/69.
83 Non sembra pertanto che la Commissione abbia, comunque, subordinato
la possibilità di autorizzare la misura notificata alla condizione che i
superamenti dei valori limite di concentrazione delle particelle
nell’aria ambiente osservati nei Paesi Bassi derivino, per la maggior
parte, dalle emissioni di particelle prodotte dagli autoveicoli con
motore diesel.
84 La tesi del governo olandese non può pertanto avere esito fruttuoso.
Sull’impossibilità per il Regno dei Paesi Bassi di agire nei
confronti dell’inquinamento transfrontaliero.
- Argomenti delle parti
85 Il governo olandese assume ancora che il suo margine di azione è
peraltro ostacolato dall’impossibilità nella quale versa di agire sul
grande numero di particelle che attraversano le frontiere.
86 La Commissione replica che numerosi paesi dell’Unione europea sono
essi pure posti di fronte a importanti percentuali di emissioni di
particelle di carattere transfrontaliero.
- Giudizio del Tribunale
87 L’impossibilità di agire sulle particelle d’origine straniera
asserita dal Regno dei Paesi Bassi non è tale di per sé da dimostrare
che i Paesi Bassi si trovano di fronte ad un problema specifico di
qualità dell’aria ambiente.
88 Come rilevato nel rapporto della NOT, una maggiore proporzione di
particelle è pressoché per definizione di fonte esogena in paesi che,
come i Paesi Bassi, sono di dimensione geografica ridotta e le fonti di
inquinamento poste a qualche distanza tendono a essere ivi qualificate
straniere, mentre esse sarebbero considerate endogene in un paese
geograficamente esteso.
89 Del resto, il governo olandese stesso ammette implicitamente che
l’inquinamento transfrontaliero non può essere, per definizione,
specifico di uno Stato membro laddove sostiene che il criterio di
esclusività che rimprovera alla Commissione di aver irregolarmente
accolto è difficilmente compatibile con il carattere intrinsecamente
transfrontaliero dell’inquinamento.
90 Nel corso dell’udienza, il governo olandese ha sottolineato che i
Paesi Bassi si trovavano effettivamente di fronte a un problema
specifico di qualità dell’aria in ragione della loro posizione
geografica.
91 Non è stato peraltro assolutamente dimostrato che le emissioni di
particelle transfrontaliere incidono sulla qualità dell’aria nei Paesi
Bassi in misura tale che il problema della limitazione delle emissioni
di particelle si pone ivi in termini differenti da quelli nei quali si
pone nel resto della Comunità e giustifica misure nazionali specifiche.
92 Si deve inoltre osservare che la specificità del problema del
rispetto dell’ambiente invocato a sostegno della domanda di deroga alla
direttiva 98/69 va valutata proprio con riferimento alle norme poste
dalla direttiva 1999/30. Orbene, l’allegato III della direttiva 1999/30
fissa unicamente valori limite di concentrazione delle particelle
nell’aria ambiente cui gli Stati membri debbono conformarsi, senza
prendere in considerazione l’origine delle particelle.
93 Il Tribunale non può pertanto ritenere dimostrato che il contributo
delle particelle emesse fuori dal territorio olandese alla
concentrazione delle particelle nell’aria ambiente in tale territorio
costituisce di per sé, per i Paesi Bassi, ai sensi dell’art. 95, n. 5,
CE, un problema di qualità dell’aria specifico a tale paese.
94 L’argomento del governo olandese non può pertanto essere accolto.
Sul mancato riconoscimento della particolare gravità dei superamenti
dei valori limite di concentrazione delle particelle rilevate nell’aria
ambiente nei Paesi Bassi
- Argomenti delle parti
95 Il governo olandese critica la Commissione per aver negato la
particolare serietà dei superamenti osservati nel 2004 in tutte le zone
e agglomerati dei Paesi Bassi rispetto ai valori limite di
concentrazione giornalieri di particelle definiti dalla direttiva
1999/30 con decorrenza dal 1 gennaio 2005 e rispetto a tali valori
limite aumentati del margine di tolleranza.
96 Secondo il rapporto della NOT, dai dati preliminari comunicati dal
Regno dei Paesi Bassi risulterebbe il superamento di almeno uno dei
valori limite di concentrazione delle particelle aumentati del margine
di tolleranza.
97 È vero che a pag. 11 del rapporto dell’MNP per l’anno 2006
risulterebbe che i livelli di particelle nei Paesi Bassi sono inferiori
alle precedenti ipotesi. Tuttavia, tale affermazione non può essere
attribuita al governo olandese, anche se l’MNP è una agenzia dipendente
dal governo olandese.
98 Comunque, le constatazioni dell’MNP non rimetterebbero assolutamente
in discussione l’esistenza della specificità dei superamenti dei valori
limite di concentrazione di particelle rispetto ai valori minimi fissati
dalla direttiva 1999/30, come risulta dalla pag. 3 del rapporto di tale
ente.
99 Nel corso dell’udienza, il governo olandese ha altresì censurato la
Commissione per non aver preso in considerazione i fattori specifici dei
Paesi Bassi costituiti dalla densità demografica, dall’intensità del
traffico e dall’ubicazione dell’habitat lungo i percorsi stradali.
100 La Commissione replica che, come risulta dal rapporto della NOT, i
Paesi Bassi non si trovavano nel 2003 di fronte a superamenti
particolarmente importanti dei valori limiti rispetto ad altri Stati
membri, taluni dei quali esponevano, al contrario del Regno dei Paesi
Bassi, superamenti in tutte le zone.
101 La Commissione aggiunge che tutti i rapporti di valutazione
nazionale per l’anno 2004 suffragherebbero l’assenza di un problema
specifico di qualità dell’aria ambiente nei Paesi Bassi. Il rapporto di
valutazione del Regno dei Paesi Bassi avrebbe inoltre rilevato
superamenti rispetto al 2003 poiché il rapporto relativo a quest’ultimo
esercizio sarebbe stato esclusivamente basato su misurazioni, mentre il
rapporto del 2004 sarebbe stato in parte basato su modelli di calcolo.
Inoltre, i limiti fissati nelle direttive sarebbero stati abbassati, di
modo che un aumento del numero dei superamenti nei Paesi Bassi nel 2004
non implicava certamente di per sé che tale paese si trovava di fronte
ad un problema specifico di qualità dell’aria.
102 Secondo il rapporto dell’MNP del marzo 2006, opponibile il Regno dei
Paesi Bassi perché prodotto ufficialmente a sostegno della domanda di
deroga, le stime anteriori di emissioni di particelle presenti nei Paesi
Bassi sarebbero state sovrastimate dal 10 al 15%. Non sarebbe stato
pertanto certo che, rispetto ad altri Stati membri, il Regno dei Paesi
Bassi si trovi di fronte ad un problema specifico che gli impedisce di
rispettare la direttiva 1999/30.
103 La persistenza degli effetti potenziali di particelle sulla salute
non costituirebbe un problema specifico dei Paesi Bassi. Del resto, l’MNP
farebbe rilevare che gli effetti sulla salute derivanti dall’esposizione
a lungo termine alle particelle sono dal 10 al 15% circa inferiori alle
precedenti stime.
104 Da ciò consegue che non soltanto il Regno dei Paesi Bassi, e non
soltanto il Regno dei Paesi Bassi e il Regno del Belgio, ma anche
numerosi Stati membri trovavano difficoltà nel rispettare i valori
limite di concentrazione delle particelle fissati dalla direttiva
1999/30, che il problema di qualità dell’aria posto nel Regno dei Paesi
Bassi non era particolarmente importante rispetto a quello che interessa
altri Stati membri e che, talvolta, lo era addirittura probabilmente
meno, rispetto alle difficoltà incontrate, in particolare, nel Regno del
Belgio.
- Giudizio del Tribunale
105 È pacifico e non controverso che il problema delle emissioni di
particelle prodotte dai veicoli con motore diesel si pone in modo acuto
e giustifica, al livello comunitario, misure regolamentari opportune. È
altrettanto pacifico che la misura nazionale notificata dal Regno dei
Paesi Bassi tende ad anticipare sul loro territorio l’introduzione nelle
regole armonizzate di un valore limite di emissioni di particelle
figurante in una proposta di regolamento in corso di negoziazione (v.
supra punto 52).
106 Un siffatto modo di procedere non è, in linea di principio,
incompatibile con l’art. 95, n. 5, CE, purché lo Stato membro
interessato dimostri che il lasso di tempo necessario per l’entrata in
vigore del nuovo dispositivo armonizzato implicherà su tutto o parte del
suo territorio problemi particolari che lo differenziano dagli altri
Stati membri e che rendono necessaria una misura di anticipazione.
107 A Tal riguardo, dai documenti versati agli atti non risulta che i
superamenti constatati nei Paesi Bassi dei valori limite di
concentrazione di particelle fissati dalla direttiva 1999/30 presentino,
rispetto a quelli rilevati in altri Stati membri, acutezza tale da
costituire un problema di qualità dell’aria ambiente specifico dello
Stato membro notificatore.
108 Nello studio dell’MNP «Beoorderling van het prinsjedagpakket -
Aanpak Luchtkwaliteit 2005» (Valutazione del pacchetto di misure del
giorno di presentazione del bilancio - Azioni a favore della qualità
dell’aria 2005) e la cui opponibilità al governo olandese non può essere
messa in discussione, dal momento che promana da un ente soggetto
all’autorità di uno dei suoi ministeri (sentenza della Corte 24 novembre
1982, causa 249/81, Commissione/Irlanda, Racc. pag. 4005, punto 15) e
che è stato persino allegato al ricorso, viene precisato che come
rilevato dalla Commissione in un rapporto di avanzamento, i valori
limite di concentrazione di particelle erano stati superati fin dal 2001
in un gran numero di città europee.
109 Inoltre, dall’elenco redatto sulla base dei rapporti nazionali di
valutazione della qualità dell’aria redatti a titolo dell’esercizio 2004
è dato di dedurre che i Paesi Bassi fanno parte di un gruppo di cinque
Stati membri dove in tutte le zone sono stati registrati nel 2004 tassi
di concentrazione di particelle superiori ai valori limite giornalieri,
aumentati del margine di tolleranza, fissati dalla direttiva 1999/30,
mentre, del resto, in altri cinque Stati membri, tali valori sono stati
superati in più del 50% delle loro zone.
110 Dal rapporto di valutazione del Regno dei Paesi Bassi per
l’esercizio 2004 risulta che un’analisi dei risultati delle valutazioni
della qualità dell’aria ambiente effettuate sul suo territorio rileva un
miglioramento della qualità dell’aria rispetto al 2003 e, ancora, che
soprattutto per le particelle il rapporto imputa tale miglioramento
principalmente ad un cambiamento delle condizioni meteorologiche
osservate nel 2004 rispetto all’anno precedente.
111 Inoltre, l’MNP rileva nel suo studio «Valutazione del pacchetto di
misure del giorno di presentazione del bilancio - Azioni a favore della
qualità dell’aria 2005» che paesi europei diversi dai Paesi Bassi hanno
pure difficoltà a soddisfare i valori limite europei di concentrazione
di particelle.
112 Pertanto, come rilevato, da un lato, dall’MNP nel rapporto del marzo
2006 prodotto dal governo olandese durante il procedimento di esame del
progetto di decreto notificato, e dall’altro lato, dalla Commissione,
senza essere contraddetta, al punto 41 della Decisione, i livelli di
concentrazione delle particelle nei Paesi Bassi sono inferiori dal 10 al
15% rispetto alle precedenti ipotesi.
113 Secondo l’MNP, il numero di zone ove per il 2010 sono previsti
superamenti dei valori limite di concentrazioni giornaliere medie è
diminuito di oltre la metà rispetto alle precedenti valutazioni e le
stime dell’esposizione a lungo termine alle particelle e i suoi effetti
sulla salute sono state riviste al ribasso in ragione del 10-15%.
114 Come rilevato dalla Commissione al punto 41 della Decisione, l’MNP
ritiene anche che il numero delle zone ove il valore limite comunitario
della media giornaliera delle concentrazioni di particelle sarà superato
sarà ridotto della metà nel 2010, rispetto al 2005, e nel 2015, rispetto
al 2010.
115 Infine, oltre a non costituire criteri accolti dalla direttiva
1999/30, non è stato dimostrato che la densità demografica, l’intensità
del traffico stradale in numerose zone dei Paesi Bassi e l’ubicazione
dell’habitat lungo i percorsi stradali concorrano a costituire per tale
Stato membro, ai sensi dell’art. 95, n. 5, CE, un problema di protezione
dell’ambiente che lo distingue notevolmente rispetto ad altre regioni
dell’Unione europea.
116 A questo proposito, la NOT mette in relazione l’elevato grado delle
emissioni di particelle constatato nella parte dell’Unione europea
costituita dal Benelux, dalla parte centrale del Regno Unito e dalla
Germania dell’Ovest con la relativa forte densità demografica e con le
relative attività inquinanti tra cui, figura, in particolare, il
traffico stradale.
117 Il governo dei Paesi Bassi non ha, pertanto, dimostrato l’esistenza
di problemi particolari sul suo territorio che renda necessario
un’applicazione anticipata delle nuove regole armonizzate in fase di
negoziazione.
118 Non è pertanto dato di concludere che la Commissione abbia
ingiustamente considerato non specifico il problema dell’osservanza
dello Stato membro notificatore dei valori limite comunitari di
concentrazione di particelle nell’aria ambiente fissati con direttiva
1999/30.
119 Poiché le condizioni richieste dall’art. 95, nn. 5 e 6, CE sono
cumulative, è sufficiente che una sola di esse non venga soddisfatta
perché la domanda di deroga venga respinta (sentenza della Corte 21
gennaio 2003, causa C-512/99, Germania/Commissione, Racc. pag. I-845,
punto 81; sentenza Land Oberösterreich e Austria/Commissione, già
citata, punto 69).
120 Poiché il governo olandese non è riuscito a dimostrare che una delle
dette condizioni era soddisfatta, si deve constatare che la Commissione
doveva decidere per il rigetto delle disposizioni nazionali notificate.
121 Ciò considerato, il ricorso è infondato e va respinto senza che si
renda necessario statuire sulle altre censure del ricorrente nei
confronti della Decisione.
Sulle spese
122 A norma dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
123 Nella specie, poiché il Regno dei Paesi Bassi è rimasto soccombente,
va condannato a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute
dalla Commissione, conformemente alla domanda di quest’ultima.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (quarta sezione)
statuisce e dichiara:
1) Il ricorso respinto.
2) Il Regno del Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.
Legal
Wiszniewska-Białecka
Moavero Milanesi
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 giugno 2007.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
H. Legal
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